L’avviso di accertamento agenzia delle entrate spiegato bene

Introduzione

L’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è uno degli atti più temuti dai contribuenti italiani. Quando si riceve un avviso, si ha la percezione immediata di aver commesso un errore o, peggio, di essere già esposti all’esecuzione forzata. La verità è che l’avviso di accertamento è un atto formale con una precisa natura giuridica, tempi di impugnazione stringenti e conseguenze devastanti se ignorato. Comprendere i motivi per cui l’avviso viene emesso, i termini per opporsi e le strategie difensive consente di evitare il rischio di pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. In questa guida completa, aggiornata a marzo 2026, analizzeremo nel dettaglio la disciplina normativa e la giurisprudenza di merito e di legittimità, illustreremo le procedure e i diritti del contribuente, forniremo esempi pratici e risponderemo alle domande più frequenti, il tutto con un taglio giuridico‑divulgativo e orientato alla tutela del debitore.

Perché è così importante conoscere l’avviso di accertamento? In primo luogo perché, dal 2011 con l’introduzione dell’art. 29 del decreto‑legge 78/2010, l’avviso è diventato titolo esecutivo: ciò significa che, dopo il decorso del termine per impugnare, l’atto consente di procedere all’esecuzione forzata senza la necessità di notificare una cartella di pagamento . In secondo luogo perché la riforma del 2024 (d.lgs. 110/2024) ha esteso la natura esecutiva a quasi tutte le entrate erariali e contribuenti, trasformando l’avviso in un documento centrale nella riscossione . Infine perché numerose sentenze della Corte di Cassazione, alcune delle quali pubblicate nel 2026, hanno chiarito aspetti fondamentali quali il contraddittorio preventivo, la legittimità della notifica a mezzo posta, la delega di firma e le possibilità di autotutela.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina un team di avvocati e commercialisti distribuito su tutto il territorio nazionale, specializzato nella difesa dei contribuenti e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Oltre a essere fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), è iscritto nell’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e svolge il ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il d.l. 118/2021.

Grazie alle sue competenze tecniche e alla rete di professionisti, lo studio offre assistenza completa in fase precontenziosa e contenziosa: analisi dell’atto, richiesta di sospensione, predisposizione di ricorsi, trattative con l’ente impositore, elaborazione di piani di rientro e ricorso agli strumenti di sovraindebitamento.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi di riceverlo, contatta subito l’Avv. Monardo e il suo staff. Potranno fornirti una consulenza personalizzata, valutare la legittimità dell’atto e attivare tutte le difese idonee a bloccare l’esecuzione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti normative dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento trae la propria disciplina da diverse fonti legislative. Di seguito, una panoramica delle norme più rilevanti con indicazione delle principali prescrizioni.

Norma e fonteContenuto essenzialeRilevanza per il contribuente
Art. 42 del DPR 600/1973Stabilisce che gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi devono essere notificati con atto sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato; l’atto deve indicare l’imponibile, le aliquote e le imposte dovute, nonché esporre le motivazioni di fatto e di diritto; la mancanza di questi elementi comporta la nullità dell’atto .Obbliga l’amministrazione a motivare in maniera dettagliata e a sottoscrivere l’avviso; la nullità consente al contribuente di impugnare con successo l’atto.
Art. 56 del DPR 633/1972Per l’IVA, l’accertamento deve essere notificato con avviso motivato e devono essere specificati gli errori od omissioni contestati; nei casi di accertamento induttivo vanno indicati la base imponibile e i presupposti. La motivazione deve contenere le ragioni di fatto e di diritto e allegare gli atti richiamati .Rende nulla la rettifica o l’accertamento se non sono indicate le motivazioni o non sono allegati i documenti.
Art. 29 DL 78/2010, conv. in L. 122/2010Ha reso l’avviso di accertamento titolo esecutivo: l’atto deve contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di impugnazione; decorso inutilmente il termine, l’avviso diventa esecutivo e l’Agente della riscossione può procedere all’esecuzione senza notifica di cartella .Trasforma l’avviso in uno strumento immediatamente coercitivo, riducendo i tempi di riscossione.
Art. 6‑bis L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Introdotto dal d.lgs. 219/2023, prevede l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili, salvo specifiche esclusioni. L’ufficio deve trasmettere uno schema di atto e concedere 60 giorni al contribuente per presentare deduzioni; la violazione dell’obbligo comporta l’annullamento dell’atto .Rafforza il diritto di difesa anticipata del contribuente, consentendo di evitare l’emissione dell’atto con osservazioni tempestive.
Decreto legislativo 110/2024Riforma la riscossione sostituendo gran parte delle cartelle con l’avviso esecutivo: estende l’avviso di accertamento esecutivo a imposte, contributi, sanzioni, recuperi di crediti, rettifiche e liquidazioni. L’avviso contiene l’intimazione al pagamento; trascorsi 30 giorni dall’intimazione, l’atto viene trasmesso all’Agente della riscossione; è confermato il termine di 180 giorni prima dell’esecuzione salvo casi urgenti .Uniforma la riscossione e velocizza le procedure.
Art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972Fissano i termini di decadenza per la notifica: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (IRPEF, IRES, IVA) o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione . La decadenza può essere prorogata di 120 giorni dal contraddittorio e di quattro mesi dall’adesione .Permettono al contribuente di contestare avvisi tardivi.
Art. 7 L. 212/2000Impone all’amministrazione di indicare nell’atto l’ufficio competente, le modalità e i termini di impugnazione; la motivazione deve contenere ragioni di fatto e di diritto e gli atti richiamati devono essere allegati .La mancanza di tali indicazioni rende l’atto nullo.
Legge 3/2012Regola gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione.Rilevante per i contribuenti incapaci di pagare i debiti tributari, in quanto permette l’esdebitazione.
DL 118/2021Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa, istituendo la figura dell’“esperto negoziatore” che assiste l’imprenditore nel riequilibrio della situazione debitoria.Utile per le imprese che ricevono avvisi di accertamento e hanno difficoltà finanziarie.
Legge di bilancio 2026 (“rottamazione‑quinquies”)Ha previsto una definizione agevolata delle cartelle e avvisi di accertamento con pagamento solo della quota capitale e di una parte ridotta di interessi e sanzioni in 54 rate bimestrali. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026 .Offre ai contribuenti un’ulteriore possibilità di chiusura agevolata dei debiti.

