Attività commerciale con debiti agenzia delle entrate: Cosa fare immediatamente

Introduzione

Gestire un’attività commerciale non significa soltanto vendere un prodotto o un servizio: comporta anche l’adempimento tempestivo degli obblighi fiscali. Il mancato pagamento dei tributi e dei contributi può generare debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) che, se non affrontati con rapidità e competenza, possono sfociare in cartelle di pagamento, fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti e ulteriori misure esecutive. L’impatto è particolarmente gravoso per imprenditori individuali, artigiani e professionisti: non solo rischiano l’espropriazione dei beni aziendali ma anche la paralisi dell’attività, il blocco dei mezzi di trasporto o il pignoramento dei conti correnti.

L’ordinamento italiano prevede numerosi strumenti di difesa, definizione agevolata e rateizzazione che consentono al contribuente di tutelarsi e di rientrare gradualmente dal debito. Tuttavia il tempo gioca un ruolo decisivo: alcune impugnazioni devono essere proposte entro 60 giorni dalla notifica (come avviene per la cartella, l’avviso di intimazione o il fermo), trascorso il quale il debito si “cristallizza” e diventa più difficile difendersi. Altre opportunità – come la definizione agevolata “rottamazione‑quater” o “rottamazione‑quinquies” – sono soggette a termini rigidi; perderli significa rinunciare allo sconto su sanzioni e interessi. Esistono infine le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che permettono la ristrutturazione complessiva dei debiti e l’esdebitazione finale.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Per affrontare efficacemente una posizione debitoria nei confronti del Fisco è essenziale rivolgersi a professionisti con competenze specifiche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze qualificate nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia in quanto professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Inoltre è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio opera su tutto il territorio nazionale e assiste commercianti, imprenditori e professionisti nelle fasi di analisi dell’atto, impugnazione, sospensione, trattativa con l’ente creditore, piani di rientro, nonché nell’accesso alle procedure di ristrutturazione e di esdebitazione.

Come possiamo aiutarti:

  • Analisi dell’atto: esame tecnico della cartella, dell’avviso di intimazione, del preavviso di fermo o di ipoteca per individuare vizi di notifica, di calcolo o di prescrizione;
  • Ricorsi tributari e sospensioni: redazione e deposito di ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, richieste di sospensione giudiziale o amministrativa ;
  • Trattative e piani di rientro: gestione del dialogo con AdeR per ottenere rateizzazioni (anche fino a 84–108 rate a seconda dell’anno di richiesta) , o per accedere alle definizioni agevolate come la rottamazione-quater e quinquies ;
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali alternative: presentazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti tributari, liquidazione dei beni, esdebitazione e concordati minori, nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e della Legge 3/2012 .

Se hai ricevuto un atto di riscossione o temi di non poter pagare i tuoi debiti fiscali, non aspettare: la legge ti riconosce diritti importanti ma impone termini perentori.

Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo compilando il modulo sottostante: riceverai una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Fonti normative sulla riscossione

1.1 DPR 602/1973: disposizioni sulla riscossione delle imposte

Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 disciplina le modalità con cui l’ente della riscossione può recuperare coattivamente i tributi e gli altri crediti erariali. Le disposizioni più rilevanti per l’attività commerciale indebitata sono:

ArticoloOggettoPrincipali previsioni (sintesi)Fonte
Art. 19Dilazione del pagamentoconsente al contribuente in temporanea difficoltà di chiedere un piano di rateizzazione. La concessione è discrezionale e prevede fino a 72 rate mensili; nei casi di grave situazione economica la durata può arrivare a 120 rate mensili . Durante la pendenza dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi, ipoteche o pignoramenti .DPR 602/1973
Art. 50Termine per l’inizio dell’esecuzionedopo 60 giorni dalla notifica della cartella, l’Agenzia può avviare l’esecuzione forzata; se non lo fa entro l’anno successivo deve inviare un avviso di intimazione (o “intimazione ad adempiere”) prima di procedere . L’intimazione dà al debitore 5 giorni per pagare e deve essere impugnata entro 60 giorni ; in difetto la pretesa si cristallizza .DPR 602/1973
Art. 77Iscrizione di ipoteca su beni immobilil’ente di riscossione può iscrivere ipoteca per crediti pari ad almeno 20 000 €; può iscrivere per un importo fino al doppio del debito. È necessario un preavviso con termine di 30 giorni per pagare o chiedere la rateizzazione . Non si può procedere al pignoramento immobiliare se il debito è inferiore a 120 000 € e il valore del bene è inferiore a tale soglia .DPR 602/1973
Art. 86Fermo di beni mobili registratitrascorsi 60 giorni dalla cartella, AdeR può disporre il fermo dei veicoli; prima deve inviare un preavviso di fermo con 30 giorni di tempo per pagare. Il fermo non può essere disposto su veicoli utilizzati da disabili o strumentali all’attività d’impresa .DPR 602/1973
Art. 72‑bisPignoramento dei crediti verso terziconsente all’ente di pignorare crediti vantati dal contribuente verso terzi (per es., somme depositate in banca o fatture). L’ordine di pagamento sostituisce l’atto di pignoramento del codice di procedura civile e impone al terzo di versare le somme a AdeR entro 60 giorni . Vi sono limiti per stipendi e pensioni (max 1/10-1/5) .DPR 602/1973

Altri articoli rilevanti sono l’Art. 76, che disciplina il pignoramento immobiliare (ammesso solo oltre il limite di 120 000 € e dopo 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca ), l’Art. 72‑ter, che fissa i limiti al pignoramento di stipendi e pensioni , l’Art. 77 su ipoteca e l’Art. 86 su fermo amministrativo.

