Quanto ci mette l’Agenzia delle Entrate a pignorare un conto nel 2026

Introduzione: perché conoscere i tempi è fondamentale

La possibilità che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) pignori un conto corrente nel 2026 non è un’ipotesi remota. In un contesto economico in cui imprese, professionisti e privati devono fare i conti con una fiscalità complessa e un sistema di riscossione sempre più automatizzato, sapere quanto tempo passa tra la notifica della cartella e il blocco del conto diventa cruciale. Non si tratta solo di conoscere termini procedurali: dalla tempestività delle azioni difensive dipende la capacità di conservare liquidità, evitare l’interruzione dell’attività e proteggere i propri risparmi. Le pignorazioni presso terzi sono ormai quasi integralmente telematiche e avvengono con estrema rapidità, ma le norme fissano limiti e scadenze che possono essere sfruttati dal contribuente per sospendere o cancellare l’esecuzione.

Nel 2026 il quadro normativo è cambiato grazie alla riforma della riscossione contenuta nel D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (entrato in vigore dal 15 gennaio 2026) che ha riscritto il Testo Unico della Riscossione. Tra le novità: un termine di 60 giorni affinché l’agente della riscossione possa procedere ad atti esecutivi (pignoramento, ipoteca, fermo) dopo la notifica della cartella e un’ulteriore intimazione di pagamento che concede al contribuente 5 giorni per pagare o impugnare. Per i pignoramenti presso terzi, l’articolo 170 conferma che il pagamento da parte della banca deve avvenire entro 60 giorni per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per le somme future. L’articolo 171 fissa i limiti del decimo, del settimo e del quinto per la pignorabilità degli stipendi e prevede l’impignorabilità dell’ultimo stipendio o pensione accreditati, riprendendo la previsione già contenuta nella circolare AdER.

Queste disposizioni fanno emergere la necessità di un approccio strategico: un debitore informato può contestare vizi formali, sfruttare sospensioni, aderire a definizioni agevolate, proporre ricorsi o accordi di ristrutturazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale, mette a disposizione la propria esperienza nel diritto bancario e tributario. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla sua competenza maturata in anni di contenziosi, il suo studio offre un’analisi mirata degli atti, redige ricorsi, negozia piani di rientro e imposta soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, fermi, ipoteche e cartelle esattoriali.

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Contesto normativo e giurisprudenziale: il quadro di riferimento nel 2026

Evoluzione della riscossione: dal D.P.R. 602/1973 alla riforma del 2025

Per comprendere quanto tempo impiega l’Agenzia delle Entrate a pignorare un conto, occorre ripercorrere l’evoluzione della normativa. Fino al 2025 la riscossione era disciplinata dal D.P.R. 602/1973 e dal D.Lgs. 46/1999, che affidavano agli agenti della riscossione (prima Equitalia, poi AdER) il compito di recuperare le somme iscritte a ruolo. Le fasi principali erano:

  • Notifica della cartella: l’atto con cui l’agente richiede il pagamento entro 60 giorni. Decorso inutilmente questo termine, l’agente può avviare la procedura esecutiva.
  • Intimazione di pagamento: introdotta nel 2022, era una sorta di avviso che preludesse all’esecuzione.
  • Atti esecutivi: pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

Le crisi economiche degli ultimi anni hanno spinto il legislatore a riscrivere integralmente queste regole. Con la Delega per la riforma della riscossione (L. 111/2023) si è disposto che la riscossione dovesse essere resa più efficiente ma anche più sostenibile per i contribuenti in difficoltà. Il risultato è il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, che disciplina la riscossione coattiva e che, a partire dal 15 gennaio 2026, abroga il D.P.R. 602/1973. Gli articoli 146 e 170, in particolare, fissano i nuovi termini.

Articolo 146: tempo di attesa prima dell’esecuzione

L’articolo 146 del D.Lgs. 33/2025 stabilisce che l’agente della riscossione può procedere ad atti esecutivi solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. Inoltre, se trascorre più di un anno dalla cartella senza che sia stato iniziato l’esecutivo, l’Agente deve inviare un’intimazione di pagamento con invito a pagare entro 5 giorni. Il termine di 5 giorni per reagire costituisce una finestra utile per il debitore: se non riceve l’intimazione o questa è nulla, il pignoramento potrà essere annullato.

Articolo 170: pignoramento presso terzi e termine per la banca

La norma cardine per il pignoramento dei conti correnti è l’articolo 170. Esso prevede che, quando l’agente notifica il pignoramento alla banca (terzo), l’ordine di pagamento riguarda le somme già maturate e depositate sul conto alla data della notifica e le somme che matureranno fino a 60 giorni successivi. La banca è obbligata a versare le somme dovute all’Agente della Riscossione entro 60 giorni dalla notifica, mentre per i crediti non ancora esigibili (come depositi a termine) il pagamento avverrà alle rispettive scadenze. Questo termine di 60 giorni è fondamentale per misurare la velocità del pignoramento: la banca non può pagare subito, ma deve attendere che maturino i 60 giorni o la scadenza pattuita.

