Quando inizia l’esecuzione forzata in caso di pignoramento presso terzi?

Introduzione

Nell’ordinamento italiano l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.). Il pignoramento presso terzi è una forma di espropriazione in cui il creditore aggredisce crediti o beni del debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo (es. un datore di lavoro, una banca, un cliente). Questa procedura è particolarmente temuta perché consente di sottrarre stipendi, pensioni, saldi di conto corrente, crediti commerciali o somme dovute da terzi, spesso senza che il debitore abbia il pieno controllo della situazione. Capire quando inizia l’esecuzione forzata e quali sono gli obblighi del creditore, del terzo e del debitore è fondamentale per evitare errori, perdere diritti o farsi cogliere impreparati.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sulla materia. Il decreto‑legge 19 del 2 marzo 2024 (c.d. decreto PNRR 4), convertito nella legge 56/2024, ha riscritto l’art. 546 c.p.c. e introdotto il nuovo art. 551‑bis c.p.c. L’intervento attribuisce al terzo la qualità di custode delle somme pignorate, impone l’obbligo di trattenere un importo ulteriore rispetto al credito pignorato e prevede la perdita di efficacia del pignoramento dopo dieci anni se non interviene un’ordinanza di assegnazione o la procedura non si chiude. A fine 2025 il decreto legislativo 33/2025 ha riformato la riscossione coattiva abolendo gli artt. 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 e introducendo nel nuovo Codice della riscossione gli artt. 170‑176, che disciplinano il pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione. Queste riforme, unite a recenti sentenze della Corte di cassazione, hanno modificato tempi, modalità e garanzie della procedura.

Di seguito si propone una guida completa (oltre 10.000 parole) che analizza la normativa vigente e la giurisprudenza aggiornata, fornisce un vademecum pratico per i debitori, descrive le difese e le strategie per bloccare o sospendere la procedura e illustra soluzioni alternative come rottamazioni e procedure di sovraindebitamento. L’articolo segue un linguaggio giuridico‑divulgativo e mantiene costantemente il punto di vista del debitore/contribuente.

Chi siamo

Questo articolo è redatto con la supervisione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. L’avvocato Monardo è:

  • Cassazionista iscritto all’albo speciale e patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario, finanziario e tributario.

Il suo staff analizza atti di pignoramento e precetto, valuta la validità delle notifiche, propone opposizioni (art. 615 e 617 c.p.c.), chiede sospensioni ex art. 624 c.p.c. o ex art. 70 del Codice della riscossione, avvia trattative con i creditori, redige piani di rientro e propone soluzioni giudiziali e stragiudiziali (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, esdebitazione, definizioni agevolate). In caso di pignoramenti dell’Agente della riscossione, il team segue le istanze di rateizzazione, le rottamazioni e le definizioni agevolate previste dalla legge.

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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Principio generale: l’espropriazione inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.)

L’art. 491 del codice di procedura civile stabilisce il principio cardine della materia esecutiva: «salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento». Ciò significa che la semplice notifica di un precetto non dà luogo a esecuzione; occorre che il creditore compia l’atto di pignoramento, mediante il quale si vincolano beni o crediti del debitore. La dottrina e la giurisprudenza qualificano il pignoramento come atto a formazione progressiva: si perfeziona con la notifica al terzo e al debitore, l’iscrizione a ruolo e il deposito nella cancelleria del tribunale, ma produce effetti fin dal primo adempimento.

Il pignoramento è atto unilaterale recettizio: la notifica al debitore è indispensabile per vincolarlo e segna l’inizio dell’esecuzione. In mancanza, la Cassazione ha chiarito che l’atto è giuridicamente inesistente. La sentenza n. 32804/2023, commentata da Iusletter, ha affermato che la mancata notifica dell’atto di pignoramento al debitore comporta l’inesistenza dell’atto stesso; la Corte ha sottolineato che il pignoramento presso terzi è un atto complesso e senza la notifica al debitore «non può considerarsi iniziato il procedimento esecutivo» . La stessa pronuncia ribadisce che l’omissione non determina una mera irregolarità sanabile, ma l’inesistenza dell’intera procedura .

La Cassazione ha inoltre chiarito che la semplice notificazione del pignoramento al terzo non determina di per sé la trasformazione del credito in oggetto dell’esecuzione: l’ordinanza di assegnazione è l’atto che trasferisce il credito pignorato e sposta la legittimazione sostanziale e processuale . Solo con l’ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 553 c.p.c., si realizza il passaggio del credito al creditore procedente .

Note normative

  • Art. 491 c.p.c. – Inizio dell’espropriazione. Stabilisce che l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento, salvo l’ipotesi del pegno o ipoteca (art. 502 c.p.c.).
  • Art. 502 c.p.c. – Disposizioni speciali per pegno e ipoteca. Quando il creditore ha un privilegio su beni ipotecati o pignorati, l’esecuzione può iniziare direttamente con la vendita.

Il principio dell’inizio dell’esecuzione con il pignoramento implica che qualsiasi vizio nella formazione o nella notifica dell’atto incide sulla stessa esistenza del procedimento: un pignoramento notificato soltanto al terzo ma non al debitore è tamquam non esset e può essere fatto valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) o con la richiesta di accertarne l’inesistenza.

1.2 Il pignoramento presso terzi nel codice di procedura civile: articoli 543‑554 c.p.c.

Gli articoli 543‑554 del codice di procedura civile disciplinano in modo dettagliato il pignoramento presso terzi. Ecco gli aspetti essenziali:

