Composizione negoziata della crisi e concordato preventivo: cosa sapere e fare

Introduzione

Negli ultimi anni la disciplina italiana per la gestione delle crisi d’impresa e delle situazioni di sovraindebitamento ha subìto radicali trasformazioni. L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), le continue modifiche con i decreti correttivi e l’introduzione del Decreto‑legge 118/2021 con la composizione negoziata della crisi hanno cambiato l’approccio alla prevenzione e gestione dell’insolvenza. La crisi non è più solo un fatto da gestire in sede concorsuale ma diventa un percorso guidato finalizzato alla continuità aziendale, alla tutela dei posti di lavoro e alla soddisfazione dei creditori. Nel marzo 2026 queste regole si incrociano con la nuova Finanziaria 2026, che ha introdotto ulteriori agevolazioni per le cartelle esattoriali (la cosiddetta Rottamazione‑quinquies) e con un numero crescente di pronunce della Cassazione e dei tribunali sulla portata dei nuovi strumenti.

Perché è importante approfondire questo tema?

  • Rischi e urgenze: una gestione superficiale della crisi può portare a pignoramenti, sequestri e fallimenti. I debitori rischiano la dispersione del patrimonio e la responsabilità personale, mentre le società possono perdere l’accesso al credito. La tempestività è decisiva: il nuovo Codice prevede obblighi di segnalazione precoce e comportamenti diligenti per evitare la responsabilità degli amministratori.
  • Errori da evitare: attendere l’esecutività di una cartella o la pronuncia di un giudice significa spesso arrivare troppo tardi. È essenziale utilizzare gli strumenti alternativi previsti (composizione negoziata, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piani del consumatore) per preservare la continuità aziendale e ottenere riduzioni del debito.
  • Opportunità: la composizione negoziata consente di sospendere temporaneamente le azioni esecutive, condurre trattative riservate con creditori e banche e ottenere autorizzazioni per la continuità aziendale. La disciplina del concordato preventivo è stata innovata per facilitare la continuità dell’attività con l’ingresso di nuovi investitori, nuovi finanziamenti prededucibili e la possibilità di proporre transazioni fiscali e contributive.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, professionista riconosciuto a livello nazionale con esperienza decennale in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio italiano. Il team vanta competenze trasversali, che spaziano dal diritto societario alla finanza, dalla fiscalità all’insolvenza.

  • Cassazionista: l’Avv. Monardo può patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle alte magistrature; conosce le più recenti pronunce sul concordato e sulla composizione negoziata.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012): iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): nominato come esperto per affiancare l’imprenditore nelle trattative con i creditori, con un ruolo neutrale e indipendente, come richiesto dalla normativa.
  • Professionista fiduciario per OCC: può partecipare alle procedure di composizione negoziata, affiancando il debitore nella predisposizione del piano, nella gestione degli incontri con i creditori e nell’ottenimento delle misure protettive.

Attraverso l’analisi dei documenti contabili e fiscali, l’Avv. Monardo e il suo team individuano la strategia più appropriata: dalla sospensione immediata delle azioni esecutive alla predisposizione di ricorsi o piani di rientro, dall’accordo di ristrutturazione del debito al concordato preventivo, fino alla valutazione di strumenti agevolati di definizione tributaria.

Possiamo intervenire tempestivamente per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, cartelle esattoriali e altre iniziative aggressive dei creditori, proponendo soluzioni giudiziali e stragiudiziali personalizzate.

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1. Contesto normativo: dalla composizione negoziata al concordato preventivo

1.1 La composizione negoziata della crisi (DL 118/2021 e successive modifiche)

Il Decreto‑legge 118/2021, convertito nella legge 206/2021 e più volte modificato dai decreti correttivi al Codice della crisi, ha introdotto la composizione negoziata della crisi: un istituto che consente all’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio patrimoniale o economico – non necessariamente insolvente – di accedere a una procedura di negoziazione assistita con i creditori. Alcuni elementi fondamentali:

Requisiti e avvio della procedura

  • Presupposti: l’imprenditore deve trovarsi in crisi o insolvenza reversibile, o anche soltanto avere un desequilibrio patrimoniale che rende probabile l’insolvenza. Il terzo decreto correttivo ha chiarito che la composizione negoziata è accessibile sia in caso di crisi che di mera probabilità di insolvenza, ampliando il bacino dei beneficiari .
  • Istanza telematica: il richiedente accede a una piattaforma telematica nazionale, caricando documenti contabili, fiscali e un progetto di risanamento. I documenti comprendono gli ultimi bilanci, le scritture contabili, l’elenco dei creditori e la descrizione delle cause della crisi .
  • Nomina dell’esperto: un esperto negoziatore indipendente viene nominato dalla commissione istituita presso la Camera di Commercio. La modifica del 2024 impone agli esperti di aggiornare costantemente il proprio CV e impedisce alle banche di revocare automaticamente le linee di credito al momento dell’istanza .

Effetti protettivi e gestione dell’impresa

  • Misure protettive: l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure che sospendono o impediscono azioni esecutive e cautelari per un massimo di 240 giorni, prorogabili fino a 12 mesi in caso di transazione fiscale . Le banche non possono revocare i finanziamenti salvo violazioni di vigilanza, e la prosecuzione dei rapporti di credito non costituisce causa di responsabilità per gli organi della banca .
  • Autorizzazioni giudiziali: l’imprenditore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a compiere atti straordinari (es. vendita di beni, contrazione di nuovi finanziamenti). I nuovi finanziamenti sono prededucibili, cioè saranno rimborsati prima di altri debiti anche se la procedura dovesse evolvere in concordato o liquidazione .
  • Continuità aziendale: durante la negoziazione l’imprenditore mantiene l’amministrazione dell’azienda sotto la vigilanza dell’esperto; la gestione deve preservare il valore dell’impresa e non dissipare il patrimonio. .

