Quanto rimane bloccato un conto pignorato?

Introduzione

Un pignoramento di conto corrente è uno dei momenti più invasivi per chi ha debiti fiscali o civili. La banca riceve un ordine dall’autorità o dall’agente della riscossione e immediatamente blocca le somme presenti sul conto: il debitore non può più operare prelievi o bonifici, gli eventuali versamenti vengono trattenuti e il rapporto bancario resta paralizzato per un periodo che può mettere a rischio la sopravvivenza dell’impresa o della famiglia. La domanda che tutti si pongono è: quanto rimane bloccato un conto pignorato? La risposta, come vedremo, dipende dalla natura del pignoramento, dalla normativa vigente e dalle sentenze più recenti.

In Italia, dal punto di vista normativo esistono due macro‐tipologie di pignoramento presso terzi: il pignoramento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile (artt. 543 e seguenti), che richiede l’intervento del giudice, e il pignoramento speciale del fisco, introdotto dall’art. 72‑bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, che consente all’Agenzia delle entrate – Riscossione di pignorare crediti e saldi di conto corrente senza passare dal tribunale. In entrambi i casi il terzo (la banca o il datore di lavoro) diventa custode e non può più pagare il debitore; nel pignoramento fiscale, però, la legge consente all’agente di riscossione di ottenere direttamente le somme trattenute.

Il tema della durata del blocco è diventato particolarmente controverso dopo le recenti pronunce della Corte di cassazione. Con la sentenza n. 28520/2025 la Suprema Corte ha affermato che, nel pignoramento fiscale ex art. 72‑bis, la banca deve versare all’Agente della riscossione anche il saldo attivo maturato dopo la notifica, purché la maturazione avvenga nel cosiddetto spatium deliberandi di sessanta giorni . Questa sentenza ha confermato che il vincolo si estende alle somme accreditate nel corso dei 60 giorni successivi e ha chiarito che il saldo da versare al fisco non si limita a quello esistente al momento del blocco; in altre parole, il conto resta “congelato” per almeno due mesi. Nel 2026 entra in vigore il Decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, che riunisce in un Testo unico le regole sulla riscossione: gli articoli 169‑176 sostituiscono gli attuali articoli 72 e 72‑bis ma la disciplina rimane sostanzialmente invariata .

Comprendere come funziona il pignoramento e quali sono i limiti temporali e quantitativi del blocco è fondamentale per evitare errori che possono aggravare la posizione del debitore. Molti, ad esempio, pensano che trascorsi 60 giorni il conto sia automaticamente sbloccato: non è così, perché la banca deve ricevere l’ordine di pagamento o la revoca da parte dell’agente o del giudice. Altri ritengono che gli stipendi o le pensioni non siano pignorabili: in realtà esistono limiti, ma non un’immunità assoluta. Sapere quali difese attivare, quali strumenti alternativi (definizioni agevolate, rateizzazioni, piani del consumatore, esdebitazione) utilizzare e come evitare gli errori più comuni richiede un supporto professionale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono a disposizione dei debitori e dei contribuenti che affrontano pignoramenti bancari o espropriazioni fiscali. Cassazionista e coordinatore nazionale di professionisti esperti in diritto bancario e tributario, l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012), fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e “Esperto negoziatore della crisi d’impresa” ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, può assistere il cliente nella valutazione dell’atto di pignoramento, predisporre ricorsi e opposizioni, richiedere sospensioni, avviare trattative con l’agente della riscossione, elaborare piani di rientro o percorsi di ristrutturazione del debito e, quando necessario, impugnare eventuali violazioni di legge. Un professionista preparato può fare la differenza tra la paralisi delle finanze e il recupero della liquidità necessaria.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Pignoramento ordinario e pignoramento fiscale

Per capire quanto dura il blocco del conto, occorre distinguere tra il pignoramento ordinario (espropriazione presso terzi) e quello fiscale (pignoramento speciale).

  • Pignoramento ordinario presso terzi (artt. 543–554 c.p.c.). Si tratta della procedura con cui qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto di mutuo, ecc.) può aggredire crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi (banche, datori di lavoro, clienti). L’atto di pignoramento deve essere notificato al terzo e al debitore e deve contenere: l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto; l’indicazione delle cose o somme dovute (anche generica) e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice; la citazione del debitore a comparire davanti al giudice; l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. entro dieci giorni. Se il creditore non iscrive a ruolo la procedura entro 30 giorni dalla notifica, il pignoramento diventa inefficace. Nel procedimento ordinario il giudice fissa un’udienza, accerta il credito e dispone l’assegnazione o la vendita.
  • Pignoramento speciale ex art. 72‑bis DPR 602/1973. È uno strumento a disposizione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione per recuperare imposte, contributi e altre entrate patrimoniali dello Stato. L’atto di pignoramento, notificato a banca e debitore, contiene l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione “le somme per le quali il diritto alla percezione dal parte del debitore sia maturato antecedentemente alla data di notifica, entro sessanta giorni” e “alle rispettive scadenze le somme per le quali il diritto matura successivamente” . Non è prevista l’udienza davanti al giudice, ma il debitore può comunque proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La particolarità di questa procedura è che il terzo diventa custode e deve pagare direttamente l’agente della riscossione; se non lo fa, l’agente può procedere d’imperio.

Nel 2026, con il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), gli articoli 169‑176 sostituiranno gli articoli 72 e 72‑bis ma conserveranno l’impostazione: l’ordine al terzo di pagare il credito entro 60 giorni e il vincolo sulle somme maturate nel periodo . Per i debitori la disciplina rimarrà sostanzialmente invariata.

