Pignoramento presso terzi lavoratore autonomo: cosa sapere

Introduzione

Il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata che consente al creditore di soddisfarsi sui crediti che il debitore vanta verso un terzo. Negli ultimi anni la disciplina è stata profondamente modificata sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza: la riforma Cartabia del 2022 ha riscritto le norme sulla notificazione e l’iscrizione a ruolo, il nuovo Testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33) che entrerà in vigore nel gennaio 2026 ha razionalizzato le procedure tributarie, e la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199) ha introdotto la verifica fiscale automatica per i compensi professionali pagati dalle pubbliche amministrazioni. Per il lavoratore autonomo – professionista, consulente, artigiano, commerciante o titolare di partita IVA – queste novità comportano rischi concreti, perché i compensi professionali possono essere aggrediti senza le stesse salvaguardie previste per gli stipendi dei dipendenti e, a partire dal giugno 2026, la pubblica amministrazione può trattenere i compensi per compensarli con debiti fiscali.

Perché è importante comprendere il pignoramento per i lavoratori autonomi

Rispetto a un dipendente, il lavoratore autonomo non percepisce un “salario” ma un credito professionale nei confronti dei propri clienti. La legge non prevede un’“impignorabilità assoluta” per tali crediti; al contrario, salvo i limiti generali previsti dall’art. 545 c.p.c., essi possono essere aggrediti nella loro interezza. La Corte di cassazione ha affermato che l’assegnazione dell’incasso a un’associazione professionale non priva il singolo professionista della qualità di creditore: chi vanta crediti verso di lui può procedere al pignoramento presso terzi a nulla rilevando la delega all’incasso . Per i debiti fiscali l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può utilizzare la procedura speciale prevista dagli artt. 72 e 72‑bis del d.P.R. 602/1973, che consente di ordinare direttamente al terzo di pagare le somme dovute entro 60 giorni e senza formalità. Dal 15 giugno 2026 le pubbliche amministrazioni potranno persino trattenere direttamente i compensi professionali, senza sospensione e senza un atto di pignoramento, quando il professionista risulti inadempiente .

Ignorare un atto di pignoramento è quindi rischioso: i termini per opporsi sono brevi (di norma venti giorni dall’udienza o dalla notificazione), e l’inerzia può determinare la perdita dell’intero credito. Occorre conoscere le procedure, i limiti di pignorabilità, le possibilità di sospensione e le strategie difensive per proteggere la propria attività e la propria liquidità.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto presso gli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Lo studio coniuga competenze legali e fiscali per fornire soluzioni integrate: dall’analisi degli atti al ricorso per opposizione, dalle trattative con creditori alla predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. In materia di esecuzioni, l’Avv. Monardo assiste i debitori nell’eccepire vizi formali, nell’ottenere sospensioni, nel proporre piani di rientro e nel valutare la percorribilità di strumenti come rottamazioni dei ruoli, definizioni agevolate, esdebitazioni e altre procedure stragiudiziali e giudiziali. L’obiettivo è salvaguardare il patrimonio del cliente e negoziare soluzioni sostenibili.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La struttura dell’espropriazione presso terzi (artt. 543–549 c.p.c.)

L’espropriazione presso terzi è disciplinata dal Codice di procedura civile agli artt. 543 e seguenti. La forma del pignoramento è descritta all’art. 543: il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose appartenenti al debitore in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato sia al terzo sia al debitore . L’atto deve contenere:

  • l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto ;
  • l’indicazione (anche generica) delle cose o somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice ;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice e l’invito al terzo a rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 entro dieci giorni tramite raccomandata o PEC, con l’avvertimento che in difetto la dichiarazione dovrà essere resa in udienza ;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore procedente, e l’indicazione del suo indirizzo di posta elettronica certificata .

Completate le notificazioni, l’ufficiale giudiziario consegna l’atto al creditore che deve iscrivere la procedura a ruolo entro trenta giorni, depositando copia dell’atto, del titolo esecutivo e del precetto: la mancata iscrizione o la mancata notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione al terzo rendono il pignoramento inefficace . La norma prevede inoltre che, qualora il creditore riceva il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito, debba comunicarlo a debitore e terzo, cessando l’obbligo del terzo .

L’art. 546 c.p.c. definisce gli obblighi del terzo: dal giorno in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento, il terzo assume la posizione di custode e deve conservare le somme e le cose dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato di determinate maggiorazioni . Per i crediti fino a 1.100 euro l’obbligo opera fino a 1.000 euro oltre la somma precettata; per i crediti tra 1.100,01 e 3.200 euro l’aumento è di 1.600 euro; per i crediti superiori a 3.200 euro l’aumento è della metà . Nel caso di accreditamento su conto bancario o postale di stipendi, salari, indennità e pensioni, gli obblighi del terzo non operano per un importo pari al triplo dell’assegno sociale se l’accredito precede il pignoramento; se l’accredito avviene contestualmente o successivamente, l’obbligo opera nei limiti dell’art. 545 c.p.c. e delle speciali disposizioni .