1.2 D.Lgs. 546/1992: contenzioso tributario

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 regola il processo tributario. Due articoli sono fondamentali per chi deve impugnare gli atti della riscossione:

  • Art. 19 – Atti impugnabili. Elenca tassativamente gli atti che il contribuente può contestare dinanzi al giudice tributario: cartella di pagamento, avviso di mora, intimazione prevista dall’art. 50 DPR 602/73, iscrizione di ipoteca (art. 77), fermo dei beni mobili registrati (art. 86), diniego di rateazione e ogni altro atto con cui l’ente riscuotitore comunica l’esistenza di un credito tributario definitivo . L’elenco, pur tassativo, può comprendere anche atti “analoghi” che hanno effetti equivalenti (come chiarito dalla giurisprudenza ).
  • Art. 21 – Termini di impugnazione. Stabilisce che il ricorso dev’essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se l’atto è notificato tramite raccomandata, la notifica coincide con la consegna. La cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo .

1.3 Modifiche normative recenti

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto per facilitare il rientro dai debiti fiscali e per aggiornare le procedure di riscossione:

  • D.Lgs. 110/2024: ha modificato l’art. 19 del DPR 602/73 elevando il numero massimo di rate concedibili “a semplice richiesta” a 84 rate per le domande presentate nel biennio 2025‑2026, a 96 per il biennio 2027‑2028 e a 108 dal 2029 in poi . Per le richieste documentate (che provano la grave difficoltà economica) il numero massimo di rate può arrivare a 120, con soglie graduali negli anni .
  • Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): ha introdotto la rottamazione‑quater, una definizione agevolata dei ruoli affidati ad AdeR tra il 2000 e il 2022. Il contribuente può pagare solo l’imposta e le spese: sanzioni e interessi di mora sono stralciati . Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o fino a 18 rate; il mancato pagamento di una rata determina la perdita dei benefici . La stessa legge ha previsto lo stralcio parziale dei debiti fino a 1 000 € (capitale escluso) relativi agli anni 2000‑2015 per i carichi di enti diversi dallo Stato .
  • Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026): ha introdotto la rottamazione‑quinquies per i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Possono rientrarvi le imposte dichiarate ma non versate, i contributi INPS non da accertamento e le multe per violazioni del codice della strada . L’adesione deve essere inviata online entro il 30 aprile 2026; il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in massimo 54 rate bimestrali (9 anni) . Sono esclusi interessi e sanzioni.
  • Legge 15/2025: ha consentito la riammissione per coloro che avevano aderito alla rottamazione‑quater ma erano decaduti. Gli interessati hanno ricevuto entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’ammontare dovuto e possono pagare entro un’unica scadenza o in 10 rate .
  • D.L. 118/2021 e Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): hanno introdotto procedure negoziali e strumenti di composizione assistita della crisi, come l’esperto negoziatore e il concordato minore, rivolto agli imprenditori sotto la soglia di fallibilità. Tali misure, unitamente alla Legge 3/2012, permettono a imprese e professionisti in situazione di sovraindebitamento di proporre un piano ai creditori e ottenere l’esdebitazione finale .

2. Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione e la dottrina più autorevole hanno precisato diversi aspetti delle procedure di riscossione e delle possibilità di difesa del contribuente. Ecco le sentenze più rilevanti:

2.1 L’intimazione ex art. 50 DPR 602/73 come atto autonomamente impugnabile

La Cassazione Sezione V 30 ottobre 2025 n. 28706 e la Cassazione n. 35019/2025 hanno stabilito che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, DPR 602/73 è un atto autonomamente impugnabile, equiparabile all’avviso di mora. Deve quindi essere contestata entro 60 giorni ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/92, altrimenti la pretesa tributaria si cristallizza . La Corte ha affermato che l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 è tassativo ma comprensivo anche degli atti “analoghi” che hanno lo stesso effetto, e ha precisato che l’intimazione conserva efficacia per un anno. Se non impugnata, non sarà più possibile eccepire vizi o la prescrizione degli atti precedenti .

2.2 Limiti al pignoramento immobiliare e tutela della prima casa

La giurisprudenza ha confermato che il pignoramento immobiliare può essere avviato solo quando il debito complessivo supera 120 000 € e dopo che è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi . Per la casa di abitazione principale di proprietà del debitore, l’Art. 76 vieta la vendita forzata se l’immobile è l’unica casa e il debitore vi risiede anagraficamente . Pertanto, l’esecuzione immobiliare è consentita solo per immobili diversi dalla prima casa e oltre determinate soglie.

2.3 Rottamazione e riduzione del debito penale

Una sentenza della Cassazione Penale 44519/2024 ha chiarito che l’accordo di ristrutturazione del debito tributario produce effetti anche sul piano penale: riducendo l’importo dovuto al Fisco, riduce proporzionalmente anche il “profitto del reato” ai fini della confisca . Ciò dimostra che la definizione agevolata e l’accordo con l’ente impositore hanno un impatto non solo amministrativo ma anche penale.

2.4 Esdebitazione e ultrattività della Legge 3/2012

Con l’ordinanza 28137/2025 la Cassazione ha ribadito che, per le procedure di liquidazione aperte prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi ma concluse successivamente, continua ad applicarsi la disciplina della Legge 3/2012. L’esdebitazione è esclusa se l’indebitamento deriva da colpa grave o dall’eccessivo ricorso al credito; non è necessario che sussista colpa gravissima . L’ordinanza precisa che la qualifica di “consumatore” è irrilevante se i debiti nascono da attività imprenditoriale.

