Introduzione
Le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito possono colpire duramente imprenditori, professionisti e privati. Ignorare questi atti comporta il rischio concreto di fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, oltre al possibile blocco di rimborsi e contributi pubblici. Dal 1° gennaio 2025 la disciplina della dilazione è stata radicalmente riformata dall’art. 13 del D.Lgs. 110/2024 e dal decreto ministeriale 27 dicembre 2024. Le nuove regole concedono piani di rientro fino a 120 rate e introducono parametri oggettivi basati su ISEE, Indice Alfa e Beta. Capire come richiedere la rateizzazione e come comunicare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) è quindi fondamentale per tutelare i propri diritti.
In questa guida spiegheremo:
- il quadro normativo (art. 19 DPR 602/1973, DM 27 dicembre 2024 e circolari) e la giurisprudenza più recente;
- la procedura passo‑passo per presentare l’istanza, prorogare o riammettere un piano;
- le strategie difensive e gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione);
- errori da evitare, consigli pratici e simulazioni numeriche;
- una sezione di FAQ con risposte rapide.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ex D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza, offre assistenza qualificata in materia di rateizzazioni, rottamazioni, ricorsi tributari, sospensioni e piani di rientro, sia in ambito giudiziale sia stragiudiziale.
Come può aiutarti concretamente?
- Analisi della cartella o dell’avviso di pagamento e verifica della legittimità.
- Presentazione di istanze di rateizzazione (semplici o documentate), proroghe o riammissioni.
- Redazione di ricorsi dinanzi alla giustizia tributaria per contestare vizi formali o sostanziali.
- Sospensioni dell’esecuzione e trattative con AdER e enti impositori per ridurre sanzioni e interessi.
- Progettazione di piani di rientro sostenibili e ricerca di soluzioni alternative (rottamazione, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione).
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1. Quadro normativo e giurisprudenziale
1.1 L’art. 19 DPR 29 settembre 1973 n. 602 – Dilazione del pagamento
Il nuovo art. 19 DPR 602/1973, modificato dal D.Lgs. 110/2024, disciplina la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. I punti principali sono:
- Richiesta semplice (art. 19, co. 1): per debiti ≤ 120.000 € la ripartizione del pagamento avviene su semplice richiesta con dichiarazione di temporanea difficoltà. Il numero massimo di rate mensili dipende dall’anno di presentazione: 84 rate per le istanze 2025‑2026, 96 rate per il biennio 2027‑2028 e 108 rate per le domande presentate dal 1° gennaio 2029 .
- Richiesta documentata (art. 19, co. 1.1): quando occorre più di 84 rate o l’importo supera 120.000 €, il contribuente deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In tal caso l’agente della riscossione concede:
- per debiti > 120.000 €: fino a 120 rate mensili, indipendentemente dall’anno ;
- per debiti ≤ 120.000 €: tra 85 e 120 rate (richieste 2025‑2026), 97‑120 rate (richieste 2027‑2028) o 109‑120 rate per domande dal 2029 .
- Parametri di valutazione (art. 19, co. 1.2): la sussistenza della difficoltà documentata si valuta:
- per persone fisiche e titolari di ditte individuali semplificate tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e l’entità del debito (importo da rateizzare più debito già rateizzato) ;
- per altri soggetti (società, associazioni, fondazioni, enti): tramite Indice di Liquidità e Indice Alfa (rapporto percentuale tra debito complessivo e valore della produzione o proventi e ricavi) ;
- per i condomini: tramite Indice Beta, calcolato come rapporto tra debito complessivo e entrate del rendiconto condominiale .
- Decreto attuativo (art. 19, co. 1.3): rimanda a un decreto del MEF che regola le modalità di applicazione dei parametri, individua eventi eccezionali che fanno presumere la difficoltà e prevede modalità per soggetti particolari .
- Effetti della richiesta: presentata l’istanza, fino al rigetto o alla decadenza:
- sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- l’agente non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche né avviare nuove esecuzioni .
- Decadenza: se il contribuente non paga otto rate (anche non consecutive), decade dal beneficio; il debito residuo diventa immediatamente esigibile e non è possibile una nuova rateazione per gli stessi carichi .
1.2 Il Decreto del Vice Ministro 27 dicembre 2024 e gli allegati
Il decreto ministeriale 27 dicembre 2024, emanato in attuazione dell’art. 19, comma 1.3, specifica come applicare i parametri. Di seguito le norme principali.
1.2.1 Definizioni
- Indice di Liquidità: rapporto tra (liquidità differita + liquidità corrente) e passivo corrente . Se è < 1, l’impresa si presume in difficoltà .
- Indice Alfa: rapporto percentuale tra il debito complessivo (debito da rateizzare + debito residuo) e il valore della produzione (società di capitali) o i proventi e ricavi (società di persone e altri soggetti), moltiplicato per 100 .
- Indice Beta: rapporto percentuale tra il debito complessivo e le entrate del rendiconto condominiale .
- ISEE mensile: ISEE annuale diviso 12 .
