Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è uno degli strumenti più incisivi che la normativa italiana mette a disposizione di creditori e fisco per recuperare i propri crediti. Per il debitore o contribuente, il rischio è di vedersi improvvisamente bloccato il rapporto bancario e di non poter gestire le proprie risorse, con riflessi devastanti sulla vita privata e professionale. Comprendere quando il conto non può essere pignorato, quali sono i limiti e le procedure da seguire, è quindi essenziale per tutelare il proprio patrimonio e attivare tempestivamente i rimedi di legge.
Negli ultimi anni la disciplina ha subito importanti modifiche. Il decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33 – «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione» – entrato in vigore il 27 marzo 2025 con applicazione dal 1° gennaio 2026, ha riorganizzato le norme del d.P.R. 602/1973, introducendo gli articoli 169‑176 che, di fatto, sostituiscono l’art. 72‑bis (pignoramento dei crediti verso terzi) e l’art. 72‑ter (limiti di pignorabilità) . Parallelamente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il pignoramento esattoriale si estende anche alle somme accreditate dopo la notifica dell’atto , e che l’omessa notifica al debitore rende inesistente il pignoramento speciale. Nell’ordinanza n. 6/2026, ad esempio, la Corte ha ribadito l’obbligo di notifica al debitore, pena la radicale nullità dell’atto.
In questo contesto si inserisce l’attività dello Studio legale Monardo, coordinato dall’avv. Giuseppe Angelo Monardo.
L’avvocato è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo studio vanta un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Questa rete di competenze consente di fornire al lettore assistenza a 360° su:
- Analisi dell’atto di pignoramento e verifica di eventuali vizi formali o sostanziali;
- Presentazione di ricorsi in sede giudiziale o tributaria per ottenere sospensioni e annullamenti;
- Negoziazione con l’Agenzia delle entrate-Riscossione o con l’ente creditore di soluzioni stragiudiziali (piani di rientro, accordi transattivi);
- Attivazione di procedure concorsuali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) per gestire il sovraindebitamento;
- Difesa in Cassazione, grazie alla competenza cassazionistica dell’avv. Monardo.
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1 Il quadro normativo di riferimento
1.1 L’evoluzione della disciplina: dal d.P.R. 602/1973 al d.lgs. 33/2025
Per oltre un decennio la riscossione coattiva tramite pignoramento dei crediti verso terzi è stata disciplinata dall’art. 72‑bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. La norma consentiva all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo (es. banca, datore di lavoro) il pagamento delle somme dovute al debitore, senza necessità di un provvedimento di assegnazione del giudice. In luogo della citazione in giudizio prevista dall’art. 543 c.p.c., l’atto poteva contenere l’ordine al terzo di pagare il credito entro sessanta giorni per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per quelle future . Tale potere «straordinario» rendeva il pignoramento esattoriale una procedura più rapida e incisiva rispetto a quella ordinaria.
L’art. 72‑bis prevedeva inoltre che l’ordine al terzo potesse essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario ; la violazione dell’ordine comportava l’applicazione delle disposizioni dell’art. 72 comma 2, con possibilità di procedere con il rito ordinario .
Tuttavia, l’architettura di questa normativa risultava frammentaria e stratificata. Con il d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33, emanato in attuazione della legge delega fiscale, il legislatore ha riunito in un unico testo le disposizioni in materia di versamenti e riscossione, destinato a sostituire gradualmente il d.P.R. 602/1973. Gli artt. 170 e 171 del nuovo testo unico riproducono, con alcune integrazioni, rispettivamente gli artt. 72‑bis e 72‑ter del d.P.R. 602/1973 . In particolare:
- Art. 170 d.lgs. 33/2025 – Pignoramento dei crediti verso terzi. Conferma che l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di versare le somme dovute direttamente all’agente della riscossione. Le somme già maturate devono essere versate entro sessanta giorni, mentre quelle future alle rispettive scadenze. L’agente può emettere l’atto anche tramite propri dipendenti e la notifica all’interessato resta fondamentale.
- Art. 171 d.lgs. 33/2025 – Limiti di pignorabilità. Ridetermina le percentuali di pignoramento per stipendi e pensioni: fino a 2.500 € è pignorabile un decimo; tra 2.500 e 5.000 € un settimo; oltre 5.000 € si applica il limite ordinario di un quinto (art. 545 c.p.c.). L’ultimo emolumento accreditato sul conto non è pignorabile . La norma prevede inoltre che l’Agenzia delle entrate possa accedere direttamente alle banche dati dell’INPS .
Oltre agli artt. 170 e 171, il testo unico disciplina l’inottemperanza all’ordine di pagamento (art. 169), il pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (art. 172), i pignoramenti presso pubbliche amministrazioni (art. 174), la dichiarazione stragiudiziale del terzo (art. 175) e la cooperazione informatica (art. 176) . Queste norme rafforzano la capacità investigativa dell’agente della riscossione e introducono sanzioni per i terzi che non collaborano.
