Introduzione
L’avvio della Rottamazione Quinquies, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) e attiva dal 1° gennaio 2026, rappresenta una nuova occasione per i contribuenti italiani di chiudere pendenze con l’Agente della riscossione beneficiando dello stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio. Si tratta della quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle, ma anche della più severa: la finestra per aderire scade il 30 aprile 2026 e due rate non pagate comportano la decadenza dell’intera agevolazione . Molti contribuenti, però, non conoscono quali debiti possano essere inclusi né cosa viene effettivamente tolto dal debito originario. Una scelta frettolosa o basata su informazioni incomplete può trasformare un’occasione in un rischio.
L’articolo che segue, aggiornato a marzo 2026 e basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali (legge n. 199/2025, decreti, sentenze della Cassazione e circolari dell’Agenzia delle Entrate), spiega in modo chiaro ma rigoroso quali somme vengono eliminate dalla Rottamazione Quinquies, quali debiti possono essere definiti e quali rimangono fuori, illustrando la procedura passo‑passo e le strategie difensive. Il tono è professionale e divulgativo, con tabelle riassuntive, esempi numerici, FAQ e simulazioni pratiche per aiutare imprenditori, professionisti e privati a orientarsi. L’analisi è svolta dal punto di vista del debitore.
Presentazione dello Studio e dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Lo Studio Legale e Tributario guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un’assistenza integrata e specializzata a contribuenti e imprese che si confrontano con pendenze fiscali e bancarie. L’Avv. Monardo:
- è avvocato cassazionista, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario, con competenze diffuse su tutto il territorio nazionale;
- è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- opera come professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
- è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo che gli consente di assistere aziende in difficoltà nella negoziazione con i creditori.
Grazie a queste qualifiche, lo Studio è in grado di:
- analizzare la legittimità degli atti di accertamento e delle cartelle esattoriali;
- predisporre ricorsi davanti alle Commissioni tributarie e impugnare notifiche irregolari;
- ottenere sospensioni delle procedure esecutive e dei termini di decadenza ;
- gestire trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione per piani di rientro e transazioni;
- assistere i debitori nella presentazione della domanda di adesione e nella scelta tra pagamento in unica soluzione o rateizzazione, valutando la convenienza economica;
- integrare, ove opportuno, strumenti alternativi come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione.
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Contesto normativo: Legge 199/2025 e definizione agevolata
Origine della Rottamazione Quinquies
La Rottamazione Quinquies nasce dai commi 82 – 101 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026. La normativa riprende e aggiorna le precedenti edizioni della definizione agevolata (rottamazione quater del 2023, rottamazione ter del 2018, rottamazione bis del 2017, rottamazione del 2016 e saldo e stralcio del 2019) estendendone il perimetro temporale e introducendo regole più rigide. Il comma 82 definisce la finalità: consentire ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione pagando solo il capitale e le spese, con l’esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio .
Debiti che si possono definire
Secondo il testo normativo e la circolare esplicativa pubblicata da Confindustria (che analizza i commi 82 – 101), la Rottamazione Quinquies riguarda i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Sono definibili i carichi derivanti da:
- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatizzata e controllo formale dell’Agenzia delle Entrate (artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e art. 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972) ;
- omesso versamento di contributi previdenziali all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento .
Possono aderire tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, a prescindere dal reddito, e sono ammessi anche i soggetti che avevano aderito alle precedenti rottamazioni ma sono decaduti, purché i carichi rientrino nel perimetro applicativo .
Debiti esclusi
La Rottamazione Quinquies esclude:
- i ruoli derivanti da accertamento (accertamenti esecutivi, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero crediti d’imposta) ;
- i contributi dovuti a Casse professionali privatizzate (es. Cassa Forense, Inarcassa) ;
- le sanzioni penali tributarie e i debiti derivanti da illeciti penali o da sentenze della Corte dei conti ;
- i debiti relativi a accertamenti di valore per imposte di registro, ipotecarie e catastali ;
- i ruoli ricompresi in piani di pagamento della rottamazione quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute ;
- i tributi locali, a meno che l’ente locale non adotti autonomamente misure agevolative (la legge dà alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre proprie definizioni agevolate, ma questi non rientrano nella rottamazione quinquies nazionale) .
Somme che vengono tolte
Il cuore della rottamazione sta nello stralcio delle componenti sanzionatorie e accessorie. L’art. 1, comma 82, prevede che i debiti possono essere estinti “senza corrispondere sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e somme aggiuntive relative all’agente della riscossione” . In pratica vengono eliminati:
- le sanzioni amministrative (per esempio le maggiorazioni per omesso o tardivo versamento di imposte);
- gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ;
- l’aggio di riscossione, cioè la remunerazione dell’attività dell’agente della riscossione ;
- le sanzioni e somme aggiuntive dovute all’INPS sui contributi previdenziali .