1.2.2 Valutazione per le persone fisiche (Allegato 1)
L’Allegato 1 stabilisce che per persone fisiche e ditte individuali semplificate la difficoltà si considera sussistente quando il rapporto \mathrm{Debito}/(\mathrm{ISEE\, mensile} \times \text{coefficiente %}) è > 1 . Il numero massimo di rate concedibili () deriva da tale rapporto (valori decimali si arrotondano per eccesso). La tabella 1.1 associa fasce ISEE a un coefficiente %:
| Fascia ISEE (A) | Coefficiente % (B) |
|---|---|
| 0 € – 5.000 € | 20 % |
| 5.000,01 € – 10.000 € | 21 % |
| 10.000,01 € – 15.000 € | 22 % |
| 15.000,01 € – 20.000 € | 23 % |
| 20.000,01 € – 25.000 € | 24 % |
| 25.000,01 € – 30.000 € | 25 % |
| 30.000,01 € – 35.000 € | 26 % |
| 35.000,01 € – 40.000 € | 27 % |
| 40.000,01 € – 45.000 € | 28 % |
| 45.000,01 € – 50.000 € | 29 % |
| 50.000,01 € – 75.000 € | 30 % |
| 75.000,01 € – 100.000 € | 32 % |
| 100.000,01 € – 150.000 € | 34 % |
| 150.000,01 € – 200.000 € | 36 % |
| oltre 200.000 € | 39 % |
Se il valore , il decreto prevede che:
- per debiti > 120.000 € si concedono 120 rate;
- per debiti ≤ 120.000 € le rate variano da 85 a 120 (istanze 2025‑2026) quando supera 84; da 97 a 120 (istanze 2027‑2028) quando supera 96; da 109 a 120 per domande dal 2029 quando supera 108 .
La documentazione richiesta è l’attestazione ISEE del nucleo familiare; per i casi di calamità o eventi eccezionali che determinano l’inagibilità totale dell’unica abitazione o sede dell’impresa, è necessario certificato comunale rilasciato entro sei mesi .
1.2.3 Valutazione per le imprese e altri soggetti (Allegato 2)
L’Allegato 2 stabilisce che per soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte semplificate:
- la difficoltà esiste se Indice di Liquidità < 1 ;
- per debiti > 120.000 €, il numero massimo di rate (fino a 120) deriva dalla Tabella 2.1, che collega il valore dell’Indice Alfa a un numero di rate: ad esempio, un indice Alfa tra 0 e 1 consente 12 rate; tra 1 e 2 consente 24 rate; tra 2 e 4 consente 36 rate; tra 4 e 6 consente 48 rate; tra 6 e 10 consente 60 rate; tra 10 e 55 consente 72 rate; tra 55 e 65 consente 84 rate; tra 65 e 80 consente 96 rate; tra 80 e 90 consente 108 rate; oltre 90 consente 120 rate .
- per debiti ≤ 120.000 €, il numero di rate varia da 85 a 120 se l’indice Alfa è > 65 (richieste 2025‑2026), da 97 a 120 se l’indice è > 80 (istanze 2027‑2028) e da 109 a 120 quando è > 90 (domande dal 2029) .
La documentazione da allegare comprende prospetto del calcolo degli indici e copia dell’ultimo bilancio. Se il bilancio è datato oltre 12 mesi, è richiesta una relazione economico‑patrimoniale recente (non oltre sei mesi), approvata dagli organi competenti .
1.2.4 Valutazione per condomini e pubbliche amministrazioni (Allegato 3)
Per i condomini, la difficoltà è dimostrata quando Indice Beta > 10 % . La Tabella 3.1 collega l’indice a un numero di rate: se Beta è tra 10 % e 15 % si concedono 24 rate; tra 15 % e 20 % 48 rate; 20 %–25 % 72 rate; 25 %–30 % 84 rate; 30 %–35 % 96 rate; 35 %–40 % 108 rate; oltre 40 % 120 rate . Per debiti ≤ 120.000 €, la concessione di 85‑120, 97‑120 o 109‑120 rate dipende dal superamento delle soglie di 30 %, 35 % o 40 % rispettivamente . La documentazione comprende prospetto di calcolo del Beta e l’ultimo rendiconto condominiale approvato .
Per le amministrazioni pubbliche la temporanea difficoltà è attestata da una dichiarazione del legale rappresentante o dell’organo di vertice che evidenzi la carenza di liquidità. In tal caso AdER concede automaticamente 120 rate .
1.2.5 Eventi straordinari e clausola di salvaguardia
L’art. 4 del decreto qualifica come cause automatiche di difficoltà gli eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altri eventi eccezionali che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unica abitazione o sede dell’impresa; è sufficiente certificazione comunale . L’art. 6 prevede che, se la documentazione non dimostra adeguatamente la difficoltà, AdER conceda comunque il numero massimo di rate previsto dall’art. 19 in base all’anno di presentazione .
1.3 Verifica inadempimenti ex art. 48‑bis DPR 602/1973
L’art. 48‑bis impone alle pubbliche amministrazioni di verificare l’eventuale inadempienza del beneficiario prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 € (2.500 € per stipendi dal 2026). Se il beneficiario risulta inadempiente, il pagamento viene sospeso e viene segnalata la situazione ad AdER . La stessa norma, richiamata dal D.L. 137/2020, ha inciso sull’art. 19 prevedendo che non può essere rateizzato il debito oggetto di verifica ex art. 48‑bis . Questo significa che i contribuenti con sospensione di pagamenti pubblici devono prima regolarizzare i debiti o chiedere annullamento.
1.4 Sospensione della riscossione e legge 228/2012
La legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto un importante rimedio: il debitore può chiedere la sospensione della riscossione quando ritiene che il debito non sia dovuto. AdER può sospendere il recupero se:
- il debito è già stato pagato prima dell’affidamento del ruolo;
- l’ente impositore ha emesso sgravio o annullamento;
- il credito è prescritto o decaduto;
- esiste sospensione amministrativa o giudiziale (es. contenzioso pendente);
- un giudice ha annullato l’atto .
