Che cosa si può pignorare ad una società SRL?

Introduzione

Perché questo tema è cruciale?
Quando un creditore agisce contro una società a responsabilità limitata (SRL), si trova davanti a un sistema giuridico complesso: la SRL è dotata di personalità giuridica autonoma e i beni della società sono distinti da quelli dei soci. Chi vanta un credito può legittimamente chiedersi quali beni sia possibile aggredire e quali invece siano sottratti all’esecuzione forzata.
Le conseguenze di un pignoramento possono essere devastanti: il blocco del conto corrente aziendale, il sequestro di beni strumentali essenziali, l’interruzione delle forniture o, nel caso di pignoramento delle quote, la perdita del controllo societario. Molti imprenditori sottovalutano i rischi, ignorano le scadenze, non si difendono e si ritrovano con il patrimonio aziendale immobilizzato.
Questo articolo spiega in modo tecnico ma divulgativo cosa può essere pignorato in una SRL e, soprattutto, quali strumenti legali consentono di difendersi: opposizioni giudiziali, sospensive, accordi con l’Agenzia delle Entrate, procedure di composizione della crisi e nuove definizioni agevolate introdotte dal legislatore.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’articolo è curato dallo Studio Legale Monardo, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’avvocato Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista e coordinatore nazionale di professionisti esperti in diritto bancario e tributario.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie al coordinamento tra avvocati e commercialisti, lo Studio Monardo offre assistenza completa per:

  • Analisi immediata dell’atto di pignoramento o della cartella esattoriale.
  • Ricorsi e opposizioni giudiziali per vizi di forma o di merito.
  • Sospensione dell’esecuzione forzata e istanze di rateizzazione.
  • Trattative stragiudiziali con i creditori, incluse banche e agenti della riscossione.
  • Elaborazione di piani di rientro e accesso a procedure di composizione della crisi, compresi piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.

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Normativa di riferimento: cosa dice la legge

1. Responsabilità patrimoniale e limiti generali

L’ordinamento italiano stabilisce, come regola generale, che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri . L’art. 2740 c.c. afferma che solo la legge può limitare la responsabilità patrimoniale e che eventuali patti contrari non hanno efficacia nei confronti dei creditori. Per una SRL ciò significa che il patrimonio sociale è destinato a soddisfare i debiti societari, mentre quello dei soci è protetto dal principio di responsabilità limitata. Tuttavia, i soci o amministratori possono essere aggrediti se hanno prestato garanzie personali, commesso illeciti o se viene accertato un abuso della personalità giuridica.

Esistono beni che la legge ritiene assolutamente impignorabili (beni destinati al culto, la fede nuziale, oggetti personali, animali domestici, lettere e manoscritti, alcuni beni necessari per la vita quotidiana) , ma queste categorie riguardano le persone fisiche. L’art. 515 c.p.c. prevede poi beni relativamente impignorabili (macchinari agricoli e strumenti indispensabili per l’esercizio di una professione) ; però la norma precisa che questa protezione non si applica quando il debitore è una società o quando il capitale prevale sul lavoro . Ciò significa che, per una SRL, quasi tutti i beni strumentali possono essere pignorati.

2. Pignoramento di quote sociali (partecipazioni in SRL)

Il pignoramento delle partecipazioni di una SRL è disciplinato dall’art. 2471 c.c. come forma speciale di espropriazione. La norma prevede che il pignoramento si esegua mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel Registro delle imprese . La quota societaria è qualificata come bene immateriale iscritto in un pubblico registro; di conseguenza, il legislatore ha scelto una procedura “documentale” che sostituisce quella del pignoramento presso terzi . In passato, i giudici talvolta utilizzavano il pignoramento presso terzi, ma la giurisprudenza più recente – in particolare la Cassazione 24859/2024 – ha ribadito che l’unico procedimento corretto è quello previsto dall’art. 2471: la notifica alla società serve esclusivamente a rendere opponibile il vincolo e non richiede alcuna collaborazione attiva della società .

Una decisione del Tribunale di Venezia del 18 marzo 2025 ha confermato che, poiché la quota di SRL è un bene immateriale, la sua espropriazione deve avvenire attraverso la procedura documentale: la iscrizione nel Registro delle imprese è l’unica formalità necessaria a rendere il vincolo opponibile ai terzi . Il sequestro conservativo di quote segue le regole dell’art. 678 c.p.c., ma anche in questo caso la notifica alla società non è indispensabile se la società è stata parte del procedimento cautelare .

