Cosa succede se non pago l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate?

Introduzione

Ricevere un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate è un momento delicato per chiunque: imprenditori, professionisti o cittadini. L’avviso bonario è la comunicazione con cui l’Amministrazione finanziaria informa il contribuente di errori o irregolarità emerse durante i controlli automatizzati o formali della dichiarazione. Se gestito male o ignorato, l’avviso bonario può trasformarsi in una cartella esattoriale con sanzioni piene, interessi e possibili atti esecutivi. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 5 agosto 2024 n. 108 dal 1° gennaio 2025, i termini per regolarizzare l’avviso bonario e le sanzioni applicabili sono cambiati: il termine di pagamento passa da 30 a 60 giorni , mentre le sanzioni si riducono a un terzo o due terzi se il pagamento avviene entro tale termine . Inoltre, il nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (d.lgs. 173/2024) ha ridotto dal 30 % al 25 % la sanzione per omesso o tardivo versamento , prevedendo riduzioni al 12,5 % se il pagamento avviene entro 90 giorni e un’ulteriore riduzione proporzionale per versamenti entro 15 giorni .

L’intento di questa guida è spiegare con precisione cosa succede se non si paga l’avviso bonario e fornire strumenti concreti per difendersi e regolarizzare la posizione. Si esamineranno norme aggiornate, prassi dell’Agenzia delle Entrate, recenti sentenze di Cassazione e della Corte di Giustizia Tributaria e misure alternative come la definizione agevolata, la rottamazione, i piani di sovraindebitamento o di ristrutturazione del debito. Al termine di ogni sezione troverai indicazioni pratiche, tabelle riepilogative, simulazioni numeriche e risposte alle domande più frequenti.

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1. Contesto normativo: definizione dell’avviso bonario

1.1 Cosa è l’avviso bonario

L’avviso bonario (o comunicazione di irregolarità) non è un atto di accertamento definitivo, ma una comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a regolarizzare errori o omissioni nella dichiarazione. Gli avvisi derivano da due tipi di controlli:

Tipo di controlloNormativa di riferimentoCaratteristiche
Controllo automatizzatoart. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972Confronta i dati della dichiarazione con quelli presenti negli archivi fiscali; corregge errori materiali e calcoli; comunica l’esito al contribuente .
Controllo formaleart. 36‑ter DPR 600/1973Verifica la documentazione a supporto di deduzioni, detrazioni e crediti; invita il contribuente a fornire chiarimenti entro 60 giorni .

A seguito dei controlli l’Agenzia invia la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) indicando gli importi dovuti. Se il contribuente paga entro il termine, beneficia di sanzioni ridotte: per il controllo automatizzato la sanzione è ridotta a un terzo (8,33 % dal 1° settembre 2024), mentre per il controllo formale la sanzione è ridotta a due terzi (16,67 %) . Se non si paga o si paga oltre il termine, le sanzioni tornano al 25 % (o 30 % per violazioni fino al 31 agosto 2024) .

1.2 Modifiche normative dal 2025: 60 giorni per pagare e sanzioni ridotte

Il decreto legislativo 5 agosto 2024 n. 108, in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), ha ampliato i termini per regolarizzare gli esiti dei controlli e ha modificato la disciplina della rateazione. Le principali novità sono:

  • Termine per pagare o fornire chiarimenti: negli articoli 2 e 3 del d.lgs. 462/1997 e negli articoli 36‑bis, 36‑ter e 54‑bis sopra citati, le parole “trenta giorni” sono sostituite da “sessanta giorni” . Pertanto, dal 1° gennaio 2025 il contribuente ha 60 giorni (e non più 30) dal ricevimento della comunicazione per versare le somme o presentare osservazioni.
  • Rateazione: il numero massimo di rate resta 20 rate trimestrali, ma la prima rata deve essere pagata entro 60 giorni . Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo all’elaborazione della comunicazione.
  • Ampliamento dei termini per le comunicazioni telematiche: per gli avvisi trasmessi telematicamente tramite intermediari il termine è esteso a 90 giorni .
  • Applicazione dal 1° gennaio 2025: le nuove regole si applicano alle comunicazioni elaborate da tale data .

Queste modifiche offrono più tempo al contribuente per valutare la propria posizione e presentare chiarimenti, ma bisogna prestare attenzione: trascorsi i nuovi termini l’Agenzia procederà con l’iscrizione a ruolo delle somme (cartella di pagamento) con sanzioni piene.

1.3 Sanzioni per omesso o tardivo versamento: dal 30 % al 25 %

Il Testo Unico delle sanzioni tributarie approvato con decreto legislativo 5 novembre 2024 n. 173 ha riformato il sistema sanzionatorio. L’articolo corrispondente all’antico art. 13 d.lgs. 471/1997 prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti (in acconto, periodici o a saldo) sia soggetto a una sanzione del 25 % dell’importo non versato . La sanzione è ridotta alla metà (12,5 %) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni . Se il versamento avviene entro 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (0,83 % per giorno) .

Di conseguenza, la sanzione ridotta applicabile agli avvisi bonari (un terzo o due terzi) va calcolata sul nuovo 25 %: un terzo di 25 % equivale a 8,33 %, due terzi a 16,67 %. Per le comunicazioni relative a violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 la sanzione base resta il 30 % e un terzo di 30 % corrisponde al 10 %; due terzi al 20 %.

