Quanto tempo passa per sbloccare un conto pignorato?

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente è una delle misure più invasive che il Fisco o un creditore possano adottare nei confronti di un debitore. Si tratta di un atto che immobilizza le somme disponibili sul conto e talvolta anche quelle che verranno accreditate nei mesi successivi. Chi subisce questa procedura si trova spesso bloccato nella gestione quotidiana delle proprie finanze: non può utilizzare il saldo per pagare bollette, stipendi, spese familiari o proseguire l’attività professionale. La situazione diventa ancora più critica quando il pignoramento colpisce stipendio o pensione accreditati sul conto, perché può compromettere il sostentamento del nucleo familiare.

L’importanza di comprendere le regole e i tempi di sblocco deriva quindi dal rischio di rimanere a lungo senza liquidità. Molti contribuenti commettono l’errore di ignorare l’atto di pignoramento o di credere che basti attendere qualche settimana perché la banca liberi le somme. In realtà il pignoramento del conto corrente, specialmente quello promosso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdeR) ai sensi dell’art. 72‑bis del DPR 602/1973, ha una disciplina speciale: prevede un periodo di custodia di 60 giorni in cui la banca deve trattenere tutte le somme presenti o future, e solo dopo tale termine può trasferire al creditore l’ammontare dovuto . È quindi fondamentale conoscere i propri diritti, capire se e quando è possibile contestare l’atto o sospendere la procedura, e quali strumenti alternativi (rateizzazioni, rottamazioni, piani di rientro o procedure di sovraindebitamento) possano evitare il blocco prolungato del conto.

In questa guida affronteremo il tema da un punto di vista pratico, con un taglio professionale ma divulgativo. Verranno analizzate le norme di riferimento, le sentenze più recenti della Corte di cassazione e dei tribunali, la procedura passo‑passo per il pignoramento del conto e le strategie difensive a disposizione del debitore. Illustreremo inoltre gli strumenti alternativi per definire il debito (rottamazioni, definizioni agevolate, rateizzazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) e forniremo tabelle riepilogative, simulazioni numeriche ed una sezione di domande frequenti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con un’esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro che operano a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 ed è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. In qualità di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) assiste i debitori nella predisposizione di piani del consumatore e di accordi di ristrutturazione. È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e ha maturato una profonda conoscenza delle procedure di composizione negoziata.

L’Avv. Monardo e il suo staff offrono assistenza in tutte le fasi del contenzioso esattoriale e bancario: dall’analisi degli atti e della documentazione alla predisposizione di ricorsi, opposizioni e istanze di sospensione, dalle trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o con i creditori alla strutturazione di piani di rientro, rateizzazioni e definizioni agevolate. Il team si occupa anche di procedure di esdebitazione, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione nell’ambito della crisi da sovraindebitamento, potendo contare su competenze integrate di diritto civile, tributario, societario e fallimentare.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina speciale del pignoramento presso terzi per la riscossione

Il pignoramento del conto corrente promosso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ha una disciplina peculiare rispetto al pignoramento ordinario previsto dal Codice di procedura civile. La norma di riferimento è l’art. 72‑bis del DPR 602/1973, introdotto nel 2006 e più volte modificato. La disposizione consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente alla banca (o al terzo debitore del debitore) di pagare al concessionario le somme dovute, senza necessità di attendere l’assegnazione del giudice. L’atto può contenere l’ordine al terzo di pagare entro sessanta giorni dalla notifica per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per le somme future .

La norma prevede dunque tre elementi fondamentali:

  • Notifica dell’atto di pignoramento: l’ordine deve essere notificato sia alla banca che al debitore. La mancata notifica al debitore determina l’inesistenza giuridica dell’atto, come ha ribadito la Corte di cassazione nel 2026: la notifica esclusivamente al terzo non costituisce una semplice nullità, ma un vizio insanabile, perché manca un requisito costitutivo previsto dall’art. 492 c.p.c. (ingunzione a non disporre dei beni) .
  • Termine di 60 giorni: entro questo periodo la banca deve versare all’agente della riscossione le somme maturate prima della notifica; il termine ha natura di spatium deliberandi per consentire al terzo di verificare le somme dovute e predisporre il pagamento . Secondo la Cassazione (sentenza n. 28520/2025) il vincolo non si esaurisce con il primo versamento: la banca deve trattenere tutte le somme che maturano entro il sessantesimo giorno e trasferirle all’AdeR .
  • Ordine alle rispettive scadenze per le somme future: l’art. 72‑bis stabilisce che le somme maturate successivamente vanno pagate alle loro scadenze naturali. La Cassazione ha chiarito che il termine di 60 giorni riguarda solo i crediti già maturati, mentre per quelli che maturano successivamente non opera alcun termine: la banca deve eseguire il pagamento immediatamente alla scadenza .

L’efficacia di questa norma è stata confermata e chiarita dalla giurisprudenza recente:

  • Cassazione civile, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520: la Corte ha stabilito che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 72‑bis ha funzione di spatium deliberandi e non rappresenta il limite temporale del vincolo. La banca non si libera del suo obbligo con il primo pagamento ma deve trasferire anche le somme che si accreditano successivamente, purché maturino entro 60 giorni. La tesi contraria produrrebbe risultati irragionevoli: se il conto fosse positivo alla data di notifica, il primo versamento libererebbe la banca anche per le somme successive, mentre se il conto fosse in rosso, ogni saldo positivo maturato entro 60 giorni resterebbe vincolato .
  • Tribunale di Monza, ordinanza 19 dicembre 2024: il tribunale ha stabilito che l’obbligo di custodia della banca si estende alle somme accreditate dopo la notifica e dura fino al momento del pagamento. Anche i depositi successivi, maturati entro il termine di 60 giorni, devono essere trattenuti e versati al creditore . I versamenti effettuati dopo i 60 giorni non sono soggetti al vincolo.
  • Cassazione civile, Sez. III, 16 dicembre 2021, n. 36066: la Corte ha ribadito che un conto corrente con saldo negativo non può essere pignorato; i versamenti destinati a coprire il debito verso la banca non costituiscono un credito del correntista e quindi non sono sequestrabili .
  • Cassazione civile, ordinanza 6/2026: la Corte ha stabilito che l’atto di pignoramento esattoriale deve essere notificato anche al debitore; in caso contrario l’atto è inesistente e l’intera procedura è nulla .