Ruolo dell’esperto e conclusione della procedura

L’esperto ha il compito di facilitare il dialogo tra debitore e creditori, verificando la sostenibilità del piano e proponendo soluzioni. Può convocare i creditori, predisporre proposte, chiedere l’intervento del tribunale per le misure protettive. La procedura può concludersi:

  1. Con un accordo di ristrutturazione o transazione con la maggioranza dei creditori, anche mediante moratoria o riscadenzamento dei debiti .
  2. Con la conversione in un concordato preventivo, che può essere in continuità (l’impresa prosegue) o liquidatorio (cessione dei beni), oppure con un concordato semplificato quando la composizione negoziata non ha esito positivo .
  3. Con la chiusura per impossibilità di proseguire, attestata dall’esperto, lasciando spazio a procedure concorsuali classiche o a un piano del consumatore nelle situazioni di sovraindebitamento.

1.2 Le modifiche introdotte dal terzo decreto correttivo (DLgs 136/2024)

Il 2024 ha visto la promulgazione del Decreto legislativo 136/2024, noto come terzo decreto correttivo, che ha interessato numerosi articoli del Codice della crisi d’impresa e, indirettamente, la composizione negoziata. Le principali novità sono:

  • Chiarimento dell’accesso: l’art. 12 stabilisce che la composizione negoziata è accessibile non solo in caso di crisi o insolvenza ma anche di semplice desequilibrio patrimoniale o economico .
  • Tutela dei rapporti bancari: l’art. 13 rafforza l’obbligo delle banche di mantenere in essere le linee di credito durante la procedura, salvo motivazioni di vigilanza; la revoca immotivata può costituire violazione .
  • Documentazione e trasparenza: l’art. 17 ridefinisce gli allegati obbligatori all’istanza (statuto, organigramma, bilanci, relazioni) e sancisce che l’accesso è precluso solo se esiste una procedura concorsuale pendente .
  • Misure protettive nei confronti delle banche: l’art. 18 chiarisce che la banca è soggetta alle misure protettive; le linee di credito non possono essere revocate durante la procedura salvo gravi ragioni .
  • Accordi con i creditori pubblici: l’art. 23 consente di stipulare accordi anche con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali, prevedendo la possibilità di transazioni fiscali e contributive con attestazione della convenienza da parte di un professionista indipendente .
  • Incentivi fiscali e compenso dell’esperto: articoli 25-bis, 25-ter e 25‑quinquies ridefiniscono le agevolazioni fiscali e la remunerazione degli esperti, stabilendo che, in caso di conclusione anticipata della procedura, il compenso può variare tra 500 e 5.000 euro .

1.3 Il concordato preventivo nel Codice della crisi d’impresa

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale attraverso la quale l’imprenditore in crisi o insolvente formula una proposta ai creditori per evitare la liquidazione giudiziale e ristrutturare i propri debiti. La disciplina è contenuta negli articoli 84 e seguenti del Codice della crisi d’impresa.

Finalità e tipologie (art. 84)

L’articolo 84 stabilisce che il concordato preventivo mira a soddisfare i creditori mediante:

  1. Continuità aziendale (diretta o indiretta): l’attività prosegue e la maggior parte della soddisfazione dei creditori deriva dai flussi reddituali generati dall’azienda . Questa forma richiede che ogni creditore riceva un’utilità specifica e economicamente valutabile e che i lavoratori siano mantenuti in forza per almeno due anni.
  2. Liquidazione del patrimonio: i beni vengono venduti per soddisfare i creditori. In questo caso la proposta deve garantire l’apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il 10 % la soddisfazione dei chirografari e assicurino il pagamento di almeno il 20 % del loro credito .

Presupposti e contenuto del piano (artt. 85‑87)

  • L’art. 85 richiede che l’imprenditore sia in crisi o insolvente; il piano può prevedere la divisione dei creditori in classi, la differenziazione dei trattamenti e il coinvolgimento di nuovi finanziatori. I crediti privilegiati possono essere soddisfatti in misura inferiore all’intero importo purché non meno di quanto otterrebbero in caso di liquidazione .
  • L’art. 87 impone la redazione di un piano di concordato dettagliato, che illustri le cause della crisi, le azioni previste, le stime di recupero e la fattibilità. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati e la realizzabilità del piano; in caso di continuità, deve dimostrare che la prosecuzione dell’attività assicuri ai creditori una soddisfazione superiore a quella derivante dalla liquidazione .
  • L’art. 88 disciplina il trattamento dei debiti fiscali e previdenziali, consentendo la proposta di pagamenti parziali o dilazionati purché non inferiori a quanto ricavabile nella liquidazione e subordinando l’approvazione alla certificazione dell’Agenzia delle Entrate e alla votazione degli enti pubblici .

Concordato semplificato (art. 25‑sexies CCII)

Introdotto dal D.L. 118/2021, il concordato semplificato si applica esclusivamente quando la composizione negoziata non giunge a buon fine. È riservato all’imprenditore che, entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto, presenti al tribunale una proposta di liquidazione dei beni secondo un piano predisposto. È uno strumento liquidatorio e presuppone l’esito negativo delle trattative; non richiede il voto dei creditori ma l’omologazione giudiziale . Secondo la giurisprudenza e la dottrina, il concordato semplificato rappresenta l’ultima spiaggia per l’imprenditore che non è riuscito a trovare un accordo tramite la composizione negoziata .

1.4 Altre procedure di sovraindebitamento: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata

La riforma del 2019 ha ricondotto le procedure di sovraindebitamento per privati e piccoli imprenditori sotto il Codice della crisi, prevedendo:

  • Piano del consumatore: destinato al consumatore sovraindebitato (persona fisica che non esercita attività d’impresa). Consente la ristrutturazione dei debiti mediante un piano approvato dal giudice senza voto dei creditori, purché sia assicurata l’integrale soddisfazione dei crediti impignorabili e la migliore convenienza rispetto alla liquidazione.
  • Accordo di composizione della crisi: rivolto all’imprenditore sotto soglia, richiede il voto della maggioranza dei creditori e prevede la nomina di un organismo di composizione della crisi (OCC).
  • Liquidazione controllata: procedura finalizzata alla vendita del patrimonio del debitore con la supervisione del tribunale; l’ultima versione ha introdotto la possibilità di dichiarare i debiti inesigibili anche prima del triennio, secondo le modifiche dell’art. 281 del Codice .
  • Esdebitazione: al termine della liquidazione, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, liberandosi dai debiti residui. Il terzo decreto correttivo ha eliminato il limite dei cinque anni per accedere nuovamente a questo beneficio, ha chiarito il concetto di risorse esterne e ha imposto che il giudice valuti, prima di aprire la liquidazione, eventuali proposte di ristrutturazione .

