Come gestire i debiti con fornitori

Introduzione

Gestire in modo corretto i debiti con i fornitori non è soltanto una questione di buona amministrazione, ma una vera e propria esigenza di sopravvivenza imprenditoriale. Un ritardo nei pagamenti può determinare l’interruzione della fornitura di beni e servizi indispensabili, l’avvio di procedure esecutive, l’inserimento in centrali rischi e, nei casi più gravi, l’insolvenza e la cessazione dell’attività. Per il debitore la posta in gioco è alta: da un lato occorre tutelare il patrimonio e la continuità aziendale, dall’altro evitare errori che possano aggravare la situazione o compromettere le difese.

Questa guida, aggiornata a marzo 2026 e basata su fonti normative e giurisprudenziali italiane ufficiali (Codice civile, D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 sui ritardi di pagamento, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019, Legge 27 gennaio 2012 n. 3 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate‑Riscossione, sentenze della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e di vari tribunali), vuole offrire una panoramica completa su:

  • il quadro normativo che disciplina la nascita, l’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni commerciali;
  • i diritti e doveri del debitore in rapporto ai fornitori;
  • le procedure da seguire dopo la notifica di solleciti, fatture o decreti ingiuntivi;
  • le strategie difensive e le opzioni di ristrutturazione;
  • gli strumenti alternativi come rottamazioni di cartelle, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata;
  • gli errori da evitare e i consigli pratici per ridurre i rischi;
  • una sezione FAQ con risposte chiare ai dubbi più frequenti;
  • esempi numerici e simulazioni per comprendere concretamente le conseguenze delle diverse scelte.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale e specializzati in diritto bancario, tributario e nell’assistenza alle aziende in crisi.

È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla sua esperienza pluriennale, l’Avv. Monardo può offrire supporto nelle seguenti attività:

  • analisi di fatture, contratti e atti giudiziari per verificare la legittimità del credito;
  • presentazione di istanze di sospensione, opposizione a decreto ingiuntivo o ricorsi contro procedure esecutive;
  • trattative con i fornitori per rinegoziare i debiti, ottenere dilazioni o riduzioni;
  • elaborazione di piani di rientro sostenibili;
  • accesso alle procedure di composizione della crisi (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, liquidazione controllata) con predisposizione del piano e relazione attestativa;
  • valutazione e gestione delle rottamazioni e definizioni agevolate per i debiti fiscali e contributivi;
  • tutela in sede giudiziale e stragiudiziale in caso di pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o iscrizioni a ruolo.

💼 Per una consulenza personalizzata e immediata sui tuoi debiti con i fornitori, contatta l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team attraverso i recapiti indicati al termine dell’articolo.

1. Contesto normativo: obblighi, scadenze e interessi di mora

Per comprendere come gestire i debiti verso i fornitori è indispensabile conoscere le norme che regolano i pagamenti nelle transazioni commerciali e il regime sanzionatorio in caso di ritardo. La fonte principale è il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva europea 2000/35/CE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Questo decreto è stato modificato dal D.Lgs. 192/2012 e dal D.Lgs. 161/2014 per adeguarsi alla direttiva 2011/7/UE.

1.1 Ambito di applicazione e definizioni (artt. 1‑2 D.Lgs. 231/2002)

L’articolo 1 stabilisce che il decreto si applica a “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, cioè a ogni contratto tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni avente ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro corrispettivo . Non si applica ai debiti oggetto di procedure concorsuali o alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno .

L’articolo 2 definisce concetti fondamentali: per transazioni commerciali si intendono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto beni o servizi ; interessi moratori sono gli interessi legali di mora o convenzionali; il tasso di riferimento è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto punti percentuali .

1.2 Termini di pagamento (art. 4 D.Lgs. 231/2002)

L’articolo 4 stabilisce i termini entro i quali devono essere saldate le fatture. La regola generale è che il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o equivalente . In assenza di data certa, il termine decorre dalla consegna della merce o dalla prestazione dei servizi . Le parti possono concordare termini superiori, purché non siano gravemente iniqui per il creditore e siano pattuiti per iscritto; nelle transazioni con pubbliche amministrazioni il termine massimo è 60 giorni . Per imprese pubbliche e enti sanitari i termini possono essere raddoppiati .

Questi limiti sono considerati norme imperative, come ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel parere 4/2024: i bandi di gara non possono imporre termini di pagamento superiori ai 30 giorni previsti dall’art. 4, se non nei casi espressamente consentiti, e eventuali clausole contrastanti vengono sostituite di diritto .

1.3 Decorrenza degli interessi moratori (art. 4, co. 1 e art. 5 D.Lgs. 231/2002)

Gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento . L’articolo 5 (non riportato nel testo citato ma a cui si fa riferimento) specifica che il creditore ha diritto al risarcimento dei costi di recupero delle somme e ad un indennizzo forfettario di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti.

1.4 Responsabilità del debitore (art. 3 D.Lgs. 231/2002)

L’articolo 3 stabilisce che il creditore ha diritto agli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo è dovuto a impossibilità non imputabile . In pratica, per evitare la mora il debitore deve dimostrare di non essere colpevole del ritardo (es. causa di forza maggiore) oppure di aver contestato tempestivamente la fattura per vizi della merce o difformità del servizio.