L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti di pignorabilità dei crediti:

  • Sono assolutamente impignorabili i crediti per sussidi di sostentamento, maternità, malattia, assistenza e funerali .
  • Sono parzialmente pignorabili stipendi, salari, indennità sostitutive della retribuzione e prestazioni previdenziali. In via generale queste somme sono pignorabili nel limite di un quinto del netto, salvo diversa misura autorizzata dal giudice in caso di crediti alimentari; se vi sono più pignoramenti concorsuali la quota cumulativa può arrivare fino alla metà del credito .
  • Per le pensioni la riforma del 2022 ha introdotto una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 euro nel 2026) e stabilito che i pignoramenti su conti correnti con accredito di pensione operano entro un quarto della parte eccedente tale soglia .
  • Per i crediti derivanti da prestazioni non pensionistiche (NASpI, malattia, maternità, integrazioni salariali) l’INPS può trattenere fino a un quinto per il recupero di indebiti ai sensi dell’art. 69 L. 153/1969 .

Il terzo che riceve l’atto di pignoramento deve quindi sospendere i pagamenti al debitore e dichiarare al creditore l’esistenza e l’entità del debito; se omette la dichiarazione o rende dichiarazione infedele, può essere condannato al pagamento dell’intero credito.

Pignoramento speciale esattoriale (artt. 72 e 72‑bis d.P.R. 602/1973 e nuova numerazione 169–176 d.lgs. 33/2025)

Per i debiti tributari e contributivi, l’agente della riscossione dispone di una procedura speciale. L’art. 72 d.P.R. 602/1973 consente all’Agente di invitare gli inquilini o locatari a pagare direttamente i canoni di locazione entro quindici giorni, altrimenti si applicano le ordinarie norme del pignoramento . L’art. 72‑bis, introdotto nel 2001 e più volte modificato, prevede la possibilità per l’agente della riscossione di ordinare al terzo (ad esempio alla banca, al datore di lavoro del debitore o al cliente del professionista) di pagare le somme dovute al debitore entro sessanta giorni per i crediti già scaduti e alle relative scadenze per i crediti futuri . L’ordine ha efficacia per il periodo indicato e viene emesso senza necessità di formalità giudiziali; il terzo assume la qualità di custode ai sensi dell’art. 546 c.p.c. e deve versare le somme fino a concorrenza del debito .

La Corte di cassazione ha precisato che la procedura speciale è comunque un’esecuzione forzata che richiede la notifica dell’atto al debitore: la mancata notifica determina l’inesistenza giuridica dell’atto, non una semplice nullità . Questo principio è stato ribadito dall’ordinanza della Cassazione 6/2026: anche se l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis può essere notificato al terzo senza citazione in giudizio, l’omessa notifica al debitore ne determina la totale invalidità.

Dal 1º gennaio 2026 gli articoli 72 e 72‑bis saranno abrogati e sostituiti dagli artt. 169–176 del d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico versamenti e riscossione), ma la disciplina resta sostanzialmente invariata: l’agente potrà ancora emettere l’ordinanza di pagamento diretto, indicando il debito, il termine e l’importo da corrispondere. L’art. 47 del nuovo testo unico conferma che i pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento dovranno subire una ritenuta alla fonte del 20 % qualora il beneficiario soggetto passivo sia una persona fisica .

Verifica fiscale e compensazione forzata (art. 48‑bis d.P.R. 602/1973 e art. 1, comma 725, legge 199/2025)

L’art. 48‑bis d.P.R. 602/1973 prevede un sistema di verifica della regolarità fiscale prima dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (PA). Nel regime previgente le PA erano tenute a verificare, tramite il sistema informativo dell’Agenzia Entrate‑Riscossione, se il beneficiario fosse inadempiente per importi superiori a 5.000 euro; in caso di esito positivo dovevano sospendere il pagamento fino a 60 giorni e segnalare l’agente della riscossione per l’avvio di un pignoramento .

La legge di bilancio 2026 ha inserito il comma 1‑ter all’art. 48‑bis, stabilendo che dal 15 giugno 2026 le pubbliche amministrazioni dovranno verificare la posizione debitoria dei professionisti titolari di redditi di lavoro autonomo anche per pagamenti inferiori a 5.000 euro . Quando dalla verifica risulta una cartella esattoriale notificata – anche di importo modestissimo e di natura non tributaria – la PA è tenuta a versare direttamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione l’importo dovuto fino a concorrenza del debito . Solo l’eccedenza può essere corrisposta al professionista .

Questa modifica elimina la fase di sospensione e attribuisce all’agente della riscossione un pagamento immediato e automatico: il debitore professionista non riceve un atto di pignoramento, non può sollevare eccezioni in tempo reale e si vede sottrarre il credito per il solo fatto che esiste una cartella esattoriale notificata . Dottrina e professioni ordinistiche hanno contestato questa disciplina per la disparità di trattamento rispetto a imprese e dipendenti e per l’assenza di una soglia minima .