Queste norme rappresentano la base della disciplina dell’avviso di accertamento. Nell’articolo faremo riferimento puntuale ai singoli articoli e alle relative pronunce giurisprudenziali.

1.2 Giurisprudenza di riferimento (Cassazione, ordinanze e Corte costituzionale)

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha affrontato numerosi casi riguardanti la validità e la corretta notificazione degli avvisi di accertamento. Riportiamo di seguito le decisioni più significative, con una breve sintesi dei principi affermati.

  1. Cass. n. 20241/2024Motivazione dell’avviso: la Corte ha stabilito che la motivazione dell’avviso è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere i dati essenziali del tributo richiesto; non è necessario che l’atto riporti tutte le esenzioni o le possibili argomentazioni difensive. È onere del contribuente dimostrare l’inesattezza dei presupposti .
  2. Cass. n. 21875/2025Divieto di motivazione postuma: è vietato integrare la motivazione dell’avviso di accertamento con successivi atti difensivi dell’ufficio. L’atto deve essere motivato ab origine e non può essere sanato tramite memorie difensive .
  3. Cass. n. 1750/2026Termine di verifica ex art. 12, L. 212/2000: la violazione del termine di giorni 60 per la permanenza degli ispettori in azienda non comporta l’annullamento dell’accertamento quando il superamento si riferisce a giorni non lavorativi o ad attività non in presenza . La Cassazione ha precisato che la durata del controllo va calcolata in relazione alla presenza effettiva degli operatori.
  4. Cass. n. 1455/2026Legittimazione a impugnare: solo il liquidatore di una società cancellata dal registro può impugnare l’avviso relativo al periodo in cui la società era attiva; gli ex soci non sono legittimati .
  5. Cass. n. 3777/2026 (ordinanza)Accertamento sintetico per acquisto di quote: la Corte ha affermato che l’acquisto di partecipazioni societarie non costituisce di per sé elemento presuntivo per un accertamento sintetico; occorre dimostrare la disponibilità di risorse effettive e l’effettività del pagamento . Questa pronuncia ridimensiona il potere dell’amministrazione nell’accertare il reddito sulla base di investimenti finanziari.
  6. Cass. n. 483/2026 (ordinanza)Notifica a mezzo posta e definizione agevolata: la Corte ha confermato la validità della notifica dell’avviso di accertamento direttamente tramite servizio postale senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario; l’art. 29 del d.l. 78/2010 non ha modificato le modalità di notifica . La pronuncia ha precisato che l’adesione o definizione agevolata da parte del coobbligato principale non produce effetti estintivi nei confronti degli altri coobbligati se questi non aderiscono alla definizione .
  7. Cass. n. 651/2026 (ordinanza)Delega di firma e ripartizione dei valori: la Corte ha ribadito che, secondo l’art. 42 DPR 600/1973, l’avviso deve essere firmato dal capo ufficio o da un dirigente delegato; la delega deve specificare i limiti di valore riferiti all’imposta (non alle sanzioni e interessi) e se la delega è contestata spetta all’amministrazione provare la legittimità della nomina . Inoltre, l’ordinanza ha ricordato che, in sede di accertamento sintetico, devono essere considerate anche le spese e i costi sostenuti dal contribuente, in applicazione del principio di capacità contributiva .
  8. Cass. n. 1284/2026 (ordinanza)Autotutela sostitutiva: l’amministrazione può annullare un avviso viziato e sostituirlo con un nuovo avviso più oneroso, a condizione che non sia decorso il termine di decadenza e che non vi sia stata una pronuncia definitiva; la sostituzione non richiede nuovi elementi di prova .
  9. Cass. n. 2510/2026 (ordinanza)Indagini bancarie e Corte europea dei diritti dell’uomo: recependo la sentenza della CEDU Ferrieri & Bonassisa c. Italia (8 gennaio 2026), la Cassazione ha rimesso a nuovo giudizio un caso in cui le indagini bancarie erano state svolte senza adeguate garanzie procedurali; il potere di accertamento tramite richieste bancarie deve rispettare l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con adeguate norme di legge, trasparenza e controllo .
  10. Cass. n. 651/2026 (ordinanza)Costi e prove nel metodo induttivo: la stessa ordinanza ha stabilito che l’amministrazione deve considerare, ai fini della determinazione del reddito induttivo, le spese sostenute e non può ignorare i costi quando ricostruisce il reddito sulla base di presunzioni .

Questa raccolta di giurisprudenza evidenzia come il quadro sia in continua evoluzione e come il contribuente debba essere sempre aggiornato sulle pronunce recenti per individuare gli spiragli difensivi. La sezione che segue illustra come procedere dopo aver ricevuto un avviso di accertamento.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso

Ricevere un avviso di accertamento non significa essere già condannati al pagamento. Esiste un percorso articolato di difesa che deve essere conosciuto per agire tempestivamente. Di seguito un percorso dettagliato.