1.2 La disciplina del codice di procedura civile
Il pignoramento esattoriale, pur essendo una procedura «sui generis», si collega agli articoli del codice di procedura civile che regolano l’espropriazione presso terzi:
- Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento. L’atto deve essere notificato al terzo e al debitore; contiene l’ingiunzione a quest’ultimo di astenersi da atti che sottraggano alla garanzia del credito le somme pignorate e l’ordine al terzo di non disporne senza autorizzazione del giudice.
- Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità. Stabilisce che non possono essere pignorati i crediti alimentari senza autorizzazione giudiziale e che stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro sono pignorabili, per debiti tributari, nella misura di un quinto del netto mensile . Per le pensioni, la parte non pignorabile corrisponde al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 € . Inoltre, quando queste somme sono accreditate su conto corrente prima del pignoramento, sono impignorabili per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; se l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, operano i limiti ordinari .
- Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo. Dal giorno in cui riceve l’atto di pignoramento, il terzo pignorato assume gli obblighi del custode: deve conservare le somme nei limiti del credito precettato e versarle al creditore; se l’accredito riguarda stipendi o pensioni, gli obblighi del terzo non operano per l’importo pari al triplo dell’assegno sociale e, per gli accrediti successivi, si applicano i limiti dell’art. 545 .
- Art. 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo. Nella procedura ordinaria il terzo deve rendere dichiarazione entro dieci giorni circa i crediti dovuti al debitore; nel pignoramento esattoriale, l’ordine di pagamento sostituisce tale dichiarazione.
1.3 Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha contribuito a delineare i confini del pignoramento esattoriale, fornendo interpretazioni vincolanti per gli operatori.
1.3.1 Sentenza Cass. 27 ottobre 2025 n. 28520: estensione del pignoramento alle somme sopravvenute
La sentenza n. 28520/2025 della Terza Sezione civile ha definitivamente chiarito che il pignoramento esattoriale si estende anche alle somme accreditate dopo la notifica dell’atto. La massima, pubblicata dal Ministero delle Finanze, stabilisce che «nel pignoramento speciale di crediti ai sensi dell’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, quando l’atto ha ad oggetto il saldo attivo del conto corrente bancario, la banca terza pignorata deve versare all’agente della riscossione anche il saldo attivo maturato dopo il pignoramento, purché maturato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica» . Non rileva che, al momento della notifica, il saldo fosse negativo; il vincolo di custodia si applica comunque .
La sentenza ripercorre la natura processuale del pignoramento speciale. Pur svolgendosi senza l’intervento del giudice, la procedura configura un vero e proprio processo esecutivo: il terzo assume gli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. e deve versare le somme dovute entro sessanta giorni o alle relative scadenze . La Corte ha respinto la tesi secondo cui l’obbligo di pagamento si esaurirebbe con il primo versamento, precisando che il pignoramento riguarda anche i crediti futuri maturati nel periodo di sessanta giorni .
L’effetto di questa pronuncia è dirompente: molti correntisti ritenevano che un conto in rosso, al momento della notifica, fosse di fatto impignorabile. La Cassazione ha smentito tale convinzione: se il conto è negativo, il vincolo si attiva comunque e le somme accreditate successivamente vengono «congelate» e versate all’agente della riscossione .
1.3.2 Obbligo di notifica al debitore e ordinanza n. 6/2026
Un altro profilo affrontato dalla giurisprudenza riguarda la necessità di notificare l’atto di pignoramento al debitore. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6/2026, ha ribadito che l’omessa notifica al debitore determina l’inesistenza del pignoramento esattoriale: essendo una procedura esecutiva, il debitore deve essere informato per poter esercitare i propri diritti di opposizione. L’orientamento trova conferma in precedenti pronunce (Cass. n. 1093/2018, n. 1687/2024 e n. 28520/2025) e sottolinea che, senza notifica, l’atto è radicalmente nullo e può essere impugnato in ogni tempo.
1.3.3 Altre pronunce rilevanti
La Corte ha inoltre ribadito che:
- Il pignoramento esattoriale costituisce procedura esecutiva a tutti gli effetti: si applicano i principi del codice di procedura civile, salvo le deroghe espressamente previste. È stato ritenuto «processo esecutivo» sin dalla notifica dell’ordine di pagamento .
- La mancata indicazione dell’ammontare esatto del credito nell’atto di pignoramento non lo rende nullo, purché siano indicati gli estremi della cartella e del ruolo. Tuttavia, in caso di importi eccessivi o errori di calcolo, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..
- Il pignoramento esattoriale su rapporti di conto cointestati colpisce solo la quota di spettanza del debitore, salvo che risulti un rapporto di comunione solidale. La Cassazione (sent. n. 22672/2022) ha escluso l’automatica pignorabilità dell’intero saldo.
- Non è ammesso il pignoramento esattoriale nei confronti di minori o incapaci, se non previa autorizzazione del giudice tutelare.
2 Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica
La comprensione della sequenza procedurale è fondamentale per agire nei tempi utili. Di seguito un percorso step‑by‑step dal momento in cui si riceve la cartella fino allo sblocco del conto.