Dal 2027 il nuovo art. 170 del D.Lgs. 33/2025

Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 ha adottato il Testo unico in materia di riscossione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, sostituendo, tra le altre, l’art. 72‑bis con il nuovo art. 170. La riforma mira a sistematizzare la disciplina e ad armonizzarla con la procedura civile. L’art. 170 riproduce in gran parte la struttura dell’attuale art. 72‑bis, confermando l’ordine di pagamento al terzo entro 60 giorni per i crediti maturati e alle rispettive scadenze per le somme future. Il decreto Milleproroghe 2025 (legge n. 15/2025) ha posticipato l’entrata in vigore originariamente prevista per il 1° gennaio 2026 . Fino al 31 dicembre 2026 continuerà quindi ad applicarsi l’art. 72‑bis.

Il Testo unico prevede inoltre un nuovo articolo (art. 169) che regolamenta la procedura di pignoramento, richiedendo espressamente la notifica al debitore e riconoscendo la nullità insanabile in caso di omissione. Sebbene il testo integrale non sia ancora ufficialmente consultabile in tutte le sue parti, la riforma si muove verso una maggiore tutela del contribuente e una maggiore chiarezza procedurale.

Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

Le somme versate a titolo di stipendio, salario, pensione, indennità di fine rapporto o altre indennità da lavoro non sono totalmente pignorabili. L’art. 72‑ter del DPR 602/1973 e l’art. 545 c.p.c. stabiliscono percentuali di impignorabilità, differenziate a seconda dell’importo:

  • Per importi fino a 2.500 euro: la quota pignorabile è un decimo .
  • Per importi tra 2.500 e 5.000 euro: la quota pignorabile è un settimo .
  • Per importi superiori a 5.000 euro: si applica il limite ordinario di un quinto previsto dall’art. 545 c.p.c. .
  • Per le somme accreditate sul conto corrente la banca non deve bloccare l’ultimo stipendio o pensione accreditati. Il comma 2‑bis dell’art. 72‑ter prevede che gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento percepito .
  • Il comma 2‑ter consente all’Agenzia delle Entrate di consultare le banche dati INPS per conoscere le informazioni sul rapporto di lavoro .

Questi limiti si applicano anche alla procedura speciale prevista dall’art. 72‑bis e saranno riprodotti nel nuovo art. 170. Il rispetto delle percentuali è fondamentale per evitare pignoramenti eccessivi su somme destinate al sostentamento.

Procedura ordinaria di pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi disciplinato dal Codice di procedura civile (artt. 543 e ss.) prevede passaggi più formali rispetto alla procedura esattoriale. In sintesi:

  1. Forma dell’atto di pignoramento (art. 543 c.p.c.) – L’atto deve essere notificato sia al terzo (banca, datore di lavoro) sia al debitore. Deve contenere: l’indicazione del credito per cui si procede, il titolo esecutivo, la sommaria descrizione della causa di credito e l’intimazione al terzo a non disporre delle somme dovute. Deve invitare il terzo a comunicare entro dieci giorni a mezzo raccomandata o PEC una dichiarazione contenente l’esposizione del rapporto con il debitore. La mancata dichiarazione comporta che le somme indicate dal creditore si presumano non contestate .
  2. Trascrizione e iscrizione (art. 543 comma 3 c.p.c.) – Entro 30 giorni dalla notifica, il creditore deve depositare l’atto presso la cancelleria del tribunale per iscrivere la procedura. Se non lo fa, il pignoramento diventa inefficace e le obbligazioni del terzo cessano .
  3. Ingiunzione al debitore (art. 492 c.p.c.) – L’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di non sottrarre i beni pignorati, lo invita a dichiarare la residenza o il domicilio digitale e può autorizzarlo a sostituire i beni con una somma di denaro. Le opposizioni dopo la vendita sono ammesse solo per fatti sopravvenuti .
  4. Limiti di pignorabilità (art. 545 c.p.c.) – Determina la quota pignorabile di stipendi, pensioni e altre indennità, nonché la totale impignorabilità di crediti alimentari, assegni di maternità e sussidi di povertà .

La procedura esattoriale ex art. 72‑bis si differenzia perché non richiede la dichiarazione del terzo e consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente il pagamento delle somme entro 60 giorni senza necessità di un’udienza di assegnazione.

Rateizzazione del debito: art. 19 DPR 602/1973 e riforma del Testo unico

Per chi non riesce a pagare le somme iscritte a ruolo in un’unica soluzione, l’art. 19 DPR 602/1973 consente di richiedere un piano di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Le modifiche introdotte dal D.L. 50/2022 e successive hanno disciplinato il numero massimo di rate e le cause di decadenza:

  • Decadenza dopo otto rate non pagate – Se il debitore non paga otto rate (anche non consecutive), l’AdeR revoca il piano e l’intero debito torna immediatamente esigibile . Per i debiti oggetto di rottamazione quater, la rateizzazione è incompatibile e viene revocata d’ufficio .
  • Ampliamento del numero di rate – La riforma contenuta nel Testo unico della riscossione prevede un aumento graduale delle rate: 84 rate per le richieste nel 2025‑2026, 96 rate nel 2027‑2028 e 108 rate dal 2029. Se il contribuente prova una situazione di grave difficoltà, il numero può salire fino a 120 rate già dal primo biennio . Oggi il limite massimo è di 72 rate.

La domanda di rateizzazione determina la sospensione delle azioni esecutive in corso fino al pagamento della prima rata, che produce l’estinzione del pignoramento in atto .

Rottamazione e definizioni agevolate

Oltre alla rateizzazione, il legislatore ha introdotto definizioni agevolate delle cartelle esattoriali, note come “rottamazioni”, che consentono al contribuente di saldare il debito versando solo le imposte o i contributi dovuti, senza sanzioni né interessi.

