Pagamento Contributi INPS: Prescrizione e come difendersi

Introduzione

I debiti contributivi nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) costituiscono una delle principali preoccupazioni per imprese, professionisti e lavoratori autonomi. La riscossione coattiva di contributi non versati può portare a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, incidendo gravemente sul patrimonio del debitore e sulla continuità dell’attività. Molti contribuenti sottovalutano i tempi e gli adempimenti, ignorando che esistono termini brevi per contestare le pretese e che, decorso inutilmente il tempo di opposizione, il credito diventa “incontrovertibile” e l’INPS può procedere senza ulteriori formalità . La prescrizione dei contributi è un tema complesso: la legge prevede un termine ordinario di cinque anni per la riscossione, ridotto da dieci anni a cinque dall’articolo 3 della legge 335/1995 , ma la giurisprudenza e le norme speciali hanno moltiplicato i casi di sospensione, interruzione e rinuncia.

Questo articolo offre una analisi giuridica completa e aggiornata al mese di marzo 2026 sulla prescrizione dei contributi INPS e sulle strategie difensive a disposizione dei contribuenti. Saranno illustrate le norme vigenti, le pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali, le procedure per impugnare gli atti dell’INPS, i possibili accordi con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e gli strumenti di composizione della crisi come la legge sul sovraindebitamento. Verranno inoltre presentati esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione dedicata alle domande frequenti.

Chi siamo: la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’articolo è redatto dal team multidisciplinare guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario, tributario e previdenziale. L’avvocato coordina professionisti esperti a livello nazionale (avvocati del lavoro, tributaristi, commercialisti e consulenti del lavoro) nella tutela dei contribuenti. Tra le sue qualifiche:

  • Cassazionista: abilita a difendere i clienti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, garantendo una tutela completa anche nei giudizi di legittimità.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012. Questa qualifica permette di accompagnare privati e imprese nella procedura di composizione delle crisi con la possibilità di ottenere l’esdebitazione.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), struttura prevista dalla legge per assistere i debitori nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni controllate.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura introdotta dal legislatore per favorire accordi stragiudiziali e prevenire il fallimento attraverso piani di risanamento.

Con questo profilo il team Monardo offre una consulenza completa: dall’analisi dell’atto di accertamento o dell’avviso di addebito, alla proposizione dei ricorsi giudiziali e amministrativi, alla richiesta di sospensioni e rateizzazioni, fino alla negoziazione di piani di rientro e alla predisposizione di strumenti alternativi come i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’obiettivo è proteggere il patrimonio del debitore, evitare o bloccare le azioni esecutive e ridurre il debito con soluzioni legalmente sostenibili.

Per ricevere una valutazione legale immediata e personalizzata contatta qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; la tempestività è fondamentale per tutelare efficacemente i tuoi diritti.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le norme di riferimento sulla prescrizione dei contributi

La disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali è contenuta principalmente nel codice civile e in leggi speciali. Il codice civile stabilisce regole generali sulla decorrenza (art. 2935 c.c.), sull’interruzione (artt. 2943 e 2944 c.c.) e sulle cause di sospensione. L’art. 2948 c.c. fissa un termine di prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Questo termine si applica ai contributi previdenziali perché le contribuzioni sono pagamenti periodici dovuti per obbligo di legge.

La riforma del 1995 ha codificato la riduzione dei termini di prescrizione dei contributi. L’art. 3, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico) prevede che i contributi dovuti all’INPS per le diverse gestioni si prescrivano in dieci anni ma il termine è ridotto a cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 1996 . Il legislatore ha precisato che rimane il termine decennale solo “nel caso in cui l’omissione contributiva sia denunciata dal lavoratore o dai suoi superstiti”, per consentire loro di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia. Per i periodi antecedenti al 1996 il termine resta decennale, ma per tutti i contributi dovuti dal 1996 in poi si applica la prescrizione quinquennale.

Un’altra norma importante è l’art. 3, comma 10-bis, della stessa Legge 335/1995, introdotto per i dipendenti pubblici: esso stabilisce che il termine di prescrizione e le sanzioni civili per i contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni ai fondi pensionistici di dipendenti e gestioni separate non si applicano fino al 31 dicembre 2026 . Questa sospensione, prorogata dal D.L. 31 dicembre 2025 n. 200, mira a consentire alle amministrazioni di regolarizzare i versamenti arretrati entro il 2026 senza rischiare la prescrizione . Per tali contributi, pertanto, la prescrizione decorre solo dal 1º gennaio 2027.

1.2 Avviso di addebito e iscrizione a ruolo: D.L. 78/2010 e D.Lgs. 46/1999

La riscossione dei contributi INPS ha subito profonde modifiche con il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito in L. 122/2010). L’art. 30 ha introdotto l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo: dal 1º gennaio 2011 l’INPS non iscrive più a ruolo i propri crediti con le cartelle di pagamento, ma notifica direttamente un avviso contenente l’intimazione a pagare entro sessanta giorni . L’avviso deve indicare, a pena di nullità, il codice fiscale del debitore, i periodi di riferimento, la causale, le somme distinte tra capitale, sanzioni e interessi e l’agente della riscossione competente . Decorso il termine di 60 giorni, se il debitore non paga né propone opposizione, l’avviso è caricato nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e diventano applicabili le misure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi).

La procedura di contestazione dell’avviso è regolata dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 46/1999. L’art. 24 prevede che il contribuente possa proporre opposizione nel merito entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso dinanzi al giudice del lavoro . Il termine è perentorio e la mancata opposizione comporta l’inammissibilità del ricorso e rende definitiva la pretesa contributiva . Se l’opposizione riguarda vizi formali o la regolarità degli atti esecutivi (artt. 617–618 c.p.c.), il termine è ridotto a 20 giorni. Durante il giudizio il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione; tuttavia la sospensione non è automatica e il giudice la concede solo in presenza di “gravi motivi” .