2.1 Ricezione della cartella di pagamento e del precetto
La procedura inizia con la notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo. Con tali atti l’Agenzia delle entrate-Riscossione (A.d.E.R.) quantifica le somme dovute e concede un termine (generalmente 60 giorni) per il pagamento o per la proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Se il contribuente non paga né impugna, l’agente della riscossione iscrive il carico a ruolo e procede alla notifica del precetto, invitando il debitore ad adempiere entro cinque giorni.
Consiglio pratico: è opportuno verificare con attenzione la correttezza della cartella, i calcoli degli interessi e delle sanzioni, la legittimità della notifica. Eventuali vizi possono essere fatti valere con ricorso tributario.
2.2 Emissione dell’atto di pignoramento
Decorsi i termini senza pagamento, l’agente della riscossione emette l’atto di pignoramento presso terzi. L’atto deve contenere:
- Dati identificativi del debitore e del terzo pignorato (banca, datore di lavoro, ente previdenziale); indicazione dell’ammontare del credito;
- Ingiunzione al terzo di non disporre delle somme o dei beni fino a contrordine e di versare direttamente all’agente della riscossione le somme dovute;
- Ingiunzione al debitore di astenersi da ogni atto idoneo a sottrarre le somme alla garanzia del credito, con avvertimento che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile se proposta dopo l’assegnazione .
L’atto deve essere notificato sia al terzo sia al debitore. L’omessa notifica al debitore è causa di inesistenza dell’atto e può essere fatta valere anche oltre i termini ordinari di opposizione.
2.3 La fase di attesa: il termine di sessanta giorni
A seguito della notifica, il terzo pignorato è tenuto a versare:
- Le somme già maturate entro sessanta giorni dalla notifica ;
- Le somme che maturano successivamente alle rispettive scadenze .
Durante questo periodo il debitore può:
- Pagare l’intero importo per evitare la prosecuzione dell’esecuzione;
- Chiedere la rateizzazione del debito tributario (piani ordinari fino a 72 rate o straordinari fino a 120 rate);
- Presentare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o ricorso per vizi della cartella (art. 617 c.p.c.);
- Proporre definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) se previste dalla legge vigente;
- Richiedere la sospensione in autotutela, dimostrando che il debito è infondato o prescritto.
2.4 Interventi del giudice dell’esecuzione e assegnazione delle somme
Se il terzo non adempie all’ordine di pagamento, l’agente della riscossione può procedere con la procedura ordinaria davanti al giudice dell’esecuzione. Il giudice, verificata la regolarità dell’atto e la dichiarazione del terzo, può disporre l’assegnazione delle somme pignorate. In questa fase il debitore può intervenire per contestare l’ammontare del credito, l’esistenza del rapporto o i vizi formali.
Nel caso di pignoramento presso datore di lavoro o ente previdenziale, l’assegnazione può avvenire anche senza intervento giudiziale, tramite accordo tra agente della riscossione e terzo.
2.5 Sblocco del conto corrente e estinzione del pignoramento
Il pignoramento sul conto corrente si estingue quando:
- Il debito viene interamente pagato o condonato (anche per effetto di rottamazione o saldo e stralcio);
- Decorsi i sessanta giorni dalla notifica, il terzo ha versato le somme dovute e non sono maturati ulteriori crediti; in tal caso la banca deve sbloccare il conto;
- L’atto viene dichiarato inesistente o nullo dal giudice per difetti di notifica o altri vizi;
- Il debitore ottiene un provvedimento di sospensione in autotutela o in sede giurisdizionale;
- È stato definito un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore che prevede la liberazione del conto.
Per ottenere la liberazione del conto è necessario che l’avvocato invii alla banca la documentazione che prova l’estinzione o la sospensione del pignoramento.
3 Difese e strategie legali per proteggere il conto corrente
3.1 Controllare la regolarità dell’atto
La prima difesa consiste nel verificare che l’atto di pignoramento rispetti tutti i requisiti di legge:
- Notifica al debitore e al terzo: se manca la notifica al debitore, l’atto è inesistente; se manca quella al terzo, è inefficace.
- Indicazione del credito e del ruolo: l’atto deve riportare gli estremi della cartella esattoriale e l’ammontare del credito. L’assenza di questi dati può comportare l’inesistenza dell’atto.
- Sottoscrizione dell’agente della riscossione: l’atto deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile o da un dipendente autorizzato (art. 170 d.lgs. 33/2025).
- Termini di legge: bisogna verificare che siano decorsi i termini tra notifica della cartella, intimazione e pignoramento; eventuali decadenze rendono illegittima l’azione.
3.2 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
L’opposizione all’esecuzione consente di contestare il diritto dell’ente creditore a procedere. Può essere proposta quando si eccepisce, ad esempio:
- La prescrizione del tributo o la decadenza dell’azione esecutiva;
- La nullità o inesistenza dell’atto per mancanza di notifica, di sottoscrizione o di altri requisiti essenziali;
- La sospensione del debito per effetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari (es. sospensione in autotutela, rateizzazione in corso);
- L’irregolarità della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito.