1.5 Rapporti con il Codice civile

Oltre al D.Lgs. 231/2002, continuano ad applicarsi le norme generali del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti:

  • Art. 1218 c.c.: il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile.
  • Art. 1219 c.c.: la mora del debitore si costituisce con intimazione o richiesta scritta, salvo i casi in cui non sia necessaria.
  • Art. 1224 c.c.: nelle obbligazioni che hanno per oggetto il pagamento di una somma di danaro, il debitore in mora deve corrispondere gli interessi legali oltre il risarcimento del maggiore danno; la norma richiama l’applicazione degli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002.
  • Art. 1241 c.c. (compensazione): consente di estinguere obbligazioni reciproche quando sussistono i requisiti di liquidità ed esigibilità.
  • Art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento): permette al debitore di sospendere il pagamento se il fornitore non adempie esattamente le proprie obbligazioni (es. merce non conforme).
  • Art. 1292 c.c. e seguenti: disciplinano la responsabilità solidale, utile nel caso di coobbligati (soci, garanti) e nelle strategie di rinegoziazione.
  • Art. 2946 c.c.: prevede la prescrizione ordinaria decennale dei diritti, compresi quelli derivanti dalle forniture; questo termine può essere interrotto con la costituzione in mora o con atti giudiziali.

Le norme del codice civile continuano a valere, salvo quanto espressamente derogato dalla disciplina speciale sui ritardi di pagamento. Per esempio, l’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 ammette termini pattizi superiori a 60 giorni solo se non sono gravemente iniqui .

1.6 Novità giurisprudenziali

La giurisprudenza della Corte di Cassazione fornisce interpretazioni importanti.

Responsabilità dei soci di società estinte – Con l’ordinanza n. 23341/24, la Cassazione ha stabilito che quando una SRL viene cancellata dal Registro delle imprese, i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti residui nei confronti dei creditori, ma solo entro l’importo che hanno ricevuto in sede di liquidazione . Inoltre, le sanzioni fiscali non si trasferiscono ai soci o ai loro eredi ; ciò significa che i debiti tributari possono ricadere sui soci nei limiti del patrimonio distribuito, ma le sanzioni restano a carico della società estinta. Questa decisione è particolarmente rilevante quando si valutano le responsabilità per debiti verso fornitori dopo l’estinzione della società.

Interessi di mora e clausole contrattuali – L’ANAC, nel parere n. 4/2024, ha ribadito che le clausole dei bandi di gara che prevedono termini di pagamento superiori a quelli stabiliti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 sono illegittime e devono essere sostituite di diritto . Questo orientamento è destinato a riflettersi anche nei rapporti tra privati, poiché conferma la natura imperativa della disciplina sui termini di pagamento.

Esdebitazione e meritevolezza – Numerose pronunce del 2024‑2025, come l’ordinanza n. 29915/2025 della Cassazione (non reperibile integralmente), hanno sottolineato che il beneficio dell’esdebitazione per il debitore sovraindebitato richiede la meritevolezza e l’assenza di colpa grave o dolo; inoltre, l’esdebitazione non può essere richiesta da chi è già stato soggetto a procedura concorsuale per i medesimi debiti.

1.7 Rapporti con le pubbliche amministrazioni

Quando il fornitore è una pubblica amministrazione (PA) o quando il debitore è un ente pubblico, la disciplina è in parte diversa:

  • il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) impone alla PA l’obbligo di rispettare i tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, con possibilità di proroga fino a 60 giorni in casi eccezionali ;
  • l’ANAC, con il parere 4/2024, ha chiarito che le PA non possono imporre termini superiori a quelli legali e che eventuali clausole difformi sono nulle ;
  • in caso di ritardo della PA, il creditore ha diritto agli interessi di mora e alla compensazione dei costi di recupero.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di solleciti, fatture o decreti ingiuntivi

Quando un’impresa o un professionista riceve una fattura non pagata o un sollecito da parte di un fornitore, oppure un decreto ingiuntivo, è fondamentale sapere quali passi compiere per proteggere i propri diritti e non aggravare la situazione. Di seguito viene proposto un percorso operativo.

2.1 Verifica e analisi della fattura

  1. Controllare i dati: verificate che la fattura sia emessa correttamente (partita IVA, numero e data, descrizione dei beni/servizi, importi imponibili e aliquote IVA). Errori formali possono rendere la fattura contestabile.
  2. Verificare la conformità della merce o del servizio: se la merce consegnata è difettosa o i servizi non corrispondono a quanto pattuito, il debitore può eccepire l’inadempimento del fornitore (art. 1460 c.c.) e sospendere o ridurre il pagamento.
  3. Verificare i termini di pagamento: se la fattura prevede termini superiori a 30 giorni senza giustificazione, la clausola può essere nulla ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 231/2002 e si applica il termine legale .
  4. Controllare l’esigibilità: assicuratevi che il fornitore abbia effettivamente adempiuto (consegna, collaudo, certificazioni). In alcuni casi, la presenza di una clausola sospensiva può legittimare il pagamento solo dopo l’avverarsi della condizione.

2.2 Costituzione in mora e contestazione

Se il debitore intende contestare la fattura o sospendere il pagamento, è consigliabile inviare una raccomandata A/R o PEC entro pochi giorni dal ricevimento della fattura, spiegando le ragioni della contestazione (vizi, errori, difformità). Questa comunicazione serve a costituire in mora il fornitore e a evitare che il silenzio possa essere interpretato come accettazione. La contestazione deve essere motivata e proporzionata; eventuali inadempimenti lievi non giustificano la sospensione totale del pagamento.