2.5 Tutela contro il fermo amministrativo e privilegi

La giurisprudenza ha chiarito che il fermo amministrativo deve essere preceduto dal preavviso di fermo: in mancanza l’atto è nullo e può essere annullato su ricorso . È illegittimo disporre il fermo su veicoli utilizzati da disabili o strumentali all’esercizio dell’attività, se il debitore produce la documentazione richiesta nel termine assegnato .

3. Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

La Legge 3/2012 e il successivo Codice della Crisi hanno introdotto strumenti per chi si trova in una situazione di sovraindebitamento:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali. Prevede la presentazione di un piano di rientro all’OCC e al giudice, che ne verifica la fattibilità e lo omologa senza necessità di voto dei creditori .
  • Accordo di composizione o ristrutturazione: consente anche a imprese minori e professionisti di proporre un pagamento parziale ai creditori con il voto favorevole del 60 %. Prevede l’obbligo di pagare integralmente l’IVA e le ritenute . Il debitore può chiedere una moratoria di un anno sui creditori privilegiati e beneficiare della cancellazione degli interessi sui debiti fiscali .
  • Liquidazione dei beni e esdebitazione: quando non è possibile un piano o un accordo, il debitore può chiedere la liquidazione controllata; al termine, se è cooperativo e non ha commesso atti di frode, può ottenere l’esdebitazione, cioè l’esde­ruzione di ogni debito residuo . Questa procedura è particolarmente utile per chi non dispone di capacità di pagamento immediata.
  • Concordato minore (CCII): introdotto dal D.L. 118/2021 per gli imprenditori sotto soglia. Consente di presentare ai creditori un piano di risanamento con l’assistenza dell’esperto negoziatore. I tributi possono essere falcidiati e rateizzati con l’autorizzazione del giudice e dell’Agenzia.

Questi strumenti non sospendono automaticamente la riscossione: è necessario proporre al giudice una istanza di sospensione delle procedure esecutive e comunicare all’ente di riscossione l’apertura della procedura.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti che gestiscono un’attività commerciale cadono in errori ricorrenti quando ricevono un atto di riscossione. Conoscere questi errori e sapere come evitarli è fondamentale per non pregiudicare i propri diritti.

1. Ignorare gli atti o non aprire la posta

Spesso i debitori trascurano le raccomandate o le PEC dell’Agenzia perché temono una cattiva notizia. Questa scelta è pericolosa: i termini per ricorrere o per aderire alle definizioni decorrono dalla notifica, anche se il destinatario non ritira la raccomandata. Consiglio: apri sempre la posta, verifica le date e annotale; in caso di dubbi rivolgiti subito a un professionista per valutare se contestare l’atto.

2. Pagare subito senza verificare

Molti imprenditori, per paura di aggravi, pagano immediatamente la cartella. Talvolta l’atto è viziato o il debito è prescritto; un pagamento spontaneo impedisce di sollevare successivamente eccezioni. Consiglio: prima di pagare verifica la legittimità dell’atto e la prescrizione. Se non ci sono vizi, valuta la rateizzazione o la rottamazione.

3. Richiedere la rateizzazione senza calcolare la sostenibilità

La rateizzazione sospende la riscossione, ma non è gratuita: prevede interessi e l’obbligo di pagare puntualmente. Se il piano non è sostenibile, il contribuente rischia la decadenza e l’immediata ripresa delle esecuzioni. Consiglio: valuta la tua capacità di pagamento e, in caso di situazione cronica di insolvenza, considera le procedure di composizione della crisi che consentono di ridurre il debito.

4. Ignorare i preavvisi di fermo e di ipoteca

Il preavviso non è un atto meramente informativo: se entro 30 giorni non si agisce, AdeR può iscrivere il fermo o l’ipoteca, rendendo più difficile la difesa. Consiglio: usa i 30 giorni per pagare, rateizzare o presentare un’istanza di sospensione; se il mezzo è strumentale all’attività o utilizzato da disabili, produci la documentazione idonea a evitarne il fermo .

5. Saltare le rate di rottamazione o di rateizzazione

Le definizioni agevolate e i piani di pagamento richiedono puntualità: anche un ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza per la rottamazione-quater o il mancato pagamento di due rate consecutive nella rottamazione-quinquies comportano la decadenza. Consiglio: pianifica le scadenze e utilizza i canali di pagamento ufficiali; se prevedi di non riuscire a pagare, consulta un professionista per valutare la ristrutturazione del debito.

6. Non conservare la documentazione

Ricevute, estratti di ruolo, comunicazioni di AdeR e prove di pagamento sono fondamentali per difendersi. Consiglio: archivia ogni documento; mantieni anche gli screenshot delle pagine web o delle PEC. In caso di ricorso o sospensione potrai dimostrare l’avvenuto pagamento o gli errori dell’ente.

7. Non utilizzare le procedure di sovraindebitamento

Molti imprenditori non sanno di poter accedere a procedure come il piano del consumatore, l’accordo di composizione o la liquidazione controllata, che permettono di ottenere l’esdebitazione e ripartire senza debiti . Consiglio: se i debiti sono elevati e non riesci a onorare nemmeno le rate, considera la composizione della crisi; un OCC potrà assisterti a definire un piano sostenibile.

8. Affidarsi a intermediari non qualificati

La materia della riscossione è complessa e richiede competenze giuridiche e contabili. Rivolgersi a figure non specializzate può comportare errori formali e perdita di opportunità. Consiglio: scegli professionisti iscritti all’albo, preferibilmente con esperienza in diritto tributario e nella gestione della crisi da sovraindebitamento, come l’Avv. Monardo e il suo staff.

