Come salvare la casa dall’Ex Equitalia?

Introduzione

La perdita della casa a seguito di un’azione esecutiva avviata dall’ex Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate‑Riscossione, rappresenta uno degli incubi peggiori per chi accumula debiti tributari e contributivi. L’abitazione di famiglia non è solo un bene economico, ma il fulcro degli affetti e della vita quotidiana. Tuttavia i debiti con il fisco, se trascurati, possono sfociare in un pignoramento immobiliare o nell’iscrizione di ipoteca che inibisce la vendita o la richiesta di mutui. Negli ultimi anni il legislatore ha modificato profondamente la normativa sulla riscossione, introducendo limiti più stringenti alla vendita della prima casa e procedure più rapide per recuperare i crediti fiscali. Conoscere queste regole, saperne valutare la legittimità e agire tempestivamente con l’aiuto di un professionista può fare la differenza tra salvare l’abitazione o perderla all’asta.

In questa guida, aggiornata a marzo 2026, analizziamo tutte le strade legali per difendere la propria casa di fronte alle pretese dell’ex Equitalia: dai vizi formali della cartella di pagamento alle rateizzazioni previste dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973, dagli strumenti di definizione agevolata (rottamazione delle cartelle e saldo e stralcio) alla Legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento. Esamineremo i più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione e della Corte costituzionale e spiegheremo in modo pratico come presentare ricorsi, opposizioni all’esecuzione o piani del consumatore. Alla fine dell’articolo troverai anche tabelle riepilogative con le norme di riferimento, i termini e le sanzioni, risposte alle domande più frequenti e simulazioni numeriche.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

Questa guida è stata redatta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’avvocato Monardo è cassazionista, coordina professionisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario, ed è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È inoltre professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze integrate lo studio può offrire una valutazione immediata della posizione debitoria, individuare i vizi procedurali degli atti esattoriali, proporre ricorsi presso le commissioni tributarie o sospensioni d’urgenza davanti al giudice dell’esecuzione, avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per ottenere piani di rientro sostenibili o ricorrere agli strumenti di composizione della crisi per ottenere l’esdebitazione.

Se hai ricevuto un preavviso di ipoteca, una cartella di pagamento o un pignoramento e temi per la tua casa, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Lui e il suo team possono analizzare l’atto, verificare la presenza di vizi (ad esempio notifiche inesistenti, prescrizione, importi errati), predisporre ricorsi per l’annullamento, ottenere la sospensione delle procedure esecutive o strutturare soluzioni giudiziali e stragiudiziali su misura. La rapidità è fondamentale: spesso ci sono termini di decadenza di 60 giorni o meno che, se trascurati, fanno perdere il diritto alla tutela.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La normativa di base sulla riscossione

La riscossione coattiva dei tributi erariali e locali è disciplinata principalmente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intitolato “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Questo decreto prevede le modalità con cui l’amministrazione procede a riscuotere le somme iscritte a ruolo attraverso gli agenti della riscossione. Dopo la riforma del 2017 che ha abolito Equitalia, tale funzione è svolta dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER).

  • Cartella di pagamento e iscrizione a ruolo. Gli enti impositori (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, ecc.) iscrivono a ruolo gli importi dovuti e affidano i carichi all’agente della riscossione. L’agente notifica al debitore la cartella di pagamento che costituisce il titolo esecutivo. Se il debitore non paga entro 60 giorni, l’ente può iscrivere ipoteca, avviare il fermo dei veicoli o procedere al pignoramento.
  • Avviso di accertamento esecutivo. Dal 2011 alcuni tributi (IVA, IRES) sono riscossi con l’avviso di accertamento esecutivo che vale anche come titolo esecutivo e contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni. In assenza di pagamento si procede direttamente al pignoramento.
  • Art. 19 D.P.R. 602/1973 – Rateizzazione. L’art. 19 disciplina la possibilità di ottenere la rateizzazione del debito in presenza di temporanea situazione di difficoltà. La norma prevede piani da 72 fino a 120 rate e consente la riammissione in caso di decadenza, come evidenziato da FiscoeTasse che riassume le regole di rateizzazione, citando l’art. 19 co. 3 lettera c D.P.R. 602/1973 . È importante rispettare i pagamenti perché la decadenza dal piano riattiva immediatamente le procedure esecutive.
  • Art. 76 D.P.R. 602/1973 – Limiti al pignoramento immobiliare. Questa disposizione, modificata dalla legge di stabilità 2013, prevede che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se l’immobile è l’unica abitazione di residenza del debitore e non è di lusso (accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9). Inoltre il pignoramento è vietato se il debito complessivo iscritto a ruolo non supera 120.000 euro. Questa norma tutela la “prima casa” ma non impedisce l’iscrizione di ipoteca sul bene. In caso di debiti superiori o di abitazioni diverse dalla principale, l’AER può procedere al pignoramento dopo aver iscritto l’ipoteca e notificato l’intimazione a pagare.
  • Art. 77 D.P.R. 602/1973 – Iscrizione di ipoteca. L’articolo stabilisce che l’agente della riscossione, decorso il termine di 60 giorni dal mancato pagamento, può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore. L’iscrizione deve essere preceduta da una comunicazione preventiva; se l’ipoteca riguarda la prima casa e l’importo complessivo del debito è inferiore a 20.000 euro, l’Agenzia non può iscriverla (limite introdotto dal D.L. 69/2013).
  • Art. 52, comma 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Conosciuta come Legge di stabilità 2013, la disposizione ha integrato l’art. 76 D.P.R. 602/1973 sancendo l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito a prima casa, purché non di lusso e privo di destinazione commerciale o professionale. Grazie a tale norma la prima casa è sottratta all’esecuzione esattoriale, tranne che per debiti ipotecari o mutui garantiti sull’immobile.
  • Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Ha previsto la possibilità per i Comuni di utilizzare nuovi strumenti di riscossione come l’accertamento esecutivo locale. Come ricordato da Il Fatto Quotidiano, la riforma consente ai Comuni di inviare avvisi che diventano immediatamente esecutivi trascorso il termine di pagamento, senza bisogno di cartella; in caso di mancato versamento, l’ente può attivare “le procedure esecutive – come pignoramento ed esproprio – e quelle cautelari, tra cui il fermo amministrativo e l’ipoteca” . La norma prevede l’obbligo di inviare un sollecito di pagamento per i debiti fino a 10.000 euro e consente al debitore di chiedere la rateizzazione.
  • Abolizione di Equitalia e nascita di AER. Il D.L. 193/2016, convertito in Legge 225/2016, ha abolito le società del Gruppo Equitalia dal 1° luglio 2017, trasferendo le funzioni di riscossione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. È rimasto in vigore il quadro normativo del D.P.R. 602/1973, ma sono state potenziate le attività di riscossione e introdotte diverse procedure di sanatoria.
  • Leggi e decreti sulle definizioni agevolate. Negli ultimi anni sono state approvate molte norme per favorire la definizione agevolata dei carichi affidati all’ex Equitalia: la rottamazione delle cartelle (D.L. 193/2016), la rottamazione‑bis (D.L. 148/2017), la rottamazione‑ter (D.L. 119/2018) e la rottamazione‑quater inserita nella Legge di bilancio 2023. Queste misure consentono di pagare le somme iscritte a ruolo senza sanzioni e interessi di mora, con piani di dilazione fino a 18 rate.
  • Sovraindebitamento e Codice della crisi. La Legge 3/2012 consente alle persone fisiche e ai piccoli imprenditori sovraindebitati di accedere a procedure di composizione della crisi (accordo con i creditori, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio). Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha riordinato la materia e introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente. Il D.L. 118/2021, convertito in Legge 147/2021, ha istituito l’esperto negoziatore per facilitare la ristrutturazione delle piccole imprese. Questi strumenti permettono di bloccare le azioni esecutive e di ottenere l’esdebitazione, salvaguardando l’abitazione quando possibile.