In assenza di contestazione, il debitore è in mora automaticamente allo scadere del termine di pagamento e maturano gli interessi legali di mora .

2.3 Sollecito di pagamento del fornitore

I fornitori, trascorso il termine di pagamento, inviano solitamente un sollecito o un preavviso di messa in mora. Questo documento può essere un semplice sollecito bonario o una lettera dell’avvocato. Per il debitore è il momento di decidere:

  • Pagare immediatamente l’importo dovuto se il debito è certo, liquido ed esigibile e se non vi sono contestazioni. In tal caso si evitano interessi, spese legali e iscrizioni a ruolo.
  • Proporre una dilazione: è possibile chiedere al fornitore una dilazione del pagamento. È consigliabile mettere tutto per iscritto (accordo di rientro) e prevedere termini e modalità precise.
  • Avviare una trattativa per un accordo stragiudiziale di saldo e stralcio o un piano di rientro. L’accordo può prevedere una riduzione del debito (stralcio parziale) e il pagamento a rate. Affinché l’accordo sia efficace è opportuno farlo sottoscrivere da entrambe le parti e, in caso di importi elevati, omologarlo in Tribunale attraverso un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore (si veda par. 5).
  • Contestare formalmente il credito, se vi sono ragioni di merito (vizi della merce, errata applicazione dell’IVA, errori di contabilità). In questo caso è bene agire tempestivamente e, se necessario, rivolgersi a un legale.

2.4 Decreto ingiuntivo

Se il fornitore ritiene che il credito sia certo, liquido ed esigibile, può richiedere al giudice un decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. Per difendersi occorre:

  1. Verificare la regolarità del decreto (competenza del giudice, documenti allegati, prova scritta del credito). Il creditore deve produrre le fatture, i contratti e la prova della consegna.
  2. Valutare la tempistica: il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro 60 giorni dalla pronuncia; in caso contrario diventa inefficace.
  3. Proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. L’opposizione permette di contestare l’esistenza o l’entità del credito o eccepire la nullità della notifica. È consigliabile farsi assistere da un avvocato. L’opposizione sospende l’esecutività del decreto solo se il giudice concede la sospensione; altrimenti si può chiedere la sospensione della provvisoria esecutività.
  4. Richiedere la mediazione obbligatoria per determinate materie (es. contratti di somministrazione). La domanda di mediazione può sospendere i termini e favorire un accordo conciliativo.

2.5 Pignoramento e azioni esecutive

Se il decreto ingiuntivo diventa definitivo e non viene pagato, il fornitore può avviare l’esecuzione forzata (pignoramento di beni mobili, immobili, crediti presso terzi, quote societarie). In questa fase il tempo è determinante:

  • Ricorso per opposizione all’esecuzione: consente di eccepire vizi formali del titolo esecutivo o l’estinzione del credito (artt. 615 e 617 c.p.c.). Deve essere presentato entro termini stretti (tipicamente 20 giorni dalla notifica del precetto).
  • Istanza di sospensione: è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione se sono pendenti procedure di sovraindebitamento o altre cause di opposizione.
  • Composizione della crisi: l’avvio di una procedura di composizione negoziata, di accordo di ristrutturazione o di piano del consumatore può sospendere o bloccare le azioni esecutive (si veda par. 5).

3. Difese e strategie legali del debitore

Di fronte a un debito verso fornitori, il debitore dispone di diversi strumenti legali per contestare, sospendere o rinegoziare il pagamento. In questa sezione illustriamo le principali strategie difensive.

3.1 Eccezioni e contestazioni sul credito

  1. Inadempimento del fornitore (art. 1460 c.c.) – Se la merce o il servizio forniti sono difettosi, incompleti o non conformi, il debitore può sollevare l’eccezione di inadempimento e sospendere il pagamento, offrendo la restituzione dei beni o chiedendo la riduzione del prezzo.
  2. Compensazione (artt. 1241 ss. c.c.) – Quando debitore e creditore sono reciprocamente titolari di crediti verso l’altro, è possibile compensare i rispettivi importi. La compensazione può essere legale (quando i crediti sono liquidi ed esigibili), giudiziale (dichiarata dal giudice) o volontaria (pattuita). Ad esempio, se il fornitore deve al cliente un rimborso per difetti di un’altra fornitura, il cliente può compensare tale importo con il debito.
  3. Termine non ancora scaduto – Se nella fattura viene richiesto il pagamento immediato ma il contratto prevedeva termini più lunghi, il debitore può rifiutare il pagamento sino alla scadenza. L’art. 1184 c.c. precisa che “se è fissato un termine a favore del debitore, questi non può essere costretto ad adempiere prima della scadenza”.
  4. Prescrizione del diritto del fornitore – I diritti derivanti da forniture si prescrivono normalmente in dieci anni (art. 2946 c.c.), salvo termini più brevi previsti per alcuni settori (es. trasporto). Il debitore può eccepire la prescrizione se il fornitore richiede il pagamento oltre i termini; è però sufficiente un sollecito o un atto giudiziale per interrompere la prescrizione.
  5. Nullità o annullabilità del contratto – Se il contratto alla base della fornitura è nullo o annullabile (es. per vizi di forma, difetto di autorizzazione, violazione di norme imperative), si può eccepire la nullità per evitare il pagamento.