L’art. 24, comma 5, è stato più volte esaminato dalla Corte di Cassazione, che ha confermato la sua natura decadenziale: il termine di 40 giorni è diretto a rendere incontrovertibile il credito, non a regolare l’azione esecutiva. La Corte ha inoltre chiarito che l’opposizione tardiva è inammissibile e che la mancata impugnazione non produce gli effetti dell’art. 2953 c.c., cioè non converte la prescrizione quinquennale in decennale . Questo significa che l’avviso di addebito è atto amministrativo e non giudiziale: non essendo frutto di sentenza, non gode del termine decennale di prescrizione previsto per i titoli giudiziali. Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2016 e confermato da successive pronunce.

1.3 Decorrenza, interruzione e sospensione della prescrizione

Secondo l’art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per i contributi previdenziali, la Cassazione ha chiarito che la prescrizione decorre dal momento in cui la retribuzione è dovuta, e quindi dalla maturazione della prestazione lavorativa, non dalla data in cui è accertata l’omissione . In presenza di omissione contributiva, l’INPS può notificare l’avviso anche molti anni dopo, ma se sono decorsi più di cinque anni dall’ultima azione interruttiva, il credito è prescritto.

La prescrizione può essere interrotta con la notifica di atti idonei (avviso bonario, intimazione di pagamento, notifica dell’avviso di addebito o della cartella) o con il riconoscimento del debito da parte del contribuente. L’art. 2943 c.c. stabilisce che l’atto interruttivo deve essere notificato al debitore; l’interruzione fa decorrere un nuovo termine completo di cinque anni. In caso di ricorso, la prescrizione resta sospesa fino alla definizione del giudizio. La legge prevede altre cause di sospensione, come le moratorie fiscali dovute a emergenze (es. pandemia). In particolare, durante la crisi sanitaria da Covid‑19 il legislatore ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza per l’attività di riscossione: varie norme, tra cui il D.L. 18/2020 e il D.L. 34/2020, hanno sospeso le notifiche delle cartelle e degli atti esecutivi. Una recente ordinanza del Tribunale di Catania n. 106/2026 ha riconosciuto che le sospensioni emergenziali si applicano anche ai contributi previdenziali e ha dichiarato prescritte le pretese di contributi risalenti al 2014, nonostante le proroghe, sottolineando che la decorrenza parte dalla data di esigibilità del contributo .

1.4 Giurisprudenza chiave sulla prescrizione

La Corte di Cassazione ha elaborato numerosi principi in tema di prescrizione dei contributi INPS. Tra le pronunce più rilevanti si segnalano:

  1. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016: ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulla durata della prescrizione, stabilendo che i contributi si prescrivono in cinque anni e che l’iscrizione a ruolo o l’avviso di addebito non trasformano la prescrizione da quinquennale a decennale . La Corte ha ribadito che l’art. 2953 c.c. si applica solo ai titoli giudiziali, non agli atti amministrativi.
  2. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 602/2025: ha affrontato la prescrizione delle contribuzioni dovute a seguito di sentenza dichiarativa di nullità del rapporto di lavoro. La Corte ha stabilito che la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui la nullità del termine (es. contratto a tempo determinato illegittimo) produce effetti e non dalla data della sentenza . Anche in questo caso la prescrizione resta quinquennale.
  3. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 22802/2025: concerne l’istituto della rendita vitalizia, previsto dall’art. 13 della legge 1338/1962. Quando il datore di lavoro omette il versamento dei contributi e la prescrizione è maturata, il lavoratore può chiedere la costituzione di una rendita vitalizia. Le Sezioni Unite hanno delineato tre fasi: (i) entro dieci anni dalla prescrizione l’obbligo di costituire la rendita grava sul datore di lavoro; (ii) dal decimo al ventesimo anno il lavoratore può agire contro l’INPS per richiedere la rendita; (iii) dopo venticinque anni il lavoratore può ancora costituire la rendita, ma a proprie spese . Questa pronuncia ha introdotto l’idea di un diritto imprescrittibile dopo venticinque anni, recepito dalla legge 203/2024 e disciplinato dalla circolare INPS n. 141/2025 .
  4. Cass. civ., sezione lavoro, sentenza n. 701/2024: ha affermato che il lavoratore non può chiedere all’INPS di iscrivere i contributi prescritti; il lavoratore deve rivolgersi al datore di lavoro e chiedere un risarcimento del danno da mancato versamento ex art. 2116 c.c. L’INPS è tenuto a versare le prestazioni solo dopo aver incassato i contributi .
  5. Altre decisioni: molte pronunce confermano la natura decadenziale del termine di 40 giorni per l’opposizione (Cass. n. 11274/2007, Cass. n. 8931/2011 ). Altre ribadiscono che la notifica dell’avviso di addebito non è idonea a convertire la prescrizione (Cass. n. 4032/2016, Cass. n. 8379/2014). I giudici di merito hanno più volte dichiarato tardive le opposizioni proposte oltre 40 giorni e ricordato che la successiva intimazione di pagamento non riapre i termini .

Queste sentenze delineano un quadro preciso: i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni, salvo cause di interruzione o sospensione; l’avviso di addebito deve essere impugnato tempestivamente; il credito estinto non può essere riscossato e il pagamento tardivo costituisce indebito oggettivo.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di addebito

Capire esattamente cosa fare alla ricezione di un avviso di addebito è essenziale per salvaguardare i propri diritti. Di seguito viene illustrato il percorso procedurale con le relative scadenze.

