Introduzione
Le cartelle esattoriali, gli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito possono trasformarsi in un incubo per cittadini, professionisti e imprenditori. Ogni anno decine di migliaia di contribuenti vengono raggiunti da intimazioni di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti che mettono a rischio la stabilità economica e il patrimonio familiare. La normativa italiana, nel tentativo di favorire il recupero dei crediti erariali e al contempo offrire una possibilità di regolarizzazione ai contribuenti in difficoltà, ha introdotto negli ultimi anni numerosi strumenti di “pace fiscale”. Fra questi troviamo le definizioni agevolate (più note come rottamazioni), il saldo e stralcio per i soggetti in situazioni economiche disagiate, gli stralci automatici dei debiti di importo ridotto e le procedure di sovraindebitamento come il piano del consumatore o gli accordi di ristrutturazione.
Comprendere quali debiti possono essere rottamati e quali sono le procedure previste dalle diverse normative è fondamentale per evitare errori, rispettare i termini di legge e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal legislatore. Questa guida, aggiornata a marzo 2026, analizza in modo dettagliato tutte le definizioni agevolate dal 2016 ad oggi, le recenti novità della rottamazione‑quinquies 2026, il saldo e stralcio e gli strumenti alternativi di esdebitazione. L’obiettivo è fornire al debitore una panoramica completa degli strumenti a disposizione e delle relative strategie difensive.
Presentazione dello Studio Legale Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nella tutela dei contribuenti. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale, specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La sua squadra supporta cittadini e aziende nell’analisi degli atti, nella predisposizione di ricorsi, nella sospensione delle procedure esecutive, nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e nella costruzione di piani di rientro sostenibili. Offre anche assistenza nelle procedure di sovraindebitamento, negli accordi di ristrutturazione, nelle transazioni fiscali e in tutte le soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
Se hai ricevuto una cartella di pagamento o desideri verificare se i tuoi debiti possono essere rottamati, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Nel corso degli ultimi dieci anni il legislatore italiano ha varato numerosi provvedimenti finalizzati alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Ogni misura, spesso contenuta nelle leggi di bilancio o in decreti fiscali, ha fissato limiti temporali, requisiti di accesso, esclusioni e modalità di pagamento differenti. Dal 2016 si sono susseguite diverse “rottamazioni”: la prima definizione agevolata (art. 6 D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016), la rottamazione‑bis (art. 1 D.L. 148/2017), la rottamazione‑ter (art. 3 D.L. 119/2018), lo stralcio automatico e la rottamazione‑quater (L. 197/2022) e la recente rottamazione‑quinquies (L. 199/2025). In parallelo sono stati introdotti lo stralcio automatico dei debiti residui fino a 1.000 € affidati fino al 2015 e il saldo e stralcio per le persone fisiche in grave difficoltà economica (art. 1, commi 184‑199, L. 145/2018). Infine, per i casi di sovraindebitamento, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riscritto la disciplina del piano del consumatore e degli accordi di ristrutturazione, strumenti utilizzabili per ottenere lo stralcio parziale dei debiti e l’esdebitazione.
1.1 Rottamazione 2016: art. 6 D.L. 193/2016
La prima definizione agevolata, introdotta dall’art. 6 del D.L. 193/2016 (convertito dalla L. 225/2016), consentiva ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, pagando soltanto il capitale e le somme per la riscossione, senza versare interessi di mora e sanzioni. Erano inclusi cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito relativi a tributi, contributi e multe stradali . Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada la definizione riguardava esclusivamente gli interessi di mora e le maggiorazioni . Il termine per presentare la domanda scadeva inizialmente il 31 marzo 2017 e il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione o in massimo cinque rate (3 rate nel 2017 e 2 nel 2018) . I tassi di interesse applicati sulle rate erano pari al 4,5 % annuo . Venivano esclusi dal beneficio i carichi relativi al recupero di aiuti di Stato, le multe penali, le risorse proprie europee e l’IVA all’importazione .
Giurisprudenza relativa alla prima rottamazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8566/2018, ha chiarito che la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e la contestuale rinuncia al giudizio comportano l’estinzione del processo. Nel caso esaminato, la società contribuente aveva depositato un atto con cui aderiva alla definizione agevolata di cui all’art. 6 D.L. 193/2016 e dichiarava di rinunciare al ricorso; la Suprema Corte ha ritenuto estinto il processo a seguito della rinuncia notificata alla controparte, con compensazione delle spese . Questa pronuncia conferma che, per la prima rottamazione, la rinuncia completa al giudizio e il versamento delle somme dovute determinano la cessazione della controversia.
1.2 Rottamazione‑bis: art. 1 D.L. 148/2017
Il D.L. 148/2017, convertito nella L. 172/2017, ha riaperto i termini della definizione agevolata e ha introdotto la rottamazione‑bis. La misura si articolava in due filoni:
- Recupero della rottamazione 2016: i contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione ma erano decaduti per non aver versato le rate di luglio e settembre 2017 potevano rientrare nella procedura pagando i pagamenti arretrati entro il 7 dicembre 2017 . Chi aveva presentato domanda di definizione senza essere in regola con i piani di dilazione antecedenti poteva ripresentare l’istanza entro il 15 maggio 2018 e versare le rate non corrisposte entro il 31 luglio 2018 .
- Nuovi carichi: i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017 potevano essere rottamati presentando domanda entro il 15 maggio 2018. Anche i carichi più datati (2000‑2016) che non erano stati oggetto di precedente definizione potevano essere inclusi . Il pagamento poteva avvenire in massimo cinque rate tra luglio 2018 e febbraio 2019 .
