Come riprendere la rateizzazione decaduta dell’Agenzia delle Entrate?

Introduzione – perché è fondamentale conoscere le regole

La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo è uno degli strumenti più utili a disposizione di contribuenti e imprese per gestire debiti fiscali e contributivi. Pagare un debito tributario in un’unica soluzione può essere difficile e i piani di dilazione consentono di diluire l’esborso nel tempo, mantenendo la regolarità fiscale e prevenendo pignoramenti, ipoteche o altri atti esecutivi. Tuttavia i piani di rateizzazione concessi dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) non sono eterni: il mancato pagamento di un certo numero di rate fa decadere il beneficio della dilazione. In questo caso il debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione e, soprattutto, il contribuente rischia di non poter più accedere ad un nuovo piano per gli stessi carichi . Conoscere le modalità per riprendere una rateizzazione decaduta è dunque fondamentale per chi vuole evitare che una criticità finanziaria temporanea diventi un’emergenza irreversibile.

L’importanza del tema si è accentuata negli ultimi anni perché la disciplina della rateazione e della decadenza è stata ripetutamente modificata, soprattutto in seguito all’emergenza pandemica e alla riforma della riscossione prevista dal decreto legislativo n. 110/2024. Dal 1° gennaio 2025 il numero massimo di rate concedibili a semplice richiesta per debiti fino a 120.000 euro è stato esteso a 84 rate per le istanze presentate nel 2025–2026, 96 rate per il 2027–2028 e 108 rate dal 2029 . Per le domande “documentate” è possibile ottenere da 85 a 120 rate (fino a dieci anni) . Parallelamente sono state introdotte nuove sanatorie (rottamazione‑quater e quinquies) e sono mutati i parametri che determinano la decadenza. Una disciplina così articolata rende indispensabile una guida che spieghi che cosa accade quando si perdono i benefici e quali strade percorrere per rientrare in regola.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista con decennale esperienza nel diritto bancario e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. Il suo studio presta assistenza per contestare cartelle esattoriali, ricorrere contro intimazioni di pagamento, sospendere esecuzioni e negoziare piani di rientro con AdER. L’avvocato è:

  • Cassazionista e quindi abilitato ad assistere i contribuenti innanzi alla Corte di Cassazione;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021.

Grazie a questo mix di competenze legali e contabili, lo studio è in grado di fornire una valutazione completa degli atti ricevuti (cartelle, avvisi, pignoramenti), studiare piani di difesa e sospensione giudiziale, intraprendere ricorsi e opposizioni e, quando possibile, negoziare rateizzazioni o definizioni agevolate. In tutto l’articolo troverete consigli pratici per affrontare le varie fasi della procedura, ma nessun testo può sostituire una consulenza personalizzata: per problemi concreti è sempre opportuno rivolgersi a un professionista.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Lo studio risponderà tempestivamente analizzando la documentazione e proponendo le soluzioni più adatte alla vostra situazione.

Parte I – Contesto normativo e giurisprudenziale

Le modifiche del D.Lgs. 110/2024 e dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973

L’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 disciplina la “dilazione del pagamento” delle somme iscritte a ruolo. Nel corso degli anni questa norma è stata modificata più volte per ampliare il numero delle rate e adeguare le condizioni alla congiuntura economica. La riforma più recente è stata introdotta dall’art. 13 del D.Lgs. 110/2024, applicabile alle istanze presentate dal 1° gennaio 2025. Essa prevede:

Tipologia di richiestaAnni della richiestaImporto del debitoNumero massimo di rateRiferimento normativo
Istanze “a semplice richiesta” (cioè senza documentazione reddituale)2025–2026fino a 120 000 €84 rate mensiliLe nuove regole consentono 84 rate mensili per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026 .
2027–2028fino a 120 000 €96 rate mensiliDal 2027 il limite sale a 96 rate .
dal 2029fino a 120 000 €108 rate mensiliA partire dal 2029 le rate salgono a 108 .
Istanze “documentate” (con dimostrazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico‑finanziaria)2025–2026anche oltre 120 000 €da 85 a 120 ratePer le istanze presentate nel biennio 2025–2026 la legge prevede un minimo di 85 e un massimo di 120 rate .
2027–2028anche oltre 120 000 €da 97 a 120 rateNel biennio 2027–2028 la dilazione documentata può arrivare a 97–120 rate .
dal 2029anche oltre 120 000 €da 109 a 120 rateDal 1° gennaio 2029 il numero minimo di rate documentate sale a 109 e resta il massimo di 120 .

Queste nuove soglie ampliano notevolmente la possibilità di rateizzare i debiti e sostituiscono il limite precedente di 72 rate per le domande presentate fino al 2024 . La riforma stabilisce inoltre che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro e che, per ottenere più di 84 rate o per debiti superiori a 120 000 €, occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico‑finanziaria con parametri quali l’I.S.E.E., l’Indice di liquidità, l’Indice Alfa e l’Indice Beta . In presenza di calamità naturali che rendono inagibile l’unico immobile del contribuente, è sufficiente presentare una certificazione comunale di inagibilità .

Condizioni di decadenza dal piano di rateizzazione

La decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica quando il contribuente non versa un certo numero di rate anche non consecutive. Le soglie sono variate nel tempo e dipendono dalla data in cui è stata presentata la richiesta di dilazione:

Periodo in cui è stata presentata la domanda di rateizzazioneNumero massimo di rate non pagate prima della decadenzaFonti normative
Piani in essere all’8 marzo 2020Il contribuente decade se non paga 18 rate anche non consecutive . Questa soglia elevata era stata introdotta dal Decreto fiscale (DL 146/2021) per mitigare gli effetti della pandemia .
Domande presentate tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021La decadenza scatta con 10 rate omesse . La riduzione a 10 rate deriva dal DL 137/2020 (“Decreto Ristori”) convertito in legge 176/2020 .
Domande presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 15 luglio 2022Decadenza con 5 rate non pagate .
Domande presentate dal 16 luglio 2022 in poiDecadenza con 8 rate non pagate .