ArticoloOggetto principaleContenuto essenziale / effetti
Art. 543 c.p.c.Forma dell’atto di pignoramento presso terzi.L’atto deve contenere l’indicazione delle parti, il titolo esecutivo, il precetto e l’invito al terzo a non soddisfare il debitore ma a versare le somme dovute o consegnare beni. Deve essere notificato al terzo e al debitore.
Art. 544 c.p.c.Competenza e deposito.Il pignoramento si esegue davanti al tribunale del luogo in cui il terzo ha residenza o sede. Entro 30 giorni dalla notificazione, il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura e depositare copia dell’atto e della relata di notifica.
Art. 546 c.p.c. (modificato dal d.l. 19/2024)Obblighi del terzo custode.Dal giorno della notifica dell’atto al terzo, quest’ultimo è soggetto agli obblighi di custodia relativamente alle cose e alle somme dovute, nei limiti dell’importo del credito pignorato aumentato di € 1.000,00 per crediti fino a € 1.100,00, di € 1.600,00 per crediti da € 1.100,01 a € 3.200,00 e della metà per crediti superiori a € 3.200,00 . In pratica, il terzo deve trattenere un importo maggiore, a garanzia delle spese.
Art. 547 c.p.c.Dichiarazione del terzo.Il terzo deve, entro 10 giorni dalla notificazione o in udienza, dichiarare se e in quale misura deve somme o consegna beni al debitore. La dichiarazione deve essere resa in forma scritta o orale davanti al cancelliere o al giudice e contiene l’eventuale eccezione di compensazione.
Art. 548 c.p.c.Contenuto della dichiarazione.Se il terzo non fa dichiarazione o non assiste all’udienza, la sua responsabilità viene accertata con ordinanza immediata; in caso di riconoscimento del credito, il giudice dispone l’assegnazione.
Art. 549 c.p.c.Opposizione del terzo.Il terzo o il debitore possono proporre opposizione se contestano l’esistenza del credito o se sussistono crediti impignorabili.
Art. 551 c.p.c.Efficacia e durata del pignoramento.Il pignoramento produce effetto dal momento della notifica al terzo e al debitore e non può essere rinnovato dopo 45 giorni se l’esecuzione viene estinta; il creditore deve iscrivere a ruolo entro 30 giorni.
Art. 551‑bis c.p.c. (introdotto dal d.l. 19/2024)Perdita di efficacia del pignoramentoIl pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o dalla dichiarazione di interesse, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione o sia intervenuta l’estinzione o chiusura anticipata della procedura . Questa regola inserisce un limite temporale all’efficacia del vincolo e risponde all’esigenza di certezza per il terzo e per il debitore.
Art. 553 c.p.c.Ordinanza di assegnazione.Dopo l’udienza, se il terzo ha riconosciuto il credito e non vi sono contestazioni, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione che trasferisce definitivamente il credito pignorato al creditore procedente. È solo con questa ordinanza che la proprietà del credito si trasferisce .
Art. 554 c.p.c.Assegnazione di somme periodiche (stipendi/pensioni).La norma regola l’assegnazione di pensioni, salari o retribuzioni, stabilendo limiti di impignorabilità (generalmente 1/5) e modalità di versamento periodico al creditore.

1.3 Modifiche introdotte dal decreto‑legge 19/2024 (convertito nella legge 56/2024)

Il decreto‑legge 19/2024, convertito con modifiche nella legge 56/2024, ha introdotto importanti novità per il pignoramento presso terzi, per armonizzare la disciplina con le esigenze di tutela del debitore e di semplificazione. Le principali innovazioni, già accennate nella tabella, sono:

  1. Terzo custode. Il nuovo art. 546 afferma che dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento il terzo è soggetto agli obblighi del custode e deve trattenere, oltre alle somme dovute, un importo aggiuntivo: € 1.000 per crediti fino a € 1.100, € 1.600 per crediti tra € 1.100 e € 3.200, la metà per crediti superiori .
  2. 10 anni di efficacia. L’art. 551‑bis stabilisce che il pignoramento perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione o sia stata estinta la procedura. Prima dell’introduzione di questa norma, l’efficacia poteva essere indefinita in assenza di atti interruttivi.
  3. Obbligo di deposito del titolo e del precetto. L’art. 25 del decreto modifica anche gli artt. 553 e 630 c.p.c., prevedendo che il creditore depositi il titolo esecutivo, il precetto e l’atto di pignoramento al momento dell’iscrizione a ruolo.
  4. Novità sul casellario giudiziale. Il medesimo decreto, agli artt. 22‑24, semplifica la gestione del personale giudiziario e prevede l’assunzione di magistrati per accelerare le procedure. Sebbene non riguardi direttamente i pignoramenti, concorre a ridurre i tempi delle udienze.

Queste modifiche sono già in vigore dal marzo 2024 e si applicano ai pignoramenti presso terzi avviati dopo l’entrata in vigore del decreto.

1.4 La riforma della riscossione (D.Lgs. 33/2025) e il pignoramento dell’Agente della riscossione

A dicembre 2025 è entrato in vigore il decreto legislativo 33/2025, che ha riformato la riscossione coattiva sostituendo gli artt. 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 con i nuovi artt. 170‑176 del Codice della riscossione. Le principali novità riguardano il pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della riscossione (ex Equitalia / Agenzia delle entrate‑Riscossione):

  • Preavviso obbligatorio. L’Agente deve inviare un preavviso di pignoramento al debitore almeno 20 giorni prima dell’atto, invitandolo a regolarizzare la posizione o a richiedere la rateizzazione. Se nel frattempo il debitore paga o ottiene una dilazione, l’esecuzione è sospesa.
  • Notifica al terzo e al debitore. L’atto di pignoramento è notificato sia al terzo che al debitore. L’omissione della notifica al debitore determina l’inesistenza del pignoramento, come ribadito dalla Cassazione nel 2026.
  • Custodia e misura del vincolo. Il terzo deve trattenere somme o crediti fino all’importo del debito iscritto a ruolo aumentato di spese e interessi. Per stipendi e pensioni restano vigenti i limiti di impignorabilità (art. 545 c.p.c.).
  • Ruolo del giudice dell’esecuzione. Nei pignoramenti esattoriali il giudice interviene solo se vi sono contestazioni; altrimenti l’Agente procede all’assegnazione in via amministrativa.

Il D.Lgs. 33/2025 ha anche introdotto la possibilità per il debitore di promuovere l’espropriazione immobiliare diretta presso l’Agenzia delle entrate‑Riscossione per accedere a un piano di vendita anticipata del bene pignorato, e ha previsto forme di conciliazione e definizione agevolata. In materia di pignoramento presso terzi restano applicabili, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile (artt. 543‑554), integrate dagli artt. 170‑176.

1.5 Giurisprudenza recente sulla fase iniziale del pignoramento presso terzi

La comprensione della giurisprudenza è fondamentale per chi voglia contestare la procedura. Le decisioni qui riportate provengono dalla Corte di cassazione e dalle più alte giurisdizioni.

  1. Cass., sez. III, sentenza 27 novembre 2023 n. 32804. La Corte ha chiarito che l’omessa notifica dell’atto di pignoramento al debitore comporta l’inesistenza del pignoramento. La pronuncia spiega che il pignoramento presso terzi è un atto complesso a formazione progressiva; la notifica al debitore è condizione di perfezionamento dell’atto e segna l’inizio dell’esecuzione . Senza tale notifica, l’atto non esiste e non produce effetti .
  2. Cass., sez. III, ordinanza 10 ottobre 2025 n. 28984. La Corte ha affrontato il problema della concorrente esistenza di più pignoramenti sullo stesso credito. Ha stabilito che la semplice notificazione dell’atto di pignoramento al terzo non trasferisce il credito al creditore procedente; è necessaria l’ordinanza di assegnazione . Fino a quel momento il creditore non acquista alcun diritto sostanziale sul credito, che rimane nel patrimonio del debitore . Ne deriva che eventuali atti dispositivi compiuti dal debitore (es. pagamento a un secondo creditore) non integrano violazione di obblighi; sarà il giudice a coordinare le procedure.
  3. Cass., sez. VI, ordinanza 12 gennaio 2026 n. 6 (riportata da avvocatodurante.it). Ha ribadito che nel pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione la notifica al debitore è imprescindibile; il mancato recapito dell’atto non determina una semplice nullità ma rende inesistente il pignoramento. La Corte ha richiamato la riforma del D.Lgs. 33/2025 e l’obbligo di preavviso.
  4. Cass., sez. III, ordinanza 24 giugno 2020 n. 12550. Ha riconosciuto la natura impugnabile dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dichiara la propria incompetenza territoriale in materia di pignoramento presso terzi. La pronuncia è utile perché delimita le possibilità di contestare la competenza.
  5. Cass., sez. III, sentenza 20 luglio 2017 n. 17665. Ha stabilito che in caso di pluralità di pignoramenti sul medesimo credito, il giudice deve coordinare le procedure; la priorità spetta al pignoramento più risalente ma l’ordinanza di assegnazione ha effetto immediato nei confronti di tutti i creditori.
  6. Corte Cost. ord. 83/2019. La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 545 c.p.c. nella parte in cui consente il pignoramento oltre il quinto per crediti alimentari; ha ricordato che i limiti all’impignorabilità sono ragionevoli e proporzionati.