1.2 Giurisprudenza rilevante

Nel corso degli anni la Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno delineato i confini della tutela del contribuente. Riassumiamo le pronunce più importanti, segnalando che le citazioni normative sono state desunte da fonti accessibili (FiscoeTasse e Il Fatto Quotidiano).

  • Cass., Sez. Unite, 5 luglio 2002, n. 14561. La Suprema Corte ha affermato che la cartella di pagamento deve contenere la motivazione sufficiente a consentire al contribuente di individuare l’imposta richiesta e l’atto impositivo. In caso contrario la cartella è nulla.
  • Cass., Sez. II, 24 settembre 2014, n. 19856. Ha riconosciuto che l’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia, senza previa comunicazione, è nulla. La comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria è un atto autonomo impugnabile.
  • Cass., Sez. III, 18 settembre 2014, n. 19270. Ha chiarito che il limite di 8.000 euro (ora elevato a 20.000) per l’iscrizione di ipoteca si applica anche ai debiti anteriori all’entrata in vigore del D.L. 69/2013.
  • Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8232. Ha stabilito che il pignoramento della prima casa è nullo se l’abitazione è l’unica proprietà del debitore, adibita a residenza familiare e non di lusso, richiamando l’art. 76 D.P.R. 602/1973.
  • Cass., Sez. V, 21 maggio 2019, n. 13557. La Corte ha precisato che la notifica del preavviso di fermo o ipoteca deve essere effettuata secondo le regole delle notificazioni degli atti tributari; la sua omissione determina l’illegittimità del fermo o dell’ipoteca.
  • Cass., Sez. VI, 30 marzo 2020, n. 7331. Ha confermato che l’ipoteca iscritta su un immobile non può essere convertita in pignoramento se il debito è stato oggetto di definizione agevolata (rottamazione). La definizione sospende le procedure esecutive fino al pagamento delle rate.
  • Corte costituzionale, sent. n. 288/2019. Ha ritenuto legittimo il limite di impignorabilità della prima casa, sottolineando l’esigenza di bilanciare il diritto all’abitazione con l’interesse fiscale.
  • Giurisprudenza recente (2023‑2025). Numerose sentenze di merito hanno ribadito che la tutela della prima casa non opera per i debiti derivanti da mutui ipotecari, per gli immobili diversi dalla residenza principale o per i fabbricati di lusso. Al contempo i giudici hanno invalidato molti pignoramenti per omessa notifica della cartella o per prescrizione dei crediti. L’evoluzione giurisprudenziale tende a garantire al contribuente la possibilità di regolarizzare la propria posizione tramite rateazioni o definizioni agevolate prima di procedere alla vendita dell’immobile.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica della cartella

Capire come si sviluppa la riscossione è essenziale per evitare la perdita della casa. Di seguito spieghiamo le fasi cronologiche tipiche per i debiti fiscali affidati all’ex Equitalia, tenendo sempre a mente i termini perentori.