Come per la prima rottamazione, la procedura richiedeva il versamento del capitale, dell’aggio e delle spese, mentre venivano condonate le sanzioni e gli interessi di mora . Restavano esclusi i carichi relativi a aiuti di Stato, multe penali e risorse proprie europee. La presentazione della domanda comportava la sospensione degli obblighi di pagamento relativi a dilazioni in corso .
1.3 Rottamazione‑ter: art. 3 D.L. 119/2018 (Decreto Fiscale 2018)
Con il D.L. 119/2018 (entrato in vigore il 24 ottobre 2018), il legislatore ha introdotto la rottamazione‑ter o definizione agevolata 2018. L’art. 3 consentiva di definire i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, comprese le posizioni dei contribuenti già decaduti dalla prima rottamazione e dalla rottamazione‑bis. La norma estendeva la definizione ai carichi iscritti a ruolo in pendenza di procedimenti di sovraindebitamento, permettendo il pagamento secondo le modalità previste nel decreto di omologazione del piano o dell’accordo . Fra le principali novità:
- Rateizzazione in 10 rate: l’importo dovuto poteva essere versato in 10 rate in 5 anni, con scadenze fisse al 31 luglio e al 30 novembre di ogni anno a partire dal 2019; sulle rate si applicavano interessi al 2 % annuo dal 1° agosto 2019 .
- Presunzione di rateizzazione: in assenza di indicazione sul numero di rate, la legge presupponeva che il contribuente avesse optato per la ripartizione in 10 rate, rendendo più agevole la dilazione .
- Compensazione con crediti verso la P.A.: era consentita la compensazione delle somme dovute con i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione .
- Sospensione delle procedure esecutive: la presentazione della domanda e il pagamento della prima o unica rata comportavano l’estinzione delle procedure esecutive in corso (salvo che non fosse già avvenuta la vendita all’asta) .
Anche in questa definizione restavano escluse le risorse proprie europee, l’IVA all’importazione, le multe penali e i carichi per recupero di aiuti di Stato. Il pagamento comportava lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora, mentre restavano dovuti il capitale, l’aggio e le spese .
Giurisprudenza sulla rottamazione‑ter
La rottamazione‑ter non prevedeva espressamente l’estinzione del processo con il pagamento della prima rata, a differenza delle versioni successive. La Corte di Giustizia Tributaria del Molise, con la sentenza n. 174/2025, ha affermato che la sola presentazione della domanda di rottamazione‑ter senza alcun pagamento non produce effetti processuali né sostanziali: la dichiarazione di adesione non interrompe la prescrizione e non costituisce rinuncia al contenzioso se non è accompagnata da un versamento . La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29574/2025, ha successivamente chiarito che l’estinzione del processo in materia di rottamazione‑quater (art. 12‑bis D.L. 84/2025) si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata, mentre per le procedure precedenti occorreva il completamento dei versamenti . Questa giurisprudenza segnala che la fase di pagamento è decisiva per l’efficacia della rottamazione.
1.4 Saldo e Stralcio: art. 1, commi 184‑199, L. 145/2018
La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto, ai commi 184‑199 dell’art. 1, una particolare definizione agevolata riservata alle persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica, denominata saldo e stralcio. La misura permetteva di estinguere i carichi affidati alla riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 relativi a:
- Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati/formali (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973, art. 54‑bis DPR 633/1972);
- Contributi dovuti dalle casse professionali o dall’INPS per lavoratori autonomi, esclusi i contributi dovuti a seguito di accertamento;
- Somme derivanti da procedure di accertamento stragiudiziale.
I beneficiari dovevano avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 € oppure essere soggetti alla procedura di sovraindebitamento. La legge prevedeva il pagamento di una percentuale ridotta del capitale (16 %, 20 % o 35 %) in base al livello di reddito, mentre sanzioni e interessi venivano annullati . La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2019; il versamento poteva avvenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in cinque rate (novembre 2019, marzo 2020, luglio 2020, marzo 2021, luglio 2021) con interessi al 2 % . La richiesta comportava la rinuncia alle liti pendenti e l’obbligo di rettificare eventuali contenziosi. I controlli sull’ISEE potevano essere svolti fino al 31 dicembre 2024; in caso di esito negativo, l’Agenzia delle Entrate poteva revocare i benefici e ricalcolare il dovuto.
1.5 Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € (commi 222‑230 L. 197/2022)
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto lo stralcio automatico dei carichi residui fino a 1.000 € affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Ai sensi dei commi 222‑230, l’annullamento totale (capitale, interessi e sanzioni) era previsto per i carichi delle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali . Per gli enti diversi (ad esempio Comuni e Province) lo stralcio riguardava soltanto interessi e sanzioni, mentre il capitale restava dovuto; tali enti potevano decidere di non applicare l’annullamento adottando un provvedimento entro il 31 gennaio 2023 . Lo stralcio non si applicava ai carichi per aiuti di Stato, alle multe e sanzioni penali, alle risorse proprie europee e all’IVA all’importazione . L’agente della riscossione doveva comunicare l’elenco delle quote annullate entro il 30 giugno 2023 e sospendere la riscossione fino all’annullamento . Per le sanzioni del Codice della Strada, lo stralcio si riferiva esclusivamente agli interessi .
