Introduzione
Affrontare un debito è sempre un momento delicato. Sia i privati sia le imprese che si trovano in difficoltà finanziaria cercano soluzioni che permettano di estinguere le passività con il minor esborso possibile senza lasciare strascichi futuri. Fra le tecniche più diffuse c’è il saldo e stralcio, cioè la chiusura del debito pagando una somma inferiore a quella dovuta in origine. L’accordo consente di ristrutturare la posizione debitoria con banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate‑Riscossione o altri creditori ottenendo la liberazione del debitore e, spesso, la cancellazione delle segnalazioni negative.
Nel 2026 il panorama giuridico italiano in materia di sanatorie e definizioni agevolate è ricco di novità: dall’automatica cancellazione dei carichi inferiori a 1.000 € introdotta dal D.L. 119/2018 alle successive rottamazioni e saldo e stralcio ex art. 1, commi 184‑199, L. 145/2018 , fino alla recente rottamazione‑quater prevista dalla legge di bilancio 2023 e all’interpretazione autentica contenuta nell’art. 12‑bis del D.L. 84/2025 . Ai provvedimenti normativi si è affiancata una giurisprudenza numerosa: la Corte di Cassazione ha stabilito che il saldo e stralcio non estingue il rapporto originario ma ne riduce l’entità (Cass. n. 12876/2015); ha chiarito gli effetti dell’accordo sulle posizioni dei co‑obbligati (Cass. n. 22231/2014) e ha condannato le banche che non cancellano tempestivamente il nominativo del debitore dalla Centrale dei Rischi dopo una transazione (Cass. n. 3671/2024). Nel marzo 2026 le Sezioni Unite hanno poi stabilito che, ai fini dell’estinzione dei giudizi sui debiti inseriti nella domanda di definizione agevolata, è sufficiente il pagamento della prima rata .
Il presente articolo — lungo e dettagliato — analizza queste normative e sentenze e fornisce strumenti pratici per capire quanto offrire in un saldo e stralcio. Il tono sarà professionale e divulgativo: l’obiettivo è aiutare il debitore o contribuente ad orientarsi fra norme, procedure e strategie di negoziazione. L’articolo, aggiornato a marzo 2026, è organizzato secondo i criteri SEO ed è arricchito da tabelle, esempi numerici e un’ampia sezione di domande e risposte. Nessun elemento sarà copiato da altri siti: tutte le fonti normative e giurisprudenziali sono citate e linkate alle pagine istituzionali.
Chi siamo: lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale ed è gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie alla combinazione di competenze giuridiche, fiscali e aziendali, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono consulenza completa: analisi della documentazione, predisposizione di ricorsi e opposizioni, trattative stragiudiziali con banche e Agenzia delle Entrate‑Riscossione, piani di rientro e procedure concorsuali. Contattaci subito per una valutazione personalizzata: una consulenza tempestiva può evitare pignoramenti, ipoteche e segnalazioni negative.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per decidere quanto offrire nel saldo e stralcio bisogna anzitutto conoscere le norme applicabili e le principali sentenze. Questa sezione fornisce un quadro aggiornato.
1.1 Transazione e saldo e stralcio: quadro civilistico
Il saldo e stralcio si basa su un contratto di transazione disciplinato dagli artt. 1965 ss. del Codice civile. La transazione è un contratto con cui le parti fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite o prevenirla. La Cassazione ha chiarito che la transazione può essere novativa (sostituisce il rapporto originario) o conservativa (non estingue il titolo originario ma riduce il debito). Nel saldo e stralcio bancario si applica generalmente la forma conservativa: la Suprema Corte, con sentenza n. 12876/2015, ha affermato che un accordo a saldo e stralcio “non crea un nuovo rapporto obbligatorio, ma si limita a concordare un pagamento ridotto”, per cui il debito residuo rimane esistente in caso di inadempimento . Nel 2014 la Cassazione (n. 22231/2014) ha precisato che, se il creditore effettua una transazione parziale con uno dei debitori solidali, gli altri co‑obbligati restano obbligati per la loro quota interna: la transazione non spezza il vincolo solidale ma riduce proporzionalmente l’importo dovuto .
1.2 Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € (art. 4 D.L. 119/2018)
Per i debiti di modesto importo affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il legislatore ha introdotto lo stralcio automatico. L’art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 prevede che i debiti con importo residuo fino a 1.000 € (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi sono automaticamente annullati . L’annullamento avviene alla data del 31 dicembre 2018 e l’agente della riscossione trasmette agli enti creditori l’elenco delle quote annullate . Le somme versate prima dell’entrata in vigore del decreto restano acquisite . La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15512/2025, ha interpretato questa norma stabilendo che il limite di 1.000 € si riferisce ai singoli carichi e non alla cartella nel suo complesso, con la conseguenza che una cartella che contiene più partite inferiori a 1.000 € può essere stralciata solo per le partite che rispettano il limite .
1.3 Saldo e stralcio fiscale (L. 145/2018, commi 184‑199)
La legge di bilancio 2019 ha introdotto una sanatoria per i contribuenti in difficoltà economica. Secondo i commi 184‑199 dell’art. 1 della L. 145/2018, le persone fisiche con ISEE non superiore a 20.000 € o che sono state ammesse a una procedura di liquidazione ex L. 3/2012 possono estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 versando solo una percentuale del capitale e degli interessi: il 16% per ISEE fino a 8.500 €, il 20% per ISEE tra 8.500 e 12.500 € e il 35% per ISEE tra 12.500 e 20.000 €. Per chi è in procedura di liquidazione il pagamento è pari al 10%. La dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019; il pagamento poteva essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in cinque rate (35%, 20%, 15%, 15%, 15%) con interessi al 2% . Tali disposizioni hanno cancellato sanzioni e interessi di mora e previsto che eventuali somme già versate restano definitive .
