Chi ha un conto corrente pignorato può aprire un altro conto?

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente è uno degli strumenti più rapidi e invasivi di tutela del credito. Un’ingiunzione notificata dalla banca o dall’ufficiale giudiziario può congelare improvvisamente la liquidità del debitore, paralizzare l’operatività aziendale e ostacolare il pagamento di spese quotidiane. A questa preoccupazione spesso se ne affianca un’altra: chi ha un conto corrente pignorato può aprirne un altro? La risposta, dal punto di vista strettamente giuridico, è sì: non esiste un divieto a carico del debitore. Tuttavia l’apertura di un nuovo rapporto bancario non costituisce un “porto sicuro” perché il creditore potrà procedere al pignoramento anche sul nuovo conto tramite l’apposita procedura di espropriazione presso terzi. Inoltre, la recente giurisprudenza della Cassazione ha ampliato le maglie dell’esecuzione fiscale estendendo il vincolo alle somme che si accreditano nei 60 giorni successivi alla notifica , con la conseguenza che eventuali nuovi versamenti sul “vecchio” conto non sono immuni dal sequestro.

Perché affrontare questo tema oggi

La materia del pignoramento dei conti correnti è stata oggetto di importanti interventi legislativi e giurisprudenziali negli ultimi anni. Nel 2025 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520, ha stabilito che, nel pignoramento fiscale (art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973), la banca deve bloccare e trasferire all’agente della riscossione anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica . Inoltre il Decreto Legislativo 24 marzo 2025 n. 33 (nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione) entrerà pienamente in vigore dal 1° gennaio 2026, consolidando queste regole speciali. Nel 2024 la stessa Cassazione, con l’ordinanza n. 29422, ha chiarito che un unico pignoramento notificato a più banche dà luogo a tanti procedimenti autonomi: ciascuna banca conserva la propria custodia e il vincolo si esaurisce al proprio interno . A ciò si aggiungono le riforme del processo esecutivo (D.Lgs. 149/2022, cd. “riforma Cartabia” e D.Lgs. 164/2024) che hanno introdotto obblighi più stringenti per il creditore (ad esempio iscrizione a ruolo entro 30 giorni) e strumenti telematici di ricerca dei beni del debitore. Queste novità rendono indispensabile un aggiornamento completo e pratico sul tema.

Chi siamo e perché possiamo aiutarti

Questo articolo è stato redatto dallo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. L’avvocato è patrocinante in Cassazione, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario, gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021.

Il nostro staff opera su tutto il territorio nazionale e offre al debitore un supporto concreto: analisi degli atti di pignoramento e dei titoli esecutivi, predisposizione di opposizioni giudiziali, sospensive, transazioni, piani di rientro, nonché accesso a procedure di composizione della crisi e definizioni agevolate dei debiti. Lo scopo è bloccare le azioni esecutive illegittime, ridurre o dilazionare l’esposizione e, quando possibile, ottenere la cancellazione del debito residuo.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere se e in quali limiti l’apertura di un nuovo conto possa eludere l’esecuzione forzata, è necessario delineare il quadro giuridico di riferimento. Le fonti principali sono il codice di procedura civile (artt. 492 ss.), il D.P.R. 602/1973 per la riscossione delle imposte, la legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento e le pronunce della Suprema Corte.

Forma del pignoramento (art. 492 c.p.c.)

Il pignoramento consiste in un’ingiunzione con cui l’ufficiale giudiziario ordina al debitore di non sottrarre i beni indicati alla garanzia del credito . L’atto deve contenere:

  • l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio digitale presso il tribunale competente, con avvertimento che le future notifiche saranno effettuate in cancelleria ;
  • l’avvertimento che il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando una somma pari al credito pignorato comprensiva di capitale, interessi e spese, nonché un acconto pari ad almeno un sesto dell’importo entro l’udienza ;
  • l’avvertimento che l’opposizione è inammissibile se proposta dopo la vendita o l’assegnazione salvo fatti sopravvenuti ;
  • l’invito a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, con sanzione penale in caso di falsa o omessa dichiarazione .

La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto l’art. 492‑bis c.p.c., che consente al creditore di richiedere all’ufficiale giudiziario una ricerca telematica dei beni del debitore. In caso di esito positivo, il pignoramento può essere compiuto telematicamente e l’atto deve indicare la data di deposito della richiesta .

Pignoramento presso terzi e contenuto dell’atto (art. 543 c.p.c.)

Il pignoramento di crediti del debitore presso terzi (come il conto corrente presso una banca) si esegue mediante notifica al terzo e al debitore. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione di cui sopra:

  1. L’indicazione del credito per il quale si procede e del titolo esecutivo ;
  2. L’indicazione, almeno generica, delle somme o delle cose dovute dal terzo, con l’intimazione di non disporne senza ordine del giudice ;
  3. La dichiarazione di residenza o domicilio digitale del creditore procedente ;
  4. La citazione del debitore a comparire avanti al giudice, con invito al terzo a rendere la dichiarazione entro 10 giorni e avvertimento che in mancanza il credito si considera non contestato .

