Si può pignorare casa con mutuo?

Introduzione

Una delle preoccupazioni principali per chi ha contratto debiti significativi è la possibilità di perdere la propria abitazione. Spesso i debitori pensano che il fatto di avere un mutuo impedisca ai creditori di procedere con l’espropriazione; altri, invece, temono che basti un piccolo ritardo per perdere la casa. La verità si colloca a metà: una casa gravata da mutuo può essere pignorata, ma la legge prevede limiti, tutele e strategie difensive efficaci. La questione è particolarmente delicata in Italia, dove la casa di proprietà rappresenta non solo un bene materiale ma anche una forma di risparmio e garanzia per la famiglia.

Questa guida ha l’obiettivo di fornire al debitore o al contribuente tutte le informazioni necessarie per comprendere:

  • quando la casa può essere pignorata nonostante l’esistenza di un mutuo;
  • quali sono le norme che limitano o vietano l’espropriazione, in particolare per l’unico immobile adibito ad abitazione principale;
  • qual è la procedura esecutiva passo‑per‑passo e quali sono i termini da rispettare;
  • le difese e le strategie legali per opporsi al pignoramento o per sospenderne gli effetti;
  • gli strumenti alternativi per gestire il debito (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione);
  • gli errori da evitare e i consigli pratici per non perdere le proprie tutele;
  • risposte chiare alle domande più frequenti e simulazioni numeriche che mostrano come si svolge una procedura di espropriazione immobiliare.

Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e avvocato con lunga esperienza, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario. È:

  • Cassazionista, quindi abilitato a patrocinare avanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, in grado di assistere i debitori nelle procedure previste dalla Legge 3/2012 e nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), soggetto che affianca il debitore nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazioni;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, strumento che consente alle imprese di negoziare con i creditori un piano di risanamento evitando il fallimento.

Grazie a queste competenze, l’avvocato Monardo e il suo staff possono analizzare ogni caso concreto – dal semplice mutuo ipotecario alle complesse esposizioni con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate – valutando gli atti ricevuti, predisponendo ricorsi e opposizioni, sospendendo le procedure esecutive quando sussistono i presupposti, trattando con i creditori per piani di rientro o stralcio, oppure proponendo soluzioni giudiziali e stragiudiziali come la composizione della crisi da sovraindebitamento.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale: quando la casa con mutuo può essere pignorata

Per capire se un immobile gravato da mutuo può essere pignorato occorre esaminare tre livelli di norme: le regole generali sulla responsabilità patrimoniale, le norme sull’ipoteca e le regole speciali sull’espropriazione immobiliare. A queste si aggiungono sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno chiarito punti controversi.

1.1 Responsabilità patrimoniale e principio di par condicio

L’art. 2740 del codice civile stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; non è quindi possibile sottrarre un bene alla garanzia del creditore se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Il successivo art. 2741 consacra il principio della parità di trattamento dei creditori (par condicio creditorum): se più creditori aggrediscono il medesimo patrimonio, essi sono soddisfatti proporzionalmente, salvo le cause di prelazione (ipoteche, pegni ecc.). In linea di principio, quindi, tutti i beni del debitore possono essere pignorati, incluse le abitazioni, anche se gravate da mutuo.

1.2 Il ruolo dell’ipoteca: diritto di prelazione e ius distrahendi

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia disciplinato dagli artt. 2808 e seguenti del codice civile. L’art. 2808 prevede che l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita . Ciò significa che la banca che ha erogato un mutuo ipotecario può, in caso di inadempimento, procedere direttamente all’esecuzione forzata dell’immobile oppure intervenire in una procedura già promossa da altri creditori. Inoltre, la prelazione garantisce alla banca di essere pagata prima degli altri creditori dal ricavato della vendita.

Dal punto di vista del debitore, è importante comprendere che l’ipoteca non rende l’immobile impignorabile. Il creditore ipotecario gode di un titolo privilegiato ma non esclude l’azione di altri creditori. Chi ha un mutuo in corso può quindi subire il pignoramento dell’immobile da parte di altri soggetti (banche, finanziarie, fornitori, condominio ecc.), i quali agiranno nel rispetto del grado ipotecario: il primo creditore ipotecario verrà pagato per primo, poi gli altri fino ad esaurimento del ricavato.

1.3 La procedura di pignoramento immobiliare e la trascrizione

Il pignoramento immobiliare è disciplinato dal codice di procedura civile (artt. 555 ss.). L’art. 555 c.p.c. stabilisce che il pignoramento si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto che indica esattamente i beni e i diritti reali da sottoporre a esecuzione e contiene l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. . L’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto al conservatore affinché lo trascriva e restituisca le note . La trascrizione è fondamentale: rende l’esecuzione opponibile ai terzi e fissa l’ordine delle cause di prelazione.

Entro 45 giorni dal compimento del pignoramento, il creditore procedente deve chiedere la vendita o l’assegnazione del bene; in mancanza, l’esecuzione perde efficacia (art. 497 c.p.c.) . Questo termine è perentorio: se il creditore non lo rispetta, il pignoramento diventa inefficace e il bene ritorna libero. La norma serve a evitare pignoramenti “dormienti” che tengono il bene vincolato per anni.

