Accertamento fiscale a un centro riparazioni informatiche: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento fiscale è un momento delicato per qualsiasi azienda. Per un centro di riparazioni informatiche – spesso impegnato nella risoluzione dei problemi dei clienti e poco attento alla burocrazia – l’arrivo di un controllo del Fisco può trasformarsi in un incubo: sanzioni, interessi, pignoramenti e perfino il blocco dell’attività. Le verifiche fiscali sono diventate più invasive dopo il recente rafforzamento dei poteri dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, che possono accedere ai locali della società, acquisire documenti contabili e richiedere i movimenti bancari. La situazione è ulteriormente complicata dalla digitalizzazione delle notifiche, dalla riforma della disciplina del contraddittorio preventivo e dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno imposto al legislatore di indicare motivazioni chiare per gli accessi.

Per il contribuente le regole sono spesso oscure, ma la difesa è possibile: la legge e la giurisprudenza garantiscono diritti precisi – dall’orario in cui i verificatori possono accedere ai locali all’obbligo di motivare l’autorizzazione per gli accessi, dall’obbligo di notificare gli atti al domicilio digitale alla possibilità di presentare osservazioni e memorie – che, se conosciuti e fatti valere, possono portare all’annullamento dell’accertamento o alla sua riduzione. Nel corso dell’articolo verrà illustrato passo dopo passo come affrontare un controllo fiscale in una società di riparazioni informatiche, quali sono i termini per impugnare l’atto, quali strumenti di difesa si possono attivare (ricorso, accertamento con adesione, definizioni agevolate, rottamazioni, piani del consumatore) e quali errori evitare.

Chi può aiutarti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Per difendersi efficacemente è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nelle controversie fiscali. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Queste competenze consentono allo studio di offrire un supporto completo: analisi preliminare dell’atto, ricorso tributario, sospensione dell’esecuzione, trattative con l’ente impositore, piani di rientro, procedure di sovraindebitamento e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. L’obiettivo è proteggere il centro riparazioni informatiche da azioni esecutive come fermi, ipoteche o pignoramenti, riducendo l’esposizione debitoria.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale (Aggiornamento: marzo 2026)

1.1 Le fonti principali del sistema di accertamento

L’accertamento fiscale in Italia si regge su una fitta rete di leggi e decreti. Per orientarsi è necessario conoscere le disposizioni basilari che regolano l’azione dell’amministrazione finanziaria e i diritti del contribuente:

NormativaOggettoPunti chiave
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditiL’art. 39 autorizza l’amministrazione a determinare il reddito in via analitico‑induttiva quando le scritture contabili sono inattendibili. L’art. 36‑bis disciplina i controlli automatici che, sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni, consentono il recupero di imposte e sanzioni .
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633Imposta sul valore aggiunto (IVA)L’art. 57 stabilisce i termini decadenziali dell’accertamento IVA: 5 anni dalla presentazione della dichiarazione o 7 anni in caso di dichiarazione omessa .
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Codice del processo tributario)Disciplina il processo tributarioL’art. 21 prevede che il ricorso avverso l’avviso di accertamento sia proposto entro 60 giorni dalla notifica .
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)Statuto dei diritti del contribuenteL’art. 12 garantisce diritti e garanzie durante le verifiche fiscali: accessi solo per esigenze effettive, orari di lavoro, presenza massima di 30 giorni presso i locali (prorogabili a 60) e diritto del contribuente a essere informato, a farsi assistere da un professionista e a presentare osservazioni entro 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso .
D.Lgs. 219/2023Introduzione dell’art. 6‑bis nello StatutoLa norma ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo per gli atti impugnabili: l’amministrazione deve inviare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni, pena l’invalidità dell’atto .
D.L. 17 giugno 2025 n. 84, art. 13‑bis (conv. L. 108/2025)Motivazione delle esigenze di indagineDopo le sentenze della Corte EDU (Italgomme e Agrisud) il legislatore ha introdotto l’obbligo di motivare per iscritto l’autorizzazione all’accesso presso i locali commerciali; l’assenza o genericità della motivazione rende l’accertamento illegittimo .
D.Lgs. 13/2024Introduzione dell’art. 60‑ter nel D.P.R. 600/1973 (domicilio digitale)Ha previsto la notifica degli atti al domicilio digitale speciale (PEC o servizio elettronico di recapito certificato). Un provvedimento dell’Agenzia Entrate (n. 379575/2024) disciplina le modalità di elezione, conferma o revoca dell’indirizzo .
D.Lgs. 108/2024Riforma del Concordato Preventivo Biennale (CPB)Per le imprese che adottano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) o il regime forfetario è possibile aderire al CPB 2024–2025 con domanda entro il 31 ottobre 2024 e determinare anticipatamente la base imponibile; il mancato rispetto dei requisiti (assenza di debiti > 5.000 €) comporta l’esclusione .
Legge 15/2025 (conversione DL 202/2024)Rottamazione quaterHa riaperto i termini per i contribuenti decaduti dalle definizioni agevolate: i pagamenti devono riprendere entro il 31 luglio 2025 e possono essere diluiti in dieci rate semestrali .
Legge 3/2012 e Codice della Crisi d’Impresa e dell’InsolvenzaProcedure di sovraindebitamentoPer le persone fisiche non imprenditori prevede strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio; la procedura è gestita da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e consente di ottenere l’esdebitazione .
D.L. 118/2021Crisi d’impresaHa introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa e l’istituzione della figura dell’esperto negoziatore; l’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore e può assistere gli imprenditori nella ristrutturazione.

1.2 Diritti del contribuente durante la verifica fiscale

Durante l’accesso presso i locali del centro riparazioni informatiche l’amministrazione deve rispettare il diritto alla privacy e alla dignità dell’imprenditore. L’art. 12 dello Statuto prevede che gli accessi e le ispezioni si svolgano solo in presenza di esigenze effettive di indagine, durante l’orario di esercizio e con la minore turbativa possibile . Il contribuente deve essere informato delle ragioni dell’accesso, può farsi assistere da un professionista e può richiedere che l’esame dei documenti avvenga nel proprio ufficio o presso il professionista . La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 in casi complessi; per imprese in contabilità semplificata il limite è di 15 giorni all’interno di un trimestre .

Uno dei diritti più importanti è il contraddittorio preventivo introdotto dall’art. 6‑bis dello Statuto. La norma obbliga l’amministrazione finanziaria a fornire al contribuente uno schema di atto con l’indicazione degli elementi sui quali basa la pretesa e a concedere 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . L’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza di questo termine dilatorio, salvo casi di urgenza adeguatamente motivati. La Cassazione ha affermato che la violazione del termine di 60 giorni rende nullo l’atto, salvo che l’ufficio dimostri specifiche ragioni di urgenza .

La riforma del 2025, introdotta dall’art. 13‑bis del D.L. 84/2025, è nata per recepire le pronunce della Corte EDU (caso “Italgomme” e sentenza Agrisud). Essa impone che l’autorizzazione all’accesso sia motivata per iscritto, con indicazione della fonte d’innesco, degli elementi che giustificano la verifica e delle esigenze di indagine. La mancanza di motivazione rende l’ispezione illegittima e fa sì che le prove acquisite siano inutilizzabili . La stessa norma ha modificato l’art. 12 dello Statuto, sottolineando che la tutela dei locali commerciali è assimilata a quella del domicilio e che ogni accesso deve essere sorretto da circostanze specifiche . Inoltre le nuove regole non hanno efficacia retroattiva: si applicano solo agli atti redatti dal 3 agosto 2025 .