Al superamento di queste soglie l’importo residuo diventa immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione e l’agente della riscossione può avviare le azioni esecutive . Il contribuente decaduto potrebbe chiedere un nuovo piano solo per debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza ; per lo stesso debito, la riammissione è possibile solo se la precedente richiesta era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e se, alla nuova domanda, il contribuente versa integralmente le rate scadute . In particolare:

  • Domande presentate fino al 15 luglio 2022: il debito può essere nuovamente rateizzato pagando in anticipo le rate scadute; il nuovo piano può prevedere un numero di rate non superiore a quelle rimaste nel precedente piano .
  • Domande presentate dal 16 luglio 2022: il carico non può più essere rateizzato .

Comprendere queste soglie è essenziale perché, in caso di salto di rate, il contribuente deve agire tempestivamente per evitare di perdere definitivamente la possibilità di dilazione.

L’avviso di intimazione e i cinque giorni per pagare

Dopo la notifica della cartella, se trascorre oltre un anno senza che il debitore paghi o venga avviata l’esecuzione, AdER invia un avviso di intimazione. Tale atto riepiloga le somme dovute e costituisce un vero e proprio ordine di pagamento. Secondo la disciplina vigente, dalla data di notifica dell’avviso il debitore ha cinque giorni di tempo per effettuare il versamento . Entro questo breve termine è ancora possibile chiedere una rateizzazione o la sospensione legale della riscossione . Trascorsi i cinque giorni senza pagare o senza aver ottenuto una sospensione, AdER è tenuta a procedere con le azioni di recupero forzoso (pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca) . Per questo motivo i contribuenti decaduti dal piano devono rivolgersi immediatamente a un professionista per verificare l’esistenza di eventuali vizi dell’atto e individuare soluzioni difensive.

Termini per l’impugnazione: i 60 giorni del ricorso tributario

Quando il contribuente ritiene che l’intimazione di pagamento, la cartella o il provvedimento di decadenza sia illegittimo, può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria. L’articolo 21 del decreto legislativo n. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato . Nel caso di rifiuto tacito di restituzione di tributi o di silenzio‑rigetto di una istanza di autotutela, il ricorso può essere presentato dopo novanta giorni dalla richiesta . Le notifiche dei ricorsi si effettuano esclusivamente in via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC), e per i ricorsi notificati dopo il 2 settembre 2024 tale modalità è obbligatoria anche per i contribuenti non assistiti da un difensore . È dunque fondamentale rispettare i termini e le modalità previste per evitare che l’azione giudiziaria sia dichiarata inammissibile.

La proroga del piano di rateizzazione

Se la situazione finanziaria del debitore peggiora ma non sono state superate le soglie di decadenza, è possibile chiedere una proroga del piano di rateizzazione. La richiesta deve essere motivata documentando la continuazione o il peggioramento della temporanea difficoltà economica. L’AdER richiede, in particolare, l’allegazione dell’ISEE del nucleo familiare o, in alternativa, la certificazione di inagibilità dell’unico immobile adibito ad abitazione o sede professionale nel caso di eventi naturali eccezionali . La proroga può riguardare sia i piani “a semplice richiesta” sia quelli “documentati” e comporta l’allungamento del periodo residuo fino al massimo previsto dalla legge. Se il peggioramento deriva da calamità naturali, incendi o eventi assimilati, è sufficiente allegare la certificazione comunale di inagibilità rilasciata entro sei mesi dalla domanda .

Giurisprudenza sulla decadenza e sulla forza maggiore

La giurisprudenza ha più volte affrontato la legittimità della decadenza. Secondo la Corte di Cassazione, presentare la domanda di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 del codice civile. Con l’ordinanza n. 27504/2024 la Cassazione ha ribadito che il contribuente non può poi eccepire di non essere a conoscenza del debito, poiché la domanda di dilazione dimostra la consapevolezza dell’obbligazione . Questa interpretazione si accompagna ad altre pronunce precedenti (Cass. 16098/2018, 27672/2020, 11338/2023) che riconoscono che il semplice atto di chiedere la dilazione interrompe la prescrizione .

Una delle questioni più discusse riguarda la forza maggiore come causa di giustificazione per il mancato pagamento delle rate. La Corte di giustizia tributaria di Roma, con la sentenza n. 15671/2025, ha stabilito che l’AdER non può far decadere automaticamente la rateizzazione se il mancato pagamento dipende da circostanze imprevedibili e inevitabili, come malattie gravi o calamità naturali. Nel caso esaminato, il contribuente aveva saltato otto rate a causa di una grave malattia oncologica, un intervento chirurgico e cicli di chemioterapia; i giudici hanno ritenuto che considerare queste circostanze alla stregua di un comportamento negligente violerebbe i principi di ragionevolezza e proporzionalità e lo Statuto del contribuente . La decisione ha anche imposto all’AdER il ripristino del piano di rateizzazione .

Tuttavia la forza maggiore non è una clausola generica. La Cassazione, con la sentenza n. 1972/2019 e altre pronunce, ha chiarito che per invocarla sono necessari due requisiti: un elemento oggettivo (evento imprevedibile e inevitabile) e uno soggettivo (il debitore deve aver fatto tutto il possibile per rispettare la scadenza). Difficoltà economiche ordinarie, crisi di liquidità o ritardi nei pagamenti dei propri clienti non integrano la forza maggiore . Di conseguenza, invocare la forza maggiore per contestare la decadenza ha chance di successo solo se il contribuente documenta in modo puntuale malattie gravi, calamità naturali o altre circostanze eccezionali.

