Introduzione
La tredicesima mensilità sulla pensione è un diritto spettante ai pensionati italiani sin dal secondo dopoguerra. Ogni anno, con la rata di dicembre, l’INPS eroga un importo aggiuntivo che ha finalità di sostegno al reddito durante il periodo natalizio. Tuttavia, negli ultimi anni le procedure di recupero crediti e le crisi economiche hanno messo sotto la lente di ingrandimento il tema della pignorabilità delle pensioni e, in particolare, della tredicesima. È una questione delicata perché implica il bilanciamento fra il diritto del creditore a soddisfare le proprie pretese e il diritto del pensionato a mantenere un minimo vitale adeguato per vivere con dignità.
Nel corso dell’articolo analizzeremo se e in che misura la tredicesima della pensione può essere pignorata. La risposta non è univoca: l’ordinamento prevede limiti di impignorabilità dettati dall’articolo 545 del Codice di procedura civile, eccezioni speciali contenute nel D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e normative specifiche per il recupero di crediti previdenziali (art. 69 L. 153/1969). La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha più volte chiarito l’applicazione concreta di questi principi, modificando di fatto la prassi nel tempo .
Perché questo tema è importante
- Rischio di prelievi indebiti: molti pensionati ricevono atti di pignoramento senza sapere che la legge tutela una parte della pensione (compresa la tredicesima). Capire i limiti consente di contestare eventuali trattenute eccessive.
- Errori da evitare: confondere i pignoramenti sulla pensione con quelli sui conti correnti può portare a rinunce di diritti. Un creditore che agisce sul conto corrente può pignorare anche la tredicesima se non si conoscono le regole specifiche .
- Urgenza di azione: gli atti di pignoramento comportano termini stringenti (ad esempio dieci o venti giorni per le opposizioni). Un ritardo può rendere inefficace la difesa.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina del pignoramento delle pensioni si è evoluta nel corso degli anni per conciliare la tutela del diritto al soddisfacimento dei crediti con quella del minimo vitale del debitore. In questa sezione analizziamo le fonti normative e le decisioni giurisprudenziali che regolano la pignorabilità della pensione e della tredicesima.
1. Il trattamento di tredicesima nella pensione
Legge 26 novembre 1953 n. 876
La legge 876/1953 ha introdotto la gratifica natalizia per i pensionati dello Stato e di vari fondi speciali. L’articolo 1 riconosce ai pensionati un importo corrispondente a una mensilità della pensione calcolata alla data del 1° dicembre, incluso l’assegno personale e le indennità di carovita. Qualora la pensione non sia maturata per tutto l’anno, la tredicesima spetta in misura proporzionale: 1/12 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni . L’articolo 2 della stessa legge stabilisce che la gratifica natalizia è soggetta alle stesse ritenute della pensione ordinaria , mentre l’articolo 4 prevede la neutralizzazione della tredicesima se il pensionato presta lavoro presso lo Stato o enti pubblici e percepisce analoghe gratifiche .
D.P.R. 1092/1973 (Testo Unico sul trattamento di quiescenza)
L’articolo 94 del D.P.R. 1092/1973 conferma il diritto alla tredicesima per i pensionati della pubblica amministrazione. Essa è corrisposta con la rata di dicembre ed è commisurata alla pensione spettante al 1° dicembre; se la pensione decorre nel corso dell’anno, la gratifica spetta in ragione di 1/12 per ogni mese di pensione o frazione superiore a 15 giorni . Gli articoli 95 e 97 disciplinano casi speciali (pensionati militari e sospensione per reimpiego), ma ribadiscono la proporzionalità della tredicesima.
D.Lgs. C.P.S. 263/1946 (norma superata)
Per completezza storica si ricorda che il D.Lgs. C.P.S. 263 del 1946 prevedeva l’impignorabilità, la non cedibilità e l’esclusione dal sequestro della gratificazione natalizia per il personale statale . Tale disposizione è stata però abrogata dalle successive leggi (1950 e 1953) che hanno rimodulato le tutele, permettendo in alcuni casi il pignoramento nei limiti di legge.
2. Regole generali sul pignoramento delle pensioni
Articolo 545 c.p.c.