1.3 Giurisprudenza recente della Cassazione e della Corte EDU

La giurisprudenza ha un ruolo fondamentale nel delineare i limiti dei poteri dell’amministrazione e i diritti del contribuente. Tra le decisioni più significative si segnalano:

  • Cassazione, ordinanza n. 25263/2025: ha stabilito che la notifica degli atti fiscali alle società deve avvenire ai sensi dell’art. 145 c.p.c., consegnando la copia all’indirizzo della sede legale o a un rappresentante; l’eventuale invio di un secondo avviso con raccomandata ex art. 140 c.p.c. non è necessario . La decisione conferma la validità delle notifiche effettuate correttamente anche se non è stata inviata la raccomandata informativa.
  • Cassazione, ordinanza n. 27128/2025: riguarda le indagini finanziarie senza previa autorizzazione del comandante della Guardia di Finanza. La Corte ha affermato che la mancanza di autorizzazione non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei dati bancari; l’atto è annullabile solo se il contribuente prova un pregiudizio concreto o la violazione di diritti costituzionali . Ciò rafforza l’onere della prova a carico del contribuente e invita a verificare l’effettiva lesione.
  • Cassazione, ordinanza n. 17228/2025: ha riconosciuto un’ampia tutela del segreto professionale. Se durante l’ispezione presso lo studio di un professionista vengono sequestrati documenti, il Fisco può consultarli solo se ha ottenuto un’autorizzazione specifica e motivata dall’autorità giudiziaria. Una generica autorizzazione non basta e l’atto impositivo emesso sulla base di documenti acquisiti in violazione del segreto è nullo .
  • Cassazione, ordinanza n. 31784/2025: pur non riguardando un centro informatico, è utile perché chiarisce che nell’accertamento analitico‑induttivo basato sulle percentuali di ricarico l’onere probatorio del contribuente consiste nel dimostrare l’illogicità o l’incongruenza dei criteri adottati dall’amministrazione . In altre parole, se l’ufficio determina il reddito sulla base di ricarichi medi del settore, l’impresa deve provare che tali margini non riflettono la sua reale attività (es. servizi anziché vendita di hardware).
  • Corte costituzionale, sentenza n. 137/2025: ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che consentiva all’Agenzia delle Entrate di richiedere al contribuente informazioni già in suo possesso. La Corte ha sottolineato che il principio di buona fede e collaborazione impone all’amministrazione di usare i dati che ha e di non chiedere di nuovo al contribuente elementi facilmente reperibili .
  • Corte EDU, cause “Italgomme” (6 febbraio 2025) e Agrisud (11 dicembre 2025): le pronunce della Corte di Strasburgo hanno censurato il sistema italiano delle verifiche fiscali per violazione del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio (art. 8 CEDU). La Corte ha evidenziato che l’Italia non offriva garanzie procedurali adeguate, consentendo accessi senza motivazione e senza ricorso giurisdizionale preventivo; per questo ha richiesto una riforma che imponesse motivazioni specifiche e proporzionate .
  • Corte EDU, sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia (8 gennaio 2026): ha condannato nuovamente l’Italia per le indagini bancarie sproporzionate. La Corte ha ritenuto che le norme italiane (art. 32 D.P.R. 600/73 e art. 51 D.P.R. 633/72) concedono un potere discrezionale eccessivo alle autorità fiscali, privo di garanzie procedurali e di controllo giurisdizionale preventivo . Ha sollecitato una revisione della disciplina per introdurre tutele concrete contro abusi e per permettere al contribuente di impugnare l’autorizzazione prima che l’accertamento sia emesso .

Queste sentenze mostrano come la tutela del contribuente stia diventando sempre più europea e orientata alla protezione dei diritti fondamentali. Per un centro di riparazioni informatiche, la consapevolezza di queste garanzie è essenziale per impostare correttamente la difesa.

1.4 Digitalizzazione delle notifiche: il domicilio digitale e la PEC

Dal 2024 l’Italia ha avviato un processo di digitalizzazione delle notifiche fiscali. L’art. 60‑ter introdotto dal D.Lgs. 13/2024 nel D.P.R. 600/1973 prevede che le notifiche e le comunicazioni degli atti impositivi possano essere effettuate presso un domicilio digitale speciale eletto dal contribuente. Il domicilio digitale può essere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un altro servizio elettronico di recapito certificato, come previsto dal regolamento eIDAS . Il quinto comma dell’art. 60‑ter consente ai soggetti di eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti che devono essere notificati sia le comunicazioni per le quali la legge non richiede la notifica . Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 379575/2024 ha disciplinato le modalità con cui eleggere, confermare o revocare tale indirizzo . Se il contribuente ha eletto il domicilio digitale speciale, gli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione devono essere notificati a quell’indirizzo anche se esiste un diverso domicilio registrato nell’INAD .

Per un centro riparazioni informatiche, la scelta del domicilio digitale offre vantaggi (rapidità, certezza della data di notifica, riduzione dei costi) ma anche rischi: l’atto si considera comunque notificato quando viene messo a disposizione, anche se il contribuente non legge la PEC. È quindi fondamentale monitorare costantemente la casella certificata e, se si decide di revocarla, seguire la procedura prevista dal provvedimento n. 379575/2024.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un avviso di accertamento

Per difendersi efficacemente è necessario conoscere le fasi dell’accertamento e i termini da rispettare. Di seguito una guida operativa pensata per una società che opera nel settore delle riparazioni informatiche.

2.1 Controllo della notifica e verifica preliminare dell’atto

  1. Verifica formale dell’atto: appena ricevi l’avviso (a mezzo posta, PEC o domicilio digitale), controlla che contenga tutti gli elementi essenziali: intestazione dell’ufficio, identificazione del responsabile del procedimento, indicazione dell’imposta e del periodo d’imposta, esposizione delle ragioni della pretesa, motivazione sufficiente, indicazione dei termini di pagamento e delle avvertenze sui mezzi di impugnazione. La giurisprudenza ha più volte stabilito che la mancanza di questi elementi rende l’atto nullo .
  2. Verifica della notifica: assicurati che l’atto sia stato notificato correttamente. Per le società l’art. 145 c.p.c. richiede che la notifica sia effettuata presso la sede legale o al rappresentante legale; non è necessario inviare una seconda raccomandata ex art. 140 c.p.c. se la notifica è andata a buon fine . Se l’atto arriva via PEC, controlla il certificato di avvenuta consegna (ricevuta telematica). Se è stato notificato al domicilio digitale speciale, verifica che la notifica segua le regole dell’art. 60‑ter (provvedimento 379575/2024).
  3. Calcolo dei termini: dall’avvenuta notifica decorre il termine di 60 giorni per presentare ricorso alla commissione tributaria oppure per effettuare il pagamento ridotto (in misura di 1/3 delle imposte e sanzioni) . La legge consente la sospensione di questo termine in alcuni casi: ad esempio, se il contribuente presenta un’istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) entro 30 giorni dallo schema di atto o dall’avviso, il termine processuale è sospeso per 90 giorni; inoltre, il periodo feriale (dal 1 al 31 agosto) sospende per 31 giorni i termini processuali.
  4. Contraddittorio preventivo: se l’avviso scaturisce da un processo verbale di constatazione (PVC) consegnato in sede di verifica, ricordati che l’amministrazione non può emettere l’accertamento prima che siano trascorsi 60 giorni dal rilascio del verbale . Questo termine serve a consentire al contribuente di inviare osservazioni, memorie e documenti integrativi. L’inosservanza di questo termine rende l’atto nullo salvo casi di particolare urgenza .
  5. Motivazione degli accessi: se la verifica in sede è avvenuta dopo il 3 agosto 2025, controlla che l’autorizzazione ad accedere ai locali contenga una motivazione specifica (fonte d’innesco, fatti che giustificano il controllo, finalità e proporzionalità). La mancanza di motivazione – ad esempio formule generiche come “ricerca di eventuali irregolarità” – rende l’accesso illegittimo e può comportare l’inutilizzabilità delle prove raccolte . Nei casi precedenti alla riforma, l’illegittimità può essere dedotta solo se si dimostra che il controllo era arbitrario o sproporzionato.
  6. Esistenza del processo verbale: al termine della verifica i funzionari rilasciano un processo verbale di constatazione che riassume gli accertamenti svolti e i rilievi contestati al contribuente. È consigliabile leggere attentamente il PVC, annotare eventuali errori o inesattezze e farsi assistere da un professionista per redigere osservazioni motivate, anche se si pensa di aderire all’accertamento con adesione.

2.2 Scelte del contribuente: pagamento, adesione o ricorso

Una volta compresi i rilievi del Fisco, la società può scegliere tra diverse opzioni:

A) Pagamento spontaneo (acquiescenza)

  • Se la società riconosce la fondatezza dell’accertamento o vuole evitare il contenzioso, può versare l’imposta entro 60 giorni. In tal caso la sanzione è ridotta (di norma al 10% dell’imposta dovuta) e non si applicano interessi di mora . È anche possibile pagare solo 1/3 dell’imposta a titolo provvisorio per impedire l’iscrizione a ruolo; l’eventuale contestazione sarà definita con il giudice tributario.
  • Il pagamento deve essere effettuato con i modelli F24, riportando i codici tributo indicati nell’atto. Per cifre elevate l’azienda può chiedere una rateazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma questo avverrà solo dopo l’iscrizione a ruolo (cartella). Prima dell’iscrizione il Fisco non concede dilazioni: occorre quindi valutare se pagare integralmente o impugnare.

B) Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è una procedura deflattiva disciplinata dal D.Lgs. 218/1997. Consente al contribuente di raggiungere un accordo con l’ufficio, riducendo le sanzioni e il contenzioso. Le caratteristiche principali sono:

  1. Istanza: può essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto inviato nel contraddittorio o entro 30 giorni dall’avviso di accertamento . È sufficiente una domanda motivata che manifesti la volontà di aderire; l’istanza sospende per 90 giorni il termine per impugnare.
  2. Contraddittorio: l’ufficio fissa un appuntamento durante il quale il contribuente discute i rilievi, presenta documenti e propone correttivi. L’accordo può riguardare la base imponibile, le deduzioni e la qualificazione giuridica dei fatti. Il valore imponibile concordato diventa definitivo e non può essere più contestato.
  3. Effetti: la conclusione dell’adesione comporta il pagamento delle imposte con sanzioni ridotte a un terzo e la possibilità di rateizzare il debito. Se l’impresa rispetta l’accordo, l’atto non può essere impugnato.

Nel settore delle riparazioni informatiche l’adesione può essere utile quando il rilievo riguarda ricavi non dichiarati o costi indeducibili; il contribuente può dimostrare l’esistenza di costi non documentati (es. acquisto di componentistica usata, sconti) e negoziare un imponibile inferiore.

C) Ricorso alla commissione tributaria

Se l’azienda ritiene l’accertamento infondato o viziato, deve presentare un ricorso alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica . Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione del giudice competente;
  • i dati del contribuente (società) e del rappresentante legale;
  • gli estremi dell’atto impugnato;
  • i motivi di impugnazione (vizi formali e sostanziali);
  • l’indicazione dell’eventuale pagamento di 1/3 delle imposte;
  • la richiesta di sospensione dell’esecuzione se vi è pericolo di danno grave e irreparabile.

Il ricorso va notificato all’ufficio che ha emesso l’atto tramite PEC o raccomandata; entro 30 giorni dalla notifica occorre depositarlo presso la commissione tributaria con la prova della notifica e il contributo unificato. Nella memoria si possono chiedere prove, testimoni e perizie. Il giudizio di primo grado può durare diversi mesi; se la società soccombe può appellare in secondo grado.

D) Autotutela e interpello

In alcuni casi è possibile evitare il contenzioso presentando un’istanza di autotutela all’ufficio. Questo strumento non sospende i termini processuali ma consente all’amministrazione di annullare l’atto in via di autotutela qualora riconosca errori evidenti (es. doppia imposizione, errata intestazione, calcoli sbagliati). Una peculiare forma di autotutela è l’interpello: il contribuente, prima di compiere un’operazione, può chiedere all’Agenzia delle Entrate quale sia la corretta interpretazione delle norme; l’amministrazione deve rispondere e non può successivamente sanzionare un comportamento conforme alla sua risposta.

2.3 Termini decadenziali per l’emissione dell’accertamento

La società deve conoscere anche i termini entro i quali l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento. Se il Fisco notifica l’atto oltre questi termini, l’accertamento è nullo per decadenza e deve essere impugnato.

ImpostaTermine ordinarioTermine in caso di omissione della dichiarazioneNormativa
Imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e imposte sostitutiveIl Fisco deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (es. dichiarazione 2023 -> accertamento entro 31 dicembre 2028) .31 dicembre del settimo anno in caso di omessa dichiarazione .Art. 43 D.P.R. 600/73
IVA (D.P.R. 633/72)5 anni dalla presentazione della dichiarazione .7 anni per dichiarazione omessa .Art. 57 D.P.R. 633/72
IRAPStesse regole delle imposte sui redditi (art. 43 D.P.R. 600/73).7 anni per omessa dichiarazione.
Contributi previdenziali (INPS)5 anni dall’obbligazione contributiva.Art. 3, commi 9‑10 legge 335/1995

Se l’accertamento viene notificato oltre tali termini, la società dovrà eccepire la decadenza nel primo atto difensivo (ricorso) per non perdere la possibilità di far valere il vizio.

2.4 Come avvengono le verifiche fiscali in un centro di riparazioni informatiche

Le verifiche possono essere documentali o sostanziali. Nel caso di un centro di riparazioni informatiche, l’amministrazione potrebbe contestare:

  1. Omissione di ricavi: spesso i corrispettivi sono incassati in contanti o con POS. I verificatori potrebbero controllare il volume d’affari confrontando i corrispettivi registrati con i flussi bancari e i margini medi del settore (percentuali di ricarico). La Cassazione ha stabilito che per confutare la ricostruzione induttiva basata sui ricarichi il contribuente deve dimostrare l’illogicità dei criteri utilizzati . Per un centro assistenza, potrebbe essere necessario provare che la remunerazione del lavoro prevale sulla vendita dei componenti e dunque i margini sono inferiori.
  2. Uso di fatture per operazioni inesistenti: i fornitori di componentistica potrebbero essere soggetti fantasma. In tal caso l’amministrazione procede all’indebita detrazione dell’IVA e alla ripresa a tassazione dei costi. Il centro dovrà dimostrare la veridicità delle operazioni (es. tramite prove della consegna, prove di pagamento, mail, rapporti di intervento, etc.).
  3. Sottovalutazione dei prezzi di vendita: i verificatori possono basarsi su listini e database informatici per dedurre che i prezzi praticati sono inferiori ai valori normali. È possibile eccepire che l’attività consiste principalmente in prestazioni di servizi (manodopera), per cui il valore dei ricambi è marginale.
  4. Spese di rappresentanza e deducibilità dei costi: i costi di software, licenze e apparecchiature devono essere inerenti all’attività. In caso contrario l’IVA può essere considerata indetraibile. Decisioni recenti della Cassazione hanno ribadito che l’IVA sulle spese di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo ma utilizzato nell’attività d’impresa è detraibile ; analogamente, il centro può sostenere la detraibilità di investimenti su immobili adibiti a laboratorio.
  5. Pagamenti in contanti: l’elevato uso del contante potrebbe destare sospetti di evasione. È consigliabile tracciare tutti i pagamenti tramite POS o bonifici e conservare le ricevute.
  6. Contributi del personale e compensi amministratori: l’INPS può verificare se i compensi erogati agli amministratori sono congrui e soggetti a contributi. Ricorda che l’INPS dispone di cinque anni per contestare gli omessi contributi.

Durante la verifica è fondamentale redigere un verbale di rifiuto per le richieste irragionevoli (es. se viene richiesto di consegnare documenti non pertinenti) e segnalare eventuali abusi al Garante del contribuente .

2.5 La fase di osservazioni e memorie (contraddittorio)

Dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste . Questo periodo è fondamentale perché consente di fornire la propria versione dei fatti prima che l’amministrazione emetta l’avviso. Consigli pratici:

  • Analizzare ogni rilievo: verificare se i documenti citati sono corretti, se le ricostruzioni induttive sono fondate, se il PVC riporta fedelmente le dichiarazioni rilasciate.
  • Produrre documentazione: presentare fatture, contratti, ricevute, estratti conto, rapporti di intervento e qualunque altro documento che dimostri la legittimità dei ricavi dichiarati e dei costi sostenuti.
  • Richiedere un incontro: chiedere un contraddittorio orale con i funzionari per discutere direttamente i rilievi. È possibile farsi assistere da un commercialista o da un avvocato.
  • Verificare la competenza dell’ufficio: controllare che l’accertamento sia emesso dall’ufficio territorialmente competente; in caso contrario l’atto è viziato. Ad esempio, se il centro ha sede in Calabria, l’avviso non può essere emesso da un ufficio di altra regione.
  • Eccepire la mancanza di motivazione dell’autorizzazione: se l’accesso è stato effettuato dopo il 3 agosto 2025, sollevare la nullità per difetto di motivazione . Anche nei casi precedenti alle riforma, è possibile invocare le pronunce della Corte EDU evidenziando che l’accesso è stato sproporzionato .

Al termine dei 60 giorni l’ufficio valuta le osservazioni e può modificare lo schema di atto. Se ritiene fondate le controdeduzioni, può archiviare la pratica o emettere un avviso in misura inferiore; se le ritiene infondate, emetterà l’avviso integrando la motivazione.

2.6 Il giudizio tributario e le impugnazioni successive

Se non si raggiunge un accordo e l’ufficio emette l’avviso, occorre presentare ricorso. Alcuni aspetti procedurali importanti:

  1. Mediazione obbligatoria: dal 2024 la riforma del processo tributario prevede la mediazione obbligatoria per controversie di valore fino a 50.000 €. Il ricorso deve essere presentato all’ufficio che ha emesso l’atto; l’ufficio ha 60 giorni per rispondere. Se non si giunge a un accordo, il ricorso è convertito in domanda giudiziale. La mediazione sospende i termini per 90 giorni.
  2. Deposito telematico: i ricorsi e gli atti difensivi devono essere depositati esclusivamente tramite il sistema telematico del processo tributario (SIGIT). È necessario firmare digitalmente il ricorso e le memorie e caricarle entro i termini previsti. Assicurarsi che i file siano conformi (PDF/A), pena l’inammissibilità.
  3. Giudizio di primo grado: la commissione tributaria può fissare un’udienza pubblica o decidere in camera di consiglio. In udienza le parti possono discutere oralmente; è possibile depositare memorie integrative almeno 20 giorni prima dell’udienza . Alla fine l’organo giudicante pronuncia la sentenza.
  4. Appello e ricorso per cassazione: se la società perde può proporre appello alla commissione regionale; contro la sentenza di appello è possibile ricorso in Cassazione per motivi di legittimità. È consigliabile avvalersi di un avvocato cassazionista.

