Quanti soldi devi avere sul conto per essere pignorato?

Introduzione

Nell’attuale contesto economico e finanziario molti contribuenti e imprese si trovano a fronteggiare debiti fiscali e bancari che, se non gestiti correttamente, possono sfociare in azioni esecutive come il pignoramento del conto corrente. La domanda “quanti soldi devi avere sul conto per essere pignorato?” non è banale: la risposta dipende da norme diverse, dalla natura del creditore (privato o Agenzia della Riscossione) e dalla tipologia delle somme depositate (stipendio, pensione, risparmi). Comprendere in anticipo i limiti di pignorabilità, i diritti del debitore e le soluzioni per difendersi evita errori irreparabili e consente di tutelare il proprio patrimonio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offrono un supporto professionale ed efficace per gestire situazioni di sovraindebitamento e azioni esecutive.

L’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario e riveste ruoli istituzionali qualificati: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La sua esperienza consente di offrire soluzioni personalizzate: analisi degli atti di pignoramento, ricorsi giudiziali e sospensioni d’urgenza, trattative con gli enti creditori, piani di rientro concordati, procedure di esdebitazione e accordi di ristrutturazione.

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1. Contesto normativo: quali leggi disciplinano il pignoramento del conto corrente

1.1 Pignoramento ordinario presso terzi (art. 543 c.p.c.)

Il pignoramento presso terzi è la procedura con cui un creditore ottiene il sequestro di crediti vantati dal debitore verso soggetti terzi (tipicamente istituti bancari) per soddisfare il proprio credito. La disciplina si trova nel codice di procedura civile agli articoli 543 e seguenti.

L’articolo 543 c.p.c. prevede che il pignoramento si esegue mediante un atto notificato al terzo e al debitore; l’atto deve indicare il titolo esecutivo, la somma dovuta e l’ingiunzione al terzo a non disporre delle somme fino alla decisione del giudice . Entro 10 giorni il terzo deve dichiarare se esistono crediti del debitore; l’udienza si tiene davanti al giudice che dispone l’assegnazione delle somme. Se il creditore non iscrive a ruolo l’esecuzione entro 30 giorni, il pignoramento diventa inefficace .

1.2 Pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)

Per le cartelle esattoriali o i carichi affidati all’Agente della Riscossione, opera una procedura “semplificata” disciplinata dall’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973. La norma consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) di pignorare direttamente crediti e depositi bancari del debitore senza dover promuovere un’azione giudiziaria.

Il primo comma stabilisce che l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo (la banca) di pagare direttamente all’agente della riscossione, entro 60 giorni, le somme dovute che sono scadute anteriormente alla notifica; per le somme che maturano successivamente, il terzo deve corrisponderle al momento della maturazione . Tale termine di 60 giorni rappresenta il cosiddetto spatium deliberandi durante il quale la banca trattiene le somme in custodia e poi le riversa all’AER se il debitore non paga.

Questa procedura è extragiudiziale: non richiede l’intervento del giudice né l’assegnazione delle somme. Come chiarito dalla Corte di Cassazione nel 2017, il pignoramento esattoriale non è soggetto alla disciplina dell’assegnazione giudiziale e non deve essere iscritto a ruolo . La banca svolge il ruolo di custode e, se non ottempera, l’agente della riscossione può avviare il pignoramento ordinario.

Nel 2025 il D.Lgs. 33/2025 (Testo unico della riscossione) ha riformato e razionalizzato la disciplina, ma ha sostanzialmente confermato le regole di art. 72‑bis (diventato art. 170 T.U.) con l’obbligo per la banca di custodire e riversare le somme maturate entro 60 giorni. La Cassazione con sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 ha ribadito che la banca deve trasferire all’AER non solo il saldo attivo al momento della notifica ma anche tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi, anche se il conto era passivo . Tale principio sarà codificato nel nuovo testo unico, operativo dal 1° gennaio 2026.

1.3 Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.)