Riammissione alla rateizzazione dopo la decadenza

La normativa vigente ammette la riammissione solo in casi limitati. Come illustrato dalla pagina ufficiale di AdER, possono essere riammessi alla rateizzazione i contribuenti decaduti da piani per i quali la richiesta è stata presentata fino al 15 luglio 2022, a condizione che prima della nuova domanda vengano pagate tutte le rate scadute . Il nuovo piano non può superare il numero di rate ancora non scadute alla data della richiesta . Per le istanze presentate dal 16 luglio 2022 il carico non può essere più rateizzato . In altre parole, chi ha presentato la domanda dopo tale data e omette otto rate perde definitivamente la possibilità di dilazione per quel debito e dovrà puntare su altri strumenti (definizioni agevolate, piani del consumatore, sovraindebitamento).

Rottamazione‑quater e riammissione 2025

Per i contribuenti decaduti dalle definizioni agevolate, la legge ha previsto misure di rientro. La rottamazione‑quater (artt. 231–252, legge 197/2022) consentiva di estinguere i carichi affidati ad AdER dal 2000 al 30 giugno 2022 versando solo imposta e interessi da dilazione, senza sanzioni né interessi di mora. Chi ha aderito al piano ma è decaduto per mancato pagamento poteva essere riammesso grazie all’art. 3‑bis del DL 202/2024, convertito nella legge 15/2025. La riammissione richiedeva:

  • Domanda telematica entro il 30 aprile 2025 attraverso il sito AdER .
  • Ricezione, entro il 30 giugno 2025, della comunicazione delle somme dovute .
  • Possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in fino a 10 rate con scadenze il 31 luglio e 30 novembre per il 2025 e successivamente il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno fino al 2027 .
  • Tolleranza di 5 giorni per ritardati versamenti e applicazione di interessi al 2 % annuo sulle rate .

Questa finestra straordinaria si è chiusa il 30 aprile 2025 e non è prorogabile . I contribuenti che non vi hanno aderito non possono più rientrare nella rottamazione‑quater.

Rottamazione‑quinquies 2026 – la nuova definizione agevolata

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto un’ulteriore definizione agevolata, detta rottamazione‑quinquies, per i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Essa consente di estinguere le cartelle versando solo il capitale, le spese di notifica e le spese esecutive, senza interessi e sanzioni. I punti principali sono:

  • Ambito soggettivo: possono aderire sia persone fisiche sia imprese. Sono ammessi anche i carichi già inseriti nelle precedenti rottamazioni decadute e quelli oggetto di rottamazione‑quater (o della riammissione 2025) per i quali si sono persi i benefici entro il 30 settembre 2025.
  • Debiti ammessi: imposte da controlli automatici, contributi INPS non derivanti da accertamento, multe stradali statali, entrate locali riscosse da AdER; sono invece esclusi tributi locali non affidati, accertamenti, risorse UE e sanzioni penali.
  • Domanda: va presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026; AdER invierà la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026.
  • Modalità di pagamento: l’aderente può scegliere tra pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi fissi al 3 % annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; l’importo minimo di ciascuna rata è 100 euro.
  • Decadenza: la rottamazione‑quinquies decade se non si paga l’unica rata o se non si pagano due rate, anche non consecutive. In tal caso le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto.
  • Effetti: la presentazione della domanda sospende le azioni esecutive e cautelari, interrompe la prescrizione e consente di ottenere il DURC regolare.
  • Articoli 23 e 24 della legge di bilancio: l’articolo 23 disciplina la definizione agevolata per i carichi statali, mentre l’articolo 24 consente a regioni e comuni di approvare propri regolamenti di sanatoria per tributi locali, con riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi.

La rottamazione‑quinquies rappresenta quindi un’alternativa importante per i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione, ma è un istituto straordinario con scadenze precise: occorre valutare attentamente la convenienza e rispettare i termini per non perdere il beneficio.

Il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione del patrimonio

Oltre alle rateizzazioni e alle definizioni agevolate, la normativa italiana offre strumenti di sovraindebitamento che permettono di gestire integralmente la posizione debitoria di un soggetto. La legge 3/2012, confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), prevede tre istituti principali:

  1. Piano del consumatore – riservato alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa e hanno accumulato debiti insostenibili. Il debitore, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta al giudice un piano che indica le modalità e i tempi di pagamento dei debiti. Il tribunale valuta la meritevolezza del proponente (assenza di colpa grave o dolo nell’assumere i debiti) e, se omologa il piano, sospende ogni procedura esecutiva. Una volta adempiuto, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti – aperto a imprenditori commerciali sotto soglia e professionisti. Richiede l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti e permette la ristrutturazione delle posizioni debitorie con il controllo del tribunale.
  3. Liquidazione controllata – il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori, che vengono pagati secondo l’ordine di prelazione. Alla fine della procedura, la legge prevede l’esdebitazione.

Questi strumenti sono gestiti da professionisti iscritti negli OCC e consentono, in presenza di debiti elevati e irreversibili, di azzerare la posizione debitoria, salvaguardando l’unico immobile di abitazione nei limiti di legge. Sono quindi alternative da considerare quando la rateizzazione ordinaria non è più praticabile.

