Accertamento fiscale a un allevamento suini: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Negli ultimi anni i controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza si sono intensificati anche nel comparto zootecnico. Gli allevamenti di suini – spesso caratterizzati da fatturati consistenti, cicli produttivi complessi e rapporti con più controparti (società di macellazione, consorzi, fondi agricoli, fornitori di mangimi) – sono entrati nel mirino del fisco. Un accertamento fiscale può comportare la richiesta di tributi arretrati, sanzioni, interessi, iscrizioni a ruolo e perfino azioni esecutive su immobili e animali. Per questo motivo è fondamentale capire come gestire un’ispezione fiscale, quali sono i diritti del contribuente e quali strumenti difensivi offre l’ordinamento.

Lo scopo di questo articolo è duplice: da un lato illustrare il quadro normativo e giurisprudenziale più aggiornato, dall’altro fornire consigli pratici e strategie per chi riceve un atto di accertamento su un allevamento di suini. La trattazione è aggiornata a marzo 2026, si basa su fonti ufficiali (codici, leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate, sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale) e assume il punto di vista del contribuente/debitore.

Perché affidarsi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’articolo è stato redatto in collaborazione con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti presente su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario e bancario;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito nella legge 147/2021);
  • Coordinatore di un team che include commercialisti, tributaristi e revisori.

Grazie alla sua esperienza, l’Avv. Monardo può assistere l’allevatore in ogni fase: analisi dell’avviso di accertamento, controdeduzioni al processo verbale di constatazione (PVC), istanze di accertamento con adesione, ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, sospensioni cautelari di cartelle e fermi, trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per rateizzazioni e rottamazioni, piani di rientro e, qualora i debiti non siano più sostenibili, percorsi di sovraindebitamento o di composizione negoziata della crisi d’impresa.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. La natura dell’allevamento suino nell’ordinamento tributario

1.1 Definizione di imprenditore agricolo e attività agraria

Per comprendere se e in quale misura l’allevamento di suini è tassato come reddito agrario o come reddito d’impresa è necessario partire dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell’articolo 2135 del Codice civile. Nel testo vigente, l’imprenditore agricolo è colui che esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. L’attività di allevamento è qualificata come agricola se è diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, di carattere vegetale o animale, utilizzando o meno il terreno . La norma permette dunque la qualificazione agricola anche per attività svolte con strutture tecnologiche e non necessariamente collegate a un terreno – elemento che è stato ulteriormente valorizzato dalla recente riforma fiscale.

Il decreto legislativo 192/2024 ha modificato la disciplina del reddito agrario eliminando l’automatismo che legava la qualifica agricola al possesso del terreno. Il nuovo testo (attuativo della delega per la riforma fiscale) ha aderito alla teoria del ciclo biologico: le attività dirette al ciclo di crescita di vegetali o animali sono agricole a prescindere dalla disponibilità di un fondo e dalle superfici coltivate. La riforma ha esteso il regime agricolo alla coltivazione idroponica e verticale (colture fuori suolo) ma ha confermato che l’allevamento di animali in spazi chiusi resta agricolo solo se inserito in un ciclo biologico (sono escluse le attività meramente industriali) . Questo mutamento di prospettiva è utile per difendere l’allevatore di suini quando l’ufficio tenta di qualificare l’attività come commerciale per mancanza di terreni: occorre dimostrare che l’allevamento è finalizzato allo sviluppo del ciclo biologico degli animali e non costituisce mera attività industriale.

1.2 Il reddito agrario e il limite dei mangimi autoprodotti

L’articolo 32, comma 2 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce quali attività producono reddito agrario. La guida “Il sistema fiscale in agricoltura”, predisposta dalla Rete rurale nazionale, precisa che il reddito agrario comprende l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno . In altri termini, l’attività di allevamento è considerata agricola se almeno il 25 % dei mangimi utilizzati proviene dal fondo gestito dall’imprenditore (o dal terreno concesso in affitto). Per le serre, invece, il limite è il doppio della superficie di base. La parte di allevamento che supera tali soglie o si svolge interamente con mangimi acquistati diventa reddito d’impresa e viene tassata secondo le regole ordinarie (IRES/IRPEF e IRAP). Le amministrazioni finanziarie tendono a contestare agli allevamenti suini l’eccedenza del limite, riclassificando l’intero reddito come d’impresa e recuperando IVA e contributi: è essenziale avere documentazione per dimostrare l’approvvigionamento interno di foraggi o la produzione di mangimi.

1.3 Attività connesse, trasformazione e vendita

Il medesimo documento evidenzia che le attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione) di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali sono considerate agricole . La trasformazione di carne suina in salumi, prosciutti e insaccati rientra tra le lavorazioni che il decreto ministeriale 5 agosto 2010 inserisce nell’elenco di prodotti agricoli connessi . Tuttavia, sotto il profilo fiscale non tutti i prodotti trasformati godono del regime di reddito agrario; occorre verificare se l’estimo catastale tenga conto dei relativi redditi e se la trasformazione avvenga utilizzando materie prime prevalentemente proprie. In caso contrario la lavorazione è qualificata come attività industriale e produce reddito d’impresa.