Queste decisioni dimostrano che la Corte di cassazione è attenta a garantire la piena conoscenza del pignoramento da parte del debitore e a evitare effetti distorsivi tra più procedure. Conoscere questi orientamenti consente di costruire difese solide.

2 – Procedura passo per passo

In questa sezione analizziamo in dettaglio la procedura di pignoramento presso terzi, con particolare riguardo al momento in cui inizia l’esecuzione e ai termini da rispettare. La descrizione riguarda la procedura ordinaria (artt. 543‑554 c.p.c.) e, dove indicato, le specialità previste dal D.Lgs. 33/2025 per l’agente della riscossione.

2.1 Titolo esecutivo e precetto

Prima di poter iniziare il pignoramento, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale, contratto notarile, accertamento dell’Agenzia delle entrate, ecc.) e deve notificare al debitore l’atto di precetto (artt. 480 e seguenti c.p.c.), con cui intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni. Se il precetto non viene notificato o è invalido, il pignoramento sarà viziato. Occorre inoltre rispettare l’intervallo massimo di novanta giorni tra precetto e pignoramento.

2.2 Redazione e notifica dell’atto di pignoramento

2.2.1 Contenuto dell’atto

L’atto di pignoramento presso terzi deve contenere (art. 543 c.p.c.):

  • L’indicazione delle parti (creditore, debitore e terzo).
  • L’indicazione del titolo esecutivo e del precetto.
  • La citazione al debitore e al terzo di comparire all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione (G.E.) per la dichiarazione del terzo.
  • L’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme o dei beni dovuti al debitore e di non effettuare pagamenti se non all’ordine del giudice.
  • La citazione al terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.

2.2.2 Notifica al terzo e al debitore

L’atto deve essere notificato al terzo (nella sua residenza, sede o domicilio eletto) e al debitore. La notifica al debitore è condizione indispensabile per il perfezionamento del pignoramento; ometterla comporta l’inesistenza dell’atto . La notifica al terzo produce un vincolo di indisponibilità sul credito e obbliga il terzo a trattenere le somme.

Nel caso di pignoramento esattoriale (artt. 170‑176 D.Lgs. 33/2025), l’atto deve essere notificato mediante PEC o raccomandata; il terzo è informato dell’obbligo di versare le somme direttamente all’Agente della riscossione entro 60 giorni dall’atto se non è presentata opposizione.

2.2.3 Effetti dell’atto: inizio dell’esecuzione

Con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo inizia l’esecuzione forzata (art. 491 c.p.c.). Da questo momento:

  • Il credito o il bene vincolato diviene indisponibile; il terzo non può più pagare il debitore.
  • Si cristallizza il momento della procedura, rilevante ai fini della competenza e delle eventuali opposizioni.
  • Decorrono i termini per l’iscrizione a ruolo e per la dichiarazione del terzo.

La giurisprudenza distingue l’inizio dell’esecuzione (momento genetico) dagli effetti traslativi sul credito, che si producono solo con l’ordinanza di assegnazione . Pertanto, fino all’ordinanza il credito resta nel patrimonio del debitore, sebbene sia vincolato; il debitore può pattuire pagamenti con altri creditori ma dovrà tenere conto della prelazione del primo pignoramento. In caso di mancato rilascio dell’ordinanza, il pignoramento perde efficacia dopo dieci anni (art. 551‑bis c.p.c.).

2.3 Iscrizione a ruolo e deposito in cancelleria

Entro 30 giorni dalla notifica del pignoramento, il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura presso la cancelleria del tribunale competente (art. 544 c.p.c.). La domanda di iscrizione deve essere corredata:

  • Dall’originale o copia autentica del titolo esecutivo e del precetto.
  • Da copia dell’atto di pignoramento con le relazioni di notificazione.
  • Dal contributo unificato.

Il mancato deposito comporta l’inefficacia del pignoramento. Nel pignoramento esattoriale, la trasmissione degli atti avviene tramite PEC all’ufficio competente.

2.4 Dichiarazione del terzo

Il terzo, dopo aver ricevuto l’atto, deve rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. entro 10 giorni dalla notificazione ovvero in udienza. La dichiarazione indica:

  • L’esistenza di debiti verso il debitore (crediti pignorati).
  • L’ammontare e la scadenza dei debiti.
  • L’eventuale sussistenza di cause di prelazione (privilegi, pegni) o di compensazione.
  • Se si tratta di crediti futuri (es. stipendio), l’importo periodico.

Il terzo può comunicare la dichiarazione tramite raccomandata o PEC. Se non la rende, si presume l’esistenza dei crediti indicati nell’atto di pignoramento e può essere condannato al pagamento; il giudice potrà emettere ordinanza immediata di assegnazione.

Nel caso di pignoramento di retribuzioni o pensioni, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve indicare la quota impignorabile (generalmente un quinto) e trattenere l’importo a favore del creditore. Dopo l’ordinanza di assegnazione, effettuerà periodicamente i versamenti.

2.5 Udienza e ordinanza di assegnazione

Dopo l’iscrizione a ruolo, il giudice fissa un’udienza per l’audizione del terzo e delle parti. Durante l’udienza:

  • Il giudice verifica la regolarità delle notifiche.
  • Prende atto della dichiarazione del terzo o lo invita a renderla.
  • Ascolta eventuali opposizioni del debitore o del terzo.
  • In assenza di contestazioni, può subito emettere l’ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.), che trasferisce il credito pignorato al creditore procedente . L’ordinanza dispone che il terzo versi le somme al creditore o le deposita in cancelleria.

L’ordinanza di assegnazione deve essere notificata al debitore e al terzo; produce effetti immediati e può essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni (art. 617 c.p.c.) se vi sono vizi nella formazione dell’ordinanza.

Se vi sono più pignoramenti sullo stesso credito, il giudice ordina la formazione del concorso (art. 552 c.p.c.) e ripartisce la somma tra i creditori secondo la graduazione dei privilegi e la priorità delle notifiche.

