Termine per impugnare intimazione di pagamento Agenzia delle Entrate?

Introduzione

L’intimazione di pagamento inviata dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) rappresenta l’ultimo avviso prima dell’espropriazione forzata. È un atto con il quale l’Agente della riscossione ingiunge al debitore di pagare le somme iscritte a ruolo entro cinque giorni per evitare l’avvio del pignoramento. Nonostante sembri un semplice sollecito, l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile e la sua mancata contestazione determina la cristallizzazione del debito e preclude ogni possibilità di fare valere le irregolarità delle cartelle o dei ruoli sottostanti. Il legislatore impone termini molto stringenti per esercitare la difesa: 60 giorni dalla notificazione, salvo i termini più lunghi previsti per i contribuenti residenti all’estero.

Ignorare l’intimazione di pagamento è uno degli errori più frequenti commessi dai debitori. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la mancata impugnazione della intimazione produce effetti preclusivi: la Corte di Cassazione, con ordinanza 29594/2025, ha sancito che l’omessa impugnazione dell’intimazione impedisce di sollevare in seguito le irregolarità della cartella di pagamento o di eccepire la prescrizione del credito . Pertanto il contribuente deve agire tempestivamente. Nell’articolo si illustrano i riferimenti normativi (art. 50 del DPR 602/1973, art. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992), le sentenze più recenti e le strategie difensive efficaci.

Perché questo tema è importante

  • Rischio di esecuzione forzata – L’intimazione di pagamento rappresenta l’ultimo avvertimento prima del pignoramento; se il debitore non agisce, AdER può procedere all’espropriazione dei beni.
  • Preclusione delle difese – La Cassazione ha stabilito che l’intimazione è l’unico momento utile per contestare i vizi delle cartelle: non impugnarla fa “cristallizzare” la pretesa tributaria .
  • Termini ristretti – Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica . Un giorno di ritardo rende il ricorso inammissibile.
  • Errori frequenti – Molti contribuenti pensano che l’intimazione sia un semplice sollecito e la ignorano. Le normative recenti (D.Lgs. 110/2024) hanno reso ancora più rigorose le regole sulla notifica e sull’obbligo di inviare la cartella anche al coobbligato .

Soluzioni legali principali

  1. Impugnazione dell’intimazione – È l’azione principale. Il ricorso deve essere notificato all’AdER e, in alcuni casi, all’ente creditore entro sessanta giorni. Con il ricorso è possibile contestare vizi propri dell’intimazione (ad es. notifica inesistente o vizi della cartella non notificata).
  2. Istanza di sospensione della riscossione – In via cautelare si può chiedere la sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti in attesa della decisione.
  3. Autotutela e rateazione – Se emergono errori evidenti o se il contribuente è in difficoltà economica, si può richiedere l’annullamento in autotutela o un piano di rateizzazione.
  4. Definizioni agevolate – Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno previsto rottamazioni e definizioni agevolate. La “rottamazione‑quater” ex L. 197/2022 (commi 231‑252) è stata oggetto di controversie giudiziarie nel 2025 . Queste procedure consentono la riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi.
  5. Soluzioni di crisi e sovraindebitamento – In presenza di gravi difficoltà è possibile accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (accordo di composizione e piano del consumatore) e, per i soggetti non fallibili, alle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come la ristrutturazione dei debiti del consumatore .

Chi può aiutare: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un network nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in contenzioso fiscale e crisi da sovraindebitamento. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 .

Lo studio dell’Avv. Monardo offre assistenza completa:

  • Analisi dell’intimazione e dei documenti correlati per individuare eventuali vizi formali o sostanziali.
  • Redazione del ricorso dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria competenti, con deposito telematico e notifiche PEC.
  • Richiesta di sospensione dell’esecuzione e gestione delle trattative con AdER.
  • Piani di rientro e transazioni con l’ente creditore.
  • Gestione giudiziale e stragiudiziale di tutte le fasi della riscossione.
  • Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e in quelle di composizione negoziata della crisi, sfruttando gli strumenti previsti dal D.Lgs. 14/2019 e dal D.L. 118/2021 .

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere le regole sul termine per impugnare l’intimazione di pagamento occorre analizzare la normativa in materia di riscossione e processo tributario e le decisioni della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.

1. Il DPR 602/1973 e la struttura della riscossione

Il DPR 29 settembre 1973, n. 602 disciplina la riscossione delle imposte sul reddito e detta le regole per l’esecuzione esattoriale. L’articolo 50, come sostituito dal D.Lgs. 46/1999 e modificato dal D.Lgs. 110/2024, stabilisce:

  • Inizio dell’espropriazione forzata – Il concessionario può procedere all’espropriazione forzata solo dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento al debitore . Il termine consente al contribuente di saldare o contestare il debito.
  • Intimazione di pagamento – Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione deve notificare un avviso che contiene l’intimazione a pagare entro cinque giorni . L’avviso riproduce gli importi dovuti e avverte che in caso di mancato pagamento si procederà al pignoramento.
  • Efficacia limitata – L’avviso di intimazione perde efficacia dopo un anno dalla notifica . Se l’agente non avvia l’esecuzione entro tale termine, è necessario un nuovo avviso.

Il legislatore ha equiparato l’intimazione di pagamento al precedente avviso di mora (abrogato nel 1999) e l’ha trasformata in un atto esecutivo autonomo. A partire dall’8 agosto 2024, le modifiche introdotte dal D.Lgs. 110/2024 hanno imposto che la cartella di pagamento debba essere notificata anche al coobbligato solidale prima dell’espropriazione . Ciò rafforza il diritto di difesa di tutti i debitori coinvolti.

2. Gli atti impugnabili: art. 19 D.Lgs. 546/1992

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 disciplina il processo tributario. L’art. 19 elenca gli atti impugnabili e stabilisce i criteri di impugnazione:

  • Il ricorso può essere proposto contro l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione ipotecaria, il fermo di beni mobili registrati e altri atti indicati.
  • Gli atti devono indicare il termine per il ricorso e la commissione competente.
  • Ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri; la mancata notificazione di atti precedenti consente di impugnarli unitamente all’atto notificato. Questa regola impedisce di contestare vizi delle cartelle dopo che l’intimazione è divenuta definitiva.

L’intimazione di pagamento non è espressamente menzionata nell’elenco degli atti impugnabili perché è equiparata all’avviso di mora, già contemplato nell’art. 19, comma 1, lett. e. La Cassazione ha chiarito che l’intimazione costituisce un atto autonomamente impugnabile e, dunque, deve essere contestata entro il termine previsto dall’art. 21.

3. Termini per impugnare: art. 21 D.Lgs. 546/1992

L’art. 21 del decreto stabilisce il termine perentorio per la proposizione del ricorso:

“Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo” .

La norma prevede un termine di 60 giorni (dies ad quem incluso). Per i contribuenti residenti all’estero il termine è di 90 giorni, mentre per il ricorso contro il rifiuto tacito di rimborso il termine decorre dal 90º giorno dopo la domanda . In tutti gli altri casi la decadenza è assoluta; la giurisprudenza ha precisato che la sospensione feriale non opera poiché il termine per la riscossione è dilatorio e non processuale .

4. Effetti della mancata impugnazione: art. 19, comma 3

Il comma 3 dell’art. 19 prevede che gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati insieme a quelli successivi soltanto se non sono stati notificati. La Cassazione ha interpretato questa norma in senso restrittivo: se l’atto successivo (es. intimazione) viene impugnato in ritardo o non viene impugnato, i vizi della cartella e del ruolo non sono più contestabili.

L’ordinanza 29594/2025 sintetizza l’orientamento prevalente: “la mancata impugnazione della intimazione di pagamento … è idonea a precludere al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della prodromica cartella” . L’iscrizione ipotecaria che segue a diversi atti definitivi può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti pregressi . Di conseguenza, il contribuente che non impugna l’intimazione non potrà più dedurre la prescrizione del credito o l’omessa notifica della cartella; tali eccezioni dovevano essere fatte valere con l’impugnazione dell’intimazione .

5. La trasformazione della riscossione: D.Lgs. 110/2024 e D.Lgs. 33/2025

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (riforma della riscossione) ha modificato gli articoli 45 e 50 del DPR 602/1973. La riforma ha imposto che prima di procedere all’espropriazione l’agente della riscossione deve notificare la cartella al coobbligato solidale; non basta più l’intimazione . Inoltre, il legislatore ha previsto un rafforzamento delle comunicazioni telematiche, stabilendo un termine di 120 giorni per l’iscrizione dell’ipoteca dopo la notifica dell’intimazione.