3. Pignoramento mobiliare “presso il debitore”

Quando l’ufficiale giudiziario si reca presso la sede della SRL per cercare beni mobili, segue la procedura degli artt. 513‑516 c.p.c. L’art. 513 c.p.c. autorizza l’ufficiale, munito del titolo esecutivo e del precetto, a perquisire l’immobile, il magazzino e i luoghi pertinenti della società, con l’ausilio della forza pubblica se necessario .
Una volta individuati i beni, l’ufficiale redige un verbale e ne prende possesso nominando la società stessa o un custode esterno. Sono esclusi dal pignoramento i beni assolutamente impignorabili (che, però, raramente si trovano in un’azienda) e quelli relativamente impignorabili, salvo il caso di società di capitali dove tali limiti non valgono .
Beni mobili tipicamente pignorabili in una SRL sono: macchinari, attrezzature, autoveicoli, merci in magazzino, arredi, computer, brevetti e marchi (soggetti a regole speciali), crediti e valori in cassa.

4. Pignoramento presso terzi (conti correnti e crediti)

Quando il bene da aggredire è un credito della SRL verso un terzo (ad esempio un conto corrente bancario, crediti commerciali o depositi presso fornitori), si applica la procedura presso terzi disciplinata dall’art. 543 c.p.c. L’atto di pignoramento deve essere notificato al terzo e al debitore, indicare la somma dovuta, le generalità delle parti, il titolo esecutivo e l’intimazione al terzo di non disporre dei beni o crediti vincolati . L’art. 546 c.p.c. impone al terzo pignorato (banca o cliente) di dichiarare in udienza quanto dovuto e di custodire le somme fino alle disposizioni del giudice; il terzo che non adempie può essere condannato al pagamento del credito pignorato.

Nel pignoramento esattoriale speciale (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973), l’agente della riscossione può procedere senza il filtro del giudice, intimando al terzo di pagare direttamente all’ente entro sessanta giorni per le somme già maturate o alle scadenze future . Nel 2025 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha chiarito che, in presenza di pignoramento del conto corrente da parte dell’agente della riscossione, la banca non deve limitarsi a bloccare l’importo esistente ma deve custodire e versare anche le somme che maturano nei successivi 60 giorni, come impone l’art. 546 c.p.c. . Il vincolo si estende quindi ai crediti futuri e rende inefficace la strategia di svuotare il conto prima del pignoramento.
Il pignoramento di crediti e somme a favore del Fisco è, inoltre, soggetto a specifici limiti: l’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 stabilisce che sulle retribuzioni e analoghe indennità l’Agente della riscossione può trattenere un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre i 5.000 euro, in coerenza con l’art. 545 c.p.c. .

5. Pignoramento immobiliare

Quando la SRL possiede beni immobili (capannoni, uffici, terreni), la procedura di espropriazione immobiliare segue le regole dell’art. 555 c.p.c. L’ufficiale giudiziario notifica al debitore un atto di pignoramento immobiliare, che descrive l’immobile, richiede di non compiere atti dispositivi e avvisa che l’immobile sarà venduto . L’atto viene poi trascritto presso i Registri immobiliari; il pignoramento perde efficacia se la trascrizione non viene rinnovata entro venti anni.
I beni immobili possono essere venduti con asta giudiziaria o assegnazione, ma l’espropriazione immobiliare è spesso l’ultima ratio per l’elevato costo e la maggiore complessità; si tenta prima di recuperare crediti su conti o beni mobili.

6. Beni e diritti immateriali (marchi, brevetti, licenze)

Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005) consente l’esecuzione forzata su brevetti, marchi, disegni e altri diritti di proprietà industriale. L’art. 137 prevede che il pignoramento di un diritto industriale si esegue mediante notifica al debitore da parte dell’ufficiale giudiziario, con la specificazione del diritto, della sua data e del titolo di proprietà; il debitore diviene custode del diritto e dei suoi frutti .
L’atto deve essere trascritto presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi entro otto giorni, pena l’inefficacia nei confronti dei terzi . La vendita non può avvenire prima di trenta giorni dal pignoramento; il credito può essere collocato solo dopo la trascrizione e la notifica agli altri titolari di diritti.
Anche altri diritti immateriali (diritti d’autore, licenze software, nomi a dominio) sono pignorabili secondo le norme sul pignoramento mobiliare presso il debitore o su crediti.

