Conto corrente aziendale non pignorabile? Quando?

Introduzione

Gestire un’impresa significa anche proteggere il patrimonio aziendale da eventuali aggressioni dei creditori. Per le società e gli imprenditori individuali il conto corrente costituisce il «motore» dei pagamenti: su di esso confluiscono incassi, finanziamenti bancari, stipendi e contributi pubblici. Quando sopraggiungono debiti non pagati o pendenze fiscali, tuttavia, i creditori – in particolare l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e i fornitori – possono attivare procedure esecutive per bloccare il conto. Sapere quando un conto aziendale può essere dichiarato “non pignorabile” e quali difese attivare fa la differenza tra la sopravvivenza e il fallimento di un’impresa.

Questo articolo, aggiornato a marzo 2026, analizza in modo dettagliato la normativa italiana sulla pignorabilità dei conti correnti aziendali, riportando le disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, del D.P.R. 602/1973 (in materia di riscossione), della Legge 147/2013 sulle somme versate sui conti dedicati e altre leggi speciali. Particolare attenzione è dedicata alla giurisprudenza di Cassazione, Corte costituzionale, Tribunali e Corti d’appello, con focus sulle pronunce più recenti pubblicate entro gennaio 2026. Il taglio dell’articolo è giuridico‑divulgativo: le norme sono spiegate con parole semplici ma accurate, vengono suggerite strategie pratiche per difendersi e vengono illustrate soluzioni negoziali e giudiziali per evitare o sospendere il pignoramento.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’articolo è stato redatto con la collaborazione dello Studio Legale Avv. Giuseppe Angelo Monardo. L’avvocato Monardo è iscritto all’Albo degli Avvocati di Catanzaro e da anni si occupa di diritto bancario e tributario. È cassazionista, coordina un team di professionisti operanti su tutto il territorio nazionale, ed ha maturato notevole esperienza nella tutela dei debitori e dei contribuenti. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sinergia con commercialisti e consulenti del lavoro, lo studio è in grado di analizzare il quadro patrimoniale e fiscale del cliente, elaborare piani di rientro, predisporre ricorsi contro atti della riscossione, negoziare con la banca e con il fisco, attivare procedure di sovraindebitamento e assistenza nella definizione agevolata dei debiti.

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1. Contesto normativo: principi generali sulla responsabilità patrimoniale e le limitazioni alla pignorabilità

1.1 Responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.) e principio della garanzia generica

Il punto di partenza in materia di pignoramento è il principio generale della responsabilità patrimoniale. L’art. 2740 del codice civile stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri . Ne consegue che, salvo eccezioni, ogni bene di cui il debitore è titolare può essere aggredito dai creditori. Lo stesso articolo prevede tuttavia che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge . Il legislatore ha quindi introdotto una serie di beni e crediti che per ragioni sociali, familiari o di ordine pubblico sono dichiarati assolutamente o relativamente impignorabili; tali eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo.

Dal principio di responsabilità patrimoniale discende che il patrimonio dell’imprenditore individuale (commerciante, artigiano o professionista) non separa tra beni personali e aziendali: i creditori possono agire sui conti correnti, sugli immobili, sulle attrezzature e su qualsiasi altro bene del soggetto. Diverso è il caso delle società di capitali, nelle quali il patrimonio personale dei soci è separato da quello societario; tuttavia anche la società risponde con i propri beni dell’adempimento delle obbligazioni ed è soggetta a pignoramento.

1.2 Beni mobili assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.)

Il codice di procedura civile individua alcuni beni mobili che non possono mai essere pignorati perché considerati necessari per assicurare la dignità e la sopravvivenza del debitore. Si tratta di beni a uso personale o domestico come gli abiti, gli oggetti sacri, gli attrezzi indispensabili per il culto, le armi necessarie per difesa personale, gli animali di compagnia ecc. La norma (art. 514 c.p.c.) elenca in dettaglio tali beni (per ragioni di spazio si rinvia al testo integrale); tra questi rientrano, ad esempio, gli anelli nuziali, la biancheria, i vestiti, il letto del debitore e della famiglia, i generi alimentari per un mese, ecc. La tutela di questi beni è assoluta: nessun creditore può chiederne il pignoramento, neppure per debiti fiscali. Dal momento che un conto corrente non è bene mobile nel senso stretto (è un rapporto giuridico), l’art. 514 non riguarda direttamente i conti, ma il principio di tutela della dignità del debitore ispira anche le limitazioni previste per le somme destinate al sostentamento.

1.3 Beni mobili relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.)

L’art. 515 c.p.c. disciplina i beni mobili relativamente impignorabili: essi possono essere sottoposti a esecuzione solo in mancanza di altri beni oppure entro determinati limiti. La norma indica innanzitutto gli strumenti e gli oggetti destinati alla coltivazione di un fondo agricolo, che sono pignorabili separatamente dall’immobile solo se non esistono altri beni mobili e se il giudice lo consente . Di particolare interesse per i professionisti è l’ultimo comma della norma: gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto . Ciò significa che, qualora il valore di realizzo degli altri beni non sia sufficiente a soddisfare il credito, l’ufficiale giudiziario può pignorare gli strumenti di lavoro, ma solo fino al 20 % del loro valore. Questa protezione non si applica ai debitori costituiti in forma societaria né ai casi in cui l’attività del debitore presenti una prevalenza di capitale investito rispetto al lavoro . Ne deriva che per le società e per le imprese il legislatore ritiene meno tutelabile il carattere personale della professione e ammette il pignoramento integrale degli strumenti di lavoro.

