Introduzione
Nel panorama economico italiano il pignoramento del compenso degli amministratori di società a responsabilità limitata (SRL) rappresenta un tema di estrema attualità. In un contesto caratterizzato da pressioni fiscali e bancarie, crisi aziendali e sovraindebitamento, molti imprenditori e professionisti si chiedono se sia possibile sottrarre la retribuzione dell’amministratore alle azioni esecutive promosse dai creditori oppure dal fisco. La questione non è solo teorica: riguarda la gestione quotidiana delle imprese, la tutela del patrimonio personale e la sopravvivenza di aziende familiari o PMI.
Il dibattito nasce perché la normativa italiana prevede limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni, ma, come vedremo, il compenso dell’amministratore non è assimilabile al salario di un lavoratore subordinato. Una confusione diffusa porta molti debitori a credere che spetti il “quinto” di protezione anche per gli amministratori; in realtà la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la natura organica dell’incarico societario consente il pignoramento integrale del compenso. Tuttavia esistono strumenti difensivi, percorsi di composizione della crisi e strategie legali in grado di limitare gli effetti dell’espropriazione e di negoziare con i creditori.
In questo articolo analizzeremo le norme aggiornate al marzo 2026, le sentenze più recenti e gli strumenti operativi per affrontare un pignoramento in modo consapevole e preparato. L’obiettivo è fornire una guida pratica dal punto di vista del debitore e del contribuente, affinché possa difendersi, evitare errori e sfruttare le opportunità offerte dalla legge.
L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
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- Analizzare gli atti di pignoramento, cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali;
- Valutare la presenza di vizi formali o sostanziali (mancata notifica, prescrizione, difetti di titolarità del credito);
- Predisporre opposizioni all’esecuzione e istanze di sospensione della procedura esecutiva;
- Avviare trattative stragiudiziali per definire il debito mediante accordi bonari o piani di rientro;
- Ricorrere a strumenti alternativi come la rottamazione dei carichi fiscali, le definizioni agevolate, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione previsti dalla L. 3/2012 e dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere se il compenso dell’amministratore di una SRL possa essere pignorato, è necessario analizzare le normative del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia di riscossione. In questa sezione verranno esaminati gli articoli fondamentali, accompagnati da spiegazioni e citazioni ufficiali.
Normativa civilistica: compenso e poteri dell’amministratore
1. Art. 2389 c.c. (Compenso degli amministratori) – L’articolo stabilisce che il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione è determinato al momento della nomina o dall’assemblea. In assenza di determinazione statutaria, l’assemblea può sempre provvedere. Se agli amministratori sono conferite particolari cariche (ad esempio l’amministratore delegato), il compenso è stabilito dal consiglio d’amministrazione su proposta degli amministratori delegati . Commentatori autorevoli sottolineano che il compenso è la remunerazione dell’incarico di gestione e rappresentanza e che occorre una delibera assembleare espressa; se la remunerazione non è fissata, l’amministratore non può pretendere alcun compenso .
2. Art. 2475‑bis c.c. (Rappresentanza della società) – Nelle SRL il legislatore attribuisce a ciascun amministratore la rappresentanza generale della società. Eventuali limitazioni di poteri, contenute nello statuto o nell’atto di nomina, non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi ultimi le conoscevano intenzionalmente . L’amministratore è dunque l’organo che compie gli atti gestori nell’interesse della società e, salvo clausole diverse, ogni amministratore può rappresentare la società .
Queste disposizioni evidenziano che il rapporto tra amministratore e società non si traduce in un contratto di lavoro dipendente ma in un rapporto organico di immedesimazione: l’amministratore agisce in nome e per conto della società, esercitando un potere gestorio proprio dell’organo societario.
Codice di procedura civile: pignoramento e limiti
Art. 543 c.p.c. (Forma del pignoramento presso terzi) – Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi si avvia mediante atto notificato sia al terzo (debitore del creditore esecutato) sia al debitore. L’atto deve contenere: l’indicazione del credito, il titolo esecutivo, la citazione del terzo a comparire dinanzi al giudice e l’intimazione ad effettuare la dichiarazione relativa ai crediti entro dieci giorni . Il terzo deve dichiarare se deve somme al debitore e, in caso di omissione o dichiarazione falsa, può essere condannato al pagamento.
Art. 545 c.p.c. (Crediti impignorabili) – La disposizione elenca i crediti non soggetti a pignoramento o soggetti a limiti. Alcuni crediti alimentari e sussidi sono impignorabili. Le somme dovute a titolo di salario, stipendi e altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego sono pignorabili nel limite di un quinto quando i crediti vantati sono tributari, e di un quinto anche per altri crediti. Se sussistono più pignoramenti, l’ammontare complessivo non può superare la metà del credito . Le pensioni seguono analoghe limitazioni. Questi limiti non si applicano se la prestazione non deriva da lavoro subordinato ma da un rapporto diverso.
Art. 409 c.p.c. (Controversie individuali di lavoro) – La norma individua le controversie soggette alla speciale procedura del lavoro: rapporti di lavoro subordinato, rapporti agricoli, rapporti di agenzia e altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in cui la prestazione è principalmente personale e coordinata . Tali rapporti “parasubordinati” sono assimilati al lavoro per alcune tutele processuali, ma l’amministratore di società non rientra in queste categorie perché la sua attività non è coordinata dall’impresa bensì svolta in posizione di vertice.
TUIR e redditi assimilati al lavoro dipendente
Art. 50 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) – Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi elenca i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tra questi rientrano i compensi percepiti per l’esercizio di funzioni di amministratore di società, sindaco, revisore e membro di commissioni . Ai fini fiscali, quindi, le somme percepite dall’amministratore sono soggette alla disciplina delle ritenute alla fonte previste per i lavoratori dipendenti; tuttavia questa assimilazione vale solo per la tassazione e non incide sulla natura del rapporto ai fini civilistici e processuali.
Legge sulla riscossione fiscale: art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e d.lgs. 33/2025
L’art. 72‑bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 disciplina il pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della Riscossione. La disposizione autorizza il concessionario a intimare al terzo di versare direttamente al fisco le somme dovute al debitore, entro il termine di 60 giorni, senza necessità di rivolgersi al giudice. L’atto deve indicare il credito e richiamare l’applicabilità dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.; tuttavia, l’ordinanza non riguarda i trattamenti pensionistici . Il terzo deve rispondere e pagare al fisco entro i termini, altrimenti l’atto produce gli effetti di un pignoramento esecutivo.
Dal 1° gennaio 2026 l’art. 72‑bis sarà abrogato e sostituito dal d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33, Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, che riorganizza la disciplina della riscossione coattiva. L’art. 47 del decreto dispone che il soggetto tenuto a pagare somme in forza di un pignoramento deve effettuare una ritenuta del 20 % a titolo di imposta sulle somme assegnate, agendo come sostituto d’imposta . La nuova disciplina conferma la procedura speciale di pignoramento fiscale e introduce l’obbligo di comunicazioni telematiche. La Corte di Cassazione, con sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520, ha precisato che il nuovo testo unico riproduce le regole degli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 , per cui la giurisprudenza formata sotto la precedente norma resta applicabile.
Giurisprudenza: la sentenza delle Sezioni Unite del 2017 e le pronunce successive
Per anni la giurisprudenza di merito è stata divisa sulla natura del rapporto tra amministratore e società e, di conseguenza, sulla pignorabilità del compenso. Alcuni tribunali applicavano i limiti dell’art. 545 c.p.c. trattando il compenso come retribuzione assimilabile al salario; altri ritenevano che si trattasse di un credito liberamente pignorabile. La controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 20 gennaio 2017 n. 1545.
Cass. Sez. Unite 20 gennaio 2017 n. 1545
Le Sezioni Unite hanno affermato che:
- Il rapporto tra società e amministratore è di natura societaria e organica, fondato sull’immedesimazione dell’amministratore con la società. Non si tratta né di lavoro subordinato né di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
- L’attività dell’amministratore non è “coordinata” dall’assemblea o dai soci; egli agisce in autonomia e con poteri decisionali, senza subire le direttive tipiche del rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza non rientra nell’art. 409 c.p.c.
- Pertanto, il compenso dell’amministratore è interamente pignorabile; non si applicano le limitazioni di cui all’art. 545 c.p.c.