2.6 Esito della procedura e chiusura

La procedura di pignoramento presso terzi può concludersi con:

  1. Ordinanza di assegnazione: trasferisce il credito e il pignoramento si estingue. Il terzo paga il creditore entro il termine indicato.
  2. Accordo bonario: le parti si accordano per il pagamento dilazionato o la rinuncia all’esecuzione. In tal caso il creditore chiede l’estinzione del processo.
  3. Estinzione per inattività: se il creditore non iscrive a ruolo entro 30 giorni, se non deposita il titolo e il precetto o se non chiede provvedimenti entro 45 giorni, il pignoramento perde efficacia. Con la riforma del 2024, l’art. 551‑bis prevede anche l’estinzione automatica dopo dieci anni dalla notifica .
  4. Pagamenti volontari: il debitore o un terzo può pagare volontariamente il debito o offrire la somma pignorata; in questo caso il pignoramento si estingue.
  5. Chiusura del pignoramento esattoriale: nel sistema del D.Lgs. 33/2025, l’Agente della riscossione può chiudere d’ufficio la procedura se il debitore paga o aderisce a definizioni agevolate; in caso di contenzioso, il giudice decide.

2.7 Schemi e tabelle sintetiche sui termini principali

Per agevolare la consultazione, si riportano alcune tabelle sintetiche:

Tabella 1 – Termini e scadenze nel pignoramento presso terzi

FaseRiferimento normativoTermineNote principali
Notifica del precettoArt. 480 c.p.c.Almeno 10 giorni prima del pignoramento; massimo 90 giorniIl precetto scade dopo 90 giorni; decorso tale termine occorre un nuovo precetto.
Notifica dell’atto di pignoramentoArt. 543 c.p.c.Nessun termine specifico, ma la notifica segna l’inizio dell’esecuzioneDeve essere notificato sia al terzo che al debitore; omissione al debitore comporta inesistenza.
Iscrizione a ruoloArt. 544 c.p.c.Entro 30 giorni dalla notificaDeposito di titolo, precetto e atto di pignoramento; pena inefficacia.
Dichiarazione del terzoArt. 547 c.p.c.Entro 10 giorni o in udienzaIl terzo deve dichiarare l’esistenza del credito; se tace, può essere condannato al pagamento.
Ordinanza di assegnazioneArt. 553 c.p.c.Dopo l’udienzaTrasferisce il credito; può essere emessa anche in mancanza del terzo che non dichiari.
Perdita di efficacia del pignoramentoArt. 551‑bis c.p.c.10 anni dalla notificaSe non è intervenuta l’ordinanza di assegnazione o non si è estinta la procedura.
Opposizione agli atti esecutiviArt. 617 c.p.c.20 giorni dall’attoPer contestare vizi di forma o di procedura.
Opposizione all’esecuzioneArt. 615 c.p.c.Fino all’udienzaPer contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione.

Tabella 2 – Ruolo delle parti

SoggettoObblighi e diritti
Creditore procedenteRedigere e notificare il pignoramento, iscrivere a ruolo, depositare titoli, assistere alle udienze, chiedere l’ordinanza di assegnazione, agire in caso di inadempimento del terzo.
Debitore esecutatoRicevere la notifica, eventualmente eccepire vizi (opposizione), chiedere la sostituzione del bene pignorato, proporre rateizzazione o soluzioni alternative, contestare il credito o la sua pignorabilità.
Terzo pignoratoRicevere la notifica, trattenere le somme o i beni fino a un certo importo (obbligo di custodia), rendere dichiarazione sul debito, versare le somme dopo l’ordinanza, opporsi se ritiene di non essere debitore o se esistono cause di prelazione.
Giudice dell’esecuzioneVerificare regolarità del pignoramento, fissare l’udienza, decidere sulle opposizioni, emettere ordinanza di assegnazione o di rigetto, coordinare più pignoramenti, dichiarare l’inefficacia del pignoramento.
Agente della riscossione (esecuzioni tributarie)Inviare preavviso, notificare il pignoramento, gestire la procedura amministrativa, richiedere l’intervento del giudice solo in caso di contestazioni.

3 – Difese e strategie legali a tutela del debitore

Chi subisce un pignoramento presso terzi non è privo di mezzi di difesa. La legge prevede numerosi strumenti per contestare la legittimità dell’atto, sospendere l’esecuzione o ridurne gli effetti. In questa sezione analizziamo le principali strategie, distinguendo tra impugnazioni giudiziali e soluzioni stragiudiziali.

3.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione consente di contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione. Può essere proposta dal debitore mediante ricorso al giudice dell’esecuzione:

  • Tempistica: l’opposizione può essere proposta fino all’udienza prevista nell’atto di pignoramento; dopo tale momento non è più ammessa, salvo opposizione tardiva per fatto sopravvenuto.
  • Motivi: inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo (es. sentenza non passata in giudicato, prescrizione), pagamento del debito, nullità del precetto, mancanza di notifica del titolo o del precetto, carenza di legittimazione attiva del creditore, pignoramento di credito impignorabile (es. pensioni al minimo).
  • Effetti: il giudice può sospendere la procedura ex art. 623 c.p.c. fino alla decisione nel merito. In caso di accoglimento l’esecuzione è dichiarata improcedibile.

È consigliabile corredare l’opposizione con documenti probatori (ricevute di pagamento, estratti conto, titoli prescritti). La tempestività è essenziale: la domanda tardiva può essere rigettata per decadenza.

3.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi mira a far valere vizi formali o procedurali degli atti successivi al titolo esecutivo, in particolare:

  • Mancata o irregolare notificazione dell’atto di pignoramento al debitore o al terzo.
  • Errata indicazione delle somme dovute o del titolo.
  • Mancata iscrizione a ruolo nei termini.
  • Mancata citazione all’udienza.
  • Emissione dell’ordinanza di assegnazione senza ascoltare il terzo.

Il termine per proporre questa opposizione è 20 giorni dall’atto da impugnare o dalla conoscenza effettiva. Se l’atto è inesistente (es. pignoramento notificato solo al terzo), non opera il termine di decadenza e la difesa può essere proposta in qualsiasi momento .

3.3 Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

Il terzo che vanta un diritto di prelazione o ritiene che i beni pignorati gli appartengano può proporre opposizione di terzo, chiedendo l’esclusione dei beni o delle somme. Nel pignoramento presso terzi la figura è meno frequente, ma si verifica quando un altro creditore chiede di partecipare al concorso.