3.2 Rinegoziazione e accordi stragiudiziali

La via extragiudiziale è spesso la più conveniente. Le parti possono concordare un piano di rientro prevedendo rateizzazioni sostenibili e, talvolta, uno stralcio parziale del debito. Gli elementi chiave di un buon accordo sono:

  1. Formalizzazione in forma scritta, con indicazione di importi, scadenze, modalità di pagamento e eventuali garanzie.
  2. Previsione di interessi moratori inferiori a quelli legali (è possibile derogare all’aumento di 8 punti previsto dal D.Lgs. 231/2002 solo per accordo post‑scadenza).
  3. Clausole risolutive in caso di ritardo nel pagamento di una rata, che consentano al creditore di riprendere le azioni esecutive.
  4. Falcidia: riduzione del debito principale in funzione della rapidità del pagamento (saldo e stralcio).
  5. Cessione del credito: il fornitore può cedere il credito a un terzo (factor) che a sua volta propone al debitore una ristrutturazione. È importante verificare la validità della cessione (notifica al debitore ai sensi dell’art. 1264 c.c.).

3.3 Sospensione e opposizione alle procedure esecutive

Se viene avviato un pignoramento, il debitore può opporsi:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Contesta l’esistenza del diritto del creditore o l’efficacia del titolo esecutivo. Può essere proposta anche in sede di instaurazione del pignoramento.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Riguarda i vizi formali degli atti dell’esecuzione (precetto, pignoramento). Deve essere proposta entro cinque giorni dall’atto.
  • Conversione del pignoramento – Il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro equivalente (art. 495 c.p.c.), versando anche una somma a titolo di cauzione.
  • Sequestro giudiziario – In casi eccezionali, per proteggere il proprio patrimonio, si può richiedere il sequestro giudiziario dei beni contestati.

3.4 Transazioni fiscali e contributive

Quando parte del debito verso fornitori riguarda anche il Fisco o l’INPS (ritenute d’acconto, IVA non versata, contributi), è possibile accedere alle transazioni fiscali previste dal Codice della crisi d’impresa. L’art. 63 CCII (testo vigente 2022) consente all’imprenditore di inserire nel piano di ristrutturazione anche una proposta transattiva per i debiti tributari e contributivi. La proposta deve assicurare un trattamento equo dei crediti fiscali e può prevedere il pagamento dilazionato o ridotto, a condizione di offrire un soddisfacimento più conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale.

4. Strumenti alternativi di regolazione della crisi e del sovraindebitamento

Quando i debiti verso fornitori sono tali da mettere a rischio la continuità aziendale o il patrimonio personale, occorre valutare gli strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge. Tali strumenti consentono di bloccare le azioni esecutive, rinegoziare con tutti i creditori, ottenere falcidi dei debiti e, nei casi più gravi, ricorrere alla liquidazione del patrimonio con possibilità di ottenere l’esdebitazione.

4.1 Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)

L’articolo 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) disciplina l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Si tratta di uno strumento riservato agli imprenditori (anche non commerciali), diversi dall’imprenditore minore, che si trovino in stato di crisi o insolvenza. L’accordo si perfeziona quando vi aderiscono creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti; deve essere accompagnato da un piano economico‑finanziario e da una relazione giurata di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano .

L’accordo deve garantire il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione , mentre per i creditori aderenti può prevedere dilazioni o stralci. Una volta depositato, il Tribunale concede un termine per le opposizioni; se non vi sono opposizioni fondate, omologa l’accordo che diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti. I vantaggi sono la sospensione delle esecuzioni, la flessibilità nelle trattative e la possibilità di includere transazioni fiscali (art. 63 CCII).

Varianti dell’accordo

Il CCII prevede diverse varianti:

  • Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60 CCII): può essere omologato con l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 30 % dei crediti. È destinato agli imprenditori che avviano la procedura di composizione negoziata della crisi.
  • Accordo con efficacia estesa (art. 61 CCII): consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori appartenenti alla stessa categoria che non hanno aderito (cram down parziale).
  • Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): accordo transitorio con cui i creditori si impegnano a non intraprendere o proseguire azioni esecutive per la durata delle trattative, in cambio di pagamenti parziali o altri benefici.

4.2 Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO – art. 64‑bis CCII)

Introdotto dalla L. n. 147/2021 e inserito nel CCII, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) consente all’imprenditore in crisi di proporre un piano ai creditori, accompagnato da una relazione giurata, che può essere omologato anche senza raggiungere la maggioranza del 60 %. Il PRO è particolarmente adatto alle imprese sotto‑soglia (con attivo patrimoniale < 300 000 €, ricavi < 200 000 € e debiti < 500 000 €) che non possono accedere all’accordo di ristrutturazione ordinario. Con il PRO si possono prevedere tagli significativi dei debiti, cessioni di beni e conversione di crediti in strumenti partecipativi.

4.3 Concordato preventivo e concordato semplificato

Se l’impresa è ormai insolvente ma vuole evitare la liquidazione giudiziale, può ricorrere al concordato preventivo (artt. 44‑64 CCII). Il debitore presenta un piano al tribunale prevedendo la soddisfazione, anche parziale, dei creditori. La procedura consente la sospensione delle esecuzioni e può prevedere la cessione in blocco dell’azienda. Nel 2022 è stato introdotto il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies CCII), destinato a concludere rapidamente le trattative fallite nella composizione negoziata.