1.4 Espropriazione immobiliare da parte della Agenzia delle Entrate – Riscossione

La disciplina cambia se il creditore è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia). In questo caso si applicano gli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973 sulle disposizioni in materia di riscossione delle imposte. L’art. 76, modificato dal “Decreto del Fare” (D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013) e da successive leggi, stabilisce che l’agente della riscossione:

  • non può procedere all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore – esclusi gli immobili di lusso (categorie A/8 e A/9) – è adibito ad abitazione e il debitore vi risiede anagraficamente ;
  • non può procedere nei confronti di determinati beni essenziali (nuova lettera a‑bis), individuati ai sensi dell’art. 514 c.p.c., come mobili necessari alla vita quotidiana ;
  • può procedere solo se il credito supera 120.000 € e siano passati almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca .

Queste limitazioni si applicano soltanto alle esecuzioni fiscali: i creditori privati possono pignorare anche l’unica casa purché rispettino le norme del codice di procedura civile. La ratio è evitare che la riscossione fiscale (che agisce in nome dello Stato) privi il contribuente del solo immobile di proprietà quando il debito è modesto rispetto al valore della casa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19270/2014, ha chiarito che l’impignorabilità della prima casa si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto del Fare. La Corte ha stabilito che, se alla data del 21 agosto 2013 l’espropriazione aveva ad oggetto l’unico immobile non di lusso del debitore, l’azione esecutiva non può proseguire e la trascrizione del pignoramento deve essere cancellata .

Nel 2024 la Corte di Cassazione (ordinanza n. 32759/2024) ha ribadito questi principi, confermando l’impignorabilità dell’unica abitazione adibita ad abitazione principale e non di lusso. La Corte ha ricordato che l’esecuzione non può proseguire se il pignoramento, trascritto e notificato ai sensi dell’art. 78 D.P.R. 602/1973, era ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 e l’immobile rientrava nelle condizioni protette .

Oltre alla giurisprudenza di legittimità, la Corte Costituzionale si è pronunciata più volte sul tema, evidenziando l’esigenza di bilanciare la tutela dell’erario con il diritto alla casa e alla dignità della persona. Una delle ultime decisioni (sentenza n. 7/2025) ha ritenuto non irragionevole il limite di 120.000 € previsto per le espropriazioni fiscali, ma ha invitato il legislatore a valutare l’adeguatezza della soglia alla luce dell’aumento del costo della vita. La Corte ha altresì ribadito che la protezione riguarda l’unico immobile, non la “prima casa” intesa in senso fiscale.

1.5 Rapporto tra mutuo e pignoramento: concorso di creditori

Il fatto che sull’immobile gravi un mutuo ipotecario non impedisce l’intervento di altri creditori. Nel caso di pignoramento da parte di soggetti diversi dalla banca che ha erogato il mutuo, il creditore ipotecario potrà intervenire nell’esecuzione per far valere il proprio privilegio. Se l’immobile viene venduto all’asta, il ricavato sarà distribuito secondo i gradi ipotecari: innanzitutto si paga il primo grado, poi i successivi, quindi gli eventuali crediti chirografari (non privilegiati). In presenza di più ipoteche, il creditore pignorante (che ha promosso l’esecuzione) deve chiamare in causa i creditori ipotecari; se non lo fa, l’esecuzione può essere dichiarata improcedibile.

Un caso particolare è rappresentato dal mutuo fondiario disciplinato dagli artt. 38 e 39 del Testo Unico Bancario (TUB). Le banche che concedono mutui fondiari possono, in determinati casi, procedere alla c.d. espropriazione fondiaria con modalità più rapide rispetto all’espropriazione ordinaria. Tuttavia la disciplina non elimina l’obbligo di rispettare i termini di decadenza e non incide sulle tutele previste per l’unica abitazione.

2. Procedura passo‑per‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Comprendere la sequenza degli atti che conducono al pignoramento immobiliare aiuta il debitore a intervenire tempestivamente. Di seguito si riassume la procedura ordinaria prevista dagli artt. 555 ss. c.p.c. con riferimento anche alle particolarità introdotte dalla normativa fiscale.

2.1 Il titolo esecutivo e il precetto

L’espropriazione può essere avviata solo se il creditore possiede un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo fondiario, cartella di pagamento ecc.) che dimostri il diritto alla riscossione del credito. In presenza di un mutuo, il titolo può essere costituito dal contratto di mutuo ipotecario corredato dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. Per i debiti fiscali, il titolo è la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo.

Il creditore notifica quindi al debitore l’atto di precetto, con il quale gli intima di pagare entro 10 giorni la somma dovuta. Il precetto deve essere notificato a pena di nullità e contiene l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà ad espropriazione forzata.

2.2 Iscrizione dell’ipoteca (per le espropriazioni fiscali)

Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, prima di poter avviare il pignoramento deve iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973. L’iscrizione dell’ipoteca è un atto di garanzia e costituisce condizione di procedibilità: l’espropriazione immobiliare può essere avviata solo dopo che sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debitore abbia saldato il debito .

Per i crediti privati, l’iscrizione dell’ipoteca non è necessaria: il creditore può direttamente procedere al pignoramento se ha un titolo esecutivo e ha notificato il precetto.

2.3 Notifica e trascrizione dell’atto di pignoramento

Trascorsi 10 giorni dal precetto senza pagamento, il creditore notifica al debitore l’atto di pignoramento immobiliare. L’atto deve indicare con precisione l’immobile da pignorare (comune, identificativo catastale, quote di proprietà), deve contenere l’ingiunzione a non compiere atti che possano sottrarre il bene alla garanzia del credito e deve essere sottoscritto dal creditore e dall’ufficiale giudiziario. Subito dopo la notifica, l’atto viene trascritto nei pubblici registri immobiliari ; la trascrizione dà pubblicità al pignoramento e ne fissa la priorità rispetto ad altri atti.