Tabelle riepilogative

Per fornire una panoramica immediata delle norme, dei termini e degli strumenti disponibili, riportiamo alcune tabelle riepilogative. Le tabelle non contengono periodi lunghi: riassumono in modo sintetico gli aspetti principali.

Tabella 1 – Atti impugnabili e termini di ricorso

Atto di riscossioneRiferimento normativoTermine per impugnareNote
Cartella di pagamentoArt. 19 D.Lgs. 546/9260 giorni dalla notificaEquivale a notifica del ruolo
Avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73Art. 19 D.Lgs. 546/92, Art. 50 DPR 602/7360 giorni dalla notificaAtto autonomamente impugnabile; dura 1 anno
Preavviso di fermoArt. 86 DPR 602/7330 giorni per opposizione o rateizzazioneSe non impugnato, segue il fermo
Preavviso di ipotecaArt. 77 DPR 602/7330 giorni per opposizione o rateizzazioneDeve essere inviato prima dell’iscrizione
Fermo amministrativoArt. 86 DPR 602/7360 giorni dalla notifica per ricorsoPuò essere impugnato se manca il preavviso o il veicolo è strumentale
Iscrizione di ipotecaArt. 77 DPR 602/7360 giorni dalla notificaAmmessa solo per debiti ≥ 20 000 €
Pignoramento mobiliare/immobiliareArt. 76 e art. 72-bis DPR 602/7330 giorni per opposizione esecutivaImmobiliare solo oltre 120 000 € e con prima casa esclusa

Tabella 2 – Termini e condizioni delle rateizzazioni

Periodo domandaNumero massimo di rate (semplice richiesta)Numero massimo di rate (documentata)Fonte
2025–20268485–120D.Lgs. 110/2024
2027–20289697–120D.Lgs. 110/2024
2029 e oltre108109–120D.Lgs. 110/2024

Tabella 3 – Definizioni agevolate e stralcio

StrumentoAnni di caricoRate massimeCosa paga il contribuenteTermini principali
Rottamazione‑quaterCarichi 2000–202218 rateSolo imposta, spese notifica; sanzioni e interessi cancellatiDomanda già chiusa; pagamento entro le rate calendarizzate (28 feb, 31 mag, 30 giu, 30 nov). Reammissione entro 31 luglio 2025
Rottamazione‑quinquiesCarichi 2000–202354 rate bimestraliSolo imposta e spese; nessuna sanzione o interesseDomanda entro 30 aprile 2026; prima rata 31 luglio 2026
Stralcio debiti < 1 000 €Carichi 2000–2015 (enti diversi dallo Stato)N/ACancella interessi, sanzioni, interessi di mora; resta il capitaleAutomatico; gli enti possono decidere lo stralcio totale entro marzo 2023

Domande e risposte (FAQ)

Di seguito un elenco di domande frequenti che i nostri clienti pongono quando ricevono una cartella o hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le risposte forniscono indicazioni pratiche basate sulla normativa vigente e sulla giurisprudenza.

1. Ho ricevuto una cartella di pagamento: quanto tempo ho per agire?

Hai 60 giorni dalla notifica per impugnare la cartella davanti alla Commissione tributaria . Se decidi di pagare o rateizzare, devi comunque attivarti entro tale termine per evitare l’avvio delle procedure esecutive .

2. Cos’è l’avviso di intimazione e cosa succede se lo ignoro?

È l’atto con cui AdeR, trascorso un anno dalla cartella senza aver avviato l’esecuzione, ti intima di pagare entro 5 giorni . Se non lo impugni entro 60 giorni , il debito si cristallizza e non potrai più contestare vizi o eccepire la prescrizione .

3. Posso rateizzare i debiti anche se ho già chiesto una rateizzazione in passato?

Sì, ma se sei decaduto da un precedente piano devi saldare le rate scadute o accedere a una nuova definizione agevolata. Le rate possono arrivare fino a 84, 96 o 108 a seconda dell’anno, o 120 con documentazione .

4. Quali sono i requisiti per aderire alla rottamazione‑quinquies?

La rottamazione-quinquies riguarda i debiti affidati tra il 2000 e il 2023 relativi a imposte dichiarate ma non versate, contributi INPS non da accertamento e multe stradali . Devi presentare la domanda online entro il 30 aprile 2026 e scegliere se pagare in un’unica soluzione o in fino a 54 rate bimestrali . Non pagherai sanzioni né interessi .

5. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione‑quater?

Se non paghi entro la scadenza (con tolleranza di 5 giorni) perdi i benefici e dovrai corrispondere l’intero importo del debito, inclusi sanzioni e interessi originariamente cancellati .

6. Come posso evitare un fermo amministrativo sul mio veicolo?

Puoi pagare il debito, chiedere la rateizzazione entro 30 giorni dal preavviso o dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività o a favore di un disabile . In mancanza di preavviso, il fermo è annullabile .

7. Quali sono i limiti al pignoramento dello stipendio?

L’art. 72‑ter prevede che AdeR possa pignorare una quota dello stipendio: 1/10 per redditi fino a 2 500 €, 1/7 da 2 500 a 5 000 € e 1/5 oltre 5 000 € . Se l’ente trattiene importi superiori puoi opporsi in tribunale.

8. La mia prima casa può essere pignorata?

No, se è l’unica abitazione di proprietà in cui hai la residenza anagrafica. Il pignoramento immobiliare è inoltre possibile solo per debiti superiori a 120 000 € e dopo 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca .

9. Cosa devo fare se l’importo della cartella è errato o già pagato?

Puoi presentare un’istanza di sospensione amministrativa ad AdeR entro 60 giorni, allegando le prove del pagamento o dello sgravio . Se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni il debito si estingue .

