Quali sono i benefici della rottamazione quinquies?

Introduzione

Negli ultimi anni le cartelle esattoriali hanno messo in difficoltà imprese, professionisti e privati. Ritardi nei pagamenti, errori di calcolo o semplicemente la mancanza di liquidità hanno portato molti contribuenti a cumulare ruoli con interessi e sanzioni elevati. Per chi non riesce a far fronte ai propri debiti con l’Erario la situazione può diventare drammatica: pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche ed altre azioni esecutive mettono a rischio il patrimonio personale e aziendale. Per evitare queste conseguenze e ripartire, il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata; la più recente, inserita nella Legge di bilancio 2026 (legge 199/2025), è la rottamazione‑quinquies. Si tratta di una nuova “pace fiscale” che consente di chiudere debiti affidati alla riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo la sorte capitale e le spese di notifica/esecutive, mentre vengono stralciati interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio .

Perché questo tema è importante

La rottamazione‑quinquies rappresenta un’opportunità unica per chi ha debiti iscritti a ruolo. In sintesi:

  • Riduce il debito complessivo: si paga solo il capitale e le spese, mentre sanzioni, interessi e aggi vengono cancellati .
  • Blocca le azioni esecutive: la presentazione dell’istanza sospende automaticamente pignoramenti, fermi amministrativi e nuove procedure esecutive , nonché i termini di prescrizione e decadenza .
  • Permette un piano di rientro sostenibile: oltre al pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, è possibile rateizzare il debito fino a 54 rate bimestrali (spalmate su nove anni) con interessi del 3 % e rate non inferiori a 100 euro .
  • Estingue i giudizi pendenti: il versamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione determina l’estinzione d’ufficio dei giudizi tributari riferiti alle cartelle definite .

Tuttavia i benefici si ottengono solo rispettando termini e condizioni; un ritardo o un errore nella procedura fa decadere dalla sanatoria, con conseguente ripresa delle azioni esecutive . Inoltre, per aderire è necessario rinunciare ai ricorsi pendenti e dichiarare formalmente la volontà di avvalersi della misura entro il 30 aprile 2026 .

Per navigare questo scenario complesso è importante affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono supporto completo ai contribuenti:

  • è avvocato cassazionista con esperienza trentennale in diritto tributario e bancario;
  • coordina un team di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale;
  • è Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
  • è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo può:

  • Analizzare l’atto e la posizione debitoria;
  • Presentare l’istanza di adesione e gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
  • Sospendere o impugnare cartelle, pignoramenti, fermi e ipoteche;
  • Trattare piani di rientro e soluzioni stragiudiziali;
  • Ricorrere in giudizio quando il diniego è illegittimo e ottenere sospensive cautelari;
  • Valutare alternative come accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento.

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Nei paragrafi che seguono esamineremo in dettaglio il quadro normativo, la procedura, i benefici, le difese possibili, gli strumenti alternativi, gli errori da evitare e le più recenti pronunce giurisprudenziali.

1. Quadro normativo della rottamazione‑quinquies

La rottamazione‑quinquies è stata introdotta dall’art. 1, commi 82‑101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026). La norma prevede che i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 possano essere estinti pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecutive . Di seguito analizziamo i principali commi.

1.1 Carichi definibili e esclusioni

Comma 82: stabilisce l’ambito dei carichi definibili. Rientrano:

  • Imposte derivanti da controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni (artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e artt. 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972); queste riguardano differenze d’imposta emerse dai controlli e non versate .
  • Contributi INPS dovuti a seguito di dichiarazioni ma non versati, ad eccezione di quelli richiesti dopo accertamento .
  • Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada comminate da amministrazioni statali; in questo caso, la definizione estingue solo interessi e aggio, non la sanzione .
  • Carichi rientranti nelle precedenti rottamazioni (ter, quater o saldo e stralcio) decaduti per mancato pagamento; si possono dunque “recuperare” carichi per i quali l’utente aveva perso il beneficio .

Sono invece esclusi:

  • Debiti derivanti da recupero di aiuti di Stato, da condanne della Corte dei conti e da sentenze penali (multe, ammende e sanzioni pecuniarie);
  • Risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e IVA all’importazione;
  • Contributi INPS derivanti da accertamenti;
  • Carichi affidati dal 1º gennaio 2024 (non rientranti nel periodo 2000‑2023).

1.2 Benefici: stralcio di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio

Il vantaggio principale della rottamazione‑quinquies è la riduzione del debito:

  • Eliminazione di sanzioni e interessi. Il debitore paga solo la somma dovuta a titolo di capitale e le spese di notifica ed esecutive . Per le sanzioni del Codice della Strada vengono soppressi gli interessi e l’aggio ma rimane dovuta la sanzione .
  • Eliminazione dell’aggio dell’agente della riscossione: la quota percentuale (fino all’8 %) che Equitalia o l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione percepisce per il servizio di riscossione non viene applicata . Questa componente era stata oggetto di contestazioni anche dinanzi alla Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 46/2025 relativa al prelievo sugli oneri di riscossione), ma la rottamazione la elimina tout court per i carichi ammessi.
  • Tasso di interesse ridotto per il pagamento rateale: l’interesse di dilazione applicato alle rate è fissato al 3 % annuo (in luogo del tasso legale o dei tassi maggiorati previsti per le rateazioni ordinarie). La prima rata non può essere inferiore a 100 euro .

