Un cattivo pagatore può ottenere un prestito?

Introduzione

Diventare cattivo pagatore non è un’etichetta banale: il rischio di essere segnalati a banche dati pubbliche o private può compromettere l’accesso a nuovi finanziamenti, all’apertura di un conto o perfino all’affitto di un immobile. Molte persone finiscono in questa situazione a causa di imprevisti, ritardi occasionali o contestazioni in buona fede. Tuttavia, la segnalazione può avere conseguenze molto più gravi del semplice ritardo nel pagamento di una rata. È quindi essenziale conoscere la normativa vigente, le tutele riconosciute dalla giurisprudenza e le strategie difensive per proteggere i propri diritti.

In questo articolo, aggiornato a marzo 2026, analizziamo come e se un cattivo pagatore possa ottenere un nuovo prestito. Partiremo dalle fonti normative (Testo Unico Bancario, circolari della Banca d’Italia, Codice di deontologia del Garante Privacy, Codice della crisi d’impresa, Legge 3/2012, D.Lgs 118/2021 e successive modifiche) e dalle sentenze più recenti della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale, degli Arbitri Bancari Finanziari e dei tribunali di merito. Discuteremo inoltre le procedure operative – dalla notifica dell’atto alla possibilità di cancellare la segnalazione – e illustreremo le difese più efficaci.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza in materia bancaria e tributaria. Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti e collabora con diversi Organismi di Composizione della Crisi (OCC). È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

Ricopre il ruolo di professionista fiduciario di un OCC ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua squadra multidisciplinare assiste privati e imprese in tutta Italia nella gestione del contenzioso bancario (censura delle segnalazioni, piani di rientro, transazioni, giudizi di merito, azioni risarcitorie), nella contrattualistica finanziaria e nelle procedure di sovraindebitamento.

Grazie a un approccio integrato, l’Avv. Monardo e il suo staff analizzano ogni posizione debitoria (anche complessa) per proporre soluzioni personalizzate: contestazioni di segnalazioni illegittime, domande di sospensione, ricorsi per danno da segnalazione, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi, rottamazioni e definizioni agevolate. Il team cura anche le trattative stragiudiziali con banche e società finanziarie, con l’obiettivo di ottenere ristrutturazioni sostenibili ed evitare contenziosi onerosi.

👉 Se sei stato segnalato come cattivo pagatore o se hai difficoltà a pagare i tuoi debiti, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un professionista esperto può fare la differenza tra subire passivamente gli effetti della segnalazione e recuperare la tua reputazione creditizia.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione di “cattivo pagatore” e sistemi di informazione creditizia

Nel linguaggio comune si definisce “cattivo pagatore” la persona che non paga regolarmente le rate di un finanziamento o un debito. Dal punto di vista normativo, la locuzione indica chi è segnalato nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) o nella Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR). I SIC sono banche dati private (come Crif, Experian, CTC e Crif Eurisc) gestite da soggetti autorizzati; la CR, invece, è un archivio pubblico di competenza della Banca d’Italia.

La Centrale Rischi (CR) ha il compito di raccogliere informazioni sui debiti bancari di importo superiore a 30.000 euro (per alcune categorie la soglia è più bassa) e viene alimentata da banche e intermediari finanziari. La segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione dell’intermediario sulla insolvenza o sulla grave difficoltà finanziaria del debitore e comporta gravi conseguenze per chiunque necessiti di credito. La segnalazione ai SIC, invece, riguarda ritardi o irregolarità anche di piccolo importo e ha durata limitata.

1.2 Obblighi informativi e preavviso

1.2.1 Art. 125 TUB: banche dati e informazione al consumatore

L’art. 125 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che, quando un finanziatore consulta una banca dati in occasione di un’istruttoria o di una valutazione di merito creditizio, deve informarne immediatamente il consumatore, comunicando gratuitamente il risultato della consultazione e la banca dati utilizzata. Inoltre, qualora il finanziatore intenda segnalare dati negativi su un consumatore, deve dare preavviso al cliente, assicurandosi che i dati siano veritieri e aggiornati e informandolo delle possibili conseguenze sul suo accesso al credito . La legge impone quindi che il consumatore sia messo in condizione di regolarizzare il proprio debito o di contestare eventuali errori prima che l’informazione negativa venga registrata.

1.2.2 Codice di deontologia del Garante Privacy

Il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati (delibera del Garante della privacy n. 8 del 16 novembre 2004) disciplina i SIC e impone che il gestore del credito invii al debitore una comunicazione di preavviso almeno 15 giorni prima che i dati siano accessibili agli altri partecipanti . La comunicazione deve indicare l’imminente segnalazione e consentire al debitore di sanare il ritardo. Il codice prevede inoltre che i dati negativi regolarizzati (ritardi inferiori a due rate) vengano conservati per 12 mesi, mentre i ritardi più gravi restano archiviati per 24 mesi; se il debito non è regolarizzato, l’informazione negativa può essere mantenuta per 36 mesi . Queste durate sono importanti perché definiscono il periodo in cui un soggetto è considerato “cattivo pagatore” nei SIC.

