Quali sono le novità sui pignoramenti da novembre 2025?

Introduzione: perché parlare di pignoramenti oggi è fondamentale

Il pignoramento è uno strumento attraverso il quale i creditori – e, in particolare, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) – possono soddisfare coattivamente i propri crediti sottraendo beni e somme di denaro al debitore. Con l’entrata in vigore del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33) e le novità legislative del biennio 2025‑2026, il panorama delle esecuzioni forzate è mutato profondamente. Dal 1° gennaio 2026 questo decreto sostituirà integralmente il D.P.R. 602/1973, mantenendone però in larga parte la struttura e introducendo alcune modifiche di dettaglio. Nel frattempo, le leggi di bilancio 2025 e 2026 hanno introdotto nuove sospensioni, limiti e possibilità di definizione agevolata dei debiti, mentre la Cassazione ha emanato sentenze che chiariscono aspetti fondamentali delle procedure esecutive.

Per chi rischia un pignoramento (conti, stipendi, pensioni, immobili), comprendere queste novità significa evitare errori, sfruttare i rimedi difensivi disponibili e ottenere una tutela concreta. In gioco ci sono la salvaguardia del patrimonio personale e la possibilità di chiudere debiti attraverso soluzioni legali vantaggiose. Gli errori più frequenti riguardano la mancata opposizione entro i termini, la non conoscenza dei limiti di pignorabilità (soprattutto dopo l’aggiornamento dell’assegno sociale a 546,24 euro mensili per il 2026) e l’ignoranza dei nuovi strumenti di rottamazione introdotti dalla legge di bilancio 2026.

Chi può aiutarti: l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

L’articolo che segue non è solo un’informazione teorica. È il frutto dell’esperienza professionale dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano in tutta Italia nel diritto bancario, tributario ed esecutivo. L’avv. Monardo vanta le seguenti qualifiche:

  • Cassazionista: può patrocinare dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni superiori.
  • Coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale nel recupero crediti, nel contenzioso tributario e nelle procedure concorsuali.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con ruolo fiduciario presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con competenze mirate per imprese in difficoltà.

Il suo staff assiste privati, professionisti e imprese nelle seguenti attività:

  1. Analisi dell’atto di pignoramento per individuare vizi formali o sostanziali e determinare i motivi di opposizione.
  2. Ricorsi per opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e contestazioni dinanzi alla Commissione tributaria per cartelle e intimazioni.
  3. Sospensione del pignoramento attraverso istanze di rateazione, adesione a rottamazioni o presentazione di istanze di sovraindebitamento.
  4. Trattative e piani di rientro personalizzati con l’agente della riscossione e con i creditori privati.
  5. Soluzioni giudiziali e stragiudiziali, comprese la procedura di esdebitazione per il consumatore e gli accordi di ristrutturazione del debito per professionisti e imprese.

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Contesto normativo e giurisprudenziale: che cosa è cambiato dopo novembre 2025

Negli ultimi mesi del 2025 e nel corso del 2026 si sono susseguiti interventi legislativi e sentenze che hanno rimodellato l’ambito dei pignoramenti. Di seguito analizziamo nel dettaglio le principali novità, partendo dal nuovo Testo Unico della Riscossione, passando per le leggi di bilancio e arrivando alle pronunce della Corte di Cassazione.

1. Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33)

Il decreto legislativo 33/2025 nasce dalla delega contenuta nella legge 111/2023 (riforma fiscale) e raccoglie in un’unica fonte le disposizioni sparse in materia di riscossione. Come precisato nel sommario ufficiale, il testo, costituito da 243 articoli, mira a razionalizzare la normativa esistente senza introdurre variazioni sostanziali . L’entrata in vigore è fissata al 27 marzo 2025, ma l’applicazione delle norme avverrà dal 1° gennaio 2026 .

Le disposizioni concernenti la fase esecutiva e, in particolare, il pignoramento di crediti e beni mobili, si trovano nel Titolo IV – Riscossione mediante ruoli, Capo II – Esecuzione esattoriale. Le norme corrispondono agli artt. 72, 72-bis e 72‑ter del previgente D.P.R. 602/1973, ma sono rinumerate come artt. 169‑176. I punti essenziali sono:

Art. 169 – Pignoramento di fitti o pigioni

L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo ordina direttamente all’affittuario o all’inquilino di pagare all’agente della riscossione i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti entro quindici giorni dalla notifica, nonché i canoni a scadere fino alla concorrenza del credito . In caso di inottemperanza, si procede secondo le norme del codice di procedura civile . Questa disposizione sostituisce l’art. 72 D.P.R. 602/1973 e consente un’esecuzione rapida senza necessità di citazione dinanzi al giudice.

Art. 170 – Pignoramento dei crediti verso terzi

Norma cardine dell’esecuzione esattoriale, corrisponde al previgente art. 72‑bis. L’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione:

  • Entro sessanta giorni dalla notifica, le somme maturate prima della notifica.
  • Alle rispettive scadenze, le somme maturande successivamente .

L’atto può essere redatto anche da dipendenti non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e non è soggetto all’annotazione ex art. 234 . In caso di inottemperanza del terzo, si applicano le disposizioni dell’art. 169, comma 2 .

Art. 171 – Limiti di pignorabilità

Questa norma recepisce l’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 e introduce limiti più rigidi rispetto alle esecuzioni ordinarie. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o d’impiego, comprese quelle dovute per licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione:

  • Nella misura di un decimo per importi fino a €2.500.
  • Nella misura di un settimo per importi superiori a €2.500 e fino a €5.000 .
  • Nella misura di un quinto per importi superiori a €5.000, in continuità con l’art. 545 c.p.c. .