La massima ufficiale sottolinea che la funzione amministrativa è «espressione dell’esercizio del potere amministrativo della società», per cui l’amministratore è il vero “egemone” dell’impresa e non può essere considerato subordinato . La decisione ha cassato la sentenza della Corte d’appello che aveva limitato il pignoramento al quinto del compenso, chiarendo che la riforma del diritto societario del 2003 ha rafforzato la natura organica dell’incarico . La conseguenza processuale è che le controversie relative al compenso dell’amministratore non rientrano nella competenza della sezione lavoro e che il credito può essere pignorato senza limiti .
Pronunce successive e conferme
Dopo il 2017 la giurisprudenza si è allineata a tale principio. Numerose sentenze di merito hanno ribadito che il compenso dell’amministratore non gode della protezione del quinto. Tra queste:
- Tribunale di Milano, ordinanza 13 marzo 2018: ha dichiarato pienamente pignorabile il compenso dell’amministratore unico di SRL, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite.
- Corte d’Appello di Napoli, sentenza 12 aprile 2019: ha rigettato l’opposizione di un amministratore al pignoramento integrale, affermando che l’art. 2389 c.c. disciplina un rapporto di natura societaria e che l’amministratore esercita poteri di gestione e rappresentanza.
- Cassazione civile, ordinanza 11 dicembre 2020 n. 27940: ha confermato che l’amministratore non rientra nel campo di applicazione dell’art. 409 c.p.c.; le somme corrisposte per l’incarico non sono pensioni né retribuzioni da lavoro subordinato.
- Cassazione civile, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520: nell’ambito di un pignoramento tributario ha richiamato la disciplina del d.lgs. 33/2025, ribadendo che le regole dell’art. 72‑bis restano applicabili. Pur non riguardando direttamente gli amministratori, la decisione conferma la continuità della normativa in materia di pignoramento fiscale .
Al momento della stesura (marzo 2026) non risultano pronunce della Corte costituzionale che abbiano dichiarato l’illegittimità di questa disciplina. La Corte di Cassazione continua a ritenere pacifico che il compenso dell’amministratore è liberamente pignorabile salvo limiti derivanti da specifiche protezioni (es. accordi di natura alimentare o minimi vitali previsti dalla legge in altri contesti).
Tabella riepilogativa norme e sentenze
| Fonte | Contenuto essenziale | Citazione |
|---|---|---|
| Art. 2389 c.c. | Il compenso degli amministratori è fissato all’atto della nomina o dall’assemblea; per incarichi speciali è fissato dal consiglio su proposta degli amministratori delegati . | Codice civile |
| Art. 2475‑bis c.c. | Ogni amministratore della SRL ha poteri di rappresentanza generale; i limiti statutari non sono opponibili ai terzi . | Codice civile |
| Art. 543 c.p.c. | L’atto di pignoramento presso terzi deve indicare il titolo esecutivo, il credito e invitare il terzo a dichiarare entro 10 giorni . | Codice di procedura civile |
| Art. 545 c.p.c. | Le somme da lavoro subordinato sono pignorabili nei limiti di un quinto per tributi e un altro quinto per altri crediti . | Codice di procedura civile |
| Art. 409 c.p.c. | Elenca le controversie di lavoro (subordinato, parasubordinato) e non include gli amministratori di società . | Codice di procedura civile |
| Art. 50 TUIR | I compensi per funzioni di amministratore sono redditi assimilati al lavoro dipendente . | TUIR |
| Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Permette all’Agente della Riscossione di pignorare crediti verso terzi ordinando il pagamento diretto al fisco entro 60 giorni . | Disciplina riscossione |
| Art. 47 d.lgs. 33/2025 | Il terzo pignorato deve operare una ritenuta del 20 % sulle somme assegnate . | Testo unico riscossione |
| Cassazione SU 2017 n. 1545 | Il rapporto tra società e amministratore è organico; il compenso è interamente pignorabile . | Giurisprudenza |
Procedura di pignoramento del compenso dell’amministratore: step‑by‑step
Quando un creditore vanta un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, assegno non pagato) può avviare la procedura di pignoramento presso terzi per recuperare il proprio credito dai compensi dovuti all’amministratore da parte della società. Di seguito è presentato il percorso operativo con i principali passaggi.
1. Reperimento del titolo esecutivo e del credito
Il creditore deve possedere un titolo esecutivo valido (es. decreto ingiuntivo definitivo, sentenza passata in giudicato, cartella esattoriale divenuta definitiva). Deve inoltre indicare l’importo dovuto, comprensivo di capitale, interessi e spese. Il titolo deve essere regolarmente notificato al debitore e contenere l’ordine di pagamento.
2. Ricerca del terzo pignorato
Nel pignoramento del compenso dell’amministratore, il terzo è la società (SRL) che eroga il compenso. Il creditore deve accertarsi dell’identità della società e della presenza di un rapporto di credito/debito tra la società e l’amministratore. Può acquisire tali informazioni tramite visure camerali, registri pubblici o mediante interrogazioni all’Anagrafe Tributaria (nel caso del fisco).
3. Redazione e notifica dell’atto di pignoramento
L’atto di pignoramento presso terzi deve rispettare i requisiti dell’art. 543 c.p.c.:
- Indicazione del titolo esecutivo e del credito azionato.
- Cita il terzo a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione nella data e ora stabilita.
- Indica l’udienza in cui il giudice dovrà pronunciare l’ordinanza di assegnazione.
- Intima al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore e di dichiarare entro dieci giorni l’eventuale esistenza di debiti .
L’atto deve essere notificato a:
- La società debitrice, nella persona dell’amministratore (essa in questo caso è debitrice di somme verso l’amministratore), nel luogo della sede legale.
- L’amministratore-debitore, a cui spetterà il compenso pignorando.
4. Dichiarazione del terzo
Entro dieci giorni dalla notifica, la società terza pignorata deve rendere una dichiarazione in cui attesta:
- Se esistono debiti verso l’amministratore e in quale misura;
- Se tali debiti sono già pignorati o sequestrati;
- Eventuali cause di estinzione del debito.
L’omessa dichiarazione può portare alla condanna del terzo a pagare l’intero credito del debitore, salvo prova contraria. Se la società dichiara di non dovere nulla, il creditore può contestare la dichiarazione in giudizio.
5. Udienza e ordinanza di assegnazione
All’udienza fissata, il giudice dell’esecuzione esamina le dichiarazioni del terzo e le contestazioni delle parti. Se il credito esiste, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione con la quale attribuisce al creditore le somme dovute all’amministratore. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva ed è notificata alle parti. In assenza di contestazioni, può essere pronunciata immediatamente la ingiunzione al pagamento.
6. Pagamento e ritenute fiscali
La società deve corrispondere al creditore le somme pignorate nei limiti dell’ordinanza. Se il pignoramento è ordinario, non sono previsti limiti quantitativi sul compenso dell’amministratore, che può essere integralmente assegnato, salvo che vi siano altre cause di parziale impignorabilità (es. crediti alimentari). Se il pignoramento è fiscale ex art. 72‑bis DPR 602/1973 o art. 169 d.lgs. 33/2025, la società deve versare direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione le somme dovute entro i termini stabiliti e applicare l’imposta sostitutiva del 20 % .
7. Opposizioni e incidenti di esecuzione
Il debitore (amministratore) può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contestando la validità del titolo o la pignorabilità del bene. Ad esempio, può eccepire che il credito è inesistente, prescritto, estinto per pagamento o soggetto a limiti. Può inoltre contestare l’assenza di una delibera assembleare che stabilisca il compenso o l’illegittimità del pignoramento se colpisce somme dovute a titolo di indennità di fine mandato (trattamento di fine rapporto non ancora liquidato) che non costituiscono compenso corrente.
Il terzo pignorato può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. contro gli atti esecutivi irregolari (ad esempio, contestando vizi dell’atto di pignoramento). Entrambe le opposizioni devono essere presentate entro i termini di legge (20 giorni dalla conoscenza dell’atto).
8. Chiusura della procedura e assegnazione definitiva
Una volta eseguito il pagamento, il giudice dichiara l’estinzione della procedura. Se il compenso dell’amministratore viene pignorato periodicamente (es. rate mensili), la società deve continuare a versare le somme al creditore sino a concorrenza del credito. La responsabilità della società termina con l’estinzione del debito e il deposito della quietanza.