4.4 Procedura di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili (Legge 3/2012 e Titolo IV CCII)

La Legge 3/2012, denominata legge “salva suicidi”, ha introdotto strumenti per i debit ori civili, i professionisti e gli imprenditori minori che non possono accedere al fallimento. Con l’entrata in vigore del CCII, la disciplina è stata confluita nel Titolo IV. Le procedure principali sono:

  1. Accordo di composizione della crisi (ex art. 7 Legge 3/2012) – Il debitore propone ai creditori un piano di rientro, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC). È necessaria l’adesione della maggioranza dei crediti. Il piano può prevedere la falcidia dei crediti chirografari e il pagamento integrale dei privilegiati . Non sono ammissibili riduzioni per l’IVA, le ritenute e le altre risorse proprie dell’Unione europea .
  2. Piano del consumatore (art. 12‑bis) – Riservato ai consumatori sovraindebitati (privati non imprenditori). Non richiede l’assenso dei creditori, ma deve essere omologato dal giudice se reputato meritevole e se assicura un soddisfacimento migliore rispetto alla liquidazione. . Permette di pagare i debiti in proporzione alle proprie possibilità, conservando in parte il proprio patrimonio (ad esempio la casa di abitazione se non è di lusso).
  3. Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) – Procedura in cui tutti i beni del debitore vengono liquidati per soddisfare i creditori. È applicabile anche ai consumatori e consente, una volta terminata, l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Un esempio recente: nel 2026 il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di liquidazione giudiziale e aperto la liquidazione controllata per una società, disponendo la nomina del liquidatore e la sospensione delle azioni esecutive .
  4. Esdebitazione dell’incapiente – Introdotta con il D.Lgs. 14/2019, consente al debitore meritevole che non ha beni da liquidare di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo tre anni dall’omologa della procedura. La Cassazione ha chiarito che la buona fede del debitore e l’assenza di colpa grave sono requisiti essenziali; inoltre, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione fallimentare non può accedere a quella da sovraindebitamento.

4.5 Composizione negoziata e figura dell’esperto (D.L. 118/2021)

Il Decreto‑Legge 118/2021, convertito dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’imprenditore in crisi può chiedere, tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio, la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori. La composizione negoziata consente di:

  • ottenere misure protettive temporanee (art. 18 CCII) che sospendono le azioni esecutive;
  • negoziare un accordo di ristrutturazione o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • evitare la liquidazione giudiziale.

L’Avv. Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa, può assistere l’impresa nella presentazione dell’istanza e nella gestione delle trattative, predisponendo il piano e negoziando con fornitori, banche e Fisco.

4.6 Rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali

Anche se il focus è sui debiti con fornitori privati, spesso questi si intrecciano con pendenze verso il Fisco. Per questo è opportuno ricordare le definizioni agevolate previste dalle leggi di bilancio recenti:

  • La “rottamazione‑quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo la sorte capitale e gli interessi legali, senza sanzioni né aggio. A seguito della domanda di definizione agevolata, le procedure esecutive vengono sospese e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche . Le domande di riammissione per i decaduti entro il 2024 possono essere presentate fino al 30 aprile 2025 .
  • La “rottamazione‑quinquies” (Legge di bilancio 2026, art. 23) ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e prevede piani di pagamento fino a 10 rate distribuite tra 2026 e 2027, con interessi al 3 % annuo e importo minimo di 100 euro a rata. Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026. Poiché il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è accessibile tramite SPID/CIE, è consigliabile farsi assistere da un professionista per la compilazione della domanda.
  • L’“definizione liti pendenti” permette di chiudere i contenziosi tributari pagando una percentuale del tributo a seconda del grado di giudizio (40 % in primo grado, 20 % in secondo grado, 5 % in Cassazione) e annullando sanzioni e interessi.

Sebbene queste misure riguardino i debiti fiscali, spesso liberano liquidità da destinare al pagamento dei fornitori.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che aggravano la loro posizione. Di seguito, alcuni errori da evitare e i consigli pratici per gestire i debiti verso i fornitori in modo efficace.

5.1 Errori frequenti

  1. Ignorare i solleciti – La mancata risposta ai solleciti induce il fornitore ad agire giudizialmente, con aggravio di spese e interessi. È sempre meglio rispondere, anche solo per chiedere una dilazione.
  2. Pagare parzialmente senza accordo – Un pagamento parziale può essere considerato come riconoscimento del debito; è preferibile formalizzare un accordo che disciplini le modalità e l’eventuale estinzione.
  3. Firmare cambiali o assegni post‑datati – L’emissione di titoli di credito vincola il debitore e permette al creditore di agire in via esecutiva più rapidamente. Prima di firmare titoli è bene valutare con un professionista.
  4. Confondere i debiti privati con quelli fiscali – Le procedure per le cartelle esattoriali prevedono termini e rimedi diversi rispetto ai debiti commerciali; applicare la strategia sbagliata può far decadere da benefici come le rottamazioni.
  5. Non custodire la documentazione – Conservare contratti, ordini, bolle di consegna e corrispondenza è fondamentale per poter contestare eventuali pretese infondate. Anche le PEC e gli estratti conto bancari devono essere archiviati.

