Accertamento Fiscale A Una Società Di Assistenza Hardware Aziendale: Cosa Fare E Come Difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale è un momento delicato per qualsiasi azienda, ma lo è ancora di più per una società di assistenza hardware che opera quotidianamente in un settore tecnico e competitivo. Ricevere un avviso di accertamento o un verbale di constatazione da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza può mettere seriamente in difficoltà la stabilità dell’impresa, generare incertezza tra i dipendenti e rallentare le attività ordinarie. In queste situazioni, la prevenzione e la conoscenza dei propri diritti rappresentano un’arma indispensabile per tutelarsi. La normativa italiana in materia tributaria, infatti, è complessa e in continua evoluzione: l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 13/2024 sulla riforma dell’accertamento, le successive interpretazioni del decreto‐legge n. 39/2024 convertito nella legge n. 67/2024 e le innovazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 (n. 199/2025) hanno radicalmente modificato l’istituto del contraddittorio preventivo, gli strumenti di definizione agevolata (rottamazione e concordato preventivo biennale) e le procedure di riscossione. Ignorare questi cambiamenti espone a rischi di errori formali, sanzioni e blocchi delle attività.

L’articolo che segue vuole essere una guida completa, aggiornata a marzo 2026, che illustra passo per passo cosa accade quando una società di assistenza hardware viene sottoposta ad accertamento fiscale e quali sono i rimedi e le strategie difensive più efficaci. La chiave di lettura è quella del contribuente, cioè della società che subisce l’accertamento e vuole comprendere come difendersi in modo tempestivo e legittimo. Verranno illustrate le norme vigenti, le principali sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le interpretazioni ministeriali. Ampio spazio sarà dedicato alle novità legislative: dal principio del contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6‐bis dello Statuto del contribuente , alle nuove modalità di accertamento con adesione disciplinate dal d.lgs. 13/2024 , fino alla definizione agevolata dei ruoli e alle procedure di esdebitazione introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dalla legge 199/2025.

Presentazione dello studio legale dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo studio offre assistenza nella fase pre‐accertativa (analisi dei documenti e delle procedure di verifica), nella fase accertativa (redazione di osservazioni al processo verbale, istanze di accertamento con adesione e presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia tributaria) e nella fase della riscossione (sospensioni, piani di rateazione, richiesta di definizioni agevolate, trattative con l’Agente della riscossione). Grazie al coordinamento tra avvocati tributaristi e commercialisti, lo studio è in grado di analizzare sia gli aspetti legali sia le implicazioni contabili e fiscali dell’accertamento, proponendo soluzioni personalizzate per imprese hardware, società di servizi informatici e professionisti del settore.

Per queste ragioni, se avete ricevuto un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità, non affrontate la questione da soli. È fondamentale verificare la legittimità degli atti, rispettare i termini per presentare deduzioni o ricorsi e valutare eventuali opportunità di adesione agevolata per ridurre sanzioni e interessi. Lo studio legale dell’avv. Monardo è a vostra disposizione per una valutazione immediata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina dell’accertamento fiscale deriva da un corpus normativo stratificato che comprende leggi ordinarie, decreti legislativi, statuti e circolari dell’Agenzia delle Entrate, oltre alle interpretazioni delle corti nazionali e della corte di giustizia dell’Unione europea. Conoscere queste fonti è indispensabile per comprendere i limiti entro cui si muove l’amministrazione finanziaria e quali diritti può far valere il contribuente.

1.1 Statuto dei diritti del contribuente

La Legge 27 luglio 2000 n. 212, nota come Statuto del contribuente, è la carta dei diritti fondamentali dei contribuenti italiani. L’articolo 6‐bis, introdotto dal d.lgs. 219/2023 e modificato dal d.l. 39/2024 (convertito in legge n. 67/2024), consacra il principio del contraddittorio. Questo articolo stabilisce che, salvo specifiche eccezioni per atti automatizzati o di pronta liquidazione, tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi alle Corti di giustizia tributarie devono essere preceduti da un contraddittorio “informato ed effettivo” . L’amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto, concedendo un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare osservazioni o richiedere copia degli atti del fascicolo. L’atto finale non può essere adottato prima della scadenza di questo termine e, se la scadenza coincide con il termine di decadenza per l’adozione dell’atto, quest’ultimo viene prorogato di centoventi giorni .

La violazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto, ma come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 21271/2025, tale invalidità è subordinata alla cosiddetta “prova di resistenza”: il contribuente deve dimostrare quali argomenti avrebbe potuto far valere se fosse stato ascoltato e che tali argomenti non sarebbero stati meramente pretestuosi . La massima precisa che l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale esiste solo per i tributi armonizzati (ad esempio l’IVA), mentre per gli altri tributi vige solo se specificamente previsto . Questa distinzione, oggi superata per le annualità successive al 30 aprile 2024 grazie all’art. 6‐bis, rimane però rilevante per le controversie relative a periodi pregressi.

Un’ulteriore precisazione normativa è arrivata con il decreto‐legge 39/2024, convertito nella legge 67/2024. L’art. 7 di tale decreto ha stabilito che le nuove regole sul contraddittorio non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024, né agli atti preceduti da un invito ai sensi del d.lgs. 218/1997 notificato prima di quella data . Ciò significa che, per le procedure avviate dopo il 30 aprile 2024, l’amministrazione è sempre tenuta a inviare lo schema di atto e ad attendere le osservazioni del contribuente; per le procedure anteriori continua a valere la disciplina precedente.