10. Posso rateizzare i debiti superiori a 120 000 €?

Per debiti oltre 120 000 € la rateizzazione è subordinata alla presentazione di documentazione che attesti la grave difficoltà economica (bilanci, ISEE, indicatori di liquidità). Il numero massimo di rate può arrivare a 120 .

11. Come funziona il piano del consumatore?

È una procedura riservata alle persone fisiche sovraindebitate che non svolgono attività imprenditoriale. Presenti un piano all’OCC e al giudice proponendo il pagamento parziale dei debiti in funzione del reddito disponibile. Il piano è omologato senza il voto dei creditori .

12. Cosa differenzia l’accordo di composizione dal piano del consumatore?

L’accordo richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti e può essere utilizzato da imprenditori e professionisti. Nel piano del consumatore il giudice omologa anche senza voto. Entrambe le procedure prevedono la nomina di un gestore (OCC) .

13. Se ricorro, devo comunque pagare?

La presentazione del ricorso non sospende automaticamente il pagamento. Devi chiedere la sospensione cautelare al giudice o la sospensione amministrativa ad AdeR . Se la sospensione non è concessa, l’ente può procedere all’esecuzione.

14. Cosa succede se non presento il ricorso entro 60 giorni?

Decade il diritto di impugnazione e l’atto diventa definitivo. Potrai solo chiedere la rateizzazione o aderire a definizioni agevolate, ma non potrai contestare vizi o prescrizioni .

15. Posso accedere alla rottamazione se ho un contenzioso pendente?

Sì, la pendenza di un ricorso non impedisce l’adesione alla definizione agevolata. Tuttavia devi rinunciare al contenzioso per le somme incluse nella rottamazione. Se l’adesione non va a buon fine, potrai riprendere il giudizio.

16. Se aderisco alla rottamazione-quinquies, posso rateizzare ulteriori debiti fuori rottamazione?

Puoi presentare contestualmente una domanda di rateizzazione per i debiti non inclusi nella rottamazione. Le due procedure sono compatibili, ma richiedono il rispetto di termini diversi.

17. Che cosa succede se avvio una procedura di concordato minore?

Il concordato minore sospende le azioni esecutive, ma solo se il giudice concede la sospensione. È necessario depositare un piano con l’assistenza di un esperto negoziatore e ottenere l’approvazione dei creditori. Le imposte possono essere ridotte e rateizzate .

18. Gli interessi di mora vengono sempre cancellati nelle definizioni agevolate?

Per la rottamazione-quater e quinquies sono cancellati gli interessi di mora e le sanzioni . Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti tributari gli interessi possono essere ridotti ma dipende dalla trattativa con l’Agenzia. .

19. Sono un professionista con partita IVA: posso accedere al piano del consumatore?

No, il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali . Come professionista puoi ricorrere all’accordo di composizione, alla liquidazione controllata o al concordato minore.

20. Se il mio debito è inferiore a 1 000 €, devo fare qualcosa per lo stralcio?

No. Lo stralcio parziale previsto dalla Legge 197/2022 è automatico per i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 riferiti ad enti diversi dallo Stato . Riceverai una comunicazione con l’aggiornamento del residuo; dovrai versare solo il capitale e le spese.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’effetto delle diverse soluzioni è utile analizzare alcune simulazioni con cifre realistiche. Gli esempi che seguono sono ipotetici e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

Esempio 1 – Impresa con cartelle per 25 000 €

Un artigiano riceve tre cartelle per un totale di 25 000 € relative a IVA e contributi. Verifica che le cartelle siano state notificate regolarmente e che i tributi non siano prescritti. L’importo risulta corretto. L’artigiano decide di:

  • Rateizzare: chiede la rateizzazione a semplice richiesta. Poiché la domanda viene presentata nel 2026, può ottenere fino a 84 rate (7 anni). La rata mensile sarà pari a 25 000 €/84 ≈ 298 € più interessi. Il piano sospende i pignoramenti e i fermi .
  • Rottamazione-quinquies: alternativamente può aderire alla rottamazione-quinquies se i carichi rientrano negli anni 2000‑2023. Supponendo che le sanzioni e gli interessi ammon­tino a 5 000 €, l’impresa pagherebbe solo 20 000 € di capitale in 54 rate bimestrali (9 anni). Ogni rata sarebbe pari a 20 000 € / 54 ≈ 370 €. Il vantaggio è la cancellazione di 5 000 € di sanzioni e interessi .
  • Piano di ristrutturazione: se l’attività è in crisi e non può pagare nemmeno le rate, l’artigiano può valutare un accordo di ristrutturazione con l’assistenza dell’OCC, proponendo ai creditori (incluse le Entrate) un pagamento del 40 % del debito in 5 anni. Se i creditori accettano (almeno il 60 % ), la parte eccedente è cancellata e l’impresa può proseguire l’attività.

Esempio 2 – Professionista con debiti INPS e multe stradali

Un professionista ha un debito con l’INPS di 5 000 € e due multe per complessivi 300 €. I carichi risalgono al 2021. Egli riceve un preavviso di fermo sul veicolo. Le opzioni sono:

  • Pagare o rateizzare entro 30 giorni: per evitare il fermo, il professionista paga la prima rata di un piano di 24 rate. Il fermo non può più essere iscritto .
  • Rottamazione-quinquies: può aderire, pagando solo il capitale senza interessi e sanzioni sulle multe . L’importo da versare sarebbe 5 000 € + 300 € = 5 300 €, in un’unica soluzione o in rate bimestrali.
  • Impugnare il fermo: se il veicolo è strumentale all’attività (per es., necessario per recarsi dai clienti), può presentare opposizione entro 60 giorni dimostrando l’uso strumentale .