In presenza di sospensione, AdER non può procedere a nuovi pignoramenti o fermi e deve restituire le somme eventualmente già riscosse. Nel contesto della rateizzazione, l’art. 19, comma 3‑bis, prevede che, in caso di provvedimento di sospensione riguardante le somme rateizzate, il debitore è autorizzato a non versare le rate relative. Alla cessazione della sospensione potrà chiedere una nuova dilazione per il residuo nel numero di rate non versate o in un numero diverso, fino al massimo previsto dalla legge .
1.5 Effetti della domanda di rateizzazione
Presentare una richiesta di rateizzazione produce diversi effetti:
- Sospensione di ipoteche, fermi e nuove procedure esecutive: dalla data dell’istanza non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche e non possono essere avviate esecuzioni . Restano però valide le azioni già iniziate.
- Effetto su procedure in corso: se il contribuente paga la prima rata prima dell’incanto o dell’assegnazione, le procedure esecutive pendenti si estinguono .
- Regolarità DURC e rapporti con la P.A.: l’accoglimento della domanda rimuove l’inadempienza ai fini dell’art. 48‑bis e consente di ottenere un DURC regolare .
- Comunicazione di esito: AdER comunica l’esito (accoglimento, parziale accoglimento o rigetto) entro 60 giorni; in caso di accoglimento invia il piano di ammortamento con i bollettini pagoPA .
1.6 Decadenza dal piano e riammissione
La legge distingue tra diverse epoche di presentazione:
| Periodo di presentazione | Numero di rate non pagate per la decadenza | Possibilità di nuova rateizzazione | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per zone rosse) | 18 rate | Può essere richiesta una nuova rateizzazione se si pagano le rate scadute | Art. 19, co. 3; Dl 146/2021 |
| 8 marzo 2020 – 31 dicembre 2021 | 10 rate | Nuova rateizzazione possibile se rate scadute saldate | Art. 19, co. 3 |
| 1 gennaio 2022 – 15 luglio 2022 | 5 rate | Nuova rateizzazione possibile se rate scadute saldate | Art. 19, co. 3 |
| Dal 16 luglio 2022 | 8 rate | Nessuna nuova rateizzazione per gli stessi carichi | Art. 19, co. 3 |
Dopo la decadenza l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile; eventuali fermi o pignoramenti possono essere riattivati. Per i piani decaduti prima del 16 luglio 2022 è possibile chiedere una nuova rateizzazione pagando le rate scadute .
1.7 Componenti della rata e modalità di pagamento
Ogni rata comprende:
- Imposta principale, interessi e sanzioni;
- Interessi di mora;
- Aggio di riscossione (per ruoli affidati prima del 2021);
- Interessi di dilazione;
- Compenso per la notifica e spese esecutive .
Le rate si possono pagare tramite:
- Servizio online “Rateizza adesso” o tramite l’app Equiclick con SPID/CIE;
- presso i Prestatori di servizi di pagamento (PSP) mediante moduli pagoPA;
- dopo domiciliazione bancaria (SDD);
- agli sportelli di AdER .
Il contribuente può estinguere anticipatamente alcune o tutte le rate per ridurre gli interessi; il pagamento anticipato di rate future consente di diminuire gli interessi di rateizzazione .
1.8 Principali decisioni giurisprudenziali
1.8.1 Ordinanza Cassazione n. 27504/2024
La Corte di cassazione ha affermato che la richiesta di rateizzazione non implica acquiescenza ma costituisce riconoscimento del debito, interrompendo il termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2944 c.c. e impedendo al contribuente di eccepire la mancata notifica dell’atto . La Corte ha inoltre ribadito che quando una cartella segue un atto precedente (ad esempio un avviso di accertamento), l’agente può motivarla facendo riferimento a quell’atto; se invece la cartella è il primo atto, deve indicare il tipo d’interesse, la normativa e i criteri di calcolo .
1.8.2 Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Roma n. 15671/2025
In questa importante decisione, la Corte ha ritenuto illegittima la decadenza del piano quando il contribuente ha saltato otto rate per cause di forza maggiore (malattia grave, calamità). I giudici hanno richiamato i principi di ragionevolezza e proporzionalità dello Statuto del contribuente, affermando che la decadenza non può essere applicata automaticamente e che AdER deve reintegrare il piano modulando le rate insolute . La sentenza sottolinea che la disciplina delle otto rate è irragionevole quando il mancato pagamento non è volontario .
1.8.3 Ordinanza Cassazione n. 16797/2025
Con l’ordinanza 16797/2025 la Cassazione ha chiarito che la domanda di rateizzazione interrompe il termine di prescrizione e che ogni pagamento effettuato secondo il piano sposta in avanti la decorrenza: la prescrizione non riparte dalla domanda iniziale ma si “aggiorna” con ciascun versamento . Di conseguenza l’agente della riscossione non può compiere atti interruttivi durante la regolare esecuzione del piano; la prescrizione ricomincia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente diviene inadempiente . La decisione conferma che la richiesta e i pagamenti sono atti di riconoscimento del debito ai sensi degli artt. 2943 e 2944 c.c.