L’articolo 12 dello Statuto, invece, riguarda i diritti durante verifiche fiscali. In particolare, stabilisce che accessi, ispezioni e verifiche devono essere effettuati durante l’orario di lavoro, devono causare la minore turbativa possibile e devono essere giustificati da reali esigenze investigative. Il contribuente deve essere informato delle ragioni dell’accesso e dei suoi diritti (ad esempio, l’assistenza di un professionista) ed è tenuto a far verbalizzare ogni osservazione . Queste garanzie sono particolarmente importanti per una società di assistenza hardware, i cui uffici spesso custodiscono materiali informatici e supporti di memoria: eventuali acquisizioni di dati devono rispettare le procedure autorizzative previste dall’art. 52 del d.p.r. 633/1972 (accesso a locali di lavoro e verifica di dispositivi elettronici).

1.2 I termini per l’accertamento

Il d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina i tributi diretti. L’art. 43 fissa i termini di decadenza per l’emissione dell’avviso di accertamento: l’ufficio può notificare l’atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omissione o nullità della dichiarazione, il termine è esteso al settimo anno; per il recupero di aiuti di Stato indebitamente percepiti si arriva all’ottavo anno . L’art. 57 del d.p.r. 633/1972 prevede analoghi termini per l’IVA: cinque anni dalla dichiarazione e sette anni in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla . Questi termini diventano ancora più severi per i contribuenti soggetti al regime “premiale” degli Indici sintetici di affidabilità (ISA), per i quali la scadenza è ridotta di un anno se risultano affidabili e allungata se emergono reati tributari.

L’art. 42 del d.p.r. 600/1973 definisce la forma dell’avviso di accertamento: esso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un suo delegato e indicare i motivi, i tributi e le sanzioni richieste. Se l’avviso si fonda su atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati; altrimenti l’atto è nullo . La giurisprudenza ha ribadito più volte questo principio: un avviso non firmato da un dirigente effettivamente autorizzato o privo dell’allegata delega è illegittimo .

1.3 La riforma dell’accertamento e il d.lgs. 13/2024

Il Decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 ha introdotto una profonda riforma del procedimento accertativo e del concordato preventivo biennale. La riforma mira a semplificare le procedure, promuovere un maggiore dialogo tra fisco e contribuente e incentivare l’adesione spontanea agli accertamenti. Tra le novità più rilevanti vi sono:

  • Schema di atto e invito all’adesione – Lo schema d’atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio deve contenere, oltre all’invito a presentare osservazioni, anche l’invito a presentare istanza per la definizione dell’accertamento con adesione . Ciò consente al contribuente di optare fin da subito per la definizione agevolata in luogo delle osservazioni.
  • Invito a comparire – Il nuovo art. 5 del d.lgs. 218/1997 dispone che, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo, l’ufficio debba indicare nell’invito i periodi di imposta oggetto di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione, le imposte dovute e i motivi della ripresa . Se tra la data di comparizione e la scadenza del termine di decadenza ci sono meno di novanta giorni, il termine di decadenza è prorogato di centoventi giorni .
  • Istanza del contribuente – Il nuovo art. 6 del d.lgs. 218/1997 consente al contribuente di presentare istanza di adesione entro il termine di presentazione del ricorso, anche in assenza di invito a comparire . Nei casi in cui lo schema di atto sia comunicato ai sensi dell’art. 6‐bis dello Statuto del contribuente, l’istanza può essere presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema e anche entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento . Il termine per impugnare l’avviso e quello per pagare l’imposta sono sospesi per novanta giorni dalla presentazione dell’istanza .
  • Concordato preventivo biennale – Il decreto istituisce un nuovo strumento riservato ai contribuenti di minori dimensioni (come le società di assistenza hardware che rientrano nei limiti degli ISA) che consente di definire preventivamente la base imponibile per due periodi d’imposta successivi. L’Agenzia delle Entrate formula una proposta basata sui dati dichiarati e sugli indici di affidabilità; il contribuente può accettarla impegnandosi a versare le imposte concordate e ottenendo in cambio l’impossibilità di essere accertato per gli anni oggetto di concordato. Se accetta, il contribuente dovrà rispettare determinati indicatori di fedeltà fiscale e potrà beneficiare di un regime premiale (riduzione dei termini di decadenza, accesso ai rimborsi IVA più rapido, ecc.).

1.4 Definizioni agevolate: rottamazione Quater e quinquies

Per i debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi, il legislatore ha previsto diverse procedure di definizione agevolata che consentono di saldare i debiti con riduzioni di sanzioni e interessi. La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione quater, disciplinata all’art. 1 commi 231–252. La Corte di cassazione ha precisato, con l’ordinanza n. 24428/2024, che la procedura di rottamazione quater comporta l’estinzione del giudizio anche se non sono state pagate tutte le rate; basta che la procedura sia perfezionata (cioè che il contribuente abbia presentato l’istanza e rinunciato ai giudizi pendenti) e abbia versato le rate scadute .

La successiva legge n. 18/2024 ha differito alcune scadenze e previsto ulteriori rateazioni, mentre con la legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) è arrivata la rottamazione‐quinquies, entrata in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025. Questa nuova edizione è più selettiva: possono essere rottamati solo i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo se derivano da omessi versamenti di imposte dichiarate o da contributi previdenziali INPS regolarmente dichiarati, o da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada . Restano invece esclusi gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta, i debiti INAIL e i tributi locali . Inoltre, chi è in regola con i pagamenti della rottamazione quater al 30 settembre 2025 non può accedere alla nuova definizione .