2.1 Ricezione dell’avviso e verifica preliminare

  1. Verifica della forma: l’avviso di addebito deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 30 del D.L. 78/2010: dati identificativi del debitore, periodo di riferimento, causale, distinzione tra capitale, sanzioni e interessi, firma del responsabile e indicazione dell’agente della riscossione . In mancanza di tali elementi l’atto è nullo e può essere impugnato.
  2. Controllo della notifica: l’avviso è notificato via PEC, messi comunali o raccomandata. Bisogna verificare che la notifica sia avvenuta correttamente e che la PEC sia stata ricevuta all’indirizzo iscritto nei pubblici registri. Errori nella notifica possono essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni.
  3. Esame del periodo contributivo e prescrizione: occorre confrontare la data di scadenza dei contributi con la data di notifica. Se sono passati più di cinque anni senza atti interruttivi, la richiesta è prescritta e si può eccepire la prescrizione. L’eccezione deve essere sollevata tempestivamente, perché la mancata opposizione entro 40 giorni rende definitivo il credito.

2.2 Pagamento o opposizione

Entro 60 giorni dalla notifica il debitore può pagare l’importo richiesto. Trascorso questo termine l’avviso diventa esecutivo e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere con pignoramenti o iscrizioni ipotecarie.

Entro 40 giorni il debitore può presentare opposizione nel merito dinanzi al giudice del lavoro. L’atto di opposizione deve indicare i motivi di contestazione: vizi formali, prescrizione, decadenza, errori nel calcolo, insussistenza del debito. La competenza territoriale è del tribunale del lavoro del luogo dove il contribuente risiede o dove è situata la sede dell’ufficio che ha emesso l’avviso .

Se il contribuente riscontra solo vizi formali (es. mancanza di firma, errori nel destinatario) o irregolarità della notifica, deve proporre opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617–618 c.p.c. entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto . Questa opposizione è proposta al giudice dell’esecuzione e mira ad annullare l’atto viziato.

Ricorso amministrativo: in alternativa o in aggiunta all’opposizione giudiziale, il debitore può presentare un ricorso amministrativo all’INPS o un’istanza di autotutela. Tuttavia questi rimedi non sospendono il termine di 40 giorni e non impediscono la formazione del titolo esecutivo . Pertanto è fondamentale non affidarsi solo al ricorso amministrativo ma agire anche in via giudiziale.

Sospensione dell’esecuzione: il giudice può sospendere l’esecuzione dell’avviso quando sussistono “gravi motivi”. La sospensione evita l’avvio di procedure esecutive fino alla decisione. Occorre depositare l’istanza insieme al ricorso e dimostrare il pregiudizio grave, ad esempio l’importo rilevante del debito, la mancanza di liquidità o l’esistenza di altri giudizi pendenti .

2.3 Rateizzazioni e accordi con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

Se il debitore non intende contestare il debito ma non può pagare immediatamente, può richiedere una rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La rateizzazione ordinaria prevede piani fino a 72 rate mensili (6 anni); per importi elevati o situazioni di grave difficoltà economica è possibile chiedere piani in deroga fino a 120 rate (10 anni). Per debiti fino a 120 mila euro la rateizzazione è concessa automaticamente su semplice domanda via web; per importi superiori occorre dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Un’altra possibilità è l’accesso alle rottamazioni e alle definizioni agevolate. Le misure variano a seconda delle leggi di bilancio e dei decreti fiscali: attualmente (marzo 2026) sono attive due definizioni agevolate, descritte nel paragrafo 4.

2.4 Azione regressiva nei confronti del datore di lavoro

Se il debito contributivo riguarda omissioni dell’ex datore di lavoro, il lavoratore o il professionista può agire contro quest’ultimo per ottenere il risarcimento del danno da mancato versamento, secondo l’art. 2116 c.c. La Cassazione ha stabilito che il lavoratore non può agire direttamente contro l’INPS per ottenere l’accreditamento dei contributi omessi ; deve invece chiedere al datore di corrispondere quanto dovuto e risarcire l’eventuale danno pensionistico. In caso di fallimento del datore o impossibilità di recupero, resta la possibilità di costituire una rendita vitalizia se sono decorsi i termini (si veda il par. 3.3).

3. Difese e strategie legali per contestare i contributi INPS

Dal punto di vista del debitore l’obiettivo è evitare il pagamento di contributi prescritti, infondati o calcolati in modo errato e bloccare le azioni esecutive. La strategia varia a seconda delle caratteristiche del debito. Di seguito le principali difese.

3.1 Eccezione di prescrizione

La prescrizione quinquennale è la difesa più utilizzata. È onere del debitore sollevare l’eccezione: il giudice non la rileva d’ufficio. L’eccezione può essere formulata nell’opposizione al giudice del lavoro o nella fase esecutiva. Per essere efficace occorre dimostrare che tra la data di esigibilità dei contributi e la notifica dell’atto è decorso un periodo superiore a cinque anni senza atti interruttivi.

3.1.1 Determinazione del termine

  • Data iniziale: coincide con il momento in cui il contributo è esigibile (fine del mese successivo alla maturazione della retribuzione o alla scadenza del pagamento). Ad esempio, i contributi dovuti per la busta paga di gennaio 2020 sono esigibili dal 16 febbraio 2020; la prescrizione inizierà a decorrere dal 17 febbraio 2020.
  • Atti interruttivi: avviso bonario, verbale ispettivo notificato all’impresa, avviso di addebito, intimazione di pagamento, atto di pignoramento, eventuali ricorsi o riconoscimenti. Ogni atto notificato interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine quinquennale.
  • Cause di sospensione: la legge può sospendere la prescrizione in determinati periodi. Ad esempio, il D.L. 200/2025 ha sospeso la prescrizione e le sanzioni civili per i contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2026 , mentre la normativa emergenziale del 2020 ha sospeso i termini durante la pandemia.