Giurisprudenza recente rilevante per i lavoratori autonomi

1. Pignoramento dei compensi professionali delegati all’associazione

Con l’ordinanza n. 16475 del 13 giugno 2024 la Cassazione ha ribadito che, nel pignoramento presso terzi, la cessione del credito priva il soggetto della qualità di creditore, ma la mera delega all’incasso non lo fa. Pertanto il creditore di un professionista può pignorare i compensi dovuti dai suoi clienti anche se il professionista ha delegato l’incasso a un’associazione o ha l’obbligo di riversare i proventi in un fondo comune . La Corte ha richiamato la precedente Cass. 756/2023, ribadendo che la società o l’associazione non può opporre al creditore del socio la delega all’incasso; solo una formale cessione del credito impedisce il pignoramento .

2. Principio del minimo vitale e lavoratori autonomi

Per i lavoratori dipendenti il legislatore ha introdotto un minimo vitale che non può essere aggredito (triplo dell’assegno sociale per i conti con accredito di stipendio/pensione ). Per i lavoratori autonomi, la Cassazione (sent. 795/2022) ha affermato che la tutela non è automaticamente applicabile: il creditore può pignorare l’intera somma sul conto del professionista, ma il giudice dell’esecuzione deve comunque garantire la proporzionalità e il rispetto dei principi costituzionali di solidarietà e dignità. In pratica il professionista può chiedere di ridurre il pignoramento dimostrando che l’esecuzione pregiudica eccessivamente la sua sussistenza; il giudice valuterà caso per caso .

3. Notifica obbligatoria dell’atto e inesistenza giuridica

L’ordinanza n. 6/2026 della Cassazione (Sez. Tributaria) ha statuito che l’atto di pignoramento speciale ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 deve essere notificato anche al debitore; la mancata notifica determina l’inesistenza giuridica dell’atto e non una semplice nullità . Questa pronuncia rafforza la tutela del lavoratore autonomo contro gli atti esattoriali notificati solo al terzo: per opporsi è sufficiente dimostrare che l’atto non è stato notificato al debitore.

4. Moratoria nel piano del consumatore

La Cassazione (sent. 9549/2025) ha chiarito che, nell’ambito dei piani del consumatore ex legge 3/2012, la moratoria concessa ai creditori privilegiati non è un termine finale ma iniziale: l’art. 8, comma 4, consente di differire l’inizio del pagamento dei creditori privilegiati fino a un anno dall’omologazione, ma non impone che siano soddisfatti integralmente entro tale termine . Questa interpretazione, applicabile anche alle ristrutturazioni del debitore consumatore nel Codice della crisi d’impresa, consente di predisporre piani di rientro più sostenibili per professionisti sovraindebitati.

Procedura passo‑passo del pignoramento ordinario

La procedura ordinaria, descritta dagli artt. 543–549 c.p.c., prevede diverse fasi che il lavoratore autonomo, in qualità di debitore esecutato, deve conoscere per poter reagire tempestivamente.

1. Titolo esecutivo e precetto

Prima del pignoramento il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, cambiale, lodo arbitrale, ecc.) e deve notificare al debitore l’atto di precetto, con l’intimazione ad adempiere entro dieci giorni. Il precetto ha efficacia novanta giorni; se il debitore non paga, il creditore può promuovere l’esecuzione.

2. Atto di pignoramento

L’atto deve essere redatto dall’ufficiale giudiziario su istanza del creditore e deve contenere gli elementi indicati dall’art. 543 c.p.c. (crediti, titolo, intimazione al terzo, citazione del debitore, domicilio e PEC) . L’atto è notificato simultaneamente o successivamente al terzo e al debitore; l’omissione di una delle notifiche (ad esempio al professionista debitore) rende l’atto inesistente .

3. Obblighi del terzo e dichiarazione

Dal momento della notifica il terzo (cliente, banca, datore di lavoro, ente pubblico) è soggetto agli obblighi del custode. Egli deve:

  1. Sospendere i pagamenti al debitore per le somme indicate nell’atto, nei limiti dell’importo precettato aumentato delle maggiorazioni previste dalla legge .
  2. Comunicare al creditore, entro dieci giorni, la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. con cui indica se e in quale misura è debitore nei confronti del debitore esecutato. La comunicazione può essere inviata tramite raccomandata o PEC; in mancanza dovrà essere resa in udienza .
  3. Astensione dal compimento di atti dispositivi: eventuali pagamenti eseguiti in violazione della custodia sono inefficaci nei confronti dei creditori e possono esporre il terzo a responsabilità per danni.

Il terzo non è tenuto al divieto di usare le cose pignorate e non deve rendere il rendiconto previsto per gli altri custodi . Per i pignoramenti presso più terzi il debitore può chiedere la riduzione o l’inefficacia nei confronti di alcuni di essi; il giudice provvede con ordinanza entro venti giorni .

4. Iscrizione a ruolo e udienza

Entro trenta giorni dalla consegna dell’atto, il creditore deve iscrivere la procedura a ruolo presso il tribunale competente depositando copia degli atti . È quindi notificato al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo; la mancata notifica rende inefficace il pignoramento .

All’udienza fissata nell’atto, il giudice ascolta le parti: se il terzo compare e riconosce il debito, può disporre l’assegnazione immediata delle somme; se il terzo contesta, è aperto un giudizio di accertamento ai sensi degli artt. 548–549 c.p.c. Se il terzo non si presenta o non rende la dichiarazione, il credito pignorato è considerato non contestato nell’ammontare indicato dal creditore .