2.1 Verifica della validità formale e sostanziale dell’atto

La prima attività consiste nel controllare che l’avviso rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge:

  • Sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato. In caso di delega, deve essere verificata l’esistenza dell’atto di delega e i limiti di valore, che, secondo la Cassazione, si riferiscono all’imposta e non a sanzioni e interessi .
  • Motivazione: l’avviso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto e allegare i documenti richiamati . L’eventuale mancanza o insufficienza della motivazione comporta nullità o annullabilità dell’atto. L’art. 7 dello Statuto del contribuente impone anche di indicare l’ufficio competente e i termini di impugnazione .
  • Intimazione di pagamento e titolo esecutivo: se l’avviso è successivo al 2011 (art. 29 DL 78/2010) o rientra nelle tipologie individuate dal d.lgs. 110/2024, deve contenere l’intimazione al pagamento entro il termine di impugnazione. Trascorso tale termine, senza ricorso, l’atto diventa titolo esecutivo .
  • Indicazione del tributo, imponibile e aliquote: l’omessa indicazione di questi elementi comporta la nullità dell’atto .
  • Contraddittorio preventivo: verificare se la fattispecie rientra tra gli atti soggetti a contraddittorio ai sensi dell’art. 6‑bis L. 212/2000 e se l’ufficio ha concesso i 60 giorni per presentare deduzioni. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’avviso .
  • Termine di decadenza: controllare la data di notifica. L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione . La partecipazione al contraddittorio proroga di 120 giorni; l’adesione proroga di ulteriori quattro mesi . Sospensioni straordinarie (ad esempio, emergenza sanitaria) possono ulteriormente prolungare i termini .

2.2 Notifica dell’avviso

L’avviso può essere notificato mediante:

  1. Servizio postale: la notifica tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento è ammessa e non richiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario . Occorre verificare che sia stato rispettato l’indirizzo del destinatario e che l’avviso di ricevimento riporti la firma di chi ha ricevuto.
  2. PEC (Posta Elettronica Certificata): l’avviso può essere notificato a mezzo PEC all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI‑PEC) o dall’Indice PA. È necessario controllare la marca temporale e la regolarità della ricevuta di consegna.
  3. Ufficiale giudiziario: se l’atto è notificato mediante ufficiale giudiziario, quest’ultimo deve annotare l’eventuale irreperibilità e procedere con la notifica secondo le norme processuali. La Cassazione ha chiarito che la notifica a mezzo posta non è stata soppiantata dal regime dell’avviso esecutivo .

In caso di notifica irregolare (ad esempio mancata sottoscrizione sull’avviso di ricevimento o indirizzo errato), l’avviso può essere impugnato per nullità della notifica. Tuttavia, occorre impugnare tempestivamente l’atto perché le irregolarità non vengono sanate d’ufficio.

2.3 Termini e scadenze dopo la notifica

Una volta ricevuto l’avviso:

  • 60 giorni per impugnare: il contribuente deve presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. In caso di contraddittorio preventivo, il termine decorre dalla notifica dell’avviso definitivo emesso dopo lo schema di atto.
  • 30 giorni per presentare istanza di autotutela: è consigliabile, quando vi siano vizi evidenti, inviare immediatamente una richiesta di autotutela all’ufficio, chiedendo l’annullamento in via di auto‑correzione o la rettifica; la presentazione non sospende i termini ma può convincere l’ufficio a correggere eventuali errori .
  • Richiesta di sospensione: se si presenta ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione all’organo giurisdizionale o all’Agenzia; la Commissione può concederla quando sussistono gravi e fondati motivi. Nella fase amministrativa, la sospensione è a discrezione dell’ente, ma la riforma del 2024 prevede un periodo di 180 giorni di sospensione automatico prima che l’Agente proceda all’esecuzione .
  • Pagamento rateizzato: se non si impugna, l’avviso esecutivo consente il pagamento rateale. L’art. 29 DL 78/2010 prevede la possibilità di versare un terzo delle imposte e di sospendere l’esecuzione durante il processo . Inoltre, la rottamazione quinquies 2026 consente il pagamento in 54 rate bimestrali della quota capitale e di una parte ridotta degli interessi .

2.4 Attivare il contraddittorio preventivo

La riforma introdotta dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone all’Agenzia delle Entrate di inviare un schema di atto ai contribuenti per gli atti “autonomamente impugnabili” (accertamenti, rettifiche, liquidazioni). Il contribuente ha 60 giorni per presentare memorie e documenti; l’ufficio, dopo aver valutato le deduzioni, emette l’avviso definitivo oppure può archiviare l’istruttoria . La previsione rafforza il diritto al contraddittorio e consente di chiudere la controversia in anticipo. Tuttavia, il d.m. 24 aprile 2024 ha escluso diverse categorie di atti (liquidazioni automatizzate, comunicazioni di irregolarità, ruoli, somme recuperate per controlli incrociati) .

Per avvalersi del contraddittorio è fondamentale inviare osservazioni documentate entro il termine, eventualmente assistiti da un professionista. Se l’ufficio non rispetta l’obbligo, l’avviso potrà essere annullato per violazione del diritto di difesa. La giurisprudenza recente conferma l’importanza di questa garanzia.

2.5 Procedura contenziosa: ricorso e gradi di giudizio

Se non si riesce a risolvere la questione in sede amministrativa, occorre presentare ricorso alla giurisdizione tributaria. Il procedimento segue le regole del d.lgs. 546/1992, con alcune importanti novità introdotte dalla riforma del processo tributario.