1.4 Crediti impignorabili e limiti al pignoramento di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.)

L’art. 545 c.p.c. elenca i crediti impignorabili e i limiti al pignoramento di stipendi, salari, pensioni e altre indennità. In sintesi:

  • I crediti alimentari e gli assegni di mantenimento sono assolutamente impignorabili (comma 1 e 2). Il creditore non può agire su tali somme .
  • Gli stipendi, i salari e le altre retribuzioni possono essere pignorati nella misura massima di un quinto per tributi o altri crediti, con la possibilità di cumulare più sequestri purché la quota complessiva non superi la metà della retribuzione .
  • Le pensioni e le indennità di fine rapporto sono pignorabili solo entro il limite di un quinto, come stabilito dal d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e dalle norme successive.
  • Quando stipendi o pensioni sono accreditati su un conto corrente, la tutela si attenua: se il credito è maturato prima del pignoramento, le somme possono essere sequestrate solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale (che nel 2026 è pari a 503,27 €, dunque il triplo equivale a 1.509,81 €). Se l’accredito è successivo al pignoramento, si applicano i limiti generali di un quinto . Pignoramenti che superano tali limiti sono parzialmente inefficaci .

Questa norma, benché nata per tutelare i lavoratori dipendenti, influenza anche gli imprenditori individuali quando percepiscono compensi assimilati a stipendi (ad esempio per incarichi come amministratori di società). Le somme eccedenti il triplo dell’assegno sociale possono essere aggredite integralmente, mentre la parte impignorabile deve essere lasciata sul conto.

1.5 Pignoramento presso terzi e riscossione coattiva dei tributi (art. 72‑bis e 72‑ter D.P.R. 602/1973)

Per i debiti tributari e contributivi, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avvalersi di una procedura speciale prevista dal d.P.R. 602/1973. L’art. 72‑bis consente all’agente della riscossione di notificare direttamente all’istituto di credito un «ordine di pagamento» senza bisogno di un’ordinanza di un giudice. Secondo la norma, il terzo (banca) è tenuto a pagare all’agente della riscossione le somme dovute dal debitore entro sessanta giorni dalla notifica per i crediti già maturati e a corrispondere le somme che matureranno in futuro alle rispettive scadenze . Questo meccanismo, più rapido del pignoramento ordinario, consente al fisco di aggredire direttamente il saldo del conto. L’art. 72‑bis richiama espressamente i limiti dell’art. 545 c.p.c., per cui gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto mantengono la tutela del triplo dell’assegno sociale e del quinto.

L’art. 72‑ter stabilisce ulteriori limiti per il pignoramento dei crediti da lavoro dipendente da parte dell’agente della riscossione: per retribuzioni fino a 2.500 € mensili il pignoramento è pari a un decimo; tra 2.500 € e 5.000 € è pari a un settimo; oltre 5.000 € si applica il limite ordinario di un quinto. Le banche non sono tenute a versare l’ultima retribuzione accreditata al momento dell’ordine. Tale limitazione mira a evitare che l’ultimo stipendio o la pensione del debitore sia completamente assorbito dal fisco.

1.6 Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48‑bis D.P.R. 602/1973)

L’art. 48‑bis del d.P.R. 602/1973 introduce una verifica preventiva per i pagamenti superiori a 5.000 € (2.500 € se si tratta di stipendi) da parte delle pubbliche amministrazioni o società partecipate. Prima di effettuare il pagamento, l’amministrazione deve accertare se il beneficiario è inadempiente per cartelle esattoriali di importo almeno pari alla somma dovuta; in caso affermativo, sospende il pagamento e segnala la posizione all’agente della riscossione . La disposizione non si applica alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca e a chi ha ottenuto la dilazione di pagamento . Dal 1° gennaio 2026, la soglia di 2.500 € per stipendi è divenuta operativa per effetto della legge n. 207/2024 . Questa norma è rilevante per le imprese fornitrici della PA: se l’impresa ha debiti con il fisco e attende il pagamento di una fattura superiore alle soglie, la PA può sospendere il pagamento e trasferire l’importo al fisco attraverso la procedura di pignoramento.

1.7 Conti correnti dedicati dei notai e di altri pubblici ufficiali (art. 1, commi 63‑67 Legge 147/2013)

Un caso particolare di conto aziendale “non pignorabile” è quello dei conti correnti dedicati intestati ai notai e agli altri pubblici ufficiali (ad esempio, ufficiali roganti), disciplinati dalla legge di stabilità 2013 (L. 147/2013) come modificata dalla legge 124/2017. La norma obbliga i notai a versare su uno specifico conto le somme ricevute dalle parti per tributi, onorari e importi destinati al pagamento di imposte o gravami. Le somme così depositate costituiscono “patrimonio separato” e sono escluse dalla successione del notaio e dal regime della comunione familiare . La legge dispone altresì che tali somme sono impignorabili a richiesta di chiunque e che è impignorabile anche il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse .

L’interpretazione di queste disposizioni è stata oggetto di dibattito. La giurisprudenza (Tribunale di Avezzano 17 giugno 2021, Tribunale di Avezzano 28 gennaio 2025) ha precisato che non tutte le somme presenti sul conto dedicato godono di impignorabilità, ma solo quelle che corrispondono alle tassative fattispecie previste dal comma 63 (tributi, somme soggette a registrazione, corrispettivi immobiliare) . Il giudice ha escluso che il conto dedicato sia assistito da una presunzione generale di separazione e ha chiarito che la banca e il notaio devono documentare la natura delle somme depositate . In assenza di tale documentazione, le somme possono essere pignorate. Inoltre, il Tribunale di Avezzano (2025) ha posto l’onere della prova sulla parte che invoca l’impignorabilità .