1.8.4 Ordinanza Cassazione n. 16062/2023
In un giudizio sull’adesione e sul ravvedimento operoso, la Cassazione ha ribadito che il mancato pagamento della prima rata o di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio. Il d.l. n. 201/2011, art. 10 comma 13 decies (che modificò il d.lgs. 462/1997) prevede che l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, viene iscritto a ruolo in misura piena . La decisione ricorda che il ravvedimento operoso non può evitare la decadenza se il versamento avviene dopo la scadenza della rata successiva .
1.9 Statuto del contribuente e motivazione degli atti
L’art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) impone che gli atti dell’Amministrazione finanziaria siano motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; se l’atto fa riferimento ad un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato o riprodotto. Per gli atti di riscossione che rappresentano il primo atto comunicativo, è obbligatorio indicare il tipo di interesse applicato, la normativa, i criteri di calcolo e i tassi . Queste norme permettono al contribuente di contestare le cartelle prive di motivazione adeguata. La Cassazione (sent. SU 22281/2022) ha precisato che la motivazione per relationem è sufficiente se l’atto di riferimento viene comunicato o comunque messo a disposizione; diversamente, la cartella è nulla.
2. Procedura passo‑passo per richiedere la rateizzazione
2.1 Verificare la propria posizione e i carichi rateizzabili
Prima di presentare la domanda occorre accedere al servizio “Verifica situazione debitoria” nell’area riservata di AdER (tramite SPID/CIE o delega a un professionista) e controllare:
- l’elenco dei carichi affidati (cartelle, avvisi, debiti previdenziali);
- eventuali piani di rateizzazione in corso e lo stato dei pagamenti;
- la presenza di fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti;
- se il debito rientra tra quelli non dilazionabili (ad esempio: somme oggetto di verifica ex art. 48‑bis, sanzioni disciplinari, danni erariali, recuperi di aiuti di Stato).
AdER precisa che la rateizzazione è possibile solo per i carichi affidati da enti creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, Inail, Comuni ecc.) e che è esclusa se il contribuente ha già usufruito di una rateizzazione per gli stessi carichi dopo il 16 luglio 2022 .
2.2 Richiesta su semplice dichiarazione di difficoltà (debiti ≤ 120 k€)
Per importi non superiori a 120.000 € e fino a un massimo di 84, 96 o 108 rate a seconda dell’anno:
- Compilare la domanda online:
- accedere al portale AdER o all’app Equiclick e selezionare il servizio “Rateizza adesso”;
- verificare i carichi da rateizzare e scegliere la modalità rate costanti o rate a importo crescente (art. 19, comma 1‑ter);
- dichiarare di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- indicare l’IBAN se si desidera la domiciliazione.
- Inviare il Modello RS via PEC: in alternativa, per chi non usa l’area riservata, è possibile compilare il modello RS (disponibile sul sito AdER) e inviarlo tramite PEC alla direzione provinciale competente o consegnarlo agli sportelli .
- Numero minimo della rata: il DM prevede che l’importo minimo di ciascuna rata sia 50 € .
- Attendere la comunicazione di AdER: entro 60 giorni AdER comunicherà l’accoglimento, la proposta di piano o il rigetto. In caso di accoglimento, il piano sarà pari al numero di rate scelto (entro i limiti annuali) e conterrà gli importi e le scadenze.
2.3 Richiesta documentata (debiti > 120 k€ o rate oltre 84)
Per importi superiori a 120.000 € o per un numero di rate superiore ai limiti previsti per la richiesta semplice:
- Compilare i modelli appropriati: il Modello RDF (per persone fisiche) o RDG (per soggetti diversi) deve essere compilato indicando:
- dati anagrafici e carichi da rateizzare;
- importi delle somme iscritte a ruolo e rate residue;
- parametri economici (ISEE, Indice di liquidità, Alfa o Beta).
- Allegare la documentazione:
- Persone fisiche e ditte semplificate: certificazione ISEE in corso di validità ;
- Società e enti: prospetto per calcolo degli indici, ultimo bilancio o relazione economico‑patrimoniale ;
- Condomini: prospetto del Beta e rendiconto condominiale ;
- Calamità: certificazione comunale di inagibilità .
- Inviare via PEC o consegnare agli sportelli: i modelli e gli allegati vanno inviati alla direzione provinciale competente o consegnati agli sportelli AdER .
- Calcolo del numero di rate: prima della presentazione è consigliabile utilizzare il simulatore disponibile sul sito AdER (art. 3 DM 27 dicembre 2024) che, inserendo i dati economici, restituisce il numero massimo di rate concedibili .
- Esito: AdER verifica la documentazione e comunica l’accoglimento totale, parziale (con numero di rate inferiore) o il rigetto. In caso di rigetto è possibile proporre ricorso al giudice tributario entro 60 giorni.
2.4 Proroga del piano di rateizzazione
Il piano può essere prorogato una sola volta quando la situazione economica peggiora. La richiesta deve essere motivata e corredata da nuova documentazione (ISEE o indici) e deve essere presentata prima della decadenza. Il numero di rate concesso sarà determinato dalle regole per le richieste documentate, ma non potrà superare la differenza tra il nuovo massimo e le rate residue del piano originario .
2.5 Riammissione dopo la decadenza
Per i piani richiesti prima del 16 luglio 2022, è possibile chiedere la riammissione pagando tutte le rate scadute e presentando un nuovo modello. Per i piani richiesti dopo il 16 luglio 2022 non è consentita una nuova rateizzazione degli stessi carichi .