L’opposizione va proposta davanti al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dalla notifica dell’atto o, in caso di inesistenza, in ogni tempo. È importante allegare tutta la documentazione (cartelle, ruoli, prove di pagamento) e motivare specificamente i vizi. Lo studio Monardo assiste i debitori nella redazione dei ricorsi e nel patrocinio in udienza.
3.3 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Quando si lamentano vizi formali dell’atto (es. errori di calcolo, vizi di forma), si può proporre opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto. Tale rimedio è utilizzabile anche per contestare l’errata quantificazione del credito o la violazione delle norme procedurali. La Cassazione ha precisato che la mancata indicazione del quantum dovuto non comporta di per sé la nullità, ma la contestazione deve riguardare l’erronea esecuzione o la violazione di limiti di pignorabilità.
3.4 Sospensione in autotutela e ricorso tributario
Il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quando può dimostrare:
- Che la cartella di pagamento è stata annullata o sospesa da un giudice o da un ente impositore;
- Che è in corso una rateizzazione regolarmente adempiuta;
- Che il debito è prescritto o indebitamente iscritto a ruolo.
La domanda va presentata entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto. L’amministrazione ha il dovere di rispondere entro sessanta giorni; in caso di silenzio o rigetto, il debitore può rivolgersi al giudice.
Parallelamente, è possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria contro la cartella o l’avviso di accertamento esecutivo. Il ricorso sospende l’esecuzione se viene accolta un’istanza cautelare o se la legge prevede la sospensione automatica (es. per mancata indicazione della motivazione). Anche in questo caso l’assistenza di un professionista è fondamentale per redigere un atto efficace.
3.5 Tutela del terzo e responsabilità della banca
Il terzo pignorato, in particolare la banca, è tenuto a rispettare gli obblighi di custodia dell’art. 546 c.p.c. . Tuttavia può difendersi quando:
- Il conto è cointestato e il pignoramento riguarda anche somme spettanti al contitolare non debitore;
- L’ordine di pagamento supera l’importo effettivamente dovuto (la banca deve versare solo nei limiti del credito precettato e degli accessori);
- Il pignoramento viene revocato; in tal caso, la banca deve sbloccare immediatamente le somme.
In caso di violazione delle norme, la banca risponde nei confronti del debitore e può essere condannata al risarcimento dei danni. Tuttavia, la Cassazione ha confermato che la banca non risponde se versa le somme maturate entro 60 giorni, anche se il conto era in rosso . È dunque essenziale che il correntista comunichi tempestivamente alla banca eventuali sospensioni o annullamenti.
3.6 Altre strategie difensive
- Verificare la prescrizione dei tributi: molti tributi si prescrivono in cinque o dieci anni; se il pignoramento interviene oltre tali termini, può essere impugnato.
- Invocare la causa di forza maggiore: se l’atto di pignoramento è stato emesso durante periodi di sospensione per emergenze (es. pandemia, calamità naturali), può essere contestato.
- Sfruttare i termini di decadenza: ad esempio, se tra la notifica del precetto e l’emissione del pignoramento trascorrono più di 90 giorni, l’atto può essere illegittimo.
- Provare l’insussistenza del credito: quando la cartella riguarda sanzioni annullate o pagate, il pignoramento è privo di causa.
4 Strumenti alternativi per definire il debito e proteggere il patrimonio
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure straordinarie di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (rottamazione‑ter, rottamazione‑quater, rottamazione‑quinquies). Tali procedure consentono di estinguere i debiti versando solo la quota capitale e gli interessi legali, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora, e di rateizzare in più anni. Ad esempio, la rottamazione‑quater prevista dalla legge di bilancio 2024 (prorogata nel 2025) permette di saldare i debiti affidati all’A.d.E.R. fino al 30 giugno 2022 in un massimo di 18 rate. La domanda va presentata entro il termine fissato dalla legge e il mancato pagamento comporta la perdita dei benefici.
Nel 2026 il Governo ha annunciato una rottamazione‑quinquies per i ruoli affidati entro il 31 dicembre 2023, con sconti maggiori per i soggetti in difficoltà economica. Ricorrere alla rottamazione consente di evitare o estinguere il pignoramento in corso: il pagamento della prima rata sospende l’azione esecutiva e, se si estingue il debito, il pignoramento viene revocato.
4.2 Saldo e stralcio e definizioni per chi è in difficoltà economica
Oltre alle rottamazioni, sono stati previsti meccanismi di saldo e stralcio, destinati ai contribuenti con indice ISEE basso o in specifiche condizioni (es. situazioni di grave malattia). Tali misure consentono di definire i debiti con un pagamento ridotto, determinato in proporzione alla capacità contributiva. Anche in questo caso il pagamento sospende l’esecuzione.