2. Quando il conto corrente aziendale è pignorabile

Gli imprenditori spesso si chiedono se esista un conto aziendale “non pignorabile” oppure se le società possano aprire un conto separato immune dalle procedure esecutive. La risposta non è univoca: dipende dalla natura delle somme depositate, dalla qualità del debitore (persona fisica, società, professionista), dalla tipologia di creditore (privato o fiscale) e dalla procedura esecutiva. Di seguito analizziamo i casi più comuni.

2.1 Conto corrente intestato a impresa individuale o società

In linea generale, il saldo del conto corrente aziendale è pignorabile in presenza di un debito certo, liquido ed esigibile. La banca riveste la qualità di «terzo pignorato», poiché detiene somme del debitore. Il creditore può scegliere tra:

  1. Pignoramento presso terzi ordinario (artt. 543 ss. c.p.c.) – Con l’assistenza dell’ufficiale giudiziario, il creditore notifica al debitore e alla banca un atto di pignoramento. La banca deve dichiarare l’esistenza del conto e il saldo. Se il debito non è pagato entro 10 giorni, il giudice dell’esecuzione ordina l’assegnazione delle somme. In questo caso si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. per le somme da lavoro e pensioni.
  2. Pignoramento “semplificato” ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 – Per i debiti fiscali, l’agente della riscossione notifica direttamente alla banca un atto contenente l’ordine di pagamento. Le somme maturate fino alla notifica devono essere versate entro 60 giorni e quelle future alle scadenze . Non è necessario l’intervento del giudice. Anche qui si applicano i limiti per stipendi e pensioni.
  3. Sequestro conservativo – È un provvedimento cautelare, chiesto al giudice quando sussiste il pericolo di perdere la garanzia del credito. Può colpire un conto aziendale bloccandone il saldo fino all’eventuale conversione in pignoramento.
  4. Blocco preventivo ex art. 48‑bis – Nel caso in cui l’impresa debba ricevere pagamenti da una pubblica amministrazione superiori alle soglie (5.000 € o 2.500 € per stipendi), l’ente è tenuto a verificare eventuali inadempimenti tributari e, in caso positivo, a sospendere il pagamento e a trasferire le somme al fisco .

2.2 Conto corrente in rosso o affidato

Una questione affrontata dalla giurisprudenza riguarda i conti correnti con saldo negativo o affidati (cioè assistiti da apertura di credito). La Corte di Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha chiarito che non è pignorabile il conto in rosso: il creditore può agire solo sui saldi positivi. Nelle operazioni di pignoramento, la banca deve comunicare il saldo netto, deducendo l’eventuale fido; se il saldo è negativo, il pignoramento è inefficace. La sentenza ha inoltre stabilito che le rimesse successive al pignoramento non sono soggette a segregazione e possono essere utilizzate per ridurre il passivo nei confronti della banca; ciò perché il conto corrente costituisce un rapporto unitario e le somme entrano a far parte del patrimonio del correntista solo dopo l’azzeramento del saldo negativo. Questa pronuncia, pur non riguardando direttamente la pignorabilità aziendale, indica che il conto affidato non garantisce alcuna protezione: la banca ha un diritto di compensazione e il creditore pignorante può agire solo sull’eventuale eccedenza.

2.3 Conti aziendali con somme da stipendi o pensioni

Una prassi diffusa tra gli imprenditori individuali è quella di accreditare lo stipendio o il compenso di amministratore sul conto aziendale. Tali somme, se connotate da natura retributiva, sono tutelate dall’art. 545 c.p.c.; pertanto, se il pignoramento avviene prima dell’accredito, la banca dovrà trattenere solo la quota pignorabile (un quinto) e lasciare la parte impignorabile. Se l’accredito avviene prima del pignoramento, il saldo del conto sarà pignorabile per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Per beneficiare della tutela, l’imprenditore deve dimostrare la destinazione delle somme, ad esempio attraverso la causale del bonifico o un contratto di collaborazione che provi la natura retributiva.

2.4 Conti per contributi pubblici e fondi europei

Alcuni programmi europei e nazionali prevedono il versamento di contributi su conti dedicati: ad esempio, i fondi per l’agricoltura e la pesca (OCM), i contributi per l’internazionalizzazione, i fondi per la ricerca. Queste somme vengono di solito erogate con vincolo di destinazione e, in alcuni casi, dichiarate impignorabili dalla legge che istituisce il contributo. Nel 2025, il Tribunale di Cosenza ha riconosciuto che le somme erogate dalla Regione Calabria a un’organizzazione di produttori agricoli, versate su un conto corrente dedicato, erano destinate a programmi europei e, pertanto, impignorabili in quanto vincolate ai sensi dell’art. 3, comma 5‑duodecies della L. 231/2005 (che attua reg. UE 1308/2013). La tutela in questi casi deriva dalla normativa che disciplina il contributo; la banca dovrà accertarne la destinazione e rifiutare l’assegnazione al creditore non beneficiario.

2.5 Conti correnti segregati e patrimoni dedicati

Oltre al conto dedicato del notaio, la legislazione italiana prevede altri casi in cui un soggetto può costituire un patrimonio separato. Le società per azioni possono costituire patrimoni destinati all’esecuzione di specifiche operazioni (art. 2447‑bis c.c.); le società tra avvocati possono aprire un conto separato per le somme riscosse in nome e per conto dei clienti; la legge sul “trust interno” consente di segregare beni e somme per realizzare finalità di protezione. In tutti questi casi, la tutela discende dalla legge istitutiva del patrimonio separato: i creditori del titolare non possono agire sui beni segregati se non per i debiti contratti per la gestione del patrimonio stesso. Tuttavia, per invocare l’impignorabilità occorre dimostrare l’esistenza del vincolo di destinazione e la conformità dell’uso delle somme allo scopo previsto.