L’articolo 545 c.p.c. stabilisce i limiti al pignoramento di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti. Per le somme ancora da percepire (trattenute in busta paga) i limiti sono percentuali (ad esempio un quinto dello stipendio). Per le somme già depositate su conto corrente, la norma distingue:

  • Stipendi o pensioni accreditati prima del pignoramento: sono impignorabili fino al triplo della misura massima del assegno sociale. La parte eccedente può essere pignorata . Lo stesso principio è ripreso dall’art. 546 c.p.c., che disciplina gli obblighi del terzo (banca) .
  • Stipendi o pensioni accreditati dopo la notifica del pignoramento: sono pignorabili secondo i limiti generali (fino a un quinto o secondo le percentuali di legge) .
  • Soglie speciali introdotte dal decreto Aiuti bis (L. 142/2022): dal 22 settembre 2022 le pensioni e trattamenti analoghi non possono essere pignorati per un importo fino a due volte l’importo massimo mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro . Ciò significa che la pensione è interamente impignorabile fino a questa soglia, anche se accreditata successivamente.

Queste tutele si applicano anche al pignoramento esattoriale: l’Agenzia della Riscossione non può superare i limiti previsti per stipendi e pensioni. Secondo l’INPS, la modifica del 2022 si applica anche alle procedure pendenti al 22 settembre 2022 .

1.4 Aggiornamento 2026: importo dell’assegno sociale e calcolo dei limiti

L’assegno sociale viene aggiornato ogni anno in base all’inflazione. Per il 2026 l’INPS, tramite la circolare sull’adeguamento delle prestazioni e comunicazioni diffuse da PreviAmbiente e altre fonti ufficiali, ha fissato l’importo mensile dell’assegno sociale a 546,24 euro . Di conseguenza:

  • Doppio assegno sociale (minimo vitale): 546,24 × 2 = 1.092,48 euro. È la cifra minima di pensione e trattamenti similari non pignorabili (valore aggiornato al 2026), con un minimo assoluto di 1.000 euro .
  • Triplo assegno sociale: 546,24 × 3 = 1.638,72 euro. È la soglia oltre la quale può essere pignorata la parte di stipendio o pensione già accreditata sul conto prima della notifica del pignoramento .

In sintesi, nel 2026 un pensionato non può subire il pignoramento della parte di pensione fino a 1.092,48 euro mensili; se però l’importo è già stato accreditato sul conto, è totalmente impignorabile fino a 1.638,72 euro. Per gli stipendi, restano i limiti consueti (fino a un quinto) ma l’assegno sociale incide sui depositi preesistenti.

1.5 Altri limiti: indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altri crediti

Per le indennità di disoccupazione (NASpI), cassa integrazione e altre prestazioni a sostegno del reddito, la legge prevede un trattamento diverso. L’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 consente il pignoramento di tali crediti con percentuali progressive: 10 % dell’importo se questo non supera 2.500 euro netti mensili; 1/7 (circa 14,3 %) tra 2.500 e 5.000 euro; 1/5 per importi superiori a 5.000 euro . Queste soglie si applicano anche ai pignoramenti ordinari.

2. Procedura passo passo: come avviene il pignoramento del conto corrente

2.1 Notifica dell’atto di pignoramento

2.1.1 Pignoramento ordinario

Un creditore che abbia ottenuto un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno impagato, ecc.) può avviare il pignoramento presso terzi. L’atto di pignoramento deve essere notificato al terzo (banca) e al debitore e deve contenere: il titolo, l’importo dovuto, l’ingiunzione al terzo a non disporre delle somme e la citazione del debitore all’udienza .

La notifica può avvenire a mezzo ufficiale giudiziario o pec (posta elettronica certificata) se la banca ha domicilio digitale. La data di notifica è cruciale per i termini: entro 10 giorni il terzo deve rendere la dichiarazione e il creditore deve iscrivere la causa a ruolo entro 30 giorni pena inefficacia del pignoramento.

