Introduzione
Quando un debitore riceve un atto di pignoramento del conto corrente si trova improvvisamente con il proprio denaro bloccato. Le somme depositate sono vincolate dal creditore procedente (che può essere un privato o l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione) e la banca, terzo pignorato, deve eseguire una serie di adempimenti. Questa situazione genera spesso panico e una domanda frequente è: “Posso aprire un nuovo conto corrente dopo il pignoramento?”. In altre parole, è legittimo cercare di spostare le proprie entrate future su un altro istituto di credito per continuare a vivere e pagare le spese quotidiane?
La risposta, come vedremo, non è un secco sì o no, ma dipende da diversi fattori normativi e giurisprudenziali. Dopo la notifica del pignoramento, il debitore conserva alcuni diritti e ha a disposizione strumenti di difesa per evitare il blocco totale delle proprie risorse. È quindi fondamentale conoscere:
- La disciplina del pignoramento del conto corrente prevista dal codice di procedura civile (artt. 543, 545, 546 c.p.c.), dal D.P.R. n. 602/1973 (artt. 72‑bis e 72‑ter) e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
- I limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e somme vitali (triplo dell’assegno sociale), sanciti dall’art. 545 c.p.c. e dal D.L. n. 83/2015.
- Le recenti sentenze della Corte di Cassazione (2020‑2026), della Corte costituzionale e della giurisprudenza di merito che chiariscono se si possono aprire nuovi conti e come si applica il pignoramento alle rimesse su conti negativi o cointestati.
Perché questo tema è cruciale nel 2026
Nel 2026 l’assegno sociale è salito a 546,24 euro. Ciò significa che la soglia di impignorabilità per stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente è 1 638,72 euro, ossia tre volte l’assegno sociale . Le somme già presenti sul conto alla data della notifica del pignoramento sono aggredibili solo per la parte che eccede tale importo, mentre le somme accreditate dopo il pignoramento sono sequestrabili nel limite di un quinto (per i creditori privati) o secondo le percentuali previste dall’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione .
Inoltre la Cassazione con la sentenza n. 28520/2025 ha affermato che nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 la banca deve versare all’agente della riscossione non solo il saldo positivo esistente al momento della notifica ma anche gli importi che si accumulano nei 60 giorni successivi (il cosiddetto spatium deliberandi) . Ciò rende ancora più stringente la tutela del creditore fiscale e suscita interrogativi su come gestire i propri incassi.
Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
Per affrontare correttamente una procedura di pignoramento è importante affidarsi a professionisti con esperienza specifica in diritto bancario, tributario e crisi da sovraindebitamento. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista iscritto all’albo speciale e coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che operano in tutta Italia. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. n. 118/2021.
Il team dell’avv. Monardo fornisce assistenza concreta al debitore nelle varie fasi della procedura:
- Analisi dell’atto di pignoramento e verifica della regolarità formale e sostanziale.
- Ricorsi ed opposizioni contro pignoramenti illegittimi o esorbitanti.
- Sospensione ed estinzione del pignoramento mediante accordi stragiudiziali, piani di rientro o strumenti di definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio, transazioni fiscali).
- Trattative con la banca pignorata per svincolare le somme impignorabili o proporre soluzioni di ristrutturazione.
- Accesso alle procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione e la protezione dei beni essenziali.
Grazie all’esperienza maturata nelle procedure esecutive, lo studio è in grado di fornire consulenze personalizzate e tempestive.
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Quadro normativo: il pignoramento del conto corrente
Per comprendere se e quando si può aprire un nuovo conto corrente dopo un pignoramento è necessario conoscere le norme che regolano l’esecuzione forzata presso terzi. Di seguito analizziamo gli articoli principali del codice di procedura civile e del D.P.R. 602/1973, oltre agli interventi legislativi degli ultimi anni.
Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento presso terzi
Il pignoramento di somme presso una banca si effettua mediante un atto notificato sia al debitore sia al terzo (la banca). L’art. 543 c.p.c. elenca i contenuti obbligatori dell’atto, tra cui:
- l’indicazione del credito per cui si procede e del titolo esecutivo;
- l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati;
- l’ordine al terzo di dichiarare entro dieci giorni di quali beni o somme è debitore nei confronti dell’esecutato, specificando eventuali contestazioni ;
- l’avviso che il terzo è soggetto agli obblighi stabiliti dagli artt. 546 e 547 c.p.c. e alle sanzioni penali per false dichiarazioni o mancata dichiarazione.
La notifica del pignoramento presso terzi produce l’effetto di rendere indisponibili le somme in possesso del terzo nei limiti del credito vantato dal creditore.
Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti
L’art. 545 c.p.c. individua i crediti totalmente o parzialmente impignorabili. Per quanto riguarda i salari, stipendi, pensioni e altri emolumenti analoghi accreditati sul conto corrente del lavoratore/debitore, la norma – come modificata dal D.L. n. 83/2015 – stabilisce che:
- Le somme a titolo di stipendio o pensione accreditate sul conto prima del pignoramento possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale . Nel 2026 tale soglia è 1 638,72 euro .
- Le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento sono pignorabili nel limite fissato dal terzo, cioè un quinto per i creditori ordinari (esecuzioni civili) o secondo le percentuali previste dall’art. 72‑ter per le esecuzioni esattoriali .
- Restano impignorabili gli assegni di maternità, gli assegni di sostegno alla natalità e altre prestazioni assistenziali.
La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato la finalità protettiva della norma: la Corte costituzionale, con sentenza n. 12/2019, ha dichiarato illegittima la norma transitoria che escludeva l’applicazione della soglia del triplo dell’assegno sociale ai pignoramenti pendenti, imponendo l’estensione di tale tutela anche alle procedure in corso. La Corte ha precisato che il limite serve a garantire al debitore i mezzi necessari per vivere dignitosamente.
Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo pignorato
Quando la banca riceve la notifica del pignoramento deve, dalla data di notifica, assumere il ruolo di custode delle somme dovute al debitore. L’art. 546 c.p.c. prevede che il terzo:
- è soggetto agli obblighi di custodia sui beni e sulle somme dovute entro i limiti del credito pignorato e dei relativi accessori;
- deve dichiarare al creditore e al debitore, entro dieci giorni, se è debitore di somme o beni; in caso di conto corrente, deve indicare l’ammontare del saldo e l’esistenza di eventuali fidi o saldi negativi;
- non è obbligato a custodire le somme relativamente a stipendi, pensioni e trattamenti similari accreditati prima della notifica, nel limite del triplo dell’assegno sociale, come previsto dall’art. 545;
- deve applicare, per le somme accreditate dopo la notifica, le percentuali di pignorabilità ex art. 545 o art. 72‑ter (pignoramento esattoriale).
Il decreto legislativo n. 19/2024 ha modificato questo articolo inserendo limiti temporali e incrementi annuali, ma il principio di custodia della banca rimane fermo.
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 – Pignoramento dei crediti verso terzi (esecuzione fiscale)
Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, si applica il pignoramento speciale ex art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973. L’agente della riscossione può ordinare al terzo (ad esempio alla banca) di pagare direttamente a lui le somme dovute dal debitore. La norma stabilisce che:
- I crediti già maturati prima della notifica devono essere pagati entro 60 giorni ;
- I crediti maturati successivamente alla notifica sono pagati alle rispettive scadenze, entro i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni ;
- L’atto di pignoramento è redatto con le modalità dell’art. 72 e contiene i dati identificativi del debitore e del terzo .
L’art. 72‑ter, invece, fissa le percentuali di pignoramento per l’agente della riscossione: un decimo per crediti mensili fino a 2 500 €, un settimo tra 2 500 € e 5 000 € e un quinto per importi superiori a 5 000 € .
Cassazione n. 28520/2025 e il pignoramento di somme future
La Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 28520/2025, ha risolto un contrasto giurisprudenziale affermando che, nel pignoramento fiscale ex art. 72‑bis, la banca deve versare all’agente della riscossione sia il saldo positivo esistente al momento della notifica sia le somme che si accreditano nel periodo di 60 giorni successivo (lo spatium deliberandi), anche se il conto era in negativo al momento della notifica . La decisione richiama espressamente l’art. 72‑bis, il quale ordina al terzo di pagare entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica e alle scadenze quelle successive . Di conseguenza, chi riceve un pignoramento fiscale deve considerare che per i successivi due mesi ogni entrata sul conto potrebbe essere automaticamente trasferita al fisco.
Cassazione 36066/2021 e 9250/2020: conto in rosso e rimesse solutorie
Un problema frequente è quello dei conti affidati o con saldo negativo. La giurisprudenza ha stabilito che le somme accreditate su un conto con saldo in rosso non sono immediatamente pignorabili, perché servono soltanto a ridurre l’esposizione debitoria del correntista. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6393/2015, n. 9250/2020 e n. 36066/2021, ha affermato che:
- il pignoramento può colpire solo il saldo attivo del conto corrente;
- le rimesse aventi funzione solutoria su un conto affidato non costituiscono un nuovo credito in capo al correntista e non sono dunque pignorabili;
- l’unico bene pignorabile è l’eventuale saldo positivo, mentre il credito concesso dalla banca al correntista (fido) non costituisce un credito pignorabile .