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha istituito la Rottamazione‑quinquies (art. 1, commi 82‑101) per i carichi affidati all’AdeR dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La misura consente di definire i debiti derivanti da imposte risultanti da controlli automatici e formali (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973, art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972), contributi previdenziali non versati, sanzioni per violazioni del Codice della strada e altri carichi . Rientrano anche i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni decadute, inclusa la rottamazione‑quater .

Il pagamento può avvenire:

  • In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • In un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (9 anni), con interessi al 3% dal 1° agosto 2026 ;
  • Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro .

La presentazione della domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 comporta la sospensione delle procedure esecutive e dei termini di prescrizione e decadenza; l’agente della riscossione non avvierà nuovi pignoramenti e sospenderà quelli in corso . Il pagamento della prima rata determina l’estinzione del pignoramento . Il nuovo Testo unico sulla riscossione riprenderà istituti simili.

Per le entrate degli enti locali è prevista una definizione agevolata dei tributi (art. 1, commi 102‑110, legge 199/2025) che consente ai comuni di deliberare condoni parziali o totali di sanzioni e interessi per tasse locali come IMU e TARI. Le scadenze e i criteri sono fissati dagli enti locali, con un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione della delibera .

Procedure di sovraindebitamento e strumenti di esdebitazione

Quando il debitore non è in grado di soddisfare i propri crediti in via ordinaria, può ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (c.d. “legge salva suicidi”) e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Tra queste:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche sovraindebitate che hanno contratto debiti per scopi non imprenditoriali. Prevede la presentazione al tribunale, tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC), di una proposta di ristrutturazione che consenta di soddisfare (anche parzialmente) i creditori in base al reddito e al patrimonio disponibile. Il giudice verifica la meritevolezza del debitore (assenza di dolo o colpa grave) e omologa il piano senza il consenso dei creditori . Durante l’esecuzione del piano gli atti esecutivi, inclusi i pignoramenti, sono sospesi e, al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: simile al piano del consumatore, ma richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ammessi al voto. Il giudice verifica la fattibilità e omologa l’accordo.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: procedura con cui il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori. Al termine, a determinate condizioni, è possibile ottenere l’esdebitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta dalla riforma del 2021, permette al debitore che non ha alcun patrimonio di liberarsi dai debiti senza pagare nulla, a condizione di dimostrare la propria incapacità economica e la meritevolezza. È un istituto destinato a chi non ha beni né reddito sufficiente e mira a offrire una seconda chance.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): permette all’imprenditore in crisi (anche piccolo imprenditore) di avviare una trattativa con i creditori sotto la supervisione di un esperto negoziatore, con l’obiettivo di evitare la procedura fallimentare. La nomina dell’esperto sospende temporaneamente le azioni esecutive e consente di presentare un piano di ristrutturazione.

Questi strumenti non solo possono salvare il debitore dal pignoramento, ma rappresentano vere e proprie strade per risolvere in modo definitivo la posizione debitoria.

Procedura passo‑passo del pignoramento del conto corrente

Per comprendere quanto tempo serve per sbloccare un conto pignorato, occorre seguire cronologicamente la procedura, distinguendo tra pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis e pignoramento ordinario.

1. Notifica dell’atto di pignoramento

Il pignoramento inizia con la notifica dell’atto alla banca e al debitore. L’atto deve contenere l’ordine di non disporre delle somme dovute al debitore, l’indicazione del credito e del titolo su cui si fonda, l’intimazione a pagare entro 60 giorni (per il pignoramento esattoriale) o l’invito a dichiarare le somme dovute (per il pignoramento ordinario). Se la notifica al debitore manca, l’atto è giuridicamente inesistente . La notifica avviene tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore dell’AdeR; l’atto può essere spedito anche via PEC.

2. Effetti immediati della notifica

Dal momento della notifica, la banca deve congelare il saldo del conto corrente fino a concorrenza dell’importo pignorato. Per il pignoramento esattoriale, il vincolo opera anche sulle somme accreditate successivamente per 60 giorni . Per il pignoramento ordinario, il terzo deve astenersi dal pagare il debitore e deve rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. entro dieci giorni .

3. Dichiarazione del terzo (pignoramento ordinario)

Nel pignoramento ordinario, la banca (terzo) deve inviare al creditore e al debitore una dichiarazione di quantità entro dieci giorni dalla notifica, indicante l’esistenza del rapporto e le somme dovute . Se la banca non rende la dichiarazione, le somme indicate dal creditore si presumono non contestate e il giudice può disporre l’assegnazione.

Nel pignoramento esattoriale, l’art. 72‑bis non prevede tale dichiarazione: l’ordine di pagamento sostituisce l’ordinanza del giudice, semplificando la procedura.

4. Deposito in tribunale e 60 giorni di custodia

Per il pignoramento ordinario, entro 30 giorni dalla notifica il creditore deve depositare l’atto presso la cancelleria e iscrivere la procedura . Se non vi provvede, il pignoramento diventa inefficace e la banca può liberare le somme.

Per il pignoramento esattoriale, la banca ha l’obbligo di custodire le somme per 60 giorni. La Cassazione ha chiarito che questo termine non è un limite massimo della durata del vincolo, ma un periodo concesso al terzo per verificare le somme e provvedere al pagamento . Tutti gli accrediti che maturano entro i 60 giorni restano vincolati e devono essere versati all’AdeR . Le somme accreditate dopo il sessantesimo giorno non sono soggette al vincolo .

Durante il periodo di custodia, il debitore può comunque presentare istanze di sospensione (se ritiene che il pignoramento sia illegittimo) o richieste di rateizzazione. Se la richiesta di rateizzazione viene accolta e il debitore paga la prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono .

5. Pagamento e sblocco del conto

Trascorsi i 60 giorni, la banca deve versare all’agente della riscossione le somme maturate. Il pagamento è liberatorio per la banca e determina lo sblocco del conto per le somme residue. Se sul conto restano somme eccedenti l’importo pignorato (o se il saldo torna positivo dopo i 60 giorni), il correntista può nuovamente disporre del proprio denaro. Tuttavia, se il debito non è integralmente estinto, l’AdeR può attivare ulteriori azioni esecutive.

