Introduzione
L’invio della dichiarazione dei redditi non segna la fine dei doveri verso il fisco.
L’Agenzia delle Entrate dispone di ampi poteri di controllo per verificare la veridicità e la completezza dei dati dichiarati e può richiedere la corresponsione di imposte, interessi e sanzioni qualora rilevi irregolarità.
Conoscere entro quando l’Amministrazione finanziaria può emettere un avviso di accertamento è quindi fondamentale per imprese, professionisti e contribuenti, perché i termini di decadenza delineano il confine temporale oltre il quale l’imposizione non può più essere esercitata.
Negli ultimi anni il legislatore ha più volte modificato le scadenze, ridisegnando la disciplina degli accertamenti e introducendo sia proroghe emergenziali (come la sospensione COVID‑19 di 85 giorni) sia regimi premiali che anticipano i termini per i contribuenti virtuosi (es. indici ISA e tracciabilità dei pagamenti). A questo si è aggiunta la nuova disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), che condiziona ulteriormente le scadenze.
Sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza, chiarendo quando opera il raddoppio dei termini per le violazioni penalmente rilevanti, se la sospensione da pandemia può sommarsi ad altre proroghe e quale sia la decorrenza dei termini. Le decisioni della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale hanno dunque un ruolo determinante nel definire i confini temporali del potere impositivo.
Scrivere un articolo pratico e aggiornato sui termini di accertamento richiede non solo competenza legale ma anche una visione strategica per tutelare il contribuente.
È per questo che l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare mettono a disposizione la propria esperienza.
Chi è l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo
- Cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento: l’avv. Monardo è iscritto negli albi degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Suprema Corte di Cassazione ed è gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012.
- Coordinatore di avvocati e commercialisti: guida un team nazionale specializzato in diritto bancario e tributario e opera come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: assiste imprese e privati nella negoziazione e nella definizione stragiudiziale dei debiti, predisponendo piani di rientro o soluzioni alternative come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o l’esdebitazione.
Grazie all’esperienza maturata nella difesa di debitori e contribuenti, l’avv. Monardo e il suo staff analizzano gli atti ricevuti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, pignoramenti), valutano la correttezza dei termini di decadenza, predispongono ricorsi e istanze di sospensione, avviano trattative con l’Agenzia o con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per ridurre o rateizzare il debito e propongono soluzioni giudiziali e stragiudiziali per ripristinare l’equilibrio finanziario del contribuente.
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1. Contesto normativo: termini ordinari di accertamento
1.1. Articolo 43 del D.P.R. 600/1973 (Imposte sui redditi)
La norma cardine per la decadenza dell’accertamento delle imposte sui redditi è l’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Commi 1 e 2 fissano il termine generale in cinque anni dal momento della presentazione della dichiarazione: gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione .
In caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla, il termine si estende a sette anni: l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata .
Il termine è perentorio e la tardiva notifica comporta la decadenza dal potere impositivo.
Il comma 3 consente all’amministrazione di integrare o modificare l’accertamento già emesso se emergono nuovi elementi di cui non si è tenuto conto nella prima verifica. Tuttavia, anche l’atto integrativo deve essere notificato entro i termini suddetti .
1.2. Articolo 57 del D.P.R. 633/1972 (IVA)
Le regole relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ricalcano quelle per le imposte sui redditi.
L’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che gli avvisi di rettifica e accertamento devono essere notificati entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione IVA .
In caso di dichiarazione omessa o nulla, l’avviso può essere notificato entro sette anni dal momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata .
Se il contribuente chiede il rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile, il termine rimane comunque quello quinquennale, salvo che l’ufficio dimostri la sussistenza di un indebito rimborso .
1.3. Obbligo di conservazione delle scritture contabili
L’art. 2220 del codice civile impone agli imprenditori di conservare libri, registri, fatture e documenti per almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione .
La conservazione per un periodo più lungo rispetto alla decadenza ordinaria (5 o 7 anni) è necessaria perché eventuali controlli possono estendersi fino al settimo anno e perché l’amministrazione può esercitare poteri di controllo anche in sede penale o ai fini della riscossione coattiva.
Le scritture possono essere tenute anche su supporti digitali, purché rimangano leggibili e pronte per l’esibizione in caso di verifica.
1.4. Proroga straordinaria per gravi violazioni penali (raddoppio dei termini)
Il raddoppio dei termini è stato introdotto dall’art. 37, comma 24, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella L. 248/2006) e prevedeva che, in presenza di violazioni costituenti reato ai sensi del D.Lgs. 74/2000, i termini di accertamento venissero raddoppiati: la decadenza passava da cinque a dieci anni (o da sette a quattordici anni in caso di omessa dichiarazione).
Questa disciplina è stata più volte modificata. Il D.Lgs. 128/2015 ha subordinato il raddoppio alla presentazione della denuncia penale all’Autorità giudiziaria entro la scadenza del termine ordinario. Successivamente, la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abolito il raddoppio per le violazioni commesse a partire dai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, mantenendolo soltanto per gli anni precedenti .