Gli articoli di approfondimento dell’Agenzia delle Entrate e della sua rivista Fisco Oggi spiegano che la misura è riservata alle persone fisiche in grave difficoltà economica e si applica ai tributi e contributi previdenziali iscritti a ruolo . I soggetti non in regola con le rate possono chiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 . Nel 2019 l’istituto è stato riaperto con il D.L. 34/2019 e le domande accettate sono state inserite nelle liste della definizione agevolata.
1.4 Rottamazioni e definizioni agevolate successive
Negli anni successivi il legislatore ha varato altre sanatorie.
1.4.1 Rottamazione‑ter (D.L. 119/2018, art. 3)
L’art. 3 del D.L. 119/2018 (coordinato con L. 136/2018) ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 (cosiddetta rottamazione‑ter). I contribuenti potevano estinguere il debito versando solo le somme capitali e gli interessi legali, mentre sanzioni e interessi di mora venivano stralciati. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019 e il pagamento poteva avvenire in 17 rate distribuite fino al 2023.
1.4.2 Rottamazione‑quater e definizione agevolata dei carichi 2000‑2022 (L. 197/2022, art. 1, commi 231‑252)
La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater e la definizione agevolata delle controversie. I commi 231‑252 dell’art. 1 prevedono che i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando solo l’imposta e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; sanzioni e interessi di mora sono cancellati. La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023. L’Agente della riscossione comunicava gli importi entro il 30 giugno 2023 e i pagamenti potevano avvenire in un massimo di 18 rate in cinque anni. Le regioni e gli enti locali potevano scegliere se aderire alla definizione per le proprie entrate.
Molte amministrazioni hanno deliberato l’adesione alla definizione agevolata; la Cassa Forense, ad esempio, ha approvato una delibera applicando la definizione con salvaguardia del capitale .
1.4.3 Rottamazione‑quinquies e altre sanatorie 2024‑2025
Nel 2024 il D.L. 202/2024 (c.d. “decreto milleproroghe 2024”), convertito dalla L. 15/2025, ha riaperto i termini introducendo la rottamazione‑quinquies: i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater possono essere riammessi pagando le rate scadute entro determinate scadenze. In parallelo, alcune norme hanno disciplinato la definizione agevolata delle liti pendenti presso le Corti di Giustizia Tributaria.
1.5 Interpretazione autentica dell’estinzione del giudizio: art. 12‑bis D.L. 84/2025 (L. 108/2025)
Il D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito dalla L. 108/2025, reca “Disposizioni urgenti in materia fiscale”. In sede di conversione è stato inserito l’art. 12‑bis, norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. Il testo coordinato predisposto dal Ministero della Giustizia stabilisce che il secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della L. 197/2022 si interpreta nel senso che, ai fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inseriti nella domanda di definizione agevolata, la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata, e il giudice deve dichiarare l’estinzione d’ufficio su richiesta del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, allegando la dichiarazione di adesione e la prova del pagamento . La norma precisa poi che l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato e che le somme versate restano acquisite .
1.6 Sentenze recenti rilevanti (aggiornato a marzo 2026)
Oltre alle decisioni del 2014 e del 2015 citate sopra, la giurisprudenza più recente fornisce orientamenti preziosi per chi intende negoziare un saldo e stralcio.
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 9 febbraio 2024 n. 3671: la banca che conclude un accordo di transazione con il cliente ha l’obbligo di cancellare tempestivamente la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Il ritardo costituisce un inadempimento che può dare luogo a risarcimento dei danni .
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 27 giugno 2025 n. 15512: in materia di stralcio dei carichi fino a 1.000 €, i giudici hanno precisato che il limite di 1.000 € si applica a ciascuna partita debitoria e non all’intera cartella. Una cartella con più debiti può essere annullata solo per le posizioni inferiori alla soglia .
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 30 luglio 2025 n. 27096: la perdita subita dalla banca a seguito di un accordo a saldo e stralcio con un debitore in crisi rientra tra i costi deducibili ai fini fiscali. La sentenza riporta l’esempio di un debito di 500.000 € chiuso per 300.000 €; la banca può dedurre il valore nominale del credito eroso (200.000 €) .
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 15 marzo 2026 n. 5889: le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto interpretativo, hanno affermato che per i giudizi aventi ad oggetto i debiti inseriti nella domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., L. 197/2022 (rottamazione‑quater), l’effetto estintivo si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata . La definizione agevolata può essere utilizzata anche per i carichi non tributari purché affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, e l’estinzione del giudizio si estende al co‑obbligato che non ha aderito .
- Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 febbraio 2025 n. 17966: conferma che l’art. 4 del D.L. 119/2018 si riferisce ai singoli carichi e non all’intera cartella.
1.7 Discarico automatico dei ruoli inesigibili (art. 211 D.Lgs 33/2025)
Il D.Lgs 24 marzo 2025 n. 33, attuativo della delega fiscale, ha riformato il sistema della riscossione. L’art. 211 introduce il discarico automatico: i ruoli affidati all’agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2025 sono annullati se, trascorsi cinque anni, il credito non è stato riscosso. L’Agente può chiedere un discarico anticipato se accerta l’assenza di beni aggredibili (per esempio, quando il debitore è fallito o nullatenente) . È importante sottolineare che il discarico è contabile: non comporta la cancellazione del debito nei confronti dell’ente impositore, che mantiene comunque la possibilità di recuperare il credito . Dal 1° gennaio 2026 questa novità alleggerisce il carico della riscossione ma non deve indurre i debitori ad attendere: la posizione può essere nuovamente riscossa o iscritta a ruolo se ricompaiono beni.