  1. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: si presenta entro 60 giorni e deve contenere le doglianze avverso l’avviso, la prova della notificazione, l’eventuale richiesta di sospensione e i motivi di merito (ad esempio contestazione della motivazione, difetto di notifica, decadenza, erronea ricostruzione del reddito, mancata considerazione di costi). Al ricorso deve essere allegata la ricevuta del versamento del contributo unificato.
  2. Giudizio di secondo grado: la sentenza di primo grado può essere impugnata con appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. Il termine ordinario è di 30 giorni per proporre appello avverso l’ordinanza cautelare e di 60 giorni per proporre appello avverso la sentenza. Nel corso del giudizio è possibile introdurre nuovi motivi solo se originati da fatti sopravvenuti.
  3. Ricorso per cassazione: contro la decisione di secondo grado è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione. L’assistenza di un avvocato cassazionista è obbligatoria; l’Avv. Monardo, essendo cassazionista, può patrocinare direttamente in Cassazione.

In tutti i gradi di giudizio, l’assistenza di un professionista esperto in diritto tributario è determinante per contestare efficacemente l’avviso.

3. Difese e strategie legali

3.1 Motivazione insufficiente o mancante

Una delle difese più efficaci consiste nel contestare la motivatizione. L’avviso deve spiegare in modo chiaro quali errori sono stati commessi, quali redditi sono stati recuperati, quali norme sono state violate e quali elementi di prova sono stati utilizzati . Nel caso di accertamento induttivo, la base imponibile e i presupposti devono essere esplicitati. La Cassazione ha più volte ribadito che l’atto è nullo se privo di motivazione o se la motivazione è generica, integrabile solo mediante i documenti allegati ma non con difese successive . La difesa può, quindi, eccepire la mancanza di motivazione e chiedere l’annullamento.

È importante distinguere tra motivazione per relationem (motiva richiamando altri atti) e motivazione inesistente. La Cassazione riconosce la validità della motivazione per relationem se gli atti richiamati sono allegati o messi a disposizione del contribuente . Se l’ufficio omette di allegare tali documenti, l’atto è invalido.

3.2 Vizi di notifica

La notifica è un elemento essenziale. Se l’avviso è stato inviato all’indirizzo sbagliato, consegnato a persona non abilitata o non firmato, il contribuente può eccepire la nullità della notifica. La Cassazione ha confermato che la notifica tramite servizio postale è valida e non richiede l’ufficiale giudiziario ; ciò non toglie che eventuali errori nella consegna possano essere fatti valere. La difesa deve verificare la data di spedizione e di ricezione, la presenza di firma sull’avviso di ricevimento e l’identità del destinatario.

3.3 Contraddittorio preventivo violato

Se l’atto era soggetto a contraddittorio (accertamenti fiscali e altri atti autonomamente impugnabili) e l’ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha concesso 60 giorni per presentare deduzioni, il contribuente può chiedere l’annullamento. L’art. 6‑bis L. 212/2000 sancisce la nullità dell’avviso emesso senza contraddittorio . È consigliabile allegare la prova del mancato contraddittorio al ricorso.

3.4 Vizi di decadenza e prescrizione

Il controllo dei termini è cruciale. Se l’avviso è notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (o oltre il settimo anno in caso di omissione), l’atto è nullo . Bisogna considerare eventuali sospensioni (contraddittorio, adesione, sospensioni straordinarie come la pandemia) . Anche la prescrizione può essere eccepita per i debiti che non vengono riscossi nei dieci anni successivi.

3.5 Calcolo errato della pretesa tributaria

Molti avvisi contengono errori di calcolo: imponibile non corretto, omissione di costi deducibili, applicazione di aliquote sbagliate, mancato riconoscimento di detrazioni o crediti d’imposta. La difesa può produrre documenti contabili e perizie per dimostrare l’esatto importo. La Cassazione ha ribadito l’obbligo di considerare i costi e le spese nel metodo induttivo .

3.6 Carenza di capacità contributiva e violazione del principio di proporzionalità

Secondo l’art. 53 della Costituzione, il sistema tributario deve essere informato al principio della capacità contributiva. Se l’imposta calcolata risulta sproporzionata rispetto alla reale capacità economica del contribuente, si può eccepire la violazione di tale principio. La Cassazione (ord. 651/2026) ha ricordato che l’amministrazione deve considerare anche i costi sostenuti per finanziare gli investimenti e la vita familiare .

3.7 Autotutela interna e sostitutiva

L’autotutela permette all’ente impositore di correggere i propri errori annullando o modificando l’avviso anche se scaduti i termini di impugnazione. L’ordinanza 1284/2026 ha stabilito che l’amministrazione può emettere un nuovo avviso più oneroso in sostituzione di quello annullato, purché il termine di decadenza non sia scaduto e non vi sia un giudicato . Pertanto, prima di intraprendere il contenzioso, è sempre opportuno presentare istanza di autotutela.

3.8 Altre strategie: adesione, accertamento con adesione e conciliazione

Accertamento con adesione: il d.lgs. 218/1997 consente di definire la lite tramite un accordo con l’ufficio prima del ricorso o durante il processo. Il contribuente può richiedere l’adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; la presentazione della domanda sospende i termini di impugnazione per ulteriori 90 giorni . L’accordo comporta la riduzione a un terzo delle sanzioni e il pagamento rateale.

Conciliazione giudiziale: nel corso del giudizio è possibile definire la controversia con un accordo innanzi alla Commissione tributaria. Le sanzioni sono ridotte e il pagamento può essere rateizzato. È una soluzione utile quando vi sono margini per accordarsi su importi ridotti.