3. Difese e strategie legali per contestare un accertamento

Una difesa efficace non si limita alla contestazione dei calcoli, ma punta a individuare vizi formali e sostanziali dell’atto che ne comportano l’annullamento. Ecco le principali linee difensive per un centro di riparazioni informatiche.

3.1 Vizi formali dell’atto

3.1.1 Violazione del contraddittorio preventivo

Se l’accertamento deriva da un PVC, la mancata concessione dei 60 giorni previsti dall’art. 6‑bis della L. 212/2000 è causa di nullità. La Cassazione ha più volte sancito che la violazione di questo termine comporta l’invalidità dell’atto . Sarà sufficiente dimostrare la data di notifica del PVC e quella dell’avviso: se non sono trascorsi 60 giorni (al netto di eventuali sospensioni), l’accertamento può essere annullato. Non giova all’ufficio affermare che la contribuente non avrebbe presentato osservazioni: la norma tutela il tempo a disposizione, indipendentemente dalla presentazione effettiva di memorie.

3.1.2 Mancata motivazione dell’autorizzazione o del processo verbale di accesso

Per gli accessi eseguiti dal 3 agosto 2025 in poi, l’autorizzazione deve indicare in modo puntuale i motivi che giustificano il controllo: dati certi, indizi gravi, controlli incrociati. Una motivazione generica come “necessità di controllare l’attività” non è sufficiente . Analogamente, il processo verbale di accesso deve descrivere le attività svolte e i documenti acquisiti; se il verbale è incompleto, la difesa può eccepirne l’invalidità. Ricordare inoltre che per accedere a locali abitativi occorre sempre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e gravi indizi di violazione .

3.1.3 Notifica irregolare o tardiva

L’accertamento notificato oltre i termini decadenziali (5 o 7 anni) è nullo . Anche la notifica eseguita a soggetti diversi dal rappresentante legale o presso l’indirizzo sbagliato rende l’atto inesistente. Per le società occorre applicare l’art. 145 c.p.c., senza richiedere la raccomandata informativa se la notifica è andata a buon fine .

3.1.4 Mancata indicazione del responsabile del procedimento e del termine per impugnare

La legge n. 212/2000 richiede che ogni atto indichi l’ufficio responsabile e il termine per proporre ricorso. L’omessa indicazione può essere un vizio formale che non sempre determina la nullità (secondo la Cassazione, la mancanza delle avvertenze può dar luogo a irregolarità sanabile), ma è comunque utilizzabile per contestare l’atto se il contribuente è stato effettivamente pregiudicato (ad esempio, se non ha potuto presentare ricorso in tempo). Conviene quindi verificare l’atto e, in caso di omissione, eccepire il vizio.

3.2 Vizi sostanziali

3.2.1 Infondatezza della pretesa e prova contraria

Nell’accertamento analitico‑induttivo l’amministrazione può determinare il reddito dell’impresa comparando i costi dichiarati con i ricavi presunti; ma la Cassazione ha precisato che al contribuente spetta provare l’incongruità dei criteri di ricostruzione . Per un centro di riparazioni informatiche, questo significa dimostrare che i margini reali sono inferiori a quelli di altri settori, che l’attività preponderante è la manodopera, che determinati costi (software, licenze) riducono i ricavi. È quindi importante conservare la documentazione e predisporre perizie di parte che dimostrino l’effettiva situazione.

3.2.2 Carenza di motivazione dell’avviso

L’avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Se l’ufficio si limita a riportare i risultati del PVC o a indicare importi senza spiegare come li ha calcolati, l’atto è viziato. La Corte di Cassazione richiede che l’atto esponga il percorso logico seguito dall’amministrazione; l’eventuale rinvio per relationem al PVC è legittimo solo se al contribuente è stato messo a disposizione il verbale. Nel ricorso occorre sottolineare la mancanza di motivazione e chiedere l’annullamento dell’atto.

3.2.3 Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

Le sentenze della Corte EDU hanno sottolineato che i poteri di accertamento devono essere esercitati nel rispetto del principio di proporzionalità: l’ingerenza nella sfera privata del contribuente deve essere necessaria e adeguata allo scopo . Se l’accesso è avvenuto in assenza di indizi concreti di evasione o per motivi generici, si può dedurre la violazione di questi principi. Inoltre la Corte Costituzionale ha stabilito che l’Agenzia non può chiedere al contribuente dati già in suo possesso . Nel ricorso bisognerà argomentare che l’amministrazione avrebbe potuto reperire i dati altrove e che il controllo è stato eccessivo.

3.2.4 Violazione del segreto professionale e acquisizione illegittima di dati

Se l’accertamento si basa su documenti acquisiti presso lo studio di un professionista (es. commercialista del centro riparazioni) senza la necessaria autorizzazione specifica, è possibile eccepire la violazione del segreto professionale. La Cassazione ha infatti affermato che un’autorizzazione generica non consente di acquisire documenti coperti da segreto e che le prove acquisite senza autorizzazione specifica sono inutilizzabili .

3.2.5 Utilizzo di dati bancari senza garanzie procedurali

L’ordinanza n. 27128/2025 della Cassazione ha stabilito che l’assenza di autorizzazione non comporta automaticamente l’inutilizzabilità delle prove bancarie , ma la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia della Corte EDU ha evidenziato che il sistema italiano offre un potere troppo ampio alle autorità e manca di rimedi giurisdizionali preventivi . Per contestare l’utilizzo dei dati bancari occorre quindi dimostrare che la richiesta dell’Agenzia non era motivata, che non sono state rispettate le garanzie minime (es. notifica dell’autorizzazione), e invocare la violazione dell’art. 8 CEDU. La difesa potrà anche sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale.

3.3 Difese tecniche nel merito: ricostruzione del reddito e metodologia

Nel settore informatico i margini di profitto variano molto: un centro che svolge solo riparazioni percepisce compensi per la manodopera, mentre uno che vende componenti può avere margini diversi. Nelle verifiche, l’Agenzia può adottare percentuali di ricarico standard basate su studi di settore o ISA (indici sintetici di affidabilità). Per confutare questa impostazione bisogna fornire prove concrete:

  • Analisi degli interventi: predisporre un elenco dei servizi resi (sostituzione hard disk, installazione software, recupero dati, ecc.) con il tempo impiegato e il costo dei componenti. Se le percentuali di ricarico sono calcolate sui ricavi lordi, bisogna dimostrare che la remunerazione deriva più dalla manodopera che dalla vendita di parti.
  • Documentazione dei costi: raccogliere fatture d’acquisto dei componenti e dimostrare eventuali sconti o promozioni. Spesso i ricambi sono acquistati all’estero o da fornitori non codificati; è importante dimostrare la tracciabilità degli acquisti.
  • Prove testimoniali: se l’Agenzia assume che determinati lavori siano stati eseguiti senza fattura, si possono citare clienti o dipendenti come testimoni per dimostrare il contrario. Nel processo tributario la testimonianza non è ammessa come prova piena ma può essere utilizzata come indizio.
  • Perizia tecnica: incaricare un ingegnere informatico o un commercialista per redigere una perizia che illustri le peculiarità dell’attività (elevata componente di know‑how, margini variabili, uso di componenti ricondizionati). La perizia può diventare un mezzo di prova nel giudizio.
  • Ragioni dell’andamento economico: giustificare eventuali flessioni dei ricavi (pandemia, concorrenza online, calo della domanda di riparazioni a causa di prezzi sempre più bassi dei dispositivi). Queste spiegazioni possono rendere ragionevole un fatturato inferiore rispetto alle medie del settore.

3.4 Strumenti cautelari e sospensione dell’esecuzione

L’impugnazione dell’avviso non sospende automaticamente la riscossione. Tuttavia il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività davanti al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione. Occorre dimostrare che l’esecuzione dell’atto può causare un danno grave e irreparabile (es. blocco dei conti che impedisce il pagamento dei dipendenti) e che il ricorso presenta fumus boni iuris (buone probabilità di successo). In alternativa si può negoziare con l’ufficio un pagamento rateizzato o proporre la sospensione amministrativa se si presenta un’istanza di definizione agevolata.