L’articolo 545 del Codice di procedura civile contiene la disciplina generale sui crediti impignorabili o parzialmente pignorabili. La norma è stata oggetto di numerose modifiche, in particolare nel 2015 e nel 2022. Le disposizioni di maggior rilievo sono:
- Commi 1-3: Stabiliscono l’impignorabilità assoluta di alcuni crediti (es. pensioni di invalidità civile, assegni di mantenimento) e la pignorabilità entro i limiti di un quinto per gli stipendi e salari, comprese le pensioni.
- Comma 3 bis: Introdotto nel 2015, consente il pignoramento dei trattamenti pensionistici solo per la parte eccedente il triplo della misura massima dell’assegno sociale se le somme sono versate su conto corrente prima del pignoramento .
- Comma 7 (aggiunto nel 2022): prevede che le pensioni e gli altri trattamenti analoghi non possono essere pignorati fino alla concorrenza del doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti dei commi precedenti . Per le somme accreditate su conto bancario prima del pignoramento, è impignorabile la somma pari a tre volte l’assegno sociale .
Ad esempio, per l’anno 2026 l’assegno sociale ammonta a 546,24 euro; ciò significa che 1.092,48 euro (doppio dell’assegno) della pensione mensile sono totalmente impignorabili e, se la pensione viene accreditata in banca prima dell’atto, sono impignorabili 1.638,72 euro (triplo dell’assegno) . Il limite non può essere inferiore a 1.000 euro .
D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180
Questo decreto presidenziale disciplina la cessione e il pignoramento degli stipendi, salari e pensioni degli impiegati civili e militari. L’articolo 2 prevede che i trattamenti pensionistici possano essere pignorati:
- fino a un terzo per crediti alimentari;
- fino a un quinto per debiti verso lo Stato o l’ente erogatore;
- fino a un quinto per debiti fiscali verso lo Stato, le province e i comuni;
- la somma delle trattenute non può superare la metà del trattamento se coesistono cause di pignoramento diverse .
Articolo 69 della Legge 153/1969
Questa norma, contenuta nella riforma pensionistica del 1969, stabilisce che le pensioni e gli assegni a carico dell’INPS possono essere ceduti e pignorati fino a un quinto esclusivamente per debiti derivanti da prestazioni pensionistiche indebite o da omissioni contributive verso l’istituto. La disposizione impone il rispetto del trattamento minimo e vieta il recupero di interessi o sanzioni se l’errore non dipende da dolo del pensionato . La Corte costituzionale ha confermato nel 2025 la legittimità di questa disciplina speciale, ritenendola giustificata dall’esigenza di salvaguardare l’equilibrio del sistema pensionistico .
3. Giurisprudenza rilevante
Corte costituzionale
- Sentenza n. 468/2002: ha dichiarato l’illegittimità di una norma del 1935 che rendeva assolutamente impignorabili le pensioni, affermando che esse possono essere pignorate per debiti fiscali entro il limite di un quinto previsto dal D.P.R. 180/1950 .
- Sentenza n. 85/2015: ha assimilato l’indennità di disoccupazione (NASpI) alle pensioni sotto il profilo della pignorabilità, affermando che anche queste prestazioni sono pignorabili nei limiti fissati dall’art. 545 c.p.c. dopo l’introduzione della tutela del minimo vitale .
- Ordinanza n. 216/2025: ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69 L. 153/1969. La Corte ha stabilito che la speciale possibilità dell’INPS di pignorare fino a un quinto la pensione per recuperare somme indebitamente versate è conforme alla Costituzione, poiché mira a tutelare l’integrità del sistema pensionistico. Viene garantito comunque il rispetto del trattamento minimo e la proporzionalità della trattenuta . L’ordinanza sottolinea anche che la diversità rispetto alle regole generali dell’art. 545 c.p.c. non è irragionevole .
Corte di cassazione
- Sentenza 26042/2018 (Sez. lavoro): la Corte ha ribadito che, prima delle modifiche legislative del 2015, una volta che la pensione era accreditata sul conto bancario perdeva la tutela del minimo vitale e poteva essere pignorata integralmente. Dopo la sentenza n. 85/2015 della Corte costituzionale, il legislatore ha introdotto i nuovi commi dell’art. 545 c.p.c. per proteggere il minimo vitale anche sui conti . La decisione richiama altre pronunce costituzionali che evidenziano la necessità di garantire una soglia dignitosa ma non di impedire il soddisfacimento dei crediti .