2. La procedura passo dopo passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

2.1 Ricezione di cartelle, pignoramenti o avvisi: primi passi

Quando il debitore riceve una cartella di pagamento, un atto di precetto o un pignoramento, il tempo è essenziale. Ecco cosa fare:

  1. Analisi immediata dell’atto: verificare la correttezza formale (notifica, importi, prescrizione). Spesso le cartelle contengono interessi e sanzioni illegittimi o includono importi già pagati.
  2. Richiesta di sospensione: se sussistono motivi di urgenza, è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività al giudice competente (commissione tributaria o giudice dell’esecuzione).
  3. Valutazione della situazione finanziaria: raccogliere bilanci, estratti conto, elenco creditori, contratti.
  4. Consultazione con un professionista: rivolgersi a un avvocato specializzato e a un commercialista per valutare le possibilità di composizione negoziata o di altre soluzioni. È fondamentale individuare tempestivamente se la crisi è reversibile e se esistono margini per un accordo.

2.2 Apertura della composizione negoziata

Se, a seguito dell’analisi, si ritiene percorribile la composizione negoziata, si procede così:

  1. Predisposizione dell’istanza: tramite la piattaforma telematica, si compilano i moduli con i dati dell’impresa, i bilanci degli ultimi tre esercizi, la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’elenco dei creditori e una proposta di risanamento. L’istanza può essere presentata anche in presenza di procedure esecutive in corso, purché non sia già stata aperta una procedura concorsuale .
  2. Nomina dell’esperto: la commissione istituita presso la Camera di Commercio, dopo aver verificato i requisiti, nomina un esperto iscritto negli appositi elenchi. L’esperto ha un ruolo terzo e deve dichiarare ogni conflitto di interessi .
  3. Richiesta di misure protettive: contestualmente all’istanza o successivamente, il debitore può chiedere al tribunale di attivare le misure che sospendono azioni esecutive e cautelari. Il tribunale emette un decreto che, se positivo, è pubblicato nel registro delle imprese e notificato ai creditori; essi possono opporsi ma l’opposizione non sospende l’efficacia . La durata massima è di 240 giorni, prorogabile sino a 12 mesi in presenza di trattative con l’Erario e l’INPS .
  4. Incontri con i creditori: l’esperto convoca i creditori, analizza la situazione debitoria e propone soluzioni. Le riunioni sono riservate; le parti discutono la sostenibilità del piano e la possibilità di moratorie, stralci parziali, rinegoziazioni di finanziamenti e transazioni fiscali.
  5. Autorizzazioni per atti straordinari: qualora occorra cedere beni o rami d’azienda, l’imprenditore deve chiedere l’autorizzazione al tribunale. Secondo la giurisprudenza, la vendita deve essere necessaria per evitare la dispersione del valore e garantire una soddisfazione superiore alla liquidazione . Il giudice può disporre una gara competitiva se necessario.

2.3 Esito della composizione negoziata

La composizione negoziata può concludersi con diversi risultati:

  1. Accordo di ristrutturazione: se i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti aderiscono, si conclude un accordo che può prevedere stralci, moratorie e piani di rientro. Grazie al terzo correttivo, l’accordo può essere stipulato con qualsiasi interessato, non solo con i creditori . In caso di transazioni fiscali, è necessaria l’attestazione sulla convenienza rispetto alla liquidazione. L’accordo viene sottoposto all’omologazione del tribunale.
  2. Concordato preventivo: se l’accordo non viene raggiunto, l’imprenditore può presentare una domanda di concordato preventivo in continuità o in liquidazione. La fase di composizione ha permesso di raccogliere dati e documenti utili a costruire la proposta.
  3. Concordato semplificato: in assenza di accordo, entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto l’imprenditore può proporre un concordato semplificato; si tratta di una procedura liquidatoria che non richiede il voto dei creditori .
  4. Recesso e chiusura: l’esperto può dichiarare l’impossibilità di proseguire se la situazione è irreversibile o se le parti non collaborano; in tal caso la procedura termina e l’imprenditore può accedere ad altre procedure concorsuali o a piani del consumatore.

2.4 Dalla composizione negoziata al concordato preventivo: focus sul piano

Se la composizione non ha portato a un accordo, l’imprenditore può depositare una domanda di concordato preventivo basata sulla documentazione raccolta. I passi principali sono:

  1. Preparazione del piano: descrizione delle cause della crisi, analisi economico‑finanziaria, indicazione delle fonti di copertura, stima della soddisfazione dei creditori, eventuale apporto di risorse esterne, calendario delle scadenze. Il piano deve dimostrare che la continuità aziendale assicura ai creditori un risultato migliore della liquidazione .
  2. Relazione del professionista attestatore: un professionista indipendente (commercialista o avvocato) redige una relazione attestando la veridicità dei dati e la fattibilità del piano . Per i debiti fiscali e contributivi l’attestatore deve certificare che la proposta non è inferiore a quanto ricavabile in caso di liquidazione .
  3. Domanda di ammissione: la domanda deve essere presentata al tribunale entro i termini indicati dalla legge; può essere accompagnata da una richiesta di misure protettive.
  4. Votazione dei creditori: il piano è sottoposto al voto delle classi di creditori. È approvato se riceve il consenso della maggioranza per classi e, se necessario, dei creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS).
  5. Omologazione: se il voto è favorevole, il giudice procede all’omologazione; in caso contrario può comunque omologare con il meccanismo del cram down se le proposte alternative non sono migliori per i creditori pubblici.
  6. Esecuzione: una volta omologato, il concordato deve essere eseguito secondo il piano; eventuali inadempimenti possono comportare la revoca dell’omologazione.

