Quante rate si possono fare con il saldo e stralcio?

Introduzione

Gestire debiti fiscali e contributivi è una questione che riguarda migliaia di contribuenti italiani, dai piccoli imprenditori ai lavoratori autonomi e ai privati cittadini. Una cartella di pagamento non gestita può evolvere rapidamente in azioni esecutive: pignoramenti dello stipendio, iscrizione di ipoteche sui beni e fermi amministrativi. Per evitare queste conseguenze occorre conoscere le misure di definizione agevolata e di rateizzazione previste dall’ordinamento italiano, in particolare il cosiddetto saldo e stralcio delle cartelle.

L’istituto del saldo e stralcio consente ai debitori in comprovata difficoltà economica di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione pagando solo una parte delle somme dovute (capitale e interessi), senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. A questo si affiancano le numerose “rottamazioni” (ter, quater, quinquies) e la possibilità di rateizzare le cartelle fino a 84/96/108/120 rate mensili a seconda dell’anno di presentazione della domanda .

Conoscere quante rate si possono fare con il saldo e stralcio è fondamentale per pianificare il piano di rientro, sfruttare le agevolazioni e impedire la decadenza dai benefici. In questo articolo analizziamo la normativa aggiornata alla Legge di Bilancio 2026 e alle modifiche del D.Lgs. 110/2024, passando per le sentenze più recenti della Corte di cassazione (tra cui la decisione a Sezioni unite n. 5889 del 15 marzo 2026) .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre, riveste il ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021).

Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i contribuenti nell’analisi delle cartelle, nella predisposizione dei ricorsi, nelle domande di sospensione e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Offre soluzioni giudiziali e stragiudiziali: rateizzazioni ordinarie, rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti, sino alle procedure di esdebitazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Origine del saldo e stralcio delle cartelle (Legge 145/2018)

L’istituto del saldo e stralcio è stato introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). L’art. 1, commi 184‑198, prevede che le persone fisiche in “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” possano estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da omesso versamento di imposte e contributi. La situazione di difficoltà è provata da un indicatore ISEE non superiore a 20 000 euro .

I commi 187‑190 precisano che i contribuenti versano una percentuale del capitale e degli interessi, senza sanzioni e interessi di mora. Le aliquote sono differenziate per fasce di ISEE:

  • 16 % del capitale e interessi se l’ISEE non supera 8 500 euro ;
  • 20 % se l’ISEE è compreso tra 8 500 e 12 500 euro ;
  • 35 % se l’ISEE è superiore a 12 500 euro .

Il contribuente manifesta la volontà di aderire tramite dichiarazione da presentare all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione indicando i debiti che intende definire e il numero di rate in cui effettuerà il pagamento, nel limite massimo previsto dal comma 190 .

Numero massimo di rate (5 rate)

Il comma 190 stabilisce le modalità di pagamento: il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in cinque rate secondo la seguente ripartizione :

ScadenzaPercentuale della somma dovuta
30 novembre 201935 %
31 marzo 202020 %
31 luglio 202015 %
31 marzo 202115 %
31 luglio 202115 %

Gli interessi sulle rate sono pari al 2 % annuo a decorrere dal 1 dicembre 2019 . La legge non consente di frazionare ulteriormente le rate: i pagamenti devono essere eseguiti alle scadenze indicate.

Debiti automaticamente inclusi nella rottamazione‑ter

Il comma 193 dispone che, se nella dichiarazione di adesione sono stati indicati carichi che rientrano nella rottamazione‑ter (art. 3, D.L. 119/2018), questi debiti sono automaticamente inclusi nella rottamazione e il pagamento avviene in 17 rate: la prima rata pari al 30 % scade il 30 novembre 2019 e il restante 70 % è ripartito nelle rate successive, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 .

1.2 Rottamazione‑ter (D.L. 119/2018)

La “rottamazione‑ter” è stata introdotta dal decreto‑legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. Decreto fiscale), art. 3, per consentire l’estinzione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 versando solo l’imposta e gli interessi, senza sanzioni e somme aggiuntive. I contribuenti potevano pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in un massimo di 18 rate (cinque anni) con interessi al 2 %. La rottamazione‑ter è importante perché, come visto, alcuni carichi non definibili con il saldo e stralcio sono inclusi automaticamente in essa .

1.3 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022 e successive modifiche)

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater all’art. 1, commi 231‑252. La misura consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo il capitale, senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, oppure
  • in un massimo di 18 rate (cinque anni) di pari importo .

Secondo il calendario della rottamazione‑quater, le prime due rate scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le restanti 16 rate sono ripartite nei successivi quattro anni e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 . Gli interessi applicati sulle rate sono pari al 2 % annuo a decorrere dal 1 novembre 2023 .

Il decreto‑legge 61/2023, convertito con modificazioni nella Legge 100/2023, ha prorogato le scadenze di tre mesi per i contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali . La Legge 18/2024 (Milleproroghe 2024) ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento delle prime tre rate . Ulteriori slittamenti sono stati introdotti dal D.Lgs. 108/2024, che ha spostato al 15 settembre 2024 la scadenza della quinta rata (originariamente prevista al 31 luglio 2024) .

Giurisprudenza recente sulla rottamazione‑quater

Con ordinanza n. 5830 del 5 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, qualora un co‑obbligato abbia aderito alla rottamazione‑quater ottenendo la rateizzazione massima, il perfezionamento della definizione richiede il pagamento di 18 rate . La stessa ordinanza chiarisce che la richiesta di rinvio del giudizio in attesa del perfezionamento può essere accolta solo se il contribuente dimostra di aver pagato le prime rate e se l’ultima rata scadrà nel 2027 .

Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza 15 marzo 2026, n. 5889, hanno fornito un’importante interpretazione autentica: ai fini dell’estinzione dei giudizi sui debiti inclusi nella rottamazione‑quater, il perfezionamento si realizza con il pagamento della prima o unica rata . L’estinzione del giudizio viene dichiarata dal giudice d’ufficio su presentazione della documentazione da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione . La pronuncia afferma inoltre che la definizione agevolata si applica anche ai debiti di natura non tributaria e produce effetti nei confronti dei co‑obbligati non aderenti .

1.4 Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025 – Legge di Bilancio 2026)

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, estendendo l’ambito di applicazione ai carichi affidati alla riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e includendo anche i debiti inseriti nelle precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio che hanno perso efficacia. I contribuenti potranno presentare la domanda entro il 30 aprile 2026.

Il pagamento potrà avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; oppure
  • in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, spalmate su 9 anni, con scadenze così definite :
  • la prima, seconda e terza rata rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026 ;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2027 ;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata: 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035 .

Sulle rate è dovuto un interesse del 3 % annuo a decorrere dal 1 agosto 2026 . La decadenza dalla rottamazione‑quinquies è dichiarata in caso di omesso o insufficiente versamento di due rate anche non consecutive .

1.5 Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973 e D.Lgs. 110/2024)

Oltre alle definizioni agevolate, il contribuente può richiedere la rateizzazione ordinaria delle somme iscritte a ruolo. Il D.Lgs. 110/2024 ha modificato l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aumentando il numero massimo di rate per le domande presentate a partire dal 1 gennaio 2025. In particolare :

  • Per importi fino a 120 000 euro, la rateizzazione “a semplice richiesta” può durare fino a:
  • 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 ;
  • 96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 ;
  • 108 rate mensili per le richieste presentate a partire dal 1 gennaio 2029 .
  • Per importi superiori a 120 000 euro oppure per importi fino a 120 000 euro quando si richiedono più di 84 rate, è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico‑finanziaria. In tal caso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere:
  • da 85 a 120 rate mensili per domande presentate nel 2025 e 2026 ;
  • da 97 a 120 rate per domande nel 2027 e 2028 ;
  • da 109 a 120 rate per domande dal 1 gennaio 2029 .