- Giurisprudenza amministrativa e Cassazione tributaria: molte pronunce successive hanno confermato che la soglia di impignorabilità si applica anche alla tredicesima e che la decorrenza dei nuovi limiti si estende ai procedimenti pendenti, come chiarito dalla circolare INPS n. 38/2023, la quale precisa che il limite minimo di 1.000 euro e il calcolo basato sull’assegno sociale si applicano ai pignoramenti per cui non sia stata ancora emessa l’ordinanza di assegnazione .
Pignorabilità della tredicesima: principi generali e limiti
1. La tredicesima è parte integrante della pensione
La gratifica natalizia non è un’indennità autonoma ma un’appendice della pensione. La legge n. 876/1953 e il D.P.R. 1092/1973 stabiliscono chiaramente che si calcola in proporzione alla pensione e che è soggetta alle stesse ritenute . Pertanto, anche in tema di pignoramento, la tredicesima segue le sorti della pensione:
- Non esiste una disciplina separata che renda la tredicesima totalmente impignorabile; i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 180/1950 si applicano anche ad essa.
- I crediti alimentari o fiscali possono essere soddisfatti, ma sempre nei limiti del trattamento minimo e delle frazioni di un quinto o un terzo previste dalla legge.
2. Limiti imposti dall’art. 545 c.p.c. sulla tredicesima
Secondo i commi 4-7 dell’art. 545 c.p.c., la tredicesima, in quanto parte della pensione, è pignorabile solo per la quota che eccede il doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €). Per fare un esempio pratico con le soglie 2026 (assegno sociale €546,24):
- La pensione più tredicesima fino a 1.092,48 € complessivi mensili non può essere toccata dal creditore .
- La parte che eccede tale importo può essere pignorata entro il limite di 1/5 per crediti ordinari o 1/3 per crediti alimentari.
- Se la pensione (inclusa la tredicesima) è stata accreditata sul conto corrente prima dell’atto di pignoramento, il limite di impignorabilità sale a 1.638,72 € (tre volte l’assegno sociale) .
La finalità di questi limiti è garantire al pensionato un minimo vitale, che deve comunque essere adeguato al costo della vita. Per questo motivo le soglie sono ancorate all’assegno sociale e si aggiornano annualmente.
3. Pignoramento diretto presso l’INPS vs. pignoramento del conto corrente
Esistono due modalità di pignoramento:
- Presso l’INPS (pignoramento presso terzi) – Il creditore notifica l’atto di pignoramento all’INPS, che effettua direttamente la trattenuta sulla pensione (e sulla tredicesima) prima di accreditare la somma al pensionato. In questo caso si applicano integralmente i limiti dell’art. 545 c.p.c., con l’esenzione fino al doppio dell’assegno sociale.
- Pignoramento del conto corrente – In assenza di intervento diretto dell’INPS, il creditore può pignorare le somme depositate sul conto. Prima della riforma del 2015 la Cassazione riteneva che i limiti di impignorabilità cessassero una volta accreditata la pensione sul conto; ciò significava che anche l’intera tredicesima poteva essere pignorata . La sentenza n. 85/2015 della Corte costituzionale e le successive modifiche legislative hanno introdotto la salvaguardia del triplo dell’assegno sociale, applicabile anche ai depositi bancari .
4. Pignoramenti speciali per debiti verso l’INPS
L’art. 69 L. 153/1969 consente all’INPS di trattenere fino a un quinto della pensione (compresa la tredicesima) per recuperare:
- prestazioni pensionistiche erogate indebitamente;
- contributi omessi dal pensionato-lavoratore;
- con esclusione di interessi e sanzioni non dovute a dolo .
Questa disciplina costituisce un’eccezione rispetto all’art. 545 c.p.c. perché permette il pignoramento anche quando la pensione è inferiore al doppio dell’assegno sociale. Tuttavia la Corte costituzionale, con ordinanza 216/2025, ha giudicato la norma conforme alla Costituzione: tutela l’equilibrio del sistema previdenziale e prevede comunque la garanzia del trattamento minimo .
5. Pignoramenti per debiti fiscali
Per i debiti tributari l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione applica limiti differenti. A seguito delle modifiche legislative e della circolare INPS n. 130/2025:
- fino a 2.500 € di pensione, il prelievo è 1/10;
- tra 2.500 € e 5.000 €, il prelievo è 1/7;
- oltre 5.000 €, il prelievo è 1/5 .