Il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura entro 30 giorni dalla consegna dell’atto; la mancata iscrizione comporta l’inefficacia del pignoramento . In caso di notifica a più banche, la Cassazione ha affermato che ciascun pignoramento è autonomo: l’inefficacia per mancata iscrizione a ruolo riguarda solo il terzo nei cui confronti l’inadempimento si verifica .

Pignoramenti su istanza di più creditori (art. 493 c.p.c.)

L’art. 493 c.p.c. regola la pluralità di pignoramenti. Più creditori possono con unico atto colpire il medesimo bene; tuttavia ogni pignoramento ha effetto indipendente . La norma prevede inoltre che un bene già pignorato possa essere pignorato nuovamente da altri creditori (ri‑pignoramento). Questa indipendenza è stata ribadita dalla Cassazione nella già citata ordinanza n. 29422/2024: un pignoramento unico nei confronti di più banche equivale ad un concorso di procedimenti autonomi .

Obblighi del terzo custode (art. 546 c.p.c.)

Dal giorno della notifica del pignoramento il terzo (banca) diventa custode delle somme e deve conservarle entro il limite del credito aumentato della metà, salvo riduzione disposta dal giudice . Per i conti correnti che ricevono accrediti di stipendio o pensione, il legislatore distingue:

  • se le somme sono state accreditate prima del pignoramento, la banca non può vincolare un importo pari a tre volte l’assegno sociale (circa 1 503 € nel 2026) ;
  • se lo stipendio/pensione viene accreditato dopo la notifica del pignoramento, i limiti di pignorabilità sono quelli dell’art. 545 c.p.c., ossia pignorabilità fino a un quinto .

Limiti alla pignorabilità di stipendi, salari e pensioni (art. 545 c.p.c.)

L’art. 545 c.p.c. elenca i crediti impignorabili. In particolare:

  • Assegni alimentari e sussidi non possono essere pignorati senza autorizzazione del tribunale ;
  • Stipendi e salari possono essere pignorati fino a un quinto per debiti fiscali, alimentari o ordinarî ;
  • Pensioni e trattamenti di previdenza sono pignorabili solo per l’importo che eccede il doppio dell’assegno sociale ;
  • Somme depositate in conto provenienti da stipendi o pensioni sono pignorabili solo nella parte che supera tre volte l’assegno sociale .

Se il pignoramento viola queste soglie, è inefficace per la parte eccedente . È quindi fondamentale verificare la provenienza delle somme nel conto prima che vengano trasferite al creditore.

Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Il debitore ha la facoltà di sostituire i beni o crediti pignorati con una somma di denaro pari al debito e alle spese. La richiesta deve essere depositata prima che la vendita o l’assegnazione siano disposte e deve essere accompagnata da un deposito non inferiore a un sesto del credito . La conversione sospende l’esecuzione sui beni e consente di negoziare con il creditore una soluzione rateale.

Speciale pignoramento fiscale (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e art. 169 D.Lgs. 33/2025)

Per i debiti tributari la procedura di pignoramento del conto corrente segue regole speciali. L’agente della riscossione notifica direttamente alla banca un ordine di pagamento che produce gli effetti del pignoramento e dell’atto di citazione previsti dall’art. 543 c.p.c. Questo atto ingiunge alla banca di bloccare le somme presenti e quelle accreditate entro 60 giorni dalla notifica e di versarle all’ente riscossore . La Cassazione ha chiarito che la banca deve trasferire al Fisco anche i nuovi accrediti nel periodo di sessanta giorni, a prescindere dal momento in cui il saldo diventa positivo . Questa disciplina, originariamente prevista dall’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, è stata trasfusa nel nuovo art. 169 del D.Lgs. 33/2025 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Giurisprudenza rilevante

Cassazione, sez. III, 23 novembre 2021 n. 36066 – Conto affidato in rosso. La Corte ha affermato che non è autonomamente pignorabile la mera disponibilità di un conto affidato con saldo negativo: finché il saldo rimane passivo, le successive rimesse del correntista servono solo a ripristinare la provvista e non costituiscono un credito pignorabile . Solo quando il conto torna in positivo e il cliente ha restituito l’apertura di credito, sorge un credito pignorabile.

Cassazione, sez. VI, 14 novembre 2024 n. 29422 – Pignoramento plurimo. L’ordinanza ha dichiarato che un pignoramento unico verso più terzi dà luogo a una pluralità di pignoramenti, ciascuno con effetti autonomi: l’inefficacia o la revoca dell’uno non travolge gli altri . La banca rimane custode solo delle somme riferite al proprio rapporto.

Cassazione, sez. VI, 27 ottobre 2025 n. 28520 – Pignoramento fiscale e accrediti successivi. La sentenza ha stabilito che, nel pignoramento tributario ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, la banca deve trattenere e versare al Fisco anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica, purché il saldo diventi positivo in quel periodo . Questo principio sarà recepito nel nuovo art. 169 del D.Lgs. 33/2025.