Articolo 171: limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

L’articolo 171 riprende i limiti fissati dalla normativa precedente: nei pignoramenti presso terzi che riguardano stipendi, salari, pensioni o altre indennità, è pignorabile al massimo il decimo per importi mensili fino a 2 500 €, un settimo per importi tra 2 500 € e 5 000 €, un quinto per importi superiori. La norma ribadisce l’impignorabilità dell’ultima mensilità accreditata sul conto. Questi limiti tutelano il debitore e possono essere invocati per ridurre la somma pignorata.

Articolo 150: decadenza del pignoramento

Infine, l’articolo 150 dispone che il pignoramento perde efficacia se entro 200 giorni non è stata avviata la procedura di vendita o assegnazione. Ciò significa che l’Agente non può mantenere il vincolo indefinitamente: se non procede con le azioni necessarie, il pignoramento si estingue, e il contribuente può chiederne la cancellazione.

Circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate

Oltre al nuovo decreto, permangono valide le circolari AdER che spiegano l’operatività del pignoramento presso terzi. Una di esse chiarisce che, quando la banca riceve il pignoramento, deve congelare il saldo e versare le somme eccedenti la soglia impignorabile; in caso di conto cointestato, il pignoramento riguarda solo la quota del debitore. La circolare precisa altresì che l’ultimo stipendio o pensione non può essere toccato fino al successivo accredito.

Giurisprudenza recente: la Cassazione del 2025 e le sentenze del 2026

Il quadro normativo si completa con la giurisprudenza. Nel 2025 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025) ha stabilito che il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agente della Riscossione include anche i versamenti effettuati nei 60 giorni successivi, a meno che non si tratti dell’ultima mensilità di stipendio o pensione. La decisione ha confermato che la banca deve trasferire le somme incassate dopo la notifica fino al raggiungimento del debito . Diverse sentenze del 2026 hanno applicato tale principio, dichiarando legittimo il prelievo di bonifici in entrata, premi aziendali o rimborsi maturati entro il periodo di efficacia del pignoramento.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 12 gennaio 2026, ha ricordato che la mancata o tardiva trasmissione della intimazione di pagamento annulla il pignoramento. La Corte di Appello di Milano (sentenza n. 430/2026) ha precisato che la banca deve rispettare il termine di 60 giorni anche se l’Agente richiede immediatamente il versamento. Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza n. 18/2026 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’impignorabilità dell’ultima mensilità, riaffermando la protezione del minimo vitale.

Normativa complementare e leggi speciali

Oltre al D.Lgs. 33/2025, altre fonti regolano i rapporti tra debitori e Agenzia delle Entrate:

  • Codice di Procedura Civile: contiene gli articoli 543–546 sul pignoramento presso terzi, richiamati dall’art. 170 per quanto compatibili.
  • Legge 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento: consente a privati e imprenditori minori di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione per bloccare le procedure esecutive.
  • D.L. 118/2021 (successivamente convertito in legge): introduce la figura dell’Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa e stabilisce procedure di composizione assistita dei debiti d’impresa.
  • Leggi di bilancio e decreti di definizione agevolata: la “rottamazione quater” del 2023, lo “stralcio parziale” del 2024 e la “definizione agevolata delle cartelle” del 2025 hanno dato la possibilità di chiudere debiti fiscali e previdenziali con riduzioni di sanzioni e interessi.

Procedura passo‑passo: dalla cartella al blocco del conto

Per capire quanto ci mette l’Agenzia delle Entrate a pignorare un conto, occorre esaminare i passaggi operativi. Dal momento in cui ricevete la cartella esattoriale fino al congelamento del conto possono trascorrere diverse settimane. Tuttavia, gli intervalli sono disciplinati dalla legge, e le violazioni costituiscono motivi di impugnazione.

1. Notifica della cartella esattoriale

La procedura inizia con la cartella di pagamento, il documento con cui AdER richiede il saldo di un debito tributario o contributivo. La cartella deve essere notificata secondo le regole dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973 (o dell’art. 149‐bis c.p.c. per la posta elettronica certificata) e contenere:

  • l’indicazione delle somme dovute (imposta, contributo, interessi e sanzioni);
  • l’indicazione del ruolo e del responsabile del procedimento;
  • l’avviso che, se il pagamento non avviene entro 60 giorni, l’agente può avviare l’esecuzione.

Cosa può fare il debitore? Entro 60 giorni può pagare (in unica soluzione o a rate), proporre ricorso presso la commissione tributaria competente o presentare istanze di annullamento in autotutela (per errori materiali, notifica non valida, prescrizione). Ricordiamo che in caso di ricorso i 70 giorni complessivi (60 + 10 per la consegna) sospendono i termini di pagamento, ma occorre richiedere la sospensione.