2.1.2 Pignoramento esattoriale

L’AER invia al terzo un atto di pignoramento con cui si intima alla banca di non disporre delle somme del debitore e di versarle entro 60 giorni fino a concorrenza del debito. L’atto viene notificato al debitore via pec o raccomandata A/R. La giurisprudenza ha precisato che la mancata notifica al debitore determina la nullità del pignoramento poiché viola il diritto di difesa .

2.2 Dichiarazione del terzo

Nel pignoramento ordinario la banca deve comunicare al creditore, entro 10 giorni, quali somme detiene a favore del debitore. La dichiarazione è resa in via telematica all’ufficio dell’esecuzione. Se la banca non risponde o lo fa tardivamente può essere condannata al pagamento dell’importo pignorato.

Nel pignoramento esattoriale la banca non deve rendere dichiarazioni al giudice: deve semplicemente bloccare le somme e versarle all’AER entro 60 giorni. Se non adempie, l’agente della riscossione può procedere con il pignoramento ordinario.

2.3 Assegnazione delle somme e chiusura della procedura

Nel pignoramento ordinario, dopo l’udienza davanti al giudice, viene emessa un’ordinanza di assegnazione che autorizza la banca a versare al creditore le somme fino a concorrenza del credito. L’ordinanza definisce anche la quota pignorabile in presenza di stipendi o pensioni e ordina l’eventuale prosecuzione per le somme future.

Nel pignoramento esattoriale non c’è ordinanza: la banca è obbligata a versare le somme indicate nel provvedimento di AER. Tuttavia, l’art. 72‑bis prevede che se il debitore o il terzo versano entro 60 giorni, l’atto perde efficacia. Se l’importo non copre l’intero credito, AER può ripetere la procedura.

3. Diritti e strategie difensive del debitore

3.1 Verifica della regolarità dell’atto

Il debitore deve subito verificare se l’atto di pignoramento rispetta i requisiti formali: indicazione del titolo esecutivo, importo, data del precetto, identità delle parti, firma dell’Ufficiale giudiziario (per il pignoramento ordinario) o dell’Agente della riscossione. Errori o vizi di notifica (ad esempio mancata notifica al debitore, indirizzo sbagliato) possono determinare la nullità dell’atto .

3.2 Eccezioni relative alla prescrizione e decadenza

Il pignoramento non può essere avviato per crediti prescritti. Ad esempio, le cartelle esattoriali si prescrivono in 5 o 10 anni a seconda della natura del tributo; i crediti bancari derivanti da mutui o finanziamenti si prescrivono in 10 anni. La difesa può eccepire la prescrizione mediante opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).

I vizi di decadenza riguardano l’omessa notifica del precetto nel termine di 90 giorni dalla notifica del titolo (per i creditori privati) o la mancata iscrizione a ruolo nei termini (nel pignoramento ordinario).

3.3 Ricorsi e opposizioni

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto del creditore di procedere, ad esempio per prescrizione, mancanza di titolo, nullità della notifica. Va proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dall’atto.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta irregolarità formali dell’atto (vizi di forma, errori materiali). Va presentata entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
  • Sospensione ex art. 624 c.p.c.: il debitore può chiedere la sospensione della procedura quando propone opposizione e dimostra gravi motivi.
  • Ricorso in sede cautelare: se il pignoramento riguarda somme impignorabili (pensione entro i limiti), si può presentare ricorso al giudice dell’esecuzione con richiesta d’urgenza di sblocco dei fondi.

L’Avv. Monardo e il suo team assistono i debitori nella predisposizione di ricorsi e memorie difensive, curando la raccolta di documenti, certificazioni di reddito e memorie contabili al fine di ottenere la sospensione o la riduzione del pignoramento.

3.4 Trattative stragiudiziali e saldo e stralcio

Prima o durante la procedura esecutiva è possibile negoziare un accordo con il creditore o con l’AER per ridurre il debito mediante saldo e stralcio o rateizzazioni. Per le cartelle esattoriali, l’AER consente piani di rateizzazione fino a 72 o 120 rate; il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione quando dimostra di aver presentato l’istanza di rateizzazione e di essere in regola con le prime rate.