2.5 Durata della tutela e limiti temporali

Secondo la giurisprudenza, la durata delle misure protettive non può superare i 12 mesi:

  • Il Tribunale di Trieste (11 dicembre 2025) ha chiarito che le misure protettive non possono essere reiterate dopo il termine massimo di 240 giorni (o 12 mesi in presenza di trattative fiscali) se non emergono fatti nuovi; non è ammesso sostituirle con misure cautelari generiche senza elementi aggiuntivi .
  • Il Tribunale di Bologna (19 maggio 2025) ha precisato che un debitore non può beneficiare di una nuova fase protettiva nell’ambito di una seconda composizione negoziata se la crisi è la stessa della precedente: la legge mira a evitare un uso dilatorio dello strumento .
  • Il Tribunale di Napoli (4 febbraio 2026) ha stabilito che le misure protettive non si estendono ai fideiussori né impediscono alle banche di segnalare i debiti alla Centrale Rischi; la protezione riguarda solo il patrimonio del debitore e non può impedire la trasparenza bancaria.

Queste pronunce evidenziano che la composizione negoziata non è una sospensione indefinita ma uno strumento temporaneo; occorre sfruttarlo con serietà, preparando un piano concreto e documentato per evitare rigetti o revoche.

3. Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o definire il debito

3.1 Impugnazione di atti dell’Agenzia delle Entrate e del concessionario

Quando l’ente di riscossione notifica una cartella, un avviso di accertamento o un atto di pignoramento, le principali difese sono:

  1. Ricorso tributario: entro 60 giorni dalla notifica è possibile presentare ricorso presso la commissione tributaria provinciale contestando l’illegittimità dell’atto (es. mancata motivazione, prescrizione, decadenza).
  2. Opposizione all’esecuzione: per contestare la nullità o l’inesistenza dell’atto esecutivo (ad esempio se manca il titolo).
  3. Opposizione agli atti esecutivi: per contestare vizi procedurali (notifica irregolare, errata individuazione dei beni).
  4. Istanza di autotutela: in alcune ipotesi l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può annullare l’atto; tuttavia non sospende i termini per l’impugnazione.
  5. Sospensione giudiziale: è possibile chiedere la sospensione della riscossione se il ricorso appare fondato e ricorrono gravi e irreparabili danni.
  6. Iscrizione a ruolo illegittima: contestare l’iscrizione di somme già pagate, prescritte o annullate da precedenti giudicati.
  7. Pignoramenti immobiliari: verificare se il pignoramento viola le norme sul credito impignorabile (es. prima casa o beni strumentali dell’azienda).
  8. Nullità delle ipoteche: l’ipoteca può essere nulla se iscritta per somme inferiori a 20 mila euro o senza la previa notifica della cartella.

3.2 Strategie difensive nella composizione negoziata

Durante la composizione negoziata il debitore può adottare diverse strategie:

  • Dimostrare la credibilità del piano: secondo la Cassazione (ordinanza n. 30109/2025), la composizione negoziata può limitare o escludere le misure cautelari se la relazione dell’esperto e i documenti di supporto dimostrano la concretezza del risanamento e la convenienza per i creditori . Presentare un piano verosimile è quindi essenziale.
  • Collaborazione con le banche: le banche devono mantenere le linee di credito salvo motivate ragioni; una comunicazione trasparente con l’istituto può evitare segnalazioni negative e creare fiducia.
  • Transazioni fiscali: proporre all’Agenzia delle Entrate una riduzione o una rateazione dei debiti fiscali. Il terzo correttivo consente transazioni con riduzione fino al minimo previsto per i creditori chirografari, purché l’attestatore certifichi la convenienza .
  • Finanziamenti prededucibili: chiedere al giudice l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti necessari per la continuità; tali crediti saranno soddisfatti con precedenza rispetto agli altri .
  • Cessione di rami d’azienda: cedere asset non strategici per generare liquidità; la giurisprudenza esige la dimostrazione del vantaggio rispetto alla liquidazione e il rispetto di procedure competitive .
  • Mantenimento della gestione: l’imprenditore deve evitare pagamenti preferenziali e operazioni anomale; un comportamento diligente evita revoche e responsabilità.

3.3 Strumenti per definire il debito: rottamazioni e definizioni agevolate

Oltre alla composizione negoziata e al concordato, la normativa fiscale prevede strumenti che consentono di definire i debiti con l’erario:

3.3.1 Rottamazione‑quater (2023) e salvataggio dei decaduti

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione‑quater, che ha consentito ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né aggio. La scadenza per la presentazione delle domande era il 30 giugno 2023. Per coloro che sono decaduti per mancato pagamento di rate entro ottobre 2023, alcune normative permettono di rientrare in piani di rateazione ordinaria o chiedere dilazioni in sede di composizione negoziata.

3.3.2 Rottamazione‑quinquies (2026)

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, aperta dal 20 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, che consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023, comprese le rate scadute delle precedenti rottamazioni e della rottamazione‑quater, pagando solo le somme a titolo di imposta e interessi legali, senza sanzioni né aggio . Sono esclusi i carichi integralmente pagati; le domande vanno presentate esclusivamente online. Il contribuente può:

  • pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026; oppure
  • rateizzare in fino a 54 rate bimestrali (9 anni). Le prime tre rate sono dovute a luglio, settembre e novembre 2026; dalla quarta rata (gennaio 2027) decorre un interesse del 3 % annuo. La decadenza scatta dopo il mancato pagamento di due rate, con conseguente riattivazione delle procedure esecutive .

L’adesione alla rottamazione‑quinquies è compatibile con la composizione negoziata e con il concordato, ma è opportuno coordinare i pagamenti per non compromettere l’omologazione del piano.

3.3.3 Definizione liti pendenti

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2026 ha prorogato la definizione delle liti tributarie pendenti: il contribuente può chiudere i ricorsi in corso pagando una percentuale dell’imposta, a seconda dell’esito del giudizio nelle fasi precedenti (40 % se la causa è pendente in primo grado, 15 % se si è vinto in appello). Tale definizione può essere utilizzata in combinazione con la composizione negoziata per ridurre il debito fiscale e facilitare l’approvazione dei creditori pubblici.

3.4 Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore

Quando la composizione negoziata non è percorribile (per esempio perché l’imprenditore non gestisce un’azienda o perché i creditori non intendono trattare) esistono altri strumenti:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): può essere proposto dall’imprenditore commerciale non fallibile e dal professionista sotto soglia. Richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti e consente di sospendere le azioni esecutive con un semplice accordo omologato dal tribunale, senza passare dalla composizione negoziata.
  • Piano del consumatore (art. 67 CCII): riservato alle persone fisiche consumatori sovraindebitate; non richiede il voto dei creditori ma la valutazione di fattibilità da parte del giudice.
  • Accordo di composizione della crisi per il debitore civile: simile al piano del consumatore ma rivolto anche a imprenditori sotto soglia, prevede l’intervento dell’OCC e il voto dei creditori; rappresenta un’alternativa al concordato preventivo per i piccoli imprenditori.