Il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione) ha introdotto una riforma organica (in vigore dal 1° gennaio 2026 e a pieno regime dal 2027) che abrogherà l’art. 50 del DPR 602/1973 dal 1° gennaio 2027 . Le nuove regole prevedono la sostituzione dell’intimazione con un atto unico denominato ordine di pagamento e disciplinano termini e procedura diversi. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2026 si applica l’attuale regime, perciò l’intimazione continua a costituire un atto autonomo e impugnabile.

6. Il ruolo della giurisprudenza recente

La giurisprudenza ha assunto un ruolo determinante nell’interpretazione dell’impugnabilità dell’intimazione:

  1. Cass. Sez. Un. 3773/2014 – Ha affermato che la mancata notifica della cartella consente di impugnarla insieme all’intimazione. Tuttavia, l’intimazione impugnata solo per i vizi propri non consente di far valere la prescrizione o l’invalidità dell’accertamento.
  2. Cass. 22108/2024 – Ha ribadito che l’iscrizione ipotecaria è impugnabile solo per vizi propri se gli atti prodromici (cartelle e intimazioni) non sono stati impugnati . La decisione ha segnato la cristallizzazione del credito.
  3. Cass. 6436/2025 e 13329/2025 – Hanno confermato che l’intimazione di pagamento è equiparata all’avviso di mora e deve essere impugnata entro 60 giorni. L’omessa impugnazione preclude la contestazione dei vizi della cartella.
  4. Cass. 21945/2025 – Ha sancito che l’impugnazione dell’intimazione non è facoltativa ma necessaria. La Corte ha respinto la tesi che la mancata notifica della cartella consenta di attendere l’esecuzione per contestare il ruolo.
  5. Corte costituzionale n. 36/2025 – Ha affrontato la questione delle nuove prove in appello e dell’applicazione retroattiva delle norme sulla prova nel processo tributario . La sentenza non riguarda direttamente l’impugnazione dell’intimazione ma conferma la centralità del diritto di difesa.
  6. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Toscana 2024 – Ha annullato un’ipoteca perché l’agente della riscossione non aveva notificato l’avviso di intimazione previsto dall’art. 50 .
  7. Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, sentenza 3719/2025 – Ha dichiarato inammissibile un ricorso perché il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022; la definizione quater estingue il debito e rende improcedibile l’impugnazione .

Questi precedenti mostrano come l’orientamento della Cassazione stia diventando sempre più rigoroso e impone al contribuente di vigilare sui termini.

7. La motivazione degli atti: legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

L’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che gli atti della pubblica amministrazione siano motivati a pena di annullabilità, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Se la motivazione rimanda ad un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato o riprodotto. Gli atti devono anche indicare l’ufficio competente, il funzionario responsabile, l’autorità a cui presentare ricorso e i termini . Questa norma è fondamentale: se l’intimazione non riporta le ragioni del debito o non indica i termini per impugnare, può essere annullata.

8. Notifiche e digitalizzazione

La normativa sulla notificazione degli atti è contenuta negli artt. 26, 60, 60‑ter e 60‑quinquies del DPR 600/1973 e nella legge 53/1994. La giurisprudenza ha chiarito che la notifica via PEC deve avvenire agli indirizzi presenti negli elenchi pubblici (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC – INI-PEC o ReGIndE). In mancanza di tali indirizzi, la notifica deve essere eseguita secondo le regole ordinarie. L’inosservanza del regime digitale può comportare la nullità della notifica . Inoltre, il D.L. 83/2015 ha previsto la riforma del processo tributario telematico, imponendo il deposito telematico degli atti e abilitando la firma digitale.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’intimazione

Ricevere un’intimazione di pagamento non significa dover pagare subito; il contribuente dispone di strumenti legali per difendersi. Di seguito un’analisi dettagliata della procedura da seguire.

1. Verifica della validità della notifica

Controllare la data e la modalità di notifica

  • Annotare la data di ricevimento dell’intimazione (via PEC, raccomandata o notificazione a mezzo messo comunale). Questa data è il dies a quo per calcolare i 60 giorni.
  • Verificare che la notifica sia stata effettuata all’indirizzo digitale corretto (PEC iscritta in INI‑PEC) o all’indirizzo fisico di residenza. In caso di notifica effettuata a un indirizzo errato o inesistente, l’atto può essere impugnato per nullità della notifica.

Verificare la legittimazione dell’Agente

L’intimazione deve essere emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (o da un agente della riscossione autorizzato, come ex Equitalia). Il soggetto indicato nella lettera deve corrispondere al soggetto legittimato a riscuotere.

2. Analisi della documentazione allegata

L’intimazione riporta le cartelle di pagamento sottostanti, con gli importi dovuti per imposte, sanzioni e interessi. Occorre richiedere copia integrale delle cartelle e dei ruoli, se non già in possesso.

Consiglio pratico: chiedere subito all’AdER la documentazione completa, specificando i riferimenti delle cartelle e dei ruoli. Il richiedente ha diritto di visionare gli atti ai sensi della legge 241/1990 e dell’art. 7 dello Statuto del contribuente .

3. Valutazione dei termini di prescrizione

Verificare se il tributo o la sanzione siano prescritti. Le imposte dirette (IRPEF, IRES) si prescrivono in 10 anni, l’IVA in 10 anni, i contributi previdenziali in 5 anni, mentre le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni. La notifica della cartella o dell’intimazione interrompe la prescrizione, ma la Cassazione ha precisato che l’omessa impugnazione dell’intimazione preclude la possibilità di far valere la prescrizione . Perciò è fondamentale dedurre la prescrizione nel ricorso contro l’intimazione.

4. Impugnazione dell’intimazione: come e quando

Termine di 60 giorni

  • Dal giorno successivo alla notifica decorrono 60 giorni (90 se il contribuente risiede all’estero). Se l’ultimo giorno cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo .
  • La sospensione feriale (1° agosto – 31 agosto) non opera per il termine previsto dall’art. 50, poiché si tratta di un termine dilatorio per la riscossione ; tuttavia opera per il termine per impugnare l’atto.

Notifiche del ricorso

  • Il ricorso deve essere notificato all’Agente della riscossione (AdER) mediante PEC o ufficiale giudiziario. Se l’intimazione riguarda tributi erariali (IRPEF, IVA, ecc.), non è necessario notificare anche all’ente impositore; se riguarda tributi locali (IMU, TARI, multe), occorre notificare anche al Comune o all’ente creditore.
  • La notifica via PEC deve essere inviata alla casella istituzionale dell’ente, reperibile negli elenchi pubblici. È consigliabile utilizzare l’ufficio notifiche degli avvocati (LEGES) o un servizio professionale per evitare errori.

Deposito del ricorso

  • Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente (o il suo avvocato) deve depositare il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente. Il deposito avviene telematicamente tramite il sistema SICID-GT o SUIT. È necessario allegare copia dell’intimazione, delle cartelle, della ricevuta di notifica e della procura alle liti.

Contenuto del ricorso

  • Indicazione dell’atto impugnato e del tributo contestato.
  • Esposizione dei motivi di illegittimità (vizi formali e sostanziali, prescrizione, inesistenza del debito, difetto di motivazione, violazione delle norme di notifica).
  • Richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, se sussiste pericolo di danno grave e irreparabile.

5. Il ricorso e la sospensione

Il ricorso può essere accompagnato da un’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992. Il contribuente deve dimostrare:

  • Periculum in mora – Pericolo di danno grave e irreparabile (es.: imminente pignoramento del conto, blocco dell’attività).
  • Fumus boni iuris – Apparenza di fondatezza delle censure (es.: notifica nulla, prescrizione).

Il presidente della sezione fissa l’udienza di sospensione in tempi rapidi (5 – 30 giorni) e, se accoglie l’istanza, sospende gli effetti dell’intimazione. La sospensione può essere subordinata al versamento di una cauzione o di una parte del debito.

6. Eventuale pignoramento e opposizione all’esecuzione

Se il debitore non impugna l’intimazione o se il ricorso è respinto, l’AdER può procedere all’espropriazione forzata (pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, fermo amministrativo). In tal caso il contribuente può proporre:

  • Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto della controparte di procedere (es. mancanza di titolo esecutivo).
  • Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare vizi formali del pignoramento.
  • Incidente di sospensione – Richiedere la sospensione del pignoramento in attesa della decisione.