Parte II – Procedura passo‑passo dopo la decadenza

1. Verificare la legittimità degli atti ricevuti

Una volta ricevuto l’avviso di intimazione o la comunicazione di decadenza, il primo passo è esaminare con cura la documentazione. Bisogna verificare:

  1. Notifica regolare: la cartella o l’avviso devono essere stati notificati all’indirizzo corretto e con le modalità previste (posta, ufficiale giudiziario, PEC). Notifiche a indirizzi errati o a soggetti non legittimati possono essere impugnate.
  2. Calcolo delle rate omesse: confrontate il numero di rate non pagate con le soglie previste (18, 10, 5 o 8) a seconda della data di presentazione della domanda . Una decadenza pronunciata per un numero inferiore di rate è illegittima.
  3. Data della domanda di rateizzazione: è essenziale per stabilire se è possibile la riammissione. Se la richiesta era stata presentata prima del 16 luglio 2022, la nuova rateizzazione è ammessa dopo il pagamento delle rate scadute .
  4. Avviso di intimazione: controllate che sia trascorso almeno un anno dalla notifica della cartella; in caso contrario l’avviso potrebbe essere nullo. Verificate inoltre che contenga l’ingiunzione a pagare entro cinque giorni .
  5. Prescrizione e decadenza del tributo: la domanda di rateizzazione interrompe la prescrizione , ma può essere utile verificare se la cartella era già prescritta al momento della richiesta.

2. Verificare se è possibile la riammissione al piano

Se la decadenza riguarda una domanda presentata fino al 15 luglio 2022, il contribuente può presentare una nuova richiesta di rateizzazione. È indispensabile:

  • Pagare integralmente tutte le rate scadute prima della presentazione della domanda .
  • Verificare che il numero di rate richieste non superi quelle rimaste nel piano originario (ad esempio, se il piano era di 72 rate e ne restavano 40, il nuovo piano non potrà superare 40 rate) .
  • Allegare eventuali documenti reddituali (ISEE, indici di liquidità) per chiedere un numero di rate superiore a 84 o per debiti oltre 120 000 €, secondo le nuove regole dal 2025 .

Presentare la domanda prima del termine di 5 giorni dall’avviso di intimazione è fondamentale per sospendere le azioni esecutive . In alternativa, si può depositare un ricorso con richiesta di sospensione giudiziale alla Corte di giustizia tributaria: in tale caso l’esecuzione resta sospesa solo se il giudice accoglie la richiesta cautelare.

3. Avviare l’autotutela e l’istanza di sospensione

Se la decadenza appare illegittima (esempio: calcolo errato delle rate non pagate, notifiche viziate), si può presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia della Riscossione. Nell’istanza occorre:

  • Indicare i motivi di illegittimità (vizi di notifica, errori nel calcolo, eventi di forza maggiore documentati).
  • Allegare prova delle cause di forza maggiore (certificati medici, ordinanze di evacuazione, perizie).
  • Chiedere il ripristino del piano in autotutela e la sospensione di ogni procedura esecutiva.

Anche se l’autotutela è un procedimento discrezionale, presentarla consente di consolidare la propria posizione prima del giudizio. In caso di diniego esplicito o silenzio oltre 90 giorni, è possibile proporre ricorso .

4. Proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se l’AdER non accoglie l’autotutela o se l’azione di riscossione è imminente, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni . Nel ricorso si può chiedere:

  • L’annullamento dell’avviso di intimazione o dell’atto di decadenza per violazione di legge (ad esempio mancata valutazione della forza maggiore) .
  • La sospensione giudiziale dell’atto (art. 19 del D.Lgs. 546/1992), motivando l’irreparabile pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione.
  • Il ripristino del piano di rateizzazione o la concessione di un nuovo piano in via giudiziale.

Il ricorso va notificato via PEC e depositato telematicamente. Si suggerisce di allegare tutte le prove utili (ricevute di pagamento delle rate, documentazione medica, certificazioni). In giudizio l’AdER è obbligata a valutare le circostanze personali del contribuente, come ricordato dalla sentenza della CGT di Roma n. 15671/2025 .

5. Esaminare le soluzioni alternative

Quando non è possibile rientrare nel piano ordinario, è opportuno valutare le alternative:

  • Definizione agevolata (rottamazione‑quater o quinquies): consente di pagare solo il capitale e le spese senza sanzioni; occorre però verificare se i debiti rientrano nell’ambito oggettivo, rispettare le scadenze e ponderare l’impegno finanziario.
  • Proroga del piano: se la difficoltà economica è temporanea e non c’è decadenza, si può richiedere l’allungamento delle rate documentando l’ISEE o l’inagibilità dell’immobile .
  • Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione: strumenti utili in caso di sovraindebitamento grave. Consentono di sospendere tutte le procedure esecutive e ottenere l’esdebitazione .
  • Concordati minori o liquidazioni controllate: previsti dal codice della crisi per microimprese e professionisti; permettono la liberazione dai debiti mediante piani approvati dal tribunale.

Parte III – Difese e strategie legali

Analisi dell’atto e ricerca di vizi formali

La prima linea di difesa consiste nell’analisi puntuale dell’atto notificato. Gli errori più frequenti riguardano:

  1. Vizi di notifica: la cartella deve essere notificata entro determinati termini e con modalità precise. Notifiche a persone diverse dal destinatario, invii a indirizzi errati o tramite raccomandate senza avviso di ricevimento sono cause di nullità.
  2. Mancata motivazione: la comunicazione di decadenza deve indicare esattamente quante rate risultano non pagate e il periodo di riferimento. L’assenza di motivazione viola l’art. 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e può condurre all’annullamento.
  3. Calcolo errato del numero di rate: capita che l’AdER conteggi come omesse rate pagate in ritardo ma entro i termini di tolleranza (5 giorni per la definizione agevolata). In tal caso la decadenza non può essere dichiarata.
  4. Errata applicazione della soglia: ricordate che per le domande presentate prima del 16 luglio 2022 la decadenza scatta dopo 18, 10 o 5 rate secondo il periodo , mentre per le domande successive occorrono 8 rate . Applicare la soglia sbagliata è errore gravissimo.