Restano invece da pagare:
- il capitale originario del debito (imposta o contributo non versato) ;
- le spese di notifica e le spese per procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche) ;
- gli interessi legali dovuti sulle rate dal 1° agosto 2026, pari al 3 % annuo .
Questa distinzione è fondamentale: la rottamazione non azzera completamente la posizione debitoria ma consente un risparmio considerevole poiché elimina la parte che maggiormente incide negli anni (sanzioni e interessi). È quindi indispensabile calcolare l’effettivo vantaggio prima di aderire.
Termini di presentazione e pagamento
La procedura si svolge in un arco temporale definito:
| Fase | Data/Scadenza | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Apertura del portale e inizio presentazione domande | 20 gennaio 2026 | L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ha aperto il servizio telematico per le domande a partire dal 20 gennaio 2026 . |
| Termine per presentare la domanda di adesione | 30 aprile 2026 (termine perentorio) | Il comma 82 prevede che la volontà di aderire e il numero di rate devono essere dichiarati entro il 30 aprile 2026 . |
| Comunicazione dell’importo dovuto | 30 giugno 2026 | Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della riscossione comunica l’importo complessivo e le singole rate, che non possono essere inferiori a 100 €, e la data di scadenza di ciascuna . |
| Pagamento in unica soluzione o prima rata | 31 luglio 2026 | Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o, se si sceglie la rateizzazione, la prima rata scade in questa data . |
| Altre rate 2026 | 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026 | La seconda e terza rata scadono il 30 settembre e il 30 novembre 2026 . |
| Rate dal 2027 al 2035 | Bimestrali: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre | Dalla quarta alla cinquantunesima rata, i pagamenti sono bimestrali a partire dal 2027 . Le ultime tre rate (52ª, 53ª e 54ª) scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 . |
| Interessi sulle rate | 3 % annuo dal 1° agosto 2026 | In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 % si applicano dal 1° agosto 2026 . |
| Decadenza | Omesso pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata | La definizione è inefficace se non si paga in tempo l’unica rata in caso di pagamento in unica soluzione o se non si pagano due rate (anche non consecutive) o l’ultima rata . |
Effetti della presentazione della domanda
La domanda di adesione produce importanti effetti sospensivi:
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi oggetto di definizione ;
- Sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni pregresse fino alla scadenza della prima o unica rata ;
- Divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (salvo quelli già iscritti) ;
- Divieto di avviare nuove procedure esecutive o di proseguire quelle già avviate, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ;
- Regolarità ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che permette di partecipare a gare pubbliche .
Rinuncia ai giudizi pendenti
Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata deve dichiarare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi rottamabili e assumere l’impegno a rinunciare agli stessi . La comunicazione della rinuncia sospende il giudizio fino al pagamento della prima o unica rata. Se la definizione si perfeziona, il giudizio viene estinto.
Questa disciplina ha generato numerose controversie. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in presenza della dichiarazione di adesione con impegno a rinunciare, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza regolazione delle spese . La Corte ha anche affermato che l’estinzione non comporta il passaggio in cosa giudicata della sentenza impugnata, poiché la situazione sostanziale viene sostituita dalla nuova disciplina emergente dalla definizione . Sentenze successive (Cass. 24428/2024 e 24479/2024) hanno espresso orientamenti discordanti sul momento in cui si perfeziona l’estinzione: una richiede la sola domanda di definizione e i pagamenti già effettuati, l’altra pretende il pagamento integrale di tutte le rate . Questa incertezza rende ancora più importante valutare con un professionista se aderire e come gestire eventuali contenziosi.
Procedura passo‑passo: come aderire alla Rottamazione Quinquies
1. Verifica dei carichi definibili
Prima di presentare la domanda è necessario verificare quali carichi risultano affidati all’Agente della riscossione e se rientrano nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. L’Agente della riscossione mette a disposizione, nell’area riservata del proprio sito, il “Prospetto informativo” con l’elenco dei carichi definibili . Per accedere è necessario disporre di un’identità digitale (SPID, CIE o CNS). Chi non possiede SPID o resiede all’estero può utilizzare l’area pubblica, allegando copia del documento d’identità .
2. Presentazione della domanda (fino al 30 aprile 2026)
La domanda di adesione (modello “R-DA-2026”) deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2026 . Esistono due modalità:
- Area riservata: il contribuente seleziona online le cartelle e/o gli avvisi di addebito INPS da rottamare . Al termine riceve via PEC la ricevuta di presentazione.