Difese e strategie legali per il debitore: come proteggersi dal pignoramento
Anche se la giurisprudenza ammette il pignoramento integrale del compenso dell’amministratore, il debitore non è privo di tutele. Esistono strategie legali e strumenti giuridici per difendersi, ottenere sospensioni, riduzioni o cancellazione del debito. Vediamole nel dettaglio.
1. Verifica preliminare del titolo e delle notifiche
La prima difesa consiste nell’analizzare con attenzione il titolo esecutivo e la notifica dell’atto di pignoramento. Vizi formali o sostanziali possono comportare l’annullamento della procedura. Gli errori più frequenti sono:
- Notifica irregolare del titolo (mancata consegna al debitore, notifica a indirizzo errato, carenza di documentazione);
- Inesistenza del titolo (es. decreto ingiuntivo mai reso esecutivo, cartella di pagamento impugnata);
- Importi errati (calcolo sbagliato degli interessi o delle sanzioni);
- Decorrenza della prescrizione: la prescrizione varia a seconda del tipo di credito (10 anni per crediti civili, 5 anni per crediti fiscali, 3 anni per retribuzioni);
- Decorso dei termini decadenziali per l’iscrizione a ruolo nel caso di tributi.
Se vengono riscontrate irregolarità, l’amministratore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o ricorso dinanzi al giudice tributario, a seconda della natura del credito, chiedendo la sospensione del pignoramento.
2. Dimostrare l’insussistenza o la diversa natura del credito pignorato
In alcuni casi il pignoramento colpisce somme che non costituiscono compenso dell’amministratore ma rimborsi spese, indennità di fine mandato o prestazioni occasionali. Tali emolumenti potrebbero essere assoggettati a regole diverse. Ad esempio, il trattamento di fine rapporto maturato dall’amministratore che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato distinto dal mandato organico potrebbe essere pignorabile nei limiti del quinto. È fondamentale documentare la natura delle somme per evidenziare l’eventuale applicabilità dell’art. 545 c.p.c.
Analogamente, se l’amministratore svolge attività come dipendente o collaboratore della società oltre al mandato sociale, è possibile che parte delle somme percepite sia da considerare salario o compenso parasubordinato. In tal caso la protezione del quinto può essere invocata. È necessario esibire il contratto di lavoro subordinato e la busta paga.
3. Richiedere la sospensione dell’esecuzione
L’amministratore può chiedere la sospensione dell’esecuzione ai sensi degli articoli 623 e 624 c.p.c., presentando istanza al giudice dell’esecuzione in presenza di gravi motivi (es. illegittimità del titolo, imminente accordo transattivo, pericolo di danno grave). In sede tributaria è possibile chiedere la sospensione al direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostrando la possibilità di definire il debito o la sussistenza di motivi seri (ad esempio, mancata notifica della cartella).
4. Avvio di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
La Legge 3/2012 e il successivo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019) hanno introdotto strumenti per la gestione del sovraindebitamento di soggetti non fallibili (privati, professionisti, società di persone e microimprese). L’amministratore può ricorrere a:
- Piano del consumatore: riservato ai consumatori che non svolgono attività imprenditoriale. Prevede la ristrutturazione del debito mediante pagamento parziale dei creditori, omologato dal tribunale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: consente a imprenditori non fallibili e professionisti di proporre ai creditori un accordo di pagamento a saldo e stralcio o in forma rateale. È necessario il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza del credito.
- Liquidazione controllata: simile alla liquidazione giudiziale, permette la liberazione dei debiti residui al termine della procedura.
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: introdotta dal decreto legislativo 14/2019 consente alla persona fisica di essere liberata dai debiti inassenza di beni, dopo una procedura semplificata.
Avvalendosi di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e con l’assistenza di un professionista come l’Avv. Monardo, è possibile sospendere le procedure esecutive in corso e proporre un piano di soddisfazione dei creditori. Il giudice può concedere misure protettive che bloccano i pignoramenti e le azioni esecutive pendenti.
5. Negoziazione assistita e transazione fiscale
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: un imprenditore in difficoltà può nominare un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori per raggiungere un accordo. L’istituto può essere utilizzato anche dagli amministratori di SRL, in particolare per definire i debiti tributari e previdenziali con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. In tal caso è possibile proporre un piano di rateizzazione o un saldo e stralcio.
Per i debiti fiscali è prevista la transazione fiscale: l’imprenditore può chiedere all’agenzia fiscale uno sconto su sanzioni e interessi, proponendo un piano di pagamento. Se accettato, l’accordo viene omologato dal tribunale e consente la sospensione delle azioni esecutive.
6. Definizioni agevolate e rottamazioni
Periodicamente il legislatore introduce misure straordinarie per la definizione dei debiti fiscali. Ad esempio, la rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023) ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo, versando solo la quota capitale e una minima parte degli interessi. Se l’amministratore è destinatario di cartelle di pagamento, può aderire a queste definizioni e ottenere la sospensione del pignoramento fiscale in attesa della definizione. Altre definizioni agevolate possono riguardare sanzioni amministrative, multe, contributi previdenziali.
7. Valutare la convenienza del pignoramento rispetto al patrimonio personale
È importante considerare che il compenso dell’amministratore, se pignorato integralmente, può lasciare quest’ultimo senza reddito disponibile. Una strategia può essere quella di preferire il pignoramento del compenso a quello dei beni personali (immobili, veicoli, conti correnti) se il valore del compenso è limitato e permette di soddisfare i creditori in modo graduale. Con una corretta pianificazione e l’ausilio di un legale, si può proporre un piano di rientro che limiti l’impatto sulle finanze personali.
8. Valutare l’eventuale assicurazione per la responsabilità civile degli amministratori (D&O)
Molte società stipulano polizze D&O (Directors and Officers) che coprono la responsabilità civile degli amministratori per danni causati nell’esercizio delle loro funzioni. Anche se queste polizze non coprono i debiti personali, in alcuni casi possono contribuire a ridurre l’esposizione economica dell’amministratore, liberando risorse per affrontare il pignoramento.
Strumenti alternativi al pignoramento: piani di rientro, definizioni agevolate e accordi di ristrutturazione
Talvolta il pignoramento del compenso può essere evitato o sospeso attraverso strumenti che consentono di regolarizzare la posizione debitoria. Di seguito una panoramica delle principali opzioni.
1. Rateizzazione del debito presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
La legge consente di rateizzare le somme iscritte a ruolo per importi fino a 120.000 euro (o superiore in presenza di garanzie). Presentando istanza di rateizzazione, l’Agenzia concede un piano di pagamento che può arrivare fino a 72 o 120 rate mensili. Il debitore deve dimostrare temporanea difficoltà economica e offrire garanzie. Durante la rateizzazione, l’ente può sospendere le azioni esecutive, compreso il pignoramento del compenso.
2. Rottamazione e saldo e stralcio
Le rottamazioni dei ruoli permettono di estinguere i debiti con pagamento della sola quota capitale, oltre a un interesse ridotto. Il saldo e stralcio consente di pagare una percentuale del debito a titolo definitivo. Queste misure, previste da leggi speciali, richiedono apposita domanda entro termini stabiliti e sospendono il pignoramento fino alla definizione.
3. Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore
Come già illustrato, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani del consumatore sono strumenti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento che possono estinguere o ridurre i debiti. Il giudice concede misure protettive che congelano le azioni esecutive. Per gli amministratori che hanno debiti personali (ad esempio per garanzie prestate alla società o per imposte non pagate) queste procedure offrono una via di uscita e l’esdebitazione finale.
4. Concordato minore e composizione negoziata
Il concordato minore è una procedura concorsuale prevista dal Codice della crisi per i debitori commerciali non fallibili. Consente di presentare ai creditori un piano di pagamento e una proposta di soddisfazione dei crediti con una falcidia. Una volta omologato, blocca le azioni esecutive. La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021, prevede la nomina di un esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nelle trattative. Entrambi gli strumenti possono essere utilizzati anche da amministratori che svolgono attività imprenditoriale o professionale e che intendono ristrutturare i propri debiti.
5. Transazione fiscale e contributiva
Nell’ambito delle procedure concorsuali è possibile proporre una transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 14/2019. La transazione permette di ridurre sanzioni e interessi e dilazionare il pagamento di tributi e contributi. Se omologata dal tribunale, impedisce all’ente della riscossione di procedere con i pignoramenti.