La rottamazione quinquies consente di ripartire il debito in 54 rate bimestrali con un tasso di interesse annuo del 3 % a partire dal 1° agosto 2026 . La decadenza scatta solo in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata , offrendo maggiore flessibilità rispetto alle precedenti edizioni.

1.5 Crisi da sovraindebitamento e strumenti per il debitore

Oltre alle definizioni agevolate, il contribuente può far ricorso agli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) e, per i consumatori, alla Legge 3/2012 (oggi integrata nel codice). Tali norme consentono al debitore non fallibile di proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata del patrimonio. Il Decreto correttivo ter del 2024 ha aggiornato la definizione di consumatore: può accedere al piano del consumatore solo chi ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Chi ha debiti misti o di impresa deve rivolgersi al concordato minore. La legge definisce il sovraindebitamento come la situazione di persistente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile che impedisce al debitore di adempiere regolarmente . Le procedure di sovraindebitamento permettono di:

  • sospendere le azioni esecutive e i pignoramenti;
  • rideterminare i debiti in base alla capacità reddituale del debitore;
  • ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti non pagati) se il debitore dimostra meritevolezza ;
  • accedere alla liquidazione controllata anche con membri della stessa famiglia incapienti .

Per una società di assistenza hardware schiacciata dai debiti fiscali e commerciali, la combinazione tra definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento può rappresentare una via d’uscita sostenibile.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza invia un avviso di accertamento, la società destinataria deve agire con rapidità e metodo. Per le società di assistenza hardware, spesso impegnate nella gestione di magazzini, tecnici e contratti di assistenza, il rischio di ignorare scadenze o documenti è elevato. Di seguito una guida dettagliata sulle fasi successive alla notifica.

2.1 Ricezione dell’avviso o dello schema di atto

1. Lettura e verifica dei dati. L’avviso di accertamento deve indicare la sede dell’ufficio, la firma del dirigente o del funzionario delegato, i tributi contestati, le sanzioni e gli interessi richiesti. Verificare che l’atto sia stato firmato da un dirigente legittimato e che riporti tutti gli elementi richiesti . In caso di omissioni (ad esempio, mancanza di firma o di delega), l’avviso è nullo e può essere impugnato.

2. Confronto con la contabilità. Il legale rappresentante e il commercialista devono analizzare i dati contenuti nell’avviso confrontandoli con la contabilità aziendale. Spesso gli accertamenti per le società hardware derivano da differenze tra acquisti di componenti, ricavi dichiarati e margini di ricarico. È importante recuperare fatture, registri IVA e note spese per verificare la correttezza dei rilievi.

3. Verifica del termine di decadenza. Controllare se la notifica è avvenuta entro i termini di cui all’art. 43 d.p.r. 600/1973 (5 o 7 anni) o all’art. 57 d.p.r. 633/1972 per l’IVA . Una notifica tardiva rende l’atto illegittimo.

4. Controllo del contraddittorio. Se l’avviso è stato preceduto da un processo verbale di constatazione (PVC) e non viene allegato all’atto, l’avviso è privo di motivazione. Se viene notificato uno schema di atto (ex art. 6‐bis), verificare se è stato concesso il termine minimo di 60 giorni per le osservazioni e se l’Ufficio ha valutato le osservazioni prima di notificare l’atto definitivo . In caso contrario, l’atto è annullabile.

2.2 Presentazione di osservazioni e richiesta di adesione

1. Osservazioni allo schema di atto. Dal momento della ricezione dello schema di atto, la società ha 60 giorni per presentare memorie difensive e documentazione integrativa. Le osservazioni devono essere circostanziate e riferirsi ai rilievi contenuti nello schema. Devono essere inviate tramite PEC all’Ufficio indicato nello schema; si consiglia di allegare una relata di notifica e la distinta di accettazione e consegna della PEC per dimostrare l’avvenuto invio.

2. Istanza di accertamento con adesione. In alternativa o in parallelo alle osservazioni, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione. Secondo la nuova disciplina, l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto e, in ogni caso, entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema . L’istanza sospende il termine per impugnare l’atto per 90 giorni . Durante questo periodo, la società e l’ufficio possono trovare un accordo sulle imposte dovute, con riduzione delle sanzioni del 50 %.

3. Invito a comparire. Dopo l’istanza, l’ufficio convoca il contribuente indicandogli la data e il luogo della comparizione. Il rappresentante della società, accompagnato da un consulente, può discutere i rilievi, presentare documenti integrativi e proporre soluzioni. Qualora non si raggiunga un accordo, l’ufficio emette l’avviso definitivo.

2.3 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se la società ritiene illegittimo o infondato l’accertamento, può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie). Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (90 giorni in caso di istanza di adesione pendente). Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione della riscossione dimostrando che l’esecuzione dell’atto arrecherebbe un danno grave e irreparabile.

Gli argomenti di difesa tipici per una società hardware includono:

  • Nullità dell’avviso per difetto di motivazione o mancata sottoscrizione. Come ricordato in precedenza, l’atto è invalido se non è firmato da un dirigente legittimato o se non allega gli atti su cui si fonda .
  • Decadenza dei termini. Se la notifica è avvenuta oltre il quinto o settimo anno, è possibile eccepire la decadenza .
  • Violazione del contraddittorio. Per gli accertamenti “a tavolino” relativi a tributi armonizzati, la Corte di cassazione ha ribadito che l’obbligo di contraddittorio deriva dai principi unionisti. La violazione comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente dimostra la non pretestuosità della propria difesa . A partire dal 30 aprile 2024, tale obbligo è generalizzato.
  • Inefficacia degli accertamenti induttivi. Talvolta le verifiche sulle società hardware si basano su presunzioni di ricarico e studi di settore. La giurisprudenza richiede che l’amministrazione motivi perché i dati dichiarati siano incongruenti e consenta al contribuente di dimostrare diversamente. In mancanza di contraddittorio endoprocedimentale o di elementi concreti, l’accertamento può essere annullato .
  • Prova dell’inerenza dei costi. Nel settore hardware è frequente l’acquisto di componenti o software. Se l’amministrazione contesta la detraibilità dell’IVA sugli acquisti, è necessario dimostrare che i costi sono inerenti all’attività (ad esempio, componenti utilizzati per assistenza o per test di laboratorio). La Cassazione ha affermato che il mancato riconoscimento della detrazione è legittimo solo se il contribuente non prova i costi e la loro inerenza .