2. Decorso dei 60 giorni e intimazione di pagamento

Se il debitore non paga o non ricorre, l’Agente deve attendere almeno 60 giorni dalla notifica prima di iniziare atti esecutivi. Decorso tale termine e non oltre un anno, l’Agente invia l’intimazione di pagamento, un avviso con cui invita a saldare entro 5 giorni. Tale intimazione è obbligatoria e deve contenere:

  • i dati della cartella originaria;
  • l’indicazione delle somme ancora dovute;
  • la minaccia dell’esecuzione forzata;
  • l’avvertimento che entro 5 giorni il debitore deve pagare o può essere pignorato.

La mancanza di intimazione o l’invio oltre il termine di un anno rende l’atto esecutivo nullo: si tratta di un vizio formale da far valere in giudizio. Il debitore, quindi, ha la possibilità di:

  • verificare se l’intimazione sia stata notificata correttamente (PEC o raccomandata);
  • impugnare l’intimazione stessa per vizi di forma;
  • presentare domanda di rateazione, sospensione o definizione agevolata entro 5 giorni, ottenendo un rinvio dell’esecuzione.

3. Notifica del pignoramento alla banca (presso terzi)

Scaduti i 5 giorni, l’Agente può procedere al pignoramento presso terzi. L’atto è notificato alla banca (terzo) e al debitore. Contiene:

  1. l’indicazione delle somme dovute;
  2. l’ordine alla banca di non disporre delle somme presenti e di quelle che matureranno;
  3. la richiesta di dichiarare l’ammontare dei crediti del debitore;
  4. l’invito alla banca a versare le somme entro 60 giorni;
  5. l’avvertimento al debitore che può proporre opposizione.

Una volta ricevuto l’atto, la banca blocca immediatamente le somme presenti sul conto, compresi eventuali depositi vincolati non giunti a scadenza. Tuttavia, non può versare subito: deve attendere i 60 giorni per le somme disponibili e versare alle scadenze gli importi maturandi.

Tempi concreti:

  • Dal giorno della cartella al pignoramento passano almeno 65 giorni (60 giorni + 5 dell’intimazione);
  • L’accredito dei fondi al Fisco avviene dopo ulteriori 60 giorni (o alle scadenze per i depositi), quindi in totale potrebbero trascorrere 125 giorni dalla cartella al versamento.

4. Dichiarazione della banca e versamento

Entro 15 giorni dalla notifica, la banca deve rendere la dichiarazione di terzo: un documento in cui afferma l’ammontare delle somme presenti sul conto e se vi sono vincoli o pignoramenti preesistenti. Se la banca omette di comunicare, può essere condannata a pagare in proprio fino alla concorrenza del debito (art. 546 c.p.c.).

Dopo la dichiarazione, la banca attende la scadenza del termine di 60 giorni e poi versa le somme all’Agente della Riscossione, detraendo eventuali costi di gestione. Se il pignoramento riguarda stipendi o pensioni, la banca applica i limiti del decimo, del settimo e del quinto.

5. Effetti sulla disponibilità del conto

Il pignoramento presso terzi non comporta la chiusura del conto, ma ne limita l’operatività. Il debitore può continuare a utilizzare il conto per somme eccedenti il pignoramento, ma non può disporre delle somme vincolate. Nel caso di conti cointestati, la banca applica il vincolo pro quota. Se sul conto vengono accreditati ulteriori stipendi o pensioni, l’ultima mensilità resta impignorabile; le mensilità successive sono soggette a pignoramento nei limiti previsti.

6. Termine finale: estinzione del pignoramento

Se entro 200 giorni dalla notifica del pignoramento non viene eseguito il versamento o non si procede alla vendita/assegnazione dei crediti, l’atto perde efficacia. Il debitore può quindi richiedere alla banca lo sblocco del conto e all’Agente la cancellazione del pignoramento. Questo termine serve a evitare che i pignoramenti rimangano inerte per anni.

Difese e strategie legali per bloccare o ridurre il pignoramento

Affrontare un pignoramento richiede una strategia personalizzata. Ogni situazione è diversa: entità del debito, patrimonio del debitore, natura dei redditi, legittimità degli atti. Di seguito vengono illustrate le principali difese, da adottare con l’assistenza di un professionista.

