Chi ha debiti con l’INPS cosa succede?

Introduzione

I contributi previdenziali versati all’INPS rappresentano il principale fondamento del sistema italiano di previdenza sociale. Non versarli o versarli in ritardo genera un debito che espone datori di lavoro, lavoratori autonomi e professionisti a sanzioni, interessi e azioni esecutive. Nel 2026 la gestione di questi debiti è ancora più complessa perché la legislazione cambia continuamente: le leggi di Bilancio approvano nuove definizioni agevolate (rottamazioni), le norme emergenziali prorogano i termini di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità fissa criteri rigidi per la notifica degli atti e l’esigibilità dei crediti. Il rischio per i contribuenti è elevato: pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche sui beni e condanne penali per l’omesso versamento delle trattenute ai lavoratori.

Questo articolo fornisce una guida completa e aggiornata al marzo 2026 per capire cosa accade quando si hanno debiti con l’INPS, quali sono i termini per agire, come contestare gli atti, quali sono le sanzioni e le soluzioni per regolarizzare la posizione. L’obiettivo è offrire un taglio pratico con un linguaggio accessibile a imprenditori, professionisti e privati, senza rinunciare alla precisione giuridica richiesta da un articolo destinato a un pubblico di giuristi.

Perché è importante agire subito

Quando l’INPS accerta un credito contributivo notifica un avviso di addebito che ha efficacia di titolo esecutivo. Trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’Agente della riscossione iscrive a ruolo il debito e può avviare pignoramenti di conti correnti o stipendi, ipoteche su immobili, fermi amministrativi su veicoli. Le sanzioni civili possono arrivare al 40 % delle somme dovute, mentre per l’omesso versamento delle trattenute ai lavoratori sono previste pene detentive fino a tre anni . Inoltre, il mancato versamento può privare il lavoratore delle prestazioni previdenziali, con possibili azioni risarcitorie nei confronti del datore di lavoro.

Intervenire tempestivamente è decisivo: la legge prevede termini brevi (40 giorni) per contestare gli atti e svariati strumenti per regolarizzare il debito, tra cui rateizzazioni amministrative, rottamazioni, piani di rientro e procedure di sovraindebitamento. Chi ignora questi strumenti rischia di perdere le agevolazioni e di vedere lievitare il proprio debito.

Chi può aiutarti

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’avvocato Monardo e il suo staff possono:

  • Analizzare l’atto (avviso di addebito, cartella, intimazione di pagamento, pignoramento) per individuare vizi di notifica, prescrizione o difetti di motivazione.
  • Presentare ricorsi giudiziali (opposizione a ruolo, opposizione agli atti esecutivi, ricorsi ex art. 615 e 617 c.p.c.) e amministrativi.
  • Sospendere l’esecuzione con istanze di sospensione amministrative o ricorsi cautelari, evitando pignoramenti e ipoteche.
  • Negoziare piani di rientro con l’INPS o l’Agente della riscossione: rateizzazioni fino a 60 rate, definizioni agevolate e transazioni.
  • Elaborare soluzioni giudiziali e stragiudiziali per l’esdebitazione, dalla rottamazione-quinquies al piano del consumatore ex Legge 3/2012 fino alla composizione negoziata della crisi d’impresa prevista dal D.L. 118/2021.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il quadro normativo in materia di contributi previdenziali è complesso e in continua evoluzione. Per capire cosa accade a chi ha debiti con l’INPS è necessario analizzare le principali leggi, decreti e circolari, nonché le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e dei tribunali di merito.

Legge 335/1995 e la prescrizione quinquennale

L’art. 3, commi 9 e 10, della Legge 335/1995 (riforma Dini) stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni a partire dal 1º gennaio 1996. Ciò significa che l’INPS deve notificare l’atto interruttivo della prescrizione entro cinque anni dal momento in cui il contributo era dovuto; diversamente il credito si estingue. Questa regola è confermata dalla giurisprudenza: il Tribunale di Napoli ha ribadito che il termine quinquennale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati e coincide con il termine previsto per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi . La Cassazione ha affermato che la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del pagamento e non dal momento in cui l’INPS accerta l’inadempimento .

Decreto legislativo 241/1997, art. 18: scadenze e decorrenza dei termini

Il D.Lgs. 241/1997, che disciplina le modalità di versamento delle imposte e dei contributi mediante il modello F24, prevede all’art. 18, comma 4, che le scadenze dei versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali coincidono con quelle previste per il versamento delle imposte sui redditi. Il Tribunale di Napoli ha richiamato espressamente questa norma, ribadendo che il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno di versamento del saldo, così come stabilito dall’art. 18 .

Decreto legislativo 46/1999: iscrizione a ruolo dei contributi

Il D.Lgs. 46/1999 ha riformato la riscossione delle entrate degli enti pubblici, compresi i contributi previdenziali. L’art. 17 stabilisce che la riscossione coattiva delle entrate degli enti previdenziali avviene tramite ruolo, ossia tramite un elenco di debitori consegnato all’Agente della riscossione . L’art. 24, modificato dal D.Lgs. 326/1999, precisa che i contributi o premi dovuti, non versati dal debitore nei termini di legge o accertati dagli uffici, sono iscritti a ruolo unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive . Prima dell’iscrizione a ruolo l’ente impositore può inviare un avviso bonario con invito a pagare entro 30 giorni; in caso di mancato pagamento il credito viene iscritto a ruolo .