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro . Queste novità consentono ai contribuenti di dilazionare il pagamento su periodi più lunghi, ma la decadenza dal piano rimane rigida: il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la perdita del beneficio.

1.6 Altre misure normative

  • Stralcio dei debiti fino a 5 000 euro (art. 4 D.L. 41/2021): il Decreto Sostegni ha disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 000 euro relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La circolare n. 11/E del 24 settembre 2021 precisa che lo stralcio riguarda i soggetti con reddito imponibile fino a 30 000 euro e si applica anche alle cartelle già rottamate o incluse nel saldo e stralcio .
  • Decreto “Alluvione” (D.L. 61/2023) e Legge 100/2023: prevedono proroghe e sospensioni per i contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 .
  • Legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento: consente al consumatore o al piccolo imprenditore di proporre ai creditori un piano del consumatore o un accordo di composizione. La legge non prevede un numero prefissato di rate, ma richiede che il piano assicuri il pagamento dei crediti privilegiati e indichi le modalità e scadenze per il soddisfacimento dei creditori . In sede di liquidazione, il giudice dispone la chiusura della procedura non prima di quattro anni dal deposito della domanda .

2. Procedura passo‑passo

2.1 Cosa accade dopo la notifica della cartella

Quando l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo, il contribuente deve agire tempestivamente. I passi principali sono:

  1. Verifica della regolarità: controllare la data di notifica, la corretta indicazione del nominativo, il numero di protocollo e la descrizione dei tributi. Eventuali vizi di notifica possono essere fatti valere tramite ricorso.
  2. Valutazione della prescrizione: verificare se i crediti sono prescritti (5 anni per imposte erariali e contributi INPS, 10 anni per imposte locali). La richiesta di saldo e stralcio non dovrebbe essere presentata se si possono contestare i debiti per prescrizione.
  3. Analisi della propria situazione economica: calcolare l’ISEE familiare (per il saldo e stralcio) e valutare la capacità di pagamento a rate.

2.2 Come presentare la domanda di saldo e stralcio

La domanda deve essere presentata all’Agente della riscossione entro i termini stabiliti dalla legge. Il processo comprende:

  1. Compilazione del modulo: l’Agenzia pubblica sul proprio sito il modulo di dichiarazione. Il contribuente deve indicare i carichi che intende definire, attestare il possesso dei requisiti ISEE e scegliere se pagare in unica soluzione o in rate (max 5 rate) .
  2. Presentazione telematica: la domanda va trasmessa online tramite l’area riservata oppure tramite posta elettronica certificata.
  3. Attesa della comunicazione delle somme dovute: l’Agenzia comunica l’importo complessivo da pagare e le rate con i relativi bollettini .
  4. Pagamento delle rate: i versamenti devono essere effettuati alle scadenze previste. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal saldo e stralcio.

2.3 Procedura per la rottamazione‑quater e quinquies

Per la rottamazione‑quater la procedura è simile:

  1. Domanda di adesione: da presentare in via telematica entro la scadenza fissata (originariamente 30 aprile 2023, poi riaperta con successive proroghe). La dichiarazione deve indicare i carichi e la scelta tra pagamento in unica soluzione o in massimo 18 rate .
  2. Comunicazione delle somme dovute: l’Agenzia invia il prospetto con l’importo agevolato e le scadenze delle rate.
  3. Pagamento delle prime rate: la normativa prevede un margine di 5 giorni di tolleranza. Il mancato pagamento di una rata (oltre i cinque giorni) determina la decadenza .
  4. Riammissione: la Legge n. 18/2024 ha introdotto una riammissione alla rottamazione‑quater per chi era decaduto per mancato pagamento delle prime due rate, purché paghi le rate scadute entro il nuovo termine.

Per la rottamazione‑quinquies valgono gli stessi principi, con la differenza che il piano può estendersi fino a 54 rate bimestrali .

2.4 Rateizzazione ordinaria dal 2025

La domanda di rateizzazione ordinaria si presenta online all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Per importi fino a 120 000 euro è sufficiente una semplice richiesta; per importi superiori o per piani oltre 84 rate occorre allegare la documentazione economico‑finanziaria. L’Agenzia verifica l’ISEE (per persone fisiche) o gli indicatori di liquidità/solvibilità (per imprese) .

Il contribuente riceve una comunicazione con l’esito dell’istanza, il numero di rate concesse e i bollettini di pagamento. Il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive comporta la decadenza dal piano e l’intero debito diventa immediatamente esigibile. È possibile chiedere una sola proroga del piano se si è pagato almeno il 50 % delle rate concesse.

2.5 Tutela giudiziale e sospensione dell’esecuzione

Ricevuta la cartella, il contribuente può:

  • Impugnare la cartella o l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria competente entro 60 giorni (per tributi erariali) o 90 giorni (per tributi locali), contestando l’erroneità del tributo o vizi formali.
  • Chiedere la sospensione della riscossione: il giudice può sospendere l’efficacia della cartella se sussistono gravi motivi. In sede amministrativa è possibile presentare istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per errata iscrizione a ruolo.
  • Opporsi all’esecuzione (artt. 615 c.p.c.) per contestare l’esistenza del titolo esecutivo.

La scelta tra difesa giudiziale e adesione a una definizione agevolata dipende da un’attenta valutazione della convenienza. Lo studio dell’Avv. Monardo effettua un’analisi dell’atto, verificando l’eventuale prescrizione, la legittimità della notifica e l’opportunità di proporre ricorso o transazione.

3. Difese e strategie legali

3.1 Quando conviene aderire al saldo e stralcio

Il saldo e stralcio è vantaggioso per chi:

  • presenta un ISEE non superiore a 20 000 euro ;
  • ha cartelle relative a imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2017 ;
  • non ha debiti derivanti da avvisi di accertamento o da ruoli relativi a risorse proprie dell’Unione Europea (IVA, dazi), che sono esclusi dalla procedura.

Attraverso il saldo e stralcio il debitore ottiene un abbattimento fino all’84 % del debito per ISEE bassi (16 % del capitale) e può suddividere il pagamento in cinque rate . Tuttavia la procedura non è più attiva se non viene reintrodotta da nuove leggi. Attualmente, con la Legge di Bilancio 2026, il saldo e stralcio non è stato riproposto; è stata invece prevista la rottamazione‑quinquies.

3.2 Utilizzare la rottamazione per dilazioni più lunghe

La rottamazione‑quater consente di rateizzare il debito in 18 rate e la rottamazione‑quinquies in 54 rate bimestrali . È consigliabile scegliere la definizione agevolata quando:

  • i debiti comprendono sanzioni e interessi di mora elevati, perché le rottamazioni li annullano;
  • il contribuente può sostenere un piano di 5 anni (quater) o 9 anni (quinquies) con rate costanti;
  • vi sono contenziosi pendenti che si intendono estinguere. Dopo la sentenza n. 5889/2026 la causa si estingue con il pagamento della prima rata .

3.3 Controllare vizi di notifica e prescrizione

Prima di aderire a qualsiasi definizione, è opportuno esaminare le cartelle per verificare:

  • la regolare notifica dell’atto;
  • l’eventuale prescrizione del credito (5 anni per tributi erariali e contributi, 3 anni per multe stradali);
  • il rispetto del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo.