1.2.3 Circolare 139/1991 della Banca d’Italia

La Circolare 139/1991 (aggiornata nel 2020) disciplina la Centrale Rischi. Per poter classificare un credito come sofferenza, la banca deve effettuare una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non può basarsi semplicemente su un ritardo di pagamento . La circolare precisa che la segnalazione a sofferenza non deve essere utilizzata come strumento di pressione psicologica; la banca è tenuta a comunicare per iscritto al cliente e agli eventuali coobbligati la decisione di segnalarlo, e la comunicazione deve avvenire prima della trasmissione dei dati . Quando la situazione d’insolvenza viene superata, la segnalazione cessa ma i dati storici non vengono cancellati automaticamente . È dunque necessario attivarsi per ottenere la cancellazione o la regolarizzazione della posizione.

1.2.4 Differenza tra SIC e Centrale Rischi

Le norme sopra richiamate determinano una differenza fondamentale tra SIC e Centrale Rischi: nei SIC il preavviso è un requisito di legittimità della segnalazione. Se il preavviso è omesso o non perviene al destinatario, la segnalazione è illegittima e deve essere cancellata . Nei rapporti con la Centrale Rischi, invece, l’obbligo di informare il cliente è previsto dalla circolare 139/1991 come requisito di trasparenza, ma la mancanza di preavviso non comporta automaticamente la cancellazione della segnalazione; essa può dare luogo a un risarcimento danni ma non travolge la registrazione . Tale distinzione è stata ribadita dalla giurisprudenza e dagli arbitrati bancari.

1.3 Durata e cancellazione delle segnalazioni

Come visto, la permanenza delle informazioni negative varia a seconda del tipo di ritardo e del sistema in cui sono registrate. Nei SIC i termini sono di 12 mesi per ritardi poi regolarizzati (fino a due rate), 24 mesi per ritardi più prolungati e 36 mesi per morosità non sanate . Trascorsi tali termini, i dati devono essere cancellati automaticamente. Nella Centrale Rischi la segnalazione a sofferenza persiste finché la banca ritiene che la situazione d’insolvenza permanga; il debitore può chiedere la cancellazione solo dopo aver estinto integralmente il debito o dopo aver dimostrato che non sussistono più le condizioni di sofferenza.

1.4 Giurisprudenza rilevante (Cassazione e tribunali)

  1. Cassazione civ., ordinanza n. 14685/2017: ha affermato che il preavviso di segnalazione ai SIC è un atto recettizio che deve raggiungere il domicilio del debitore; la prova dell’invio e della ricezione spetta alla banca.
  2. Cassazione civ., n. 3130/2021: la Suprema Corte ha chiarito che la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi richiede una valutazione complessiva della situazione economica del cliente. Una semplice contestazione di una bolletta o un ritardo di pagamento non sono sufficienti; occorre dimostrare che il debitore versa in una situazione di insolvenza o grave difficoltà, e l’onere della prova grava sul creditore . La stessa sentenza ha sottolineato che il debitore può dimostrare la propria buona fede e la contestazione del debito, e che la segnalazione non può essere automatica .
  3. Cassazione civ., ordinanza n. 17115/2024: ha ribadito che ai sensi dell’art. 125 TUB il finanziatore deve inviare un preavviso al cliente prima di segnalare un ritardo ai SIC o alla Centrale Rischi. La violazione di tale obbligo può determinare la responsabilità del creditore e il risarcimento dei danni .
  4. ABF Bari, decisione n. 7935/2024: ha affermato che il preavviso deve essere effettivamente ricevuto dal debitore; la banca deve provare la consegna e non è sufficiente dimostrare l’invio. L’assenza di preavviso comporta l’illegittimità della segnalazione ai SIC e la sua cancellazione .
  5. Arbitro Bancario Finanziario Milano, decisione n. 5208/2025: ha sancito la cancellazione delle segnalazioni ai SIC per mancanza di preavviso e ha confermato che, nelle segnalazioni a sofferenza, è necessaria una valutazione complessiva della situazione economica del cliente. Il solo ritardo prolungato può giustificare la segnalazione alla CR, mentre l’omissione del preavviso può essere risarcita ma non implica la cancellazione .
  6. Cassazione civ., ordinanze n. 14685/2017 e n. 17115/2024, Tribunali di merito (es. Lanciano 2025): confermano che il preavviso è un requisito essenziale nei SIC ma non nella CR. I giudici ricollegano la responsabilità della banca alla valutazione superficiale del merito creditizio e alla mancata prova di consegna del preavviso.