La Corte di Cassazione ha confermato che, per i periodi antecedenti il 2016, il raddoppio continua ad applicarsi anche se la denuncia penale viene presentata dopo la scadenza del termine ordinario .
In un’ordinanza del 2 gennaio 2026 (n. 121/2026), la Suprema Corte ha precisato che il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP poiché la violazione di tale tributo non comporta sanzioni penali; resta invece applicabile alle imposte sui redditi e all’IVA per i periodi d’imposta antecedenti al 2016 .
1.5. Proroghe emergenziali: la sospensione COVID‑19
Durante l’emergenza sanitaria, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) ha introdotto all’art. 67, comma 1, una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 85 giorni per gli accertamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Il legislatore ha previsto che l’attività degli enti impositori fosse sospesa per 85 giorni e che tale periodo dovesse essere aggiunto ai termini di decadenza .
L’interpretazione di tale norma ha generato contenzioso. Alcune pronunce (Cass. 1630/2025) hanno ritenuto che i termini venissero prorogati di 85 giorni anche per le annualità successive , mentre altre decisioni, come l’ordinanza della Corte di Torino (aprile 2025), hanno limitato l’estensione ai termini in scadenza entro il 31 dicembre 2020 .
Il D.Lgs. 81/2025, art. 22, ha definitivamente chiarito che la sospensione non è più applicabile per gli accertamenti notificati dopo il 31 dicembre 2025. La proroga di 85 giorni, introdotta dal decreto Cura Italia, cessa di operare ed i termini tornano a seguire la disciplina ordinaria .
Pertanto, per le dichiarazioni 2019 presentate regolarmente, l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre 2025; non è più possibile spostare i termini di 85 giorni .
La tabella contenuta nel sito Fisco e Tasse mostra il ritorno ai termini ordinari e indica che, per le dichiarazioni 2018 presentate nel 2019, il termine ordinario è il 31 dicembre 2024; per le dichiarazioni 2019 è il 31 dicembre 2025, mentre per le dichiarazioni omesse 2019 il termine è il 31 dicembre 2027 .
1.6. Regimi premiali e anticipazione dei termini
a) Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Il D.L. 50/2017, art. 9‑bis, comma 11, lettera e), prevede che i contribuenti con un punteggio ISA pari o superiore a 8 beneficiano di un anticipo di un anno nei termini di accertamento . Ciò significa che se il termine ordinario è di cinque anni, per i contribuenti virtuosi la decadenza scatta al 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione.
Questa premialità mira a incentivare la fedeltà fiscale; tuttavia, non può essere ottenuta attraverso la media dei punteggi di più anni .
b) Tracciabilità dei pagamenti – art. 3 D.Lgs. 127/2015
Per i soggetti IVA che garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti e incassi superiori a 500 euro e documentano le operazioni mediante fattura elettronica o trasmissione telematica dei corrispettivi, il termine di decadenza è ridotto di due anni .
L’art. 3 del D.Lgs. 127/2015 dispone che il termine quinquennale (o settennale) di cui agli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972 venga anticipato di due anni .
Il beneficio richiede la comunicazione dell’opzione nella dichiarazione dei redditi ed è subordinato alla tracciabilità integrale dei pagamenti, ossia l’utilizzo di bonifici bancari, carte di credito/debito, assegni non trasferibili, ricevute bancarie o MAV; anche un solo pagamento in contanti oltre 500 euro fa perdere l’agevolazione .
c) Concordato preventivo biennale (CPB)
Il D.Lgs. 13/2024 e le successive modifiche operate dal D.Lgs. 81/2025 hanno introdotto il concordato preventivo biennale, un accordo tra Agenzia e contribuente che determina il reddito imponibile per due annualità in anticipo.
L’adesione al CPB comporta stabilità fiscale e prevede premialità sui termini di accertamento: per i soggetti che aderiscono al CPB 2024‑2025, i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025 .
Con riferimento al CPB 2025‑2026, l’art. 12‑ter del D.L. 84/2025 (convertito nella L. 108/2025) e la normativa sul ravvedimento speciale prevedono che per i contribuenti che accettano la proposta dell’Agenzia per il biennio 2025‑2026:
se il contribuente abbina il CPB alla sanatoria (ravvedimento speciale) per gli anni 2019‑2022, i termini di decadenza degli accertamenti relativi a tali annualità sono prorogati al 31 dicembre 2028 ;
se aderisce al CPB 2025‑2026 senza sanatoria, i termini di decadenza degli accertamenti in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026, ma la proroga riguarda solo l’anno 2019 .
Queste disposizioni creano un sistema di decadenza differenziata: i contribuenti che aderiscono ai regimi premiali devono conoscere attentamente le scadenze per evitare decadenze inattese.