2. I poteri di controllo del Fisco

2.1 Accessi, ispezioni e verifiche: regole e diritti del contribuente

La principale garanzia del contribuente durante le verifiche fiscali è contenuta nell’articolo 12 dello statuto del contribuente (legge 212/2000). La norma, aggiornata dalla riforma del 2025, prescrive che gli accessi presso la sede dell’impresa avvengano solo quando vi sono effettive esigenze di indagine e di controllo e, salvo casi eccezionali, durante l’orario ordinario di esercizio . Durante l’accesso, i verificatori devono informare l’imprenditore circa l’oggetto dell’accertamento, le ragioni che lo giustificano e i diritti e gli obblighi del contribuente. Entro il termine, di regola, di 30 giorni lavorativi (eventualmente prorogabile per le realtà complesse), i funzionari devono ultimare le operazioni presso la sede; trascorso tale periodo, la permanenza continuativa nei locali è illegittima.

Il comma 7 dell’art. 12 riconosceva un termine di 60 giorni per presentare osservazioni e memorie dopo la notifica del processo verbale di constatazione (PVC). La riforma attuata dal D.Lgs. 13/2024 ha riscritto la disciplina: ora, prima di emettere l’avviso di accertamento, l’ufficio deve inviare al contribuente uno “schema di atto” e attendere le osservazioni, che il contribuente può presentare entro 30 giorni. Tale contraddittorio preventivo è obbligatorio per la maggior parte degli atti impositivi; la mancata partecipazione non comporta alcuna decadenza ma consente all’ufficio di procedere con la notifica. Le garanzie del contraddittorio preventivo sono un ulteriore strumento difensivo per l’allevatore: è possibile contestare errori, fornire documenti e proporre regolarizzazioni prima che l’avviso sia definitivo.

Il contribuente, in ogni fase, ha diritto di essere assistito da un difensore o da un consulente di fiducia, di rilasciare dichiarazioni, di fare appunti sul verbale e di trasferire la documentazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la sua analisi . In caso di comportamenti illegittimi dei verificatori (abuso di potere, rifiuto di verbalizzare le richieste), si può presentare denuncia al Garante del contribuente.

2.2 Controllo automatizzato e formale (articolo 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973)

L’amministrazione finanziaria effettua anche accertamenti senza ispezioni fisiche attraverso il controllo automatizzato (art. 36‑bis DPR 600/1973) e il controllo formale (art. 36‑ter). Il controllo automatizzato, come ricordano le istruzioni della stessa Agenzia, consiste in una liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati; l’ufficio può correggere meri errori materiali e disconoscere crediti d’imposta solo in caso di uso indebito o di mancanza di indicazione nella dichiarazione. Secondo la Corte di cassazione (ordinanza 33278/2025) il controllo automatizzato non consente il recupero di un credito IVA solo perché non è stato riportato nella dichiarazione, poiché manca una norma che autorizzi l’ufficio a recuperare il tributo se il credito non è stato utilizzato . Di conseguenza, se un allevatore di suini omette di indicare un credito ma non lo utilizza in compensazione, l’ufficio deve procedere con un vero accertamento e non con il semplice 36‑bis.

I controlli formali (36‑ter) consentono di richiedere documenti per verificare la rispondenza di spese detraibili e deducibili ma non permettono valutazioni discrezionali. Per emissioni di avvisi di rettifica che comportano un recupero basato su presunzioni o analisi di bilancio, l’ufficio deve avviare un accertamento vero e proprio (accertamento analitico o induttivo) con le garanzie di contraddittorio.

3. Strumenti deflativi e agevolazioni fiscali

3.1 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione consente di definire bonariamente un avviso di accertamento o di rettifica evitando un contenzioso. L’articolo 6 del D.Lgs. 218/1997, come modificato dalle riforme del 2024 e del 2025, prevede che:

  • Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi o verifiche può chiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento .
  • Il contribuente a cui è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica può proporre istanza di accertamento con adesione entro il termine previsto per ricorrere alla Corte di giustizia tributaria (generalmente 60 giorni dalla notifica). Con l’istanza indica i recapiti ed esprime la volontà di definire bonariamente .
  • Per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo il termine per l’istanza è 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto; è ammessa istanza anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell’avviso .
  • La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni il termine per impugnare e il termine per pagare l’IVA accertata . In tale periodo le parti si incontrano, discutono e, se raggiungono un accordo, firmano un atto con riduzione delle sanzioni (a 1/3 del minimo).

Per un allevamento suino, l’adesione può essere conveniente soprattutto quando l’ufficio riconosce alcuni errori ma insiste su determinate riprese: la definizione evita il contenzioso e abbatte le sanzioni fino al 66 %. È importante, però, non accettare passivamente: l’allevatore deve verificare il calcolo del maggior reddito e se la rettifica superi i limiti del reddito agrario.

3.2 Rottamazione Quinquies e definizione agevolata (Legge 199/2025)

La rottamazione Quinquies, introdotta con la legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate–Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi di mora, sanzioni e aggio . I debiti possono essere pagati:

  • In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • In rate fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi al 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 . Le prime tre rate scadono a luglio, settembre e novembre 2026.

La norma si applica anche ai ruoli relativi a imposte dirette, IVA e contributi INPS, con alcune esclusioni (debiti derivanti da sentenze di condanna, aiuti di Stato). Se l’allevatore aderisce alla rottamazione e versa tutte le rate nei termini, ottiene lo stralcio delle sanzioni e degli interessi; in caso di pagamento tardivo o salto di due rate, però, decade dal beneficio e l’ente potrà riprendere l’azione esecutiva .

Nel 2025 sono state previste anche definizioni agevolate delle liti pendenti e delle cartelle fino a 1.000 euro (stralcio mini-cartelle). Sebbene queste misure abbiano portata generale, sono utili anche per gli allevatori suini che hanno contenziosi in corso o debiti iscritti a ruolo da tempo.