Tali percentuali si applicano sull’importo eccedente il minimo vitale. In ogni caso la somma delle trattenute non può superare la metà della pensione e deve rispettare la soglia impignorabile di cui all’art. 545 c.p.c.
6. Casi particolari
- NASpI e altre indennità sostitutive: la sentenza 85/2015 equipara l’indennità di disoccupazione alle pensioni ai fini del pignoramento . Anche qui si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c.
- Prestazioni assistenziali: assegno sociale, pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento sono impignorabili. Il D.Lgs. 38/2023 (convertito con L. 142/2022) ha chiarito che il limite minimo di 1.000 € e il raddoppio dell’assegno sociale si applicano anche ai procedimenti pendenti .
- Stipendi e tredicesime di dipendenti pubblici: per i dipendenti pubblici non pensionati, la trattenuta per debiti fiscali sulla tredicesima è di solito un decimo se il reddito mensile è superiore a 2.500 €; per importi inferiori la trattenuta si riduce . Questa regola si applica anche al TFR.
Procedura passo‑passo del pignoramento della pensione e della tredicesima
Conoscere le fasi della procedura esecutiva consente al debitore di esercitare tempestivamente le proprie difese. Di seguito si illustra il percorso tipico di un pignoramento presso terzi riferito alla pensione.
1. Notifica del titolo esecutivo
Il creditore deve essere munito di un titolo valido (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, atto di accertamento fiscale definitivo, cartella esattoriale esecutiva). Dopo aver notificato il titolo e l’atto di precetto (intimazione a pagare entro dieci giorni), se il debitore non adempie può procedere al pignoramento.
2. Atto di pignoramento
Nel caso di pensione, il creditore notifica al debitore e all’INPS (terzo pignorato) l’atto di pignoramento presso terzi. Da tale momento il terzo è obbligato a custodire le somme dovute al debitore fino all’esito della procedura.
L’atto deve contenere:
- l’indicazione del credito per il quale si procede;
- il titolo esecutivo e il precetto;
- l’invito al terzo a dichiarare l’esistenza di somme dovute al debitore.
3. Udienza di comparizione e dichiarazione del terzo
Entro dieci giorni dal pignoramento, il terzo deve dichiarare al giudice se e quali somme detiene per conto del debitore. In caso di omissione, il giudice può condannarlo al pagamento delle somme dovute. All’udienza fissata il giudice accerta l’esistenza del credito e le eventuali eccezioni del debitore.
4. Ordinanza di assegnazione
Accertata la sussistenza del credito e la regolarità del pignoramento, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione, con la quale dispone che l’INPS trattenga mensilmente la quota pignorata (anche sulla tredicesima) e la versi al creditore. L’ordinanza precisa l’importo da trattenere, i limiti del minimo vitale e la durata della trattenuta. Se il pignoramento avviene per crediti fiscali, l’ordinanza indicherà le percentuali progressive (1/10, 1/7, 1/5).
5. Estinzione e sospensione del pignoramento
Una volta soddisfatto il credito, l’INPS cessa le trattenute e versa l’intera pensione al debitore. È possibile ottenere la sospensione del pignoramento qualora vi siano motivi gravi (ad esempio impugnazione del titolo o pagamento della somma dovuta). L’istanza di sospensione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione.
6. Opposizione agli atti esecutivi
Il debitore può proporre:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), se contesta il diritto del creditore ad agire in via esecutiva (es. prescrizione del credito);
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), se lamenta vizi formali del pignoramento (es. errore nel calcolo della somma, mancato rispetto dei limiti di impignorabilità);
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), se un terzo vanta un diritto di proprietà o di prelazione sulla somma pignorata.
Il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi è 20 giorni dalla notifica o conoscenza dell’atto. È fondamentale agire tempestivamente.
Difese e strategie legali per proteggere la tredicesima
1. Verifica dei limiti impignorabili
La prima difesa consiste nel controllare che la trattenuta rispetti i limiti di legge. È necessario verificare:
- l’importo della pensione mensile e della tredicesima;
- la misura dell’assegno sociale dell’anno di riferimento;
- l’eventuale cumulabilità con altre trattenute (debiti alimentari o fiscali).
Se il creditore o l’INPS trattengono somme superiori, è possibile proporre opposizione e chiedere la riduzione della quota.