3.1.2 Esempio pratico

Supponiamo che l’INPS invii nel marzo 2026 un avviso di addebito relativo a contributi non versati per il periodo gennaio–dicembre 2019. Il termine di prescrizione di cinque anni inizia a decorre dalla scadenza di ciascun contributo, cioè dai mesi di febbraio 2019 a gennaio 2020. Se l’INPS non ha notificato alcun avviso bonario o altro atto interruttivo nei cinque anni successivi, la richiesta si considera prescritta. Il debitore dovrà eccepire la prescrizione nell’opposizione. L’INPS potrebbe replicare che la prescrizione è stata interrotta da un verbale ispettivo notificato nel 2021: in tal caso il termine riparte dalla notifica. Per dimostrare la prescrizione è quindi importante acquisire copia integrale del fascicolo e controllare le date degli atti.

3.2 Vizi formali e sostanziali

Oltre alla prescrizione possono essere contestati numerosi vizi formali che comportano l’annullamento dell’avviso o l’illegittimità della riscossione. Tra i principali:

  • Mancanza di firma dell’atto o firma apposta da soggetto non competente;
  • assenza di motivazione: l’avviso deve indicare le ragioni del debito e non può limitarsi a riportare cifre generiche;
  • notifica irregolare: notifica inviata a un indirizzo errato o mancata consegna; la notifica tramite PEC deve essere effettuata all’indirizzo risultante dai registri e la copia deve essere allegata;
  • omessa indicazione del codice fiscale o dei periodi di riferimento;
  • errore nella quantificazione delle sanzioni o nell’applicazione di aliquote contributive.

Le opposizioni per vizi formali si propongono entro 20 giorni e possono condurre all’annullamento dell’atto. Le opposizioni nel merito, invece, richiedono un esame più approfondito dei rapporti di lavoro e della base imponibile. È consigliabile incaricare un professionista per l’analisi tecnica delle buste paga, del contratto e dell’inquadramento previdenziale.

3.3 Rendita vitalizia e rimedi dopo la prescrizione

Quando il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi e il credito si è prescritto, il lavoratore non può più costringere l’INPS a iscrivere i contributi, ma può chiedere la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge 1338/1962. La rendita vitalizia garantisce una pensione calcolata sulla base dei contributi omessi. La sentenza n. 22802/2025 delle Sezioni Unite ha individuato tre fasi temporalmente distinte :

  1. Dal 6º al 15º anno (dieci anni successivi alla prescrizione): il lavoratore può chiedere la rendita e il datore di lavoro è obbligato a costituirla; trascorso questo termine l’obbligazione del datore cessa.
  2. Dal 16º al 25º anno: il lavoratore può agire contro l’INPS per ottenere la rendita; l’Istituto potrà rivalersi sul datore se possibile. Il termine decennale in cui il datore è obbligato a costituire la rendita è quindi un termine di decadenza.
  3. Dopo il 25º anno: il diritto del lavoratore a una rendita vitalizia diventa imprescrittibile, ma il costo della rendita grava su di lui, come introdotto dalla legge 203/2024. La circolare INPS n. 141/2025 ha spiegato che il lavoratore può versare i contributi a proprie spese e maturare la pensione .

L’istituto della rendita vitalizia è quindi un rimedio residuale, ma può garantire la tutela previdenziale in assenza di contributi. L’azione deve essere proposta con l’assistenza di un avvocato esperto e richiede la prova dell’intervenuta prescrizione.

3.4 Azione di rivalsa e responsabilità del datore di lavoro

Come ricordato, l’INPS non è responsabile se il datore di lavoro omette i versamenti. Il lavoratore deve agire contro il datore per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La Cassazione (n. 701/2024) ha precisato che l’azione risarcitoria non si prescrive con lo stesso termine dei contributi ma con il termine ordinario decennale, perché si tratta di responsabilità contrattuale . Il lavoratore deve dimostrare l’omissione e il danno pensionistico subito; può chiedere il pagamento in luogo dei contributi o una somma equivalente. Questa azione è spesso l’unica via quando i contributi sono prescritti.

3.5 Esecuzione forzata e opposizioni agli atti esecutivi

Se il debitore non paga né propone ricorso, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avviare l’esecuzione forzata. Le principali misure sono:

  • Pignoramento presso terzi: somme dovute da clienti o da banche;
  • pignoramento immobiliare: iscrizione ipotecaria su immobili e successiva vendita;
  • fermi amministrativi su veicoli.

Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo (es. preavviso di fermo, pignoramento, intimazione). L’opposizione mira a contestare vizi dell’atto esecutivo (ad esempio notifica irregolare, importo errato, prescrizione). Il giudice dell’esecuzione può sospendere l’azione e annullare l’atto illegittimo. Anche in questa fase è fondamentale agire tempestivamente perché il pignoramento può sfociare in vendita o assegnazione dei beni.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Quando il debito è confermato o non si intende contestarlo, esistono strumenti per ridurre sanzioni, interessi e aggio e per pagare in maniera sostenibile. Di seguito le principali misure vigenti a marzo 2026.