1.2 Durata del vincolo: la regola dei 60 giorni

La domanda centrale riguarda la durata del blocco. L’art. 72‑bis DPR 602/1973 prevede che il terzo (la banca) debba pagare le somme già scadute al momento della notifica dell’atto entro sessanta giorni. La stessa norma stabilisce che l’ordine si estende anche alle somme che maturano successivamente alle rispettive scadenze . Il 60° giorno non è un termine per la cessazione automatica del vincolo: è un termine entro il quale la banca deve pagare le somme già esigibili al fisco; il vincolo permane fino a quando il pagamento non viene effettuato. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha precisato che durante lo spatium deliberandi il saldo del conto corrente resta vincolato “anche se maturato dopo il pignoramento” e “indipendentemente dalla circostanza che, al momento della notifica, il saldo fosse negativo o positivo” . Ciò significa che i nuovi versamenti entrano nel pignoramento se avvengono entro il periodo di 60 giorni.

Dopo la scadenza dei 60 giorni, le somme che maturano successivamente non sono più catturate dal pignoramento; tuttavia, la banca continua a essere custode fino a quando non esegue l’ordine di pagamento: solo quando avrà versato al fisco l’importo dovuto o quando l’atto sarà revocato o sospeso, potrà liberare il conto. Questa interpretazione è stata condivisa dal Tribunale di Monza (ordinanza 2024) e da varie Corti di merito, che hanno ritenuto che i versamenti successivi alla scadenza dello spatium deliberandi non siano soggetti al vincolo .

Nel pignoramento ordinario, invece, il vincolo dura fino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione da parte del giudice. Fino a quel momento la banca deve conservare le somme accreditate e non può restituirle al cliente. L’art. 546 c.p.c. stabilisce che dal giorno della notifica dell’atto “il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode” per le somme dovute nei limiti dell’importo precettato, con maggiorazioni specifiche . Se sul conto sono accreditati stipendi o pensioni prima del pignoramento, la banca deve lasciare intatto l’importo pari al triplo dell’assegno sociale ; per gli accrediti successivi valgono i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c.

1.3 Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni

Il legislatore tutela particolari entrate (stipendi, salari, pensioni e trattamenti di fine rapporto) prevedendo limiti alla pignorabilità:

  • Art. 545 c.p.c., commi 3 e 4 – Le somme dovute come stipendio o salario possono essere pignorate per crediti alimentari previa autorizzazione del presidente del tribunale; per imposte e tributi fino a un quinto; per altri crediti fino a un quinto . Nei casi di concorrenza di più pignoramenti, la quota complessiva non può superare la metà del credito.
  • Stipendi e pensioni accreditati su conto corrente – Quando sul conto corrente vengono accreditate retribuzioni o pensioni prima del pignoramento, l’importo “pari al triplo dell’assegno sociale” è impignorabile . Attualmente l’assegno sociale è pari a 503,27 € mensili (importo 2026): tre volte tale somma equivalgono a 1.509,81 €. Di conseguenza, se il saldo del conto, al momento del pignoramento, deriva da stipendi o pensioni già accreditati, il terzo deve lasciare a disposizione del debitore 1.509,81 €, pignorando solo la parte eccedente. Per gli accrediti di stipendi o pensioni successivi alla notifica, si applica il limite di un quinto .
  • Conto corrente cointestato – Se il conto è intestato a più persone, la giurisprudenza considera pignorabile solo la quota riferibile al debitore. La banca deve sospendere la quota di competenza, salvo prova contraria.

1.4 Obblighi e responsabilità del terzo pignorato

Il terzo (banca o datore di lavoro) è soggetto a un regime particolare. L’art. 546 c.p.c. dispone che, dalla notifica dell’atto, il terzo è assoggettato agli obblighi del custode per le somme dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato maggiorato secondo fasce . Se si tratta di stipendio o pensione accreditati prima del pignoramento, il terzo deve lasciare la somma impignorabile pari al triplo dell’assegno sociale .

L’art. 547 c.p.c. impone al terzo di rendere dichiarazione entro dieci giorni al creditore procedente, indicando a quanto ammontano le somme dovute e se vi siano altri pignoramenti o sequestri. L’art. 548 c.p.c. prevede che, se il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione e il terzo non compare all’udienza o rifiuta di fare la dichiarazione, “il credito pignorato o il possesso del bene si considera non contestato” . L’art. 549 c.p.c., modificato dal D.L. 83/2015, stabilisce che, se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice accerta l’obbligo del terzo con ordinanza impugnabile ex art. 617 c.p.c. e che tale ordinanza produce effetti solo ai fini del procedimento .

1.5 Giurisprudenza recente

Oltre alla sentenza della Cassazione n. 28520/2025, che ha chiarito l’estensione del vincolo alle somme maturate nel corso dei 60 giorni, è opportuno segnalare altre pronunce che influenzano la durata del blocco:

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1477/2026 – La Corte ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del termine per la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), ritenendo ragionevole fissare un termine per la richiesta di sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro; ciò per bilanciare l’interesse del debitore alla protezione della casa con quello del creditore alla certezza del recupero . Sebbene non riguardi direttamente il pignoramento del conto, la decisione ribadisce l’importanza dei termini nella procedura esecutiva.
  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2302/2026 – La Suprema Corte ha annullato una sentenza che aveva accolto un’opposizione agli atti esecutivi per mancata notifica dell’atto di pignoramento, rilevando d’ufficio la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. La Corte ha affermato che nei giudizi di opposizione a pignoramento presso terzi “sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato” . Pertanto, se il terzo non è chiamato in causa, la decisione è nulla. La pronuncia dimostra che anche l’omessa convocazione del terzo può incidere sulla validità del pignoramento e, di conseguenza, sulla durata del blocco.
  • Giurisprudenza di merito 2024–2025 – Numerosi tribunali (es. Monza, Brescia, Roma) hanno riconosciuto che il 60° giorno non segna lo sblocco automatico del conto: i versamenti effettuati entro il termine restano vincolati, ma quelli successivi tornano nella disponibilità del debitore . In alcune decisioni si è precisato che, in assenza di altri atti, la banca è tenuta a mantenere il vincolo fino al pagamento all’agente della riscossione, ma non oltre.