1.5 Obbligo di valutare il merito creditizio

L’obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concedere un prestito è sancito dall’art. 124-bis TUB. L’articolo, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 e successivamente modificato per adeguarsi alle direttive UE (direttiva 2008/48/CE e direttiva 2014/17/UE, recentemente integrata dalla direttiva 2023/2225 recepita con D.Lgs. 212/2025), prevede che il finanziatore debba basarsi su informazioni adeguate, fornite dal consumatore e, se necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Questo requisito mira a prevenire l’accesso al credito a soggetti incapaci di rimborsare, proteggendo sia il consumatore sia l’integrità del mercato finanziario .

L’art. 124-bis TUB ha acquisito particolare rilievo dopo le riforme della Legge 3/2012 (modificata nel 2020 e nel 2024) e dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). L’obbligo di valutare il merito creditizio è diventato parte integrante dei requisiti di ammissione alle procedure di sovraindebitamento. Se il finanziatore non effettua la valutazione o se concede un prestito “abusivo” (ovvero sapendo o potendo sapere che il debitore non potrà restituirlo), può essere ritenuto responsabile e perdere il diritto di opporsi al piano del consumatore . La riforma ha spostato l’enfasi dal semplice risarcimento alla nullità o inefficacia del contratto di finanziamento abusivo.

1.6 Normativa recente: Decreto legislativo 212/2025

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che recepisce la direttiva UE 2023/2225, ha rafforzato gli obblighi di trasparenza e informazione nei contratti di credito al consumo. In particolare, il decreto impone al finanziatore di informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati e di comunicare tempestivamente il primo invio di informazioni negative, assicurandosi che i dati siano esatti e aggiornati . Viene ribadito l’obbligo di far conoscere al consumatore gli effetti che l’eventuale segnalazione negativa potrebbe avere sull’accesso al credito. La normativa rafforza così il principio di responsible lending e la tutela del debitore.

1.7 Codice della crisi d’impresa e sovraindebitamento

La Legge 3/2012, nota come “legge salva-suicidi”, consente ai consumatori e ai piccoli imprenditori in grave indebitamento di proporre un piano di ristrutturazione o un accordo con i creditori, con l’aiuto di un OCC (organismo di composizione della crisi). La norma definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile e il reddito del debitore . Il debitore può presentare una proposta di accordo o di piano del consumatore; il giudice, con l’intervento di un gestore della crisi, valuta la meritevolezza e può omologare l’accordo . La giurisprudenza successiva ha interpretato queste norme in senso “favor debitoris”: la Corte costituzionale (sentenza 245/2019) e la Cassazione hanno affermato che la finalità è offrire una “seconda chance” a chi è sovraindebitato e non soggetto alle procedure fallimentari . La riforma del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), entrato pienamente in vigore nel 2023 e aggiornato nel 2024 (d.lgs. 136/2024), ha confermato l’approccio di favore per il debitore e ha introdotto ulteriori strumenti, come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e il concordato minore.

1.8 D.L. 118/2021 e composizione negoziata

In risposta alla crisi economica causata dalla pandemia, il D.L. 118/2021, convertito in legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, una procedura extragiudiziale e confidenziale che consente all’imprenditore in difficoltà di avviare una trattativa assistita con i creditori. Secondo il Ministero della Giustizia, la composizione negoziata è un percorso volontario aperto a imprese di qualsiasi dimensione; prevede la nomina di un esperto indipendente che agevola il dialogo tra le parti, con l’obiettivo di individuare soluzioni sostenibili e prevenire l’insolvenza . L’esperto controlla la correttezza delle informazioni fornite, redige un programma di risanamento e, se necessario, suggerisce strumenti giuridici (come la moratoria del debito, la conversione del credito in capitale, ecc.). Questa procedura si affianca alle altre misure di gestione della crisi e rappresenta uno strumento prezioso per le imprese “cattive pagatrici” che vogliono evitare la segnalazione a sofferenza.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica della segnalazione

Quando si riceve una comunicazione di preavviso o si scopre di essere stati segnalati come cattivo pagatore, è fondamentale reagire tempestivamente. Ecco i passi principali.

2.1 Ricezione del preavviso

Il preavviso deve essere inviato per iscritto (lettera raccomandata o PEC) dal finanziatore o dalla banca. Nei SIC la notifica deve pervenire almeno 15 giorni prima della segnalazione effettiva . Se il preavviso non arriva o contiene dati errati, si può contestare l’illegittimità della segnalazione. È opportuno conservare la busta o il messaggio PEC e verificare la data di ricezione.

2.2 Richiesta di accesso ai dati e verifica dell’accuratezza

Una volta ricevuto il preavviso, il debitore può chiedere al gestore della banca dati o alla banca la copia integrale delle informazioni registrate e la documentazione che giustifica l’iscrizione. L’art. 125 TUB prevede che il consumatore abbia diritto di conoscere gratuitamente la banca dati utilizzata e il risultato della consultazione . È consigliabile controllare che:

  1. Le informazioni siano corrette (importo, numero di rate, stato del finanziamento).
  2. Il ritardo o la morosità siano effettivamente imputabili al debitore.
  3. Siano rispettati i termini di permanenza nei SIC.