Anche le banche o finanziarie possono accettare offerte a saldo e stralcio se il debitore dimostra la sua situazione di difficoltà e la prospettiva di recupero rapido. Un legale può negoziare la remissione di interessi o sanzioni.

3.5 Eccezioni per il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate

L’agente della riscossione deve rispettare i limiti di pignorabilità previsti per stipendio e pensione, non può pignorare somme inferiori al doppio dell’assegno sociale e deve notificare l’atto al debitore. La Cassazione ha affermato che se l’atto non viene notificato al debitore il pignoramento è nullo .

Il debitore può dunque eccepire la nullità, proporre istanza di sospensione e chiedere il pagamento rateale. In molti casi l’AER sospende la procedura quando riceve l’istanza e il pagamento della prima rata.

3.6 Richiesta di rimborso per somme eccedenti i limiti

Se la banca o l’AER ha trattenuto somme in misura superiore ai limiti di legge (ad esempio trattenendo pensione oltre i 1.092,48 euro nel 2026), il debitore può richiedere il rimborso presentando ricorso amministrativo all’INPS o all’AER. L’INPS ha indicato che la modifica del 2022 (doppi assegno sociale minimo 1.000 euro) si applica anche alle trattenute già in essere, e ha disposto il rimborso delle somme eccedenti .

4. Soluzioni alternative e procedure di esdebitazione

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose rottamazioni delle cartelle. Le rottamazioni consentono di estinguere i debiti fiscali pagando solo capitale e una parte degli interessi e sanzioni. La definizione agevolata 2023 (Legge di Bilancio 2023) e la sanatoria 2024-2025 hanno permesso a molte persone di regolarizzare la propria posizione. È previsto che nel 2026 possano esserci ulteriori definizioni: informarsi costantemente sul sito di AER e presso il proprio consulente legale è fondamentale.

4.2 Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012, recentemente confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente al consumatore sovraindebitato di accedere a tre strumenti:

  1. Piano del consumatore: il debitore persona fisica (non imprenditore) propone, tramite un OCC, un piano di rientro rateale proporzionato alla propria capacità reddituale. Il tribunale omologa il piano e blocca tutte le azioni esecutive. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i debitori nella predisposizione del piano.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a soggetti non fallibili (professionisti, agricoltori, piccoli imprenditori); richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale.
  3. Procedura di liquidazione del patrimonio: prevede la liquidazione dei beni del debitore con esdebitazione finale. È l’ultima ratio per chi non può proporre un piano.

La riforma del 2022 ha introdotto la esdebitazione del debitore incapiente, che consente di liberarsi dai debiti senza pagare se i beni e il reddito sono modesti. Tali procedure sospendono i pignoramenti e proteggono i beni necessari.

4.3 Composizione negoziata per le imprese (D.L. 118/2021)

Le imprese in crisi possono accedere alla composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021. È una procedura volontaria assistita da un Esperto nominato dalla Camera di Commercio che aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori. L’Avv. Monardo è Esperto negoziatore della crisi d’impresa e può guidare l’azienda in questo percorso, evitando l’insolvenza e le azioni esecutive.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  • Ignorare le comunicazioni: molti debitori non aprono le raccomandate o le pec; ciò preclude la possibilità di proporre opposizioni nei termini. È fondamentale monitorare la propria pec e l’indirizzo di residenza.
  • Non valutare i beni impignorabili: oltre alle somme entro il limite vitale, anche strumenti di lavoro e beni indispensabili sono impignorabili. Conoscere l’elenco consente di opporsi a pignoramenti illegittimi.
  • Lasciare le somme sul conto: se sul conto sono presenti importi che superano le soglie impignorabili (triplo assegno sociale per pensioni), potrebbe essere preferibile prelevare gli importi eccedenti in previsione di un possibile pignoramento. Tuttavia bisogna evitare movimenti sospetti che possano essere considerati sottrazione fraudolenta.
  • Non chiedere la rateizzazione: spesso l’AER concede piani di pagamento; non approfittarne espone al pignoramento. È utile rivolgersi per tempo a un professionista per valutare la rateizzazione.
  • Ricorrere a prestiti usurari: per evitare il pignoramento alcuni debitori si rivolgono a finanziamenti usurari che aggravano la posizione. Meglio valutare strumenti legali come il piano del consumatore.
  • Non pianificare la successione: i debiti si trasmettono agli eredi. Valutare l’accettazione con beneficio d’inventario e la rinuncia all’eredità può evitare che i figli subiscano pignoramenti.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (anno 2026)