4.1 Rottamazione-quater e riammissione (legge 197/2022)

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione agevolata consente di pagare solo l’imposta, senza sanzioni e interessi di mora, con rateizzazione in quattro anni. Nel 2024 sono state previste riaperture e nel 2025 il decreto proroghe ha introdotto la riammissione per i contribuenti che avevano aderito ma erano decaduti per mancato pagamento delle rate dovute entro il 2024. Secondo lo studio Benedetti, la domanda di riammissione deve essere presentata entro il 30 aprile 2025, esclusivamente online; è possibile scegliere tra pagamento in un’unica soluzione o in dieci rate con scadenze 31 luglio e 30 novembre 2025 e successivamente 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2026 e 2027. Sono dovuti interessi al 2% annuo sulle rate . Possono rientrare solo i debiti già inclusi nella rottamazione‑quater; restano esclusi i nuovi carichi o quelli non ricompresi.

Vantaggi: il contribuente risparmia sanzioni e interessi; la pendenza si estingue con il pagamento delle somme dovute; l’avviso o la cartella non è più impugnabile. Svantaggi: la rateizzazione è breve (max 5 anni), l’inosservanza di una rata comporta la decadenza e la perdita dei benefici; la prescrizione riprende a decorrere.

4.2 Rottamazione‑quinquies (legge 199/2025)

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, conosciuta anche come “nuova definizione agevolata 2026”. Essa si applica ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. A differenza della quater, la quinquies non è una misura “omnibus” ma prevede criteri più selettivi: non sono ammessi i debiti derivanti da accertamenti esecutivi, da INAIL, da casse professionali e da sanzioni amministrative diverse dalle multe stradali. Inoltre, chi è in regola con la rottamazione‑quater non può accedere alla quinquies; la misura è rivolta a chi non ha aderito o è decaduto.

I contribuenti possono versare l’importo dovuto (imposta, contributi e interessi da ritardata iscrizione a ruolo) in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali (9 anni) . Dal pagamento della prima rata maturano interessi al 3%. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. La decadenza è meno rigida: il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la perdita dei benefici, mentre la decadenza immediata è prevista solo se non si paga l’ultima rata .

Punti di attenzione: la quinquies consente di ridurre notevolmente sanzioni e interessi, ma l’adesione comporta la rinuncia a impugnare i carichi. I debiti relativi a contributi previdenziali possono rientrare se affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 2023; restano esclusi i contributi dovuti alle casse professionali e all’INAIL.

4.3 Stralcio dei mini‑debiti e definizione liti pendenti

Periodicamente il legislatore prevede lo stralcio automatico dei piccoli debiti. La legge di bilancio 2023 ha cancellato in automatico i carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro. Misure simili potrebbero essere introdotte nei prossimi anni. Inoltre è possibile aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, versando un importo ridotto. In ogni caso conviene verificare l’eventuale impatto sulla prescrizione: il pagamento, anche parziale, costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione.

4.4 Piani di rientro e accordi stragiudiziali

Oltre alle misure legislative, è possibile definire accordi stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) per i debiti contributivi, soprattutto se contestati con ricorsi pendenti. Tali accordi possono prevedere piani di rientro personalizzati, sospensione degli interessi o rinuncia a sanzioni minori. La riuscita dipende dalla solidità della posizione giuridica e dalla disponibilità dell’ente.

4.5 Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa: piani del consumatore, accordi e liquidazione

Quando l’ammontare dei debiti è tale da compromettere in modo irreversibile la capacità di pagamento del debitore, il rimedio più efficace è accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dalla legge 3/2012 (ora integrate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Queste procedure permettono a privati, professionisti, imprenditori agricoli e piccoli imprenditori non fallibili di ristrutturare o cancellare i debiti, compresi quelli fiscali e contributivi. Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore: destinato a consumatori sovraindebitati (privati o imprenditori agricoli). Il debitore propone al giudice un piano che prevede il pagamento integrale dei debiti privilegiati (compresi i contributi previdenziali) entro un certo periodo, la falcidia dei debiti chirografari e il mantenimento di un budget di sopravvivenza. Approvato il piano, i creditori non possono agire esecutivamente.
  • Accordo di composizione: rivolto a imprenditori non fallibili, professionisti e imprenditori agricoli. Occorre ottenere il consenso della maggioranza dei creditori (50%); l’accordo può prevedere la falcidia dei debiti e la dilazione. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate hanno facoltà di aderire; la prassi mostra una maggiore disponibilità se il piano assicura il pagamento in tempi ragionevoli.
  • Liquidazione controllata (o “liquidazione del patrimonio”): permette al debitore incapiente di liberarsi dai debiti attraverso la vendita dei beni. Dopo il riparto del ricavato, il giudice può dichiarare l’esdebitazione e cancellare i debiti residui. È un rimedio estremo ma permette di ottenere l’esdebitazione integrale.

La figura del Gestore della crisi – che l’Avv. Monardo ricopre – è centrale: analizza la situazione economica, redige la relazione sulle cause dell’indebitamento e assiste nella predisposizione del piano. Grazie alla legge 3/2012 è possibile ridurre o cancellare anche debiti previdenziali, purché il piano garantisca il pagamento di almeno la parte privilegiata.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono irrimediabilmente la difesa. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare l’avviso di addebito: molti ritengono che l’assenza di una cartella esattoriale impedisca l’esecuzione. In realtà l’avviso ha valore di titolo esecutivo e va affrontato subito. Non leggendo la PEC o la raccomandata si rischia di lasciar decorrere i termini di opposizione e pagare somme prescrizioni.
  2. Affidarsi solo al ricorso amministrativo: presentare ricorso all’INPS o chiedere l’autotutela non sospende il termine di 40 giorni per l’opposizione . È sempre necessario depositare il ricorso giudiziale per non decadere.
  3. Pagare contributi prescritti: può capitare di versare somme non più dovute per evitare sanzioni. Dopo la prescrizione il pagamento costituisce indebito e non è ripetibile; prima di pagare occorre verificare la prescrizione prima del pagamento.
  4. Sottovalutare i vizi formali: la mancanza di firma, la notifica errata o l’assenza di motivazione rendono nullo l’atto; questi vizi vanno fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni.
  5. Non controllare la giurisdizione: l’opposizione va proposta al giudice del lavoro territorialmente competente. Ricorrere al giudice sbagliato comporta l’inammissibilità.
  6. Non chiedere la sospensione: anche se la sospensione non è automatica, è opportuno chiedere al giudice di sospendere l’esecutività per evitare pignoramenti.
  7. Ignorare le misure agevolative: rottamazioni e definizioni agevolate rappresentano un’opportunità per ridurre il debito; non aderire entro i termini significa perdere il beneficio.
  8. Omettere la rivalsa contro il datore: il lavoratore danneggiato da contributi omessi deve agire contro il datore per ottenere il risarcimento; altrimenti perde tale diritto.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano le principali norme, termini e strumenti difensivi. Sono costruite con parole chiave e dati, evitando frasi lunghe per facilitare la lettura.