1.6 Rottamazione e definizione agevolata: sospensione dei pignoramenti

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno previsto varie definizioni agevolate dei carichi fiscali: rottamazione quater, rottamazione quinties e la nuova definizione agevolata 2026. L’art. 23 della Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) prevede la possibilità di presentare domanda entro il 30 aprile 2026 per estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022 versando le imposte senza sanzioni e interessi. La norma dispone che la presentazione dell’istanza sospende le procedure esecutive: pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi restano sospesi dalla data di presentazione della domanda fino a quando l’agente della riscossione comunicherà l’esito dell’istanza. In una circolare interpretativa, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione ha chiarito che la sospensione riguarda anche i pignoramenti ex art. 72‑bis; la banca, ricevuta la comunicazione della sospensione, può liberare le somme non ancora versate al fisco . È importante segnalare che la sospensione non restituisce le somme già versate all’agente, ma impedisce nuovi prelievi. Se il debitore non perfeziona la rottamazione (es. salta le rate), i pignoramenti riprendono.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

2.1 Ricezione dell’atto di pignoramento

Il procedimento inizia con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo (banca o datore di lavoro) e al debitore. L’atto, nel pignoramento ordinario, deve contenere:

  1. Indicazione del credito e del titolo esecutivo (es. sentenza, cartella di pagamento).
  2. Indicazione delle somme o dei beni dovuti dal terzo, anche generica, e l’intimazione a non disporne senza ordine del giudice.
  3. Citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione e invito al terzo a rendere la dichiarazione entro dieci giorni.
  4. Termine per l’udienza: deve rispettare il termine minimo di venti giorni stabilito dall’art. 501 c.p.c. e indicherà la sede del tribunale.

Nel pignoramento fiscale, l’atto ex art. 72‑bis ha un contenuto più semplice ma incisivo: contiene l’ordine al terzo di pagare le somme maturate entro 60 giorni e quelle successive alle scadenze, un avviso al debitore e l’indicazione del provvedimento impugnabile .

2.2 Obblighi della banca (terzo custode)

  • Bloccare il conto: dal momento della notifica, la banca deve bloccare le somme dovute al debitore. Nel pignoramento ordinario, il vincolo si estende all’importo del credito precettato, maggiorato della metà o di cifre stabilite dalla legge . Nel pignoramento fiscale, l’importo è quello indicato nell’atto.
  • Dichiarare le somme: entro dieci giorni dalla notifica, la banca deve comunicare al creditore (o all’agente della riscossione) l’ammontare delle somme dovute, eventuali vincoli preesistenti e la data di maturazione. Se non rende la dichiarazione e non compare all’udienza, il credito si considera non contestato .
  • Custodire e pagare: la banca diventa custode e deve trattenere le somme fino all’ordine di pagamento. Nel pignoramento fiscale, trascorsi 60 giorni, deve versare all’agente della riscossione le somme maturate. Nel pignoramento ordinario, l’obbligo di pagamento sorge dopo l’ordinanza di assegnazione del giudice o dopo la dichiarazione resa dal terzo.
  • Rispetto dei limiti impignorabili: la banca deve verificare se sul conto sono presenti stipendi o pensioni e applicare la soglia del triplo assegno sociale per gli accrediti ante pignoramento e la quota di un quinto per quelli successivi .
  • Responsabilità: se la banca non ottempera all’ordine di pagamento, l’agente della riscossione può chiedere l’esecuzione direttamente nei suoi confronti. In caso di pignoramento ordinario, la mancata dichiarazione può far sorgere la ficta confessio (presunzione di non contestazione) .

2.3 Diritti e scadenze del debitore

Il debitore deve conoscere le scadenze per reagire:

  • 20 giorni per proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dal momento della notifica del pignoramento. L’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore di procedere (es. prescrizione del credito, inesistenza del titolo, nullità della cartella). In questo giudizio è necessario citare sia il creditore che il terzo, in quanto litisconsorti necessari .
  • 20 giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’atto di pignoramento presenta vizi formali (es. mancanza di elementi essenziali, notifiche irregolari). Anche qui il termine decorre dalla notifica dell’atto.
  • 10 giorni per proporre opposizione alla dichiarazione del terzo o per contestare la mancata dichiarazione (artt. 548–549 c.p.c.). Se il terzo non dichiara, il credito si considera non contestato ; se la dichiarazione è contestata, il giudice accerta l’obbligo .
  • 60 giorni per richiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), versando una somma pari al credito precettato, interessi e spese. Secondo la Cassazione, il termine è ragionevole e costituzionalmente legittimo .
  • 30 giorni per iscrivere a ruolo la procedura nel pignoramento ordinario: se il creditore non deposita la nota di iscrizione a ruolo entro questo termine, il pignoramento diventa inefficace.
  • 30 aprile 2026 per presentare la domanda di definizione agevolata (rottamazione) prevista dalla Legge di bilancio 2026. La presentazione della domanda sospende il pignoramento e consente di pagare il debito senza sanzioni e interessi .

