Introduzione
Ricevere una cartella esattoriale può gettare nel panico chiunque, sia esso un imprenditore, un professionista o un privato. Una volta notificata la cartella, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere con pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi se il contribuente non versa il dovuto nei termini. Tuttavia, il legislatore ha previsto strumenti per dilazionare il pagamento e alleggerire l’impatto economico del debito. Conoscere quante rate si possono chiedere e come presentare l’istanza è determinante per evitare errori e sanzioni. Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una profonda riforma della riscossione: l’art. 13 del D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 ha riscritto l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, aumentando il numero massimo di rate e introducendo nuove regole per la valutazione della temporanea difficoltà economico‑finanziaria . Con il presente articolo analizziamo queste novità e la disciplina previgente, illustrando i passi pratici per richiedere la dilazione, le alternative alla rateizzazione e le tutele giudiziali.
Perché è un tema importante
- Rischi di una mancata reazione: la cartella esattoriale apre la strada a espropriazioni e pignoramenti. Non chiedere tempestivamente la rateizzazione o non impugnare l’atto può far decadere il contribuente dai benefici e rendergli preclusa una futura dilazione .
- Errori da evitare: molte persone non leggono la cartella e si affidano a consigli non professionali. Spesso non rispettano i termini, non allegano la documentazione necessaria o richiedono un numero di rate non compatibile con la legge.
- Novità normative: il 2024 ha rivoluzionato la disciplina della riscossione: fino al 31 dicembre 2024 era possibile dilazionare fino a 72 rate, dal 1° gennaio 2025 si può arrivare fino a 84 rate (anni 2025‑2026), 96 (anni 2027‑2028) o 108 rate (dal 2029 in poi) su semplice richiesta e fino a 120 rate in caso di documentazione .
- Urgenza: per beneficiare della sospensione di fermi, ipoteche e procedure esecutive occorre presentare l’istanza prima dell’avvio delle azioni esecutive e versare la prima rata .
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre, ricopre il ruolo di esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio opera a livello nazionale e si avvale di commercialisti, consulenti del lavoro e fiscalisti per offrire un’assistenza completa.
Grazie a questa struttura, l’Avv. Monardo può:
- Analizzare l’atto: verifica di vizi formali (notifica irregolare, prescrizione o decadenza), controllo degli importi e dei soggetti creditori.
- Presentare ricorsi e opposizioni: propone ricorsi al giudice tributario o al giudice ordinario, istanze di sospensione della riscossione e opposizioni agli atti esecutivi.
- Sospendere o annullare le cartelle: gestisce procedimenti di sospensione ex art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 e ricorsi per annullamento.
- Trattare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: negozia piani di rientro personalizzati, verifica i requisiti ISEE e gli indici di liquidità previsti dal D.M. 27 dicembre 2024 .
- Utilizzare procedure concorsuali: assiste nel ricorso alla legge 3/2012 (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata) e alla composizione negoziata della crisi d’impresa per ottenere esdebitazione e protezione del patrimonio.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale: come funziona la rateizzazione della cartella
1.1 La disciplina generale dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 (versione in vigore dal 1° gennaio 2025)
L’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 disciplina la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma, completamente riscritta dal D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110, distingue due tipologie di istanze:
- Istanze “a semplice richiesta” per importi fino a 120.000 euro, in cui il contribuente dichiara (senza documentare) la temporanea difficoltà economica;
- Istanze “documentate”, presentate quando il debito supera 120.000 euro o quando, pur essendo inferiore, si chiedono rate oltre il limite di 84 (per 2025‑2026), 96 (per 2027‑2028) o 108 (dal 2029).
Secondo il testo vigente dal 1° gennaio 2025:
- Su semplice richiesta il pagamento può essere ripartito fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025‑2026, 96 rate mensili per quelle presentate nel 2027‑2028 e 108 rate mensili dal 1° gennaio 2029 .
- Con istanza documentata la ripartizione può arrivare fino a 120 rate mensili. Per importi fino a 120.000 euro occorre dimostrare la temporanea difficoltà se si richiedono più di 84, 96 o 108 rate a seconda dell’anno; per importi superiori a 120.000 euro la documentazione è sempre necessaria .
- Importo minimo di ogni rata: l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro .
- Criteri di valutazione della difficoltà: per persone fisiche e imprese in regime semplificato si utilizza l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); per le imprese si considerano l’indice di liquidità e l’indice Alfa, mentre per i condomìni l’indice Beta .
- Eventi eccezionali: in caso di calamità o eventi atmosferici che rendano inagibile l’abitazione o lo studio, la difficoltà economica può essere provata con la certificazione del Comune .
- Proroga del piano: la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta se la situazione economica peggiora, fino al numero massimo di rate previsto .
- Decadenza: il mancato pagamento di otto rate (anche non consecutive) determina la decadenza dal beneficio e rende immediatamente esigibile l’intero importo residuo; inoltre, il carico non potrà più essere rateizzato .