Definizione agevolata (rottamazione): la rottamazione quinquies del 2026 consente di chiudere cartelle e avvisi con il pagamento del solo tributo e di una quota ridotta di interessi e sanzioni in 54 rate bimestrali . È necessario presentare domanda entro il 30 aprile 2026. Le definizioni agevolate delle annualità pregresse (rottamazioni ter e quater) restano attive per i contribuenti che hanno rispettato i pagamenti.

3.9 Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per i contribuenti che non riescono a pagare il debito, la legge 3/2012 offre tre strumenti:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditrici, consente di proporre al giudice un piano di pagamento rateale in base al reddito disponibile; le sanzioni e gli interessi si riducono considerevolmente.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: coinvolge anche i creditori pubblici e richiede il voto favorevole della maggioranza del credito; prevede l’esdebitazione dopo il pagamento del piano.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni del debitore sotto la supervisione dell’OCC; al termine si ottiene l’esdebitazione. Gli avvisi di accertamento inclusi nel perimetro della procedura vengono sospesi e, al termine, estinti.

L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assisterti nella predisposizione di questi strumenti.

3.10 Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021)

Le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie possono ricorrere alla composizione negoziata. L’“esperto negoziatore” assiste l’imprenditore nel dialogo con l’Agenzia delle Entrate, gli istituti bancari e gli altri creditori per trovare una soluzione sostenibile. Nel contesto degli avvisi di accertamento, si può proporre un piano di rientro che preveda la falcidia delle sanzioni e la rateizzazione del tributo.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose sanatorie fiscali. Dopo la rottamazione bis, ter e quater, la legge di bilancio 2026 ha istituito la rottamazione quinquies, che consente la definizione di tutti i debiti iscritti a ruolo e degli avvisi di accertamento esecutivi affidati alla riscossione entro il 31 dicembre 2025. È necessario presentare la domanda entro il 30 aprile 2026; l’importo da pagare include solo la quota capitale, gli interessi da ritardata iscrizione e l’aggio, mentre le sanzioni sono stralciate . Il pagamento può avvenire in un massimo di 54 rate bimestrali.

Un’altra forma di definizione agevolata riguarda le sentenze sfavorevoli: nel caso in cui il contribuente perda il giudizio e si trovi a dover pagare l’imposta, è possibile avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti (prevista periodicamente dal legislatore) versando una percentuale del tributo.

4.2 Transazione fiscale e piani del consumatore

In sede di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione, l’Agenzia delle Entrate può aderire a una transazione fiscale, concedendo la falcidia di sanzioni e interessi in cambio di un pagamento parziale del tributo. La transazione fiscale è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Analogamente, nell’ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento, i piani del consumatore prevedono la falcidia del tributo con l’autorizzazione del giudice.

4.3 Saldo e stralcio

Il “saldo e stralcio” è un’ulteriore procedura introdotta con la legge 145/2018, che consente la cancellazione integrale dei debiti di contribuenti in grave difficoltà economica, con ISEE inferiore a determinati limiti. I debiti tributari possono essere estinti con il pagamento di una percentuale variabile tra il 16% e il 35% della somma dovuta. Anche se non sempre disponibile, questa misura può essere riaperta dal legislatore e costituisce uno strumento prezioso per i contribuenti.

4.4 Piani di rateizzazione ordinaria e straordinaria

Oltre agli istituti agevolativi, l’Agente della riscossione consente piani di rateizzazione fino a 72 rate mensili (rateizzazione ordinaria) o fino a 120 rate in casi eccezionali di comprovata difficoltà economica. L’avviso di accertamento esecutivo può essere rateizzato direttamente con l’Agente. La rateizzazione sospende le procedure esecutive finché si rispettano i pagamenti.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la loro posizione. Ecco i principali da evitare:

  1. Ignorare l’avviso o attendere la cartella: dopo il 2011 l’avviso è già titolo esecutivo e non è seguita da cartella ; aspettare comporta la perdita dei termini e l’avvio di azioni esecutive.
  2. Non controllare la notifica e i termini: spesso l’avviso è notificato via PEC o raccomandata; bisogna verificare la data di ricezione e calcolare i 60 giorni per ricorrere. Un giorno di ritardo può pregiudicare tutto.
  3. Non richiedere l’autotutela: quando l’avviso è manifestamente errato (es. doppia imposizione, contribuente errato, motivazione mancante) è opportuno presentare subito un’istanza di autotutela; ciò può evitare il contenzioso .
  4. Trascurare il contraddittorio: alcuni contribuenti non rispondono allo schema di atto inviato dall’ufficio. Fornire documenti e osservazioni può portare alla chiusura anticipata della verifica.
  5. Sottovalutare la capacità contributiva: è importante dimostrare le spese e i costi sostenuti, soprattutto in caso di accertamento induttivo. Mantenere documentazione accurata (contratti, estratti conto, prove delle fonti di finanziamento) è fondamentale .
  6. Agire da soli senza assistenza: il diritto tributario è complesso; rivolgersi a un professionista consente di individuare gli errori dell’atto e scegliere la strategia più efficace. L’Avv. Monardo e il suo team offrono consulenze mirate.
  7. Confondere decadenza e prescrizione: la decadenza attiene alla validità dell’atto (scadenza per la notifica), mentre la prescrizione riguarda l’azione di riscossione. Verificare entrambi i termini è fondamentale per eccepire la nullità o l’estinzione del debito.
  8. Non sfruttare gli strumenti agevolativi: definizioni agevolate, rottamazioni e piani di sovraindebitamento possono ridurre significativamente il debito. Ignorarli significa pagare di più.

6. FAQ – Domande e risposte pratiche

In questa sezione rispondiamo alle domande più frequenti che riceviamo dai nostri clienti. Le risposte sono elaborate sulla base delle norme vigenti e della giurisprudenza aggiornata.