Nei pignoramenti ordinari, lo sblocco avviene quando il giudice emette l’ordinanza di assegnazione a favore del creditore e la banca esegue il versamento. Se il creditore non perfeziona il pignoramento (mancato deposito, inesistenza dell’atto, annullamento su opposizione), la banca restituisce le somme al correntista.

6. Opposizione e contestazioni

Il debitore può impugnare il pignoramento con:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Quando contesta il diritto del creditore a procedere, ad esempio per inesistenza del titolo esecutivo o prescrizione del credito.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Quando l’atto presenta vizi formali (ad esempio, mancata notifica al debitore), come riconosciuto dalla Cassazione nel 2026 .
  • Reclamo al giudice dell’esecuzione per contestare la quantificazione delle somme o la violazione dei limiti di impignorabilità (ad esempio se la banca trattiene più di un quinto dello stipendio o l’ultimo emolumento ).
  • Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) per chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro da versare ratealmente.
  • Istanza di sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) in caso di opposizione con gravi motivi.

Il tempestivo esercizio di questi rimedi può evitare che la banca trasferisca le somme al creditore e può determinare lo sblocco anticipato del conto.

Difese e strategie legali

A fronte di un pignoramento del conto corrente, il debitore dispone di un ventaglio di difese e strategie che richiedono l’assistenza di professionisti esperti. Di seguito ne analizziamo le principali.

Contestare la legittimità del pignoramento

  1. Verifica del titolo e della notifica – È fondamentale verificare se il credito vantato dall’AdeR o dal creditore sia supportato da un titolo esecutivo valido (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, sentenza). Eventuali vizi di notifica dell’atto presupposto (cartella mai ricevuta o notificata a soggetto diverso) possono comportare l’annullamento del pignoramento. La Cassazione 6/2026 ha sottolineato che la mancata notifica dell’atto al debitore rende inesistente il pignoramento .
  2. Conto con saldo negativo – Se al momento della notifica il conto è in rosso, non esiste alcun credito del correntista verso la banca e il pignoramento è inefficace. La Cassazione 36066/2021 ha stabilito che i versamenti destinati a ripianare un saldo negativo non possono essere pignorati perché non costituiscono una disponibilità del correntista . In tal caso è possibile chiedere la revoca del pignoramento.
  3. Violazione dei limiti di pignorabilità – Se il pignoramento riguarda stipendi, pensioni o indennità, occorre verificare che sia rispettato il limite di un quinto previsto dall’art. 545 c.p.c. e le percentuali ridotte dell’art. 72‑ter (un decimo o un settimo) . Inoltre, la banca non può trattenere l’ultimo stipendio accreditato . In caso di violazione si può presentare reclamo al giudice dell’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi.
  4. Inesistenza del titolo per procedere al pignoramento presso terzi – L’art. 72‑bis richiede che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento. Se il debito è stato rateizzato o definito con una rottamazione, l’AdeR non può procedere al pignoramento . La verifica delle rate pagate e delle eventuali sospensioni è essenziale.

Richiedere la rateizzazione

Se il debito è insostenibile in un’unica soluzione, la domanda di rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973) permette di dilazionare il pagamento. La riforma prevede fino a 84 rate per le richieste nel biennio 2025‑2026, con possibilità di estensione a 120 rate in caso di grave difficoltà . La domanda va presentata on‑line sul sito dell’AdeR allegando la documentazione che prova la temporanea difficoltà economica. La concessione della rateizzazione sospende il pignoramento; il pagamento della prima rata estingue la procedura .

È importante tenere a mente che se si saltano otto rate, anche non consecutive, il piano decade e il debito torna immediatamente esigibile . La nuova rateizzazione è possibile solo per debiti diversi da quelli già oggetto di piani decaduti, salvo che intervenga una sanatoria.

Definizioni agevolate (Rottamazione)

Le rottamazioni consentono di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese. La rottamazione‑quinquies 2026 include i carichi affidati all’AdeR fino al 31 dicembre 2023 e prevede la sospensione delle procedure esecutive durante la domanda . Se il contribuente presenta la domanda e poi paga la prima rata, il pignoramento si estingue .

La definizione agevolata può riguardare anche i tributi locali (IMU, TARI) qualora l’ente decida di aderire alla misura . È importante verificare se il proprio debito rientra tra quelli definibili e presentare la domanda entro le scadenze.

Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione

Se il debitore è persona fisica sovraindebitata e non può far fronte ai debiti con i mezzi ordinari, può ricorrere al piano del consumatore previsto dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa. La procedura consente di proporre un piano di rientro con pagamento parziale dei debiti in base alle risorse disponibili e di ottenere l’omologazione del giudice senza l’approvazione dei creditori . Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese; il pignoramento del conto non può essere eseguito e se già avviato deve essere sospeso.

Per i soggetti che svolgono attività imprenditoriale o professionale, l’accordo di ristrutturazione dei debiti richiede il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Anche in questo caso l’omologazione comporta la sospensione delle procedure esecutive.

In alternativa, il debitore può optare per la liquidazione controllata del patrimonio: mette a disposizione i propri beni per pagare i creditori e al termine può ottenere l’esdebitazione. Per chi non ha alcun patrimonio (debitore incapiente) è prevista una procedura di esdebitazione senza pagamento: si ottiene la liberazione dai debiti senza alcun esborso, dimostrando l’assenza di beni e la meritevolezza.

Composizione negoziata della crisi

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata per le imprese in difficoltà. L’imprenditore può chiedere al segretario della Camera di commercio la nomina di un esperto negoziatore che lo assista nella trattativa con i creditori. L’apertura della procedura sospende le azioni esecutive per il tempo necessario a redigere un piano e presentare un accordo. Questo strumento può essere utilizzato per bloccare pignoramenti e trovare un accordo con il Fisco, riducendo l’importo dovuto o rateizzandolo.

Transazioni fiscali e accordi stragiudiziali

Un’altra strategia è la transazione fiscale, ovvero l’accordo con l’Agenzia delle Entrate che consente di ristrutturare il debito con riduzione di sanzioni e interessi e pagamento rateale. La transazione fiscale può essere proposta nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Inoltre, è possibile tentare accordi stragiudiziali con i creditori (es. banche) per ottenere dilazioni e riduzioni.