Inoltre, quando le somme vengono accreditate sul conto corrente del debitore, gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento accreditato . Per l’applicazione di questi limiti, l’Agenzia delle Entrate accede direttamente alle banche dati dell’INPS .

Artt. 172‑176 – Ulteriori disposizioni esecutive

  • Art. 172 – Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi: il giudice dell’esecuzione può ordinare la consegna dei beni all’agente della riscossione, che procede alla vendita .
  • Art. 173 – Riscossione dei crediti assegnati: l’agente della riscossione riscuote i crediti assegnati seguendo le regole del testo unico .
  • Art. 174 – Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni: se il pignoramento verso enti pubblici non dà esito, questi non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per cinque anni .
  • Art. 175 – Dichiarazione stragiudiziale del terzo: prima di procedere ai sensi degli artt. 169 e 170, l’agente della riscossione può richiedere informazioni ai terzi debitori per individuare i beni o crediti da aggredire .
  • Art. 176 – Pignoramenti immobiliari: dettato non riportato integralmente ma sostanzialmente corrispondente all’art. 76 D.P.R. 602/1973, disciplina la vendita forzata degli immobili.

2. Sentenza della Corte di Cassazione n. 28520 del 27 ottobre 2025

La pronuncia n. 28520/2025 della Terza Sezione della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sul pignoramento dei crediti mediante esecuzione esattoriale. La massima afferma che, nell’ambito del pignoramento del conto corrente bancario ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, il terzo (la banca) è tenuto a versare non solo il saldo esistente al momento della notifica del pignoramento, ma anche le somme che maturano nei sessanta giorni successivi . La sentenza sottolinea che questo obbligo vale anche quando il saldo al momento della notifica sia zero, poiché l’atto copre i crediti futuri. I giudici evidenziano inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2026, la disciplina di cui agli artt. 72 e 72‑bis verrà sostituita dagli artt. 169‑176 del D.Lgs. 33/2025, ma la sostanza resterà invariata .

Questa interpretazione ha immediate conseguenze pratiche: il debitore non può sottrarsi al pignoramento semplicemente azzerando il conto prima della notifica, poiché le somme future saranno comunque soggette a prelievo fino alla concorrenza del credito. Allo stesso modo, chi riceve l’ordine di pagamento (banca, datore di lavoro, committente) è tenuto a trattenere le somme entro i termini e con le modalità indicate, pena la responsabilità solidale.

3. Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199) e rottamazione‑quinquies

La legge di bilancio per il 2026 (legge 199/2025) contiene numerosi commi dedicati alla riscossione. Tra questi, spicca il comma 117 dell’art. 1, che modifica il D.Lgs. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica. La norma autorizza l’Agenzia delle Entrate a trasmettere ad AdER i dati aggregati delle fatture emesse dal debitore e dai suoi coobbligati nei sei mesi precedenti, per consentire l’individuazione dei debitori e l’esecuzione dei pignoramenti . Come chiarito da un’approfondita analisi dottrinale, il nuovo lettera b‑ter dell’art. 1, comma 5‑bis, prevede che AdER utilizzi tali dati solo per finalità esecutive e in forma aggregata . Questo significa che non saranno comunicati i dettagli delle singole fatture, ma soltanto l’ammontare complessivo dei corrispettivi fatturati a ciascun cliente negli ultimi sei mesi . Un decreto attuativo, da emanarsi entro marzo 2026, stabilirà le modalità operative.

Un’altra importante previsione della legge 199/2025 riguarda la cosiddetta rottamazione‑quinquies, ovvero la possibilità di estinguere i debiti affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2025 senza pagamento di interessi e sanzioni. La norma dispone che fino al 31 luglio 2026 non possono essere iniziati nuovi pignoramenti e sono sospesi quelli già in corso . Per chi aderisce alla rottamazione e paga la prima rata, i pignoramenti esistenti sono estinti, salvo che le somme siano già state assegnate . Le rate possono arrivare a 54 mensilità, con scadenze bimestrali; l’inadempimento comporta la decadenza dal beneficio.

Ulteriori commi eliminano la soglia di €5.000 per i controlli sui pagamenti della Pubblica Amministrazione a favore di professionisti e imprese. Dal 2026, ogni pagamento da parte della P.A. sarà sottoposto a verifica del debito e potrà essere sospeso e pignorato anche per importi inferiori . Ciò incrementa notevolmente il potere esecutivo dell’ente di riscossione, che potrà aggredire compensi e rimborsi pubblici senza limiti minimi.

4. Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) e sospensione dei pagamenti degli enti pubblici

La legge di bilancio per il 2025 ha introdotto un nuovo comma 1‑bis nell’art. 48‑bis del D.P.R. 602/1973, che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2026. La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono sospendere i pagamenti di stipendi, salari e altre indennità (compreso il TFR) superiori a 2.500 euro quando il dipendente abbia debiti iscritti a ruolo superiori a 5.000 euro . La sospensione rimane finché il debito non sia estinto o scenda sotto la soglia. Questo comporta che i pignoramenti verso i dipendenti pubblici saranno più incisivi e che l’ente dovrà verificare l’esistenza di ruoli pendenti prima di erogare somme.

5. Adeguamento dell’assegno sociale e limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti generali di pignorabilità di stipendi e pensioni. Per il 2026 il valore dell’assegno sociale è stato fissato dall’INPS in €546,24 al mese (annuo €7.101,12). Questo valore determina il cosiddetto minimo vitale: le pensioni sono impignorabili fino a due volte l’assegno sociale (€1.092,48) con un minimo di €1.000, e le somme accreditate sul conto corrente prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (€1.638,72) . I nuovi limiti introdotti dall’art. 171 del D.Lgs. 33/2025 (un decimo, un settimo e un quinto) operano solo per i pignoramenti esattoriali; per le esecuzioni ordinarie continuano a valere le frazioni ordinarie di un quinto o un terzo, a seconda del tipo di credito.