Errori comuni e consigli pratici
Nel gestire un pignoramento del compenso da amministratore, molti debitori commettono errori che possono aggravare la situazione. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli.
- Ignorare le notifiche: non aprire o non ritirare le raccomandate dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o del creditore è controproducente. Le notifiche si perfezionano comunque e i termini decorrono. È essenziale prendere visione degli atti e agire tempestivamente.
- Confondere il compenso con la retribuzione: alcuni credono che il compenso dell’amministratore sia assimilato allo stipendio e goda della protezione del quinto. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite questa interpretazione è superata. È necessario rassegnarsi all’idea che il compenso può essere pignorato integralmente e valutare altre difese.
- Omettere l’approvazione assembleare del compenso: la mancanza di una delibera assembleare che fissi il compenso può essere un’arma a doppio taglio. Da un lato, l’amministratore non può pretendere compensi non deliberati; dall’altro lato, un creditore potrebbe eccepire che le somme percepite non sono dovute e aggredire altri beni. È consigliabile formalizzare sempre il compenso.
- Non distinguere i ruoli: se l’amministratore svolge anche mansioni da dipendente o consulente, occorre separare contrattualmente le due posizioni. Solo così si può invocare l’eventuale limite del quinto sulle somme dovute a titolo di lavoro subordinato.
- Trascurare i termini di opposizione: gli atti esecutivi devono essere impugnati entro termini precisi (20 giorni per l’opposizione ex art. 617 c.p.c., 30 giorni per l’opposizione al precetto). Una difesa tardiva rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Dimenticare la tassazione: il pignoramento comporta l’applicazione di una ritenuta fiscale. La società, in quanto sostituto d’imposta, deve trattenere l’IRPEF e versarla allo Stato . Sottovalutare questo aspetto può generare ulteriori debiti fiscali.
- Non rivolgersi a un professionista: la materia è complessa. Un legale esperto può individuare vizi, proporre opposizioni mirate e guidare il debitore verso soluzioni come la negoziazione assistita o la ristrutturazione. Affidarsi a consulenti inesperti o agire da soli può portare alla perdita di diritti e di tempo prezioso.
FAQ: domande frequenti sul pignoramento del compenso degli amministratori
In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni che riceviamo dagli amministratori di SRL e dai contribuenti alle prese con pignoramenti. Le risposte sono fornite a scopo informativo e non sostituiscono la consulenza legale personalizzata.
1. Il compenso dell’amministratore di una SRL è pignorabile?
Sì. Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 20 gennaio 2017 n. 1545), il rapporto dell’amministratore con la società è di natura organica e non assimilabile al lavoro subordinato. Pertanto il compenso è interamente pignorabile e non beneficia della protezione del quinto prevista dall’art. 545 c.p.c. .
2. Se il compenso è assimilato al reddito di lavoro dipendente per fini fiscali, non dovrebbe applicarsi il limite del quinto?
No. L’assimilazione prevista dall’art. 50 TUIR riguarda solo il trattamento fiscale, cioè la determinazione dell’imposta e delle ritenute . Non muta la natura civilistica del rapporto né introduce tutele esecutive. Il pignoramento segue la disciplina generale.
3. E se l’amministratore svolge anche un lavoro subordinato nella stessa società?
In tal caso occorre distinguere tra compenso dell’amministratore e retribuzione da lavoro subordinato. Solo quest’ultima gode della protezione del quinto. Il creditore deve indicare separatamente le somme pignorate; altrimenti è possibile eccepire la violazione dell’art. 545 c.p.c. e chiedere la riduzione del pignoramento.
4. Il pignoramento può colpire anche i rimborsi spese o le indennità di fine mandato?
Dipende. I rimborsi spese documentati (es. rimborsi chilometrici) non costituiscono reddito e in linea generale non sono pignorabili. L’indennità di fine mandato o il trattamento di fine rapporto spettante all’amministratore, se previsto in un contratto o in una delibera, può essere oggetto di pignoramento; tuttavia occorre verificarne la natura. Se l’indennità è assimilata a un trattamento pensionistico, potrebbero applicarsi limiti analoghi a quelli previsti per le pensioni.
5. Come avviene il pignoramento se il compenso viene corrisposto in forma non periodica (una tantum)?
Il pignoramento presso terzi può interessare sia crediti in essere sia futuri. Se il compenso è corrisposto una tantum (ad esempio per amministratori di start‑up), il creditore può pignorare il credito prima che maturi. Quando la società corrisponderà la somma, dovrà versarla al creditore. Il giudice può ordinare la cessione del credito futuro.
6. È possibile opporsi al pignoramento per il cosiddetto minimo vitale?
Il minimo vitale (importo impignorabile corrispondente al trattamento minimo Inps) si applica alle pensioni e alle prestazioni assistenziali. Non è riconosciuto per i compensi degli amministratori, salvo si dimostri che tali compensi rivestono natura alimentare. Tuttavia, se l’unico reddito dell’amministratore deriva da funzioni sociali, si può rappresentare al giudice la situazione di particolare difficoltà e chiedere la riduzione dell’assegnazione.
7. Il pignoramento fiscale ex art. 72‑bis può essere contestato come eccessivo?
L’art. 72‑bis prevede che l’Agente della Riscossione possa pignorare i crediti al netto dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c. Ma poiché il compenso dell’amministratore non rientra tra i crediti tutelati, il pignoramento fiscale può colpire l’intero importo. Si può contestare l’atto se non vi è un valido titolo o se l’atto di pignoramento non è stato notificato correttamente, ma non per la quantificazione.
8. Cosa succede se il terzo pignorato (la SRL) non effettua la dichiarazione?
In caso di mancata dichiarazione il giudice può presumere l’esistenza del credito e condannare la società a pagare la somma dovuta al creditore. È quindi nell’interesse della società rendere la dichiarazione entro i dieci giorni previsti .
9. Posso accordarmi direttamente con il creditore per evitare il pignoramento?
Sì. È possibile raggiungere un accordo bonario con il creditore, soprattutto se il debito è modesto o se vi sono garanzie alternative. Si può proporre un piano di rientro, uno sconto o un pagamento immediato. È consigliabile formalizzare l’accordo per iscritto e farlo approvare dal giudice dell’esecuzione o dall’agente della riscossione per avere efficacia.
10. Quali tasse si pagano sulle somme pignorate?
Le somme pignorate rappresentano reddito per l’amministratore, ma sono tassate alla fonte. La società, come sostituto d’imposta, deve applicare le ritenute IRPEF (attualmente del 20 %) sulle somme assegnate al creditore . Il creditore riceve l’importo netto. L’amministratore può portare in detrazione le ritenute nella propria dichiarazione dei redditi.
11. Il compenso degli amministratori di società di persone è pignorabile con le stesse regole?
Gli amministratori di società di persone sono normalmente anche soci illimitatamente responsabili. Il loro compenso può essere pignorato secondo le stesse regole applicate agli amministratori di SRL, poiché il rapporto è organico. Tuttavia, la responsabilità patrimoniale del socio-amministratore comporta che i creditori sociali possano agire direttamente sul patrimonio personale per le obbligazioni sociali.
12. Il pignoramento può colpire i dividendi percepiti dai soci amministratori?
Sì. I dividendi distribuiti agli azionisti o ai soci sono crediti verso la società e possono essere pignorati. Non essendo un reddito da lavoro, non godono del limite del quinto. Il creditore può notificare il pignoramento alla società al momento della distribuzione degli utili.
13. L’amministratore può rinunciare al compenso per evitare il pignoramento?
Rinunciare formalmente al compenso potrebbe impedire il pignoramento futuro, ma tale scelta deve essere genuina e comunicata in anticipo. Una rinuncia strumentale intervenuta dopo la notifica del pignoramento può essere considerata simulata o fraudolenta e non impedisce l’esecuzione. Inoltre l’amministratore deve comunque adempiere ai doveri fiduciari verso la società e non compromettere il capitale sociale.
14. È possibile sottoscrivere un’assicurazione per proteggere il compenso?
Non esistono assicurazioni che impediscano il pignoramento. Le polizze D&O coprono la responsabilità per danni causati nell’esercizio delle funzioni, non i debiti personali. Alcuni prodotti assicurativi (es. polizze vita o polizze infortuni) sono impignorabili, ma sono strumenti distinti dal compenso. Valutare tali soluzioni con un consulente patrimoniale può essere utile per tutelare il patrimonio.