1. Verifica degli atti e vizi di notifica

Un pignoramento può essere annullato se gli atti preliminari presentano vizi. I controlli da effettuare includono:

  • Notifica della cartella: se la cartella non è stata notificata correttamente (mancata consegna al domicilio, recapito a soggetto non autorizzato, PEC inviata a indirizzo errato), il termine di 60 giorni non decorre, e ogni atto successivo è nullo.
  • Prescrizione e decadenza del credito: molti tributi si prescrivono in 5 anni. Se la cartella è stata notificata oltre il termine, il debito è prescritto e non può essere preteso.
  • Irregolarità del ruolo: errori di calcolo, doppia iscrizione a ruolo, sanzioni non dovute. La richiesta di accesso agli atti consente di visionare il dettaglio del ruolo.
  • Assenza di intimazione: se l’Agente non invia l’intimazione di pagamento, l’atto esecutivo è nullo.

2. Ricorso giudiziale

Il ricorso al giudice è lo strumento principale per contestare la legittimità del pignoramento. A seconda del tipo di tributo, ci si rivolge:

  • Alle Corti di giustizia tributaria di primo grado e d’appello (ex commissioni tributarie) per tributi erariali, IVA, IRAP, ritenute;
  • Al giudice del lavoro per contributi previdenziali;
  • Al giudice ordinario per sanzioni amministrative.

Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla cartella o dall’avviso di addebito. In pendenza di giudizio, può essere chiesta la sospensione dell’esecuzione (art. 19 D.Lgs. 546/1992), ottenendo il blocco del pignoramento fino alla decisione.

Esempio pratico: Mario riceve una cartella da 20 000 € per IRPEF 2021. Ritiene che l’imposta sia stata calcolata su redditi esenti. Presenta ricorso entro 60 giorni e ottiene dal giudice la sospensione in quanto dimostra la verosimiglianza della propria pretesa. La banca, quindi, non deve versare le somme all’Agente finché la causa non è definita.

3. Istanza di rateazione e sospensione amministrativa

Se il debito è certo ma non si può pagare in unica soluzione, si può chiedere la rateazione. La domanda va presentata all’Agente prima dell’intimazione di pagamento o, se già notificata, entro i 5 giorni previsti. Le rate sono fino a 72 mensili (o 120 in casi particolari), e finché si paga la rata il pignoramento è sospeso. In caso di decadenza, l’Agente può riprendere l’esecuzione.

È possibile inoltre chiedere la sospensione amministrativa per errori materiali, sgravi d’ufficio, condoni o definizioni agevolate in corso.

4. Transazione fiscale, rottamazione e definizioni agevolate

Le leggi di bilancio 2023–2025 hanno introdotto varie definizioni agevolate. Tra queste:

  • Rottamazione quater (L. 197/2022 art. 1, commi 231–252): consente di estinguere le cartelle dal 2000 al 2017 pagando solo imposta e contributi, senza sanzioni e interessi.
  • Stralcio dei mini‑debiti: cancellazione automatica dei debiti inferiori a 1 000 € residui al 2015.
  • Definizione agevolata 2024–2025: riduce sanzioni e interessi per tributi affidati entro il 30 giugno 2022, con rate fino al 2027.

Chi aderisce a tali misure ottiene la sospensione delle procedure esecutive. Spesso la domanda può essere presentata anche dopo il pignoramento: se accolta, il pignoramento è revocato.

5. Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione

La Legge 3/2012 ha introdotto strumenti per il sovraindebitamento di privati, professionisti e imprenditori agricoli. Le procedure rilevanti sono:

  1. Piano del consumatore: riservato a chi non esercita attività imprenditoriale. Consente di proporre al Tribunale un piano che prevede la ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale e in tempi lunghi. L’omologazione sospende le esecuzioni in corso.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: applicabile anche ai professionisti e alle imprese minori. Prevede il consenso della maggioranza dei creditori e l’approvazione del Tribunale.
  3. Liquidazione controllata e esdebitazione: permette al debitore di liquidare i beni per soddisfare i creditori e ottenere la cancellazione dei debiti residui.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste il debitore nella predisposizione del piano, nella redazione della proposta e nel rapporto con i creditori. Questa strada, sebbene complessa, può azzerare i debiti fiscali e previdenziali e far cessare i pignoramenti.

6. Opposizione all’esecuzione e all’ordinanza di assegnazione

Se il pignoramento è già in fase avanzata, il debitore può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) per contestare il diritto dell’Agente di procedere, o ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) per vizi formali dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione. I termini sono stretti: 20 giorni dall’atto impugnato. In caso di accoglimento, l’ordinanza di assegnazione è revocata e la banca restituisce le somme.

Strumenti alternativi per evitare o ridurre il pignoramento

Oltre alle difese tradizionali, esistono soluzioni alternative che consentono di gestire il debito in modo meno traumatico. Di seguito le principali:

1. Mediazione e negoziazione assistita

La negoziazione assistita (art. 3 ss. D.L. 132/2014) è obbligatoria per alcune tipologie di crediti, ma può essere utilizzata anche in ambito tributario quando l’Agente accetta la transazione. La mediazione civile, pur non essendo prevista per le cartelle, può essere utilizzata per conciliare sanzioni amministrative o altre pretese collegate.