Se emergono irregolarità, si può presentare ricorso al giudice tributario per ottenere l’annullamento della cartella. In questo caso la definizione agevolata potrebbe non essere conveniente, perché comporta la rinuncia al contenzioso.

3.4 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione

Per i debiti verso l’Erario e gli enti locali, è possibile proporre una transazione fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato). La transazione consente di stralciare sanzioni e interessi e dilazionare il pagamento, ma richiede il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di sovraindebitamento, l’accordo di composizione e il piano del consumatore di cui alla Legge 3/2012 permettono di presentare ai creditori un piano di rientro adeguato alle risorse del debitore, anche prevedendo la falcidia del capitale. Il piano deve assicurare il pagamento integrale dei tributi costituenti risorse proprie UE e può prevedere la liquidazione dei beni .

3.5 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

La riforma della Legge 3/2012 (L. 176/2020) ha introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente: dopo la liquidazione del patrimonio e il decorso di tre anni, il giudice può dichiarare l’esdebitazione, liberando il debitore dai debiti residui. Anche in questo caso, il ruolo di un professionista esperto e iscritto all’OCC è determinante per redigere la proposta e assistere nelle trattative.

3.6 L’intervento dell’Esperto negoziatore della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito con L. 147/2021, ha istituito la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’imprenditore in difficoltà può presentare istanza al segretario generale della Camera di commercio per la nomina di un esperto negoziatore che agevoli le trattative con i creditori. La procedura è stragiudiziale e consente di individuare soluzioni come la dilazione dei debiti, la ristrutturazione e l’accesso alla transazione fiscale.

L’Avv. Monardo è esperto negoziatore e offre supporto alle imprese nella predisposizione del piano di risanamento, nella verifica della fattibilità e nell’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate e gli istituti previdenziali.

4. Strumenti alternativi

4.1 Rateizzazione “automatica” per i debiti fino a 120 000 euro

Per importi non superiori a 120 000 euro, il contribuente può ottenere una rateizzazione a semplice richiesta (senza documentazione) fino a 84 rate mensili per domande presentate nel 2025‑2026 . Questa procedura consente di evitare l’immediato pagamento integrale e non richiede particolari requisiti reddituali. Tuttavia, se si chiedono più di 84 rate, occorre dimostrare la difficoltà economica .

4.2 Riammissione alla rottamazione e definizioni successive

Nel 2024 e 2025 il legislatore ha riaperto i termini per la rottamazione‑quater per i contribuenti decaduti a causa del mancato pagamento delle prime rate. Analogamente, la rottamazione‑quinquies consente di includere i carichi per i quali la precedente rottamazione o il saldo e stralcio sono risultati inefficaci .

4.3 Stralcio automatico dei mini debiti

L’art. 4 del D.L. 41/2021 prevede l’annullamento automatico dei debiti fino a 5 000 euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 . I soggetti con reddito imponibile non superiore a 30 000 euro ottengono l’annullamento senza necessità di richiesta. Questa misura è complementare al saldo e stralcio perché evita di includere nei piani piccoli debiti che verrebbero comunque cancellati.

4.4 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Il piano del consumatore è una procedura di ristrutturazione destinata alle persone fisiche sovraindebitate che consente di proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti in un arco temporale concordato. La legge non prevede un limite massimo di rate, ma il piano deve essere fattibile e rispettare la par condicio dei creditori privilegiati. Il giudice omologa il piano dopo aver verificato la meritevolezza del debitore e l’attestazione dell’organismo di composizione della crisi .

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio sono strumenti alternativi al saldo e stralcio e consentono di gestire anche debiti aziendali. Le imprese e i professionisti possono ricorrere a tali procedure per ridurre i debiti e ottenere la falcidia delle sanzioni.

4.5 Concordato minore (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)

Il concordato minore introdotto dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) consente alle imprese minori e ai professionisti di ristrutturare i debiti con una proposta di pagamento parziale. Può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione e si conclude con l’omologazione giudiziale. Anche in questo caso è prevista la transazione fiscale.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: non prendere visione delle cartelle o degli avvisi di accertamento non evita la riscossione e comporta l’aggravio di sanzioni e interessi.
  2. Sottovalutare le scadenze: nel saldo e stralcio e nelle rottamazioni, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita dei benefici. Tenere sempre a mente le scadenze (es. 31 luglio, 30 novembre) e rispettare il periodo di tolleranza di 5 giorni .
  3. Non verificare i requisiti: presentare la domanda di saldo e stralcio senza possedere un ISEE inferiore a 20 000 euro comporta il rigetto della domanda e l’iscrizione automatica delle cartelle nella rottamazione‑ter .
  4. Pagare rate superiori alle proprie possibilità: scegliere un piano troppo oneroso può portare alla decadenza. Valutare attentamente la propria capacità di pagamento e, se necessario, optare per la rateizzazione ordinaria o per il piano del consumatore.
  5. Non documentare la difficoltà economica: per ottenere più di 84 rate dal 2025 occorre presentare la documentazione richiesta (ISEE, bilanci, indici). La mancanza di documentazione comporta il rigetto della domanda .
  6. Trascurare l’assistenza legale: la normativa sulle definizioni agevolate è complessa e in continua evoluzione. Rivolgersi a professionisti esperti consente di valutare tutte le opzioni (ricorso, saldo e stralcio, rottamazione, piani concorsuali) e di evitare errori procedurali.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Saldo e stralcio 2019

Fascia ISEEPercentuale da versareNumero di rateScadenze
ISEE ≤ 8 500 €16 % del capitale e interessifino a 5 rate30/11/2019, 31/03/2020, 31/07/2020, 31/03/2021, 31/07/2021
8 500 € < ISEE ≤ 12 500 €20 %fino a 5 rateidem
ISEE > 12 500 €35 %fino a 5 rateidem

6.2 Rottamazione‑quater 2023

Modalità di pagamentoNumero di rateScadenze principaliInteressi
Unica soluzione131 ottobre 2023Nessun interesse
Rateizzazionefino a 18 rateprime due rate: 31/10/2023 e 30/11/2023; successive: 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 di ogni anno2 % annuo dal 1/11/2023

6.3 Rottamazione‑quinquies 2026

Modalità di pagamentoNumero di rateScadenzeInteressi
Unica soluzione131 luglio 2026Nessun interesse
Rateizzazione bimestralefino a 54 rate (9 anni)prime tre rate: 31/07/2026, 30/09/2026, 30/11/2026; dalla 4ª alla 51ª: 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 di ogni anno; dalla 52ª alla 54ª: 31/01/2035, 31/03/2035, 31/05/20353 % annuo dal 1/08/2026

6.4 Rateizzazione ordinaria (domande dal 2025)

TipologiaImporto del debitoNumero massimo di rateNote
Semplice richiesta≤ 120 000 €84 rate (2025‑2026), 96 rate (2027‑2028), 108 rate (dal 2029)Non serve documentazione; rata minima 50 €
Istanze documentate≤ 120 000 € con oltre 84 rate o > 120 000 €da 85 a 120 rate (2025‑2026), da 97 a 120 rate (2027‑2028), da 109 a 120 rate (dal 2029)Richiede prova della temporanea difficoltà economico‑finanziaria; rata minima 50 €