Tipologia di creditoNorma di riferimentoSoglia impignorabile 2026Note
Pensione e trattamenti previdenzialiArt. 545 c.p.c. comma 7; L. 142/2022Impignorabile fino a 2× assegno sociale (1.092,48 €) con minimo di 1.000 €La modifica 2022 si applica alle procedure pendenti
Stipendio, salario o compenso professionale in corso di pagamentoArt. 545 c.p.c. comma 3Pignorabile fino a 1/5 (20 %), salvo percentuali diverse per crediti alimentariDa applicare sul netto mensile \
Indennità di disoccupazione (NASpI), cassa integrazioneArt. 72‑ter D.P.R. 602/197310 % fino a 2.500 €; 1/7 fra 2.500 e 5.000 €; 1/5 oltre 5.000 €Applicabile ai pignoramenti esattoriali
Pensioni o stipendi già accreditati prima della notificaArt. 545 c.p.c. comma 8; art. 546 c.p.c.Impignorabile fino a 3× assegno sociale (1.638,72 €)La parte eccedente può essere pignorata

6.2 Procedura di pignoramento a confronto

ProceduraAutorità competenteNotifica al debitoreObblighi della bancaTempi
Pignoramento ordinarioUfficio esecuzioni presso il TribunaleObbligatoria, pena nullitàDichiarare entro 10 gg; custodire le somme; attendere ordinanza di assegnazioneUdienza in circa 2 mesi; assegnazione con ordinanza
Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)Agenzia delle Entrate RiscossioneObbligatoria; la mancata notifica rende nullo l’attoBloccare e versare le somme entro 60 gg per importi maturati prima e dopo la notificaNessun giudice; la procedura termina con il versamento

6.3 Misura dell’assegno sociale dal 2022 al 2026

AnnoImporto mensile dell’assegno socialeDoppio assegno sociale (minimo vitale)Triplo assegno sociale
2022468,11 €936,22 € (min. 1.000 €)1.404,33 €
2023503,27 €1.006,54 € (min. 1.000 €)1.509,81 €
2024527,16 €1.054,32 € (min. 1.000 €)1.581,48 €
2025534,41 €1.068,82 € (min. 1.000 €)1.603,23 €
2026546,24 €1.092,48 €1.638,72 €

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1 Cosa succede se ho meno di 1.092,48 € sul conto ma ricevo un pignoramento?

Se le somme sul conto derivano da pensione o trattamenti previdenziali e non superano 1.092,48 euro (doppio assegno sociale 2026), tali somme sono interamente impignorabili . Bisogna contestare immediatamente alla banca o all’AER l’illegittimità del pignoramento e presentare ricorso al giudice dell’esecuzione. Se sul conto sono presenti altre somme (risparmi, redditi diversi) la tutela non si applica: il creditore può pignorare anche importi inferiori.

7.2 Posso prelevare i soldi dal conto prima che arrivino gli ufficiali giudiziari?

Prelevare il denaro in previsione di un pignoramento può essere legittimo se si tratta di somme non sequestrate e non vincolate. Tuttavia, se il creditore dimostra che il debitore ha sottratto i beni in malafede per evitare il pagamento, potrebbe agire per revocatoria o fraudolento danneggiamento dei creditori. È consigliabile consultare un avvocato prima di effettuare operazioni consistenti e mantenere traccia dei prelievi giustificando l’uso (spese correnti, necessità familiari).