Attenzione: l’opposizione all’esecuzione non consente di far valere vizi della cartella o dell’intimazione se non sono stati contestati nei termini .

7. Decadenza e prescrizione: termini essenziali

Evento/attoTermine per l’azioneNorma di riferimento
Notifica della cartella di pagamento60 giorni per il ricorso al giudice tributarioArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Decorso di 1 anno dalla cartella senza espropriazioneObbligo di notifica dell’intimazione entro 5 giorni; efficacia 1 annoArt. 50 DPR 602/1973
Notifica dell’intimazione di pagamento60 giorni per il ricorso; dopo tale termine il credito si cristallizzaArt. 21 D.Lgs. 546/1992 , Cass. 29594/2025
Espropriazione dopo l’intimazioneImmediata (dopo 5 giorni); pignoramento esecutivoArt. 50 DPR 602/1973
Prescrizione delle imposte (IRPEF, IVA)10 anni dalla notifica della cartella; l’impugnazione interrompe la prescrizioneArt. 2946 c.c., giurisprudenza
Prescrizione delle sanzioni amministrative5 anniArt. 2092 c.c.

8. Risultato del ricorso: sentenza e possibili sviluppi

  • Accoglimento – La Corte annulla l’intimazione e, di conseguenza, la cartella e il ruolo sottostanti. Se la motivazione è carente o la notifica è nulla, l’intimazione viene annullata per vizi propri. Il giudice può dichiarare prescritto il credito se il contribuente ha dedotto la prescrizione e dimostrato il decorso dei termini.
  • Rigetto – La Corte dichiara infondato il ricorso; l’intimazione diventa definitiva e l’AdER può procedere all’espropriazione. Il ricorrente può proporre appello entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.
  • Inammissibilità – Se il ricorso è presentato oltre i 60 giorni o manca di requisiti essenziali (procura, notifica all’ente creditore), viene dichiarato inammissibile. La Cassazione, con ordinanza 29594/2025, ha affermato che l’inammissibilità deriva anche dalla mancata impugnazione dell’intimazione .

Difese e strategie legali

L’impugnazione dell’intimazione richiede un’analisi accurata delle circostanze e delle norme applicabili. Di seguito alcune strategie difensive per contestare efficacemente l’intimazione.

1. Eccezione di nullità della notifica

  • Notifica inesistente o irregolare – Se l’intimazione è stata notificata a un indirizzo errato (es. PEC non presente in INI‑PEC), la notifica è inesistente e non fa decorrere il termine per impugnare. In tal caso l’intimazione è nulla e deve essere reiterata.
  • Notifica a terzi non autorizzati – La notifica al portiere o a un vicino è valida solo se sono eseguiti i passaggi previsti dall’art. 139 c.p.c. e art. 26 DPR 602/1973. La violazione rende nullo l’atto.

2. Assenza di motivazione

L’intimazione deve indicare le cartelle di pagamento, l’importo di imposte, sanzioni e interessi e i riferimenti al ruolo. L’art. 7 dello Statuto del contribuente richiede la motivazione a pena di annullabilità . Se l’intimazione non riproduce il contenuto delle cartelle o non allega gli estratti di ruolo, è possibile contestare la mancanza di motivazione.

3. Omessa notifica della cartella o del ruolo

L’intimazione perde efficacia se è stata notificata senza che la cartella o il ruolo siano stati validamente notificati al contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria Toscana ha annullato un’ipoteca per omessa notifica dell’intimazione e della cartella . Tuttavia, la Cassazione ha precisato che l’omessa notifica della cartella va contestata con l’impugnazione dell’intimazione; se quest’ultima non viene impugnata, la cartella diventa definitiva .

4. Prescrizione del credito

La prescrizione decorre dalla scadenza del termine per pagare la cartella (60 giorni). La notifica dell’intimazione interrompe la prescrizione, ma se l’intimazione è nulla o tardiva la prescrizione prosegue. Il contribuente deve dedurre l’eccezione di prescrizione nel ricorso, allegando la prova del decorso del tempo (estratti conto, documentazione di pagamento parziale).

5. Vizi della cartella di pagamento

Pur dovendosi limitare ai vizi propri dell’intimazione, è possibile dedurre in via subordinata l’illegittimità della cartella se questa non è stata notificata o è nulla. Ad esempio:

  • Mancata motivazione – La cartella deve contenere i riferimenti all’atto impositivo, l’importo dovuto e la ripartizione delle voci. L’assenza di tali elementi comporta la nullità.
  • Ruolo errato – Se il ruolo indica importi non dovuti o imposte prescritte, l’intimazione diventa illegittima.

Tuttavia, la giurisprudenza è rigida: l’omessa impugnazione dell’intimazione impedisce di contestare successivamente i vizi della cartella .

6. Vizi della procedura di riscossione

È possibile contestare l’intimazione per violazione delle norme sulla riscossione, ad esempio:

  • Mancanza di autorizzazione per i soggetti delegati.
  • Richiesta di somme già pagate – L’intimazione può includere importi già corrisposti tramite rottamazione o definizione agevolata. In tal caso è necessario produrre le ricevute di pagamento.
  • Errori di calcolo degli interessi o delle sanzioni.

7. Strategie alternative senza impugnazione

In alcuni casi il contribuente può preferire soluzioni alternative all’impugnazione, quali:

  • Pagamento integrale o rateazione – AdER consente rateazioni fino a 72 rate (o 120 per gravi difficoltà). La richiesta interrompe i termini di espropriazione.
  • Definizioni agevolate – Le rottamazioni consentono di pagare le sole imposte senza sanzioni e interessi; la L. 197/2022 ha introdotto la “rottamazione‑quater” per debiti fino al 30 giugno 2022. La giurisprudenza del 2025 ha dichiarato inammissibili i ricorsi dopo l’adesione alla definizione .
  • Accordo di composizione della crisi o piano del consumatore (Legge 3/2012). Il debitore può proporre un piano di pagamento in base alla capacità reddituale, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive .
  • Procedure del Codice della crisi d’impresa – Per i consumatori indebitati, il D.Lgs. 14/2019 prevede la ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio .
  • Composizione negoziata della crisi – Introdotta dal D.L. 118/2021, permette all’imprenditore in crisi di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto .

8. Errore materiale nell’intimazione

Se l’intimazione riporta dati anagrafici errati, codici fiscali inesistenti o somme non pertinenti, può essere chiesta la correzione in autotutela. AdER può annullare l’atto senza necessità di ricorso giudiziale.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Nel panorama normativo italiano esistono diversi strumenti per definire i debiti fiscali senza affrontare l’espropriazione. Queste soluzioni possono essere cumulate con l’impugnazione dell’intimazione o scelte in alternativa.

1. Rottamazione e definizione agevolata

Le rottamazioni consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e una parte degli interessi legali, con lo stralcio di sanzioni e interessi di mora. Le principali edizioni sono:

  • Rottamazione ter (D.L. 148/2017) – Per cartelle notificate fino al 30 settembre 2017.
  • Saldo e stralcio (L. 145/2018) – Per contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE ≤ 20.000 €) con debiti fino a 1.000 €.
  • Rottamazione quater (L. 197/2022, commi 231‑252) – Per carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Il contribuente può versare in un’unica soluzione o in 18 rate in cinque anni. Adesione entro aprile 2024; pagamento prima rata entro ottobre 2024. Secondo la CGT Sicilia, l’adesione rende improcedibile il ricorso .

Le definizioni agevolate sospendono le procedure esecutive: chi aderisce non può essere pignorato se rispetta le scadenze. Tuttavia l’adesione comporta la rinuncia all’impugnazione delle intimazioni e cartelle.

2. Accordo di composizione e piano del consumatore (Legge 3/2012)

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 consente al debitore non fallibile (privato, professionista, impresa agricola) di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come lo stato di perdurante squilibrio fra obbligazioni e patrimonio disponibile e prevede la possibilità di concludere un accordo di composizione con i creditori o di presentare un piano del consumatore . L’accordo prevede il pagamento, anche parziale, dei crediti secondo le risorse del debitore e richiede l’omologazione del tribunale. L’art. 7 prevede che l’accordo non può prevedere la falcidia dell’IVA e delle risorse proprie dell’Unione europea .