- Area pubblica: si compila il form inserendo manualmente i dati, allegando la documentazione di riconoscimento . Dopo l’invio, l’utente riceve tre e‑mail: la prima per convalidare il link, la seconda con la presa in carico e la terza con la ricevuta di presentazione .
La domanda deve indicare se si intende pagare in unica soluzione o in rate. È possibile inserire anche carichi costituiti esclusivamente da sanzioni e interessi; in tal caso il ruolo sarà azzerato .
3. Comunicazione dell’Agenzia della riscossione (entro il 30 giugno 2026)
Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della riscossione invia al contribuente una comunicazione di accoglimento con l’ammontare complessivo delle somme dovute, il piano di pagamento (numero di rate scelte) e la scadenza di ciascuna rata . Se il contribuente aveva pagato in precedenza somme pari o superiori al capitale e alle spese, dovrà comunque aderire per beneficiare dello stralcio .
4. Pagamento del debito
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate fino a un massimo di 54, con importo minimo di 100 € . La prima rata (o l’unica rata) scade il 31 luglio 2026 . Le modalità di pagamento sono indicate nella comunicazione (bollettini, domiciliazione bancaria, pagoPA). Il tasso di interesse sulle rate è del 3 % a partire dal 1° agosto 2026 , quindi è bene valutare se conviene pagare subito.
5. Effetti sospensivi e certificazioni DURC
Dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza della prima rata si sospendono i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e il contribuente è considerato in regola ai fini del DURC . Questa sospensione può rappresentare un vantaggio immediato per chi ha in corso pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche, ma attenzione: se la definizione decade, le procedure riprenderanno e le somme già versate saranno trattenute come acconto .
6. Rinuncia ai giudizi e gestione del contenzioso
Il contribuente che ha procedimenti giudiziari pendenti deve indicarlo nella domanda e impegnarsi a rinunciare . La rinuncia sospende il processo; il giudice lo dichiara estinto una volta perfezionata la definizione . In caso di contenzioso, è essenziale valutare con un legale se è conveniente rinunciare: la rottamazione potrebbe non essere economicamente vantaggiosa oppure si potrebbe ottenere l’annullamento del debito in giudizio.
7. Decadenza dalla definizione
La definizione agevolata decade se:
- non si paga l’unica rata entro il 31 luglio 2026 ;
- non si pagano due rate (anche non consecutive) del piano di dilazione ;
- non si paga l’ultima rata .
In caso di decadenza, l’intero debito originario si riattiva: si aggiungono nuovamente sanzioni, interessi e aggio, e le somme già pagate vengono considerate acconto . Inoltre i carichi non potranno più essere rateizzati ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 , e riprenderanno le procedure esecutive sospese . È dunque indispensabile rispettare le scadenze.
Difese e strategie legali del contribuente
Valutare la convenienza: rottamazione o impugnazione?
La rottamazione quinquies non è l’unica strada. In molti casi, contestare l’atto può essere più conveniente. Ecco alcune situazioni in cui è opportuno valutare l’impugnazione:
- vizi di notifica: cartelle notificate a indirizzo errato, notifiche tramite PEC non autorizzata o mancanza di relata di notifica;
- prescrizione: decorsi i termini (cinque anni per i tributi erariali, tre anni per sanzioni amministrative e due anni per contributi previdenziali), il debito si estingue per prescrizione, salvo atti interruttivi;
- mancata motivazione dell’atto o errori nel calcolo dell’imposta;
- duplicazioni di carichi o importi già pagati;
- decadenza dell’ente impositore: per esempio mancato rispetto dei termini per il controllo formale (due anni) o per l’iscrizione a ruolo (un anno in caso di avvisi bonari).
In questi casi, l’Avv. Monardo e il suo staff analizzano la documentazione, propongono ricorsi avanti le Corti di giustizia tributaria e chiedono la sospensione dell’esecuzione. Se la cartella è illegittima, può essere annullata in toto, senza necessità di rottamarla.
Effetti processuali della definizione: orientamenti della Cassazione
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato più volte gli effetti della definizione agevolata sui giudizi pendenti. Nel 2022 la Corte ha statuito che la dichiarazione di adesione con rinuncia comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, senza condanna alle spese . La Corte ha precisato che la rinuncia non fa passare in giudicato la sentenza impugnata, ma sostituisce la disciplina sostanziale con quella della definizione . Nel 2024, con le ordinanze n. 24428 e 24479, la Cassazione ha però espresso due indirizzi: una decisione ritiene sufficiente per l’estinzione la semplice domanda di definizione e il pagamento delle rate già scadute , mentre l’altra richiede il pagamento integrale di tutte le rate del piano . Fino all’intervento delle Sezioni Unite, conviene assumere un approccio prudente: chi ha un contenzioso pendente e intende aderire alla rottamazione dovrebbe valutare se preferire il pagamento in unica soluzione o comunque accelerare il versamento delle rate.