Testo normativo dell’art. 19 (estratto)
Per completezza, riportiamo parte del testo dell’art. 19 (versione vigente al 1° gennaio 2026) disponibile sul portale istituzionale Brocardi. La disposizione stabilisce che: “Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico‑finanziaria l’Agenzia delle entrate‑Riscossione concede la ripartizione del pagamento […] fino a un massimo di 84 rate mensili per le richieste 2025‑2026, 96 per le richieste 2027‑2028 e 108 rate per quelle presentate dal 1° gennaio 2029” . Inoltre, su richiesta documentata l’Agenzia può concedere la ripartizione fino a 120 rate mensili e, per i debiti fino a 120.000 euro, il numero minimo di rate parte da 85 (per le domande 2025‑2026), da 97 (per le domande 2027‑2028) e da 109 (dal 1° gennaio 2029) .
1.2 La disciplina previgente (fino al 31 dicembre 2024)
Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le regole previgenti dell’art. 19 nella versione precedente al D.Lgs. 110/2024. Tali regole prevedevano:
- 72 rate mensili per le istanze “a semplice richiesta” riguardanti debiti fino a 60.000 euro;
- Fino a 120 rate per le istanze “documentate” se l’importo superava 60.000 euro o in caso di particolare disagio economico;
- Importo minimo di ogni rata: 100 euro (soglia dimezzata a 50 euro dal 2016);
- Decadenza con mancato pagamento di 5 rate (passata a 8 rate con il D.Lgs. 159/2015).
Il 2024 ha rappresentato l’ultima fase di applicazione di tali regole. Dal 2025 il nuovo regime sostituisce integralmente quello precedente.
1.3 Decreto ministeriale 27 dicembre 2024 e parametri economici
Il Decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2024 detta le modalità di applicazione dell’art. 19 e individua i parametri e gli indici da considerare per la valutazione della temporanea difficoltà economico‑finanziaria. In particolare:
- Le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime semplificato sono valutati in base all’ISEE e all’entità del debito da rateizzare .
- Le società e i soggetti diversi da persone fisiche sono valutati in base all’indice di liquidità (rapporto tra attività correnti e passività correnti) e all’indice Alfa, che esprime la capacità di far fronte al debito complessivo.
- Per i condomìni si utilizza l’indice Beta, calcolato come rapporto tra la somma delle spese correnti e l’importo del debito.
- Il decreto individua anche eventi straordinari (calamità, incendi, pandemia) che fanno presumere automaticamente la difficoltà finanziaria .
- Per le pubbliche amministrazioni la richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante attestante la carenza di liquidità .
1.4 Applicabilità della rateizzazione e somme escluse
Non tutte le somme iscritte a ruolo sono rateizzabili. L’art. 19 esclude:
- Debiti derivanti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi;
- Somme derivanti da sentenze della Corte dei conti;
- Sanzioni penali e somme derivanti da pronunce penali;
- IVA riscossa all’importazione;
- Somme per le quali è già intervenuta decadenza da precedenti rateazioni .
È importante considerare che l’istanza di dilazione deve essere presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva. Secondo la giurisprudenza, se il contribuente paga la prima rata, le procedure esecutive pendenti (pignoramenti o aste) si estinguono, a condizione che non siano già stati tenuti incanti con esito positivo . Tuttavia l’Agenzia delle Entrate conserva il diritto di agire in caso di inadempimento.
1.5 La decadenza e il divieto di nuova rateizzazione
Il mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive comporta automaticamente la decadenza dal beneficio . In tal caso l’intero debito diventa esigibile in un’unica soluzione e non può più essere nuovamente rateizzato . L’art. 19 prevede che:
- la decadenza non preclude la possibilità di rateizzare altri carichi diversi da quelli per cui si è decaduti ;
- se sopravviene una sospensione giudiziale o amministrativa, il debitore è autorizzato a non versare le rate successive e al termine della sospensione può chiedere il pagamento dilazionato del debito residuo nello stesso numero di rate non versate ;
- il piano può prevedere rate variabili e crescenti su richiesta del debitore .
1.6 Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza offre chiarimenti importanti sulla rateizzazione:
- Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 18 febbraio 2025 n. 4201 – La Corte ha affermato che l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito tributario non esclude che, per valutare la soglia di fallibilità di 30.000 euro prevista dall’art. 15, comma 9, L.Fall., si debba tenere conto dell’intero debito iscritto a ruolo. La rateizzazione non comporta novazione del debito: si tratta solo di una modalità di pagamento, che non modifica né il titolo né l’oggetto dell’obbligazione; l’Agenzia delle Entrate conserva il diritto di agire in via esecutiva in caso di inadempimento .
- Corte di giustizia tributaria di Roma, sentenza n. 15671/2025 – I giudici hanno stabilito che la decadenza dal piano di rateizzazione non può essere applicata automaticamente se il mancato pagamento dipende da cause di forza maggiore (ad esempio grave malattia). È necessario applicare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, insieme allo Statuto del contribuente . La pronuncia ribadisce che l’Agenzia della Riscossione deve valutare le circostanze specifiche del debitore.
- Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 11 giugno 2024 n. 16224 – La Corte ha ribadito che la modificazione della misura del canone o del termine di scadenza in un contratto di locazione non integra novazione se manca l’intenzione di estinguere la precedente obbligazione . Sebbene la decisione riguardi un contratto di locazione, la stessa logica è stata richiamata nei contenziosi sulla rateizzazione: cambiare il termine di pagamento non comporta novazione dell’obbligazione fiscale.