Esempio 3 – Microimpresa con debiti superiori a 150 000 €

Una microimpresa familiare accumula debiti fiscali per 150 000 € (IVA, IRES, IRAP) e debiti bancari per 200 000 €. L’impresa riceve un preavviso di ipoteca. A causa del calo del fatturato, non può pagare. Analizza le soluzioni:

  • Rateizzazione: possibile ma il numero massimo di rate (120) comporta rate elevate (150 000 €/120 = 1 250 € al mese) e potrebbe non essere sostenibile. Inoltre la banca potrebbe procedere al pignoramento immobiliare.
  • Ristrutturazione del debito tributario e accordo con i creditori: la microimpresa avvia una procedura di concordato minore, assistita da un esperto negoziatore. Presenta ai creditori un piano di pagamento del 30 % in 6 anni; l’Agenzia delle Entrate accetta la riduzione in forza dell’accordo; i debiti bancari sono falcidiati. Il giudice concede la sospensione delle azioni esecutive. La microimpresa prosegue l’attività e, a fine piano, ottiene l’esdebitazione.

Esempio 4 – Consumatrice con piccoli debiti multipli

Una persona fisica (non imprenditrice) ha debiti di 8 000 € per tributi locali, multe e rate di consumo. Non riesce più a far fronte ai pagamenti e non possiede beni rilevanti. Può presentare un piano del consumatore attraverso un OCC, offrendo un pagamento del 35 % del debito in tre anni, grazie al proprio stipendio. Il giudice omologa il piano senza necessità di voto dei creditori . Al termine la consumatrice ottiene l’esdebitazione; i debiti residui con l’Agenzia delle Entrate sono estinti.

Conclusione

I debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresentano un tema delicato per chi gestisce un’attività commerciale: la normativa è complessa, i termini sono stretti e le conseguenze di un errore possono essere gravi. Tuttavia, come abbiamo visto, l’ordinamento offre numerosi strumenti di difesa e di definizione agevolata: ricorsi, sospensioni, rateizzazioni, rottamazioni, stralci, accordi di ristrutturazione, procedure di sovraindebitamento e concordati minori. Saperli utilizzare consente di bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi e di ottenere la riduzione o l’azzeramento del debito.

Il punto cruciale è agire tempestivamente. Dopo la notifica di una cartella o di un avviso di intimazione hai 60 giorni per impugnare; il preavviso di fermo o di ipoteca concede solo 30 giorni【425242790367597†L104-L143】. Ignorare questi termini significa perdere la possibilità di contestare e di beneficiare di agevolazioni. Altro elemento centrale è la valutazione personalizzata: ogni posizione debitoria è diversa per importo, natura del tributo, periodo, situazione economica del contribuente. Occorre esaminare le carte, verificare i vizi, calcolare la sostenibilità delle rate e scegliere lo strumento giusto (rateizzazione, rottamazione, procedure concorsuali).

Perché scegliere l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono competenza, esperienza e supporto su misura. In qualità di cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo coordina professionisti esperti nel diritto tributario e nella gestione delle crisi. Il suo studio analizza gli atti, individua i vizi, predispone ricorsi, gestisce trattative e rateizzazioni, assiste nella presentazione delle domande di rottamazione e guida nelle procedure di sovraindebitamento come piani del consumatore, accordi e liquidazioni.

Agire con la guida di un professionista consente di evitare errori, bloccare le azioni esecutive e ottenere la migliore soluzione. Che tu debba contestare un’ipoteca, rateizzare un debito o predisporre un piano di ristrutturazione, lo studio dell’Avv. Monardo può aiutarti a difendere i tuoi diritti e a salvaguardare il tuo patrimonio.

Conclusioni

Se hai ricevuto un atto di riscossione, se temi un pignoramento o un fermo amministrativo, o se vuoi sapere se puoi accedere alla rottamazione-quinquies o a una procedura di sovraindebitamento, non perdere tempo.

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Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di riscossione

Quando un imprenditore riceve un atto di riscossione (cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo o di ipoteca), deve seguire una serie di passaggi per tutelare i propri diritti. Di seguito un percorso operativo basato sulla legge e sulla prassi di AdeR.