5. Ordinanza di assegnazione o vendita

Al termine dell’udienza, il giudice dell’esecuzione può emettere un’ordinanza di assegnazione, con cui ordina al terzo di pagare direttamente al creditore procedente le somme pignorate; l’ordinanza ha natura di titolo esecutivo contro il terzo. In alternativa, se il credito è contestato, può essere disposta la vendita. In entrambi i casi, il giudice provvede all’attribuzione delle somme e all’estinzione della procedura.

Procedura del pignoramento speciale esattoriale

La procedura ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 (e futura art. 170 d.lgs. 33/2025) presenta tratti peculiari:

  1. Atto di pignoramento: l’agente della riscossione notifica al terzo un ordine di versamento per le somme dovute dal debitore. Deve essere indicato il debito (tributario o contributivo), l’importo dovuto e i termini per il pagamento . L’ordine può riguardare anche crediti futuri fino a concorrenza dell’importo indicato .
  2. Notifica al debitore: la notifica al debitore è obbligatoria; la sua mancanza rende l’atto inesistente .
  3. Pagamento diretto: il terzo deve versare le somme all’agente entro 60 giorni per i crediti già scaduti e alle loro scadenze per i crediti futuri. In caso di inadempimento, l’agente può procedere con l’esecuzione forzata ordinaria.
  4. Effetti: con il pagamento il terzo è liberato nei confronti del debitore. Per i pagamenti eseguiti dopo il 2025, si applica la ritenuta alla fonte del 20 % .

Questa procedura è più rapida rispetto a quella ordinaria e non prevede l’iscrizione a ruolo né l’intervento del giudice: per questo è particolarmente incisiva e richiede attenzione immediata. Se il professionista ritiene che il debito non esista o che l’atto sia viziato, deve proporre opposizione davanti al giudice tributario o ordinario (a seconda della natura del debito) sollevando le eccezioni di difetto di notifica, prescrizione, inesistenza del credito o altre irregolarità.

Difese e strategie legali per il lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo può adottare diverse strategie per impugnare, sospendere o definire un pignoramento presso terzi. Il supporto di un professionista esperto consente di individuare l’azione più efficace.

1. Verifica degli atti e delle notifiche

La prima difesa consiste nel verificare la legittimità formale dell’atto di pignoramento:

  • Notifica al debitore: verificare se l’atto è stato notificato correttamente. Nel pignoramento ordinario la notifica può essere effettuata contemporaneamente o successivamente all’atto; nel pignoramento esattoriale deve avvenire obbligatoriamente e la sua omissione rende l’atto inesistente .
  • Dati essenziali: controllare se l’atto indica il titolo esecutivo, il precetto, il credito e l’importo. La mancanza di uno di questi elementi può determinare la nullità o l’inefficacia dell’atto.
  • Termini: nel pignoramento ordinario il creditore deve iscrivere l’atto a ruolo entro 30 giorni e notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione; la mancanza determina l’inefficacia .

2. Opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi o alla distribuzione

Il codice di procedura civile prevede diversi rimedi:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone quando si contesta il diritto di procedere ad esecuzione o l’inesistenza del titolo. Ad esempio, se il credito è prescritto, se la cartella esattoriale non è stata notificata o se il debito è già stato pagato. L’opposizione va proposta al giudice competente entro termini variabili (generalmente prima del provvedimento di assegnazione).
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda i vizi formali dell’atto di pignoramento (errori di notificazione, mancanza di requisiti formali). Va proposta entro venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto.
  3. Opposizione alla distribuzione (art. 512 c.p.c.): quando il credito è contestato e le somme sono state accantonate, il debitore può opporsi al piano di riparto sostenendo, ad esempio, che i creditori non hanno privilegio o che i crediti sono insussistenti.

Nel pignoramento esattoriale la competenza appartiene al giudice tributario per i tributi e al giudice ordinario per contributi e sanzioni. Occorre quindi individuare il giudice competente e rispettare i termini (di norma sessanta giorni dalla notifica dell’atto).

3. Richiesta di riduzione o di revoca del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di chiedere al giudice dell’esecuzione la conversione del pignoramento offrendo una somma pari al capitale precettato aumentato di interessi e spese: il giudice può autorizzare il pagamento rateale e disporre la liberazione dei crediti pignorati. Inoltre l’art. 546, secondo comma, consente al debitore di chiedere la riduzione dei pignoramenti eseguiti presso più terzi o la dichiarazione di inefficacia per alcuni di essi .

Nel pignoramento esattoriale si può chiedere la sospensione o riduzione del pignoramento se il debito è stato oggetto di definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio) o se esiste un piano di rateizzazione in corso; l’agente della riscossione ha facoltà di sospendere l’esecuzione su istanza motivata.