2. Giurisprudenza recentissima e interpretazioni ufficiali
2.1. La fine della proroga di 85 giorni (D.Lgs. 81/2025)
L’art. 22 del D.Lgs. 81/2025 ha messo la parola fine alla proroga di 85 giorni introdotta dall’art. 67 del D.L. 18/2020.
Un approfondimento del portale Fisco e Tasse spiega che dal 31 dicembre 2025 non sarà più possibile spostare in avanti di 85 giorni i termini di decadenza: gli avvisi di accertamento torneranno a essere notificati nei termini ordinari di cinque o sette anni .
Lo stesso articolo evidenzia che, dal 2026, le scadenze seguono esclusivamente i termini ordinari previsti dal D.P.R. 600/1973 e 633/1972 .
2.2. Cassazione 17668/2025: termine speciale dell’art. 157 D.L. 34/2020 e assorbimento della sospensione COVID
La sentenza della Corte di Cassazione 30 giugno 2025, n. 17668 si è pronunciata sull’interazione tra la sospensione di 85 giorni e la disciplina speciale dell’art. 157, comma 1, del D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”).
La massima della decisione, pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiarisce che il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 è differito dal periodo 1° marzo 2021‑28 febbraio 2022, in base alla disposizione speciale dell’art. 157, comma 1 .
Di conseguenza, la sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 del D.L. 18/2020 è assorbita dalla disciplina speciale e non si cumula .
Il caso riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno 2015 notificato nel marzo 2022; la Corte ha stabilito che il termine ordinario non poteva essere prorogato di 85 giorni perché il legislatore aveva introdotto un termine autonomo per la notifica.
2.3. Cassazione 121/2026: esclusione del raddoppio per l’IRAP
Con l’ordinanza n. 121 del 2 gennaio 2026 la Corte di Cassazione ha affermato che il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972 non si applica all’IRAP, poiché le violazioni relative a questo tributo non sono presidiate da sanzioni penali .
Rimane invece applicabile alle imposte sui redditi e all’IVA per i periodi d’imposta precedenti al 2016, con la precisazione che la denuncia penale può anche essere presentata oltre i termini di decadenza .
La pronuncia conferma la centralità del presupposto penale: senza rischio di reato, l’Amministrazione non può beneficiare del raddoppio dei termini.
2.4. Cassazione 47/2026: presunzione di evasione e onere della prova
L’ordinanza della Cassazione 1° gennaio 2026, n. 47, sebbene focalizzata su un contenzioso riguardante investimenti esteri non dichiarati, offre spunti utili per comprendere l’onere della prova nei procedimenti di accertamento.
La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la presunzione di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 (per le attività finanziarie detenute nei Paesi a fiscalità privilegiata) ha natura sostanziale e non retroagisce: pertanto non può essere applicata a periodi precedenti alla sua entrata in vigore .
Nella motivazione si precisa che, qualora la presunzione non sia applicabile ratione temporis, l’Amministrazione può comunque fondarsi sugli stessi fatti a fini di presunzione semplice, purché indizi gravi, precisi e concordanti .
Anche se la decisione non incide direttamente sui termini di decadenza, evidenzia l’importanza di contestare gli avvisi di accertamento per carenza di presupposti probatori e di verificare l’applicabilità delle presunzioni in relazione al periodo d’imposta.
2.5. Giurisprudenza sul raddoppio e sulla sospensione COVID‑19
Diverse pronunce della Corte di Cassazione, riportate da Fisco Oggi (la rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate), hanno ribadito che l’obbligo di presentare denuncia per i reati tributari fa scattare il raddoppio dei termini. La Corte ha sottolineato che tale proroga opera anche se la denuncia viene presentata dopo la scadenza del termine ordinario e che si applica anche ai soci per trasparenza .
La stessa rivista ricorda che la riforma del 2015 (Legge 208/2015 e D.Lgs. 128/2015) non ha effetti retroattivi: per gli avvisi relativi a periodi anteriori al 2016 continua a valere la disciplina previgente .
Le pronunce del 2025 e del 2026 affrontano anche l’interazione tra la sospensione di 85 giorni e il raddoppio dei termini. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che l’art. 157 del D.L. 34/2020, norma speciale, assorba la sospensione di 85 giorni e impedisca il cumulo con il raddoppio .
Tali decisioni evidenziano come la stratificazione normativa richieda un’analisi caso per caso per valutare la tempestività dell’accertamento.
3. Procedura e fasi del controllo: cosa succede dopo la dichiarazione
3.1. Il controllo formale e automatizzato
Dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI o 730), l’Agenzia delle Entrate effettua due tipi di controlli preliminari:
- Controllo automatico (ex art. 36‑bis D.P.R. 600/1973): verifica la correttezza formale dei dati (codici fiscali, codici tributo, somme versate, deduzioni/detrazioni) e calcola gli importi da rimborsare o da versare. Eventuali irregolarità sono comunicate con lettere di compliance che consentono al contribuente di regolarizzare la posizione mediante ravvedimento operoso.