L’art. 25 dello stesso decreto prevede i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo: i contributi devono essere iscritti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine di versamento o, in caso di denuncia tardiva o accertamento, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data in cui l’ente ha avuto conoscenza del debito . Se l’INPS non iscrive il credito nei termini, il contribuente può eccepire la decadenza.

Decreto-legge 78/2010 art. 30 e avviso di addebito

Il D.L. 78/2010 (convertito con legge 122/2010) ha introdotto un nuovo strumento per la riscossione dei contributi: l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. A partire dal 1º gennaio 2011 l’INPS non affida più i crediti contributivi all’Agente della riscossione tramite cartella di pagamento, ma notifica direttamente un avviso che contiene:

  • i dati identificativi del debitore;
  • il periodo e la natura dei contributi dovuti;
  • l’ammontare del capitale, delle sanzioni e degli interessi;
  • l’invito a pagare entro 60 giorni.

L’INPS circolare n. 168/2010 specifica che, decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, l’avviso di addebito viene affidato all’Agente della riscossione che può procedere con l’esecuzione forzata . La circolare precisa che l’avviso sostituisce la cartella di pagamento e deve essere motivato, indicando il codice fiscale, l’importo, le sanzioni e gli interessi; l’omessa indicazione di tali elementi rende l’avviso nullo .

Sanzioni civili e penali per l’omesso versamento

L’art. 116 della Legge 388/2000, più volte modificato, disciplina le sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva. Dal 2024, la sanzione civile per omissione corrisponde al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali e non può superare il 40 % dei contributi dovuti . Chi paga entro 120 giorni può beneficiare del ravvedimento operoso, pagando solo il TUR senza maggiorazioni . Per l’evasione (versamento fraudolento o omissione dolosa) la sanzione è pari al 30 % annuo, fino a un massimo del 60 %, oltre interessi legali: se si paga entro 30 giorni la maggiorazione si riduce al TUR + 5,5 punti; se si paga entro 90 giorni la maggiorazione è pari al TUR + 7,5 punti .

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni è un reato punito dal Decreto legislativo 463/1983: se l’importo non versato supera 10.000 € per anno, è prevista la reclusione fino a tre anni e la multa; se è inferiore, si applica una sanzione amministrativa da 1,5 a 4 volte l’importo omesso, ma il pagamento entro tre mesi evita la punibilità .

Proroga dei termini per gli enti pubblici

Il Decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2026, l’inapplicabilità delle prescrizioni e delle sanzioni civili per i contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alle gestioni INPS relative a periodi maturati entro il 31 dicembre 2021. Il Messaggio INPS n. 84 del 9 gennaio 2026 chiarisce che il pagamento entro la nuova scadenza evita l’applicazione di sanzioni civili . La proroga si applica anche alle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge 388/2000 .

Definizione agevolata (rottamazione-quinquies) 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova Definizione agevolata (o Rottamazione‑quinquies) rivolta ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La misura riguarda:

  • Imposte derivanti da controlli automatici e formali (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972);
  • Contributi previdenziali dovuti all’INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento ;
  • Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada .

Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (prima, seconda e terza) o dalla Rottamazione‑quater, purché non risultino in regola con tutte le rate alla data del 30 settembre 2025 . La domanda di adesione deve essere presentata online entro il 30 aprile 2026; entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l’esito e l’importo da pagare . Il contribuente può scegliere di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % a partire dal 1º agosto 2026 . Sono considerate regolarizzate solo le somme dovute per capitale e rimborso spese; non sono dovuti sanzioni, interessi e aggio.

Rateizzazione amministrativa dei debiti contributivi

L’INPS consente la rateizzazione amministrativa dei debiti contributivi nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo. Secondo le istruzioni ufficiali, la rateizzazione può essere concessa per importi superiori a 500 €, fino a 24 rate mensili; in presenza di gravi difficoltà, la durata può essere estesa a 36 rate previa autorizzazione del Ministero del Lavoro, e fino a 60 rate con decreto del Ministero dell’Economia . La concessione della rateizzazione comporta il pagamento di interessi ed è subordinata al versamento regolare dei contributi correnti. Se il contribuente omette il pagamento di due rate consecutive la rateizzazione viene revocata e il debito residuo è iscritto a ruolo .

Legge 3/2012 e crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012 disciplina le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Questa legge, nota come “salva suicidi”, consente ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative) di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore. L’articolo 6 definisce il sovraindebitamento come la situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la rilevante difficoltà o l’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni” . Il debitore può concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi .

L’articolo 7 prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di composizione della crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore sulla base di un piano che prevede scadenze, modalità di pagamento e garanzie . Il piano può prevedere la cessione del patrimonio a un gestore e la ristrutturazione dei debiti tributari con semplice dilazione, mentre per l’IVA e le ritenute operate e non versate è ammessa solo la dilazione .

Decreto-legge 118/2021 e composizione negoziata per la crisi d’impresa

Il Decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto l’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, destinato agli imprenditori in stato di crisi o insolvenza probabile. Il decreto prevede che, tramite una piattaforma telematica gestita da Unioncamere, l’imprenditore possa attivare un procedimento assistito da un esperto indipendente nominato dal tribunale. Il Ministero della Giustizia ha precisato che il decreto istituisce e disciplina tale procedimento e che, in base all’art. 3, con decreto dirigenziale sono definiti il contenuto della piattaforma, la lista di controllo, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità del test pratico, nonché la formazione degli esperti . L’esperto deve essere imparziale e indipendente e la sua iscrizione in un elenco è subordinata alla frequenza di uno specifico corso .