2.1 La notifica dell’atto e i termini di impugnazione

  1. Avviso o cartella di pagamento. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento tramite raccomandata A/R o messo notificatore. La cartella deve contenere l’indicazione dell’imposta, del periodo, delle somme dovute e degli estremi dell’atto impositivo. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per pagare o per proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (nuova denominazione delle Commissioni tributarie) oppure, per alcuni tributi, per presentare ricorso amministrativo o autotutela.
  2. Intimazione di pagamento. Trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’AER può notificare l’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973. Questo atto costituisce l’ultimo sollecito prima dell’esecuzione. Con l’intimazione si concedono 5 giorni per saldare; decorsi i 5 giorni l’AER può iscrivere ipoteca e avviare il pignoramento. Spesso l’agenzia procede comunque a iscrivere ipoteca dopo 30 giorni.
  3. Comunicazione preventiva di ipoteca. Prima di iscrivere ipoteca l’AER deve inviare una comunicazione al debitore, con un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni. L’omissione di questa comunicazione rende l’ipoteca illegittima secondo la giurisprudenza.
  4. Iscrizione di ipoteca. Decorso il termine, l’agenzia iscrive ipoteca presso i registri immobiliari. Come visto sopra, l’ipoteca sulla prima casa non può essere iscritta se il debito totale è inferiore a 20.000 euro; in tutti gli altri casi l’iscrizione è possibile. La somma ipotecata include imposta, interessi, sanzioni e spese.
  5. Pignoramento immobiliare. Dopo l’iscrizione di ipoteca, l’AER invia il preavviso di pignoramento. Trascorsi 30 giorni, se il debito non è stato estinto, procede al pignoramento immobiliare. Il pignoramento della prima casa è vietato se il debito complessivo non supera 120.000 euro e l’immobile è adibito a residenza principale non di lusso. Negli altri casi il pignoramento è consentito.
  6. Asta e vendita. Dopo il pignoramento, si apre la procedura esecutiva innanzi al tribunale. Se non vengono sollevate opposizioni e se il debitore non paga, il giudice dispone la vendita forzata. Il ricavato è utilizzato per estinguere i debiti; l’eccedenza è restituita al debitore.

2.2 Diritti del contribuente e tempi per reagire

  • Ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Il contribuente può contestare la cartella di pagamento o l’atto successivo entro 60 giorni dalla notifica, deducendo motivi di illegittimità (mancata notifica dell’atto presupposto, prescrizione, calcoli errati, mancanza di motivazione, difetto di giurisdizione). La proposizione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione; è quindi necessario chiedere la sospensione cautelare al giudice tributario.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Se la cartella è divenuta definitiva ma la procedura esecutiva presenta vizi (es. violazione dell’art. 76 – pignoramento su prima casa, omessa comunicazione dell’ipoteca, prescrizione), è possibile proporre opposizione all’esecuzione innanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dal pignoramento. In tale sede si può richiedere la sospensione immediata dell’esecuzione.
  • Istanza in autotutela. Anche dopo la notifica del pignoramento si può presentare un’istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per chiedere lo sgravio o la correzione di errori evidenti (es. doppia iscrizione a ruolo, pagamento già effettuato). L’istanza non sospende l’esecuzione, ma in molti casi l’agenzia decide di sospendere temporaneamente la procedura per esaminare la richiesta.
  • Rateizzazione e definizione agevolata. Prima del pignoramento è possibile chiedere la rateizzazione del debito. L’AER concederà la dilazione se il debitore dimostra una situazione di temporanea difficoltà. La rateizzazione può essere concessa anche dopo l’iscrizione dell’ipoteca purché l’immobile non sia già all’asta. La rateizzazione sospende le azioni esecutive e, come ricorda Il Fatto Quotidiano, “per i debiti fino a 10.000 euro gli enti devono inviare un sollecito di pagamento e il debitore può chiedere la rateizzazione, con diverse durate in base all’importo del debito” . In alternativa si può aderire a una delle definizioni agevolate (rottamazione) previste dalle leggi vigenti, che sospendono le procedure fino alla scadenza delle rate.
  • Transazione fiscale e piano del consumatore. Se il debito è elevato e i rimedi ordinari non sono sufficienti, il contribuente può ricorrere agli strumenti del sovraindebitamento (vedi § 4). L’introduzione della procedura sospende automaticamente tutte le azioni esecutive e consente di trattare con i creditori per mantenere l’abitazione.

3. Difese e strategie legali per salvare la casa

3.1 Verifica preliminare degli atti esattoriali

La prima strategia per salvare la casa consiste nel verificare la legittimità degli atti notificati. L’esperienza dello studio Monardo dimostra che molte cartelle sono viziate da errori che ne comportano l’annullamento. Tra i controlli da effettuare:

  • Notifica irregolare o inesistente. La cartella di pagamento deve essere notificata secondo le regole del Codice di procedura civile. Notifiche fatte a indirizzi errati, tramite posta ordinaria o senza deposito presso la casa comunale possono essere impugnate. È fondamentale conservare tutte le buste e verificare i timbri postali.
  • Prescrizione e decadenza. Le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in 10 anni, le sanzioni amministrative in 5 anni, i contributi INPS in 5 anni. Se la cartella è notificata oltre i termini, il debito è prescritto. La giurisprudenza ha riconosciuto la nullità di numerosi pignoramenti per prescrizione, anche quando l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione aveva tentato di “rinnovare” i termini con semplici solleciti.
  • Mancata motivazione. La cartella deve indicare il dettaglio delle somme richieste e l’atto da cui trae origine. La Cassazione ha annullato cartelle prive di motivazione sufficiente.
  • Errata intestazione del ruolo. Spesso il ruolo è intestato a società cessate o persone decedute. In questi casi occorre impugnare l’atto per difetto di legittimazione.
  • Calcolo degli interessi e duplicazioni. È comune riscontrare errori nei calcoli degli interessi di mora o la duplicazione di importi già pagati. Richiedendo l’estratto di ruolo e il dettagliato conteggio degli interessi, si possono contestare eventuali somme non dovute.