4. Strumenti alternativi alla causa: rottamazioni, definizioni agevolate e soluzioni alla crisi

La legislazione recente offre numerose procedure deflattive e agevolazioni per chi vuole chiudere la lite con lo Stato pagando meno sanzioni o dilazionando gli importi. Ecco le principali misure applicabili a un centro riparazioni informatiche.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

4.1.1 Definizioni delle somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità (avvisi bonari)

Gli avvisi bonari sono le comunicazioni con cui l’Agenzia Entrate informa il contribuente di errori formali o di liquidazione e chiede il pagamento delle imposte risultanti. La legge consente di pagare quanto richiesto con sanzioni ridotte al 3% (in luogo del 30%) se il pagamento avviene nei 30 giorni successivi alla comunicazione. In caso di omesso pagamento, l’importo viene iscritto a ruolo e notificato con cartella esattoriale. In passato esistevano definizioni agevolate (condoni) per gli avvisi bonari; se il legislatore ne approverà di nuove, il contribuente dovrà valutare se aderire.

4.1.2 Rottamazione quater

La rottamazione quater (Legge 15/2025, conversione del DL “Milleproroghe” 2024) consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate–Riscossione entro il 30 giugno 2022 con il pagamento integrale delle imposte e degli interessi legali, ma senza versare sanzioni e interessi di mora. La legge 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti: per rientrare occorre versare la prima rata entro il 31 luglio 2025 (con tolleranza di cinque giorni). L’ammontare residuo può essere versato in dieci rate: due nel 2025 (31 luglio e 30 novembre) e le altre otto nei due anni successivi . Per la società di riparazioni informatiche, aderire alla rottamazione può essere conveniente se il debito deriva da cartelle pregresse; tuttavia gli importi devono essere pagati puntualmente, altrimenti si decade dai benefici.

4.1.3 Sanatoria delle liti pendenti

Il governo ha riproposto in passato la sanatoria delle liti pendenti: il contribuente può definire i contenziosi in corso pagando una percentuale dell’imposta contestata (es. 5%, 15%, 50%) a seconda dello stato del giudizio e dell’esito del grado precedente. Al momento (marzo 2026) non è in vigore una nuova definizione delle liti pendenti, ma è opportuno monitorare eventuali proroghe nella legge di bilancio.

4.1.4 Stralcio delle mini‑cartelle

Periodicamente viene prevista la cancellazione automatica dei carichi inferiori a un certo limite (100 € o 1.000 €) affidati agli agenti della riscossione in anni passati. Il centro deve verificare se rientra in queste misure e se i debiti minori possono essere eliminati senza domanda.

4.2 Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il Concordato Preventivo Biennale è una novità introdotta dal D.Lgs. 108/2024 per le partite IVA che adottano i nuovi indicatori sintetici di affidabilità (ISA) o il regime forfetario. La finalità è stabilire in anticipo (per due anni) un reddito concordato con l’amministrazione, in modo da garantire certezza al contribuente e ridurre i controlli. L’adesione al CPB 2024–2025 deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2024; l’assenza di debiti fiscali superiori a 5.000 € è requisito essenziale . Le principali caratteristiche:

  • Ambito soggettivo: possono aderire le società di persone, società di capitali e imprese individuali che calcolano gli ISA o applicano il regime forfetario. Sono escluse le società che operano in settori particolari (idrocarburi, giochi) o in perdita sistemica.
  • Vantaggi: definizione anticipata del reddito, limitazione dei poteri di accertamento (solo controlli formali), riduzione delle ritenute e dell’acconto. L’Agenzia delle Entrate si impegna a non effettuare accertamenti analitico‑induttivi se il contribuente rispetta il reddito concordato.
  • Svantaggi: il reddito concordato è vincolante; se i ricavi effettivi sono inferiori, il contribuente deve comunque versare le imposte concordate. Inoltre l’adesione non consente di dedurre perdite pregresse. Per un centro di riparazioni informatiche con redditività incerta, il CPB potrebbe essere rischioso.

4.3 Piano del consumatore e altre procedure di sovraindebitamento

Se il centro riparazioni è gestito da una persona fisica che svolge attività di impresa familiare oppure se gli amministratori e soci hanno prestato garanzie personali, la tutela può passare attraverso le procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Tra queste:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori, consente di proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti con pagamento parziale o dilazionato; è necessaria l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e la relazione dell’esperto . Il giudice omologa il piano e dispone l’esdebitazione al termine dell’esecuzione. La Cassazione (ord. 9549/2025) ha chiarito che la moratoria per i creditori privilegiati non può superare un anno .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: riguarda sia consumatori che imprenditori sotto soglia; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori. Anche in questo caso l’OCC redige una relazione e il tribunale omologa l’accordo.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: prevede la vendita dei beni del debitore con esdebitazione finale. È la procedura da adottare quando non è possibile proporre un piano di ristrutturazione.
  4. Composizione negoziata della crisi d’impresa: per imprese in difficoltà finanziaria, consente all’imprenditore di nominare un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) che assiste nelle trattative con creditori e Fisco. Può essere una via di uscita per chi ha accumulato debiti fiscali e contributivi.

4.4 Esdebitazione e cancellazione dei debiti residuali

L’esdebitazione consente al soggetto sovraindebitato di liberarsi dalle obbligazioni non soddisfatte al termine della procedura. Per ottenere l’esdebitazione bisogna dimostrare la propria buona fede, la collaborazione con gli organi della procedura e l’impegno a destinare ai creditori tutte le risorse disponibili. Nel piano del consumatore e nell’accordo di ristrutturazione l’esdebitazione è automatica al termine dell’esecuzione; nella liquidazione controllata è concessa dal giudice al termine della procedura.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti perdono la possibilità di difendersi efficacemente a causa di errori banali. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare l’avviso: non leggere la PEC o il domicilio digitale e accorgersi tardi dell’accertamento. Ricordati che l’atto si considera notificato anche se la PEC non viene aperta ; è quindi essenziale monitorare costantemente la casella.
  2. Conservare male la contabilità: molti centri di riparazioni utilizzano fogli Excel o software poco strutturati. È necessario conservare le fatture, i registri dei corrispettivi e la documentazione di magazzino. In caso contrario l’amministrazione potrà ricostruire il reddito in via induttiva .
  3. Non rispettare i termini: dimenticare i 60 giorni per l’adesione o il ricorso significa perdere ogni difesa . Segna le scadenze in agenda, valuta le sospensioni (ferie, adesione) e agisci tempestivamente.
  4. Trascurare il contraddittorio: molti imprenditori non presentano osservazioni al PVC. È invece fondamentale spiegare al Fisco la propria versione e allegare documenti; il contraddittorio può evitare la contestazione o ridurre l’imponibile .
  5. Non farsi assistere da un professionista: la materia tributaria è complessa. Rivolgersi a un avvocato cassazionista e a un commercialista esperto consente di individuare vizi e soluzioni e di evitare errori procedurali.
  6. Non registrare correttamente il domicilio digitale: eleggere un indirizzo PEC sbagliato o non aggiornarlo può causare la perdita di notifiche importanti . È necessario confermare o revocare l’indirizzo secondo il provvedimento n. 379575/2024.
  7. Permanenza eccessiva dei verificatori: l’impresa deve segnalare al Garante del contribuente se la verifica eccede i 30 giorni lavorativi (o i 15 giorni per le contabilità semplificate) senza motivazione .
  8. Sottovalutare la tutela del segreto professionale: se l’azienda affida la contabilità a un commercialista, i documenti e le comunicazioni sono coperti dal segreto professionale; la Guardia di Finanza può acquisirli solo con un decreto motivato .
  9. Non controllare i dati bancari richiesti: la Cassazione ha chiarito che l’assenza di autorizzazione non annulla automaticamente l’uso dei dati bancari, ma la Corte EDU ha rilevato la mancanza di garanzie . Verificare sempre se l’istanza di richiesta è motivata e se sono state rispettate le procedure.
  10. Evitare l’accordo per orgoglio: a volte l’accertamento è fondato e una transazione o adesione conviene più di un processo lungo e costoso. Valutare con realismo l’entità del debito e i costi del contenzioso.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito sono presentate alcune tabelle di riepilogo con i principali termini, norme e strumenti difensivi.