Giurisprudenza: automaticità delle prestazioni e tutela del lavoratore

La Corte di Cassazione ha emanato numerose pronunce che chiariscono i diritti e i doveri in materia di contributi previdenziali. Le più rilevanti per il debitore sono le seguenti:

  • Cass. civ. Sez. Lavoro, ordinanza n. 13114/2025: la Corte ha affermato che l’art. 2116 c.c. prevede il principio di automaticità delle prestazioni: le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi . Tuttavia, il lavoratore non può agire contro l’INPS per ottenere la regolarizzazione della contribuzione, nemmeno se l’ente era a conoscenza dell’inadempimento, perché non esiste un’azione diretta in tal senso . L’unico rimedio per il lavoratore è l’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2116, comma 2 c.c. .
  • Cass. civ. Sez. Lavoro, ordinanza n. 701/2024 e ordinanze nn. 603, 455/2025: confermano che la competenza a regolarizzare i contributi spetta all’INPS e che il lavoratore non ha un diritto soggettivo a che l’ente si attivi per recuperare i contributi; il lavoratore può agire solo per il risarcimento del danno contro il datore di lavoro .
  • Cass. civ. Sez. Lavoro, sentenza n. 28626/2025: ha ribadito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del pagamento e che il termine è di cinque anni . La Corte ha anche richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 55/2024 che ha dichiarato l’illegittimità di una norma che prevedeva sanzioni eccessive per il mancato versamento alla Gestione Separata.
  • Tribunale di Napoli, sentenza n. 6168/2023: ha affermato che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995 decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati e coincide con il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997 . La sentenza sottolinea inoltre che i provvedimenti emergenziali (D.L. 18/2020 e 183/2020) sospendono il termine di prescrizione .

Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Quando l’INPS accerta un debito contributivo, invia al contribuente diversi tipi di atti. Conoscere i termini e le modalità di contestazione è fondamentale per difendersi efficacemente.

1. Avviso di addebito

L’avviso di addebito è la “nuova cartella” dell’INPS. È un atto unilaterale che riporta l’ammontare dei contributi non versati, le sanzioni e gli interessi e rappresenta titolo esecutivo. Le sue principali caratteristiche sono:

  • Notifica: viene notificato tramite raccomandata a/r o PEC. Deve contenere i dati del debitore, il periodo e la natura dei contributi, l’importo, gli interessi e le sanzioni . L’omissione di questi elementi rende l’atto nullo.
  • Termine di pagamento: il debitore deve versare le somme entro 60 giorni dalla notifica .
  • Opposizione: entro il termine di 40 giorni dalla notifica (o 60 giorni se l’opposizione riguarda l’iscrizione ipotecaria) è possibile presentare ricorso al Giudice del lavoro (art. 24 D.Lgs. 46/1999 e art. 615 c.p.c.) per contestare il merito del credito, la prescrizione o vizi formali.

Cosa controllare nell’avviso di addebito

  1. Motivazione: l’avviso deve indicare le norme violate, i periodi contributivi, il calcolo delle somme e la firma del funzionario. Se mancano questi elementi, l’atto è nullo.
  2. Notifica: verificare la corretta notificazione (indirizzo, firma di chi ritira, prova di consegna). Vizi di notifica possono annullare l’atto.
  3. Prescrizione e decadenza: controllare se il credito è prescritto (5 anni) o decaduto per tardiva iscrizione a ruolo (art. 25 D.Lgs. 46/1999 ).
  4. Duplicazione di addebiti: verificare che non siano richieste somme già pagate o condonate (rottamazioni pregresse).

Se l’avviso presenta vizi, l’avvocato può proporre opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 davanti al tribunale competente. L’opposizione va notificata all’INPS (ente impositore) e all’Agente della riscossione.

2. Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale

Se il debito non viene pagato entro 60 giorni, l’INPS consegna l’avviso all’Agente della riscossione che lo iscrive a ruolo e può emettere la cartella di pagamento. A differenza delle cartelle fiscali, la cartella relativa a contributi INPS ha come soggetto passivo il contribuente e come ente impositore l’INPS; l’Agente della riscossione opera come semplice esattore. Anche la cartella può essere impugnata per vizi di notifica, prescrizione o infondatezza del credito.

Secondo l’art. 24, comma 4, D.Lgs. 46/1999, il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo deve essere notificato all’ente impositore (INPS) e non all’Agente della riscossione . Il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica della cartella o dalla data in cui il contribuente ne ha avuto conoscenza.

3. Intimazione di pagamento e azioni esecutive

Dopo l’iscrizione a ruolo e la cartella, se il debitore non paga, l’Agente della riscossione invia un avviso di intimazione con l’invito a saldare entro 5 giorni. Trascorso tale termine, possono essere avviate azioni esecutive:

  • Pignoramento dei conti correnti e stipendi;
  • Pignoramento mobiliare (autoveicoli, attrezzature);
  • Ipoteca sugli immobili;
  • Fermo amministrativo dei veicoli.