Dal momento della notifica scattano diversi termini: l’ufficiale giudiziario deve depositare immediatamente l’atto in tribunale; il creditore ha 45 giorni per depositare la documentazione (titolo, precetto, certificati catastali) e chiedere la vendita o l’assegnazione; se non lo fa, il pignoramento perde efficacia .

2.4 Deposito della documentazione e istanza di vendita

Entro 10 giorni dal pignoramento, l’ufficiale giudiziario restituisce l’atto al creditore procedente; quest’ultimo deve depositare il titolo esecutivo, il precetto, l’atto di pignoramento con le prove di notifica e la nota di trascrizione presso la cancelleria del tribunale. La riforma “Cartabia” del 2022-2023 ha digitalizzato molte fasi: oggi il deposito avviene tramite il Portale delle Vendite Pubbliche e richiede l’indicazione del numero R.G.E. (registro esecuzioni).

Contestualmente al deposito, il creditore deve presentare l’istanza di vendita o assegnazione con la quale chiede al giudice di fissare l’udienza e autorizzare la vendita dell’immobile. Senza istanza, il pignoramento perde efficacia ai sensi dell’art. 497 c.p.c. e il bene torna nella piena disponibilità del debitore. La richiesta di vendita può essere successivamente revocata se le parti raggiungono un accordo (ad esempio saldo e stralcio).

2.5 Perizia, delega e vendita all’asta

Ricevuta l’istanza, il giudice dell’esecuzione nomina un perito per valutare l’immobile e un delegato alla vendita (notaio o professionista). Il perito stima il valore di mercato e descrive l’immobile; la perizia è fondamentale perché determina la base d’asta. Il giudice, presa visione della perizia, emette l’ordinanza di vendita fissando la data della prima asta. Oggi le vendite avvengono prevalentemente in modalità telematica tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. Il debitore può partecipare alla vendita per riacquistare l’immobile o proporre un saldo e stralcio prima dell’aggiudicazione.

2.6 Distribuzione del ricavato e cancellazione delle ipoteche

Una volta aggiudicato l’immobile, il giudice procede alla distribuzione del ricavato: si pagano le spese di procedura, poi si soddisfano i creditori secondo l’ordine dei gradi. Se l’immobile è gravato da mutuo, il creditore ipotecario (banca) riceve la somma dovuta per capitale, interessi e spese; l’eventuale eccedenza viene ripartita tra gli altri creditori e il debitore. Dopo il pagamento, il giudice ordina la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti; il nuovo proprietario riceve l’immobile libero da pesi.

2.7 Peculiarità delle espropriazioni fiscali

Nelle espropriazioni promosse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione si seguono le regole del D.P.R. 602/1973. Tra le principali peculiarità:

  • Soglia di 120.000 €: l’esecuzione immobiliare può essere intrapresa solo se il debito supera 120.000 € . La soglia si applica al valore totale del credito, non al valore dell’immobile.
  • Iscrizione dell’ipoteca: condizione necessaria per procedere al pignoramento. Se il debitore paga il debito nei sei mesi successivi all’iscrizione, l’esecuzione non può essere avviata.
  • Divieto di pignorare l’unico immobile di proprietà adibito ad abitazione principale e non di lusso . Se l’immobile non rispetta questi requisiti (ad esempio è una seconda casa o appartiene a categorie catastali di lusso), l’agente della riscossione può procedere anche per importi inferiori.
  • Procedura accelerata: le esecuzioni fiscali si svolgono innanzi alla Commissione tributaria per le questioni relative alle cartelle, ma la vendita dell’immobile avviene dinanzi al giudice dell’esecuzione ordinario. La presenza di due giurisdizioni spesso complica la difesa: ecco perché è consigliabile l’assistenza di professionisti esperti.

3. Difese e strategie legali

Una volta ricevuto l’atto di pignoramento, il debitore non deve rassegnarsi. La legge riconosce numerosi strumenti di difesa, sia per contestare la legittimità dell’esecuzione sia per ottenere una sospensione o un accordo di rientro. In questa sezione analizziamo le principali strategie che l’Avv. Monardo e il suo team mettono in campo per tutelare il contribuente.

3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è lo strumento con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Può essere proposta quando manca o è viziato il titolo esecutivo, quando il debito è inesigibile o prescritto oppure quando sussistono cause di impignorabilità (ad esempio, l’immobile è l’unico adibito ad abitazione principale e si tratta di esecuzione fiscale). L’opposizione deve essere proposta prima che sia emessa l’ordinanza di vendita; successivamente è ammessa solo per fatti sopravvenuti.

I principali motivi di opposizione sono:

  • Invalidità o inesistenza del titolo esecutivo: il mutuo può essere annullato per nullità della clausola di interessi, tassi usurari, mancata consegna del piano di ammortamento, superamento del limite di finanziabilità nei mutui fondiari.
  • Prescrizione del credito: i crediti bancari si prescrivono in dieci anni; i tributi in dieci anni (IVA) o cinque anni (Imu, Irpef). Se il pignoramento interviene oltre i termini, si può chiedere la declaratoria di prescrizione.
  • Irregolarità della notifica del precetto o dell’atto di pignoramento.
  • Violazione dei limiti di impignorabilità: nelle esecuzioni fiscali, se l’immobile è l’unico adibito a abitazione principale e non di lusso, l’azione è improcedibile . Anche se a promuovere l’esecuzione è un creditore privato, si può eccepire la nullità se il bene rientra nei beni assolutamente impignorabili ex art. 514 c.p.c.