6.1 Cos’è esattamente un avviso di accertamento?

L’avviso di accertamento è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o liquida il tributo dovuto dal contribuente, indicando l’imposta, le sanzioni e gli interessi. In molti casi, contiene anche l’intimazione al pagamento entro il termine di impugnazione, trasformandosi in titolo esecutivo .

6.2 L’avviso di accertamento deve essere sempre motivato?

Sì. La legge richiede una motivazione adeguata che esponga le ragioni di fatto e di diritto; in mancanza, l’atto è nullo . Non è sufficiente una formula generica; la motivazione può essere redatta per relationem se gli atti sono allegati.

6.3 Posso ricevere un avviso via PEC?

Sì. L’Agenzia può notificare l’avviso a mezzo PEC all’indirizzo risultante dai pubblici registri. È importante controllare la PEC regolarmente; il termine decorre dalla data di consegna.

6.4 Cosa succede se l’avviso non è firmato?

Se manca la firma del capo dell’ufficio o del funzionario delegato, l’avviso è nullo . La delega deve essere esistente e verificata; se contestata, l’amministrazione deve produrre l’atto di delega .

6.5 Entro quanto tempo si può impugnare?

Il termine ordinario è di 60 giorni dalla data di notifica. Se si è attivato il contraddittorio, il termine decorre dalla notifica dell’avviso definitivo. La presentazione dell’istanza di adesione sospende i termini per 90 giorni .

6.6 Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione?

Sì, si può chiedere la sospensione sia all’ufficio che alla Commissione tributaria. La riforma del 2024 prevede un periodo automatico di 180 giorni prima dell’esecuzione per gli avvisi esecutivi .

6.7 Cosa succede se l’avviso è notificato dopo il termine di decadenza?

L’atto è nullo se notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (o del settimo anno se omessa). Eventuali sospensioni (contraddittorio, adesione, emergenze) devono essere considerate .

6.8 È possibile evitare l’avviso attraverso il contraddittorio?

Sì. Se l’ufficio invia uno schema di atto, è possibile presentare osservazioni entro 60 giorni e fornire prova contraria. L’ufficio può archiviare o ridurre la pretesa .

6.9 Cosa si intende per motivazione postuma vietata?

È vietato integrare la motivazione dell’avviso con successivi atti difensivi dell’ufficio; l’avviso deve contenere fin dall’inizio tutti gli elementi e le ragioni; ciò è stato ribadito dalla Cassazione .

6.10 Quali spese possono essere considerate nell’accertamento sintetico?

Oltre ai redditi, vanno considerati i costi sostenuti dal contribuente per investimenti e consumi. L’ordinanza 651/2026 ha chiarito che l’amministrazione deve tener conto delle spese per rispettare il principio di capacità contributiva .

6.11 L’acquisto di quote societarie può comportare l’accertamento sintetico?

No, non automaticamente. La Cassazione (ord. 3777/2026) ha stabilito che l’acquisto di partecipazioni non prova di per sé una maggiore capacità di spesa; occorre dimostrare la disponibilità reale di risorse .

6.12 Cosa fare se l’avviso riguarda una società estinta?

Solo il liquidatore è legittimato a impugnare l’atto relativo a periodi in cui la società era ancora attiva; gli ex soci non possono farlo .

6.13 La notifica tramite posta è valida senza ufficiale giudiziario?

Sì. La Cassazione ha ribadito che la notifica a mezzo posta raccomandata è valida anche per l’avviso esecutivo e non richiede l’ufficiale giudiziario .

6.14 L’amministrazione può emettere un nuovo avviso più oneroso?

Sì, nell’ambito dell’autotutela sostitutiva se l’atto originario è viziato e il termine di decadenza non è scaduto; la Cassazione lo ha confermato .

6.15 L’indagine bancaria viola la privacy?

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha censurato la disciplina italiana perché concede eccessiva discrezionalità senza adeguate garanzie . La Cassazione (ord. 2510/2026) ha rimesso a nuovo giudizio un caso su questa base: gli accertamenti bancari devono rispettare diritti fondamentali. È possibile eccepire l’illegittimità delle indagini bancarie se violano le regole.

6.16 È possibile rateizzare l’avviso?

Sì. L’avviso esecutivo può essere rateizzato con l’Agente della riscossione (fino a 72 rate ordinarie, 120 straordinarie) o attraverso definizioni agevolate; la rottamazione quinquies prevede 54 rate bimestrali .

6.17 Cosa succede se non presento ricorso?

L’avviso diventa definitivo ed esecutivo; l’Agente della riscossione può procedere a pignoramenti, fermi, ipoteche e azioni cautelari. È fondamentale agire entro i termini per non perdere i propri diritti.

6.18 Posso difendermi anche se ho pagato?

Se il pagamento è avvenuto per errore o per evitare l’esecuzione, è possibile proporre ricorso per ripetizione dell’indebito e chiedere il rimborso. Tuttavia, occorre agire entro 90 giorni dal pagamento.

6.19 Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo e del suo staff?

Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre assistenza a 360 gradi: analisi dell’avviso, verifica dei vizi di forma e di merito, richiesta di sospensione, predisposizione del ricorso, trattative con l’ufficio per l’adesione, gestione delle procedure di sovraindebitamento e della composizione negoziata. L’Avv. Monardo, cassazionista e gestore della crisi, può patrocinare davanti alla Cassazione e coordinare esperti in tutta Italia.

6.20 Che differenza c’è tra avviso di accertamento e avviso di rettifica?

L’avviso di accertamento riguarda le imposte sui redditi e altre imposte dirette, mentre l’avviso di rettifica concerne l’IVA e altre imposte indirette. Entrambi sono assoggettati alle stesse regole sul contraddittorio, la motivazione e i termini di impugnazione .

