Accertamento fiscale a una società di gestione carte (issuer): cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale è una procedura mediante la quale l’Amministrazione finanziaria verifica la correttezza degli adempimenti del contribuente e quantifica l’eventuale maggiore imposta dovuta. Per le società che emettono e gestiscono carte di pagamento (issuer) questa procedura assume una rilevanza particolare: l’enorme volume di transazioni, l’interconnessione con banche e sistemi di pagamento, la normativa antiriciclaggio e la crescente digitalizzazione del denaro comportano controlli sempre più invasivi. Un’ispezione può compromettere la continuità aziendale, portare al blocco dei conti o delle piattaforme di pagamento e generare esposizioni economiche gravose. È quindi fondamentale conoscere le regole, i diritti e le difese applicabili, soprattutto alla luce delle numerose novità normative e giurisprudenziali che hanno interessato l’accertamento bancario, la privacy del contribuente e le misure agevolative fino al 2026.

In questa guida troverai un’analisi approfondita e aggiornata (marzo 2026) del sistema italiano di accertamento fiscale applicato alle società di gestione carte, con un taglio pratico orientato alla difesa del debitore. La trattazione si basa su leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate e le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, citando direttamente le fonti istituzionali. Verranno descritte le procedure step‑by‑step, le strategie legali, le alternative alla riscossione forzata (accertamento con adesione, rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione, composizione negoziata) e gli errori da evitare. Al termine troverai tabelle riepilogative, simulazioni numeriche e una sezione FAQ con le domande più frequenti.

Prima di entrare nel merito, è opportuno presentare lo studio legale che cura questa guida. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. Oltre a essere iscritto come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’avvocato è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio offre assistenza specializzata in materia di accertamenti fiscali, indagini finanziarie e contenzioso tributario, curando ogni fase: dall’analisi dell’atto e dei vizi formali, alla redazione di memorie difensive e ricorsi, alla negoziazione con l’Amministrazione per ottenere sospensioni o piani di rientro, fino alle soluzioni giudiziali (ricorso al giudice tributario, impugnazione in Cassazione) e stragiudiziali (accordi di ristrutturazione, esdebitazione). L’obiettivo è fornire una difesa concreta e tempestiva che tuteli la continuità dell’impresa e salvaguardi il patrimonio.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Quadro normativo di base

Per comprendere come si svolge un accertamento fiscale nei confronti di una società che emette carte di pagamento occorre richiamare le principali norme di riferimento:

Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000). L’art. 12 disciplina le modalità delle verifiche presso il contribuente. Al comma 1 stabilisce che l’accesso ai locali dell’impresa da parte degli uffici finanziari deve avvenire con preavviso salvo casi eccezionali, e il contribuente ha diritto a essere informato sui motivi della verifica . Il comma 2 prevede che le operazioni di controllo in azienda non possono durare più di 30 giorni, prorogabili una sola volta per esigenze eccezionali . È inoltre riconosciuto il diritto di essere assistito da un professionista e di far esaminare documenti presso l’ufficio del professionista . Al comma 7 è previsto che, prima dell’emissione di un atto di accertamento, l’ufficio deve consentire al contribuente di formulare osservazioni e richieste entro 60 giorni. La violazione di questo contraddittorio endoprocedimentale costituisce motivo di nullità dell’atto.

Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997, art. 5). Questo istituto consente al contribuente di definire consensualmente l’accertamento con riduzione delle sanzioni. L’ufficio invita il contribuente a comparire indicando gli anni verificati, l’ammontare delle imposte contestate e la data dell’incontro . Il contribuente può versare in anticipo l’imposta con le sanzioni ridotte del 50 % o aderire all’accordo; in tal caso l’atto non è impugnato . Durante la trattativa i termini di decadenza dell’accertamento sono sospesi e, se l’accordo non viene raggiunto, l’Agenzia emette un atto definitivo.