3. Difese e strategie legali

3.1 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

La prima difesa è l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), che si propone davanti al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell’atto di pignoramento. L’opposizione mira a far dichiarare l’inesistenza del diritto dell’agente della riscossione o del creditore: ad esempio, se la cartella è prescritta, se il debito è stato già pagato, se il titolo esecutivo è nullo o se il pignoramento riguarda somme non dovute. È fondamentale depositare l’opposizione entro il termine, allegando prova del pagamento o dell’estinzione del debito. Il giudizio si svolge secondo le norme ordinarie e può condurre alla revoca del pignoramento.

L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), anch’essa da presentare entro 20 giorni, serve a impugnare vizi formali: ad esempio, notifica irregolare dell’atto, mancanza degli elementi essenziali (titolo esecutivo, indicazione del credito), difetto di intimazione al terzo, errori nella quantificazione del credito o irregolarità nel procedimento (mancata iscrizione a ruolo, omissione del termine per l’udienza). È possibile eccepire la nullità se l’atto non contiene la citazione del debitore a comparire o non intimida il terzo a non disporre delle somme.

Nel giudizio di opposizione è indispensabile citare sia il creditore che il terzo. La Cassazione ha ribadito che il terzo pignorato è litisconsorte necessario: l’assenza del terzo comporta la nullità della sentenza . Se non vengono rispettati i termini o le formalità, l’opposizione è inammissibile.

3.2 Contestazione della dichiarazione del terzo

Se il terzo (banca o datore di lavoro) rende la dichiarazione entro dieci giorni, il creditore e il debitore possono contestarne il contenuto. Ad esempio, il debitore può sostenere che sul conto erano presenti solo stipendi impignorabili; il creditore può lamentare che il terzo ha dichiarato un importo inferiore a quello effettivamente dovuto. In questi casi si avvia un subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo regolato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. Se il terzo non compare all’udienza o rifiuta di dichiarare, il credito si considera non contestato e il giudice può assegnarlo . Se la dichiarazione è contestata, il giudice, con ordinanza, decide sull’obbligo e l’ordinanza è impugnabile ex art. 617 c.p.c. .

3.3 Conversione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari al credito per cui si procede, oltre interessi e spese. Questa facoltà, detta conversione del pignoramento, è prevista anche per il pignoramento presso terzi. Il debitore deve presentare istanza al giudice, versando almeno un quinto della somma dovuta e offrendo garanzia per il resto. La Cassazione ha confermato la legittimità del termine per presentare l’istanza, ritenendo che esso equilibri gli interessi contrapposti delle parti . Con la conversione, il vincolo sul conto viene rimosso e sostituito dalla garanzia.

3.4 Sospensione e rateizzazione del debito

Il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione anche in sede amministrativa. L’art. 68 del DPR 602/1973 consente al contribuente di chiedere la rateizzazione delle cartelle; il direttore dell’Agenzia delle entrate può concedere una dilazione fino a 10 anni per debiti superiori a 100.000 €. In presenza di rateizzazione in corso, l’agente della riscossione non può procedere con nuovi pignoramenti e deve sospendere quelli in atto. Tuttavia, se il pignoramento è stato già effettuato, la sospensione non libera immediatamente le somme: è necessario richiedere la revoca.

Le definizioni agevolate (rottamazione) rappresentano un’altra strada. Con la legge di bilancio 2026 è stata introdotta la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione: presentando la domanda entro il 30 aprile 2026, il debitore può estinguere i debiti senza sanzioni e interessi e, nel frattempo, ottenere la sospensione dei pignoramenti . Se la domanda viene accolta e il debitore paga le rate nei termini, l’azione esecutiva si estingue. È essenziale comunicare alla banca l’avvenuta presentazione della domanda e richiedere il rilascio delle somme non ancora versate all’agente.

3.5 Soluzioni per la crisi da sovraindebitamento

Quando i debiti sono tali da non poter essere soddisfatti con le difese ordinarie, la legge offre strumenti per gestire la crisi:

  • Piano del consumatore (art. 7 e seguenti, Legge 3/2012). È riservato a persone fisiche non imprenditori e consente di presentare al giudice un piano di ristrutturazione che, una volta omologato, vincola i creditori. Prevede l’esdebitazione finale e può bloccare i pignoramenti.
  • Accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012, art. 10). Destinato a professionisti, imprenditori minori e imprenditori agricoli; richiede il voto favorevole del 60 % dei creditori ma permette di sospendere le procedure esecutive. L’accordo, una volta omologato, consente di dilazionare i pagamenti e ottenere l’esdebitazione.
  • Liquidazione controllata del patrimonio e esdebitazione dell’incapiente (artt. 14-ter e seguenti, Legge 3/2012). Permettono di vendere i beni per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione anche per chi non ha nulla da offrire.

Dal 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha riformato la disciplina del sovraindebitamento. Tra gli strumenti previsti spiccano il concordato minore e il piano di ristrutturazione del consumatore. L’Avv. Monardo è iscritto all’Albo dei Gestori della crisi e può guidare il debitore nella scelta dello strumento più appropriato.