2.4 Sospensione e gestione della riscossione

Contestualmente al ricorso, la società deve gestire la fase della riscossione. Dal 2024 non si iscrive più immediatamente a ruolo l’intero importo contestato; tuttavia, in caso di mancata adesione o ricorso, l’ufficio può iscrivere provvisoriamente a ruolo un terzo dell’imposta. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione all’ufficio o al giudice tributario, depositando idonee garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa). Il team dell’avv. Monardo assiste i contribuenti nella predisposizione di piani di rientro e nella richiesta di sospensioni.

3. Difese e strategie legali

La scelta della strategia difensiva dipende dal tipo di accertamento, dal valore delle somme contestate e dagli obiettivi dell’impresa. Di seguito si illustrano le principali opzioni.

3.1 Accertamento con adesione e concordato preventivo

L’accertamento con adesione è uno strumento vantaggioso perché consente di chiudere la vertenza senza dover sostenere i costi e i rischi del contenzioso. Grazie al d.lgs. 13/2024, la procedura è stata semplificata e integrata con il contraddittorio preventivo:

  1. Presentazione dell’istanza. La società può presentare istanza entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto o entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso .
  2. Sospensione dei termini. L’istanza sospende il termine per impugnare l’avviso e per pagare l’imposta per un periodo di novanta giorni .
  3. Incontro con l’ufficio. Durante il contraddittorio, le parti discutono i rilievi e possono concordare riduzioni di imponibile, sanzioni e interessi. Le sanzioni sono ridotte alla metà; gli interessi sono calcolati fino alla data del versamento.
  4. Sottoscrizione dell’atto. L’atto di adesione deve essere firmato dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato . Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in rate (fino a dodici), con interessi legali.

Il concordato preventivo biennale rappresenta una scelta ancora più strategica per le società che hanno una posizione fiscale stabile. Attraverso l’accettazione della proposta dell’Agenzia (basata su ISA e dati dichiarativi), il contribuente si impegna a versare quanto concordato per i due periodi successivi. In cambio, l’Agenzia rinuncia ad accertare quei periodi e concede premi (riduzione degli acconti, tempi più rapidi per i rimborsi IVA, accesso al regime premiale). Tuttavia, il concordato vincola l’impresa al rispetto dei livelli di affidabilità comunicati e non consente di compensare crediti in eccedenza con i debiti concordati. È quindi consigliabile valutare attentamente, con il supporto di un commercialista, la convenienza dell’adesione.

3.2 Ricorso e difesa giudiziale

Quando l’adesione non è conveniente o l’accertamento è manifestamente illegittimo, la strategia migliore è il ricorso giudiziale. In particolare, è opportuno:

  • Verificare la documentazione probatoria. L’ufficio deve allegare al fascicolo tutti i documenti alla base dell’accertamento. Una copia del disco rigido acquisito durante la verifica, ad esempio, deve essere acquisita secondo le procedure di legge. La Corte di cassazione ha stabilito che la copia del disco rigido non costituisce apertura di plichi o contenitori sigillati e non richiede specifica autorizzazione, ma eventuali irregolarità nella raccolta dei dati possono determinare l’inutilizzabilità se violano diritti fondamentali .
  • Contestare la legittimità della delega di firma. Le sentenze della Corte di cassazione hanno più volte annullato avvisi firmati da funzionari sprovvisti di delega o da dirigenti non abilitati . La difesa deve chiedere l’esibizione della delega e contestare eventuali vizi di legittimazione.
  • Dimostrare l’inerenza e la congruità. Per le società hardware, è possibile dimostrare che i margini di ricarico applicati derivano dalla peculiarità dell’attività (servizi di assistenza, contratti di manutenzione, costi elevati dei componenti). Eventuali cali di fatturato possono essere giustificati con documentazione relativa a crisi di mercato, obsolescenza delle tecnologie o perdite sui contratti di assistenza.
  • Chiedere la sospensione della riscossione. In sede di ricorso è possibile richiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per evitare pignoramenti e fermi. Occorre dimostrare il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e la fumus boni iuris (probabilità di vittoria).

3.3 Autotutela e rimedi amministrativi

L’autotutela è lo strumento con cui l’amministrazione può correggere i propri errori anche dopo la notifica dell’avviso. La società può presentare un’istanza di annullamento in autotutela evidenziando errori di calcolo, duplicazioni o normative erroneamente applicate. L’ufficio può annullare in tutto o in parte l’atto e, in caso di accoglimento, non sono dovuti né sanzioni né interessi. Sebbene l’autotutela non sospenda i termini per il ricorso, l’Agenzia ha introdotto canali veloci (sportello digitale e call center) per richiedere la correzione. Lo studio Monardo verifica sempre se esistono margini per un annullamento in autotutela prima di intraprendere il contenzioso.