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale. L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) assiste il debitore nella presentazione del piano che può prevedere il pagamento parziale dei debiti e l’esdebitazione del residuo . La procedura sospende le azioni esecutive in corso, compresi i pignoramenti fiscali.

3. Procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Il Codice della crisi è entrato in vigore nel luglio 2022 e prevede diverse procedure per il consumatore indebitato:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore – L’art. 67 consente a chi è sovraindebitato di proporre un piano per superare la crisi con l’aiuto di un OCC. Il piano indica le tempistiche e modalità di adempimento e può prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati .
  • Liquidazione del patrimonio – Quando il consumatore non può proporre un piano, può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio con la cancellazione del residuo.
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Permette di cancellare i debiti a chi non possiede beni e ha un reddito minimo.

Queste procedure offrono un’alternativa all’impugnazione dell’intimazione, permettendo la liberazione dai debiti in modo controllato.

4. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’art. 2 stabilisce che l’imprenditore in difficoltà può richiedere la nomina di un esperto indipendente per favorire le trattative con i creditori e raggiungere un accordo per il risanamento . Durante le trattative sono sospese le azioni esecutive individuali, compresi i pignoramenti fiscali, previo consenso del tribunale. Questa procedura è consigliata alle imprese che, pur gravate da intimazioni e debiti fiscali, intendono rimanere sul mercato.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la difesa. Ecco i più diffusi e come evitarli.

1. Ignorare l’intimazione

Pensare che l’intimazione sia un semplice sollecito è sbagliato. Non impugnare l’intimazione entro 60 giorni impedisce ogni contestazione successiva .

Consiglio: appena ricevi l’intimazione, segna la data e rivolgiti a un professionista per valutare i vizi.

2. Confondere intimazione e messa in mora

L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è diversa dalla messa in mora civilistica; quest’ultima interrompe la prescrizione ma non ha effetto esecutivo immediato.

Consiglio: verifica se l’atto ricevuto è un’intimazione (prevede la possibilità di pignoramento) o una semplice sollecitazione di pagamento.

3. Controllare solo la cartella

Molti contribuenti si concentrano sui vizi dell’accertamento o della cartella senza considerare i requisiti dell’intimazione. Tuttavia, i vizi della cartella vanno dedotti nel ricorso contro l’intimazione; diversamente sono preclusi .

Consiglio: nel ricorso inserisci sia i vizi propri dell’intimazione sia quelli delle cartelle presupposte.

4. Presentare ricorso senza procura o notifica incompleta

Il ricorso tributario richiede la procura alle liti conferita ad un avvocato; la mancanza di procura può essere sanata entro termini specifici, ma l’errore può determinare l’inammissibilità. Inoltre è essenziale notificare il ricorso a tutti i soggetti obbligati (AdER e ente creditore).

Consiglio: verifica con il tuo avvocato la corretta notificazione e il rispetto delle modalità telematiche.

5. Sottovalutare la definizione agevolata

Molti contribuenti non aderiscono alle rottamazioni per diffidenza; tuttavia, la definizione può ridurre notevolmente il debito. La giurisprudenza ha affermato che l’adesione alla rottamazione estingue la controversia .

Consiglio: valuta, insieme ad un professionista, i vantaggi economici delle definizioni agevolate prima di intraprendere un contenzioso.

6. Non considerare le procedure di sovraindebitamento

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono strumenti per azzerare o ristrutturare i debiti fiscali. Ignorarli significa perdere un’occasione per ripartire.

Consiglio: se i debiti sono elevati e il reddito insufficiente, richiedi la consulenza di un Gestore della crisi da sovraindebitamento per valutare la procedura più adatta.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’intimazione di pagamento?
    È l’atto previsto dall’art. 50 del DPR 602/1973 che l’Agente della riscossione notifica al debitore per intimargli di pagare entro cinque giorni prima di procedere all’espropriazione .
  2. Qual è il termine per impugnare l’intimazione di pagamento?
    Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notifica . Per i residenti all’estero il termine è di 90 giorni.
  3. A chi devo notificare il ricorso?
    All’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Se l’intimazione riguarda tributi locali (IMU, TARI, multe), anche all’ente creditore.
  4. Posso contestare la cartella dopo la scadenza dell’intimazione?
    No. La mancata impugnazione dell’intimazione cristallizza la pretesa e impedisce di contestare i vizi della cartella .
  5. È obbligatorio impugnare l’intimazione?
    Sì, se si vuole contestare il debito. La Cassazione ha stabilito che l’impugnazione non è facoltativa ma necessaria per evitare la cristallizzazione .
  6. Cosa succede se non pago o non impugno entro 60 giorni?
    L’Agente può procedere al pignoramento dei beni (stipendio, conto corrente, immobili) senza ulteriori avvisi e non potrai più contestare il debito.
  7. Quali vizi posso far valere nel ricorso?
    Vizi della notifica (inesistenza o nullità), difetto di motivazione, omessa notifica delle cartelle, prescrizione del credito, errore nel calcolo delle somme.
  8. Posso chiedere la sospensione della riscossione?
    Sì. Nel ricorso puoi presentare un’istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando il pericolo di danno grave e la fondatezza delle tue ragioni.
  9. Se pago, posso comunque impugnare?
    Il pagamento volontario estingue il debito e rende inammissibile l’impugnazione. Se paghi a titolo provvisorio con riserva, puoi ancora contestare entro 60 giorni.
  10. È possibile ottenere una rateazione dopo aver ricevuto l’intimazione?
    Sì. AdER concede piani di rateizzazione fino a 72 o 120 rate. Richiedere la rateazione interrompe i termini di espropriazione ma non quelli per impugnare.
  11. Qual è la differenza tra intimazione e avviso di mora?
    L’avviso di mora era previsto dall’art. 46 DPR 602/1973 ed è stato sostituito dall’intimazione con il D.Lgs. 46/1999. Entrambi intimano il pagamento, ma l’intimazione segue regole specifiche di efficacia .
  12. Se l’intimazione non indica le cartelle, è nulla?
    Sì. La mancanza di motivazione o la mancata indicazione degli atti presupposti viola l’art. 7 dello Statuto del contribuente e comporta l’annullabilità .
  13. L’impugnazione della sola iscrizione ipotecaria consente di contestare i vizi delle cartelle?
    No. L’iscrizione ipotecaria successiva a più atti definitivi è impugnabile solo per vizi propri .
  14. Posso aderire alla rottamazione dopo aver presentato il ricorso?
    Sì, ma l’adesione estingue la controversia . Devi comunicare al giudice l’adesione affinché il processo venga dichiarato estinto.
  15. Cosa succede se l’Agente non avvia l’esecuzione entro un anno dall’intimazione?
    L’intimazione perde efficacia dopo un anno . L’Agente dovrà notificare un nuovo avviso prima di procedere.
  16. È possibile presentare ricorso senza avvocato?
    No. L’assistenza tecnica è obbligatoria per valori superiori a 3.000 € (art. 12 D.Lgs. 546/1992). Per valori inferiori puoi difenderti personalmente, ma è sconsigliabile.
  17. È previsto l’obbligo di contraddittorio preventivo?
    Per l’intimazione di pagamento non è previsto un contraddittorio obbligatorio. Tuttavia la Corte costituzionale ha ritenuto che il contraddittorio sia necessario nei procedimenti di accertamento.
  18. Si può impugnare l’intimazione per importi inferiori a 1.000 €?
    Sì. L’importo non incide sulla possibilità di impugnare; per importi minimi può essere più conveniente aderire alla definizione agevolata.
  19. Che rapporto c’è tra l’intimazione e l’ingiunzione fiscale?
    L’ingiunzione fiscale, prevista dal RD 639/1910, è utilizzata dagli enti locali; l’intimazione di pagamento è prevista dal DPR 602/1973. Se ricevi un’ingiunzione, i termini e le procedure sono diversi.
  20. Le nuove norme del D.Lgs. 33/2025 cambiano questi termini?
    Sì, ma solo dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora si applica la disciplina attuale .

Simulazioni pratiche e casi concreti

Per comprendere meglio come applicare le regole sull’intimazione, vediamo alcune simulazioni basate su casi reali.

Simulazione 1 – Intimazione dopo una cartella notificata 3 anni prima

Scenario: Maria, residente a Catanzaro, riceve nel gennaio 2026 un’intimazione di pagamento per IRPEF 2017. La cartella era stata notificata nel dicembre 2022 ma Maria non l’aveva impugnata. L’intimazione riporta la somma di 5.000 € tra imposte, sanzioni e interessi.