3.4 Eccezioni del terzo pignorato

Il terzo può difendersi rendendo una dichiarazione negativa o di compensazione:

  • Dichiarazione negativa: il terzo afferma di non essere debitore del pignorato o che il credito è inesistente. Tale dichiarazione può essere contestata dal creditore mediante citazione in giudizio. Spetta al creditore provare la sussistenza del credito; in mancanza, il pignoramento sarà dichiarato inefficace.
  • Compensazione: se il terzo è anche creditore del debitore (es. datore di lavoro che vanta un danno verso il dipendente), può eccepire la compensazione legale o giudiziale entro i limiti di legge.
  • Impignorabilità e limiti: per stipendi, pensioni e indennità è previsto un limite di impignorabilità (generalmente 1/5). Il terzo deve indicare la quota prelevabile e segnalare eventuali assegni familiari o arretrati.

3.5 Istanza di sospensione

L’art. 623 c.p.c. consente al debitore di chiedere la sospensione della procedura al giudice dell’esecuzione quando propone opposizione ex art. 615 o 617 o quando sussistono gravi motivi (es. pericolo di danno grave). Nel pignoramento esattoriale, l’art. 70 del Codice della riscossione (D.Lgs. 33/2025) prevede che il giudice tributario possa sospendere l’esecuzione se il contribuente dimostra la probabilità di accoglimento del ricorso o l’irreparabilità del danno.

La sospensione può essere concessa anche in corso di procedura per consentire al debitore di negoziare un accordo o di aderire alla definizione agevolata. In questo caso il creditore potrà riprendere la procedura se il debitore non adempie agli accordi.

3.6 Accordi stragiudiziali e piani di rientro

Spesso è possibile evitare l’assegnazione proponendo al creditore un piano di rientro o un accordo transattivo. L’atto di pignoramento può essere un’occasione per avviare una trattativa: il creditore è interessato a recuperare il credito nel minor tempo possibile e può accettare una dilazione con garanzie. L’assistenza di un avvocato o commercialista è utile per redigere un accordo che sospenda l’esecuzione (purché depositato in giudizio) e preveda la rinuncia al pignoramento alla prova del pagamento.

3.7 Eccezioni di prescrizione e decadenza

Il debitore può eccepire la prescrizione del titolo esecutivo (es. assegni, cambiali, crediti previdenziali) e la decadenza di eventuali imposte o contributi. È fondamentale verificare la data del titolo e la natura del credito: ad esempio, le cartelle esattoriali si prescrivono in 10 anni (imposte erariali) o 5 anni (contributi INPS); i tributi locali in 5 anni. Se il credito è prescritto, l’esecuzione non può iniziare. Tali eccezioni si formulano tramite opposizione all’esecuzione.

3.8 Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento offrendo una somma corrispondente al credito, agli interessi e alle spese, depositata in cancelleria. Nel pignoramento presso terzi la conversione è meno frequente rispetto all’esecuzione immobiliare; tuttavia è ammessa e consente di liberare il credito pignorato. La somma offerta deve essere adeguata al credito indicato nell’atto e può essere rateizzata con decreto del giudice.

3.9 Sostituzione del credito pignorato

In alternativa alla conversione, il debitore può proporre al creditore la sostituzione del credito pignorato con altro bene o con una garanzia (es. fideiussione, polizza). La legge consente tale possibilità con l’accordo delle parti; in mancanza, il giudice può autorizzarla se ritiene che non pregiudichi il creditore.

3.10 Difese nel pignoramento esattoriale (artt. 170‑176 D.Lgs. 33/2025)

Nel sistema della riscossione gli strumenti difensivi presentano alcune peculiarità:

  • Ricorso al giudice tributario. Contro l’iscrizione a ruolo o l’atto di pignoramento il contribuente può proporre ricorso alla commissione tributaria entro 60 giorni. Il ricorso può contenere l’istanza di sospensione.
  • Rateizzazione e definizioni agevolate. Prima del pignoramento o entro 60 giorni dal preavviso, il debitore può chiedere la rateizzazione del debito o aderire alle definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio). La domanda sospende la procedura.
  • Autotutela. In presenza di errori (cartella pazza, omonimia, pagamenti già effettuati), è possibile presentare istanza di annullamento o sgravio all’ente impositore; l’agente della riscossione sospende la procedura finché l’ente risponde.
  • Limiti di pignorabilità. Come nel pignoramento ordinario, stipendi, pensioni e sussidi sono pignorabili nei limiti di 1/5; il nuovo art. 174 del Codice della riscossione conferma tali limiti e prevede la tutela del minimo vitale.

3.11 Ruolo dell’avvocato e dello staff multidisciplinare

Affrontare un pignoramento presso terzi richiede conoscenze specialistiche. L’avv. Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono:

  • Analisi preliminare dell’atto per verificare la regolarità della notifica e l’esistenza del credito.
  • Impugnazioni mirate (opposizioni, ricorsi, eccezioni di prescrizione) presentate nei termini.
  • Richieste di sospensione e gestione delle udienze.
  • Negoziazione con il creditore per piani di rientro o transazioni.
  • Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa) per ottenere l’esdebitazione.
  • Gestione delle pratiche esattoriali (rateizzazioni, rottamazioni, ricorsi tributari).

4 – Strumenti alternativi alla procedura esecutiva

Per evitare o fermare l’esecuzione forzata, il debitore può avvalersi di diverse procedure alternative, spesso più convenienti. Qui ne illustriamo alcune.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Le cosiddette rottamazioni delle cartelle consentono di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo l’imposta o il contributo e una quota ridotta di sanzioni e interessi. La legge di bilancio 2026 ha prorogato la rottamazione‑quater, con scadenza per la presentazione delle domande al 30 aprile 2026. La rottamazione comporta la sospensione delle procedure esecutive pendenti e la cancellazione del pignoramento a condizione che il contribuente rispetti il piano di pagamento.

4.2 Saldo e stralcio e definizione dei debiti entro 1.000 euro

Per i contribuenti in difficoltà economica, la legge prevede strumenti come il saldo e stralcio (pagamento di una percentuale ridotta del debito in base all’ISEE) e la definizione dei debiti entro 1.000 euro: questi ultimi sono automaticamente annullati se affidati all’agente della riscossione prima del 2015. Tali misure permettono di liberarsi di pignoramenti per piccoli importi.

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione del debito (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012, ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), ha introdotto procedure rivolte al consumatore e al professionista in sovraindebitamento. Le tre principali sono:

  1. Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica non imprenditore di presentare al tribunale un piano di pagamento sostenibile dei propri debiti, con falcidia e dilazione, sotto la supervisione di un OCC. L’omologazione del piano determina la sospensione delle procedure esecutive e il pagamento secondo le modalità approvate.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori sotto soglia, prevede una proposta ai creditori omologata dal tribunale; se i creditori rappresentanti almeno il 60 % accettano, l’accordo è vincolante. Anche in questo caso, le azioni esecutive sono sospese.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: comporta la vendita del patrimonio del debitore sotto la guida di un liquidatore; al termine il debitore ottiene l’esdebitazione e riparte senza debiti residui.

L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella presentazione delle domande, nella redazione del piano e nella fase di omologazione.