3.2 Opposizione alle procedure cautelari (ipoteca e fermo)

Se è stata iscritta un’ipoteca o un fermo amministrativo, è possibile impugnare l’atto entro 30 o 60 giorni a seconda della natura del vizio. La Corte di cassazione ha stabilito che la comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria è un atto autonomo e che la sua omissione comporta l’illegittimità dell’ipoteca (sentenza n. 19856/2014). Pertanto, in assenza della comunicazione, l’ipoteca può essere annullata. Inoltre, se l’importo è inferiore a 20.000 euro o l’immobile è la prima casa, l’ipoteca è vietata. Per il fermo amministrativo di veicoli utilizzati per lavoro (ad esempio taxi, mezzi agricoli) è prevista la possibilità di ricorso perché il fermo impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa.

3.3 Opposizione all’esecuzione e al pignoramento (art. 615 c.p.c.)

Quando il pignoramento immobiliare è già stato avviato, la difesa del contribuente passa attraverso l’opposizione all’esecuzione o l’opposizione agli atti esecutivi. Queste azioni si propongono al giudice dell’esecuzione del tribunale competente entro 20 giorni dal pignoramento e permettono di contestare:

  • Inesistenza del titolo esecutivo. Se la cartella non è stata notificata o è nulla, manca il titolo per l’esecuzione.
  • Violazione dell’art. 76 D.P.R. 602/1973. Se l’immobile pignorato è l’unica casa di residenza e il debito è inferiore alla soglia, l’espropriazione è vietata.
  • Irregolarità nel pignoramento. Ad esempio la mancata indicazione del numero di ruolo, l’omissione della notifica dell’avviso di vendita o del nominativo del custode, l’omessa notifica dei cosiddetti 30 giorni di preavviso.
  • Prescrizione del credito. È sempre possibile eccepire che il debito si è prescritto.

L’opposizione è un atto tecnico che richiede l’assistenza di un avvocato esperto. L’Avv. Monardo e il suo team sono abilitati a patrocinare anche in Cassazione e possono impostare strategie di difesa efficaci.

3.4 Rateizzazione del debito e riammissione nei piani

Come anticipato, l’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di ottenere piani di rientro fino a 72 rate mensili (fino a 120 rate in presenza di grave difficoltà economica). Le regole di rateizzazione sono state più volte modificate. FiscoeTasse riassume che il D.lgs. 159/2015 ha introdotto la possibilità per i soggetti decaduti da piani di rateizzazione di essere riammessi pagando le rate non scadute . Il piano decade dopo il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive: in tal caso l’AER iscrive ipoteca e può avviare l’esecuzione. Per evitare la decadenza è opportuno richiedere subito la revisione del piano o la sospensione per temporanea difficoltà.

L’istanza di rateizzazione si presenta online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Occorre allegare la documentazione reddituale (ISEE, dichiarazione dei redditi) che attesta la capacità di pagare. In generale, il numero massimo di rate concesse dipende dall’importo dovuto: per debiti fino a 120.000 euro sono previste rate da 6 a 72 mesi, per importi maggiori si può arrivare a 120 mesi.

3.5 Definizioni agevolate: rottamazioni, saldo e stralcio e stralcio automatico

In alternativa alla rateizzazione ordinaria, il legislatore ha previsto numerose definizioni agevolate che consentono di estinguere i debiti senza interessi di mora e sanzioni.

  1. Rottamazione delle cartelle (D.L. 193/2016). Ha consentito il pagamento dei carichi affidati fino al 2016 senza sanzioni e interessi di mora. Il pagamento poteva avvenire in un massimo di 5 rate.
  2. Rottamazione‑bis (D.L. 148/2017). Ha riaperto i termini anche per carichi 2017 e per i contribuenti decaduti dalla prima rottamazione.
  3. Rottamazione‑ter (D.L. 119/2018). Consente il pagamento senza sanzioni e interessi di mora, con piani in 18 rate in 5 anni. L’adesione sospende le procedure esecutive fino al pagamento della prima rata.
  4. Saldo e stralcio (Legge 145/2018). Per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 euro) è prevista la possibilità di estinguere i debiti con aliquote dal 16 al 35 % del dovuto.
  5. Rottamazione‑quater (Legge di bilancio 2023 e successive proroghe). Prevede il pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio 2024 con la possibilità di dilazionare in 18 rate: non si pagano gli interessi di mora né le sanzioni. L’adesione sospende le procedure esecutive. Le scadenze sono state più volte prorogate; a marzo 2026 è ancora possibile regolarizzare alcune posizioni per i contribuenti in regola con i pagamenti rateali.
  6. Stralcio automatico dei mini‑debiti. Le leggi di bilancio 2021 e 2023 hanno previsto l’annullamento automatico dei debiti affidati a Equitalia-AER fino a 1.000 euro, affidati dal 2000 al 2015. Per importi tra 1.000 e 5.000 euro è possibile chiedere lo stralcio se il reddito complessivo del debitore non supera 30.000 euro.

L’adesione alle definizioni agevolate blocca l’iscrizione di ipoteca e il pignoramento; se la procedura esecutiva è già in corso, il giudice sospende la vendita fintanto che il debitore paga le rate previste.