Problema: la cartella è stata notificata oltre tre anni fa; l’Agente non ha avviato l’esecuzione entro un anno, quindi notifica l’intimazione. Maria ritiene di essere prescritta.

Analisi: la prescrizione decennale dell’IRPEF decorre dalla notifica della cartella; i dieci anni non sono ancora trascorsi. Tuttavia l’Agente ha inviato l’intimazione entro tre anni, rispettando l’art. 50. Maria ha 60 giorni per impugnare l’intimazione, deducendo eventuali vizi della notifica della cartella (es. notifica inesistente) e la decadenza. Se non impugna, la cartella diventerà definitiva e non potrà più sollevare eccezioni .

Simulazione 2 – Intimazione senza cartella

Scenario: Luca riceve un’intimazione per una presunta tassa rifiuti 2019 (TARI) di 1.200 €, ma non ha mai ricevuto la cartella di pagamento.

Problema: può impugnare l’intimazione eccependo l’omessa notifica della cartella.

Analisi: l’art. 19 consente di impugnare atti precedenti non notificati insieme a quello notificato. Luca deve impugnare l’intimazione entro 60 giorni, eccependo la mancata notifica della cartella; se prova l’invio inesistente, la Corte può annullare l’intimazione e le pretese. Se non impugna, non potrà più contestare la cartella.

Simulazione 3 – Rottamazione e ricorso pendente

Scenario: Silvia presenta un ricorso contro un’intimazione nel febbraio 2025 e nel luglio 2025 aderisce alla rottamazione quater. Al momento del pagamento della prima rata, la CGT non ha ancora deciso.

Problema: il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso.

Analisi: secondo la sentenza della CGT Sicilia 3719/2025, l’adesione alla rottamazione quater estingue la controversia . Silvia dovrà comunicare al giudice l’adesione; l’intimazione sarà annullata e il processo si chiuderà. In caso di mancato pagamento delle rate, l’AdER potrà iscrivere a ruolo le somme residue.

Simulazione 4 – Procedura di sovraindebitamento

Scenario: Marco, artigiano indebitato, riceve più intimazioni di pagamento per un totale di 100.000 €. Non ha beni immobili ma possiede attrezzi da lavoro.

Problema: come evitare pignoramenti e liberarsi dei debiti?

Analisi: Marco può ricorrere al piano del consumatore o alla ristrutturazione dei debiti prevista dal Codice della crisi. Con l’assistenza di un OCC e dell’Avv. Monardo, può proporre un piano che prevede il pagamento parziale in base al reddito e l’esdebitazione del residuo . La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive. Se il tribunale omologa il piano, le intimazioni saranno inefficaci e il debito residuo sarà cancellato al termine dei pagamenti.

Evoluzione storica dell’intimazione di pagamento

Per comprendere appieno l’importanza dell’intimazione di pagamento conviene ripercorrerne le origini. Nel sistema originario di riscossione, l’atto che precedeva l’espropriazione era chiamato avviso di mora. L’art. 46 del DPR 602/1973 (oggi abrogato) disponeva che l’esattore dovesse notificare al debitore un avviso contenente l’indicazione analitica del debito e l’invito a pagare entro cinque giorni prima di procedere all’esecuzione. Questo avviso aveva la funzione di “precetto” in ambito fiscale e poteva essere impugnato come atto autonomo. Nel 1999 il legislatore ha riformato la riscossione sostituendo l’avviso di mora con l’attuale intimazione di pagamento. L’art. 50, comma 2, del DPR 602/1973 è stato così novellato dal D.Lgs. 46/1999, prevedendo che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, il concessionario deve notificare un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni .

Negli anni successivi il legislatore è più volte intervenuto per adeguare la riscossione alle esigenze di tutela del contribuente e di efficienza della macchina fiscale. Nel 2000 la Legge 212 ha consacrato nello Statuto del contribuente i principi di trasparenza e motivazione degli atti ; nel 2001 il D.Lgs. 193 ha precisato la forma e i contenuti dell’intimazione. Nel 2011 il D.L. 70 (convertito in L. 106/2011) ha imposto l’obbligo di comunicare preventivamente l’iscrizione ipotecaria; lo stesso anno il D.L. 98/2011 ha introdotto la possibilità di rateizzare le somme richieste.

Con l’abolizione di Equitalia e la creazione dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione nel 2017, l’intimazione di pagamento è divenuta il principale atto prodromico alla riscossione coattiva. In un contesto caratterizzato da milioni di cartelle mai notificate o divenute inesigibili, l’intimazione ha assunto la funzione di richiamare il contribuente al pagamento prima del pignoramento. Le sentenze della Cassazione hanno gradualmente affermato la sua natura di atto autonomamente impugnabile: le Sezioni Unite 3773/2014 hanno riconosciuto che l’avviso di mora e l’intimazione devono essere impugnati entro 60 giorni, pena la cristallizzazione del debito; le ordinanze 16743/2024 e 6436/2025 hanno superato le interpretazioni precedenti che ammettevano l’impugnazione differita solo al momento del pignoramento. Il legislatore ha recepito tale orientamento nella riforma del 2024 (D.Lgs. 110), che ha rafforzato l’obbligo di notificare la cartella anche al coobbligato .

L’evoluzione storica dimostra che l’intimazione di pagamento è passata da atto accessorio a tappa fondamentale nel procedimento esattoriale. Oggi la sua impugnazione costituisce l’unico strumento per contestare l’iscrizione a ruolo prima dell’avvio dell’espropriazione. Per il futuro, il Testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025) abrogherà l’art. 50 a decorrere dal 1° gennaio 2027 e introdurrà un nuovo “ordine di pagamento” che assorbirà cartella e intimazione in un unico atto esecutivo. Tuttavia la regola del termine di 60 giorni per impugnare rimarrà, rendendo ancora più importante la tempestiva tutela.

Modalità di notifica e giurisprudenza sulle notifiche

La notifica dell’intimazione di pagamento deve avvenire nel rispetto delle norme di procedura e garanzia previste dal DPR 602/1973 e dal codice di procedura civile. Le modalità più frequenti sono:

  1. Notifica a mezzo posta – Il messo comunale o un funzionario di AdER consegna l’atto al contribuente. Se il destinatario è assente, l’atto può essere consegnato a un familiare convivente, al portiere dello stabile o depositato presso l’ufficio postale con avviso di giacenza. Ogni irregolarità (mancanza di avviso, consegna a persona non abilitata) può essere eccepita.
  2. Notifica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) – Dal 2016 la notifica via PEC è la modalità privilegiata. L’Agente deve inviare l’atto alla casella PEC risultante dagli elenchi pubblici (INI‑PEC per le imprese, IPA per le pubbliche amministrazioni, ReGIndE per i professionisti). La notifica via PEC si perfeziona quando il messaggio viene consegnato nella casella del destinatario.
  3. Notifica a mezzo ufficiale giudiziario – Utilizzata in via residuale, soprattutto quando la PEC non è attiva o quando l’indirizzo non risulta negli elenchi pubblici.

La giurisprudenza ha affrontato molteplici questioni sulle notifiche. Tra le pronunce rilevanti:

Cass. 4526/2022 – Ha affermato che la notifica via PEC è valida anche se il file allegato è in formato PDF e firmato digitalmente; la mancata apertura del messaggio da parte del destinatario non incide sulla validità. • Cass. 11604/2021 – Ha chiarito che il termine di 60 giorni per l’avvio dell’esecuzione (art. 50) non è un termine processuale e quindi non è soggetto alla sospensione feriale . • Cass. 8103/2020 – Ha ritenuto nulla la notifica fatta a un indirizzo PEC non presente nell’INI‑PEC. • Cass. 1230/2020, Cass. 13641/2019 e Cass. 31070/2018 – Hanno esteso la possibilità di impugnare atti non inseriti nell’elenco dell’art. 19 (come estratti di ruolo) quando vi sia un interesse concreto ad agire, affermando che le previsioni dell’art. 19 non sono tassative .

In merito alla notifica dell’intimazione, la Corte di Giustizia Tributaria Toscana ha annullato un’ipoteca perché l’Agente aveva omesso l’invio dell’intimazione al contribuente . Nelle controversie sulla validità della notifica, la prova è a carico dell’Agente della riscossione: deve esibire la ricevuta di consegna PEC o la relata di notifica postale con la firma del ricevente. In assenza di prova, l’intimazione è nulla.