6. Altri provvedimenti rilevanti

  • Riforma della fatturazione elettronica: oltre al comma 117 citato, altre disposizioni del D.Lgs. 127/2015 prevedono che i dati delle fatture siano utilizzati non solo per l’analisi del rischio fiscale ma anche per l’esecuzione coattiva, estendendo il flusso informativo tra Agenzia delle Entrate e AdER. L’attenzione alla tutela dei dati personali è garantita dal fatto che vengono trasmessi solo importi aggregati .
  • Circolari e direttive di AdER e INPS: a seguito delle sentenze e delle leggi di bilancio, verranno emanate circolari applicative (alcune attese entro il 2026) che definiranno prassi operative per la sospensione dei pignoramenti, l’utilizzo dei dati delle fatture e le modalità di estinzione dei pignoramenti mediante rottamazione.
  • Cassazione e Corte costituzionale: oltre alla sentenza 28520/2025, sono attese nuove pronunce sull’applicazione dei limiti di pignorabilità e sull’integrazione con il Codice della crisi d’impresa. Nel 2025 la Corte costituzionale si è pronunciata sull’illegittimità del blocco totale del conto corrente oltre il dovuto, ma tale decisione non riguarda direttamente i pignoramenti esattoriali.

Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica del pignoramento

Affrontare un pignoramento richiede tempestività e conoscenza delle fasi della procedura. Di seguito una guida pratica su ciò che accade dalla notifica dell’atto fino alla possibile assegnazione delle somme o alla vendita dei beni, con particolare riferimento alla procedura esattoriale disciplinata dal nuovo D.Lgs. 33/2025.

1. Notifica dell’atto di pignoramento

L’agente della riscossione notifica al debitore e al terzo (banca, datore di lavoro, affittuario, committente) un atto di pignoramento che contiene:

  • L’indicazione del credito per il quale si procede (cartelle esattoriali, interessi, sanzioni, spese).
  • L’ordine di pagamento al terzo, con specificazione dei termini entro cui versare le somme maturate prima e dopo la notifica (15 giorni per fitti e pigioni , 60 giorni per crediti verso terzi ).
  • L’avviso al debitore che, trascorsi 60 giorni, AdER potrà procedere alla vendita dei beni o all’assegnazione delle somme.

Il pignoramento è un atto amministrativo e non richiede l’intervento del giudice nella fase iniziale. Tuttavia, il terzo pignorato deve prestare attenzione: se non ottempera all’ordine di pagamento, l’agente può agire giudizialmente e il terzo può essere condannato a pagare le somme dovute oltre agli interessi.

2. Dichiarazione del terzo e obblighi di pagamento

In linea con l’art. 170 D.Lgs. 33/2025, il terzo deve dichiarare l’esistenza o meno del credito pignorato. La dichiarazione può avvenire:

  • Con comunicazione scritta all’agente della riscossione entro 60 giorni.
  • In via stragiudiziale, su richiesta di AdER, anche prima dell’adozione di misure cautelari (art. 175 D.Lgs. 33/2025) .

Se il terzo ammette l’esistenza del debito, dovrà pagare direttamente ad AdER secondo i termini stabiliti (fino a concorrenza del credito). In caso contrario, AdER potrà citare in giudizio il terzo e il debitore dinanzi al giudice dell’esecuzione (art. 169, comma 2) .

3. Notifica al debitore e termini per l’opposizione

Il debitore riceve la notifica dell’atto di pignoramento e, dal momento della notificazione, decorrono i termini per proporre opposizioni. Le principali impugnazioni sono:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), quando si contesta in radice il diritto di AdER a procedere (es. prescrizione, inesistenza del debito, pagamento già effettuato).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), per vizi formali dell’atto (es. mancata indicazione del titolo, errori nella notifica, mancato rispetto dei limiti di pignorabilità).

Il termine per l’opposizione è 20 giorni dalla notifica dell’atto. Per i pignoramenti esattoriali, l’opposizione si propone davanti al giudice tributario quando si contesta la legittimità del ruolo o del titolo; al giudice dell’esecuzione del tribunale ordinario quando si contestano vizi dell’atto esecutivo. È fondamentale rispettare i termini e allegare prove documentali (cartelle, estratti di ruolo, ricevute di pagamento).

4. Sospensione e rateazione

Il debitore può richiedere la sospensione del pignoramento e la rateazione del debito in vari modi:

  1. Istanza di rateazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 (ora art. 138 D.Lgs. 33/2025): consente di dilazionare il pagamento in un massimo di 72 rate mensili, previa presentazione di garanzie e dimostrazione della temporanea difficoltà economica. La presentazione dell’istanza sospende l’azione esecutiva fino alla decisione dell’ente.
  2. Adesione alla rottamazione‑quinquies: comporta la sospensione automatica dei pignoramenti fino al 31 luglio 2026 . Dopo la presentazione della domanda, il debitore deve versare la prima rata alle scadenze fissate per non decadere dal beneficio.
  3. Istanza di sospensione per gravi motivi (art. 1, comma 544, legge 212/2000): consente di ottenere la sospensione del pagamento quando si dimostri che l’esecuzione può causare un pregiudizio irreparabile. È un rimedio straordinario da valutare con l’assistenza di un professionista.