Cassazione, sez. III, 23 novembre 2016 n. 23311 e giurisprudenza di merito 2017–2024. La Corte ha ribadito che il pignoramento del conto corrente può riguardare solo il saldo positivo complessivo e non i singoli versamenti: il rapporto di conto corrente ha natura unitaria e non è consentito isolare le singole rimesse . Tribunali e Corti d’appello hanno confermato che se il saldo rimane negativo, il pignoramento è inefficace . La Corte di Appello di Torino (sent. 104/2024) e Tribunale di Lamezia Terme (sent. 52/2024) hanno escluso la pignorabilità di conti in rosso.

Giurisprudenza sul nuovo conto. Diverse pronunce di merito hanno riconosciuto che il debitore può aprire un nuovo conto dopo il pignoramento. Tuttavia il creditore, conoscendo l’esistenza del nuovo rapporto (anche tramite accesso all’anagrafe dei conti), può avviare un ulteriore pignoramento. La testata “La Legge per Tutti” sintetizza questa posizione: l’apertura di un nuovo conto non impedisce il sequestro, perché l’art. 493 c.p.c. consente la reiterazione della procedura . La Cassazione ha confermato che l’effetto del pignoramento è limitato alle somme presenti presso il terzo pignorato; un nuovo conto presso la stessa o diversa banca richiede una nuova notifica .

Procedura passo–passo

1. Fase pre-esecutiva: titolo e precetto

Prima di poter procedere al pignoramento, il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, contratto notarile, ecc.) e notificare al debitore l’atto di precetto, con cui intima il pagamento entro un termine non inferiore a 10 giorni. L’atto deve contenere l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà all’esecuzione forzata.

2. Notifica del pignoramento alla banca e al debitore

Ricevuto il precetto, se il debitore non adempie, il creditore può procedere al pignoramento presso terzi. L’atto di pignoramento viene notificato dall’ufficiale giudiziario alla banca e al debitore. Esso ingiunge al debitore di non compiere atti di disposizione e intima alla banca di trattenere le somme dovute fino a concorrenza del credito. L’atto deve contenere gli elementi elencati nell’art. 543 .

3. Dichiarazione del terzo

Entro 10 giorni dalla notifica, la banca deve comunicare al creditore (e successivamente al giudice) una dichiarazione che indica l’esistenza e l’ammontare del credito e ogni eventuale causa di contestazione (es. conto in rosso, presenza di aperture di credito o sequestri preesistenti). Se la banca non risponde, il credito si considera non contestato .

Nel pignoramento fiscale ex art. 72‑bis, la banca non rende una dichiarazione ma procede al blocco automatico delle somme presenti e future entro 60 giorni .

4. Iscrizione a ruolo e udienza

L’ufficiale giudiziario consegna l’originale dell’atto al creditore, che deve iscrivere la procedura a ruolo entro 30 giorni , depositando l’atto di pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto. La mancata iscrizione determina l’inefficacia del pignoramento nei confronti del terzo inadempiente. L’udienza davanti al giudice dell’esecuzione si celebra in una data indicata nell’atto; in quell’udienza il giudice verifica la dichiarazione del terzo e può assegnare al creditore le somme pignorate o disporre la vendita dei beni.

5. Conversione o opposizione

Il debitore può:

  1. Chiedere la conversione del pignoramento (art. 495) depositando un’istanza con il versamento di almeno un sesto del credito ; in questo modo potrà rateizzare il saldo residuo sotto il controllo del giudice.
  2. Proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta l’esistenza del diritto del creditore (ad esempio eccezione di prescrizione, nullità del titolo, pagamento già effettuato), oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se rileva vizi formali del pignoramento (mancata notifica del precetto, inesistenza del titolo, difetti nel contenuto dell’atto, omessa iscrizione a ruolo, violazione dei limiti di pignorabilità). L’opposizione deve essere proposta entro termini perentori e, in alcuni casi, prima della vendita.

6. Effetti della dichiarazione di conto in rosso

Se la banca dichiara che il conto è affidato e presenta un saldo negativo, il pignoramento non produce effetti. L’ordinanza della Cassazione n. 36066/2021 ha chiarito che finché il saldo rimane negativo, le rimesse del cliente hanno funzione ripristinatoria e non generano un credito pignorabile . Il credito pignorabile sorge solo quando il saldo diventa positivo oltre l’importo dell’apertura di credito. In caso di saldo negativo, il creditore potrà fare monitoraggi successivi o notificare un nuovo pignoramento quando la banca comunicherà l’esistenza di un saldo attivo.