Oltre a queste decisioni, numerose pronunce riguardano questioni procedurali (es. validità della notifica via PEC, termini di decadenza, sospensione della riscossione) che verranno richiamate nelle sezioni dedicate a difese e strategie legali.
1.7 Normativa complementare
- Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – garantisce il diritto alla trasparenza, all’informazione e alla motivazione degli atti fiscali. L’art. 10 prevede che l’Amministrazione agisca secondo buona fede e collaborazione.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 – disciplina le sanzioni amministrative tributarie; consente la riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso e stabilisce la non cumulabilità delle sanzioni con quelle penali.
- D.Lgs. 31 maggio 1999 n. 231 e D.Lgs. 159/2015 – introducono la decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancato pagamento di otto rate e disciplinano la proroga del piano.
- D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 – riordinano il servizio nazionale della riscossione e confermano il ruolo dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione come agente unico per la riscossione coattiva.
- Leggi di definizione agevolata (“rottamazioni”) – le leggi di bilancio 2017, 2018, 2023 e 2024 hanno introdotto rottamazioni che consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni. L’ultima rottamazione‑quinquies consente il pagamento in massimo 54 rate bimestrali dal 2026 .
2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica della cartella
2.1 Notifica e termini per pagare
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione invita il contribuente a pagare le somme risultanti dai ruoli affidati dagli enti impositori. Le cartelle possono essere notificate mediante posta raccomandata, notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o messo notificatore. Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973, la notifica deve avvenire entro il termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta; se la cartella deriva da avviso di accertamento esecutivo, il termine è di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Una volta ricevuta la cartella, il debitore ha 60 giorni per pagare (per i ruoli derivanti da tributi erariali) o 30 giorni (per alcune entrate locali). Decorso questo termine, l’agente della riscossione procede a recuperare coattivamente la somma mediante fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca o pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi).
2.2 Presentazione dell’istanza di rateizzazione
a) Richiesta “a semplice istanza” (debiti fino a 120.000 euro)
- Compilazione della domanda – il contribuente deve compilare il modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione indicando l’importo iscritto a ruolo, il numero di rate desiderato e la dichiarazione di trovarsi in temporanea difficoltà.
- Invio telematico – la domanda si presenta online attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite posta elettronica certificata. È possibile rivolgersi ai punti territoriali o a un intermediario professionale.
- Attesa dell’esito – l’Agenzia verifica solo la regolarità formale e rilascia l’atto di accoglimento con il numero di rate concesse. Per importi fino a 120.000 euro, se si chiedono rate entro i limiti (84 rate nel biennio 2025‑2026, 96 rate nel 2027‑2028, 108 rate dal 2029) non occorre documentare la situazione economica .
- Pagamento della prima rata – l’effetto sospensivo di fermi, ipoteche e pignoramenti decorre dal pagamento della prima rata. Se la rata non viene pagata, la domanda si considera non perfezionata.
b) Richiesta documentata (debiti superiori a 120.000 euro o numero di rate superiore ai limiti)
- Compilazione e documentazione – oltre al modulo, è necessario allegare la documentazione prevista dal D.M. 27 dicembre 2024:
- Persone fisiche: ISEE aggiornato, copia del documento d’identità, elenco dei debiti in corso, attestazione di eventuali calamità naturali.
- Imprese: bilanci, relazione sulla situazione economico‑finanziaria, indici di liquidità e alfa.
- Condomìni: prospetti finanziari e certificazione dell’amministratore.
- Istruttoria – l’Agenzia valuta la documentazione e assegna il numero di rate da 85 a 120 per il 2025‑2026, da 97 a 120 per il 2027‑2028 e da 109 a 120 dal 2029 .
- Decreto ministeriale – se i parametri rientrano nei limiti, la richiesta viene accolta; diversamente l’Agenzia può concedere un numero di rate inferiore o rigettare l’istanza.
- Proroga – se la situazione peggiora, è possibile chiedere una proroga della dilazione una sola volta, documentando il peggioramento .
2.3 Effetti della presentazione dell’istanza
- Sospensione degli interessi di mora e delle procedure esecutive – dalla data di presentazione dell’istanza e fino alla comunicazione dell’esito (accoglimento o rigetto) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive .
- Estinzione delle procedure in corso – il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive avviate, purché non vi sia già stato incanto con esito positivo .
- Revoca della rateazione – il pagamento tardivo di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio .
- Divieto di nuova rateazione – dopo la decadenza, il carico non è più rateizzabile ma è possibile richiedere rateizzazione per altri debiti .
2.4 Termine di impugnazione della cartella
Il debitore può contestare la cartella se ritiene che il debito non sia dovuto o che l’atto presenti vizi. I termini variano in base alla natura del tributo:
- 60 giorni dalla notifica per tributi erariali (IRPEF, IVA, imposte dirette) e contributi previdenziali;
- 30 giorni per multe stradali;
- 90 giorni per cartelle relative a sanzioni della Corte dei conti;
- Termini diversi per entrate locali (TARI, IMU).
Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) o, per crediti non tributari, al giudice ordinario. È importante che la domanda di rateizzazione non preclude l’impugnazione: è possibile chiedere la dilazione e contestualmente impugnare l’atto per i soli vizi formali, depositando il ricorso prima della scadenza dei termini. In molti casi conviene comunque versare la prima rata per sospendere le procedure esecutive e poi decidere se proseguire nel giudizio.
3. Difese e strategie legali: come contestare o sospendere la cartella
3.1 Controllo dei presupposti e ricorsi
a) Verifica preliminare – Prima di accettare un piano di rateazione, è fondamentale accertare:
- Legittimità della notifica – la notifica deve essere stata effettuata nel rispetto dell’art. 26 D.P.R. 602/1973. Notifiche via PEC o raccomandata irregolari (mancanza di firma digitale, errato indirizzo PEC) possono comportare la nullità della cartella;
- Prescrizione e decadenza – molti carichi sono prescritti (ad es. contributi Inps dopo 5 anni, imposte dirette dopo 10 anni). La presentazione dell’istanza di rateizzazione non sana la prescrizione, che può essere eccepita in giudizio;
- Duplicazione dei ruoli – occorre verificare che lo stesso debito non sia già stato saldato o annullato;
- Errata intestazione del carico – capita che vengano iscritte somme a carico di soggetti non legittimati (es. eredi prima della notifica dell’avviso di successione);
- Carenza di motivazione – la cartella deve riportare gli estremi dell’atto presupposto e la spiegazione del calcolo. La giurisprudenza annulla le cartelle non motivate.
b) Ricorso per vizi formali – Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria può far valere:
– Vizi di notifica (art. 60 D.P.R. 600/1973);
– Estinzione del debito (prescrizione, pagamento);
– Sovrapposizione di ruoli;
– Nullità dell’avviso presupposto;
– Illegittimità degli interessi (anatocismo, errata applicazione del tasso).
Il ricorso può chiedere anche la sospensione dell’esecuzione. Se il giudice accorda la sospensione, il contribuente è autorizzato a non versare le rate successive .
c) Opposizione agli atti esecutivi – L’art. 19 consente di presentare opposizione al pignoramento, all’ipoteca o al fermo se l’esecuzione è viziata (mancanza di notifica, carenza del presupposto). L’opposizione va proposta al giudice dell’esecuzione competente.
3.2 Sospensione della riscossione ex art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997
Il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione in presenza di specifiche cause (ad esempio compensazione con crediti, annullamento del carico, provvedimento di sgravio). Se l’istanza è presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione deve sospendere le azioni esecutive fino a quando l’ente impositore conferma il debito. Questa procedura è alternativa o complementare alla rateizzazione.
3.3 Strategie difensive nella pratica
- Impugnazione con richiesta di rateizzazione – In molti casi conviene presentare il ricorso per contestare i vizi e, allo stesso tempo, chiedere la rateizzazione per sospendere le procedure. Se il ricorso viene accolto, il piano di rateazione verrà annullato; se viene respinto, il contribuente avrà comunque dilazionato il debito.
- Ricalcolo degli interessi – L’ufficio spesso applica interessi di mora superiori ai tassi legali. Un avvocato può impugnare l’estratto di ruolo per chiedere il ricalcolo e ottenere la riduzione dell’importo dovuto.
- Accesso agli atti e autotutela – Prima di impugnare, è utile richiedere l’accesso agli atti e presentare istanza di autotutela all’ente creditore. Spesso l’ente annulla autonomamente il carico o corregge gli errori, evitando il contenzioso.
- Coordinamento con la procedura concorsuale – Se il debitore versa in una situazione di sovraindebitamento, l’istanza di rateizzazione può essere integrata con una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). In tal caso il piano di pagamento della cartella sarà inserito nel programma di esdebitazione, sospendendo integralmente le procedure esecutive.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni e procedure concorsuali
4.1 Definizione agevolata (“rottamazione”)
Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto diverse definizioni agevolate, comunemente chiamate “rottamazioni”, che consentono di estinguere le cartelle pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con l’esclusione di sanzioni e interessi di mora.
a) Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)
La rottamazione‑quater, prevista dalla legge di bilancio 2023, riguardava i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022 e consentiva il pagamento:
- In unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
- In massimo 18 rate (cinque nel 2023, poi quattro a regime).
Il pagamento tempestivo della prima o dell’unica rata determinava l’estinzione delle procedure esecutive e la cancellazione di ipoteche e fermi.
b) Rottamazione‑quinquies 2026
La legge di bilancio 2026 (immaginata in questa analisi) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, estendendo il beneficio ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2022 e prevedendo la possibilità di pagare fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con un tasso di interesse agevolato del 3% dal 1° agosto 2026 . Le rate scadono secondo un calendario predefinito: le prime tre nel 2026 e le successive ogni due mesi fino al 2035. Il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate bimestrali, anche non consecutive, comporta la perdita del beneficio e rende il debito immediatamente esigibile .
Il contribuente può aderire alla rottamazione entro il 30 aprile 2026 (termine ipotizzato). Se intende presentare anche l’istanza di rateizzazione per altri carichi, dovrà tener presente che i debiti rottamati non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 .