7. Pignoramento revocatorio e atti fraudolenti

L’art. 2929‑bis c.c. (introdotto nel 2015 e aggiornato al 2025) permette al creditore di agire in via esecutiva senza passare attraverso un giudizio di revocazione quando il debitore ha effettuato un atto gratuito (donazioni, costituzioni di vincoli) su beni registrati dopo il sorgere del credito. Il creditore può pignorare il bene entro un anno dalla trascrizione dell’atto e deve trascrivere il pignoramento entro un anno dal trasferimento . Se il bene è stato trasferito a terzi, l’esecuzione si svolge contro il terzo proprietario; in caso di pignoramento, i diritti reali di garanzia si estinguono con la vendita . Il debitore o il terzo possono opporsi solo per eccepire l’insussistenza dei requisiti o la lesione dei diritti .

8. Sospensione dell’esecuzione nelle procedure concorsuali

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale comporta il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del debitore . L’art. 150 (che riprende l’art. 51 della legge fallimentare) tutela l’integrità del patrimonio destinato alla soddisfazione concorsuale dei creditori e impedisce pignoramenti singoli. Se un pignoramento è iniziato prima dell’apertura della procedura concorsuale, il curatore può subentrarvi; in caso contrario, il giudice dichiara l’esecuzione improcedibile . È quindi fondamentale, per i creditori, conoscere la situazione economica dell’azienda prima di avviare l’esecuzione.

9. Aggiornamenti normativi recenti

Il decreto legislativo 164/2024 (correttivo alla riforma Cartabia) ha modificato alcuni articoli del codice di procedura civile rilevanti anche per il pignoramento:

  • Art. 492 c.p.c. (forma del pignoramento): il pignoramento deve invitare il debitore a indicare un domicilio o un indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere le comunicazioni; in mancanza, queste saranno depositate presso la cancelleria .
  • Art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi): è stato eliminato l’obbligo di comunicare al debitore l’esito della dichiarazione del terzo; la procedura è stata semplificata e sono previste regole per il pagamento diretto prima del deposito .

Questi aggiornamenti impongono a imprese e professionisti di predisporre un indirizzo digitale per evitare comunicazioni tardive e decadenze.

10. Limiti alla pignorabilità dei crediti e protezione del salario

L’art. 545 c.p.c. stabilisce che alcuni crediti sono impignorabili o pignorabili entro limiti: le somme a titolo di alimenti, assistenza sociale e maternità sono impignorabili; i salari, stipendi e pensioni sono pignorabili nei limiti di un quinto per debiti ordinari . Per i debiti fiscali la legge prevede percentuali diverse (un decimo, un settimo e un quinto secondo l’art. 72‑ter DPR 602/1973), mentre quando il denaro è già accreditato sul conto, il pignoramento può colpire la parte eccedente il triplo della pensione minima .
Secondo l’INPS, le norme sulla pignorabilità devono essere interpretate restrittivamente: la Corte costituzionale ha affermato che il limite del pignoramento serve a tutelare la dignità del debitore e va applicato pur bilanciando l’interesse dei creditori .

Procedura: come si svolge il pignoramento contro una SRL

1. Titolo esecutivo e precetto

Il primo requisito per procedere a pignoramento è il titolo esecutivo, cioè un documento che attesta l’esistenza del credito (sentenza, decreto ingiuntivo, atto pubblico, assegno protestato, cartella di pagamento). Nel caso dei crediti tributari, il titolo è la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Ottenuto il titolo, il creditore notifica alla società un atto di precetto invitandola a pagare entro dieci giorni. L’atto deve contenere l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà all’esecuzione forzata.

2. Ricerca dei beni e scelta del tipo di pignoramento

Passato il termine del precetto, il creditore può scegliere tra:

  • Pignoramento mobiliare presso il debitore, recandosi presso la sede aziendale per identificare beni mobili.
  • Pignoramento immobiliare, se la società possiede immobili.
  • Pignoramento presso terzi, per i conti correnti bancari, i crediti verso clienti, depositi presso fornitori o quote di partecipazione (nel rispetto della procedura speciale dell’art. 2471 c.c.).

L’ufficiale giudiziario, in fase di ricerca dei beni, può ricorrere al Registro delle Imprese, al Pubblico Registro Automobilistico, alle banche dati fiscali e al Registro immobiliare per verificare i beni intestati alla società. In mancanza di collaborazione del debitore, l’ufficiale può accedere anche con l’ausilio della forza pubblica .

3. Notifica e redazione dell’atto di pignoramento

L’atto di pignoramento mobiliare o immobiliare deve contenere:

  • la descrizione del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’ingiunzione a non sottrarre i beni o i frutti e a mantenere integri i beni sotto pena di reato;
  • l’invito al debitore a indicare ulteriori beni se quelli pignorati non bastano ;
  • la possibilità per il debitore di sostituire i beni con una somma o una garanzia (conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.);
  • l’invito a indicare un domicilio o indirizzo digitale per le comunicazioni (modifica 2024) .