3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Quando non si contesta il diritto del creditore ma la regolarità formale degli atti, si ricorre all’opposizione ex art. 617 c.p.c. Ad esempio: l’atto di pignoramento non indica correttamente i dati catastali; l’ipoteca non è stata regolarmente iscritta; la trascrizione non è avvenuta entro i termini; la notifica è stata eseguita in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

Le opposizioni vanno proposte entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla data in cui il debitore ha avuto conoscenza della sua irregolarità. Un errore frequente è trascurare questi termini: dopo, la possibilità di contestare è limitata.

3.3 Conversione del pignoramento in somma di denaro (art. 495 c.p.c.)

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di evitare la vendita del bene sostituendo al pignoramento una somma di denaro. Il debitore può chiedere al giudice di sostituire al bene pignorato il versamento di una somma pari al credito del creditore procedente e degli intervenuti, comprensiva di spese e interessi. Il versamento può essere rateizzato (fino a 48 mesi per importi elevati). La conversione è un’ottima soluzione quando l’immobile ha un valore affettivo o quando la vendita all’asta comporterebbe una perdita elevata.

3.4 Sospensione della procedura esecutiva

In presenza di motivi gravi e fondati, il giudice può sospendere l’esecuzione (art. 624 c.p.c.) su istanza del debitore o d’ufficio. Le circostanze che giustificano la sospensione sono, ad esempio, la pendenza di un procedimento di opposizione, la presenza di trattative in corso con il creditore, la rinegoziazione del mutuo o la richiesta di accesso a procedure di composizione della crisi.

Nelle esecuzioni fiscali, è possibile chiedere la sospensione presentando domanda di rateizzazione del debito o aderendo a una rottamazione. L’Agenzia delle Entrate può sospendere l’esecuzione se il contribuente dimostra la volontà di estinguere il debito attraverso strumenti agevolativi.

3.5 Transazione e saldo e stralcio

La procedura esecutiva può essere interrotta in qualsiasi momento mediante accordo tra debitore e creditore. Nel settore bancario è frequente il saldo e stralcio: il debitore paga una somma inferiore al capitale dovuto (perché il creditore preferisce incassare subito) e ottiene la cancellazione dell’ipoteca. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo è possibile ottenere riduzioni significative del debito, specie quando l’immobile è gravato da mutuo e il valore di mercato è inferiore all’esposizione bancaria.

3.6 Rinegoziazione del mutuo e surroga

Se il pignoramento deriva da difficoltà nel pagamento del mutuo, una soluzione può essere la rinegoziazione del finanziamento con la propria banca o la portabilità (surroga) presso altro istituto. Il D.L. “Cura Italia” e successive leggi di bilancio hanno previsto agevolazioni per la sospensione delle rate e la rinegoziazione a tassi più favorevoli, in particolare per chi è in difficoltà economica. Una rinegoziazione tempestiva può evitare l’avvio dell’esecuzione.

3.7 Impugnazioni e ricorsi in sede tributaria

Per i debiti fiscali, oltre alle opposizioni civili, il contribuente può ricorrere alla giurisdizione tributaria contestando l’illegittimità della cartella o dell’ipoteca. L’impugnazione va proposta innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (cartella, avviso di presa in carico, iscrizione ipotecaria). Anche in questi casi è essenziale rispettare i termini per evitare la definitività della pretesa.

3.8 Ruolo dell’Avv. Monardo e del suo team nelle difese

L’azione difensiva richiede un’analisi accurata degli atti e la scelta dello strumento più idoneo. L’Avv. Monardo e i professionisti del suo studio:

  • esaminano la regolarità delle notifiche e dei titoli, individuando vizi che possono portare all’annullamento dell’esecuzione;
  • verificano la presenza dei presupposti per l’impignorabilità (es. unica casa adibita ad abitazione principale) e dei limiti di valore;
  • propongono opposizioni nei termini previsti, curando la redazione degli atti e la rappresentanza in giudizio;
  • trattano con le banche per rinegoziare il mutuo, ridurre i tassi o ottenere un saldo e stralcio;
  • affiancano il debitore nelle domande di rottamazione, definizione agevolata e rateizzazione;
  • predispongono piani del consumatore e accordi di ristrutturazione per gestire globalmente il sovraindebitamento.

4. Strumenti alternativi per gestire il debito

Quando il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento e rischia il pignoramento della casa, esistono procedure alternative che consentono di bloccare le esecuzioni e ottenere la cancellazione dei debiti. Di seguito analizziamo le principali misure introdotte dalla legislazione recente.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni e definizioni agevolate per i debiti fiscali, consentendo ai contribuenti di pagare l’imposta e gli interessi senza sanzioni o con sanzioni ridotte. Ecco le principali:

  • Rottamazione quater (Legge di Bilancio 2023 e proroga 2024): consente di estinguere le cartelle affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali. La domanda va presentata entro termini stabiliti dalla legge (prorogati più volte) e il pagamento può essere rateizzato in 18 rate.
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie: permette al contribuente di chiudere i contenziosi pendenti versando una percentuale del tributo contestato (dal 5% al 40% a seconda del grado di giudizio e dell’esito). L’adesione comporta l’estinzione del giudizio e blocca le procedure esecutive in corso.
  • Stralcio dei mini‑debiti: per le cartelle di importo residuo fino a 1.000 €, alcune leggi hanno previsto lo stralcio automatico. Il contribuente deve verificare con l’Agenzia delle Entrate se la cartella rientra nell’agevolazione.
  • Rateizzazione ordinaria: il contribuente può chiedere di pagare a rate le cartelle per importi fino a 120.000 € senza dover presentare garanzie. La domanda sospende le procedure esecutive in corso.