7.3 La banca può farmi pagare commissioni sul conto pignorato?

Sì. La banca può addebitare le commissioni di gestione del conto anche in presenza di pignoramento, ma non può sottrarre somme impignorabili (ad esempio la quota di pensione protetta). Eventuali spese eccessive possono essere contestate con reclamo o ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

7.4 Cosa succede se il conto è in rosso al momento del pignoramento?

Secondo la Cassazione (sentenza n. 28520/2025), la banca deve comunque versare all’AER le somme che affluiscono nel conto entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto, anche se il saldo iniziale era negativo . Ciò significa che i depositi futuri non potranno essere utilizzati dal debitore per coprire lo scoperto ma andranno a soddisfare il credito pignorato.

7.5 La stessa regola vale per i creditori privati?

No. Nel pignoramento ordinario la banca può compensare l’eventuale scoperto con i fondi in entrata. Solo l’importo effettivamente disponibile al momento del pignoramento può essere assegnato al creditore. Le somme che maturano successivamente saranno pignorabili solo se la procedura resta pendente e il giudice dispone un’ulteriore assegnazione.

7.6 Posso fare opposizione se non mi è stata notificata la cartella di pagamento?

Sì. In mancanza di notifica della cartella di pagamento, il pignoramento è nullo poiché il debitore non ha avuto modo di conoscere il debito e opporvisi. È possibile proporre opposizione all’esecuzione contestando la mancanza di titolo e chiedere la declaratoria di nullità dell’atto.

7.7 È possibile rateizzare anche dopo l’atto di pignoramento?

Sì. L’AER consente di presentare richiesta di rateizzazione anche dopo la notifica del pignoramento; se la richiesta viene accolta e la prima rata è versata, la procedura viene sospesa. Per i debiti privati, è possibile proporre un piano di rientro al creditore, che può accettare e rinunciare all’esecuzione.

7.8 Il pignoramento su un conto cointestato col coniuge coinvolge anche l’altro intestatario?

Il pignoramento colpisce la quota del debitore; tuttavia la banca blocca l’intero saldo fino alla concorrenza dell’importo pignorato. Il contitolare potrà chiedere la liberazione della sua quota dimostrando la provenienza delle somme. Nei rapporti coniugali vige il regime di comunione legale, per cui i beni sono comuni se non diversamente specificato.

7.9 Come funziona il pignoramento dello stipendio da parte dell’Agenzia delle Entrate?

L’AER può notificare al datore di lavoro un atto di pignoramento ex art. 72‑bis per stipendi; il datore deve trattenere la quota secondo i limiti di legge (generalmente un decimo fino a 2.500 euro, 1/7 fino a 5.000 euro, un quinto oltre) e versarla all’erario .

7.10 La pensione di invalidità può essere pignorata?

Le prestazioni assistenziali (pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento) sono impignorabili perché destinate al sostentamento minimo del beneficiario. La giurisprudenza della Corte di Cassazione considera queste somme assolutamente impignorabili e sottratte anche alla possibilità di compensazione bancaria.

7.11 Cosa succede se il creditore è un privato e non un ente pubblico?

In tal caso si applica la disciplina generale del pignoramento ordinario. La procedura è più articolata perché richiede l’intervento del giudice. Il creditore privato deve anticipare spese di notifica e contributo unificato ed è tenuto a rispettare i limiti di pignorabilità degli stipendi e pensioni. Tuttavia non si applica la sospensione automatica se il debitore chiede la rateizzazione (non c’è un ente riscossore). Le trattative avvengono privatamente.