1.8 Norme sulla crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e D.Lgs 14/2019)
Per le persone fisiche, i consumatori e i piccoli imprenditori esiste la possibilità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012 e, dal 2021, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019). Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore (art. 70 CCII): consente al consumatore meritevole e sovraindebitato di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, che può prevedere la falcidia dei debiti e l’esdebitazione finale; il giudice omologa il piano se ritiene conveniente rispetto alla liquidazione.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore o dell’imprenditore minore (art. 74 CCII): richiede l’accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti; prevede l’esdebitazione del debitore e può includere riduzioni e dilazioni.
- Liquidazione controllata del patrimonio (art. 268 ss. CCII): permette di liquidare i beni del debitore sotto la vigilanza del tribunale; i crediti sono soddisfatti secondo l’ordine delle cause di prelazione, e al termine si ottiene l’esdebitazione residua.
L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia, assiste i clienti nella predisposizione dei piani del consumatore e degli accordi di ristrutturazione, individuando la soluzione più conveniente e curando il deposito presso l’OCC.
2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica e come reagire
Quando il debitore riceve una cartella di pagamento o una richiesta di saldo da parte di una banca/finanziaria, è fondamentale seguire un percorso preciso per evitare errori e cogliere eventuali vizi. Qui viene presentata una procedura generale, valida per debiti fiscali e bancari, che deve essere adattata al caso concreto.
2.1 Verifica del titolo e dei termini
- Analisi dell’atto: verificare che la cartella o la diffida sia stata notificata regolarmente (indirizzo, PEC, raccomandata). Un difetto di notifica rende l’atto nullo.
- Termini per l’impugnazione: per le cartelle esattoriali occorre distinguere:
- Entro 60 giorni dalla notifica per ricorsi contro l’iscrizione a ruolo di tributi e contributi;
- Entro 30 giorni per avvisi di addebito INPS e cartelle relative a multe stradali;
- Entro 40 giorni per impugnare gli estratti di ruolo.
Se si decide di aderire alla definizione agevolata o al saldo e stralcio, la presentazione della domanda sospende i termini del giudizio. Le Sezioni Unite hanno ribadito che il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio dopo il versamento della prima rata .
- Prescrizione e decadenza: verificare se il credito è prescritto (per esempio, 10 anni per tributi erariali, 5 anni per contributi previdenziali, 3 anni per multe stradali). Alcune cartelle potrebbero essere annullate integralmente o parzialmente per decorso dei termini.
- Anatocismo e usura: nei contratti di finanziamento è necessario controllare i tassi d’interesse applicati e le commissioni. Qualora vi siano usura o anatocismo, si può contestare l’ammontare del debito e chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate.
2.2 Richiesta di documentazione e verifiche preliminari
- Estrazione della posizione debitoria: richiedere all’Agente della riscossione (AER) l’elenco dettagliato dei carichi pendenti. L’AER è tenuta a fornire un prospetto con la descrizione dei ruoli e degli importi.
- Richiesta di conti e movimenti: nel caso di debiti bancari, la banca deve fornire il piano di ammortamento, gli estratti conto e la documentazione relativa alle commissioni e agli interessi applicati. Tale documentazione è fondamentale per verificare la correttezza del saldo.
- Stato dei beni: verificare se il debitore possiede beni ipotecati o pignorabili; in caso contrario, il potere di escussione del creditore è ridotto. Il D.Lgs 33/2025 consente l’anticipazione del discarico in assenza di beni aggredibili , ma l’ente impositore può comunque tentare azioni future se emergono beni.
- Situazione personale: analizzare l’ISEE per verificare l’accesso alle sanatorie; esaminare l’eventuale presenza di procedure concorsuali in corso (piano del consumatore, liquidazione controllata).
2.3 Avvio della trattativa: definizione del margine di offerta
Prima di formulare un’offerta a saldo e stralcio occorre valutare:
- Forza contrattuale del debitore: un debitore con reddito insufficiente, assenza di beni e carichi pendenti su più posizioni ha maggiore potere negoziale perché il creditore rischia di ottenere poco o nulla in caso di procedura concorsuale. Se il debitore è in procedura di sovraindebitamento, la proposta di saldo e stralcio deve offrire ai creditori un risultato migliore di quello che otterrebbero in liquidazione.
- Presenza di garanzie e co‑obbligati: se il debito è garantito (ipoteca, fideiussione), il creditore sarà meno incline a concedere forti sconti. In presenza di co‑obbligati, un accordo con uno solo non libera gli altri: la Cassazione ha stabilito che la transazione parziale riduce solo la quota interna .
- Dettaglio dei costi: oltre al capitale residuo, considerare spese legali, interessi, imposte di registro. È utile predisporre un bilancio tra quanto costa continuare l’azione esecutiva e quanto si potrebbe ottenere immediatamente con il saldo.
- Valore del tempo: la definizione rapida del debito permette di cancellare segnalazioni negative (Centrale Rischi) e ripulire la posizione creditizia. La Cassazione n. 3671/2024 ha riconosciuto che la mancata cancellazione tempestiva è fonte di danno .
2.4 Presentazione dell’offerta e redazione dell’accordo
- Negoziazione formale: è consigliabile presentare l’offerta a mezzo PEC o raccomandata, indicando la somma proposta, la scadenza del pagamento e la condizione della cancellazione totale del debito (con la clausola “nulla più a pretendere”). La proposta deve chiarire che il pagamento è effettuato “in via transattiva” e che l’importo è riferito a capitale, interessi e spese.