Strumenti alternativi per evitare il pignoramento del conto

Oltre alle strategie di difesa, esistono strumenti alternativi che possono prevenire o risolvere la situazione di pignoramento.

Rateizzazione dei debiti

Come già esposto, la rateizzazione consente di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il numero di rate dipende dall’entità del debito e dalla capacità economica del contribuente. Grazie alla riforma, il limite può arrivare a 120 rate in presenza di gravi difficoltà economiche . La domanda può essere presentata on‑line sul sito dell’AdeR; è richiesta la prova della temporanea difficoltà economica e, per piani oltre 84 rate, la presentazione della dichiarazione ISEE.

L’accoglimento della richiesta comporta la sospensione delle procedure esecutive; tuttavia, il debitore deve rispettare scrupolosamente le scadenze per evitare la decadenza del piano .

Rottamazione (Definizione agevolata)

La rottamazione consente di estinguere il debito versando solo il capitale e le spese di procedura. La rottamazione‑quinquies 2026 riguarda i carichi affidati all’AdeR fino al 31 dicembre 2023 . Le domande si presentano on‑line entro il 30 aprile 2026. La legge prevede due modalità di pagamento: unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali con interessi al 3% . L’adesione sospende i pignoramenti e il pagamento della prima rata li estingue .

Per i tributi locali, gli enti possono deliberare definizioni agevolate con riduzione di sanzioni e interessi . Il contribuente deve verificare sul sito del proprio comune se l’ente ha approvato la misura.

Pace fiscale e misure straordinarie

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose sanatorie e pace fiscali, come la rottamazione‑quater (legge 197/2022), il saldo e stralcio e la definizione delle liti pendenti. Queste misure permettono di regolarizzare la propria posizione con il Fisco pagando somme ridotte. È consigliabile monitorare le normative vigenti per cogliere l’opportunità di aderire e neutralizzare i pignoramenti.

Piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento

Per le persone fisiche sovraindebitate, il piano del consumatore rappresenta una delle soluzioni più efficaci. La procedura richiede l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e prevede la presentazione di una proposta al tribunale contenente:

  1. L’elenco dei creditori e la quantificazione dei debiti;
  2. La descrizione dei redditi e del patrimonio del debitore;
  3. Una proposta di rimborso, anche parziale e differenziata tra creditori;
  4. La relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore .

Il giudice verifica la meritevolezza del debitore e, se approva il piano, ne ordina l’omologazione senza necessità dell’assenso dei creditori. Durante la procedura sono sospese le esecuzioni; il debitore mantiene l’amministrazione dei propri beni e, al termine, ottiene l’esdebitazione. Tale strumento può evitare il pignoramento del conto e fornire una soluzione definitiva alla crisi.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli imprenditori e i professionisti possono accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi. L’accordo richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. L’omologazione del giudice estende l’accordo anche ai creditori dissenzienti. Come per il piano del consumatore, la presentazione dell’istanza sospende le azioni esecutive.

Esdebitazione del debitore incapiente

La riforma del sovraindebitamento ha introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente, destinata a chi non dispone di beni né redditi. Per accedervi occorre dimostrare la propria incapacità economica e la meritevolezza. Il giudice può concedere la liberazione dai debiti senza obbligo di pagamento. Questa procedura rappresenta una possibilità estrema, ma offre una seconda chance a chi non ha alcuna prospettiva di rientrare dal debito.

Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

L’esperto negoziatore nominato ai sensi del D.L. 118/2021 aiuta l’imprenditore a negoziare un accordo con i creditori. La procedura si svolge su piattaforma telematica e prevede la sospensione delle azioni esecutive. È particolarmente indicata per le imprese in crisi che vogliono evitare il fallimento e per le società che desiderano ottenere un accordo con l’AdeR in merito alle cartelle esattoriali. L’assistenza di un professionista esperto è fondamentale per elaborare un piano credibile e convincente.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che aggravano la situazione. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare l’atto di pignoramento – Non prendere iniziative o pensare che il problema si risolva da solo è l’errore più grave. È indispensabile consultare un avvocato e verificare la regolarità dell’atto.
  2. Pagare direttamente il creditore – Alcuni contribuenti versano somme al creditore senza seguire la procedura. Ciò non libera la banca dall’obbligo di trattenere le somme e può comportare doppio pagamento. Qualsiasi pagamento deve avvenire tramite la banca o l’AdeR.
  3. Non impugnare l’atto nei termini – I termini per l’opposizione sono perentori (20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, 40 giorni per l’opposizione all’esecuzione). Trascorsi questi termini il pignoramento diventa definitivo.
  4. Sottovalutare le rateizzazioni e le rottamazioni – Spesso si rinuncia a presentare domanda di rateizzazione o di definizione agevolata per scarsa conoscenza. Invece, una rateizzazione o una rottamazione possono sospendere la procedura e ridurre l’importo dovuto.
  5. Non verificare i limiti di pignorabilità – La banca talvolta trattiene più del dovuto. È essenziale controllare che la percentuale trattenuta non superi un quinto dello stipendio o la quota prevista dall’art. 72‑ter .
  6. Non considerare le procedure di sovraindebitamento – Molti debitori non sanno che possono accedere a piani del consumatore o accordi di ristrutturazione che bloccano i pignoramenti e riducono i debiti.
  7. Confondere il saldo negativo con disponibilità pignorabile – Se il conto è in rosso, il pignoramento non può essere eseguito . Alcune banche applicano comunque il blocco; occorre contestare immediatamente.
  8. Mancato rispetto delle scadenze – Una volta ottenuta la rateizzazione, è necessario rispettare le scadenze. Otto rate non pagate comportano la decadenza del piano .
  9. Non coinvolgere professionisti specializzati – La normativa è complessa; un avvocato esperto in pignoramenti e sovraindebitamento può individuare vizi dell’atto o soluzioni alternative.
  10. Non custodire la documentazione – È fondamentale conservare le copie degli atti notificati e le ricevute dei pagamenti; queste prove servono per eventuali opposizioni.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme sul pignoramento presso terzi