1.3 Termini di adesione e modalità di pagamento

Termine di adesione. L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica tra il 20 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 . Non sono previste proroghe automatiche; eventuali slittamenti dovranno risultare da un successivo provvedimento legislativo.

Modalità di presentazione. Ci sono due procedure:

  • Area riservata: il contribuente accede con SPID, CIE o CNS. Il sistema propone automaticamente l’elenco dei carichi definibili; il richiedente può selezionare quelli che intende definire .
  • Area pubblica: accessibile senza credenziali. Occorre indicare i numeri identificativi di almeno una cartella/avviso definibile e allegare un documento di identità; il sistema genera l’elenco delle cartelle da includere .

Dopo l’invio, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invia una e‑mail di presa in carico e, successivamente, un’e‑mail con la ricevuta. È indispensabile scaricare la ricevuta entro 5 giorni; in caso contrario, la richiesta sarà annullata .

Per i carichi oggetto di procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019) è necessario inviare l’istanza tramite PEC con modello DA‑LS‑2026 .

Modalità di pagamento. Sono previste due opzioni:

  1. Pagamento in un’unica soluzione: l’intero importo va versato entro il 31 luglio 2026 .
  2. Pagamenti rateali: è possibile scegliere fino a 54 rate bimestrali distribuite su nove anni. Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026 ; le successive seguono un calendario bimestrale fino al 2035. Le rate sono accompagnate da moduli precompilati che l’Agenzia invia con la comunicazione di accoglimento .

Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro ; sugli importi rateizzati maturano interessi del 3 % a partire dal 1º agosto 2026 .

1.4 Effetti dell’istanza: sospensione delle procedure e DURC regolare

Dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione riceve l’istanza di adesione:

  • Blocco delle azioni esecutive: l’agente non può iniziare nuove procedure di pignoramento, esecuzione forzata, iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi . Anche i pignoramenti presso terzi in corso vengono sospesi . L’interruzione è automatica e non richiede provvedimenti del giudice . La sospensione è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20049/2017) che ha affermato l’immediato effetto sospensivo .
  • Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza: i termini si congelano sino alla scadenza della prima rata . Questo significa che, anche se la cartella si avvicina alla prescrizione, la richiesta di rottamazione blocca il decorso.
  • Sospensione delle rateazioni in corso: se il contribuente ha già un piano di rateazione ordinario ex art. 19 DPR 602/1973, i versamenti sono sospesi fino alla prima rata della rottamazione .
  • DURC regolare: l’adesione garantisce la regolarità contributiva per i carichi definibili. L’INPS ha chiarito che, una volta registrata la sospensione, il DURC risulterà regolare dalla data della dichiarazione fino al pagamento .

1.5 Estinzione dei giudizi pendenti e rinuncia agli atti

Il legislatore richiede che il contribuente dichiari la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi inseriti nella rottamazione. La rinuncia dev’essere depositata nel fascicolo processuale insieme alla prova della presentazione dell’istanza e del pagamento della prima rata . Con il pagamento della prima rata (o dell’importo in unica soluzione) si perfeziona la definizione e il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo .

Gli importi già versati in passato restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili . Ciò significa che eventuali rate pagate prima della rottamazione non vengono restituiti ma vengono scomputate dal nuovo ammontare dovuto.

1.6 Decadenza e conseguenze

La decadenza dalla rottamazione‑quinquies si verifica se:

  • non si paga l’unica rata o la prima rata entro il 31 luglio 2026;
  • si omette o si paga in ritardo, anche non consecutivamente, due rate del piano ;
  • non si paga la rata finale .

La decadenza comporta la perdita di tutti i benefici: gli importi pagati vengono considerati acconti, si ripristinano le sanzioni, gli interessi e l’aggio e riprendono immediatamente le azioni esecutive . Inoltre, i debiti non potranno più essere rateizzati ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 .

1.7 Procedure di crisi e sovraindebitamento

Il comma 97 prevede che la rottamazione‑quinquies possa essere utilizzata anche nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). Il debitore che presenta un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione può inserire tra i debiti oggetto del piano i carichi definibili; l’istanza deve essere trasmessa via PEC con il modello specifico . Ciò consente di unire la misura fiscale al percorso di risanamento più ampio, ottenendo l’esdebitazione al termine del piano.

1.8 Differenze tra rottamazione‑quinquies, rottamazione‑quater e saldo e stralcio

Per comprendere la portata della nuova definizione agevolata è utile confrontarla con le precedenti:

MisuraPeriodo dei carichiBeneficiTasso interessi rateScadenza domandaNumero rateNote
Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022)Carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022pagamento di capitale e spese, stralcio di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio2 % annuo30 aprile 2023 (riammissione 2025)fino a 18 rate (quater) o 10 rate (riammissione)Rinuncia ai giudizi; prima rata 31 luglio 2023; decadenza con 1 rata oltre 5 giorni di tolleranza
Saldo e stralcio (D.L. 119/2018 e successive)Carichi affidati dal 2000 al 2017, per contribuenti con ISEE < 20.000 €pagamento percentuale (16, 20, 35 %) del capitale, stralcio totale di interessi e sanzioni0 %30 aprile 2019 (chiusa)fino a 20 rateMisura riservata a persone fisiche in difficoltà economica
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023pagamento di capitale e spese; stralcio di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio; per sanzioni stradali si stralcia solo interesse e aggio3 % annuo30 aprile 2026fino a 54 ratePrima rata 31 luglio 2026; rate bimestrali fino al 2035; decadenza senza tolleranza

2. Giurisprudenza più recente e principi di diritto

La rottamazione‑quinquies è entrata in vigore nel 2026, quindi al momento non esistono ancora pronunce specifiche della Corte di Cassazione su questa misura. Tuttavia, la giurisprudenza sviluppata sulla rottamazione‑quater e sulle definizioni agevolate precedenti offre principi utili e presumibilmente applicabili anche alla quinquies.