3.6 Strumenti giudiziali alternativi: la Legge 3/2012 e il Codice della crisi

Per i debitori che non riescono a pagare nemmeno con le rateizzazioni ordinarie o le rottamazioni, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offrono soluzioni strutturate. Queste procedure consentono di porre fine allo stato di sovraindebitamento e di ottenere, in alcuni casi, l’esdebitazione completa.

a) Piano del consumatore. È rivolto alle persone fisiche consumatori (non imprenditori). Il debitore presenta al tribunale un piano di pagamento sostenibile, che può prevedere la falcidia dei debiti e la ristrutturazione delle rate. Il piano deve essere omologato dal giudice e vincola i creditori. Durante la procedura le azioni esecutive e cautelari, incluso il pignoramento della casa, sono sospese. Al termine, se il debitore rispetta il piano, ottiene l’esdebitazione.

b) Accordo di composizione della crisi. È rivolto agli imprenditori commerciali sotto soglia (non soggetti al fallimento), ai professionisti e agli agricoltori. Richiede l’approvazione dei creditori con la maggioranza dei crediti. Anche qui il giudice può disporre la sospensione delle esecuzioni.

c) Liquidazione del patrimonio. Se il debitore non ha redditi sufficienti, può mettere a disposizione il proprio patrimonio (esclusi i beni impignorabili) per soddisfare i creditori. La procedura prevede la vendita dei beni, compresa eventualmente la casa, ma consente di liberarsi dei debiti residui.

d) Esdebitazione del debitore incapiente. Il Codice della crisi d’impresa (art. 283) permette a chi non possiede beni o redditi sufficienti di ottenere l’esdebitazione senza dover presentare un piano di pagamento. Trascorsi tre anni durante i quali il debitore deve comportarsi con diligenza, i debiti residui vengono cancellati.

e) Composizione negoziata della crisi d’impresa. Introdotta dal D.L. 118/2021, è rivolta alle imprese in difficoltà che vogliono ristrutturare i debiti. Con l’assistenza dell’esperto negoziatore nominato dal tribunale, si cerca un accordo con i creditori. Durante la negoziazione l’imprenditore può chiedere misure protettive che impediscono l’esecuzione di ipoteche e pignoramenti.

Lo studio Monardo, grazie all’esperienza come gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella negoziazione con i creditori, tutelando l’abitazione ogni volta che è possibile mantenere il bene indispensabile per la vita familiare.

4. Strumenti alternativi e piani del consumatore: rottamazioni, definizioni agevolate e sovraindebitamento

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate: pro e contro

Le rottamazioni delle cartelle rappresentano una soluzione rapida per chi dispone di risorse finanziarie e vuole beneficiare dello sconto su sanzioni e interessi. Tuttavia presentano anche delle criticità. I pro sono:

  • Sconto sulle sanzioni e sugli interessi di mora. Il debitore paga solo l’imposta, gli interessi legali e una quota di aggio.
  • Sospensione delle procedure esecutive. L’adesione blocca ipoteche e pignoramenti fino al pagamento dell’ultima rata.
  • Possibilità di rateizzare. La rottamazione‑ter e la quater prevedono piani fino a 5 anni.

I contro sono:

  • Necessità di pagare l’intero importo dell’imposta. Chi ha debiti elevati potrebbe non riuscire a sostenere l’esborso.
  • Decadenza immediata. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle azioni esecutive.
  • Esclusione di alcuni debiti. Le definizioni agevolate non riguardano l’IVA riscossa a titolo di sostituto d’imposta, i contributi previdenziali versati ai professionisti e altre entrate specifiche.

4.2 Differenza tra rottamazione e saldo e stralcio

La rottamazione prevede il pagamento integrale dell’imposta; il saldo e stralcio invece consente di versare solo una percentuale del debito. Per accedere al saldo e stralcio occorre avere un ISEE sotto una certa soglia (20.000 euro) e trovarsi in grave difficoltà economica. L’aliquota applicata varia dal 16 % al 35 % del debito. Lo stralcio è possibile solo per talune tipologie di imposte e non include l’IVA e i contributi previdenziali. In entrambi i casi la procedura sospende i pignoramenti ma richiede il puntuale rispetto delle scadenze.

4.3 Piano del consumatore e accordo con i creditori

Il piano del consumatore consente di offrire ai creditori un pagamento parziale dei debiti in base alle proprie possibilità, salvaguardando la prima casa quando il pagamento integrale del mutuo è sostenibile. Il tribunale verifica la meritevolezza del debitore (cioè l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dei debiti) e l’attuabilità del piano. Se il piano è omologato, i creditori non possono intraprendere azioni esecutive sugli immobili. L’accordo di composizione della crisi segue una logica simile ma richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori.