3.5 Concordato preventivo: difesa e attuazione

Nel concordato preventivo le strategie difensive mirano a ottenere l’approvazione del piano ed evitare l’eventuale conversione in liquidazione giudiziale:

  1. Costruzione del piano in continuità: dimostrare la sostenibilità economica attraverso business plan e flussi di cassa realistici; coinvolgere nuovi investitori o acquirenti.
  2. Coinvolgimento dei creditori pubblici: sin dalla composizione negoziata, occorre presentare proposte di transazione fiscale; la giurisprudenza richiede un’attestazione di convenienza e la comparazione con l’alternativa della liquidazione .
  3. Gestione della votazione: suddividere i creditori in classi e negoziare con i principali per assicurare la maggioranza; in caso di dissenso, sfruttare il cram down previsto dall’art. 109 CCII (omologazione forzata per mancanza di miglior proposta alternativa).
  4. Impunibilità degli atti autorizzati: i pagamenti e le alienazioni autorizzate dal giudice durante il concordato non sono revocabili, né costituiscono reato di bancarotta preferenziale; ciò incentiva la continuità aziendale.
  5. Cram down sui creditori pubblici: dal 2023 è possibile omologare un concordato nonostante il voto contrario di Agenzia Entrate o INPS se la proposta non è inferiore alla liquidazione; l’attestatore deve certificare la convenienza.

3.6 Ruolo dei garanti e dei fideiussori

La tutela prevista dalla composizione negoziata e dal concordato non si estende automaticamente ai fideiussori o ai coobbligati. Come ha chiarito il Tribunale di Napoli nel 2026, le misure protettive non impediscono alle banche di agire verso i garanti né di segnalare le esposizioni alla Centrale Rischi. Tuttavia, un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo può prevedere l’estensione degli effetti liberatori anche ai garanti se costoro aderiscono alla proposta; ciò deve essere adeguatamente motivato nel piano e approvato dai creditori.

4. Strumenti alternativi alla composizione negoziata e al concordato

Oltre alla composizione negoziata e al concordato preventivo, il legislatore ha previsto diversi strumenti di regolazione della crisi. Di seguito una panoramica, con un focus sui vantaggi, sui requisiti e sui rischi.

4.1 Piano del consumatore

Il piano del consumatore è riservato alla persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale. Punti chiave:

  • Accesso: necessita della relazione dell’OCC, che valuta la meritevolezza del consumatore e la fattibilità del piano.
  • Voto dei creditori: non è richiesto; l’approvazione spetta al giudice se il piano assicura la migliore soddisfazione possibile dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione.
  • Contenuto: può prevedere la falcidia di debiti, la vendita di beni, il pagamento a rate, l’utilizzo di stipendi futuri.
  • Vantaggi: consente di ottenere l’esdebitazione residua al termine del piano e di salvaguardare la prima casa se il pagamento delle rate è sostenibile.
  • Rischi: richiede la massima trasparenza; la mancata esecuzione può comportare la revoca del piano e l’impossibilità di accedere nuovamente per un determinato periodo (ma il terzo correttivo ha eliminato la preclusione quinquennale ).

4.2 Accordo di composizione della crisi per i debitori civili e gli imprenditori sotto soglia

Questo strumento, disciplinato dagli artt. 71‑82 CCII, è destinato a imprenditori minori, imprenditori agricoli e professionisti; richiede l’intervento dell’OCC. Caratteristiche:

  • Voto dei creditori: l’accordo è approvato se raggiunge il consenso della maggioranza dei crediti.
  • Contenuto: può prevedere la ristrutturazione dei debiti, la cessione del patrimonio, la continuità aziendale.
  • Effetti: una volta omologato, vincola tutti i creditori, anche dissenzienti; in caso di inadempimento, la procedura può essere convertita in liquidazione controllata.
  • Differenze con il concordato: si svolge al di fuori del tribunale fino all’omologazione finale; i costi sono generalmente inferiori.
  • Ruolo del giudice: verifica la meritevolezza e la convenienza della proposta; può rigettare l’omologazione se rileva frode o violazione della par condicio.

4.3 Liquidazione controllata del patrimonio

Quando il debitore non è in grado di proporre piani o accordi credibili, l’ultima soluzione è la liquidazione controllata. Il terzo correttivo ha introdotto novità importanti:

  • Apertura: l’OCC deve verificare l’esistenza di beni da liquidare; non è più ammessa l’apertura se non vi sono beni cedibili .
  • Relazione dell’OCC: deve analizzare la diligenza del debitore nell’assunzione dei debiti, influenzando la concessione della futura esdebitazione .
  • Durata: i creditori hanno 90 giorni (non più 60) per insinuarsi al passivo .
  • Esdebitazione: al termine può essere concessa anche subito, senza attendere i tre anni se non vi sono contestazioni; in caso contrario occorre la relazione finale del liquidatore.

4.4 Esdebitazione del debitore incapiente

L’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente: consente a un consumatore privo di beni e di reddito disponibile di ottenere la cancellazione dei debiti insoddisfatti, previa valutazione della meritevolezza. Non è necessario instaurare una procedura di liquidazione se risulta evidente l’assenza di beni. Questa norma è particolarmente utile per i debitori con debiti fiscali e contributivi irrisolvibili, purché dimostrino di essere incolpevoli e di aver collaborato con l’OCC.

4.5 Strumenti transattivi fiscali e previdenziali

In tutte le procedure sopra descritte è possibile proporre transazioni fiscali e previdenziali (artt. 63 e 88 CCII). La proposta può comportare:

  • Riduzione del capitale e degli interessi sulle imposte e sui contributi.
  • Dilazione fino a 10 anni.
  • Stralcio delle sanzioni.
  • Rinuncia a ipoteche e privilegi in cambio dell’esclusiva su determinati flussi di cassa.