2.1 Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 5889/2026

Il 15 marzo 2026 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno dirimito il contrasto interpretativo sulla rottamazione‑quater, stabilendo tre principi di diritto pubblicati nel sito ufficiale della Corte :

  1. Perfezionamento della definizione e estinzione del giudizio. Le Sezioni Unite hanno affermato che, in base all’art. 12‑bis del D.L. 84/2025 (interpretazione autentica della rottamazione‑quater), la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata; il giudice deve dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo dopo aver verificato la presentazione della dichiarazione di adesione, la comunicazione dell’Agenzia e la prova del pagamento . Questo principio è fondamentale perché conferma che non occorre attendere il pagamento di tutte le rate per chiudere il contenzioso; l’estinzione interviene con il primo pagamento.
  2. Applicabilità ai debiti non tributari. La definizione agevolata può riguardare anche debiti di natura non tributaria, purché risultanti dai carichi affidati alla riscossione nel periodo di riferimento . Ciò include ad esempio contributi previdenziali o sanzioni amministrative (nei limiti previsti dalla legge).
  3. Effetti sul co‑obbligato. Se il debito è solidale tra più soggetti, l’estinzione del giudizio si estende anche al co‑obbligato che non ha aderito alla rottamazione . Questo orientamento estende i benefici a tutti i debitori solidali e rende più conveniente aderire.

Anche se la sentenza riguarda la rottamazione‑quater, i principi sono di interpretazione autentica e si riferiscono all’art. 12‑bis del D.L. 84/2025, che sarà applicabile anche ai giudizi concernenti la rottamazione‑quinquies. Di conseguenza si può ritenere che, anche per la quinquies, l’estinzione del giudizio avverrà con il pagamento della prima rata e che l’efficacia si estenderà al co‑obbligato.

2.2 Cassazione, sezioni tributarie, ordinanza n. 29574/2025

Con ordinanza del 7 novembre 2025 la Corte di Cassazione (sezione tributaria) ha confermato che, per la rottamazione‑quater, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di adesione, la comunicazione dell’Agenzia e il pagamento della prima rata per determinare la cessazione della materia del contendere . La pronuncia ha richiamato l’art. 12‑bis D.L. 84/2025 e ha stabilito che il giudice deve dichiarare l’estinzione d’ufficio. Questo orientamento, recepito poi dalle Sezioni Unite, rafforza la tutela del contribuente e riduce l’incertezza procedurale.

2.3 Cassazione, sentenza n. 20049/2017 e sospensione automatica delle azioni esecutive

Anche prima della rottamazione‑quater la Suprema Corte aveva affermato che la presentazione dell’istanza di definizione agevolata comporta l’immediata sospensione delle procedure esecutive. Con la sentenza n. 20049 dell’11 agosto 2017 la Corte ha dichiarato che l’adesione alla rottamazione (allora ex D.L. 193/2016) blocca automaticamente pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi . Questo principio, recepito espressamente dalla Legge 199/2025, garantisce tutela al debitore fin dal deposito dell’istanza. .

2.4 Altre pronunce rilevanti (2024‑2025)

Nell’attesa di pronunce sulla quinquies, è utile ricordare altre ordinanze della Cassazione in materia di definizione agevolata e diniego dell’accesso:

  • Ordinanza 24428/2024 (sez. tributaria): ha confermato che l’estinzione del giudizio per rottamazione‑quater avviene con il pagamento della prima rata e che il giudice può dichiararla d’ufficio. Ha inoltre ribadito che l’effetto estintivo si produce anche se l’Agenzia non partecipa al giudizio .
  • Ordinanza 16642/2025, 15946/2025 e 11245/2025: le massime pubblicate dal Massimario della Cassazione (richiamate nelle fonti ministeriali) attestano l’allineamento di merito sull’effetto estintivo e sul carattere non impugnabile dell’adesione. In particolare ribadiscono che il diniego deve essere motivato e che l’Agenzia deve considerare eventuali importi già versati .
  • Ordinanza 1335/2024: ha affrontato l’impugnabilità degli atti non espressamente elencati dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992, confermando l’interesse a ricorrere contro il diniego della definizione .
  • Ordinanza 33948/2023: ha delineato i profili di impugnabilità relativi alla rateazione ex art. 19 DPR 602/1973, utile quando il “piano B” (rateazione ordinaria) viene revocato o negato .
  • Sentenza 24652/2021: in materia di definizione agevolata e condono, la Corte ha affermato che il diniego non è un semplice atto interno ma produce effetti lesivi e quindi è impugnabile . Questo principio sarà rilevante qualora l’Agenzia dovesse escludere indebitamente alcuni carichi dalla rottamazione‑quinquies.

2.5 Giurisprudenza di merito e interpretazioni della dottrina

Le commissioni tributarie di merito hanno emesso numerose sentenze in favore dei contribuenti, annullando il diniego di accesso per difetto di motivazione o erronea classificazione dei carichi. Ad esempio, una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (aprile 2025) ha ritenuto illegittima l’esclusione dalla rottamazione‑quater di carichi relativi a contributi INPS già dichiarati ma non versati. La commissione ha osservato che l’Agenzia deve fornire un elenco completo e dettagliato dei carichi definibili e motivare le esclusioni; in mancanza, il contribuente può impugnare l’atto entro 60 giorni ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992 .