L’intimazione di pagamento può essere impugnata per vizi propri oppure per vizi dell’atto presupposto (avviso di addebito o cartella) con ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica. In caso di urgenza è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione al presidente del tribunale, allegando prova dei vizi e del pericolo di danno irreparabile.

4. Termini di prescrizione, interruzione e sospensione

La prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui il contributo doveva essere versato. La notifica dell’avviso di addebito o della cartella interrompe la prescrizione; la successiva notifica dell’intimazione la interrompe nuovamente. In alcuni casi la prescrizione può essere sospesa:

  • Provvedimenti normativi emergenziali: durante la pandemia da Covid‑19 il termine è stato sospeso; il Tribunale di Napoli ha affermato che questa sospensione incide sul computo del termine .
  • Rateizzazione: la concessione di un piano di dilazione comporta il riconoscimento del debito e quindi interrompe la prescrizione.

Un contributo prescritto non può essere più richiesto; tuttavia, se il debitore paga volontariamente non può ottenere la restituzione (art. 2934 c.c.).

Difese e strategie legali

Affrontare un debito INPS richiede una strategia che valuti sia la legittimità dell’atto sia la convenienza economica delle possibili soluzioni. Di seguito sono illustrate le principali difese e le strategie pratiche.

Opposizione giudiziale

Opposizione a ruolo (art. 24 D.Lgs. 46/1999)

Quando si contesta l’esistenza stessa del credito, la prescrizione, la decadenza o l’errato calcolo delle somme, si propone un’opposizione ai sensi dell’art. 24. Il ricorso va notificato all’INPS e depositato al tribunale del lavoro competente entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso o della cartella. Il giudice può sospendere l’esecuzione se sussistono gravi motivi.

Motivi di opposizione:

  • Prescrizione o decadenza: verificare che l’INPS abbia iscritto a ruolo il credito entro i termini .
  • Vizi di notifica: mancanza di relata, indirizzo errato, notifica a soggetto non legittimato.
  • Mancanza di motivazione: l’avviso deve indicare in modo chiaro periodo, importi e sanzioni .
  • Errori di calcolo: somme già versate, doppie contribuzioni.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Quando le somme sono dovute ma si contestano le modalità dell’esecuzione (ad esempio, pignoramento di beni impignorabili) si propone un’azione ex art. 615 c.p.c. entro 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione. È frequente, per esempio, opporsi a pignoramenti di stipendi eccedenti un quinto o a pignoramenti presso terzi senza previa intimazione.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Si utilizza per contestare vizi formali dell’atto di pignoramento o dell’atto di intimazione (es.: notifica inesistente, firma illegittima, mancata indicazione del titolo). L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.

Sospensione dell’esecuzione e tutela cautelare

Se l’esecuzione rischia di causare un danno grave e irreparabile, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.). L’istanza va motivata allegando la prova dei vizi e dimostrando il pregiudizio (es.: rischio di blocco dell’attività, mancato pagamento degli stipendi). Il giudice fisserà l’udienza e potrà concedere la sospensione previa prestazione di una cauzione.

È inoltre possibile chiedere la sospensione amministrativa all’Agente della riscossione per 220 giorni in attesa della definizione giudiziaria; tuttavia, questa sospensione è discrezionale e non ferma l’accumulo degli interessi.

Rateizzazione amministrativa e piano di rientro

Come visto, l’INPS può concedere un piano di rateizzazione fino a 24 rate (estendibile a 36 o 60 in situazioni particolari) . La domanda va presentata alla sede INPS competente allegando i bilanci, le dichiarazioni fiscali e una relazione che giustifichi la temporanea difficoltà economica. Il pagamento della prima rata comporta l’immediata efficacia della dilazione; l’omesso pagamento di due rate consecutive determina la revoca .

Per i debitori in difficoltà è spesso consigliabile abbinare la rateizzazione alla definizione agevolata se sono presenti cartelle rientranti nella rottamazione: in questo modo si potranno pagare le sanzioni ridotte e contemporaneamente dilazionare il versamento.

Definizione agevolata (rottamazione-quinquies)

Per chi ha cartelle affidate all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023, la rottamazione‑quinquies consente di estinguere il debito pagando solo le somme a titolo di capitale e rimborso spese, senza interessi, sanzioni e aggio . È possibile includere nella domanda anche cartelle per cui si è decaduti da precedenti rottamazioni . La domanda si presenta entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in rate fino a 9 anni con interessi al 3 % .

È fondamentale rispettare le scadenze: il pagamento tardivo o parziale di una rata provoca la perdita dei benefici e la reimmissione del debito residuo con sanzioni e interessi.

Istanza di saldo e stralcio

Il saldo e stralcio previsto dalle precedenti leggi di Bilancio (2019) consentiva ai contribuenti in difficoltà economica di pagare il capitale in misura ridotta, a seconda dell’ISEE. Al momento non è attivo un nuovo saldo e stralcio, ma potrebbe essere reintrodotto in futuro. È bene monitorare le normative e affidarsi a professionisti per predisporre l’istanza quando disponibile.

Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Per i debitori non fallibili che non riescono più a pagare i debiti, la Legge 3/2012 offre tre procedure:

  1. Accordo di composizione della crisi: il debitore (consumatore o imprenditore minore) propone ai creditori un accordo di ristrutturazione sotto la vigilanza dell’OCC. Il piano può prevedere la falcidia dei debiti, la dilazione e l’eventuale liquidazione di beni. È necessaria l’approvazione dei creditori rappresentanti il 60 % dei crediti chirografari.
  2. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Non richiede il voto dei creditori; il giudice ne valuta la fattibilità e può omologarlo imponendo il piano a tutti i creditori.
  3. Liquidazione del patrimonio: consente di liberarsi dai debiti mediante la liquidazione dei beni e il pagamento integrale o parziale dei creditori. Prevede l’esdebitazione del residuo una volta soddisfatti i creditori con il ricavato.

Il ruolo dell’OCC è centrale: redige la relazione sulla situazione economica del debitore, assiste nella redazione del piano e vigila sull’esecuzione. L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, può assistere i debitori nel predisporre la domanda e accompagnarli sino all’omologa.

Composizione negoziata per la crisi d’impresa

Le imprese in stato di crisi o insolvenza possono avviare la composizione negoziata prevista dal D.L. 118/2021. Attraverso la piattaforma telematica si richiede la nomina di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella redazione di un piano di risanamento. La piattaforma fornisce una check‑list e indica le misure da adottare; il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia stabilisce la formazione degli esperti e il contenuto del piano .

Il procedimento prevede:

  1. Domanda di accesso: l’imprenditore deposita la domanda tramite la piattaforma, allegando documentazione contabile e un progetto di piano.
  2. Nomina dell’esperto: il presidente del tribunale nomina l’esperto tra gli iscritti nell’elenco tenuto dalla camera di commercio.
  3. Incontri e trattative: l’esperto convoca l’imprenditore e i creditori per valutare la sostenibilità del piano e negoziare eventuali accordi.
  4. Esito: se le trattative hanno esito positivo, il piano può sfociare in un accordo di ristrutturazione, in un concordato preventivo semplificato o in altre soluzioni; se falliscono, l’imprenditore può accedere a procedure concorsuali.

La procedura prevede misure protettive e cautelari (sospensione delle azioni esecutive e dei sequestri) e consente di richiedere finanziamenti prededucibili. L’avvocato Monardo, quale esperto negoziatore qualificato, è abilitato a svolgere l’incarico di esperto e a tutelare l’impresa nelle trattative.

Transazione fiscale e previdenziale

In presenza di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione) il debitore può proporre la transazione fiscale e previdenziale ex art. 182‑ter L.F. (oggi art. 63 CCI). L’INPS può rinunciare a sanzioni e interessi e accettare il pagamento dilazionato del capitale. La transazione deve offrire un trattamento non deteriore rispetto a quello proposto agli altri creditori e deve garantire la falcidia integrale delle ritenute operate e non versate (solo dilazione). Questa soluzione richiede l’assistenza di professionisti esperti di procedure concorsuali.

Ricorso gerarchico e autotutela

Prima di ricorrere al giudice è possibile presentare un ricorso amministrativo all’INPS (direzione centrale) entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso (cosiddetto ricorso gerarchico) può contestare errori materiali, iscrizioni indebite o duplicazioni. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente i termini per l’opposizione giudiziale; perciò è consigliabile depositare sia il ricorso amministrativo che quello giudiziale. In parallelo è possibile presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento o la revoca dell’atto per vizi evidenti.

Strumenti alternativi e agevolazioni

Rottamazione e definizione agevolata

Come illustrato, la rottamazione‑quinquies 2026 consente di saldare i debiti relativi a ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese. Per aderire occorrono i seguenti passaggi:

  1. Richiedere il prospetto informativo: tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione il contribuente può richiedere l’elenco delle cartelle rottamabili con indicazione degli importi .
  2. Presentare la domanda entro il 30 aprile 2026: la domanda si presenta online nell’area riservata. È possibile indicare quali carichi si intendono definire.
  3. Attendere la comunicazione: entro il 30 giugno 2026 l’Agente comunica l’importo dovuto e i bollettini.
  4. Pagare: in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in rate (fino a 9 anni) con interessi al 3 % .

È importante verificare che tutte le cartelle siano incluse e che non vi siano errori di calcolo. In caso di dubbi è consigliabile farsi assistere da un professionista.

Rottamazione straordinaria e definizione delle liti pendenti

Nelle precedenti leggi di Bilancio sono state previste altre misure, come la rottamazione straordinaria dei debiti iscritti a ruolo (saldo e stralcio) e la definizione delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate. Sebbene non siano attualmente vigenti, è possibile che il legislatore le reintroduca. Chi ha avvisi di addebito impugnati può monitorare queste opportunità per chiudere il contenzioso con sconti su sanzioni e interessi.

Ravvedimento operoso per omissioni contributive

Dal 1º settembre 2024 è stato introdotto il ravvedimento operoso contributivo che consente di regolarizzare il mancato pagamento dei contributi entro 120 giorni dalla scadenza, evitando la maggiorazione di 5,5 punti percentuali prevista per l’omissione . Il ravvedimento riduce la sanzione civile al solo TUR e impedisce il cumulo delle sanzioni fino al 40 %. È un’opportunità per chi ha dimenticato di versare alcuni contributi o ha versato in ritardo.