4.2 Saldo e stralcio e stralcio automatico
In passato sono stati previsti anche il saldo e stralcio (Legge 145/2018) e lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro (Legge 197/2022), che consentivano l’annullamento integrale dei carichi di modesto ammontare. Attualmente tali misure non sono vigenti ma è possibile che future leggi di bilancio introducano nuove edizioni.
4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)
Chi si trova in situazione di sovraindebitamento può accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019). Queste procedure consentono di ottenere l’esdebitazione e, nel contempo, di trattare i debiti fiscali. Le principali forme sono:
- Piano del consumatore – destinato alle persone fisiche non imprenditori, permette di proporre ai creditori (tra cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione) un piano di pagamento rateale o la falcidia dei debiti. Il tribunale omologa il piano se verifica la meritevolezza del debitore.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – rivolto a imprenditori non soggetti a fallimento, prevede la maggioranza dei creditori per essere omologato. Può contenere proposte di pagamento parziale o dilazionato dei debiti erariali.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato – comporta la liquidazione del patrimonio con la possibilità di ottenere l’esdebitazione residua.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, è in grado di assistere i debitori nell’accesso a queste procedure, presentando piani che includono la rateizzazione dei debiti fiscali.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura volontaria nella quale l’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo), individua soluzioni per il risanamento dell’impresa con la collaborazione dei creditori. In questa sede è possibile negoziare con l’Agenzia delle Entrate piani di rientro, transazioni fiscali e rateizzazioni più lunghe, coordinate con la ristrutturazione aziendale.
4.5 Transazione fiscale e concordato preventivo
Per le imprese in crisi sottoposte a concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti, l’art. 182‑ter l.fall. (oggi confluito negli artt. 63‑65 del Codice della crisi) prevede la possibilità di proporre una transazione fiscale. La transazione può comportare:
- Stralcio parziale di tributi e sanzioni;
- Dilazione extra‐ordinaria dei debiti;
- Rideterminazione degli interessi.
La proposta deve garantire un trattamento non deteriore rispetto alle alternative liquidatorie. Anche in questo caso è fondamentale la consulenza di professionisti esperti.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori più frequenti
- Ignorare la cartella e lasciar trascorrere i termini – molti debitori non aprono la raccomandata o la PEC e si accorgono della cartella solo quando arriva un fermo amministrativo. È fondamentale controllare le comunicazioni e reagire entro i termini.
- Presentare l’istanza incompleta – la mancanza di documentazione nella richiesta documentata comporta il rigetto. Occorre allegare sempre ISEE, bilanci, indici, certificazioni.
- Richiedere un numero di rate non consentito – prima di compilare la domanda bisogna verificare la normativa vigente: dal 2025 sono previste 84‑96‑108 rate su semplice richiesta e 85‑120 rate su richiesta documentata .
- Non pagare la prima rata – senza il pagamento della prima rata, la rateizzazione non produce effetti e le azioni esecutive proseguono.
- Saltare più rate – il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza dal beneficio .
- Non verificare la prescrizione – a volte la cartella è prescritta: ad esempio le imposte comunali si prescrivono in cinque anni, l’imposta di bollo in tre anni. Pagare una cartella prescritta significa versare somme non dovute.
5.2 Consigli pratici
- Conserva tutte le notifiche – fascicola le cartelle, le PEC e le raccomandate per avere la prova delle date.
- Consulta un professionista – un avvocato esperto verifica la legittimità degli atti e ti consiglia se ricorrere o rateizzare.
- Utilizza i servizi online – l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione mette a disposizione simulatori del numero di rate e moduli online per richiedere la dilazione; l’accesso con SPID semplifica la procedura.
- Verifica gli indici – se la richiesta è documentata, calcola in anticipo l’ISEE o gli indici di liquidità per capire quante rate potrebbero concederti.
- Aggiorna la situazione – se ottieni un piano e poi peggiora la tua condizione economica, richiedi la proroga prima di decadere.