3.4 Strumenti alternativi: rottamazione e rateazioni

Per i debiti già iscritti a ruolo, una società hardware può ricorrere alla rottamazione o alle rateazioni ordinarie. Di seguito una panoramica delle principali opzioni:

Rottamazione quater (L. 197/2022)

  • Periodo di carichi interessati: debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
  • Termini di adesione: la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2023; tuttavia, successive proroghe e riaperture (milleproroghe 2025) hanno consentito l’adesione anche nel 2024 e 2025. Le rate previste erano fino a 18 in 5 anni.
  • Vantaggi: sgravio di sanzioni, interessi di mora e aggio; estinzione del giudizio in caso di perfezionamento della procedura .
  • Obblighi: rinuncia ai giudizi pendenti e pagamento delle rate alle scadenze.

Rottamazione quinquies (L. 199/2025)

  • Ambito applicativo: carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo se derivano da omessi versamenti di imposte dichiarate, contributi INPS o sanzioni amministrative . Sono esclusi accertamenti e atti di recupero.
  • Termine di adesione: 30 aprile 2026.
  • Piano di rateazione: fino a 54 rate bimestrali (9 anni). Dal 1° agosto 2026 sulle rate successive alla prima si applica un interesse del 3 % .
  • Decadenza: avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata .

Rateazioni ordinarie

Se non si vuole aderire alla rottamazione o se il debito non rientra nei carichi “rottamabili”, è possibile chiedere la rateazione ordinaria all’Agenzia delle Entrate‐Riscossione. Il piano prevede fino a 72 rate mensili per importi fino a 120.000 €, e può arrivare a 120 rate per comprovate difficoltà economiche. In caso di decadenza, si può chiedere un nuovo piano dopo aver versato le rate arretrate. Le società di assistenza hardware devono valutare la sostenibilità del piano in base ai flussi di cassa e alle prospettive commerciali.

3.5 Procedure di sovraindebitamento

Le imprese che non riescono a far fronte ai debiti possono accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi. Per una società di assistenza hardware di dimensioni ridotte (con ricavi inferiori a 200.000 € o debiti inferiori a 500.000 €) è possibile presentare un concordato minore o una liquidazione controllata. Il piano del consumatore resta riservato alle persone fisiche che hanno debiti personali (non professionali) .

  • Concordato minore: l’imprenditore propone ai creditori un piano di ristrutturazione sostenibile; occorre l’approvazione del 60 % dei crediti. La procedura sospende le azioni esecutive e consente la ristrutturazione del debito con eventuale falcidia. L’avv. Monardo, in quanto professionista fiduciario di un OCC, assiste nella redazione del piano e nella negoziazione con i creditori.
  • Liquidazione controllata: quando l’azienda non è in grado di proporre un piano, può richiedere la liquidazione del patrimonio. La procedura dura al massimo tre anni; al termine, il residuo debito è cancellato (esdebitazione). Dalla riforma 2024, più membri di una stessa famiglia possono accedervi congiuntamente .
  • Esdebitazione del debitore incapiente: dedicata a chi non ha beni né redditi significativi. Il tribunale può dichiarare l’esdebitazione senza alcun pagamento, ma la procedura può essere utilizzata una sola volta nella vita e richiede la dimostrazione della meritevolezza del debitore .

4. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Anche le imprese più organizzate possono commettere errori quando ricevono un avviso di accertamento. Di seguito si riportano le situazioni più frequenti e i consigli pratici per evitarle.

4.1 Ignorare l’avviso o non rispettare le scadenze

L’errore più comune è ignorare la notifica o non prendere contatto con un consulente. Il tempo è un fattore determinante: i termini per presentare osservazioni, istanze o ricorsi sono perentori. Se si supera il termine di 60 giorni per impugnare l’avviso, l’atto diventa definitivo e non sarà più possibile contestarlo. È dunque fondamentale segnare immediatamente le scadenze e rivolgersi a un professionista.

4.2 Non richiedere il contraddittorio o l’accesso agli atti

Molti contribuenti non sanno che, in virtù del nuovo art. 6‐bis dello Statuto, hanno diritto ad un contraddittorio preventivo con l’amministrazione. Questo diritto include la possibilità di esaminare i documenti su cui si fonda l’atto e di ottenere copie. Non richiedere l’accesso agli atti può impedire di individuare errori o omissioni dell’ufficio.

4.3 Trascurare la prova di resistenza

Come ricordato dalla Cassazione, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto ottenere un risultato diverso . Molte imprese si limitano a invocare il vizio procedurale senza spiegare quali argomenti avrebbero sollevato. È invece necessario allegare prove e argomentazioni concrete, come contratti di assistenza, preventivi, fatture di acquisto, per dimostrare l’infondatezza dei rilievi.

4.4 Sottovalutare le definizioni agevolate

Le rottamazioni e le definizioni agevolate offrono riduzioni consistenti di sanzioni e interessi. Spesso le aziende hardware trascurano queste opportunità per mancanza di liquidità immediata. È invece possibile combinare la rottamazione con piani di finanziamento o con la cessione di crediti commerciali per ottenere la liquidità necessaria. Lo studio Monardo effettua analisi di convenienza per valutare se conviene aderire alla rottamazione quater o quinquies e come pianificare il pagamento.

4.5 Non valutare le procedure di sovraindebitamento

Quando i debiti fiscali e finanziari superano la capacità di pagamento, la legge offre strumenti per ripartire equamente il sacrificio tra i creditori e salvaguardare l’azienda. Ignorare il concordato minore o la liquidazione controllata può portare alla perdita del patrimonio e alla chiusura forzata dell’impresa. È essenziale valutare queste procedure con professionisti abilitati.

5. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si presentano alcune tabelle di sintesi con i termini, gli strumenti difensivi e i benefici previsti dalla normativa.

Tabella 1 – Termini per l’accertamento e notifiche

SituazioneNormativaTermine di notifica
Dichiarazione presentata (imposte dirette)Art. 43 d.p.r. 600/19735 anni dalla dichiarazione
Dichiarazione omessa o nullaArt. 43 d.p.r. 600/19737 anni dalla violazione
Recupero aiuti di StatoArt. 43 d.p.r. 600/19738 anni
Dichiarazione IVA presentataArt. 57 d.p.r. 633/19725 anni
Dichiarazione IVA omessa o nullaArt. 57 d.p.r. 633/19727 anni

Tabella 2 – Principali strumenti difensivi

StrumentoQuando si applicaBenefici
Contraddittorio preventivoPer tutti gli atti impugnabili emessi dal 30 aprile 2024 in poi, salvo eccezioniPossibilità di presentare osservazioni in 60 giorni; proroga dei termini di decadenza
Accertamento con adesioneIn seguito a accertamenti, anche senza contraddittorioRiduzione del 50 % delle sanzioni; pagamento rateale
Concordato preventivo biennaleContribuenti ISA che accettano la proposta dell’AgenziaNessun accertamento per due anni; premi fiscali
Rottamazione quaterCarichi affidati fino al 30/6/2022Sgravio di sanzioni e interessi; fino a 18 rate
Rottamazione quinquiesCarichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2023, limitati a omessi versamenti54 rate bimestrali; tasso 3 %; decadenza solo per due rate
Concordato minoreAziende non fallibiliRistrutturazione del debito con accordo dei creditori
Liquidazione controllataDebitori incapientiEstinzione dei debiti residui dopo 3 anni

Tabella 3 – Principali errori e rimedi

ErroreConseguenzeRimedi
Ignorare la notificaL’avviso diventa definitivoSegnare le scadenze, contattare subito un professionista
Non presentare osservazioni allo schemaPerdita del diritto al contraddittorioPresentare osservazioni puntuali e documentate
Non dimostrare la prova di resistenzaImpossibilità di annullare l’atto per mancato contraddittorioAllegare argomenti concreti e documentazione
Omettere l’adesione o la rottamazioneSanzioni e interessi non ridottiValutare l’adesione con un professionista

6. FAQ – Domande e risposte frequenti

In questa sezione si risponde alle domande più comuni poste dai clienti che operano nel settore dell’assistenza hardware. Le risposte non sostituiscono una consulenza legale personalizzata, ma forniscono indicazioni di carattere generale.

6.1 Cos’è l’accertamento “a tavolino” e come si distingue da quello “in loco”?

L’accertamento “a tavolino” si basa sulla documentazione già in possesso dell’amministrazione (dichiarazioni fiscali, dati bancari, invio di comunicazioni da terzi) e si svolge presso l’ufficio dell’Agenzia. L’accertamento “in loco”, invece, prevede accessi e verifiche presso la sede dell’azienda. Nel caso delle società hardware, la Guardia di Finanza può richiedere copie dei dischi rigidi per verificare i ricavi; la Cassazione ha chiarito che la copia del disco non costituisce apertura di plichi sigillati, ma eventuali irregolarità possono rendere inutilizzabile la prova .

6.2 Quali atti devono essere preceduti dal contraddittorio?

Tutti gli atti autonomamente impugnabili (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e atti di recupero) emessi dal 30 aprile 2024 devono essere preceduti dal contraddittorio, salvo quelli automatizzati o di pronta liquidazione indicati dal decreto ministeriale. Per i tributi armonizzati (IVA), il contraddittorio era obbligatorio anche prima, come riconosciuto dalla Cassazione .

6.3 Cosa succede se l’avviso di accertamento non è firmato?

L’atto deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un delegato; se manca la firma o la delega è irregolare, l’avviso è nullo . È consigliabile richiedere sempre la copia della delega.

6.4 Quanti giorni ho per presentare ricorso?

Sono 60 giorni dalla notifica dell’avviso; il termine è sospeso per il mese di agosto e per 90 giorni se si presenta istanza di accertamento con adesione .

6.5 Quali sono i vantaggi dell’accertamento con adesione?

Permette di ridurre le sanzioni del 50 %, di ottenere una rateazione e di evitare l’insorgere di interessi di mora. Inoltre, evita la maggiorazione dell’imposta iscritta a ruolo e la sospensione degli interessi durante la fase di adesione.

6.6 In cosa consiste il concordato preventivo biennale?

È un accordo che consente ai contribuenti di minori dimensioni di concordare preventivamente la base imponibile per due periodi d’imposta, sulla base di una proposta dell’Agenzia delle Entrate basata sugli ISA. Accettando il concordato, il contribuente non subirà accertamenti per quei periodi, ma dovrà rispettare determinati livelli di affidabilità e versare le imposte concordate.

6.7 Posso accedere alla rottamazione quinquies se ho già aderito alla quater?

No. La legge 199/2025 prevede che i contribuenti in regola con i pagamenti della rottamazione quater al 30 settembre 2025 non possono accedere alla quinquies .

6.8 Cosa succede se salto una rata della rottamazione quinquies?

La decadenza dal beneficio si verifica solo se non si pagano due rate, anche non consecutive, o se non si paga l’ultima rata . In tal caso, quanto pagato resta acquisito e riprendono a decorrere gli interessi e le sanzioni.