Invocare la forza maggiore e la proporzionalità

La giurisprudenza ha riconosciuto che la decadenza automatica non può essere applicata quando il mancato pagamento dipende da circostanze di forza maggiore. Per invocare la forza maggiore occorre dimostrare:

  • Evento imprevedibile e irresistibile: malattia grave, ricoveri ospedalieri, lutto, calamità naturale o catastrofe. Nel caso della CGT Roma 15671/2025, il contribuente documentò una lunga degenza per un tumore .
  • Assoluta impossibilità di adempiere: bisogna provare che nonostante la diligenza ci si trovava nell’impossibilità di effettuare il pagamento. La Cassazione richiede anche che il debitore abbia tentato ogni mezzo ragionevole per onorare le rate .

Occorre allegare certificazioni mediche, attestati della Protezione civile, sentenze di interdizione, e ogni altro documento che provi la situazione. La forza maggiore va valutata caso per caso: difficoltà finanziarie generiche non sono sufficienti.

Eccepire la prescrizione

La richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione , ma se prima della domanda era trascorso l’intero termine prescrizionale, la cartella potrebbe essere prescritta. Ad esempio, per tributi erariali il termine è di 10 anni, mentre per contributi previdenziali è di 5 anni. Se l’Agente della riscossione notifica la cartella oltre questi termini, il debito può essere eccepito come prescritto. È necessario verificare tutte le date delle comunicazioni per stabilire se la prescrizione sia maturata.

Chiedere la sospensione dell’esecuzione

In attesa della decisione sul ricorso, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’atto impugnato. Deve dimostrare che l’esecuzione comporterebbe un danno grave e irreparabile e che il ricorso non appare manifestamente infondato. La sospensione non è automatica, ma spesso è essenziale per impedire pignoramenti sui conti correnti o ipoteche sui beni.

Valutare l’accesso a procedure di composizione della crisi

Quando l’insolvenza è strutturale e i debiti sono elevati, l’unica via percorribile può essere l’accesso a una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata) tramite un OCC . L’avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione del piano, nella raccolta dei documenti e nel dialogo con i creditori. Queste procedure sospendono tutte le azioni esecutive e consentono, dopo l’omologazione, di ripartire da zero.

Parte IV – Strumenti alternativi: definizioni agevolate, rottamazioni e piani del consumatore

1. Definizione agevolata e rottamazioni precedenti

Negli ultimi anni lo Stato ha varato diverse definizioni agevolate per favorire la regolarizzazione dei debiti fiscali e ridurre il contenzioso. Le principali sono:

  1. Rottamazione‑ter (2018) – Permetteva di estinguere carichi fino al 2017 pagando imposta e interessi legali entro un massimo di 17 rate. È decaduta nel 2022, ma i debiti residui possono essere inseriti nella rottamazione‑quinquies.
  2. Saldo e stralcio (2019) – Destinato a contribuenti con ISEE inferiore a 20 000 €. Consentiva di pagare solo una percentuale del capitale (16–35 %) senza sanzioni. Anche in questo caso chi è decaduto può aderire alla rottamazione‑quinquies.
  3. Rottamazione‑quater (2023) – Introdotta dalla legge 197/2022, consentiva di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 senza sanzioni e interessi. Le rate scadevano al 31 marzo, 31 luglio, 30 novembre e 28 febbraio di ogni anno. I decaduti possono essere riammessi solo se hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2025 .
  4. Riammissione alla rottamazione‑quater (2025) – Prevista dall’art. 3‑bis del DL 202/2024, ha consentito di recuperare i benefici persi. Era necessario pagare l’unica rata entro il 31 luglio 2025 o dilazionare in 10 rate con interesse del 2 % . La finestra è chiusa.
  5. Rottamazione‑quinquies (2026) – Nuova definizione introdotta dagli artt. 23–24 della legge 199/2025: si può pagare il capitale in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interesse del 3 %. È possibile includere carichi affidati fino al 2023 e debiti di precedenti rottamazioni decadute.

Queste definizioni sono utili perché fanno decadere sanzioni e interessi. Tuttavia la convenienza dipende dal tipo di debito: per multe stradali, ad esempio, la definizione riguarda solo interessi e spese; per tributi locali la rottamazione quinquies richiede che l’ente locale approvi un proprio regolamento.

2. Stralcio dei debiti fino a 1 000 €

La legge ha previsto, in varie occasioni, l’automatico annullamento dei debiti fino a 1 000 euro affidati ad AdER. Nel 2023, ad esempio, la legge di bilancio ha cancellato i carichi fino a 1 000 euro affidati dal 2000 al 2015. Chi rientra in questi stralci non deve fare domanda; tuttavia il contribuente deve verificare l’elenco dei carichi annullati e segnalare eventuali omessi stralci.

3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Se i debiti sono ingenti e coinvolgono più creditori, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione offrono una via d’uscita strutturale:

  • Piano del consumatore: il consumatore non imprenditore, assistito da un OCC, propone un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti in base alle proprie capacità. Il tribunale verifica la meritevolezza e, se approva, sospende le azioni esecutive. Al termine del piano il debitore è esdebitato .
  • Accordo di ristrutturazione: microimprenditori, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up possono proporre ai creditori un accordo che, se sottoscritto dalla maggioranza qualificata, diventa vincolante per tutti e viene omologato dal giudice. È una forma di concordato preventivo semplificato.
  • Concordato minore e liquidazione controllata: rivolti a soggetti sotto soglia e consumatori, prevedono la cessione o la liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale.