6.1 Termini di prescrizione e decadenza

AspettoDurata/TermineFonte normativa
Prescrizione dei contributi INPS ordinari5 anniArt. 3, comma 9, L. 335/1995
Prescrizione contributi denunciati dal lavoratore/eredi10 anniArt. 3, comma 9, L. 335/1995
Sospensione prescrizione PAFino al 31 dicembre 2026Art. 3, commi 10‑bis e 10‑ter, L. 335/1995 ; D.L. 200/2025
Opposizione nel merito (avviso di addebito)40 giorni dalla notificaArt. 24, D.Lgs. 46/1999
Opposizione per vizi formali20 giorni dalla conoscenza dell’attoArtt. 617–618 c.p.c.
Pagamento dell’avviso prima dell’esecuzione60 giorniArt. 30, D.L. 78/2010
Costituzione rendita vitalizia (datore)10 anni dopo la prescrizioneSentenza SU 22802/2025
Azione contro INPS per renditadal 16º al 25º annoSentenza SU 22802/2025

6.2 Strumenti di definizione agevolata

StrumentoDebiti ammessiRateScadenze principaliNote
Rottamazione‑quaterCarichi 2000–30/6/2022 già affidatiMax 18 rate (4 anni)Domanda 2023; riammissione entro 30/4/2025; scadenze 31/7, 30/11, 28/2, 31/5, 31/7, 30/11Esclude debiti non affidati; interessi 2%
Riammissione rottamazione‑quaterDebitori decaduti10 rateTermini riammissione entro 30/4/2025Solo per chi era già iscritto
Rottamazione‑quinquiesCarichi 2000–31/12/2023Max 54 rate bimestrali (9 anni)Domanda entro 30/4/2026Esclude chi è in regola con la quater; interessi 3%
Stralcio mini‑debitiCarichi fino a 1.000 € (2000–2015)N/AStralcio automaticoPrevisto dalla L. 197/2022

6.3 Procedure concorsuali da sovraindebitamento (CCII)

ProceduraSoggetti ammessiCaratteristiche principaliRuolo del giudice/Gestore
Piano del consumatorePrivati, consumatori, imprenditori agricoliRistruttura i debiti garantendo pagamento integrale dei privilegiati; prevede falcidia dei chirografari; dura da 5 a 7 anniOmologa giudiziale senza voto dei creditori; Gestore redige relazione
Accordo di composizioneProfessionisti, start‑up innovative, imprenditori non fallibiliNecessaria approvazione dei creditori (50%); possibile falcidia; durata flessibileIl giudice omologa se non vi sono contestazioni; il Gestore assiste nelle trattative
Liquidazione controllataDebitori insolventi senza possibilità di pianoLiquidazione dei beni e distribuzione ai creditori; esdebitazione al termineIl giudice nomina un liquidatore e dichiara l’esdebitazione