Nei pignoramenti presso terzi, l’atto deve essere notificato al terzo e indicare l’importo del credito, l’intimazione a non disporre dei beni e la citazione del debitore a comparire davanti al giudice .

4. Deposito dell’atto e convocazione dell’udienza

  • Per il pignoramento mobiliare, l’atto deve essere depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla redazione; il giudice fisserà l’udienza di vendita.
  • Per il pignoramento presso terzi, il creditore deve depositare l’atto e l’istanza di vendita entro trenta giorni altrimenti il pignoramento diviene inefficace .
  • Per il pignoramento immobiliare, l’atto va trascritto entro venti giorni nei Registri immobiliari e depositato con i documenti ipocatastali.

Nel pignoramento di quote societarie, il creditore deve iscrivere il pignoramento nel Registro delle Imprese; il verbale viene conservato presso la cancelleria ma non è necessaria l’udienza di dichiarazione del terzo .

5. Vendita o assegnazione

Il giudice stabilisce se procedere con vendita all’asta o assegnazione del bene al creditore. Nelle espropriazioni mobiliari, la vendita può avvenire con asta telematica o trattativa privata. Nelle espropriazioni immobiliari, la vendita richiede la perizia di stima, la pubblicità e l’asta pubblica; il ricavato verrà distribuito ai creditori secondo il piano di riparto.

Le quote di SRL possono essere vendute all’asta; tuttavia, i soci o la società possono esercitare diritti di prelazione previsti nello statuto; se la società presenta un altro acquirente entro dieci giorni, il giudice ordina la cessione a questo soggetto .

Difese e strategie del debitore

1. Opposizione all’esecuzione e ai singoli atti

Il debitore può contestare la procedura attraverso diverse azioni:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si utilizza per contestare il diritto del creditore a procedere (ad esempio perché il titolo è nullo, perché il credito è stato prescritto o già pagato). Può essere proposta prima o durante l’esecuzione.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve a contestare vizi di forma dell’atto di precetto o dell’atto di pignoramento, la mancata indicazione degli elementi obbligatori, l’omessa notifica o l’inosservanza dei termini. Deve essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto.
  3. Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): quando un soggetto estraneo rivendica la proprietà dei beni pignorati.

2. Conversione e riduzione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di chiedere la conversione del pignoramento, depositando presso la cancelleria l’importo del credito, degli accessori e delle spese. Ciò libera i beni pignorati e consente di evitare la vendita.
L’art. 496 c.p.c. permette inoltre di chiedere la riduzione del pignoramento se è stata pignorata una quantità di beni manifestamente superiore al credito; ad esempio, se la banca ha bloccato più fondi rispetto alla somma dovuta, si può chiedere al giudice la riduzione del vincolo.

3. Contestazione della dichiarazione del terzo e richiesta di sospensione

Nel pignoramento presso terzi, il debitore può contestare la dichiarazione resa dal terzo (ad esempio, dalla banca o dal cliente) se ritiene che l’importo indicato sia errato o che vi siano crediti impignorabili (ad esempio, contributi INPS o fondi destinati a pagamento di stipendi).
Il giudice può disporre la sospensione del pignoramento quando ricorrono gravi motivi (art. 623 c.p.c.), ad esempio se esiste un gravissimo danno all’attività dell’azienda o se si sta definendo un accordo con i creditori.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione sospende il pignoramento quando il debitore presenta domanda di rateizzazione o definizione agevolata e paga la prima rata . Tale sospensione blocca le procedure in corso (fermi amministrativi, pignoramenti) se non è già avvenuta l’asta o l’assegnazione .

4. Eccezioni di impignorabilità e proporzione

Il debitore può far valere l’impignorabilità quando:

  • Il bene rientra nelle categorie di cui all’art. 514 c.p.c. (beni assolutamente impignorabili) .
  • I crediti rientrano nell’art. 545 c.p.c. (alimenti, sussidi, assegni sociali, pensioni, salario fino ai limiti di legge) .
  • L’attrezzatura pignorata è indispensabile per l’esercizio della professione e il debitore non è una società di capitali .

Per le SRL, come visto, la deroga sulla strumentalità non vale, ma la società può sostenere che la vendita di beni essenziali compromette la prosecuzione dell’attività e proporre la conversione o il piano di rientro.

5. Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori

Il principio della responsabilità limitata tutela i soci, ma ci sono casi in cui i loro beni possono essere aggrediti:

  • Fideiussioni o garanzie personali: se un socio o un amministratore ha garantito con il proprio patrimonio un debito della SRL, può subire un pignoramento.
  • Abuso della personalità giuridica: se l’azienda è utilizzata per scopi fraudolenti, il giudice può “superare” la responsabilità limitata e far rispondere personalmente i soci (art. 2476 e art. 2497 c.c.).
  • Responsabilità verso i creditori sociali: gli amministratori rispondono con il proprio patrimonio dei danni causati per violazioni di legge o dello statuto (art. 2476 c.c.).

Strumenti alternativi e soluzioni per evitare il pignoramento

1. Rateizzazione e definizione agevolata con l’Agenzia delle Entrate

La normativa in materia di riscossione consente ai debitori fiscali di chiedere la rateizzazione delle cartelle o di aderire a definizioni agevolate. Nel 2023 era stata introdotta la “Rottamazione quater”, che prevedeva la possibilità di pagare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e spese di notifica. Per il 2026 la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha istituito la Rottamazione quinquies, estesa ai debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Secondo l’art. 1, comma 82, di tale legge – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 – è possibile estinguere le cartelle pagando solo il capitale, le spese di notifica e le spese esecutive, senza sanzioni né interessi. Le prime rate scadono il 31 luglio 2026 e il 30 settembre 2026. L’adesione sospende i pignoramenti e i fermi amministrativi in corso; se si perde la rateizzazione, i versamenti effettuati vengono imputati a titolo di acconto.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiarito, con le proprie FAQ, che la presentazione dell’istanza blocca nuove procedure e sospende quelle già in corso, ma se l’asta è già stata tenuta o c’è stato un provvedimento di assegnazione, la procedura prosegue .

2. Composizione della crisi e piani di ristrutturazione del debito

Il Codice della crisi e dell’insolvenza consente alle imprese in difficoltà di accedere a procedure di regolazione della crisi prima che sia dichiarata la liquidazione giudiziale. Le principali sono:

  • Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021), consente all’imprenditore di nominare un esperto negoziatore iscritto nell’apposito elenco (come l’Avv. Monardo) per trattare con i creditori. Durante il periodo di composizione, il tribunale può concedere misure protettive che impediscono l’avvio o la prosecuzione di pignoramenti.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo: permettono all’impresa di proporre un piano di pagamento e di ristrutturare il debito con l’approvazione della maggioranza dei creditori, evitando l’espropriazione individuale.
  • Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: alternativa più flessibile in cui i creditori possono votare e il tribunale può omologare anche contro il dissenso di alcuni.

Per le microimprese e i soci che hanno prestato garanzie personali, rimane applicabile la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, che consente di presentare un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione di tali piani.

3. Accordi stragiudiziali e transazioni private

Prima di subire un pignoramento, è spesso possibile negoziare un accordo con i creditori. Nel caso dei debiti bancari, si possono rinegoziare i termini del finanziamento, ottenere moratorie o consolidare il debito. Nei rapporti con fornitori o professionisti, un piano di rientro formalizzato può evitare l’azione legale.
Le banche sono spesso disponibili a soluzioni conciliative, soprattutto se la prospettiva di un’esecuzione porta a perdere valore; la trattativa deve essere affidata a professionisti esperti che valutino costi, interessi e garanzie.

4. Cessione di beni o conferimenti in trust

Alcune imprese tentano di proteggere il patrimonio trasferendolo in trust o in fondi patrimoniali. Con l’introduzione dell’art. 2929‑bis c.c. il legislatore ha ridotto l’efficacia di questi strumenti: i trasferimenti gratuiti e i vincoli sui beni registrati possono essere aggrediti dal creditore con pignoramento revocatorio entro un anno . Occorre pertanto una strategia legittima e tempestiva; affidarsi a consulenti improvvisati può tradursi in atti facili da impugnare.