1.4 Decadenza dal beneficio della rateazione e lieve inadempimento

Il decreto legislativo 108/2024 ha riscritto anche l’articolo 15‑ter del DPR 602/1973 sull’inadempimento nei pagamenti. La norma prevede che:

  1. Decadenza dal beneficio della rateazione: se il contribuente non paga la prima rata entro il termine (60 giorni dal ricevimento della comunicazione) o non paga una rata successiva entro il termine della rata seguente, perde il beneficio della rateazione e le somme residue (imposta, interessi e sanzioni piene) sono iscritte a ruolo .
  2. Lieve inadempimento: non si verifica la decadenza se il mancato pagamento è lieve, cioè quando:
  3. l’insufficiente versamento della rata non supera il 3 % dell’importo dovuto e comunque non eccede 10.000 euro, oppure
  4. il pagamento della prima rata avviene con un ritardo non superiore a sette giorni .

In caso di lieve inadempimento il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo pagando la frazione mancante o la rata tardiva (con interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento) entro la scadenza della rata successiva o, se si tratta dell’ultima, entro 90 giorni【257313967423624†L2337-L2445】.

Queste regole permettono di rimediare a errori marginali o ritardi minimi senza perdere il beneficio della rateazione. L’istituto del lieve inadempimento è particolarmente utile per evitare che una dimenticanza o un errore di calcolo annulli tutto il piano rateale.

1.5 Definizione agevolata (tregua fiscale 2023)

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto una definizione agevolata degli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019–2021. I commi 153–159 prevedono che le somme richieste con le comunicazioni emesse ai sensi degli articoli 36‑bis del DPR 600/1973 e 54‑bis del DPR 633/1972 possano essere definite con il pagamento dell’imposta, interessi e somme aggiuntive, mentre le sanzioni sono fissate al 3 % dell’imposta . Questa definizione riguarda sia gli avvisi notificati e non ancora scaduti al 1° gennaio 2023 sia quelli recapitati successivamente . La sanzione agevolata del 3 % si applica anche ai piani di rateazione in corso .

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, che per i contribuenti in regola con i piani di rateazione le rate pagate restano acquisite; per beneficiare della definizione agevolata occorre versare le somme residue nei termini, senza interruzioni .

1.6 Rilevanza dell’avviso bonario ai fini del DURF (2026)

Nel interpello n. 63/2026 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i versamenti derivanti dagli avvisi bonari, eseguiti tramite modello F24 per regolarizzare errori delle dichiarazioni, devono essere considerati nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale” richiesti per il rilascio del documento unico di regolarità fiscale (DURF) . La risposta spiega che questi versamenti estinguono debiti d’imposta riferibili alla dichiarazione e, pertanto, rientrano tra i versamenti che dimostrano la regolarità fiscale dell’impresa . Un’eventuale omissione nell’includere i versamenti conseguenti a un avviso bonario potrebbe compromettere la possibilità di ottenere il DURF.

2. Procedura dopo la notifica dell’avviso bonario

Ricevere un avviso bonario non significa che la cartella esattoriale sia già partita. Il contribuente dispone di strumenti e diritti per esaminare l’atto, richiedere chiarimenti, correggere eventuali errori o pagare con sanzioni ridotte. La procedura varia a seconda del tipo di controllo (automatizzato o formale) ma segue fasi comuni. Vediamo passo per passo cosa accade.

2.1 Notifica dell’avviso bonario

L’avviso bonario può essere notificato tramite:

  1. Posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo del contribuente indicato nella dichiarazione.
  2. PEC (posta elettronica certificata) per soggetti dotati di domicilio digitale (imprese e professionisti iscritti a ordini).
  3. Cassetto fiscale o canali telematici, se il contribuente ha scelto la consultazione online.
  4. Intermediario abilitato: in questo caso l’avviso è inviato all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione; con le modifiche del d.lgs. 108/2024, il contribuente ha 90 giorni per pagare o fornire chiarimenti .

La comunicazione specifica:

  • l’anno d’imposta e la dichiarazione interessata;
  • l’errore o l’irregolarità riscontrata;
  • l’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi dovuti;
  • il termine entro cui pagare o presentare osservazioni;
  • i codici tributo per il versamento tramite modello F24;
  • la possibilità di rateizzare.

2.2 Termini di pagamento e sospensioni

Dalla data di ricezione decorre il termine di:

  • 60 giorni (90 per inviti telematici): per pagare le somme o inviare chiarimenti .
  • 30 giorni per le imposte a tassazione separata (ad esempio le imposte sulle plusvalenze) .
  • Sospensione estiva: i termini sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno . Dal 2025 le comunicazioni di irregolarità sono sospese anche dal 1° dicembre al 31 dicembre .

Se il contribuente paga entro questi termini, beneficia della sanzione ridotta (8,33 % o 16,67 %) e può chiedere la rateazione fino a 20 rate trimestrali. Se paga oltre il termine ma entro 90 giorni, la sanzione passa al 12,5 % (metà del 25 %) . Decorso il termine di 90 giorni, la sanzione torna al 25 % e l’amministrazione avvia l’iscrizione a ruolo.

2.3 Pagamento in unica soluzione o rateale

Il pagamento deve avvenire tramite modello F24 con i codici tributo indicati nell’avviso. Il contribuente può:

  1. Pagare in unica soluzione entro 60 giorni: in questo caso la sanzione ridotta è applicata sull’intera somma. Se il pagamento avviene entro 15 giorni, la sanzione è ulteriore ridotta (ravvedimento sprint) .
  2. Pagare a rate: massimo 20 rate trimestrali se l’importo supera 5.000 €, altrimenti fino a 6 rate (ogni rata almeno 300 €). La prima rata si paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione . Gli interessi di rateazione si calcolano dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione .
  3. Chiedere la sospensione: se si ritiene l’avviso infondato, si può presentare istanza di sospensione al competente ufficio, allegando documenti che provano l’errore.