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il saldo e stralcio delle cartelle?
    È una misura introdotta dalla Legge 145/2018 che permette alle persone fisiche con ISEE non superiore a 20 000 euro di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 pagando una percentuale ridotta del capitale e degli interessi, senza sanzioni né interessi di mora .
  2. Quante rate prevede il saldo e stralcio?
    La legge prevede un massimo di 5 rate: 35 %, 20 %, 15 %, 15 % e 15 %, con scadenze dal 2019 al 2021 . Non è possibile chiedere ulteriori dilazioni oltre queste date.
  3. Che differenza c’è tra saldo e stralcio e rottamazione‑quater?
    Il saldo e stralcio è riservato ai contribuenti con ISEE basso e consente l’estinzione pagando una percentuale del capitale (16 %, 20 % o 35 %) . La rottamazione‑quater, invece, si applica a tutti i contribuenti e consente di pagare l’intero capitale senza sanzioni e interessi, ma con la possibilità di rateizzare fino a 18 rate .
  4. Esiste ancora il saldo e stralcio nel 2026?
    La Legge di Bilancio 2026 non ha previsto una nuova edizione del saldo e stralcio. Al suo posto è stata introdotta la rottamazione‑quinquies che permette di pagare in un massimo di 54 rate bimestrali .
  5. Quali debiti possono essere inclusi nel saldo e stralcio?
    Sono ammessi i debiti derivanti da imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dalle liquidazioni dell’Agenzia delle Entrate (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973, 54‑bis DPR 633/1972) e dai contributi previdenziali alle casse professionali e alle gestioni INPS, affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2017 . Sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti definitivi e le risorse proprie UE.
  6. Cosa succede se non pago una rata del saldo e stralcio?
    Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla misura; i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto e il carico rientra nella rottamazione‑ter .
  7. Posso aderire alla rottamazione‑quater se ho già aderito al saldo e stralcio?
    Sì. La rottamazione‑quinquies ammette anche i carichi già inseriti nel saldo e stralcio o nelle precedenti rottamazioni che sono decaduti per mancato pagamento .
  8. Quante rate prevede la rottamazione‑quater?
    La rottamazione‑quater prevede il pagamento in un massimo di 18 rate: le prime due scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le altre 16 sono semestrali e scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno .
  9. Quante rate prevede la rottamazione‑quinquies?
    È prevista la possibilità di pagare in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni .
  10. È possibile chiedere una dilazione maggiore delle 5 rate previste dal saldo e stralcio?
    No. Il numero di rate è fissato dalla legge e non può essere modificato. Per dilazioni più lunghe occorre aderire alla rottamazione‑quater o quinquies oppure richiedere la rateizzazione ordinaria.
  11. Posso inserire nella rottamazione‑quinquies debiti già rateizzati?
    Sì, purché alla data del 30 settembre 2025 non siano state pagate tutte le rate scadute del piano . In caso contrario i debiti restano nel piano in corso e non possono essere inseriti.
  12. Quanto interessa si applica sulle rate?
    Nel saldo e stralcio gli interessi sono pari al 2 % annuo . Nella rottamazione‑quater l’interesse è del 2 % annuo dal 1 novembre 2023 , mentre nella rottamazione‑quinquies è del 3 % annuo dal 1 agosto 2026 .
  13. È possibile sospendere la riscossione in attesa della definizione agevolata?
    Sì. Il giudice può sospendere il giudizio in attesa della definizione agevolata e, dopo la pronuncia delle Sezioni unite n. 5889/2026, il giudizio si estingue con il pagamento della prima rata . Tuttavia, il contribuente deve dimostrare di aver presentato la domanda e pagato la prima rata.
  14. Cosa fare se non si rientra nei requisiti del saldo e stralcio?
    È possibile valutare la rateizzazione ordinaria o le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione). In alternativa, si può contestare la cartella per vizi di notifica o prescrizione.
  15. Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo e del suo team?
    L’Avv. Monardo e il suo staff assistono i debitori nella scelta della soluzione migliore: analizzano la cartella, verificano l’esistenza di vizi o prescrizioni, presentano ricorsi e domande di definizione agevolata e negoziano con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione piani personalizzati. Essendo cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo rappresenta i contribuenti davanti alla Corte di cassazione e gestisce procedure concorsuali e di esdebitazione.
  16. È possibile includere debiti non tributari nelle rottamazioni?
    Sì. La sentenza n. 5889/2026 della Cassazione ha confermato che la definizione agevolata può riguardare anche debiti di natura non tributaria, purché risultino da carichi affidati all’agente della riscossione .
  17. Come si calcola l’ISEE per il saldo e stralcio?
    Occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS o a un CAF. L’ISEE deve riferirsi all’anno precedente la domanda e non deve superare 20 000 euro .
  18. Cosa succede dopo la decadenza dal saldo e stralcio?
    I versamenti effettuati restano acquisiti e il debito residuo rientra nella rottamazione‑ter, con un piano di 17 rate .
  19. È possibile compensare le cartelle con crediti d’imposta?
    Sì. La normativa consente di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti fiscali (es. rimborsi IVA), presentando il modello F24 con il codice tributo specifico.
  20. Quali sono le scadenze per la rottamazione‑quinquies?
    La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con le scadenze illustrate .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Saldo e stralcio per un debito di 10 000 euro

Supponiamo che un contribuente abbia un debito di 10 000 euro derivante da imposte non versate e possieda un ISEE di 6 000 euro. Secondo il comma 187 della Legge 145/2018, la percentuale da versare è il 16 % del capitale . Il debito residuo da pagare è quindi:

  • Somma dovuta: 10 000 € × 16 % = 1 600 €.
  • Aggio e spese di notifica: ipotizziamo 5 % (50 €), totale 1 650 €.

Il contribuente può versare in cinque rate così ripartite:

RataScadenzaImporto
1ª (35 %)30/11/2019577,50 €
2ª (20 %)31/03/2020330 €
3ª (15 %)31/07/2020247,50 €
4ª (15 %)31/03/2021247,50 €
5ª (15 %)31/07/2021247,50 €

Totale pagato: 1 650 € + interessi al 2 % annuo sulle rate successive .

8.2 Rottamazione‑quater per un debito di 20 000 euro

Se un contribuente ha un debito di 20 000 euro affidato alla riscossione e presenta domanda di rottamazione‑quater, l’Agenzia calcola l’importo dovuto eliminando sanzioni, interessi di mora e aggio. Supponiamo che il capitale sia 20 000 € e sanzioni e interessi siano 5 000 €; l’importo agevolato sarà 20 000 € (capitale) + spese di riscossione.

Con un piano di 18 rate le prime due rate sono pari al 10 % ciascuna ; le restanti 16 sono di importo costante. Esempio:

  • 1ª rata (31/10/2023): 10 % di 20 000 € = 2 000 €;
  • 2ª rata (30/11/2023): 2 000 €;
  • Rimanenti 16 rate (dal 2024 al 2027): (20 000 € − 4 000 €) ÷ 16 = 1 000 € ciascuna.

Gli interessi al 2 % annuo decorrono dal 1 novembre 2023 . Il contribuente deve versare le rate entro le scadenze (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno).

8.3 Rottamazione‑quinquies per un debito di 50 000 euro

Un debitore con carichi di 50 000 euro decide di aderire alla rottamazione‑quinquies. Supponiamo che la somma da pagare (capitale senza sanzioni) sia 50 000 € e che l’aggio e le spese siano 2 000 €; totale 52 000 €. Il piano in 54 rate bimestrali comporterà rate di circa 962 € ciascuna (52 000 € ÷ 54 = 962 €), con interessi del 3 % annuo a decorrere dal 1 agosto 2026 . Le prime tre rate vanno pagate tra luglio e novembre 2026; dalla quarta rata in poi la scadenza è bimestrale fino al 2035 .