4.4 Liquidazione del patrimonio e esdebitazione

La liquidazione del patrimonio comporta la cessione dei beni del debitore; tuttavia la casa può essere esclusa se è funzionale allo svolgimento dell’attività di impresa o se il debitore prova che l’abitazione è necessaria alla sua famiglia e il valore di mercato è limitato. Al termine della liquidazione il debitore ottiene la cancellazione dei debiti residui. L’esdebitazione del debitore incapiente, prevista dal Codice della crisi, permette invece la cancellazione dei debiti senza liquidazione qualora il debitore non abbia beni o redditi e abbia mantenuto un comportamento diligente. È uno strumento estremo ma può evitare la perdita della casa quando questa è l’unico bene e ha un valore molto ridotto.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori, per paura o mancanza di informazione, commettono errori che compromettono la difesa della loro abitazione. Di seguito segnaliamo gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare la notifica della cartella o dell’avviso. Alcuni ritengono che non ritirare le raccomandate li protegga dalla riscossione. In realtà la legge prevede la compiuta giacenza: se non ritiri la raccomandata entro 10 giorni, si considera comunque notificata e il termine di 60 giorni decorre. Ritirare e leggere gli atti permette di reagire tempestivamente.
  2. Pagare subito senza verificare. Pagare immediatamente potrebbe sembrare la soluzione più semplice, ma è fondamentale verificare la correttezza della cartella. Se l’atto è nullo, potresti evitare di pagare o ridurre le somme dovute.
  3. Affidarsi a soluzioni “miracolose”. Molti “professionisti” promettono di annullare magicamente tutti i debiti. Solo avvocati e commercialisti esperti possono valutare la legittimità degli atti e proporre piani di rientro o ricorsi efficaci. Diffida dei rimedi non legali.
  4. Aspettare troppo prima di agire. La legge prevede termini precisi: 60 giorni per impugnare la cartella, 20 giorni per contestare il pignoramento, 30 giorni prima dell’iscrizione di ipoteca. Superati i termini, molte tutele si perdono.
  5. Non chiedere la rateizzazione. Anche se non puoi pagare l’intero importo, richiedere la rateizzazione o aderire a una rottamazione blocca l’esecuzione. Ignorare questa possibilità espone al pignoramento.
  6. Non considerare la composizione della crisi. Per chi ha debiti elevati, la Legge 3/2012 può essere una via d’uscita. Non valutarla per tempo significa perdere la possibilità di salvare la casa.
  7. Non aggiornarsi sulle nuove normative. Le leggi sulla riscossione cambiano spesso. Ad esempio, la Legge di bilancio 2025 potrebbe introdurre nuovi stralci o rottamazioni. Informarsi tramite fonti istituzionali e consultare un professionista consente di cogliere opportunità di sanatoria.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche con le principali norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle utilizzano parole chiave e numeri; per i dettagli rimandiamo ai paragrafi precedenti.

6.1 Norme rilevanti

NormaOggettoPunti chiave
D.P.R. 602/1973, art. 19Rateizzazione dei debitiPossibilità di rateizzare fino a 72 rate (o 120 in casi gravi); riammissione ai piani ex D.Lgs. 159/2015
D.P.R. 602/1973, art. 76Pignoramento immobiliareVietato sulla prima casa di residenza (non di lusso) per debiti ≤ 120.000 €; la prima casa resta impignorabile
D.P.R. 602/1973, art. 77Iscrizione di ipotecaComunicazione preventiva; ipoteca vietata su debiti < 20.000 € per prima casa
Legge 228/2012, art. 52Impignorabilità prima casaIntroduce la tutela della prima casa e integrazione dell’art. 76
D.L. 193/2016Abolizione EquitaliaTrasferimento delle funzioni a AER; prima rottamazione
D.Lgs. 159/2015Riammissione alle ratePossibilità di riammissione nei piani di rateizzazione
Legge 160/2019Accertamento esecutivo localeConsente ai Comuni di attivare pignoramenti e espropri dopo sollecito
Legge 145/2018Saldo e stralcioAliquote agevolate (16–35 %) per contribuenti con ISEE < 20.000 €
Legge 3/2012SovraindebitamentoPrevede piano del consumatore, accordo e liquidazione; sospende le esecuzioni
D.Lgs. 14/2019Codice della crisi d’impresaIntroduce esdebitazione del debitore incapiente e procedure semplificate

6.2 Termini e scadenze principali

FaseTermineRiferimento normativo
Impugnazione della cartella60 giorni dalla notificaArt. 21, D.Lgs. 546/1992 (processo tributario)
Pagamento dopo cartella60 giorniArt. 25, D.P.R. 602/1973
Intimazione di pagamento5 giorniArt. 50, D.P.R. 602/1973
Comunicazione preventiva ipoteca30 giorni per osservazioniArt. 77, D.P.R. 602/1973
Preavviso di pignoramento30 giorniArt. 77 e 76, D.P.R. 602/1973
Ricorso contro ipoteca/fermo30 o 60 giorni (a seconda del vizio)Cass. 19856/2014
Opposizione al pignoramento20 giorni dalla notificaArt. 615 c.p.c.
Adesione rottamazione quaterTermine variabile (es. 30 aprile 2024); pagamento prima rata entro 31 luglio 2024Legge 197/2022 e proroghe
Istanza di rateizzazioneNessun termine, prima dell’astaArt. 19, D.P.R. 602/1973
Avvio procedura sovraindebitamentoIn qualsiasi momento, prima della venditaLegge 3/2012

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficio principaleLimiti
Ricorso tributarioAnnullamento della cartella o riduzione importi; sospensione cautelareNecessità di impugnare entro 60 giorni; non sospende automaticamente
Opposizione all’esecuzioneAnnullamento pignoramento o ipoteca; sospensione immediataDeve essere proposta entro 20 giorni; occorre depositare copia cartella
RateizzazioneBlocco delle procedure esecutive; dilazione del pagamentoDecadenza con 5 rate non pagate; pagamento integrale dell’imposta
Definizione agevolataSconto su sanzioni e interessi; sospensione esecuzioniNecessità di pagare entro termini; decadenza immediata
Saldo e stralcioRiduzione del debito (16–35 %); sospensione esecuzioniAccesso limitato a chi ha ISEE basso; non riguarda tutti i tributi
Piano del consumatoreEsdebitazione a fronte di pagamento sostenibile; sospensione esecuzioniRichiede l’omologazione del giudice; verifica della meritevolezza
Accordo di composizioneRistrutturazione con consenso dei creditori; sospensione esecuzioniNecessita del voto favorevole della maggioranza dei creditori
Liquidazione del patrimonioLiberazione completa dai debiti residuiPossibile vendita della casa; riservato a chi non può proporre un piano
Esdebitazione incapienteCancellazione debiti senza pagamentoAmmessa solo per chi non possiede beni e ha agito con diligenza
Rottamazione quaterPagamento senza sanzioni; 18 rateDebito integrale; decadenza se non si paga