Indagini bancarie e poteri degli uffici (DPR 600/1973, art. 32 e DPR 633/1972, art. 51). Le norme conferiscono all’Amministrazione il potere di richiedere agli intermediari finanziari (banche, operatori di moneta elettronica, società di carte di pagamento) tutte le informazioni relative ai rapporti intrattenuti con il contribuente . In base all’art. 32, comma 1, n. 2 del DPR 600/1973, i versamenti sul conto che non risultano dalle scritture contabili si presumono ricavi o compensi e la presunzione può essere vinta soltanto dimostrando la non imponibilità delle somme . La norma si applica a tutti i contribuenti (imprese, professionisti e persone fisiche), come chiarito dalla Corte di Cassazione: la presunzione non è limitata ai titolari di reddito d’impresa ma “si estende alla generalità dei contribuenti” . Per alcuni soggetti (imprenditori e professionisti) i prelevamenti ingiustificati sono presunti acquisti in nero, sintomo di una contabilità irregolare . Tuttavia questa presunzione è stata parzialmente dichiarata incostituzionale per i lavoratori autonomi dalla Corte Costituzionale nel 2014 (sent. n. 228/2014), che ha escluso la rilevanza dei prelievi per i professionisti . Resta invece pienamente operante la presunzione sui versamenti.

Nuovo Statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023). Entrato in vigore il 18 gennaio 2024, il decreto ha riscritto e rafforzato lo statuto dei diritti. Viene richiesto un contraddittorio preventivo obbligatorio per tutti gli accertamenti: l’ufficio deve inviare un avviso di accertamento preliminare con indicazione dettagliata dei fatti e concedere 60 giorni per le osservazioni del contribuente . La motivazione degli atti deve essere «rafforzata» e fondata su elementi conosciuti dal contribuente; la legge prevede la nullità degli atti carenti di motivazione o di elementi essenziali . Sono inoltre potenziati gli strumenti di autotutela e la tutela della buona fede, con obbligo per l’Amministrazione di annullare gli atti manifestamente illegittimi.

Rottamazione‑quinquies e definizione agevolata (Legge 199/2025). La legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle, operativa dal 2026. La norma consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte e contributi regolarmente dichiarati . Sono esclusi gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero e i debiti derivanti da accertamenti (quindi non è applicabile alle somme contestate tramite un avviso di accertamento per gestione carte) . Il debito residuo può essere rateizzato in 54 rate bimestrali (9 anni); la prima scadenza è il 31 luglio 2026 e dal 1º agosto 2026 si applica un interesse del 3 % . Il contribuente decade dal beneficio se non paga due rate anche non consecutive o l’ultima rata .

Sovraindebitamento ed esdebitazione (Legge 3/2012). La legge introduce procedure di gestione della crisi per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come la situazione di crisi del debitore non fallibile, mentre l’art. 7 elenca i presupposti di ammissibilità delle procedure (mancanza di dolo o colpa grave, completezza della documentazione, buona fede) . Tra le procedure vi è il piano del consumatore (art. 12‑bis), in cui il giudice convoca le parti entro 60 giorni, può sospendere le procedure esecutive e omologa il piano dandogli valore di pignoramento . La procedura è soggetta al contributo unificato previsto dall’art. 13 del DPR 115/2002 .

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021 e integrato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024). Si tratta di una procedura volontaria che permette all’imprenditore in situazione di squilibrio economico‑finanziario di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente. L’istanza si presenta attraverso una piattaforma telematica nazionale; la procedura prevede la nomina di un esperto scelto da un organismo e il versamento di una tassa fissa (252 euro + marca da bollo) . L’imprenditore può chiedere misure protettive dal tribunale e predisporre un piano di risanamento, che può includere accordi con l’Amministrazione per la dilazione dei debiti fiscali.

1.2 L’evoluzione giurisprudenziale

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha fornito importanti chiarimenti sul funzionamento delle presunzioni bancarie e sui limiti costituzionali delle indagini finanziarie.

1.2.1 Presunzioni su versamenti e prelevamenti

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha dichiarato incostituzionale l’estensione della presunzione sui prelevamenti ai lavoratori autonomi, in quanto i prelevamenti non sempre sono destinati ad acquisti inerenti alla professione . Pertanto, per i professionisti (come avvocati o consulenti che gestiscono carte di pagamento per conto di terzi) la presunzione riguarda solo i versamenti.

La Corte di Cassazione ha ribadito che la presunzione sui versamenti è relativa e può essere superata fornendo la prova contraria: occorre dimostrare che le somme derivano da fonti non imponibili (ad esempio rimborsi, finanziamenti dei soci, trasferimenti tra conti della stessa società). La presunzione non richiede l’esistenza di un’impresa organizzata: il semplice carattere abituale delle transazioni qualifica l’attività come impresa ai fini tributari . Nel 2025 la Cassazione ha confermato che la presunzione si applica anche ai conti intestati a soggetti terzi se l’ufficio dimostra che il conto è nella disponibilità di fatto del contribuente . Nella stessa ordinanza è stato precisato che non si tratta di una doppia presunzione: la presunzione semplice (disponibilità del conto) si somma a quella legale (versamenti non giustificati) .