4. Eccezione di impignorabilità o di minimo vitale

Come visto, le somme derivanti da stipendi, salari, pensioni o indennità previdenziali sono pignorabili entro un quinto e nel rispetto di un minimo vitale . Il lavoratore autonomo può far valere analoghe tutele per i crediti professionali? La Cassazione ha chiarito che non esiste un automatico minimo vitale ma il giudice dell’esecuzione può, in applicazione del principio di proporzionalità, limitare il pignoramento quando incide sulla sussistenza dignitosa del professionista . Per farlo è necessario presentare un’istanza motivata corredata da documenti che attestino le spese essenziali (affitto, mutuo, spese per la famiglia) e l’impossibilità di sopravvivere con l’importo residuo.

5. Transazioni e piani di rientro

Sia nel pignoramento ordinario sia in quello esattoriale il debitore può proporre soluzioni negoziali. Con il creditore privato è possibile concordare un piano di rientro (ad esempio pagamento rateale su base concordata), offrendosi di rilasciare garanzie o conferendo incarico a un soggetto terzo per la gestione dei pagamenti. Con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione si può chiedere un piano di rateizzazione (fino a 72 o 120 rate) o aderire alle definizioni agevolate (rottamazione‑quater 2023, rottamazione‑quinquies 2026), che consentono di pagare solo le imposte e gli interessi senza sanzioni né aggio. L’adesione sospende le procedure esecutive in corso.

6. Ricorso per sospensione ex art. 548 c.p.c.

Se il terzo dichiara di essere debitore del professionista, il giudice può disporre la sospensione dell’assegnazione qualora il debitore dimostri che la somma pignorata è indispensabile per il mantenimento suo e della famiglia o se dimostra l’esistenza di vizi sostanziali del credito pignorante. Anche in assenza di un minimo vitale codificato, i principi costituzionali di tutela della dignità e del lavoro autonomo consentono al giudice di modulare l’esecuzione.

7. Opposizione alla verifica fiscale e contestazione della cartella

Dal 15 giugno 2026 la pubblica amministrazione sarà obbligata a versare direttamente i compensi professionali all’agente della riscossione se risulta un debito iscritto a ruolo, indipendentemente dall’importo . Il professionista potrà reagire soltanto in via successiva, proponendo ricorso al giudice tributario per contestare la cartella esattoriale o eccepire la mancata notifica. È quindi essenziale verificare preventivamente la propria posizione debitoria, richiedendo all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione l’estratto di ruolo e, se necessario, presentando istanza di sospensione amministrativa per le cartelle notificate irregolarmente.

Strumenti alternativi per affrontare l’indebitamento e bloccare i pignoramenti

Oltre alle difese endoprocedimentali, esistono strumenti che consentono di ricomporre i debiti, evitare nuove azioni esecutive e ottenere l’esdebitazione. Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i clienti nella scelta e nella gestione di queste procedure.

1. Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (rottamazione‑quater 2023, rottamazione‑quinquies 2026). Queste misure consentono di estinguere i debiti versando solo imposte e contributi e una quota di interessi, con azzeramento di sanzioni e aggio. L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e del pignoramento speciale; se il contribuente rispetta i pagamenti, gli atti esecutivi sono estinti. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la procedura riprende.

2. Rateizzazione e transazione con l’Agente della riscossione

È sempre possibile richiedere un piano di rateizzazione della cartella; se il debito non supera 120.000 euro (per i soggetti in difficoltà economica) la rateizzazione ordinaria può essere ottenuta fino a 72 rate senza garanzie. Per importi superiori o per i soggetti che dimostrano condizioni di grave difficoltà la rateizzazione può estendersi a 120 rate. Il piano sospende i pignoramenti in corso, purché il debitore rimanga in regola con i pagamenti.

3. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – accordi di ristrutturazione e piani del consumatore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) e la legge 3/2012 consentono anche alle persone fisiche e ai professionisti di accedere a procedure concorsuali per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione.

  • Piano del consumatore (legge 3/2012): il debitore persona fisica non imprenditore o imprenditore agricolo presenta un piano di rientro che deve essere omologato dal tribunale. La Cassazione ha chiarito che la moratoria di un anno per i creditori privilegiati prevista dall’art. 8, comma 4, è un termine iniziale e non finale ; dunque è possibile dilazionare i pagamenti oltre l’anno purché siano garantiti gli interessi legali e sia rispettato il valore dei beni su cui insistono privilegio, pegno o ipoteca .
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): procedura simile al piano del consumatore ma prevista dal nuovo CCII; consente una moratoria fino a due anni per i crediti prelatizi, come confermato dal d.lgs. 136/2024 .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: i professionisti titolari di partita IVA che svolgono attività commerciale possono proporre un accordo con i creditori raggiungendo la maggioranza prevista dalla legge. L’omologazione rende l’accordo efficace verso i dissenzienti. In presenza di un accordo omologato le azioni esecutive sono sospese e i creditori devono attenersi ai termini dell’accordo.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: se il professionista non può proporre un piano sostenibile, può accedere alla liquidazione controllata, che prevede la cessione dei beni per la soddisfazione dei creditori e l’esdebitazione al termine della procedura.

Lo studio dell’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, è in grado di analizzare la posizione debitoria, predisporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, negoziare con i creditori e condurre la procedura fino all’omologazione, permettendo al professionista di ripartire liberato dai debiti residui.