4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012 e Codice della crisi)
La legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consentono alle persone fisiche sovraindebitate di presentare un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o una liquidazione controllata. Questi strumenti permettono di:
- Ridurre e dilazionare i debiti, anche tributari, sotto la supervisione di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
- Ottenere la sospensione delle procedure esecutive in corso, compresi i pignoramenti, dalla data di presentazione del ricorso al tribunale;
- Accedere alla esdebitazione finale, cioè alla liberazione dai debiti residui, una volta eseguito il piano.
L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione di tali piani e nella trattativa con i creditori. L’accesso a queste procedure richiede la dimostrazione dello stato di sovraindebitamento e la presentazione di una proposta di soddisfacimento parziale dei creditori.
4.4 Accordi stragiudiziali con la banca e transazioni
In alcuni casi, prima di arrivare al pignoramento, è possibile stipulare con l’istituto di credito o con l’A.d.E.R. un accordo di rientro o una transazione. Ciò avviene soprattutto quando i debiti non sono ancora iscritti a ruolo o quando l’esposizione riguarda anche finanziamenti bancari. L’accordo può prevedere la ristrutturazione del debito con riduzione di interessi, allungamento dei termini e sospensione delle procedure esecutive. Il supporto del professionista è indispensabile per negoziare condizioni vantaggiose e redigere l’accordo.
5 Errori comuni e consigli pratici
Affrontare un pignoramento del conto corrente senza commettere errori richiede attenzione e conoscenza. Ecco alcuni consigli basati sull’esperienza dello studio Monardo:
- Non ignorare la cartella o l’atto di pignoramento. Molti contribuenti si rivolgono a un professionista quando il conto è già bloccato. Agire tempestivamente permette di presentare opposizioni e di ottenere sospensioni.
- Verificare le notifiche. Controllare che la cartella e l’atto siano stati notificati correttamente (luogo, modalità, tempi). Una notifica irregolare può rendere il pignoramento nullo.
- Non aprire un nuovo conto a proprio nome per aggirare il pignoramento. La Cassazione ha precisato che aprire un nuovo conto corrente dopo la notifica non consente di sottrarre le somme al pignoramento, se i flussi derivano dal medesimo rapporto (es. stipendio). Meglio valutare, con l’avvocato, le soluzioni legittime.
- Non svuotare il conto dopo la notifica. L’atto di pignoramento vieta espressamente al debitore di compiere atti di disposizione; prelevare o trasferire le somme può integrare reato di sottrazione di beni pignorati e comportare ulteriori sanzioni.
- Raccogliere tutta la documentazione (cartelle, ruoli, avvisi, ricevute di pagamento) e consegnarla al professionista. Una difesa efficace si basa sulla prova dei vizi.
- Valutare la rateizzazione prima del pignoramento. Richiedere un piano di rateizzazione alla A.d.E.R. prima che scattino le misure esecutive consente di evitare il blocco del conto.
- Attenzione ai limiti di pignorabilità. Gli stipendi e le pensioni hanno limiti ben precisi; se l’agente della riscossione pignora somme superiori al decimo, un settimo o un quinto (a seconda degli importi) o pignora l’ultimo emolumento accreditato , è possibile chiedere la restituzione.
- Usare gli strumenti di composizione della crisi. Se i debiti sono ingenti e difficilmente sostenibili, valutare con il professionista l’accesso a procedure concorsuali o al piano del consumatore; ciò consente di congelare le azioni esecutive e di rinegoziare il debito.
6 Tabelle riepilogative
Le tabelle che seguono sintetizzano le norme, i termini e i limiti di pignorabilità per consentire una consultazione rapida.
6.1 Pignoramento esattoriale vs pignoramento ordinario
| Aspetto | Pignoramento esattoriale (art. 170 d.lgs. 33/2025 – ex art. 72‑bis) | Pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.) |
|---|---|---|
| Autorità che emette l’atto | Agenzia delle entrate-Riscossione o ente creditore | Creditore privato che si rivolge all’Ufficiale giudiziario |
| Necessità di autorizzazione del giudice | Non serve preventiva autorizzazione; l’ordine è emanato dall’agente della riscossione | È necessario ottenere un provvedimento di assegnazione dal giudice |
| Notifica | Obbligatoria al terzo e al debitore; l’omessa notifica al debitore comporta inesistenza dell’atto | Obbligatoria; la notifica irregolare comporta nullità |
| Dichiarazione del terzo | Sostituita dall’ordine di pagamento diretto; il terzo assume obblighi di custode | Il terzo deve rendere dichiarazione di quantità entro 10 giorni (art. 547 c.p.c.) |
| Soggetti interessati | Debitori iscritti a ruolo per debiti fiscali o contributivi | Debitori civili o commerciali |
| Sospensione | Può avvenire tramite pagamento, rateizzazione, ricorso, sospensione in autotutela o procedura di sovraindebitamento | Può avvenire tramite pagamento, transazione, opposizione o piano di composizione della crisi |
6.2 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 171 d.lgs. 33/2025 e art. 545 c.p.c.)