1.6 Rottamazione‑quater: art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)
Lo stesso provvedimento che ha introdotto lo stralcio automatico ha varato anche una nuova definizione agevolata, la rottamazione‑quater. Il comma 231 disponeva che possono essere oggetto di definizione i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni, presentando domanda entro il 30 aprile 2023 . La rottamazione‑quater prevede la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, compresi gli interessi delle multe stradali (che restano dovuti solo per il capitale), e l’esonero dal pagamento dell’aggio; il debitore deve versare soltanto il capitale e le spese di notifica ed esecuzione . I pagamenti possono essere eseguiti:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure
- in massimo 18 rate in cinque anni. Le prime due rate, pari al 10 % ciascuna, scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le altre 16 rate si ripartiscono sui successivi quattro anni con scadenze al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre . Sulle rate successive alla prima si applica un interesse del 2 % annuo .
Sono esclusi dalla definizione i carichi relativi a aiuti di Stato, condanne della Corte dei conti, sanzioni penali, risorse proprie europee e IVA all’importazione . Il contribuente che aderisce può pagare tramite domiciliazione o bollettini precompilati. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e i termini di prescrizione.
Giurisprudenza sulla rottamazione‑quater
L’art. 1, comma 236 della L. 197/2022 prevede che, una volta presentata la domanda di definizione e ricevuta la comunicazione delle somme dovute, i giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi rottamati siano sospesi fino all’integrale pagamento. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24428/2024, ha chiarito che il comma 236 configura una fattispecie di estinzione del processo che non richiede il pagamento dell’intero piano rateale, ma soltanto il perfezionamento della procedura (domanda del contribuente, comunicazione dell’Agenzia, documentazione dei pagamenti effettuati) . L’ordinanza evidenzia che il processo è sospeso per effetto della domanda di adesione e si estingue una volta documentati i versamenti effettuati secondo la definizione . Tuttavia, un’altra pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 8784/2024) ha affermato che l’istanza di estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione‑quater può essere dichiarata inammissibile se non si dimostra il pagamento integrale delle rate dovute; la Corte ha rilevato che, in assenza di rinuncia espressa e di mandato speciale del difensore, la sola domanda non produce l’estinzione ed ha ritenuto venuto meno l’interesse ad agire perché l’adesione alla definizione comporta l’impegno a rinunciare al giudizio . Queste sentenze mostrano che il tema dell’estinzione del processo è ancora dibattuto: la rottamazione‑quater sospende i giudizi e può condurre all’estinzione, ma è prudente documentare i pagamenti per evitare contestazioni.
1.7 Rottamazione‑quinquies 2026: art. 1, commi 82‑101, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata denominata rottamazione‑quinquies. La misura riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma in modo selettivo: possono essere rottamati soltanto i debiti derivanti da controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36‑bis, 36‑ter DPR 600/1973 e 54‑bis, 54‑ter DPR 633/1972), nonché alcuni contributi INPS che non derivano da avvisi di accertamento . Restano esclusi i debiti originati da accertamenti tributari o previdenziali, i tributi locali, i recuperi di aiuti di Stato, le sanzioni della Corte dei conti e le pene pecuniarie penali . Per quanto riguarda le sanzioni del Codice della strada, la rottamazione‑quinquies condona soltanto gli interessi e le maggiorazioni: il capitale deve essere pagato integralmente .
La procedura si articola così:
- Domanda telematica: il contribuente deve presentare l’istanza di adesione entro il 30 aprile 2026 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione .
- Comunicazione delle somme dovute: l’Agente comunica l’esito entro il 30 giugno 2026, indicando l’importo dovuto e le scadenze .
- Pagamento: è possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (circa nove anni). Dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al 3 % annuo sulle rate . La rata minima è di 100 €; il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dai benefici.
- Benefici: la rottamazione‑quinquies elimina totalmente sanzioni, interessi di mora e aggio per i debiti rientranti nei controlli automatizzati o formali; per le multe stradali sono annullati solo gli interessi . I carichi già inclusi in precedenti rottamazioni possono essere nuovamente rottamati se il contribuente è decaduto; restano escluse le posizioni regolarmente pagate nell’ambito della rottamazione‑quater .
L’adesione alla rottamazione‑quinquies sospende i termini di prescrizione e le procedure esecutive; non comporta l’iscrizione a ruolo di nuovi importi e consente il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) durante la fase di pagamento .
Novità e differenze rispetto alla quater
Rispetto alla rottamazione‑quater, la versione quinquies è più selettiva: riguarda solo debiti da controlli automatizzati/formali e non da accertamenti o tributi locali, e consente un piano di rateazione molto più lungo (fino a 54 rate). Le norme impediscono la doppia rottamazione sullo stesso carico: non si può richiedere la quinquies se si è in regola con la quater e viceversa . Gli enti locali possono adottare analoghe definizioni agevolate per i propri crediti, ma devono deliberare appositi regolamenti.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Ricevere un atto della riscossione (cartella esattoriale, avviso di accertamento esecutivo o intimazione di pagamento) non significa dover subire passivamente le pretese dell’erario. Esistono diritti, termini e strumenti per contestare o definire i debiti. Di seguito presentiamo una guida operativa in sei fasi.
2.1 Verifica della notifica e dei termini
- Controllo della notifica: la cartella o l’avviso devono essere notificati secondo le regole previste dal D.P.R. 602/1973 e dal Codice di procedura civile. Un’errata notifica (ad esempio eseguita a un indirizzo errato, come evidenziato dalla CGT del Molise ) può comportare la nullità dell’atto. È necessario verificare l’indirizzo, il soggetto che ha ricevuto la notifica, la data e le formalità.