Sospensione e estinzione del giudizio
Per sospendere il giudizio, il contribuente deve depositare la domanda di definizione presso il giudice e chiedere la sospensione. Il processo resta sospeso fino all’esito della definizione. Se la definizione si perfeziona, il giudice dichiara l’estinzione. Se, invece, il contribuente decade dalla rottamazione, il processo riprende e potrà esserci una condanna alle spese. È quindi importante monitorare scadenze e pagamenti.
Strategie nei piani di pagamento
Per massimizzare il vantaggio economico occorre considerare:
- Importo del debito: per debiti di ammontare modesto può convenire pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, evitando gli interessi del 3 % e il rischio di decadenza.
- Numero di rate: la rottamazione consente fino a 54 rate; tuttavia, dilazioni così lunghe comportano un’esposizione decennale e interessi per 9 anni.
- Capacità finanziaria: se le risorse sono disponibili, una soluzione breve garantisce il massimo risparmio; se la disponibilità è limitata, occorre pianificare i pagamenti e accantonare le somme per evitare decadenze.
- Contenzioso pendente: se si ha un giudizio con buone possibilità di successo, potrebbe convenire attendere l’esito piuttosto che aderire; viceversa, se il rischio di soccombenza è elevato, la rottamazione può chiudere il contenzioso a costo ridotto.
Attenzione ai debiti con Casse professionali e tributi locali
I contributi dovuti a Casse professionali privatizzate (avvocati, commercialisti, notai, medici, etc.) non rientrano nella definizione quinquies . Per questi debiti si possono però negoziare dilazioni e piani di rateizzazione con l’ente previdenziale, oppure valutare l’accesso alla procedura di sovraindebitamento.
Anche i tributi locali (IMU, TARI, TASI) non sono automaticamente inclusi; la Legge 199/2025 concede ai Comuni e alle Regioni la facoltà di approvare proprie definizioni agevolate . Pertanto occorre verificare, caso per caso, se il proprio Comune ha deliberato una rottamazione locale.
Rottamazione e procedure concorsuali
La definizione quinquies è compatibile con le procedure di sovraindebitamento e con gli accordi di ristrutturazione nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019). La legge prevede che i carichi rottamabili possano essere inclusi nei piani del consumatore e nei piani di liquidazione, consentendo di pagarli secondo le modalità e i tempi previsti nel decreto di omologazione . Lo Studio dell’Avv. Monardo, forte dell’esperienza come gestore della crisi e negoziatore, assiste i clienti nell’includere i debiti rottamabili nei piani, consentendo uno sconto consistente sul passivo complessivo.
Strumenti alternativi alla rottamazione quinquies
Non tutti i debiti possono essere definibili, né la rottamazione è sempre conveniente. Esistono diversi strumenti alternativi per regolare la propria posizione nei confronti del Fisco e dei creditori.
1. Rottamazione quater (Legge 197/2022)
Prevista dalla Legge 197/2022, la rottamazione quater riguardava i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e permetteva di eliminare sanzioni, interessi e aggio, con rate fino a 18 rate in 5 anni. Alcuni contribuenti decaduti da tale definizione possono essere riammessi alla nuova quinquies se, alla data del 30 settembre 2025, non hanno versato tutte le rate . Se invece hanno pagato tutte le rate scadute, i relativi carichi non sono rottamabili .
2. Saldo e stralcio (Legge 145/2018)
La Legge 145/2018 ha introdotto, per i soggetti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 €), la possibilità di pagare solo una percentuale del debito, anche sul capitale. Questa misura è conclusa, ma i contribuenti decaduti possono beneficiare della quinquies per i carichi residui .
3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012 e Codice della crisi)
La Legge 3/2012 (ora trasfusa nel Codice della crisi) consente ai consumatori e ai professionisti sovraindebitati di proporre piani di rientro ai creditori, con eventuale falcidia del debito. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi, assiste nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazione del patrimonio. La rottamazione quinquies può essere integrata nel piano, consentendo di ridurre il debito tributario .
4. Transazione fiscale (art. 63 del Codice della crisi)
Nelle procedure concorsuali e nelle composizioni negoziate la transazione fiscale consente di proporre all’Agenzia delle Entrate un pagamento parziale delle imposte, con riduzione di interessi e sanzioni, previo parere positivo dell’ente impositore. Questa strada può essere più flessibile della rottamazione ma richiede l’approvazione del tribunale.