| Importo netto mensile | Percentuale pignorabile per debiti tributari | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Fino a 2.500 € | 1/10 (10 %) | Art. 171 comma 1 d.lgs. 33/2025 |
| Da 2.500,01 a 5.000 € | 1/7 (≈14,28 %) | Art. 171 comma 1 d.lgs. 33/2025 |
| Oltre 5.000 € | 1/5 (20 %) | Art. 171 comma 1 d.lgs. 33/2025, richiamo art. 545 c.p.c. |
| Ultimo emolumento accreditato | Non pignorabile | Art. 171 comma 2‑bis d.lgs. 33/2025 |
| Pensione – quota impignorabile | Fino al doppio dell’assegno sociale con minimo 1.000 € | Art. 545 comma 7 c.p.c. |
| Accredito su conto corrente prima del pignoramento | Impignorabile per un importo pari al triplo dell’assegno sociale | Art. 545 comma 8 c.p.c. |
6.3 Termini e scadenze nella procedura di pignoramento
| Fase | Durata/Termine | Descrizione |
|---|---|---|
| Ricorso contro la cartella | 60 giorni dalla notifica | Termine per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria |
| Termine per pagare dopo il precetto | 5 giorni | Se non si paga entro questo termine, l’agente può pignorare |
| Versamento delle somme già maturate | 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento | Il terzo deve versare le somme esigibili |
| Versamento delle somme future | Alle rispettive scadenze | Obbligo continuo di pagamento per i crediti che maturano entro 60 giorni |
| Opposizione all’esecuzione | 20 giorni dalla notifica dell’atto (se regolare) | Ricorso ex art. 615 c.p.c.; in caso di inesistenza della notifica, opponibile in ogni tempo |
| Sospensione in autotutela | 60 giorni dalla notifica dell’atto | Richiesta all’A.d.E.R. per vizi o prescrizione |
7 Domande frequenti (FAQ)
1. È possibile pignorare un conto corrente con saldo negativo?
Sì. La sentenza della Cassazione n. 28520/2025 ha chiarito che il pignoramento esattoriale colpisce anche le somme che arrivano dopo la notifica dell’atto, indipendentemente dal saldo iniziale . Se il conto è in rosso, il vincolo si attiva comunque e blocca i fondi in entrata per sessanta giorni.
2. Il pignoramento va notificato al debitore?
Assolutamente sì. L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al terzo sia al debitore, come previsto dall’art. 543 c.p.c.; la mancata notifica comporta l’inesistenza dell’atto. L’ordinanza n. 6/2026 della Cassazione ha ribadito che il debitore deve essere messo in grado di difendersi.
3. Posso aprire un nuovo conto per evitare il pignoramento?
Aprire un nuovo conto a proprio nome dopo la notifica non impedisce il pignoramento: le somme che vi affluiscono possono essere considerate provento del medesimo rapporto (es. stipendio) e dunque soggette al vincolo. È inoltre un comportamento che potrebbe essere interpretato come sottrazione di beni pignorati.
4. Quanto dura il blocco del conto?
Il blocco dura fino a quando il terzo non ha versato le somme dovute e non sono maturati ulteriori crediti nei sessanta giorni successivi. Se il debito viene pagato o annullato, la banca deve sbloccare immediatamente il conto.
5. Quali somme non possono essere pignorate sul conto?
Sono impignorabili i crediti alimentari, i sussidi di grazia o di sostentamento e gli assegni per maternità o malattia . Inoltre, per stipendi e pensioni, l’ultimo emolumento accreditato non è pignorabile e gli accrediti anteriori al pignoramento sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale .
6. Quali sono le percentuali di pignoramento dello stipendio?
Secondo l’art. 171 d.lgs. 33/2025, fino a 2.500 € è pignorabile un decimo (10 %), tra 2.500 e 5.000 € un settimo (circa 14,28 %) e oltre 5.000 € si applica il limite di un quinto previsto dall’art. 545 c.p.c. .
7. Posso chiedere la restituzione se mi hanno pignorato più del dovuto?
Sì. Se l’agente della riscossione o la banca trattengono somme superiori alle percentuali di legge, è possibile presentare ricorso e chiedere la restituzione. La Cassazione ha stabilito che la banca deve versare solo nei limiti del credito precettato .
8. È vero che il pignoramento riguarda anche i crediti futuri?
Sì. Il pignoramento esattoriale si estende alle somme che maturano dopo la notifica, purché entro sessanta giorni, secondo l’art. 72‑bis (oggi art. 170 d.lgs. 33/2025) . La Cassazione n. 28520/2025 ha chiarito che la banca deve versare anche tali importi .
9. Cosa succede se la banca non esegue l’ordine di pagamento?
In caso di inottemperanza, l’art. 169 d.lgs. 33/2025 prevede che si applicano le sanzioni civili e gli interessi e che l’agente può procedere in giudizio contro il terzo per ottenere l’assegnazione o la vendita dei beni. La banca potrebbe essere condannata al risarcimento.
10. Posso oppormi se il pignoramento è stato notificato solo alla banca?
Sì. L’omissione della notifica al debitore rende l’atto inesistente. È possibile proporre opposizione anche oltre i termini ordinari e chiedere l’annullamento del pignoramento.