3.6 Negoziazione assistita e accordi stragiudiziali

In alcuni casi è possibile evitare il giudizio attraverso accordi con il creditore o con l’Agenzia delle entrate. Grazie alla riforma del 2023, l’agente della riscossione può proporre transazioni fiscali e rateizzazioni personalizzate, specie per importi elevati. È spesso consigliabile presentare un’istanza motivata allegando la documentazione economico‑finanziaria per dimostrare l’impossibilità di pagamento immediato. L’assistenza di un avvocato esperto è determinante per negoziare condizioni favorevoli.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1 Rottamazione e saldo e stralcio 2026

La Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. I punti chiave sono:

  • Ambito oggettivo: possono essere definibili le cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche se oggetto di precedenti definizioni decadute.
  • Domanda: deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. Una volta presentata, la domanda sospende le procedure esecutive in corso (pignoramenti, fermi, ipoteche) . La sospensione non svincola le somme già versate all’agente ma blocca i prelievi futuri. La banca potrà liberare le somme non ancora pagate dopo aver verificato la sospensione con l’agente della riscossione.
  • Importo dovuto: il contribuente dovrà versare le imposte e i contributi senza sanzioni e interessi di mora. Potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 18 rate (quattro anni). La prima rata scadrà il 31 luglio 2026.
  • Decadenza: la definizione decade se il contribuente non paga anche una sola rata. In tal caso, l’agente della riscossione potrà riprendere le azioni esecutive e i pagamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto.

Questa opportunità può rappresentare una via d’uscita per chi ha più cartelle o pignoramenti. È importante presentare la domanda con precisione e seguire le scadenze; l’assistenza di un professionista è consigliata.

4.2 Rateizzazione e sospensione per gravi difficoltà

Oltre alla rottamazione, i contribuenti possono chiedere la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) o straordinaria (fino a 120 rate) ai sensi dell’art. 68 DPR 602/1973. La domanda sospende i nuovi pignoramenti ma non sempre libera immediatamente quelli in corso. In presenza di gravi difficoltà (calo del fatturato superiore al 30 %, emergenze sanitarie, eventi calamitosi) l’agente della riscossione può concedere un periodo di sospensione e una dilazione straordinaria. Anche in questo caso è opportuno comunicare la rateizzazione alla banca per ottenere il rilascio delle somme.

4.3 Transazione fiscale e composizione negoziata

Per imprese e professionisti con debiti tributari elevati è possibile ricorrere alla transazione fiscale prevista dall’art. 182-ter l.fall. (ora art. 63 D.Lgs. 14/2019) nell’ambito di un concordato preventivo. Si tratta di proporre all’Erario un pagamento parziale dei tributi, integrato in un piano di ristrutturazione. Con la transazione fiscale si bloccano i pignoramenti e si ottiene la remissione del debito eccedente. L’esperto negoziatore della crisi d’impresa – figura introdotta dal D.L. 118/2021 – può assistere l’impresa nella predisposizione di un piano e nella negoziazione con l’Agenzia delle entrate. L’Avv. Monardo, grazie al suo ruolo di esperto negoziatore, è in grado di seguire queste pratiche.

4.4 Sovraindebitamento e piano di rientro del consumatore

Le persone fisiche non fallibili (pensionati, lavoratori dipendenti, professionisti, imprenditori agricoli) possono accedere agli strumenti di sovraindebitamento. Il piano del consumatore permette di ristrutturare i debiti, compresi quelli fiscali, con il consenso del giudice. Una volta omologato, il piano produce effetti vincolanti su tutti i creditori e sospende i pignoramenti. La liquidazione controllata consente di liquidare il patrimonio e ottenere l’esdebitazione. L’esdebitazione dell’incapiente libera definitivamente dai debiti chi non ha beni sufficienti. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento, può predisporre le domande presso l’OCC e assistere il debitore in tutto il percorso.

4.5 Accordi stragiudiziali con la banca e il creditore

Nei pignoramenti ordinari, la banca può essere coinvolta in trattative tra debitore e creditore. Ad esempio, il debitore può proporre al creditore un pagamento parziale immediato in cambio dello svincolo del conto. Per ottenere l’adesione della banca e del creditore sono utili relazioni sull’esposizione debitoria, piani di rientro e garanzie. In alcuni casi, la banca può essere disposta a rilasciare le somme prima del pagamento se il creditore autorizza e se viene depositata garanzia. Un avvocato esperto può negoziare questi accordi.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche – Molti debitori non ritirano le raccomandate o non aprono la PEC. Questo comportamento non evita il pignoramento ma preclude la possibilità di opporsi tempestivamente. Ritirare e leggere subito gli atti permette di reagire entro i 20 giorni previsti per le opposizioni.
  2. Credere che il conto si sblocchi da solo dopo 60 giorni – Come visto, i 60 giorni sono il termine entro il quale la banca deve pagare le somme maturate al fisco; il vincolo non cessa automaticamente. Bisogna attendere il pagamento o la revoca.
  3. Continuare a versare sul conto pignorato – Versare stipendi, pensioni o altri redditi sul conto pignorato durante il periodo di 60 giorni significa aumentare il saldo vincolato. È preferibile chiedere alla banca l’apertura di un nuovo conto o l’accredito su un conto non pignorato (anche cointestato a un familiare, se le somme non sono destinate al debitore pignorato).
  4. Non comunicare l’istanza di rottamazione o di rateizzazione alla banca – La sospensione dei pignoramenti conseguente alla domanda di definizione agevolata o di rateizzazione opera, ma la banca può non essere a conoscenza dell’istanza. È consigliabile inviare immediatamente copia della domanda all’istituto, chiedendo il rilascio delle somme non ancora versate all’agente.
  5. Trascurare i limiti impignorabili – Spesso la banca, per prudenza, blocca l’intero saldo, ma il debitore ha diritto a conservare l’importo impignorabile relativo a stipendi e pensioni (triplo assegno sociale) . È importante produrre alla banca prove dell’origine delle somme (buste paga, certificazione Inps) e, in caso di inadempienza, chiedere l’intervento del giudice.
  6. Mancata convocazione del terzo nell’opposizione – L’omessa citazione del terzo pignorato rende la sentenza nulla . Quando si propone opposizione, occorre indicare la banca come litisconsorte.
  7. Non considerare i costi e i rischi dell’opposizione – L’opposizione può comportare spese legali e rischi di soccombenza. Prima di agire è bene valutare la fondatezza delle eccezioni e, se il debito è comunque dovuto, considerare soluzioni stragiudiziali.
  8. Usare moduli standard senza verifica – Le opposizioni basate su moduli scaricati da internet spesso non considerano la specificità del caso e possono essere rigettate per mancanza di motivazione. Una consulenza mirata permette di personalizzare la difesa.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Pignoramento ordinario vs pignoramento fiscale