Se emergono errori, si può chiedere la rettifica immediata; se l’ente non risponde o conferma l’iscrizione, è possibile rivolgersi al Garante Privacy, al CICR o adire il Tribunale per la cancellazione.

2.3 Pagamento o ristrutturazione del debito

Nel periodo tra il preavviso e la registrazione definitiva è possibile salvare la propria reputazione creditizia regolarizzando il debito. Se si effettua il pagamento o si trova un accordo entro i 15 giorni, la segnalazione non dovrebbe essere inserita nei SIC. L’obbligo di preavviso serve proprio a dare al cliente la possibilità di evitare la segnalazione. In caso di sofferenza, la banca, dopo aver valutato la situazione complessiva, può decidere di revocare la segnalazione se il cliente presenta un piano di rientro credibile. In questa fase l’assistenza di un professionista è decisiva per negoziare condizioni sostenibili.

2.4 Contestazione della segnalazione illegittima

Se la segnalazione è stata inviata senza preavviso o non è conforme ai requisiti (es. il ritardo non giustifica la sofferenza, il debito è contestato, vi è prescrizione o usura), è possibile presentare un reclamo al gestore della banca dati e al finanziatore. In caso di mancata risposta si può adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che decide entro 90 giorni e può disporre la cancellazione o il risarcimento. La decisione dell’ABF non è una sentenza ma ha forte valore persuasivo; molti intermediari la rispettano.

In alternativa o in parallelo, si può promuovere un’azione giudiziaria davanti al Tribunale competente per ottenere la cancellazione e il risarcimento. È consigliabile allegare la copia dei contratti, delle ricevute di pagamento e della documentazione che dimostri il carattere illegittimo della segnalazione. Le pronunce più recenti confermano che il risarcimento può includere anche il danno non patrimoniale (all’immagine e alla reputazione) e può essere provato per presunzioni .

2.5 Tempi e prescrizione

Per agire in giudizio non esiste un termine di decadenza specifico; il diritto al risarcimento segue il termine ordinario di prescrizione (10 anni) previsto per la responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Tuttavia, è consigliabile agire rapidamente perché la prova del danno e la cancellazione della segnalazione sono più agevoli se si interviene subito. I tempi di cancellazione variano: nei SIC la cancellazione deve avvenire entro 15 giorni dalla decisione dell’ABF o dalla pronuncia del giudice; nella Centrale Rischi occorre la comunicazione della banca.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare il mancato preavviso e la prova di ricezione

Nei Sistemi di Informazioni Creditizie, il preavviso è condizione essenziale: l’intermediario deve dimostrare non solo l’invio ma anche la ricezione della comunicazione da parte del debitore. Se il cliente non riceve il preavviso, la segnalazione è illegittima e deve essere cancellata . Molti istituti inviano e-mail generiche o SMS; tuttavia, secondo la giurisprudenza e la normativa privacy, il preavviso deve essere personale, identificato e tracciabile (raccomandata A/R, PEC o altro strumento idoneo). È quindi opportuno verificare la prova dell’avvenuta consegna: la mancanza di prova è sufficiente per richiedere la cancellazione.

3.2 Contestare la “sofferenza” impropria

La segnalazione a sofferenza presuppone l’esistenza di un stato di insolvenza o di grave difficoltà. La semplice morosità o la contestazione di una fattura non sono sufficienti. La banca deve compiere una valutazione complessiva della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria del cliente . Spesso gli intermediari classificano a sofferenza posizioni che invece rientrerebbero nella categoria dei “crediti scaduti e/o sconfinanti” (ritardi superiori a 90 giorni). In questi casi la segnalazione può essere contestata davanti all’ABF o al giudice. È utile raccogliere documenti che dimostrino la solvibilità (stipendio, immobili, altre entrate) e la temporaneità del ritardo.

3.3 Eccepire la contestazione del debito o la prescrizione

Se il debito è oggetto di contestazione giudiziale (ad esempio, per anatocismo, usura, polizze assicurative occulte) o è prescritto, la segnalazione è illegittima. La Cassazione ha ribadito che la mera contestazione non sospende l’obbligo di pagamento, ma l’intermediario deve verificare la fondatezza della pretesa e non può segnalare un credito incerto come se fosse definitivamente insoluto . Il debitore deve agire dimostrando la pendenza del giudizio o la prescrizione maturata.

3.4 Azione risarcitoria per danni da segnalazione illegittima

La segnalazione illegittima può provocare danni patrimoniali (perdita di opportunità di lavoro o di finanziamenti, spese bancarie più elevate) e danni non patrimoniali (danno all’immagine, stress, ansia). La Corte di Cassazione (ad es. ordinanza 29252/2024) ha riconosciuto che il danno da illegittima segnalazione può essere provato per presunzioni e liquidato equitativamente. La misura del danno dipende dalla durata della segnalazione, dalla gravità dell’errore e dall’impatto sulla vita del soggetto.