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’avviso di addebito INPS?
    È un atto introdotto dal D.L. 78/2010 che sostituisce la cartella di pagamento per la riscossione dei contributi previdenziali. Contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e ha valore di titolo esecutivo .
  2. Qual è la differenza tra avviso di addebito e cartella esattoriale?
    La cartella è emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per la riscossione di imposte e altri tributi; l’avviso di addebito è emesso direttamente dall’INPS ed è immediatamente esecutivo. La cartella prevede una sospensione di 60–150 giorni in alcune circostanze; l’avviso no, e i termini di opposizione sono più brevi.
  3. Quanto tempo ho per contestare un avviso di addebito?
    Hai 40 giorni per l’opposizione nel merito (art. 24 D.Lgs. 46/1999) e 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi per vizi formali . Dopo questi termini l’atto diventa definitivo.
  4. La prescrizione passa da 5 a 10 anni se non impugno l’avviso?
    No. L’avviso di addebito non è un titolo giudiziale; la prescrizione resta quinquennale anche se l’avviso non è impugnato . Il termine decennale si applica solo ai titoli giudiziali (es. sentenze).
  5. Posso presentare prima un ricorso amministrativo e poi l’opposizione?
    Sì, ma il ricorso amministrativo non sospende il termine di 40 giorni. È opportuno presentare sia il ricorso all’INPS sia l’opposizione giudiziale per non decadere .
  6. Cosa succede se pago dopo la prescrizione?
    Il pagamento estingue comunque il debito, ma costituisce indebito oggettivo e non è ripetibile. Per evitare di pagare somme non dovute è bene verificare la prescrizione prima del pagamento.
  7. Cosa succede se ignoro l’avviso e non pago?
    Dopo 60 giorni l’avviso diventa esecutivo e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avviare il pignoramento di conti, stipendi, beni mobili o immobili. Si può ancora contestare l’esecuzione ma solo per vizi formali o per prescrizione.
  8. Posso ottenere una rateizzazione dei contributi richiesti?
    Sì. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede piani fino a 72 rate (o 120 in casi gravi). Inoltre le rottamazioni quater e quinquies consentono di dilazionare fino a 9 anni con riduzione delle sanzioni .
  9. Le sospensioni per Covid‑19 hanno influito sui termini?
    Durante la pandemia i termini di notifica e prescrizione sono stati sospesi. Una sentenza del Tribunale di Catania del 2026 ha confermato che il periodo di sospensione deve essere considerato nel calcolo della prescrizione .
  10. Cosa significa “rendita vitalizia”?
    È un istituto che consente al lavoratore di ottenere una pensione quando i contributi sono prescritti. La Sezioni Unite del 2025 hanno fissato tre fasi per costituirla: dieci anni a carico del datore, ulteriori dieci anni con azione contro l’INPS e infine diritto imprescrittibile a spese del lavoratore .
  11. Se i contributi sono prescritti posso chiedere comunque la pensione?
    Se non hai versato i contributi non puoi pretendere una prestazione pensionistica. Puoi tuttavia costituire una rendita vitalizia o agire contro il datore per danni. Puoi anche aderire a versamenti volontari in Gestione separata se sei un lavoratore autonomo.
  12. Posso includere i debiti contributivi in un piano del consumatore?
    Sì. Le procedure di sovraindebitamento consentono di includere i debiti contributivi. Tuttavia i contributi rappresentano un credito privilegiato e devono essere pagati integralmente o in percentuale concordata; occorre l’approvazione del giudice e la valutazione del Gestore.
  13. Quali documenti servono per impugnare l’avviso?
    Occorrono copia dell’avviso e della prova di notifica, documentazione del rapporto di lavoro (contratti, buste paga, CUD), eventuali verbali ispettivi, certificazioni Durc e qualsiasi atto interruttivo precedente. È consigliabile richiedere all’INPS l’estratto conto contributivo per verificare le omissioni.
  14. Quanto costa l’assistenza legale?
    Il costo varia a seconda della complessità del caso. Lo studio Monardo offre una prima consulenza per valutare la situazione e predisporre un preventivo. In molti casi le spese legali sono inferiori alle somme risparmiate grazie all’annullamento o alla riduzione del debito.
  15. È possibile riaprire i termini se ricevo un’intimazione di pagamento dopo l’avviso?
    No. La giurisprudenza ritiene che ogni avviso di addebito vada impugnato autonomamente; la successiva intimazione non riapre i termini di opposizione .
  16. Cosa succede se l’avviso riguarda contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni?
    Per i contributi dovuti dalle P.A. alle gestioni dei dipendenti pubblici e alla Gestione separata, la prescrizione e le sanzioni civili sono sospese fino al 31 dicembre 2026 . La P.A. dovrà regolarizzare entro tale data; il privato non può eccepire la prescrizione.
  17. Posso chiedere la sospensione del pignoramento se sto aderendo alla rottamazione?
    Sì. La domanda di definizione agevolata consente la sospensione delle procedure esecutive fino all’esito della domanda. Se l’istanza viene accolta e vengono pagate le rate dovute, l’esecuzione non può proseguire.
  18. L’avviso di addebito è sempre preceduto da un avviso bonario?
    Di regola l’INPS invia un avviso bonario prima di emettere l’avviso esecutivo; tuttavia in presenza di contributi accertati d’ufficio o di accertamenti ispettivi definitivi può emettere direttamente l’avviso di addebito. In ogni caso la mancanza di avviso bonario non determina la nullità dell’atto ma può costituire elemento da valutare.
  19. Cos’è la sospensione feriale dei termini?
    In genere i termini processuali sono sospesi dal 1º al 31 agosto. Tuttavia il termine di 40 giorni per l’opposizione all’avviso di addebito non è sospeso durante il periodo feriale . È quindi necessario conteggiare anche il mese di agosto.
  20. È possibile recuperare contributi prescritti?
    No, una volta maturata la prescrizione il diritto dell’INPS si estingue. L’unico rimedio per assicurare la copertura previdenziale al lavoratore è la rendita vitalizia o la rivalsa contro il datore. L’INPS non può più richiedere i contributi e il pagamento costituisce indebito.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Piccola impresa artigiana con debiti prescritti

Scenario: una società artigiana riceve nel gennaio 2026 un avviso di addebito per contributi omessi riferiti al 2018 e pari a 20.000 euro, oltre sanzioni e interessi. L’avviso contiene il dettaglio delle somme ma non cita alcun verbale ispettivo. L’impresa non ha ricevuto precedenti avvisi bonari.

Analisi:

  1. Verifica della prescrizione: i contributi del 2018 sono esigibili entro il 16 febbraio 2019. La prescrizione quinquennale scade il 16 febbraio 2024. Poiché l’avviso è stato notificato nel 2026 e non vi sono atti interruttivi, la pretesa è prescritta.
  2. Ricorso: entro 40 giorni l’impresa presenta opposizione al giudice del lavoro, eccependo la prescrizione e i vizi di motivazione. Chiede anche la sospensione dell’esecuzione.
  3. Esito probabile: il giudice accoglie l’eccezione di prescrizione e dichiara inammissibile la pretesa contributiva. La società non dovrà pagare né capitale né sanzioni. Tutti i costi (avvocato, contributo unificato) restano a carico dell’INPS.

Nota: se la società avesse pagato l’avviso senza contestare, avrebbe versato somme non dovute e non recuperabili. È fondamentale agire tempestivamente.