6.9 Se la mia azienda non riesce a pagare, posso accedere al piano del consumatore?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche con debiti non professionali. Un imprenditore può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata se rientra nei limiti di fatturato e debiti previsti .

6.10 La procedura di accertamento con adesione mi obbliga a rinunciare al ricorso?

La presentazione dell’istanza sospende i termini di ricorso. Se l’adesione si perfeziona con la firma dell’atto, non è più possibile impugnare. Se invece le parti non raggiungono un accordo, il contribuente conserva il diritto di ricorrere.

6.11 Posso chiedere la rateazione dopo aver ottenuto un avviso di pagamento?

Sì. Dopo la notifica della cartella, si può presentare istanza di rateazione entro 60 giorni. È possibile anche chiedere una nuova rateazione se si è decaduti, ma occorre versare le rate scadute.

6.12 Quali documenti devo conservare per difendermi da un accertamento?

È fondamentale conservare le fatture di acquisto, i contratti di assistenza, le registrazioni IVA, i rapporti di intervento e la corrispondenza con i clienti. Per dimostrare l’inerenza dei costi e la congruità dei ricavi, può essere utile tenere un archivio digitale dei progetti seguiti, delle ore impiegate dai tecnici e delle componenti utilizzate. Anche l’inventario dei componenti hardware (con codici seriali e lotti) è prezioso per dimostrare la tracciabilità delle merci.

6.13 Cosa devo fare se ricevo un controllo “in loco”?

Gli ispettori devono esibire un ordine di servizio e informare dei motivi del controllo . È possibile farsi assistere da un professionista, richiedere che l’ispezione si svolga in presenza dell’avvocato o del commercialista e far verbalizzare ogni osservazione. Se gli ispettori chiedono di acquisire copie di dischi o server, occorre verificare che non si violino diritti alla riservatezza e che le copie siano sigillate e custodite secondo legge.

6.14 Quali sono i costi delle procedure di sovraindebitamento?

I costi variano a seconda della procedura scelta e della complessità del caso. Il contributo unificato per il deposito della domanda è generalmente contenuto, ma occorre considerare le spese per l’OCC e per il professionista che redige il piano. Il vantaggio consiste nella sospensione delle azioni esecutive e nell’esdebitazione finale.

6.15 È possibile sanare un debito fiscale con la transazione fiscale?

La transazione fiscale è prevista per le procedure concorsuali (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) e consente di ridurre il debito tributario previo accordo con l’Agenzia. Nelle procedure di sovraindebitamento è possibile richiedere la transazione fiscale nell’ambito del concordato minore. Lo studio Monardo assiste le imprese nella predisposizione delle proposte e nella negoziazione.

6.16 Il pagamento parziale delle rate della rottamazione mi impedisce di presentare ricorso?

No. La presentazione della domanda di rottamazione non preclude il ricorso contro l’avviso di accertamento. Tuttavia, se l’azienda perfeziona la rottamazione rinunciando al giudizio e pagando integralmente il debito agevolato, il giudizio si estingue .

6.17 È vero che il contraddittorio non si applica ai tributi non armonizzati?

Per le annualità anteriori al 30 aprile 2024 la Cassazione ha affermato che l’obbligo generalizzato di contraddittorio riguarda solo i tributi armonizzati (IVA) . Dal 30 aprile 2024, tuttavia, il contraddittorio è stato esteso a tutti gli atti impugnabili .

6.18 Posso utilizzare la definizione agevolata se ho una causa in corso?

Sì, ma occorre rinunciare al giudizio. La rottamazione prevede che il contribuente, nella domanda, dichiari di volersi avvalere della procedura e di rinunciare ai giudizi pendenti. La Corte di cassazione ha chiarito che il giudizio si estingue con la sola dichiarazione e la comunicazione dell’Agenzia .

6.19 La definizione agevolata riguarda anche le sanzioni penali?

No. Sono escluse le multe, le ammende e le sanzioni derivanti da sentenze penali, nonché i crediti per recupero di aiuti di Stato e l’IVA riscossa all’importazione . Se il debito deriva da un reato tributario, occorre valutare l’adesione con attenzione e consultare un penalista.

6.20 Il professionista può assistere durante tutto il procedimento?

Sì. Il contribuente ha diritto di farsi assistere da un professionista in ogni fase: durante l’accesso dei verificatori, nella redazione delle osservazioni, nell’istanza di adesione e nel contenzioso. L’avv. Monardo e il suo team forniscono supporto continuo, analisi economiche, perizie tecniche (ad esempio, per dimostrare l’inerenza di un software) e assistenza nella gestione dei pagamenti.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per capire meglio gli effetti di un accertamento e delle relative strategie difensive, si presentano alcune simulazioni ispirate a casi reali (i dati sono di fantasia e ogni riferimento è puramente esemplificativo).

7.1 Caso 1 – Accertamento IVA per differenze di ricarico

Contesto: La società HardwareTechxxxx Srl, con ricavi annuali di 1 milione di euro, viene sottoposta a un controllo “a tavolino”. L’Agenzia rileva che il margine di ricarico dichiarato (20 %) è inferiore rispetto alla media di mercato (30 %). L’avviso contesta un maggior imponibile IVA di 100.000 € e una maggiore IRES di 80.000 €, con sanzioni pari al 100 % dell’imposta.

Scenario senza difesa: Se la società non si difende, dovrà pagare 100.000 € di IVA, 80.000 € di IRES, 180.000 € di sanzioni e 30.000 € di interessi, per un totale di 390.000 €.