Queste procedure sono più complesse delle rateizzazioni, ma offrono vantaggi significativi: sospensione totale delle procedure esecutive, negoziazione con tutti i creditori e possibilità di ridurre i debiti in misura sostanziale. Rivolgersi a un gestore della crisi abilitato, come l’avv. Monardo, consente di avviare correttamente l’iter.

Parte V – Errori comuni e consigli pratici

Nonostante la normativa sia dettagliata, molti contribuenti commettono errori che compromettendo la difesa. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare gli avvisi: trascurare una cartella o un avviso di intimazione porta all’esecuzione in tempi rapidi. Anche se non si può pagare subito, bisogna reagire entro i cinque giorni previsti .
  2. Non calcolare le rate non pagate: alcuni contribuenti pensano di essere decaduti dopo due o tre rate; in realtà la legge richiede l’omissione di un numero maggiore di rate . Pagare una o più rate in ritardo può salvare il piano.
  3. Presentare domanda senza pagare le rate scadute: per riammettersi al piano dopo la decadenza occorre prima saldare le rate scadute . Presentare la domanda senza questo pagamento comporta il rigetto.
  4. Aspettare l’ultimo giorno per agire: i ricorsi si propongono entro sessanta giorni ; le definizioni agevolate hanno scadenze fisse; le domande di proroga richiedono tempo per la raccolta della documentazione. Rimandare può essere fatale.
  5. Affidarsi a moduli prestampati senza assistenza: le istanze online consentono di presentare la domanda autonomamente, ma errori nel caricamento dei dati o nella selezione dei carichi possono precludere il beneficio. È consigliabile farsi assistere da un professionista.

Consigli operativi

  • Annotare tutte le scadenze (pagamento rate, termine per ricorso, scadenze delle definizioni agevolate) in un calendario condiviso con il proprio consulente.
  • Conservare ricevute e PEC: le prove di pagamento e le ricevute di avvenuta consegna sono essenziali in caso di contestazioni.
  • Usare il servizio “ContiTu” (sito AdER) per selezionare i carichi da definire e simulare l’importo da versare nelle definizioni agevolate.
  • Verificare l’ISEE in anticipo: per le domande documentate o per la proroga occorre disporre di un ISEE aggiornato.
  • Chiedere la certificazione comunale di inagibilità se la difficoltà deriva da calamità naturali .

Parte VI – FAQ (Domande frequenti)

1. Quante rate posso non pagare prima di decadere dal piano?

Dipende dalla data in cui hai presentato la domanda di rateizzazione. Per le domande presentate fino all’8 marzo 2020 la decadenza scatta con 18 rate omesse; tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 bastano 10 rate; tra il 1° gennaio 2022 e il 15 luglio 2022 servono 5 rate; per le domande dal 16 luglio 2022 la decadenza scatta con 8 rate .

2. Posso chiedere un nuovo piano di rateizzazione dopo la decadenza?

Solo se la richiesta originaria era stata presentata prima del 16 luglio 2022. In tal caso occorre pagare le rate scadute e presentare una nuova domanda; il nuovo piano non potrà superare il numero di rate rimaste nel piano originario . Per le domande presentate dal 16 luglio 2022, la legge vieta una nuova rateizzazione dello stesso carico .

3. Come si calcola il numero di rate mancanti?

Il piano di dilazione indica il numero totale di rate e il calendario di pagamento. Bisogna sommare le rate non pagate (anche non consecutive) e confrontarle con la soglia prevista per la propria tipologia di domanda. È importante verificare se alcune rate siano state pagate entro i termini di tolleranza o se l’AdER abbia contabilizzato erroneamente rate già versate.

4. Quanto tempo ho per impugnare la comunicazione di decadenza?

Hai 60 giorni dalla notifica dell’atto per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria . In caso di silenzio‑rigetto di una istanza di autotutela o di rifiuto tacito alla restituzione, il ricorso può essere presentato dopo 90 giorni .

5. Posso pagare solo alcune rate per salvare il piano?

Il piano decade solo se si superano le soglie previste. Pagare anche una sola rata può interrompere la sequenza di rate omesse e impedire la decadenza. In caso di difficoltà si può chiedere una proroga del piano allegando l’ISEE o la certificazione di inagibilità .

6. Che differenza c’è tra rateizzazione “a semplice richiesta” e “documentata”?

La rateizzazione “a semplice richiesta” è concessa senza dover dimostrare la situazione economica e, dal 2025, consente fino a 84 rate per il biennio 2025–2026, 96 per il 2027–2028 e 108 dal 2029 . La rateizzazione “documentata” richiede invece la presentazione di documentazione reddituale e patrimoniale (ISEE, indici finanziari) e permette di ottenere fino a 120 rate .

7. Cosa succede se ricevo un avviso di intimazione?

L’avviso di intimazione è il preludio dell’espropriazione forzata. Hai 5 giorni di tempo dalla notifica per pagare o chiedere la rateizzazione o la sospensione . Trascorso questo termine, AdER può procedere con pignoramenti, fermi o ipoteche .

8. Come posso dimostrare la forza maggiore?

È necessario allegare documenti che provino la circostanza imprevedibile e inevitabile (certificati medici, ricoveri, ordinanze di evacuazione, perizie). Bisogna dimostrare anche di aver fatto tutto il possibile per adempiere. Circostanze economiche generiche non sono considerate forza maggiore .