2.6 Cosa succede dopo la richiesta
- Sospensione delle azioni cautelari ed esecutive: dalla presentazione della domanda e fino all’eventuale rigetto o decadenza non si possono iscrivere nuovi fermi o ipoteche né avviare nuove esecuzioni .
- Esito della procedura: AdER invia una comunicazione che può essere di accoglimento (con allegato il piano), di accoglimento parziale (con rate inferiori al richiesto) o di diniego. La comunicazione avverrà via PEC o raccomandata .
- Decorrenza del piano: il pagamento delle rate deve iniziare entro la data indicata nel piano; la mancata corresponsione della prima rata non comporta decadenza immediata, ma il piano non prende efficacia.
- Regolarità DURC: l’accoglimento dell’istanza rimuove l’inadempienza ex art. 48‑bis e consente di ottenere la regolarità contributiva .
- Piani in corso di contenzioso: se pende un contenzioso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione e pagare solo le rate relative alle parti non contestate. Al termine del giudizio si ricalcolerà il piano .
2.7 Contatti e canali di comunicazione
AdER mette a disposizione diversi canali:
- Numero unico 06 01 01: attivo H24, consente l’accesso ai servizi automatizzati e di parlare con un operatore dal lunedì al venerdì 8.00‑18.00 . Il numero è a tariffa urbana.
- Call center con operatore: per assistenza complessa è possibile telefonare allo stesso numero; gli operatori rispondono dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 .
- PEC: per inviare modelli, documenti e ricevere comunicazioni protocollate. Ogni direzione provinciale di AdER ha un indirizzo PEC specifico disponibile sul sito.
- Sportelli territoriali: prenotazione obbligatoria tramite portale; gli uffici assistono nella compilazione dei modelli.
- Area riservata: accesso con SPID/CIE; consente di visualizzare carichi, presentare domande e scaricare ricevute.
- App Equiclick: per smartphone, permette di rateizzare, pagare tramite pagoPA e ricevere notifica delle scadenze.
Per avere una gestione completa è consigliato affidarsi a un professionista che interagisca con AdER tramite procura o delega.
2.8 Consigli pratici ed errori da evitare
- Non attendere la scadenza dei termini: la richiesta deve essere presentata prima dell’avvio di nuove azioni esecutive o della scadenza delle cartelle.
- Verificare la motivazione degli atti: molte cartelle sono annullabili se prive di motivazione completa; occorre richiedere all’ente impositore copia degli atti precedenti (avviso di accertamento, avviso bonario) e contestare eventuali difetti.
- Calcolare correttamente i parametri: un errore nel calcolo dell’ISEE o dell’Indice Alfa/Beta può portare al rigetto; è opportuno farsi assistere da un commercialista.
- Allegare tutta la documentazione: le istanze documentate devono includere certificazioni aggiornate; la mancanza di un allegato provoca il rigetto.
- Pagare puntualmente le rate: otto rate non pagate anche non consecutive determinano la decadenza; un semplice ritardo può essere sanato solo se si versa entro la scadenza della rata successiva e si attiva il ravvedimento operoso (art. 3‑bis d.lgs. 462/1997).
- Evitare la sovrapposizione di domande: non è possibile ottenere una nuova dilazione per carichi già rateizzati dopo il 16 luglio 2022; è necessario saldare le rate scadute o valutare altre soluzioni.
- Attenzione ai pagamenti superiori a 5.000 €: la P.A. può sospendere i pagamenti se il beneficiario risulta inadempiente ex art. 48‑bis ; conviene regolarizzare i debiti prima di partecipare a gare, ottenere rimborsi o stipulare contratti con la P.A.
3. Difese e strategie legali del contribuente
3.1 Controllo della validità delle cartelle
Prima di presentare la domanda di rateizzazione è essenziale analizzare la cartella di pagamento. Il contribuente ha diritto a ottenere copia integrale degli atti e può eccepire:
- Difetto di motivazione: ai sensi dell’art. 7 L. 212/2000, l’atto deve indicare chiaramente i fatti, le norme applicate e, in caso di interessi, i tassi e i criteri di calcolo . Le cartelle prive di indicazioni concrete sono nulle.
- Mancata notifica dell’atto presupposto: se l’avviso di accertamento non è stato notificato o è nullo, la cartella è illegittima. Tuttavia la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e impedisce di eccepire la mancata notifica .
- Prescrizione o decadenza: il debito può essere prescritto; l’art. 2948 c.c. prevede prescrizioni quinquennali per imposte indirette e decennali per imposte erariali. L’art. 19 prevede la sospensione della prescrizione dalla presentazione della domanda fino alla decadenza ; la Cassazione 16797/2025 chiarisce che ogni pagamento sposta il termine .
- Errata qualificazione del debito: talvolta vengono inclusi nella cartella importi già pagati o annullati. È possibile chiedere la sospensione ex legge 228/2012 .
3.2 Impugnazione e ricorsi tributari
Se l’istanza viene rigettata o se la cartella presenta vizi, il contribuente può presentare ricorso dinanzi al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica. Nei ricorsi è possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato, dimostrando il periculum e il fumus boni iuris. La sospensione giudiziale, una volta concessa, permette di sospendere anche il piano di rateizzazione per le somme in contenzioso .
È opportuno valutare con il legale la convenienza di proporre ricorso rispetto alla rateizzazione: un ricorso temerario può comportare condanna alle spese.