6.1 Sintesi dei termini e scadenze

FaseDurata/TermineRiferimento normativo
Notifica dell’avviso di accertamento5 anni dalla dichiarazione (7 anni in caso di omissione)Art. 43 D.P.R. 600/73; art. 57 D.P.R. 633/72
Presentazione ricorso60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/92
Istanza accertamento con adesione30 giorni dalla notifica dello schema di atto o dell’avvisoD.Lgs. 218/97
Sospensione termine per adesione90 giorniD.Lgs. 218/97
Contraddittorio preventivo60 giorni per presentare osservazioniArt. 6‑bis L. 212/2000
Permanenza verificatori30 giorni (prorogabili a 60) – 15 giorni per contabilità semplificateArt. 12 L. 212/2000
Presentazione memorie integrative nel giudizio20 giorni prima dell’udienzaD.Lgs. 546/92
Scadenza per rottamazione quater31 luglio 2025 (prima o unica rata)Legge 15/2025
Adesione CPB 2024–202531 ottobre 2024D.Lgs. 108/2024

6.2 Strumenti difensivi e agevolativi

StrumentoNormativaVantaggiLimitazioni
Ricorso tributarioD.Lgs. 546/1992Possibilità di annullare l’atto; sospensione dell’esecuzione; giudizio imparzialeCosti e tempi lunghi; incertezza dell’esito
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997Sanzioni ridotte a 1/3; rateazione; chiusura rapidaRinuncia a proseguire la lite; vincolo sui maggiori imponibili
AutotutelaLegge 212/2000 e norme interne AEAnnullamento senza contenzioso; nessun costoL’ufficio non è obbligato a accettare; non sospende termini
Rottamazione quaterLegge 15/2025Stralcio delle sanzioni e interessi di mora; rateizzazione lungaNecessità di pagare integrale l’imposta; rischio decadenza se non si rispetta il piano
Concordato Preventivo BiennaleD.Lgs. 108/2024Certezza degli adempimenti, limitazione dei controlliReddito vincolante per due anni; esclusioni per debiti sopra 5.000 €
Piano del consumatoreLegge 3/2012Esdebitazione finale; tutela dai creditori; moratoria per un annoRiservato a persone fisiche; necessita di OCC; giudice valuta meritevolezza
Accordo di ristrutturazioneLegge 3/2012 e CCITrattamento unitario dei debiti; coinvolge i creditori; esdebitazioneRichiede maggioranza dei creditori; complessità
Composizione negoziata della crisiD.L. 118/2021Gestione della crisi con assistenza dell’esperto negoziatore; protezione dagli atti esecutiviImpegna l’imprenditore; richiede la collaborazione dei creditori

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è un avviso di accertamento?

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate (o altri enti come l’INPS per i contributi) comunica al contribuente che, a seguito di controlli, ha determinato un’imposta maggiore rispetto a quella dichiarata. Contiene l’indicazione delle imposte dovute, delle sanzioni, degli interessi e dei termini per pagare o impugnare. È un atto impugnabile.

  1. Quando può essere notificato un accertamento per le imposte dirette?

L’avviso per IRPEF e IRES deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione il termine sale a sette anni .

  1. Quanto tempo ho per fare ricorso?

Il termine generale è di 60 giorni dalla notifica . Se si presenta un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni, il termine è sospeso per 90 giorni. Anche il periodo feriale (1–31 agosto) sospende i termini per 31 giorni.

  1. Cos’è il contraddittorio preventivo?

È l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di inviare al contribuente uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni prima di emettere l’avviso . La violazione di questo termine rende nullo l’avviso, salvo urgenza .

  1. Cosa succede se l’accesso non è motivato?

L’art. 13‑bis del D.L. 84/2025 impone che l’autorizzazione all’accesso sia motivata per iscritto; la mancanza di motivazione rende l’ispezione illegittima e le prove inutilizzabili . Questo vale per gli accessi successivi al 3 agosto 2025. Per quelli precedenti si può invocare comunque la violazione dei principi di proporzionalità affermati dalla Corte EDU .

  1. Come viene notificato un avviso?

L’avviso può essere notificato tramite ufficiale giudiziario, posta raccomandata, PEC o domicilio digitale speciale introdotto dall’art. 60‑ter D.P.R. 600/73 . Per le società la notifica deve avvenire presso la sede legale o al rappresentante legale (art. 145 c.p.c.) .

  1. Se non leggo la PEC, l’avviso è valido?

Sì. Nel sistema di notifiche digitali, l’atto si considera notificato quando il messaggio PEC arriva nella casella del destinatario, indipendentemente dalla lettura. Pertanto è essenziale controllare frequentemente la PEC o il domicilio digitale.

  1. Posso chiedere la rateazione dell’avviso prima che diventi cartella?

No. La rateazione può essere concessa solo dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella. Tuttavia l’accertamento con adesione permette di pagare in rate dopo la sottoscrizione dell’accordo.

  1. Se pago l’avviso per intero posso ancora fare ricorso?

Il pagamento integrale entro 60 giorni costituisce acquiescenza e comporta la rinuncia al ricorso. Se si vuole pagare e contestare allo stesso tempo, bisogna versare solo 1/3 dell’imposta a titolo provvisorio .

  1. Quali sono i vantaggi dell’accertamento con adesione?
  • Le sanzioni sono ridotte a un terzo e il debito può essere rateizzato. Si evita il contenzioso e si definisce una base imponibile concordata. Tuttavia non si potrà più impugnare l’atto.
  1. La rottamazione quater conviene?
  • Dipende dal tipo di debito. La rottamazione quater consente di eliminare sanzioni e interessi di mora ma richiede il pagamento integrale dell’imposta affidata alla riscossione . Se il debito è elevato si può rateizzare ma non bisogna saltare le scadenze.
  1. Cos’è il Concordato Preventivo Biennale?
  • È un accordo tra Fisco e contribuenti ISA o forfetari per determinare in anticipo il reddito imponibile per due anni . Garantisce minori controlli, ma il reddito concordato è vincolante e l’adesione è volontaria.
  1. Posso far valere il segreto professionale?
  • Sì. Se i documenti sono conservati presso lo studio del commercialista o del legale, la Guardia di Finanza deve ottenere un decreto di autorizzazione specifico; altrimenti le prove sono inutilizzabili .
  1. Le indagini bancarie sono sempre legittime?
  • Secondo la Cassazione, l’assenza di autorizzazione non rende automaticamente inutilizzabili i dati bancari . Tuttavia la Corte EDU ha censurato il sistema italiano per mancanza di garanzie e ha invitato il legislatore a introdurre rimedi . È quindi importante verificare che le richieste di dati bancari siano motivate e proporzionate.
  1. Cosa può fare un imprenditore se rischia il fallimento a causa dei debiti fiscali?
  • Può attivare le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) o la composizione negoziata della crisi con l’assistenza di un esperto negoziatore. Queste procedure consentono di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione .

8. Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per rendere più concreti i concetti esposti, proponiamo alcune simulazioni relative a un ipotetico centro di riparazioni informatiche “TechCarexxxx Srl” che opera in Italia. Le cifre e i dati sono puramente illustrativi.

8.1 Simulazione di accertamento analitico‑induttivo

Scenario: nel 2025 la TechCarexxxx Srl dichiara un fatturato di 300.000 €, con costi documentati per 180.000 €. L’Agenzia delle Entrate effettua una verifica e applica una percentuale di ricarico del 40% (media del settore retail di hardware), stimando ricavi presunti per 420.000 € e un maggiore imponibile di 120.000 €. La società ritiene che il ricarico medio dell’attività di riparazioni non superi il 20%. Ecco come potrebbe procedere:

VoceValore secondo AEValore secondo TechCareNote
Ricavi dichiarati300.000 €300.000 €
Costi documentati180.000 €180.000 €
Ricarico medio applicato40%20%La società sostiene che oltre metà dei ricavi deriva da manodopera
Ricavi presunti420.000 €360.000 €Con ricarico 20% i ricavi presunti sarebbero inferiori
Maggior imponibile120.000 €60.000 €
Imposta IRES (24%)28.800 €14.400 €
Sanzioni (30%)8.640 €4.320 €
Totale pretesa37.440 €18.720 €

Commento: la società, in fase di contraddittorio, deve fornire prove che il ricarico medio nel settore delle riparazioni è del 20%, ad esempio dimostrando che più del 60% del fatturato riguarda il servizio tecnico e che i componenti hanno margini bassi. In sede di ricorso potrà presentare una perizia di un esperto contabile per confutare la pretesa. Se l’ufficio accetta l’argomento, l’imposta dovuta si ridurrà drasticamente. La Cassazione ha ribadito che per contestare i ricarichi il contribuente deve dimostrare l’illogicità dei criteri dell’Agenzia .

8.2 Simulazione di adesione e rateazione

Scenario: la TechCarexxxx Srl riceve un accertamento per un maggiore imponibile di 100.000 € (imposta IRES 24.000 €, IVA 22.000 €, sanzioni 30.000 €). L’azienda decide di aderire e chiede la rateazione.