Strategia difensiva: Dopo aver ricevuto lo schema di atto, HardwareTech presenta osservazioni dimostrando che il margine di ricarico ridotto è dovuto a contratti di assistenza pluriennali con canoni fissi e alla necessità di smaltire componenti obsoleti. Allega contratti, listini prezzi e report finanziari. In parallelo presenta istanza di accertamento con adesione. Durante l’incontro, l’ufficio riconosce le ragioni addotte e riduce del 40 % l’imponibile IVA e del 30 % l’IRES. HardwareTech firma l’atto di adesione e paga:

  • IVA: 60.000 €
  • IRES: 56.000 €
  • Sanzioni (50 %): 58.000 €
  • Interessi: 20.000 €

Totale: 194.000 €, risparmiando 196.000 € rispetto al primo scenario. Il pagamento viene rateizzato in sei rate da circa 32.300 € ciascuna.

Risultato: L’adesione consente di ridurre l’imposta e le sanzioni e di evitare il contenzioso. La società dimostra inoltre affidabilità e può accedere al concordato preventivo l’anno successivo.

7.2 Caso 2 – Ricorso per nullità dell’avviso

Contesto: La società HelpDeskxxxx Service Snc riceve un avviso di accertamento per omessa dichiarazione. L’atto non è firmato dal direttore ma da un funzionario senza delega. Inoltre, la notifica avviene il 2 gennaio 2026, oltre il termine dei sette anni dall’anno d’imposta 2018.

Strategia difensiva: L’avvocato presenta ricorso eccependo la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione e la decadenza del potere accertativo . Il giudice riconosce la fondatezza del ricorso e annulla l’avviso.

Risultato: La società non deve pagare le somme richieste e risparmia oltre 200.000 € tra imposte e sanzioni. L’avvocato richiede inoltre il rimborso delle spese legali.

7.3 Caso 3 – Rottamazione quinquies

Contesto: TechRepairxxxx Srl ha cartelle esattoriali per 150.000 € derivanti da omessi versamenti IVA dichiarati negli anni 2015–2019. La società non ha aderito alle precedenti rottamazioni e presenta la domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026.

Calcolo: Il debito originario comprende 120.000 € di imposte e 30.000 € di sanzioni e interessi. Con la quinquies vengono cancellate le sanzioni e gli interessi; resta da pagare solo il capitale di 120.000 €. La società opta per il piano in 54 rate bimestrali: ogni rata ammonta a circa 2.222 €. Dal 1° agosto 2026 si applica un interesse del 3 %, ma il piano permette un’ampia dilazione.

Risultato: TechRepair Srl salda il debito in nove anni con rate sostenibili e evita pignoramenti e interessi moratori . Se dovesse saltare una rata, ha margine per recuperare senza decadere (fino a due rate non pagate) .

7.4 Caso 4 – Procedura di sovraindebitamento

Contesto: DataCenterxxxx Snc, piccola azienda con fatturato di 150.000 € e debiti fiscali per 250.000 €, non riesce a pagare le imposte e rischia il fallimento. L’azienda ha un unico immobile strumentale e due automezzi per l’assistenza.

Procedura: L’avvocato valuta che la società non supera i limiti per accedere al concordato minore. In accordo con l’OCC, viene redatto un piano che prevede la vendita dell’immobile (valore stimato 200.000 €) e dei mezzi, il pagamento integrale dei fornitori privilegiati e il pagamento parziale dell’Erario. Il 60 % dei creditori approva il piano. Le azioni esecutive vengono sospese e, alla fine, il residuo debito viene stralciato.

Risultato: DataCenterxxxx Snc riparte con un capitale ridotto ma liberata dalle pendenze fiscali; i soci non perdono i propri beni personali.

8. Conclusione

Il mondo del controllo tributario è in continua evoluzione. Per una società di assistenza hardware, ricevere un avviso di accertamento significa confrontarsi con un apparato legislativo complesso e con prassi amministrative sempre più tecnologiche. La riforma dell’accertamento (d.lgs. 13/2024) e l’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato hanno rafforzato i diritti del contribuente, ma richiedono attenzione nel rispetto dei termini e nella redazione delle osservazioni. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il contribuente può far valere l’invalidità dell’atto solo dimostrando concretamente la rilevanza delle sue difese .

La strategia migliore non è mai una sola: adesione, ricorso, rottamazione o concordato sono strumenti che vanno scelti in base alla situazione finanziaria della società, alla fondatezza dell’accertamento e alle prospettive future. In alcuni casi, la combinazione di diversi strumenti (ad esempio adesione su un avviso e rottamazione per i ruoli residui) può offrire un risultato ottimale. In altri, è preferibile impugnare l’atto in via giudiziale per far valere vizi di forma e di sostanza.

La presenza di un professionista qualificato è decisiva. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, esperto di diritto bancario e tributario e gestore della crisi da sovraindebitamento, offre assistenza completa in ogni fase del procedimento: dallo studio degli atti e la redazione delle memorie, fino alla gestione delle trattative con l’Agenzia delle Entrate, alla predisposizione di piani di rientro e al patrocinio in giudizio. Grazie al suo team di avvocati e commercialisti, è in grado di valutare la convenienza di ciascuna soluzione e di seguire l’azienda anche nelle procedure di sovraindebitamento.

In conclusione, se siete una società di assistenza hardware e avete ricevuto un avviso di accertamento o avete debiti fiscali che vi impediscono di operare serenamente, non aspettate. Le scadenze sono rigide e le opportunità di definizione vantaggiosa vanno colte tempestivamente. Agire con il supporto di professionisti vi permetterà non solo di difendervi efficacemente, ma anche di pianificare il futuro della vostra impresa.

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