2. Transazione fiscale nella procedura concorsuale

Per le imprese in crisi, l’art. 182‐ter L.F. e l’art. 63 del Codice della crisi consentono di proporre una transazione fiscale all’Agenzia, offrendo il pagamento parziale del debito. In tal caso, l’Agente deve sospendere le esecuzioni in corso.

3. Accordi stragiudiziali con l’Agente della Riscossione

In alcuni casi l’AdER può accettare accordi extragiudiziali, soprattutto quando il debitore dimostra che, attraverso un piano di rientro volontario, recupererà il debito in misura maggiore rispetto all’espropriazione. La trattativa deve essere supportata da documentazione contabile e da un professionista autorevole.

4. Conversione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di chiedere la conversione del pignoramento, versando subito un importo pari a quanto ricavabile dalla procedura e ottenendo la liberazione dei beni. Nel pignoramento presso terzi, ciò si traduce nel versamento dell’intero debito comprensivo di spese e interessi per evitare il prelievo forzoso. Questa soluzione è praticabile quando il debitore dispone di risorse immediate, ad esempio un mutuo o la vendita di un immobile.

5. Pignoramento mobiliare o immobiliare alternativo

In alcuni casi, il debitore può proporre un pignoramento di beni mobili o immobili di sua scelta al posto del conto corrente, se ciò consente di soddisfare il creditore con maggiore rapidità. L’Agente può accettare e rinunciare al pignoramento presso terzi, evitando il blocco del conto. Tale facoltà rientra nel potere del debitore di scegliere il bene più adatto all’esecuzione.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Chi subisce un pignoramento spesso commette errori che pregiudicano la difesa. Ecco i principali e come evitarli:

  1. Ignorare la cartella: trascurare la cartella o la PEC di notifica porta inevitabilmente al pignoramento. È essenziale leggere gli atti, verificare la legittimità e reagire tempestivamente.
  2. Rimandare l’azione: molti aspettano l’intimazione prima di muoversi. Ma gran parte delle difese (prescrizione, nullità) vanno sollevate entro 60 giorni.
  3. Non controllare la notifica: la notifica irregolare è uno dei motivi più frequenti di annullamento. Accertarsi che sia stata effettuata secondo la legge.
  4. Compilare da soli le istanze: rateazioni, rottamazioni e piani del consumatore richiedono un’impostazione tecnica. Errori formali fanno decadere dalla procedura e fanno ripartire il pignoramento.
  5. Trasferire il denaro su altri conti: spostare somme su conti di terzi per eludere il pignoramento è illecito e può comportare responsabilità penale e contestazioni da parte dell’Agente.
  6. Non valutare le soluzioni concorsuali: molti debitori ignorano la possibilità di ricorrere alla Legge 3/2012 o alle transazioni fiscali. Consultare un esperto può aprire strade insospettate.
  7. Sottovalutare i termini: i 60 giorni, i 5 giorni e i 200 giorni non sono solo numeri; sono termini perentori. Superarli senza agire comporta la perdita di importanti diritti.

Per evitare questi errori, è consigliato rivolgersi a un professionista sin dalla notifica della cartella. L’Avv. Monardo e il suo team forniscono un piano di azione personalizzato, valutando sia la fattibilità delle contestazioni sia la convenienza di rateazioni e definizioni agevolate.

Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi per un rapido riferimento. Ricordiamo di non inserire frasi lunghe nelle tabelle: i dati sono riassunti in parole chiave e numeri.

Tabella 1 – Termini fondamentali

Fase/proceduraTermine previstoRiferimento normativo
Pagamento dopo cartella60 giorniArt. 146 D.Lgs. 33/2025
Intimazione di pagamento5 giorniArt. 146 D.Lgs. 33/2025
Pignoramento presso terzidopo 60 giorni + intimazioneArt. 146 D.Lgs. 33/2025
Versamento della bancaentro 60 giorni dalla notificaArt. 170 D.Lgs. 33/2025
Limiti su stipendi/pensioni1/10; 1/7; 1/5Art. 171 D.Lgs. 33/2025
Durata massima del pignoramento200 giorniArt. 150 D.Lgs. 33/2025
Ricorso tributario60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Opposizione atti esecutivi20 giorniArtt. 615 e 617 c.p.c.