Queste sentenze rafforzano la tutela del debitore che subisce un pignoramento su un conto in rosso: finché non si forma un saldo positivo, il creditore non potrà aggredire le somme che arrivano sul conto.
Cassazione 28772/2023: conto cointestato
Un altro tema molto dibattuto riguarda il pignoramento di conti correnti cointestati. Con la sentenza n. 28772/2023 la Cassazione ha chiarito che, salvo prova contraria, le somme presenti su un conto cointestato sono di proprietà comune in parti uguali tra i cointestatari; il pignoramento nei confronti di un solo cointestatario può colpire soltanto la sua quota ideale (la metà in caso di due cointestatari), ma il creditore può aggredire l’intero saldo se dimostra che le somme appartengono esclusivamente al debitore . La decisione ha affermato inoltre che la cointestazione crea un’obbligazione solidale nei confronti della banca: ciascun intestatario può compiere operazioni sull’intero saldo, salvo patto contrario.
Posso aprire un nuovo conto corrente dopo il pignoramento?
Alla luce delle norme esaminate, cerchiamo di rispondere alla domanda centrale dell’articolo: dopo che il conto corrente viene pignorato, è possibile aprirne un altro? La questione va analizzata sotto diversi profili: le limitazioni normative, le implicazioni pratiche e i rischi di ulteriori pignoramenti.
1. Non esiste un divieto generale di apertura di nuovi conti
Nella legislazione italiana non esiste alcuna norma che proibisca al debitore pignorato di aprire un nuovo conto corrente, a patto che non sia stato dichiarato interdetto o incapace. I soggetti protestati (che hanno emesso assegni scoperti o cambiali non pagate) possono subire restrizioni nell’apertura di conti, ma tale status è indipendente dal pignoramento . Dunque, in linea generale, il debitore può recarsi presso un’altra banca e chiedere l’apertura di un nuovo conto.
2. Effetti del pignoramento presso la stessa banca
Se il nuovo conto viene aperto presso la stessa banca in cui è già pendente il pignoramento, occorre prestare molta attenzione. Ai sensi degli artt. 543 e 546 c.p.c., l’atto di pignoramento viene notificato al terzo (banca) che diventa custode di tutti i beni e crediti detenuti per conto del debitore. La Cassazione ha più volte ribadito che il pignoramento presso terzi si estende a tutti i rapporti intrattenuti con il medesimo istituto di credito, compresi eventuali conti futuri:
- Il terzo pignorato è obbligato a custodire le somme dovute al debitore nei limiti del credito pignorato.
- L’ingiunzione al terzo di non disporre dei beni si riferisce a tutte le somme che la banca deve al cliente, non solo a quelle giacenti sul conto originariamente indicato .
Pertanto, se il debitore apre un nuovo conto nello stesso istituto, la banca sarà tenuta a vincolare anche questo rapporto fino a concorrenza del credito pignorato. Aprire un nuovo conto presso la stessa banca non consente di eludere il pignoramento e anzi può peggiorare la situazione: le nuove somme potrebbero essere sequestrate subito.
3. Apertura di un nuovo conto presso un’altra banca
Molti debitori scelgono di aprire un nuovo conto in un istituto di credito diverso da quello colpito dal pignoramento. A tal fine bisogna tenere presente che:
- Il pignoramento non si estende automaticamente ai conti aperti presso altre banche. Il vincolo opera solo nei confronti del terzo destinatario dell’atto di pignoramento (art. 543 c.p.c.). La banca non destinataria dell’atto non è obbligata a bloccare i fondi.
- Tuttavia, il creditore può venire a conoscenza del nuovo conto (ad esempio tramite indagini presso l’anagrafe dei rapporti finanziari) e può notificare un nuovo pignoramento a quel nuovo istituto. La decisione di aprire un conto altrove garantisce solo una finestra di tempo prima che l’eventuale nuovo atto venga notificato.
- È consigliabile non far transitare sul nuovo conto importi eccedenti le soglie di impignorabilità (stipendi, pensioni o altri redditi vitali) e di mantenere trasparenza nell’utilizzo del conto, perché eventuali movimenti sospetti potrebbero essere interpretati come sottrazione fraudolenta di beni o come violazione del dovere di non disperdere i beni pignorati.
In sintesi, aprire un nuovo conto in una banca diversa è tecnicamente possibile e può consentire al debitore di continuare a gestire le proprie entrate. Tuttavia occorre valutare i rischi di un futuro pignoramento e rispettare le prescrizioni di legge.