2.4 Invio di osservazioni e chiarimenti

Il contribuente può contestare l’avviso bonario rispondendo entro 60 giorni con:

  • Rettifiche e documenti che dimostrano la correttezza della dichiarazione (ad esempio ricevute di versamenti già effettuati).
  • Istanza di autotutela: richiede all’ufficio l’annullamento o la rettifica degli importi. La richiesta non sospende necessariamente i termini; secondo la giurisprudenza della Cassazione (ord. 34796/2024) la domanda di autotutela può essere valutata solo per vizi propri dell’atto e non per contestare il merito della pretesa .
  • Ricorso al Servizio telematico Civis: per comunicazioni derivanti da controlli automatizzati o formali, è possibile aprire un ticket online e ricevere assistenza.

Dopo l’invio degli elementi, l’ufficio procede alla correzione e invia una nuova comunicazione. Dal ricevimento decorre un nuovo termine di 60 giorni per pagare gli importi rideterminati .

2.5 Mancato pagamento entro i termini: conseguenze

Se il contribuente non paga o paga oltre 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, accadono le seguenti conseguenze:

  1. Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale: le somme vengono affidate all’agente della riscossione. La cartella riporterà l’imposta, gli interessi e la sanzione piena del 25 % (30 % per violazioni anteriori al 1° settembre 2024). La notifica della cartella avviene per PEC o posta.
  2. Interessi di mora: decorrono dalla data della cartella fino al pagamento.
  3. Possibile riscossione coattiva: se non si paga la cartella, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca, fermo amministrativo, pignoramenti o procedere al recupero coattivo.
  4. Decadenza della rateazione: se era stato attivato un piano rateale e si verificano i casi di decadenza (mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva), l’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile .

2.6 Diritti del contribuente: impugnazione e ricorso

L’avviso bonario non era tradizionalmente considerato un atto impugnabile. Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto la possibilità di impugnare l’avviso bonario se la comunicazione produce un effetto vincolante. L’ordinanza Cassazione n. 25756/2025 ha affermato che tutti gli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa fiscale definita, anche se denominati “invito bonario”, sono ricorribili innanzi al giudice tributario . Ciò significa che, se il contribuente ritiene illegittimo l’avviso (per esempio per errori di diritto o per decadenza dei termini), può impugnarlo entro 60 giorni dalla notifica. La Cassazione n. 2092/2025 ha però precisato che la proposizione del ricorso non sospende automaticamente la formazione dell’atto definitivo; l’Agenzia può comunque emettere cartella o avviso di accertamento .

Per impugnare l’avviso bonario occorre presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, mediante deposito telematico tramite il PTT (Portale del Processo Tributario Telematico). È consigliabile farsi assistere da un professionista che valuti la strategia, l’eventuale richiesta di sospensione e la raccolta di prove documentali. L’impugnazione dell’avviso bonario, benché ammissibile, va attentamente ponderata perché può comportare costi e tempi lunghi; in molti casi conviene utilizzare la procedura di chiarimento o definizione.

3. Difese e strategie legali per il contribuente

Gestire correttamente un avviso bonario richiede competenze tecniche e la conoscenza delle diverse opzioni a disposizione. Questa sezione illustra le principali strategie difensive utili per tutelare il contribuente.

3.1 Verificare la notifica e i termini

3.1.1 Notifica irregolare

La validità dell’avviso bonario dipende dalla corretta notifica. Se la comunicazione non è stata recapitata all’indirizzo corretto o se il contribuente non è stato messo in condizione di conoscere l’atto (ad esempio per impossibilità di aprire un allegato PEC), si può eccepire la nullità. La Cassazione (ord. 34796/2024) ha ricordato che la mancata apertura dell’allegato PEC non giustifica l’inerzia: il contribuente deve attivarsi per ottenere il contenuto della comunicazione . Tuttavia, errori di notifica possono essere fatti valere.

3.1.2 Prescrizione e decadenza

La notifica della cartella (o dell’avviso di addebito) successiva all’avviso bonario deve rispettare i termini di decadenza previsti dall’art. 25 DPR 602/1973: tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione per i controlli automatizzati e due anni dalla scadenza per i controlli formali (termini che dal 2023 possono essere prorogati di un anno per effetto della legge di bilancio 2023 ). La Cassazione n. 144/2026 ha ribadito che la notifica di una cartella mediante servizio postale si presume conosciuta se non viene dimostrato il contrario e che le imposte locali e relativi interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale . Verificare la prescrizione è quindi un’arma difensiva essenziale.

3.2 Contestazione del merito

3.2.1 Errori di calcolo o duplicazioni

Molti avvisi contengono errori materiali o duplicazioni di imposta. È fondamentale confrontare gli importi richiesti con quelli versati o dichiarati: errori nel riporto di crediti, nel calcolo di interessi o nella codifica F24 possono determinare indebite pretese. In questi casi si può inviare una richiesta di correzione tramite il canale Civis o PEC, allegando documenti comprovanti il pagamento (quietanze F24, ricevute bancarie). Se l’ufficio rettifica l’avviso, decorre un nuovo termine di 60 giorni .