4.4 Concordato preventivo e composizione negoziale per imprese

Per le imprese in crisi esistono strumenti come il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dal Codice della crisi d’impresa. Dal 2021 è attivo anche l’istituto della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021), che consente all’imprenditore di chiedere l’assistenza di un esperto indipendente per negoziare con i creditori un accordo di risanamento prima di ricorrere a procedure giudiziali. In presenza di trattativa in corso, il tribunale può concedere misure protettive che impediscono l’avvio o la prosecuzione di pignoramenti.

4.5 Rinegoziazione e cessione del quinto

Per i lavoratori dipendenti e pensionati è possibile rinegoziare la cessione del quinto, strumento che consente di trattenere direttamente una quota della retribuzione a titolo di rimborso. La cessione del quinto produce un diritto di prelazione sullo stipendio, con grado superiore al pignoramento volontario e paritario a quello giudiziale, e quindi può limitare gli importi pignorabili. Tuttavia, deve essere stipulata prima dell’atto di pignoramento; dopo la notifica, la cessione produce effetti solo con il consenso del creditore procedente.

4.6 Donazione o alienazione di beni prima del pignoramento

Il debitore che, prima della notifica dell’atto, trasferisce beni a terzi rischia l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) se il trasferimento pregiudica le ragioni del creditore. Tali atti, se compiuti quando il creditore è già in possesso di un titolo esecutivo, sono facilmente impugnabili. Pertanto, per evitare l’esecuzione forzata è preferibile ricorrere a strumenti legali come quelli descritti e non a donazioni simulate.

5 – Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti debitori affrontano il pignoramento presso terzi senza una strategia e commettono errori che possono compromettere le loro difese. Ecco i principali errori e i consigli per evitarli.

5.1 Ignorare il precetto e la notifica del pignoramento

Il pignoramento non arriva mai all’improvviso: precedentemente viene notificato un atto di precetto. Ignorare il precetto o ritardare la reazione porta a subire l’esecuzione. Bisogna invece:

  • Verificare la legittimità del precetto (prescrizione del titolo, esattezza delle somme).
  • Contattare un avvocato per valutare un accordo con il creditore prima del pignoramento.
  • Se il titolo è nullo, proporre immediatamente opposizione.

5.2 Sottovalutare l’importanza della notifica al debitore

Come ricordato, la notifica al debitore segna l’inizio dell’esecuzione. Se si riceve la notifica, occorre agir rapidamente. Al contrario, se ci si accorge che la notifica non è stata effettuata o è irregolare, bisogna eccepirlo subito: la Cassazione ha stabilito che l’omessa notifica comporta l’inesistenza dell’atto . Il termine per l’opposizione potrebbe non decorre finché il debitore non acquisisce conoscenza dell’atto. Un avvocato può predisporre un ricorso d’urgenza.

5.3 Non sollevare eccezioni di impignorabilità e limiti

Molti debitori non conoscono i limiti di impignorabilità: stipendi, salari, pensioni, indennità di disoccupazione sono pignorabili solo nei limiti previsti (generalmente 1/5). Anche i conti correnti con saldo inferiore a tre volte l’assegno sociale sono impignorabili. Durante l’udienza è essenziale far presente tali limiti e verificare che l’ordinanza di assegnazione li rispetti.

5.4 Trascurare la dichiarazione del terzo e la verifica delle somme

Il debitore deve assicurarsi che il terzo renda una dichiarazione completa e corretta. Se il terzo non dichiara o dichiara crediti inesistenti, il debitore deve segnalarlo, altrimenti rischia di subire l’assegnazione di somme non dovute. È consigliabile chiedere al datore di lavoro o alla banca una copia della dichiarazione.

5.5 Perdere i termini per le opposizioni

I termini per proporre opposizioni sono stringenti: 20 giorni dall’atto per l’opposizione agli atti esecutivi, fino all’udienza per l’opposizione all’esecuzione. Per questo, alla ricezione dell’atto di pignoramento bisogna recarsi immediatamente da un professionista per non decadere dalle difese.

5.6 Confondere pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale

Molti ritengono che tutte le esecuzioni siano uguali, ma il pignoramento esattoriale ha regole diverse (preavviso, tempi, competenza del giudice tributario) introdotte dal D.Lgs. 33/2025. Occorre sapere quale procedura si applica per adottare le difese corrette. Ad esempio, l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non si applica alle cartelle, che vanno impugnate davanti al giudice tributario.

5.7 Rinunciare a soluzioni alternative

Molti debitori non conoscono le definizioni agevolate, i piani del consumatore o la composizione negoziata della crisi. Questi strumenti spesso permettono di bloccare l’esecuzione e ridurre i debiti. È quindi consigliabile rivolgersi a professionisti che possano proporre tali soluzioni.

6 – Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione vengono raccolte le domande più comuni con risposte concise e pratiche.