- Assistenza legale: con l’ausilio dell’Avv. Monardo lo stralcio viene formulato in maniera efficace, evitando clausole a favore del creditore (ad esempio, la possibilità di revocare l’accordo se un co‑obbligato non paga). Lo studio valuta se prevedere la rinuncia alle eccezioni o la liberazione dei garanti.
- Contratto di transazione: l’accordo deve essere firmato dalle parti (e dall’eventuale mediatore). La Cassazione ha ribadito che la transazione a saldo e stralcio non è novativa ; pertanto l’accordo deve specificare che la quietanza viene rilasciata solo dopo l’effettivo pagamento.
- Adempimenti successivi: il creditore è tenuto a cancellare la segnalazione a sofferenza e le eventuali iscrizioni ipotecarie o pignoramenti. In caso di ritardo, può essere richiesto il risarcimento del danno .
2.5 Procedura con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione
- Domanda di saldo e stralcio: per accedere al saldo e stralcio fiscale, è necessario presentare la dichiarazione di adesione (modello SA‑ST) tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro i termini previsti. La dichiarazione permette di indicare i carichi che si vogliono includere e di scegliere la modalità di pagamento (unica soluzione o rate).
- Comunicazione dell’importo: l’Agenzia comunica l’importo dovuto e le scadenze delle rate. Secondo la L. 145/2018, le rate sono cinque (35%, 20%, 15%, 15%, 15%) con interessi al 2% .
- Pagamento: il pagamento entro le scadenze è fondamentale per non decadere dai benefici. La decadenza comporta la perdita degli sconti e la ripresa delle procedure esecutive; tuttavia, la legge prevede la possibilità di rateizzare il debito residuo ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 .
- Effetto sul processo: se è pendente un contenzioso tributario, l’art. 12‑bis D.L. 84/2025 stabilisce che l’effetto estintivo del giudizio si produce con il pagamento della prima rata ; il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere su istanza del contribuente o dell’Agenzia delle Entrate .
2.6 Gestione dei beni pignorati e fermi amministrativi
- Pignoramenti immobiliari: l’esecuzione immobiliare può essere sospesa con istanza di conversione o di sospensione. In presenza di una procedura di saldo e stralcio o di sovraindebitamento, l’avv. Monardo può presentare istanza per sospendere l’esecuzione. Nel caso di rottamazione‑quater, il pagamento della prima rata determina l’estinzione del giudizio .
- Fermi amministrativi e ipoteche: l’adesione alla definizione agevolata o il pagamento del saldo e stralcio comporta la cancellazione del fermo sull’auto o dell’ipoteca. È necessario inviare la prova del pagamento all’AER e chiedere la revoca dell’iscrizione.
- Beni mobili pignorati: per i pignoramenti presso terzi (stipendio, conto corrente) occorre presentare l’accordo di saldo e stralcio al giudice dell’esecuzione al fine di ottenere la liberazione delle somme.
3. Difese e strategie legali
Quando il creditore rifiuta il saldo e stralcio o pretende importi eccessivi, è possibile attivare una serie di difese. L’Avv. Monardo, grazie alla sua esperienza in diritto bancario e tributario, individua la strategia più efficace.
3.1 Contestazioni formali e ricorsi
- Opposizione a cartella esattoriale: il ricorso può contestare la notifica, l’inesistenza della firma del responsabile, la decadenza del ruolo o la prescrizione. Alcune cartelle risalenti possono essere annullate integralmente. In caso di stralcio ex art. 4 D.L. 119/2018, la cartella può essere contestata se non sono state stralciate le partite inferiori a 1.000 € .
- Opposizione a decreto ingiuntivo: per i debiti bancari, è possibile eccepire la nullità della fideiussione (spesso redatta secondo lo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia), l’usura, l’anatocismo, la prescrizione quinquennale dell’azione di ripetizione.
- Reclamo in Centrale Rischi: se la banca non aggiorna la posizione dopo un accordo a saldo e stralcio, si può presentare un reclamo e, in caso di mancata risposta, un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario; la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento .
3.2 Negoziazione con le banche
La negoziazione con le banche richiede competenza e determinazione. Alcuni accorgimenti:
- Preparare la base di calcolo: quantificare il capitale residuo (al netto di anatocismo e usura) e valutare la percentuale realistica da offrire. Le banche sono più disponibili a riduzioni importanti quando il debitore dimostra che in caso di procedura concorsuale otterrebbero meno.
- Appellarsi alla prassi del mercato: nella prassi, gli sconti variano dal 30% al 70% a seconda della situazione del debitore e della garanzia. Le banche preferiscono incassare subito una parte del credito piuttosto che affrontare lunghi contenziosi con esiti incerti.
- Clausole essenziali: chiedere la rinuncia a ogni ulteriore pretesa (“a saldo e stralcio e nulla più a pretendere”), l’immediata liberazione di ipoteche e garanzie e la cancellazione dalla Centrale dei Rischi.
- Protezione dei co‑obbligati: se vi sono fideiussori, accertarsi che l’accordo li liberi; diversamente, la banca potrebbe recuperare la parte restante dai garanti. La Cassazione n. 22231/2014 ricorda che la transazione con un debitore non libera gli altri .
3.3 Strategie difensive nei procedimenti esecutivi
- Conversione del pignoramento: presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione offrendo un importo a saldo del credito. Se il creditore accetta, il giudice sospende la vendita.
- Opposizione ex art. 615 c.p.c.: contestare la validità del titolo esecutivo (per esempio, cartella stralciabile) o l’erronea quantificazione degli interessi.
- Sospensione ex art. 624 c.p.c.: chiedere la sospensione dell’esecuzione per trattative in corso; il giudice può concederla se vi sono motivi gravi.