5. Assegnazione o vendita dei beni

Se il terzo non paga e il debitore non presenta opposizione o non ottiene sospensioni, l’agente della riscossione procede all’assegnazione delle somme pignorate o alla vendita dei beni mobili/immobili. In particolare:

  • Crediti verso terzi: il giudice, verificata la regolarità del pignoramento, emette un’ordinanza di assegnazione che trasferisce il credito ad AdER. A seguito della Cassazione 28520/2025, il terzo deve versare anche le somme maturate nei sessanta giorni successivi alla notifica .
  • Beni mobili: l’ufficiale della riscossione procede al pignoramento in base all’art. 172; se i beni sono in possesso di terzi, il giudice ne ordina la consegna .
  • Immobili: la procedura prevede la trascrizione del pignoramento e la vendita all’asta (art. 176). Per i debitori che aderiscono alla rottamazione o a un piano di sovraindebitamento può essere possibile evitare la vendita.

6. Estinzione del pignoramento

Il pignoramento può essere estinto o perdere efficacia in diverse circostanze:

  • Pagamenti integrali o rottamazione: il versamento del debito o della prima rata della rottamazione estingue il pignoramento, salvo che le somme siano già state assegnate .
  • Opposizione accolta: se il giudice annulla l’atto di pignoramento o dichiara inesistente il credito, l’agente deve restituire le somme eventualmente riscosse.
  • Decadenza per inattività: nella riscossione ordinaria l’inefficacia può maturare se trascorrono 200 giorni senza il primo incanto; nelle esecuzioni esattoriali le norme del D.Lgs. 33/2025 prevedono tempi simili.

Difese e strategie legali per contrastare il pignoramento

Affrontare un pignoramento richiede conoscenza tecnica e rapidità d’azione. Di seguito vengono illustrate le principali strategie difensive che il debitore può adottare, con l’assistenza di un avvocato specializzato.

1. Contestazione del titolo esecutivo

Molti pignoramenti esattoriali si basano su cartelle di pagamento o avvisi di addebito che possono essere prescritti o illegittimi. È quindi fondamentale verificare:

  • Prescrizione del credito: i tributi erariali (IVA, IRPEF) si prescrivono in 10 anni, i contributi INPS in 5 anni, le sanzioni amministrative in 5 anni. Se la cartella è notificata oltre tali termini o se tra un atto e l’altro decorre il termine di prescrizione senza interruzione, il debito può essere contestato.
  • Notifica irregolare: la mancata prova della notifica delle cartelle (es. raccomandata non firmata, indirizzo errato) rende invalido il titolo esecutivo.
  • Vizi formali: errori nella formazione del ruolo, mancanza di firma digitale, importi errati. La norma conferma che il ruolo e la cartella sono impugnabili solo se il debitore dimostra il pregiudizio derivante dall’iscrizione .

2. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Quando il titolo è valido ma l’atto di pignoramento presenta vizi, si ricorre all’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Gli errori più frequenti riguardano:

  • Mancata indicazione del titolo o dell’importo esatto.
  • Violazione dei limiti di pignorabilità: se il pignoramento supera un quinto per stipendi o non rispetta il minimo vitale per pensioni, può essere annullato.
  • Notifica eseguita a soggetto diverso dal debitore.

L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) è invece finalizzata a contestare l’intero diritto di procedere, ad esempio quando il debito è stato già pagato o quando il tributo è stato dichiarato incostituzionale.

3. Piani di rateazione e rottamazione

Per evitare l’esecuzione è spesso utile aderire a piani di pagamento rateale. Le opzioni sono:

  • Rateazione ordinaria: consente di dilazionare il pagamento fino a 72 rate; la durata può aumentare a 120 rate se il debitore dimostra la propria temporanea difficoltà economica.
  • Rottamazione‑quinquies: permette di pagare solo l’importo residuo senza sanzioni né interessi. La legge prevede scadenze precise: la prima rata entro luglio 2026, la seconda entro settembre 2026 e la terza entro novembre 2026, con possibilità di ulteriore dilazione fino a 54 rate .

Attenzione: l’inadempimento a una rata comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.

4. Procedura di sovraindebitamento e esdebitazione

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e la legge 3/2012 permettono ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up) di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti dinanzi all’OCC. L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nelle seguenti fasi:

  1. Analisi della posizione debitoria: mappatura di tutti i debiti, verifica dei crediti privilegiati, predisposizione del piano.
  2. Presentazione della domanda al tribunale con l’indicazione delle somme da pagare ai creditori e dei beni da conservare (prima casa, stipendio minimo vitale). La presentazione della domanda produce l’immediata sospensione delle procedure esecutive, incluso il pignoramento.
  3. Omologazione del piano: se il giudice omologa l’accordo, il debitore paga secondo il piano e, al termine, ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui).

Questa procedura è particolarmente utile quando i debiti sono superiori alla capacità di rimborso e si desidera salvaguardare i beni essenziali.

5. Accordi stragiudiziali e trattative

Non sempre è necessario arrivare in tribunale. L’avv. Monardo e il suo team possono avviare trattative dirette con AdER o con i creditori per ottenere sconti su interessi e sanzioni, piani di rientro personalizzati e sospensioni dell’esecuzione. Nel caso di pignoramenti su fatture o canoni, è possibile negoziare con i terzi pignorati (committenti, locatari) per dilazionare i pagamenti in modo da preservare la continuità aziendale.