  1. Quando inizia l’esecuzione forzata nel pignoramento presso terzi?
    L’esecuzione inizia con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo (art. 491 c.p.c.). La notifica al solo terzo non basta; la mancata notifica al debitore rende il pignoramento inesistente .
  2. Il precetto da solo può bloccare il conto corrente del debitore?
    No. Il precetto è un’intimazione a pagare; senza pignoramento non c’è alcun vincolo. Solo con il pignoramento il conto o il credito vengono bloccati.
  3. Il terzo può continuare a pagare il debitore dopo aver ricevuto l’atto?
    Dopo la notifica, il terzo deve trattenere le somme dovute e non può pagare il debitore; diventando custode, risponde verso il creditore per i pagamenti non autorizzati. La nuova norma (art. 546 c.p.c.) impone di trattenere anche un importo aggiuntivo .
  4. Quali somme devono essere trattenute?
    Il terzo trattiene l’importo indicato nell’atto più un acconto forfettario: € 1.000 per crediti fino a € 1.100, € 1.600 per crediti tra € 1.100 e € 3.200, la metà per crediti oltre € 3.200 .
  5. Se il terzo non rende la dichiarazione, cosa accade?
    Il giudice può considerare esistenti i crediti indicati dal creditore e può condannare il terzo al pagamento. Il terzo può essere citato in giudizio per accertare la propria responsabilità.
  6. Il debitore può opporsi se ritiene il credito prescritto?
    Sì. Tramite opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. si può eccepire la prescrizione del titolo esecutivo. Ad esempio, un decreto ingiuntivo cade in prescrizione decennale, le cartelle esattoriali si prescrivono in cinque o dieci anni a seconda del tributo.
  7. Cosa succede se ci sono più pignoramenti sullo stesso credito?
    I pignoramenti concorrono. Fino alla ordinanza di assegnazione il credito resta nel patrimonio del debitore ; con l’ordinanza il giudice ripartisce la somma tra i creditori secondo l’ordine di priorità e i privilegi.
  8. È possibile chiedere la sospensione del pignoramento?
    Sì. In presenza di opposizione o per gravi motivi, il giudice può sospendere la procedura ex art. 623 c.p.c. Nel pignoramento esattoriale, la sospensione può essere concessa dal giudice tributario o dall’agente della riscossione.
  9. Quando decade l’efficacia del pignoramento?
    Oltre ai casi ordinari (mancata iscrizione a ruolo, estinzione, rinuncia), la riforma del 2024 prevede che il pignoramento perde efficacia dopo 10 anni dalla notifica se non è intervenuta l’ordinanza di assegnazione . Nel pignoramento esattoriale il termine è di due anni per stipendi e pensioni, se l’amministrazione non agisce.
  10. Che differenza c’è tra pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare/immobiliare?
    Nel pignoramento mobiliare il creditore aggredisce beni mobili del debitore (es. automobili), con sequestro e vendita; nel pignoramento immobiliare aggredisce immobili (case, terreni). Nel pignoramento presso terzi invece si vincolano crediti del debitore verso terzi (conti, stipendi). Le procedure sono diverse, ma tutte iniziano con l’atto di pignoramento.
  11. Se ricevo un preavviso dall’Agenzia delle entrate‑Riscossione, posso fare qualcosa?
    Sì. Il preavviso consente di regolarizzare il debito (pagamento, rateizzazione, definizione agevolata) entro 20 giorni. È importante agire subito per evitare il pignoramento.
  12. È vero che gli stipendi e le pensioni sono impignorabili?
    Gli stipendi e le pensioni non sono completamente impignorabili; è impignorabile solo una quota pari a circa 4/5. La legge garantisce al debitore un minimo vitale (circa 1.000 euro mensili). La trattenuta avviene direttamente sulla busta paga o sul cedolino pensione.
  13. Cosa succede se il pignoramento è notificato a un indirizzo sbagliato?
    La notifica è nulla se effettuata a un indirizzo inesistente o se il destinatario non vi ha più residenza. Il debitore può eccepire la nullità o l’inesistenza. Le notifiche devono rispettare le norme sulla residenza, sulla dimora o sul domicilio digitale.
  14. Posso cedere il quinto dello stipendio dopo il pignoramento per ridurre la trattenuta?
    No. La cessione del quinto successiva alla notifica del pignoramento non prevale sulla prelazione del creditore procedente. È possibile farlo prima, ma con cautela e costi aggiuntivi.
  15. La dichiarazione del terzo può essere contestata?
    Sì. Il creditore o il debitore possono contestare la dichiarazione se ritengono che il terzo abbia omesso crediti o abbia eccepito compensazioni indebite. La contestazione si propone in udienza o con atto separato.
  16. Quanto costa un’opposizione al pignoramento?
    Il costo varia in base al valore della causa, all’assistenza dell’avvocato e al contributo unificato. In genere occorre un preventivo personalizzato. Rivolgersi a un avvocato specializzato consente di stimare i costi e valutare convenienza e possibilità di successo.
  17. Cosa succede se il creditore non iscrive a ruolo la procedura?
    Se entro 30 giorni dalla notifica del pignoramento il creditore non iscrive a ruolo, il pignoramento diventa inefficace. Il debitore può chiedere la cancellazione del vincolo.
  18. Il pignoramento presso terzi può riguardare solo somme di denaro?
    No. Può riguardare beni mobili in possesso di un terzo (es. deposito di merci) o crediti di diversa natura, purché alienabili. Tuttavia è la forma ideale per somme di denaro o crediti.
  19. Cosa succede se il terzo è un cliente che deve pagare una fattura?
    Il terzo non deve pagare il debitore ma versare le somme al creditore dopo l’ordinanza di assegnazione. Il debitore perderà la disponibilità di quel credito. Per questo, in caso di imprenditore, il pignoramento può incidere sulla liquidità dell’azienda.
  20. È possibile negoziare la riduzione del debito dopo il pignoramento?
    Sì. Molti creditori preferiscono recuperare velocemente una parte del credito piuttosto che attendere tempi lunghi. È quindi spesso possibile ottenere uno sconto, una dilazione o una rinuncia parziale; l’avvocato negozia per ottenere il miglior risultato.

7 – Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio il funzionamento del pignoramento presso terzi e dell’inizio dell’esecuzione, proponiamo alcune simulazioni pratiche basate su casi reali.

7.1 Pignoramento dello stipendio dopo la riforma 2024

Scenario: Mario, lavoratore dipendente con stipendio mensile netto di € 1.400, ha un debito di € 5.000 nei confronti di un creditore privato. Dopo la notifica del precetto e trascorsi 20 giorni, il creditore notifica il pignoramento presso terzi al datore di lavoro e a Mario. L’atto indica il credito di € 5.000 e convoca l’udienza presso il tribunale.

  1. Notifica e inizio: con la notifica a Mario e al datore di lavoro, l’esecuzione inizia. Il datore di lavoro, quale terzo, deve trattenere non solo 1/5 dello stipendio (art. 545 c.p.c.) ma anche un importo aggiuntivo di € 1.000 (art. 546 c.p.c. modificato) perché il credito è inferiore a € 1.100 . Tratterrà quindi € 280 al mese (un quinto di € 1.400) fino a raggiungere € 5.000 + € 1.000 = € 6.000.
  2. Dichiarazione: il datore di lavoro dichiara in cancelleria di dover a Mario € 1.400 mensili. Indica la quota impignorabile (€ 1.120) e la quota pignorabile (€ 280).
  3. Udienza e ordinanza di assegnazione: se Mario non propone opposizione e il datore di lavoro dichiara di essere debitore, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione. Da questo momento il credito pignorato di € 280 mensili è trasferito al creditore fino a estinzione. I € 1.000 aggiuntivi saranno restituiti se non utilizzati.
  4. Conclusione: dopo circa 18 mesi (6.000 ÷ 280), il debito è estinto. Mario può concordare con il creditore una riduzione o il pagamento immediato per liberarsi prima.

7.2 Pignoramento del conto corrente con più pignoramenti concorrenti

Scenario: L’imprenditore Luca ha un conto corrente con saldo di € 20.000. Due creditori notificano pignoramenti presso la banca: il primo per € 15.000; il secondo per € 10.000. La banca riceve i due atti e li notifica a Luca.

  1. Inizio dell’esecuzione: ciascun pignoramento inizia con la notifica; la banca deve trattenere l’importo complessivo dei pignoramenti (con eventuale aumento) e non consentire prelievi oltre il saldo disponibile.
  2. Concorso: i creditori concorrono tra loro. Fino alle ordinanze di assegnazione i 20.000 euro restano nel patrimonio di Luca ma sono vincolati. Luca non può prelevare. I creditori devono iscrivere a ruolo e chiedere l’ordinanza di assegnazione. Il giudice ripartirà il saldo tenendo conto dell’ordine delle notifiche e dei privilegi.
  3. Ordinanza: all’udienza il giudice emette due ordinanze di assegnazione: il primo creditore riceve € 15.000; il secondo riceve i restanti € 5.000. Se non vi è sufficienza, il secondo potrà agire su altri beni.