5.2 Consigli operativi

  1. Analizzare la propria situazione debitoria – Fare un elenco dei fornitori, con importo dovuto, data di scadenza, eventuali contestazioni e priorità (fornitori strategici vs. secondari). Questo permette di pianificare i pagamenti e le trattative.
  2. Negoziare tempestivamente – Prima che scadano i termini e maturino interessi di mora, contattare i fornitori per concordare un piano di rientro. La negoziazione precoce dimostra buona fede e spesso consente di ottenere sconti.
  3. Chiedere l’intervento di un professionista – Un avvocato esperto in diritto bancario e commerciale può valutare la legittimità delle pretese, proporre contestazioni fondate e assistere nelle trattative o nelle procedure di ristrutturazione. L’Avv. Monardo, grazie all’esperienza nella gestione delle crisi, può fornire consulenza a 360 gradi.
  4. Sfruttare gli strumenti normativi – Se i debiti sono rilevanti, valutare la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione o le procedure di sovraindebitamento. Questi strumenti, se ben gestiti, consentono di ridurre i debiti e salvare l’azienda.
  5. Monitorare gli interessi di mora – Tenere traccia del tasso di riferimento BCE e verificare periodicamente il calcolo degli interessi di mora. L’interesse moratorio si aggiorna semestralmente; siti come professionegiustizia.it pubblicano tabelle aggiornate.
  6. Verificare le clausole contrattuali – Prima di sottoscrivere un contratto di fornitura, verificare le clausole di pagamento, le penali, le condizioni di recesso. È possibile negoziare termini più favorevoli o inserire clausole di revisione prezzi.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano le norme principali e gli strumenti di difesa a disposizione del debitore. Le tabelle contengono solo parole chiave e dati essenziali per agevolare la consultazione.

6.1 Termini di pagamento e interessi di mora (D.Lgs. 231/2002)

OggettoRegola generaleEccezioni/Note
Termine di pagamento30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della mercePossibile termine superiore fino a 60 giorni (PA o pattuizioni non gravemente inique)
Decorrenza interessiDal giorno successivo alla scadenza senza necessità di costituzione in moraGli interessi di mora si calcolano al tasso BCE + 8 punti; è dovuto anche l’indennizzo forfettario di 40 €
Clausole di pagamentoDevono essere provate per iscritto e non possono essere gravemente iniqueNulle le clausole che derogano ai termini legali senza giustificazione

6.2 Strumenti di ristrutturazione (CCII e Legge 3/2012)

StrumentoSoggetti ammessiPercentuale di adesionePrincipali effetti
Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII)Imprenditori (non minori) in crisi o insolventi60 % dei creditiSospensione esecuzioni, omologazione da parte del tribunale, pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni
Accordo agevolato (art. 60 CCII)Imprenditori in composizione negoziata30 %Maggiore flessibilità; può essere convertito in accordo ordinario
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)Imprese sotto‑soglia o in composizione negoziataNon richiede adesione dei creditoriOmologa giudiziale; può prevedere falcidie significative
Concordato preventivo (artt. 44‑64 CCII)Imprese in crisiMaggioranze variabili per classiPrevede il voto dei creditori; sospensione delle esecuzioni
Accordo di composizione (Legge 3/2012)Consumatori, professionisti, imprenditori minoriMaggioranza dei creditiPiano con l’assistenza dell’OCC; falcidia dei chirografari, pagamento integrale dei privilegiati
Piano del consumatoreConsumatori sovraindebitatiNon richiede adesionePiano omologato dal giudice; tutela la casa di abitazione
Liquidazione controllataTutti i soggetti non fallibiliNon applica il votoLiquidazione del patrimonio, esdebitazione finale

6.3 Definizioni agevolate

MisuraRiferimento normativoPeriodo dei carichiBenefici
Rottamazione‑quaterLegge 197/2022 art. 1 commi 231‑252Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Estinzione dei debiti con pagamento solo della sorte capitale; sospensione esecuzioni
Riammissione rottamazione‑quaterD.L. 1/2025 art. 3‑bisDomande decadute entro 31 dicembre 2024Nuovo termine per la domanda (30 aprile 2025) e possibilità di rateizzazione fino a 10 rate
Rottamazione‑quinquiesLegge di bilancio 2026 art. 23Carichi affidati fino al 31 dicembre 2023Pagamento in 10 rate con interessi al 3 %, riduzione sanzioni; prime scadenze 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026

7. Domande frequenti (FAQ)

Per fornire risposte immediate ai dubbi più comuni, ecco una selezione di 20 domande frequenti con risposte dettagliate.

  1. Cosa accade se non pago una fattura entro il termine?

Scaduto il termine di pagamento (30 giorni salvo diverso accordo), maturano automaticamente gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002 . Il fornitore può inviarti un sollecito o avviare la procedura per ottenere un decreto ingiuntivo. Evita l’inerzia: verifica la fattura e contatta il creditore.

  1. Posso contestare una fattura se la merce è difettosa?

Sì. L’art. 1460 c.c. consente di sollevare l’eccezione di inadempimento. Devi però contestare tempestivamente i difetti e offrire la restituzione della merce. La sospensione del pagamento deve essere proporzionata al vizio.

  1. Qual è il tasso degli interessi di mora nel 2026?

Il tasso di mora si calcola come somma tra il tasso di riferimento BCE (aggiornato semestralmente) e un’maggiorazione di 8 punti percentuali . Le tabelle ufficiali sono pubblicate dal Ministero dell’Economia e da siti specializzati.