La dottrina (v. M. Pirone, 2026) sottolinea che, a differenza della rottamazione‑quater, la quinquies ha un termine di adesione più ampio (fino a dicembre 2023) e prevede tolleranza zero sui ritardi di pagamento. Infatti la norma non ammette la tolleranza dei cinque giorni prevista nelle precedenti edizioni; un solo giorno di ritardo comporta la decadenza .

3. Procedura passo‑passo: cosa fare dalla notifica alla definizione

Affrontare correttamente una cartella di pagamento e aderire alla rottamazione‑quinquies richiede organizzazione e conoscenza delle regole. Di seguito una guida operativa suddivisa in fasi.

3.1 Ricezione della cartella di pagamento o dell’avviso esecutivo

  • Verifica dei termini di notifica: la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza previsto per ciascun tributo. Ad esempio, per l’IVA il termine è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo. Se la notifica è tardiva si può presentare ricorso entro 60 giorni chiedendone l’annullamento.
  • Controllo della motivazione: verificare se la cartella contiene gli estremi dell’atto presupposto (avviso di accertamento o liquidazione). La mancanza di motivazione rende l’atto nullo.
  • Analisi degli importi: calcolare la quota di capitale, interessi, sanzioni e aggio. Questo permette di stimare il risparmio ottenibile con la rottamazione.
  • Valutazione degli errori: individuare eventuali vizi (notifica, prescrizione, duplicazione) che consentono di impugnare l’atto ed evitare di pagare somme non dovute. Anche se si aderisce alla rottamazione, è opportuno contestare i carichi manifestamente illegittimi per non riconoscere debiti inesistenti.

3.2 Verifica dei carichi definibili

Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione con SPID/CIE/CNS, è possibile consultare l’elenco delle cartelle e degli avvisi che rientrano nella rottamazione‑quinquies . Occorre prestare attenzione a:

  • Carichi esclusi (es. da recupero aiuti di Stato, multe penali) che non potranno essere rottamati;
  • Carichi che fanno parte di precedenti rottamazioni decadute, che possono essere inclusi;
  • Eventuali duplicazioni (es. stessa imposta indicata due volte) da segnalare all’Agente;
  • Carichi oggetto di procedure di sovraindebitamento, per i quali è necessario utilizzare il modello DA‑LS‑2026 .

È possibile scaricare un report completo dei carichi definibili. Il comma 85 della legge impone all’Agente di fornire tutti i dati necessari ; se l’elenco è incompleto si può richiedere integrazione o presentare reclamo.

3.3 Presentazione dell’istanza

  1. Compilazione online: accedere all’area riservata o pubblica; indicare i carichi; specificare se si opta per il pagamento in unica soluzione o rateizzato. Per i soggetti in procedura di crisi utilizzare la PEC con modello dedicato .
  2. Scelta del numero di rate: nella domanda si deve indicare se si paga in unica soluzione o in un massimo di 54 rate . Chi sceglie il pagamento a rate potrà comunque decidere di saldare anticipatamente senza perdere benefici.
  3. Invio e conservazione della ricevuta: dopo l’invio, scaricare la ricevuta entro 5 giorni . Conservare una copia digitale e cartacea; questa servirà per eventuali ricorsi e per dimostrare la sospensione delle azioni esecutive.
  4. Rinuncia ai giudizi: predisporre la dichiarazione di rinuncia alle liti pendenti e depositarla nei fascicoli processuali . In assenza di rinuncia il processo non potrà essere dichiarato estinto.

3.4 Attesa della comunicazione

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione deve inviare entro il 30 giugno 2026 una comunicazione di accoglimento o rigetto . In caso di accoglimento la comunicazione contiene:

  • l’importo dovuto suddiviso tra capitale e spese, con l’indicazione degli importi già versati che restano acquisiti ;
  • il piano delle rate e il calendario delle scadenze ;
  • i moduli di pagamento con bollettini o F24 precompilati .

Se alcuni carichi vengono esclusi, la comunicazione deve motivare la decisione; in caso di diniego totale o parziale il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni, chiedendo al giudice di sospendere la riscossione.

3.5 Pagamento e monitoraggio

Una volta ricevuta la comunicazione, occorre:

  • Pagare la prima rata o l’importo unico entro il 31 luglio 2026 ; la data è perentoria.
  • Monitorare le successive scadenze bimestrali. È consigliabile predisporre un calendario e utilizzare addebiti automatici o promemoria.
  • Conservare le ricevute di pagamento: costituiscono prova per l’estinzione del giudizio e per eventuali contestazioni.
  • Verificare la corretta registrazione dei pagamenti nell’area riservata e nel cassetto fiscale. Eventuali discrepanze vanno segnalate prontamente.

Se insorgono difficoltà nel pagamento, è possibile valutare strumenti alternativi come la rateazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973) o le procedure di sovraindebitamento; tuttavia la richiesta di rateazione ordinaria dopo la decadenza non è ammessa .