2. Eccezione del minimo vitale
L’art. 545 c.p.c. tutela un minimo vitale pari ad almeno due volte l’assegno sociale (1.092,48 € per il 2026) . Anche in caso di pignoramenti speciali (art. 69 L. 153/1969) il pensionato ha diritto al mantenimento del trattamento minimo. Se il pignoramento viola il minimo vitale, il giudice deve ridurre la quota.
3. Contestazione del titolo o del precetto
Se il credito è prescritto, già pagato o estinto, è possibile proporre opposizione all’esecuzione per eccepire l’inesistenza del diritto del creditore. Ad esempio, alcune cartelle esattoriali si prescrivono in cinque anni; se il creditore agisce tardivamente, il pignoramento può essere annullato.
4. Sospensione o conversione del pignoramento
In casi di particolare gravità (malattia, perdita del lavoro di un familiare), si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione. Il debitore può anche chiedere la conversione del pignoramento, depositando una somma equivalente alle rate da versare al creditore. Questa soluzione consente di evitare la trattenuta mensile sulla pensione.
5. Ricorso per eccessiva onerosità
Se la trattenuta compromette la sussistenza del pensionato, è possibile chiedere al giudice la riduzione della quota pignorata per “eccessiva onerosità” (art. 68 D.P.R. 602/1973). È una difesa spesso utilizzata nei pignoramenti fiscali.
6. Transazione stragiudiziale
Talvolta è opportuno avviare una trattativa con il creditore per rateizzare il debito o concordare uno stralcio. L’ausilio dell’avvocato permette di ottenere condizioni più vantaggiose, scongiurando il pignoramento.
7. Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
Se il debitore è sovraindebitato (es. pensionato che non riesce a pagare più debiti), può accedere alla procedura di composizione della crisi prevista dalla L. 3/2012. Tale procedura consente di proporre un piano del consumatore, l’esdebitazione o l’accordo di ristrutturazione dei debiti. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nell’intero iter.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e piani del consumatore
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate dei debiti fiscali. La più recente è la Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231-252, L. 197/2022), che consente di estinguere le cartelle affidate alla riscossione fra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo imposta e interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. Il pagamento può avvenire in unica soluzione (termine iniziale 31 ottobre 2023) o in un massimo di 18 rate distribuite fino al 2025 . Successivi decreti hanno esteso i termini:
- D.L. 215/2023 (Milleproroghe) e D.L. 145/2023 hanno prorogato il pagamento delle prime due rate (per l’anno 2023) e consentito il versamento delle rate residue nel 2024 e 2025 .
- È prevista una tolleranza di cinque giorni per il pagamento delle rate.
Accedere alla rottamazione può evitare il pignoramento poiché consente di regolarizzare la posizione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
2. Stralcio dei piccoli debiti
Alcune norme finanziarie prevedono lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 € affidati alla riscossione entro il 2015. Prima di affrontare un pignoramento conviene verificare se il debito rientra fra quelli abbuonati.
3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
La Legge 3/2012 permette ai soggetti non fallibili (pensionati, lavoratori autonomi, professionisti) di risolvere situazioni di sovraindebitamento mediante:
- Piano del consumatore: il debitore, con l’assistenza dell’OCC, propone ai creditori un piano di pagamento, che prevede la soddisfazione parziale dei debiti in proporzione al reddito. Il giudice omologa il piano se è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Accordo di ristrutturazione: richiede l’approvazione di almeno il 60% dei creditori e consente di ridurre gli importi dovuti.
- Liquidazione controllata: consente la vendita dei beni del debitore e l’esdebitazione dei debiti residui dopo tre anni.
Il ricorso a questi strumenti può sospendere o bloccare le procedure esecutive, compresi i pignoramenti sulla pensione. L’Avv. Monardo, grazie alla propria iscrizione agli elenchi dei Gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia, può assistere nella preparazione e presentazione delle domande.
4. Riforma della crisi d’impresa e negoziazione assistita
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la figura dell’Esperto negoziatore per le imprese in crisi. Sebbene la disciplina riguardi principalmente le società, l’esperienza maturata dagli avvocati e commercialisti in queste procedure favorisce la ricerca di accordi transattivi anche per i privati.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le notifiche: non leggere o sottovalutare un atto di precetto o un atto di pignoramento può essere fatale. Spesso la legge concede pochi giorni per reagire.
- Confondere pignoramento e rateizzazione: la rateizzazione di cartelle non sospende automaticamente l’azione esecutiva. Solo la concessione della dilazione o la rottamazione perfezionata ne impediscono gli effetti.