ProceduraNormativa di riferimentoAttivazione e soggetti coinvoltiDurata del blocco
Pignoramento ordinario presso terziCodice di procedura civile, artt. 543–554Creditore munito di titolo esecutivo notifica l’atto al terzo e al debitore; il giudice fissa un’udienza e, dopo la dichiarazione del terzo, può emettere ordinanza di assegnazioneIl conto resta bloccato dalla notifica fino all’ordinanza di assegnazione o alla conversione; la banca è custode per l’importo precettato
Pignoramento speciale fiscaleArt. 72‑bis DPR 602/1973 (sostituito dagli artt. 169‑176 D.Lgs. 33/2025)L’Agenzia delle entrate – Riscossione notifica al terzo l’ordine di pagamento diretto; non si passa dal giudice; il terzo diventa custode e deve versare all’agenteIl conto è vincolato per tutte le somme presenti e quelle accreditate nei 60 giorni successivi; la banca paga al fisco entro 60 giorni

6.2 Limiti di pignorabilità

Tipo di reddito/creditoLimite impignorabileRiferimento normativo
Stipendi, salari, pensioni e indennitàPignorabili per crediti alimentari previa autorizzazione; pignorabili fino a un quinto per imposte; pignorabili fino a un quinto per altri crediti; pignorabilità totale non oltre la metàArt. 545 c.p.c.
Stipendi e pensioni accreditati prima del pignoramentoImpignorabili fino al triplo dell’assegno sociale (1.509,81 € nel 2026)Art. 546 c.p.c.
Stipendi e pensioni accreditati dopo il pignoramentoPignorabili nei limiti previsti dall’art. 545 (un quinto); non si applica la soglia del triplo assegnoArt. 545 c.p.c.
Saldo del conto correnteNel pignoramento fiscale deve essere versato all’agente il saldo attivo maturato entro 60 giorni, anche se maturato dopo il pignoramento; le somme maturate dopo 60 giorni tornano disponibiliArt. 72‑bis DPR 602/1973; Cass. n. 28520/2025

6.3 Scadenze principali

TermineDurataSignificato
Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi20 giorni dalla notifica dell’attoTermini per contestare il diritto del creditore o i vizi formali; decorso il termine, l’opposizione è inammissibile
Dichiarazione del terzo10 giorniLa banca deve dichiarare le somme dovute; se non lo fa e non compare all’udienza, il credito si considera non contestato
Spatium deliberandi nel pignoramento fiscale60 giorniPeriodo entro cui la banca deve pagare le somme già maturate e in cui anche le somme accreditate successivamente sono vincolate
Iscrizione a ruolo del pignoramento ordinario30 giorniSe il creditore non deposita la nota di iscrizione a ruolo entro 30 giorni, il pignoramento è inefficace
Domanda di definizione agevolata30 aprile 2026Termine per presentare la domanda di rottamazione quinquies che sospende i pignoramenti