- Monitora novità legislative – il numero di rate cambia a seconda dell’anno di presentazione. Le leggi di bilancio possono introdurre nuove rottamazioni o stralci.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Numero massimo di rate a seconda del tipo di richiesta e dell’anno (art. 19 D.P.R. 602/1973)
| Tipo di richiesta | Importo iscritto a ruolo | Istanze presentate nel 2025‑2026 | Istanze 2027‑2028 | Istanze dal 2029 | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| “Semplice richiesta” | ≤ 120 000 € e temporanea difficoltà dichiarata | Fino a 84 rate mensili | Fino a 96 rate mensili | Fino a 108 rate mensili | Art. 19 comma 1 D.P.R. 602/1973, mod. D.Lgs. 110/2024 |
| “Richiesta documentata” (importo ≤ 120 000 €) | Prova della temporanea difficoltà (ISEE/indici) | da 85 a 120 rate | da 97 a 120 rate | da 109 a 120 rate | Art. 19 comma 1.1 lett. b |
| “Richiesta documentata” (importo > 120 000 €) | Prova della temporanea difficoltà obbligatoria | Fino a 120 rate | Fino a 120 rate | Fino a 120 rate | Art. 19 comma 1.1 lett. a |
| Disciplina previgente (fino al 31 dicembre 2024) | ≤ 60 000 € (semplice) | 72 rate | n.d. | n.d. | Art. 19 nella versione ante 2025 |
6.2 Strumenti difensivi e termini
| Strumento | Finalità | Termini | Note |
|---|---|---|---|
| Ricorso tributario | Impugnare la cartella per vizi formali, prescrizione, errata iscrizione | 60 giorni (tributi erariali), 30 o 90 giorni per altre entrate | Possibile chiedere sospensione in pendenza della rateizzazione |
| Istanza di sospensione ex art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997 | Sospendere la riscossione in presenza di cause ostative (compensazione, annullamento, sgravio) | 60 giorni dalla notifica della cartella | La sospensione sospende i termini di prescrizione e decadenza |
| Rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) | Dilazionare il pagamento fino a 84/96/108/120 rate | Presentare l’istanza prima dell’inizio della procedura esecutiva | Mancato pagamento di 8 rate → decadenza |
| Rottamazione/definizione agevolata | Estinguere i carichi pagando solo l’imposta (senza sanzioni e interessi di mora) | Termine di adesione variabile (es. 30 aprile 2026 per rottamazione‑quinquies) | Non cumulabile con la rateizzazione per gli stessi carichi |
| Piano del consumatore/Accordo di ristrutturazione | Rideterminare e rateizzare tutti i debiti nell’ambito della legge 3/2012 | Presentazione al tribunale; durata variabile | Necessaria l’assistenza di un OCC e la presenza di un professionista abilitato |
6.3 Sanzioni e conseguenze
| Evento | Conseguenza |
|---|---|
| Mancato pagamento di 8 rate | Decadenza dal piano, esigibilità immediata dell’intero debito e impossibilità di rateizzare nuovamente lo stesso carico |
| Domanda di rateizzazione successiva all’avvio dell’esecuzione | L’istanza è inammissibile perché la richiesta deve essere presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva |
| Mancata allegazione della documentazione richiesta | Rigetto dell’istanza documentata e avvio di azioni esecutive |
| Istanze infedeli o false dichiarazioni | Revoca della rateizzazione e segnalazione all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione |
| Decadenza dalla rottamazione (pagamento insufficiente) | Perdita dei benefici e recupero del carico con interessi e sanzioni; impossibilità di rateizzare il carico |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Quante rate posso chiedere per una cartella esattoriale nel 2025‑2026?
Per le istanze “a semplice richiesta” relative a debiti fino a 120.000 €, il numero massimo è 84 rate mensili. Per le istanze “documentate”, il numero va da 85 a 120 rate. Dal 2027 il numero aumenta a 96 e dal 2029 a 108 . - E per le domande presentate nel 2027‑2028?
Nel biennio 2027‑2028, su semplice richiesta si possono ottenere fino a 96 rate; con richiesta documentata da 97 a 120 rate. Dal 2029 il limite sale a 108 (semplice) o 109‑120 (documentata) . - Qual è l’importo minimo di ogni rata?
Ogni rata non può essere inferiore a 50 euro . - Posso chiedere la rateizzazione per debiti superiori a 120.000 euro?
Sì, ma devi presentare l’istanza documentata, provando la temporanea difficoltà economica. In questo caso il numero massimo di rate è sempre 120, indipendentemente dall’anno . - Cosa succede se salto una rata?
Il mancato pagamento di una rata non comporta immediata decadenza. La legge prevede la decadenza solo dopo otto rate non pagate, anche non consecutive . È comunque consigliabile contattare l’Agenzia delle Entrate per sistemare tempestivamente eventuali ritardi. - La rateizzazione blocca interessi e sanzioni?
La dilazione non annulla le sanzioni già incluse nella cartella. Tuttavia sospende gli interessi di mora e le procedure esecutive dalla presentazione dell’istanza fino all’esito . - Posso impugnare la cartella e chiedere la rateizzazione contemporaneamente?
Sì. L’istanza di rateizzazione non preclude l’impugnazione della cartella. Presentare entrambe consente di sospendere le procedure esecutive e contestare eventuali vizi. - Cosa succede se l’Agenzia rigetta la mia richiesta?
Se la richiesta è rigettata per mancanza di documentazione o per insufficienza dell’ISEE, puoi ripresentarla entro i termini oppure ricorrere. Nel frattempo l’Agenzia può riprendere le azioni esecutive. - È possibile prorogare il piano di rateizzazione?
Sì, ma solo una volta e previa dimostrazione di un peggioramento della situazione economica . - La rateizzazione comporta la novazione del debito?
No. La Cassazione (ordinanza n. 4201/2025) ha precisato che la rateizzazione non comporta novazione: il debito rimane invariato e l’Agenzia conserva il diritto di agire in caso di inadempimento . - Se perdo il lavoro posso ottenere più rate?
Puoi chiedere la proroga del piano o presentare un’istanza documentata con ISEE aggiornato. Il D.M. 27 dicembre 2024 prevede che eventi come disoccupazione o malattia rientrano tra le circostanze che giustificano la difficoltà finanziaria . - Le cartelle relative a multe stradali sono rateizzabili?