7.12 I miei risparmi sono sempre pignorabili?

Sì, se non rientrano nella categoria di stipendi o pensioni. Il creditore può pignorare la disponibilità del conto e gli investimenti (azioni, fondi, obbligazioni). Fa eccezione il cosiddetto “fondo pensione”, che beneficia di impignorabilità relativa fino alla liquidazione.

7.13 Se ricevo bonifici da parenti, queste somme sono protette?

No. Le somme provenienti da privati non godono della protezione prevista per pensioni o stipendi. Una donazione può essere contestata se effettuata dopo il pignoramento; il creditore può agire con revocatoria.

7.14 Posso cambiare banca per sfuggire al pignoramento?

Cambiare banca dopo la notifica del pignoramento non produce effetti perché l’atto vincola tutte le somme che transitano sul conto presso la banca pignorata. Aprire un nuovo conto altrove potrebbe costituire atto fraudolento. È meglio regolarizzare la posizione con il creditore.

7.15 Quando decade il pignoramento esattoriale?

L’atto di pignoramento ex art. 72‑bis perde efficacia se il debitore o il terzo versano le somme entro 60 giorni. L’inefficacia si verifica anche se il debito viene annullato in autotutela o giudizialmente (ricorso accolto). La decadenza non opera di diritto allo scadere dei 60 giorni se il terzo non versa: in tal caso l’AER deve intraprendere l’azione giudiziaria ordinaria.

7.16 Cosa posso fare se la banca versa più del dovuto?

Occorre presentare un reclamo alla banca allegando la normativa e richiedendo il rimborso dell’eccedenza. Se la banca non rimborsa, si può proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o azione giudiziale. L’Avv. Monardo e il suo staff assistono i debitori nell’attivazione delle procedure di reclamo e tutela.

7.17 La dichiarazione del terzo (banca) contiene dati errati, come posso correggerla?

È possibile citare la banca in giudizio affinché corregga la dichiarazione, dimostrando con estratti conto e documenti che le somme pignorate erano inferiori o impignorabili. In caso di dichiarazione reticente la banca può essere condannata al pagamento dell’intero credito.

7.18 L’AER può pignorare una carta prepagata o un conto online estero?

Sì. Le carte prepagate con IBAN e i conti online (ad esempio Revolut, N26) sono equiparati a conti correnti e possono essere oggetto di pignoramento. Le autorità possono richiedere la collaborazione anche di banche estere tramite procedure europee.

7.19 Che differenza c’è tra pignoramento e sequestro conservativo?

Il pignoramento è l’atto con cui si vincolano i beni del debitore per soddisfare un credito. Il sequestro conservativo è un provvedimento cautelare disposto dal giudice su richiesta del creditore prima di ottenere il titolo esecutivo. Il sequestro impedisce al debitore di alienare i beni in attesa della decisione giudiziale.

7.20 Quando conviene aderire a un piano del consumatore invece di subire il pignoramento?

Conviene quando il debito è elevato e il reddito consente il pagamento di una rata sostenibile. Il piano del consumatore permette di ridurre interessi e sanzioni, bloccare gli atti esecutivi e ottenere l’esdebitazione finale. L’Avv. Monardo e il suo team possono valutare la fattibilità del piano in base al patrimonio e al reddito.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

8.1 Caso 1: Pensionato con saldo di 2.000 € sul conto

Un pensionato percepisce 1.200 € mensili (pensione ordinaria). Sul suo conto sono presenti 2.000 € risparmi. Il 2 febbraio 2026 riceve l’atto di pignoramento da AER per un debito di 5.000 €.

  • Applicazione delle soglie: il minimo vitale impignorabile è 1.092,48 €. Tuttavia il pensionato ha sul conto 2.000 €. Poiché la norma sul triplo assegno sociale riguarda solo le pensioni già accreditate prima del pignoramento, si considera il deposito di 1.200 € come pensione e 800 € come risparmi. Il giudice potrà riconoscere la somma di 1.200 € come non pignorabile per un importo di 1.092,48 €; la quota eccedente (107,52 €) e i risparmi (800 €) sono pignorabili fino a concorrenza del debito.
  • Azione consigliata: proporre ricorso per far dichiarare impignorabili 1.092,48 €; chiedere la rateizzazione del debito; valutare un piano del consumatore se il debito complessivo è elevato.