- Non verificare l’ammontare della pensione minima: la soglia impignorabile cambia ogni anno; applicare soglie degli anni precedenti può portare a errori. È opportuno consultare regolarmente l’aggiornamento dell’assegno sociale.
- Non contestare la prescrizione: molti debiti tributari e contributivi si prescrivono in cinque anni; se il creditore agisce tardivamente, l’opposizione può essere vittoriosa.
- Affrontare da soli la procedura: la materia è complessa. Rivolgersi a professionisti specializzati consente di individuare la strategia più efficace, evitare vizi procedurali e cogliere opportunità come rottamazioni o piani del consumatore.
- Sottovalutare la possibilità di accordi: in molti casi il creditore è disponibile a una transazione perché la procedura di pignoramento è lunga e costosa. Una trattativa ben condotta può ridurre significativamente l’importo dovuto.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme e sentenze chiave sulla pignorabilità della pensione
| Normativa/decisione | Riferimento | Contenuto principale |
|---|---|---|
| Art. 545 c.p.c. | Commi 4-7 | Limiti di impignorabilità delle pensioni: doppio assegno sociale (min. 1.000 €) impignorabile; pignorabilità 1/5; tre volte l’assegno sociale per somme su conto |
| D.P.R. 180/1950 art. 2 | Pignoramento fino a 1/3 per crediti alimentari, 1/5 per debiti verso lo Stato o l’ente erogatore e per tributi; limite complessivo pari a 1/2 o 1/5 a seconda delle cause | |
| L. 876/1953 | Istituzione della tredicesima mensilità per i pensionati; proporzionalità al servizio; soggetta alle stesse ritenute della pensione | |
| D.P.R. 1092/1973 art. 94 | Conferma la tredicesima nel trattamento di quiescenza con calcolo su 1° dicembre e proporzionalità | |
| Art. 69 L. 153/1969 | Pignoramento fino a 1/5 per recupero prestazioni indebite o omissioni contributive; tutela del trattamento minimo | |
| Corte costituzionale n. 468/2002 | Legittima il pignoramento delle pensioni per debiti fiscali entro 1/5 | |
| Corte costituzionale n. 85/2015 | Equipara NASpI e prestazioni sostitutive alle pensioni in tema di pignorabilità | |
| Corte costituzionale n. 216/2025 | Legittima l’art. 69 L. 153/1969; bilancia tutela del sistema pensionistico e minimo vitale | |
| Cass. civ. 26042/2018 | Prima della riforma 2015, somme accreditate in banca erano pienamente pignorabili; dopo, protezione del minimo vitale su conti | |
| Circolare INPS n. 38/2023 | Applicazione del nuovo limite di 1.000 € e del doppio/triplo dell’assegno sociale anche ai procedimenti pendenti |
Tabella 2 – Soglie di impignorabilità e percentuali (anno 2026)
| Voce | Importo/percentuale |
|---|---|
| Assegno sociale 2026 | €546,24 |
| Soglia impignorabile pensione (2× assegno) | €1.092,48 minimo, comunque non inferiore a €1.000 |
| Soglia impignorabile su conto corrente (3× assegno) | €1.638,72 |
| Limite pignoramento crediti ordinari | 1/5 della parte eccedente |
| Limite pignoramento crediti alimentari | Fino a 1/3 |
| Limite pignoramento tributi (riscossione) | 1/10 < €2.500; 1/7 tra €2.500-€5.000; 1/5 > €5.000 |
Tabella 3 – Principali scadenze della Rottamazione‑quater (sintesi)
| Termine | Descrizione |
|---|---|
| 31 ottobre 2023 | Scadenza pagamento in unica soluzione (termini originari) |
| 30 novembre 2023 | Seconda rata (termini originari) |
| 2024-2025 | Rate successive (fino a 18 rate totali) con scadenze 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre |
| Proroghe e tolleranza | D.L. 215/2023 e D.L. 145/2023 hanno prorogato alcune scadenze; è previsto un margine di 5 giorni per i pagamenti |
FAQ (domande frequenti)
- La tredicesima della pensione è sempre pignorabile?
Risposta: No. La tredicesima è una componente della pensione e risente dei limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. È impignorabile fino al doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 €. La parte eccedente può essere pignorata nei limiti di 1/5 o 1/3 a seconda del credito . - Se ho un debito con l’INPS per prestazioni indebite, quanto possono trattenermi sulla tredicesima?