8.4 Rateizzazione ordinaria dal 2025 per un debito di 100 000 euro

Un contribuente con debito inferiore a 120 000 € richiede nel 2025 la rateizzazione ordinaria “a semplice richiesta” di 84 rate. Se il debito è 100 000 €, la rata sarà 1 190 € mensili (100 000 € ÷ 84 ≈ 1 190 €). Se non riesce a pagare una rata, la decadenza avverrà dopo otto rate non versate . Per ottenere un piano più lungo (es. 100 rate) bisogna documentare la difficoltà economica .

10. Evoluzione storica delle definizioni agevolate

10.1 Dalle prime rottamazioni alla legge di bilancio 2019

Per comprendere quante rate si possono fare oggi con il saldo e stralcio è utile ripercorrere l’evoluzione normativa. Le prime misure di definizione agevolata furono introdotte con il D.L. 193/2016 (c.d. “rottamazione dei ruoli”), che prevedeva il pagamento integrale delle imposte e interessi con la cancellazione delle sanzioni; il termine per aderire era il 31 marzo 2017 e il piano di pagamento poteva estendersi fino a cinque rate annuali. La rottamazione è stata poi prorogata e ampliata con il D.L. 148/2017 (rottamazione‑bis) e con il D.L. 119/2018 (rottamazione‑ter), che abbiamo esaminato sopra .

Con la Legge 145/2018 (bilancio 2019) il legislatore ha affiancato al sistema delle rottamazioni un salvagente per i contribuenti economicamente fragili: il saldo e stralcio, riservato alle persone fisiche con ISEE fino a 20 000 euro . Questa procedura ha introdotto un numero fisso di 5 rate e aliquote ridotte (16 %, 20 % o 35 %) sulla base della situazione reddituale . Il saldo e stralcio rappresenta l’unica misura che consente una falcidia del capitale; tuttavia non è stato riproposto nelle successive leggi finanziarie.

10.2 Le rottamazioni quater e quinquies (2023‑2026)

La Legge 197/2022, come visto, ha introdotto la rottamazione‑quater per i carichi affidati fino al 30 giugno 2022. Il pagamento può essere effettuato in 18 rate, con le prime due nel 2023 e le altre 16 suddivise in quattro anni . Questa misura ha riscontrato un forte interesse perché permette a imprese e cittadini di spalmare il debito su cinque anni, mantenendo un tasso di interesse del 2 %.

Nel 2025 il legislatore ha varato la rottamazione‑quinquies, in vigore dal 2026, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella dilazione: consente di pagare fino a 54 rate bimestrali, equivalenti a nove anni . Questa nuova definizione apre la possibilità di rientro anche per chi non poteva sostenere le 18 rate della quater e può allungare il piano su un periodo quasi decennale. Le prime tre rate hanno scadenze ravvicinate (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026) e le restanti rate seguono un calendario bimestrale fisso .

10.3 Parallelismi con la rateizzazione ordinaria

Oltre alle definizioni agevolate, l’ordinamento ha sempre mantenuto la possibilità di rateizzare ordinariamente i debiti iscritti a ruolo. Prima del 2025 il numero massimo di rate era pari a 72 (6 anni), ma con il D.Lgs. 110/2024 il Parlamento ha riformato l’istituto portando il limite a 120 rate per alcune fattispecie . La rateizzazione ordinaria non comporta l’annullamento di sanzioni o interessi di mora; tuttavia, consente un periodo di dilazione paragonabile alla rottamazione‑quinquies, con la differenza che gli interessi di differimento sono calcolati a tassi stabiliti dalla normativa tributaria. Questa evoluzione dimostra come il legislatore tenda ad ampliare le possibilità di pagamento dilazionato, sia tramite definizioni agevolate (che abbattono le sanzioni) sia tramite piani ordinari lunghi.

11. Requisiti, esclusioni e carichi ammissibili

11.1 Requisiti soggettivi per il saldo e stralcio

Per accedere al saldo e stralcio, il contribuente deve essere persona fisica e trovarsi in grave e comprovata situazione di difficoltà economica. L’indicatore ISEE familiare non deve superare 20 000 euro . Oltre al requisito reddituale, occorre che i debiti derivino da:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti alle casse professionali o all’INPS;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (limitatamente ai casi previsti).

Non possono beneficiare del saldo e stralcio le società e gli enti diversi dalle persone fisiche, né i titolari di carichi relativi a risorse proprie dell’Unione Europea (IVA e dazi doganali). Inoltre, sono esclusi i debitori che hanno presentato la domanda ma non hanno versato almeno una rata, i quali possono essere inseriti nella rottamazione‑ter .

11.2 Carichi ammissibili nelle rottamazioni

Le rottamazioni (ter, quater, quinquies) hanno una platea più ampia. Possono essere inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 a una determinata data (al 31 dicembre 2017 per la ter; 30 giugno 2022 per la quater; 31 dicembre 2023 per la quinquies ). Sono ammissibili i debiti per imposte dirette e indirette, tributi locali, contributi previdenziali, multe stradali, contributi consortili, nonché i ruoli relativi a sentenze di condanna della Corte dei Conti.

Sono esclusi invece:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • i debiti risultanti da pronunce penali di condanna;
  • i carichi affidati per l’accertamento delle risorse proprie dell’UE.

È importante verificare l’elenco dei carichi ammissibili e non ammissibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, poiché l’inclusione o l’esclusione di determinati ruoli può determinare la convenienza dell’adesione.

11.3 Requisiti per la rateizzazione ordinaria dal 2025

La riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024 prevede che per importi fino a 120 000 euro il contribuente possa ottenere la rateizzazione ordinaria presentando una semplice richiesta senza allegare documenti . Se si chiedono rate superiori al limite standard (oltre 84 rate per domande 2025‑2026; oltre 96 rate per domande 2027‑2028; oltre 108 rate dal 2029), o se l’importo supera 120 000 €, è necessario attestare la temporanea difficoltà economica. I documenti richiesti includono l’ISEE per le persone fisiche, gli indici di bilancio per le società, le dichiarazioni fiscali e ogni elemento utile a dimostrare la riduzione della liquidità .

12. Differenze tra definizione agevolata e rateizzazione ordinaria

12.1 Sostanza e oggetto della definizione

Le definizioni agevolate (rottamazioni e saldo e stralcio) hanno la peculiarità di stralciare le sanzioni, gli interessi di mora, l’aggio e in alcuni casi parte del capitale (saldo e stralcio), consentendo al debitore di pagare solo l’imposta e gli interessi legali o un’aliquota ridotta. La rateizzazione ordinaria, al contrario, non elimina nulla: l’agente della riscossione calcola un interesse di dilazione (circa 0,15 % mensile) e il debito viene interamente rateizzato senza riduzioni.

12.2 Numero di rate e durata

  • Definizioni agevolate: la rottamazione‑ter prevede fino a 18 rate in cinque anni; la rottamazione‑quater fino a 18 rate, con le prime due ravvicinate nel 2023 ; la rottamazione‑quinquies fino a 54 rate in nove anni . Il saldo e stralcio permette solo cinque rate .
  • Rateizzazione ordinaria: con il D.Lgs. 110/2024, i piani possono arrivare a 120 rate mensili (10 anni) . Pertanto, la durata massima della rateizzazione ordinaria è ormai simile (o superiore) a quella della rottamazione‑quinquies, pur senza beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni.

12.3 Requisiti e documentazione

Le definizioni agevolate richiedono la presentazione di una dichiarazione di adesione e, nel caso del saldo e stralcio, la dimostrazione della situazione economica mediante l’ISEE . La rateizzazione ordinaria “semplice” non richiede documenti sino a 120 000 euro, mentre la rateizzazione “documentata” richiede la presentazione di un’analisi di bilancio o di un ISEE .