Sì, purché non siano già state oggetto di precedente rateizzazione decaduta. Il numero di rate varia in base all’anno di presentazione dell’istanza e all’importo. - Posso usare la rateizzazione per i debiti INPS?
Sì. I contributi previdenziali iscritti a ruolo rientrano tra i carichi rateizzabili. Tuttavia occorre verificare i termini di prescrizione (5 anni) e gli eventuali piani già in corso. - Se aderisco alla rottamazione posso poi chiedere la rateizzazione?
No. La rottamazione e la rateizzazione sono alternative per lo stesso carico. Se aderisci alla rottamazione quinquies, non potrai rateizzare i debiti rottamati . - In cosa consiste la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” richiesta dalla legge?
È la condizione in cui il contribuente, pur essendo in grado di pagare il debito, necessita di più tempo. Il D.M. 27 dicembre 2024 fornisce parametri oggettivi (ISEE, indici di liquidità) per valutare la difficoltà . Eventi straordinari come calamità naturali o malattie gravi attestati da certificazione pubblica sono considerati automaticamente indici di difficoltà . - Posso pagare le rate con domiciliazione bancaria?
Sì. L’Agenzia consente la domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore . - Una cartella può essere annullata?
Sì, se l’avviso presupposto è illegittimo (es. mancata firma del dirigente, importo prescritto, inesistenza del debito). L’annullamento può avvenire in autotutela o mediante ricorso. - La rateizzazione preclude la transazione fiscale?
No. La transazione fiscale in sede di concordato o accordo di ristrutturazione può prevedere il pagamento dilazionato del debito anche se precedentemente rateizzato, purché il nuovo piano garantisca un trattamento non deteriore. - Cosa succede se vendo un immobile pignorato durante la rateizzazione?
Se il pignoramento è stato estinto con il pagamento della prima rata, puoi disporre del bene. In caso contrario, la vendita è inefficace e l’Agenzia può procedere con l’esecuzione immobiliare. - Quante rate posso saltare senza decadere?
Puoi saltare fino a sette rate complessive (anche non consecutive). All’ottava rata non pagata scatterà la decadenza .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Caso 1 – Debito di 50.000 € richiesto nel 2025 con semplice richiesta
Supponiamo che Tizio riceva una cartella per imposte dirette pari a 50.000 € nel marzo 2025. Tizio dichiara di trovarsi in temporanea difficoltà economica e chiede la dilazione a semplice richiesta.
Numero massimo di rate: 84 (per il biennio 2025‑2026).
Importo minimo rata: 50 € (ma il piano potrà prevedere rate più alte per rientrare nel periodo concesso).
Esempio di piano: se Tizio sceglie 72 rate (6 anni), l’importo di ciascuna rata sarà 50.000 € / 72 = 694,44 € (al netto degli interessi). Se richiede il massimo (84 rate), la rata scende a circa 595,24 €.
Considerazioni: se Tizio prevede di avere entrate crescenti, può optare per rate variabili con importo crescente (art. 19, comma 1‑ter). Inoltre, se perde il lavoro o sopravviene una malattia, può chiedere una proroga del piano una sola volta .
8.2 Caso 2 – Debito di 200.000 € nel 2026 con richiesta documentata
Caia riceve una cartella per 200.000 € nel 2026. Poiché l’importo supera 120.000 €, deve presentare istanza documentata allegando bilanci e indici.
Numero di rate: fino a 120. L’Agenzia valuta l’indice di liquidità e l’indice Alfa . Se Caia dimostra di non poter sostenere rate troppo alte, l’Agenzia potrebbe concedere 120 rate (10 anni).
Esempio di piano: 200.000 € / 120 = 1.666,67 € al mese (senza interessi). Con gli interessi legali, l’importo crescerà leggermente.
Attenzione: la proroga potrà essere chiesta una sola volta. Se Caia salta 8 rate, decade e l’intero debito diventa immediatamente esigibile .
8.3 Caso 3 – Adesione alla rottamazione‑quinquies per debito di 30.000 €
Sempronio possiede diverse cartelle affidate entro il 31 dicembre 2022 per un totale di 30.000 €. Nel 2026 aderisce alla rottamazione‑quinquies:
- Modalità di pagamento: può scegliere il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali dal 31 luglio 2026 al 31 maggio 2035 .
- Calcolo rata: 30.000 € / 54 ≈ 555,56 € per rata, oltre agli interessi del 3% a partire dal 1° agosto 2026 .
- Conseguenze: in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, Sempronio perde i benefici e il debito residuo diventa immediatamente esigibile .
- Alternatività: i carichi inclusi nella rottamazione non sono più rateizzabili secondo l’art. 19 .
8.4 Caso 4 – Procedura di sovraindebitamento con piano del consumatore
Lucia ha debiti complessivi per 150.000 €, di cui 50.000 € per imposte e contributi. Non può far fronte a tutti i creditori e chiede l’accesso alla procedura di piano del consumatore. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, presenta un piano che prevede:
- Pagamento del 40% dei debiti chirografari (creditori commerciali) in 5 anni;
- Rateizzazione del debito fiscale in 120 rate mensili;
- Mantenimento della prima casa.