6. Verifiche preventive e consulenze pre‑contenzioso

Infine, la miglior difesa è la prevenzione. Chi teme un pignoramento dovrebbe:

  • Verificare regolarmente la propria posizione debitoria accedendo al portale di AdER e richiedendo l’estratto di ruolo.
  • Controllare la regolarità delle notifiche: eventuali irregolarità possono essere fatte valere in sede di opposizione.
  • Consultare un professionista prima di firmare deleghe o accordi con l’Agente della riscossione, per evitare clausole sfavorevoli e sfruttare tutte le possibilità di rateazione o definizione agevolata.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diverse misure per permettere ai debitori di chiudere le proprie posizioni con sconti e agevolazioni. Ecco le principali opportunità disponibili nel 2026.

1. Rottamazione‑quinquies

Come anticipato, la legge di bilancio 2026 ha riaperto i termini della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Le caratteristiche principali sono:

  • Ambito di applicazione: debiti risultanti dai carichi affidati ad AdER fino al 30 giugno 2025.
  • Sconti: stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora; occorre pagare solo il capitale e gli interessi legali.
  • Rateazione: fino a 54 rate bimestrali (quindi quasi 9 anni). Le prime tre rate scadono a luglio, settembre e novembre 2026 .
  • Sospensione delle procedure: fino al 31 luglio 2026 non possono essere avviati nuovi pignoramenti né proseguire quelli in corso .
  • Decadenza: la mancata corresponsione di una rata comporta la perdita del beneficio; riprendono le azioni esecutive e le somme versate sono trattenute a titolo di acconto.

2. Definizioni agevolate delle sanzioni e delle liti pendenti

Oltre alla rottamazione dei ruoli, esistono altre definizioni agevolate:

  1. Stralcio dei mini debiti fino a €1.000: il D.L. 119/2018, già applicato nel 2023, potrebbe essere riproposto con riferimento ai ruoli 2016‑2019. Si tratta del condono dei carichi di modesto importo mediante annullamento automatico.
  2. Transazione fiscale nel contenzioso tributario: nei giudizi pendenti è possibile aderire alla definizione agevolata, pagando una percentuale del tributo in base al grado di giudizio; ciò comporta l’estinzione del processo e impedisce l’avvio di pignoramenti.
  3. Conciliazione giudiziale o mediazione tributaria: alternative che permettono di ridurre le sanzioni fino al 50% e sospendere l’azione esecutiva.

3. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

Abbiamo già accennato a questi strumenti nell’ambito delle difese. Rientrano nelle procedure concorsuali per sovraindebitamento e rappresentano un’alternativa alla rottamazione quando il debitore ha una posizione debitoria complessa con più creditori. In particolare:

  • Piano del consumatore: dedicato alle persone fisiche con debiti personali (es. mutui, finanziamenti, tributi). Prevede il rimborso in funzione della reale capacità contributiva, con esclusione di alcuni beni (prima casa). Il giudice controlla la fattibilità del piano e, in assenza di opposizioni, lo omologa.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori minori e professionisti. Necessita del voto favorevole della maggioranza dei creditori in termini di valore. Consente di rinegoziare scadenze e importi e di ripartire le somme in funzione delle priorità.

4. Esdebitazione dell’imprenditore in liquidazione

Per gli imprenditori soggetti a fallimento (ora liquidazione giudiziale), il Codice della crisi d’impresa prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione decorsi tre anni dalla chiusura della procedura, purché abbiano collaborato con gli organi concorsuali. Ciò consente di liberarsi dai debiti residui, compresi quelli tributari, e di evitare eventuali pignoramenti futuri.

Errori comuni e consigli pratici

L’esperienza professionale ha evidenziato una serie di errori ricorrenti nei debitori che affrontano un pignoramento. Evitarli può fare la differenza tra perdere i propri beni e salvaguardare il patrimonio.

Errori da evitare

  1. Ignorare le notifiche: molti debitori non ritirano le raccomandate o trascurano le PEC, sperando che il problema si risolva da sé. In realtà la notifica si perfeziona anche con il deposito dell’atto presso il Comune o con la compiuta giacenza: ignorare l’atto fa solo maturare i termini e rende più difficile la difesa.
  2. Non verificare il proprio estratto di ruolo: occorre controllare se i debiti sono corretti e se ci sono cartelle prescritte. Spesso la semplice richiesta di copia conforme del ruolo all’ufficio o la consultazione del fascicolo tributario online evidenzia errori.
  3. Prelevare o spostare somme dal conto corrente subito prima del pignoramento: la Cassazione ha stabilito che le somme accreditate nei 60 giorni successivi sono comunque pignorabili ; inoltre, spostare fondi può configurare atti in frode ai creditori.
  4. Accettare rateazioni proposte senza valutare l’effettiva sostenibilità: una rata troppo alta può portare all’inadempimento e alla ripresa delle azioni esecutive. Meglio pianificare con un professionista un piano compatibile con la propria capacità reddituale.
  5. Affidarsi a consulenti improvvisati o soluzioni “fai‑da‑te”: la normativa fiscale e processuale è complessa; solo un professionista aggiornato può valutare tutti i rimedi disponibili e prevenire ulteriori problemi (es. iscrizione di ipoteche o fermo amministrativo).

Consigli operativi per il debitore

  • Agire tempestivamente: contatta un avvocato non appena ricevi la notifica. I termini per l’opposizione sono brevi (20 giorni) e le soluzioni stragiudiziali richiedono istruttoria.
  • Documentare la propria situazione economica: predisponi buste paga, estratti conto, dichiarazioni dei redditi, spese familiari. Saranno utili sia per la rateazione che per eventuali procedure di sovraindebitamento.
  • Valutare l’adesione alla rottamazione: se la maggior parte del debito è composta da sanzioni e interessi, la rottamazione può comportare risparmi significativi. Tuttavia, considera la tua capacità di sostenere le rate.
  • Proteggere i beni essenziali: per la prima casa ad uso abitativo non di lusso, la legge vieta il pignoramento da parte di AdER quando il debitore vi risiede anagraficamente (art. 76 D.P.R. 602/1973). Verifica di essere in regola con la residenza e valuta eventuali trasferimenti prima del pignoramento immobiliare.
  • Predisporre un piano finanziario: calcola le entrate e le uscite mensili, tieni conto della quota pignorabile (un decimo, un settimo o un quinto) e verifica come l’esecuzione influirà sulle tue finanze. In alcuni casi può essere opportuno chiedere l’aumento della percentuale pignorata per estinguere più rapidamente il debito.

Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, proponiamo alcune tabelle di sintesi che riassumono le principali norme, i termini e gli strumenti difensivi. Le tabelle non sostituiscono una consulenza legale ma aiutano a orientarsi tra le diverse opzioni.

Tabella 1 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni (esecuzione esattoriale)

Categoria di redditoImporto mensile nettoQuota pignorabile (D.Lgs. 33/2025, art. 171)
Stipendio/pensione ≤ €2.500Fino a €2.5001/10
€2.501 – €5.000Oltre €2.500 e fino a €5.0001/7
> €5.000Oltre €5.0001/5
Somme accreditate su c/c prima del pignoramentoFino a €1.638,72 (3× assegno sociale)Impignorabili
Pensione minimaFino a €1.092,48 (2× assegno sociale)Impignorabile (con minimo di €1.000)

Tabella 2 – Termini principali della procedura esecutiva esattoriale

Fase/attoTermine e riferimento normativoDescrizione
Notifica dell’atto di pignoramento——AdER notifica al debitore e al terzo l’ordine di pagamento.
Pagamento di fitti e pigioni15 giorni dalla notificaIl terzo (affittuario/inquilino) deve versare i canoni arretrati e quelli a scadere fino alla copertura del credito.
Pagamento di crediti verso terzi60 giorniIl terzo deve versare le somme maturate prima della notifica; le somme future alle rispettive scadenze.
Dichiarazione del terzo60 giorniIl terzo deve comunicare l’esistenza o meno del credito pignorato.
Termine per opposizione20 giorni dal ricevimento dell’attoIl debitore può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Estinzione del pignoramento per rottamazionePagamento prima rataCon il pagamento della prima rata della rottamazione, il pignoramento si estingue (salvo somme già assegnate) .

Tabella 3 – Strumenti per chiudere i debiti

StrumentoBeneficiRischi/limiti
Rateazione ordinariaDilazione fino a 72/120 rate; sospensione dell’esecuzione in attesa dell’esito.Necessità di dimostrare la temporanea difficoltà; decadenza in caso di mancato pagamento.
Rottamazione‑quinquiesStralcio di sanzioni e interessi; sospensione dei pignoramenti fino al 31 luglio 2026 ; fino a 54 rate.Inadempimento comporta la decadenza; vanno pagati capitale e interessi legali; solo per debiti affidati fino al 30 giugno 2025.
Procedura di sovraindebitamentoPossibilità di ridurre sensibilmente i debiti e ottenere l’esdebitazione; sospensione immediata delle esecuzioni.Necessità di presentare un piano realistico e di coinvolgere tutti i creditori; procedura complessa.
Accordi stragiudizialiPossibile sconto su interessi e sanzioni; maggiore flessibilità nei pagamenti; evitare contenzioso.Non sempre gli enti accettano la transazione; serve un professionista per condurre la trattativa.

Domande frequenti (FAQ)

Le seguenti domande e risposte sintetizzano i dubbi più comuni dei debitori che rischiano un pignoramento dopo novembre 2025. Per ciascun quesito forniamo una risposta basata sulle norme vigenti e sulla giurisprudenza.