- Prescrizione e decadenza: verificare se il credito è prescritto (dieci anni per imposte erariali, cinque per contributi previdenziali e tributi locali) o se è decaduta la possibilità di iscrivere a ruolo la somma. La notifica tardiva può annullare la pretesa .
2.2 Richiesta di rateizzazione o sospensione
- Rateizzazione ordinaria: prima di ricorrere alla definizione agevolata, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione una rateazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni) e, in casi di grave difficoltà, fino a 120 rate. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive.
- Sospensione legale: se il contribuente ha già pagato il debito o ha ottenuto una sentenza di annullamento, può chiedere la sospensione dell’esecuzione presentando idonea documentazione.
2.3 Domanda di definizione agevolata
- Individuazione del provvedimento applicabile: verificare se il carico rientra nelle finestre temporali e nelle tipologie ammesse dalle diverse definizioni (prima rottamazione, bis, ter, quater, quinquies, saldo e stralcio). Solo i carichi affidati nei periodi indicati e con le caratteristiche previste possono essere rottamati.
- Presentazione telematica: tutte le domande devono essere presentate tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro i termini fissati (ad esempio 30 aprile 2023 per la quater o 30 aprile 2026 per la quinquies). È consigliabile conservare la ricevuta di invio.
2.4 Comunicazione dell’agente e calcolo delle somme
L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invia al contribuente una comunicazione con l’elenco delle cartelle o avvisi rottamati, l’importo dovuto, le modalità di pagamento e i bollettini. Verificare attentamente che siano stati inclusi tutti i debiti ammessi e che siano stati calcolati correttamente capitale, spese e interessi condonati. In caso di errori è possibile fare reclamo.
2.5 Pagamento e effetti sul processo
- Unica soluzione o rate: scegliere la modalità più adatta. Il pagamento tardivo o incompleto comporta la decadenza dai benefici e il ripristino del debito con interessi e sanzioni. La legge non prevede tolleranze sui ritardi superiori a cinque giorni per le rottamazioni successive alla 2023.
- Estinzione del processo: per la rottamazione‑quater il processo si estingue una volta perfezionata la procedura e documentati i pagamenti , mentre per la quinquies l’estinzione avviene con il pagamento della prima rata (art. 12‑bis D.L. 84/2025) secondo le pronunce della Cassazione . Per le definizioni precedenti occorre in genere il pagamento integrale.
2.6 Controllo finale e rilascio del DURC
Dopo l’ultimo pagamento la procedura si considera perfezionata. L’Agente aggiorna la posizione e rilascia l’attestazione di regolarità. In caso di rottamazione quinquies, la posizione è considerata regolare (e il DURC può essere rilasciato) anche durante il piano di rateazione . È opportuno verificare che il debito sia stato effettivamente annullato e che non risultino iscrizioni ipotecarie o pignoramenti residui.
3. Debiti rottamabili, esclusioni e benefici: analisi comparativa
Per orientarsi fra le diverse definizioni agevolate è utile confrontare, in modo schematico, quali debiti possono essere rottamati, quali sono esclusi e quali benefici comportano. La tabella seguente riassume le caratteristiche principali delle rottamazioni dal 2016 al 2026.
Tabella 1 – Carichi ammessi, esclusioni e benefici delle definizioni agevolate
| Misura e riferimento normativo | Periodo dei carichi affidati | Tipologie di debiti ammessi | Esclusioni principali | Benefici e modalità di pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione 2016 – art. 6 D.L. 193/2016 | 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2016 | Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito; tributi, contributi e multe stradali | Carichi per aiuti di Stato, risorse proprie UE, IVA all’importazione, multe penali | Eliminazione di sanzioni e interessi; pagamento capitale e spese; rate fino a 5; tasso 4,5 % |
| Rottamazione‑bis 2017 – art. 1 D.L. 148/2017 | Carichi affidati fino al 30 settembre 2017; recupero dei carichi 2000‑2016 non definiti | Come la prima rottamazione; consente il rientro per chi era decaduto | Come rottamazione 2016 | Pagamento in un’unica soluzione o 5 rate (luglio 2018‑febbraio 2019) |
| Rottamazione‑ter 2018 – art. 3 D.L. 119/2018 | 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2017 | Tutti i carichi affidati all’agente (tributi, contributi, multe); accesso anche per decaduti da precedenti rottamazioni | Risorse proprie UE, IVA importazione, aiuti di Stato, sanzioni penali | Sanzioni e interessi condonati; pagamento del capitale, aggio e spese; rate in 10 quote (5 anni) con interesse 2 % |
| Saldo e stralcio 2019 – commi 184‑199 L. 145/2018 | Carichi 2000‑2017 | Imposte da dichiarazioni e controlli automatici/formali; contributi a casse professionali e INPS non derivanti da accertamenti | Debiti per IVA e ritenute d’acconto, importi da accertamento, ISEE > 20 000 € | Pagamento di una percentuale del capitale (16 %, 20 % o 35 %); sanzioni e interessi azzerati; 1 o 5 rate con interesse 2 % |
| Stralcio automatico 2023 – commi 222‑230 L. 197/2022 | Carichi affidati 2000‑2015 con residuo ≤ 1 000 € | Tutti i carichi di amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti previdenziali; per enti locali solo sanzioni/interessi | Aiuti di Stato, sanzioni penali, risorse UE, IVA importazione | Annullamento automatico di capitale, interessi e sanzioni (solo interessi per enti locali) |
| Rottamazione‑quater 2023 – commi 231‑252 L. 197/2022 | 1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022 | Tutti i carichi affidati all’agente; accesso per decaduti da precedenti rottamazioni | Aiuti di Stato, sanzioni penali, risorse UE, IVA importazione | Eliminazione di sanzioni, interessi e aggio; pagamento capitale e spese; in un’unica soluzione o fino a 18 rate (5 anni) con interesse 2 % |
| Rottamazione‑quinquies 2026 – commi 82‑101 L. 199/2025 | 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023 (solo controlli automatizzati e formali) | Imposte da controlli automatici/formali (36‑bis, 36‑ter DPR 600/73 e 54‑bis, 54‑ter DPR 633/72); alcuni contributi INPS non da accertamento | Debiti da accertamenti, tributi locali, aiuti di Stato, sanzioni penali, Corte dei conti; multe stradali limitate al capitale | Cancellazione totale di sanzioni, interessi e aggio; pagamento capitale e spese; rate fino a 54 bimestri (9 anni) con interesse 3 % |
Come emerge dalla tabella, le rottamazioni successive hanno esteso o ristretto l’ambito dei debiti definibili e modificato modalità di pagamento e benefici. È quindi essenziale individuare con precisione la finestra normativa applicabile alla propria posizione.