1.2.2 Differenza tra versamenti e prelevamenti per i professionisti e le imprese

L’ordinanza della Cassazione n. 8905/2024 ha fatto il punto sulla distinzione tra versamenti e prelevamenti. Secondo i giudici, per i lavoratori autonomi la presunzione legale si applica soltanto ai versamenti: sono i contribuenti a dover dimostrare che i versamenti non costituiscono compensi occultati, mentre i prelevamenti non giustificati non generano automaticamente reddito . Al contrario, per imprenditori e società la presunzione riguarda anche i prelevamenti, che si considerano acquisti in nero: l’azienda deve provare la destinazione dei fondi e la loro irrilevanza fiscale.

1.2.3 Privacy e limiti delle indagini bancarie

L’ordinanza della Cassazione n. 2510/2026 ha sollevato la questione della conformità delle indagini bancarie alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 8 CEDU). La Corte ha evidenziato che l’acquisizione dei dati bancari costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare del contribuente e può essere compatibile con l’art. 8 solo se è prevista da una legge che perseguo un fine legittimo e se proporzionata . La normativa italiana – in particolare l’art. 32, comma 1, n. 7 DPR 600/1973 e l’art. 51, comma 2, n. 7 DPR 633/1972 – è stata ritenuta eccessivamente discrezionale, priva di adeguate garanzie procedurali e di controllo giudiziale. La Cassazione ha quindi rimesso la causa alla Corte di rinvio, affermando che l’ordinamento deve garantire un controllo più rigoroso per tutelare la privacy dei contribuenti . Questo orientamento potrà avere effetti importanti sugli accertamenti bancari nei prossimi anni e sarà oggetto di attenzione anche da parte della Corte Costituzionale.

1.2.4 Onere della prova nei conti cointestati e di terzi

Spesso le società di gestione carte operano conti cointestati con società controllate, partner commerciali o clienti. La Cassazione ha chiarito che, per imputare a un contribuente i versamenti presenti su un conto intestato a terzi, l’ufficio deve provare che il conto è nella disponibilità di fatto del contribuente . Non è sufficiente la mera titolarità formale; occorre dimostrare, anche mediante presunzioni qualificate, che il soggetto ha la possibilità di operare su quel conto . In mancanza di tale prova, l’accertamento è illegittimo e può essere annullato.

1.2.5 Operazioni online e marketplace

Nel marzo 2025 la Cassazione ha esaminato il caso di un contribuente che effettuava vendite online su un portale di e‑commerce. La Corte ha affermato che l’elevato numero di transazioni configura un’attività d’impresa e che la nozione tributaria di imprenditore non richiede una struttura organizzata; è sufficiente l’abitualità . Inoltre la presunzione sui conti bancari si applica anche a queste attività: i versamenti derivanti dalle piattaforme di pagamento (es. PayPal, Stripe, circuiti internazionali) sono considerati ricavi e devono essere giustificati.

1.3 Altre normative rilevanti per le società di gestione carte

Oltre alle norme fiscali, le società che emettono e gestiscono carte di pagamento sono sottoposte a diverse discipline settoriali che influiscono sull’accertamento:

  • Normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). Impone agli operatori finanziari, incluse le società di gestione carte, di svolgere adeguata verifica della clientela, conservare i dati delle transazioni e segnalare operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). In caso di accertamento, l’Amministrazione può utilizzare le segnalazioni per ricostruire flussi finanziari non dichiarati. La mancata conservazione o segnalazione comporta sanzioni amministrative e, nei casi gravi, la segnalazione al Pubblico Ministero.
  • Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR. Stabilisce principi in materia di trattamento dei dati personali, compresi quelli bancari. Gli operatori devono garantire la minimizzazione dei dati e la sicurezza delle informazioni raccolte. La violazione delle regole di protezione dei dati durante le indagini fiscali può costituire causa di annullamento dell’accertamento o dar luogo a sanzioni dal Garante Privacy.
  • Norme sul credito al consumo e PSD 2. La direttiva sui servizi di pagamento e le leggi di recepimento disciplinano i rapporti tra issuer, clienti e merchant. Le transazioni sono tracciate e l’Amministrazione può richiedere i flussi direttamente agli operatori. Le società devono conservare i log delle transazioni per un certo periodo (generalmente dieci anni) e garantirne l’integrità, pena sanzioni e contestazioni.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

Quando una società di gestione carte riceve un avviso di accertamento o un processo verbale di contestazione derivante da verifiche bancarie, deve agire tempestivamente. Di seguito una guida pratica delle fasi e dei termini.