3.2.2 Insussistenza del debito

Quando l’imposta richiesta non è dovuta (ad esempio per esenzione, decadenza o non imponibilità), è possibile eccepire l’insussistenza del debito. Ciò può avvenire se l’ufficio non ha considerato detrazioni spettanti o ha contestato compensazioni legittime. In tal caso conviene presentare memoria difensiva all’ufficio, chiedendo l’annullamento dell’avviso. Se l’ufficio non risponde o rigetta l’istanza, si può impugnare l’avviso bonario innanzi al giudice tributario.

3.2.3 Vizi procedurali

Tra i vizi procedurali rientrano:

  • Violazione del contraddittorio: l’ordinanza n. 25756/2025 ha riconosciuto l’avviso bonario come atto autonomamente impugnabile ; pertanto la mancata possibilità di presentare osservazioni prima dell’emissione potrebbe integrare una violazione del diritto al contraddittorio.
  • Difetto di motivazione: l’avviso deve contenere la motivazione e la normativa di riferimento; in mancanza, l’atto può essere annullato.
  • Mancata allegazione di documenti essenziali (per esempio prospetti di calcolo). Se il contribuente non è messo in condizione di comprendere le ragioni dell’irregolarità, può contestare la validità dell’avviso.

3.3 Richiesta di sospensione

Se la pretesa risulta errata o eccessiva, è possibile presentare istanza di sospensione dell’avviso bonario, motivandola con documenti e argomentazioni giuridiche. L’istanza, inviata via PEC o presentata allo sportello, chiede all’ufficio di sospendere i termini fino alla decisione. In genere l’ufficio sospende l’iscrizione a ruolo se la richiesta appare fondata.

3.4 Rateazione e gestione del piano

Il contribuente che non riesce a pagare in unica soluzione può richiedere la rateizzazione. Ecco gli aspetti da considerare:

AspettoRegole principali
Numero di rateFino a 6 rate se l’importo non supera 5.000 €, fino a 20 rate se supera 5.000 € .
PeriodicitàRate trimestrali di importo costante.
Scadenza della prima rataEntro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione .
Interessi di rateazioneCalcolati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo all’elaborazione della comunicazione .
DecadenzaMancato pagamento della prima rata entro 60 giorni o di una rata successiva entro la scadenza della rata seguente comporta la perdita della rateazione e l’iscrizione a ruolo del debito residuo con sanzioni piene .
Lieve inadempimentoLa rateazione non decade se il ritardo della prima rata non supera 7 giorni o se l’importo versato è inferiore di non più del 3 % e comunque entro 10.000 € ; il contribuente può sanare versando la differenza entro la rata successiva o entro 90 giorni per l’ultima rata【257313967423624†L2337-L2445】.

3.5 Ravvedimento operoso

Quando il pagamento avviene oltre i termini dell’avviso ma prima della cartella, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 472/1997. Il ravvedimento consente di versare spontaneamente l’imposta dovuta e le sanzioni ridotte in base al tempo di ritardo:

  • Ravvedimento sprint: entro 15 giorni, sanzione ridotta allo 0,83 % per ogni giorno di ritardo .
  • Ravvedimento breve: entro 30 giorni, sanzione al 2,8 % (un decimo del 25 %).
  • Ravvedimento medio: entro 90 giorni, sanzione al 12,5 % .
  • Ravvedimento lungo: entro il termine per la dichiarazione dell’anno successivo, sanzione al 15 %.

Il ravvedimento può essere utilizzato anche per versare le rate mancanti di un avviso bonario, regolarizzando il lieve inadempimento. In tal caso bisogna pagare la frazione mancante, la sanzione ridotta e gli interessi entro il termine di pagamento della rata successiva【257313967423624†L2337-L2445】.

3.6 Autotutela

L’autotutela è il potere dell’amministrazione di annullare o correggere atti illegittimi o infondati. Può essere attivata:

  • d’ufficio, quando l’ente rileva errori;
  • su istanza del contribuente, mediante domanda motivata.

Tuttavia, l’ordinanza Cassazione n. 34796/2024 ha precisato che il ricorso contro il rifiuto di autotutela non consente di contestare il merito della pretesa, ma solo l’illegittimità del rifiuto . Pertanto, se l’avviso bonario è infondato, conviene contestare direttamente l’atto o aspettare la cartella per proporre opposizione.

3.7 Strumenti giudiziali e stragiudiziali di gestione del debito

Oltre alla contestazione dell’avviso, esistono strumenti per risolvere la posizione debitoria in modo strutturato:

  1. Accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997): prima di emettere l’avviso di accertamento l’ufficio può invitare il contribuente a un contraddittorio. L’accordo riduce del 50 % le sanzioni e prevede la rateizzazione. È utilizzabile solo per gli avvisi di accertamento, non per gli avvisi bonari.
  2. Conciliazione giudiziale: durante il processo tributario le parti possono raggiungere un accordo che riduce le sanzioni al 40 % o al 50 % e definisce l’imposta dovuta.
  3. Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 commi 186–196 L. 197/2022): consente di chiudere i contenziosi pendenti con riduzione delle sanzioni al 15 % o 5 % a seconda dell’esito delle precedenti pronunce. Tale procedura non riguarda l’avviso bonario, ma eventuali ricorsi relativi a cartelle derivanti da esso.
  4. Rottamazione e saldo e stralcio: per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023 è stata prevista la rottamazione quater; potrebbero essere introdotte nuove rottamazioni per i carichi 2024–2025. In caso di decadenza dal piano di rateazione dell’avviso bonario, il debito può rientrare nelle rottamazioni se affidato alla riscossione prima della data prevista dalla norma.
  5. Procedure da sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della Crisi d’Impresa): permettono a consumatori, professionisti o imprenditori non fallibili di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione dei debiti o una liquidazione controllata. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, assiste i debitori nella redazione del piano, nella predisposizione della documentazione e nella trattativa con i creditori. È possibile includere anche i debiti tributari, compresi quelli derivanti da avvisi bonari divenuti cartelle.
  6. Concordato preventivo biennale: per professionisti e imprese soggette a ISA (indici sintetici di affidabilità) è possibile aderire al concordato preventivo biennale (d.lgs. 13/2024 e d.lgs. 108/2024). Uno dei requisiti per accedervi è l’assenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000 € ; regolarizzare gli avvisi bonari è quindi essenziale per non precludere l’adesione.