Tabella 2 – Strumenti difensivi

StrumentoA chi si applicaVantaggi principali
Ricorso al giudice tributarioImprese, professionisti, privatiAnnullamento del debito per vizi, sospensione dell’esecuzione
RateazioneTuttiDilazione fino a 72 o 120 rate, sospensione del pignoramento
Rottamazione/definizione agevolataTuttiRiduzione di sanzioni e interessi, sospensione delle procedure
Piano del consumatoreConsumatoriPagamento parziale, esdebitazione residua
Accordo di ristrutturazioneProfessionisti, imprese minoriTrattamento unitario dei debiti, sospensione esecuzioni
Transazione fiscaleImprese in crisiRiduzione del debito fiscale nelle procedure concorsuali
Conversione del pignoramentoDebitori con liquiditàLiberazione del conto mediante versamento unico

Tabella 3 – Limiti di pignorabilità delle retribuzioni

Reddito netto mensileQuota pignorabileSpiegazione
Fino a 2 500 €1/10Massimo decimo pignorabile
Tra 2 500 e 5 000 €1/7Limite del settimo
Oltre 5 000 €1/5Limite del quinto
Ultima mensilità accreditataNon pignorabileUltimo stipendio o pensione impignorabile

Domande e risposte (FAQ)

Di seguito trovi una serie di domande frequenti che vengono poste dai contribuenti in relazione ai pignoramenti di conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le risposte hanno un taglio pratico e sintetico, ma si consiglia sempre il supporto di un professionista per i casi concreti.

1. Dopo quanto tempo AdER può pignorare il conto corrente?

L’Agente può pignorare il conto solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella e previa intimazione di pagamento, che concede ulteriori 5 giorni. In totale, quindi, i primi 65 giorni sono “di grazia”. Solo se non si paga o non si impugna, l’Agente può notificare l’atto di pignoramento.

2. Quando la banca versa i soldi al Fisco?

La banca deve attendere 60 giorni dalla notifica del pignoramento per versare le somme disponibili. Per depositi con scadenza futura, il versamento avviene alle rispettive scadenze. Questo lasso di tempo è utile per presentare ricorsi, rateazioni o accordi che sospendano il versamento.

3. Cosa succede se l’intimazione di pagamento non arriva?

L’intimazione è obbligatoria. Se non viene notificata o arriva oltre un anno dalla cartella, gli atti esecutivi sono nulli e possono essere annullati dal giudice. È fondamentale verificare la data e la modalità di notifica.

4. I conti cointestati possono essere pignorati?

Sì, ma solo per la quota di pertinenza del debitore. Se il conto è cointestato tra due coniugi, ad esempio, il pignoramento colpisce il 50 % delle somme. La banca deve dichiarare la ripartizione. Per evitare contestazioni, è consigliabile distinguere i conti personali da quelli familiari.

5. L’ultimo stipendio accreditato può essere pignorato?

No. L’articolo 171 del D.Lgs. 33/2025 e le circolari AdER stabiliscono che l’ultima mensilità di stipendio o pensione accreditata sul conto è impignorabile. Solo dopo l’accredito della mensilità successiva, il saldo precedente può essere pignorato nei limiti di legge.

6. Se deposito soldi sul conto dopo il pignoramento, vengono bloccati?

Se i versamenti avvengono entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento, essi rientrano nell’oggetto del pignoramento (salvo che siano stipendi impignorabili). La Cassazione 28520/2025 ha confermato che i depositi successivi sono pignorabili . Dopo i 60 giorni, i nuovi versamenti non devono essere trasferiti all’Agente, salvo pignoramenti successivi.

7. La banca deve informarmi prima di versare i soldi?

La banca è tenuta a notificare al debitore la dichiarazione di terzo e a rispondere all’Agente. Non deve chiedere l’autorizzazione del cliente per versare, poiché agisce su ordine dell’autorità. Tuttavia, se riceve un provvedimento di sospensione, deve bloccare il versamento.

8. Posso chiudere il conto per evitare il pignoramento?

Chiudere il conto dopo la notifica della cartella o dell’intimazione non impedisce l’esecuzione. L’Agente individua i conti attraverso i codici fiscali e può pignorare eventuali conti aperti successivamente. Inoltre, il trasferimento di fondi su conti intestati a terzi può essere considerato atto fraudolento.

9. Quali redditi sono esclusi dal pignoramento?

Oltre all’ultima mensilità di stipendio o pensione, sono impignorabili le somme destinate al sostentamento minimo (es. assegni sociali, indennità di accompagnamento) e le somme derivanti da risarcimenti per danni alla persona. Anche le borse di studio e gli assegni di maternità sono protetti, secondo la giurisprudenza. Tuttavia, occorre dimostrare la natura di queste somme alla banca e all’Agente.

10. È possibile sospendere il pignoramento con la rateazione?

Sì. La presentazione della domanda di rateazione, se accettata, sospende il pignoramento. Il debitore deve però presentare la domanda tempestivamente (preferibilmente entro i 5 giorni dall’intimazione) e pagare regolarmente le rate. In caso di decadenza, il pignoramento riprende sui saldi disponibili e futuri.