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente come funzionano gli avvisi di accertamento, proponiamo alcune simulazioni che illustrano l’impatto economico e le possibili opzioni difensive.

7.1 Simulazione di avviso IRPEF per redditi omessi

Scenario: un contribuente persona fisica presenta la dichiarazione dei redditi 2021 omettendo di dichiarare 50 000 € di redditi da lavoro autonomo. L’Agenzia delle Entrate, tramite controlli incrociati, individua l’omissione e notifica nel 2026 un avviso di accertamento con le seguenti voci:

  • Reddito imponibile recuperato: 50 000 €
  • Aliquota media IRPEF: 38%
  • Imposta dovuta: 19 000 €
  • Sanzioni (30% dell’imposta): 5 700 €
  • Interessi: 1 500 €
  • Totale: 26 200 €

Opzioni del contribuente:

  1. Accertamento con adesione: il contribuente può chiedere l’adesione entro 60 giorni; la sanzione si riduce a un terzo (1 900 €). Pagando l’imposta (19 000 €) e la sanzione ridotta (1 900 €) più gli interessi, il totale ammonta a 22 400 €. Può essere rateizzato in un massimo di 8 rate trimestrali.
  2. Ricorso: se ritiene che l’omissione sia infondata, può impugnare l’avviso contestando la motivazione (ad esempio, se i pagamenti erano già tassati o se vi è un errore nei calcoli). Dovrà depositare il ricorso e chiedere la sospensione.
  3. Rottamazione quinquies: se l’avviso diventa definitivo e viene affidato alla riscossione, può rientrare nella rottamazione pagando solo il tributo e gli interessi; le sanzioni vengono stralciate. Il debito si riduce a circa 20 500 € da rateizzare in 54 rate .
  4. Piano del consumatore: se non riesce a pagare, può ricorrere alla legge 3/2012 e proporre un piano che preveda il pagamento di una quota compatibile con il proprio reddito. Al termine, le residue obbligazioni vengono cancellate.

7.2 Simulazione di avviso IVA per indebita detrazione

Scenario: una società di servizi detrae erroneamente 30 000 € di IVA su fatture non inerenti. L’Agenzia emette un avviso di rettifica con le seguenti voci:

  • IVA dovuta: 30 000 €
  • Sanzioni (90% dell’imposta per indebita detrazione): 27 000 €
  • Interessi: 2 400 €
  • Totale: 59 400 €

Difese possibili:

  1. Dimostrazione dell’inerenza delle fatture: se le spese sono effettivamente inerenti all’attività, la società può produrre la documentazione (contratti, prospetti di ripartizione) e contestare la pretesa.
  2. Errore meramente formale: se l’errore deriva da un errato codice del registro IVA, si può chiedere la conversione della sanzione in una mera sanzione formale.
  3. Adesione: la società può aderire con riduzione a un quarto delle sanzioni se l’accertamento è induttivo. In questo caso, la sanzione si riduce a 6 750 € e la società paga 38 400 €.
  4. Rateizzazione: in presenza di difficoltà di pagamento, è possibile ottenere fino a 120 rate mensili.
  5. Accordo di ristrutturazione: se l’azienda è in crisi, può proporre un accordo di ristrutturazione con falcidia dei debiti tributari, previa approvazione dell’Agenzia.

7.3 Simulazione di accertamento sintetico (redditometro)

Scenario: un contribuente con dichiarazione 2022 di 25 000 € acquista nell’anno un’autovettura di lusso da 80 000 € e sostiene spese di 30 000 €. L’Agenzia attiva un accertamento sintetico supponendo che il contribuente disponga di redditi non dichiarati. L’avviso quantifica redditi presunti per 70 000 € e richiede l’IRPEF dovuta (27 000 € circa). Il contribuente può difendersi dimostrando di aver finanziato l’acquisto con un prestito o con risparmi pregressi e considerando i costi sostenuti. Le pronunce recenti sottolineano che l’amministrazione deve considerare le spese effettive e non può basare l’accertamento soltanto su presunzioni . Se l’ufficio non fornisce adeguate motivazioni e non valuta i costi, l’avviso può essere annullato.

7.4 Simulazione di autotutela sostitutiva

Scenario: un avviso di accertamento emesso nel 2022 riporta erroneamente come imponibile 200 000 € invece di 120 000 €. Il contribuente presenta istanza di autotutela producendo la documentazione contabile. L’ufficio riconosce l’errore, annulla l’avviso e ne emette uno nuovo con imponibile 120 000 €. La Cassazione (ord. 1284/2026) consente all’amministrazione di emettere un nuovo avviso più oneroso o meno oneroso purché non sia decorso il termine di decadenza . In questo caso, il nuovo avviso riduce la pretesa; l’autotutela ha evitato il contenzioso.

8. Sentenze recenti: analisi approfondita

Per offrire una panoramica completa, approfondiamo alcune sentenze fondamentali e le loro implicazioni pratiche.

8.1 Cass. n. 20241/2024 – Motivo sufficiente dell’avviso

La Corte ha ribadito che la motivazione dell’avviso deve consentire al contribuente di comprendere il contenuto dell’imposizione; non è necessario dettagliare ogni aspetto giuridico o menzionare tutte le possibili deduzioni. È onere del contribuente dimostrare, in fase di ricorso, eventuali errori; l’assenza di allegati non rende di per sé nullo l’atto quando il contribuente è comunque in grado di difendersi . L’indicazione del periodo d’imposta, dell’imponibile recuperato e della norma violata è considerata sufficiente.