3.3 Strumenti per la crisi d’impresa e il sovraindebitamento

Un allevamento suino è spesso organizzato come impresa individuale, società agricola di persone o di capitali. Quando i debiti fiscali, contributivi e bancari superano la capacità di rimborso dell’impresa, può essere opportuno valutare strumenti di gestione della crisi:

  • Legge 3/2012 sul sovraindebitamento: l’articolo 7 consente al debitore che non è soggetto a fallimento (comprese le aziende agricole che non superano determinati parametri) di proporre un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore con l’assistenza di un OCC. Il piano può prevedere il pagamento dilazionato dei debiti, la falcidia delle posizioni chirografarie e la prosecuzione dell’attività . L’OCC nomina un gestore che verifica la veridicità dei dati e assiste le trattative. Alla fine, il tribunale omologa l’accordo e rende vincolanti le riduzioni. Per le imprese agricole il piano può limitarsi alla dilazione dell’IVA e dei tributi “armonizzati”, ma non può falcidiare l’IVA dovuta .
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): introdotta per le imprese commerciali e agricole in difficoltà, è una procedura stragiudiziale e volontaria, attivabile tramite una piattaforma telematica delle Camere di commercio. L’imprenditore nomina un esperto indipendente (professionista con requisiti di indipendenza) che assiste nelle trattative con creditori e Fisco . Durante le negoziazioni sono previsti effetti protettivi: sospensione delle azioni esecutive e inibizione della dichiarazione di fallimento. Se l’accordo ha esito positivo, l’impresa può proseguire l’attività e implementare un piano di ristrutturazione; altrimenti, si apre la liquidazione giudiziale.
  • Esdebitazione e liquidazione controllata: per l’imprenditore agricolo non fallibile che abbia già ceduto tutti i beni nel contesto di una procedura di sovraindebitamento, la legge prevede la possibilità di ottenere la esdebitazione residua e ripartire da zero. Le società agricole fallibili, invece, possono accedere all’esdebitazione prevista dal codice della crisi (artt. 280 ss.) dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.

3.4 Rateizzazione e sospensione della riscossione

Se l’allevatore non ha aderito alla rottamazione o non può pagare in un’unica soluzione, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione consente piani di rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate mensili) e straordinaria (fino a 120 rate mensili) in caso di comprovata situazione di grave difficoltà. La presentazione della domanda comporta la sospensione delle procedure esecutive per il debito iscritto a ruolo. In presenza di un contenzioso pendente, è possibile chiedere la sospensione giudiziale delle cartelle fino alla decisione definitiva; tale sospensione può essere concessa quando l’esecuzione può arrecare un danno grave e irreparabile e il ricorso appare fondato. Per i debiti iscritti a ruolo derivanti da avvisi impugnati, l’allevatore può chiedere la sospensione amministrativa ex art. 39 D.Lgs. 112/1999 dimostrando l’illegittimità dell’atto.

4. Procedura passo‑passo dopo l’arrivo dell’atto di accertamento

In questa sezione verrà descritto il percorso tipico che si sviluppa dal momento in cui l’allevatore riceve una comunicazione di irregolarità, un processo verbale di constatazione o un avviso di accertamento fino alla definizione della controversia. Per facilitare la consultazione, è riportato anche un diagramma che riassume le fasi principali.

4.1 Ricezione di una lettera di compliance o di una comunicazione di irregolarità

Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate invia spesso una comunicazione di irregolarità (per esempio a seguito di controllo automatizzato 36‑bis) invitando il contribuente a sanare l’errore o a fornire chiarimenti. È possibile:

  1. Verificare i dati: controllare la corrispondenza con la contabilità aziendale (fatture, documenti di trasporto, registro carico/scarico capi suini, libri IVA). Eventuali errori materiali possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa; l’agenzia ricalcolerà l’imposta dovuta con sanzioni ridotte.
  2. Richiedere l’annullamento in autotutela: se la comunicazione è infondata (ad esempio, il sistema non ha riconosciuto un credito IVA riportato oppure ha duplicato una fattura) si può presentare istanza di autotutela all’ufficio competente allegando la documentazione probante.
  3. Adesione alla definizione agevolata: se la comunicazione rientra tra i carichi rottamabili (debiti 2000‑2023), l’allevatore può saldare solo l’imposta e beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi .

4.2 Accesso e verifica presso la sede dell’allevamento

Quando l’Agenzia ritiene che l’allevatore abbia omesso di dichiarare redditi o di aver superato i limiti del reddito agrario, può disporre una verifica sul posto insieme alla Guardia di Finanza. Le attività tipiche sono:

  • Accesso ai locali di stabulazione, agli uffici amministrativi e ai magazzini di mangimi;
  • Controllo del registro di carico e scarico degli animali e del registro del farmaco;
  • Raccolta di documenti contabili (fatture di vendita dei suini, acquisti di mangimi, contratti con fornitori);
  • Rilievi fisici (conteggio dei capi, verifica dell’esistenza di terreni coltivati o di mangimi autoprodotti);
  • Interrogazione del personale.

Durante l’accesso, l’allevatore deve essere informato dei motivi e delle finalità della verifica ; può chiedere di differire l’accesso per giustificato motivo (ad esempio malattia o assenza del legale rappresentante) e può farsi assistere dal proprio consulente. È consigliabile:

  • Non opporre resistenza ai verificatori (l’ostacolo all’ispezione può integrare reato);
  • Verbalizzare ogni osservazione o contestazione riguardo ai rilievi della Guardia di Finanza;
  • Richiedere copia di tutti i documenti prelevati e firmare le copie conformi.

Al termine, i verificatori rilasciano un Processo verbale di constatazione (PVC) che contiene i rilievi. Con la riforma 2025 è obbligatorio inviare un “schema di atto” per il contraddittorio preventivo; entro 30 giorni l’allevatore può presentare memorie difensive.