NormaContenuto principaleFonti
Art. 72‑bis DPR 602/1973Pignoramento presso terzi esattoriale: ordine di pagamento diretto al terzo, versamento entro 60 giorni per somme maturate, pagamento alle scadenze per somme future, esonero dalla dichiarazione di quantitàTesto di legge, Cass. 28520/2025
Art. 72‑ter DPR 602/1973Limiti di pignorabilità di stipendi/pensioni: un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 e 5.000 €, un quinto oltre 5.000 €; esclusione dell’ultimo stipendio/pensione accreditatoTesto di legge
Art. 170 D.Lgs. 33/2025Nuovo pignoramento presso terzi (dal 2027): riproduce la struttura dell’art. 72‑bis, con obbligo di notifica al debitore e termine di 60 giorniNormativa futura
Art. 543 c.p.c.Forma dell’atto di pignoramento ordinario: notifica al terzo e al debitore, indicazione del credito, intimazione a non disporre, invito a dichiarare le somme entro 10 giorniCodice di procedura civile
Art. 492 c.p.c.Ingiunzione al debitore e obbligo di indicare residenza/PEC, facoltà di sostituire i beni con denaro, limiti alle opposizioniCodice di procedura civile
Art. 545 c.p.c.Limiti di pignorabilità: un quinto dello stipendio/pensione per debiti fiscali, impignorabilità di crediti alimentari e sussidiCodice di procedura civile

Tabella 2 – Confronto tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale

AspettoPignoramento ordinarioPignoramento esattoriale (art. 72‑bis)
Autorità procedenteCreditori privati con titolo esecutivoAgenzia delle Entrate‑Riscossione
NotificaDeve essere fatta al terzo e al debitore (art. 543 c.p.c.)Deve essere fatta al terzo e al debitore; la mancata notifica al debitore determina l’inesistenza dell’atto
Dichiarazione del terzoNecessaria entro 10 giorni (art. 543 c.p.c.)Non richiesta; l’ordine di pagamento sostituisce la dichiarazione
Intervento del giudiceNecessario per l’ordinanza di assegnazioneNon necessario; l’AdeR ordina direttamente il pagamento
Termine di custodiaVincolo fino all’udienza; il giudice decide l’assegnazione60 giorni per somme maturate, con obbligo di trattenere gli accrediti successivi
Versamento delle sommeEffettuato dopo l’ordinanza di assegnazioneEffettuato entro 60 giorni per somme mature e alle scadenze per somme future
Limiti di pignorabilitàUn quinto dello stipendio/pensione (art. 545 c.p.c.)Quote ridotte per importi modesti (art. 72‑ter)

Tabella 3 – Percentuali di pignorabilità di stipendi e pensioni

Importo dello stipendio/pensione mensileQuota pignorabileRiferimento normativo
Fino a 2.500 €1/10 (10%)Art. 72‑ter comma 1
Tra 2.500 € e 5.000 €1/7 (circa 14,28%)Art. 72‑ter comma 1
Oltre 5.000 €1/5 (20%)Art. 72‑ter comma 1; art. 545 c.p.c.
Ultimo stipendio/pensione accreditato sul contoImpignorabileArt. 72‑ter comma 2‑bis

Tabella 4 – Rottamazione‑quinquies (legge 199/2025)

| Carichi interessati | Carichi affidati all’AdeR dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte risultanti da avvisi bonari (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973, art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972), contributi previdenziali non versati, sanzioni per violazioni del Codice della strada e altri carichi | | Debiti esclusi | Debiti da accertamento, carichi affidati da enti locali (es. TARI) e carichi inseriti in piani quater con rate regolarmente versate | | Modalità di adesione | Domanda telematica sul sito AdeR entro 30 aprile 2026 | | Effetti della domanda | Sospensione delle procedure esecutive, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non iscrizione di nuovi fermi e ipoteche | | Pagamento | Unica soluzione entro 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3% | | Importo dovuto | Solo imposta/contributo e spese di notifica; nessuna sanzione, interessi di mora o aggio | | Decadenza | Mancato pagamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive |

Domande frequenti (FAQ)

1. Quanto dura il blocco del conto pignorato?

Nel pignoramento esattoriale il blocco dura 60 giorni dalla notifica dell’atto. Entro questo termine la banca deve versare le somme maturate; tutte le somme accreditate nel frattempo restano vincolate . Dopo il sessantesimo giorno, la banca deve pagare immediatamente alla scadenza le somme che maturano .

2. La banca può bloccare anche gli accrediti futuri?

Sì. La Cassazione 28520/2025 ha chiarito che l’obbligo della banca riguarda sia il saldo al momento della notifica sia le somme che si accreditano entro 60 giorni . Le somme accreditate dopo i 60 giorni non sono soggette al vincolo .

3. Cosa succede se il conto è in rosso?

Se il conto ha saldo negativo, non c’è alcun credito del correntista verso la banca e il pignoramento è inefficace. La Cassazione 36066/2021 ha precisato che i versamenti destinati a coprire un saldo negativo non sono sequestrabili . È consigliabile contestare immediatamente l’atto.

4. L’atto di pignoramento deve essere notificato anche al debitore?

Sì. La notifica al debitore è un requisito essenziale. La Cassazione 2026 ha stabilito che la mancata notifica determina l’inesistenza del pignoramento .

5. Posso presentare opposizione dopo il pagamento?

L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla conoscenza del vizio; l’opposizione all’esecuzione entro 40 giorni. Una volta che la banca ha versato le somme al creditore, recuperarle diventa difficile. È quindi essenziale agire tempestivamente.

6. Come si richiede la rateizzazione?

La domanda di rateizzazione va presentata on‑line sul sito dell’AdeR, allegando la documentazione che prova la temporanea difficoltà economica. Il numero di rate può arrivare a 84 o fino a 120 se la difficoltà è grave . La concessione della rateizzazione sospende i pignoramenti .

7. Quante rate posso saltare senza decadere?

Il piano decade se non si pagano otto rate, anche non consecutive . È importante rispettare le scadenze per non perdere i benefici.

8. Cos’è la rottamazione‑quinquies?

È una definizione agevolata dei debiti prevista dalla legge 199/2025. Consente di pagare solo imposta e spese (senza sanzioni e interessi) in un’unica soluzione o in 54 rate . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e sospende le procedure esecutive . Il pagamento della prima rata estingue il pignoramento .