2.1 Notifica e primi atti

  1. Ricezione della notifica. L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente a mezzo PEC, raccomandata o ufficiale giudiziario. Verifica la data di ricezione perché da essa decorrono tutti i termini.
  2. Analisi dell’atto. Valuta immediatamente la motivazione: l’atto deve contenere una descrizione chiara dell’imposta recuperata, dei presupposti di fatto, dei fondamenti giuridici e dei documenti acquisiti . L’assenza di motivazione o la mancanza di allegazione delle prove rende l’atto annullabile. Controlla se l’ufficio ha rispettato il contraddittorio preventivo (60 giorni) previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto .
  3. Verifica dei termini di controllo. Accertati che la verifica in azienda non abbia superato la durata massima (30 giorni prorogabili una sola volta) e che l’atto sia stato emesso dopo lo scadere del termine di 60 giorni per le osservazioni . Eventuali proroghe o mancato rispetto dei termini possono costituire vizi formali.
  4. Raccolta dei documenti. Predisponi tutta la documentazione contabile e bancaria che giustifica i versamenti contestati: estratti conto, contratti con esercenti, fatture, ricevute di ricariche, documenti di versamenti intercompany o trasferimenti interbancari. Per le carte prepagate e i portafogli digitali occorre conservare i log transazionali.
  5. Assistenza professionale. Rivolgiti a un professionista esperto in diritto tributario. Lo studio dell’Avv. Monardo può predisporre una perizia tecnico‑contabile per ricostruire i flussi e dimostrare che le entrate non rappresentano ricavi imponibili.

2.2 Presentazione di osservazioni e memorie

Dal giorno successivo alla notifica del processo verbale o dell’invito al contraddittorio decorre il termine di 60 giorni per presentare osservazioni. È una fase cruciale perché consente di evitare il contenzioso.

  • Redazione della memoria. La memoria deve illustrare in modo puntuale la provenienza delle somme contestate (finanziamenti dei soci, restituzione di depositi dei clienti, giroconti interni, trasferimenti da conti escrow). Bisogna allegare documenti probatori e predisporre un prospetto analitico in cui ogni versamento è accoppiato alla sua giustificazione.
  • Rilievi sui vizi procedurali. Segnala l’eventuale violazione dei diritti del contribuente: accesso ai locali senza autorizzazione, mancato rispetto del limite di durata, mancata osservanza del contraddittorio . Chiedi l’annullamento dell’atto o l’emissione di un nuovo invito.
  • Richiesta di accertamento con adesione. Se ritieni che le irregolarità siano fondate ma vuoi evitare sanzioni, puoi proporre l’accertamento con adesione. L’Agenzia invia un invito indicando gli imponibili contestati e convoca un incontro . Durante la trattativa è possibile concordare una somma ridotta con sanzioni dimezzate .

2.3 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è uno strumento che consente di chiudere la controversia prima dell’emissione del definitivo e ridurre notevolmente sanzioni e interessi. Ecco i passaggi fondamentali:

  1. Accettazione dell’invito. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’invito occorre manifestare la volontà di aderire, versando una somma a titolo di acconto o prestando garanzie.
  2. Incontro con l’ufficio. Si tiene un contraddittorio nel quale si discutono le contestazioni e si espongono le prove. Le parti possono avvalersi di periti e consulenti. È possibile chiedere la riduzione della base imponibile eliminando i versamenti non imponibili e documentati.
  3. Redazione dell’atto di adesione. Se si raggiunge un accordo, viene sottoscritto un atto di adesione che definisce definitivamente l’imposta. Le sanzioni sono ridotte al 50 % e non è dovuto il 10 % di addizionale. Il pagamento può essere dilazionato.
  4. Effetti della mancata adesione. Se l’accordo non viene raggiunto, l’ufficio emette l’avviso di accertamento definitivo, contro il quale è possibile proporre ricorso.