3. Procedura del pignoramento del conto corrente: fasi e termini

3.1 Pignoramento presso terzi ordinario (artt. 543‑549 c.p.c.)

La procedura ordinaria di pignoramento del conto corrente prevede le seguenti fasi:

  1. Notifica del titolo esecutivo e precetto – Il creditore deve essere titolare di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale) e notificare al debitore un atto di precetto con cui gli intima di pagare entro 10 giorni.
  2. Atto di pignoramento presso terzi – Decorso inutilmente il termine del precetto, il creditore può procedere al pignoramento notificando un atto al debitore, alla banca e, se necessario, a eventuali terzi. L’atto deve contenere l’indicazione del credito, del titolo, del conto corrente e l’ingiunzione rivolta al terzo di non disporre delle somme. L’ufficiale giudiziario iscrive la procedura nel registro delle esecuzioni.
  3. Dichiarazione del terzo – La banca deve rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni, indicando l’ammontare delle somme e l’eventuale esistenza di vincoli. Se la banca non rende la dichiarazione o rilascia dichiarazione incompleta, il giudice può procedere d’ufficio all’accertamento dell’obbligo.
  4. Udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione – Il giudice fissa l’udienza per l’assegnazione delle somme e, sulla base della dichiarazione del terzo e delle deduzioni delle parti, dispone l’assegnazione al creditore. Se le somme sono inferiori al credito, il giudice può disporre il prelievo periodico delle somme maturande.
  5. Termini – Il pignoramento perde efficacia se l’udienza non si tiene entro 120 giorni dalla notifica dell’atto (termini ridotti a 60 giorni in caso di pignoramento di stipendi o pensioni). Inoltre, il precetto perde efficacia dopo 90 giorni se non segue l’atto di pignoramento.

3.2 Pignoramento “semitributario” ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973

Per i debiti fiscali, come anticipato, l’agente della riscossione può notificare un atto di pignoramento alla banca senza coinvolgere il giudice. La procedura è più snella:

  • Notifica dell’atto di pignoramento – L’atto deve contenere l’indicazione delle cartelle, dell’importo dovuto, l’ordine alla banca di pagare entro 60 giorni le somme giacenti sul conto (fino a concorrenza del credito) e di versare le somme future che matureranno nei limiti previsti .
  • Effetti sulla banca – La banca, a differenza del pignoramento ordinario, non deve attendere l’ordinanza del giudice, ma dopo 60 giorni deve versare le somme direttamente all’agente della riscossione, salvo che nel frattempo sia stata ottenuta la sospensione o sia intervenuto il pagamento.
  • Opposizione – Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al giudice competente (artt. 615 e 617 c.p.c.), deducendo vizi del titolo, vizi della notificazione, prescrizione, decadenza o l’esistenza di somme impignorabili. L’opposizione non sospende automaticamente il pignoramento: è necessario chiedere la sospensione con ricorso motivato e allegando la documentazione.
  • Intervento del giudice – Solo se vi è contestazione sulla dichiarazione della banca, il giudice viene adito ex art. 549 c.p.c.; in questo caso può disporre consulenza tecnica per verificare le movimentazioni del conto, come richiesto dalla giurisprudenza .

3.3 Termini di prescrizione e decadenza nella riscossione tributaria

L’agenzia può procedere al pignoramento solo se non sono decorsi i termini di notifica della cartella esattoriale e termine di un anno tra la notifica della cartella e l’avvio dell’esecuzione. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza previsto per ciascun tributo (ad esempio 31 dicembre del terzo anno successivo per l’IVA o entro due anni per i contributi INPS). Inoltre, il pignoramento ex art. 72‑bis deve essere avviato entro un anno dalla notifica della cartella (o dell’avviso di accertamento esecutivo); trascorso tale termine, l’atto è illegittimo e può essere impugnato. La Cassazione (sent. n. 10350/2023) ha dichiarato nullo un pignoramento notificato oltre l’anno dalla cartella.

4. Difese e strategie legali contro il pignoramento del conto aziendale

Quando l’impresa riceve un atto di pignoramento, la tempestività dell’azione è cruciale. Ecco le principali linee difensive.

4.1 Impugnazione del titolo esecutivo e del precetto

Se il credito è fondato su un titolo inesistente, annullato o prescritto, è possibile proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento (termine ridotto a 30 giorni nei procedimenti tributari). Ad esempio, se il debito deriva da una cartella esattoriale mai notificata o da un avviso di accertamento annullato dal giudice tributario, il pignoramento è illegittimo. L’opposizione può essere proposta anche contro atti dell’INPS o di Equitalia riferiti a contributi prescritti. È importante allegare i documenti che provano la mancanza del titolo.

4.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Quando si contestano vizi formali del pignoramento (ad esempio, la mancanza della data di notifica, errori nel calcolo degli interessi, notifica a indirizzo errato), si propone l’opposizione ex art. 617 c.p.c., da depositare entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. In caso di pignoramento ex art. 72‑bis, l’opposizione deve essere depositata entro 60 giorni presso la Commissione tributaria competente. Anche in questo caso è necessario chiedere la sospensione dell’efficacia del pignoramento.