4.3 Fase del contraddittorio e controdeduzioni

Ricevuto il PVC o lo schema di atto, l’allevatore può:

  • Chiedere l’accesso agli atti per esaminare i documenti in possesso dell’amministrazione e verificare se vi sono errori o duplicazioni;
  • Presentare memorie e documenti entro 30 giorni illustrando le ragioni per cui l’attività è agricola (es. produzione di mangimi a km 0, coltivazione di cereali, rapporto terra/capi), chiedendo lo scorporo delle parti che costituiscono reddito agrario dal reddito d’impresa e contestando eventuali presunzioni (ad es., uso di coefficienti di redditività non pertinenti). È utile allegare:
  • registri di carico/scarico;
  • calcolo del rapporto fra mangimi autoprodotti e acquistati;
  • planimetrie e mappe catastali dei terreni;
  • contratti di affitto di terreni o silos;
  • certificazioni di qualità della produzione (DOP, IGP) che attestino la prevalenza della materia prima propria.

L’ufficio analizzerà le memorie e potrà modificare o ridurre la pretesa tributaria. In caso di silenzio o rigetto, proseguirà con l’emissione dell’avviso di accertamento.

4.4 Ricezione dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è l’atto attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate liquida le maggiori imposte. Deve essere motivato e indicare la norma violata, le ragioni del recupero, i conteggi delle maggiori imposte e delle sanzioni e il termine per il pagamento. Contiene anche l’indicazione del funzionario responsabile e del termine per ricorrere.

Dal 2024 la notifica deve essere preceduta dal contraddittorio preventivo (salvo rare eccezioni) e l’avviso non può essere emesso prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di rilascio del PVC (a meno che ricorrano ipotesi di particolare urgenza). Questi termini sono importanti: un avviso emesso prima del termine è nullo.

Ricevuto l’avviso, l’allevatore può scegliere tra diverse strade:

  1. Pagare con riduzione delle sanzioni entro 30 giorni dalla notifica (istituto dell’acquiescenza): si versano le imposte e le sanzioni sono ridotte ad un terzo.
  2. Presentare istanza di accertamento con adesione entro i termini di legge . La presentazione sospende per 90 giorni il termine per impugnare e consente di negoziare con l’ufficio per ridurre o annullare la pretesa.
  3. Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi, le prove, la richiesta di sospensione dell’esecuzione.
  4. Proporre un’istanza di sospensione all’agente della riscossione in attesa del giudizio se nel frattempo sono state avviate misure esecutive. È fondamentale rispettare i termini, altrimenti l’avviso diventa definitivo.

4.5 Contenzioso tributario: ricorso, appello e Cassazione

Il processo tributario è regolato dal D.Lgs. 546/1992, recentemente riformato per trasformare le Commissioni tributarie in Corti di giustizia tributaria con giudici professionali. La procedura prevede:

  • Ricorso in primo grado: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il giudice può sospendere l’esecutorietà dell’atto se la pretesa appare infondata e l’esecuzione potrebbe arrecare danno irreparabile. È possibile chiedere la sospensione anche davanti al giudice dell’esecuzione se l’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha già avviato pignoramenti.
  • Appello: contro la sentenza di primo grado si può proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
  • Ricorso per cassazione: possibile entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello o entro un anno dalla pubblicazione se non notificata. È ammesso per violazione di legge o vizio di motivazione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di allevamento suini si concentra soprattutto sulla qualificazione del reddito e sull’illegittimità di alcuni accertamenti induttivi. Ad esempio, la Corte ha ribadito che l’amministrazione non può utilizzare i coefficienti presuntivi destinati a industrie alimentari per stimare i ricavi di un’azienda agricola; deve invece dimostrare che la produzione eccede i limiti del reddito agrario e fornire prove concrete (fatture di acquisto dei mangimi, numero di capi, contratti di conto lavorazione). L’ordinanza 33278/2025 (circa l’utilizzo del controllo automatizzato) ha inoltre chiarito che il recupero del credito IVA non indicato in dichiarazione è illegittimo se il credito non è stato utilizzato .

4.6 Azioni esecutive e tutela del patrimonio

Se l’avviso diventa definitivo e non viene pagato, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può avviare l’iscrizione a ruolo e le procedure esecutive:

  • Cartelle di pagamento: contengono il dettaglio delle somme dovute (imposta, sanzioni, interessi, aggio). L’allevatore può contestare le cartelle per vizi propri (difetto di motivazione, errori di calcolo) o per vizi dell’atto presupposto (avviso annullato). In caso di iscrizione illegittima si può proporre ricorso o chiedere la sospensione.
  • Fermo amministrativo dei veicoli: l’agente può iscrivere fermo sui mezzi agricoli utilizzati per l’allevamento. È possibile richiedere la cancellazione dimostrando che i mezzi sono indispensabili per l’attività e che la misura bloccherebbe la continuità produttiva.
  • Ipoteca sugli immobili: per debiti superiori a 20.000 euro l’agente può iscrivere ipoteca sui fabbricati e sui terreni. L’ipoteca è nulla se l’avviso non è definitivo o se non è stato inviato il preavviso di iscrizione ipotecaria; queste irregolarità possono essere fatte valere con ricorso.
  • Pignoramento di animali e beni mobili: si tratta di azioni rare ma possibili. Gli animali destinati alla produzione alimentare sono considerate “beni fungibili”; il pignoramento deve avvenire nei limiti di quanto necessario a soddisfare il credito. In alcuni casi l’allevatore può chiedere la sostituzione con garanzia equivalente o la conversione del pignoramento.