4. Conti cointestati e conti per terzi
Alcuni debitori pensano di risolvere il problema chiedendo a un familiare di aprire un conto a suo nome o aggiungendo il proprio nome a un conto cointestato. Tale soluzione comporta notevoli rischi legali:
- Conti cointestati: come visto, la Cassazione n. 28772/2023 presume che i fondi appartengano ai cointestatari in parti uguali . Pertanto il pignoramento può colpire la quota idealmente spettante al debitore. Se un soggetto diventa cointestatario di un conto dopo la notifica del pignoramento, il creditore potrebbe sostenere che la finalità è quella di sottrarre beni all’esecuzione; ciò potrebbe integrare gli estremi di una truffa ai creditori.
- Conti intestati a parenti o terzi: trasferire somme di denaro su conti di parenti per evitarne il pignoramento può configurare la violazione dell’art. 388 c.p. (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) o di altre fattispecie penali. L’operazione è rischiosa, oltre che moralmente discutibile.
È quindi preferibile operare in piena legalità, sfruttando gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per proteggere le somme impignorabili e contestare eventuali abusi.
Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento
Vediamo ora cosa succede, passo dopo passo, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente.
1. Notifica dell’atto di pignoramento
Il creditore notifica l’atto di pignoramento al debitore e alla banca (terzo). L’atto deve contenere le indicazioni richieste dall’art. 543 c.p.c. e deve essere corredato del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento, ecc.). Dal momento della notifica, la banca deve conservare le somme dovute al debitore nei limiti del credito .
2. Dichiarazione della banca
Entro dieci giorni dalla notifica, la banca deve dichiarare se e in quale misura è debitrice del debitore pignorato. Tale dichiarazione (ex art. 547 c.p.c.) deve indicare:
- il saldo del conto corrente e l’esistenza di eventuali fidi;
- la presenza di altri rapporti in essere con il cliente (depositi titoli, libretti, ecc.);
- la destinazione delle somme (es. stipendi, pensioni) e la loro pignorabilità limitata.
Se la banca non rende la dichiarazione, il creditore può chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo del terzo.
3. Udienza e assegnazione
Una volta depositata la dichiarazione, il giudice fissa l’udienza per l’assegnazione. In questa fase:
- il giudice verifica la validità del pignoramento e decide se assegnare le somme al creditore;
- le parti possono formulare opposizioni (es. per vizi formali, prescrizione del credito, inesistenza di somme pignorabili, ecc.);
- il debitore può chiedere la riduzione o la sospensione del pignoramento se dimostra la sussistenza di importi impignorabili (triplo dell’assegno sociale, rimborso spese, ecc.).
Se non vi sono contestazioni, il giudice emette ordinanza di assegnazione e la banca trasferisce le somme al creditore nei limiti stabiliti.
4. Pignoramento esattoriale (Agenzia delle Entrate‑Riscossione)
Nel caso di pignoramento fiscale, la procedura è più rapida: l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis è redatto direttamente dall’agente della riscossione e notificato al debitore e alla banca. Quest’ultima è tenuta a versare le somme maturate nei 60 giorni successivi . Il debitore può proporre ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione o al giudice tributario per contestare eventuali illegittimità (es. prescrizione, indebito, violazione dei limiti di pignorabilità). In via amministrativa può chiedere la rateizzazione del debito o aderire a rottamazioni e saldo e stralcio.
5. Estinzione e conversione del pignoramento
Il pignoramento può estinguersi in diversi modi:
- Pagamento integrale del debito e delle spese;
- Accordo stragiudiziale con il creditore, ad esempio un piano di rientro o un saldo e stralcio;
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore deposita una somma pari al credito pignorato aumentato degli interessi e spese, e ottiene la sostituzione del bene pignorato con il denaro versato;
- Impugnazione con ricorso per opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), per contestare vizi formali o di notifica;
- Sovraindebitamento: accesso a procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione) che sospendono l’esecuzione e possono condurre alla esdebitazione.
Strategie e difese legali per il debitore
Il debitore non è privo di mezzi: la legge e la giurisprudenza offrono diversi strumenti per proteggere le somme necessarie alla vita e contestare pignoramenti irregolari. Ecco le principali strategie.
1. Verifica della regolarità formale del pignoramento
Molti pignoramenti sono viziati da errori formali che possono condurre alla nullità dell’atto. È opportuno controllare:
- l’esistenza del titolo esecutivo e la sua regolare notifica;
- la corretta indicazione del credito, degli interessi e delle spese;
- la competenza territoriale del giudice dell’esecuzione;
- la firma dell’atto da parte di un ufficiale giudiziario (pignoramento ordinario) o di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate (pignoramento fiscale).
Se vi sono vizi, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. chiedendo l’annullamento del pignoramento.