9. Se aderisco alla rottamazione‑quinquies devo rinunciare al ricorso?

La rottamazione‑quinquies consente di chiudere il debito senza interessi e sanzioni. Al momento della domanda, se hai ricorsi pendenti sugli stessi carichi, devi impegnarti a rinunciare ai giudizi dopo il perfezionamento della definizione. È quindi importante valutare la convenienza della rottamazione con un professionista.

10. Che differenza c’è tra rottamazione‑quater e quinquies?

La rottamazione‑quater (legge 197/2022) riguardava carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e prevedeva rate semestrali fino a 18 rate. La riammissione 2025 scadeva il 30 aprile 2025 . La rottamazione‑quinquies (legge 199/2025) comprende i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e consente di pagare in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali con interessi al 3 %.

11. Posso includere tributi locali nella rottamazione‑quinquies?

L’articolo 24 della legge 199/2025 prevede che regioni, comuni e altri enti locali possano approvare propri regolamenti di definizione agevolata. Pertanto la rottamazione‑quinquies per tributi locali dipenderà dalle scelte di ogni ente; occorre consultare i regolamenti comunali.

12. Cosa succede se ometto di pagare due rate nella rottamazione‑quinquies?

La rottamazione‑quinquies decade in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. In tal caso le somme versate restano acconto e il debito torna dovuto con sanzioni e interessi.

13. È possibile sospendere le procedure esecutive mentre attendo la proroga o il ricorso?

Sì. Si può chiedere la sospensione legale presentando la domanda di rateizzazione o la domanda di definizione agevolata (che sospende i carichi inclusi), oppure chiedere la sospensione giudiziale alla Corte. Anche l’accesso a una procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive.

14. Cosa accade ai versamenti effettuati dopo la decadenza?

Se non superi la soglia e recuperi le rate mancanti, i pagamenti restano validi e mantengono il piano. Se invece sei decaduto, i pagamenti successivi sono considerati acconti sul debito residuo e non ripristinano il piano .

15. La rateizzazione interrompe la prescrizione del debito?

Sì. La domanda di rateizzazione rappresenta riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . Di conseguenza, se la cartella era prossima alla prescrizione, la richiesta di dilazione può allungare i termini. Tuttavia se la cartella era già prescritta prima della domanda, il debito resta prescritto e si può eccepire tale motivo.

16. Posso chiedere una proroga del piano se sono già decaduto?

No. La proroga può essere chiesta solo prima che avvenga la decadenza . Se si è già decaduti, bisogna pagare le rate scadute (se la domanda era antecedente al 16 luglio 2022) o valutare le definizioni agevolate o i piani di sovraindebitamento.

17. Come funzionano gli interessi nelle rateizzazioni?

Sulle rateizzazioni ordinarie si applicano interessi di rateazione (intorno al 4,5 % annuo) calcolati mensilmente. Nelle definizioni agevolate gli interessi e le sanzioni sono cancellati, ma sulla rottamazione‑quinquies si applica un interesse fisso del 3 % a partire dal 1° agosto 2026.

18. Posso utilizzare un’ultima definizione agevolata se il mio debito è già in un piano di rateizzazione?

Le definizioni agevolate (rottamazione quater o quinquies) consentono di inserire anche debiti già oggetto di rateizzazione. In questo caso il piano di rateizzazione viene sostituito dalla definizione agevolata; le somme già versate sono acconto sul dovuto e non vengono restituite. Occorre valutare se l’ammontare del beneficio (cancellazione sanzioni e interessi) supera i costi di ricalcolo.

19. Cosa succede se non presento la domanda di definizione agevolata entro i termini?

La definizione agevolata è un’opportunità con scadenze tassative. La mancata presentazione della domanda entro il termine (30 aprile 2026 per la rottamazione‑quinquies) comporta la perdita del beneficio. Non è possibile richiedere proroghe o riammissioni salvo future leggi.

20. Posso cumulare la rottamazione con il piano del consumatore?

Sì, i due strumenti possono coesistere. Il piano del consumatore può prevedere il pagamento di alcuni debiti tramite la definizione agevolata; in pratica l’OCC prepara un piano che utilizza la rottamazione per ridurre il debito e poi organizza i pagamenti in base alla capacità del debitore. Occorre però coordinare bene le scadenze: la domanda di rottamazione deve essere presentata entro i termini e il piano del consumatore deve essere omologato dal giudice.

Parte VII – Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto delle diverse soluzioni, riportiamo alcune simulazioni. Si tratta di esempi generici e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

Simulazione 1 – Debito di 20 000 € con piano ordinario a semplice richiesta (2025)

Supponiamo che il contribuente, nel marzo 2025, presenti una domanda di rateizzazione per un debito iscritto a ruolo di 20 000 €. Poiché il debito è inferiore a 120 000 €, è sufficiente una semplice richiesta. Dal 2025 può ottenere 84 rate mensili .

  • Importo rata mensile: 20 000 € ÷ 84 ≈ 238 € (al netto di interessi). Considerando gli interessi di rateazione (ad esempio 4,5 % annuo), la rata sale a circa 260 €.
  • Durata: 7 anni (84 mesi).
  • Decadenza: se il contribuente non paga 8 rate (poiché la domanda è dopo il 16 luglio 2022) decade dal beneficio .

Se il contribuente salta 5 rate, può recuperare pagando quelle rate arretrate. Se supera 8 rate, il piano decade e il debito residuo diventa esigibile. Tuttavia, poiché la domanda è stata presentata dopo il 16 luglio 2022, non potrà essere riamesso. Potrà valutare la rottamazione‑quinquies 2026.