Per evitare l’espropriazione dei capi suini, spesso di valore elevato, è consigliabile avviare tempestivamente una procedura di rateizzazione o aderire alla rottamazione. Se i debiti sono ingenti e l’azienda rischia la chiusura, è opportuno valutare un percorso di sovraindebitamento o di composizione negoziata, come illustrato sopra.

5. Difese e strategie legali per l’allevatore

Di seguito vengono analizzate le principali difese e strategie da adottare in presenza di un accertamento su un allevamento di suini, tenendo conto delle normative e della prassi.

5.1 Dimostrare la natura agricola dell’attività

La contestazione più frequente riguarda la riclassificazione del reddito agrario in reddito d’impresa. Per opporsi, l’allevatore deve:

  • Dimostrare di produrre autonomamente almeno un quarto dei mangimi utilizzati , anche con produzione di cereali o foraggio su terreni propri o affittati;
  • Documentare la tracciabilità della filiera (registro carico/scarico, DDT, fatture di vendita) per provare che la produzione avviene in azienda e non in conto terzi;
  • Evidenziare che l’attività è diretta alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico dei suini, come richiesto dall’art. 2135 c.c., e non alla mera trasformazione industriale ;
  • Dimostrare l’esistenza di attività connesse (es. trasformazione in salumi) eseguite con materie prime prevalentemente proprie , in modo da inquadrare tali attività nel reddito agrario.

5.2 Controllare i presupposti dell’accesso e del PVC

Il PVC e l’avviso di accertamento devono essere motivati e fondati su dati oggettivi. L’allevatore può contestare:

  • La mancanza di contraddittorio: se l’ufficio ha emanato l’avviso senza inviare lo schema di atto o senza attendere le osservazioni, l’atto è nullo per violazione dell’art. 6‑bis della legge 212/2000.
  • L’utilizzo di presunzioni sproporzionate: la giurisprudenza esclude che l’amministrazione possa basare l’accertamento su coefficienti di settore destinati ad altre filiere (per esempio l’industria suinicola) senza considerare la realtà aziendale.
  • La violazione dei termini: l’avviso deve essere notificato entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo in caso di omessa dichiarazione). Tuttavia, dal 2025, per alcuni tributi il termine è ridotto a tre anni. Se l’avviso è tardivo, va eccepita la decadenza.

5.3 Utilizzare l’accertamento con adesione e le conciliazioni

L’adesione consente di negoziare con l’ufficio su base documentale. Durante la fase, l’allevatore può chiedere la rideterminazione del reddito agrario sulla base di dati reali (consumi di mangimi, numero di capi, superfici coltivate) e la riduzione delle sanzioni. È anche possibile attivare una conciliazione giudiziale in primo grado (con riduzione delle sanzioni a un terzo) oppure in appello (metà delle sanzioni) per chiudere la controversia.

5.4 Ricorso e difesa in giudizio

In giudizio è importante dedurre:

  • L’illegittimità dell’avviso per difetto di motivazione o per violazione del principio di proporzionalità;
  • La natura agricola dell’attività secondo l’art. 2135 c.c. e la riforma del 2024 ;
  • L’errata applicazione dell’art. 32 TUIR e l’errato calcolo del reddito d’impresa;
  • La non utilizzabilità dei crediti IVA recuperati con il 36‑bis ;
  • L’eventuale prescrizione o decadenza dei termini.

Il giudice potrà disporre una perizia contabile per verificare se la coltivazione del fondo e la produzione di mangimi soddisfano il limite del 25 %. La difesa deve essere supportata da documenti contabili, bilanci, registri Iva e perizia agronomica. È altresì consigliabile far comparire in giudizio un esperto agronomo per spiegare al giudice le peculiarità dell’allevamento suino (ciclo di ingrasso, consumo di acqua, rapporto tra peso in entrata e in uscita).

5.5 Strumenti alternativi per gestire il debito

Se, nonostante la difesa, l’avviso è confermato e il debito diventa definitivo, l’allevatore può utilizzare:

  • Rateizzazioni e piani di dilazione con l’Agenzia Entrate–Riscossione;
  • Rottamazione e definizioni agevolate per estinguere debiti 2000‑2023 ;
  • Sovraindebitamento: accordo di ristrutturazione o piano del consumatore ;
  • Composizione negoziata della crisi , con l’assistenza di un esperto per evitare il fallimento;
  • Esdebitazione residua dopo la liquidazione.

In tutti i casi è consigliabile agire tempestivamente, poiché molte misure (rottamazione, definizioni agevolate) hanno termini di adesione stringenti e il ritardo può far perdere l’occasione di ridurre il debito.

6. Errori comuni da evitare

  1. Ignorare l’arrivo della comunicazione: spesso gli allevatori trascurano le prime lettere di irregolarità, convinti che la situazione si risolverà da sola. Al contrario, è essenziale rispondere subito e, se possibile, correggere l’errore con l’aiuto di un consulente.
  2. Non documentare la produzione di mangimi: l’onere della prova sulla natura agricola ricade sul contribuente. È fondamentale conservare registri, fatture di concimi, contratti di fornitura e documenti di raccolto.
  3. Firmare il PVC senza osservazioni: se non si contestano i rilievi sul momento, in sede di avviso le argomentazioni possono essere ritenute tardive. Anche un semplice appunto sul verbale può preservare la difesa.
  4. Accettare l’adesione senza calcoli: alcuni allevatori cedono alla proposta dell’ufficio senza verificare se la maggiore imposta sia corretta. È opportuno richiedere la documentazione e fare i conti con un esperto.
  5. Confondere rottamazione e condono: la rottamazione non elimina il tributo, ma solo interessi e sanzioni; il mancato pagamento delle rate fa decadere dal beneficio.
  6. Rinviare la consulenza legale: spesso si interpellano professionisti solo dopo l’esecuzione di ipoteche e fermi. Un avvocato esperto può invece intervenire fin dall’accesso per prevenire errori.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme rilevanti per l’allevamento suino