5. Utilizzo corretto del conto corrente e dei flussi finanziari

Dopo la sentenza della Cassazione 28520/2025, svuotare il conto corrente prima del pignoramento non garantisce l’impignorabilità. La banca deve consegnare all’agente della riscossione le somme che affluiscono nei 60 giorni successivi alla notifica . È consigliabile avere conti distinti per la gestione ordinaria e per gli incassi soggetti a pignoramento, affinché la società possa continuare a pagare stipendi e fornitori senza blocchi; occorre però agire nel rispetto della legge per non incorrere in contestazioni di frode.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare il precetto: molti imprenditori trascurano l’atto di precetto, ritenendolo una minaccia priva di conseguenze. In realtà, superati i 10 giorni, il creditore può avviare la ricerca dei beni e presentare l’atto di pignoramento; intervenire tempestivamente consente di negoziare.
  2. Non verificare la regolarità dell’atto: un pignoramento redatto in violazione degli artt. 492 o 543 c.p.c. può essere annullato. È fondamentale controllare che l’atto indichi il titolo, il precetto, la somma dovuta, l’invito a dichiarare l’indirizzo digitale, il termine per l’udienza e la firma dell’ufficiale giudiziario.
  3. Confondere il patrimonio societario con quello personale: i creditori non possono aggredire i beni dei soci se non vi sono garanzie personali. È quindi inutile occultare beni personali sperando di proteggere l’azienda; si rischia solo di aggravare la situazione.
  4. Non proporre opposizione nei termini: l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica. Trascorso il termine, i vizi formali non possono più essere fatti valere.
  5. Sottovalutare i limiti di pignorabilità delle retribuzioni: l’art. 545 c.p.c. tutela la dignità del debitore; se la società subisce un pignoramento presso terzi per crediti salariali, è essenziale verificare che non sia superato il quinto o il limite specifico previsto dall’art. 72‑ter DPR 602/1973.
  6. Non predisporre un indirizzo digitale: dopo la modifica del 2024, il pignoramento deve invitare il debitore a indicare un domicilio o un indirizzo di posta elettronica certificata . Chi non lo fornisce rischia che tutte le comunicazioni vadano in cancelleria, con perdita di termini.
  7. Evitare di rivolgersi a professionisti: le procedure esecutive e le definizioni agevolate richiedono competenze specialistiche. Un consulente esperto può individuare vizi nell’atto, proporre soluzioni e avviare trattative efficaci.

Tabelle riepilogative

Norme principali sul pignoramento

NormaOggettoSintesi
Art. 2740 c.c.Responsabilità patrimonialeIl debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri; limiti solo per legge .
Art. 2471 c.c.Pignoramento quote SRLNotifica al socio e alla società e iscrizione nel Registro delle imprese; quota considerata bene immateriale .
Art. 513‑515 c.p.c.Ricerca dei beni e beni impignorabiliL’ufficiale giudiziario può entrare nei locali; alcuni beni sono assolutamente o relativamente impignorabili, ma i limiti non valgono per le società .
Art. 543‑545 c.p.c.Pignoramento presso terzi e limitiL’atto deve essere notificato a terzo e debitore; i crediti da lavoro sono pignorabili entro un quinto; altre somme sono impignorabili .
Art. 72‑bis DPR 602/1973Pignoramento speciale esattorialeConsente all’agente della riscossione di intimare il terzo a pagare direttamente entro 60 giorni .
Art. 72‑ter DPR 602/1973Limiti di pignorabilità fiscaleStabilisce le percentuali da trattenere su stipendi e pensioni (1/10, 1/7, 1/5) .
Art. 137 c.p.i. (D.Lgs. 30/2005)Pignoramento diritti industrialiNotifica al debitore, trascrizione entro 8 giorni, vendita non prima di 30 giorni .
Art. 2929‑bis c.c.Pignoramento revocatorioConsente di pignorare beni trasferiti gratuitamente o vincolati entro un anno .
Art. 150 D.Lgs. 14/2019Blocco delle azioni esecutiveLa liquidazione giudiziale impedisce nuove esecuzioni e sospende quelle in corso .

Percentuali di pignoramento dei redditi

Tipologia di creditoPercentuale pignorabile
Stipendio o salario (debiti ordinari)Fino a 1/5 del netto mensile
Stipendio o salario (debiti fiscali)1/10 per importi fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 € e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €
PensionePignorabile oltre il triplo dell’assegno sociale; non più di 1/5
Crediti per alimenti o assegni di mantenimentoPignoramento oltre 1/5 consentito solo previa autorizzazione del giudice, se concorrono più creditori alimentari

Domande frequenti (FAQ)