Questo esempio dimostra che la concorrenza tra pignoramenti non fa trasferire il credito al primo creditore fino all’ordinanza, come chiarito dalla Cassazione .

7.3 Pignoramento esattoriale dopo il D.Lgs. 33/2025

Scenario: Clara riceve un preavviso di pignoramento dall’Agenzia delle entrate‑Riscossione per un debito di € 6.500 (cartelle esattoriali per IRPEF e contributi INPS). Dopo 20 giorni l’Agenzia le notifica il pignoramento presso terzi sulla sua banca. Clara non riceve però la notifica perché traslocata; l’atto viene notificato solo alla banca.

  1. Mancata notifica al debitore: secondo la Cassazione (ord. 6/2026) la notifica al debitore è essenziale anche nel pignoramento esattoriale; l’atto notificato solo al terzo è inesistente. Clara potrà eccepire l’inesistenza e ottenere la cancellazione del pignoramento.
  2. Preavviso e rateizzazione: se Clara riceve il preavviso nei termini, può chiedere la rateizzazione o la definizione agevolata. Questo sospende il pignoramento.
  3. Opposizione tributaria: se ritiene illegittima la cartella, può presentare ricorso entro 60 giorni alla commissione tributaria.

7.4 Contestazione per prescrizione del titolo

Scenario: Paolo riceve un pignoramento presso terzi relativo a un decreto ingiuntivo del 2010 per un debito di € 3.000. Verifica che dal 2010 non sono stati compiuti atti interruttivi. Presenta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., eccependo la prescrizione decennale. Il giudice sospende la procedura e accoglie l’opposizione, dichiarando prescritto il credito. Paolo evita il pignoramento.

Questa simulazione mostra l’importanza di verificare la prescrizione: i crediti si estinguono con il decorso del tempo e i pignoramenti tardivi sono illegittimi.

7.5 Accordo transattivo con sospensione della procedura

Scenario: Silvia subisce un pignoramento sul suo conto corrente per € 12.000. Contatta l’avv. Monardo che propone un accordo al creditore: pagamento immediato di € 8.000 in un’unica soluzione più rinuncia al pignoramento. Il creditore accetta. Il giudice dichiara l’estinzione del pignoramento e Silvia risparmia € 4.000 oltre alle spese. Senza un’assistenza professionale, Silvia avrebbe subito l’assegnazione integrale.

Questo esempio evidenzia l’importanza della negoziazione e dell’intervento tempestivo di un professionista.

8 – Sentenze recenti e riferimenti giurisprudenziali (aggiornamento 2026)

In chiusura, si propone una tabella riepilogativa delle sentenze più significative in materia di pignoramento presso terzi e inizio dell’esecuzione forzata. Per ogni pronuncia viene indicata la Corte, la data e il principio di diritto.

Corte / n. pronunciaDataPrincipio affermatoFonte ufficiale
Cass., III sez., sentenza n. 3280427 novembre 2023L’omessa notifica dell’atto di pignoramento al debitore comporta l’inesistenza del pignoramento; l’atto è tamquam non esset .Corte di cassazione (massime) e commento Iusletter .
Cass., III sez., ord. n. 2898410 ottobre 2025La semplice notificazione dell’atto di pignoramento al terzo non trasferisce il credito; solo l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. trasferisce il credito .Corte di cassazione; commento Diritto.it .
Cass., VI sez., ord. n. 612 gennaio 2026Nel pignoramento esattoriale la notifica al debitore è imprescindibile; l’omissione rende l’atto inesistente.Corte di cassazione; commento avvocatodurante.it (2026).
Cass., III sez., sentenza n. 1255024 giugno 2020L’ordinanza che dichiara l’incompetenza territoriale nel pignoramento presso terzi è impugnabile; il creditore può riproporre la procedura nel foro competente.Corte di cassazione.
Cass., III sez., sentenza n. 1766520 luglio 2017Nei pignoramenti concorrenti, l’ordinanza di assegnazione assegnata a uno dei creditori produce effetti anche sugli altri; occorre coordinare i pignoramenti.Corte di cassazione.
Corte Cost. ord. 832019I limiti di impignorabilità delle pensioni ex art. 545 c.p.c. sono legittimi e proporzionati.Corte costituzionale.
Cass., III sez., sentenza n. 100127 aprile 2016L’omissione dell’indicazione del titolo esecutivo nell’atto di pignoramento determina nullità relativa da far valere con opposizione agli atti esecutivi.Corte di cassazione.
Cass., III sez., sentenza n. 30167 febbraio 2013Il pignoramento presso terzi è atto a formazione progressiva; la notifica al debitore è requisito di perfezionamento; senza di essa l’atto non esiste.Corte di cassazione.
Cass., III sez., sentenza n. 125122010La mancata iscrizione a ruolo entro il termine comporta l’inefficacia del pignoramento; il terzo può essere liberato dagli obblighi.Corte di cassazione.
Cass., I sez., sentenza n. 231562007La cessione del quinto stipulata prima del pignoramento prevale sul pignoramento successivo; la cessione successiva è inefficace se il pignoramento è già stato notificato.Corte di cassazione.

Conclusione

In questa ampia analisi abbiamo esplorato in modo dettagliato quando inizia l’esecuzione forzata nel pignoramento presso terzi e quali strumenti normativi e giurisprudenziali regolano la procedura. Il principio cardine è che l’esecuzione comincia con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo (art. 491 c.p.c.); la mancata notifica al debitore rende l’atto inesistente . Solo con l’ordinanza di assegnazione si trasferisce definitivamente il credito . Le riforme del 2024 e del 2025 hanno introdotto nuove tutele per il debitore (obbligo per il terzo di trattenere somme aggiuntive, durata massima di dieci anni del pignoramento, preavviso dell’agente della riscossione) e hanno reso la procedura più garantista.

Dal punto di vista pratico, il debitore deve prestare attenzione ai termini (notifica, iscrizione a ruolo, dichiarazione del terzo), sollevare tempestivamente opposizioni, verificare la prescrizione del credito e i limiti di impignorabilità, e non esitare a negoziare con il creditore o a utilizzare strumenti alternativi come rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. L’assistenza di professionisti esperti è imprescindibile per scegliere la strategia più adatta e per evitare errori che potrebbero rendere definitiva l’esecuzione.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per:

  • Analizzare il precetto e l’atto di pignoramento;
  • Valutare la regolarità della notifica e la prescrizione del credito;
  • Proporre opposizioni efficaci e istanze di sospensione;
  • Negoziare piani di rientro e transazioni convenienti;
  • Attivare procedure di sovraindebitamento, esdebitazione e definizioni agevolate;
  • Difendere i contribuenti nei pignoramenti esattoriali secondo il nuovo Codice della riscossione.

Agire tempestivamente è fondamentale: più passa il tempo, minori sono le possibilità di recupero e di difesa. Non attendere che il pignoramento produca effetti irreversibili.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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