11. La procedura di sovraindebitamento blocca il pignoramento?
Sì. La presentazione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione determina, per legge, la sospensione delle procedure esecutive. Le somme sul conto non possono essere pignorate durante la procedura.
12. È possibile pignorare un conto cointestato?
Solo la quota spettante al debitore è pignorabile. Se il rapporto è in comunione ordinaria, si presume la divisione in parti uguali; la Cassazione ha stabilito che non si può pignorare l’intero saldo a danno del contitolare non debitore.
13. Quali rimedi ho se l’atto di pignoramento non indica l’importo preciso?
Se l’atto contiene l’indicazione degli estremi della cartella o del ruolo e del debitore, l’assenza del dettaglio non comporta nullità; tuttavia, in caso di sovrastima o errori, è possibile proporre opposizione e chiedere la riduzione dell’importo.
14. Quanto tempo impiega la rateizzazione a bloccare il pignoramento?
La richiesta di rateizzazione sospende l’esecuzione solo dal momento in cui è accolta. Pertanto è essenziale presentare la domanda prima dell’emissione dell’atto di pignoramento o comunque entro i sessanta giorni dalla notifica.
15. Cosa accade se il datore di lavoro non versa le somme pignorate?
In tal caso si applicano le sanzioni previste dall’art. 169 d.lgs. 33/2025: il datore può essere condannato al pagamento degli importi dovuti e degli interessi e può subire azioni esecutive sui propri beni.
16. Posso versare il TFR sul conto pignorato?
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è assimilato alle indennità di lavoro e rientra nei limiti di pignorabilità previsti per gli stipendi. Pertanto può essere pignorato nei limiti del decimo, del settimo o del quinto; se è l’ultimo emolumento accreditato, non è pignorabile .
17. La banca può trattenere somme oltre il periodo di sessanta giorni?
No. La banca può trattenere e versare le somme maturate entro sessanta giorni dalla notifica; trascorso tale termine, il conto deve essere sbloccato. Se continuano i versamenti, la banca potrebbe rispondere per danni.
18. È possibile pignorare i buoni fruttiferi o i titoli depositati?
I titoli e i buoni fruttiferi depositati presso la banca sono beni mobili del debitore e possono essere pignorati tramite espropriazione presso terzi. Tuttavia, la procedura è diversa dal pignoramento del conto corrente e richiede un provvedimento del giudice.
19. Il pignoramento può essere eseguito da creditori privati sul conto?
Sì, ma in questo caso si applica la procedura ordinaria di cui agli artt. 543 e seguenti c.p.c. Il creditore deve ottenere un titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo) e procedere con l’ufficiale giudiziario. Non sono previste le facilitazioni dell’ordine di pagamento diretto.
20. Qual è la differenza tra pignoramento e sequestro conservativo?
Il pignoramento è l’atto iniziale dell’espropriazione forzata finalizzato a soddisfare il creditore mediante assegnazione o vendita dei beni. Il sequestro conservativo è una misura cautelare che mira a «congelare» i beni del debitore per impedire che si spoglino prima della condanna; richiede l’autorizzazione del giudice e si trasforma in pignoramento una volta ottenuto il titolo esecutivo.
8 Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Esempio 1: pignoramento di un conto con saldo zero
Scenario: il giorno 10 gennaio 2026 la A.d.E.R. notifica a Mario un atto di pignoramento ex art. 170 d.lgs. 33/2025 relativo a un debito di 5.000 €. Il conto corrente di Mario, presso la banca X, ha un saldo di –200 € (scoperto). Il 20 gennaio Mario riceve l’accredito dello stipendio di 1.800 €.
Calcolo del vincolo: nonostante il saldo negativo, il pignoramento è valido e si estende alle somme in entrata. Lo stipendio di 1.800 € viene accreditato; tuttavia, essendo il primo emolumento accreditato dopo la notifica, l’art. 171 comma 2‑bis stabilisce che esso non è pignorabile . La banca deve quindi lasciare a Mario l’intero stipendio per il sostentamento. Se, successivamente, arrivassero ulteriori bonifici (es. pagamento da un cliente di 2.000 €), la banca dovrebbe versare tali somme all’A.d.E.R. entro i sessanta giorni, nei limiti del debito residuo.
Risultato: Mario mantiene il primo stipendio accreditato. Qualsiasi somma accreditata dopo il primo stipendio, entro il periodo di sessanta giorni, sarà vincolata fino a concorrenza del debito.
8.2 Esempio 2: conto con saldo attivo e pignoramento parziale
Scenario: il 5 febbraio 2026 viene notificato alla società Alfa un pignoramento per un debito tributario di 15.000 €. Il conto corrente aziendale ha un saldo di 8.000 €. Nei sessanta giorni successivi entrano bonifici per 7.000 €.