5. Accordi stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate
In alcuni casi l’Agenzia delle Entrate conclude accordi transattivi per porre fine a contenziosi o per agevolare il pagamento del debito. Queste intese, basate sull’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 e sul D.L. 119/2018, consentono al contribuente di ridurre le sanzioni e ottenere rateizzazione. Un legale può negoziare un accordo vantaggioso, soprattutto se il contenzioso è complesso.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Errori da evitare
- Presentare la domanda senza aver verificato i carichi: rischia di includere debiti non rottamabili (es. accertamenti in corso) e di vedersi respinta la domanda .
- Dimenticare di indicare i giudizi pendenti o di rinunciare: ciò può impedire l’estinzione del processo o comportare spese processuali.
- Scegliere troppe rate: dilazioni eccessive aumentano il rischio di decadenza e comportano interessi al 3 %. Meglio scegliere un numero di rate compatibile con la propria capacità di pagamento.
- Non controllare la PEC: l’Agenzia invia comunicazioni via PEC; non leggerle può far perdere la scadenza o l’opportunità di scaricare il prospetto .
- Ignorare i debiti esclusi: contributi a Casse professionali e tributi locali non sono rottamabili . Occorre pianificare pagamenti o ricorsi per queste voci.
- Non considerare l’impatto sul DURC: chi opera con la Pubblica Amministrazione deve mantenersi in regola; la rottamazione sospende l’inadempienza, ma la decadenza può determinare un’immediata irregolarità .
- Prescrizione già maturata: se il debito è prescritto, aderire alla rottamazione significa riconoscerlo e rinunciare all’eccezione di prescrizione. Prima di aderire è opportuno far verificare le scadenze da un professionista.
Consigli pratici
- Calcolare i risparmi confrontando l’importo dovuto con la rottamazione e l’importo con sanzioni e interessi. Questo permette di valutare se conviene aderire.
- Conservare tutte le ricevute di pagamento e le comunicazioni dell’Agente della riscossione.
- Utilizzare il pagamento in unica soluzione per importi medio‑bassi; per importi elevati, pianificare le rate e accantonare le somme prima delle scadenze.
- Verificare periodicamente la propria posizione nell’area riservata dell’Agente della riscossione per controllare eventuali errori o nuove cartelle.
- Tenere un consulente aggiornato sul contenzioso: se interviene una sentenza favorevole o un condono, potrebbe essere più conveniente non aderire.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Carichi ammessi ed esclusi
| Categoria di debiti | Ammessi alla Rottamazione Quinquies? | Note |
|---|---|---|
| Imposte da dichiarazioni (IRPEF, IRES, IVA) | Sì | Solo carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . |
| Contributi INPS | Sì | Con esclusione dei contributi richiesti a seguito di accertamento . |
| Contributi Casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ecc.) | No | Esclusi dalla definizione . |
| Accertamenti esecutivi, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero crediti d’imposta | No | Non rottamabili . |
| Sanzioni penali tributarie o importi derivanti da reati | No | Esclusi . |
| Ruoli già inclusi in rottamazione quater con tutte le rate pagate al 30 settembre 2025 | No | Esclusi . |
| Violazioni del Codice della strada | Parzialmente | Possono essere rottamate solo le somme a titolo di interessi e aggio . |
| Tributi locali (IMU, TARI, ecc.) | No (salvo provvedimenti locali) | Gli enti locali possono adottare definizioni agevolate autonome . |
Tabella 2 – Somme stralciate e somme dovute
| Voce del debito | Trattamento nella rottamazione | Riferimenti |
|---|---|---|
| Capitale (imposta o contributo dovuto) | Da pagare integralmente | Il capitale non è oggetto di stralcio . |
| Sanzioni | Eliminate | Stralcio completo . |
| Interessi di mora | Eliminati | Stralcio . |
| Interessi per ritardata iscrizione a ruolo | Eliminati | Stralcio . |
| Agio di riscossione | Eliminato | Stralcio dell’aggio dovuto all’Agente della riscossione . |
| Sanzioni e somme aggiuntive INPS | Eliminate | Stralcio . |
| Spese di notifica | Da pagare | Restano a carico del contribuente . |
| Spese di procedure esecutive | Da pagare | Restano a carico del contribuente . |
| Interessi sulle rate (3 %) | Da pagare se si sceglie la rateizzazione | Decorrono dal 1° agosto 2026 . |
Tabella 3 – Scadenze e termini
| Termine/Scadenza | Data | Conseguenza |
|---|---|---|
| Apertura domande | 20 gennaio 2026 | Inizia la presentazione telematica . |