2.4 Ricorso al giudice tributario e istanza di sospensione

Se l’atto definitivo non viene annullato o non si aderisce all’accertamento, è possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. La procedura si articola in:

  1. Ricorso introduttivo. Deve contenere i motivi di impugnazione (vizi di legittimità, errori di calcolo, violazione di legge), l’indicazione dei documenti allegati e la richiesta di sospensione della riscossione. Ricorda che la notificazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia deve avvenire via PEC.
  2. Istanza cautelare (art. 47 D.Lgs. 546/1992). Il giudice può sospendere l’efficacia dell’accertamento se sussiste un danno grave e irreparabile (ad esempio il blocco dei conti che impedisce di svolgere l’attività). È fondamentale dimostrare che la riscossione immediata comprometterebbe la sopravvivenza della società.
  3. Udienza e sentenza. Nella fase istruttoria si può depositare ulteriore documentazione. La sentenza può annullare totalmente l’atto, ridurre l’imposta o confermarla. Contro la decisione è ammesso appello entro 60 giorni.

2.5 Tutela penale e responsabilità amministrative

Nel settore dei pagamenti la linea di confine tra illecito tributario e reato è sottile. In caso di evasioni consistenti o false comunicazioni all’Autorità di vigilanza (Banca d’Italia), la società e gli amministratori possono incorrere nei reati di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5) o sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11). È quindi essenziale gestire correttamente l’accertamento per evitare una trasmissione degli atti alla Procura. L’assistenza di un avvocato penalista e di un commercialista è necessaria per valutare la rilevanza penale e, se del caso, ricorrere agli istituti di ravvedimento e alla definizione delle liti pendenti.

3 Difese e strategie legali per le società di gestione carte

La difesa di una società che emette carte di pagamento richiede una strategia combinata: contestare i presupposti dell’accertamento, ridurre l’esposizione tramite definizioni agevolate e proteggere la continuità aziendale. Di seguito le principali tecniche difensive.

3.1 Contestare i vizi formali e sostanziali dell’atto

  1. Violazione del contraddittorio. L’atto emesso senza aver atteso il termine di 60 giorni per le osservazioni è nullo . Anche se il contribuente ha presentato memorie in anticipo, l’ufficio non può emettere l’accertamento prima dello spirare del termine .
  2. Difetto di motivazione. L’avviso deve descrivere esattamente le operazioni contestate, indicando le date, gli importi e la prova dei flussi . La mancata allegazione dei tabulati bancari o dei report delle carte impedisce al contribuente di difendersi e costituisce vizio di motivazione.
  3. Violazione dei limiti temporali della verifica. Se i funzionari sono rimasti presso la sede oltre i 30 giorni senza una proroga motivata, l’accertamento è nullo .
  4. Indagini bancarie su conti di terzi. Occorre verificare se l’ufficio ha dimostrato la disponibilità dei conti cointestati o intestati a terzi . In assenza di prova, la presunzione non può operare e i versamenti non possono essere imputati alla società.
  5. Tutela della privacy. In base all’ordinanza 2510/2026, l’ufficio deve rispettare il principio di proporzionalità e motivare l’acquisizione dei dati bancari . In mancanza, si può sollevare questione di legittimità costituzionale e richiedere l’esclusione delle prove raccolte in violazione del diritto alla vita privata.

3.2 Dimostrare la provenienza non imponibile dei flussi

Il cuore della difesa sostanziale consiste nel superare la presunzione sui versamenti fornendo una spiegazione analitica delle entrate. Alcuni esempi:

  • Rimborsi ai clienti. Le società di gestione carte incassano somme dagli esercenti per conto dei titolari e le riversano ai clienti dopo la verifica. Se i versamenti contestati corrispondono a rimborsi, occorre produrre i report delle transazioni, le distinte di rimborso e le comunicazioni agli utenti. Le somme transitano sul conto societario solo momentaneamente e non costituiscono ricavo.
  • Fondi di garanzia e depositi cauzionali. Spesso gli issuer richiedono ai merchant un deposito cauzionale per coprire i chargeback. L’importo può essere trasferito da un conto a un altro. È necessario documentare il contratto, l’importo depositato e la restituzione finale.
  • Finanziamenti soci e versamenti in conto futuro aumento capitale. I soci possono finanziare la società per garantire la liquidità. Occorre dimostrare l’effettivo versamento tramite bonifici, verbali assembleari e scritture contabili.
  • Giroconti e trasferimenti intercompany. Le multinazionali gestiscono fondi tra società del gruppo. È necessario fornire la prova dei rapporti di controllo, i contratti di cash pooling e le scritture contabili che dimostrano la natura di semplice trasferimento.