Applicazione: la banca deve versare all’A.d.E.R. l’intero saldo disponibile alla data della notifica (8.000 €) entro sessanta giorni. Inoltre, deve versare i bonifici sopravvenuti (7.000 €) man mano che maturano, fino a raggiungere l’importo di 15.000 €. Se la società paga 5.000 € direttamente all’A.d.E.R. mediante definizione agevolata, il debito residuo sarà di 10.000 € e la banca dovrà versare 10.000 € (8.000 € + 2.000 € dei bonifici). Il conto sarà sbloccato quando la somma sarà integralmente versata o quando i sessanta giorni saranno trascorsi senza nuovi fondi.
8.3 Esempio 3: pignoramento di stipendio accreditato in un’unica banca
Scenario: Paola percepisce uno stipendio mensile di 3.200 €. Il 1 marzo 2026 l’A.d.E.R. notifica al datore di lavoro e a Paola un pignoramento per un debito di 12.000 €. L’art. 171 d.lgs. 33/2025 stabilisce che per gli importi tra 2.500 e 5.000 € la quota pignorabile è di 1/7. Il datore di lavoro trattiene quindi 1/7 dello stipendio (circa 457 €) e lo versa all’A.d.E.R. ogni mese. Paola riceve sul conto bancario 2.743 € (lo stipendio al netto della trattenuta). Un mese dopo, l’A.d.E.R. notifica anche un pignoramento sul conto di Paola.
Interpretazione: l’art. 546 c.p.c. prevede che, nel caso di accredito su conto corrente di somme a titolo di stipendio, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo pari al triplo dell’assegno sociale quando l’accredito è antecedente al pignoramento . Pertanto, la banca deve lasciare a Paola una somma pari al triplo dell’assegno sociale (circa 1.600 €) e può trattenere solo l’importo pignorabile oltre tale soglia. Tuttavia, poiché il datore di lavoro ha già applicato la trattenuta, il pignoramento sul conto non deve prelevare ulteriormente lo stipendio (per evitare la violazione del limite massimo complessivo di un quinto indicato dall’art. 545 c.p.c.). Se la banca pignorasse ulteriori somme, Paola potrebbe chiedere il rimborso.
8.4 Esempio 4: rateizzazione e sospensione del pignoramento
Scenario: Lorenzo riceve un pignoramento per un debito di 30.000 €. Entro trenta giorni presenta richiesta di rateizzazione straordinaria (120 rate) e paga la prima rata. L’A.d.E.R. sospende l’esecuzione. Dopo tre mesi la banca riceve il pagamento della terza rata e sblocca il conto.
Commento: la rateizzazione sospende le procedure esecutive dalla data di presentazione se la domanda è accolta. È importante rispettare i pagamenti perché il mancato versamento anche di una sola rata comporta la revoca della rateizzazione e la ripresa del pignoramento.
8.5 Esempio 5: accesso alla procedura di sovraindebitamento
Scenario: Giulia, professionista autonoma, accumula debiti fiscali e bancari per 100.000 €. Subisce un pignoramento del conto. Decide di accedere alla procedura di sovraindebitamento. Con l’assistenza di un OCC, presenta al tribunale un piano del consumatore che prevede il pagamento del 40 % del debito in cinque anni. Il tribunale omologa il piano e dispone la sospensione delle esecuzioni, compreso il pignoramento del conto.
Esito: Giulia paga regolarmente le rate previste dal piano. Trascorsi cinque anni, ottiene l’esdebitazione e il pignoramento del conto viene definitivamente revocato. Senza l’accesso alla procedura, avrebbe rischiato la vendita dei beni e il blocco totale del conto.
Conclusione
La disciplina del pignoramento del conto corrente è complessa e in continua evoluzione. L’introduzione del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (d.lgs. 33/2025) ha riordinato le norme e, attraverso l’art. 170, ha confermato la possibilità per l’Agenzia delle entrate-Riscossione di pignorare i crediti verso terzi senza il previo intervento del giudice. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha chiarito che il pignoramento si estende alle somme accreditate dopo la notifica e che il saldo attivo va versato anche se il conto era in rosso . Contestualmente, l’ordinanza n. 6/2026 ha ribadito l’obbligo di notifica al debitore, pena l’inesistenza dell’atto.
Per il debitore o contribuente, questi sviluppi comportano la necessità di muoversi con rapidità e competenza. Le difese sono numerose: dall’opposizione all’esecuzione alla sospensione in autotutela, dalla rateizzazione alle definizioni agevolate, fino alle procedure di sovraindebitamento che consentono di ripartire da zero. Gli errori (ignorare gli atti, svuotare il conto, ritardare l’azione) possono costare cari.
Lo Studio legale Monardo è al fianco dei contribuenti per analizzare la posizione debitoria, individuare i vizi dell’atto e costruire una strategia su misura.
Grazie alle competenze in materia di diritto bancario, tributario e crisi d’impresa, l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono in grado di:
- Bloccare o sospendere rapidamente pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
- Negoziare piani di rientro e transazioni con il fisco e con le banche;
- Assistere nei ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria e ai tribunali ordinari, fino alla Corte di Cassazione;
- Predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate per uscire dal sovraindebitamento;
- Tutela preventiva, mediante consulenza sulla gestione del patrimonio e sulla protezione dei beni.
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