3.8 Giurisprudenza rilevante

Le sentenze più recenti offrono orientamenti utili per la difesa del contribuente:

Anno e sentenzaPrincipio di dirittoRilievo pratico
Cassazione ord. 18078/2024L’avviso bonario non è necessario quando l’imposta deriva da somme dichiarate dal contribuente; la cartella è valida anche senza invio della comunicazione .Se l’avviso bonario non viene inviato per somme autoliquidate, la cartella non può essere annullata solo per questo motivo.
Cassazione ord. 34796/2024Il rifiuto di autotutela è impugnabile solo per vizi propri; l’autotutela non consente di contestare il merito della pretesa .È inutile impugnare il diniego di autotutela per contestare la fondatezza dell’imposta: occorre impugnare l’avviso bonario o la cartella.
Cassazione ord. 25756/2025Qualsiasi atto con cui l’amministrazione comunica una pretesa fiscale definita è un atto di accertamento/ liquidazione e può essere impugnato .L’avviso bonario è impugnabile; se non si impugna diventa definitivo.
Cassazione ord. 2092/2025L’impugnazione dell’avviso bonario non sospende l’emissione dell’avviso di accertamento o della cartella .Anche se si ricorre contro l’avviso bonario, l’amministrazione può continuare la procedura; occorre chiedere la sospensione.
CGT Roma sent. 15671/2025Il mancato pagamento delle rate a causa di forza maggiore (grave malattia) non comporta decadenza; il giudice ordina la prosecuzione del piano .In presenza di eventi eccezionali, la decadenza dalla rateazione può essere contestata; va dimostrata l’impossibilità di pagare.
Cassazione ord. 144/2026La notifica della cartella via posta si presume conosciuta; il contribuente deve dimostrare il contrario. Le imposte locali prescrivono in cinque anni .Importante per contestare la cartella derivante da avviso bonario: verificare la regolarità della notifica e la prescrizione.

Queste pronunce rafforzano il diritto del contribuente a impugnare l’avviso bonario e indicano le modalità corrette per contestare vizi di notifica o di motivazione.

4. Strumenti alternativi per regolare la posizione

Oltre al pagamento o alla contestazione dell’avviso bonario, esistono diverse soluzioni che possono ridurre o dilazionare il debito. Vediamole nel dettaglio.

4.1 Rottamazione quater e future rottamazioni

La rottamazione quater prevista dalla legge 197/2022 (art. 1 commi 231–252) consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 con il pagamento delle imposte e degli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. I debiti derivanti da avvisi bonari diventati cartelle possono rientrare se affidati nei termini. Le rate possono essere pagate in 18 scadenze. È possibile che in future leggi di bilancio vengano riproposte rottamazioni per carichi affidati entro il 2023 o 2024; occorrerà verificare anno per anno.

4.2 Saldo e stralcio

Il saldo e stralcio (L. 145/2018) ha riguardato i contribuenti in difficoltà economica con ISEE inferiore a 20.000 € e consente di versare una percentuale delle imposte dovute (16 %, 20 % o 35 % a seconda dell’ISEE) senza sanzioni e interessi. Le cartelle originate da avvisi bonari potevano essere incluse. Attualmente non sono aperte nuove adesioni, ma il legislatore potrebbe riproporre lo strumento.

4.3 Definizione agevolata 2023 (sanzione 3 %)

Come visto nel paragrafo 1.5, la legge di bilancio 2023 ha consentito di definire le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati per i periodi 2019–2021 pagando imposta, interessi e un 3 % di sanzioni . È una misura straordinaria e non più attiva per le annualità successive; tuttavia costituisce un precedente che potrebbe essere replicato per altri periodi.

4.4 Piani di ristrutturazione e procedure da sovraindebitamento

La legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) offrono tre strumenti per persone fisiche e imprese non soggette a fallimento:

  1. Piano del consumatore: riservato a persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. Consente di proporre al tribunale un piano di pagamento ai creditori, con rate sostenibili, senza accordo con i creditori; è sufficiente l’approvazione del giudice. I debiti tributari possono essere falcidiati se l’Erario accetta il piano.
  2. Accordo di composizione della crisi: prevede l’accordo con la maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale. I tributi possono essere ridotti; l’Erario deve esprimere voto. È adatto a professionisti e piccoli imprenditori.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: permette di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori; dopo tre anni l’insolvente ottiene l’esdebitazione. Utile come “ultima ratio” quando non è possibile proporre un piano.

L’Avv. Monardo, grazie al suo ruolo di Gestore della Crisi, assiste il debitore nella predisposizione dei documenti, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella presentazione del piano al tribunale. Anche i debiti provenienti da avvisi bonari trasformati in cartelle possono essere inseriti, consentendo la riduzione o la dilazione dell’importo.