  1. Cosa cambia per i pignoramenti dal 1° gennaio 2026?
    Il D.Lgs. 33/2025 sostituisce gli artt. 72‑75 D.P.R. 602/1973 con gli artt. 169‑176. Le principali novità riguardano l’introduzione di limiti più rigidi di pignorabilità (un decimo, un settimo, un quinto) e la codificazione di procedure semplificate per pignorare fitti, pigioni e crediti verso terzi . La disciplina rimane però sostanzialmente simile alla precedente.
  2. È vero che la banca deve trattenere anche le somme future?
    Sì. La Cassazione 28520/2025 ha stabilito che, nel pignoramento del conto corrente, il terzo deve versare non solo il saldo al momento della notifica ma anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi . Dal 2026 tale principio viene recepito dall’art. 170 D.Lgs. 33/2025.
  3. Quanto della mia pensione può essere pignorato?
    Per i pignoramenti esattoriali si applicano le frazioni previste dall’art. 171: un decimo fino a €2.500, un settimo tra €2.500 e €5.000 e un quinto oltre €5.000 . È comunque impignorabile la parte pari a due volte l’assegno sociale (€1.092,48 nel 2026) .
  4. Posso trasferire i soldi su un altro conto per evitarne il pignoramento?
    No. Il trasferimento può essere considerato un atto in frode ai creditori. Inoltre, le somme accreditate successivamente alla notifica (fino a 60 giorni) sono comunque pignorabili .
  5. La mia prima casa può essere pignorata da AdER?
    AdER non può pignorare l’abitazione principale se non di lusso, quando il debitore vi risiede anagraficamente. Rimangono tuttavia pignorabili le altre proprietà immobiliari e i locali commerciali.
  6. Cosa succede se il terzo pignorato non risponde o non paga?
    Se il terzo (ad esempio la banca o il datore di lavoro) non ottempera all’ordine, AdER può citarlo in giudizio e ottenere la condanna al pagamento delle somme dovute oltre agli interessi, secondo l’art. 169, comma 2 .
  7. Posso impugnare il pignoramento se il debito è prescritto?
    Sì. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) consente di far valere la prescrizione del debito. È necessario dimostrare che tra un atto e l’altro è decorso il termine prescrizionale (5 o 10 anni a seconda della natura del tributo).
  8. È obbligatorio indicare l’IBAN del terzo nel pignoramento?
    No, l’atto di pignoramento deve indicare con sufficiente precisione il credito e l’ordine di pagamento. Tuttavia, per garantire l’efficacia, AdER include normalmente i dati identificativi del conto o del contratto per evitare contestazioni.
  9. Come funziona il nuovo utilizzo dei dati delle fatture elettroniche?
    Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate potrà comunicare ad AdER la somma totale delle fatture emesse dal debitore e dai suoi coobbligati negli ultimi sei mesi, per identificare i clienti e procedere al pignoramento . I dati saranno aggregati e serviranno solo per finalità esecutive .
  10. Che differenza c’è tra pignoramento esattoriale e ordinario?
    Nel pignoramento esattoriale, l’atto è emesso da AdER senza l’autorizzazione preventiva del giudice e prevede modalità semplificate (es. ordine diretto al terzo). I limiti di pignorabilità sono più bassi (un decimo, un settimo, un quinto). Nel pignoramento ordinario, invece, si applicano le norme del codice di procedura civile; il pignoramento del quinto dello stipendio può arrivare a un terzo per alimenti.
  11. Se aderisco alla rottamazione, i pignoramenti pendenti si estinguono?
    Sì, con il pagamento della prima rata i pignoramenti in corso sono estinti, a meno che le somme pignorate siano già state assegnate al creditore .
  12. Posso pagare il debito in forma ridotta anche se ho già subito il pignoramento?
    Sì. La rottamazione‑quinquies e le definizioni agevolate si applicano anche ai debiti oggetto di pignoramento; anzi, rappresentano un’opportunità per estinguere il pignoramento a costo ridotto. Occorre presentare la domanda entro i termini stabiliti dalla legge di bilancio 2026.
  13. Come influisce la legge di bilancio 2025 sui dipendenti pubblici?
    Dal 2026 le pubbliche amministrazioni devono sospendere i pagamenti di stipendi e indennità superiori a €2.500 se il dipendente ha debiti iscritti a ruolo superiori a €5.000 . Questo rende più frequente il pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici.
  14. Cosa succede se non pago una rata della rateazione o della rottamazione?
    In caso di rateazione ordinaria, il mancato pagamento di una rata comporta l’immediata scadenza di tutte le rate e la ripresa delle azioni esecutive. Nella rottamazione, l’inadempimento anche di una sola rata porta alla decadenza dal beneficio con perdita degli sconti su interessi e sanzioni.
  15. È possibile pignorare il Reddito di cittadinanza o l’Assegno unico?
    No. I sussidi assistenziali, tra cui l’Assegno unico universale e l’ex Reddito di cittadinanza, sono impignorabili per legge. In caso di accredito su conto corrente, tali somme devono essere tenute distinte per evitare confusione con altre disponibilità.
  16. Le somme sul conto della società possono essere pignorate per i debiti personali del socio?
    In linea di principio no: la società ha personalità distinta. Tuttavia, se il socio è anche amministratore unico e usa il conto societario per fini personali, AdER può contestare la commistione e procedere al pignoramento. È consigliabile tenere separati i conti.
  17. Il pignoramento si estende ai bonifici in entrata?
    Sì. Per il periodo di 60 giorni dalla notifica, la banca deve trattenere anche le somme che vengono accreditate sul conto, come stabilito dalla Cassazione . Trascorso questo termine, il pignoramento colpisce solo il saldo esistente.
  18. Posso stipulare un accordo con il terzo per ricevere i pagamenti in contanti e evitare il pignoramento?
    No. Tali accordi integrano un comportamento fraudolento e, oltre a essere nulli, possono comportare responsabilità penali sia per il debitore che per il terzo.
  19. Se ho in corso un piano di sovraindebitamento, AdER può comunque pignorare?
    Dopo il deposito della domanda e l’ammissione al procedimento, le azioni esecutive vengono sospese. La legge prevede la protezione del debitore in crisi e la sua riabilitazione al termine del piano.
  20. Quali novità sono attese per il 2027 e oltre?
    È plausibile che, nell’ambito della riforma fiscale, vengano introdotte ulteriori semplificazioni e digitalizzazioni della riscossione; si parla di integrazione con l’identità digitale per tracciare i flussi finanziari e di ampliamento delle banche dati accessibili ad AdER. È inoltre possibile che vengano ampliati i casi di esdebitazione automatica per i debiti di modesta entità.

Simulazioni pratiche e calcoli numerici

Per comprendere meglio l’impatto delle nuove regole, presentiamo alcune simulazioni basate su scenari comuni. Le cifre sono puramente esemplificative.

Simulazione 1 – Pignoramento dello stipendio di un dipendente

Scenario: Mario, impiegato pubblico, percepisce uno stipendio netto di €2.800 al mese. Ha debiti con AdER per €12.000 derivanti da cartelle esattoriali. Riceve la notifica di un pignoramento il 15 gennaio 2026.