4.3 Eccezione di impignorabilità delle somme

Il debitore può eccepire che le somme sul conto sono impignorabili (o soggette a limiti) per una delle ragioni normative esaminate sopra. A titolo esemplificativo:

  1. Stipendi e pensioni – Dimostrare che il conto corrente è utilizzato esclusivamente per l’accredito della retribuzione o della pensione; la banca dovrà detrarre la quota impignorabile (triplo assegno sociale o quinto). È consigliabile mantenere un conto separato per l’accredito degli stipendi per evitare la «confusione» con altre somme che renderebbero incerta la proporzione impignorabile.
  2. Fondi con vincolo di destinazione – Esibire i contratti o i provvedimenti amministrativi che prevedono la destinazione delle somme (contributi europei, finanziamenti pubblici, depositi fiduciari). Nel caso dei notai, produrre il prospetto contabile che attesti l’origine delle somme ai sensi dell’art. 1, comma 63 L. 147/2013, come richiamato dai tribunali .
  3. Patrimoni separati – Produrre l’atto istitutivo del patrimonio destinato o del trust e dimostrare che le somme pignorate appartengono al patrimonio segregato.
  4. Saldo negativo del conto – In caso di conto affidato, evidenziare che il saldo è negativo e che la banca ha diritto a compensare il credito con le future rimesse; il creditore pignorante non potrà ottenere nulla finché il saldo non diventa positivo.

È essenziale presentare tali eccezioni prima dell’assegnazione delle somme; in caso contrario, il giudice potrebbe procedere all’assegnazione e la somma sarebbe irripetibile.

4.4 Sospensione e rateizzazione del debito fiscale

Nel caso di debiti fiscali, è possibile chiedere la sospensione del pignoramento per gravi motivi (art. 47 D.Lgs. 112/1999) presentando un’istanza all’agente della riscossione con allegata documentazione (ad esempio, l’istanza di rateizzazione o di definizione agevolata). Se l’agente accoglie la richiesta, il pignoramento viene sospeso. In alternativa, si può chiedere la rateizzazione del debito in 72 rate (ordinaria) o 120 rate (per comprovata temporanea difficoltà), che comporta la sospensione delle procedure esecutive.

4.5 Rottamazione, stralcio e definizioni agevolate

Il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata dei carichi fiscali (ad esempio, rottamazione‑quater, “saldo e stralcio”, definizione delle cartelle fino a 1.000 €). Chi aderisce a tali misure ottiene la sospensione delle azioni esecutive e, dopo il pagamento dell’importo concordato, l’annullamento delle sanzioni e degli interessi. Occorre verificare i termini di adesione e la tipologia di debiti ammessi; la consulenza di un professionista è fondamentale per scegliere la soluzione più vantaggiosa.

4.6 Soluzioni giudiziali e stragiudiziali alternative

  • Concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti – Le imprese in crisi possono accedere al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza per proporre un piano di ristrutturazione omologato. La presentazione della domanda comporta la sospensione delle procedure esecutive e dei pignoramenti.
  • Procedura di sovraindebitamento – Per imprenditori individuali e professionisti non soggetti a fallimento, la L. 3/2012 consente di proporre al giudice un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione; la nomina del gestore della crisi (professionista iscritto all’OCC) comporta la sospensione delle procedure esecutive. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione e presentazione di tali domande.
  • Negoziazione assistita e mediazione – In alcuni casi è possibile negoziare con il creditore la dilazione o la remissione del debito. Le banche, ad esempio, possono accettare la conversione del pignoramento in un accordo transattivo se il debitore offre garanzie (ipoteca, fideiussioni) e un piano di rientro. La mediazione obbligatoria (per liti bancarie) può essere un’occasione per trovare un accordo e scongiurare la vendita forzata.

5. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti

5.1 Separazione dei conti e buona amministrazione

Una strategia preventiva consiste nell’aprire conti correnti distinti in base alla destinazione delle somme. Ad esempio:

  • Conto operativo per la gestione corrente (incassi, pagamenti fornitori, tasse).
  • Conto stipendi/pensioni per accreditare le retribuzioni e beneficiare dei limiti di pignorabilità (triplo assegno sociale). È importante che su questo conto non confluiscano altre somme: la commistione di entrate rende più difficile dimostrare la natura retributiva.
  • Conto per contributi vincolati – per incamerare contributi pubblici o fondi europei; è necessario conservare la documentazione che dimostri il vincolo e l’obbligo di destinazione.
  • Conto dedicato per professionisti – i notai, gli avvocati e altri professionisti possono aprire un conto separato per le somme trattenute per conto dei clienti; ciò consente di invocare l’impignorabilità delle somme destinate a tributi o adempimenti normativi (art. 1 comma 63 L. 147/2013).

Ogni conto dovrebbe avere una causale chiara per le operazioni di entrata e di uscita; in caso di pignoramento, la banca e il giudice potranno verificare rapidamente quali somme sono pignorabili.

5.2 Consulenza interdisciplinare: avvocati e commercialisti

Il pignoramento del conto corrente richiede competenze sia legali sia contabili. Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con commercialisti e revisori per analizzare lo stato patrimoniale, individuare le passività contestabili, predisporre bilanci infrannuali e certificare la natura delle somme. Questa collaborazione è indispensabile per dimostrare, ad esempio, che i versamenti sul conto sono relativi a stipendi, contributi vincolati o rimborsi spese.

5.3 Stralcio e definizione agevolata nelle procedure concorsuali

Le imprese possono beneficiare di una serie di procedure concorsuali minori introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019). Tra queste vi sono l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato semplificato e la liquidazione controllata. Tali strumenti consentono di rinegoziare i debiti con i creditori, ottenere la falcidia delle somme e bloccare le procedure esecutive. L’esperto negoziatore nominato dal tribunale può facilitare la ricerca di un accordo. Le società agricole e le cooperative possono accedere a procedure speciali; i contributi europei destinati alle filiere produttive spesso prevedono un’autonoma disciplina di impignorabilità.

6. Errori comuni e consigli pratici

Errore 1 – Confondere le somme: depositare sullo stesso conto stipendi, contributi vincolati, incassi della clientela e altre entrate. Questa commistione rende difficile dimostrare la natura delle somme e può far perdere la tutela dell’impignorabilità. Consiglio: aprire conti separati e annotare le causali.