7. Nuovo conto corrente e successive azioni esecutive

Aprire un nuovo conto dopo il pignoramento non viola la legge. Tuttavia:

  • Se il nuovo conto è aperto presso la stessa banca, quest’ultima ha l’obbligo di informare il creditore dell’esistenza di altri rapporti e di bloccare le somme depositate fino all’udienza, poiché il pignoramento si estende ai rapporti in essere . Dalla data dell’ordinanza di assegnazione, il vincolo si esaurisce e le somme accreditate dopo tale data non sono automaticamente sequestrate.
  • Se il nuovo conto è aperto presso un’altra banca, il creditore dovrà notificare un nuovo pignoramento ai sensi degli artt. 492 e 543. L’art. 493 consente pignoramenti successivi sullo stesso bene o su beni diversi e ogni pignoramento ha effetti indipendenti . Pertanto, l’apertura di un nuovo conto non costituisce frode ma può essere facilmente scoperta tramite le interrogazioni telematiche all’anagrafe dei conti o le indagini patrimoniali. In caso di pignoramento fiscale, l’agente della riscossione può accedere alle banche dati con autorizzazione dell’autorità giudiziaria e attivare nuove procedure.

8. Limiti di capienza e vincoli sui versamenti futuri

Per i conti correnti in cui confluiscono stipendi o pensioni, il credito è pignorabile nei limiti dell’art. 545. Se lo stipendio è già accreditato prima della notifica, la banca deve lasciare libero un importo pari a tre volte l’assegno sociale (circa 1 503 € nel 2026) . Se lo stipendio viene accreditato dopo, il prelievo forzoso può riguardare al massimo un quinto della somma . Per le pensioni vale il limite del doppio dell’assegno sociale . La Cassazione ha precisato che il pignoramento si applica sul saldo complessivo e non sui singoli versamenti .

Per i debiti fiscali, il legislatore ha previsto la regola dei 60 giorni: la banca deve trattenere e versare all’erario sia il saldo presente al momento della notifica sia i depositi successivi fino alla fine del sessantesimo giorno . Dal 2026, questa disciplina sarà codificata nell’art. 169 del D.Lgs. 33/2025.

Difese e strategie legali

1. Verificare la legittimità del pignoramento

La prima difesa consiste nel controllare se il creditore ha rispettato tutti i requisiti. In particolare:

  • Esistenza e validità del titolo esecutivo: molti pignoramenti vengono avviati sulla base di contratti o decreti ingiuntivi scaduti; se il titolo non è definitivo o il debito è prescritto, l’azione è illegittima.
  • Regolarità del precetto: il precetto deve essere notificato dopo il titolo esecutivo, indicare esattamente l’importo dovuto, concedere almeno 10 giorni per il pagamento e contenere l’avvertimento di esecuzione forzata. L’assenza di questi elementi determina la nullità.
  • Notifica corretta: il pignoramento deve essere notificato alla banca e al debitore secondo le norme sulla notifica a mezzo Ufficiale giudiziario o PEC (art. 149 bis). Eventuali difetti (es. mancata notifica al debitore, notifica a indirizzo errato) possono essere eccepiti con l’opposizione agli atti esecutivi.
  • Iscrizione a ruolo: se il creditore non iscrive la procedura entro 30 giorni dalla consegna dell’atto, il pignoramento è inefficace .
  • Controllo dei limiti di pignorabilità: è essenziale verificare se sul conto erano presenti stipendi, pensioni o somme impignorabili. La banca deve rispettare i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. ; eventuali prelievi eccedenti sono contestabili.

2. Opposizioni giudiziali

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): può essere proposta dal debitore o da un terzo che vanta un diritto incompatibile con il pignoramento (es. proprietà del bene, estinzione del debito). È regolata come un giudizio ordinario; richiede di solito la sospensione con decreto motivato.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): mira a far valere vizi formali dell’atto di pignoramento (contenuto incompleto, notifica irregolare, mancata iscrizione a ruolo). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto o, al più tardi, entro l’udienza di assegnazione. In caso di pignoramento fiscale, l’opposizione va proposta entro 40 giorni al giudice tributario.
  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): un soggetto estraneo al processo esecutivo può far valere la propria proprietà o il proprio diritto reale sui beni pignorati.

3. Conversione e sospensione dell’esecuzione

Come visto, il debitore può presentare un’istanza di conversione, depositando un acconto di almeno un sesto del credito e una somma pari all’importo pignorato . Il giudice fissa un termine per il versamento del saldo (generalmente 18 mesi). Nel frattempo l’esecuzione resta sospesa.

In alternativa, il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., dimostrando gravi motivi (es. pagamenti in corso, trattativa in atto, rischio di danni irreparabili). La sospensione richiede il deposito di una cauzione; può essere concessa dal giudice dell’esecuzione o, in casi urgenti, dal presidente del tribunale.

4. Transazioni e piani di rientro

Molti creditori, soprattutto istituti di credito e società di riscossione, sono disposti a negoziare piani di rientro o accordi transattivi. Il debito può essere dilazionato in rate mensili con interessi ridotti o talvolta stralciato parzialmente. È importante farsi assistere da un professionista per verificare la convenienza e formalizzare correttamente l’accordo.