4. Difese e strategie legali
Quando il contribuente riceve un atto della riscossione, la scelta tra impugnazione e adesione alla definizione agevolata deve essere ponderata, valutando la legittimità del debito, i costi della procedura e la convenienza economica. Di seguito sono illustrate le principali strategie difensive.
4.1 Impugnazione dell’atto entro i termini
L’impugnazione di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o intimazioni di pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per gli avvisi emessi in materia di violazioni del Codice della Strada e 40 giorni per i contributi INPS). Presentando ricorso alle Commissioni Tributarie o al giudice del lavoro, il contribuente può contestare:
- Irregolarità della notifica: come nella sentenza della CGT Molise n. 174/2025, un errore di notifica comporta la nullità dell’atto .
- Prescrizione o decadenza: la mancanza di interruzioni valide determina l’estinzione del credito.
- Vizi di motivazione: l’atto deve indicare in modo chiaro le ragioni della pretesa e i riferimenti normativi.
- Difetti di delega: se l’atto è firmato da un funzionario privo di delega valida, è nullo .
In caso di vittoria, il debito è annullato e non occorre aderire alla rottamazione. Se la causa è pendente, la presentazione della domanda di definizione agevolata può sospendere il processo e condurre all’estinzione se i pagamenti sono completati .
4.2 Sospensione giudiziale e cautelare
Se il contribuente impugna l’atto e ritiene sussistano gravi ragioni, può chiedere la sospensione dell’esecutività per evitare pignoramenti o ipoteche durante il giudizio. La sospensione può essere concessa dal giudice tributario o da quello ordinario, previa dimostrazione del periculum in mora e del fumus boni iuris (probabilità di vittoria). Anche l’adesione a una rottamazione sospende le procedure esecutive, ma è necessario rispettare puntualmente le scadenze.
4.3 Adesione selettiva a rottamazioni e saldo e stralcio
Non tutti i debiti possono o conviene rottamarli. È consigliabile valutare caso per caso:
- Debiti annullabili: se un atto presenta vizi insanabili (notifica nulla, prescrizione), è preferibile impugnare senza aderire alla definizione, per ottenere l’annullamento completo.
- Debiti indefinibili: per le somme escluse dalle rottamazioni (ad esempio IVA all’importazione, aiuti di Stato, sanzioni penali) non c’è possibilità di definizione agevolata; occorre valutare soluzioni alternative come le rateizzazioni o i procedimenti di sovraindebitamento.
- Situazioni di difficoltà economica: per le persone fisiche con ISEE ≤ 20 000 €, il saldo e stralcio può essere più vantaggioso perché consente di pagare solo una frazione del capitale .
- Posizioni con molte cartelle: la rottamazione può essere un’occasione per riorganizzare la posizione debitoria, accorpando più carichi in un unico piano di pagamento.
4.4 Ricorsi alla Corte di Cassazione e coordinate giurisprudenziali
Quando il contenzioso arriva in Cassazione, la definizione agevolata può incidere sul processo. Le sentenze 8566/2018 e 24428/2024 evidenziano che la rinuncia al ricorso accompagnata dalla prova dei pagamenti comporta l’estinzione . Diversamente, l’ordinanza 8784/2024 afferma che, in assenza di pagamento integrale o rinuncia esplicita, l’istanza di estinzione può essere dichiarata inammissibile ma il ricorso è comunque inammissibile per carenza di interesse . È quindi opportuno depositare la dichiarazione di rinuncia e la ricevuta dei pagamenti per ottenere la definitiva chiusura del giudizio.
5. Strumenti alternativi di composizione della crisi
Quando i debiti sono di entità tale da rendere insostenibile il pagamento anche in forma agevolata, il sistema offre altri strumenti per riequilibrare la posizione economico‑finanziaria e ottenere l’esdebitazione. Di seguito i principali.
5.1 Piano del consumatore (artt. 65‑73 D.Lgs. 14/2019)
Il piano del consumatore è una procedura riservata alle persone fisiche non imprenditori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento. Secondo l’art. 67 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), può proporre il piano chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, purché i debiti siano personali . Il piano consente di ristrutturare i debiti in modo sostenibile con il reddito e il patrimonio, evitando il pignoramento dei beni essenziali . La procedura si svolge così:
- Domanda all’OCC: il consumatore, tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta una proposta di ristrutturazione al tribunale competente, accompagnata da una relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza del debitore .