- Ristrutturazione del debito d’impresa: per le imprese in crisi, il D.Lgs 14/2019 offre strumenti come il concordato preventivo o il piano di ristrutturazione. L’azienda può proporre ai creditori un concordato con falcidia del debito: se i creditori non accettano un’offerta ragionevole, il giudice può comunque omologare la proposta (c.d. cram down). L’Avv. Monardo, esperto negoziatore della crisi d’impresa, assiste le imprese in queste procedure.
3.4 Procedure di sovraindebitamento
Quando il debito supera le possibilità di rimborso, è possibile accedere alle procedure di cui alla L. 3/2012 e al Codice della crisi. Il piano del consumatore consente di ridurre il debito anche con percentuali molto basse; gli accordi di ristrutturazione con i creditori, invece, richiedono la maggioranza del 60%. L’esdebitazione permette di liberarsi definitivamente dai debiti residui, offrendo al debitore una nuova opportunità.
3.5 Misure di autotutela: accertamento con adesione e ravvedimento operoso
Per i tributi in fase di accertamento, prima dell’iscrizione a ruolo, è possibile ricorrere a strumenti che evitano l’instaurarsi di un contenzioso:
- Accertamento con adesione: consente di definire in via consensuale le somme dovute con una riduzione delle sanzioni a un terzo. Il pagamento può avvenire in rate trimestrali.
- Ravvedimento operoso: permette di regolarizzare spontaneamente una violazione tributaria con sanzioni ridotte. Alcuni recenti decreti hanno introdotto il ravvedimento speciale con riduzione ulteriore delle sanzioni.
4. Strumenti alternativi al saldo e stralcio
Oltre alla trattativa privata e alla definizione agevolata, il debitore ha a disposizione diversi strumenti per uscire dal sovraindebitamento. Qui di seguito sono illustrati i più rilevanti.
4.1 Rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973)
Il piano di rateizzazione consente di dilazionare il pagamento dei tributi iscritti a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 in caso di grave e comprovata difficoltà economica. È lo strumento cui ci si rivolge quando non si può pagare la definizione agevolata; la domanda va presentata all’AER allegando la documentazione reddituale. La rateizzazione non blocca le azioni cautelari ma impedisce l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche se il piano è in regola.
4.2 Rottamazione e definizione agevolata
Le rottamazioni, dal 2016 a oggi, consentono di pagare solo il capitale e una parte ridotta degli interessi, cancellando sanzioni e aggio. Ogni legge prevede termini e percentuali diversi. Nel 2026 la rottamazione‑quater è stata integrata dall’interpretazione autentica dell’art. 12‑bis D.L. 84/2025 e dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5889/2026 . La rottamazione‑quinquies ha esteso i termini per chi era decaduto. È possibile che nei prossimi anni vengano varate nuove rottamazioni; è quindi consigliabile monitorare la normativa.
4.3 Stralcio ex art. 4 D.L. 119/2018
Come visto, questo stralcio annulla automaticamente i carichi residui inferiori a 1.000 € per i ruoli affidati dal 2000 al 2010 . I debitori che si trovano in questa situazione non devono presentare alcuna domanda: l’AER procede d’ufficio e trasmette gli elenchi agli enti creditori . Questo strumento può coesistere con la definizione agevolata: le cartelle con importi misti (alcune partite inferiori a 1.000 € e altre superiori) possono essere parzialmente annullate e il resto definito con rottamazione o saldo e stralcio.
4.4 Esdebitazione e fallimento personale
L’esdebitazione consente al debitore persona fisica, dopo la liquidazione del patrimonio o il pagamento del piano, di ottenere la liberazione dai debiti residui non pagati. L’esdebitazione è espressamente prevista dal Codice della crisi (artt. 282 e 283 CCII) ed è una delle innovazioni più significative: il giudice può concederla ai soggetti meritevoli che hanno liquidato il loro patrimonio. Per i debitori incapienti esiste la procedura di esdebitazione del debitore incapiente, che permette di chiudere tutti i debiti residui con il pagamento simbolico di un importo minimo.
4.5 Transazione fiscale e contributiva ex art. 182‑ter L.F.
Nel fallimento e nel concordato preventivo l’imprenditore può proporre al Fisco e agli enti previdenziali una transazione che prevede la falcidia o la dilazione dei tributi e dei contributi. L’art. 182‑ter L.F. (oggi confluito nel Codice della crisi) stabilisce che l’accordo è efficace se la proposta non risulta meno conveniente della liquidazione giudiziale; l’omologa è subordinata al parere favorevole dell’Amministrazione finanziaria e dell’INPS, ma il giudice può superare il dissenso se la proposta è economicamente più vantaggiosa.
4.6 Rinegoziazione del mutuo e saldo e stralcio delle esposizioni ipotecarie
Per i debitori con mutui ipotecari, la rinegoziazione del mutuo (ex art. 40 TUB e successive modifiche) consente di allungare la durata o sospendere temporaneamente il pagamento delle rate. In caso di sofferenza, le banche possono cedere il credito a società di recupero (SPV) che sono spesso disponibili a chiudere il debito a saldo e stralcio con sconti significativi. È fondamentale monitorare l’eventuale cessione del credito e interloquire con il nuovo titolare.
4.7 Discarico automatico e discarico anticipato
Come illustrato, l’art. 211 D.Lgs 33/2025 prevede che i carichi affidati dal 1° gennaio 2025 vengano discaricati automaticamente dopo cinque anni se non sono stati riscossi . È prevista anche la possibilità di discarico anticipato se l’Agente accerta l’incapienza del debitore. Questa norma non equivale a un condono: il credito rimane esigibile da parte dell’ente creditore ed è possibile che venga nuovamente affidato all’agente della riscossione se emergono beni . Non conviene quindi attendere passivamente; è meglio negoziare un saldo e stralcio o aderire a una definizione agevolata.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori che pregiudicano la riuscita della trattativa o la possibilità di ottenere uno stralcio. Ecco i più diffusi:
- Ignorare le notifiche: trascurare cartelle e diffide porta a pignoramenti e ipoteche. È fondamentale agire tempestivamente.