11. Cosa succede ai depositi vincolati o ai titoli finanziari?

Il pignoramento presso terzi riguarda tutti i crediti che il debitore vanta verso la banca. Ciò include depositi vincolati, certificati di deposito, obbligazioni. Tuttavia, l’art. 170 prevede che, per i depositi con scadenza futura, il pagamento avviene alle scadenze. Pertanto la banca non può svincolarli anticipatamente senza consenso. I titoli detenuti presso altri intermediari (SIM, SGR) possono essere pignorati con atto separato.

12. Posso contestare l’importo del pignoramento?

Sì. Se l’ammontare indicato nell’atto di pignoramento è errato (ad esempio comprende sanzioni non dovute, importi già pagati o prescritti), si può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni. È consigliabile allegare documenti che dimostrano l’avvenuto pagamento o la prescrizione.

13. Che differenza c’è tra pignoramento presso terzi e ipoteca?

Il pignoramento presso terzi colpisce i crediti del debitore verso un terzo (banca, datore di lavoro), mentre l’ipoteca legale è un vincolo su un immobile iscritto dall’Agente per garantire il credito. L’ipoteca non priva il debitore della disponibilità del bene, ma ne limita la commerciabilità. L’esecuzione ipotecaria (espropriazione dell’immobile) può avvenire solo dopo il pignoramento e seguendo la procedura prevista dal codice di procedura civile.

14. Come agiscono le autorità se ho già un mutuo o un altro pignoramento?

Se sul conto sono già presenti altri pignoramenti, l’Agente della riscossione si colloca in ordine cronologico. Se il conto è gravato da un pignoramento giudiziale di un creditore privato, quest’ultimo avrà priorità. Tuttavia, l’Agente può comunque pignorare la parte residua nei limiti di legge. Nel caso di mutuo ipotecario, l’ipoteca dell’istituto di credito prevale sull’eventuale ipoteca dell’Agente.

15. Cosa accade se il pignoramento non viene seguito da vendita o assegnazione?

Se entro 200 giorni l’Agente non procede alla vendita dei beni o all’assegnazione delle somme, il pignoramento perde efficacia. In tal caso il debitore può chiedere la cancellazione del vincolo e riottenere la piena disponibilità delle somme. È opportuno monitorare le scadenze e, se necessario, sollecitare l’Agente.

16. Posso utilizzare l’istituto del reclamo e mediazione tributaria?

Per le controversie fino a 50 000 € (limite 2026), il ricorso tributario deve essere preceduto dal reclamo e mediazione presso l’AdER. Durante la mediazione, è possibile concordare uno sconto parziale o una dilazione del debito. La presentazione del reclamo sospende l’esecuzione fino al termine del procedimento.

17. Quali sono le conseguenze penali di un pignoramento non onorato?

Il pignoramento in sé non comporta conseguenze penali. Tuttavia, occultare o dissipare i beni per sottrarli all’azione del creditore può integrare reati quali sottrazione fraudolenta o bancarotta per i soggetti fallibili. È quindi sconsigliato prelevare somme pignorate o trasferirle a parenti.

18. È possibile ottenere risarcimenti se l’Agente procede illegittimamente?

Se l’Agente effettua un pignoramento privo di titolo (ad esempio per un debito prescritto) o oltre i limiti di legge, il contribuente può chiedere il risarcimento del danno in sede civile. Occorre provare il pregiudizio subito (interessi debitori, blocco dell’attività). La giurisprudenza tende a riconoscere il danno solo in presenza di colpa grave.

19. Gli eredi rispondono dei pignoramenti del de cuius?

Gli eredi che accettano l’eredità rispondono dei debiti tributari del defunto nei limiti dell’attivo ereditario. Se il de cuius aveva un conto pignorato, il vincolo si trasferisce sulla quota ereditaria. Gli eredi possono rinunciare all’eredità o accettare con beneficio di inventario per limitare la responsabilità.

20. Posso cambiare banca per sfuggire al pignoramento?

Aprire un nuovo conto in un altro istituto non impedisce l’esecuzione: l’Agente può procedere con un nuovo pignoramento presso la nuova banca. Inoltre, le banche comunicano i saldi all’Anagrafe dei conti, consultabile dall’AdER. Spostare i fondi potrebbe costituire atto fraudolento. L’unica difesa efficace è agire sui vizi degli atti o aderire a soluzioni legali.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto dei pignoramenti, si riportano alcune simulazioni pratiche con numeri reali. Le cifre sono indicative ma rappresentano situazioni tipiche affrontate dallo studio dell’Avv. Monardo.

Simulazione 1: Debito di 15 000 € con stipendio di 2 200 € netti

Carla, impiegata con stipendio netto di 2 200 € al mese, riceve una cartella per IVA non versata pari a 15 000 €. Non paga entro 60 giorni e ignora l’intimazione di pagamento. Dopo 65 giorni, AdER notifica alla banca il pignoramento. Cosa succede?