  1. È legittimo un contratto che prevede il pagamento a 90 giorni?

Dipende. Tra imprese è possibile pattuire termini superiori a 60 giorni se non sono gravemente iniqui e se la clausola è provata per iscritto . Nelle transazioni con la PA il termine massimo è 60 giorni, salvo casi eccezionali.

  1. Cosa succede se il fornitore cede il credito a una società di factoring?

La cessione del credito è legittima. Il debitore deve essere informato con notifica o comunicazione. Dal momento della cessione dovrà pagare il factor. In caso di contestazioni sulla fornitura, è opportuno comunicarle anche al cessionario.

  1. Posso compensare il debito con un credito che ho verso il fornitore?

Sì, purché i crediti siano liquidi, esigibili e omogenei. La compensazione può essere eccepita in giudizio o dichiarata consensualmente.

  1. Quando conviene richiedere la composizione negoziata della crisi?

Conviene quando i debiti cominciano ad accumularsi e l’impresa non riesce più a far fronte ai pagamenti. La composizione negoziata offre misure protettive e la possibilità di rinegoziare globalmente i debiti con l’assistenza di un esperto.

  1. Il piano del consumatore mi permette di salvare la casa?

Sì, se la casa è l’unica abitazione e non è di lusso, il giudice può prevedere che non venga liquidata. Il piano deve comunque assicurare ai creditori una soddisfazione ragionevole.

  1. Quanto dura un accordo di ristrutturazione dei debiti?

Dipende dal piano. Di solito l’accordo prevede pagamenti dilazionati in 3‑5 anni. L’importante è che i creditori non aderenti siano pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione .

  1. Se la mia società è estinta, i soci rispondono dei debiti verso fornitori?

In base all’ordinanza della Cassazione n. 23341/24, i soci di una SRL estinta rispondono dei debiti residui solo entro l’importo ricevuto in liquidazione, mentre le sanzioni fiscali non si trasmettono .

  1. Posso accedere alla rottamazione se ho anche debiti verso fornitori privati?

Sì, la rottamazione riguarda i debiti fiscali. Se aderisci alla definizione agevolata puoi liberare risorse per pagare i fornitori. Ricorda che la domanda va presentata online e che l’adesione sospende le azioni esecutive del Fisco .

  1. Cosa comporta la liquidazione controllata?

Nella liquidazione controllata tutti i beni del debitore vengono liquidati e distribuiti ai creditori; durante la procedura sono sospese le azioni esecutive e, al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione. Il Tribunale di Bari, ad esempio, ha aperto la liquidazione controllata di una società nel 2026, ordinando la sospensione delle esecuzioni e la nomina di un liquidatore .

  1. Gli interessi di mora sono usurari?

Gli interessi di mora sono esclusi dalla disciplina antiusura (art. 2 Legge 108/1996). Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che, se sommati agli interessi corrispettivi, possano essere valutati per verificare l’usurarietà complessiva. In pratica, se il tasso complessivo supera il limite stabilito trimestralmente dal Ministero, il giudice può ricalcolare gli interessi.

  1. Posso chiedere la rateizzazione del decreto ingiuntivo?

Sì, è possibile presentare istanza al creditore o al giudice per ottenere la rateizzazione. Spesso i fornitori preferiscono recuperare il credito in modo dilazionato piuttosto che affrontare lunghi pignoramenti.

  1. Quali documenti devo presentare all’OCC per avviare la procedura di sovraindebitamento?

Occorrono: elenco dei creditori e relativi importi; elenco dei beni; dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; stato di famiglia; certificato di residenza; contratti di finanziamento; eventuali sentenze o decreti ingiuntivi; bilancio familiare. L’OCC aiuterà a predisporre la domanda.

  1. Cosa succede se non rispetto il piano del consumatore?

Il giudice può revocare l’omologa, e i creditori tornano a essere liberi di agire. In alcuni casi è possibile chiedere una modifica del piano in presenza di giustificati motivi (es. perdita del lavoro). È essenziale comunicare tempestivamente eventuali problemi e cercare una soluzione con l’assistenza del professionista.

  1. Esiste un limite al numero di volte in cui posso chiedere l’esdebitazione?

Sì. La legge prevede che l’esdebitazione non possa essere concessa se negli ultimi 5 anni il debitore ha già beneficiato di una procedura di composizione. Inoltre, chi ha ottenuto l’esdebitazione nell’ambito di un fallimento non può chiederla per i medesimi debiti.

  1. Il pagamento a rate sospende il decorso della prescrizione?

Il pagamento parziale costituisce riconoscimento del debito e quindi interrompe la prescrizione. Dal pagamento decorre un nuovo termine di 10 anni (salvo termini diversi per i singoli crediti).

  1. Devo pagare l’IVA e le ritenute anche se ristrutturo il debito?

Sì. Sia nell’accordo di composizione della crisi sia negli accordi di ristrutturazione ex art. 63 CCII, i tributi costituenti risorse proprie dell’UE (IVA) e le ritenute operate e non versate possono soltanto essere dilazionati ; non è possibile falcidiare tali somme.