3.3 Sospensione ex lege e istanza di sgravio
Se il debito non è dovuto, si può presentare l’istanza di sospensione prevista dalla legge 228/2012. La domanda si inoltra ad AdER entro 60 giorni dalla notifica della cartella e deve contenere i motivi (pagamento effettuato, prescrizione, annullamento, sentenza favorevole, ecc.) e la relativa documentazione. AdER inoltra la richiesta all’ente impositore che deve rispondere entro 220 giorni; in caso contrario il debito è annullato . La sospensione può essere cumulata con la rateizzazione per le somme dovute.
3.4 Strumenti alternativi alla rateizzazione
- Rottamazioni e definizioni agevolate: la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la rottamazione quater per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con pagamento in un massimo di 18 rate (quattro anni). È necessario verificare le successive proroghe e le normative vigenti al 2026.
- Definizione agevolata degli avvisi bonari: consente di pagare solo l’imposta e ridotte sanzioni.
- Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012 e Codice della crisi d’impresa): permettono al debitore sovraindebitato di proporre un piano omologato dal tribunale che prevede la falcidia dei debiti, inclusi quelli tributari; l’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste nella predisposizione dei piani.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti tributari ex art. 182‑ter L.F. e Codice della crisi: consentono di transigere con l’Erario su sanzioni e interessi e possono essere utilizzati nelle procedure di concordato o composizione negoziata. La figura dell’Esperto negoziatore introdotta dal D.L. 118/2021 supporta l’imprenditore nella ricerca di soluzioni consensuali con i creditori.
3.5 Errori ricorrenti e difese preventive
- Sottovalutare la forza maggiore: come affermato dalla CGT di Roma (sentenza 15671/2025), cause come malattia, calamità o infortuni possono giustificare l’omesso pagamento di rate e impedire la decadenza . Occorre documentare tempestivamente gli eventi e richiedere la sospensione o l’allungamento del piano.
- Omettere la gestione dei carichi residuali: dopo la decadenza di alcuni carichi, è ancora possibile rateizzare quelli diversi ; conviene separare i carichi e richiedere piani dedicati.
- Accettare piani inadeguati: chiedere rate troppo basse può portare al rigetto; al contrario, chiedere troppe rate senza documentazione adeguata è pericoloso. È preferibile simulare diverse soluzioni con il consulente.
- Non verificare l’applicazione del minimo di 50 €: molte domande vengono rigettate perché la rata minima calcolata è inferiore a 50 € ; occorre eventualmente ridurre il numero di rate.
4. Tabelle riassuntive
4.1 Numero massimo di rate per richiesta semplice
| Anno di presentazione | Importo massimo rateizzabile | Numero massimo di rate | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | ≤ 120.000 € | 84 rate mensili | Art. 19 co. 1 lett. a) |
| 2027‑2028 | ≤ 120.000 € | 96 rate mensili | Art. 19 co. 1 lett. b) |
| Dal 2029 | ≤ 120.000 € | 108 rate mensili | Art. 19 co. 1 lett. c) |
4.2 Numero massimo di rate per richiesta documentata (debiti ≤ 120 k€)
| Anno di presentazione | Range di rate ammissibili (min‑max) | Condizione sul parametro | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025‑2026 | 85‑120 rate | N > 84 (persone fisiche); Indice Alfa > 65; Beta > 30 % | DM 27 dicembre 2024, Allegato 1 e 2 |
| 2027‑2028 | 97‑120 rate | N > 96; Indice Alfa > 80; Beta > 35 % | DM 27 dicembre 2024 |
| Dal 2029 | 109‑120 rate | N > 108; Indice Alfa > 90; Beta > 40 % | DM 27 dicembre 2024 |
4.3 Parametri per le imprese (Indice Alfa) – Tabella 2.1
| Intervallo Indice Alfa (A) | Numero rate (B) | Fonte |
|---|---|---|
| 0 < Indice Alfa ≤ 1 | 12 rate | Allegato 2 |
| 1 < Indice Alfa ≤ 2 | 24 rate | Allegato 2 |
| 2 < Indice Alfa ≤ 4 | 36 rate | Allegato 2 |
| 4 < Indice Alfa ≤ 6 | 48 rate | Allegato 2 |
| 6 < Indice Alfa ≤ 10 | 60 rate | Allegato 2 |
| 10 < Indice Alfa ≤ 55 | 72 rate | Allegato 2 |
| 55 < Indice Alfa ≤ 65 | 84 rate | Allegato 2 |
| 65 < Indice Alfa ≤ 80 | 96 rate | Allegato 2 |
| 80 < Indice Alfa ≤ 90 | 108 rate | Allegato 2 |
| > 90 | 120 rate | Allegato 2 |
4.4 Parametri per condomini (Indice Beta) – Tabella 3.1
| Intervallo Indice Beta (A) | Numero rate (B) | Fonte |
|---|---|---|
| 10 % < Beta ≤ 15 % | 24 rate | Allegato 3 |
| 15 % < Beta ≤ 20 % | 48 rate | Allegato 3 |
| 20 % < Beta ≤ 25 % | 72 rate | Allegato 3 |
| 25 % < Beta ≤ 30 % | 84 rate | Allegato 3 |
| 30 % < Beta ≤ 35 % | 96 rate | Allegato 3 |
| 35 % < Beta ≤ 40 % | 108 rate | Allegato 3 |
| > 40 % | 120 rate | Allegato 3 |
4.5 Decadenza: rate non pagate per piani in vigore
| Periodo di presentazione del piano | Rate non pagate per decadenza | Nuova rateizzazione possibile? | Fonte |
|---|---|---|---|
| Fino al 7 marzo 2020 (21 febbraio per zone rosse) | 18 rate | Sì, dopo pagamento delle rate scadute | |
| 8 marzo 2020 – 31 dicembre 2021 | 10 rate | Sì, dopo pagamento delle rate scadute | |
| 1 gennaio 2022 – 15 luglio 2022 | 5 rate | Sì, dopo pagamento delle rate scadute | |
| Dal 16 luglio 2022 | 8 rate | No, non è possibile una nuova rateizzazione degli stessi carichi |
5. Domande frequenti (FAQ)
- Come posso contattare l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per chiedere la rateizzazione?