Il tribunale omologa il piano e dispone la sospensione di tutte le procedure esecutive. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione partecipa al piano accettando la dilazione. Al termine, Lucia ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.
8.5 Caso 5 – Composizione negoziata e transazione fiscale per un’impresa in crisi
La società Alfa S.r.l. è in crisi e ha debiti fiscali per 500.000 €. Ricorre alla composizione negoziata con l’assistenza dell’Avv. Monardo, esperto negoziatore. Durante le trattative con i creditori, propone all’Agenzia delle Entrate:
- Transazione fiscale con pagamento del 70% delle imposte e azzeramento delle sanzioni;
- Dilazione in 120 rate;
- Conversione dei debiti previdenziali in crediti privilegiati.
L’Agenzia valuta che l’alternativa liquidatoria consentirebbe di recuperare solo il 50% e accetta la proposta. L’accordo evita l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e salva l’azienda.
9. Sentenze recenti e commenti giuridici
9.1 Cassazione civile, ordinanza 18 febbraio 2025 n. 4201
Questa ordinanza, già citata, affronta la questione se il debito tributario rateizzato debba essere conteggiato nella soglia di fallibilità prevista dall’art. 15, comma 9, L.Fall. La Corte ha risposto affermativamente: l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione non produce novazione e, quindi, il debito tributario va considerato per l’intero importo originario. I giudici precisano che la rateizzazione è solo una diversa modalità di adempimento che non cambia la natura dell’obbligazione . Questa pronuncia è importante perché impedisce agli imprenditori di “nascondere” l’esposizione debitoria dietro un piano di pagamento.
9.2 Corte di giustizia tributaria di Roma, sentenza n. 15671/2025
La Corte di giustizia tributaria di Roma ha annullato la decadenza da un piano di rateizzazione in un caso in cui il contribuente aveva saltato otto rate a causa di una grave malattia. Secondo i giudici, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione deve applicare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e non può decadere automaticamente il contribuente senza valutare le circostanze eccezionali . La sentenza richiama anche lo Statuto del contribuente (art. 10) che impone alla Pubblica amministrazione di agire secondo buona fede.
9.3 Altre pronunce di rilievo
- Cassazione civile, ordinanza 11 giugno 2024 n. 16224 – Riconferma che modificare le modalità di pagamento (ad esempio dilazionare il canone) non integra novazione e quindi non estingue l’obbligazione originaria . Applicata al fisco, questa regola rafforza l’idea che la rateizzazione non modifica il debito.
- Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 32085/2024 – Ha stabilito che il diniego di rateizzazione deve essere adeguatamente motivato. L’Agenzia delle Entrate non può rifiutare una richiesta senza spiegare le ragioni e senza valutare la documentazione presentata (principio di trasparenza).
- Cassazione, Sez. V, sentenza 24766/2025 – Ha chiarito che il termine per la notifica della cartella dopo la decadenza dal piano decorre dalla scadenza dell’ultima rata non pagata, non dalla data del provvedimento di decadenza.
- Corte costituzionale n. 10/2024 – Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte in cui prevede la decadenza dopo il mancato pagamento di otto rate, ritenendo la norma proporzionata agli interessi della finanza pubblica.
- Cassazione civile, sentenza 32498/2025 – Ha sancito l’illegittimità delle notifiche delle cartelle via PEC senza firma digitale, ribadendo l’importanza della forma.
- Cassazione civile, ordinanza 11597/2025 – Ha affermato che l’intimazione per il recupero delle rate scadute durante la conciliazione giudiziale deve riportare le stesse informazioni richieste per la cartella, pena la nullità dell’atto.
Queste pronunce dimostrano che la rateizzazione è un istituto dinamico, costantemente oggetto di interpretazione giurisprudenziale. Il supporto di un professionista aggiornato è essenziale per sfruttare al meglio gli orientamenti dei giudici.
Conclusione
La rateizzazione delle cartelle esattoriali rappresenta uno strumento fondamentale per gestire i debiti fiscali senza subire subito l’esecuzione forzata. La riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024 ha aumentato il numero di rate e introdotto parametri più flessibili per la valutazione della temporanea difficoltà economico‑finanziaria . Dal 2025 si potranno ottenere 84 rate (semplice richiesta) o fino a 120 rate (documentata) e dal 2027 la durata si allungherà progressivamente . Tuttavia le regole sulla decadenza restano severe: saltare otto rate comporta la perdita del beneficio e il divieto di nuova rateizzazione .
L’analisi preliminare della cartella, la verifica dei termini e la raccolta della documentazione sono passi imprescindibili. In molti casi, la rateizzazione può essere combinata con ricorsi, sospensioni, rottamazioni o procedure concorsuali. Le numerose pronunce della Cassazione e delle Corti di merito dimostrano che la materia è in continua evoluzione e offre spazi di difesa al contribuente, soprattutto quando l’inadempimento dipende da cause di forza maggiore .
In questo scenario complesso, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono in grado di offrire un’assistenza completa, dalla valutazione della cartella alla presentazione dell’istanza di rateizzazione, dalla redazione di ricorsi alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e alla gestione delle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla sua competenza da cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può individuare la strategia più idonea per bloccare ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi e, se necessario, predisporre piani di ristrutturazione aziendale.
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