VoceImporto originarioImporto dopo adesioneNote
IRES 24%24.000 €24.000 €L’imposta non cambia
IVA 22%22.000 €22.000 €
Sanzioni30.000 €10.000 €Ridotte a 1/3
Interessi5.000 €5.000 €Gli interessi legali restano
Totale81.000 €61.000 €

La società versa un acconto del 20% e rateizza il resto in 8 rate trimestrali. Se rispetta il piano, l’Agenzia non potrà contestare ulteriori somme per gli stessi anni di imposta. Il risparmio sui 19.000 € di sanzioni è significativo e può evitare un contenzioso costoso.

8.3 Simulazione di rottamazione quater

Scenario: TechCarexxxx Srl ha un debito relativo a una cartella affidata alla riscossione nel 2021 per un importo totale di 50.000 €, di cui 30.000 € imposta e 20.000 € sanzioni e interessi. Decide di aderire alla rottamazione quater nel 2025.

Componente del debitoImportoTrattamento nella rottamazione
Imposta30.000 €Deve essere pagata integralmente
Sanzioni12.000 €Condonate (non devono essere pagate)
Interessi di mora8.000 €Condonato
Diritti di notifica200 €Dovuti
Totale da versare30.200 €Rateizzabile in 10 rate (due nel 2025, otto nel 2026–2027)

La TechCare Srl versa la prima rata entro il 31 luglio 2025; se rispetta il piano di rate, le sanzioni e gli interessi di mora vengono definitivamente stralciati.

8.4 Simulazione di piano del consumatore

Scenario: l’amministratore unico della TechCarexxxx Srl ha prestato garanzie personali per i debiti della società e rischia il pignoramento del patrimonio familiare. Decide di accedere alla procedura di sovraindebitamento con un piano del consumatore. Il professionista dell’OCC verifica i requisiti e predispone un piano che prevede il pagamento del 40% dei debiti fiscali e il 20% dei debiti commerciali in tre anni, grazie alla liquidazione di un immobile e ai futuri redditi da lavoro. Il giudice omologa il piano e concede la moratoria di un anno ai creditori privilegiati . Al termine dell’esecuzione, l’amministratore ottiene l’esdebitazione e non risponde più del residuo.

9. Le sentenze della Corte EDU e l’evoluzione normativa

La disciplina italiana delle verifiche fiscali è stata recentemente oggetto di due importanti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che hanno messo in luce la carenza di garanzie procedurali nei confronti dei contribuenti. Nel caso Italgomme S.r.l. c. Italia (sentenza 14 gennaio 2025) la Corte ha stabilito che la perquisizione a sorpresa di un magazzino senza preventiva autorizzazione e senza motivazione dettagliata viola l’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto del domicilio e della vita privata). La Corte ha equiparato il luogo di lavoro al domicilio e ha rilevato che la normativa italiana consentiva accessi troppo discrezionali. Nella successiva causa Agrisud c. Italia (11 dicembre 2025), relativa a un’azienda agricola, la CEDU ha condannato nuovamente l’Italia perché l’autorizzazione all’accesso rilasciata dalla Procura della Repubblica non conteneva alcuna motivazione e impediva qualsiasi controllo preventivo; i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che i contribuenti non avevano uno strumento effettivo per contestare la legittimità dell’accesso e che le autorità dovevano indicare in anticipo le ragioni specifiche della perquisizione .

Un ulteriore tassello è stato aggiunto dalla causa Ferrieri e Bonassisa c. Italia (8 gennaio 2026), riguardante l’acquisizione massiva di dati bancari da parte dell’amministrazione finanziaria. La Corte ha rilevato che gli articoli 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972 conferiscono poteri molto ampi agli uffici fiscali per ottenere informazioni da banche e intermediari finanziari e che mancano garanzie effettive e un controllo giurisdizionale ex ante; l’assenza di una verifica preventiva da parte di un giudice viola il diritto al rispetto della vita privata . Secondo la CEDU l’attuale sistema italiano non prevede rimedi adeguati per contestare l’acquisizione di dati bancari e rischia di ledere la riservatezza; la Corte ha perciò invitato il legislatore a modificare la normativa per introdurre un controllo preventivo e a prevedere l’obbligo di motivare le richieste .

Queste pronunce hanno indotto il legislatore a intervenire. Con il D.L. 84/2025 (convertito nella L. 108/2025) è stato introdotto l’art. 13‑bis dello Statuto del contribuente: la norma impone che ogni autorizzazione all’accesso presso locali adibiti a impresa debba essere rilasciata per iscritto e recare la motivazione delle esigenze di indagine, pena l’inutilizzabilità degli atti successivi . Inoltre, la legge precisa che la mancanza di motivazione è un vizio sostanziale che rende illegittimo l’accesso e non un mero difetto formale . Sempre nel 2024 e nel 2025 sono stati adottati decreti attuativi che disciplinano le modalità di elezione e revoca del domicilio digitale e che estendono i controlli automatizzati a nuovi strumenti, come le comunicazioni al domicilio speciale . In prospettiva, il legislatore potrebbe introdurre un vero e proprio contraddittorio preventivo anche per gli accessi e le indagini bancarie, prevedendo un provvedimento motivato che indichi gli indizi di evasione e consenta al contribuente di interloquire prima che l’amministrazione acquisisca dati sensibili.

Per i titolari di un centro di riparazioni informatiche queste evoluzioni normative significano che l’autorizzazione all’accesso deve essere specifica e motivata e che la raccolta di dati bancari non può avvenire in maniera indiscriminata. Se l’Agenzia o la Guardia di Finanza accede ai locali senza motivazione, occorre sollevare immediatamente la questione e chiedere la verifica di legittimità; se i dati bancari sono acquisiti senza un provvedimento autorizzativo espresso, si può fare riferimento alla giurisprudenza CEDU per dedurre l’inutilizzabilità delle prove e l’illegittimità dell’accertamento.

10. Ulteriori domande frequenti

Di seguito rispondiamo a ulteriori quesiti che spesso ci vengono posti dagli imprenditori del settore informatico. Queste risposte integrano e completano le FAQ già proposte.