L’INPS può trattenere fino a un quinto della pensione (compresa la tredicesima) per recuperare prestazioni indebitamente percepite o contributi omessi . L’ordinanza 216/2025 ha confermato la legittimità di questa trattenuta speciale . - La tredicesima è impignorabile se la pensione è bassa?
Sì. Se l’importo della pensione (comprensivo della tredicesima) non supera il doppio dell’assegno sociale (€1.092,48 per il 2026), non può essere pignorata . - Le somme sul conto corrente comprendono anche la tredicesima?
Sì. Se la pensione e la tredicesima sono versate sul conto prima del pignoramento, è impignorabile un importo fino al triplo dell’assegno sociale (€1.638,72 nel 2026). Il resto può essere pignorato . - Un pignoramento già in corso può essere adeguato alle nuove soglie?
Secondo la circolare INPS n. 38/2023, i nuovi limiti (1.000 € minimo e doppio/triplo dell’assegno sociale) si applicano anche ai procedimenti pendenti quando non sia stata ancora emessa l’ordinanza di assegnazione . - Cosa succede se percepisco anche l’assegno sociale?
L’assegno sociale e le prestazioni assistenziali sono impignorabili. Tuttavia, se percepisci anche una pensione, il calcolo del minimo vitale tiene conto del doppio dell’assegno sociale. - Le detrazioni per debiti fiscali hanno percentuali diverse?
Sì. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione applica una trattenuta del 10% sotto i 2.500 €, del 14,28% (1/7) tra 2.500 e 5.000 €, e del 20% oltre 5.000 €, sempre limitatamente alla quota pignorabile . - Che differenza c’è fra pignoramento presso l’INPS e pignoramento del conto?
Il pignoramento presso l’INPS prevede che l’ente trattenga direttamente la quota dovuta, applicando i limiti dell’art. 545 c.p.c. Se la pensione è già sul conto, la tutela è ridotta al triplo dell’assegno sociale; prima del 2015 la protezione non era garantita . - Il creditore può pignorare anche l’intera tredicesima come “premio” o “bonus”?
No. La tredicesima segue le stesse regole della pensione ordinaria. Non essendo un premio aziendale, non può essere pignorata oltre i limiti indicati. - Le pensioni di reversibilità sono pignorabili?
Sì, ma sempre nel rispetto dei limiti di impignorabilità. La pensione di reversibilità è soggetta alla trattenuta di 1/5 (o 1/3 per crediti alimentari) sulla parte eccedente il minimo vitale. - È possibile evitare il pignoramento aderendo alla rottamazione?
Se il debito è di natura tributaria e rientra nelle cartelle ammesse alla definizione agevolata, aderire alla rottamazione‑quater può sospendere le procedure esecutive . - Posso chiedere la sospensione per motivi di salute?
È possibile presentare al giudice istanza di sospensione del pignoramento in presenza di circostanze gravi documentate (es. malattia), affinché valuti un’eccessiva onerosità e disponga la riduzione o sospensione. - Se ho più debiti con creditori diversi, come viene calcolata la trattenuta?
Le trattenute cumulate non possono superare la metà della pensione o la somma delle quote previste (ad esempio 1/5 + 1/3). Il giudice deve coordinare le diverse cause di pignoramento . - Le somme trattenute dall’INPS comprendono anche le addizionali regionali e comunali?
Sì. La quota pignorata si calcola sulla pensione al lordo delle trattenute fiscali; l’INPS versa al creditore l’importo al netto delle ritenute di legge. - Cosa succede alla tredicesima se ho ottenuto la sospensione della pensione per reimpiego?
L’art. 97 del D.P.R. 1092/1973 prevede che la tredicesima è sospesa se il pensionato presta servizio presso l’amministrazione. Se però matura una differenza tra la tredicesima da pensione e quella da lavoratore, spetta la maggiore . - Le pensioni di invalidità civile sono pignorabili?
No. Le pensioni e le indennità di invalidità civile sono impignorabili in forza dell’art. 545 comma 2 c.p.c. - Come vengono trattati i prestiti con cessione del quinto sulla tredicesima?