4.5 Transazione fiscale e accordi con l’Agenzia delle Entrate

Nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑ter legge fallimentare e art. 63 CCII) è possibile proporre una transazione fiscale, cioè un accordo con l’Agenzia delle Entrate che prevede la riduzione di imposta, sanzioni e interessi. La giurisprudenza riconosce all’amministrazione ampia discrezionalità, ma impone di motivare il rifiuto. Per beneficiare della transazione fiscale è essenziale dimostrare che la proposta consente un soddisfacimento maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria. I debiti derivanti da avvisi bonari iscritti a ruolo possono essere inclusi nella proposta.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso bonario: non considerarlo come una semplice lettera; se non si interviene nei termini si applicano sanzioni piene e la cartella arriverà.
  2. Sottovalutare i termini: dal 2025 i giorni per rispondere sono 60 (o 90). Segna subito la scadenza ed evita ritardi. Ricorda la sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre.
  3. Compilare erroneamente l’F24: presta attenzione ai codici tributo, all’anno di riferimento e all’importo. Un errore può generare nuovi avvisi.
  4. Pagare solo l’imposta senza sanzioni: l’avviso indica imposta, interessi e sanzioni ridotte. Pagare solo l’imposta non definisce il debito.
  5. Non richiedere la rateazione: se l’importo è elevato, chiedere la rateizzazione evita il rischio di decadenza e sanzioni piene. Attenzione alla prima rata entro 60 giorni.
  6. Non verificare la correttezza degli importi: spesso gli avvisi contengono errori; controlla sempre i dati della dichiarazione, gli acconti versati e i crediti utilizzati.
  7. Confondere avviso bonario e avviso di accertamento: l’avviso bonario deriva da controlli automatizzati o formali; l’avviso di accertamento deriva da un’attività istruttoria più complessa (verifica, accesso, indagine). Le procedure e i termini di impugnazione sono diversi.
  8. Fare affidamento su consigli non qualificati: la materia tributaria è complessa. Rivolgiti a professionisti specializzati per valutare se pagare, contestare o rateizzare.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini e sanzioni applicabili all’avviso bonario (dal 2025)

SituazioneTermini di pagamentoSanzioni applicabili
Pagamento entro 60 giorni (90 per avvisi telematici)60 giorni dalla data di ricezione (o 90 se inviato all’intermediario)1/3 della sanzione base per controllo automatizzato (8,33 % dopo il 1° settembre 2024); 2/3 per controllo formale (16,67 %) .
Pagamento entro 30 giorni (tassazione separata)30 giorniSanzione ridotta come sopra.
Pagamento dopo 60 giorni ma entro 90 giorniAmmesso il ravvedimento operoso; sanzione ridotta al 12,5 % (metà del 25 %) .
Pagamento oltre 90 giorni o mancato pagamentoDecorso il termine, la somma è iscritta a ruolo; sanzione piena 25 % (o 30 % per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024) .
RateizzazioneMassimo 6 rate se l’importo ≤ 5.000 €; massimo 20 rate trimestrali se > 5.000 € .Sanzioni ridotte come per il pagamento in unica soluzione; interessi di rateazione fino all’ultimo giorno del mese precedente all’elaborazione .
Lieve inadempimentoRitardo nella prima rata ≤ 7 giorni o insufficiente versamento ≤ 3 % dell’importo e ≤ 10.000 € .Non comporta decadenza; il contribuente può sanare pagando la differenza con ravvedimento entro la rata successiva o 90 giorni【257313967423624†L2337-L2445】.

6.2 Differenza tra avviso bonario e avviso di accertamento

CaratteristicaAvviso bonarioAvviso di accertamento
Deriva daControllo automatizzato (art. 36‑bis) o formale (36‑ter); errori materiali o documentali.Verifica approfondita (accessi, ispezioni, indagini) e contestazione di maggior reddito o IVA.
Termine per pagare60 giorni (dal 2025) .60 giorni per avviso di accertamento con adesione; 30 giorni per impugnare.
Sanzioni ridotte8,33 % o 16,67 % se pagamento entro il termine .1/3 di sanzione in caso di definizione immediata dell’accertamento (art. 17 d.lgs. 218/1997); oppure 2/3 se accertamento con adesione.
ImpugnabilitàImpugnabile secondo Cass. 25756/2025 ; prima era ritenuto non impugnabile.Atto impositivo definitivo; sempre impugnabile entro 60 giorni.
Conseguenze del mancato pagamentoCartella con sanzioni piene .Iscrizione a ruolo immediata o avvio di esecuzione se non impugnato.

7. FAQ – Domande e risposte

Di seguito una serie di domande frequenti con risposte chiare e sintetiche. Le risposte rimandano ai riferimenti normativi e giurisprudenziali trattati nella guida.

7.1 Che cos’è l’avviso bonario?

È una comunicazione di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di errori riscontrati tramite controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973) o formali (art. 36‑ter). Non è un atto di accertamento definitivo, ma invita a regolarizzare la posizione.

7.2 Quanto tempo ho per pagare?

Dal 1° gennaio 2025 hai 60 giorni (e 90 giorni se la comunicazione è inviata al tuo intermediario) per pagare o presentare chiarimenti . Per le imposte a tassazione separata il termine resta 30 giorni .

7.3 Cosa succede se non pago entro 60 giorni?

Se non paghi entro i 60 giorni (o entro 90 in caso di invito telematico) la sanzione ridotta non si applica più. Se paghi entro 90 giorni puoi utilizzare il ravvedimento operoso e la sanzione è al 12,5 %; se trascorsi 90 giorni l’Agenzia iscrive a ruolo l’intero importo con sanzione piena del 25 % .