Queste misure sono temporanee e richiedono una tempestiva adesione. L’Avv. Monardo assiste i clienti nell’analisi delle cartelle, nella verifica dei requisiti e nella presentazione delle domande, evitando errori che potrebbero compromettere la definizione agevolata.

4.2 Piano del consumatore

La Legge 3/2012, come riformata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano del consumatore omologato dal tribunale. Il piano permette di:

  • sospendere le procedure esecutive in corso, compresi i pignoramenti immobiliari;
  • ristrutturare il debito pagando una percentuale del dovuto in base alla capacità reddituale;
  • ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dal debito residuo una volta completato il pagamento previsto dal piano.

Per accedere al piano occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto presso un OCC, valuta la situazione del debitore, redige la documentazione (elenco creditori, descrizione delle cause dell’indebitamento, elenco degli eventuali beni ceduti) e presenta il piano al giudice. L’omologazione blocca i pignoramenti, comprese le esecuzioni fiscali, fino alla conclusione della procedura.

4.3 Accordo di ristrutturazione dei debiti

Nel caso di debitori non consumatori (ad esempio piccoli imprenditori, artigiani, professionisti), il Codice della crisi prevede l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Anche in questo caso si presentano all’OCC la proposta e il piano; se approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale, l’accordo consente di soddisfare i creditori in misura proporzionata alle disponibilità e di ottenere la liberazione dai debiti residui. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese.

4.4 Esdebitazione del debitore incapiente

La riforma del 2021 ha introdotto la esdebitazione del debitore incapiente, ossia di chi non possiede alcun bene aggredibile né una capacità reddituale sufficiente per proporre un piano. Il debitore incapiente può chiedere al tribunale, tramite l’OCC, di essere dichiarato esdebitato; la pronuncia cancella tutti i debiti residui e impedisce futuri pignoramenti. Questa soluzione è estrema e richiede che il debitore abbia già messo a disposizione eventuali risorse ai creditori.

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese e i lavoratori autonomi in difficoltà è disponibile, dal 2021, la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore e i creditori nella ricerca di un accordo. Durante le trattative l’imprenditore può chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive, compresi i pignoramenti immobiliari. Se la trattativa ha esito positivo, si evita la liquidazione giudiziale e si conserva l’azienda; se fallisce, si può accedere a altre procedure (concordato semplificato, liquidazione controllata). L’Avv. Monardo, esperto negoziatore, guida l’imprenditore nella redazione del piano e nella negoziazione con banche e fornitori.

5. Errori comuni e consigli pratici

Nonostante la complessità delle norme, molti debitori commettono errori che rendono più difficile salvare l’immobile. Ecco i principali:

  1. Ignorare le notifiche: pensare che un atto giudiziario o una cartella sia “solo una lettera” è uno degli errori più gravi. Gli atti di precetto e di pignoramento contengono termini perentori: un ritardo può precludere la possibilità di opporsi.
  2. Aspettare troppo prima di consultare un professionista: spesso ci si rivolge all’avvocato quando la casa è già in vendita. Un intervento tempestivo permette di contestare i vizi o di accedere a strumenti come la conversione del pignoramento.
  3. Confondere “prima casa” con “unica casa”: l’art. 76 D.P.R. 602/1973 protegge l’unico immobile adibito ad abitazione principale . Se il debitore possiede due case, anche se la prima è la “prima casa” ai fini dell’imposta, l’impignorabilità non si applica.
  4. Non verificare il valore del credito: per le espropriazioni fiscali, la soglia di 120.000 € è determinante; per importi inferiori il pignoramento della casa principale è vietato.
  5. Non considerare gli effetti del mutuo: la presenza di un mutuo non ferma il pignoramento, ma incide sulla distribuzione del ricavato. Conoscere l’importo residuo consente di valutare se la vendita all’asta coprirà il debito o se conviene una transazione.
  6. Credere che il pignoramento sia inevitabile: come visto, ci sono numerose difese e procedure alternative. Agire in tempo è la chiave per salvare il proprio patrimonio.

Consigli pratici

  • Raccogli la documentazione: conserva contratti di mutuo, quietanze, cartelle, notifiche. Ogni dettaglio può fare la differenza in giudizio.
  • Verifica la regolarità delle notifiche: un avviso lasciato nella cassetta della posta non è sempre valido. L’ufficiale giudiziario deve rispettare precise regole.
  • Calcola il residuo del mutuo e confrontalo con il valore di mercato: se il debito è inferiore al valore dell’immobile, una transazione potrebbe essere vantaggiosa; se è superiore, conviene valutare un piano del consumatore.
  • Non firmare accordi senza consulenza: alcuni creditori propongono piani di rientro capestri. Rivolgiti a un professionista che valuti la sostenibilità del piano.
  • Aggiorna l’anagrafe e il domicilio: l’impignorabilità dell’unica casa richiede che il debitore vi risieda anagraficamente . Assicurati che la residenza sia registrata correttamente.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme principali sul pignoramento immobiliare

NormaOggettoContenuto essenziale
Art. 2740 c.c.Responsabilità patrimonialeIl debitore risponde delle obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri.
Art. 2808 c.c.Costituzione ed effetti dell’ipotecaL’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene ipotecato e di essere soddisfatto con preferenza .
Art. 555 c.p.c.Forma del pignoramentoIl pignoramento immobiliare si esegue mediante notifica al debitore e trascrizione dell’atto .
Art. 497 c.p.c.Cessazione dell’efficacia del pignoramentoIl pignoramento perde efficacia se entro 45 giorni non si chiede l’assegnazione o la vendita .
Art. 76 D.P.R. 602/1973Espropriazione immobiliare tributariaVietata l’espropriazione dell’unico immobile adibito ad abitazione principale e non di lusso e soglia di 120.000 € per procedere .