12.4 Effetti sul contenzioso

L’adesione alle definizioni agevolate comporta la sospensione e, in caso di pagamento della prima rata, l’estinzione del processo . La rateizzazione ordinaria non ha effetti estintivi e non preclude la possibilità di proporre ricorso contro la cartella; tuttavia, se il contribuente contesta il merito del debito, la rateizzazione implica il riconoscimento del debito e rende difficile la successiva impugnazione.

12.5 Confronto di convenienza (tabella)

CaratteristicaDefinizioni agevolateRateizzazione ordinaria
Riduzione di sanzioni e interessiSì (annullamento sanzioni, interessi di mora e aggio; riduzione del capitale nel saldo e stralcio)No
Durata massima5 anni (rottamazione‑ter/quater); 9 anni (rottamazione‑quinquies)10 anni (120 rate mensili)
RequisitiISEE ≤ 20 000 € (saldo e stralcio); nessun limite di reddito per le rottamazioniRichiede ISEE/documentazione solo oltre 84/96/108 rate e per importi > 120 000 €
Effetti sul contenziosoEstinzione del giudizio dopo la prima rataNessun effetto; il contenzioso prosegue
Possibilità di riammissionePrevista in caso di mancato pagamento delle prime rate (Legge 18/2024)Possibilità di proroga una sola volta

13. Impatti fiscali e contabili

13.1 Deducibilità e trattamento contabile

Le somme versate in seguito alle definizioni agevolate sono considerate imposte e oneri deducibili nei limiti ordinari previsti dalla normativa fiscale. Per le imprese, il pagamento delle imposte iscritte a ruolo genera un costo deducibile nell’esercizio in cui avviene l’effettivo pagamento. Le sanzioni annullate non transitano a conto economico. Le società dovranno contabilizzare le rate dovute come debiti verso l’Erario, rilevando gli interessi di dilazione come oneri finanziari deducibili.

13.2 Effetti sulla capacità finanziaria

Un piano di rateizzazione lungo può incidere sul rating bancario e sulla capacità di ottenere credito. Le aziende devono tenere conto degli impegni mensili e della sostenibilità del cash flow. L’adesione alla rottamazione, pur alleggerendo le sanzioni, richiede liquidità nelle prime due rate (nel caso della rottamazione‑quater) o in tre rate ravvicinate (quinquies), che possono pesare sul bilancio. È consigliabile includere tali uscite nei business plan e valutare eventuali dilazioni ulteriori tramite la rateizzazione ordinaria.

13.3 Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori di società e i dirigenti pubblici sono tenuti a valutare attentamente la convenienza della definizione agevolata. Un’omessa adesione, se la definizione fosse manifestamente vantaggiosa, potrebbe configurare un comportamento negligente. D’altro canto, aderire senza avere le risorse per rispettare le scadenze può esporre l’amministratore a responsabilità verso i creditori per aver dissipato risorse.

14. Diritti e doveri dell’Agente della riscossione

14.1 Poteri di riscossione e notifica

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) ha il compito di recuperare i crediti per conto dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici. Può notificare cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. Se il debitore non paga entro i termini, l’AER può attivare procedure esecutive: pignoramento dei conti correnti, pignoramento presso terzi dello stipendio o della pensione, iscrizione di ipoteche sugli immobili e fermi amministrativi sui veicoli.

Nelle procedure di definizione agevolata, l’AER è tenuta a sospendere le azioni esecutive con riferimento ai carichi oggetto della domanda fino alla comunicazione delle somme dovute. Dopo la comunicazione, la riscossione resta sospesa se il contribuente paga puntualmente le rate. In caso di mancato pagamento, la decadenza determina il ripristino immediato delle azioni esecutive .

14.2 Obblighi di informazione

L’AER deve fornire al contribuente tutte le informazioni relative ai carichi inclusi nelle definizioni agevolate: importo del capitale, sanzioni, interessi, eventuali somme escluse. La comunicazione delle somme dovute deve contenere l’indicazione delle scadenze, degli interessi applicati e delle conseguenze della decadenza. In caso di rateizzazione ordinaria, l’AER deve rendere disponibile il prospetto del piano e i bollettini.

14.3 Controlli e verifiche

L’AER ha il potere di verificare l’esistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente (es. ISEE) e di escludere dalla definizione i carichi non ammissibili. È inoltre tenuta a trasmettere agli enti creditori le somme incassate; in caso di saldo e stralcio, la quota di capitale versata viene ripartita proporzionalmente tra le amministrazioni.

15. Approfondimento giurisprudenziale e prassi amministrativa

15.1 Orientamenti della Corte di Cassazione

Oltre alle sentenze citate (ordinanza n. 5830/2025 e sentenza a Sezioni unite n. 5889/2026), la Corte di Cassazione ha emanato numerosi provvedimenti in materia di rottamazioni e saldo e stralcio. Un tema ricorrente riguarda la portata estintiva della definizione: la giurisprudenza ha ribadito che il pagamento delle prime rate della rottamazione quater, pur non estinguendo immediatamente il debito, produce la sospensione delle azioni esecutive e comporta la rinuncia implicita ai motivi del ricorso. Con la pronuncia n. 5889/2026, le Sezioni unite hanno stabilito che l’estinzione del processo avviene con il pagamento della prima rata , riconoscendo una tutela rafforzata al contribuente che aderisce alla definizione agevolata.

In altre decisioni la Cassazione ha affermato che l’Agenzia della riscossione non può agire in via esecutiva su carichi inseriti in un piano di rateizzazione ordinaria salvo la decadenza, e che il termine di prescrizione resta sospeso per l’intera durata del piano. La Corte ha inoltre precisato che la mancata indicazione del numero di rate nella domanda di saldo e stralcio non pregiudica l’adesione, purché il contribuente corrisponda l’importo dovuto alle scadenze di legge.

15.2 Prassi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia

L’Agenzia delle Entrate ha emesso numerose circolari interpretative delle definizioni agevolate. Ad esempio, la circolare 15/E del 23 aprile 2019 ha fornito chiarimenti sul saldo e stralcio, precisando che le rate non sono prorogabili e che il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza immediata. La circolare 11/E del 24 settembre 2021 ha illustrato le modalità di applicazione dello stralcio dei mini debiti fino a 5 000 euro .

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) emette periodicamente FAQ e comunicati che chiariscono le modalità di riammissione alle rottamazioni, la gestione delle proroghe e l’interazione con la normativa emergenziale. La prassi amministrativa è fondamentale perché disciplina aspetti pratici non sempre dettagliati nella legge, come la modalità di compensazione con i crediti tributari o il calcolo degli interessi sulle rate.

15.3 Procedure concorsuali e composizione della crisi

Le pronunce giudiziarie e le circolari ministeriali evidenziano anche l’interazione tra le definizioni agevolate e le procedure concorsuali. In caso di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, la giurisprudenza ritiene che la rottamazione e il saldo e stralcio possano essere inclusi nel piano se non pregiudicano i creditori privilegiati e se la proposta garantisce la soddisfazione minima dell’Erario. Le Sezioni unite hanno affermato che l’adesione a una definizione agevolata non viola la “par condicio creditorum” perché riguarda solo i rapporti con l’ente pubblico.