Errore 2 – Ignorare gli atti notificati: non aprire le raccomandate dell’Agenzia delle Entrate, non ritirare gli atti del giudice o della banca. Il pignoramento avviene anche se il debitore non è a conoscenza dell’atto. Consiglio: controllare regolarmente la posta e la Pec; se si riceve un atto, rivolgersi immediatamente a un professionista.

Errore 3 – Posticipare l’opposizione: attendere l’udienza di assegnazione per presentare la documentazione o contestare l’impignorabilità. Consiglio: depositare l’opposizione con richiesta di sospensione entro i termini; allegare tutta la documentazione (contratti, buste paga, estratti conto) che provi l’impignorabilità o la prescrizione.

Errore 4 – Trasferire somme ad altri conti in modo improvvido: dopo la notifica dell’atto, alcuni debitori prelevano o trasferiscono somme per sottrarle al pignoramento. Tale condotta può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) o essere dichiarata inefficace nei confronti del creditore. Consiglio: non compiere atti di disposizione sospetti; preferire soluzioni legali come l’opposizione o la rateizzazione.

Errore 5 – Credere che il conto societario sia sempre protetto: alcune imprese ritengono erroneamente che il conto intestato alla società di capitali sia autonomo rispetto ai soci e quindi immune. In realtà la società risponde con tutto il proprio patrimonio e il conto può essere pignorato. Consiglio: verificare regolarmente la posizione fiscale della società e non accumulare debiti; se sussistono contenziosi, considerare procedure di ristrutturazione o negoziazione assistita.

7. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche (in forma ridotta) che riassumono le norme e i limiti analizzati. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri per ragioni di leggibilità.

7.1 Limiti al pignoramento di crediti da lavoro (art. 545 c.p.c.)

Tipologia di creditoLimiteNormativa
Crediti alimentariAssoluta impignorabilitàart. 545 c.p.c., commi 1‑2
Stipendi e salariPignorabile 1/5 (cumulo fino a 1/2)art. 545 c.p.c., commi 3‑4
Pensioni e TFRPignorabile 1/5 (limiti d.P.R. 180/1950)art. 545 c.p.c., commi 5‑6
Stipendi/pensioni già accreditati su contoImpignorabili fino a triplo assegno sociale (2026: 1.509,81 €)art. 545 c.p.c., comma 7

7.2 Limiti al pignoramento da parte dell’agente della riscossione (art. 72‑ter D.P.R. 602/1973)

Retribuzione mensileQuota pignorabile
Fino a 2.500 €1/10
Tra 2.500 € e 5.000 €1/7
Oltre 5.000 €1/5
Ultima mensilità accreditataEsclusa dall’obbligo di versamento

7.3 Somme sul conto dedicato dei notai (L. 147/2013)

Somme depositateRegime
Tributi, spese anticipate, corrispettivi immobiliare (comma 63)Costituiscono patrimonio separato; escluse da successione e impignorabili
Altre somme versate sul contoNon godono di impignorabilità; il giudice richiede documentazione per individuarle
Crediti al pagamento o restituzione delle sommeImpignorabili

7.4 Passaggi procedurali nel pignoramento del conto

FaseSoggetto coinvoltoTermine
Notifica di titolo e precettoCreditore → Debitore10 giorni per pagare
Notifica atto di pignoramentoCreditore → Debitore + BancaEntro 90 giorni dal precetto
Dichiarazione del terzoBanca → Giudice10 giorni
Udienza di assegnazioneGiudiceentro 120 giorni (60 se stipendi)
Versamento somme al fisco (72‑bis)Banca → Agente riscossione60 giorni dalla notifica

8. Domande frequenti (FAQ)

1. Posso evitare il pignoramento aprendo un conto corrente aziendale intestato a un familiare? No. Il trasferimento delle somme a un altro conto per sottrarle ai creditori può configurare sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e, in ambito civile, può essere dichiarato inefficace. Inoltre, se il creditore dimostra che il conto intestato al familiare è nella disponibilità del debitore, potrà pignorarne le somme.

2. Un conto corrente intestato a una società di capitali è impignorabile per i debiti personali dei soci? Sì e no. La società ha personalità giuridica e il patrimonio è distinto; i debiti personali dei soci non consentono di aggredire il conto societario. Viceversa, i debiti della società possono colpire il conto. Tuttavia, se il socio fa uso dell’autonomia patrimoniale in modo illecito (commistione di patrimoni, prelievi non giustificati), il creditore potrebbe chiedere la revoca del beneficio della responsabilità limitata.

3. Il fisco può pignorare il mio conto aziendale senza avvertirmi? L’agente della riscossione può notificare un atto di pignoramento alla banca ex art. 72‑bis. La banca blocca le somme e, trascorsi 60 giorni, le versa al fisco. Il debitore viene comunque informato dell’atto e ha 60 giorni per opporsi. Se non ricevi l’atto per irreperibilità, verifica la notifica sulla Pec o sull’indirizzo digitale.

4. È vero che la banca deve lasciare 1.500 € sul conto pignorato? La tutela del triplo dell’assegno sociale (circa 1.509,81 € nel 2026) si applica solo se il conto è alimentato esclusivamente da stipendi o pensioni. In presenza di altre entrate (es. incassi da fatture), la banca potrebbe non distinguere le somme e applicare il pignoramento sull’intero saldo. È quindi consigliabile mantenere un conto dedicato agli stipendi.