- Pagare senza contestare: versare somme senza prima verificare la legittimità del debito può impedire l’accesso a sanatorie e annullamenti. Alcune somme versate prima dello stralcio restano acquisite .
- Formulare offerte irrealistiche: proporre cifre troppo basse senza motivazione può irritare il creditore. Occorre calcolare una percentuale ragionevole in base al valore dei beni e alla sostenibilità del piano.
- Non inserire clausole liberatorie: un accordo a saldo e stralcio senza la clausola “nulla più a pretendere” può lasciare spiragli a ulteriori pretese.
- Dimenticare i co‑obbligati: la transazione con uno solo dei debitori non libera gli altri . È necessario predisporre un accordo che estenda gli effetti a tutti i garanti.
- Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento: molti debitori ignorano il piano del consumatore e le altre procedure che consentono di ridurre drasticamente il debito. È opportuno valutare ogni opzione prima di firmare un saldo e stralcio.
- Non consultare un professionista: l’assistenza di un avvocato specializzato è indispensabile per evitare errori formali, negoziare clausole favorevoli e impugnare gli atti viziati.
6. Tabelle di sintesi
Di seguito alcune tabelle che riassumono le norme e le procedure esaminate. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri per favorire la leggibilità.
6.1 Normative principali
| Norma | Contenuto essenziale | Citazione |
|---|---|---|
| Art. 4 D.L. 119/2018 | Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € per carichi affidati tra il 2000 e il 2010. Soglia riferita al singolo carico. | |
| L. 145/2018, commi 184‑199 | Saldo e stralcio fiscale: pagamento del 16/20/35% (10% in liquidazione), cancellazione di sanzioni e interessi. | |
| Art. 12‑bis D.L. 84/2025 (L. 108/2025) | Interpretazione autentica: la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima rata; il giudice dichiara l’estinzione del giudizio. | |
| Art. 211 D.Lgs 33/2025 | Discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni; possibilità di discarico anticipato se il debitore è incapiente. | |
| Cass. 12876/2015 | La transazione a saldo e stralcio non è novativa; riduce il debito ma non crea un nuovo rapporto. | |
| Cass. 22231/2014 | La transazione con uno dei co‑obbligati non libera gli altri; gli altri restano obbligati per la loro quota. | |
| Cass. 3671/2024 | La banca deve cancellare tempestivamente la segnalazione in Centrale Rischi dopo la transazione; il ritardo è fonte di danno. | |
| Cass. 5889/2026 (Sez. Unite) | L’estinzione del giudizio nella rottamazione‑quater si perfeziona con la prima rata; la definizione si applica anche a carichi non tributari e ai co‑obbligati non aderenti. |
6.2 Percentuali di pagamento nelle principali sanatorie
| Sanatoria | Percentuale sul capitale | Note |
|---|---|---|
| Saldo e stralcio 2019 (L. 145/2018) | 16% (ISEE ≤ 8.500 €); 20% (ISEE 8.500‑12.500 €); 35% (ISEE 12.500‑20.000 €); 10% per chi è in procedura di liquidazione. | Sanzioni e interessi cancellati; pagamento in 5 rate con interessi al 2% . |
| Rottamazione‑ter (2019) | 100% del capitale e interessi legali; sanzioni e interessi di mora annullati. | Pagamento in 17 rate fino al 2023. |
| Rottamazione‑quater (2023) | 100% del capitale e interessi da ritardata iscrizione; sanzioni e interessi di mora annullati. | Pagamento fino a 18 rate; primo versamento sufficiente per estinguere il giudizio . |
| Stralcio automatico (art. 4 D.L. 119/2018) | 0% (annullamento integrale) per carichi ≤ 1.000 €. | Annullamento d’ufficio alla data del 31 dicembre 2018 . |
6.3 Procedure di sovraindebitamento
| Procedura | Requisiti | Vantaggi |
|---|---|---|
| Piano del consumatore | Persona fisica non fallibile, meritevole, in stato di sovraindebitamento. | Riduzione e dilazione dei debiti con omologa del giudice; nessuna approvazione dei creditori necessaria. |
| Accordo di ristrutturazione | Debitore civile o imprenditore minore; accordo con il 60% dei creditori. | Riduzione dei debiti, sospensione delle procedure esecutive, esdebitazione finale. |
| Liquidazione controllata | Patrimonio insufficiente per altre soluzioni. | Liquidazione dei beni con distribuzione ai creditori e esdebitazione residua. |
7. Domande frequenti (FAQ)
Questa sezione risponde a 20 domande comuni per chi intende proporre un saldo e stralcio.
- Cos’è il saldo e stralcio? È un accordo transattivo con cui il debitore paga una somma inferiore a quella originariamente dovuta. Secondo la Cassazione, non è una transazione novativa ma riduce solo l’entità del debito .
- Il saldo e stralcio cancella completamente il debito? Sì, se include la clausola “a saldo e stralcio e nulla più a pretendere” e se il pagamento avviene nei termini pattuiti. In caso contrario il creditore può rivalersi per la differenza.
- Quanto offrire in un saldo e stralcio bancario? Dipende dalla situazione economica e dal valore dei beni. In genere si va dal 30% al 70% del capitale residuo. Le banche sono più disponibili se il debitore dimostra l’impossibilità di soddisfare integralmente il credito.