- Valutazione del giudice: il giudice verifica che il debitore abbia agito con correttezza e buona fede e che il piano preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, di tutti i creditori . A differenza degli accordi di ristrutturazione, non serve l’approvazione dei creditori.
- Omologazione e esecuzione: una volta omologato, il piano diventa vincolante. Il debitore effettua i pagamenti sotto la supervisione dell’OCC. Completato il piano, ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) .
La Cassazione, con sentenza n. 22699/2023, ha ribadito che possono accedere al piano anche i professionisti se i debiti non sono più legati all’attività o sono stati contratti per esigenze personali .
5.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti
Per i soggetti che non rientrano nella definizione di consumatore (es. imprenditori individuali, professionisti con debiti professionali o società), il Codice della crisi prevede l’accordo di ristrutturazione. Questa procedura richiede l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti e consente di ottenere lo stralcio parziale e la dilazione dei debiti. L’accordo è omologato dal tribunale e vincola tutti i creditori, inclusi quelli dissenzienti. La recente riforma ha introdotto la possibilità di proporre una transazione fiscale, cioè un pagamento parziale delle imposte e dei contributi con il consenso dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali.
5.3 Liquidazione controllata e esdebitazione del sovraindebitato
Se il debitore non dispone di reddito sufficiente per proporre un piano o un accordo, può avvalersi della procedura di liquidazione controllata (artt. 268‑277 D.Lgs. 14/2019). In questo caso l’attivo del debitore è liquidato per soddisfare i creditori; al termine, dopo tre anni, il debitore può ottenere l’esdebitazione. Questa procedura è particolarmente utile quando non si dispone di beni di rilievo e consente di liberarsi dai debiti residui.
5.4 Composizione negoziata della crisi e transazione fiscale
Introdotta dal D.L. 118/2021 e integrata nel Codice della crisi, la composizione negoziata della crisi consente alle imprese in difficoltà di negoziare con i creditori, assistite da un esperto, per trovare soluzioni sostenibili. Può prevedere la riduzione delle passività fiscali mediante transazione fiscale e la conversione del debito in strumenti finanziari. È un percorso complesso che richiede l’assistenza di professionisti specializzati.
6. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare l’atto o attendere troppo: la tentazione di “mettere da parte” la cartella può essere fatale. I termini per ricorrere o aderire alla rottamazione sono perentori; trascorsi, il debito diventa definitivo e vengono avviate procedure esecutive. Annotare sempre la data di notifica.
- Non verificare la notifica: come evidenziato dalla sentenza CGT Molise 174/2025, una notifica errata può annullare l’intimazione . Richiedere le prove di notifica e controllare indirizzo, destinatario e procedure utilizzate.
- Applicare la rottamazione sbagliata: ogni definizione ha requisiti temporali e tipologici. Se si presenta domanda per carichi non ammissibili, l’istanza è respinta e si perdono i benefici. È fondamentale consultare un professionista.
- Sottovalutare l’impatto del pagamento parziale: la rottamazione condona sanzioni e interessi ma non riduce il capitale (salvo il saldo e stralcio). Verificare se, sommando le rate, si ha la capacità finanziaria per completare il piano. La decadenza comporta il ripristino del debito originario con sanzioni.
- Dimenticare le rate successive: non basta pagare la prima rata per estinguere il debito (salvo la quinquies). Occorre programmare i pagamenti futuri e utilizzare domiciliazione o promemoria per evitare dimenticanze.
- Trascurare le alternative: in presenza di più debiti e limitate risorse, può essere preferibile avviare una procedura di sovraindebitamento anziché aderire alla rottamazione. Analizzare la sostenibilità con un esperto.
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cosa si intende per “rottamazione” delle cartelle esattoriali?
La rottamazione è una definizione agevolata che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di riscossione, con l’annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Ogni rottamazione è disciplinata da una specifica legge con requisiti temporali e procedurali.
2. È possibile rottamare qualunque tipo di debito?
No. Sono rottamabili solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o ad altri agenti della riscossione nei periodi indicati dalla legge. Restano escluse, ad esempio, le risorse proprie europee, l’IVA all’importazione, i recuperi di aiuti di Stato, le sanzioni penali e le multe della Corte dei conti.
3. Le multe stradali possono essere rottamate?
Le sanzioni per violazioni del Codice della Strada possono essere incluse nelle rottamazioni, ma l’agevolazione si applica solo agli interessi e agli oneri accessori; il capitale deve essere pagato integralmente .
4. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
Il mancato pagamento della rata o il pagamento oltre il termine determinano la decadenza dal beneficio. Il debito residuo torna esigibile in toto, con ripristino di sanzioni e interessi. Per la rottamazione‑quinquies la decadenza scatta dopo il mancato pagamento di due rate .
5. Posso aderire alla rottamazione se sto contestando il debito in giudizio?
Sì. La presentazione della domanda comporta la sospensione del giudizio e, al completamento dei pagamenti, l’estinzione del processo . Occorre depositare la rinuncia e le ricevute di pagamento.
6. Posso rottamare un debito derivante da un avviso di accertamento non pagato?
Dipende dal tipo di accertamento. La rottamazione‑quinquies esclude i debiti derivanti da avvisi di accertamento (tali debiti possono essere rateizzati ordinariamente o inclusi in procedure di sovraindebitamento). Le rottamazioni precedenti ammettono i debiti già iscritti a ruolo anche se derivanti da accertamenti, a condizione che rientrino nei periodi previsti.