8.2 Caso 2: Lavoratore dipendente con conto in rosso

Un lavoratore dipendente con stipendio netto di 2.000 € ha un conto corrente in rosso di 500 €. Il 15 ottobre 2025 riceve un pignoramento esattoriale. Il saldo negativo non impedisce il pignoramento: secondo Cass. 28520/2025, la banca dovrà trattenere e versare all’AER tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica . Il datore di lavoro dovrà trattenere direttamente la quota pignorabile dello stipendio (20 %).

  • Azione consigliata: verificare eventuali vizi di notifica; chiedere la rateizzazione; monitorare i prelievi perché le somme future sul conto verranno automaticamente trasferite.

8.3 Caso 3: Professionista con più debiti e reddito irregolare

Un libero professionista ha debiti fiscali per 60.000 €. Le sue entrate sono irregolari; utilizza un conto aziendale. L’AER avvia il pignoramento del conto presso la banca. Il professionista potrebbe non beneficiare dei limiti previsti per stipendi e pensioni poiché i suoi redditi non rientrano nelle categorie di lavoro dipendente o pensione. È consigliabile valutare l’accesso a un accordo di ristrutturazione dei debiti o a un piano del consumatore se il professionista non è imprenditore; in alternativa, una composizione negoziata se gestisce un’attività. Una strategia potrebbe essere quella di destinare i proventi su un conto vincolato in favore dell’OCC e proporre ai creditori un pagamento dilazionato.

9. Sentenze e provvedimenti recenti da citare

Per fornire una panoramica completa delle pronunce, di seguito sono riportate alcune decisioni e provvedimenti ufficiali che hanno delineato la materia.

  • Corte Costituzionale n. 12/2019 – ha dichiarato infondate le questioni di legittimità relative al regime transitorio dell’art. 545 c.p.c., confermando che le pensioni accreditate sul conto prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale e che le somme accreditate successivamente sono pignorabili nei limiti generali .
  • Cassazione Civile n. 26830/2017 – ha ribadito che il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis è una procedura stragiudiziale che non richiede l’assegnazione giudiziale e non deve essere iscritto a ruolo .
  • Sentenza Cassazione Civile n. 28520/2025 – ha precisato che la banca, a seguito di pignoramento esattoriale, deve custodire e trasferire all’Agenzia delle Entrate Riscossione non solo il saldo attivo esistente al momento della notifica, ma anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi, anche in presenza di saldo negativo . Questa pronuncia è destinata a essere recepita dal Testo unico della riscossione.
  • Cassazione Civile n. 3980/2024 – ha annullato un pignoramento esattoriale per mancata notifica al debitore, riaffermando il principio della necessità di informare il debitore per consentire il diritto di difesa .
  • INPS Circolare n. 38/2023 – ha chiarito l’applicazione dell’art. 21‑bis del D.L. 115/2022, affermando che le pensioni non possono essere pignorate sotto il doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 euro) e che la modifica si applica alle procedure pendenti .
  • INPS Comunicazione su prestazioni assistenziali – l’INPS ha precisato che le prestazioni di invalidità civile e le indennità di accompagnamento sono impignorabili per intero.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente è una procedura invasiva che può compromettere la vita economica del debitore. Tuttavia la legge italiana offre diverse tutele: i limiti fissati dall’art. 545 c.p.c., il doppio assegno sociale (minimo vitale), la protezione per le pensioni e per le indennità di disoccupazione, e la possibilità di sospendere o annullare il pignoramento quando l’atto è irregolare o il credito è prescritto. La Cassazione e la Corte Costituzionale hanno consolidato questi principi, mentre la recente riforma della riscossione ha introdotto ulteriori chiarimenti sull’obbligo di custodia delle somme da parte della banca.

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