- Quanto offrire in un saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione? Le percentuali sono fissate per legge: nel saldo e stralcio fiscale 2019 si pagano il 16%, 20% o 35% del capitale, mentre nella rottamazione‑quater si paga il capitale senza sanzioni né interessi .
- Posso includere tutti i debiti nel saldo e stralcio? No. Alcuni debiti (ad esempio, le risorse proprie dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le sanzioni penali) sono esclusi. Lo stralcio automatico non si applica a questi carichi .
- Cosa succede se non pago una rata della rottamazione‑quater? Si decade dalla definizione agevolata e il debito residuo torna esigibile. Tuttavia, è possibile chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 .
- È vero che nel 2026 non si devono più pagare le cartelle inferiori a 1.000 €? Lo stralcio automatico ha annullato i carichi affidati tra il 2000 e il 2010 , ma dal 2025 in poi le cartelle vengono discaricate dopo 5 anni secondo l’art. 211 D.Lgs 33/2025 . Ciò non significa che il debito sia cancellato: l’ente creditore può iscriverlo nuovamente a ruolo .
- Posso ottenere uno sconto se il debito è stato ceduto a una società di recupero crediti? Spesso sì. Le società acquistano i crediti a prezzi ridotti e sono interessate a chiuderli rapidamente. Tuttavia è opportuno verificare la regolarità della cessione e negoziare con l’assistenza di un avvocato.
- Il saldo e stralcio vale per i co‑obbligati? No, a meno che l’accordo preveda espressamente la liberazione di tutti. Altrimenti la banca può rivalersi sugli altri garanti .
- La banca può rifiutare l’offerta? Sì. Non esiste un obbligo di accettare. Tuttavia, se il debitore dimostra la propria incapienza e minaccia di avviare una procedura concorsuale, la banca potrebbe preferire incassare subito una parte del credito.
- Il saldo e stralcio è soggetto a tassazione? Per il debitore persona fisica non imprenditore l’eventuale differenza tra il debito originario e quanto pagato non costituisce reddito imponibile. Per la banca, invece, la perdita è deducibile come costo .
- Posso fare un saldo e stralcio sulle multe stradali? Le multe rientrano nelle definizioni agevolate solo se la legge lo prevede esplicitamente. La rottamazione‑quater include anche le multe, ma il saldo e stralcio fiscale 2019 riguardava solo tributi e contributi.
- Posso aderire alla rottamazione se ho già un piano di rateizzazione? Sì, è possibile includere i debiti già rateizzati nella definizione agevolata. Le somme versate in eccesso vengono imputate ad altri carichi o rimborsate .
- La definizione agevolata vale anche per i debiti non tributari? Le Sezioni Unite hanno chiarito che la rottamazione‑quater può riguardare anche i debiti non tributari (ad esempio, multe) purché risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione .
- Qual è la differenza fra saldo e stralcio e rottamazione? Il saldo e stralcio è un accordo individuale con il creditore; la rottamazione è una sanatoria prevista per legge che consente di pagare solo il capitale e gli interessi legali. Nel saldo e stralcio si può ottenere una riduzione maggiore, ma serve la volontà del creditore.
- Se aderisco alla definizione agevolata, devo rinunciare al ricorso? Sì. Con la domanda di definizione si rinuncia all’impugnazione dell’atto. Tuttavia, l’art. 12‑bis consente di ottenere l’estinzione del giudizio dopo il pagamento della prima rata .
- La transazione è valida se l’offerta è verbale? È sempre consigliabile formalizzare l’accordo per iscritto. La mancanza di prova può rendere difficile far valere il pagamento parziale.
- Posso usare i crediti d’imposta per pagare la rottamazione? Alcune norme hanno autorizzato l’utilizzo di crediti d’imposta (come il bonus 110%) in compensazione; tuttavia, le regole cambiano di sanatoria in sanatoria. Occorre verificare la legge vigente.
- Cosa succede se il creditore cede il credito dopo la mia offerta? In caso di cessione, l’accordo rimane valido solo se il cessionario vi aderisce. È quindi opportuno accertare l’identità del creditore prima di pagare.
- Quando conviene ricorrere alle procedure di sovraindebitamento? Se il debito complessivo è così elevato da impedire qualsiasi pagamento sostenibile, o se non si possiedono beni pignorabili, il piano del consumatore o la liquidazione controllata possono essere la soluzione migliore. Queste procedure permettono di ottenere l’esdebitazione e di ripartire da zero.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio come determinare l’offerta di saldo e stralcio, presentiamo alcune simulazioni basate su casi ricorrenti. Ogni esempio è ipotetico ma si ispira a situazioni reali seguite dallo studio Monardo (nomi e dati sono modificati per tutelare la privacy).
8.1 Debito bancario con due co‑obbligati
Situazione:
- Debito originario di 100.000 € con garanzia ipotecaria; due co‑obbligati; tasso d’interesse usurario;
- Il debitore principale ha perso il lavoro e non possiede altri beni, mentre il co‑obbligato è proprietario di un appartamento.
Analisi:
- Verifica del contratto: emerge che la fideiussione è redatta secondo lo schema ABI dichiarato nullo. È possibile eccepire la nullità e rideterminare il saldo secondo i tassi legali. Il debito scende a 70.000 €.
- Forza contrattuale: il patrimonio del debitore principale è insufficiente; la banca potrebbe aggredire il co‑obbligato ma i tempi sono lunghi e l’ipoteca copre soltanto una parte. Grazie alla sentenza Cass. 22231/2014 la transazione con uno non estingue l’obbligazione dell’altro : è necessario ottenere l’adesione di entrambi per liberarsi completamente.