Esecuzioni e crediti privilegiati

I crediti per contributi previdenziali sono privilegiati (artt. 2754, 2767 c.c.). Nelle procedure esecutive, l’INPS ha diritto di essere soddisfatta prima di altri creditori. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che l’automatismo delle prestazioni non si estende alla regolarizzazione contributiva : l’ente non è obbligato a recuperare i contributi, ma se non lo fa il lavoratore può agire risarcitoriamente contro il datore.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare gli atti: molti contribuenti non aprono le raccomandate o rimandano il pagamento, sperando che il debito “sparisca”. Questo è l’errore più grave: i termini per l’opposizione sono brevi e l’inerzia porta all’esecuzione.
  2. Pagare senza verificare: prima di versare è bene controllare la prescrizione, l’esattezza delle somme e l’eventuale applicazione di rottamazioni o sanatorie. Pagare un debito prescritto rende impossibile richiederne la restituzione.
  3. Fidarsi di consulenti improvvisati: la materia previdenziale è complessa. È essenziale rivolgersi a professionisti esperti (avvocati, commercialisti) che conoscano la giurisprudenza e le procedure.
  4. Non considerare il sovraindebitamento: spesso chi ha debiti con l’INPS ha anche altre esposizioni (bancarie, fiscali). Ignorare le procedure di sovraindebitamento può impedire una soluzione complessiva.
  5. Perdere le scadenze delle rottamazioni: le definizioni agevolate richiedono domande entro termini perentori. Anche un solo giorno di ritardo comporta la perdita dei benefici.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme principali e termini

NormaOggettoTermini/descrizione
Art. 3 L. 335/1995Prescrizione contributiPrescrizione quinquennale delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria
Art. 18, comma 4 D.Lgs. 241/1997Scadenza dei versamentiI versamenti dei contributi coincidono con quelli delle imposte sui redditi; il dies a quo per la prescrizione è il termine di versamento
Art. 24 D.Lgs. 46/1999Iscrizione a ruoloI contributi non versati sono iscritti a ruolo con sanzioni e somme aggiuntive; l’ente può inviare un avviso bonario
Art. 25 D.Lgs. 46/1999Decadenza per iscrizione a ruoloIscrizione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine di versamento o alla conoscenza del debito
Art. 30 D.L. 78/2010Avviso di addebitoIntroduce l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo; pagamento entro 60 giorni
Art. 116 L. 388/2000Sanzioni civiliOmissione: TUR + 5,5 punti (max 40 %); evasione: 30 % annuo (max 60 %); ravvedimento operoso entro 120 gg
D.L. 31 dicembre 2025 n. 200Proroga prescrizione per P.A.Termini e sanzioni sospesi fino al 31 dicembre 2026 per i crediti di P.A.
Legge di Bilancio 2026Rottamazione‑quinquiesDefinizione agevolata per carichi affidati 2000‑2023; pagamento solo del capitale; domanda entro 30 aprile 2026
Legge 3/2012 art. 6SovraindebitamentoDefinisce sovraindebitamento e consente al debitore di concludere un accordo con i creditori
Legge 3/2012 art. 7Accordo/piano del consumatoreIl debitore propone un accordo o un piano con l’ausilio dell’OCC, prevedendo modalità di pagamento e garanzie
D.L. 118/2021 art. 2‑3Composizione negoziataIntroduce la composizione negoziata e prevede che un decreto dirigenziale definisca piattaforma, lista di controllo e formazione degli esperti

Tabella 2 – Sanzioni civili per omissione ed evasione (art. 116 L. 388/2000)

FattispecieAliquotaMassimaleRiduzioni
Omissione contributivaTUR + 5,5 punti annui40 % dei contributiRavvedimento operoso entro 120 gg: sanzione pari al solo TUR
Evasione contributiva30 % annuo, maturante giorno per giorno60 % dei contributi, poi interessi legaliPagamento entro 30 gg: TUR + 5,5 punti; pagamento entro 90 gg: TUR + 7,5 punti

Tabella 3 – Scadenze della rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)

AdempimentoTermine
Presentazione della domanda30 aprile 2026
Comunicazione delle somme dovute30 giugno 2026
Pagamento in unica soluzione31 luglio 2026
Prima rata del pagamento rateale31 luglio 2026
Seconda rata30 settembre 2026
Terza rata30 novembre 2026
Rate dalla quarta alla 51esima31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027 al 2034
Rate 52‑5431 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035
Interessi rateali3 % annuo dal 1º agosto 2026

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la differenza tra omissione ed evasione contributiva?

L’omissione consiste nel mancato o ritardato versamento dei contributi dovuti senza intento fraudolento. Comporta una sanzione pari al TUR maggiorato di 5,5 punti (massimo 40 %) . L’evasione presuppone la volontà fraudolenta di non versare i contributi (es.: occultamento di retribuzioni) e comporta una sanzione del 30 % annuo (massimo 60 %) .

2. Dopo quanto tempo si prescrivono i debiti INPS?

I contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni (art. 3 L. 335/1995). La prescrizione decorre dal giorno in cui il contributo doveva essere versato . Atti come la notifica dell’avviso di addebito o della cartella interrompono la prescrizione.

3. Cos’è l’avviso di addebito e come posso oppormi?

L’avviso di addebito è l’atto con cui l’INPS intima il pagamento dei contributi non versati; ha valore di titolo esecutivo. Puoi contestarlo per vizi formali, prescrizione o infondatezza del credito. Il ricorso va presentato al tribunale del lavoro entro 40 giorni dalla notifica .