16. Altre domande frequenti

  1. Posso rateizzare gli importi dovuti per la definizione agevolata tramite F24?
    Sì. Le rate possono essere versate mediante bollettini precompilati o tramite modello F24. Nel caso dell’F24 è necessario indicare i codici tributo specifici forniti dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
  2. Se ho un debito inferiore a 5 000 € rientro nello stralcio automatico o devo aderire alla rottamazione?
    I debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010 di importo residuo fino a 5 000 € vengono annullati automaticamente per i soggetti con reddito imponibile fino a 30 000 € . Pertanto, in questi casi non occorre aderire alla rottamazione; è consigliabile attendere la comunicazione dell’Agenzia.
  3. È possibile includere contributi INAIL o debiti di natura assistenziale?
    Sì. Le rottamazioni e il saldo e stralcio possono includere debiti previdenziali e assistenziali come contributi INAIL, purché siano stati affidati all’AER nei periodi previsti dalla legge.
  4. Cosa succede se non rispetto le scadenze di una rottamazione?
    Il mancato pagamento di una rata (oltre cinque giorni) comporta la decadenza e il ripristino del debito integrale. Le somme versate sono considerate acconto sul debito e non sono rimborsabili . In alcune edizioni (es. rottamazione‑quater), la legge ha concesso la riammissione pagando le rate scadute; tuttavia tali riaperture sono straordinarie.
  5. Posso pagare le rate tramite domiciliazione bancaria?
    Sì. L’AER permette la domiciliazione su conto corrente; in tal caso è necessario presentare l’apposito modulo e assicurarsi che il conto abbia disponibilità sufficiente.
  6. È possibile ottenere lo sgravio se il creditore principale non ha interesse a proseguire?
    Alcune circolari dell’Agenzia precisano che, qualora l’ente creditore rinunci all’iscrizione a ruolo o riconosca la prescrizione, l’AER procede allo sgravio. È consigliabile presentare istanza motivata all’ente.
  7. Se ho presentato ricorso e poi aderisco alla definizione, devo ritirare il ricorso?
    Dopo la sentenza n. 5889/2026, il giudizio si estingue d’ufficio con il pagamento della prima rata . Tuttavia, in sede amministrativa è opportuno informare il tribunale della propria adesione e depositare la ricevuta di pagamento.
  8. Posso alternare rateizzazione ordinaria e rottamazione per carichi diversi?
    Sì. È possibile rateizzare ordinariamente alcuni carichi e rottamare altri, purché le domande siano presentate separatamente. La rottamazione non preclude la rateizzazione ordinaria per i carichi esclusi.
  9. La rateizzazione ordinaria sospende il termine di prescrizione?
    Sì. La sottoscrizione del piano sospende la prescrizione per l’intera durata del piano; ciò significa che il termine riprende a decorrere solo dopo la scadenza o decadenza del piano.
  10. È possibile vendere un immobile se ho un’ipoteca dell’AER?
    Occorre prima richiedere la cancellazione o la riduzione dell’ipoteca. Se si aderisce a una definizione agevolata o a un piano di rientro e si pagano le somme dovute, l’AER può autorizzare la cancellazione parziale per consentire la vendita.
  11. Come si calcolano gli interessi nelle rateizzazioni?
    Gli interessi al 2 % o al 3 % previsti nelle rottamazioni sono applicati sul capitale residuo e sono ripartiti nelle rate. La rateizzazione ordinaria prevede un tasso di interesse determinato annualmente con decreto MEF.
  12. Quali sono le novità previste per la definizione agevolata nel 2027?
    Ad oggi la Legge di Bilancio 2026 non ha anticipato nuove definizioni per il 2027. Tuttavia, la prassi legislativa mostra che ogni Governo ha introdotto misure di definizione agevolata quasi annualmente. È probabile che vi siano ulteriori interventi, ma occorrerà attendere i testi ufficiali.

17. Ulteriori simulazioni ed esempi

17.1 Confronto fra rottamazione‑quinquies e rateizzazione ordinaria

Immaginiamo un’impresa che abbia debiti tributari per 200 000 euro affidati alla riscossione nel 2023. Le sanzioni e gli interessi di mora ammontano a 60 000 €, per un totale iscritto a ruolo di 260 000 €. La società può scegliere tra:

  1. Rottamazione‑quinquies: il debito da pagare sarà il capitale (200 000 €) più le spese (ipotizziamo 10 000 €). Pagando in 54 rate, la rata bimestrale sarà 3 889 € (210 000 € ÷ 54). Gli interessi del 3 % aggiungeranno circa 6 300 € complessivi, distribuendo il pagamento su nove anni.
  2. Rateizzazione ordinaria: il debito di 260 000 € viene dilazionato in 120 rate mensili da 2 167 € (senza annullamento di sanzioni). Supponendo un tasso di dilazione dell’8 % annuo, gli interessi complessivi saranno molto superiori.

Come si vede, la rottamazione‑quinquies riduce drasticamente l’esborso complessivo grazie allo stralcio di 60 000 € di sanzioni e al tasso più basso, ma richiede rate più elevate nei primi anni (bimestrali). La scelta dipenderà dalla capacità di sostenere rate di quasi 4 000 € ogni due mesi.

17.2 Caso di decadenza e riammissione

Un artigiano aderisce alla rottamazione‑quater nel 2023, paga la prima rata a ottobre 2023 ma non versa la seconda rata di novembre. Secondo il regime originario perderebbe il beneficio, ma la Legge 18/2024 ha previsto la riammissione pagando le rate scadute entro il 15 marzo 2024 . Se l’artigiano ha pagato a marzo 2024 sia la prima che la seconda rata, il piano prosegue regolarmente; viceversa il debito tornerà esigibile con sanzioni e interessi.

17.3 Applicazione del saldo e stralcio a un professionista

Un professionista con ISEE di 12 000 € e debiti tributari di 15 000 € (capitale 12 000 €, sanzioni 3 000 €) può aderire al saldo e stralcio versando il 20 % del capitale . Dovrà quindi pagare 2 400 € più spese. Con il pagamento in cinque rate, ogni rata sarà: 840 € (prima), 480 € (seconda), 360 € (terza), 360 € (quarta), 360 € (quinta). Gli interessi al 2 % saranno applicati sulle rate successive. Se il professionista non paga la seconda rata, il debito confluirà nella rottamazione‑ter con un piano più lungo.

17.4 Piano del consumatore per un privato sovraindebitato

Una famiglia ha debiti complessivi di 300 000 € (mutuo, finanziamenti, tributi). Non dispone del requisito ISEE per il saldo e stralcio, ma i debiti fiscali rappresentano 80 000 €. Presenta un piano del consumatore ex Legge 3/2012, proponendo ai creditori il pagamento del 30 % dei debiti in 8 anni grazie alla liquidazione di un immobile. Il piano prevede la richiesta di rottamazione‑quater per i ruoli esattoriali e il pagamento residuo tramite la liquidità ricavata. Il giudice valuta la meritevolezza e omologa il piano. In questo modo, la famiglia combina gli strumenti di sovraindebitamento con la definizione agevolata per risolvere la crisi.

17.5 Comparazione fra saldo e stralcio e rottamazione per piccole partite IVA

Supponiamo due lavoratori autonomi:

  • Lavoratore A: ISEE 7 000 €, debito iscritto a ruolo 8 000 €. Può accedere al saldo e stralcio al 16 % , pagando 1 280 € in cinque rate (importo rata massima circa 448 €).
  • Lavoratore B: ISEE 25 000 €, debito iscritto a ruolo 8 000 €. Non può accedere al saldo e stralcio, ma può aderire alla rottamazione‑quinquies o alla rateizzazione ordinaria. Se sceglie la rottamazione e paga in 54 rate, la rata bimestrale sarà circa 148 € (8 000 € ÷ 54).

Il lavoratore A paga un totale significativamente inferiore (1 280 € rispetto a 8 000 €) ma in un periodo più breve; il lavoratore B paga l’intero capitale ma può spalmare il pagamento su nove anni. La scelta dipende dalle condizioni soggettive e dalla disponibilità di liquidità.