La proposta deve essere accompagnata da un’attestazione di convenienza firmata da un professionista indipendente e, in caso di composizione negoziata, dall’esperto . Se l’Agenzia delle Entrate e l’INPS non accettano, il giudice può comunque omologare la proposta se dimostra la convenienza rispetto alla liquidazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

La gestione della crisi richiede un approccio professionale. Di seguito alcuni errori frequenti riscontrati nella pratica e i relativi consigli:

  1. Attendere troppo a lungo: molti imprenditori si rivolgono a un professionista solo dopo aver ricevuto pignoramenti o ingiunzioni. Consiglio: monitorare costantemente gli indicatori di crisi (flussi di cassa, indici patrimoniali) e attivarsi appena emergono segnali di squilibrio.
  2. Sottovalutare la documentazione: la composizione negoziata richiede un set completo di documenti e la trasparenza assoluta. Omissions, falsi in bilancio o reticenze possono portare al rigetto dell’istanza. Consiglio: tenere aggiornata la contabilità e predisporre sin da subito un fascicolo con i documenti richiesti .
  3. Non coinvolgere professionisti qualificati: la complessità della normativa richiede competenze legali, fiscali e finanziarie. Consiglio: affidarsi a un team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) per strutturare il piano e dialogare con creditori e autorità.
  4. Proporre piani irrealistici: un piano basato su previsioni eccessivamente ottimistiche o su ricavi non provati può essere bocciato. Consiglio: basare il piano su dati verificabili e su ipotesi conservative; presentare studi di mercato e perizie indipendenti.
  5. Ignorare i crediti privilegiati: nel concordato occorre garantire ai creditori privilegiati almeno quanto otterrebbero nella liquidazione . Consiglio: simulare la liquidazione e dimostrare con chiarezza la migliore soddisfazione nella continuità.
  6. Pensare che la composizione negoziata fermi tutti: come deciso dal Tribunale di Napoli, le misure protettive non si estendono ai garanti né impediscono la segnalazione in Centrale Rischi. Consiglio: informare i fideiussori e valutare con loro la partecipazione alle trattative.
  7. Non considerare le rottamazioni: le definizioni agevolate permettono di ridurre sensibilmente il carico fiscale. Consiglio: verificare se le cartelle rientrano nelle rottamazioni quater o quinquies, presentare la domanda e coordinare i pagamenti con il piano di composizione o concordato .
  8. Trascurare le sanzioni penali: la gestione scorretta della crisi può sfociare nei reati di bancarotta o di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Consiglio: consultare un penalista per valutare le responsabilità e regolarizzare eventuali violazioni.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle che seguono sintetizzano i principali riferimenti normativi, termini e strumenti difensivi.

Tabella 1 – Composizione negoziata: requisiti e fasi

Requisito/FaseDescrizione sinteticaRiferimenti normativi
PresuppostoCrisi, insolvenza reversibile o semplice squilibrio patrimoniale.DL 118/2021, art. 2; DLgs 136/2024, art. 12
IstanzaDomanda tramite piattaforma telematica con bilanci, elenco creditori, descrizione della crisi e proposta di risanamento.DL 118/2021, art. 5
Nomina espertoL’esperto viene nominato dalla Camera di Commercio; deve essere indipendente e aggiornare il proprio CV.DLgs 136/2024, art. 13
Misure protettiveSospensione di azioni esecutive e cautelari per 240 giorni (prorogabili fino a 12 mesi in caso di trattative fiscali).DL 118/2021, art. 18
AutorizzazioniPossibilità di compiere atti straordinari e contrarre nuovi finanziamenti prededucibili.DL 118/2021, artt. 21‑22
ConclusioneAccordo con creditori, concordato preventivo, concordato semplificato o chiusura per impossibilità.DL 118/2021, artt. 23‑25; CCII art. 25‑sexies

Tabella 2 – Concordato preventivo: tipologie e requisiti

TipologiaDescrizioneRequisiti chiaveRiferimenti
Continuità aziendaleL’impresa prosegue l’attività (diretta o indiretta); la soddisfazione dei creditori deriva in prevalenza dai flussi generati.Necessità di dimostrare l’utilità specifica per ciascun creditore e la conservazione di posti di lavoro; proposta può prevedere l’apporto di capitali nuovi.CCII art. 84
LiquidatorioVendita dei beni; i creditori vengono soddisfatti con il ricavato e con eventuali risorse esterne.È necessario che i chirografari percepiscano almeno il 20 % del loro credito e che sia garantito un apporto esterno che incrementi del 10 % la soddisfazione.CCII art. 84
SemplificatoLiquidazione rapida dopo composizione negoziata senza esito; non prevede voto dei creditori.Da presentare entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto; il piano deve indicare la modalità di vendita dei beni.CCII art. 25‑sexies

Tabella 3 – Scadenze rottamazione‑quinquies 2026

PassaggioData/TermineNote
Apertura presentazione domande20 gennaio 2026Domande online sul sito dell’Agente della riscossione
Scadenza presentazione domande30 aprile 2026Oltre tale data non si può più aderire
Pagamento in unica soluzione31 luglio 2026Saldo senza sanzioni e aggio; interessi legali inclusi
Pagamento rateale9 anni (54 rate bimestrali)Prime 3 rate a luglio, settembre, novembre 2026; poi rate bimestrali fino a maggio 2035 con interesse del 3 % annuo
DecadenzaMancato pagamento di 2 rateRipresa integrale delle azioni esecutive

7. Domande e risposte (FAQ)

7.1 Cos’è la composizione negoziata della crisi?

È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in crisi o in probabile insolvenza di negoziare con i propri creditori, sotto la guida di un esperto indipendente, per individuare soluzioni che evitino la liquidazione giudiziale. Offre misure protettive e consente di concludere accordi con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate .

7.2 Quali sono i presupposti per accedervi?

È necessario trovarsi in crisi, insolvenza reversibile o squilibrio patrimoniale. La domanda si presenta online caricando i bilanci, l’elenco dei creditori, la descrizione della crisi e un piano preliminare .

7.3 Chi nomina l’esperto negoziatore?

L’esperto è nominato dalla commissione presso la Camera di Commercio tramite un algoritmo che assegna professionisti iscritti negli elenchi; deve essere indipendente e non avere conflitti di interesse .