  1. Esaminare l’atto ricevuto. Verificare l’intestazione, la data di notifica, la motivazione e l’importo. Controllare se l’atto riporta la relata di notifica e se la consegna è avvenuta all’indirizzo corretto. La cartella di pagamento equivale a notificazione del ruolo .
  2. Verificare i termini e la prescrizione. Dalla notifica decorre un termine di 60 giorni per presentare ricorso (art. 21 D.Lgs. 546/92) . Per l’avviso di intimazione, il termine è lo stesso; l’atto è valido solo per un anno . Controllare se sono decorsi i tempi di prescrizione del tributo (generalmente 10 anni per imposte, 5 anni per contributi e sanzioni) e se AdeR ha rispettato il termine di un anno tra la cartella e l’intimazione .
  3. Valutare i vizi formali e sostanziali. L’atto può essere nullo se manca la motivazione, se non riporta la firma digitale, se non è stato preceduto dal necessario preavviso (per fermo e ipoteca) o se non è stato notificato correttamente. È possibile contestare anche l’ammontare del debito, ad esempio se una sanzione è prescritta o calcolata erroneamente.
  4. Decidere se pagare, rateizzare o impugnare. Le alternative sono:
  5. Pagamento integrale entro 60 giorni, che estingue il debito e impedisce l’applicazione di sanzioni e interessi ulteriori.
  6. Rateizzazione, da richiedere con domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se il debito è inferiore a 120 000 €, la rateizzazione “a semplice richiesta” consente fino a 84 rate (domande 2025‑2026) ; in presenza di documentazione che provi grave difficoltà economica le rate possono arrivare a 120 . La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e i termini di prescrizione .
  7. Ricorso tributario o opposizione: se l’atto presenta vizi, è possibile impugnarlo dinanzi alla Commissione tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) entro 60 giorni. Nel ricorso si può chiedere la sospensione dell’atto e l’annullamento totale o parziale. Ad esempio, si può eccepire la nullità della cartella per carenza di motivazione, l’illegittimità dell’intimazione perché inviata oltre un anno dopo la cartella , o la nullità del fermo per assenza di preavviso .
  8. Istanza di sospensione amministrativa ai sensi della Legge 228/2012: entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può chiedere ad AdeR la sospensione del debito per motivi quali: prescrizione o decadenza, provvedimento di sgravio, sospensione giudiziale, pronuncia di annullamento, avvenuto pagamento . Se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni, la richiesta è accolta e il debito si estingue .
  9. Gestire i preavvisi. Se ricevi un sollecito di pagamento (non obbligatorio salvo debiti <1 000 €), hai 120 giorni per regolarizzare . Il preavviso di fermo o di ipoteca concede 30 giorni per pagare o rateizzare. È fondamentale non ignorare questi preavvisi: consentono di evitare l’iscrizione del fermo sul veicolo (che impedisce la circolazione) o dell’ipoteca sull’immobile.
  10. Affrontare le azioni esecutive. Se l’Agenzia procede con il fermo amministrativo, puoi chiederne l’annullamento dimostrando che il mezzo è strumentale all’attività o destinato a persona disabile . Se viene iscritta un’ipoteca, verifica se il debito supera 20 000 € e se è stato inviato il preavviso con 30 giorni di tempo ; in mancanza è possibile impugnare. In caso di pignoramento immobiliare l’espropriazione può avvenire solo per debiti superiori a 120 000 € e dopo 6 mesi dall’ipoteca; la prima casa adibita a residenza non può essere venduta . Per il pignoramento presso terzi, verifica che siano rispettati i limiti di 1/10, 1/7 o 1/5 dello stipendio ; eventuali eccessi possono essere fatti valere tramite opposizione.
  11. Valutare le definizioni agevolate. Se il debito rientra nelle definizioni introdotte dalla Legge 197/2022 e dalla Legge 199/2025, conviene presentare domanda di rottamazione entro i termini fissati. La rottamazione-quater riguarda i carichi fino al 31 dicembre 2022 e consente di pagare solo il capitale e le spese , con un massimo di 18 rate; la rottamazione-quinquies include i carichi fino al 31 dicembre 2023 e ammette fino a 54 rate bimestrali .
  12. Considerare le procedure di sovraindebitamento. Se i debiti fiscali e commerciali sono numerosi e non sostenibili, si può valutare l’accesso alle procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo, liquidazione). Queste consentono di congelare gli atti esecutivi e di proporre un pagamento parziale ai creditori. Rivolgiti a un OCC per la predisposizione della domanda .
  13. Curare la documentazione. Per ogni attività (ricorso, rateizzazione, rottamazione) occorre conservare e allegare la documentazione: atti notificati, ricevute di pagamento, estratti conto del ruolo, certificati ISEE o documenti contabili attestanti la difficoltà economica. Una gestione ordinata facilita la difesa e l’accesso a piani agevolati.

Difese e strategie legali

1. Ricorso tributario e opposizione

Se l’atto notificato presenta vizi o se il debito è prescritto, la via più efficace è il ricorso tributario. L’atto va depositato entro 60 giorni dalla notifica (o 150 in caso di notifiche all’estero). Di seguito le principali eccezioni da far valere:

  • Nullità della notifica: se la cartella o l’avviso sono stati consegnati a un indirizzo errato o senza una valida relata di notifica; o se la notifica è stata effettuata via PEC senza file firmato digitalmente.
  • Mancanza di motivazione: l’atto deve indicare l’origine del credito e gli estremi del ruolo; la Cassazione ritiene nullo l’atto che non permette al contribuente di comprendere la pretesa.
  • Prescrizione o decadenza: molti tributi (ad esempio l’IVA) si prescrivono in 10 anni, altre sanzioni in 5 anni; se l’Agenzia notifica l’intimazione oltre un anno dalla cartella o oltre il termine di legge, la pretesa può essere considerata tardiva .
  • Errori di calcolo o duplicazioni: spesso la cartella contiene importi già pagati o duplicati; è fondamentale confrontare la pretesa con le proprie ricevute.

Nel ricorso è possibile chiedere al giudice la sospensione cautelare dell’atto; se concessa, la misura impedisce ad AdeR di avviare o proseguire le azioni esecutive fino alla definizione del giudizio.

Per le misure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) occorre presentare opposizione agli atti esecutivi dinanzi al tribunale ordinario: ad esempio, per contestare un pignoramento immobiliare o il superamento dei limiti di prelievo sullo stipendio.

2. Richiesta di sospensione amministrativa

La Legge 228/2012 ha introdotto la sospensione amministrativa dei carichi iscritti a ruolo. Il contribuente può presentare domanda ad AdeR entro 60 giorni dalla notifica se ricorre uno dei seguenti motivi :

  1. Prescrizione o decadenza del credito;
  2. Provvedimento di sgravio o sospensione emesso dall’ente creditore;
  3. Sospensione giudiziale (ordinanze del giudice tributario);
  4. Provvedimento di annullamento dell’atto, anche se l’Agenzia non vi ha partecipato;
  5. Pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo.