- Controllo formale (ex art. 36‑ter D.P.R. 600/1973): esamina la documentazione allegata (scontrini, ricevute, fatture) e verifica la spettanza delle detrazioni. Può richiedere integrazioni documentali entro 30 giorni. Anche qui, la regolarizzazione può avvenire tramite il pagamento di imposte e interessi con riduzione delle sanzioni.
3.2. L’avviso di accertamento
Se dagli accertamenti emerge un maggiore reddito imponibile, l’Agenzia notifica un avviso di accertamento con cui rettifica o integra la dichiarazione. L’atto deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’imposizione, l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi e deve essere sottoscritto dal dirigente o da un funzionario delegato.
La notifica avviene tramite PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o messo comunale. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (CGT), a pena di inammissibilità. Nel termine di 60 giorni può anche presentare istanza di accertamento con adesione, che sospende i termini del ricorso per ulteriori 90 giorni.
3.3. Computo dei termini di decadenza
Il termine di cinque o sette anni decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione (o di omessa presentazione) della dichiarazione.
Esempi pratici:
- Dichiarazione 2019 presentata nel 2020: termine ordinario per l’accertamento 31 dicembre 2025 . Non essendo più in vigore la proroga di 85 giorni, l’Agenzia dovrà notificare l’avviso entro tale data.
- Dichiarazione 2017 omessa: termine di sette anni → 31 dicembre 2025 .
- Dichiarazione 2021 presentata nel 2022: accertamento entro 31 dicembre 2027 (5 anni).
- Dichiarazione 2021 omessa: accertamento entro 31 dicembre 2029 (7 anni).
- Regime ISA con punteggio ≥ 8: l’accertamento relativo alla dichiarazione 2021 (presentata nel 2022) scade al 31 dicembre 2026.
- Tracciabilità dei pagamenti: se il contribuente nel 2023 ha garantito la tracciabilità di tutti gli incassi e pagamenti > 500 euro e lo comunica nel Modello Redditi 2024, l’accertamento per il 2023 (dichiarazione 2024) scade al 31 dicembre 2027 anziché 2029 .
Attenzione: i termini possono essere posticipati in caso di richiesta di rimborso dell’IVA (per l’esercizio del potere di controllo dell’ufficio) o anticipati in presenza di regimi premiali.
Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale con sanatoria, i termini delle annualità definite slittano al 31 dicembre 2028 .
3.4. Effetti della notifica tardiva
Se l’avviso di accertamento viene notificato oltre i termini di decadenza, esso è nullo e deve essere impugnato dinanzi al giudice tributario.
L’onere di eccepire la decadenza spetta al contribuente e deve essere sollevato nei motivi del ricorso. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’accertamento tardivo non produce effetti impositivi; l’Agenzia non può neppure avvalersi della mera notifica tardiva per interrompere la prescrizione della riscossione.
Spetta al contribuente dimostrare la data di presentazione della dichiarazione e la data di notifica (ricevuta di ritorno o PEC).
Se l’avviso è fondato su presupposti per i quali il raddoppio dei termini non è più applicabile (ad esempio, violazioni IRAP senza reato ), il contribuente deve sollevare l’eccezione affinché il giudice dichiari la decadenza.
3.5. Fasi del giudizio
Se il contribuente decide di impugnare l’avviso, la controversia si articola in tre gradi:
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex commissione tributaria provinciale): il ricorso deve essere depositato telematicamente entro 60 giorni dalla notifica; è possibile chiedere la sospensione dell’atto.
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex commissione regionale): decide sugli appelli proposti avverso le sentenze di primo grado.
- Corte di Cassazione: giudice di legittimità che esamina la corretta applicazione del diritto. Solo questioni di diritto possono essere portate dinanzi alla Cassazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Il contribuente che vince può recuperare le spese legali; se perde, potrebbe essere condannato al pagamento di sanzioni per lite temeraria se il ricorso è manifestamente infondato.
4. Difese e strategie legali per il contribuente
4.1. Verifica preliminare dei termini
La prima difesa consiste nel verificare se l’avviso è stato notificato entro i termini di decadenza previsti dall’art. 43 e 57 del D.P.R. 600/73 e 633/72, tenendo conto delle eventuali proroghe o anticipi applicabili al proprio caso.
Il controllo deve riguardare:
- la data di presentazione della dichiarazione o l’eventuale omessa presentazione;
- la data di notifica dell’avviso;
- l’eventuale applicazione della sospensione di 85 giorni (non oltre il 31 dicembre 2025 );
- l’eventuale presenza di regimi premiali ISA o tracciabilità;
- la partecipazione a un concordato preventivo biennale e/o a una sanatoria.
Se l’avviso è tardivo, è necessario eccepire la decadenza nel ricorso. L’onere della prova, in giudizio, spetta al contribuente e consiste nel dimostrare che la notifica è avvenuta oltre i termini.