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

FaseTermineNorma
Notifica del precetto e pagamento10 giorni per pagare dopo il precettoArt. 480 c.p.c.
Notifica e trascrizione del pignoramentoImmediataArt. 555 c.p.c.
Deposito del titolo, precetto e atto di pignoramento10 giorni dall’attoArt. 557 c.p.c.
Presentazione dell’istanza di vendita/assegnazione45 giorni dal pignoramentoArt. 497 c.p.c.
Iscrizione ipotecaria e attesa di sei mesi prima del pignoramento (esecuzioni fiscali)6 mesiArt. 77 D.P.R. 602/1973
Richiesta di rottamazioneVariabile (stabilito di volta in volta dalle leggi)Leggi di bilancio annuali
Presentazione di piano del consumatore o accordo di ristrutturazioneSenza termini perentori, ma prima della venditaLegge 3/2012 – D.Lgs. 14/2019

Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici

StrumentoDescrizione breveBenefici
Opposizione ex art. 615 c.p.c.Contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione.Può portare all’annullamento del pignoramento se il titolo è inesistente, prescritto o viziato.
Opposizione ex art. 617 c.p.c.Contesta irregolarità formali degli atti esecutivi.Consente di correggere o annullare atti irregolari (ad es. notifica errata).
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)Sostituzione del bene con una somma di denaro, anche a rate.Evita la vendita dell’immobile e consente al debitore di conservarlo.
Sospensione ex art. 624 c.p.c.Il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi.Consente di guadagnare tempo per trattative o per accedere ad altre procedure.
Rottamazioni/definizioni agevolatePagamento ridotto delle cartelle o dei tributi in contenzioso.Annulla le sanzioni, riduce gli interessi e sospende le esecuzioni.
Piano del consumatore / accordo di ristrutturazioneProcedure di composizione della crisi previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi.Bloccano tutti i pignoramenti e consentono l’esdebitazione finale.
Saldo e stralcioAccordo stragiudiziale con il creditore per pagare una somma inferiore.Estingue il debito e comporta la cancellazione delle ipoteche.

7. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo a 15 domande pratiche che spesso i debitori ci pongono. Le risposte sono generali e non sostituiscono una consulenza professionale; ciascuna situazione ha peculiarità che richiedono un’analisi specifica.

7.1 La banca può pignorare la mia casa se non pago il mutuo?

Sì. Il contratto di mutuo ipotecario costituisce titolo esecutivo e la banca, in caso di grave inadempimento (di solito il mancato pagamento di 7/8 rate), può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e procedere al pignoramento. Ai sensi dell’art. 2808 c.c. il creditore ipotecario ha il diritto di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza . Tuttavia il pignoramento può essere evitato attraverso la rinegoziazione del mutuo, la surroga presso altra banca o il saldo e stralcio.

7.2 Se ho un mutuo e altri debiti, gli altri creditori possono pignorare la casa?

Sì. L’esistenza di un mutuo non impedisce ad altri creditori (ad esempio fornitori, finanziarie, condominio) di avviare il pignoramento. In tal caso la banca ipotecaria interviene nella procedura con un privilegio sul ricavato. Se la casa è l’unica abitazione e il creditore è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’espropriazione è vietata al di sotto della soglia di 120.000 € , ma questo limite non si applica ai creditori privati.

7.3 Cosa succede se non pago le rate del mutuo ma continuo a pagare altri debiti?

La banca può comunque procedere alla risoluzione del contratto e al pignoramento. È importante definire una priorità nei pagamenti: le rate del mutuo hanno spesso un importo elevato e l’ipoteca offre al creditore una forte garanzia, pertanto la mancata corresponsione anche di poche rate può far scattare la decadenza dal beneficio del termine. Una buona gestione prevede di contattare la banca ai primi segnali di difficoltà per rinegoziare i termini.

7.4 L’Agenzia delle Entrate può pignorare la casa per debiti inferiori a 120.000 €?

No, se si tratta dell’unico immobile adibito ad abitazione principale e non di lusso. L’art. 76 D.P.R. 602/1973 dispone che l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se il credito complessivo non supera 120.000 € . Se però il contribuente possiede più immobili o la casa rientra nelle categorie di lusso, il limite non opera e il pignoramento è possibile anche per importi inferiori.

7.5 Ho due appartamenti: uno è la mia abitazione principale, l’altro è una casa vacanze. Possono pignorare l’appartamento in cui vivo?

In linea generale sì: l’impignorabilità si applica solo all’unico immobile. Se il debitore possiede due case, anche se la “prima” è la sua residenza, l’Agenzia delle Entrate può pignorare sia la casa vacanze sia la casa principale. Sarà il creditore a scegliere quale immobile aggredire. È quindi fondamentale valutare soluzioni preventive (ad esempio mettere la seconda casa in vendita volontaria o procedere a un piano del consumatore).

7.6 Posso evitare il pignoramento iscrivendo l’immobile nel fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) tutela i beni destinati ai bisogni della famiglia. Tuttavia la costituzione del fondo dopo la maturazione del debito può essere considerata atto in frode ai creditori e impugnata. Inoltre, i beni del fondo sono impignorabili solo per debiti non contratti per i bisogni della famiglia; mutui, finanziamenti o tributi legati alla casa rientrano di norma nei bisogni, quindi il bene può essere aggredito. Prima di costituire un fondo occorre valutare attentamente tempi e finalità.