| Presentazione domanda | 30 aprile 2026 | Termine perentorio; oltre la data non si può aderire . |
| Comunicazione importi | 30 giugno 2026 | L’Agente della riscossione invia il piano di pagamento . |
| Pagamento unico o prima rata | 31 luglio 2026 | Perfezionamento della definizione con pagamento; in caso di mancato pagamento decadenza . |
| Seconda rata | 30 settembre 2026 | |
| Terza rata | 30 novembre 2026 | |
| Rate 4‑51 | Dal 2027 al 2034, bimestrali | Scadenze: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre . |
| Rate 52‑54 | 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035 | Conclusione del piano . |
| Decadenza per mancato pagamento | Omesso pagamento dell’unica rata o di due rate | Determina la perdita dei benefici e la riattivazione del debito . |
Tabella 4 – Conseguenze della decadenza
| Situazione | Effetti |
|---|---|
| Omesso pagamento dell’unica rata (pagamento in unica soluzione) | Annullamento della rottamazione; ripristino del debito con sanzioni, interessi e aggio . |
| Omesso pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata | Decadenza della rottamazione; somme già pagate trattenute come acconto; impossibilità di rateizzare nuovamente【492992124601705†L136-L147】. |
| Ripresa delle procedure esecutive | Riprendono pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi sospesi . |
| Perdita della regolarità DURC | Il contribuente torna a essere inadempiente ai fini del DURC . |
Tabella 5 – Strumenti alternativi e loro caratteristiche
| Strumento | Periodo/Norma | Carichi | Stralcio | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione quater | Legge 197/2022 (art. 1, commi 231‑253) | Carichi affidati fino al 30 giugno 2022 | Sanzioni, interessi e aggio | Fino a 18 rate in 5 anni; decadenza con tre rate non pagate; possibile riammissione alla quinquies per i decaduti . |
| Saldo e stralcio | Legge 145/2018 | Debiti fiscali per contribuenti con ISEE < 20.000 € | Stralcio anche del capitale in percentuale (16 %, 20 %, 35 %) | Presentazione entro il 30 aprile 2019; misura conclusa ma i decaduti possono aderire alla quinquies . |
| Piani del consumatore / Accordi di ristrutturazione | Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) | Tutti i debiti, compresi i tributi | Possibilità di falcidia parziale o totale, anche sul capitale | Necessaria approvazione dell’OCC o del tribunale; rottamazione quinquies può essere integrata nel piano . |
| Transazione fiscale | Art. 63 D.Lgs. 14/2019 | Tutti i tributi erariali e locali | Riduzione di sanzioni e interessi, a volte anche del capitale | Richiede l’assenso dell’Agenzia delle Entrate; utilizzabile in concordato preventivo e accordo di ristrutturazione. |
| Accordi stragiudiziali con l’Agenzia | Art. 48 D.Lgs. 546/1992 e D.L. 119/2018 | Carichi vari | Riduzione personalizzata di sanzioni e interessi | Previste per chi ha contenziosi pendenti; richiede negoziazione. |
Domande e risposte frequenti (FAQ)
1. Che cos’è la Rottamazione Quinquies?
È la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dalla Legge 199/2025. Consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta (o il contributo) e le spese, senza sanzioni, interessi e aggio .
2. Quali debiti possono essere rottamati?
Sono rottamabili i carichi derivanti da imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF, IRES, IVA, addizionali) e i contributi INPS, affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 . Sono ammessi anche i carichi già inclusi in precedenti rottamazioni se il contribuente è decaduto .
3. Cosa viene tolto dal debito?
La rottamazione elimina tutte le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio di riscossione . Restano dovuti il capitale, le spese di notifica e di esecuzione, e gli interessi del 3 % sulle rate .
4. Sono compresi i contributi dovuti alle Casse professionali?
No. I contributi dovuti a Casse privatizzate (Cassa Forense, Cassa Geometri, ecc.) sono esclusi . Questi enti possono prevedere proprie definizioni agevolate, ma non rientrano nella rottamazione quinquies.
5. Posso rottamare i tributi locali?
I tributi locali (IMU, TARI, TASI) non sono inclusi nella rottamazione nazionale. Tuttavia la Legge 199/2025 consente alle Regioni e ai Comuni di adottare proprie definizioni agevolate ; occorre verificare se l’ente locale ha pubblicato un bando di rottamazione.
6. Come si presenta la domanda?
La domanda si presenta esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026 . Si può accedere tramite SPID, CIE o CNS all’area riservata oppure utilizzare il form dell’area pubblica allegando un documento .