18. Prospettive future e riforme possibili

Il panorama delle definizioni agevolate e delle rateizzazioni è destinato a mutare ulteriormente nei prossimi anni. La tendenza del legislatore, soprattutto in periodi di crisi economica, è quella di introdurre periodicamente misure di rottamazione e di saldo e stralcio per favorire la compliance e recuperare risorse con meno contenziosi. Alcuni segnali indicano che potrebbero esserci:

  • Nuove edizioni delle rottamazioni: come avvenuto nel 2016, 2017, 2018, 2023 e 2026, i governi potrebbero proporre ulteriori definizioni agevolate, magari con scadenze più ravvicinate per incentivare i contribuenti a mettersi in regola.
  • Semplificazione della rateizzazione ordinaria: il D.Lgs. 110/2024 ha già ampliato le rate, ma sono allo studio ulteriori semplificazioni, come la possibilità di presentare la domanda interamente online e di ottenere l’esito in tempo reale; potrebbero anche essere previsti tassi più favorevoli per le famiglie numerose.
  • Integrazione con la crisi d’impresa: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza potrebbe essere coordinato con le definizioni agevolate per rendere più efficaci i piani di ristrutturazione e consentire l’esdebitazione anche delle imprese individuali.
  • Maggiore interoperabilità fra gli enti: grazie alla digitalizzazione, le domande di definizione potrebbero essere trasmesse direttamente dall’Agenzia delle Entrate ai comuni e alle altre amministrazioni, riducendo i tempi di comunicazione delle somme dovute.

Sarà fondamentale monitorare le evoluzioni normative e giurisprudenziali per valutare la convenienza di aderire ai nuovi provvedimenti o di attendere una definizione più favorevole.

19. Glossario dei termini chiave

Per agevolare la lettura dell’articolo riportiamo un glossario dei termini più ricorrenti:

  • Agente della riscossione: ente incaricato di riscuotere i tributi per conto dello Stato e degli enti locali. Dal 2017 è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
  • Cartella di pagamento: atto con cui l’agente della riscossione intima il pagamento di un tributo iscritto a ruolo. Contiene l’indicazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti.
  • Definizione agevolata: procedura che consente al contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo con una riduzione o eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Include le rottamazioni (ter, quater, quinquies) e il saldo e stralcio.
  • Rottamazione‑ter/quater/quinquies: misure previste rispettivamente dal D.L. 119/2018, dalla Legge 197/2022 e dalla Legge di Bilancio 2026 che permettono di pagare il debito senza sanzioni e interessi e con un numero di rate crescente (fino a 18 o 54 rate) .
  • Saldo e stralcio: procedura introdotta dalla Legge 145/2018 che consente ai contribuenti con ISEE ≤ 20 000 € di estinguere i debiti pagando solo una percentuale del capitale (16 %, 20 % o 35 %) .
  • ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): parametro che misura la situazione economica del nucleo familiare e consente di accedere a prestazioni sociali e agevolazioni fiscali; nel saldo e stralcio non deve superare 20 000 €.
  • OCC (Organismo di Composizione della Crisi): organismo deputato a gestire le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione). I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero della Giustizia assistono il debitore nella redazione del piano.
  • Esdebitazione: istituto previsto dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi che consente di liberare il debitore residuo dai debiti non soddisfatti dopo la liquidazione del patrimonio e il rispetto di determinate condizioni (ad es. pagamento del 15 % per i privilegiati).
  • Fermo amministrativo: provvedimento con cui l’agente della riscossione impedisce la circolazione di un veicolo fino al pagamento del debito.
  • Ipoteca legale: garanzia iscritta dall’AER sugli immobili del debitore per importi superiori a 20 000 €; può essere cancellata una volta soddisfatto il debito.

20. FAQ aggiuntive

  1. Il saldo e stralcio si applica anche ai debiti tributari relativi all’IVA?
    Il saldo e stralcio esclude le risorse proprie dell’Unione Europea e quindi l’IVA non versata non può essere definita tramite questa procedura. Tuttavia, l’IVA può rientrare nelle rottamazioni e nelle rateizzazioni ordinarie.
  2. Se muore il debitore, gli eredi sono tenuti a pagare le rate della rottamazione?
    Gli eredi subentrano nelle obbligazioni tributarie entro i limiti dell’eredità. Devono quindi continuare a pagare le rate della rottamazione se accettano l’eredità. In mancanza di risorse sufficienti possono rinunciare all’eredità o richiedere la decadenza dal beneficio.
  3. Posso revocare la domanda di definizione agevolata?
    La legge non prevede una revoca formale, ma è possibile non pagare la prima rata per considerare nulla la domanda. Tuttavia, se si versa anche solo una rata, la definizione produce effetti e comporta la rinuncia ai ricorsi pendenti .
  4. Come vengono ripartite le somme versate tra i vari creditori?
    L’AER ripartisce gli incassi proporzionalmente ai crediti iscritti a ruolo per ogni ente (Stato, INPS, comuni). Nel saldo e stralcio la quota destinata alle sanzioni viene cancellata, mentre il capitale e gli interessi legali vengono ripartiti.
  5. È possibile presentare la domanda di rottamazione tramite un intermediario?
    Sì. Il contribuente può delegare un professionista (avvocato, commercialista) mediante procura; l’intermediario potrà presentare la domanda online e ricevere la comunicazione delle somme dovute.
  6. Cosa succede se l’AER non risponde alla richiesta di sospensione?
    Se l’Agenzia non risponde entro i termini previsti, il contribuente può ricorrere al giudice per ottenere la sospensione cautelare. È consigliabile farsi assistere da un professionista per evitare errori procedurali.
  7. Le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto vengono restituite?
    In caso di saldo e stralcio o rottamazione, se il contribuente versa più del dovuto (ad esempio, perché paga un importo superiore alla rata richiesta), l’eccedenza può essere compensata con le rate successive o richiesta a rimborso.
  8. La presentazione della domanda interrompe la prescrizione?
    La domanda di definizione agevolata sospende i termini di prescrizione, che ricominciano a decorrere in caso di decadenza o conclusione del piano. La sospensione dura fino alla comunicazione delle somme dovute e, in caso di rottamazione, per tutta la durata del piano .
  9. È possibile chiedere il pignoramento “volontario” per saldare il debito?
    In alcuni casi il debitore può offrire l’assoggettamento volontario dei propri beni al fine di evitare misure più invasive. Tale soluzione va negoziata con l’AER e richiede l’assistenza di un professionista.

Conclusione

La disciplina del saldo e stralcio e delle rottamazioni è in continua evoluzione. La Legge 145/2018 aveva introdotto un’opportunità unica per i contribuenti con ISEE basso, consentendo di estinguere i propri debiti con una riduzione fino all’84 % e un pagamento in cinque rate . Successivamente sono state introdotte le rottamazioni‑ter, quater e quinquies, che hanno ampliato la platea dei beneficiari e diluito i pagamenti fino a 18 e 54 rate .

Nel 2026 il saldo e stralcio non è stato riproposto, ma la rottamazione‑quinquies offre un piano di rientro su nove anni con interessi limitati. Parallelamente, la riforma del 2024 ha esteso la rateizzazione ordinaria fino a 84/96/108/120 rate, consentendo a chiunque di dilazionare i debiti fino a dieci anni . Tuttavia, l’adesione a queste misure comporta l’obbligo di rispettare scadenze rigide e di rinunciare ai ricorsi, salvo i casi in cui il giudice sospende il processo in attesa della definizione agevolata.

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