Normativa / fonteSintesiRilevanza
Art. 2135 c.c.Definisce l’imprenditore agricolo; l’allevamento è agricolo se mira al ciclo biologico di animali o piante, anche senza terra.Base per sostenere che l’allevamento di suini è attività agricola.
D.Lgs. 192/2024Riforma della fiscalità agricola: adotta la teoria del ciclo biologico e ammette colture fuori suolo; chiarisce che l’allevamento in struttura chiusa è agricolo se finalizzato al ciclo biologico.Utile a difendere l’allevatore dal tentativo di qualificazione industriale.
Art. 32 TUIRL’allevamento è reddito agrario solo se i mangimi sono autoprodotti almeno per 1/4; oltre tali limiti l’eccedenza è reddito d’impresa.Rilevante per il calcolo della quota imponibile.
Art. 12 Statuto del contribuenteRegola accessi e verifiche; impone il contraddittorio, l’informativa sui diritti e i limiti temporali dell’ispezione.Base per eccepire violazioni procedurali.
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Disciplina l’istanza di accertamento con adesione; sospende i termini per ricorrere e consente la definizione con riduzione delle sanzioni.Strumento deflattivo per chiudere il contenzioso.
Art. 36‑bis DPR 600/1973Controllo automatizzato; la Cassazione ha negato il recupero di crediti IVA non utilizzati tramite 36‑bis.Utile se l’accertamento deriva da un controllo automatizzato illegittimo.
Legge 3/2012 (sovraindebitamento)Consente accordi di ristrutturazione e piano del consumatore con falcidia dei debiti; per l’IVA solo dilazione.Strumento per gestire debiti ingenti.
D.L. 118/2021 (composizione negoziata)Procedura volontaria e stragiudiziale per imprese in crisi con assistenza di un esperto; sospende le azioni esecutive.Utile per salvare l’impresa agricola dalla liquidazione.
Legge 199/2025 (rottamazione Quinquies)Permette di estinguere i ruoli 2000‑2023 pagando solo capitale e spese; fino a 54 rate; decadenza in caso di salto di due rate.Strumento di definizione per chi ha debiti iscritti a ruolo.