7. FAQ – Domande ricorrenti (15 +)

  1. Quando ricevo l’atto di pignoramento, il conto è subito bloccato? – Sì. Dal momento della notifica la banca diventa custode e non può più eseguire operazioni in uscita se non autorizzate. Nel pignoramento fiscale il blocco scatta con la notifica dell’ordine di pagamento diretto; nel pignoramento ordinario il blocco permane fino all’ordinanza di assegnazione.
  2. Il blocco dura esattamente 60 giorni? – No. I 60 giorni sono il termine entro cui la banca deve versare all’agente della riscossione le somme già maturate e durante il quale le somme accreditate successivamente restano vincolate . Trascorso il termine, i nuovi accrediti sono liberi, ma il vincolo sulle somme pignorate rimane fino al pagamento o alla revoca.
  3. Cosa succede alle somme accreditate dopo 60 giorni? – Secondo la Cassazione e la giurisprudenza di merito, le somme accreditate dopo la scadenza dello spatium deliberandi non sono vincolate e tornano disponibili al cliente, a meno che non intervenga una nuova azione esecutiva .
  4. Posso utilizzare il bancomat durante il pignoramento? – No. Il conto è bloccato per le somme vincolate. Solo le somme eccedenti il pignoramento o quelle non pignorabili (triplo assegno sociale per stipendi/pensioni accreditati prima) possono essere movimentate, se la banca le distingue.
  5. La banca deve lasciare qualcosa sul conto? – Sì, se sul conto sono presenti stipendi o pensioni accreditati prima del pignoramento: l’importo pari al triplo dell’assegno sociale non può essere toccato . Inoltre, per i pignoramenti ordinari l’obbligo del terzo è limitato al credito precettato più una maggiorazione .
  6. È vero che il pignoramento fiscale non richiede l’intervento del giudice? – Sì. L’art. 72‑bis DPR 602/1973 consente all’agente della riscossione di notificare direttamente l’atto alla banca; l’unico controllo è postumo, mediante eventuali opposizioni del debitore. Dal 2026 gli articoli 169–176 del D.Lgs. 33/2025 sostituiranno l’art. 72‑bis mantenendo la stessa struttura .
  7. Posso oppormi se il debito è prescritto? – Certo. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. consente di far valere la prescrizione, l’inesistenza del titolo o altri motivi che escludono il diritto del creditore. È necessario agire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto.
  8. Posso spostare lo stipendio su un altro conto per evitarne il blocco? – Dopo la notifica del pignoramento non è lecito sottrarre le somme al vincolo. Tuttavia, per le future retribuzioni è possibile chiedere al datore di lavoro di accreditare su un altro conto non pignorato, purché non si configuri un atto fraudolento. È meglio consultare un avvocato.
  9. Il conto cointestato è completamente bloccato? – No. Il pignoramento colpisce solo la quota del debitore. La banca dovrebbe bloccare la parte di saldo di competenza del debitore. In pratica è spesso necessario chiedere al giudice la divisione delle somme.
  10. Che differenza c’è tra pignoramento presso terzi e fermo amministrativo? – Il fermo amministrativo riguarda i veicoli e impedisce la circolazione; non colpisce i conti correnti. Il pignoramento presso terzi, invece, colpisce somme e crediti. Spesso le due misure coesistono nelle procedure fiscali.
  11. Posso chiedere la sospensione del pignoramento per gravi ragioni? – Sì. È possibile chiedere la sospensione amministrativa (rateizzazione) o giudiziaria per gravi motivi (es. grave malattia, emergenze). Serve però una valutazione caso per caso.
  12. Cosa accade se la banca non dichiara le somme? – Se non rende la dichiarazione e non compare all’udienza, il credito si considera non contestato e il giudice può procedere all’assegnazione . La banca può essere condannata a pagare e a risarcire i danni.
  13. Se presento la domanda di rottamazione, devo comunque pagare qualcosa? – No. La presentazione sospende l’esecuzione. Dopo aver ricevuto il piano dall’agente, dovrai pagare solo le imposte e i contributi senza sanzioni e interessi nelle rate previste .
  14. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione? – Se salti una rata, decadi dal beneficio e l’agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive. Le somme già pagate sono trattenute a titolo di acconto.
  15. Posso ricorrere alla procedura di sovraindebitamento se ho un conto pignorato? – Sì. Gli strumenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) consentono di sospendere le azioni esecutive, compresi i pignoramenti, e ristrutturare i debiti. È necessario rivolgersi a un Gestore della crisi iscritto all’OCC (come l’Avv. Monardo).
  16. È vero che la banca deve liberare il conto trascorsi otto anni dalla notifica? – La legge 19/2024 ha introdotto una norma transitoria: se sono trascorsi almeno otto anni dalla notifica del pignoramento e l’ordinanza di assegnazione è stata pronunciata ma non notificata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, l’ordinanza perde efficacia e il terzo è liberato dagli obblighi . Bisogna verificare se tale condizione si applica al proprio caso.
  17. Posso evitare il pignoramento pagando un importo ridotto al creditore? – È possibile proporre un accordo stragiudiziale al creditore per chiudere il debito pagando una somma inferiore. Tuttavia, dopo la notifica del pignoramento, il credito è cristallizzato e la trattativa deve coinvolgere il giudice (conversione) o l’agente della riscossione (per i debiti fiscali). Un avvocato può assistere nella negoziazione.
  18. Il pignoramento fiscale può essere impugnato per difetto di motivazione? – Sì. L’atto ex art. 72‑bis deve contenere l’indicazione del debito, il titolo e l’avviso della possibilità di opposizione. Se mancano questi elementi, si può proporre opposizione agli atti esecutivi.
  19. La banca può compensare il saldo pignorato con i propri crediti (es. scoperto di conto)? – La Cassazione ha affermato che nel pignoramento fiscale la banca deve versare anche le somme maturate dopo la notifica, indipendentemente dal fatto che il saldo fosse negativo . Quindi, anche se il conto è in rosso, gli accrediti successivi entro 60 giorni vanno al fisco e non possono essere trattenuti dalla banca per compensare lo scoperto.
  20. Cosa succede se il conto è cointestato con il coniuge in comunione dei beni? – Il pignoramento colpisce solo la quota del debitore. Tuttavia, se il conto è alimentato da redditi comuni, il coniuge può opporsi e chiedere la separazione della quota. È utile presentare documentazione che dimostri la provenienza delle somme.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’effetto del pignoramento sul conto, presentiamo alcune simulazioni basate su importi realistici e sui limiti di legge. I dati relativi all’assegno sociale sono riferiti al 2026 (503,27 € al mese).

8.1 Saldo pignorato con versamenti successivi

Scenario – Il signor Luca ha un conto corrente con un saldo di 2.500 € al momento della notifica di un pignoramento fiscale per un debito di 3.000 €. Nei 60 giorni successivi riceve due accrediti: uno stipendio di 1.800 € e un rimborso spese di 300 €. La banca applica la soglia impignorabile per lo stipendio?

Analisi

  • Saldo iniziale (2.500 €) – È interamente vincolato perché superiore al limite impignorabile. Nonostante si tratti di stipendio già accreditato, la banca deve lasciare a Luca il triplo dell’assegno sociale, pari a 1.509,81 €. Pertanto potrà pignorare solo 990,19 € (2.500 – 1.509,81 €). Il restante sarà vincolato al pignoramento.
  • Stipendio di 1.800 € accreditato dopo la notifica – Rientra nel pignoramento fiscale se accreditato entro 60 giorni. Tuttavia, per i redditi da lavoro dipendente, l’art. 545 c.p.c. impone il limite di un quinto . Un quinto di 1.800 € è 360 €; pertanto la banca deve trattenere 360 € e lasciare 1.440 € a Luca.
  • Rimborso spese di 300 € – Trattandosi di somma diversa da stipendio o pensione, è pienamente pignorabile. Poiché ricade nel periodo di 60 giorni, viene interamente destinato al fisco.
  • Saldo dopo 60 giorni – Le somme accreditate dopo il 60° giorno non sono più vincolate. Se, al 61° giorno, Luca ricevesse un bonifico di 500 €, la banca potrebbe disporne liberamente.