8.2 Lavoratore dipendente e rendita vitalizia

Scenario: un lavoratore dipendente scopre nel 2024 che il datore di lavoro non ha versato i contributi per il periodo 2009–2011. L’INPS ha notificato un avviso di addebito nel 2015 ma il datore non ha pagato; nel 2020 l’avviso è diventato definitivo ma il credito si è prescritto nel 2020. Il lavoratore nel 2026 presenta domanda di rendita vitalizia.

Analisi:

  1. Fase datore (6º–15º anno): la prescrizione è maturata nel 2020 (5 anni dal 2015). Il termine decennale per la costituzione della rendita a carico del datore scade nel 2030 (10 anni dopo la prescrizione). Siamo ancora in tempo: il lavoratore può agire contro il datore per chiedere la rendita.
  2. Azione contro l’INPS: se il datore non provvede, dal 2031 al 2040 il lavoratore potrà agire contro l’INPS. Dopo il 2045 (25 anni dopo la prescrizione) il diritto alla rendita sarà imprescrittibile ma i contributi andranno versati dal lavoratore .

Nota: in alternativa il lavoratore può agire per risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. contro il datore .

8.3 Professionista con debito rateizzato e riammissione alla rottamazione

Scenario: un professionista aderisce nel 2023 alla rottamazione‑quater per un debito contributivo di 10.000 euro. Paga le prime tre rate ma non effettua i pagamenti dovuti entro luglio e novembre 2024 e decade. Nel 2025 decide di riammettersi.

Analisi:

  1. Domanda: il professionista presenta la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, scegliendo la rateizzazione in 10 rate .
  2. Importi: le somme residue sono 5.000 euro. Vengono suddivise in dieci rate da 500 euro ciascuna, con interessi al 2% annuo. Le scadenze sono 31 luglio e 30 novembre 2025 e poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre nei due anni successivi.
  3. Esito: se le rate vengono pagate puntualmente, il debito sarà estinto e il professionista beneficerà dell’azzeramento delle sanzioni. In caso di mancato pagamento di una rata, il debito residuo tornerà immediatamente esigibile.

8.4 Imprenditore agricolo e piano del consumatore

Scenario: un imprenditore agricolo accumula debiti per contributi INPS, imposte e finanziamenti per 300.000 euro. I debiti contributivi ammontano a 80.000 euro e sono in parte prescritti. L’impresa non può rientrare nei termini ordinari di pagamento. Decide di attivare un piano del consumatore.

Analisi:

  1. Nomina del gestore: l’imprenditore si rivolge all’OCC di fiducia (di cui l’Avv. Monardo è professionista fiduciario). Il gestore verifica la sussistenza dei requisiti: assenza di procedure concorsuali in corso, sovraindebitamento non imputabile a colpa grave.
  2. Predisposizione del piano: viene proposto un piano quinquennale che prevede il pagamento integrale dei contributi privilegiati (80.000 euro), la falcidia dei debiti chirografari e il mantenimento di un reddito minimo per l’imprenditore. Il piano prevede la cessione di un fondo agricolo non essenziale.
  3. Omologa: il tribunale omologa il piano senza necessità di voto dei creditori. Le esecuzioni vengono sospese, l’INPS riceve il proprio credito rateizzato e dopo 5 anni l’imprenditore è esdebitato dal residuo.

Nota: l’accesso al piano del consumatore richiede un’attenta analisi economica e la predisposizione di un piano sostenibile. Il supporto di professionisti esperti è indispensabile.

9. Conclusione

La prescrizione dei contributi INPS rappresenta uno strumento fondamentale di difesa per i contribuenti. La legge prevede un termine quinquennale per la riscossione, salvo specifiche eccezioni, e la giurisprudenza ha ribadito che la notifica dell’avviso di addebito non trasforma la prescrizione da cinque a dieci anni . Tuttavia l’efficacia della prescrizione dipende dalla tempestività dell’azione: l’opposizione deve essere proposta entro 40 giorni e la prescrizione deve essere eccepita, altrimenti il credito diventa definitivo .

Oltre alla prescrizione, esistono numerose strategie difensive: vizi formali, errori nel calcolo dei contributi, irregolarità della notifica, rivalsa contro il datore, richiesta di sospensione e opposizione agli atti esecutivi. Nei casi in cui il debito sia fondato o non convenga opporsi, gli strumenti di definizione agevolata (rottamazione‑quater, quinquies, stralcio mini‑debiti) e le procedure di sovraindebitamento offrono soluzioni concrete per ridurre sanzioni e interessi o addirittura cancellare il debito. La recente giurisprudenza sulla rendita vitalizia apre ulteriori possibilità per i lavoratori che hanno subito omissioni contributive .

L’importanza di agire tempestivamente non può essere enfatizzata abbastanza. Ricevuto un avviso di addebito, occorre subito verificare la prescrizione, valutare i vizi, decidere se pagare o contestare e considerare eventuali misure agevolative. Ritardare significa perdere diritti e trovarsi esposti a pignoramenti e altre misure esecutive. Anche la gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e l’INPS richiede professionalità, perché le procedure sono complesse e spesso soggette a modifiche normative.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti ad assisterti in ogni fase: dall’analisi dell’atto, alla predisposizione del ricorso, fino alla negoziazione di piani di rientro e alla gestione delle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla competenza in materia previdenziale, tributaria e bancario-finanziaria, lo studio individua le soluzioni più adatte per proteggere il patrimonio e garantire la continuità dell’attività.

Per evitare sanzioni, pignoramenti e problemi pensionistici agisci subito: contatta l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Una valutazione tempestiva permette di bloccare le azioni esecutive, eccepire la prescrizione o accedere a definizioni agevolate, riducendo drasticamente l’importo dovuto. L’esperienza e la professionalità del team Monardo sono la tua migliore garanzia contro le pretese ingiuste dell’INPS e della riscossione.

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