4. Opposizione alla verifica fiscale (dal 15 giugno 2026)

L’introduzione della verifica fiscale automatica per i pagamenti ai professionisti richiede una nuova strategia preventiva. Si consiglia di:

  • Richiedere l’estratto di ruolo periodicamente per verificare la presenza di cartelle esattoriali notificate. Le cartelle prescritte o notificate irregolarmente possono essere contestate con ricorso al giudice tributario per ottenerne l’annullamento.
  • Sospendere l’esecutività delle cartelle mediante istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (art. 1, comma 540, legge 228/2012) o ricorrendo alla definizione agevolata.
  • Valutare l’utilizzo delle procedure di sovraindebitamento per i debiti non fiscali.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare gli atti o le notifiche: molti debitori non ritirano le raccomandate o non leggono le PEC. Tale comportamento non evita la procedura e fa decorrere i termini senza la possibilità di opporsi. Occorre monitorare la propria PEC e ritirare gli atti.
  2. Confondere pignoramento ordinario e esattoriale: il pignoramento ex art. 72‑bis ha tempi rapidissimi e non prevede l’udienza; i rimedi sono diversi e devono essere esercitati dinanzi al giudice tributario. Occorre leggere attentamente l’atto per capire quale procedura si applica.
  3. Affidarsi a consigli non professionali: soluzioni come spostare i compensi su conti di familiari, usare contanti o cedere artificialmente i crediti possono integrare reati (sottrazione fraudolenta) e non sottraggono i beni all’aggressione.
  4. Trascurare le procedure conciliative: prima di subire l’assegnazione, è spesso possibile negoziare un piano di rientro o aderire a una rottamazione. Il tempestivo intervento di un professionista aumenta la probabilità di accordo.
  5. Non considerare il costo fiscale: il terzo che versa le somme a seguito di pignoramento deve effettuare una ritenuta del 20 % ; occorre tenerne conto per evitare sorprese sull’importo effettivamente percepito.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Limiti di pignorabilità dei crediti (art. 545 c.p.c. e circolare INPS 130/2025)

Categoria di creditoLimite di pignorabilità
Crediti per sussidi di maternità, malattia, funerali, assistenzaAssolutamente impignorabili
Stipendi, salari, indennità sostitutive e prestazioni previdenzialiPignorabili entro 1/5 del netto, elevabile fino alla metà in presenza di più pignoramenti
Pensioni e trattamenti equiparatiImpignorabili fino al doppio dell’assegno sociale; la parte eccedente è pignorabile entro 1/5
Somme su conto corrente accreditate prima del pignoramento (stipendi/pensioni)Impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale
Prestazioni non pensionistiche (NASpI, maternità, malattia, ISCRO, integrazioni salariali)Trattenuta fino a 1/5 da parte dell’INPS per recupero di indebiti (art. 69 L. 153/1969) ; ritenuta del 20 % sul pagamento al creditore
Crediti professionali del lavoratore autonomoPignorabili in toto (nessuna soglia fissa); il giudice può modulare il pignoramento per tutelare il minimo vitale

Tabella 2 – Confronto tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale

ElementoPignoramento ordinario (artt. 543–549 c.p.c.)Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 / art. 170 d.lgs. 33/2025)
AutoritàGiudice dell’esecuzione (tribunale)Agente della riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione)
AttoAtto di pignoramento notificato al terzo e al debitoreOrdine di pagamento diretto al terzo con indicazione del debito e della scadenza
Notifica al debitoreNecessaria; omissione può determinare nullità o inefficaciaNecessaria; omissione comporta inesistenza giuridica
Obblighi del terzoCustodia e dichiarazione; sospensione dei pagamenti; deposito e udienzaPagamento diretto all’agente entro 60 giorni (crediti scaduti) o alle scadenze (crediti futuri); obbligo di custodia ex art. 546 c.p.c.
Ritenuta fiscaleNo specifica; se si tratta di stipendi o pensioni, ritenuta IRPEF ordinariaRitenuta del 20 % sul pagamento al creditore
Udienza e iscrizione a ruoloObbligatoria; iscrizione entro 30 giorniNon prevista; procedura stragiudiziale
OpposizioneOpposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi davanti al giudice ordinarioRicorso al giudice tributario o ordinario; eccezioni di notifica, prescrizione, inesistenza del debito
Decorso termineFino a assegnazione o vendita; può durare mesi60 giorni per pagamento; procedura molto rapida

Tabella 3 – Novità della legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 725, L. 199/2025)

AspettoRegime previgenteNovità dal 15 giugno 2026
Soglia per la verifica fiscale (art. 48‑bis d.P.R. 602/1973)Le PA verificano la regolarità fiscale solo per pagamenti superiori a 5.000 euroLa verifica si applica anche ai pagamenti sotto 5.000 euro se il beneficiario è un professionista titolare di redditi di lavoro autonomo
ProceduraIn caso di debito la PA sospende il pagamento fino a 60 giorni e segnala l’agente per il pignoramentoPagamento diretto all’agente senza sospensione; l’importo dovuto è versato all’agente che trattiene fino a concorrenza del debito
Atto di pignoramentoL’agente notifica un atto ex art. 72‑bis; il debitore può opporsiNon serve atto; la decurtazione avviene automaticamente sulla base della verifica fiscale
Debiti rilevantiCartelle di importo almeno pari alla soglia di 5.000 euroCartelle di qualsiasi importo; anche sanzioni amministrative o contributi previdenziali minori
Soggetti interessatiTutti i fornitori di beni e servizi della PASolo professionisti (artisti, avvocati, commercialisti, consulenti)