3.6 Eventuale diniego e difesa

Se l’Agenzia rigetta l’istanza o esclude indebitamente alcuni carichi, il contribuente può:

  • Presentare un’istanza di autotutela evidenziando errori e chiedendo la riesamina; l’Agenzia deve fornire riscontro motivato.
  • Impugnare il diniego dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni . Nel ricorso si possono far valere la violazione di legge, l’eccesso di potere, la mancata indicazione dei presupposti, il contrasto con i commi 82‑85 della Legge 199/2025; si può chiedere la sospensione delle azioni esecutive (art. 47 D.Lgs. 546/1992).
  • Chiedere misure cautelari per bloccare pignoramenti e ipoteche. La riforma del processo tributario (D.Lgs. 220/2023) ha rafforzato i poteri cautelari del giudice .

L’Avv. Monardo, grazie alla competenza come cassazionista e gestore della crisi, può predisporre ricorsi mirati, ottenere sospensive e negoziare con l’Agenzia piani di rientro alternativi.

4. Difese e strategie legali per il contribuente

Oltre alla rottamazione‑quinquies, il contribuente dispone di diversi strumenti per gestire i debiti con l’Erario. È fondamentale analizzare la situazione nel suo complesso, tenendo conto della gravità della posizione debitoria, delle fonti di reddito, del rischio di azioni esecutive e della presenza di giudizi pendenti. Di seguito alcune difese e strategie.

4.1 Contestazione delle cartelle e dei ruoli

Prima di aderire alla rottamazione è opportuno verificare se la cartella è impugnabile. Motivi frequenti di annullamento sono:

  • Vizi di notifica (mancanza di raccomandata, notifica a soggetto diverso, PEC inviata ad indirizzo errato). La Corte di Cassazione ha ribadito che la notifica via PEC è valida solo se effettuata presso l’indirizzo risultante dall’INI‑PEC.
  • Prescrizione: le imposte dirette si prescrivono in 10 anni, l’IVA in 10 anni (ma diversi orientamenti ammettono 8), i contributi INPS in 5 anni. Se il ruolo è prescritto si può chiedere l’annullamento totale.
  • Mancata motivazione: la cartella deve indicare l’atto presupposto; se manca l’avviso di accertamento, la cartella è nulla.
  • Duplicazione degli importi o calcolo errato degli interessi. L’atto deve distinguere tra capitale e accessori.

Se uno di questi vizi sussiste, l’adesione alla rottamazione potrebbe non essere conveniente perché comporta la rinuncia al contenzioso. L’avvocato può proporre ricorso e ottenere l’annullamento della cartella; se l’importo è elevato, questa strategia consente un risparmio maggiore rispetto alla definizione agevolata.

4.2 Sospensione delle azioni esecutive

Come visto, la presentazione dell’istanza di rottamazione sospende automaticamente le azioni esecutive . Se l’Agenzia procede comunque con pignoramenti o ipoteche, è possibile impugnare l’atto dinanzi al giudice dell’esecuzione o alla Commissione tributaria. Inoltre, il contribuente può ottenere la restituzione delle somme pignorate versate dopo la presentazione della domanda . È importante comunicare tempestivamente l’adesione alla banca, al datore di lavoro o al terzo pignorato per bloccare i versamenti .

4.3 Rateazioni e ristrutturazioni del debito

Se il contribuente non ha i requisiti per la rottamazione o se perde i benefici per decadenza, può ricorrere ad altri strumenti:

  • Rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973: consente di pagare il debito in un massimo di 72 rate mensili (84 con l’intervento dell’Agenzia). Sono richieste garanzie e l’interesse è pari al 4,5 % circa. Questo strumento è utilizzabile solo se non si è decaduti dalla rottamazione .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 e 182‑bis L.F.): riservati alle imprese; permettono di negoziare con l’Agenzia uno sconto sul debito fiscale e contributivo. Spesso si combina con la transazione fiscale.
  • Piani del consumatore e esdebitazione (Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019): per privati e piccoli imprenditori; prevedono un piano di pagamento proporzionato alle risorse del debitore, con la possibilità di ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) al termine della procedura. La rottamazione può essere inserita nel piano .
  • Transazione fiscale nelle procedure concorsuali (art. 182‑ter L.F. e art. 63 CCII): consente di proporre alla Pubblica Amministrazione un pagamento ridotto e dilazionato; l’ammissione è subordinata all’omologazione del piano.

4.4 Tutela cautelare e sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992

In pendenza di giudizio tributario è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati presentando istanza cautelare. La riforma del processo tributario (D.Lgs. 220/2023) ha ampliato i poteri del giudice, consentendogli di sospendere l’esecuzione anche in assenza di danno grave e irreparabile, quando appare fondato il ricorso . Questo strumento è cruciale per bloccare l’iscrizione di ipoteche e pignoramenti mentre si discute l’ammissibilità della rottamazione.

4.5 Impugnazione del diniego di autotutela

Se l’Agenzia respinge l’istanza di autotutela (es. non corregge l’elenco dei carichi definibili), la giurisprudenza ammette la possibilità di impugnare il diniego in quanto atto lesivo. Le sentenze della Cassazione n. 1335/2024 e 24652/2021 confermano l’interesse a ricorrere anche contro atti non espressamente previsti dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992 . L’avvocato può quindi proporre ricorso e ottenere la riammissione al beneficio.

4.6 Difesa penale e sanzioni accessorie

In alcuni casi la posizione debitoria si accompagna a procedimenti penali per reati tributari (omesso versamento di IVA, indebita compensazione, dichiarazione infedele). La rottamazione non estingue il reato, ma può costituire un’attenuante, specie se il pagamento estingue il debito. È importante coordinare la strategia fiscale con la difesa penale, valutando se l’estinzione del debito può portare al proscioglimento o alla sospensione del procedimento.