5. Ricorso al giudice tributario per i pignoramenti fiscali

Nel pignoramento fiscale, la giurisdizione spetta alle commissioni tributarie. Il contribuente può contestare l’illegittimità della cartella, l’omessa notifica dell’atto di pignoramento, la mancanza del titolo (ruolo inesistente), nonché la violazione dei limiti di pignorabilità. L’opposizione deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento

Di fronte a una situazione debitoria complessa, aprire un nuovo conto per sfuggire al pignoramento è spesso solo un palliativo. La legislazione italiana offre una serie di strumenti per comporre o estinguere i debiti in modo legale e definitivo. Vediamoli.

1. Rottamazione e definizione agevolata dei carichi fiscali

La “rottamazione” consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con esclusione di sanzioni e interessi di mora. Le precedenti edizioni (rottamazione bis, ter, quater) sono state disciplinate dalle leggi di bilancio 2017–2023. La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies: i contribuenti possono presentare la domanda entro il 30 aprile 2026; l’Agenzia comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno; con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive . La misura si applica anche ai debiti inclusi in rottamazioni precedenti inefficaci e a quelli in procedure concorsuali, con estinzione dopo il pagamento della prima rata . Per restare aggiornati su importi e scadenze, è consigliabile consultare il sito dell’Agenzia Entrate–Riscossione.

Come funziona la rottamazione

  1. Domanda telematica: si presenta tramite il portale dell’Agenzia Entrate–Riscossione, indicando le cartelle che si vogliono definire.
  2. Calcolo del dovuto: l’ente comunica l’importo da pagare, senza sanzioni né interessi di mora. È possibile scegliere il pagamento in un’unica soluzione o in rate (fino a 60 rate mensili nelle precedenti edizioni; per la quinquies si attendono i decreti attuativi).
  3. Pagamento delle rate: il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e la reviviscenza del debito residuo, con possibilità di ripresa delle azioni esecutive.
  4. Effetti: durante la rottamazione si sospendono le azioni esecutive; dopo il pagamento integrale il debito è estinto e non sono dovuti interessi o sanzioni.

2. Pace fiscale su liti pendenti e ravvedimento speciale

La legge di bilancio 2023 (art. 1 commi 186‑205 L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2023. Il contribuente può chiudere la controversia pagando una quota del tributo in base agli esiti della pronuncia di primo o secondo grado. La definizione estingue la lite e preclude nuovi accertamenti. È stata prevista anche una forma di ravvedimento speciale per regolarizzare violazioni dichiarative con sanzioni ridotte.

3. Accordo di ristrutturazione e piano del consumatore (Legge 3/2012)

La legge 3/2012 offre al debitore non fallibile (consumatore, lavoratore autonomo, piccolo imprenditore) tre strumenti:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore propone ai creditori un piano di pagamento che preveda il soddisfacimento, anche parziale, delle diverse classi di creditori. Il piano deve assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e rispettare i limiti di legge (ad esempio i crediti tributari possono essere solo dilazionati). L’art. 6 definisce la finalità della procedura e stabilisce che “sovraindebitamento” è lo stato di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile; il “consumatore” è colui che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale . L’art. 7 consente al debitore in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori, con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento, anche non integrale, purché vi sia il regolare pagamento dei crediti impignorabili e dei tributi europei .
  2. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali. Il piano è proposto all’OCC e omologato dal tribunale; non richiede l’assenso dei creditori ma deve garantire la soddisfazione minima stabilita dalla legge. L’art. 12‑bis (omologazione del piano) e l’art. 12‑ter (effetti) disciplinano la fase giudiziale.
  3. Liquidazione del patrimonio: se l’accordo o il piano non sono praticabili, il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i beni (art. 14‑ter). La domanda va depositata al tribunale e corredata di inventario, indicazioni sulle cause dell’indebitamento e sull’insolvenza. Il comma 1 stabilisce che il debitore può chiedere la liquidazione quale alternativa alla composizione . Il comma 6 esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., gli stipendi e pensioni nei limiti necessari al mantenimento del debitore e della famiglia e le cose non pignorabili . La domanda sospende gli interessi e blocca le azioni esecutive sul patrimonio.

4. Esdebitazione

L’esdebitazione consente al debitore persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo la chiusura della liquidazione. L’art. 14‑terdecies prevede che il debitore è ammesso al beneficio se ha collaborato alla procedura, non ha ritardato o ostacolato le operazioni, non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti e non è stato condannato per reati di bancarotta . Deve inoltre dimostrare di aver svolto un’attività lavorativa adeguata e che i creditori antecedenti sono stati soddisfatti in parte . L’esdebitazione non opera per debiti alimentari, risarcimenti da fatto illecito e sanzioni penali o amministrative . Il giudice decide su ricorso del debitore entro un anno dalla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori . In caso di revoca (per comportamento doloso), l’esdebitazione cessa di produrre effetti.

5. Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo (Codice della crisi d’impresa)

Per gli imprenditori commerciali e le società assoggettabili a fallimento, il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) prevede l’accordo di ristrutturazione (art. 56 ss.) e il concordato preventivo (art. 84 ss.). Questi strumenti permettono di sospendere le azioni esecutive e proporre un piano di risanamento sotto il controllo del tribunale. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, può assistere l’imprenditore nella procedura di composizione negoziata, che consente di evitare il dissesto concordando con i creditori misure di ristrutturazione e continuazione dell’attività.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: molti debitori ignorano il precetto o l’atto di pignoramento, sperando che la situazione si risolva spontaneamente. Così facendo perdono la possibilità di opporsi o di convertire il pignoramento. È fondamentale rivolgersi subito a un avvocato.
  2. Credere che l’apertura di un nuovo conto sia una soluzione definitiva: aprire un nuovo conto in un’altra banca può dare temporaneo sollievo, ma il creditore può scoprirlo tramite l’anagrafe dei rapporti finanziari e notificare un nuovo pignoramento. La Cassazione ha chiarito che ogni pignoramento ha effetto autonomo . Tentare di occultare la provvista può integrare reati (sottrazione fraudolenta) e comportare l’inefficacia degli atti a norma degli artt. 2740 c.c. e 2929 c.c.
  3. Non verificare la provenienza delle somme: la banca potrebbe trattenere anche somme impignorabili (stipendi, pensioni, assegni di maternità). È opportuno segnalare tempestivamente la natura delle somme e, se necessario, proporre opposizione per ottenere lo svincolo della parte eccedente.
  4. Trasferire fondi a parenti o amici: spostare le somme su conti intestati a terzi dopo la notifica del pignoramento può essere considerato atto di frode ai creditori. Il giudice può dichiarare inefficaci tali atti e il terzo rischia di essere coinvolto nella procedura.
  5. Non considerare le alternative: molti debitori preferiscono “navigare a vista” senza affrontare la radice del problema. Rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione sono strumenti che possono ridurre o cancellare i debiti in modo definitivo. È consigliabile valutare queste opzioni con un professionista.

Tabelle riepilogative

Limiti di pignorabilità

Tipologia di credito o sommaLimite pignorabileNormativa
Stipendi/salari (debiti fiscali)Fino a un quinto del nettoart. 545 c.p.c.
PensioniImporto eccedente il doppio dell’assegno sociale (~1 002 € nel 2026)art. 545 c.p.c.
Somme già accreditate su conto da stipendi o pensioniPignorabile solo la parte eccedente tre volte l’assegno sociale (~1 503 € nel 2026)art. 546 c.p.c.
Assegni alimentari, sussidi di maternità, indennità di accompagnamentoImpignorabili salvo autorizzazione del tribunaleart. 545 c.p.c.
Depositi su conto affidato con saldo negativoNon pignorabili finché il saldo non diventa positivoCass. 36066/2021
Accreditamenti nei 60 giorni successivi alla notifica in pignoramenti fiscaliTotalmente pignorabili fino al raggiungimento del debitoCass. 28520/2025

Procedure e termini

FaseTermineRiferimento
Notifica del precettoAlmeno 10 giorni prima del pignoramentoart. 480 c.p.c.
Notifica del pignoramento al terzo e al debitoreNessun termine minimo, ma dev’essere successivo alla scadenza del precettoart. 543 c.p.c.
Dichiarazione del terzo (banca)Entro 10 giorni dalla notificaart. 543 c.p.c.
Iscrizione a ruoloEntro 30 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramentoart. 543 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutiviEntro 20 giorni dalla conoscenza dell’attoart. 617 c.p.c.
Conversione del pignoramentoPrima della vendita/assegnazione, con deposito di 1/6 del debitoart. 495 c.p.c.
Domanda di rottamazione‑quinquiesEntro 30 aprile 2026Legge 199/2025

Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

StrumentoDestinatariCaratteristicheNorme citate
Accordo di ristrutturazioneConsumatori, piccoli imprenditoriPiano concordato con i creditori, richiede maggioranze e omologazione; prevede pagamento integrale dei crediti impignorabili e dilazione dei debiti fiscaliLegge 3/2012, art. 6 e art. 7
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriNon richiede accordo dei creditori, il giudice valuta fattibilità; consente la falcidia dei debiti e moratoria; garantisce rispetto dei crediti impignorabiliLegge 3/2012, art. 12‑bis e 12‑ter
Liquidazione del patrimonioDebitori in stato di insolvenza non fallibiliVendita di tutti i beni, esclusi quelli impignorabili (stipendi, crediti alimentari); sospende gli interessi e blocca le azioni esecutiveLegge 3/2012, art. 14‑ter
EsdebitazioneDebitori persone fisiche dopo la liquidazioneCancella i debiti residui se il debitore ha cooperato e ha soddisfatto parzialmente i creditori; non si applica a debiti alimentari, risarcimenti da illecito e multeLegge 3/2012, art. 14‑terdecies

Domande frequenti (FAQ)