7. La rottamazione sospende i pignoramenti?
La presentazione della domanda e il pagamento della prima rata sospendono le procedure esecutive. Tuttavia, se le vendite all’asta sono già avvenute, non è possibile recuperare i beni .
8. Gli enti locali possono concedere la rottamazione?
Le rottamazioni disciplinate dalla L. 197/2022 e dalla L. 199/2025 riguardano i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Gli enti locali (Comuni, Province) possono deliberare definizioni agevolate per i propri crediti, ma l’adozione è facoltativa. Occorre consultare i regolamenti comunali.
9. Che differenza c’è tra saldo e stralcio e rottamazione?
Il saldo e stralcio, previsto dalla L. 145/2018, è riservato alle persone fisiche con ISEE non superiore a 20 000 € e consente di pagare solo una percentuale del capitale (16 %, 20 % o 35 %) . La rottamazione richiede invece il pagamento integrale del capitale.
10. Posso compensare le somme dovute con crediti verso la pubblica amministrazione?
Solo la rottamazione‑ter prevede la possibilità di compensare le somme dovute con i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione .
11. È necessario presentare un’istanza per lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 €?
No. Lo stralcio automatico previsto dalla L. 197/2022 avviene d’ufficio alla data del 31 marzo 2023; tuttavia gli enti diversi dalle amministrazioni statali possono decidere di non aderire e in tal caso il capitale rimane dovuto .
12. Cosa succede se presento la domanda dopo la scadenza?
Le domande presentate oltre i termini fissati (ad esempio 30 aprile 2023 per la quater o 30 aprile 2026 per la quinquies) sono irricevibili. Il legislatore difficilmente riapre i termini, salvo con nuove rottamazioni.
13. Posso rottamare i debiti verso l’INPS?
I contributi previdenziali e i premi dovuti agli enti previdenziali possono essere rottamati nelle rottamazioni 2016, bis, ter, quater e quinquies, purché non derivino da accertamento. Le sanzioni e le somme aggiuntive vengono cancellate .
14. La rottamazione influisce sul DURC?
Durante la rateizzazione della rottamazione‑quinquies, il contribuente è considerato regolare ai fini contributivi e può ottenere il DURC . Per le altre rottamazioni è necessario aver pagato la prima rata.
15. Cosa sono gli “aiuti di Stato” esclusi dalle rottamazioni?
Si tratta di somme che devono essere recuperate a seguito di decisioni della Commissione Europea che hanno dichiarato illegittimi determinati aiuti pubblici. La loro restituzione non può essere oggetto di definizione agevolata perché deriva da obblighi comunitari.
16. Le imprese possono usufruire del saldo e stralcio?
No. Il saldo e stralcio è riservato alle persone fisiche. Le imprese in difficoltà possono ricorrere ad altri strumenti come la transazione fiscale nell’ambito dei concordati preventivi o degli accordi di ristrutturazione, la composizione negoziata della crisi o le procedure di sovraindebitamento per imprenditori minori.
17. È possibile aderire a più rottamazioni per lo stesso debito?
In linea generale no: una volta definito un debito con una rottamazione e completato il pagamento, non è possibile richiedere una nuova definizione. Tuttavia, i carichi per i quali il contribuente è decaduto da una precedente rottamazione possono essere nuovamente inclusi in quella successiva (es. decaduti dalla ter ammessi alla quater). La rottamazione‑quinquies non ammette carichi già definiti con la quater se il contribuente è in regola con i pagamenti .
18. Le spese legali e l’aggio sono cancellati con la rottamazione?
Con le rottamazioni quater e quinquies, oltre alle sanzioni e agli interessi, è cancellato anche l’aggio percepito dall’agente della riscossione . Resta invece dovuto il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica.
19. Cosa accade se l’ISEE supera i 20 000 € dopo aver ottenuto il saldo e stralcio?
L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sull’ISEE fino al 31 dicembre 2024. Se accerta che l’ISEE era falso o errato, revoca i benefici e richiede il pagamento integrale del debito, con sanzioni e interessi .
20. Quali sono i termini per impugnare il rigetto della domanda di rottamazione?
Se l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione rigetta l’istanza (ad esempio perché i carichi non sono ammissibili), il contribuente può impugnare il provvedimento dinanzi al giudice tributario entro 60 giorni. In alternativa può presentare un nuovo ricorso nel merito avverso la cartella se non sono decorsi i termini di impugnazione.
8. Simulazioni pratiche e casi di studio
Per comprendere meglio l’impatto delle rottamazioni, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su scenari tipici. Le cifre sono indicative e servono a illustrare le differenze fra le definizioni.
8.1 Rottamazione‑quater su cartella di 5.000 € (tributi erariali)
- Situazione iniziale: cartella emessa nel 2018 per IRPEF non versata, affidata nel 2019. Importo originario 5.000 €, di cui 3.500 € capitale, 1.000 € sanzioni, 300 € interessi di mora, 200 € aggio e 70 € spese di notifica.
- Benefici della quater: sanzioni (1.000 €), interessi di mora (300 €) e aggio (200 €) vengono annullati . Restano dovuti il capitale (3.500 €) e le spese (70 €). L’importo da pagare è 3.570 €.
- Rateizzazione: se il contribuente opta per 18 rate, le prime due rate (10 % ciascuna) sono pari a 357 €, da pagare il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate (pari a circa 198 € ciascuna) scadranno ogni tre mesi dal 2024 al 2027, con interessi al 2 % annuo.