4.2. Accertamento con adesione
Prima di presentare ricorso, il contribuente può attivare la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che consente di definire la pretesa con riduzione delle sanzioni a un terzo. La domanda sospende i termini per la proposizione del ricorso per 90 giorni.
Durante questa fase il contribuente può far valere errori nell’atto, carenze probatorie, irrilevanza di presunzioni, e soprattutto la tardività dell’accertamento; se l’ufficio riconosce la decadenza, l’atto verrà annullato in autotutela.
4.3. Autotutela
L’amministrazione può annullare o rettificare l’avviso in via di autotutela anche dopo la notifica. La circolare n. 37/E/1998 e le successive istruzioni interne prevedono che l’ufficio può riconoscere la decadenza e archiviare l’atto senza necessità di ricorso.
L’istanza deve contenere la descrizione dei fatti, l’indicazione delle norme violate e la prova delle date di presentazione e notifica. Non sospende i termini del ricorso, perciò è consigliabile presentarla contestualmente al ricorso o dopo la sua proposizione.
4.4. Ricorso giurisdizionale
Se la pretesa è ritenuta ingiusta o tardiva, il ricorso giurisdizionale è la strada obbligata. È importante affidarsi a professionisti esperti in diritto tributario per:
- contestare la tardività dell’accertamento, l’inesistenza di presupposti per il raddoppio, l’inapplicabilità della sospensione di 85 giorni o l’errata decorrenza dei termini;
- contestare le presunzioni dell’ufficio, dimostrando l’infondatezza o l’insussistenza di gravi indizi;
- eccepire la violazione del contraddittorio preventivo (art. 7 L. 212/2000), se l’ufficio non ha avviato un dialogo con il contribuente nei casi in cui era obbligatorio;
- chiedere la sospensione giudiziale dell’atto in caso di grave e irreparabile danno.
Il ricorso deve essere depositato tramite il portale della giustizia tributaria, sottoscritto digitalmente e notificato all’ufficio tramite PEC.
4.5. Piani di rientro e rateazioni
Se il contribuente intende pagare ma non riesce a farlo in un’unica soluzione, può richiedere la rateazione alla società di riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione) o chiedere una transazione fiscale nell’ambito della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il ricorso non preclude la possibilità di rateizzare; tuttavia, in caso di sconfitta, le somme rateizzate potrebbero essere restituite con gli interessi.
4.6. Gestione della crisi da sovraindebitamento e strumenti esdebitatori
Per i contribuenti in situazione di grave difficoltà economica, la Legge 3/2012 (cosiddetta “Legge salva‑suicidi”) offre strumenti per ottenere la riduzione o la cancellazione dei debiti tributari. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella predisposizione di:
- Piano del consumatore: consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano di rientro con ristrutturazione dei debiti, previa omologazione del tribunale.
- Accordo di ristrutturazione: destinato ai soggetti non fallibili (imprese sotto soglia), permette di proporre ai creditori un piano di pagamento assistito da un OCC.
- Liquidazione controllata: prevede la cessione dei beni per pagare i creditori, con eventuale esdebitazione residua.
L’esperienza maturata dall’avv. Monardo nelle procedure di sovraindebitamento e come esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 è un valore aggiunto per coloro che devono gestire debiti fiscali ingenti.
4.7. Strumenti di definizione agevolata
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse sanatorie e definizioni agevolate (cosiddette rottamazioni) che permettono di saldare debiti fiscali con riduzione di sanzioni e interessi. Tra le più rilevanti:
- Rottamazione quater (Legge di bilancio 2023): consente di pagare il debito iscritto a ruolo senza interessi di mora né sanzioni; il termine per presentare domanda era stato fissato al 30 giugno 2023 ma è stato prorogato per alcune categorie.
- Ravvedimento speciale (art. 12‑ter D.L. 84/2025): permette di regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni 2019‑2023 pagando solo un sesto delle sanzioni ordinarie. La sua combinazione con il CPB comporta il differimento dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028 .
- Definizione degli accertamenti con adesione: alcune leggi di bilancio (es. L. 197/2022) hanno previsto la possibilità di chiudere le liti pendenti pagando un importo agevolato.
È fondamentale valutare la convenienza di questi strumenti rispetto alle strategie difensive e alla situazione patrimoniale del contribuente.
5. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia: le lettere di compliance e gli avvisi bonari sono opportunità per correggere errori con sanzioni ridotte. Ignorarle può portare all’emissione di accertamenti con sanzioni più elevate.
- Sottovalutare i termini: molti contribuenti non conoscono la distinzione tra termini di decadenza e di prescrizione. È essenziale annotare le date e conservare le prove delle notifiche.
- Omettere la dichiarazione: l’omissione porta al termine di accertamento di sette anni e aumenta il rischio di sanzioni elevate e responsabilità penali. Anche una dichiarazione tardiva, pur non impedendo l’applicazione delle sanzioni, può ridurre l’entità della pena.
- Confondere sospensioni e proroghe: la sospensione di 85 giorni è cessata dal 31 dicembre 2025 ; confonderla con altre proroghe può portare a valutazioni errate.