Simulazione 2 – Debito di 150 000 € con piano documentato (2026)

Un’impresa con debiti iscritti a ruolo pari a 150 000 € nel gennaio 2026 presenta una domanda di rateizzazione. Poiché l’importo supera 120 000 €, la richiesta deve essere documentata con indicatori finanziari. L’AdER, in base all’ISEE aziendale, all’indice di liquidità e agli indici Alfa e Beta , può concedere un numero di rate compreso tra 85 e 120 . Supponiamo che conceda il massimo di 120 rate.

  • Importo rata mensile: 150 000 € ÷ 120 = 1 250 € (al netto di interessi). Con interessi di rateazione l’importo potrebbe salire a circa 1 400 €.
  • Durata: 10 anni.
  • Proroga: se dopo 4 anni l’impresa subisce un evento calamitoso che rende inagibile il magazzino, può richiedere una proroga del piano allegando la certificazione di inagibilità . L’AdER valuterà l’allungamento delle rate (fino a 120) e la riduzione dell’importo mensile.
  • Decadenza: se l’impresa non paga 8 rate (richiesta dopo il 16 luglio 2022) la rateizzazione decade . Essendo la domanda presentata dopo tale data, non potrà richiedere un nuovo piano per lo stesso debito.

Simulazione 3 – Definizione agevolata (rottamazione‑quinquies) di 30 000 €

Nel febbraio 2026 un contribuente con cartelle per un totale di 30 000 € decide di aderire alla rottamazione‑quinquies. Dopo aver selezionato i carichi tramite il servizio “ContiTu”, presenta la domanda entro il 30 aprile 2026. AdER comunica l’importo dovuto (supponiamo 30 000 € di capitale e 500 € di spese di notifica). Il contribuente opta per la rateizzazione in 54 rate bimestrali (9 anni):

  • Importo rata: 30 500 € ÷ 54 ≈ 565 € per rata, più interessi al 3 % annuo calcolati dal 1° agosto 2026. Il costo totale degli interessi sarà circa 4 000 €.
  • Primi pagamenti: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026.
  • Decadenza: se non paga una rata, la rata successiva copre quella omessa; se non paga due rate (anche non consecutive) decade e perde i benefici.
  • Vantaggi: rispetto alla rateizzazione ordinaria, la rottamazione cancella sanzioni e interessi di mora; l’importo totale dovuto sarà inferiore. Tuttavia è necessario rinunciare ai ricorsi pendenti sui carichi.

Simulazione 4 – Piano del consumatore con debiti fiscali e bancari

Un privato ha debiti fiscali per 40 000 €, un mutuo residuo di 100 000 €, prestiti personali per 30 000 € e un reddito mensile di 1 800 €. È impossibilitato a pagare regolarmente. Con l’assistenza di un OCC presenta un piano del consumatore:

  • Proposta: pagamento dei debiti fiscali mediante adesione alla rottamazione‑quinquies (30 000 € in 9 anni) e saldo dei prestiti personali al 50 % in 5 anni; mantenimento del mutuo con pagamento regolare. La rata complessiva proposta è 800 € al mese.
  • Omologazione: il tribunale verifica la meritevolezza e approva il piano. Tutte le procedure esecutive sono sospese. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione e i creditori non possono più avanzare pretese .

Questo esempio mostra come la combinazione di definizioni agevolate e piani del consumatore possa offrire soluzioni sostenibili.

Conclusioni

La disciplina della rateizzazione è in continua evoluzione. Dal 2025 le rate a disposizione sono aumentate (fino a 84, 96 o 108 rate e fino a 120 per le richieste documentate) , ma le soglie di decadenza si sono irrigidite per le domande presentate dal 16 luglio 2022 (8 rate) . Inoltre, la possibilità di essere riammessi al piano dopo la decadenza è limitata alle richieste presentate prima del 16 luglio 2022 . I contribuenti devono dunque prestare massima attenzione alle scadenze e agire tempestivamente.

In caso di difficoltà economiche, la proroga consente di prolungare il piano allegando l’ISEE o la certificazione di inagibilità . Quando la situazione è compromessa, le definizioni agevolate (rottamazione‑quater e quinquies) offrono l’opportunità di estinguere i debiti senza sanzioni, mentre i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione permettono di ristrutturare l’intero debito sotto la supervisione del tribunale . È fondamentale non confondere queste procedure: la rateizzazione diluisce il debito ma non cancella interessi e sanzioni; la definizione agevolata abbatte interessi e sanzioni ma richiede pagamenti in tempi più stretti; il piano del consumatore interviene quando i debiti superano ogni possibilità di recupero.

Un aspetto che emerge dalla giurisprudenza recente (sentenza CGT Roma 15671/2025) è la necessità di tenere conto della forza maggiore e delle circostanze personali del contribuente . L’applicazione rigida della legge deve cedere il passo ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità. Tuttavia, come ricorda la Cassazione, la forza maggiore richiede prove rigorose e non coincide con difficoltà economiche ordinarie .

In definitiva, il contribuente non è mai senza difesa, ma per tutelarsi occorre muoversi con tempestività e competenza. L’analisi dell’atto, la verifica dei termini, la presentazione di istanze e ricorsi, la valutazione di definizioni agevolate o di procedure di sovraindebitamento sono passaggi tecnici che richiedono esperienza. Per questo è consigliabile rivolgersi a professionisti specializzati.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, difenderti con strategie legali concrete e tempestive e proporti le soluzioni più idonee (ricorsi, sospensioni, piani di rientro, definizioni agevolate, procedure di sovraindebitamento). Non aspettare che il debito diventi un problema insormontabile: un’azione rapida può fare la differenza tra un piano di rientro sostenibile e il pignoramento dei tuoi beni.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!