Risultato: il risparmio complessivo è di 1.500 € (sanzioni + interessi + aggio). Tuttavia il pagamento totale in 5 anni comporta un esborso complessivo di circa 3.700 € considerando gli interessi.
8.2 Saldo e stralcio su debito di 10.000 € per persona fisica con ISEE 12.000 €
- Situazione: persona fisica con ISEE 12.000 €, cartelle per IRPEF e INPS affidate nel 2015 per un totale di 10.000 € (capitale 6.000 €, sanzioni 3.000 €, interessi 1.000 €).
- Applicazione del saldo e stralcio: la percentuale da versare, per ISEE fino a 12.500 €, è pari al 20 % del capitale . Sanzioni e interessi sono azzerati. Il contribuente paga 1.200 € (20 % di 6.000 €) in un’unica soluzione o in 5 rate, con interesse al 2 % .
- Risparmio: il debito si riduce da 10.000 € a circa 1.200 € + interessi di dilazione (circa 20 €). È un risparmio di quasi l’88 %.
8.3 Rottamazione‑quinquies su cartella di 15.000 € da controllo automatizzato
- Situazione: cartella del 2022 relativa a un controllo automatizzato (36‑bis) su IRPEF 2020. Importo totale 15.000 €, di cui 10.000 € capitale, 4.000 € sanzioni, 800 € interessi, 200 € aggio.
- Benefici della quinquies: sanzioni, interessi e aggio vengono annullati . Rimane da pagare il capitale (10.000 €) e le spese (ipotizziamo 100 €). L’importo definito è 10.100 €.
- Rateazione: il contribuente opta per 54 rate bimestrali. La rata (prima rata 100 €, poi circa 190 €) include interessi al 3 % dal 1° agosto 2026. L’esborso totale, interessi compresi, sarà di circa 11.500 €.
- Confronto con la quater: se lo stesso debito fosse stato rottamato con la quater, il capitale sarebbe stato 10.100 € e l’aggio 200 € annullato. La rateazione in 18 rate avrebbe comportato interessi al 2 % e un esborso totale simile ma in tempi più brevi (5 anni). La quinquies permette una dilazione molto più lunga (circa 9 anni) e un interesse più alto, utile per chi ha una capacità di pagamento ridotta.
8.4 Debito non rottamabile: IVA all’importazione
L’impresa X riceve nel 2021 una cartella per IVA all’importazione del 2017 (importo 8.000 € + sanzioni e interessi). Poiché l’IVA all’importazione è esclusa da tutte le rottamazioni , l’unica via è la rateizzazione ordinaria o la procedura di sovraindebitamento. L’impresa può chiedere un piano fino a 72 o 120 rate e valutare la transazione fiscale nel contesto della composizione negoziata.
8.5 Sovraindebitamento e piano del consumatore
Il signor Y, lavoratore dipendente, ha debiti per 40.000 € verso l’Agenzia delle Entrate e 20.000 € verso banche e finanziarie. Il suo stipendio netto è 1.600 € mensili. Non può sostenere le rate della rottamazione e decide di accedere alla procedura di sovraindebitamento. Con l’assistenza di un OCC presenta un piano del consumatore che prevede il pagamento di 300 € al mese per 5 anni (totale 18.000 €). I creditori accettano e il giudice omologa il piano. Al termine Y ottiene l’esdebitazione e i 42.000 € residui vengono cancellati .
9. Conclusione
La legislazione italiana offre oggi un ventaglio articolato di strumenti per ridurre, rateizzare o cancellare i debiti tributari e contributivi. Le rottamazioni permettono di eliminare sanzioni e interessi, mentre il saldo e stralcio consente a chi è in difficoltà economica di pagare solo una quota del capitale. Lo stralcio automatico ha cancellato i debiti minori, e la rottamazione‑quinquies ha introdotto una lunga rateizzazione per i debiti da controlli automatizzati. In presenza di situazioni più gravi, le procedure di sovraindebitamento e le transazioni fiscali sono strumenti indispensabili per salvaguardare il patrimonio e ripartire.
Il quadro normativo è complesso e in continua evoluzione. Le decisioni della Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria hanno delineato principi importanti: la sola domanda di rottamazione non estingue il processo senza un versamento concreto ; l’adesione alla definizione comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti ; la prova dei pagamenti è essenziale per ottenere l’estinzione . Di conseguenza, agire tempestivamente e con il supporto di professionisti qualificati è fondamentale per evitare errori e sfruttare appieno le opportunità.
Perché affidarsi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti assistono da anni contribuenti e imprese nell’ambito della fiscalità e della crisi da sovraindebitamento. Grazie alla competenza multidisciplinare, lo studio è in grado di:
- Analizzare gli atti e individuare eventuali vizi (notifica, prescrizione, irregolarità formali);
- Predisporre ricorsi e istanze di sospensione per bloccare immediatamente pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi;
- Gestire le domande di rottamazione, saldo e stralcio e stralcio automatico in modo corretto, rispettando i termini e sfruttando ogni beneficio;
- Negoziare piani di rientro e transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali;
- Assistere nelle procedure di sovraindebitamento, predisponendo piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazioni controllate, con omologazioni rapide e ottenendo l’esdebitazione;
- Fornire consulenza continuativa per prevenire nuove problematiche fiscali e pianificare la gestione del debito.
La tempestività è cruciale: ogni giorno che passa può compromettere la possibilità di aderire a una definizione agevolata o di contestare l’atto.
Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: insieme al suo team valuterà la tua situazione, identificherà la strategia più efficace e ti aiuterà a ritrovare la serenità finanziaria.