4. È possibile rateizzare il debito?

Sì. L’INPS può concedere rateizzazioni fino a 24 rate (estendibili a 36 o 60 in casi particolari) . La domanda deve essere motivata e accompagnata da documentazione contabile. In caso di omissione di due rate consecutive, la rateizzazione decade .

5. Come funziona la rottamazione‑quinquies?

È una definizione agevolata che consente di pagare solo il capitale dei debiti iscritti a ruolo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, senza interessi, sanzioni né aggio. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate fino a 9 anni .

6. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?

Il mancato o tardivo pagamento di una rata della rottamazione‑quinquies comporta la decadenza dall’agevolazione. Il debito residuo viene ripristinato con applicazione di sanzioni e interessi.

7. Posso accedere al sovraindebitamento se ho debiti con l’INPS?

Sì. La Legge 3/2012 consente ai debitori (consumatori, professionisti, imprenditori minori, aziende agricole) di proporre un accordo o un piano del consumatore per ristrutturare tutti i debiti, compresi quelli INPS . L’adesione richiede la nomina di un OCC e l’omologazione da parte del tribunale.

8. Cosa accade se non presento opposizione entro i termini?

Se non presenti opposizione entro 40 giorni dall’avviso di addebito o dalla cartella, l’atto diventa definitivo e l’Agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata. Successivamente potrai impugnare solo per vizi di notifica o per questioni sopravvenute.

9. Chi risponde se il datore di lavoro non versa i contributi?

Il datore di lavoro è l’unico responsabile del versamento. Il lavoratore non può costringere l’INPS a recuperare i contributi, ma può agire per il risarcimento del danno contro il datore ai sensi dell’art. 2116 c.c. .

10. Come verifico se il mio debito è prescritto?

Puoi calcolare i cinque anni dalla scadenza di ciascun contributo. Verifica le date di notifica degli atti che interrompono la prescrizione. Un professionista può analizzare la situazione e presentare l’eccezione di prescrizione in giudizio.

11. È obbligatorio fare l’istanza di autotutela prima di ricorrere al giudice?

No. L’istanza di autotutela non è obbligatoria ed è autonoma rispetto al ricorso giudiziale. Tuttavia può portare all’annullamento dell’atto senza costi; è consigliabile inviarla parallelamente al ricorso.

12. Le trattenute contributive non versate sono deducibili?

Le trattenute operate e non versate non sono deducibili ai fini fiscali e costituiscono evasione. Il debito nei confronti dell’INPS non si estingue con la prescrizione perché l’ente può rivalersi sul patrimonio del datore fino al termine di prescrizione.

13. Quali beni possono essere pignorati?

L’Agente della riscossione può pignorare conti correnti, stipendi (nel limite di 1/5), pensioni (fino a 1/5 oltre la quota minima), beni mobili, immobili e veicoli. Esistono però beni impignorabili (es. casa di abitazione nei limiti di legge, strumenti indispensabili per l’attività lavorativa fino a 516,46 €).

14. Le sanzioni penali si applicano anche ai professionisti?

Le sanzioni penali per omesso versamento delle ritenute si applicano ai datori di lavoro che hanno trattenuto i contributi sulla retribuzione e non li hanno versati . I lavoratori autonomi che non versano i propri contributi non rischiano la pena detentiva ma sono soggetti a sanzioni civili.

15. Posso surrogarmi all’INPS per pagare i contributi e recuperare le prestazioni?

Sì. In alcuni casi il lavoratore può versare i contributi prescritti al posto del datore di lavoro (surrogazione) per ottenere le prestazioni, ma deve poi rivalersi sul datore per l’importo versato. La Cassazione ha ricordato che la tutela del lavoratore è tramite il risarcimento del danno e la surrogazione .

16. La proroga dei termini per le pubbliche amministrazioni si applica ai privati?

No. La proroga disposta dal D.L. 200/2025 riguarda solo i contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alle gestioni INPS per periodi antecedenti al 31 dicembre 2021 . I contribuenti privati non beneficiano di questa sospensione.

17. Cosa comporta l’ammissione alla composizione negoziata?

L’ammissione alla composizione negoziata comporta la possibilità di ottenere misure protettive, cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari per consentire la negoziazione con i creditori. Richiede la nomina di un esperto che assiste l’impresa e verifica la percorribilità del risanamento .

18. Posso includere i debiti INPS nel concordato preventivo?

Sì. Nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione il debitore può proporre la transazione fiscale e previdenziale, chiedendo la falcidia di sanzioni e interessi e la dilazione del capitale. L’INPS, tuttavia, non può accettare la riduzione delle ritenute operate e non versate, ma solo la dilazione del pagamento.

19. Se pago spontaneamente un debito prescritto posso chiedere la restituzione?

No. Il pagamento volontario di un debito prescritto non è ripetibile perché l’obbligazione naturale viene eseguita spontaneamente (art. 2034 c.c.). Perciò è importante eccepire la prescrizione prima di pagare.

20. Cosa succede se il credito INPS è contestato in sede penale?

In sede penale l’INPS può costituirsi parte civile per chiedere il ristoro del danno erariale derivante dal mancato versamento delle ritenute. La definizione del procedimento penale non incide sulla possibilità di contestare l’avviso di addebito in sede civile; tuttavia una sentenza penale irrevocabile di condanna può costituire prova nel giudizio civile.