7.4 Qual è la durata delle misure protettive?

Le misure protettive durano fino a 240 giorni, prorogabili fino a 12 mesi se è in corso una trattativa con l’Erario e gli enti previdenziali; non possono essere rinnovate per una crisi già trattata .

7.5 Le banche possono revocare i finanziamenti durante la composizione negoziata?

No, salvo gravi ragioni legate alla vigilanza bancaria o a indici di insolvenza. Le modifiche del 2024 vietano la revoca automatica e chiariscono che la prosecuzione dei rapporti di credito non costituisce causa di responsabilità per gli organi della banca .

7.6 Cosa accade se l’accordo con i creditori non viene raggiunto?

Il debitore può scegliere tra presentare una domanda di concordato preventivo (in continuità o liquidazione) o un concordato semplificato. In alternativa può ricorrere ad accordi di ristrutturazione, piani del consumatore o liquidazione controllata .

7.7 Le misure protettive si estendono ai fideiussori?

No, secondo il Tribunale di Napoli la protezione riguarda solo il patrimonio del debitore; le banche possono agire nei confronti dei garanti e segnalare la posizione alla Centrale Rischi.

7.8 È possibile proporre una transazione fiscale?

Sì. La normativa consente di proporre all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali il pagamento parziale e dilazionato dei debiti fiscali e contributivi, con stralcio di sanzioni e interessi. È necessaria l’attestazione della convenienza da parte di un professionista indipendente .

7.9 Cosa sono le risorse esterne nel concordato liquidatorio?

Si tratta di capitali o beni apportati da soci, terzi o acquirenti che incrementano la soddisfazione dei creditori chirografari di almeno il 10 %. Devono essere effettivamente disponibili al momento della presentazione del piano .

7.10 È possibile accedere alla composizione negoziata più volte?

La legge non vieta un secondo accesso, ma la giurisprudenza limita la possibilità di rinnovare le misure protettive se la crisi è la stessa. Il Tribunale di Bologna nel 2025 ha negato una nuova protezione per una crisi già oggetto della precedente composizione .

7.11 Quali sono i vantaggi della rottamazione‑quinquies rispetto alla composizione negoziata?

La rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti fiscali senza sanzioni e aggio, riducendo l’esposizione con il Fisco. Tuttavia non sospende le azioni esecutive se non nei termini previsti dalla legge; la composizione negoziata offre invece un quadro più ampio di protezione e può includere anche debiti bancari e commerciali .

7.12 Come vengono trattati i crediti di lavoro nel concordato in continuità?

I crediti di lavoro, ai sensi dell’art. 274 bis del CCII, devono essere soddisfatti integralmente se privilegiati. Tuttavia il pagamento può essere rateizzato; il mancato pagamento può compromettere l’esecuzione del piano. È consigliabile coinvolgere i sindacati nelle trattative per evitare contestazioni.

7.13 Che differenza c’è tra concordato semplificato e liquidazione controllata?

Il concordato semplificato è una procedura concorsuale breve, avviata dopo il fallimento della composizione negoziata, che prevede la liquidazione dei beni senza voto dei creditori. La liquidazione controllata è una procedura di sovraindebitamento riservata ai piccoli imprenditori o ai consumatori; prevede la vendita dei beni con l’intervento dell’OCC e consente l’esdebitazione finale .

7.14 È necessario il parere dell’OCC nella composizione negoziata?

La composizione negoziata per gli imprenditori commerciali non prevede l’OCC; l’organo centrale è l’esperto. Tuttavia, per i debitori civili e i professionisti, l’OCC interviene per predisporre piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.

7.15 Cosa succede ai beni personali dell’imprenditore individuale?

In caso di impresa individuale, i beni personali non strumentali all’attività possono essere aggrediti dai creditori. La composizione negoziata permette di negoziare un trattamento anche per tali beni; nel concordato, l’imprenditore può proporre di mantenere la casa familiare offrendo alternative di soddisfazione ai creditori.

7.16 Se il piano di concordato viene respinto, quali alternative rimangono?

Il tribunale può convertire la procedura in liquidazione giudiziale (ex fallimento). In alternativa il debitore può presentare un nuovo piano se i motivi del rigetto sono superabili oppure optare per la liquidazione controllata (per i soggetti non fallibili) o per la esdebitazione del debitore incapiente.

7.17 È possibile definire i debiti fiscali mentre si è in composizione negoziata?

Sì. Si può aderire alle definizioni agevolate (es. rottamazione‑quinquies), definire liti pendenti o proporre transazioni fiscali; tali soluzioni riducono l’esposizione e facilitano l’approvazione del piano . Occorre però coordinare le scadenze con le misure protettive e con il piano di ristrutturazione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso di microimpresa con squilibrio patrimoniale

Scenario: un artigiano individuale con un laboratorio di pasticceria a Cosenza ha accumulato debiti per 120.000 euro, di cui 50.000 di debiti bancari, 40.000 di imposte e 30.000 di fornitori. La crisi deriva da un calo delle vendite durante la pandemia e da investimenti non andati a buon fine. La banca minaccia la revoca del fido, l’Agenzia delle Entrate ha notificato una cartella e un creditore ha avviato un pignoramento.

Passaggi:

  1. Analisi iniziale: con l’aiuto dell’Avv. Monardo, l’imprenditore controlla la cartella. Si riscontra la presenza di interessi calcolati erroneamente e la mancata notifica di alcuni avvisi. Viene presentato ricorso e istanza di sospensione al giudice tributario, che sospende l’esecutività dell’atto.
  2. Attivazione della composizione negoziata: viene presentata l’istanza sulla piattaforma nazionale. L’istanza indica un piano di rilancio: rinnovamento del brand, riduzione dei costi fissi, cessione di un macchinario inutilizzato, rinegoziazione dei contratti di affitto e ricerca di nuovi mercati tramite e‑commerce. Viene nominato un esperto della Camera di Commercio di Catanzaro.
  3. Misure protettive: il tribunale concede la sospensione delle azioni esecutive per 240 giorni. La banca non può revocare il fido; i fornitori sospendono i pignoramenti; l’Agenzia delle Entrate, previa istanza di rottamazione, sospende le azioni di riscossione.
  4. Incontri con i creditori: l’esperto convoca la banca, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e i principali fornitori. Il piano proposto prevede il pagamento integrale dei fornitori in 5 anni con interessi al 2 %, la riduzione del 20 % del debito bancario in cambio della sottoscrizione di un nuovo finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI e la rottamazione dei debiti fiscali con pagamento rateale in 9 anni. .
  5. Esito positivo: dopo 4 mesi, l’accordo è sottoscritto dai creditori che rappresentano il 70 % dei debiti. Il tribunale omologa l’accordo, riconoscendo la convenienza rispetto alla liquidazione. L’impresa continua l’attività, assume due nuovi dipendenti e, grazie all’e‑commerce, incrementa il fatturato.