  1. Qual è la differenza tra accertamento parziale e accertamento integrale?
    L’accertamento parziale riguarda solo alcuni elementi del reddito (ad esempio omissioni riscontrate durante una verifica), mentre l’accertamento integrale ricostruisce il reddito complessivo sulla base delle scritture contabili e dei dati raccolti. Il contribuente deve prestare attenzione perché un accertamento parziale non preclude ulteriori contestazioni; tuttavia, se l’avviso è notificato senza contraddittorio, si possono eccepire i vizi derivanti dalla violazione dell’art. 6‑bis dello Statuto .
  2. Posso chiedere la sospensione del pagamento in pendenza di ricorso?
    Sì. Presentando il ricorso avanti alla Commissione tributaria si può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso, dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di successo) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). In caso di rigetto, è possibile riproporre la domanda in appello. È consigliabile allegare documentazione che provi la difficoltà finanziaria e i vizi dell’atto.
  3. Cosa succede se ignoro l’avviso e non faccio nulla?
    Trascorsi 60 giorni senza ricorso l’avviso diventa definitivo e l’imposta è iscritta a ruolo; l’Agenzia delle Entrate invierà una cartella di pagamento o un avviso di addebito, con possibilità di pignoramento di conti o beni. Ignorare l’atto non comporta l’estinzione del debito, ma un aggravio di sanzioni e interessi. È quindi essenziale reagire entro i termini.
  4. Il Fisco può entrare in azienda senza autorizzazione?
    Le verifiche possono avvenire solo con autorizzazione motivata dell’ufficio, salvo che si tratti di accessi a locali aperti al pubblico durante l’orario di apertura. La Guardia di Finanza e l’Agenzia devono esibire l’autorizzazione e rispettare il limite dei 30 giorni di permanenza previsto dallo Statuto . L’assenza di autorizzazione o di motivazione comporta l’invalidità degli atti successivi .
  5. La mancata consegna del processo verbale di constatazione (PVC) all’amministratore rende nullo l’accertamento?
    Secondo la giurisprudenza, la notifica del PVC deve avvenire prima dell’emissione dell’avviso per consentire al contribuente di esercitare il contraddittorio. Se il verbale è consegnato solo al preposto e non all’amministratore legale, si può sostenere che l’atto è nullo per violazione del diritto di difesa. In ogni caso, la mancata concessione dei 60 giorni per presentare osservazioni comporta l’illegittimità dell’avviso .
  6. Cosa significa motivazione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 13‑bis?
    L’autorizzazione all’accesso deve indicare le ragioni concrete dell’indagine, ad esempio l’esistenza di gravi indizi di evasione o di frodi. Non basta una formula generica (“presunte irregolarità”); la motivazione deve essere specifica e collegata al soggetto verificato. Se l’autorizzazione è generica, l’accesso è viziato e le prove raccolte sono inutilizzabili .
  7. Posso presentare memorie integrative anche dopo i 60 giorni?
    In linea generale le osservazioni devono essere presentate entro 60 giorni dal PVC. Tuttavia, se emergono nuovi elementi o se il contribuente riceve documentazione integrativa dall’ufficio, è possibile depositare memorie aggiuntive fino al momento in cui l’avviso non sia stato emanato. Nel processo tributario si possono inoltre produrre documenti in allegato al ricorso se ne viene giustificata la tardiva conoscenza .
  8. Come si calcola la prescrizione dell’imposta?
    L’imposta si prescrive con la decadenza dell’azione accertativa: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno se la dichiarazione è omessa) . Dopo la notifica della cartella, l’agente della riscossione deve agire entro tre anni per l’iscrizione ipotecaria e entro cinque anni per l’espropriazione. Decorso tale termine, il debito è prescritto e si può eccepire la prescrizione.
  9. Qual è la differenza tra contraddittorio e accertamento con adesione?
    Il contraddittorio è la fase amministrativa in cui il contribuente presenta osservazioni e documenti in risposta al PVC; è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili e dura almeno 60 giorni . L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo successivo all’avviso, con il quale il contribuente concorda la base imponibile e beneficia della riduzione delle sanzioni a un terzo ; comporta la rinuncia al contenzioso.
  10. Cosa succede se l’indirizzo PEC non è attivo o non è consultato?
    L’elezione del domicilio digitale comporta l’obbligo di controllare la casella PEC. La notifica si considera perfezionata con l’arrivo del messaggio nella casella, indipendentemente dalla lettura . Se la PEC è scaduta o inattiva, l’Agenzia può notificare l’atto mediante deposito nell’area riservata del portale; in ogni caso la notifica è valida. Per evitare contenziosi è bene mantenere sempre attiva la PEC e comunicare eventuali variazioni.
  11. L’utilizzo di pagamenti elettronici può ridurre i controlli?
    Sì. Gli esercenti che adottano strumenti di pagamento tracciabili e certificati riducono il rischio di contestazioni. L’Agenzia delle Entrate utilizza l’analisi del rischio per selezionare i soggetti da controllare; chi emette ricevute elettroniche, trasmette i corrispettivi telematici e utilizza i pagamenti tracciati dimostra maggiore affidabilità e potrebbe beneficiare di controlli meno invasivi.
  12. Che cosa sono gli ISA e perché incidono sugli accertamenti?
    Gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) sostituiscono gli studi di settore e misurano la congruità e la coerenza dei ricavi dichiarati. Le imprese con punteggi elevati (ad esempio sopra 8) possono accedere a regimi premiali (termini ridotti per gli accertamenti, esonero da alcune certificazioni) e sono meno esposte a controlli; in caso di punteggi bassi, l’Agenzia potrà avviare verifiche e richiedere chiarimenti.
  13. Gli accertamenti esecutivi relativi alle imposte comunali (IMU, TARI) seguono le stesse regole?
    In parte sì. Dal 2020 gli accertamenti IMU e TARI sono esecutivi: trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’atto costituisce titolo esecutivo e può essere riscossi con ingiunzione fiscale. Tuttavia si applicano le norme del procedimento tributario e del codice civile per quanto compatibili; pertanto è possibile presentare ricorso entro 60 giorni e chiedere la sospensione. Per l’IMU e la TARI non si applica l’accertamento con adesione.
  14. Cosa posso fare se ritengo sproporzionata la sanzione?
    La sanzione amministrativa può essere ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso (se il pagamento avviene prima della notifica) o con l’accertamento con adesione. È possibile contestare l’atto dimostrando l’assenza di dolo o colpa e chiedendo la rimodulazione in sede giudiziaria. Alcuni giudici hanno applicato il principio della proporzionalità e ridotto le sanzioni in caso di violazioni formali.
  15. Se l’avviso contiene errori di calcolo, posso correggerli in sede di ricorso?
    Sì. Gli errori materiali o di calcolo costituiscono vizi dell’atto. Nel ricorso si può chiedere l’annullamento parziale e il ricalcolo del tributo. Qualora l’errore sia evidente e riconosciuto dall’ufficio, è possibile chiederne la correzione anche in fase amministrativa mediante autotutela.

11. Altri esempi numerici

Per completare le simulazioni, proponiamo ulteriori casi pratici che evidenziano l’importanza di rispettare i termini e le procedure.

11.1 Simulazione di notifica digitale e termine decadenziale

Scenario: la TechCarexxxx Srl ha eletto il domicilio digitale presso la PEC “techcare@pec.it”. Il 15 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento con due PEC: la prima non viene consegnata perché la casella è piena; la seconda viene depositata sul portale dell’Agenzia e l’impresa riceve una mail di cortesia che segnala la giacenza. L’amministratore legge la comunicazione solo il 20 febbraio. Quando inizia il termine di 60 giorni per il ricorso?

EventoDataConseguenze
Invio PEC15 gennaio 2026Il messaggio non viene consegnato per casella piena
Deposito su portale18 gennaio 2026La notifica si considera perfezionata; scatta il termine
Lettura da parte dell’azienda20 febbraio 2026Non incide sul termine

In base all’art. 60‑ter del D.P.R. 600/1973, quando il domicilio digitale è inattivo la notifica si perfeziona con il deposito nell’area riservata e il termine per impugnare decorre da tale data . Pertanto, la TechCare Srl deve presentare il ricorso entro il 18 marzo 2026; l’ignoranza della notifica non la esonera.

11.2 Simulazione di violazione dei termini del contraddittorio

Scenario: il 10 aprile 2025 la Guardia di Finanza notifica a TechCarexxxx Srl un processo verbale di constatazione contestando ricavi non dichiarati. L’ufficio emette l’avviso di accertamento il 30 aprile, senza attendere i 60 giorni previsti dall’art. 6‑bis. La società propone ricorso eccependo la violazione del contraddittorio.

FaseDataRegola violata
Notifica PVC10 aprile 2025Inizia il termine per le osservazioni
Emissione avviso30 aprile 2025Violazione del termine minimo di 60 giorni
Ricorsoentro 29 giugno 2025Il giudice annulla l’avviso

Il giudice tributario riconosce l’illegittimità dell’avviso perché l’ufficio non ha rispettato l’obbligo di attendere 60 giorni. La violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto e l’annullamento dell’accertamento, con condanna alle spese in favore della società.

12. Conclusione

L’accertamento fiscale rappresenta una sfida complessa per un centro di riparazioni informatiche. Le normative di riferimento sono numerose e in continua evoluzione: dal D.P.R. 600/1973 che consente l’accertamento in via induttiva , alla Legge 212/2000 che tutela i diritti del contribuente durante la verifica , fino al contraddittorio preventivo reso obbligatorio dal 2023 e alla riforma del 2025 che impone la motivazione dell’autorizzazione . La digitalizzazione delle notifiche attraverso il domicilio digitale amplia le modalità di comunicazione ma richiede maggiore attenzione nell’aggiornare la PEC . Allo stesso tempo, la giurisprudenza di Cassazione e della Corte EDU sposta l’ago della bilancia verso la tutela dei diritti fondamentali: notifiche irregolari, mancanza di contraddittorio o di motivazione e acquisizioni di dati bancari senza garanzie rappresentano vizi che possono portare all’annullamento dell’accertamento .

Per difendersi occorre agire tempestivamente: verificare la regolarità della notifica, calcolare i termini (60 giorni per il ricorso, 60 giorni per il contraddittorio), analizzare i vizi formali e sostanziali dell’atto e valutare se attivare strumenti deflativi come l’accertamento con adesione, la rottamazione quater o il CPB. Nei casi più gravi si può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento, al piano del consumatore o alla composizione negoziata della crisi, ottenendo l’esdebitazione e ripartendo con l’attività.

L’assistenza di un professionista è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e esperto di diritto bancario e tributario, coordina un team di avvocati e commercialisti in grado di analizzare gli accertamenti, individuare i vizi, presentare ricorsi e trattare con l’amministrazione. È gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa . La sua esperienza consente di bloccare rapidamente azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi e di proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali per il rientro del debito.

In conclusione, un accertamento fiscale non è una condanna definitiva: con conoscenza delle norme, tempestività e l’assistenza di un professionista si può reagire e, spesso, trasformare la criticità in un’opportunità di regolarizzazione e di riorganizzazione aziendale.

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