  1. È legale aprire un nuovo conto corrente dopo il pignoramento del precedente?
    Sì. Nessuna norma vieta l’apertura di un nuovo conto. Tuttavia il credito può essere nuovamente pignorato: l’art. 493 c.p.c. permette pignoramenti successivi e autonomi . Inoltre il creditore può scoprire il nuovo conto tramite l’anagrafe dei rapporti finanziari.
  2. Se apro un conto nella stessa banca del conto pignorato, che cosa succede?
    Se il nuovo conto viene aperto prima dell’udienza di assegnazione, la banca deve informare il creditore e sottoporre al vincolo anche le somme depositate sul nuovo rapporto . Dopo l’ordinanza di assegnazione il vincolo si esaurisce e i nuovi versamenti non sono bloccati.
  3. Il pignoramento può colpire più conti contemporaneamente?
    Sì. Il creditore può notificare lo stesso atto di pignoramento a più banche; ogni procedura è autonoma . È anche possibile che creditori diversi pignorino lo stesso conto in tempi diversi (ri‑pignoramento).
  4. Quali somme non possono essere pignorate?
    Sono impignorabili gli assegni alimentari e i sussidi per necessità, i contributi di maternità, le indennità di accompagnamento, nonché la parte di pensione pari al doppio dell’assegno sociale. Le somme accreditate come stipendi o pensioni sono pignorabili solo oltre la soglia di tre volte l’assegno sociale .
  5. Cosa accade se il conto è in rosso?
    Se il saldo del conto è negativo a causa di un fido o apertura di credito, non esiste un credito del correntista verso la banca e quindi manca l’oggetto del pignoramento. Le successive rimesse hanno natura ripristinatoria e non sono aggredibili . Solo quando il saldo diventa positivo la somma può essere sequestrata.
  6. Il pignoramento fiscale blocca anche i futuri versamenti?
    Sì. Nel pignoramento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (che dal 2026 sarà disciplinato dall’art. 169 D.Lgs. 33/2025), la banca deve versare all’agente della riscossione non solo il saldo iniziale ma anche i versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica .
  7. Posso trasferire le somme a un familiare prima del pignoramento?
    La legge vieta gli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento. Se vengono trasferiti fondi per sottrarli al sequestro, il creditore può chiederne la revoca (azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) e il debitore rischia anche sanzioni penali (sottrazione fraudolenta). Meglio adottare strategie legali e trasparenti.
  8. Quanto tempo dura un pignoramento del conto?
    Il vincolo dura fino all’udienza di assegnazione. Se il giudice assegna le somme al creditore, il pignoramento si estingue. Se il creditore non richiede l’assegnazione o non iscrive a ruolo entro 30 giorni, il pignoramento perde efficacia .
  9. Se il creditore non rispetta i limiti di pignorabilità, come posso tutelarmi?
    È possibile proporre opposizione agli atti esecutivi per far dichiarare inefficace la parte eccedente . Anche la banca deve vigilare sul rispetto dei limiti; se trasferisce somme impignorabili può essere chiamata a risponderne.
  10. Posso rateizzare il debito a fronte del pignoramento?
    Sì. Attraverso la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) è possibile sostituire i beni con una somma rateale, depositando un acconto pari ad almeno un sesto . Con i creditori privati è possibile anche negoziare transazioni o piani di rientro stragiudiziali.
  11. Che differenza c’è tra pignoramento giudiziario e pignoramento fiscale?
    Nel pignoramento giudiziario il creditore deve notificare l’atto al terzo e al debitore, ottenere la dichiarazione della banca e attendere l’udienza di assegnazione. Nel pignoramento fiscale, l’agente della riscossione notifica un ordine di pagamento che produce immediatamente l’effetto di pignoramento e obbliga la banca a versare le somme entro 60 giorni .
  12. L’anagrafe tributaria consente di scoprire i conti esteri?
    Le banche italiane segnalano i rapporti finanziari al Fisco; l’agente della riscossione può accedere a queste informazioni. Per i conti esteri occorre cooperazione con le autorità straniere. L’occultamento di conti esteri può integrare reati fiscali.
  13. Cosa sono i servizi di ricerca telematica dei beni?
    L’art. 492‑bis c.p.c. consente al creditore di chiedere all’ufficiale giudiziario la ricerca telematica dei beni mobili, immobili e dei crediti del debitore tramite banche dati pubbliche. L’ufficiale giudiziario accede agli archivi (Agenzia Entrate, PRA, INPS, banche) per individuare conti e altri cespiti. In caso di esito positivo, procede al pignoramento con atto integrato dai risultati.
  14. Qual è il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)?
    Gli OCC sono enti pubblici o privati iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Assumono un ruolo centrale nelle procedure di sovraindebitamento: assistono il debitore nella predisposizione del piano, verificano la veridicità dei dati e attestano la fattibilità dell’accordo . L’avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC e può guidare i debitori nel percorso.
  15. È possibile ricorrere alla composizione negoziata della crisi d’impresa per evitare il pignoramento?
    Sì. La composizione negoziata (D.L. 118/2021) permette all’imprenditore in difficoltà di avviare un percorso di risanamento assistito da un esperto, con l’obiettivo di rinegoziare i debiti e sospendere le azioni esecutive. È particolarmente utile per evitare il deterioramento del rapporto bancario e salvaguardare la continuità aziendale.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Pignoramento con conto in positivo