5. Strumenti alternativi e complementari alla rottamazione

5.1 Riammissione alla rottamazione‑quater

Chi era già iscritto alla rottamazione‑quater ma è decaduto entro il 31 dicembre 2024 può usufruire della riammissione prevista dall’art. 3‑bis del D.L. 202/2024, conv. L. 15/2025. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2025; tuttavia, per completezza, ricordiamo che i contribuenti riammessi devono pagare l’importo residuo in un massimo di 10 rate (scadenze: luglio/novembre 2025 e febbraio/maggio/luglio/novembre 2026‑2027) con interessi del 2 % annuo . La riammissione non si applica alla quinquies ma può essere utilizzata parallelamente per carichi affidati fino a giugno 2022.

5.2 Saldo e stralcio e definizione delle risorse UE

Il saldo e stralcio (D.L. 119/2018) non è più attivo, ma alcuni contribuenti stanno ancora pagando le rate. Questa misura prevedeva il pagamento di una percentuale ridotta della sorte capitale a seconda dell’ISEE. Non è cumulabile con la quinquies, ma le due misure possono coesistere per carichi diversi. I carichi relativi a risorse proprie UE e IVA all’importazione restano comunque esclusi da entrambe.

5.3 Rateazioni ordinarie e straordinarie

Come già detto, la rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973 permette il pagamento in 72 rate. Per importi superiori a 120.000 euro l’Agenzia richiede la presentazione di garanzie (fideiussione o ipoteca). In situazioni di grave difficoltà si può chiedere la rateazione straordinaria fino a 120 rate mensili. Anche se i tassi sono più elevati, questa forma di dilazione non comporta la rinuncia ai giudizi e non richiede l’estinzione del processo.

5.4 Transazione fiscale e piano di risanamento

Per le imprese in crisi le norme del Codice della crisi d’impresa (CCII) prevedono la transazione fiscale: un accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS che consente il pagamento ridotto dei debiti tributari e contributivi in vista dell’omologazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. La transazione deve essere proposta nella misura che assicura un trattamento non meno favorevole rispetto agli altri creditori chirografari. In alcuni casi l’Agenzia oppone il diniego; occorre quindi un’analisi tecnica e una negoziazione esperta.

5.5 Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione

Le procedure previste dalla Legge 3/2012 (ora confluite nel Codice della crisi) sono rivolte ai consumatori, alle imprese agricole, ai professionisti e alle start‑up. Tra queste:

  • Piano del consumatore: il debitore persona fisica propone ai creditori un piano di pagamento proporzionato al reddito, che deve essere omologato dal tribunale. Il piano può includere la rottamazione‑quinquies per le cartelle esattoriali .
  • Concordato minore: per imprenditori minori e professionisti; prevede il pagamento parziale dei debiti e può essere accompagnato da esdebitazione.
  • Liquidazione del patrimonio: il debitore cede i propri beni per soddisfare i creditori e, dopo tre anni, ottiene l’esdebitazione del residuo.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione di un piano comprensivo di rottamazione e nella difesa presso il tribunale.

6. Errori comuni da evitare e consigli pratici

6.1 Errori frequenti

  • Aspettare l’ultimo giorno: molti contribuenti pensano di aderire all’ultimo momento. Tuttavia, le procedure telematiche possono essere soggette a rallentamenti; è consigliabile presentare l’istanza con anticipo.
  • Non verificare l’ammontare reale del debito: alcuni utenti pagano importi non dovuti perché non distinguono tra capitale, interessi e sanzioni. È fondamentale calcolare il risparmio effettivo.
  • Omettere di rinunciare ai giudizi pendenti: la mancata rinuncia impedisce l’estinzione del processo e potrebbe far dichiarare inammissibile la domanda .
  • Non monitorare le rate: la perdita anche di una sola rata (o due non consecutive) comporta decadenza .
  • Ignorare i carichi non definibili: se nel prospetto compaiono carichi esclusi, essi dovranno essere pagati o impugnati separatamente.
  • Confondere rottamazione‑quater e quinquies: le regole e i termini sono diversi; occorre verificare a quale misura appartiene il carico .

6.2 Consigli pratici

  • Consultare un professionista: la materia è complessa; un errore formale può costare la decadenza.
  • Richiedere il prospetto dei carichi all’Agente della riscossione e verificare ogni voce.
  • Predisporre la liquidità: stimare l’importo delle prime tre rate (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026). Le prime tre rate coprono il 10 % del totale; occorre quindi avere disponibilità immediata.
  • Utilizzare gli strumenti digitali: attivare notifiche via SMS o e‑mail per ricordare le scadenze; controllare regolarmente l’area riservata.
  • Non rinunciare a eventuali ricorsi fondati: se la cartella contiene vizi sostanziali (es. prescrizione), è spesso più conveniente impugnarla e ottenere l’annullamento totale, invece di aderire alla rottamazione.
  • Valutare le procedure di crisi: quando i debiti sono superiori alla capacità di pagamento è opportuno valutare piani di ristrutturazione o la procedura di sovraindebitamento; la rottamazione può essere inserita in un piano più ampio .