Per ridurre i contenziosi, il legislatore ha istituito l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) che registra i domicili digitali dei cittadini e delle imprese. Dal 2024 i contribuenti possono eleggere il proprio domicilio digitale, al quale saranno notificati tutti gli atti fiscali. È quindi importante attivare una PEC e monitorare regolarmente le notifiche.

Le riforme normative e l’impatto sulla riscossione

La disciplina della riscossione è stata oggetto di ripetute riforme negli ultimi vent’anni. Oltre alla legge 212/2000 e al D.Lgs. 46/1999, altre modifiche hanno inciso sui termini e sulle modalità di impugnazione:

  1. D.L. 70/2011 (convertito in L. 106/2011) – Ha previsto l’obbligo per l’agente della riscossione di comunicare al contribuente, con raccomandata semplice, l’iscrizione ipotecaria sugli immobili prima dell’adozione del provvedimento. La Corte di Cassazione ha poi stabilito che la mancata comunicazione determina l’illegittimità dell’ipoteca (sentenze 22231/2016 e 19258/2017).
  2. D.L. 98/2011 – Ha introdotto la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili. Nel 2013 il D.L. 69 ha ampliato la rateazione fino a 120 rate per i contribuenti in temporanea difficoltà.
  3. D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021) – Ha riformato il codice della crisi d’impresa introducendo la composizione negoziata e ha aggiunto all’art. 12 del DPR 602/1973 il comma 4‑bis che stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile. Questo comma ha generato contrasti interpretativi: alcune pronunce hanno continuato a consentire l’impugnazione diretta del ruolo in caso di pregiudizio imminente, mentre altre l’hanno esclusa. La riforma del 2023 (D.Lgs. 220/2023) ha tentato di riequilibrare gli interessi, introducendo la possibilità di impugnare anticipatamente il ruolo e la cartella in tre casi tassativi: partecipazione a gare, procedure per ottenere benefici pubblici o presenza di pregiudizi nell’accesso al credito . L’art. 19 è stato quindi integrato per consentire la tutela anticipata.
  4. D.Lgs. 110/2024 – Ha riformato gli articoli 45 e 50 del DPR 602/1973, prevedendo l’obbligo di notificare la cartella anche ai coobbligati e introducendo regole più rigorose sulla tempistica della riscossione . In particolare, se la cartella è stata notificata solo al debitore principale, l’esecuzione non può essere iniziata contro i coobbligati fino a quando non ricevono la cartella. L’intimazione resta necessaria se l’esecuzione non è iniziata entro un anno.
  5. D.Lgs. 33/2025 – Rappresenta la riforma più radicale, istituendo il Codice unico in materia di versamenti e riscossione. La riforma prevede la sostituzione dell’intimazione con un ordine di pagamento che unifica cartella, intimazione e avviso di presa in carico. Sarà introdotto un termine di 60 giorni per l’adempimento, al termine del quale l’Agente potrà procedere all’espropriazione senza ulteriori avvisi. L’art. 241 del decreto abroga l’art. 50 a decorrere dal 1° gennaio 2027 .

Queste riforme hanno progressivamente ampliato le garanzie del contribuente (motivazione degli atti, obbligo di notifica ai coobbligati, comunicazione dell’ipoteca) e contemporaneamente hanno razionalizzato la procedura di riscossione. Chi riceve un’intimazione di pagamento deve sempre verificare in quale regime normativo si colloca il proprio atto, perché i termini e le facoltà di impugnazione possono cambiare.

Ulteriore giurisprudenza di Cassazione

Oltre alle pronunce citate in precedenza, numerose decisioni della Corte di Cassazione offrono indicazioni operative per l’impugnazione dell’intimazione:

Cass. 5791/2008 – Ha affermato che l’impugnazione della cartella può avvenire anche senza la preventiva impugnazione dell’avviso di accertamento quando si deduce la sua nullità. Questa decisione ha aperto alla possibilità di contestare vizi del ruolo nel ricorso contro la cartella, ma è stata poi ridimensionata dalla giurisprudenza successiva .

Cass. 1144/2018 – Ha ribadito che, se l’intimazione contiene l’indicazione esatta delle cartelle e la motivazione sufficiente, deve essere impugnata entro 60 giorni; l’omessa impugnazione preclude la deduzione di vizi della cartella.

Cass. 31070/2018 – Ha riconosciuto la facoltà di impugnare direttamente l’estratto di ruolo quando l’interessato dimostra un interesse concreto (es. partecipazione a gare). Questa pronuncia è stata citata nel 2022 per sostenere la tutela anticipata .

Cass. 13641/2019 – Ha precisato che la notifica dell’intimazione via PEC deve provenire da una casella istituzionale dell’Agente; la notifica proveniente da una PEC personale del dipendente è nulla.

Cass. 13314/2021 – Ha stabilito che la nullità della notifica della cartella può essere dedotta solo mediante impugnazione dell’intimazione, confermando la necessità di agire tempestivamente.

Cass. 10736/2024 – Ha affermato che l’omessa impugnazione dell’intimazione impedisce di eccepire la prescrizione maturata prima della notifica dell’intimazione stessa . La Corte ha inoltre sottolineato che l’interesse ad agire è condizione dell’azione; il contribuente non può restare inattivo e attendere l’espropriazione per poi contestare i vizi degli atti precedenti.

Cass. 20476/2025 – Ha confermato che l’intimazione deve indicare specificamente le cartelle sottostanti e i riferimenti ai ruoli; in mancanza, l’atto è nullo per difetto di motivazione.

Cass. 6436/2025 – Ha stabilito che la mancata impugnazione dell’intimazione non consente di far valere vizi della cartella neppure in sede di opposizione all’esecuzione. La Corte ha inoltre ribadito che la sospensione feriale non opera per il termine dilatorio di 60 giorni per iniziare l’esecuzione.

Questi precedenti dimostrano che l’orientamento è ormai consolidato: l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile e la sua mancata contestazione cristallizza la pretesa fiscale. La conoscenza di queste sentenze permette di formulare ricorsi più precisi e di individuare i vizi riconosciuti dai giudici.

Approfondimento sulle procedure di sovraindebitamento

La gestione della crisi da sovraindebitamento rappresenta un’alternativa importante all’impugnazione dell’intimazione, soprattutto quando il contribuente è gravato da numerosi debiti fiscali e bancari. La Legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono tre procedure principali:

  1. Accordo di composizione della crisi – Riservato a imprenditori commerciali non fallibili, professionisti e imprenditori agricoli. Prevede la ristrutturazione dei debiti mediante un accordo con i creditori che offre il pagamento parziale. Il debitore deve nominare un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che predispone la proposta e ne verifica la fattibilità. L’accordo è omologato dal tribunale; dopo l’omologazione, i creditori non possono agire in via esecutiva. Gli artt. 6 e 7 della legge definiscono lo stato di sovraindebitamento e i presupposti per l’accesso .
  2. Piano del consumatore – Destinato alle persone fisiche che non agiscono per scopi professionali o imprenditoriali. Il piano, predisposto con l’ausilio dell’OCC, può prevedere il pagamento parziale dei debiti con utilizzo di reddito futuro. La legge tutela l’abitazione principale e consente la falcidia dei tributi (esclusi IVA e ritenute) . Dopo l’omologazione, il debitore paga le rate concordate e, al termine, ottiene l’esdebitazione del residuo.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio – Riservata a chi non può proporre un piano sostenibile. Il patrimonio del debitore viene liquidato sotto la vigilanza del tribunale e del liquidatore; al termine il debitore ottiene la liberazione da tutti i debiti residui, anche fiscali.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riformato queste procedure e ha introdotto l’esdebitazione del consumatore incapiente, che consente a chi non ha patrimonio né reddito di ottenere la cancellazione dei debiti. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 66–73 del Codice) stabilisce che il piano deve indicare i tempi e le modalità per superare la crisi e può prevedere il pagamento parziale dei privilegiati . Il tribunale valuta la convenienza della proposta per i creditori e può imporre un sacrificio ai creditori privilegiati entro il limite del valore di liquidazione.

Per il contribuente che riceve un’intimazione e si trova in stato di sovraindebitamento, il ricorso a queste procedure può offrire vantaggi notevoli:

Sospensione delle esecuzioni – Dal deposito della domanda al momento dell’omologazione, il giudice può sospendere tutte le azioni esecutive, compresi i pignoramenti fiscali.