9. Posso definire anche i tributi locali?

Sì, se il tuo comune adotta la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 102‑110, legge 199/2025. La misura consente di ridurre sanzioni e interessi su IMU, TARI e altri tributi locali . Controlla il sito del tuo comune per le scadenze.

10. Cos’è il piano del consumatore e a chi si applica?

Il piano del consumatore è una procedura di sovraindebitamento per persone fisiche che hanno contratto debiti non imprenditoriali. Consente di proporre un piano di ristrutturazione al giudice tramite un Organismo di composizione della crisi. Il giudice verifica la meritevolezza e, se approva, sospende le esecuzioni e al termine concede l’esdebitazione .

11. Se presento un piano del consumatore il pignoramento viene sospeso?

Sì. La presentazione del piano determina la sospensione delle procedure esecutive, inclusi i pignoramenti, fino alla decisione del giudice. Se il piano viene omologato, il pignoramento si estingue.

12. Posso ottenere l’esdebitazione se non possiedo nulla?

La procedura di esdebitazione del debitore incapiente consente di liberarsi dai debiti senza pagare, a condizione di dimostrare la propria incapacità economica e la meritevolezza. È un istituto previsto dalla riforma del sovraindebitamento ed è riservato a chi non ha beni né reddito.

13. La banca può pignorare l’ultimo stipendio accreditato?

No. Il comma 2‑bis dell’art. 72‑ter dispone che gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo stipendio o pensione accreditati . Tale somma resta disponibile per il debitore.

14. Cosa succede se il pignoramento è inferiore al saldo?

La banca congela l’importo pignorato e lascia disponibile l’eventuale eccedenza. Ad esempio, se il saldo è 5.000 € e il pignoramento è 3.000 €, verranno bloccati 3.000 €; i restanti 2.000 € resteranno disponibili, salvo nuovi accrediti vincolati entro 60 giorni.

15. Quanto tempo serve per sbloccare il conto dopo una rateizzazione o rottamazione?

Il pignoramento viene sospeso subito dopo la concessione della rateizzazione e si estingue con il pagamento della prima rata . Con la rottamazione, la sospensione opera dalla presentazione della domanda; il pagamento della prima rata estingue definitivamente la procedura .

16. È possibile pignorare un conto cointestato?

Sì, ma la banca deve considerare la quota parte del saldo spettante al debitore. La quota degli altri cointestatari non può essere pignorata. In pratica, se il conto è cointestato al 50%, il pignoramento può colpire solo il 50% del saldo.

17. Posso chiudere il conto per evitare il pignoramento?

No. Una volta notificato l’atto, chiudere il conto non impedisce il pignoramento; la banca deve comunque eseguire l’ordine di pagamento. Inoltre, chiudere il conto per sottrarre le somme può configurare il reato di sottrazione fraudolenta.

18. Cosa succede dopo l’estinzione del pignoramento?

Una volta estinto il pignoramento (per pagamento, rateizzazione, rottamazione, annullamento o esdebitazione), il conto torna libero. Tuttavia, se il debito non è stato completamente saldato, l’AdeR può avviare nuove procedure su altri beni o conti.

19. È possibile negoziare direttamente con l’AdeR?

In alcuni casi l’AdeR può accettare transazioni, soprattutto nell’ambito della composizione negoziata della crisi o dei piani del consumatore. Tuttavia, le condizioni sono rigide e richiedono l’assistenza di professionisti.

20. Come scegliere la strategia più adatta?

Dipende dall’entità del debito, dal reddito e dal patrimonio del debitore, dalla presenza di altri creditori e dalla natura dei debiti. La consulenza di un avvocato specializzato è indispensabile per valutare se convenga impugnare l’atto, chiedere una rateizzazione, aderire a una rottamazione, proporre un piano del consumatore o cercare un accordo stragiudiziale.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Conto pignorato con saldo positivo

Scenario: Mario ha un debito tributario di 4.000 € con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il suo conto corrente presenta un saldo di 3.000 € al momento della notifica dell’atto di pignoramento. Nei 60 giorni successivi percepisce lo stipendio di 1.500 €.

Procedura:

  1. Notifica: L’AdeR notifica l’atto di pignoramento a Mario e alla banca.
  2. Congelamento: La banca congela 3.000 € (saldo attuale) e blocca gli accrediti successivi per 60 giorni .
  3. Accredito dello stipendio: Dopo 30 giorni, Mario riceve lo stipendio di 1.500 €. Poiché rientra nel limite di 2.500 €, la quota pignorabile è un decimo, cioè 150 €. Tuttavia, essendo depositato su un conto già pignorato, la banca deve versare l’intero accredito all’AdeR entro i 60 giorni, salvo l’ultimo stipendio .
  4. Versamento all’AdeR: Trascorsi 60 giorni, la banca versa all’AdeR 4.000 € (3.000 € del saldo più 1.000 € dei 1.500 € accreditati, tenuto conto dell’ultimo stipendio). Se il debito è estinto, la banca libera la parte residua.

Risultato: Il conto viene sbloccato solo dopo il pagamento, che avviene al termine dei 60 giorni; durante tale periodo Mario non può utilizzare il saldo congelato.

Simulazione 2 – Conto pignorato con saldo negativo

Scenario: Anna ha un conto corrente con saldo negativo di –500 €. L’AdeR notifica un pignoramento per un debito di 2.000 €.

Procedura:

  1. Notifica: L’atto viene notificato alla banca e ad Anna.
  2. Inefficacia del pignoramento: Poiché il saldo è negativo, non esiste alcun credito del correntista verso la banca. La Cassazione ha stabilito che le somme destinate a ripianare l’overdraft non sono sequestrabili .
  3. Contestazione: Anna, assistita da un avvocato, presenta un’istanza di opposizione agli atti esecutivi per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento.

Risultato: Il giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento; la banca non può trattenere i versamenti futuri e l’AdeR dovrà procedere con altre forme di riscossione (ad esempio pignoramento dello stipendio).