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Quali debiti posso definire con la rottamazione‑quinquies?
    Puoi definire i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da controlli automatizzati e formali (artt. 36‑bis, 36‑ter DPR 600/1973; 54‑bis, 54‑ter DPR 633/1972), contributi INPS dichiarati e non versati (esclusi quelli derivanti da accertamento) e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada . È possibile includere carichi di precedenti rottamazioni decadute .
  2. I debiti superiori al 2023 possono rientrare?
    No, la quinquies riguarda solo i carichi affidati entro il 31 dicembre 2023. I carichi affidati dal 2024 in poi non sono definibili con questa misura e dovranno essere gestiti con le altre opzioni (rateazione ordinaria, contenzioso, sovraindebitamento).
  3. Quando scade la domanda?
    La domanda di adesione deve essere trasmessa tra il 20 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 . La scadenza è perentoria; non sono ammessi rinvii se non previsti da una legge successiva.
  4. Come presento la domanda?
    Puoi utilizzare l’area riservata (con SPID/CIE/CNS) o l’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Nel primo caso il sistema propone i carichi definibili; nel secondo devi inserire i riferimenti delle cartelle . Per i soggetti in procedura di crisi è prevista la trasmissione via PEC .
  5. Devo rinunciare ai giudizi pendenti?
    Sì. Il perfezionamento della definizione richiede la rinuncia ai giudizi relativi ai carichi inseriti. Occorre depositare la dichiarazione di rinuncia e la prova del pagamento della prima rata .
  6. Quando si perfeziona la rottamazione e si estingue il giudizio?
    La definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione. La Cassazione (Sezioni Unite, sent. 5889/2026) ha stabilito che il giudice deve dichiarare d’ufficio l’estinzione dopo aver verificato la documentazione . Non occorre attendere il pagamento di tutte le rate.
  7. Quali sono le scadenze delle rate?
    Se paghi in unica soluzione, devi versare entro il 31 luglio 2026. Se opti per la rateizzazione, le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; le successive hanno cadenza bimestrale sino al 2035 .
  8. Cosa succede se salto o ritardo una rata?
    La decadenza scatta se non paghi la prima rata o l’unica rata entro il 31 luglio 2026, se ometti o ritardi il pagamento di due rate, anche non consecutive, o se non paghi l’ultima rata . In tal caso, ritornano dovuti interessi, sanzioni e aggio, e riprendono immediatamente le azioni esecutive .
  9. È prevista una tolleranza di 5 giorni come nelle precedenti rottamazioni?
    No. La normativa della rottamazione‑quinquies non prevede la tolleranza di 5 giorni. Ogni ritardo comporta la decadenza .
  10. Posso compensare i debiti con crediti fiscali?
    Sì, ma solo per la parte relativa alle spese di notifica e delle procedure esecutive che devono essere pagate tramite modello F24 . Per il capitale non è prevista la compensazione con crediti d’imposta.
  11. La rottamazione si applica anche ai debiti INAIL?
    I contributi previdenziali definiti in autoliquidazione (es. contributi INPS) sono inclusi; per l’INAIL la situazione va verificata. Se l’importo deriva da dichiarazioni e non da accertamenti, può essere incluso, ma occorre consultare l’Agenzia.
  12. Che succede ai fermi amministrativi già iscritti?
    I fermi già iscritti restano efficaci fino al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione. Con la presentazione dell’istanza non si possono iscrivere nuovi fermi . Dopo la prima rata i fermi vengono cancellati; in caso di decadenza tornano operativi .
  13. È possibile includere carichi già rateizzati?
    Sì. Le rateazioni ordinarie e straordinarie vengono sospese dalla presentazione dell’istanza ; i carichi possono essere inseriti nella rottamazione. Se la rateazione copre anche debiti non definibili (es. risorse UE), la parte non definibile dovrà essere continuata separatamente.
  14. Posso chiedere la rateazione dopo essere decaduto?
    No. La legge dispone che, in caso di decadenza, non si può più accedere alla rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973 . Tuttavia è possibile valutare procedure di sovraindebitamento o transazione fiscale.
  15. Chi rilascia il DURC dopo l’adesione?
    L’INPS emette il DURC regolare una volta che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione registra la sospensione relativa ai carichi definiti . Il DURC rimane regolare fino al pagamento dell’ultima rata, salvo decadenza.
  16. È necessario presentare l’istanza anche per i co‑obbligati?
    No. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, l’estinzione del giudizio per rottamazione si estende anche al co‑obbligato che non ha aderito . Tuttavia, per godere degli stessi benefici fiscali, ogni co‑obbligato deve aderire individualmente alla definizione.
  17. La rottamazione estingue anche eventuali reati tributari?
    No. La definizione estingue i debiti fiscali ma non i reati. Tuttavia il pagamento può costituire circostanza attenuante e, in alcuni casi, causa di non punibilità (es. per l’omesso versamento IVA se l’imposta viene integralmente pagata prima del dibattimento).
  18. Cosa succede se l’Agenzia non risponde entro il 30 giugno 2026?
    La legge impone all’Agenzia di comunicare l’accoglimento o il diniego entro tale termine . In caso di ritardo, è opportuno inviare un sollecito via PEC. In assenza di risposta si può ritenere perfezionata la richiesta, ma è consigliabile rivolgersi a un avvocato per valutare l’impugnazione del silenzio.
  19. Posso pagare anticipatamente le rate?
    Sì. È sempre possibile estinguere anticipatamente il debito senza penali. In tal caso si risparmiano gli interessi del 3 % sulle rate rimanenti.
  20. La rottamazione è cumulabile con altre agevolazioni fiscali?
    In linea generale sì, a condizione che i carichi riguardino periodi diversi o tributi differenti. Tuttavia non è possibile presentare più domande per gli stessi carichi. Se alcuni debiti rientrano nella riammissione alla rottamazione‑quater o nel saldo e stralcio, questi non possono essere duplicati nella quinquies.