8.2 Cass. n. 21875/2025 – Divieto di motivazione postuma

L’ordinanza ha censurato l’uso di memorie difensive per integrare la motivazione dell’avviso. Secondo la Corte, l’avviso deve essere completo sin dall’origine; eventuali spiegazioni aggiuntive fornite in giudizio non possono sanare l’originaria carenza . Ciò implica che il contribuente può contestare un avviso insufficiente e chiedere l’annullamento.

8.3 Cass. n. 1750/2026 – Termine di permanenza in azienda

Nell’ambito delle verifiche fiscali, l’art. 12 della L. 212/2000 prevede che l’accesso presso l’azienda non può durare più di 30 giorni, prorogabili in casi eccezionali. La Cassazione ha chiarito che il superamento del termine non comporta di per sé la nullità dell’avviso se l’attività ispettiva non si è protratta in presenza del contribuente (giorni festivi, elaborazione dati in ufficio) . È quindi necessario dimostrare che gli ispettori si sono trattenuti oltre il limite presso la sede aziendale.

8.4 Cass. n. 1455/2026 – Legittimazione degli ex soci

La Corte ha precisato che, dopo la cancellazione della società, la legittimazione a impugnare l’avviso di accertamento spetta al liquidatore e non agli ex soci . Gli ex soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali nei limiti delle somme ricevute, ma non possono proporre ricorso autonomamente.

8.5 Cass. n. 3777/2026 – Accertamento sintetico e investimenti finanziari

In tema di redditometro, la Corte ha escluso che l’acquisto di partecipazioni societarie costituisca, da solo, elemento indiziario sufficiente per accertare un reddito maggiore. Occorre dimostrare che l’investimento deriva da risorse effettivamente utilizzate e non da mere registrazioni contabili . Il contribuente può contrastare l’accertamento dimostrando l’origine lecita dei fondi (es. mutuo, vendita di beni).

8.6 Cass. n. 483/2026 – Notifica a mezzo posta e coobbligati

La Corte ha ribadito la validità della notifica a mezzo posta raccomandata. L’atto è correttamente notificato anche senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario . Inoltre, la pronuncia ha stabilito che la definizione agevolata o l’adesione effettuata da un coobbligato non produce effetti automaticamente favorevoli sugli altri coobbligati ; ognuno deve aderire individualmente.

8.7 Cass. n. 651/2026 – Deleghe di firma e capacità contributiva

In questa decisione, la Corte ha affrontato il tema della delega di firma e del metodo induttivo. Ha chiarito che la delega deve indicare i limiti di valore riferiti all’imposta e che la sua mancanza comporta nullità dell’avviso . Inoltre, ha ribadito l’obbligo di considerare le spese nel calcolo del reddito sintetico, pena la violazione del principio di capacità contributiva .

8.8 Cass. n. 1284/2026 – Autotutela sostitutiva

La Corte ha riconosciuto all’amministrazione il potere di annullare un avviso viziato e sostituirlo con un nuovo avviso, anche più oneroso, purché il termine di decadenza non sia spirato e non vi sia stato un giudicato . Questa pronuncia consolida l’istituto dell’autotutela, consentendo all’ufficio di rimediare ai propri errori senza danneggiare il contribuente.

8.9 Cass. n. 2510/2026 – Indagini bancarie e diritti fondamentali

Accogliendo i rilievi della Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Ferrieri & Bonassisa c. Italia), la Cassazione ha rimesso a nuovo giudizio una causa in cui le indagini bancarie erano state svolte in assenza di adeguate garanzie . La decisione sottolinea che l’art. 8 della CEDU richiede che qualsiasi interferenza nella sfera privata del contribuente sia prevista dalla legge, giustificata da una finalità legittima e proporzionata. Gli accertamenti bancari devono essere motivati e soggetti a controllo giurisdizionale.

8.10 Cass. n. 483/2026 – Ulteriori profili

Oltre alla notifica postale, l’ordinanza 483/2026 ha affrontato la definizione agevolata. La Corte ha chiarito che il pagamento agevolato da parte di uno dei debitori non estingue automaticamente il debito degli altri; ciascun coobbligato deve aderire separatamente . Ciò vale soprattutto per i soci e i rappresentanti legali che intendono beneficiare di rottamazioni.

9. Conclusione e call to action

L’avviso di accertamento è un atto complesso con cui l’amministrazione finanziaria esercita il potere di accertare tributi evasi o omessi. La normativa e la giurisprudenza evolvono costantemente, e i recenti interventi legislativi (contraddittorio preventivo, riforma della riscossione con il d.lgs. 110/2024, rottamazione quinquies, obbligo di motivazione) hanno trasformato la gestione degli avvisi. Conoscere i propri diritti e agire tempestivamente è fondamentale per evitare conseguenze gravi.

In questa guida abbiamo illustrato i requisiti formali dell’avviso, i termini di decadenza, le strategie difensive (vizi di notifica, motivazione, contraddittorio, decadenza, motivazione postuma), le possibilità di autotutela e di definizione agevolata, gli strumenti di sovraindebitamento e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Abbiamo fornito simulazioni numeriche che dimostrano l’importanza di un’analisi personalizzata: anche errori di calcolo o vizi formali possono comportare annullamento o notevoli riduzioni del debito.

Tuttavia, ogni caso è diverso e richiede un esame approfondito. L’assistenza di un professionista è indispensabile per valutare la legittimità dell’avviso, calcolare correttamente il tributo e individuare la strategia più efficace (ricorso, adesione, rateizzazione, sovraindebitamento).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono pronti a tutelare i tuoi diritti. Grazie all’esperienza maturata in centinaia di casi di accertamenti e riscossioni, potranno offrirti soluzioni concrete e tempestive.

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