Puoi utilizzare il numero unico 06 01 01 (attivo 24/7, con operatori dal lunedì al venerdì 8‑18) o inviare la richiesta tramite l’area riservata sul sito AdER. In alternativa puoi compilare il modello cartaceo RS/RDF/RDG e inviarlo via PEC o consegnarlo allo sportello . . - Quante rate posso ottenere con una semplice richiesta?
Per debiti ≤ 120.000 € puoi ottenere fino a 84 rate (domande 2025‑2026), 96 rate (2027‑2028) o 108 rate (domande dal 2029) . L’importo minimo della rata è 50 € . - Quando devo documentare la mia situazione economica?
Se il debito supera 120.000 € o se desideri un numero di rate superiore ai limiti previsti per la richiesta semplice. Dovrai allegare l’ISEE se sei persona fisica o gli indici Alfa/Beta e i bilanci se sei una società . - Posso rateizzare importi superiori a 120.000 €?
Sì, ma dovrai presentare una richiesta documentata. Per questi importi AdER può concedere fino a 120 rate . - Quali documenti servono per la richiesta documentata?
Persone fisiche: certificazione ISEE .
Società: prospetto calcolo indici, ultimo bilancio o relazione economico‑patrimoniale .
Condomini: prospetto Beta e rendiconto condominiale . - È possibile prorogare il piano di rateizzazione?
Sì, una sola volta, dimostrando il peggioramento della situazione economica e presentando nuova documentazione. Il numero di rate aggiuntive non può superare la differenza tra il nuovo massimo e le rate rimaste . - Cosa succede se non pago una rata?
Se non paghi otto rate complessive, anche non consecutive, decadrai dal piano. Il debito residuo diventa immediatamente esigibile e, per i piani presentati dopo il 16 luglio 2022, non potrai più rateizzare gli stessi carichi . - Posso ottenere una nuova rateizzazione dopo la decadenza?
Solo per i piani richiesti prima del 16 luglio 2022 e a condizione che vengano pagate le rate scadute . - Come influisce la rateizzazione sulla prescrizione?
La domanda di rateizzazione interrompe la prescrizione e ogni pagamento effettuato secondo il piano sposta in avanti la decorrenza. Finché paghi puntualmente, AdER non può compiere atti interruttivi . - La richiesta di rateizzazione vale come riconoscimento del debito?
Sì. La Cassazione ha stabilito che la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . - È vero che AdER non può avviare esecuzioni durante l’esame della richiesta?
Sì. Dalla presentazione della domanda e fino al rigetto o alla decadenza, non possono essere avviate nuove procedure esecutive o iscritti nuovi fermi e ipoteche . - Cosa succede se esiste un provvedimento di sospensione?
Il debitore è autorizzato a non versare le rate relative alle somme sospese e, al termine della sospensione, può chiedere il ricalcolo delle rate restanti . - Come viene determinato l’Indice Alfa?
È il rapporto percentuale tra il debito complessivo (da rateizzare più eventuali rate residue) e il valore della produzione (per società di capitali) o i proventi e ricavi (per altri soggetti) . Ad esempio, se il debito complessivo è 100.000 € e il valore della produzione dell’anno è 200.000 €, l’Indice Alfa è (100.000/200.000) × 100 = 50 %; secondo la tabella 2.1 si potrebbero ottenere 72 rate. - Quando il condominio può ottenere 120 rate?
Se l’Indice Beta (debito complessivo / entrate del rendiconto) supera il 40 % ; in questo caso si può ottenere il massimo delle 120 rate. - Che cos’è l’art. 48‑bis DPR 602/1973?
Stabilisce che prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 € (2.500 € per stipendi dal 2026) le pubbliche amministrazioni devono verificare se il beneficiario è inadempiente. Se lo è, sospendono il pagamento e avvisano AdER . Le somme oggetto di verifica non sono rateizzabili . - Qual è il ruolo del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento?
È un professionista nominato dall’OCC che assiste i debitori civili o imprenditori sotto soglia nell’elaborare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione ai sensi della L. 3/2012. L’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi dei Gestori e può assisterti in queste procedure. - Cosa succede se il debito è stato già pagato o annullato?
Puoi presentare istanza di sospensione della riscossione ex legge 228/2012 allegando prova del pagamento o dello sgravio; l’ente impositore deve rispondere entro 220 giorni; in caso contrario il debito è annullato . - È possibile scegliere rate variabili?
Sì. Il contribuente può chiedere che il piano preveda rate di importo crescente per ciascun anno (rate variabili) ai sensi dell’art. 19, comma 1‑ter . - Che cosa prevede la clausola di salvaguardia del DM 27 dicembre 2024?
Se la documentazione non dimostra la difficoltà, l’agente concede comunque il numero massimo di rate previsto per l’anno di presentazione . - Cosa fare se AdER rigetta l’istanza?