Simulazione 3 – Rateizzazione

Scenario: Luca deve 10.000 € all’AdeR. Presenta una domanda di rateizzazione dimostrando una temporanea difficoltà economica.

Procedura:

  1. Domanda: Luca presenta on‑line l’istanza allegando la documentazione richiesta (ISEE e dichiarazione dei redditi).
  2. Accoglimento: L’AdeR approva un piano in 60 rate (5 anni).
  3. Sospensione del pignoramento: Se vi era un pignoramento, esso viene sospeso e sarà estinto con il pagamento della prima rata .
  4. Pagamenti: Luca paga regolarmente le rate da 166,67 € al mese. Rispetta tutte le scadenze evitando la decadenza.

Risultato: Il debito viene saldato senza sanzioni e senza subire ulteriori pignoramenti.

Simulazione 4 – Rottamazione‑quinquies

Scenario: Serena ha cartelle esattoriali per 5.000 € (capitale 3.000 €, sanzioni e interessi 2.000 €). Vuole aderire alla rottamazione‑quinquies.

Procedura:

  1. Richiesta di adesione: Serena presenta la domanda entro il 30 aprile 2026 tramite il sito AdeR.
  2. Calcolo dell’importo: L’AdeR comunica che deve versare solo 3.000 € (capitale) più 200 € di spese di notifica; nessuna sanzione né interesse .
  3. Piano di pagamento: Serena sceglie di pagare in 54 rate bimestrali. Dovrà quindi versare circa 59 € ogni due mesi (3.200 € / 54), oltre agli interessi al 3% dal 1° agosto 2026 .
  4. Effetti: La presentazione della domanda sospende il pignoramento. Con il pagamento della prima rata il pignoramento viene estinto .

Risultato: Serena risparmia 2.000 € di sanzioni e interessi, evita il pignoramento del conto e dilaziona il pagamento in quasi nove anni.

Simulazione 5 – Piano del consumatore

Scenario: Marco è un lavoratore dipendente che ha accumulato debiti per 30.000 € (carte di credito, prestiti e cartelle esattoriali). Non riesce a pagare e subisce un pignoramento del conto corrente.

Procedura:

  1. Contatto con un OCC: Marco si rivolge a un Organismo di composizione della crisi che nomina un gestore e redige la relazione sulla sua situazione patrimoniale .
  2. Proposta di piano: Viene predisposto un piano del consumatore che prevede il pagamento del 40% del debito (12.000 €) in cinque anni, con rate da 200 € al mese, ritenute compatibili con il suo stipendio.
  3. Presentazione al tribunale: Il piano viene depositato presso il tribunale e il giudice valuta la meritevolezza di Marco (assenza di dolo o colpa grave). I creditori vengono informati ma non devono esprimere consenso.
  4. Omologazione: Il giudice omologa il piano, sospende i pignoramenti e ordina ai creditori di rispettarlo. La banca deve sbloccare il conto.
  5. Esecuzione: Marco paga le rate per cinque anni sotto la supervisione dell’OCC. Al termine ottiene l’esdebitazione per i restanti 18.000 €.

Risultato: Il pignoramento viene sospeso; Marco paga meno della metà del debito in rate sostenibili e ottiene la cancellazione del residuo.

Sentenze e decisioni più recenti

Prima di concludere è opportuno riepilogare le principali pronunce giurisprudenziali citate, ordinate dalla più recente:

  1. Cassazione civile, ordinanza 6/2026 – La Corte ha dichiarato l’inesistenza del pignoramento presso terzi esattoriale se non viene notificato anche al debitore, poiché la notifica al solo terzo viola l’art. 492 c.p.c. e costituisce un vizio insanabile .
  2. Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520 – Ha affermato che il termine di 60 giorni dell’art. 72‑bis è uno spatium deliberandi e non un limite del vincolo; la banca deve versare anche le somme accreditate entro 60 giorni e non si libera con il primo pagamento . Ha stabilito che il pignoramento copre anche i crediti futuri maturati entro il termine .
  3. Tribunale di Monza, ordinanza 19 dicembre 2024 – Ha precisato che la banca deve trattenere e versare anche le somme accreditate dopo la notifica, purché maturino entro 60 giorni; le somme accreditate oltre questo periodo sono escluse .
  4. Cassazione civile, Sez. III, sentenza 16 dicembre 2021 n. 36066 – Ha escluso il pignoramento dei conti correnti con saldo negativo, stabilendo che i versamenti destinati a coprire l’overdraft non sono pignorabili .
  5. Cassazione civile, Sez. V, sentenze n. 6393/2015 e n. 9250/2020 (non riportate integralmente) – Hanno contribuito a formare il principio secondo cui il pignoramento del conto può riguardare solo il saldo positivo e non le somme destinate a ripianare un fido.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente rappresenta una procedura incisiva che può mettere a dura prova la gestione economica di famiglie e imprese. La normativa italiana, attraverso l’art. 72‑bis DPR 602/1973 e i corrispondenti articoli del Codice di procedura civile, disciplina con precisione tempi e modalità di esecuzione: la banca deve bloccare le somme e gli accrediti futuri per 60 giorni, versando quanto dovuto all’Agente della riscossione . Le percentuali di pignorabilità sono ridotte per stipendi e pensioni , e l’atto deve essere notificato al debitore per essere valido .

Le sentenze più recenti della Cassazione hanno chiarito dubbi applicativi: la banca deve trattenere anche i versamenti successivi entro il termine di 60 giorni e non può pignorare conti con saldo negativo . Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo art. 170 del D.Lgs. 33/2025 che sostituirà l’art. 72‑bis, riproducendo la struttura attuale e introducendo ulteriori garanzie procedurali .

Il debitore dispone di numerosi strumenti per difendersi: l’opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione, la contestazione dei limiti di pignorabilità, la richiesta di rateizzazione con sospensione del pignoramento, l’adesione alle rottamazioni, i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione. Le procedure di sovraindebitamento consentono di ristrutturare i debiti in modo sostenibile e ottenere l’esdebitazione . Anche la composizione negoziata e le transazioni fiscali sono vie percorribili per evitare il blocco del conto.

Affrontare il pignoramento con tempestività è fondamentale per evitare che il conto resti bloccato a lungo.

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