2. Eccezioni sostanziali: prescrizione, inesistenza del credito, nullità del titolo
Il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere al pignoramento. Ad esempio:
- Prescrizione: se il credito è prescritto (es. per cartelle esattoriali dopo 5 anni), il pignoramento è illegittimo;
- Inesistenza o estinzione del debito: a seguito di pagamenti già effettuati, transazioni o sentenze favorevoli al debitore;
- Nullità del titolo: se la sentenza o il decreto ingiuntivo sono stati revocati o annullati.
Queste eccezioni vanno sollevate con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con ricorso davanti al giudice tributario (per i pignoramenti fiscali).
3. Tutela delle somme impignorabili (triplo dell’assegno sociale)
Come visto, le somme accreditate a titolo di stipendio o pensione prima della notifica del pignoramento sono impignorabili fino a 1 638,72 euro nel 2026 . Se la banca congela tutto il saldo senza rispettare questa soglia, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento per ottenere lo sblocco della quota impignorabile. Anche le somme accreditate dopo la notifica sono pignorabili solo nel limite di un quinto (pignoramento ordinario) o secondo l’art. 72‑ter (pignoramento fiscale), perciò il debitore può contestare eventuali eccessi.
4. Impugnazione del pignoramento di conti in rosso
Se il conto è in rosso, le somme accreditate servono a ridurre il debito del correntista verso la banca e non costituiscono un credito. Le Cassazioni 6393/2015, 9250/2020 e 36066/2021 chiariscono che non è pignorabile la rimessa su un conto con saldo negativo finché il saldo non diventa positivo . Pertanto, se un creditore tenta di pignorare un conto affidato senza saldo attivo, il debitore può contestare la procedura.
5. Conti cointestati: determinazione della quota aggredibile
Se il debitore è cointestatario di un conto, il creditore può pignorare solo la quota parte di sua titolarità. In assenza di prova contraria si presume la co‑proprietà paritaria . Il debitore può opporsi al pignoramento invocando la presunzione di titolarità paritaria o, viceversa, dimostrando che le somme appartengono all’altro cointestatario.
6. Opposizione agli atti esecutivi e ricorso per eccesso di prelievo
Se la banca o l’agente della riscossione trattengono somme superiori ai limiti di legge, il debitore può promuovere:
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per contestare la violazione dei limiti di pignorabilità;
- Ricorso al giudice dell’esecuzione per chiedere l’immediato svincolo della quota impignorabile e la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- Reclamo all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione affinché adegui le trattenute alle percentuali di legge.
L’assistenza di un professionista è essenziale per rispettare i termini (generalmente 20 giorni) e presentare motivazioni fondate.
Strumenti alternativi e soluzioni per definire il debito
Oltre alle difese processuali, esistono strumenti che consentono di risolvere l’esposizione debitoria e ottenere l’esdebitazione. Ecco quelli più rilevanti.
1. Rottamazione e definizioni agevolate
Periodicamente il legislatore prevede definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio) che permettono di pagare solo l’imposta dovuta senza sanzioni o interessi, oppure di cancellare una parte del debito in funzione dell’ISEE. Aderendo a una rottamazione, il debitore ottiene la sospensione delle procedure esecutive e può dilazionare il pagamento. Le rottamazioni sono state introdotte dal D.L. 193/2016 e riproposte negli anni successivi. È importante verificare se la propria cartella rientra tra i ruoli definibili e rispettare i termini di adesione.
2. Transazioni fiscali e accordi con l’Agenzia delle Entrate
Per debiti fiscali elevati, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) consente di proporre all’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale, prevedendo la falcidia o la dilazione del debito tributario nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. L’adesione richiede un piano attestato e l’assistenza di professionisti qualificati.
3. Piani del consumatore e accordi di composizione della crisi
La legge n. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento consente a privati e consumatori sovraindebitati di accedere a tre strumenti:
- Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche con debiti verso finanziarie, banche o fisco; prevede la ristrutturazione dei debiti senza necessità di consenso dei creditori e la falcidia dei debiti chirografari.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: necessita del voto favorevole dei creditori che rappresentino il 60 % dei crediti e permette di dilazionare e ridurre l’esposizione.
- Liquidazione del patrimonio: il debitore cede i propri beni a un liquidatore per soddisfare i creditori e, al termine della procedura, ottiene l’esdebitazione.
L’avv. Monardo, in quanto gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella predisposizione di queste procedure.
4. Esdebitazione del fallito e del consumatore
Il nuovo Codice della crisi estende la possibilità di ottenere l’esdebitazione al fallito persona fisica e al consumatore onesto che, con la liquidazione del patrimonio, abbia adempiuto gli obblighi imposti dal piano. Ciò consente di liberarsi definitivamente dai debiti residui.
5. Negoziazione assistita e mediazione
La negoziazione assistita (D.L. 132/2014) e la mediazione civile offrono la possibilità di raggiungere un accordo con i creditori evitando l’esecuzione forzata. Con l’aiuto di un avvocato si può proporre una soluzione transattiva, magari offrendo garanzie personali o ipotecarie.