Riduzione dei debiti – Il piano può prevedere la falcidia dei tributi e la remissione degli interessi e delle sanzioni, purché si rispetti il divieto di riduzione dell’IVA e dei dazi UE .

Esdebitazione – Dopo l’esecuzione del piano o la liquidazione, il debitore ottiene l’esdebitazione integrale e può ripartire senza debiti residui.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione dei piani e nell’interlocuzione con il tribunale. La scelta della procedura dipende dalla situazione patrimoniale, dal tipo di debito e dalle prospettive di reddito del contribuente.

Altre domande frequenti

  1. Posso impugnare l’intimazione se non riporta la data della cartella?
    Sì. L’intimazione deve indicare le cartelle con i relativi estremi di notifica e gli importi. L’omissione rende l’atto invalido per difetto di motivazione .
  2. Il termine per impugnare è sospeso in caso di calamità naturale?
    Il legislatore può disporre la sospensione dei termini in presenza di eventi eccezionali (es. emergenza Covid‑19, alluvioni). In mancanza di norme specifiche, i termini restano perentori.
  3. Come si calcolano i 60 giorni se la notifica avviene per posta?
    Il termine decorre dal giorno successivo alla consegna al destinatario o al terzo legittimato. In caso di irreperibilità temporanea, decorre dal ritiro della raccomandata all’ufficio postale. Se l’avviso di giacenza non viene ritirato, la notifica si perfeziona dopo dieci giorni, e da quel momento decorrono i 60 giorni.
  4. È possibile compensare le somme dovute con crediti nei confronti della PA?
    In alcuni casi sì. Il decreto del Ministro dell’Economia del 2018 consente di compensare i debiti iscritti a ruolo con crediti certi e liquidi della PA. La procedura richiede l’attestazione del credito e la comunicazione all’AdER.
  5. Chi paga le spese del giudizio se il ricorso è accolto?
    In caso di accoglimento, la Corte può condannare l’AdER alle spese, quantificate in base ai parametri forensi. In caso di rigetto o inammissibilità, le spese sono a carico del contribuente.
  6. Cosa succede se l’intimazione riguarda contributi INPS?
    Anche per i contributi previdenziali il termine è di 60 giorni e l’intimazione è impugnabile avanti al giudice tributario. La giurisprudenza ha riconosciuto la competenza del giudice tributario quando l’intimazione riguarda contributi riscossi unitamente ai tributi.
  7. L’Agenzia può iscrivere ipoteca senza intimazione?
    No. L’art. 50 impone di notificare l’intimazione se l’espropriazione non è iniziata entro un anno. L’iscrizione ipotecaria è equiparata all’espropriazione e necessita dell’intimazione .
  8. È possibile chiedere il risarcimento dei danni per illegittima iscrizione a ruolo?
    Sì. In caso di errore grave dell’amministrazione o di notifica inesistente, il contribuente può agire davanti al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La domanda va proposta separatamente dal ricorso tributario.
  9. Può l’AdER procedere a pignoramento diretto dello stipendio dopo l’intimazione?
    Sì. Decorso il termine di cinque giorni dall’intimazione, l’Agente può effettuare il pignoramento presso terzi (es. datore di lavoro) senza bisogno di rivolgersi al giudice. È possibile opporsi al pignoramento per vizi formali o per contestare l’inesistenza del credito.
  10. Esiste un limite minimo di valore per impugnare l’intimazione?
    No. Anche per importi molto bassi il contribuente può impugnare. Tuttavia, per valori inferiori a 3.000 € è possibile difendersi personalmente senza assistenza tecnica; per importi superiori l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria.

Approfondimento sui termini processuali e sospensione dei termini

La disciplina processuale della riscossione è governata principalmente dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 546/1992. L’articolo 21 stabilisce che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto ; il termine è perentorio, decorre dalla data di perfezionamento della notifica e non è soggetto a proroghe salvo cause legali di sospensione.

Occorre distinguere tra diversi termini:

  • Termine per pagare – L’intimazione ex art. 50 lascia al debitore cinque giorni per versare le somme dovute. Se il pagamento avviene entro questo termine, l’agente della riscossione non può iniziare l’espropriazione. L’atto di intimazione perde efficacia decorsi dodici mesi, come previsto dallo stesso art. 50 .
  • Termine per impugnare – Il ricorso contro l’intimazione deve essere presentato entro sessanta giorni dalla notifica . Per i residenti all’estero il termine è di 120 giorni. La sospensione feriale (dal 1º al 31 agosto) non si applica per la riscossione, ma eventuali sospensioni per calamità o pandemie sono state introdotte con decreti d’urgenza.
  • Termine per depositare il ricorso – Entro il decimo giorno successivo alla notifica del ricorso alle parti, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando l’originale o la copia autentica del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria; la mancata costituzione rende inammissibile il ricorso.
  • Termini in caso di adesione a definizioni agevolate – La presentazione dell’istanza di rottamazione o di definizione agevolata non sospende automaticamente i termini per proporre ricorso, salvo diverse previsioni; occorre quindi valutare se impugnare l’intimazione o attendere l’esito della definizione .

È importante ricordare che le notifiche via posta elettronica certificata (PEC) si perfezionano, per il notificante, al momento in cui la ricevuta di accettazione è generata, mentre per il destinatario al momento in cui il messaggio è disponibile nella casella PEC. Il contribuente deve quindi calcolare i termini a partire dal giorno successivo al perfezionamento della notifica, considerando le eventuali sospensioni previste dalla legge (ad esempio, la sospensione per la presentazione della domanda di sovraindebitamento).

Ruolo dei coobligati e responsabilità solidale nell’intimazione di pagamento

Oltre al debitore principale, l’intimazione di pagamento può essere notificata ai coobligati solidali, quali i soci di società di persone, i soci illimitatamente responsabili, i coobbligati in solido, i garanti, i coniugi o gli eredi. La normativa in materia di riscossione prevede che la cartella di pagamento sia notificata a ciascun coobbligato prima dell’inizio dell’esecuzione. A seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024, il legislatore ha modificato gli articoli 45 e 50 del DPR 602/1973 per rafforzare la tutela dei coobligati: ora è espressamente previsto che la cartella o l’avviso di accertamento siano notificati anche al coobbligato prima dell’avvio della procedura esecutiva, in modo che questi possano esercitare il proprio diritto di difesa .

La responsabilità solidale implica che ogni coobbligato è tenuto al pagamento dell’intero debito; tuttavia, ciascuno ha il diritto di impugnare l’intimazione o la cartella per vizi propri o per difetti della notifica. Se una cartella è stata notificata solo al debitore principale e non al coobbligato, l’intimazione inviata al coobbligato può essere contestata deducendo la violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente che impone la motivazione e l’indicazione di tutti i presupposti dell’atto . La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto che la mancata notifica della cartella al coobbligato comporta l’inesistenza della pretesa nei suoi confronti.

Nel caso di responsabilità degli eredi, l’Agente della riscossione deve notificare l’intimazione a tutti gli eredi conosciuti entro un anno dall’atto di decesso; l’erede può limitare la responsabilità alla propria quota e sollevare eccezioni relative alla prescrizione e alla decadenza. Analogamente, per i coniugi, l’intimazione di pagamento può coinvolgere i beni della comunione; la tutela in tali situazioni richiede una valutazione accurata e, se necessario, la separazione dei patrimoni tramite procedura ex art. 191 del codice civile.

Vizi procedurali più frequenti e motivi di ricorso

Uno dei principali obiettivi del ricorso contro l’intimazione è far valere i vizi procedurali che rendono l’atto illegittimo o annullabile. Tra i vizi più ricorrenti si segnalano:

  • Mancata o inesistente notifica della cartella di pagamento – L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 consente di impugnare la cartella unitamente all’intimazione qualora la cartella non sia mai stata notificata. In assenza di notifica valida, il ruolo è inesistente e la pretesa è nulla.
  • Prescrizione o decadenza del credito – L’intimazione deve essere notificata entro i termini di decadenza previsti per ciascun tributo (generalmente 3 anni per l’IVA e le imposte dirette, 5 anni per contributi previdenziali). Se il credito è prescritto, l’atto è nullo.
  • Mancanza di motivazione – Lo Statuto del contribuente richiede che l’atto indichi i presupposti di fatto e di diritto, i riferimenti alla cartella, l’ufficio competente, il responsabile del procedimento e l’autorità cui ricorrere . L’omissione di questi elementi rende l’intimazione annullabile.
  • Errori di calcolo o duplicazione dei ruoli – Spesso l’intimazione somma importi già estinti o applica interessi e aggio in misura superiore al dovuto. È essenziale verificare il prospetto di dettaglio e contestare gli importi illegittimi.
  • Vizi della notifica – La notifica mediante posta, messo comunale o PEC può essere inesistente se mancano la relata, la firma digitale, l’assegnazione a un indirizzo errato, o se è stata effettuata a un indirizzo PEC non risultante nei registri pubblici (INI‑PEC, ReGIndE, INAD). La giurisprudenza richiede che l’amministrazione dimostri la validità della notifica e la tracciabilità dell’invio .