Domande frequenti (FAQ)

  1. Il cliente può evitare di pagare al professionista per effetto del pignoramento?
    No. Dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento, il cliente/terzo deve trattenere le somme dovute e non può pagarle al professionista fino alla decisione del giudice o al termine dell’ordine di pagamento. Se paga comunque, il pagamento è inefficace e il cliente può essere condannato a pagare anche al creditore pignorante .
  2. Quali atti devono essere notificati al lavoratore autonomo nel pignoramento esattoriale?
    L’agente della riscossione deve notificare al debitore sia la cartella di pagamento sia l’atto di pignoramento presso terzi. La mancata notifica dell’atto di pignoramento rende l’atto inesistente e consente al professionista di opporsi.
  3. Posso chiedere la riduzione del pignoramento se ricevo più atti da diversi creditori?
    Sì. L’art. 546, secondo comma, consente al debitore di chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti eseguiti presso più terzi o l’inefficacia di alcuni di essi .
  4. Esiste un minimo vitale per i professionisti simile a quello dei dipendenti?
    No, non esiste un minimo vitalescritto nella legge per i crediti professionali. Tuttavia la Cassazione ha riconosciuto che il giudice dell’esecuzione può modulare il pignoramento per tutelare la dignità del professionista . È necessario presentare documenti che dimostrino l’insufficienza delle somme residue per la sussistenza.
  5. Se aderisco alla rottamazione-quater o quinquies, il pignoramento presso terzi viene sospeso?
    Sì. L’adesione a una definizione agevolata sospende le procedure esecutive relative ai carichi oggetto della rottamazione. Se si pagano le rate dovute, l’esecuzione è estinta; se non si paga, l’esecuzione riprende.
  6. Cosa succede se il terzo non rende la dichiarazione richiesta dall’art. 547 c.p.c.?
    Se il terzo non rende la dichiarazione entro dieci giorni né compare all’udienza, il credito pignorato si considera non contestato nella misura indicata dal creditore . Il giudice può emettere l’ordinanza di assegnazione e condannare il terzo al pagamento.
  7. La delega all’incasso in favore di uno studio associato impedisce il pignoramento dei miei compensi?
    No. Secondo la Cassazione, la mera delega all’incasso non priva il professionista della qualità di creditore: il terzo può essere pignorato e il cliente deve trattenere i compensi . Solo una cessione formale del credito impedisce il pignoramento .
  8. Quanto tempo ho per oppormi al pignoramento?
    In genere l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto. Per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. non esiste un termine fisso ma occorre agire prima che il giudice emetta l’ordinanza di assegnazione. Nel pignoramento esattoriale il ricorso tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica.
  9. Posso utilizzare l’istituto della conversione del pignoramento come lavoratore autonomo?
    Sì. L’art. 495 c.p.c. consente di sostituire i crediti pignorati con il deposito di una somma pari al debito oltre spese. È una strategia utile per liberare i crediti e continuare l’attività.
  10. Che cosa accade se ricevo un pagamento su conto corrente prima dell’atto di pignoramento?
    Per stipendi e pensioni accreditati prima del pignoramento, il conto è impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale . Per i crediti professionali non esiste una soglia, ma si può eccepire l’insussistenza del credito o richiedere al giudice una riduzione per salvaguardare la sussistenza.
  11. La pubblica amministrazione può trattenere integralmente i miei compensi se ho debiti fiscali?
    Dal 15 giugno 2026 la PA dovrà verificare la posizione debitoria dei professionisti anche per importi inferiori a 5.000 euro; se risulta una cartella esattoriale, dovrà versare l’importo dovuto all’agente della riscossione fino a copertura del debito . Solo l’eccedenza spetta al professionista.
  12. Cosa devo fare se ritengo che il debito non esista o sia prescritto?
    Occorre proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o ricorso tributario (per i debiti fiscali) sollevando l’eccezione di prescrizione o l’inesistenza del credito. È fondamentale allegare la documentazione (ricevute di pagamento, estratti conto, comunicazioni) e agire entro i termini previsti.
  13. Posso proporre un piano del consumatore se ho debiti professionali?
    Sì. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditori, ma può comprendere debiti derivanti dall’esercizio di arti e professioni; permette di proporre un piano di rientro sostenibile e ottenere l’esdebitazione. La Cassazione ha chiarito che la moratoria per i creditori privilegiati decorre dall’omologazione ed è di natura iniziale .
  14. Quali sono le conseguenze penali di un comportamento fraudolento in una procedura di pignoramento?
    Spostare crediti o patrimonialità per sottrarli al pignoramento può integrare i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) o di fraudolento aumento o diminuzione dell’attivo (art. 388 c.p.). È fondamentale agire in modo trasparente e con l’assistenza di un professionista.
  15. Come incide la ritenuta del 20 % sul credito pignorato?
    Quando il terzo versa le somme al creditore pignorante a seguito di un pignoramento, è obbligato ad applicare una ritenuta alla fonte del 20 % a titolo di acconto IRPEF ; la stessa ritenuta sarà applicata ai pagamenti eseguiti mediante ordinanza di assegnazione dal 2026 . Il professionista deve quindi considerare l’effettivo importo netto che verrà versato.