8. Simulazioni pratiche e casi concreti

Per comprendere meglio i benefici della rottamazione‑quinquies proponiamo due simulazioni numeriche. Gli importi sono indicativi; per un calcolo preciso è necessario consultare l’estratto di ruolo.

8.1 Simulazione 1: contribuyente con imposte non versate

Scenario: Mario, un professionista, ha ricevuto cartelle di pagamento relative a IRPEF e IVA 2018‑2021 per un totale di € 30.000 di imposte, € 9.000 di sanzioni e € 6.000 di interessi di mora, oltre all’aggio del 6 %. Le cartelle sono state affidate alla riscossione nel 2021 e nel 2022. Mario decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.

  1. Calcolo del debito definibile:
  2. Capitale (imposte): € 30.000
  3. Sanzioni e interessi di mora: cancellati
  4. Aggio (6 % di 30.000 = € 1.800): cancellato
  5. Spese di notifica ed esecutive: € 600

Totale da pagare: € 30.000 + € 600 = € 30.600.

  1. Scelta del piano di pagamento: Mario opta per la rateizzazione in 54 rate bimestrali (9 anni). Il tasso di interesse del 3 % si applica al saldo residuo a partire dal 1º agosto 2026.
  2. Calcolo delle prime tre rate (senza interessi): Le prime tre rate non sono soggette ad interessi e rappresentano circa il 10 % del debito. Mario dovrà versare:
  3. 31 luglio 2026: € 3.060
  4. 30 settembre 2026: € 3.060
  5. 30 novembre 2026: € 3.060
  6. Calcolo delle rate successive: Il residuo (€ 30.600 – € 9.180 = € 21.420) verrà suddiviso in 51 rate bimestrali. Ogni rata (capitale) sarà di circa € 420. Sugli importi residui matureranno gli interessi del 3 % annuo, che incideranno per circa € 320 complessivi l’anno. Nel complesso, Mario pagherà meno di € 33.000 in nove anni, contro i circa € 46.000 che avrebbe dovuto versare tra imposte, sanzioni, interessi e aggio se non avesse aderito. Il risparmio supera i € 13.000.
  7. Effetti sul contenzioso: Mario aveva un ricorso pendente per una delle cartelle. Con il pagamento della prima rata il giudizio viene dichiarato estinto , risparmiando costi processuali.

8.2 Simulazione 2: sanzioni per violazioni del Codice della Strada

Scenario: Sara ha ricevuto cinque verbali per eccesso di velocità tra il 2015 e il 2018. Ogni verbale ha generato una cartella di circa € 250 di sanzione e € 180 di interessi e aggio. I debiti sono stati affidati alla riscossione nel 2019. Sara vuole aderire alla rottamazione‑quinquies.

  1. Calcolo del debito definibile:
  2. Sanzioni (€ 250 × 5 = € 1.250) non vengono cancellate (per i verbali stradali si stralcia solo l’interesse e l’aggio );
  3. Interessi e aggio (€ 180 × 5 = € 900) stralciati;
  4. Spese di notifica: € 50 totali.

Totale da pagare: € 1.250 + € 50 = € 1.300.

  1. Pagamento: Sara sceglie di pagare in unica soluzione. Dovrà versare € 1.300 entro il 31 luglio 2026. Se avesse scelto la rateizzazione, il minimo di € 100 a rata non avrebbe consentito un piano molto lungo; avrebbe pagato in circa 13 rate da € 100.
  2. Effetti: L’iscrizione del fermo amministrativo sulla sua auto verrà cancellata dopo il pagamento della prima rata , ripristinando la possibilità di circolare e di rinnovare l’assicurazione.

Questi esempi dimostrano il risparmio ottenibile e l’importanza di presentare l’istanza in tempo. Ogni posizione è diversa: un’analisi professionale consente di stimare il beneficio e di decidere se aderire o impugnare le cartelle.

Conclusioni

La rottamazione‑quinquies offre una straordinaria opportunità per chi vuole regolarizzare la propria posizione fiscale. Permette di pagare solo il capitale e le spese, cancellando sanzioni, interessi e aggio , e consente di dilazionare il pagamento fino a nove anni con un tasso del 3 % . La presentazione dell’istanza sospende automaticamente pignoramenti, ipoteche e fermi , sospende i termini di prescrizione e decadenza e garantisce il DURC regolare . Con il pagamento della prima rata o dell’importo unico, i giudizi pendenti vengono estinti .

Tuttavia la procedura è complessa: bisogna presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 , rinunciare ai giudizi pendenti , rispettare le scadenze senza alcuna tolleranza e vigilare sul calcolo dei carichi. Un errore può comportare la decadenza e la ripresa della riscossione .

Per questo è fondamentale agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti, gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, ha maturato una lunga esperienza nella difesa dei contribuenti. Può:

  • Analizzare l’estratto di ruolo e individuare i carichi definibili;
  • Verificare i vizi di notifica e i motivi di contestazione;
  • Presentare l’istanza di rottamazione‑quinquies e curare la procedura telematica;
  • Impugnare dinieghi e ottenere sospensive;
  • Trattare piani di rientro e ricorrere alle procedure di sovraindebitamento;
  • Difendere il contribuente in giudizio fino in Cassazione.

Non aspettare l’ultimo momento: un consulente esperto può fare la differenza tra il perdere i benefici e risparmiare migliaia di euro.

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