15. Il pignoramento può riguardare compensi dovuti da più società?
Se l’amministratore riveste incarichi in più società, i creditori possono pignorare tutti i compensi dovuti dai diversi soggetti. È necessario notificare distinti atti di pignoramento ad ogni società. La pluralità di pignoramenti non comporta la limitazione del quinto; tuttavia, occorre considerare che in caso di pluralità di creditori il giudice può disporre la ripartizione proporzionale delle somme.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere l’impatto economico del pignoramento del compenso dell’amministratore, proponiamo alcune simulazioni basate su ipotesi realistiche. Le cifre sono puramente indicative.
Simulazione 1: Pignoramento ordinario del compenso annuale
Scenario: un amministratore unico percepisce un compenso annuale di 60.000 euro, corrisposti in dodici mensilità da 5.000 euro. Un creditore chiede il pagamento di 20.000 euro in forza di un decreto ingiuntivo definitivo.
Procedura: il creditore notifica l’atto di pignoramento alla SRL (terzo) e all’amministratore. La società dichiara di dovere all’amministratore il compenso mensile. Il giudice, all’udienza, emette l’ordinanza di assegnazione per 5.000 euro al mese fino a concorrenza del credito. Il pignoramento colpisce l’intero compenso, senza limite del quinto.
Effetti economici: la società verserà 5.000 euro al creditore ogni mese. La tassazione continuerà a gravare sull’amministratore; la società dovrà trattenere l’IRPEF e versarla all’erario. Dopo quattro mensilità, il credito sarà estinto (5.000 € × 4 = 20.000 €) e la società potrà riprendere a pagare il compenso all’amministratore.
Nota: se l’amministratore avesse avuto anche un contratto di lavoro subordinato con stipendio di 2.000 euro, su quest’ultimo si sarebbe applicato il limite del quinto (400 euro), mentre il compenso amministrativo resterebbe integralmente pignorabile.
Simulazione 3: Pignoramento con pluralità di creditori e intervento del giudice
Scenario: un amministratore percepisce un compenso trimestrale di 15.000 euro. Contro di lui sono pendenti due esecuzioni: la prima promossa da un fornitore per 10.000 euro, la seconda dall’INPS per 5.000 euro di contributi non versati. Entrambi i creditori notificano il pignoramento del compenso alla società.
Procedura: il primo creditore procede con pignoramento presso terzi e ottiene un’ordinanza di assegnazione per il prossimo compenso trimestrale. Nel frattempo l’INPS interviene nella stessa procedura ai sensi dell’art. 549 c.p.c., producendo il proprio titolo. Il giudice ripartisce le somme tra i creditori in proporzione ai crediti: 2/3 al fornitore e 1/3 all’INPS. Il pignoramento prosegue per i trimestri successivi sino alla completa soddisfazione di entrambi.
Effetti economici: sul primo compenso di 15.000 euro, il creditore principale riceve 10.000 euro, l’INPS 5.000 euro (al netto delle ritenute). Il giudice dispone che, se permangono crediti, le somme successive siano ripartite nella stessa proporzione. Questa simulazione mostra come la pluralità di creditori non limiti la pignorabilità del compenso ma incide sulla ripartizione delle somme.
Simulazione 4: Compenso amministratore e lavoro subordinato congiunti
Scenario: un amministratore delegato percepisce 4.000 euro al mese come compenso per l’incarico e 1.500 euro al mese per un contratto di lavoro subordinato come direttore commerciale. Un creditore chiede il pignoramento per 25.000 euro.
Procedura: il creditore notifica due atti distinti alla società: uno per il compenso dell’amministratore (interamente pignorabile) e uno per il salario da lavoro subordinato (pignorabile nel limite di un quinto). La società dovrà distinguere le due poste nella dichiarazione. Il giudice, all’udienza, dispone l’assegnazione di 4.000 euro più 300 euro (un quinto di 1.500 €) per ogni mensilità. Il pignoramento prosegue fino al soddisfacimento del credito.
Effetti: l’amministratore percepisce solo 1.200 euro al mese (4.000 € + 1.500 € = 5.500 €; ma vengono pignorati 4.000 € + 300 €); può quindi coprire le spese minime di sussistenza. Questa simulazione evidenzia l’importanza di differenziare i rapporti e di tenere contratti separati.
Simulazione 2: Pignoramento fiscale ex art. 72‑bis (o art. 169 d.lgs. 33/2025)
Scenario: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica un atto di pignoramento speciale a un amministratore per debiti tributari pari a 50.000 euro. Il compenso annuo dell’amministratore è 60.000 euro, come nello scenario precedente.
Procedura: l’atto intima alla società di versare direttamente al fisco le somme dovute all’amministratore entro 60 giorni e di proseguire fino al pagamento completo del debito. Il terzo deve attenersi alle istruzioni senza attendere il giudice. Dal 1° gennaio 2026, la società deve trattenere il 20 % a titolo di imposta sulle somme pagate al fisco .
Effetti economici: la società versa all’erario 5.000 euro al mese e trattiene 1.000 euro per la ritenuta fiscale (20 % di 5.000 €). Al creditore (erario) arrivano 4.000 euro al mese. L’amministratore non percepisce alcuna somma fino alla completa estinzione del debito. Il pignoramento prosegue per oltre dieci mesi (10 × 5.000 € = 50.000 €) più eventuali accessori.
Simulazione 3: Piano del consumatore con pignoramento sospeso
Scenario: un amministratore indebitato per 100.000 euro tra debiti bancari e tributi presenta un piano del consumatore presso l’OCC, proponendo un pagamento del 30 % dei crediti in cinque anni. Durante la procedura, chiede la sospensione del pignoramento del compenso.
Procedura: il giudice concede le misure protettive che sospendono le azioni esecutive. Il pignoramento del compenso viene congelato. Se il piano viene approvato dai creditori e omologato, l’amministratore pagherà 30.000 euro in 60 rate, liberandosi del resto dei debiti al termine. Il compenso torna disponibile.
Effetti: l’amministratore evita l’espropriazione totale del compenso, paga una quota sostenibile e ottiene l’esdebitazione. È essenziale rispettare rigorosamente il piano; in caso di inadempimento le azioni esecutive riprenderanno.
Approfondimento sulla giurisprudenza e la dottrina
L’evoluzione della giurisprudenza in materia di pignoramento del compenso degli amministratori è stata tutt’altro che lineare. Prima della pronuncia delle Sezioni Unite del 2017, i tribunali e le corti d’appello adottavano orientamenti contrastanti. Alcuni giudici ritenevano che il compenso fosse assimilabile alla retribuzione del lavoratore subordinato e ne limitavano la pignorabilità al quinto. Questo orientamento si basava su alcuni argomenti:
- Imponibilità fiscale: poiché l’art. 50 del TUIR qualifica i compensi degli amministratori come redditi assimilati al lavoro dipendente , si sosteneva che le somme dovessero ricevere la stessa tutela prevista per gli stipendi.
- Incertezza sul carattere dell’incarico: l’incarico di amministratore, specialmente nelle piccole SRL, può essere svolto da un familiare o da un socio che in concreto svolge attività lavorativa quotidiana. In assenza di una distinzione netta tra funzioni di gestione e lavoro operativo, qualche giudice vi scorgeva un rapporto parasubordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.) .
- Finalità di tutela del debitore: la ratio dell’art. 545 c.p.c. è garantire al debitore una parte del reddito per vivere. Alcuni tribunali ritenevano ingiusto privare l’amministratore della totalità del compenso, specialmente se l’incarico era l’unica fonte di sostentamento.
Tuttavia, dottrina e giurisprudenza più recenti hanno evidenziato le criticità di tali argomenti. In primo luogo, l’assimilazione fiscale non incide sulla natura del rapporto: l’amministratore non presta lavoro subordinato ma esercita poteri decisionali e gestori come organo sociale . In secondo luogo, l’art. 409 c.p.c. elenca tassativamente le controversie rientranti nel rito del lavoro e non contempla l’attività degli amministratori, che manca del requisito della subordinazione . Infine, la tutela del quinto è limitata dalla legge a specifiche categorie di crediti (salario, pensioni) e non può essere estesa in via analogica.
La riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 6/2003) ha rafforzato l’autonomia dell’organo amministrativo, introducendo l’art. 2380‑bis c.c., secondo cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, che operano con discrezionalità imprenditoriale. Questo ha spinto la Cassazione a qualificare il rapporto come organico: l’amministratore è l’emanazione della società. La dottrina parla di immedesimazione organica, concetto che indica la coincidenza tra la volontà dell’organo e quella della società, con la conseguenza che l’azione dell’amministratore è imputata direttamente all’ente. La sentenza n. 1545/2017 costituisce l’approdo finale di tale percorso, cristallizzando il principio secondo cui il compenso è totalmente pignorabile .
Successivamente, la giurisprudenza ha consolidato questo orientamento: numerose sentenze di merito e ordinanze della Cassazione hanno ribadito che il compenso dell’amministratore non rientra tra i crediti tutelati dall’art. 545 c.p.c. Già nel 2012 la Cassazione (sez. lavoro, n. 17586/2012) aveva affermato che il compenso dell’amministratore non è retribuzione, ma solo con le Sezioni Unite si è avuta una pronuncia vincolante. Alcuni giudici hanno cercato di individuare un margine di tutela per gli amministratori in situazioni di grave disagio economico, ma tali tentativi non hanno trovato accoglimento presso la Suprema Corte.
È importante ricordare che l’orientamento giurisprudenziale è suscettibile di evoluzioni. In un contesto di crisi economica e di maggiore sensibilità alle esigenze sociali, il legislatore potrebbe intervenire per introdurre limiti anche per il compenso degli amministratori, soprattutto nelle piccole imprese dove la figura coincide spesso con quella del lavoratore. Al momento, però, la disciplina resta ferma al principio di piena pignorabilità.
Tipologie di amministratori, sindaci e organi sociali: impatto sulla pignorabilità
Non tutti gli amministratori sono uguali. La struttura societaria e il tipo di incarico possono influire sulla modalità di remunerazione e, di riflesso, sul pignoramento. Analizziamo le principali figure.
Amministratore unico e amministratore delegato
L’amministratore unico concentra in sé tutte le funzioni di gestione. Il suo compenso viene determinato dall’assemblea ex art. 2389 c.c. o dallo statuto . L’amministratore unico è l’organo di vertice; di conseguenza il suo compenso è pignorabile integralmente. L’amministratore delegato (A.D.) è invece nominato dal consiglio di amministrazione con specifiche deleghe. Il compenso per l’incarico delegato è stabilito dal consiglio su proposta degli amministratori delegati . Anche per l’A.D. vale il principio di pignorabilità totale: il fatto che riceva deleghe non lo rende lavoratore subordinato.
Consiglieri senza deleghe e membri del c.d.a.
I consiglieri partecipano alle deliberazioni collegiali del consiglio di amministrazione. Anche se non hanno deleghe esecutive, esercitano una funzione di indirizzo e controllo. Spesso percepiscono un gettone di presenza o un compenso fisso. Tali somme sono crediti derivanti da un rapporto organico e sono pignorabili integralmente. Qualora il consigliere assuma anche un ruolo operativo tramite un contratto di lavoro o di collaborazione, occorre distinguere i compensi.
Amministratori di fatto
Esistono situazioni in cui un soggetto, pur non formalmente nominato, esercita di fatto i poteri di amministratore. La giurisprudenza parla di amministratore di fatto quando una persona gestisce l’azienda in maniera continuativa e autonoma. Se percepisce compensi per tali attività, essi sono soggetti alle medesime regole di pignorabilità. Tuttavia, in assenza di una delibera assembleare, il compenso potrebbe essere considerato indebito e quindi contestabile sia dalla società sia dai creditori. È quindi prudente regolarizzare formalmente le cariche.
Sindaci e revisori legali
I sindaci e i revisori legali svolgono funzioni di controllo contabile e legale. Non gestiscono la società e non assumono decisioni operative. Il loro compenso è determinato dall’assemblea e rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente. La natura del rapporto è di prestazione professionale autonoma, non di lavoro subordinato. Anche in questo caso la Cassazione ha ritenuto pienamente pignorabile il compenso, non trovando applicazione il limite del quinto. Tuttavia, siccome i sindaci non sono organi gestori, alcuni autori hanno proposto di riconoscere loro una protezione simile a quella degli agenti di commercio; tale tesi non è stata recepita dalla giurisprudenza.
Soci amministratori e pignoramento dei dividendi
Spesso nelle SRL gli amministratori sono anche soci. È fondamentale distinguere compenso e dividendi. Il compenso è la remunerazione dell’incarico; i dividendi sono la quota di utili distribuiti in base alle partecipazioni. Entrambi sono crediti verso la società pignorabili integralmente. Tuttavia la sospensione della distribuzione di utili da parte dell’assemblea (ad esempio per accantonare riserve) non può essere considerata atto fraudolento se è giustificata da motivi economici e non dalla volontà di sottrarre beni ai creditori. Al contrario, una distribuzione straordinaria di dividendi per anticipare il pignoramento potrebbe essere impugnata dai creditori come atto revocatorio.
Amministratori di società di persone e consorzi
Nelle società di persone (SNC, SAS) gli amministratori sono di norma i soci stessi. La remunerazione può essere prevista dal contratto sociale o può consistere nella ripartizione degli utili. Il principio di pignorabilità totale del compenso è applicabile anche a queste figure, ma con la peculiarità che i soci sono illimitatamente responsabili. Pertanto, i creditori sociali possono agire direttamente sui beni personali del socio-amministratore. In questo contesto, il pignoramento del compenso potrebbe rappresentare una tutela minore rispetto all’azione diretta sul patrimonio.
Obblighi e responsabilità della società terza pignorata
Quando la società riceve un atto di pignoramento relativo al compenso di un proprio amministratore, assume il ruolo di terzo pignorato e deve adempiere a una serie di obblighi stringenti. Ecco un vademecum operativo.
- Verifica dell’atto: accertare che l’atto indichi il titolo esecutivo, la somma dovuta, i dati dell’amministratore, l’udienza e l’invito a rendere dichiarazione . Se mancano elementi essenziali, la società può segnalare il vizio al giudice.
- Rendere la dichiarazione: entro 10 giorni la società deve dichiarare l’esistenza di crediti verso l’amministratore, la loro entità e le eventuali pendenze. La dichiarazione va inviata al creditore, al debitore e depositata presso il tribunale. Una dichiarazione incompleta o falsa può portare alla condanna del terzo al pagamento dell’intero credito.
- Blocco del pagamento: dalla notifica del pignoramento, la società deve astenersi dal pagare il compenso all’amministratore, salvo la parte non pignorata (nei casi in cui si applicano limiti). Il mancato blocco comporta la responsabilità verso il creditore.
- Attendere l’ordinanza: la società deve attendere l’ordinanza di assegnazione del giudice. Solo con l’ordinanza potrà versare le somme al creditore. Nel caso di pignoramento fiscale, l’obbligo di pagamento sorge direttamente dall’atto dell’Agente della Riscossione senza attendere un provvedimento giudiziario.
- Trattenute fiscali: in quanto sostituto d’imposta, la società deve applicare le ritenute IRPEF e versarle all’erario . È consigliabile chiedere conferma al consulente fiscale per calcolare correttamente le ritenute sulle somme pignorate.
- Responsabilità penale e civile: la mancata esecuzione dell’ordinanza di assegnazione può integrare il reato di cui all’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice). Inoltre, la società può essere condannata in sede civile al risarcimento del danno per inadempimento.
L’amministratore che, pur essendo titolare del potere di rappresentanza, non sospende i pagamenti nei confronti del debitore rischia una responsabilità personale per il danno causato alla società e ai creditori. È pertanto necessario adottare procedure interne per la gestione dei pignoramenti.
Il pignoramento nel contesto fiscale: confronto tra art. 72‑bis e d.lgs. 33/2025
Il pignoramento a favore dell’erario presenta peculiarità che lo differenziano dalla procedura ordinaria. Confrontiamo la disciplina vigente (art. 72‑bis del DPR 602/1973) con la nuova normativa (artt. 169 e ss. del d.lgs. 33/2025).
Procedura prevista dall’art. 72‑bis DPR 602/1973
- Atto del concessionario: l’Agente della Riscossione invia un atto di pignoramento presso terzi al soggetto che deve somme al debitore (la società). L’atto indica il credito iscritto a ruolo, invita il terzo a versare le somme dovute entro 60 giorni o alla scadenza del credito e specifica i limiti dell’art. 545 c.p.c. .