  1. Calcolo della quota pignorabile: secondo l’art. 171 D.Lgs. 33/2025, per stipendi tra 2.500 e 5.000 euro si applica la quota di 1/7 . Pertanto, la trattenuta mensile sarà:
    .
    Mario continuerà a percepire 2.400 €.
  2. Durata del pignoramento: dividendo il debito residuo (12.000 €) per la quota pignorata (400 €/mese) otteniamo 30 mesi (2 anni e mezzo). Tuttavia, se maturano interessi o se Mario ottiene altre entrate soggette a pignoramento, la durata può variare.
  3. Possibilità di rateazione: Mario potrebbe chiedere un piano in 36 rate ordinarie (importo 333 €/mese). In questo modo eviterebbe il pignoramento. La scelta dipenderà dalla sua capacità di pagamento e dalla convenienza della rottamazione.
  4. Effetto del comma 1‑bis art. 48‑bis: essendo dipendente pubblico e avendo un debito superiore a 5.000 €, l’amministrazione dovrà verificare il suo debito prima di pagargli eventuali indennità extra (es. arretrati) .

Simulazione 2 – Pignoramento del conto corrente e successive entrate

Scenario: Lucia ha un saldo di €500 sul proprio conto bancario al momento della notifica del pignoramento (2 febbraio 2026). Il 10 febbraio riceve l’accredito dello stipendio di €1.600 e il 5 marzo riceve un bonifico di €800.

  1. Effetti della notifica: la banca blocca immediatamente il saldo di 500 €, che viene vincolato per AdER.
  2. Somme accreditate entro 60 giorni: a seguito della Cassazione 28520/2025, la banca deve trattenere anche le somme versate nei 60 giorni successivi, ossia fino al 2 aprile 2026 . Questo include l’accredito dello stipendio (1.600 €) e il bonifico (800 €).
  3. Importi effettivamente pignorati: la banca dovrà versare ad AdER 2.900 € (500 + 1.600 + 800), salvo applicazione dei limiti di pignorabilità su stipendio e assegno sociale. L’ultimo emolumento (lo stipendio di marzo, se accreditato dopo il 2 aprile) non sarà vincolato .
  4. Possibilità di opposizione: se Lucia ritiene che il pignoramento sia illegittimo (es. cartelle prescritte), deve proporre opposizione entro 20 giorni. In assenza di opposizione, il pignoramento proseguirà e la banca trasferirà le somme a AdER.

Simulazione 3 – Rottamazione‑quinquies con pignoramento in corso

Scenario: Marco ha debiti con AdER per €18.000, composti per metà da sanzioni e interessi. A novembre 2025 subisce un pignoramento dello stipendio (1/5 su €3.000, quindi 600 €/mese). A marzo 2026 decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.

  1. Importo dovuto con rottamazione: sanzioni e interessi vengono stralciati; Marco paga solo il capitale (9.000 €) più interessi legali (circa 200 €).
  2. Rateazione: Marco può scegliere un piano in 54 rate bimestrali. Le prime tre rate (luglio, settembre e novembre 2026) saranno pari al 10% ciascuna (circa 920 € cadauna) ; le rate restanti saranno suddivise sui successivi 50 mesi.
  3. Effetto sul pignoramento: con la presentazione della domanda il pignoramento è sospeso. Dopo il pagamento della prima rata, il pignoramento si estingue .
  4. Vantaggio economico: senza rottamazione, il pignoramento avrebbe prelevato 600 € al mese per circa 30 mesi, con interessi e sanzioni. Con la rottamazione, Marco paga rate più sostenibili e risparmia 9.000 € di sanzioni.

Simulazione 4 – Piano del consumatore

Scenario: Anna, libera professionista, ha debiti complessivi per €120.000 (tributi, fornitori, banca). Ha un reddito netto annuale di 25.000 € e non possiede immobili. Subisce un pignoramento del conto e teme che vengano bloccati i compensi futuri.

  1. Accesso alla procedura di sovraindebitamento: Anna si rivolge a un OCC tramite l’avv. Monardo e presenta un piano del consumatore.
  2. Proposta di pagamento: prevede di versare ai creditori 600 € al mese per 8 anni, destinando una parte del reddito al sostentamento e una parte ai pagamenti.
  3. Sospensione dei pignoramenti: con la presentazione della domanda, tutti i pignoramenti sono sospesi.
  4. Omologazione: se il giudice ritiene il piano sostenibile e i creditori non presentano opposizione fondata, omologa la proposta. Al termine degli 8 anni, Anna ottiene l’esdebitazione, anche se i creditori hanno ricevuto solo una parte del dovuto.
  5. Effetti pratici: Anna può continuare a lavorare senza subire pignoramenti sui compensi; può incassare le fatture, saldare le rate e mantenere un reddito minimo vitale.

Conclusione

Le novità introdotte dal Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, dalla Legge di bilancio 2026 e dalla più recente giurisprudenza rendono i pignoramenti un campo in evoluzione. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina sarà formalmente nuova, ma la sostanza resterà la stessa: l’agente della riscossione disporrà di strumenti sempre più efficaci per aggredire fitti, canoni, crediti e conti correnti, grazie anche ai dati delle fatture elettroniche . Le pubbliche amministrazioni dovranno sospendere i pagamenti ai dipendenti debitori e ogni credito verso la P.A. potrà essere bloccato . Le somme sul conto corrente saranno pignorabili anche se accreditate successivamente alla notifica .

Di fronte a questo scenario, i debitori devono agire con tempestività. Le difese legali (opposizioni, rateazioni, rottamazioni, sovraindebitamento) permettono di bloccare o ridurre l’esecuzione, ma richiedono competenza tecnica e una strategia personalizzata.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti a valutare ogni situazione, individuare i vizi del pignoramento, avviare trattative con AdER o proporre piani di rientro sostenibili. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo offre un approccio integrato che tutela il patrimonio del debitore e sfrutta tutte le opportunità normative disponibili.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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