Simulazioni pratiche e casi di studio

Per comprendere meglio l’impatto economico delle varie soluzioni, di seguito vengono proposte alcune simulazioni numeriche (i valori sono meramente esemplificativi).

Simulazione 1 – Rateizzazione amministrativa

Situazione: una società ha un debito contributivo di 40.000 € accertato con avviso di addebito nel gennaio 2026. Non vuole aderire alla rottamazione perché le cartelle non sono ancora iscritte a ruolo. Presenta quindi domanda di rateizzazione amministrativa.

VoceValore
Capitale dovuto40.000 €
Tasso d’interesse (esempio)5,0 % annuo
Durata24 rate mensili
Rata mensilecirca 1.774 €
Interessi totalicirca 2.581 €
Totale da pagare42.581 €

Commento: la rateizzazione consente di distribuire il debito in due anni ma comporta interessi. Se la società avesse i requisiti per la rottamazione, potrebbe risparmiare su sanzioni e interessi ma perderebbe la possibilità di dilazionare oltre 9 anni.

Simulazione 2 – Rottamazione‑quinquies

Situazione: un libero professionista ha due cartelle esattoriali per contributi non versati dal 2015 al 2019 per un importo complessivo di 20.000 € (capitale 12.000 €, sanzioni e interessi 8.000 €). Decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.

VoceValore
Capitale dovuto12.000 €
Sanzioni e interessi8.000 €
Ammontare rottamato12.000 € (sanzioni e interessi azzerati)
Numero rate (esempio)10 rate
Interessi (3 %)circa 556 €
Importo ratacirca 1.255 €
Totale da pagare12.556 €

Commento: la definizione agevolata consente di risparmiare 8.000 € di sanzioni e interessi. In cambio, il debitore deve rispettare rigide scadenze. Confrontando con la rateizzazione, la rottamazione risulta più conveniente nonostante un periodo più breve di pagamento.

Simulazione 3 – Piano del consumatore

Situazione: un lavoratore autonomo ha debiti per 30.000 € (10.000 € di contributi INPS, 15.000 € di debiti bancari e 5.000 € di tasse). Non riesce a pagare e rischia pignoramenti. Si rivolge all’OCC e propone un piano del consumatore.

Proposta di piano:

  • Pagamento integrale dei 10.000 € di contributi INPS in 5 anni, con rate mensili di 167 €.
  • Pagamento del 30 % dei debiti bancari (4.500 €) in 5 anni, con rate mensili di 75 €.
  • Integrale dilazione delle tasse (5.000 €) in 5 anni.

Il totale da pagare in 5 anni è 19.500 €. Il giudice omologa il piano e sospende le azioni esecutive. Dopo l’esecuzione, il residuo (10.500 €) viene cancellato. Il debitore evita il pignoramento e riparte senza debiti.

Simulazione 4 – Composizione negoziata della crisi d’impresa

Situazione: una società agricola ha debiti totali per 500.000 € (200.000 € con l’INPS, 150.000 € con banche, 150.000 € con fornitori). La società subisce un calo di fatturato a causa di una calamità naturale. Per evitare il fallimento chiede l’accesso alla composizione negoziata.

Fasi del procedimento:

  1. Domanda su piattaforma telematica; viene nominato un esperto.
  2. Analisi del piano: l’esperto valuta la sostenibilità del risanamento e propone la ristrutturazione del debito. L’INPS accetta la dilazione del credito in 10 anni, le banche rinunciano a parte degli interessi, i fornitori si accordano su un taglio del 20 %.
  3. Accordo: l’impresa ottiene misure protettive, evita l’esecuzione e prosegue l’attività. Grazie alla negoziazione con l’INPS e gli altri creditori, la società riduce la propria esposizione e può pianificare investimenti per la ripresa.

Conclusione

I debiti con l’INPS rappresentano una delle cause più frequenti di contenzioso per imprese e professionisti. La normativa vigente, aggiornata a marzo 2026, prevede una serie di strumenti che consentono sia la riscossione coattiva sia la regolarizzazione agevolata. Conoscere i termini di prescrizione, le modalità di opposizione e le opportunità di definizione agevolata è indispensabile per evitare sanzioni e pignoramenti.

Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione hanno chiarito che il lavoratore non può imporre all’INPS la regolarizzazione dei contributi e che i debiti contributivi si prescrivono in cinque anni dalla scadenza del pagamento . La Legge di Bilancio 2026 offre un’ampia finestra di definizione agevolata, mentre la Legge 3/2012 e il D.L. 118/2021 permettono di gestire le situazioni di sovraindebitamento e di crisi d’impresa con strumenti negoziali e giudiziali .

Per affrontare efficacemente un debito INPS è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare, grazie alle competenze in diritto bancario e tributario, alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore della crisi d’impresa, sono in grado di analizzare la posizione contributiva, individuare i vizi degli atti, proporre ricorsi, ottenere sospensioni e negoziare piani di rientro.

L’Avv. Monardo può assisterti nella rottamazione‑quinquies, nella rateizzazione amministrativa, nella transazione fiscale, nei piani del consumatore e nelle procedure di composizione negoziata, offrendo soluzioni su misura per bloccare azioni esecutive, ipoteche e pignoramenti.

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