- Offerta: si propone un saldo e stralcio pari al 50% del debito rideterminato (35.000 €) con pagamento in un’unica soluzione. In cambio si richiede la cancellazione dell’ipoteca e la liberazione di entrambi i co‑obbligati. La banca accetta considerando che la procedura esecutiva potrebbe fruttare meno.
- Esito: il debito viene estinto e la banca cancella la segnalazione a sofferenza; i co‑obbligati vengono liberati.
8.2 Saldo e stralcio fiscale con ISEE basso
Situazione:
- Persona fisica con ISEE di 12.000 €;
- Debiti tributari iscritti a ruolo per 20.000 € (IRPEF e contributi INPS) riferiti agli anni 2012‑2016.
Applicazione del saldo e stralcio 2019:
- La L. 145/2018 consente di versare il 20% del capitale e degli interessi per ISEE tra 8.500 € e 12.500 €, annullando sanzioni e interessi di mora .
- L’AER comunica che l’importo dovuto è 4.000 €. Il debitore opta per le cinque rate: 1.400 € la prima (35%), poi 800 €, 600 €, 600 €, 600 €.
- Dopo il pagamento della prima rata, eventuali giudizi pendenti vengono estinti ai sensi dell’art. 12‑bis D.L. 84/2025 .
- Il debitore ottiene la liberazione dai residui e la cancellazione delle ipoteche.
8.3 Discarico automatico e discarico anticipato
Situazione:
- Ruolo di 800 € (multa automobilistica) affidato all’AER nel marzo 2025;
- Il debitore non possiede beni né redditi e risiede all’estero.
Applicazione dell’art. 211 D.Lgs 33/2025:
- Poiché il carico è stato affidato dopo il 1° gennaio 2025, può beneficiare del discarico automatico dopo cinque anni se permane l’inesigibilità .
- L’agente della riscossione, rilevata l’assenza di beni, può chiedere un discarico anticipato e restituire il ruolo all’ente creditore .
- Il debitore deve comunque monitorare la situazione: l’ente potrebbe iscrivere nuovamente il debito a ruolo se emergono beni; nel frattempo può contattare l’ente per un saldo e stralcio a cifra ridotta.
8.4 Procedura di sovraindebitamento
Situazione:
- Professionista con debiti personali e professionali per 250.000 €; reddito annuo di 20.000 €; nessun immobile;
- Debiti verso Fisco e banche; apertura di pignoramento dello stipendio.
Soluzione:
- Presentazione del piano del consumatore: si propone ai creditori un piano quinquennale basato sul reddito, versando 500 € al mese (30.000 € in totale).
- Il giudice omologa il piano perché assicura ai creditori un importo superiore a quello ottenibile in liquidazione.
- Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione e le somme residue vengono cancellate.
- Le procedure esecutive vengono sospese; eventuali segnalazioni in CRIF sono cancellate.
9. Sentenze recenti da ricordare (aggiornamento 2025‑2026)
Di seguito una rassegna sintetica delle sentenze più significative emesse negli ultimi anni in tema di saldo e stralcio, rottamazione e definizione agevolata.
- Cass. Civ., sez. III, n. 17966/2020: ha ribadito che nello stralcio dei debiti fino a 1.000 € il limite si applica ai singoli carichi, non alla cartella; ha inoltre affermato che le somme versate prima dell’entrata in vigore del D.L. 119/2018 restano definitivamente acquisite .
- Cass. Civ., sez. Trib., n. 11817/2020: primo orientamento sul medesimo tema; ha escluso che lo stralcio si estenda alle cartelle nel loro complesso.
- Cass. Civ., sez. III, n. 3671/2024: l’istituto di credito deve cancellare la segnalazione nella Centrale Rischi dopo la transazione, altrimenti è tenuto al risarcimento .
- Cass. Civ., sez. III, n. 15512/2025: ha fornito un’interpretazione restrittiva dello stralcio ex art. 4 D.L. 119/2018, ribadendo che la soglia si riferisce ai singoli carichi .
- Cass. Civ., sez. III, n. 27096/2025: ha riconosciuto la deducibilità delle perdite subite dalla banca in seguito a saldo e stralcio .
- Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5889/2026: ha stabilito i principi sopra esposti sulla definizione agevolata e sulla solidarietà passiva .
Conclusione
Il saldo e stralcio rappresenta uno strumento potente per uscire da una situazione debitoria evitando procedure esecutive e conservando il proprio patrimonio. Come abbiamo visto, la normativa italiana offre diverse opportunità: stralcio automatico dei piccoli debiti , saldo e stralcio fiscale con percentuali agevolate , rottamazioni e definizioni agevolate con effetto estintivo immediato . La giurisprudenza recente chiarisce che il saldo e stralcio non estingue l’obbligazione originaria ma riduce il debito , che la transazione con un co‑obbligato non libera gli altri e che le banche devono cancellare la segnalazione a sofferenza dopo la transazione . Le Sezioni Unite, nel marzo 2026, hanno poi sancito che per i giudizi relativi alla rottamazione‑quater è sufficiente il pagamento della prima rata .
Per decidere quanto offrire bisogna valutare la forza contrattuale del debitore, la presenza di garanzie, l’eventuale prescrizione e le prospettive di recupero del creditore. In linea di massima, negli accordi bancari si offrono percentuali tra il 30% e il 70%, mentre nelle sanatorie fiscali le percentuali sono fissate dalla legge. È fondamentale accompagnare l’offerta con clausole liberatorie, richiedere la cancellazione delle garanzie e delle segnalazioni e verificare che l’accordo sia sottoscritto da tutte le parti.
Agire tempestivamente è la chiave per salvaguardare la propria posizione: ignorare gli atti o pagare senza contestare può precludere la possibilità di usufruire delle sanatorie e delle procedure di sovraindebitamento.
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