- Assenza di udienza: non è prevista l’udienza davanti al giudice dell’esecuzione; la procedura si svolge in via amministrativa. Il terzo è obbligato a pagare quanto dovuto direttamente all’ente riscossore.
- Effetti immediati: l’atto produce l’effetto del pignoramento esecutivo dalla data di notifica. Se il terzo non versa le somme, l’Agente può agire in sede giudiziaria per la riscossione.
- Ambito di applicazione: la norma riguarda tutti i crediti del debitore, salvo le pensioni. Le somme dovute a titolo di compenso di amministratore sono interamente pignorabili poiché non si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c.
Novità introdotte dal d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (in vigore dal 1° gennaio 2026)
- Unificazione della disciplina: il decreto riunifica le norme sul pignoramento e sulla riscossione, abrogando gli artt. 72 e 72‑bis del DPR 602/1973. Le nuove disposizioni (artt. 169 e seguenti) mantengono la facoltà dell’Agente di emettere l’atto di pignoramento senza intervento del giudice .
- Ritenuta fiscale obbligatoria: l’art. 47 impone al terzo pignorato di applicare una ritenuta del 20 % su tutte le somme assegnate, agendo come sostituto d’imposta . Ciò semplifica la gestione fiscale e evita contestazioni sulla determinazione dell’imposta.
- Digitalizzazione: la procedura diventa telematica. L’atto di pignoramento sarà inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Il terzo potrà rispondere e versare le somme tramite canali digitali.
- Termini più brevi: la riforma prevede termini di versamento più stringenti (ad esempio 30 giorni) per alcune categorie di crediti, con la possibilità di rateizzazione concessa direttamente dall’ente riscossore.
- Sanzioni per omissione: la mancata risposta o il mancato pagamento espongono il terzo a sanzioni pecuniarie e all’obbligo di corrispondere l’intero importo dovuto dal debitore.
Per gli amministratori, ciò significa che i pignoramenti fiscali saranno gestiti con maggiore efficienza e che la società dovrà dotarsi di procedure digitali per rispettare i nuovi obblighi. La ritenuta del 20 % inciderà sull’ammontare lordo delle somme prelevate, riducendo le risorse disponibili per il creditore ma garantendo la corretta applicazione delle imposte.
Disposizioni penali in caso di inadempimento
Il mancato rispetto delle ordinanze di assegnazione e degli atti di pignoramento può sfociare non solo in responsabilità civile ma anche in conseguenze penali. È opportuno richiamare alcune norme del codice penale:
- Art. 388 c.p. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice concernente il pagamento di somme o la consegna di beni. La società che, volontariamente, non versa al creditore le somme pignorate può incorrere in questo reato; responsabile è l’amministratore che agisce o omette il versamento.
- Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita. Se l’amministratore trattiene il compenso pignorato per farne un uso personale, sottraendolo all’assegnazione al creditore, può essere perseguito per appropriazione indebita. La condotta può integrare anche l’ipotesi di malversazione a danno del creditore.
- Art. 477 c.p. – Falsità ideologica. La società che rilascia dichiarazioni false circa l’esistenza del credito verso l’amministratore commette reato. È possibile un concorso con il reato di favoreggiamento.
È quindi fondamentale che gli amministratori e i responsabili amministrativi agiscano con trasparenza e correttezza. In caso di dubbi, è consigliabile chiedere un parere legale prima di intraprendere azioni che potrebbero violare la legge.
Confronto con altri crediti e redditi: salari, pensioni, TFR e altri compensi
Per comprendere meglio la posizione dell’amministratore, è utile confrontare la disciplina della pignorabilità del suo compenso con quella applicabile ad altre categorie di reddito.
Salari e stipendi
I salari e gli stipendi da lavoro subordinato sono protetti dall’art. 545 c.p.c., che limita la pignorabilità a un quinto del netto mensile . Il limite si applica sia per i debiti tributari che per gli altri debiti. Inoltre, se coesistono più pignoramenti, la somma delle trattenute non può superare la metà della retribuzione.
Pensioni e trattamenti previdenziali
Le pensioni sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’art. 545 c.p.c. e dalle norme speciali. Dal 2019 una parte delle pensioni è impignorabile (cosiddetto “minimo vitale”) pari a una volta e mezza l’assegno sociale, che per il 2026 è di circa 600 euro mensili. La parte eccedente è pignorabile nel limite di un quinto. Ciò tutela i pensionati da eccessive decurtazioni. Non essendo un trattamento pensionistico, il compenso degli amministratori non beneficia di questa protezione.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Il TFR maturato dai lavoratori subordinati è pignorabile nei limiti di un quinto; tuttavia, se si tratta di TFR già maturato e accantonato presso il Fondo di Tesoreria INPS, la pignorabilità è limitata al 20 % dell’importo netto. Per gli amministratori che percepiscono un’indennità di fine mandato, la natura giuridica dell’emolumento può essere controversa: se l’indennità è equiparabile a un premio di risultato, è pignorabile integralmente; se è assimilabile a una forma di previdenza integrativa, potrebbero applicarsi limiti analoghi al TFR.
Retribuzioni dei collaboratori coordinati e continuativi
Le co.co.co. rientrano nell’ambito dell’art. 409 c.p.c. e godono della protezione del quinto. Il compenso dei lavoratori parasubordinati è quindi pignorabile nei limiti. Questo evidenzia la differenza con gli amministratori, che, pur talvolta svolgendo incarichi simili a una collaborazione, vengono considerati organi sociali e non collaboratori .
Compensi professionali e diritti d’autore
I compensi percepiti da liberi professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti) non sono tutelati dall’art. 545 c.p.c. e sono pignorabili integralmente. Anche le royalties e i diritti d’autore sono pignorabili senza limiti, salvo patti che ne disciplinino la cessione. Ciò mostra che la tutela del quinto è un’eccezione, non la regola.
Crediti alimentari e sussidi
Le prestazioni a carattere alimentare (es. assegni di mantenimento per coniuge o figli) e i sussidi di povertà sono generalmente impignorabili. Tuttavia, se l’amministratore riceve assegni di mantenimento o altri contributi destinati al sostentamento, tali somme non possono essere aggredite dai creditori. In questo caso il pignoramento dovrà rivolgersi ad altri beni.
Questo confronto evidenzia come la posizione dell’amministratore sia assimilabile a quella del professionista o del socio, non a quella del lavoratore subordinato. Comprendere queste differenze consente di adottare strategie adeguate per proteggere i redditi tutelabili e negoziare con i creditori.
Altre domande frequenti: ulteriori chiarimenti
Di seguito presentiamo ulteriori quesiti che spesso vengono posti dai clienti e dalle aziende. Le risposte approfondiscono aspetti non trattati nella prima sezione delle FAQ.
16. Un creditore può pignorare il compenso dell’amministratore prima che sia maturato?
Sì. Il pignoramento può riguardare crediti presenti e futuri. Il creditore può notificare l’atto di pignoramento anche se il compenso non è ancora esigibile. In tal caso il giudice ordinerà alla società di accantonare le somme man mano che maturano e di assegnarle al creditore all’atto della scadenza. Questo evita che il debitore disponga delle somme prima della maturazione.
17. Come si calcola il compenso pignorabile se l’amministratore percepisce anche rimborsi spese forfettari?
I rimborsi spese forfettari (ad esempio indennità di trasferta, indennità di carica) fanno parte del compenso e sono pignorabili. Solo i rimborsi analitici documentati (rimborso di un biglietto aereo, di una spesa di rappresentanza) sono esclusi perché non costituiscono reddito, ma mera restituzione di una spesa anticipata. Il creditore potrà richiedere copia dei prospetti di liquidazione per distinguere le voci.
18. È legittimo il pignoramento se il compenso non è stato ancora deliberato?
No. Per essere pignorabile, il compenso deve derivare da una delibera assembleare o da una previsione statutaria. Se l’assemblea non ha mai deliberato un compenso o se il mandato è stato svolto a titolo gratuito, non esiste un credito esigibile e il pignoramento è inefficace. In questo caso la società deve dichiarare l’inesistenza del debito. La situazione cambia se esiste un accordo verbale su un compenso: in tal caso la prova può essere complessa e il giudice potrebbe ritenere inesistente il credito.