- Non aderire ai regimi premiali: ISA elevati e tracciabilità dei pagamenti anticipano i termini, ma richiedono comportamenti virtuosi (pagamenti tracciati, e‑fattura) . Valutare la propria posizione fiscale e scegliere se aderire può offrire certezze e tutela da accertamenti tardivi.
- Trascurare la documentazione: conservare le scritture contabili per almeno dieci anni ; la carenza documentale espone a presunzioni gravi e all’inversione dell’onere della prova.
- Affidarsi al fai‑da‑te: le norme tributarie sono complesse e cambiano frequentemente; una consulenza specializzata può prevenire errori e individuare soluzioni più convenienti.
6. Tabelle riepilogative
6.1. Scadenza ordinaria e per omessa dichiarazione (dopo l’abolizione della proroga di 85 giorni)
| Anno d’imposta | Presentazione dichiarazione | Termine accertamento ordinario | Termine per omessa dichiarazione |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 31.12.2024 | 31.12.2026 |
| 2019 | 2020 | 31.12.2025 | 31.12.2027 |
| 2020 | 2021 | 31.12.2026 | 31.12.2028 |
| 2021 | 2022 | 31.12.2027 | 31.12.2029 |
| 2022 | 2023 | 31.12.2028 | 31.12.2030 |
| 2023 | 2024 | 31.12.2029 | 31.12.2031 |
| 2024 | 2025 | 31.12.2030 | 31.12.2032 |
| 2025 | 2026 | 31.12.2031 | 31.12.2033 |
6.2. Effetti dei regimi premiali (ISA ≥ 8 e pagamenti tracciati)
| Anno d’imposta | Presentazione dichiarazione | Termine ordinario | Termine con ISA ≥ 8 | Termine con pagamenti tracciati (art. 3 D.Lgs. 127/2015) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| 2019 | 2020 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| 2020 | 2021 | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| 2021 | 2022 | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 31.12.2025 |
| 2022 | 2023 | 31.12.2028 | 31.12.2027 | 31.12.2026 |
| 2023 | 2024 | 31.12.2029 | 31.12.2028 | 31.12.2027 |
| 2024 | 2025 | 31.12.2030 | 31.12.2029 | 31.12.2028 |
| 2025 | 2026 | 31.12.2031 | 31.12.2030 | 31.12.2029 |
6.3. Termini di accertamento con CPB e ravvedimento speciale
| Regime | Annualità interessate | Termine di accertamento |
|---|---|---|
| CPB 2024‑2025 (soggetti ISA) | Annualità in scadenza al 31.12.2024 | Proroga al 31.12.2025 |
| CPB 2025‑2026 con sanatoria 2019‑2022 | Annualità definite con ravvedimento speciale | 31.12.2028 |
| CPB 2025‑2026 senza sanatoria | Annualità 2019 | 31.12.2026 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Qual è il termine generale entro cui l’Agenzia delle Entrate può controllare la mia dichiarazione dei redditi?
In assenza di proroghe o regimi speciali, l’Agenzia deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui hai presentato la dichiarazione . Se non hai presentato la dichiarazione o se è nulla, il termine sale a sette anni . - Cosa si intende per dichiarazione nulla?
Una dichiarazione è considerata nulla quando manca della sottoscrizione, è priva dei dati essenziali o viene presentata su modelli non conformi. In tal caso si applicano i termini per l’omessa dichiarazione (sette anni). - L’Amministrazione può notificarmi un accertamento dopo i 5 anni?
Sì, ma solo se ricorre una delle ipotesi di proroga previste dalla legge (es. reato tributario con raddoppio per periodi pre‑2016 o sospensione di 85 giorni per gli accertamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2025 ). In mancanza di proroghe, la notifica oltre il termine comporta la decadenza dell’atto. - La sospensione di 85 giorni introdotta per il COVID‑19 è ancora valida?
No. L’art. 22 del D.Lgs. 81/2025 ha stabilito che la proroga di 85 giorni non è più applicabile per gli avvisi notificati dopo il 31 dicembre 2025 . - Come si calcola l’eventuale proroga di 85 giorni?
Per gli avvisi in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2025, occorre sommare 85 giorni al termine ordinario. Tuttavia, la Cassazione 17668/2025 ha chiarito che la sospensione non si cumula con la proroga prevista dall’art. 157 del D.L. 34/2020 . - Il raddoppio dei termini è ancora previsto?
Il raddoppio dei termini per reati tributari è stato abolito per le violazioni commesse dal periodo d’imposta 2016; continua ad applicarsi per gli anni precedenti, a condizione che sia stata presentata denuncia penale entro il termine ordinario (disciplinato prima dal D.Lgs. 128/2015). La Cassazione 121/2026 ha precisato che non si applica all’IRAP . - Se aderisco al concordato preventivo biennale, come cambiano i termini?