3.3 Gestire i prelevamenti e le spese con carta

Per le imprese l’indagine riguarda anche i prelevamenti: il Fisco presuppone che i prelievi non giustificati siano acquisti in nero. Occorre:

  • Dimostrare la destinazione. Annotare ogni prelevamento nel libro giornale, indicando la causale e allegando fatture o ricevute. Se il prelievo è destinato al pagamento di stipendi, rimborsi spese o anticipi, occorre produrre buste paga e mandati.
  • Utilizzare conti dedicati. Evitare di utilizzare conti personali per pagamenti aziendali e viceversa. I conti promiscu(i) generano presunzioni incontrollate e richiedono prove complesse.
  • Registrare le spese con carta aziendale. Le spese effettuate con carte aziendali devono essere giustificate con fatture o scontrini che ne attestino l’inerenza. La Cassazione ha riconosciuto che il pagamento mediante carta consente l’identificazione del soggetto e dell’ammontare e rappresenta quindi un mezzo idoneo a dedurre il costo .

3.4 Escludere le somme relative a conti di terzi

Le società che gestiscono carte agiscono spesso su conti dedicati ai fondi dei clienti. Occorre separare formalmente tali conti e specificare nei contratti che le somme appartengono ai clienti. In sede di accertamento bisogna fornire la prova che i conti non sono nella disponibilità della società. Solo così si potrà superare la presunzione dell’art. 32 .

3.5 Invocare l’esimente della privacy e impugnare l’ordinanza di acquisizione dei dati

Alla luce dell’ordinanza 2510/2026, le società possono sollevare eccezioni in materia di privacy, sostenendo che l’acquisizione dei dati bancari è sproporzionata. La difesa può richiedere al giudice tributario di escludere le prove ottenute senza adeguato controllo giudiziario, in conformità all’art. 8 CEDU . Questo argomento è particolarmente rilevante per le società di gestione carte, poiché i conti registrano milioni di transazioni di clienti terzi e la divulgazione dei dati potrebbe violare la privacy di soggetti estranei.

3.6 Utilizzare la tutela penale come leva negoziale

Nei casi in cui l’accertamento evidenzi potenziali reati tributari, è possibile valutare l’accesso ai percorsi deflattivi del contenzioso penale. Il pagamento integrale del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce causa di non punibilità per i reati di omessa o infedele dichiarazione (art. 13 D.Lgs. 74/2000). Tale pagamento può avvenire anche attraverso la definizione agevolata (accertamento con adesione, rottamazione) e costituisce un efficace strumento di trattativa con l’Agenzia e la Procura.

4 Strumenti alternativi alla riscossione forzata

Quando la società non è in grado di far fronte immediatamente al debito contestato, è opportuno considerare gli istituti che consentono di dilazionare o ridurre il debito, evitando l’iscrizione a ruolo e il blocco dei conti.

4.1 Rottamazione‑quinquies e definizione agevolata 2026

Come visto, la Legge 199/2025 ha introdotto la Rottamazione‑quinquies, applicabile solo ai debiti affidati agli Agenti della riscossione derivanti dall’omesso pagamento di imposte dichiarate. Pertanto non possono essere rottamate le somme risultanti da un avviso di accertamento . Tuttavia, se la società ha cartelle esattoriali relative a dichiarazioni pregresse, può beneficiare di questo strumento. Caratteristiche principali:

  • Debiti ammessi. Imposte dirette e IVA non versate, contributi previdenziali INPS, sanzioni amministrative (Codice della strada). Esclusi gli atti di recupero e gli avvisi di accertamento .
  • Piano di rientro. Pagamento fino a 54 rate bimestrali; la prima rata o il saldo devono essere versati entro il 31 luglio 2026; sulle rate successive si applica il 3 % annuo . Il contribuente decade se non paga due rate o l’ultima rata .
  • Domanda telematica. Va presentata entro il 30 aprile 2026, allegando l’elenco delle cartelle ammesse. È possibile ritirare la domanda prima della scadenza; la decadenza dalla Rottamazione‑quater non consente l’accesso alla Quinque.
  • Vantaggi. Esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio; possibilità di pianificare flussi di cassa su lungo periodo. L’adesione consente di sospendere le procedure esecutive in corso.