7. FAQ – Domande frequenti

Di seguito rispondiamo alle domande più ricorrenti che i contribuenti ci rivolgono quando temono il pignoramento della casa. Le risposte sono di carattere informativo e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

  1. È vero che la prima casa non può mai essere pignorata dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione?
    No. La prima casa è impignorabile solo se è l’unica abitazione di proprietà del debitore, è adibita a residenza e non appartiene alle categorie catastali di lusso. Inoltre il debito complessivo iscritto a ruolo deve essere inferiore a 120.000 €. Se ci sono altri immobili o il debito supera tale soglia, l’AER può pignorare anche la casa di residenza.
  2. L’iscrizione di ipoteca sulla prima casa è sempre vietata?
    No. L’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa quando il debito supera 20.000 €, purché venga inviata una comunicazione preventiva di 30 giorni. Tuttavia l’ipoteca non si traduce automaticamente in pignoramento: è un atto cautelare per garantire il credito.
  3. Se non ritiro la raccomandata, la notifica è nulla?
    No. Se l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e non viene ritirato entro 10 giorni, si considera comunque notificato (“compiuta giacenza”). È quindi preferibile ritirare la raccomandata per verificare l’atto.
  4. Posso rateizzare il debito dopo che mi hanno pignorato la casa?
    È possibile chiedere la rateizzazione fino a quando la vendita non è stata definita dal tribunale. Tuttavia, se l’asta è imminente, ottenere la sospensione può essere più difficile. Occorre agire tempestivamente.
  5. Quante rate posso ottenere con la rateizzazione?
    In base all’art. 19 D.P.R. 602/1973 è possibile ottenere fino a 72 rate mensili; in caso di grave e comprovata difficoltà, l’Agenzia può concedere fino a 120 rate. Per importi inferiori a 120.000 € le rate vengono suddivise in base a scaglioni.
  6. Cosa succede se non pago una rata della rateizzazione?
    Il piano decade dopo 5 rate anche non consecutive. In tal caso l’AER può riprendere le procedure esecutive, iscrivere ipoteca o proseguire il pignoramento.
  7. La rottamazione sospende il pignoramento già avviato?
    Sì. L’adesione alla rottamazione o al saldo e stralcio sospende le procedure esecutive. Se il pignoramento è già iscritto, il giudice sospende la vendita fino al pagamento delle rate. Tuttavia il mancato pagamento fa riprendere la procedura.
  8. La Legge 3/2012 consente di salvare la casa?
    Dipende dalla procedura scelta. Nel piano del consumatore e nell’accordo con i creditori è possibile prevedere la conservazione dell’abitazione, soprattutto se garantisce un mutuo ipotecario che viene regolarmente pagato. Nella liquidazione del patrimonio la casa viene di norma venduta, ma in casi particolari può essere mantenuta.
  9. Quando posso eccepire la prescrizione del debito?
    La prescrizione può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede esecutiva. Occorre però dimostrare che il credito non è stato interrotto da atti idonei (notifica di cartelle, avvisi, solleciti). Un avvocato può verificare la correttezza dei termini.
  10. Cosa succede se il debito deriva da sanzioni amministrative (multe)?
    Le multe sono escluse dalle procedure di accertamento esecutivo locale e hanno termini di prescrizione più brevi (5 anni). Inoltre per i debiti fino a 1.000 € è previsto lo stralcio automatico. In generale le sanzioni amministrative non consentono il pignoramento della prima casa.
  11. Posso vendere la mia casa pignorata per evitare l’asta?
    Durante la procedura esecutiva, la disponibilità del bene è limitata. Tuttavia è possibile proporre al giudice la conversione del pignoramento con il versamento di una somma che estingua il debito o concordare con l’Agenzia la rinuncia al pignoramento in cambio della vendita volontaria. Queste soluzioni richiedono la collaborazione del creditore e l’assistenza di un avvocato.
  12. L’Agenzia delle Entrate può pignorare la casa dei coniugi anche se il debito è solo di uno dei due?
    Se il bene è in comunione legale e il debito riguarda soltanto uno dei coniugi, il pignoramento può interessare la quota indivisa del debitore. L’altro coniuge può opporsi per evitare la vendita dell’intero bene. È consigliabile valutare la divisione dei beni o l’affrancamento della quota.
  13. È possibile opporsi all’iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo strumentale?
    Sì. La giurisprudenza ammette l’opposizione se il veicolo è essenziale per l’attività lavorativa (ad esempio veicolo per trasporto persone o merci). In questi casi il fermo può essere illegittimo perché compromette il sostentamento del debitore.
  14. Cosa cambia con l’accertamento esecutivo dei Comuni?
    I Comuni possono inviare avvisi immediatamente esecutivi e, trascorsi i termini di pagamento, attivare ipoteche e pignoramenti. Tuttavia, come ricordato da Il Fatto Quotidiano, per i debiti fino a 10.000 € gli enti devono inviare un sollecito di pagamento e consentire la rateizzazione .
  15. Le rottamazioni riguardano anche i contributi INPS?
    Sì, le definizioni agevolate riguardano anche i contributi previdenziali e assistenziali affidati all’AER, ma il pagamento rateizzato delle rottamazioni non consente di ottenere il DURC regolare. È quindi necessario valutare l’impatto sulle attività lavorative.
  16. Cosa succede se aderisco alla rottamazione e poi non pago?
    Si decade dalla rottamazione e tornano applicabili sanzioni e interessi. L’AER può attivare immediatamente ipoteca, fermo e pignoramento.
  17. È possibile sospendere l’esecuzione presentando una domanda di grazia al Presidente della Repubblica?
    No. La grazia si riferisce a sanzioni penali. Per i debiti fiscali non esiste un istituto di “grazia”; occorre utilizzare gli strumenti legali previsti.
  18. Posso presentare da solo il piano del consumatore?
    La Legge 3/2012 richiede l’assistenza di un Gestore della crisi nominato dall’OCC (Organismo di composizione della crisi). Solo un professionista iscritto può predisporre la proposta e assistere il debitore. L’avvocato Monardo è professionista fiduciario di un OCC e può gestire l’intera procedura.
  19. Cosa succede alle procedure esecutive durante la composizione negoziata della crisi d’impresa?
    La composizione negoziata consente di chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive per la durata della negoziazione. Se si raggiunge un accordo, i creditori non possono proseguire il pignoramento.
  20. L’esdebitazione cancella anche i debiti tributari?
    Sì. Sia il piano del consumatore sia l’esdebitazione dell’incapiente comportano la cancellazione dei debiti residui, inclusi quelli tributari e contributivi, fatta eccezione per alcune obbligazioni di natura penale o alimentare.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio come le diverse strategie possono salvare la casa, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali affrontati dallo studio Monardo. I dati sono esemplificativi.