Errori comuni da evitare
Nella gestione di un pignoramento del conto corrente è facile commettere errori che possono aggravare la posizione del debitore. Ecco i principali:
- Ignorare gli atti ricevuti: non rispondere alla notifica del pignoramento o alla dichiarazione della banca può comportare la perdita di diritti o l’aggravarsi delle sanzioni. Occorre attivarsi subito.
- Confondere i diversi pignoramenti: il pignoramento ordinario e quello esattoriale hanno procedure e limiti diversi. Utilizzare la difesa sbagliata può rendere inammissibile il ricorso.
- Aprire un nuovo conto nella stessa banca pensando di aggirare il pignoramento. Come visto, il vincolo si estende a tutti i rapporti presso lo stesso istituto.
- Intestare somme a terzi per sottrarle all’esecuzione: tale comportamento può integrare reati penali.
- Non far valere la soglia del triplo dell’assegno sociale: molti debitori non sanno che le somme accreditate prima del pignoramento sono protette fino a 1 638,72 euro ; è fondamentale chiedere lo sblocco di questa quota.
- Non opporsi a pignoramenti di conti in rosso: le somme versate su conti negativi non sono pignorabili .
- Ignorare le possibilità di definizione agevolata e sovraindebitamento: non verificare se si può accedere a rottamazioni, transazioni fiscali o piani del consumatore significa perdere opportunità di riduzione del debito.
Tabelle riepilogative
Per agevolare la consultazione, si riportano alcune tabelle sintetiche con i principali limiti di pignorabilità, le percentuali e le procedure applicabili.
Tabella 1 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni nel 2026
| Tipo di reddito | Soglia/percentuale | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Stipendio/pensione accreditato prima del pignoramento | Impignorabile fino a 1 638,72 € (triplo dell’assegno sociale) | Art. 545, comma 8, c.p.c.; sentenza Corte costituzionale n. 12/2019 |
| Stipendio/pensione accreditato dopo il pignoramento (creditore privato) | Pignorabile fino a 1/5 dell’importo netto | Art. 545, commi 3‑4, c.p.c. |
| Stipendio/pensione accreditato dopo il pignoramento (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) | Pignorabile: 1/10 fino a 2 500 €, 1/7 tra 2 500 € e 5 000 €, 1/5 oltre 5 000 € | Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 |
| Somme su conto in rosso | Non pignorabili finché il saldo non diventa positivo | Cass. 6393/2015, 9250/2020, 36066/2021 |
Tabella 2 – Procedura del pignoramento del conto corrente
| Fase | Descrizione | Riferimento |
|---|---|---|
| Notifica atto di pignoramento | Il creditore notifica l’atto al debitore e alla banca, con indicazione del credito e ingiunzione di non disporre dei beni | Art. 543 c.p.c. |
| Dichiarazione del terzo | La banca, entro 10 giorni, comunica il saldo e i rapporti in essere | Art. 546, 547 c.p.c. |
| Udienza di assegnazione | Il giudice valuta la dichiarazione e assegna le somme al creditore, nel rispetto dei limiti di pignorabilità | Artt. 548‑549 c.p.c. |
| Pignoramento esattoriale | L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ordina alla banca di versare le somme maturate entro 60 giorni e alle scadenze successive | Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 |
| Opposizioni | Il debitore può contestare il pignoramento per vizi formali o sostanziali e chiedere lo sblocco delle somme impignorabili | Artt. 615, 617 c.p.c.; sentenze Cassazione |
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo a domande frequenti che i debitori si pongono dopo il pignoramento del conto corrente.
- Posso aprire un nuovo conto corrente se il mio è stato pignorato? – Sì, non esiste un divieto generale di aprire un nuovo conto. Tuttavia, se il nuovo conto è presso la stessa banca, il pignoramento si estende anche ad esso. Se è presso un’altra banca, il creditore potrà pignorarlo successivamente notificando un nuovo atto.
- Se apro un nuovo conto presso un’altra banca, il pignoramento si applica automaticamente? – No. Il pignoramento opera solo nei confronti della banca destinataria dell’atto. Tuttavia il creditore può scoprire il nuovo conto e notificare un altro pignoramento.
- Posso ritirare le somme impignorabili dal mio vecchio conto? – Sì, puoi chiedere alla banca o al giudice dello sblocco di somme fino al triplo dell’assegno sociale (1 638,72 € nel 2026) relative a stipendi/pensioni accreditati prima del pignoramento .
- Cosa succede se il conto era in rosso al momento del pignoramento? – Le somme versate su un conto negativo non sono pignorabili finché il saldo non diventa positivo . In pratica, il pignoramento rimane “inesecutivo” finché il conto non va in attivo.