Scenario: Maria ha un saldo di 10 000 € sul proprio conto corrente e riceve un atto di pignoramento per un debito di 8 000 € oltre interessi e spese. La banca, in qualità di terza debitrice, deve custodire le somme fino a concorrenza del credito aumentato della metà (totale 12 000 €). Poiché il saldo è superiore all’importo richiesto, la banca bloccherà 8 000 € + spese (poniamo 1 000 €) e continuerà a consentire a Maria di utilizzare il residuo. Se Maria percepisce uno stipendio, la banca dovrà comunque lasciare liberi tre assegni sociali (circa 1 503 €) e pignorare solo l’eccedenza.

Strategie difensive: Maria può verificare la regolarità dell’atto (titolo, precetto, limiti di pignorabilità). Se il debito riguarda una cartella esattoriale, può aderire alla rottamazione‑quinquies e sospendere l’esecuzione . Può anche chiedere la conversione del pignoramento depositando un sesto dell’importo (circa 1 500 €) .

Esempio 2 – Conto con saldo negativo e fido attivo

Scenario: Luca ha un conto affidato con un fido di 5 000 €; il saldo attuale è –2 000 €. Un creditore notifica un pignoramento per 6 000 €. La banca dichiara che il saldo è negativo; pertanto non esiste un credito pignorabile. Luca continua a operare sul conto, ma ogni versamento riduce il saldo negativo e non crea un credito esigibile per il creditore . Solo quando Luca ripristina integralmente il fido e il saldo diventa positivo, la banca dovrà rispondere del pignoramento.

Strategie difensive: Luca può utilizzare il tempo per negoziare un accordo con il creditore, aderire a una definizione agevolata (se si tratta di debiti fiscali) o valutare una procedura di sovraindebitamento. L’apertura di un nuovo conto non risolve il problema ma può facilitare la gestione dei flussi.

Esempio 3 – Apertura di un nuovo conto dopo il pignoramento

Scenario: Claudia subisce un pignoramento sul suo conto presso la Banca A. Temendo il blocco delle sue entrate, apre un nuovo conto presso la Banca B. La Banca A blocca il saldo presente al momento della notifica (3 000 €). La Banca B non subisce alcun vincolo iniziale. Tuttavia il creditore, venuto a conoscenza del nuovo conto tramite l’anagrafe dei rapporti finanziari o tramite indagini patrimoniali, notifica un nuovo atto di pignoramento alla Banca B. Poiché ogni pignoramento ha effetto autonomo , il secondo atto è pienamente legittimo e Claudia non potrà opporsi sulla base del pignoramento precedente.

Strategie difensive: Prima di aprire un nuovo conto è opportuno consultare un avvocato. Claudia può valutare l’adesione a procedure di composizione della crisi o la conversione del pignoramento. L’apertura di conti esteri o intestati a terzi per sfuggire al sequestro potrebbe essere considerata fraudolenta.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente rappresenta un evento traumatico per chi vive una situazione di indebitamento. La legge consente di aprire un nuovo conto ma ciò non costituisce una soluzione definitiva: il creditore può attivare nuove procedure e l’effetto del pignoramento persiste fino all’udienza di assegnazione. La disciplina giuridica è complessa e prevede molti adempimenti (titolo esecutivo, precetto, contenuto dell’atto, dichiarazione del terzo, iscrizione a ruolo). Il rispetto dei limiti di pignorabilità è fondamentale: stipendi, pensioni e assegni sociali godono di tutele speciali . La giurisprudenza recente ha chiarito che i conti con saldo negativo non sono pignorabili , che i pignoramenti verso più banche sono autonomi e che, nel pignoramento fiscale, la banca deve versare anche gli accrediti successivi entro 60 giorni .

Per affrontare efficacemente un pignoramento occorre agire tempestivamente: verificare la legittimità dell’atto, proporre opposizioni quando necessario, valutare la conversione e le transazioni. Allo stesso tempo è opportuno considerare strumenti più strutturati, quali la rottamazione-quinquies, la definizione agevolata delle liti fiscali, l’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore, la liquidazione del patrimonio e l’esdebitazione. Queste procedure consentono di ridurre o cancellare i debiti e di recuperare la serenità finanziaria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a tua disposizione per analizzare il tuo caso, verificare la regolarità delle notifiche, impugnare gli atti viziati, sospendere l’esecuzione e negoziare soluzioni sostenibili. Grazie alla competenza in diritto bancario e tributario, alla capacità di operare in Cassazione e alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, possiamo offrirti un’assistenza completa e personalizzata.

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