Per il CPB 2024‑2025, le annualità in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025 . Per il CPB 2025‑2026, se abbini la sanatoria per gli anni 2019‑2022, i termini si estendono al 31 dicembre 2028 ; se non aderisci alla sanatoria, la proroga vale solo per l’anno 2019 e scade al 31 dicembre 2026 . - Cosa sono gli indici ISA e come incidono sui termini di accertamento?
Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) misurano l’affidabilità dei contribuenti. Un punteggio ≥ 8 dà diritto a un anticipo di un anno del termine di accertamento . Per esempio, una dichiarazione 2020 presentata nel 2021 avrebbe scadenza al 31 dicembre 2025 invece che 2026. - Come posso beneficiare della riduzione di due anni dei termini?
Devi garantire la tracciabilità integrale dei pagamenti e incassi superiori a 500 euro e fatturare tutte le operazioni mediante fattura elettronica. È necessario indicare questa scelta nella dichiarazione dei redditi. Se l’Agenzia verifica un solo pagamento in contanti > 500 euro, l’agevolazione viene revocata . - I termini decorrono dalla data di emissione o dalla data di notifica dell’avviso?
La decadenza riguarda la data di notifica. L’avviso deve essere emesso e notificato entro il 31 dicembre del quinto (o settimo) anno. La Cassazione 17668/2025 ha chiarito che, per gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020, la notifica poteva avvenire tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 senza tenere conto degli 85 giorni . - Ricevo un invito al contraddittorio: cosa succede se non rispondo?
L’invito al contraddittorio consente al contribuente di fornire spiegazioni prima dell’emissione dell’avviso. La mancata risposta non impedisce all’ufficio di emettere l’atto, ma può precludere la possibilità di produrre nuovi documenti in giudizio. - Ho presentato una dichiarazione integrativa: il termine cambia?
La dichiarazione integrativa non comporta l’estensione automatica dei termini. Tuttavia, se emergono elementi che non erano conoscibili con la dichiarazione originaria, l’ufficio può emettere un avviso di accertamento integrativo entro i termini ordinari; la notifica del nuovo atto deve comunque avvenire entro il 31 dicembre del quinto o settimo anno . - Cosa succede se l’avviso mi viene notificato tramite PEC a un indirizzo errato?
La notifica via PEC è valida solo se inviata alla casella del domicilio digitale del contribuente presente nei registri ufficiali. Se l’indirizzo è errato o inattivo, la notifica è inesistente e non produce effetti; occorre eccepire la nullità nel ricorso. - Se ometto la dichiarazione, posso evitare il termine di sette anni presentandola in ritardo?
Presentare una dichiarazione tardiva non elimina l’omissione; i termini restano quelli previsti per la dichiarazione omessa (sette anni). Tuttavia, la dichiarazione tardiva può ridurre le sanzioni. - Il raddoppio dei termini può essere applicato se il reato viene archiviato o se la denuncia è tardiva?
Sì. La Cassazione ha affermato che il raddoppio opera anche se la denuncia viene presentata oltre il termine ordinario o se il procedimento penale viene archiviato . La valutazione riguarda la presenza di seri indizi di reato al momento dell’accertamento. - Come posso dimostrare che l’accertamento è tardivo?
Devi conservare le prove della data di presentazione della dichiarazione (ricevuta di trasmissione telematica) e della data di notifica dell’avviso (avviso di ricevimento o certificazione della PEC). Con questi documenti è possibile calcolare i termini e contestare la decadenza. - È necessario assistersi da un avvocato per impugnare un avviso?
Dal 2023 la difesa tecnica è obbligatoria nei giudizi tributari per importi superiori a 3.000 euro. È comunque consigliabile rivolgersi a professionisti esperti per individuare eventuali vizi dell’atto, eccepire la decadenza e valutare strategie alternative (accertamento con adesione, sanatorie, piani di rientro). - I termini di accertamento e quelli di riscossione sono gli stessi?
No. I termini di decadenza per l’accertamento disciplinano l’esercizio del potere impositivo; i termini di prescrizione per la riscossione regolano il tempo entro cui l’Amministrazione può riscuotere l’imposta a seguito dell’accertamento definitivo. L’art. 25 del D.P.R. 602/1973 fissa un termine diverso per notificare la cartella di pagamento; la Cassazione ha precisato che la riscossione decorre dalla definitività dell’accertamento . - Se ho già ricevuto un avviso per l’anno 2015, posso beneficiarne del raddoppio?
Gli avvisi notificati prima dell’entrata in vigore della Legge 208/2015 restano efficaci e continuano ad applicare il raddoppio. Le modifiche introdotte nel 2015 non hanno effetto retroattivo . - Qual è il ruolo dell’avvocato nella gestione della crisi da sovraindebitamento rispetto ai debiti fiscali?
L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazioni controllate per ridurre o azzerare i debiti fiscali. Queste procedure consentono di bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi e di ottenere l’esdebitazione una volta soddisfatte le condizioni della legge.