8.2 Pignoramento ordinario e ordinanza di assegnazione

Scenario – La signora Maria è debitrice di 8.000 € verso una finanziaria. La finanziaria ottiene decreto ingiuntivo e, trascorsi i termini, notifica un pignoramento presso terzi alla banca di Maria. Il saldo del conto è di 3.000 €. Come si svolge la procedura e quanto dura il blocco?

Procedura

  1. Notifica dell’atto – L’atto contiene il credito, il titolo, l’intimazione alla banca e la citazione per l’udienza.
  2. Dichiarazione del terzo – La banca comunica che Maria ha 3.000 € sul conto. Non essendoci stipendi o pensioni, l’intero importo è potenzialmente pignorabile.
  3. Udienza – Il giudice convoca le parti; se non ci sono contestazioni, può emettere l’ordinanza di assegnazione, disponendo che la banca versi alla finanziaria il saldo fino a concorrenza del credito.
  4. Durata del blocco – Dal giorno della notifica fino all’ordinanza di assegnazione (in media 3–4 mesi), Maria non può disporre dei 3.000 €. Dopo il versamento alla finanziaria, il conto si sblocca. Se il credito è maggiore (8.000 €), la banca versa 3.000 €; la procedura prosegue su eventuali altri conti o beni.

8.3 Effetto della rottamazione

Scenario – Il signor Enrico ha un debito fiscale di 10.000 € e subisce un pignoramento fiscale su conto corrente. Il saldo è di 1.500 € e riceve mensilmente lo stipendio di 2.000 €. Presenta domanda di definizione agevolata (rottamazione) il 15 aprile 2026.

Analisi

  • Prima della domanda – La banca blocca 1.500 € e i futuri accrediti. Entro 60 giorni deve versare al fisco la quota pignorata. Sullo stipendio di 2.000 €, trattiene un quinto (400 €) ogni mese. Se la banca versasse 1.900 € al fisco (saldo + due quinti di stipendio), il vincolo potrebbe cessare.
  • Presentazione della domanda (15 aprile 2026) – La domanda sospende il pignoramento . La banca, ricevuta la comunicazione dall’agente, non effettua nuovi versamenti al fisco e restituisce le somme non ancora versate (ad esempio il secondo quinto dello stipendio). Enrico potrà utilizzare i fondi per pagare la prima rata della rottamazione a luglio.
  • Se Enrico non paga la rottamazione – Il pignoramento riprende e la banca dovrà trattenere nuovamente le somme.

8.4 Cointestazione e quote

Scenario – Un conto corrente cointestato fra i coniugi Anna e Marco ha un saldo di 4.000 €. Marco è debitore di 5.000 €. Viene notificato un pignoramento. Quanto può essere bloccato?

Analisi

In mancanza di diversa indicazione, la quota di spettanza di ciascun cointestatario si presume uguale. Pertanto, la banca blocca 2.000 € (quota di Marco) e lascia ad Anna la propria quota. Se Anna dimostra di aver versato sul conto somme superiori alla metà, può chiedere di ridurre la quota pignorabile. È consigliabile, per tutelarsi, avere conti distinti.

9. Conclusione

Il pignoramento del conto corrente è una procedura che, se non affrontata correttamente, può paralizzare le finanze di privati e imprese. La legge offre strumenti di tutela ma impone anche termini stringenti. Nel pignoramento fiscale ex art. 72‑bis, l’ordine di pagamento diretto alla banca crea un vincolo immediato che si estende alle somme accreditate nei 60 giorni successivi . Trascorso lo spatium deliberandi, i nuovi versamenti non sono più bloccati, ma il vincolo sulle somme già pignorate permane fino al pagamento o alla revoca . Nel pignoramento ordinario, il blocco dura sino all’ordinanza di assegnazione e la banca è custode entro i limiti del credito precettato . Stipendi e pensioni godono di protezioni specifiche: il triplo assegno sociale per gli accrediti anteriori e la quota di un quinto per quelli successivi .

Le difese a disposizione del debitore sono molteplici: opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, contestazione della dichiarazione del terzo, conversione del pignoramento. L’ordinamento riconosce inoltre strumenti straordinari come la rottamazione, la rateizzazione e le procedure di sovraindebitamento, che permettono di sospendere le azioni esecutive e di rientrare dal debito dilazionando i pagamenti. La giurisprudenza recente della Cassazione ribadisce la centralità dei termini e l’obbligo di integrare il contraddittorio con il terzo pignorato .

In ogni fase, il supporto di un professionista è decisivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, specializzati in diritto bancario e tributario, sono pronti a esaminare la situazione del debitore, verificare la legittimità del pignoramento, predisporre opposizioni tempestive, negoziare con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione e accompagnare il cliente nei percorsi di ristrutturazione del debito. Essendo cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo può intervenire sia in sede giudiziale sia attraverso strumenti stragiudiziali come il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione, nonché assistere le imprese nella composizione negoziata della crisi come esperto negoziatore.

Agire con tempestività è fondamentale: ignorare gli atti o attendere passivamente può determinare la perdita delle somme e l’aggravarsi della situazione. Con la consulenza di un professionista competente è possibile individuare la strategia più idonea, ridurre l’importo pignorato, sospendere le procedure e, talvolta, azzerare i debiti tramite l’esdebitazione.

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