Il contratto di cessione del quinto riguarda sia la pensione ordinaria sia la tredicesima, poiché quest’ultima è soggetta alle stesse ritenute . Le banche applicano la trattenuta anche sulla gratifica natalizia. - Se il creditore non notifica l’atto di precetto prima del pignoramento, cosa posso fare?
La mancanza di precetto determina la nullità del pignoramento. È possibile proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni per far dichiarare la nullità. - Qual è il termine di prescrizione dei crediti contributivi INPS?
In generale è quinquennale, salvo interruzioni. Se l’INPS procede oltre tale termine senza interrompere la prescrizione, l’opposizione può fare annullare il pignoramento. - Il trattamento minimo può essere pignorato per assegni di mantenimento al coniuge?
La giurisprudenza ammette che il giudice possa derogare parzialmente al minimo vitale in caso di crediti alimentari particolarmente gravi. Tuttavia resta garantita una quota minima per il pensionato, in genere pari alla pensione sociale.
Simulazioni pratiche
Le simulazioni aiutano a capire concretamente come vengono applicate le norme. Presentiamo alcuni esempi numerici per il 2026.
Esempio 1 – Pignoramento ordinario di una pensione con tredicesima
- Dati di base: Pensione mensile €1.500; tredicesima €1.500; nessun altro reddito.
- Minimo vitale: 1.092,48 € (2× assegno sociale) .
- Quota pignorabile: l’eccedenza rispetto al minimo vitale è di €407,52 (1.500 – 1.092,48). Il creditore ordinario può pignorare 1/5 di tale eccedenza, cioè €81,50 al mese.
- Pignoramento sulla tredicesima: si applica lo stesso calcolo. L’INPS trattiene €81,50 sulla tredicesima e versa la differenza al pensionato.
- Somme su conto bancario: Se la pensione viene accreditata sul conto prima del pignoramento, è impignorabile l’importo fino a €1.638,72. Tuttavia, poiché la pensione è inferiore a questa soglia, non vi è quota pignorabile sul conto.
Esempio 2 – Pignoramento per debito fiscale superiore a 5.000 €
- Dati di base: Pensione €3.000; tredicesima €3.000; debito con Agenzia Entrate‑Riscossione di 10.000 €.
- Calcolo minimo vitale: €1.092,48 impignorabile.
- Eccedenza: €1.907,52.
- Percentuale fiscale: 1/5 (20%) perché la pensione è superiore a €5.000 annui . La trattenuta mensile sarà €381,50 (20% di 1.907,52).
- Trattenuta sulla tredicesima: ulteriore €381,50.
- Sommatoria: il debitore subisce una trattenuta totale annua di circa €4.578 (12 mensilità + tredicesima).
Esempio 3 – Recupero INPS per prestazioni indebite
- Dati di base: Pensione €1.100; tredicesima €1.100; l’INPS richiede il rimborso di €2.400 per prestazioni indebite.
- Art. 69 L. 153/1969: l’INPS può trattenere fino a 1/5 della pensione, anche se inferiore al minimo vitale, ma deve rispettare il trattamento minimo . Il trattamento minimo 2026 è €598,61 (valore ipotetico per esempio).
- Calcolo trattenuta: la pensione eccede il minimo di €501,39 (1.100 – 598,61). L’INPS può trattenere 1/5 di tale eccedenza, ossia €100,28.
- Durata: occorreranno 24 mesi per recuperare l’intero credito (€2.400 / €100). La stessa quota verrà trattenuta sulla tredicesima.
Conclusione
La tredicesima della pensione non è un “bonus” immune da pignoramenti ma parte integrante del trattamento pensionistico. Pertanto, soggiace alle norme che bilanciano il diritto del creditore con quello del pensionato a conservare un minimo vitale. La legislazione italiana (art. 545 c.p.c., D.P.R. 180/1950, art. 69 L. 153/1969) e le pronunce della Corte costituzionale e della Cassazione hanno definito un sistema dettagliato di soglie e percentuali che variano a seconda della natura del credito e dell’importo della pensione .
Le riforme del 2015 e del 2022 hanno rafforzato le tutele del debitore introducendo il minimo impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €) e, per le somme su conto, il triplo dell’assegno . La giurisprudenza più recente (sentenza Cassazione 26042/2018 e ordinanza 216/2025 della Corte costituzionale) ha chiarito la corretta applicazione di tali limiti, estendendoli anche alle pensioni già accreditate e alle prestazioni sostitutive .
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