È possibile presentare ricorso al giudice tributario entro 60 giorni o verificare la possibilità di altre procedure (rottamazioni, piani del consumatore). Un professionista potrà valutare la strategia migliore.
6. Simulazioni pratiche
6.1 Calcolo del numero di rate per un contribuente persona fisica
Esempio: Luca ha ricevuto cartelle per un totale di 35.000 €. Ha già una rateizzazione residua di 5.000 € per la quale paga 10 rate. Il suo ISEE è 22.000 €.
- Calcolare l’ISEE mensile: 22.000 € / 12 = 1.833 €/mese.
- Determinare il coefficiente %: dalla tabella 1.1 per ISEE fra 20.000,01 € e 25.000 € il coefficiente è 24 % .
- Calcolare N: N = Debito / (ISEE mensile × coefficiente). Il debito è 35.000 € + 5.000 € = 40.000 €. Il prodotto ISEE mensile × coefficiente = 1.833 × 0,24 ≈ 439,92. Quindi N = 40.000 / 439,92 ≈ 91. Essendo > 1, occorre verificare le regole.
- Verificare il numero di rate:
- Per gli anni 2025‑2026, se N > 84 si può chiedere 85‑120 rate .
- Luca vuole presentare la domanda nel 2026; potrà chiedere ad esempio 90 rate da circa 444 € mensili (minimo 50 €).
Risultato: con l’ISEE a 22.000 €, Luca può ottenere un piano di 90 rate (7,5 anni) per 40.000 €, rate da circa 444 €/mese, dichiarando la difficoltà e allegando l’attestazione ISEE. Se desiderasse 120 rate dovrebbe dimostrare cause straordinarie (calamità) o ridurre il debito.
6.2 Calcolo per un’impresa (Indice Alfa)
Esempio: Una società ha un debito complessivo (cartelle da rateizzare + debito residuo) di 200.000 €. Il valore della produzione dell’ultimo bilancio è 800.000 €.
- Indice Alfa = (200.000 / 800.000) × 100 = 25 %.
- Dalla tabella 2.1, un Indice Alfa tra 20 % e 25 % consente 72 rate .
- Poiché l’impresa chiede la dilazione nel 2026 e l’Indice Alfa non supera 65, non è possibile arrivare a 120 rate. Potrà ottenere 72 rate costanti o, al massimo, 85 rate (per debiti ≤ 120.000 € se Alfa > 65), ma qui il debito è maggiore. La società dovrà allegare bilancio, prospetto degli indici e verificare che l’Indice di Liquidità sia < 1 .
6.3 Calcolo per un condominio (Indice Beta)
Esempio: Un condominio ha debiti complessivi di 50.000 €. Dal rendiconto condominiale risulta che le entrate dell’anno sono 100.000 €.
- Indice Beta = (50.000 / 100.000) × 100 = 50 %.
- Poiché Beta > 40 %, il condominio ha diritto a 120 rate .
- Se presentasse la domanda nel 2025 per un debito di 50.000 €, potrebbe chiedere 120 rate da circa 417 € al mese, allegando il rendiconto e il prospetto del Beta.
6.4 Simulazione di decadenza per cause di forza maggiore
Mario, lavoratore autonomo, ottiene nel 2025 un piano semplice da 84 rate per un debito di 30.000 €. Dopo il pagamento della 20ª rata si ammala gravemente e per 8 mesi non riesce a lavorare. Salta quindi 8 rate. AdER lo dichiara decaduto. Mario presenta ricorso allegando certificati medici e documentazione dell’intervento chirurgico. La Corte di Giustizia Tributaria, applicando i principi della sentenza n. 15671/2025, annulla la decadenza e ordina ad AdER di ripristinare il piano modulando le rate insolute . Il caso dimostra l’importanza di documentare la causa di forza maggiore e di agire giudizialmente per tutelare i propri diritti.
Conclusione
La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo è uno strumento indispensabile per i contribuenti che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria. La riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024 e dal DM 27 dicembre 2024 ha reso il sistema più flessibile ma anche più tecnico, con parametri oggettivi (ISEE, Indice Alfa e Beta) e nuovi obblighi documentali. È fondamentale:
- Agire tempestivamente, presentando la domanda prima dell’avvio delle procedure esecutive e rispettando le scadenze;
- Calcolare correttamente il numero di rate e allegare tutta la documentazione richiesta;
- Pagare con puntualità per evitare la decadenza e le conseguenze (immediata esigibilità, divieto di nuova rateizzazione);
- Verificare la legittimità della cartella e contestare eventuali vizi di motivazione, notificazione o prescrizione;
- Valutare strumenti alternativi come rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione;
- Affidarsi a un professionista per analizzare la propria situazione e scegliere la strategia più idonea.
Perché scegliere l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Monardo e il suo team multidisciplinare offrono un supporto completo e personalizzato:
- Analizzano in dettaglio la cartella o l’avviso, individuando vizi formali e sostanziali;
- Presentano istanze di rateizzazione (anche documentate) e curano le comunicazioni con AdER, predisponendo modelli RS, RDF, RDG e RDP;
- Propongono ricorsi e istanze di sospensione, tutelando il contribuente in sede giudiziale e stragiudiziale;
- Gestiscono procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata, offrendo soluzioni durature come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione;
- Intervengono per bloccare fermi, ipoteche e pignoramenti, avvalendosi della normativa e della giurisprudenza più recente.
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