3.5 Offrire un piano di rientro o una transazione

Molti debiti segnalati come sofferenze possono essere risolti attraverso piani di rientro negoziati. Se il debitore dimostra la volontà di pagare e propone un piano sostenibile (es. rateazione a 24 mesi), la banca può accettare di revocare la segnalazione. Questo evita una lunga causa e permette di recuperare la reputazione creditizia in tempi rapidi. L’Avv. Monardo e il suo team assistono i clienti nella formulazione di proposte realistiche e nella negoziazione con gli istituti di credito.

3.6 Richiedere il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione

Se i debiti sono ingenti e si versa in stato di sovraindebitamento, è possibile ricorrere alle procedure della Legge 3/2012 (ora disciplinate dal CCII). Il piano del consumatore permette al debitore persona fisica di proporre al giudice un piano di pagamento rateale con falcidia dei debiti. Per accedervi, occorre dimostrare la propria meritevolezza (assenza di colpa grave, malafede o frode) e che la crisi sia derivata da cause esterne (perdita del lavoro, malattia, crollo del fatturato). Il finanziatore che non abbia valutato il merito creditizio, e quindi abbia concesso un prestito irresponsabile, non può opporsi al piano . L’Avv. Monardo assiste i debitori nella redazione del piano e nelle trattative con i creditori.

3.7 Avvalersi della composizione negoziata

Per le imprese in difficoltà, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 offre un’alternativa extragiudiziale. Attraverso una piattaforma telematica, l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo assisterà nel negoziato con i creditori. La procedura è confidenziale e consente di sospendere azioni esecutive e di stipulare accordi di ristrutturazione, cessione d’azienda o transazioni fiscali . Anche un cattivo pagatore può accedere a questa procedura se è titolare di partita IVA: la nomina dell’esperto permette di discutere con la banca una rimodulazione dei debiti e di evitare la segnalazione a sofferenza.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, esdebitazione e piani del consumatore

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (“rottamazione ter”, “rottamazione quater”, saldo e stralcio”). Queste misure consentono di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione pagando solo l’importo del tributo senza interessi o sanzioni. Anche un cattivo pagatore può aderire alla rottamazione e ottenere un condono parziale dei debiti fiscali. Tuttavia, la rottamazione non elimina le segnalazioni ai SIC o alla Centrale Rischi; occorre quindi trattare separatamente le informazioni presenti nelle banche dati.

4.2 Esdebitazione e esdebitazione del sovraindebitato

L’esdebitazione permette al debitore di essere liberato dai debiti residui al termine della procedura di liquidazione o del piano del consumatore. La Legge 3/2012 prevede che il consumatore possa ottenere l’esdebitazione dopo tre anni di sforzi per pagare i creditori; la riforma del 2020 (D.L. 176/2020) ha introdotto la esdebitazione “senza utilità” per chi non può offrire alcun pagamento, a condizione che dimostri la propria situazione di bisogno. L’esdebitazione comporta la cancellazione delle segnalazioni negative e la possibilità di ricominciare da zero.

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Il piano del consumatore (art. 67 e ss. CCII) consente a un soggetto non fallibile (consumatore, professionista, start‑up) di proporre al giudice un piano di pagamento con falcidia dei debiti e eventualmente di cessione di beni. L’accordo di ristrutturazione dei debiti è analogo ma richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e può essere utilizzato anche da imprese. In entrambi i casi l’obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio assume rilievo: se la banca ha concesso crediti irresponsabili, non può opporsi al piano e può subire una riduzione maggiore dei propri crediti .

4.4 Concordato minore e concordato semplificato

Il concordato minore è una procedura introdotta dal CCII per i debitori non fallibili con debiti misti (imprese individuali e professionisti). Consente di proporre ai creditori un accordo per la soddisfazione parziale dei debiti, sotto il controllo del tribunale. Il concordato semplificato è invece previsto per chi ha avviato la composizione negoziata e non ha raggiunto un accordo: consente la liquidazione del patrimonio con tempi rapidi, proteggendo il debitore da azioni esecutive e garantendo un esito certo. Questi strumenti offrono una seconda chance ai cattivi pagatori che vogliano risollevarsi.