4.2 Rateizzazione del debito accertato

Se l’avviso di accertamento diventa definitivo, la società può chiedere all’Agenzia la dilazione del pagamento. Il piano ordinario prevede fino a 8 rate trimestrali; in caso di comprovata difficoltà, possono essere concesse fino a 72 rate mensili. La concessione richiede la presentazione della documentazione contabile e del piano di rientro. Durante la rateizzazione i beni non vengono pignorati, ma il mancato pagamento di due rate determina la decadenza.

4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (L. 3/2012)

Per le piccole imprese e i professionisti (anche soci amministratori di società di gestione carte) è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Il piano del consumatore consente al debitore persona fisica di proporre un piano di pagamento che prevede tagli delle somme dovute e l’omologazione da parte del giudice. Il tribunale può sospendere le procedure esecutive e omologare il piano con effetti di pignoramento sui creditori . Gli stessi principi si applicano all’accordo di ristrutturazione del debito per imprenditori non fallibili, che richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti e l’omologazione.

4.4 Esdebitazione e liberazione dai debiti residui

Al termine del piano o dell’accordo, il debitore persona fisica può ottenere la esdebitazione, cioè la liberazione da tutti i debiti concorsuali non soddisfatti. La procedura richiede la verifica della buona fede del debitore e l’assenza di atti in frode. È inoltre previsto il pagamento del contributo unificato per l’instaurazione della procedura .

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Le società di gestione carte, spesso in forte crescita, possono trovarsi in squilibrio economico a causa di contestazioni fiscali, blocchi dei flussi o aumento dei rimborsi. La composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 consente all’imprenditore di avviare una procedura volontaria di ristrutturazione assistita da un esperto. L’istanza va presentata telematicamente; l’organismo designa un esperto indipendente con competenze nella gestione della crisi. L’esperto assiste l’imprenditore nella trattativa con i creditori, tra cui l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, per definire un piano di risanamento che può prevedere dilazioni e stralcio di sanzioni . Durante la procedura il tribunale può concedere misure protettive (sospensione di pignoramenti e sequestri) e l’azienda continua a operare sotto la supervisione dell’esperto.

4.6 Definizione delle liti pendenti e altri istituti transitori

Periodicamente il legislatore introduce misure di pace fiscale che consentono di definire le controversie pendenti con l’Agenzia mediante il pagamento di una percentuale del tributo e l’azzeramento delle sanzioni. Per beneficiare di tali misure occorre monitorare le leggi di bilancio e i decreti emergenziali. Lo studio legale segnala al cliente tutte le opportunità e cura la presentazione delle domande.

5 Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori frequenti da evitare

  1. Ignorare la notifica. Molti imprenditori sottovalutano l’importanza della prima comunicazione. Ricorda che i termini decorrono dalla data di ricezione e l’inerzia comporta la decadenza dei diritti di difesa.
  2. Non conservare adeguatamente la documentazione. Le società di gestione carte devono conservare tutti i dati transazionali e i contratti con gli esercenti per almeno dieci anni. L’assenza di documenti rende impossibile fornire la prova contraria.
  3. Utilizzare conti promiscu(i). Mescolare fondi societari e personali favorisce presunzioni sfavorevoli e rende difficile ricostruire i flussi. È preferibile aprire conti dedicati per ogni linea di business e tenere un registro dettagliato dei movimenti.
  4. Trascurare il contraddittorio. Presentare osservazioni generiche o non presentarle affatto equivale a rinunciare a un’opportunità di difesa. È meglio redigere memorie dettagliate con allegati e, se opportuno, richiedere l’accertamento con adesione.
  5. Non valutare l’impatto penale. Alcune violazioni fiscali integrano anche reati. Affrontare l’accertamento senza considerare le implicazioni penali può comportare sanzioni severe e interdizioni per gli amministratori.
  6. Rinviare la regolarizzazione. Ritardare il pagamento o l’adesione a misure agevolative può precludere l’accesso a definizioni più vantaggiose e determinare il blocco dell’attività. È consigliabile valutare le soluzioni disponibili al momento della notifica.