7.7 Cosa significa che il pignoramento perde efficacia dopo 45 giorni?

L’art. 497 c.p.c. prevede che il pignoramento perde efficacia se entro 45 giorni non viene chiesta la vendita o l’assegnazione del bene . Se il creditore non presenta l’istanza nei termini, l’immobile esce dalla procedura e il pignoramento si estingue. È un termine perentorio: non è possibile prorogarlo se non depositando nuovamente un nuovo pignoramento.

7.8 Posso comprare la mia casa all’asta per riaverla?

Sì. Il debitore o i suoi familiari possono partecipare all’asta e fare offerte. Tuttavia se il creditore è la banca ipotecaria, può esercitare il diritto di prelazione e acquistare l’immobile per la somma offerta, salvo poi rivenderlo. Prima di partecipare, è consigliabile valutare il prezzo base e le spese aggiuntive (imposta di registro, spese notarili).

7.9 Se vendo la casa prima del pignoramento, la banca può rivalersi sul nuovo proprietario?

Se esiste un’ipoteca iscritta, il creditore ipotecario conserva il diritto di sequela: può espropriare il bene anche nei confronti del terzo acquirente . Pertanto la vendita dell’immobile non libera automaticamente il bene dall’ipoteca. Il nuovo proprietario dovrà saldare il mutuo o concordare con la banca la cancellazione dell’ipoteca.

7.10 Cos’è la trascrizione del pignoramento e perché è importante?

La trascrizione è l’annotazione dell’atto di pignoramento nei registri immobiliari. Serve per rendere l’atto opponibile ai terzi e per determinare il grado dei creditori. Senza trascrizione, il pignoramento non produce effetti nei confronti di chi acquista successivamente l’immobile. La trascrizione impedisce inoltre che vengano eseguiti più pignoramenti sullo stesso bene .

7.11 Posso chiedere la sospensione del pignoramento se intendo aderire alla rottamazione delle cartelle?

Sì. Presentando domanda di rottamazione o rateizzazione del debito fiscale, l’Agenzia delle Entrate sospende la procedura esecutiva fino all’esito della domanda. Se la domanda viene accettata e il contribuente rispetta i pagamenti rateali, il pignoramento viene cancellato. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’esecuzione riprende.

7.12 Che differenza c’è tra mutuo ipotecario e mutuo fondiario ai fini del pignoramento?

Il mutuo ipotecario è un finanziamento garantito da ipoteca; il pignoramento avviene secondo le regole ordinarie del codice di procedura civile. Il mutuo fondiario (artt. 38 e 39 TUB) è un particolare tipo di finanziamento che può essere concesso per un importo fino all’80% del valore dell’immobile e beneficia di procedure esecutive accelerate in caso di insolvenza. La banca può avvalersi del procedimento fondiario che consente di agire direttamente sull’immobile ipotecato. Per il debitore cambia poco: in entrambi i casi l’immobile può essere pignorato, ma nel mutuo fondiario i tempi sono più brevi. È quindi importante intervenire subito.

7.13 Che ruolo ha la perizia nel pignoramento immobiliare?

La perizia redatta dal consulente tecnico nominato dal giudice valuta il valore di mercato dell’immobile e descrive eventuali abusi edilizi, difformità catastali e oneri. La base d’asta si determina applicando una percentuale di ribasso (di solito 25% rispetto al valore periziato). Se la perizia contiene errori o sottostima il valore, è possibile chiedere chiarimenti o un’integrazione per tutelare i propri interessi.

7.14 Posso evitare il pignoramento proponendo un piano del consumatore?

Sì. Presentando un piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 e del Codice della crisi, si ottiene la sospensione di tutte le procedure esecutive, inclusi i pignoramenti immobiliari. Una volta omologato, il piano consente di pagare i creditori in misura sostenibile e di ottenere l’esdebitazione del residuo. È un’ottima soluzione per chi ha più debiti e desidera conservare la casa.

7.15 Quando la casa può essere considerata “di lusso” e quindi non tutelata?

Sono considerate di lusso le abitazioni rientranti nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio), nonché gli immobili che presentano le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969. Se l’immobile appartiene a queste categorie, l’Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento anche se è l’unico bene e l’importo del debito è inferiore a 120.000 € .

7.16 Cosa succede ai creditori chirografari se il valore dell’immobile non basta a soddisfare tutti?

Se il prezzo ricavato dall’asta non è sufficiente a pagare tutti i debiti, i creditori chirografari (senza privilegio) potranno recuperare solo una parte proporzionale o nulla. Il debito residuo rimane ma può essere ristrutturato tramite un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. I creditori privilegiati (banche) hanno la precedenza e assorbono la maggior parte del ricavato.

7.17 Posso usare un pignoramento per liberarmi di un comproprietario?

No. Il pignoramento è uno strumento di espropriazione forzata per soddisfare un credito. Se un comproprietario vuole acquistare l’altra quota, deve proporre un’offerta all’asta o trovare un accordo con il creditore. Il pignoramento non serve a “scacciare” l’altro comproprietario; anzi, la presenza di comproprietari può complicare la procedura perché il creditore deve notificare l’atto a tutti i titolari.

7.18 L’asta va deserta: cosa succede?

Se alle aste non si presentano offerenti, il giudice dispone un ribasso del prezzo base e fissa una nuova vendita. Dopo tre aste deserte, il giudice può assegnare l’immobile al creditore procedente se questi ne fa richiesta o può disporre la conversione del pignoramento. La procedura può durare anni, con costi e interessi che aumentano. Anche per questo motivo è spesso preferibile raggiungere un accordo prima dell’asta.