  1. La banca blocca le somme presenti sul conto (1 500 €) e deve versarle entro 60 giorni. Le somme derivanti dallo stipendio sono pignorabili nel limite del decimo, poiché lo stipendio rientra tra 2 500 € e 5 000 €. Quindi verranno trattenuti circa 314 € (1/7 di 2 200 €) fino al raggiungimento del debito. L’ultima mensilità (2 200 €) resta impignorabile.
  2. Se Carla richiede la rateazione entro i 5 giorni, ottiene 72 rate da circa 208 €. Pagando regolarmente, il pignoramento è sospeso e lo stipendio non viene toccato.
  3. Se Carla propone un piano del consumatore, il Tribunale può ridurre il debito a 9 000 € da pagare in 5 anni, sospendendo il pignoramento. Alla fine, Carla paga 150 € al mese, conserva il conto e ottiene la cancellazione del restante debito.

Simulazione 2: Cointestatario con conto condiviso di 25 000 €

Marco e Lucia possiedono un conto cointestato con saldo di 25 000 €. Marco ha un debito con AdER di 40 000 € per contributi previdenziali non versati. Dopo la notifica e l’intimazione, AdER pignora il conto. Ecco l’esito:

  1. La banca considera che la quota di Marco sia il 50 % del saldo, quindi blocca 12 500 € e li trasferisce all’Agente dopo 60 giorni.
  2. La quota di Lucia resta libera, ma il blocco può creare disagi nella gestione familiare. È consigliabile aprire un conto separato intestato solo a Lucia per evitare interferenze future.
  3. Marco decide di aderire alla definizione agevolata 2025, ottenendo la riduzione del debito a 28 000 €. L’adesione sospende il pignoramento e consente di recuperare parte delle somme.

Simulazione 3: Conto professionale con depositi vincolati

Lorenzo, libero professionista, ha un conto con deposito vincolato a 6 mesi di 30 000 €. Non avendo versato IRPEF per due annualità, riceve una cartella da 60 000 €. Dopo la fase preliminare, l’Agente notifica il pignoramento alla banca. In questa situazione:

  1. La banca blocca le somme libere (5 000 €) e indica nella dichiarazione di terzo che vi è un deposito vincolato di 30 000 €, ma la scadenza è fra 4 mesi.
  2. Entro 60 giorni, la banca deve versare i 5 000 € liberi. Per il deposito vincolato, verserà l’importo a scadenza. In totale, Lorenzo subisce un prelievo forzoso di 35 000 € a distanza di 4 mesi.
  3. Lorenzo impugna la cartella per contestare la prescrizione di una delle annualità e chiede la sospensione; se ottiene la sospensione prima dei 60 giorni, la banca non verserà le somme.

Simulazione 4: Prescrizione e decadenza

Giulia riceve una cartella nel gennaio 2025 per IRAP 2016 pari a 12 000 €. Considerando che il termine di prescrizione è di 5 anni (dal 1° gennaio dell’anno successivo), il credito era prescritto al 31 dicembre 2022. Se AdER notifica la cartella nel 2025, l’atto è nullo. Giulia propone ricorso e ottiene l’annullamento del debito. L’Agente aveva tentato di pignorare il conto nel 2026, ma il giudice revoca l’atto e condanna l’Agente al pagamento delle spese.

Simulazione 5: Debito di 8 000 € e definizione agevolata

Paolo, artigiano, ha un debito di 8 000 € per contributi INPS. Recepisce l’intimazione a gennaio 2026 e, dopo il pignoramento, vede congelati 3 500 € sul conto. Decide di aderire alla definizione agevolata 2026, che prevede lo sconto delle sanzioni e un piano di 18 rate. L’adesione comporta la sospensione immediata del pignoramento; l’Agente restituisce le somme e Paolo paga 18 rate da 400 € circa. Grazie alla definizione, risparmia circa 2 000 € di sanzioni.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2026 è un’azione rapida ma non fulminea. Tra la notifica della cartella e il blocco effettivo passano almeno 60 + 5 giorni, e la banca versa le somme solo dopo ulteriori 60 giorni. Questo tempo offre spazi di manovra al debitore: impugnare la cartella, richiedere una rateazione, aderire a una rottamazione o avviare una procedura di sovraindebitamento. La riforma della riscossione del 2025 introduce maggiori tutele, come il termine di efficacia di 200 giorni e l’impignorabilità dell’ultima mensilità. Tuttavia, richiede anche maggiore attenzione ai termini e alle formalità.

L’esperienza insegna che una difesa efficace nasce dalla tempestività. Agire nei termini di legge permette di fermare o ridurre gli atti esecutivi.

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In caso di cartella o pignoramento imminente, non aspettare. Ogni giorno perso può pregiudicare la possibilità di sospendere l’esecuzione o usufruire di definizioni agevolate.

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