8.2 Caso di PMI con crisi persistente e concordato preventivo

Scenario: una società a responsabilità limitata attiva nel settore del trasporto merci ha un indebitamento complessivo di 3 milioni di euro, con debiti bancari, debiti fiscali e contributivi e un leasing per i mezzi di trasporto. Gli amministratori hanno tentato una composizione negoziata nel 2024 ma non hanno raggiunto un accordo per la riluttanza della banca ad accettare un falcidia. Nel 2025 hanno riattivato la composizione ma il tribunale di Bologna ha negato il rinnovo delle misure protettive poiché la crisi era la medesima della precedente .

Passaggi:

  1. Domanda di concordato in continuità: la società presenta un piano che prevede la cessione di un ramo d’azienda non strategico, la conversione del debito bancario in equity da parte di un fondo d’investimento e il pagamento del 30 % dei debiti chirografari in 5 anni.
  2. Transazioni fiscali: la proposta prevede il pagamento del 50 % dei debiti fiscali in 10 anni con l’apporto di risorse esterne da parte dei soci. L’attestatore certifica la convenienza rispetto alla liquidazione.
  3. Votazione dei creditori: le banche votano a favore; l’Agenzia delle Entrate inizialmente è contraria ma il giudice procede con l’omologazione forzata in quanto la proposta è più conveniente della liquidazione.
  4. Esecuzione: la società, assistita dallo staff dell’Avv. Monardo, ottiene un finanziamento prededucibile di 500.000 euro autorizzato dal tribunale . Cede il ramo d’azienda e prosegue l’attività con il supporto del nuovo investitore.
  5. Risultato: dopo due anni la società completa il piano, paga le rate e mantiene i livelli occupazionali. I creditori ricevono una soddisfazione superiore rispetto alla liquidazione; i soci conservano la maggioranza delle quote.

9. Conclusioni

La composizione negoziata della crisi e il concordato preventivo rappresentano oggi gli strumenti centrali del sistema italiano di regolazione della crisi d’impresa. La riforma del Codice della crisi e le modifiche introdotte dal D.L. 118/2021 e dai decreti correttivi del 2024 hanno trasformato un sistema in cui la procedura concorsuale arrivava solo a crisi conclamata in un modello preventivo e negoziale, incentrato sulla continuità aziendale e sulla collaborazione tra debitore e creditori. La giurisprudenza del 2025‑2026 ha chiarito i limiti temporali delle misure protettive , la non estensione ai fideiussori, la necessità di un piano credibile per ottenere la protezione e i criteri per autorizzare la cessione di beni .

Per i debitori, questi strumenti offrono opportunità concrete: ridurre l’esposizione fiscale tramite rottamazioni e transazioni, rinegoziare i debiti bancari, sospendere temporaneamente le azioni esecutive, ottenere nuovi finanziamenti prededucibili, proporre piani di continuità o liquidazione con l’intervento di professionisti. Tuttavia richiedono serietà, trasparenza e competenza: è indispensabile predisporre documenti accurati, adottare piani realistici, coinvolgere esperti indipendenti e rispettare i limiti temporali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono pronti ad assistere imprenditori, professionisti e consumatori in ogni fase di queste procedure. Con la sua competenza di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, esperto negoziatore e professionista fiduciario di OCC, l’Avv. Monardo coordina un gruppo di avvocati e commercialisti in grado di:

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10. Sentenze e fonti istituzionali più aggiornate (2024‑2026)

Per facilitare ulteriori ricerche, di seguito un elenco delle pronunce più recenti e dei documenti normativi citati nell’articolo, con indicazione dell’ente o della corte che li ha emanati:

AnnoPronuncia/NormaSintesiEnte/Corte
2026Tribunale di Napoli, ordinanza 4 febbraio 2026Le misure protettive della composizione negoziata non si estendono ai fideiussori e non impediscono la segnalazione in Centrale Rischi; servono nuovi fatti per reiterare la protezione.Tribunale di Napoli
2026Tribunale di Parma, 16 gennaio 2026L’autorizzazione alla vendita di un ramo d’azienda durante la composizione richiede la dimostrazione che l’operazione garantisca una soddisfazione migliore della liquidazione, evitando dispersione del valore .Tribunale di Parma
2025Cassazione civile, ordinanza n. 30109/2025La composizione negoziata, se sorretta da una relazione attendibile e da risultati economici verificabili, può limitare o escludere le misure cautelari; rappresenta un vero scudo per la continuità .Corte di Cassazione
2025Tribunale di Trieste, 11 dicembre 2025Le misure protettive non possono superare i 240 giorni; non possono essere sostituite da misure cautelari ulteriori senza nuovi fatti .Tribunale di Trieste
2025Tribunale di Bologna, 19 maggio 2025Non si può ottenere una seconda fase protettiva per la stessa crisi; il legislatore mira a evitare l’abuso della composizione .Tribunale di Bologna
2025Cassazione, ordinanza n. 15713/2025Riguarda la possibilità di sciogliere i contratti pendenti nel concordato; la cessazione opera solo per le prestazioni non ancora eseguite .Corte di Cassazione
2024DLgs 136/2024 (terzo decreto correttivo)Modifica numerosi articoli del Codice della crisi; amplia l’accesso alla composizione negoziata, tutela i rapporti bancari, introduce transazioni fiscali, riforma l’esdebitazione e la liquidazione controllata .Governo italiano
2021DL 118/2021 convertito in L. 206/2021Istituisce la composizione negoziata della crisi, introduce il concordato semplificato e prevede misure protettive e incentivi fiscali .Parlamento italiano

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