7. Quali sono i termini di pagamento?
Il pagamento va effettuato entro il 31 luglio 2026 in unica soluzione o, in caso di rateizzazione, in 54 rate bimestrali con interessi del 3 % dal 1° agosto 2026 . La seconda e la terza rata del 2026 scadono il 30 settembre e il 30 novembre .
8. Cosa succede se non pago?
Se non si paga l’unica rata o se non si pagano due rate del piano, anche non consecutive, la rottamazione decade . Si ripristina l’intero debito con sanzioni, interessi e aggio, e le somme versate rimangono come acconto .
9. Posso aderire se ho un contenzioso pendente?
Sì. Nella domanda si deve indicare la pendenza del giudizio e dichiarare l’impegno a rinunciare . Il processo sarà sospeso fino al pagamento della prima rata; se la definizione si perfeziona, il giudizio si estingue .
10. È possibile rottamare anche se sono decaduto dalla rottamazione quater?
Sì, i soggetti decaduti dalla rottamazione quater o da altre definizioni agevolate (2016, 2017, 2018, saldo e stralcio) possono aderire alla quinquies . Sono invece esclusi i carichi per i quali alla data del 30 settembre 2025 sono state pagate tutte le rate della quater .
11. Posso includere cartelle che riguardano solo sanzioni e interessi?
Sì. È possibile presentare la domanda anche per ruoli composti esclusivamente da sanzioni, interessi o aggio; l’effetto sarà l’azzeramento completo del carico .
12. Come vengono calcolate le somme dovute?
L’Agente della riscossione calcola la quota capitale residua e le spese di notifica e di esecuzione. Non occorre versare sanzioni e interessi. Nel piano rateale, agli importi così determinati si applicano interessi del 3 % a partire dal 1° agosto 2026 .
13. Che differenza c’è tra rottamazione e saldo e stralcio?
Nella rottamazione quinquies si paga l’intero capitale; si eliminano solo sanzioni, interessi e aggio. Nel saldo e stralcio (Legge 145/2018) si paga solo una percentuale del debito, compreso il capitale, ed è riservato a chi ha un ISEE inferiore a 20.000 €. Il saldo e stralcio non è attualmente attivo, ma i decaduti possono aderire alla rottamazione quinquies .
14. Posso modificare la domanda una volta inviata?
Sì, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di revocare o correggere la domanda presentata entro il termine del 30 aprile 2026. È necessario inviare una nuova domanda e indicare nella sezione note che si tratta di una modifica. Tuttavia, la gestione delle domande modificate può generare confusione; è consigliato farsi assistere da un professionista.
15. La rottamazione riguarda anche debiti passati ad altri soggetti di riscossione (es. concessionari locali)?
No. La definizione quinquies riguarda solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e non quelli affidati ai concessionari locali (società di riscossione dei Comuni). Per questi debiti occorre verificare se esistono rottamazioni comunali.
16. Posso pagare le rate con domiciliazione bancaria?
Sì. Il contribuente può scegliere di pagare con domiciliazione su conto corrente, tramite bollettini, pagoPA o direttamente presso le filiali di Poste Italiane. La domiciliazione evita ritardi dovuti al bonifico internazionale, importante per chi risiede all’estero.
17. La rottamazione copre anche i carichi in procedura di sovraindebitamento?
Sì, le cartelle inserite in procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio possono essere rottamate . In tali casi il pagamento potrà seguire i tempi previsti dal decreto di omologazione, anche se diversi dal piano standard.
18. Cosa succede se sbaglio a compilare la domanda?
Se la domanda è incompleta o errata, l’Agente della riscossione può respingerla. Inoltre, se si includono carichi non definibili, la definizione potrebbe essere parzialmente accolta con l’esclusione delle cartelle irricevibili. Per evitare errori è consigliato richiedere il Prospetto informativo e farsi assistere da un professionista .
19. Posso utilizzare la rottamazione per cartelle relative a multe stradali?
Le cartelle derivanti da violazioni del Codice della strada possono essere rottamate solo per la parte relativa a interessi e aggio . Le sanzioni originarie e le spese rimangono dovute.
20. In caso di decadenza, posso rateizzare di nuovo il debito?
No. L’art. 19 del DPR 602/1973 non consente di rateizzare i carichi una volta decaduti dalla rottamazione . Pertanto, chi decade dovrà pagare l’intero importo in un’unica soluzione o sarà soggetto a procedure esecutive.