- Quanto tempo dura il vincolo sul conto corrente? – Il vincolo permane fino all’assegnazione delle somme e finché il debito non viene estinto. Nel pignoramento fiscale, la banca deve custodire le somme maturate nei 60 giorni successivi all’atto .
- Il mio stipendio può essere pignorato interamente? – No. È pignorabile entro i limiti di legge: prima del pignoramento è impignorabile fino a 1 638,72 €; dopo la notifica, è pignorabile nel limite di 1/5 o secondo l’art. 72‑ter .
- La banca può trattenere più di un quinto del mio stipendio per il pignoramento fiscale? – L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può prelevare un decimo dello stipendio fino a 2 500 €, un settimo tra 2 500 € e 5 000 €, un quinto oltre 5 000 € .
- Se ricevo una tredicesima o un TFR, si applicano gli stessi limiti? – Sì, la tredicesima e altri trattamenti di fine rapporto sono equiparati allo stipendio e sono pignorabili entro i limiti di 1/5 (o le percentuali dell’art. 72‑ter). Per quanto riguarda il TFR già depositato su un conto, è impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale.
- Sono pensionato: la mia pensione minima può essere pignorata? – Le pensioni minime sono impignorabili per la parte che non supera il triplo dell’assegno sociale. La parte eccedente può essere pignorata nei limiti di 1/5 .
- La banca può chiudere il conto pignorato? – In teoria la chiusura unilaterale di un conto pignorato non è possibile finché il pignoramento non è definito. Tuttavia, una volta liquidato il saldo e assegnato al creditore, la banca può chiedere la chiusura per motivi di rischio.
- Se il conto è cointestato, può essere pignorato per intero? – Il creditore può pignorare solo la quota di pertinenza del debitore, presunta pari al 50 % se i titolari sono due, a meno che dimostri che le somme sono interamente del debitore .
- A quali conseguenze vado incontro se trasferisco il mio stipendio su un conto di un parente? – Tale condotta può costituire reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dei tributi (art. 388 c.p.) o di fraudolenta sottrazione ai creditori. Inoltre il creditore può agire con revocatoria per recuperare le somme.
- Che differenza c’è tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale? – Nel pignoramento ordinario il giudice fissa l’udienza e decide l’assegnazione; nel pignoramento esattoriale l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ordina direttamente alla banca di versare le somme entro 60 giorni e alle scadenze successive . I limiti di pignorabilità sono diversi e più stringenti nel pignoramento fiscale.
- Posso fare opposizione se ritengo che il pignoramento sia eccessivo? – Sì, entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dal primo atto esecutivo puoi proporre opposizione al giudice competente per far valere vizi o limiti di pignorabilità.
- Cosa devo fare se il mio datore di lavoro riceve un pignoramento del mio stipendio? – Il datore di lavoro è tenuto a trattenere l’importo pignorato e versarlo al creditore. Puoi però chiedere la riduzione della quota se dimostri situazioni familiari gravi o se il pignoramento riguarda crediti alimentari con priorità. Rivolgiti subito a un avvocato.
- Se sono lavoratore autonomo e ho un conto professionale, può essere pignorato? – Sì, il conto professionale è pignorabile come qualsiasi altro conto. Non esistono limiti particolari per i professionisti; tuttavia si possono far valere esigenze vitali e proporre soluzioni di rientro.
- Quanto tempo ci vuole per ottenere l’esdebitazione tramite sovraindebitamento? – Dipende dalla procedura scelta (piano del consumatore, accordo o liquidazione). In media occorrono da 6 mesi a 2 anni. Con l’esdebitazione ti liberi dei debiti residui ed è un’opportunità per ripartire.
- Il pignoramento si prescrive? – Il diritto di procedere in via esecutiva si estingue quando il credito si prescrive (10 anni per i crediti civili, 5 anni per la maggior parte delle imposte). È possibile eccepire la prescrizione se il creditore non rinnova il titolo esecutivo.
- Come posso sapere se ci sono altre procedure pendenti su di me? – Puoi richiedere un estratto al Registro delle Procedure Esecutive presso il tribunale o tramite il tuo avvocato. Puoi anche verificare l’Anagrafe Tributaria per eventuali cartelle e ruoli.
- Posso chiedere la rateizzazione delle somme pignorate? – In via ordinaria la rateizzazione spetta al creditore; nel caso di debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere la rateazione del debito e sospendere l’esecuzione se il piano viene rispettato.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento e la convenienza di aprire un nuovo conto, vediamo alcune simulazioni basate su situazioni ricorrenti.