5. Posso prelevare i soldi dal conto quando ricevo l’atto di pignoramento? No. Una volta notificato l’atto di pignoramento alla banca, il debitore perde la disponibilità delle somme. Prelevare o trasferire denaro dopo la notifica può costituire reato e non impedisce la revocabilità dell’atto.

6. Cosa succede se la banca non dichiara il saldo o se dichiara un importo errato? Il giudice può accertare d’ufficio l’obbligo della banca ex art. 549 c.p.c. e condannarla al pagamento delle spese; l’agente della riscossione può procedere contro la banca stessa. Inoltre, se la dichiarazione è falsa, la banca può essere chiamata a rispondere dei danni.

7. Le somme destinate al pagamento dell’IVA e delle imposte possono essere pignorate? Per i notai e i pubblici ufficiali che raccolgono tali somme per conto dei clienti, esse sono depositate su un conto dedicato e sono impignorabili in quanto costituiscono patrimonio separato . Tuttavia, se le somme sono commiste ad altre entrate o mancano i documenti che ne attestano la destinazione, il giudice può considerarle pignorabili .

8. Ho ricevuto un pignoramento ma la cartella è prescritta. Cosa posso fare? Puoi proporre opposizione all’esecuzione eccependo la prescrizione del credito tributario. È necessario documentare la data della cartella, l’assenza di atti interruttivi e l’intervenuta decadenza del potere di riscossione. Se l’opposizione è accolta, il pignoramento viene revocato.

9. Posso ottenere la rateizzazione del debito dopo che il conto è stato pignorato? Sì, la rateizzazione del debito fiscale comporta la sospensione del pignoramento; per i debiti civili è possibile proporre un accordo con il creditore, chiedendo al giudice di sospendere l’esecuzione. Tuttavia, la rateizzazione va richiesta prima del versamento delle somme da parte della banca.

10. Le somme destinate alla cauzione per appalti pubblici sono pignorabili? Solitamente le cauzioni devono essere depositate su un conto a garanzia degli obblighi contrattuali; la legge sugli appalti prevede che tali somme non siano distratte fino all’adempimento del contratto. In caso di pignoramento, il giudice deve valutare la finalità pubblicistica e può dichiarare l’impignorabilità.

11. Il contributo a fondo perduto per l’emergenza Covid‑19 può essere pignorato? Secondo varie pronunce dei tribunali, i contributi erogati dall’Agenzia delle Entrate nel 2020‑2021 sono destinati al sostegno delle imprese in emergenza e, in assenza di una norma che ne vieti espressamente la pignorabilità, sono pignorabili; tuttavia, alcuni giudici hanno riconosciuto la possibilità di sospensione in presenza di piani di rientro con il fisco.

12. Come posso dimostrare che un versamento su un conto aziendale è uno stipendio? È utile avere un contratto di lavoro o di collaborazione che preveda l’accredito su quel conto; indicare nella causale del bonifico «stipendio mese X»; allegare le buste paga. Tali documenti aiutano a far valere la tutela dell’art. 545 c.p.c.

13. Posso fare opposizione se la banca paga l’importo prima della scadenza dei 60 giorni (pignoramento tributario)? Se l’agente della riscossione riceve le somme prima del termine e senza la possibilità di eccepire l’impignorabilità, puoi presentare reclamo all’agente e, se non risolve, ricorrere al giudice per richiedere il rimborso e la revoca dell’assegnazione.

14. Il pignoramento del conto corrente si estende ai conti intestati a più soci? Se il conto è cointestato a più persone, il pignoramento colpisce la quota di titolarità del debitore (di regola, 50 % per conti a firma congiunta). La banca deve comunicare la quota pignorabile e lasciare agli altri cointestatari la disponibilità della loro parte.

15. Cosa accade se la banca non distingue tra somme pignorabili e impignorabili? In assenza di documentazione chiara, la banca potrebbe bloccare l’intero saldo. In questo caso il debitore deve proporre opposizione e chiedere al giudice di accertare la natura delle somme; può chiedere una consulenza tecnica sulle movimentazioni del conto .

16. Il “conto di riserva” o “escrow account” è impignorabile? Un conto di riserva istituito per garantire il pagamento di obbligazioni specifiche (ad esempio, in operazioni di fusione o acquisizione) è generalmente impignorabile per i debiti estranei a quelle obbligazioni, a condizione che sia disciplinato da un contratto che ne stabilisca la destinazione e sia intestato a un fiduciario. Tuttavia, occorre valutare la disciplina del contratto.

17. Qual è la differenza tra sequestro conservativo e pignoramento? Il sequestro conservativo è un provvedimento cautelare che precede l’instaurazione del processo: serve a “congelare” i beni del debitore e impedire che vengano dispersi. Il pignoramento, invece, è l’atto esecutivo che apre la fase di espropriazione e consente l’assegnazione delle somme al creditore.

18. Come incide il regime di comunione legale dei beni sul pignoramento del conto? Nel regime di comunione legale, i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio sono comuni. Tuttavia, il conto corrente intestato all’impresa individuale rientra nella sfera personale (bene strumentale). In caso di pignoramento, il giudice deve verificare se le somme rientrano nella comunione; in genere, i debiti personali non possono colpire i beni comuni se i coniugi non hanno beneficio.

19. È possibile trasferire l’attività su una nuova società per evitare il pignoramento? La costituzione di una nuova società allo scopo di sottrarre l’azienda ai creditori può essere impugnata con azione revocatoria. Le cessioni e i conferimenti effettuati a titolo gratuito o con corrispettivo irrisorio, in prossimità dell’esecuzione, sono sospetti. È preferibile ricorrere a procedure legali di ristrutturazione.