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1 – Rottamazione di debito fiscale
Supponiamo che un imprenditore abbia una cartella per IRPEF 2016 con un debito complessivo di 23.300 €, così composto:
- Capitale: 15.000 €;
- Sanzioni (30 %): 4.500 €;
- Interessi e aggio: 3.800 €;
- Spese di notifica: 50 €.
Con la rottamazione quinquies:
- Pagherà solo il capitale (15.000 €) e le spese di notifica (50 €). Le sanzioni e gli interessi/aggio (8.300 €) saranno azzerati .
- Se opta per il pagamento in unica soluzione, dovrà versare 15.050 € entro il 31 luglio 2026. Il risparmio è pari a 8.250 €.
- Se sceglie la rateizzazione in 54 rate, pagherà 15.050 € più gli interessi del 3 % a partire dal 1° agosto 2026 (circa 4.500 € di interessi totali su 9 anni). Ogni rata bimestrale ammonterà a circa 360 €, ma la somma complessiva sarà più elevata. In caso di mancato pagamento di due rate, perderà l’agevolazione e sarà costretto a pagare i 23.300 € originari più eventuali interessi ulteriori.
Esempio 2 – Rottamazione di cartella composta da sole sanzioni e interessi
Il signor Rossi riceve una cartella di 5.000 € relativa a IVA 2020. Dopo verifiche scopre che il capitale (IVA dovuta) è stato già pagato, ma la cartella è composta da sanzioni e interessi. In questo caso il contribuente può presentare domanda di rottamazione; l’effetto sarà l’annullamento completo del carico , senza versare alcuna somma.
Esempio 3 – Decadenza e ripristino del debito
La società Alfa aderisce alla rottamazione con un piano di 54 rate per un debito di 60.000 € (capitale e spese). Dopo aver pagato 10 rate, dimentica di pagare due rate consecutive. L’Agente della riscossione la dichiara decaduta: la società perde lo stralcio e deve pagare nuovamente 60.000 € di capitale più 30.000 € tra sanzioni, interessi e aggio (carichi originariamente eliminati). I 11.000 € già versati vengono trattenuti come acconto . Inoltre, non può più rateizzare ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 e rischia subito pignoramenti e ipoteche .
Esempio 4 – Contenzioso e definizione
La signora Bianchi ha un processo pendente in Corte di Giustizia Tributaria contro l’Agenzia delle Entrate per una cartella di 20.000 € (di cui 12.000 € di capitale e 8.000 € di sanzioni e interessi). Decide di aderire alla rottamazione quinquies. Nella domanda indica la pendenza del giudizio e presenta al giudice copia della dichiarazione. Il processo viene sospeso fino al pagamento della prima rata. La signora Bianchi paga l’intero importo (12.000 € + spese) entro il 31 luglio 2026. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza spese, poiché l’adesione alla rottamazione e la rinuncia determinano la cessazione della materia del contendere .
Esempio 5 – Integrazione in un piano del consumatore
Un artigiano ha debiti complessivi per 200.000 €, di cui 80.000 € verso l’Erario (capitale 50.000 €, sanzioni e interessi 30.000 €), 60.000 € verso banche e 60.000 € verso fornitori. Presenta un piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012. Grazie alla rottamazione quinquies, il debito fiscale si riduce a 50.000 € + spese. Nel piano, l’artigiano propone di pagare il 40 % ai creditori chirografari e il 100 % del debito rottamato in 5 anni. Il tribunale approva il piano, che comprende la rottamazione quinquies e una transazione con le banche. Così il debito totale scende da 200.000 € a 130.000 € e viene pagato in modo sostenibile.
Conclusioni
La Rottamazione Quinquies offre un’opportunità significativa per i contribuenti che vogliono regolarizzare la propria posizione con il Fisco risparmiando su sanzioni, interessi e aggio. La procedura, tuttavia, è stringente: bisogna presentare la domanda entro il 30 aprile 2026, pagare in tempo e rispettare le scadenze per non perdere i benefici . Inoltre, non tutti i debiti sono inclusi e la rottamazione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti, con effetti processuali non sempre chiari .
Per questo è fondamentale valutare attentamente la propria situazione e farsi assistere da un professionista. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono una consulenza completa: analisi delle cartelle e degli atti, verifica della prescrizione, presentazione della domanda di rottamazione, ricorsi per vizi formali, piani del consumatore e transazioni con l’Agenzia delle Entrate. La loro esperienza come cassazionisti, gestori della crisi e negoziatori della crisi d’impresa garantisce soluzioni personalizzate ed efficaci.
Agire tempestivamente permette di bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, ottenere la regolarità DURC e pianificare il pagamento con tranquillità. Rimandare o improvvisare può invece portare alla decadenza della rottamazione, con costi enormi e rischio di azioni esecutive.
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