8.1 Debito medio con ipoteca sulla prima casa

Scenario: Giovanni, artigiano, riceve una cartella per IRPEF e IVA pari a 60.000 €. Dopo 60 giorni, l’AER gli notifica l’intimazione di pagamento e iscrive ipoteca sulla sua abitazione principale, del valore commerciale di 100.000 €. Giovanni teme il pignoramento.

Azioni adottate:

  1. Verifica degli atti. Lo studio rileva che l’ipoteca è stata iscritta prima che l’AER inviasse la comunicazione preventiva. La Cassazione consente di impugnare l’ipoteca per omessa comunicazione.
  2. Ricorso tributario. Entro 60 giorni viene proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria eccependo vizi della cartella e chiedendo la sospensione. Il giudice concede la sospensione cautelare.
  3. Rateizzazione. In parallelo viene presentata un’istanza di rateizzazione ex art. 19. L’AER concede 72 rate da 850 €. Il pagamento della prima rata comporta la sospensione definitiva delle procedure.

Risultato: L’ipoteca è annullata e la casa non viene pignorata. Giovanni paga il debito in 6 anni con rate sostenibili.

8.2 Debito elevato e procedura di sovraindebitamento

Scenario: Maria, lavoratrice dipendente, ha accumulato debiti fiscali e bancari per 250.000 €. Possiede la casa di famiglia (valore 150.000 €) su cui grava un mutuo residuo di 80.000 € e riceve un preavviso di pignoramento.

Azioni adottate:

  1. Valutazione delle alternative. Il debito supera la soglia di 120.000 €, quindi la casa può essere pignorata. Maria non può affrontare il pagamento neppure con la rottamazione.
  2. Piano del consumatore. Lo studio propone il ricorso alla Legge 3/2012. Viene predisposto un piano che prevede il pagamento di 70.000 € in 6 anni, con la continuazione del mutuo e l’integrale pagamento dell’IVA per evitare contestazioni. La casa viene mantenuta.
  3. Omologazione. Il tribunale omologa il piano e sospende il pignoramento. I creditori votano favorevolmente.
  4. Esecuzione del piano. Maria paga regolarmente le rate; al termine ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

Risultato: Maria mantiene la propria casa, estingue i debiti in base al piano e ottiene l’esdebitazione al termine.

8.3 Pignoramento già avviato e rottamazione quater

Scenario: Luca, libero professionista, deve 40.000 € per IRPEF e contributi INPS. Non ha pagato la cartella e riceve un pignoramento immobiliare sulla seconda casa. L’asta è fissata tra 6 mesi.

Azioni adottate:

  1. Verifica prescrizione. Viene accertato che parte dei debiti contributivi è prescritto. Si propone opposizione al pignoramento per far annullare 10.000 € di importo.
  2. Adesione alla rottamazione‑quater. Per la restante somma (30.000 €) Luca aderisce alla rottamazione‑quater prevista dalla Legge di bilancio 2023, ottenendo la possibilità di pagare l’imposta senza sanzioni in 18 rate.
  3. Sospensione della procedura. L’AER sospende il pignoramento; il giudice rinvia l’asta dopo la verifica del pagamento della prima rata.

Risultato: Luca evita la vendita della casa pignorata e diluisce il debito in rate sostenibili.

Conclusione

La difesa dell’abitazione di famiglia richiede conoscenze tecniche e tempestività. Le norme sulla riscossione tributaria sono complesse e soggette a continue modifiche. Come abbiamo visto, l’ex Equitalia può iscrivere ipoteche e pignorare gli immobili solo dopo aver rispettato precisi adempimenti e limiti: la notifica della cartella, l’intimazione di pagamento, i termini di attesa, il rispetto dell’impignorabilità della prima casa. Esistono molte strategie per salvare la casa: impugnare gli atti viziati, eccepire la prescrizione, chiedere la rateizzazione, aderire alle rottamazioni, ricorrere ai piani di sovraindebitamento o agli accordi di ristrutturazione. Le sentenze della Cassazione confermano che la tutela del contribuente è ampia ma occorre attivarsi nei tempi stabiliti.

Agire con il supporto di professionisti qualificati è fondamentale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono una consulenza multidisciplinare in grado di individuare i vizi degli atti esattoriali, negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, predisporre ricorsi efficaci e accompagnare il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. Le simulazioni descritte dimostrano che è possibile salvare la casa anche in situazioni molto difficili, purché si reagisca prontamente e con gli strumenti giusti.

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