4.5 Composizione negoziata e moratoria

Nel quadro delle misure emergenziali, il governo ha talvolta previsto la moratoria dei mutui e delle linee di credito, specialmente in presenza di eventi straordinari (pandemia, calamità). La composizione negoziata può includere la richiesta di moratoria e di sospensione delle segnalazioni durante le trattative. L’esperto nominato verifica che la banca cooperi in buona fede e che il piano proposto sia sostenibile.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare il preavviso: molti debitori non aprono la raccomandata o non leggono la PEC. È fondamentale controllare la posta e rispondere subito. La mancanza di reazione può comportare la segnalazione ai SIC.
  2. Non controllare la propria posizione: è possibile richiedere gratuitamente una copia della propria posizione ai SIC e alla Centrale Rischi. Verificare periodicamente i propri dati consente di rilevare errori e correggerli in tempo.
  3. Pagare in ritardo senza comunicare: se si prevede un ritardo, è consigliabile contattare la banca o la finanziaria e negoziare una proroga. La comunicazione preventiva può evitare la segnalazione.
  4. Accettare prestiti non sostenibili: firmare prestiti senza aver valutato la propria capacità di rimborso è pericoloso. L’art. 124-bis TUB obbliga il finanziatore a verificare il merito creditizio, ma anche il cliente deve fornire informazioni veritiere e riflettere sulle proprie possibilità. Accettare prestiti abusivi può aggravare il sovraindebitamento.
  5. Rivolgersi a intermediari improvvisati: per contestare una segnalazione o accedere a una procedura di ristrutturazione è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati (avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e crisi d’impresa). Gli intermediari non qualificati possono proporre soluzioni illegittime o dannose.
  6. Non valutare le alternative legali: molte persone non conoscono la Legge 3/2012 o il CCII e continuano a subire pignoramenti e segnalazioni. Informarsi e attivarsi per tempo consente di accedere a strumenti che azzerano o riducono i debiti.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme e principi chiave

Norma/SentenzaContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 125 TUBObbligo del finanziatore di informare immediatamente il consumatore quando consulta una banca dati; preavviso prima della segnalazione; accuratezza e aggiornamento dei dati .Testo Unico Bancario, art. 125
Codice di deontologia (Garante Privacy 2004)Preavviso di almeno 15 giorni; la segnalazione ai SIC senza preavviso è illegittima; tempi di conservazione di 12, 24 e 36 mesi .Delibera n. 8/2004
Circolare 139/1991 Banca d’ItaliaSegnalazione a sofferenza solo dopo valutazione complessiva; obbligo di comunicazione preventiva; divieto di usare la segnalazione come pressione psicologica .Banca d’Italia, Circ. 139/1991
Cass. civ. 3130/2021La segnalazione a sofferenza non può essere automatica; la banca deve valutare la situazione economica del cliente; il debitore può dimostrare la buona fede .Corte di Cassazione
Cass. civ. ord. 17115/2024Ribadisce l’obbligo di preavviso ai sensi dell’art. 125 TUB .Corte di Cassazione
ABF Bari 7935/2024Il preavviso deve essere ricevuto; la mancanza comporta cancellazione della segnalazione .Arbitro Bancario Finanziario
D.Lgs. 212/2025Rafforza gli obblighi informativi: risultato della consultazione di banche dati e preavviso devono essere comunicati subito .Decreto legislativo 212/2025
Art. 124-bis TUBPrima di concedere un prestito il finanziatore deve valutare il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, fornite dal consumatore o ottenute da banche dati .Testo Unico Bancario
Legge 3/2012 e CCIIConsente ai debitori non fallibili di proporre piani di ristrutturazione; definisce il sovraindebitamento e la meritevolezza ; favor debitoris .Legge 3/2012, CCII
D.L. 118/2021Introduce la composizione negoziata; percorso volontario con esperto indipendente per imprese di ogni dimensione .Decreto-legge 118/2021

Tabella 2 – Durata delle segnalazioni nei SIC

Tipo di ritardoDurata segnalazioneBase normativa
Ritardo di 1 o 2 rate poi sanato12 mesi dalla data di regolarizzazioneCodice di deontologia
Ritardo oltre 2 rate ma sanato24 mesi dalla regolarizzazioneCodice di deontologia
Debito non regolarizzato36 mesi dalla scadenza o dall’ultimo aggiornamentoCodice di deontologia

Tabella 3 – Strumenti difensivi per i cattivi pagatori

StrumentoFinalitàVantaggi
Contestazione del preavvisoImpedire la segnalazione ai SIC o chiederne la cancellazione se non ricevutoRapida eliminazione della segnalazione; possibile risarcimento
Opposizione alla sofferenzaDimostrare che non esistono le condizioni di insolvenza e ottenere la rettificaNecessaria documentazione patrimoniale; evita danni reputazionali
Richiesta di risarcimentoOttenere un indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimonialiPuò includere pregiudizio all’immagine e mancato accesso al credito
Piano di rientroConcordare una rateizzazione del debito con la bancaEvita la segnalazione; permette di ripartire con pagamenti sostenibili
Piano del consumatore / Accordo di ristrutturazioneRistrutturare i debiti con l’intervento del tribunaleFalcidia dei debiti; sospensione delle procedure esecutive
Composizione negoziataNegoziare con i creditori assistiti da un esperto indipendenteEvita la procedura giudiziaria; confidenziale; flessibile
Rottamazioni e definizioni fiscaliEstinguere cartelle esattoriali con sconti su interessi e sanzioniRiduce l’esposizione fiscale; non incide sui SIC ma alleggerisce i debiti

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa significa essere segnalato come cattivo pagatore?