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

FaseTermini e durataRiferimento normativo
Contraddittorio preventivo30 giorni per presentare osservazioni allo schema di atto; avviso non emesso prima di 60 giorni dal PVC.Art. 6‑bis L. 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 13/2024).
Istanza di accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (30 giorni se atto con contraddittorio); sospende i termini per 90 giorni .Art. 6 D.Lgs. 218/1997.
Ricorso in primo grado60 giorni dalla notifica dell’avviso.D.Lgs. 546/1992.
Pagamento con acquiescenza30 giorni dalla notifica dell’avviso (sanzioni ridotte).Art. 15 D.Lgs. 218/1997.
Rottamazione QuinquiesDomanda entro il 30 aprile 2026 (termine ipotizzato), pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali .Legge 199/2025.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un accertamento fiscale?
    È l’attività con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la corretta determinazione e il versamento delle imposte. Può avvenire tramite controlli a tavolino (36‑bis e 36‑ter), accessi presso la sede dell’impresa o analisi incrociata dei dati. Nel settore suinicolo l’accertamento mira a verificare se l’allevatore ha dichiarato correttamente il reddito agrario e se ha superato i limiti del 25 % di mangimi autoprodotti .
  2. Quando l’allevamento di suini è considerato attività agricola?
    L’allevamento è agricolo quando l’imprenditore cura il ciclo biologico degli animali utilizzando mangimi autoprodotti per almeno un quarto e svolge l’attività nell’ambito di un processo produttivo che rientra nella definizione di imprenditore agricolo dell’art. 2135 c.c. .
  3. Cosa succede se supero il limite dei mangimi autoprodotti?
    La parte di allevamento che eccede il limite del 25 % produce reddito d’impresa e viene tassata secondo le regole ordinarie. L’Agenzia delle Entrate può recuperare IVA e imposte dirette per la quota eccedente. È quindi importante documentare l’autoproduzione e, se necessario, separare contabilmente l’attività agricola da quella industriale.
  4. Quali diritti ho durante un accesso della Guardia di Finanza?
    Devi essere informato dell’oggetto e della finalità del controllo e hai diritto a essere assistito da un professionista. L’accesso deve avvenire durante l’orario di esercizio e non può protrarsi oltre 30 giorni senza motivo . Puoi chiedere che la documentazione sia esaminata presso l’ufficio e puoi annotare le tue osservazioni sul verbale .
  5. Cos’è il contraddittorio preventivo?
    Introdotto dal D.Lgs. 13/2024, impone all’ufficio di inviarti un schema di atto prima di emettere l’avviso definitivo. Hai 30 giorni per presentare osservazioni e documenti. Se l’ufficio emette l’avviso senza rispettare questa procedura (salvo i casi esclusi), l’atto è nullo.
  6. Come funziona l’accertamento con adesione?
    Presenti un’istanza all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o 30 giorni se l’atto è con contraddittorio). L’istanza sospende per 90 giorni il termine per ricorrere . Durante questo periodo incontri l’ufficio, discuti i rilievi e, se raggiungi un accordo, firmi un verbale con riduzione delle sanzioni (a 1/3). Se non c’è accordo, puoi impugnare l’avviso in giudizio.
  7. Cos’è la rottamazione Quinquies?
    È una misura che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 pagando solo l’imposta e le spese, senza sanzioni e interessi . Puoi scegliere un’unica soluzione entro luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali . Se salti due rate perdi il beneficio.
  8. Posso rateizzare gli importi dell’avviso di accertamento?
    Sì. Se non aderisci alla definizione agevolata, puoi chiedere un piano di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate–Riscossione (72 rate mensili ordinarie o fino a 120 in caso di grave difficoltà). La domanda blocca le azioni esecutive per il debito rateizzato.
  9. È possibile contestare un controllo automatizzato (36‑bis)?
    Se la comunicazione automatizzata rettifica un credito IVA non utilizzato o si basa su presunzioni, puoi contestarla in autotutela o in giudizio. La Corte di Cassazione ha chiarito che il 36‑bis non può recuperare crediti non utilizzati .
  10. Cosa fare se ricevo un preavviso di fermo o ipoteca?
    È consigliabile contattare immediatamente un professionista. Puoi presentare istanza di sospensione dimostrando l’indispensabilità del mezzo o contestando la legittimità dell’iscrizione (mancata notifica dell’avviso, prescrizione). Se i debiti sono rateizzabili, la presentazione della domanda sospende la misura.
  11. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
    Entrambi sono previsti dalla legge 3/2012. Il piano del consumatore è destinato al debitore persona fisica che ha contratto debiti per esigenze personali o famigliari. L’accordo di ristrutturazione si rivolge invece alle imprese (anche agricole) e necessita dell’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei debiti. Entrambi richiedono l’assistenza di un OCC e l’omologa del tribunale .
  12. Chi può accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa?
    Tutti gli imprenditori commerciali o agricoli che si trovano in crisi o insolvenza reversibile possono avviare la procedura. Si accede tramite piattaforma telematica, si nomina un esperto indipendente e si negozia con i creditori sotto la supervisione dell’esperto . La procedura prevede misure protettive delle azioni esecutive.
  13. È possibile ottenere l’esdebitazione totale?
    Sì, ma solo in determinate condizioni. Il codice della crisi prevede l’esdebitazione del sovraindebitato persona fisica dopo la liquidazione di tutti i beni e l’adempimento del piano . Per le imprese soggette a liquidazione giudiziale, l’esdebitazione è concessa ai soci illimitatamente responsabili che dimostrano di aver collaborato e di non aver commesso reati.
  14. Cosa succede se non rispondo alla comunicazione dello “schema di atto”?
    La mancata risposta non comporta rinuncia ai propri diritti; semplicemente l’ufficio potrà notificare l’avviso definitivo dopo lo scadere dei 30 giorni. Tuttavia, non presentare controdeduzioni equivale a perdere un’occasione per ridurre la pretesa.
  15. Devo presentare sempre la dichiarazione dei redditi anche se il reddito agrario è tassato con il criterio catastale?
    Sì. L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi sussiste anche per i titolari di redditi agrari. In assenza di dichiarazione, l’amministrazione può notificare avvisi di accertamento più lunghi (fino a otto anni) e applicare sanzioni più severe.
  16. Posso dedurre le spese per l’acquisto di capi suini?
    Nel regime di reddito agrario le spese non sono deducibili perché il reddito è forfettariamente determinato sulla base del reddito catastale. Se l’allevamento supera i limiti e genera reddito d’impresa, le spese (acquisto capi, mangimi, veterinario) sono deducibili secondo le regole ordinarie e devono essere documentate.
  17. Quali sanzioni si rischiano in caso di omessa o infedele dichiarazione?
    Le sanzioni pecuniarie vanno dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa per infedele dichiarazione e dal 120 % al 240 % per omessa dichiarazione. In caso di superamento della soglia di punibilità, l’omessa presentazione della dichiarazione integra il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 2 a 5 anni. L’accertamento con adesione e la definizione agevolata riducono le sanzioni ma non escludono il profilo penale se ricorrono i presupposti.
  18. È possibile conciliare in Cassazione?
    No. La conciliazione è ammessa solo fino all’appello. In Cassazione si discutono esclusivamente questioni di diritto. Tuttavia, se in Cassazione si riconosce l’illegittimità di un atto, si ottiene l’annullamento con rinvio.
  19. L’allevamento di suini intensivo è illegittimo?
    Da un punto di vista fiscale no, purché siano rispettate le normative ambientali e sanitarie. Alcune pronunce penali hanno condannato allevatori per maltrattamento (art. 727 c.p.) ma tali sentenze riguardano la tutela degli animali e non la fiscalità. Tuttavia, se la struttura non è a norma ambientale l’autorità può comminare multe e sequestri con riflessi economici.
  20. Cosa succede se l’azienda è una S.r.l. agricola e viene estinta?
    La Cassazione ha stabilito che, dopo l’estinzione di una S.r.l., l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento direttamente al socio senza attendere un quinquennio di protezione (ordinanza 24023/2025). Pertanto, i soci rispondono dei debiti tributari pro quota e devono vigilare sulla corretta chiusura della società.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Allevamento con mangimi autoprodotti al 30 %

Scenario: L’azienda “SuiniCalabriaxxxx S.S.” alleva 500 capi suini in un ciclo chiuso di 180 giorni. Gestisce 60 ettari di terreno per la coltivazione di mais, orzo e soia da destinare a mangime. L’approvvigionamento per la stagione 2025 mostra che il 30 % dei mangimi (in termini di peso secco) deriva da produzione propria, il restante 70 % è acquistato.