Simulazione 1 – Saldo positivo superiore al triplo dell’assegno sociale
Scenario: Mario ha un conto corrente presso la Banca A con un saldo di 3 500 €. Il creditore notifica il pignoramento per un debito di 4 000 €. Mario è dipendente e ogni mese riceve 1 500 € di stipendio.
Analisi: Alla data della notifica la banca deve trattenere la parte del saldo che eccede 1 638,72 € (triplo dell’assegno sociale), cioè 3 500 € – 1 638,72 € = 1 861,28 €. Questa somma potrà essere assegnata al creditore. Lo stipendio di 1 500 € che Mario riceverà il mese successivo sarà pignorabile per un quinto (300 €), mentre il restante rimarrà disponibile. Mario può chiedere il rilascio della quota impignorabile.
Apertura di un nuovo conto: Mario apre un nuovo conto presso la Banca B. Il pignoramento non si estende automaticamente al nuovo conto, ma se il creditore lo scopre potrà notificarvi un nuovo pignoramento. Nel frattempo, però, Mario potrà accreditare lo stipendio sul nuovo conto e disporne, purché rispetti i limiti di pignorabilità.
Simulazione 2 – Conto in rosso al momento del pignoramento
Scenario: Lucia ha un conto corrente con saldo –500 € (fido utilizzato). Un creditore chirografario notifica il pignoramento per 2 000 €.
Analisi: Poiché il conto presenta saldo negativo, non esiste un credito in favore di Lucia. Le rimesse che arrivano sul conto serviranno ad abbattere il debito verso la banca e non saranno pignorabili fino a quando non si formerà un saldo positivo . Per questa ragione il pignoramento non produce effetti immediati. Lucia potrebbe comunque aprire un nuovo conto presso un’altra banca per ricevere i bonifici futuri.
Simulazione 3 – Pignoramento fiscale con spatium deliberandi
Scenario: Giovanni ha un debito fiscale di 10 000 €. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione invia un pignoramento ex art. 72‑bis alla sua banca. Il conto presenta un saldo di 200 €. Nei successivi 30 giorni Giovanni riceve 5 000 € per la vendita di un autoveicolo.
Analisi: In base alla sentenza della Cassazione n. 28520/2025, la banca deve versare all’agente della riscossione anche le somme che giungono sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica . Pertanto i 5 000 € saranno immediatamente trasferiti al fisco, senza applicare il limite del triplo dell’assegno sociale perché il pignoramento riguarda crediti diversi da stipendi e pensioni.
Strategia: Giovanni può tentare di rateizzare il debito o aderire a una rottamazione. In alternativa può depositare un ricorso per contestare l’illegittimità del pignoramento se sussistono vizi.
Simulazione 4 – Conto cointestato tra coniugi
Scenario: Carlo e Anna sono coniugi e hanno un conto cointestato con saldo 8 000 €. Carlo viene pignorato per un debito personale di 5 000 €.
Analisi: Il creditore può pignorare solo la quota di Carlo, presunta pari al 50 % del saldo (4 000 €), salvo dimostrare che l’intero saldo è frutto dei redditi di Carlo . Anna può opporsi per far valere la sua quota. I prelievi e i versamenti di Anna non dovrebbero essere bloccati, ma la banca potrebbe richiedere la firma di entrambi i cointestatari per tutelarsi.
Conclusione
Il pignoramento del conto corrente è un’arma potente nelle mani dei creditori ma non comporta la totale paralisi del debitore. La legge prevede limiti di pignorabilità per garantire la sussistenza e la dignità della persona; la giurisprudenza ha precisato che non sono pignorabili le somme accreditate su conti negativi e che le rimesse vanno valutate attentamente. Allo stesso tempo, la sentenza della Cassazione n. 28520/2025 ha rafforzato la posizione dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione imponendo il blocco anche delle somme future nel periodo di 60 giorni .
Alla domanda “posso aprire un altro conto?” la risposta è che non esiste un divieto, ma occorre considerare gli effetti del pignoramento: aprire un conto presso la stessa banca è inutile, mentre aprirne uno presso un’altra banca può offrire un margine di manovra temporaneo. È però sempre consigliabile agire alla luce del sole, informare i creditori, negoziare un piano di pagamento o avviare procedure di composizione della crisi.
Ricordiamo che l’assistenza di un professionista esperto è fondamentale per:
- valutare la legittimità dell’atto e contestare eventuali vizi;
- tutelare la parte di stipendio e pensione non pignorabile;
- negoziare con la banca e con il creditore un piano di rientro sostenibile;
- accedere alle definizioni agevolate e alle procedure di sovraindebitamento;
- evitare comportamenti che possano costituire reati (sottrazione fraudolenta) e preservare la propria reputazione finanziaria.
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