7.4 Posso pagare a rate?

Sì. Puoi chiedere la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali se l’importo supera 5.000 €; la prima rata va versata entro 60 giorni . Ricorda che il mancato pagamento della prima rata o di una rata entro la scadenza della successiva comporta la decadenza dal piano .

7.5 Cosa significa “lieve inadempimento”?

È una forma di tolleranza per errori minimi. Non perde la rateazione chi paga la prima rata con un ritardo non superiore a sette giorni, o chi versa una rata con una differenza non oltre il 3 % dell’importo e comunque non superiore a 10.000 € . Il contribuente deve però sanare l’inadempimento entro la rata successiva【257313967423624†L2337-L2445】.

7.6 Posso impugnare l’avviso bonario?

Sì. L’ordinanza Cassazione n. 25756/2025 ha sancito che gli avvisi bonari sono atti di liquidazione o accertamento impugnabili . L’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica, mediante ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

7.7 L’impugnazione sospende la procedura?

No. La Cassazione n. 2092/2025 ha chiarito che la presentazione del ricorso contro l’avviso bonario non sospende l’emissione della cartella . Per evitare l’iscrizione a ruolo occorre chiedere esplicitamente la sospensione o pagare le somme contestate.

7.8 Cosa succede se la notifica è irregolare?

Se la notifica non è valida (ad esempio indirizzata a un domicilio errato o con PEC senza possibilità di aprire l’allegato), puoi eccepire la nullità dell’avviso bonario o della cartella. È però necessario dimostrare l’irregolarità. La Cassazione n. 34796/2024 ha precisato che l’impossibilità di aprire l’allegato non giustifica l’inerzia e che il rifiuto di autotutela non consente di contestare il merito .

7.9 Quali sono le sanzioni applicabili agli avvisi bonari?

La sanzione dipende dal tipo di controllo e dal momento del pagamento:

  • 8,33 % dell’imposta dovuta se il pagamento avviene entro 60 giorni (1/3 del 25 %) per controlli automatizzati .
  • 16,67 % se si tratta di controlli formali (2/3 del 25 %) .
  • 12,5 % per pagamenti effettuati entro 90 giorni (ravvedimento operoso) .
  • 25 % (o 30 % per violazioni fino al 31 agosto 2024) per pagamenti oltre 90 giorni o mancato pagamento .

7.10 Posso includere l’avviso bonario nel DURF?

Sì. Secondo l’interpello n. 63/2026, i versamenti effettuati per avvisi bonari devono essere considerati nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale” ai fini della verifica del DURF . La non considerazione potrebbe impedire l’emissione del documento.

7.11 Cosa succede se perdo il piano di rateazione?

Se decadi dalla rateazione (mancato pagamento della prima rata o di una rata entro la scadenza della successiva) le somme residue vengono iscritte a ruolo con sanzioni piene . Tuttavia, la CGT di Roma (sent. 15671/2025) ha riconosciuto che la decadenza non si applica se il mancato pagamento è dovuto a forza maggiore (ad esempio grave malattia) .

7.12 Se non ricevo l’avviso bonario la cartella è illegittima?

No. Secondo la Cassazione ord. 18078/2024, l’avviso bonario non è necessario quando il debito deriva da somme già dichiarate e non versate. La cartella è valida anche senza preavviso .

7.13 Posso utilizzare la definizione agevolata del 3 %?

La definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023 si applica solo alle comunicazioni relative ai periodi d’imposta 2019–2021. Non è attualmente prevista per gli anni successivi. Per usufruirne era necessario versare l’imposta, gli interessi e il 3 % di sanzioni .

7.14 Come si calcolano gli interessi di rateazione?

Gli interessi di rateazione (al tasso del 2,5 % annuo per il 2026, salvo modifiche annuali) decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo all’elaborazione della comunicazione . Si applicano solo alle rate successive alla prima.

7.15 È possibile chiedere la transazione fiscale su un avviso bonario?

La transazione fiscale è ammessa nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, sovraindebitamento). Se l’avviso bonario è stato trasfuso in cartella, il debito può essere inserito nella proposta di transazione. È necessaria la relazione di attestazione e l’approvazione del tribunale.

7.16 Cosa cambia per i soggetti in regime forfettario o minimi?

I contribuenti in regime forfettario o in regime di vantaggio sono soggetti ai controlli automatizzati come gli altri. Tuttavia, non devono versare IVA né ritenute; l’avviso bonario può riguardare imposte sui redditi, contributi previdenziali o errori nella dichiarazione (e.g., crediti d’imposta). Dal 2025 il termine per pagare è uguale per tutti.

7.17 Come influisce l’avviso bonario sul concordato preventivo biennale?

La normativa sul concordato preventivo biennale (d.lgs. 13/2024 e art. 4 d.lgs. 108/2024) prevede che il contribuente non debba avere debiti tributari definitivi superiori a 5.000 € . Un avviso bonario non pagato o una cartella derivante da avviso possono precludere l’adesione. È quindi consigliabile regolarizzare tempestivamente gli avvisi.

7.18 Se ricevo più avvisi bonari, posso cumulare le rate?

Ogni comunicazione prevede un piano di rateazione separato. Tuttavia, se le comunicazioni riguardano lo stesso periodo d’imposta e lo stesso tributo, l’ufficio può unire i debiti in un unico piano. È consigliabile chiedere l’accorpamento per semplificare i pagamenti.