La corretta individuazione dei vizi permette al giudice di annullare l’intimazione e, conseguentemente, la cartella sottostante. Tuttavia, è necessario dedurre i vizi nel ricorso e fornire prove documentali (es. ricevute di notifica inesistente, estratti di ruolo) per ottenere l’annullamento.

Procedure di pignoramento e difese del debitore

Decorsi cinque giorni dalla notifica dell’intimazione senza che il debitore abbia pagato o ottenuto una sospensione, l’Agente della riscossione può iniziare l’espropriazione forzata. Le forme principali sono:

  1. Pignoramento presso terzi – L’agente può pignorare salari, stipendi, pensioni e conti correnti ai sensi dell’art. 72‑bis del DPR 602/1973. Il pignoramento dello stipendio è limitato a una quota (fino a un massimo di 1/7 per importi inferiori a 2.500 € e 1/10 oltre tale soglia). I pignoramenti su pensioni e stipendi sono effettuati tramite richiesta diretta al datore di lavoro o all’INPS, senza necessità di autorizzazione giudiziale.
  2. Pignoramento immobiliare – Per crediti superiori a 120.000 € l’agente può iscrivere ipoteca sull’immobile e procedere all’espropriazione immobiliare. Dal 2023 la legge ha previsto che l’agente non possa espropriare l’unica abitazione principale che non rientra nelle categorie catastali di lusso. L’intimazione deve precedere l’ipoteca .
  3. Pignoramento mobiliare – È ormai residuale: l’agente può recarsi presso la residenza del debitore per pignorare beni mobili. Si applicano le regole del codice di procedura civile.

Il debitore può opporsi all’esecuzione mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se contesta la regolarità dell’atto, o mediante opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto dell’agente a procedere. Tali opposizioni devono essere proposte dinanzi al giudice ordinario (tribunale) e non alla Corte di giustizia tributaria; pertanto, è essenziale coordinare l’impugnazione dell’intimazione con eventuali opposizioni successive.

Prescrizione dei tributi e interruzione dei termini

La prescrizione è il termine oltre il quale il credito tributario non può più essere preteso. I principali termini di prescrizione sono: dieci anni per le imposte erariali (es. IRPEF, IVA), cinque anni per i contributi previdenziali e le contravvenzioni stradali, tre anni per il bollo auto. La cartella notificata interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine della stessa durata. L’intimazione di pagamento, invece, non sempre è considerata idonea a interrompere la prescrizione; secondo una parte della giurisprudenza, produce effetti interruttivi solo se contiene gli elementi essenziali della cartella e viene notificata validamente .

È importante verificare la sequenza degli atti: se tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione sono trascorsi più anni del termine prescrizionale, il contribuente può eccepire la prescrizione. La Cassazione ha affermato che la prescrizione può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e prevale sulla decadenza . Per i tributi locali la prescrizione può essere più breve (ad es. cinque anni per la TARI). In caso di pagamento rateale, ciascuna rata interrompe la prescrizione limitatamente all’importo pagato.

Come redigere un ricorso efficace: istruzioni pratiche

La redazione del ricorso tributario richiede attenzione sia agli aspetti formali che a quelli sostanziali. Di seguito alcune indicazioni operative:

  1. Individuare l’atto da impugnare – Allegare l’intimazione e, se non notificata, la cartella di pagamento. Indicare il numero di ruolo, l’ente creditore e le somme richieste. Specificare che l’atto è impugnato ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 546/1992.
  2. Elencare i motivi di ricorso – Dedurre tutti i vizi rilevati: inesistenza della notifica, prescrizione, decadenza, carenza di motivazione, illegittimità degli interessi e dell’aggio, mancata notifica della cartella ai coobligati. Ogni motivo deve essere argomentato con riferimenti normativi e giurisprudenziali, allegando documenti (ricevute PEC, estratti di ruolo, copie di sentenze).
  3. Richiedere la sospensione dell’esecuzione – In calce al ricorso, formulare istanza cautelare ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, allegando la prova del grave e irreparabile pregiudizio (ad esempio, rischio di pignoramento dello stipendio o dell’unica abitazione).
  4. Notificare il ricorso – La notifica deve essere effettuata all’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) tramite PEC o Ufficiale giudiziario. Nei casi in cui il tributo è gestito da un ente locale, occorre notificare anche all’ente impositore. La notifica deve avvenire entro sessanta giorni dall’intimazione.
  5. Costituirsi in giudizio – Entro dieci giorni dalla notifica, depositare presso la Corte di giustizia tributaria il fascicolo con l’originale del ricorso, la relata di notifica e i documenti allegati. Per importi superiori a 3.000 €, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato. Il contributo unificato deve essere versato alla presentazione.
  6. Partecipare all’udienza e produrre memorie – Nel corso del processo possono essere depositate memorie illustrative e documenti integrativi entro i termini stabiliti dal giudice. È possibile partecipare all’udienza di discussione, anche da remoto, per sostenere le proprie ragioni.

Un ricorso ben strutturato e documentato aumenta le probabilità di successo. L’assistenza di professionisti esperti consente di individuare eccezioni tecniche che spesso sfuggono al contribuente e di gestire correttamente le notifiche e le scadenze.

Scenari futuri della riscossione: riforme e prospettive

La disciplina della riscossione è in continua evoluzione. Il legislatore ha recentemente approvato il D.Lgs. 110/2024, che entrerà pienamente in vigore nel 2026 e prevede l’abrogazione dell’art. 50 del DPR 602/1973 a partire dal 2027 . Al posto dell’intimazione tradizionale, la riforma introdurrà un nuovo avviso di intimazione integrato nella cartella, con un termine più lungo per l’esecuzione e maggiori garanzie per il contribuente. In particolare, sarà obbligatorio indicare con precisione la scadenza del termine e l’importo degli interessi, e l’avvio dell’esecuzione dovrà essere preceduto da un preavviso digitale tramite l’Indirizzo digitale unico nazionale (INAD).

Nel frattempo, è stato annunciato un ulteriore decreto (D.Lgs. 33/2025) che dovrebbe armonizzare la riscossione locale con quella nazionale, unificando le piattaforme telematiche e prevedendo la possibilità di rateizzare automaticamente i debiti di importo fino a 10.000 € senza necessità di domanda. La riforma prevede anche la semplificazione dei procedimenti di iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo, con l’obbligo di fornire al contribuente un preavviso contenente un prospetto analitico delle somme.

Le evoluzioni normative dimostrano la volontà del legislatore di bilanciare l’efficienza della riscossione con la tutela del diritto di difesa. Per i contribuenti è fondamentale restare aggiornati e avvalersi di consulenti che seguano le riforme in tempo reale, così da impostare le strategie più efficaci.

Conclusione

L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è un atto cruciale che precede l’espropriazione. Contrariamente a quanto si pensa, non è un semplice sollecito: è equiparata all’avviso di mora e, secondo l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, è un atto autonomamente impugnabile. La legge impone un termine perentorio di 60 giorni per presentare ricorso . Le sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che la mancata impugnazione dell’intimazione preclude ogni contestazione dei vizi della cartella e delle pretese fiscali .

Per difendersi efficacemente, il contribuente deve:

  • Verificare la correttezza della notifica e dei dati riportati nell’intimazione;
  • Impugnare entro 60 giorni, deducendo vizi propri e vizi delle cartelle non notificate;
  • Chiedere la sospensione della riscossione se sussistono i presupposti;
  • Valutare soluzioni alternative come la rateazione, la definizione agevolata, il piano del consumatore o la composizione negoziata;
  • Affidarsi a professionisti esperti in diritto tributario e sovraindebitamento.

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