8. Simulazioni pratiche
8.1. Esempio di accertamento ordinario
Scenario: Marco è un libero professionista e ha presentato la dichiarazione dei redditi 2020 il 30 novembre 2021 (termine ordinario causa proroga). L’Agenzia delle Entrate ritiene che Marco abbia omesso di dichiarare alcuni compensi e, il 28 dicembre 2026, notifica un avviso di accertamento.
Calcolo dei termini: per le dichiarazioni 2020 presentate nel 2021, il termine ordinario per l’accertamento scade il 31 dicembre 2026 . Non essendo più operativa la sospensione di 85 giorni, la notifica del 28 dicembre 2026 è tempestiva. Marco può tuttavia controllare se gli vengono attribuiti compensi non documentati e valutare la possibilità di aderire all’accertamento con adesione, riducendo le sanzioni di un terzo.
8.2. Esempio di accertamento con dichiarazione omessa
Scenario: Sara non ha presentato la dichiarazione dei redditi 2019. L’Agenzia effettua un controllo e, il 10 gennaio 2027, notifica un avviso di accertamento relativo ai redditi 2019.
Calcolo dei termini: in caso di omessa dichiarazione 2019, l’ufficio può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre 2027 (7 anni) . L’avviso notificato a gennaio 2027 è quindi tempestivo. Sara potrà contestare l’ammontare ma non la decadenza.
8.3. Esempio con raddoppio dei termini
Scenario: La società Alfa S.n.c. non ha presentato la dichiarazione dei redditi 2014. Nel corso di una verifica, l’Agenzia rileva gravi indizi di evasione fiscale (fatture false) e presenta denuncia penale. L’avviso di accertamento viene notificato ai soci nel novembre 2025.
Calcolo dei termini: per le annualità ante 2016 il raddoppio dei termini resta applicabile. In caso di omessa dichiarazione, il termine ordinario sarebbe stato il 31 dicembre 2021 (7 anni). Con il raddoppio, il termine diventa 14 anni, quindi 31 dicembre 2028. L’avviso notificato nel 2025 è tempestivo. I soci possono contestare l’eventuale mancanza di indizi di reato o la nullità della dichiarazione, ma non la tardività.
8.4. Esempio con regimi premiali
Scenario: L’impresa Beta applica gli ISA e, per il periodo d’imposta 2023, ottiene un punteggio di 8,5. Inoltre, ha garantito la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro e ha emesso tutte le fatture in formato elettronico.
Calcolo dei termini: la dichiarazione 2023 presentata nel 2024 avrebbe termine ordinario 31 dicembre 2029. Con il punteggio ISA ≥ 8 il termine si anticipa al 31 dicembre 2028; con la tracciabilità dei pagamenti si anticipa ulteriormente al 31 dicembre 2027 . Beta deve comunicare nella dichiarazione il rispetto dei requisiti; un pagamento in contanti non giustificato potrebbe far perdere entrambi i benefici.
8.5. Esempio con CPB e sanatoria
Scenario: La ditta Gamma aderisce al Concordato Preventivo Biennale 2025‑2026 e sceglie di regolarizzare le dichiarazioni 2019‑2022 mediante il ravvedimento speciale.
Calcolo dei termini: per le annualità 2019‑2022 definite con la sanatoria, la scadenza degli accertamenti viene differita al 31 dicembre 2028 . Gli anni successivi seguiranno le scadenze ordinarie o ridotte se Gamma adotterà i regimi premiali.
In questo contesto, la ditta avrà certezza sulle imposte da pagare e potrà pianificare la propria posizione fiscale senza timori di accertamenti improvvisi.
Conclusione
La disciplina dei termini di accertamento è diventata sempre più articolata e stratificata. Il termine ordinario di cinque anni (sette anni in caso di omessa o nulla dichiarazione) resta il punto di partenza, ma deve essere modulato alla luce di proroghe emergenziali, abrogazioni e regimi premiali.
La sospensione di 85 giorni per l’emergenza COVID‑19 ha avuto un impatto limitato e non è più applicabile dal 31 dicembre 2025 . Il raddoppio dei termini sopravvive solo per i periodi anteriori al 2016 e richiede la presenza di reati tributari penalmente sanzionati .
I contribuenti virtuosi possono anticipare i termini grazie ai punteggi ISA e alla tracciabilità dei pagamenti , mentre coloro che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale e al ravvedimento speciale possono ottenere proroghe fino al 31 dicembre 2028 .
In questo scenario complesso, è essenziale agire tempestivamente e con competenza. La verifica della data di notifica, la valutazione dell’applicabilità delle proroghe e la scelta degli strumenti più idonei (accertamento con adesione, ricorso, sanatorie, piani di rientro) sono passaggi decisivi per tutelarsi.
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- Analizzare l’atto di accertamento, verificare la correttezza dei termini e individuare eventuali vizi di legittimità.
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- Negoziare con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia della riscossione piani di rateizzazione o definizioni agevolate.
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