19. Può essere pignorato il compenso accantonato in un conto estero?
Sì. Il pignoramento dei crediti verso terzi può estendersi a conti esteri. Tuttavia, l’esecuzione internazionale richiede la cooperazione del Paese estero e l’applicazione di convenzioni internazionali o regolamenti UE. L’Agente della Riscossione può utilizzare strumenti come il regolamento UE n. 655/2014 sull’ordinanza europea di sequestro conservativo. In assenza di convenzioni, il recupero all’estero può essere complesso.
20. Se il creditore è un socio, può pignorare il compenso dell’amministratore?
Sì. Un socio che vanta un credito nei confronti dell’amministratore può intraprendere il pignoramento del suo compenso. Tuttavia, è necessario distinguere tra credito personale e credito sociale. Se il credito è vantato dalla società verso l’amministratore (ad esempio per responsabilità per mala gestio), la decisione di intraprendere l’azione deve essere assunta dagli organi competenti (assemblea o collegio sindacale). Il socio non può agire in nome della società se non espressamente autorizzato.
21. Un amministratore supplente che non percepisce compenso può essere soggetto a pignoramento?
Se l’amministratore supplente non percepisce alcun compenso, non vi è credito da pignorare. Tuttavia, se percepisce gettoni di presenza o indennità occasionali, queste somme possono essere pignorate integralmente. È importante che la società chiarisca nella delibera se il supplente ha diritto a un compenso e in che misura.
22. È possibile cedere il proprio compenso prima del pignoramento?
La cessione del compenso è un contratto con cui l’amministratore trasferisce il proprio credito a un terzo (ad esempio a un familiare o a un trust). La cessione deve essere notificata alla società ai sensi dell’art. 1264 c.c. e non deve danneggiare i creditori. Se la cessione è successiva alla notifica del pignoramento, è inefficace. Se è precedente ma priva di causa, può essere impugnata come atto in frode ai creditori (azione revocatoria).
23. Il pignoramento può essere applicato al compenso variabile legato ai risultati?
Sì. I bonus o premi legati ai risultati aziendali sono compensi a tutti gli effetti e sono pignorabili integralmente. Poiché la quantificazione può avvenire a fine esercizio, il creditore potrà ottenere l’assegnazione quando l’importo sarà determinato. La società dovrà informare tempestivamente il giudice dell’avvenuto calcolo.
24. Può l’amministratore richiedere un anticipo sul compenso per sottrarlo al pignoramento?
Richiedere un anticipo del compenso prima della notifica del pignoramento potrebbe consentire di incassare le somme senza subire l’espropriazione. Tuttavia, questa condotta può essere valutata come atto in frode ai creditori se sussistono debiti preesistenti e se l’operazione è finalizzata a sottrarre somme all’esecuzione. Il creditore potrebbe agire con azione revocatoria o chiedere il sequestro conservativo.
25. Il fallimento o la liquidazione giudiziale della società sospende il pignoramento del compenso dell’amministratore?
In caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento) nei confronti della società, i pignoramenti sui compensi degli amministratori vengono sospesi in quanto cessa il rapporto organico. L’amministratore è destituito dall’incarico e non percepisce più compensi. I crediti maturati prima della procedura confluiscono nel passivo fallimentare della società. Se l’amministratore ha debiti personali, dovrà affrontarli con le proprie risorse o con le procedure di sovraindebitamento.
26. L’amministratore può essere sanzionato per non aver cooperato al pignoramento del proprio compenso?
Sì. L’amministratore che, pur consapevole del pignoramento, ostacola il creditore o induce la società a non eseguire l’assegnazione può essere ritenuto responsabile per danni e può subire la revoca dalla carica. La società, per tutelarsi, può delegare la gestione del pignoramento a un organo indipendente (ad esempio al collegio sindacale) al fine di evitare conflitti di interessi.
Ulteriori simulazioni e casi di studio
Per completare il quadro, proponiamo ulteriori esempi che mostrano situazioni complesse.
Simulazione 5: Pignoramento di dividendi e compenso contemporaneamente
Scenario: un amministratore è anche socio al 60 % di una SRL. Oltre a un compenso annuale di 40.000 euro percepisce dividendi annuali pari a 30.000 euro. Un creditore vanta un credito di 50.000 euro e notifica pignoramento su entrambi i crediti.
Procedura: la società dichiara di dovere al socio-amministratore 10.000 euro di compenso trimestrale e dividendi per 30.000 euro da distribuire entro sei mesi. Il giudice dispone l’assegnazione dei primi 10.000 euro al creditore e ordina alla società di versare anche i dividendi al creditore quando saranno esigibili. Il pignoramento prosegue sino al soddisfacimento totale. Il socio non riceve né compenso né dividendi fino a estinzione del debito.
Effetti: il socio-amministratore rimane privo di reddito da società; deve far fronte alle proprie esigenze con altre risorse. La società può valutare di sospendere la distribuzione degli utili per investimenti, ma deve giustificare la scelta ed evitare contestazioni di frode.
Simulazione 6: Pignoramento del compenso in società estera con sede in Italia
Scenario: un amministratore italiano svolge la propria funzione in una filiale italiana di una società estera e percepisce il compenso dalla casa madre. Un creditore italiano notifica il pignoramento alla filiale in Italia.
Procedura: la filiale deve verificare se esiste un obbligo di pagamento diretto al debitore. In genere la filiale non paga il compenso, che viene versato dalla casa madre estera; pertanto la dichiarazione dovrebbe essere negativa. Tuttavia, se la filiale è stata delegata al pagamento, il pignoramento è valido. Il creditore può in alternativa ricorrere alla procedura europea di sequestro conservativo ex regolamento n. 655/2014 per colpire il conto estero della casa madre.
Effetti: la procedura è complessa e richiede la cooperazione giudiziaria internazionale. L’amministratore potrebbe essere temporaneamente al riparo dal pignoramento, ma rischia che i creditori estendano l’azione all’estero. È fondamentale coordinare le strategie con professionisti operanti nei due Paesi.
Simulazione 7: Concorso tra pignoramento e sequestro conservativo
Scenario: prima di iniziare la procedura esecutiva, un creditore ottiene un sequestro conservativo sul compenso futuro dell’amministratore per timore che questi si sottragga al pagamento. Successivamente ottiene un decreto ingiuntivo e avvia il pignoramento.
Procedura: il sequestro conservativo blocca il compenso in via cautelare. Una volta ottenuto il titolo esecutivo, il creditore trasforma il sequestro in pignoramento presso terzi. Il giudice procede con l’assegnazione delle somme sequestrate. In presenza di più creditori, il sequestro conservativo dà al creditore sequestrante una prelazione sulle somme pignorate.
Effetti: l’amministratore vede bloccare il compenso già in fase cautelare. Questo dimostra che i creditori più attivi e tempestivi possono ottenere una posizione di vantaggio. È quindi fondamentale monitorare eventuali debiti e cercare accordi prima che vengano adottate misure cautelari.
Conclusione
La disciplina del pignoramento del compenso dell’amministratore di una SRL è chiara: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il compenso non gode dei limiti di impignorabilità previsti per gli stipendi. L’amministratore è un organo della società e non un lavoratore subordinato; pertanto, i creditori e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono agire sulla sua retribuzione in misura integrale . Tuttavia, questo non significa che il debitore sia privo di tutele. Esistono numerosi strumenti di difesa e di composizione della crisi: dall’opposizione al pignoramento per vizi formali, alla richiesta di sospensione, fino ai piani di rientro, alla rottamazione dei debiti fiscali, ai piani del consumatore, agli accordi di ristrutturazione e alle procedure negoziate.
È fondamentale agire tempestivamente. L’inosservanza dei termini processuali o la sottovalutazione del problema può portare alla perdita delle uniche difese disponibili. Affidarsi a professionisti esperti in diritto bancario e tributario consente di individuare la strategia più idonea, evitare errori e ridurre l’impatto economico del pignoramento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti mettono a disposizione competenze specialistiche nell’ambito delle esecuzioni, della riscossione coattiva e della composizione della crisi. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di OCC ed esperto negoziatore, l’Avv. Monardo è in grado di bloccare o limitare le azioni esecutive, predisporre opposizioni efficaci, negoziare con banche e fisco, e strutturare piani di rientro o accordi di esdebitazione su misura. Ogni situazione richiede una valutazione personalizzata e una conoscenza approfondita delle norme in continua evoluzione.
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