20. Le criptovalute su wallet aziendali sono pignorabili? Le criptovalute costituiscono un bene immateriale e sono pignorabili mediante sequestro del wallet o accesso agli exchange. Se il wallet è intestato all’impresa, il creditore può chiederne la custodia; tuttavia, la procedura esecutiva presenta complessità tecniche. Non esistono norme di impignorabilità per le criptovalute, che pertanto possono essere aggredite integralmente.

9. Simulazioni pratiche

9.1 Caso A – Impresa individuale con conto misto

Scenario: Mario, artigiano, ha un conto corrente su cui confluiscono i ricavi dell’attività (fatture), il suo stipendio come lavoratore dipendente di una società partecipata e il bonifico di un contributo a fondo perduto per l’emergenza Covid 19. Mario riceve una cartella esattoriale e, dopo tre mesi, l’agente della riscossione notifica l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis alla banca.

Analisi: Il conto contiene sia somme da lavoro dipendente sia ricavi. La banca, non potendo distinguere immediatamente le somme, blocca l’intero saldo di 8.000 €. Mario si rivolge allo studio dell’Avv. Monardo che propone opposizione all’esecuzione deducendo la presenza di stipendi impignorabili (triplo assegno sociale) e l’inesistenza della notifica della cartella. L’istanza di sospensione viene accolta e il giudice ordina alla banca di liberare 1.509,81 € (triplo assegno sociale), trattenendo il resto fino alla definizione del giudizio. Nel merito, la cartella viene dichiarata prescritta: il pignoramento è revocato e le somme restituite.

9.2 Caso B – Società di servizi con conto affidato

Scenario: La società Alfa S.r.l. gestisce un call center. È titolare di un conto corrente con apertura di credito di 50.000 €. Il saldo al momento del pignoramento è di –10.000 € (in negativo). Un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo e notifica l’atto di pignoramento alla banca.

Analisi: Il conto è “in rosso”, quindi non esistono somme positive da assegnare. La banca fa presente al giudice che, in base al contratto di apertura di credito, ha diritto alla compensazione fino alla concorrenza del saldo negativo. Il giudice ordina al creditore di pignorare eventuali crediti futuri che matureranno sul conto. Nel frattempo, Alfa S.r.l. versa sul conto i corrispettivi delle commesse in essere; tuttavia, queste somme sono utilizzate per rimborsare la banca e ridurre l’esposizione, non per pagare il creditore pignorante. Solo quando il saldo torna positivo, il fornitore potrà ottenere l’assegnazione delle somme.

9.3 Caso C – Notaio con conto dedicato

Scenario: Il notaio Rossi deposita sul proprio conto dedicato (art. 1, comma 63 L. 147/2013) le somme ricevute da un cliente per il pagamento dell’imposta di registro e dell’IVA relative a un atto di compravendita. Per errore, il notaio utilizza il conto per pagare gli stipendi dei dipendenti e le spese di cancelleria. Un creditore del notaio notifica un pignoramento presso terzi alla banca e chiede l’assegnazione delle somme.

Analisi: La normativa prevede che le somme versate ai sensi del comma 63 costituiscono patrimonio separato e sono impignorabili . Tuttavia, la giurisprudenza (Tribunale di Avezzano 2021 e 2025) ha chiarito che la segregazione riguarda solo le somme destinate a tributi e corrispettivi . Poiché Rossi ha utilizzato il conto anche per spese non previste (stipendi, cancelleria), la banca e il creditore contestano l’impignorabilità. L’Avv. Monardo redige un prospetto contabile dettagliato per distinguere le somme destinate a tributi (10.000 €) da quelle destinate ad altre spese (2.000 €). Il giudice riconosce l’impignorabilità dei 10.000 € e dispone l’assegnazione dei restanti 2.000 € al creditore.

9.4 Caso D – Organizzazione di produttori agricoli

Scenario: L’Organizzazione agricola “Olivicola Cosentina” riceve dalla Regione Calabria un contributo di 198.079 € per la realizzazione di un piano di filiera olio. Il contributo è accreditato su un conto dedicato. Un avvocato che aveva assistito l’organizzazione in una causa chiede il pagamento di una parcella e procede a pignoramento del conto presso la banca.

Analisi: La legge che istituisce i contributi europei prevede che le somme concesse siano destinate al programma e non possano essere distratte; il contributo rientra tra i “finanziamenti erogati da organismi nazionali e comunitari” con vincolo di destinazione. La difesa eccepisce l’impignorabilità ai sensi dell’art. 3, comma 5‑duodecies L. 231/2005. Il Tribunale di Cosenza riconosce la tesi e dichiara l’impignorabilità delle somme residua di 60.000 € e di 18.901,96 € su un altro conto; dispone la condanna del creditore al pagamento delle spese.

10. Conclusioni

Il pignoramento del conto corrente aziendale è uno strumento potente nelle mani dei creditori, ma la legge prevede numerosi limiti e tutele a favore del debitore. Conoscere queste tutele consente di difendere efficacemente l’impresa, evitare la paralisi dell’attività e cercare soluzioni negoziali o giudiziali per la gestione del debito. Come illustrato, non esiste un conto «totalmente impignorabile» a eccezione dei conti dedicati previsti espressamente dalla legge (notai, fondi vincolati). Tuttavia, le somme destinate al sostentamento (stipendi, pensioni), ai tributi e ai contributi con vincolo di destinazione beneficiano di una protezione specifica .

L’esperienza dimostra che la differenza tra il successo e l’insuccesso nella difesa contro un pignoramento risiede nella tempestività e nella professionalità dell’intervento. Un’analisi dettagliata dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e della natura delle somme depositate è fondamentale per sollevare le eccezioni appropriate. Inoltre, la predisposizione di conti separati e la corretta documentazione delle operazioni bancarie riducono il rischio di pignoramenti ingiusti.

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