  1. I soci rispondono con i propri beni per i debiti della SRL?
    No. La SRL ha personalità giuridica autonoma e il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni. I soci possono essere aggrediti solo se hanno rilasciato garanzie personali, commesso atti illeciti o se si verifica l’abuso della personalità giuridica.
  2. È possibile pignorare il conto corrente della SRL?
    Sì. Il pignoramento del conto corrente avviene tramite procedura presso terzi. L’atto di pignoramento notificato alla banca impone di bloccare i fondi e di versarli al creditore. Nel pignoramento fiscale l’agente della riscossione ordina il pagamento diretto e la banca deve consegnare anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi alla notifica .
  3. I beni strumentali necessari all’attività (macchinari, veicoli) sono impignorabili?
    Solo per le persone fisiche l’art. 515 c.p.c. prevede l’impignorabilità relativa di strumenti indispensabili. Per le società questa deroga non opera: i macchinari e gli automezzi possono essere pignorati .
  4. Come si pignorano le quote di una SRL?
    Le partecipazioni sociali sono beni immateriali iscritti nel Registro delle imprese. L’art. 2471 c.c. stabilisce che il pignoramento si esegue notificando l’atto al socio e alla società e iscrivendolo nel Registro . Non serve la dichiarazione del terzo; la società non deve svolgere alcun ruolo attivo .
  5. Cosa succede se la società riceve un atto di pignoramento ma non possiede beni sufficienti?
    L’ufficiale giudiziario invita la società a indicare altri beni o crediti. Se il valore dei beni pignorati è insufficiente, il creditore può procedere ulteriormente con pignoramento immobiliare, presso terzi o su quote sociali. .
  6. Un socio può vendere la propria quota per evitare il pignoramento?
    No. Dopo la notifica del pignoramento la quota è vincolata. Eventuali atti di trasferimento compiuti successivamente sono inefficaci nei confronti del creditore; l’iscrizione nel Registro delle imprese rende il pignoramento opponibile .
  7. La società può pagare a rate il debito per sbloccare il conto?
    Sì. Nei pignoramenti fiscali, presentando domanda di rateizzazione o definizione agevolata e pagando la prima rata si ottiene la sospensione del pignoramento . Negli altri casi è possibile proporre al creditore un piano di rientro o convertire il pignoramento con il deposito dell’importo dovuto (art. 495 c.p.c.).
  8. Come opporsi a un pignoramento errato?
    Occorre proporre opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dall’atto contestato (art. 617 c.p.c.) o opposizione all’esecuzione per contestare il diritto del creditore (art. 615 c.p.c.). Rivolgersi a un professionista consente di individuare i vizi e di agire nei termini.
  9. L’apertura della liquidazione giudiziale blocca il pignoramento?
    Sì. Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento), nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore . I procedimenti in corso vengono sospesi e il curatore decide se subentrare o rinunciare .
  10. È possibile pignorare un brevetto o un marchio registrato?
    Sì. Il pignoramento di diritti di proprietà industriale richiede la notifica al titolare e la trascrizione presso l’UIBM entro otto giorni . La vendita non può aver luogo prima di 30 giorni e deve essere preceduta dalla notifica agli altri titolari di diritti.
  11. È sempre necessario rivolgersi al tribunale per pignorare un credito?
    No. L’agente della riscossione può utilizzare la procedura speciale dell’art. 72‑bis DPR 602/1973, che consente di ordinare al terzo di pagare direttamente senza l’intervento del giudice . Tuttavia, il terzo può sollevare contestazioni e il debitore può impugnare l’atto.
  12. Cosa accade se la banca non esegue correttamente un pignoramento?
    La banca, in qualità di terzo pignorato, è obbligata a custodire e versare le somme; se non adempie può essere condannata a pagare l’importo dovuto al creditore e risponde a titolo di danni. Per i pignoramenti fiscali la responsabilità è aggravata dalla sentenza 28520/2025, che impone il versamento delle somme maturate nei successivi 60 giorni .
  13. Quali sono le conseguenze del pignoramento immobiliare per la società?
    Il bene viene vincolato e non può essere venduto o ipotecato. Se la società non rientra nel debito, l’immobile viene venduto all’asta; l’eventuale eccedenza dopo il pagamento dei creditori è restituita alla società. Durante la procedura, l’amministrazione può continuare a utilizzare l’immobile sotto la vigilanza del custode.
  14. Una SRL può accedere alla procedura di sovraindebitamento?
    Le SRL in stato di crisi possono accedere alla composizione negoziata della crisi e agli accordi di ristrutturazione. La procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012) è riservata ai consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia (non fallibili) e soci che abbiano garantito personalmente i debiti.
  15. Che differenza c’è tra pignoramento e sequestro conservativo di quote?
    Il pignoramento è finalizzato alla vendita del bene per soddisfare il creditore, mentre il sequestro conservativo è un provvedimento cautelare che blocca il bene per evitare che il debitore lo sottragga; si esegue anch’esso con iscrizione nel Registro delle imprese ma richiede un provvedimento del giudice e il deposito di una cauzione.
  16. Il pignoramento può essere annullato perché sproporzionato?
    Sì. Il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento se viene dimostrato che il valore dei beni vincolati supera di molto il credito. Il giudice valuta la proporzione e può liberare parte dei beni.
  17. Un credito contestato può essere pignorato?
    Se il titolo esecutivo è provvisorio (ad esempio un decreto ingiuntivo non opposto), il debitore può proporre opposizione e chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva. Finché il titolo non diventa definitivo, il pignoramento può essere sospeso.
  18. È possibile pignorare un bene gravato da ipoteca?
    Sì. Il creditore chirografario può pignorare un bene già ipotecato, ma l’ipoteca ha priorità; l’aggiudicatario dovrà pagare il creditore ipotecario con precedenza.
  19. Se il pignoramento colpisce un bene essenziale, la società può continuare l’attività?
    La società può chiedere la custodia del bene e proporre la conversione del pignoramento o la rateizzazione del debito per evitare la vendita. Nel pignoramento di beni necessari, il giudice può consentire alla società di continuare a usarli fino alla vendita.
  20. Qual è il termine di efficacia del pignoramento immobiliare?
    Il pignoramento immobiliare conserva la sua efficacia per venti anni dalla trascrizione; se la procedura non si conclude, la trascrizione deve essere rinnovata .