Simulazioni pratiche e numeriche

1. Esempio di pignoramento ordinario del compenso professionale

Supponiamo che il dott. Rossi, consulente fiscale, abbia un debito di 20.000 euro verso la banca Alfa a seguito di un decreto ingiuntivo. La banca notifica a Rossi il precetto e, trascorsi dieci giorni, notifica al cliente Beta un atto di pignoramento per 15.000 euro (importo residuo compreso di spese). L’atto è notificato anche a Rossi che quindi può leggere le seguenti clausole:

  • indicazione del decreto ingiuntivo e del precetto;
  • intimazione al cliente Beta di non pagare le fatture dovute a Rossi senza ordine del giudice;
  • citazione a comparire davanti al tribunale il 15 maggio 2026 e invito a Beta a dichiarare entro 10 giorni se e quanto deve a Rossi .

Beta, debitore del compenso, sospende i pagamenti e invia al creditore pignorante una PEC dichiarando di dovere a Rossi 10.000 euro per un incarico in corso. All’udienza il giudice, preso atto della dichiarazione, emette un’ordinanza di assegnazione con cui ordina a Beta di pagare 10.000 euro direttamente alla banca Alfa. Il residuo importo di 5.000 euro resta pignorato per eventuali altri crediti. Beta, al momento del pagamento, applica una ritenuta del 20 % (2.000 euro) quale acconto IRPEF e versa alla banca 8.000 euro; Rossi potrà scomputare la ritenuta dalla propria dichiarazione dei redditi.

2. Esempio di pignoramento esattoriale

Il dott. Verdi, architetto, ha un debito di 5.000 euro per imposte Iva non versate. L’Agenzia Entrate‑Riscossione notifica la cartella e, decorso il termine di 60 giorni, emette un ordine di pagamento ex art. 72‑bis a favore del cliente Gamma. Nell’atto l’Agenzia indica che Gamma deve versare 5.200 euro entro 60 giorni per le fatture scadute e le future somme fino a concorrenza dell’importo. L’atto è notificato a Verdi e a Gamma.

Gamma sospende i pagamenti e, dopo due mesi, versa 3.000 euro all’Agenzia; per i restanti 2.200 euro dovrà versare le somme alle scadenze delle fatture future. Verdi, volendo contestare il debito, propone ricorso al giudice tributario eccependo l’omessa notifica della cartella. Se il ricorso viene accolto, l’ordine di pagamento sarà annullato e Verdi potrà recuperare le somme versate in eccedenza.

3. Simulazione dell’effetto della legge di bilancio 2026

La dott.ssa Bianchi, psicologa libera professionista, emette una fattura di 3.500 euro nei confronti dell’ASL locale. La fattura viene caricata sul portale di fatturazione elettronica l’1 luglio 2026. La ASL, prima di procedere al pagamento, verifica la posizione fiscale della dott.ssa Bianchi e rileva un debito da cartella esattoriale di 600 euro per sanzioni amministrative non pagate. Applicando il nuovo art. 48‑bis, comma 1‑ter, la ASL versa direttamente all’Agenzia Entrate‑Riscossione 600 euro; i restanti 2.900 euro vengono pagati alla dott.ssa Bianchi, che subisce il prelievo senza ricevere un atto esecutivo e senza possibilità di impugnazione immediata . La dott.ssa Bianchi potrà successivamente presentare ricorso tributario per contestare la cartella.

Conclusione

Il pignoramento presso terzi è un istituto complesso che consente ai creditori di colpire i crediti del professionista verso i propri clienti, le banche o la pubblica amministrazione. Le riforme normative e l’evoluzione giurisprudenziale hanno accentuato la severità della disciplina: il pignoramento ordinario impone al terzo di sospendere i pagamenti e consente al giudice di assegnare le somme; il pignoramento esattoriale consente all’Agente di riscossione di ottenere il pagamento in 60 giorni senza intervento del giudice; dal 2026 la pubblica amministrazione potrà trattenere direttamente i compensi professionali per compensarli con i debiti fiscali .

Per il lavoratore autonomo è essenziale agire tempestivamente: controllare le notifiche, verificare la regolarità degli atti, proporre opposizioni quando il debito è inesistente o prescritto, richiedere la riduzione del pignoramento e valutare l’adesione a definizioni agevolate. In presenza di molteplici debiti è possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, ristrutturazione dei debiti, accordi) per ottenere la sospensione delle esecuzioni e l’esdebitazione.

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Agire con tempestività e competenza consente di bloccare azioni esecutive, evitare l’assegnazione integrale dei compensi, salvaguardare il patrimonio professionale e ottenere un percorso di rientro sostenibile.

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