Significa che si è stati iscritti in un sistema di informazioni creditizie (SIC) o nella Centrale Rischi della Banca d’Italia a causa di ritardi o inadempimenti. Questa segnalazione può limitare l’accesso a nuovi finanziamenti o aumentare i costi dei servizi bancari.

  1. Quanto dura la segnalazione nei SIC?

I ritardi regolarizzati fino a due rate vengono conservati per 12 mesi; i ritardi oltre due rate regolarizzati durano 24 mesi; i debiti non sanati restano 36 mesi . Dopo tali termini, i dati devono essere cancellati.

  1. È possibile ottenere un nuovo prestito mentre si è cattivi pagatori?

Ottenere un finanziamento è più difficile perché banche e finanziarie consultano i SIC. Tuttavia, se si dimostra di avere un reddito stabile e se si spiega la causa del ritardo, alcune banche possono concedere piccoli prestiti o cessioni del quinto. In ogni caso, conviene regolarizzare la propria posizione prima di richiedere un nuovo finanziamento.

  1. Cosa fare se non ho ricevuto il preavviso?

La mancata ricezione del preavviso rende illegittima la segnalazione nei SIC. Bisogna contestare immediatamente l’iscrizione, chiedere la cancellazione e, se necessario, rivolgersi all’ABF o al giudice .

  1. La segnalazione alla Centrale Rischi può essere cancellata?

Sì, ma solo dopo aver estinto il debito o dimostrato che non sussistono più le condizioni di insolvenza. La cancellazione non è automatica; occorre chiedere alla banca di aggiornare la posizione e, se necessario, presentare ricorso.

  1. Posso ottenere un prestito con la cessione del quinto se sono cattivo pagatore?

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è uno strumento che molte banche concedono anche a chi ha segnalazioni negative, perché la rata viene trattenuta alla fonte. Tuttavia, la banca valuterà comunque la storia creditizia e potrebbe proporre un tasso più alto. È bene confrontare le offerte e verificare il TAEG.

  1. La banca può segnalarmi come cattivo pagatore senza che io abbia firmato nulla?

La segnalazione avviene per inadempimento di un contratto di finanziamento. Se non avete mai sottoscritto un contratto o avete estinto il debito, la segnalazione è illegittima e si può richiederne la cancellazione immediata.

  1. Quali sono i miei diritti in caso di segnalazione illegittima?

Avete diritto alla cancellazione dei dati errati, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e al ripristino della vostra reputazione creditizia. Potete rivolgervi al Garante Privacy, all’ABF o al giudice.

  1. Che cosa succede se il finanziatore non valuta il merito creditizio?

Se la banca o la finanziaria non effettua la valutazione del merito creditizio, viola l’art. 124-bis TUB. Il finanziamento potrebbe essere considerato abusivo e privo di causa; in caso di sovraindebitamento, il creditore non potrà opporsi al piano del consumatore .

  1. Posso contestare la segnalazione se il debito è prescritto?

Sì. Se il diritto del creditore è prescritto (di solito dopo 10 anni per i contratti bancari, 5 anni per utenze e servizi), la segnalazione è illegittima. Occorre dimostrare che il debito era prescritto al momento della segnalazione.

  1. Cosa fare se la banca rifiuta di concedermi un prestito per la segnalazione?

È consigliabile chiedere motivazioni scritte e verificare se la banca ha consultato correttamente le banche dati. Potete presentare un reclamo interno e, se necessario, rivolgervi all’ABF per contestare il rifiuto. Ricordate che l’art. 125 TUB impone di informare il consumatore immediatamente quando un finanziamento è rifiutato a causa di dati registrati .

  1. Cos’è il piano del consumatore e come funziona?

È una procedura prevista dalla Legge 3/2012 e dal CCII che consente al consumatore sovraindebitato di proporre al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti, con pagamento rateale e possibile falcidia. Occorre la nomina di un OCC e la valutazione della meritevolezza; se il piano viene omologato, le esecuzioni vengono sospese e si ottiene l’esdebitazione finale.

  1. Posso ricorrere alla composizione negoziata se sono un imprenditore cattivo pagatore?

Sì. La composizione negoziata è aperta alle imprese di qualsiasi dimensione e permette di negoziare con i creditori assistiti da un esperto indipendente . Può essere un’ottima soluzione per evitare procedure concorsuali e salvare l’azienda.

  1. Esistono prestiti per cattivi pagatori garantiti da terzi?

Alcune società offrono prestiti con garanzie (fideiussioni, pegno su beni, ipoteche) anche a chi ha segnalazioni negative. Tuttavia, queste soluzioni possono essere onerose e comportare rischi per il garante. È consigliabile valutare con attenzione costi e benefici e richiedere assistenza legale.

  1. Qual è il ruolo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo in queste situazioni?

L’Avv. Monardo e il suo team offrono assistenza completa: analizzano la posizione debitoria, contestano le segnalazioni illegittime, elaborano ricorsi e sospensive, conducono trattative con banche e finanziarie, predispongono piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, seguono procedure esecutive e negoziate. La sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi e esperto negoziatore garantisce un supporto solido e personalizzato.

8. Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Ritardo di due rate e mancato preavviso

Scenario: Maria, dipendente pubblica, paga in ritardo due rate di un finanziamento personale a causa di spese mediche impreviste. La banca la segnala immediatamente al SIC senza inviarle alcun preavviso.

Analisi: La normativa impone un preavviso di almeno 15 giorni prima dell’iscrizione . L’omissione del preavviso rende la segnalazione illegittima . Maria, assistita dall’Avv. Monardo, invia un reclamo alla banca e al gestore del SIC; la segnalazione viene cancellata e la banca è condannata a risarcire i danni. Maria regolarizza le rate e in seguito ottiene un nuovo prestito a condizioni normali.

Simulazione 2 – Segnalazione a sofferenza impropria

Scenario: Luca contesta la fattura per lavori condominiali e sospende il pagamento. Il creditore segnala il debito come sofferenza alla CR. Luca scopre la segnalazione quando chiede un mutuo.

Analisi: La segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria e l’esistenza di uno stato di insolvenza . Un debito contestato non giustifica la sofferenza . Con l’assistenza legale, Luca dimostra che il ritardo deriva da un contenzioso e che la sua situazione patrimoniale è solida. Il giudice ordina la cancellazione della segnalazione e condanna la banca al risarcimento. Luca ottiene il mutuo per acquistare casa.

Simulazione 3 – Concessione abusiva di credito e piano del consumatore

Scenario: Chiara, lavoratrice autonoma, ottiene diversi prestiti per finanziare la propria attività. Le banche non verificano adeguatamente il merito creditizio e concedono importi superiori alla sua capacità di rimborso. Dopo due anni, Chiara non riesce più a pagare. Viene segnalata a sofferenza e rischia il pignoramento dell’abitazione.

Analisi: L’art. 124-bis TUB impone ai finanziatori di valutare il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate . La mancata valutazione costituisce violazione grave. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, Chiara presenta un piano del consumatore. Il giudice accerta che le banche hanno erogato credito abusivo e quindi non possono opporsi. Il piano prevede la restituzione del 40 % dei debiti in cinque anni e la restante parte viene stralciata. Al termine, Chiara ottiene l’esdebitazione completa.

Simulazione 4 – Composizione negoziata per un imprenditore cattivo pagatore

Scenario: Franco gestisce una piccola impresa artigiana. A causa della pandemia, accumula debiti con fornitori e banche. Due istituti lo segnalano a sofferenza, impedendogli di accedere a nuove linee di credito. Franco decide di attivare la composizione negoziata.

Analisi: Con l’aiuto dell’esperto nominato, Franco predispone un piano di risanamento: riduce i costi, cede un ramo d’azienda e propone ai creditori un accordo di ristrutturazione. La banca ritira la segnalazione a sofferenza perché riconosce la sostenibilità del piano e la collaborazione del debitore. In pochi mesi l’accordo viene firmato, l’azienda torna a essere solvibile e Franco salva i posti di lavoro.

9. Conclusioni

Diventare un “cattivo pagatore” non è una condanna definitiva: la normativa italiana prevede numerose tutele per chi è segnalato e strumenti per rientrare in regola. Gli obblighi di preavviso, la necessità di una valutazione complessiva prima di classificare una sofferenza, l’obbligo di verifica del merito creditizio e la disciplina del sovraindebitamento sono pensati per proteggere il debitore e garantire l’affidabilità del sistema creditizio. Le sentenze più recenti della Cassazione e dell’ABF confermano che le banche non possono agire in modo automatico o superficiale e che i diritti dei consumatori devono essere rispettati .

Tuttavia, per far valere questi diritti è necessario agire tempestivamente. Il preavviso non va ignorato; la contestazione della segnalazione deve essere motivata e supportata da documenti; l’azione legale richiede competenze specifiche. Le procedure di sovraindebitamento, la composizione negoziata e i piani di rientro sono strumenti complessi che richiedono la guida di professionisti esperti.

Perché affidarsi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Grazie alla sua esperienza e al suo ruolo di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore, l’Avv. Monardo è in grado di offrire una consulenza completa e di trovare la soluzione migliore per ogni situazione. Il suo team multidisciplinare può:

  • Analizzare contratti e documenti per individuare eventuali anomalie (anatocismo, interessi usurari, clausole vessatorie);
  • Verificare la legittimità delle segnalazioni e promuovere le azioni di cancellazione o risarcimento;
  • Predisporre ricorsi d’urgenza per ottenere la sospensione di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi;
  • Negoziare piani di rientro e transazioni con banche e finanziarie;
  • Presentare piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordati minori per ottenere l’esdebitazione;
  • Assistere imprenditori e professionisti nella composizione negoziata e nelle trattative con i creditori.

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