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Pignoramento del conto corrente societario

Una SRL ha debiti fiscali per 50.000 €. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notifica un atto di pignoramento alla banca in data 1 aprile 2025. Al momento della notifica il saldo è 0 € perché la società ha appena pagato fornitori e stipendi.
Il 5 aprile arrivano 30.000 € da un cliente. Poiché il pignoramento rientra nella procedura speciale dell’art. 72‑bis DPR 602/1973, la banca deve bloccare queste somme e versarle al Fisco. Nei successivi 60 giorni (fino al 31 maggio) tutti i bonifici in entrata saranno destinati all’agente della riscossione . Se la società desidera sbloccare il conto deve:

  1. Presentare domanda di rateizzazione o di rottamazione, versando la prima rata .
  2. Oppure, se il pignoramento presenta vizi, proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni.

Esempio 2 – Pignoramento di macchinari

Una società di produzione possiede macchinari del valore di 100.000 € e ha un debito verso un fornitore di 20.000 €. Dopo il precetto non pagato, l’ufficiale giudiziario si reca presso lo stabilimento e pignora tre macchine. La società può:

  • Proporre conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., depositando 20.000 € più spese per liberare i macchinari;
  • Dimostrare che la vendita di tutte e tre le macchine è eccessiva e chiedere la riduzione ex art. 496 c.p.c.;
  • Oppure proporre un piano di rientro al fornitore e chiedere la sospensione dell’esecuzione.

Poiché l’art. 515 c.p.c. non tutela i beni strumentali delle società , i macchinari possono essere legittimamente pignorati e venduti.

Esempio 3 – Pignoramento della quota in SRL

Il socio Tizio detiene il 40 % della SRL Alfa ed è debitore verso il creditore Caio per 100.000 €. Caio notifica a Tizio e alla società un atto di pignoramento della partecipazione. Il 3 aprile 2025 l’atto viene iscritto nel Registro delle imprese. A partire da questa data, la quota è vincolata: Tizio non può venderla né cederla. La società potrebbe presentare un acquirente entro 10 giorni; in mancanza, il tribunale dispone la vendita della quota. La procedura non richiede la dichiarazione della società perché l’art. 2471 c.c. prevede un pignoramento documentale . Tizio potrebbe opporsi se l’atto è viziato o proporre un accordo con Caio per saldare il debito.

Conclusione

Il pignoramento contro una SRL è una procedura complessa ma disciplinata da norme chiare. Tutti i beni societari possono essere aggrediti: conti correnti, crediti, beni mobili, immobili, partecipazioni e diritti immateriali. La quota di SRL è pignorabile con una procedura speciale fondata sull’iscrizione nel Registro delle imprese . Le limitazioni di impignorabilità previste per le persone fisiche non si applicano alle società .

Per tutelare l’impresa occorre:

  • Agire tempestivamente: rispondere al precetto, verificare la regolarità dell’atto e opporsi nei termini.
  • Conoscere i propri diritti: verificare se il bene o il credito rientra tra quelli impignorabili o se la procedura presenta vizi.
  • Valutare soluzioni alternative: rateizzazione, rottamazione quinquies, piani di ristrutturazione, composizione negoziata della crisi.
  • Affidarsi a professionisti: l’Avv. Monardo e il suo team analizzano la situazione, individuano errori nell’atto di pignoramento, propongono ricorsi e trattative e, se necessario, elaborano piani di rientro o accedono alle procedure di composizione della crisi.

In un momento in cui l’economia è incerta e l’Agenzia delle Entrate accelera i pignoramenti, non è mai stato così importante difendersi in modo mirato e tempestivo. Con l’assistenza di professionisti esperti è possibile bloccare le azioni esecutive, ridurre l’esposizione e salvaguardare l’attività imprenditoriale.

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