La richiesta comporta la sospensione immediata delle procedure esecutive. AdeR inoltra la domanda all’ente creditore, che deve rispondere entro 220 giorni; in mancanza, il debito è annullato .

3. Rateizzazione del debito

Il piano di rateizzazione è lo strumento più utilizzato per rientrare gradualmente dal debito senza affrontare costi giudiziari. Per essere concessa, la domanda deve attestare la temporanea difficoltà. Le principali caratteristiche:

  • Limiti di importo: la rateizzazione “a semplice richiesta” è concessa per debiti fino a 120 000 €. Per importi superiori occorre dimostrare la situazione economica (ISEE o indici di liquidità).
  • Durata: come aggiornato dal D.Lgs. 110/2024, fino a 84 rate per domande presentate nel 2025‑2026, 96 rate nel 2027‑2028, 108 dal 2029. In presenza di documentazione la durata può arrivare a 120 rate .
  • Decadenza: se si saltano 8 rate anche non consecutive, il piano decade e l’ente può procedere con l’esecuzione per l’intero importo residuo.
  • Effetti: la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata sospendono i pignoramenti già in atto e impediscono nuovi fermi, ipoteche o espropriazioni . La rateizzazione può essere revocata se il debitore non rispetta i pagamenti o se risulta inadempiente ad altri piani.

4. Definizioni agevolate: rottamazioni e stralcio

Le definizioni agevolate consentono di ridurre il debito eliminando interessi e sanzioni e, in alcuni casi, parte del capitale. È importante monitorare le finestre temporali perché non sono sempre attive.

4.1 Rottamazione‑quater

Introdotta dalla Legge 197/2022, riguarda i carichi affidati ad AdeR dal 2000 al 2022. Permette di pagare solo l’imposta, gli interessi legali e le spese di notifica, mentre sono stralciate le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in fino a 18 rate distribuite in 5 anni. Ogni rata dev’essere pagata alle scadenze (28 febbraio, 31 maggio, 30 giugno e 30 novembre di ogni anno). È previsto un margine di tolleranza di 5 giorni: il pagamento è considerato valido se effettuato entro 5 giorni dalla scadenza . La perdita del beneficio determina l’obbligo di saldare l’intero debito.

4.2 Riammissione alla rottamazione

La Legge 15/2025 ha permesso ai contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione‑quater di essere riammessi. AdeR invia una lettera con l’indicazione delle somme dovute e delle modalità: pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate distribuite tra il 2025 e il 2027 .

4.3 Stralcio parziale dei debiti inferiori a 1 000 €

La stessa Legge 197/2022 ha disposto l’automatico stralcio parziale dei carichi di importo residuo fino a 1 000 € relativi al periodo 2000‑2015. Sono cancellati gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora . Il capitale, gli oneri di notifica e le spese processuali restano dovuti. Per le multe stradali lo stralcio riguarda solo gli interessi, non la sanzione . Gli enti locali potevano decidere entro marzo 2023 di estendere lo stralcio all’intero importo .

4.4 Rottamazione‑quinquies

Introdotta dalla Legge 199/2025, copre i carichi affidati dal 2000 al 2023. Possono accedervi i contribuenti che hanno omesso il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IVA, IRPEF, IRES), i contributi INPS non derivanti da accertamento e le multe per violazioni del Codice della strada . È possibile includere anche i carichi già ricompresi in precedenti rottamazioni o saldo e stralcio, purché il contribuente sia decaduto. L’adesione deve essere presentata online entro il 30 aprile 2026 e consente il pagamento solo del capitale e delle spese, con esclusione di sanzioni e interessi . Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in max 54 rate bimestrali a partire dal 31 luglio 2026 ; il mancato pagamento di due rate comporta la perdita dei benefici.

5. Procedure di sovraindebitamento e concordato minore

Quando i debiti fiscali si sommano ad altre passività e l’impresa non è in grado di pagare, si può ricorrere alle procedure di composizione della crisi. Le principali strategie sono:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori, consente di proporre al giudice un piano di rientro senza il consenso dei creditori . L’Agenzia delle Entrate può essere falcidiata ma il giudice valuterà la sostenibilità del piano. Il piano deve prevedere il pagamento integrale dei debiti privilegiati nei limiti delle possibilità del debitore.
  2. Accordo di composizione e accordo di ristrutturazione del debito tributario: strumento aperto anche a imprenditori e professionisti. Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti . Nella ristrutturazione del debito tributario i tributi possono essere ridotti; la Cassazione ha riconosciuto che tale riduzione incide anche sul profitto di eventuali reati tributari .
  3. Liquidazione controllata ed esdebitazione: se il debitore non ha risorse per proporre un piano, può chiedere la liquidazione dei propri beni; al termine (di norma tre anni) può ottenere l’esdebitazione finale salvo colpa grave .
  4. Concordato minore: introdotto dal Codice della Crisi per le imprese sotto soglia. Prevede la nomina di un esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nel presentare un piano di risanamento con l’assistenza dell’esperto negoziatore. I tributi possono essere falcidiati e rateizzati con l’autorizzazione del giudice e dell’Agenzia.

Questi strumenti non sospendono automaticamente la riscossione: è necessario proporre al giudice una istanza di sospensione delle procedure esecutive e comunicare all’ente di riscossione l’apertura della procedura. L’Avv. Monardo e il suo team assistono il debitore in tutte le fasi, inclusa la predisposizione del piano e la negoziazione con l’Agenzia.

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