7.19 Posso compensare l’importo dell’avviso bonario con crediti d’imposta?

Sì, l’importo dovuto può essere compensato con crediti d’imposta disponibili, tramite modello F24. Occorre verificare che i crediti siano utilizzabili e non soggetti a sospensione. In caso di utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti, la sanzione può arrivare al 70 % .

7.20 Cosa devo fare se ho difficoltà economiche?

Se non riesci a pagare l’avviso bonario, valuta la rateazione e, nei casi più gravi, le procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo e il suo team possono analizzare la tua situazione finanziaria e trovare la soluzione più adatta (piano del consumatore, accordo, liquidazione controllata). Non aspettare la cartella: agire subito consente di ottenere sanzioni ridotte e di evitare misure esecutive.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le differenze tra il pagamento tempestivo e il mancato pagamento dell’avviso bonario, presentiamo alcune simulazioni numeriche.

8.1 Esempio 1: comunicazione da controllo automatizzato (anno 2025)

Supponiamo che il contribuente riceva un avviso bonario a seguito di controllo automatizzato con un’imposta non versata di 10.000 €. Le sanzioni base sono il 25 % e gli interessi sono pari a 100 €. Confrontiamo diverse ipotesi.

ScenarioPagamentoSanzioniInteressiTotale
Pagamento entro 60 giorni10.000 €8,33 % di 10.000 € = 833 €100 €10.933 €
Rateazione in 8 rate trimestraliPrima rata: 60 giorni (1.479,13 €) e successive con interessi; sanzioni ridotte come sopra. Interessi di rateazione 2,5 % annuo.833 € complessivicirca 100 € di interessi più 50 € di interessi rateali10.983 €
Pagamento tra 61 e 90 giorni (ravvedimento)10.000 €12,5 % di 10.000 € = 1.250 €100 €11.350 €
Mancato pagamento oltre 90 giorni10.000 €25 % di 10.000 € = 2.500 €100 € + mora12.600 € + ulteriori interessi di mora

La differenza tra pagare entro 60 giorni e oltre 90 giorni è significativa: nel nostro esempio si risparmiano circa 1.667 € di sanzioni e interessi.

8.2 Esempio 2: controllo formale (detrazioni mediche) con sanzione 2024

Se l’irregolarità riguarda le detrazioni mediche e la violazione è stata commessa nel 2023 (prima del 1° settembre 2024), la sanzione base è il 30 %. Ipotizziamo un’imposta di 5.000 € e interessi di 50 €.

ScenarioSanzione ridotta (2/3)Totale se pagamento entro 60 giorniSanzione piena 30 %Totale se non si paga
Controllo formale 20232/3 di 30 % = 20 % (1.000 €)5.000 € + 1.000 € + 50 € = 6.050 €30 % di 5.000 € = 1.500 €5.000 € + 1.500 € + 50 € = 6.550 €

Anche in questo caso il pagamento nei termini consente di risparmiare 500 € di sanzioni.

8.3 Esempio 3: lieve inadempimento

Il contribuente opta per la rateazione di un debito di 12.000 €, suddiviso in 8 rate trimestrali. Dimentica di versare la prima rata (1.500 €) e paga 1.470 €, con una differenza di 30 € (2 % del dovuto) oltre il termine di 5 giorni.

Secondo l’art. 15‑ter DPR 602/1973, si configura lieve inadempimento poiché:

  • la differenza (30 €) è inferiore al 3 % della rata (45 €) e inferiore a 10.000 €;
  • il ritardo è inferiore a 7 giorni.

Il contribuente può dunque sanare la differenza (30 €) con ravvedimento entro la scadenza della seconda rata. Se lo fa, non perde la rateazione e non subisce l’iscrizione a ruolo.

9. Conclusioni

L’avviso bonario è spesso percepito come una semplice segnalazione, ma nasconde implicazioni profonde: tempi stretti, possibilità di ridurre le sanzioni e rischi di decadere dal piano di rateazione. Dal 2025 la normativa ha introdotto 60 giorni per pagare o rispondere e ha ridotto le sanzioni di un terzo o due terzi , mentre il nuovo Testo Unico delle sanzioni ha abbassato l’aliquota base al 25 % , con ulteriori riduzioni per pagamenti entro 90 o 15 giorni . Non approfittare di queste opportunità può comportare costi maggiori, iscrizione a ruolo, misure esecutive e persino la perdita di benefici come il concordato preventivo biennale o il DURF.

Abbiamo analizzato le principali strategie difensive: verifica degli errori, richieste di chiarimento, rateazione, ravvedimento, impugnazione e alternative come la definizione agevolata o le procedure di sovraindebitamento. La giurisprudenza recente ha rafforzato il diritto di impugnare l’avviso bonario , ma ha anche precisato che il ricorso non sospende l’azione esecutiva . Serve dunque un intervento tempestivo e mirato.

Il valore dell’assistenza professionale

La complessità delle norme, l’evoluzione della giurisprudenza e l’interazione con altre procedure (rottamazioni, concordati, piani di ristrutturazione) richiedono una guida esperta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un servizio completo: analisi dell’avviso, individuazione degli errori, richiesta di sospensione, predisposizione di ricorsi, gestione della rateazione, redazione di piani di rientro o di sovraindebitamento, trattativa con l’Agenzia delle Entrate per transazioni fiscali.

Grazie alla sua qualifica di cassazionista, Gestore della Crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, l’Avv. Monardo può seguirti in ogni fase, fino al giudizio di Cassazione.

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