7.19 Il pignoramento blocca la possibilità di affittare o vendere l’immobile?

La trascrizione del pignoramento vincola l’immobile: il debitore non può vendere il bene senza il consenso del giudice e non può stipulare nuovi contratti di locazione se non con autorizzazione del custode giudiziario. Se l’immobile è locato, i canoni possono essere pignorati e assegnati ai creditori. La Cassazione ha chiarito che l’assegnazione dei canoni preesistenti non viene travolta da un successivo pignoramento . In altre parole, i canoni già assegnati restano fuori dal pignoramento; quelli futuri rientrano nella procedura.

7.20 Se estinguo il debito dopo che è iniziato il pignoramento, posso riavere l’immobile?

Sì. Il debitore può estinguere il debito in qualsiasi momento versando la somma dovuta (capitale, interessi, spese) ai creditori. Se l’estinzione avviene prima della vendita, il giudice dichiara estinto il processo esecutivo. Se la vendita è già intervenuta ma non è stato ancora emesso il decreto di trasferimento, il giudice può sospendere la procedura e disporre la revoca. È quindi fondamentale agire tempestivamente; una volta trasferita la proprietà all’aggiudicatario, non è più possibile riavere l’immobile.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni aiutano a comprendere l’impatto del pignoramento sulla casa gravata da mutuo. Di seguito tre esempi che mostrano come variano gli esiti a seconda del valore dell’immobile, dell’ammontare del debito e della presenza di altri creditori.

8.1 Caso A – Immobile con mutuo e debito fiscale sotto soglia

  • Valore di mercato dell’immobile: 180.000 €
  • Mutuo residuo: 100.000 € (ipoteca di primo grado)
  • Debito fiscale con Agenzia Entrate: 90.000 €
  • Altri debiti: nessuno

Poiché il debito con l’Agenzia delle Entrate è inferiore a 120.000 € e l’immobile è l’unico bene adibito ad abitazione principale non di lusso, l’espropriazione fiscale è vietata . La banca può comunque procedere se il mutuo non viene pagato. Se la banca procede al pignoramento e si tiene la casa, dall’asta si ricaveranno 180.000 €: saranno versati 100.000 € alla banca, le spese di procedura (circa 10.000 €) e la restante somma al debitore. L’Agenzia delle Entrate dovrà recuperare il suo credito tramite altre forme (pignoramento di stipendi, conti correnti, auto) ma non potrà aggredire la casa.

8.2 Caso B – Immobile con mutuo e debiti superiori alla soglia fiscale

  • Valore di mercato dell’immobile: 200.000 €
  • Mutuo residuo: 120.000 €
  • Debito fiscale: 150.000 €
  • Debito con finanziaria: 30.000 €

In questo caso il debito con l’Agenzia delle Entrate supera la soglia di 120.000 €, quindi l’espropriazione è ammessa. L’immobile viene pignorato dall’Agenzia o dal finanziatore. La casa è venduta all’asta per 160.000 € (valore ridotto per effetto del ribasso). La ripartizione sarà:

  1. Spese di procedura e custodia: 10.000 €
  2. Pagamento del mutuo residuo: 120.000 € (banca ipotecaria)
  3. Pagamento parziale del debito fiscale: 30.000 € (parziale, perché il ricavato non copre tutto)
  4. Nessuna somma al finanziatore: il credito chirografario resta insoluto.

Il debitore rimane con un debito residuo di 120.000 € (150.000 € – 30.000 €) verso l’Agenzia delle Entrate e 30.000 € verso la finanziaria. Potrà gestire questi debiti con un piano del consumatore o con definizioni agevolate, ma avrà perso la casa.

8.3 Caso C – Transazione e salvataggio dell’immobile

  • Valore di mercato dell’immobile: 250.000 €
  • Mutuo residuo: 180.000 €
  • Debito con banca A: 15.000 € (carta di credito)
  • Debito fiscale: 50.000 €

La famiglia è in ritardo con le rate del mutuo ma possiede redditi stabili. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, si apre una trattativa con la banca e si ottiene una rinegoziazione del mutuo: le rate vengono abbassate e la banca rinuncia a procedere. Allo stesso tempo, si presenta domanda di rottamazione per il debito fiscale, che viene rateizzato in dieci anni. Il risultato è che l’immobile non viene pignorato e i debiti vengono pagati con un piano sostenibile.

Conclusione

Il pignoramento della casa con mutuo è un tema complesso ma non privo di soluzioni. Le norme generali sulla responsabilità patrimoniale e sull’ipoteca consentono ai creditori di aggredire l’immobile, ma la legge e la giurisprudenza offrono numerosi limiti e possibilità di difesa. In particolare, l’art. 76 D.P.R. 602/1973 protegge l’unico immobile adibito ad abitazione principale non di lusso dall’espropriazione fiscale ; il codice di procedura civile impone termini stringenti per la trascrizione e la richiesta di vendita ; l’ipoteca non impedisce il pignoramento ma determina il grado di soddisfazione dei creditori .

Agire tempestivamente è fondamentale: opposizioni, conversioni, sospensioni, trattative e procedure concorsuali possono salvare la casa o almeno ridurre i danni. Nel panorama attuale esistono anche strumenti come le rottamazioni, i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata della crisi che permettono di ripartire.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti ad assistere i debitori nella scelta delle migliori strategie, valutando la fattibilità di ogni difesa e seguendo l’intero iter, dal vaglio degli atti alla negoziazione con le banche e l’Agenzia delle Entrate.

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