  1. Cosa comporta rivolgersi all’Avv. Monardo?

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, grazie alla specializzazione nel diritto bancario e tributario e alle qualifiche di gestore della crisi da sovraindebitamento ed esperto negoziatore, possono valutare la legittimità delle pretese dei fornitori, assisterti nelle trattative, proporre ricorsi e opposizioni, predisporre piani di rientro e accedere alle procedure di composizione della crisi. Un supporto professionale riduce i rischi di errori e aumenta le probabilità di successo.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme e delle strategie illustrate, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su situazioni ricorrenti. I dati sono esemplificativi.

8.1 Piccola impresa con debito verso più fornitori

Scenario: una società artigiana con 3 dipendenti accumula debiti verso quattro fornitori per un totale di 80 000 €. Il fatturato annuo è in calo e la società non riesce a rispettare le scadenze. Alcuni fornitori minacciano di sospendere le forniture e altri hanno già incaricato un legale.

Analisi:

  1. Mappatura dei debiti – La società elenca tutti i debiti per importo, scadenza, importanza strategica del fornitore.
  2. Verifica dei contratti – Si scopre che due fornitori hanno applicato clausole di pagamento a 90 giorni senza giustificazione; tali clausole sono nulle e il termine legale torna a 30 giorni . In mancanza di contestazioni, sono maturati interessi di mora su tutte le fatture.
  3. Negoziazione – La società contatta i fornitori: propone un piano di rientro in 24 rate con una falcidia del 15 % sul debito residuo. Tre fornitori accettano; il quarto (che rappresenta il 40 % dell’esposizione) rifiuta.
  4. Accordo di ristrutturazione – Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, la società accede alla composizione negoziata e, tramite l’esperto, arriva a un accordo di ristrutturazione agevolato con adesione del 75 % dei crediti. Il quarto fornitore, pur dissenziente, deve essere pagato integralmente entro 120 giorni dall’omologazione . L’accordo prevede la sospensione delle azioni esecutive.
  5. Riconversione e rilancio – La società investe i risparmi derivanti dalla falcidia per rinnovare il parco macchine e riesce a tornare competitiva. Dopo tre anni, tutti i debiti sono pagati.

8.2 Professionista sovraindebitato

Scenario: un architetto freelance accumula 30 000 € di debiti verso fornitori (software, materiali, collaboratori esterni) e 20 000 € di debiti fiscali. Il fatturato è discontinuo; non possiede immobili e vive in affitto.

Soluzione:

  1. Consulenza – L’Avv. Monardo analizza i bilanci e suggerisce di avviare una procedura di accordo di composizione della crisi ai sensi della Legge 3/2012.
  2. Proposta ai creditori – L’architetto propone di pagare integralmente i 20 000 € di tributi in 5 anni (non possono essere falcidiati ) e di falcidiare i debiti verso fornitori al 40 %, pagandoli in 3 anni. Offre come garanzia l’assicurazione professionale e i futuri crediti. Il piano viene approvato dalla maggioranza dei creditori.
  3. Omologazione – Il tribunale omologa l’accordo; le azioni esecutive sono sospese. I fornitori vengono pagati in 36 rate e l’architetto riesce a salvare la sua attività.
  4. Esdebitazione – Completati i pagamenti, l’architetto ottiene l’esdebitazione per i debiti residui e riparte senza pendenze.

8.3 Liquidazione controllata per consumatore

Scenario: una persona fisica (non imprenditore) ha accumulato 50 000 € di debiti verso fornitori (arredamenti e ristrutturazione della casa) e 10 000 € di finanziamenti personali. È privo di beni immobili e ha un reddito da lavoro dipendente di 1 200 € netti al mese.

Soluzione:

  1. Procedura di liquidazione controllata – Con l’assistenza dell’OCC, presenta istanza di liquidazione del patrimonio. Tutti i suoi beni (auto e pochi risparmi) vengono liquidati e i creditori ricevono un modesto pagamento.
  2. Prelievi sul reddito – Il giudice stabilisce che parte dello stipendio (circa 250 € al mese) venga versato al liquidatore per tre anni .
  3. Esdebitazione dell’incapiente – Al termine della procedura, il giudice dichiara la liberazione dai debiti residui. Il debitore ricomincia da zero; i fornitori non possono più pretendere nulla.

Conclusione

Gestire i debiti verso i fornitori richiede tempestività, competenza e strategia. Il quadro normativo, aggiornato al 20 marzo 2026, offre numerosi strumenti per tutelare il debitore, ma solo se utilizzati correttamente. Il D.Lgs. 231/2002 detta regole rigide sui termini di pagamento e prevede interessi di mora che possono diventare onerosi . Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre soluzioni di ristrutturazione e di composizione negoziata che consentono di bloccare le azioni esecutive e di riorganizzare i debiti in modo sostenibile . La Legge 3/2012 e il Titolo IV del CCII permettono a consumatori e piccoli imprenditori di ottenere piani del consumatore e liquidazioni controllate, con possibilità di esdebitazione .

In tutte queste situazioni, agire per tempo è cruciale. Ignorare i solleciti o attendere l’ultimo momento non fa che aumentare gli interessi, le spese e le difficoltà. Al contrario, rispondere, negoziare e – se necessario – attivare tempestivamente le procedure legali consente di salvaguardare l’attività e il patrimonio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, grazie al supporto del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, offre un’assistenza completa: dalla verifica della legittimità delle pretese dei fornitori alla predisposizione di ricorsi, opposizioni e piani di ristrutturazione, fino alla gestione delle rottamazioni fiscali. La sua competenza come professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) garantisce soluzioni efficaci e tempestive.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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