Accertamento: L’Agenzia delle Entrate contesta che il reddito agrario non sia applicabile, poiché ritiene che l’allevamento utilizzi prevalentemente mangimi acquistati. Viene emesso un avviso di accertamento per 200.000 € di maggior reddito d’impresa e IVA evasa. L’azienda presenta istanza di accertamento con adesione.

Analisi:

  • Prova della quota di autoproduzione: l’azienda produce il 30 % dei mangimi (maggiore del limite del 25 %), quindi l’intero allevamento può essere considerato attività agricola . Nel contraddittorio si produce la documentazione della raccolta, i registri di magazzino e le fatture di vendita del surplus.
  • Rideterminazione del reddito: durante l’adesione l’Agenzia accetta di riconoscere il reddito agrario per intero e annulla il recupero IVA. Si concorda una sanzione per infedele dichiarazione ridotta a un terzo (da 90 % a 30 % dell’imposta dovuta). La maggiore imposta residua è di 20.000 €.
  • Pagamento: l’azienda versa 20.000 € in unica soluzione e chiude la controversia; restano validi i contributi INPS ma non sono oggetto di lite.

Simulazione 2 – Superamento dei limiti e distinzione tra reddito agrario e d’impresa

Scenario: La ditta individuale “Fattoria del Maialexxxx” alleva 1.000 suini e produce autonomamente solo il 15 % dei mangimi. L’azienda acquista gran parte dei cereali e dei mangimi composti. Non possiede terreni significativi ma affitta 10 ettari. L’attività comprende una salumeria che trasforma i suini in prosciutti e salami venduti sul mercato.

Accertamento: In base ai dati dei fornitori e ai movimenti bancari, l’Agenzia ritiene che l’allevatore abbia superato i limiti del reddito agrario. Viene emesso un avviso di accertamento per 500.000 € di maggior imponibile e IVA evasa.

Difesa:

  • Separazione delle attività: in sede di contraddittorio si dimostra che il ciclo di allevamento al 15 % non soddisfa il requisito del 25 %, quindi la parte di allevamento è reddito d’impresa. Tuttavia, la salumeria utilizza esclusivamente suini propri; la trasformazione rientra tra le attività connesse .
  • Riduzione del reddito imponibile: la contabilità è ricostruita considerando i costi (acquisto mangimi, manodopera, veterinari). L’Ufficio riconosce che, dedotte le spese, il reddito d’impresa imponibile è inferiore. Si concorda un reddito d’impresa di 200.000 € e una sanzione al 30 %.
  • Rateizzazione: l’allevatore, non potendo pagare subito, aderisce alla rottamazione per i debiti pregressi e chiede una rateizzazione straordinaria di 120 rate per la nuova imposta. Presenta inoltre un piano del consumatore perché i debiti bancari e fiscali superano 1,5 milioni di euro.

Simulazione 3 – Crisi di liquidità e sovraindebitamento

Scenario: La società agricola “Suinitalia S.r.l. agricolaxxxx” ha accumulato negli anni debiti fiscali per 800.000 € (IVA, IRAP, contributi INPS) e debiti bancari per 1,2 milioni di euro a causa di investimenti in nuove stalle e di un calo del prezzo dei suini. La società ha patrimonio immobiliare (capannoni e terreni) ma non riesce a sostenere i piani di rientro. L’Agenzia delle Entrate–Riscossione ha iscritto ipoteca e preannunciato pignoramenti.

Soluzione:

  • La società avvia la composizione negoziata della crisi ai sensi del D.L. 118/2021 . Con l’assistenza di un esperto, presenta ai creditori un piano di ristrutturazione che prevede la cessione di un terreno non strategico, la rateizzazione delle imposte e la conversione di parte dei debiti bancari in strumenti partecipativi.
  • Durante la negoziazione sono sospese le azioni esecutive. L’esperto attesta la ragionevolezza del piano e i creditori (tra cui l’Agenzia delle Entrate) acconsentono. La società riesce a salvaguardare la continuità aziendale, mantenere i posti di lavoro e rientrare gradualmente dal debito.
  • In caso di mancato accordo, avrebbe potuto ricorrere alla procedura di sovraindebitamento con liquidazione controllata e successiva esdebitazione .

Conclusione

L’allevamento di suini è un’attività complessa, soggetta a normative fiscali, sanitarie e ambientali. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto importanti novità: la riforma del 2024 ha esteso la nozione di attività agricola alla teoria del ciclo biologico, mentre la legge di bilancio 2026 ha previsto la rottamazione Quinquies per estinguere i ruoli e il D.Lgs. 13/2024 ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che il Fisco non può recuperare crediti IVA con il controllo automatizzato se il credito non è stato utilizzato e che il limite del 25 % di mangimi autoprodotti rimane determinante per distinguere il reddito agrario da quello d’impresa .

Per gli allevatori, la strategia difensiva deve essere mirata: documentare la produzione di mangimi, conservare la contabilità, verificare le motivazioni dell’avviso, attivare il contraddittorio e valutare l’adesione. In molti casi è possibile ridurre o annullare le riprese attraverso l’accertamento con adesione o la conciliazione. Se il debito è ormai definitivo, la rottamazione, la rateizzazione o gli strumenti di gestione della crisi (sovraindebitamento, composizione negoziata) consentono di salvare l’azienda e tutelare il patrimonio.

Agire tempestivamente è cruciale: l’inazione può portare a cartelle, fermi e pignoramenti che compromettono la continuità aziendale. Per questo motivo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti.

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