5.2 Consigli operativi per i gestori di carte

  • Implementa sistemi di compliance. Adotta procedure interne per tracciare ogni transazione, generare report periodici e individuare operazioni sospette. Un software di gestione integrato facilita la produzione delle prove.
  • Consulta professionisti regolarmente. Predisporre un controllo preventivo con un commercialista o un avvocato tributario permette di individuare criticità prima dell’arrivo del Fisco e di predisporre soluzioni.
  • Verifica la filiera di dati. Le contestazioni spesso nascono da errori nella comunicazione dei dati tra l’issuer, i circuiti di pagamento e le banche. Accertati che i report inviati all’Agenzia delle Entrate siano corretti.
  • Segnala tempestivamente le anomalie. Se emergono errori nei flussi (ad esempio accrediti duplicati o storni tardivi), segnala l’anomalia e rettifica le dichiarazioni per evitare l’accertamento.
  • Mantieni un atteggiamento collaborativo. Durante la verifica, fornisci prontamente i documenti richiesti e chiedi chiarimenti formali. Un comportamento ostruzionistico può indurre l’ufficio a contestare anche piccoli errori.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali per l’accertamento bancario

NormaContenuto essenzialeDiritti/obblighi
Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Regola l’accesso ai locali del contribuente; limite di permanenza di 30 giorni prorogabile; contraddittorio di 60 giorni prima dell’accertamentoDiritto a essere informato, assistenza di un professionista, presentazione di osservazioni; obbligo dell’amministrazione di motivare e rispettare i termini
Art. 5 D.Lgs. 218/1997Disciplina l’invito all’accertamento con adesione e la trattativa; riduce le sanzioniDiritto a definire consensualmente l’accertamento con sanzioni ridotte
Art. 32 DPR 600/1973 & art. 51 DPR 633/1972Conferiscono all’ufficio poteri di indagine sui conti e prevedono presunzioni sui versamenti e prelevamentiObbligo del contribuente di giustificare i movimenti; presunzione iuris tantum sui versamenti; onere probatorio dell’ufficio sui conti di terzi
Nuovo Statuto (D.Lgs. 219/2023)Introduce contraddittorio obbligatorio e motivazione rafforzata; nullità per vizi essenzialiGaranzia per il contribuente; possibilità di annullamento dell’atto se l’ufficio non rispetta i termini
Legge 199/2025 (Rottamazione‑quinquies)Definisce la nuova rottamazione; consente di estinguere cartelle relative a imposte dichiarate con piano fino a 54 rateVantaggio: eliminazione di sanzioni e interessi; esclusione degli avvisi di accertamento
L. 3/2012 (Sovraindebitamento)Introduce il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione; definisce la figura del sovraindebitamentoPossibilità di ottenere l’esdebitazione; sospensione delle esecuzioni
D.L. 118/2021Istituisce la composizione negoziata della crisi d’impresa; nomina un esperto e prevede misure protettiveStrumento per risanare la società evitando il fallimento; possibilità di concordare dilazioni con l’Agenzia

6.2 Termini e scadenze principali

Procedura/attoTermineNote
Presentazione osservazioni al processo verbale60 giorni dalla notificaImpedisce l’emissione immediata dell’accertamento
Adesione all’accertamento con adesione15 giorni dalla notifica dell’invitoPuò prevedere acconto e successiva dilazione
Ricorso al giudice tributario60 giorni dalla notifica dell’atto definitivoVa notificato via PEC sia all’Agenzia sia al MEF
Domanda di rottamazione‑quinquies30 aprile 2026Solo per cartelle da dichiarazioni; esclusi gli accertamenti
Prima rata rottamazione‑quinquies31 luglio 2026Le rate successive hanno cadenza bimestrale
Durata massima della verifica presso il contribuente30 giorni prorogabileL’atto emesso dopo il termine è annullabile

6.3 Strumenti difensivi e alternative

StrumentoBeneficiLimiti
Accertamento con adesioneRiduzione del 50 % delle sanzioni; sospensione dei termini; definizione consensualeNecessario accordo con l’ufficio; non applicabile se le contestazioni sono infondate
Ricorso al giudice tributarioPossibilità di annullare totalmente l’accertamento; sospensione cautelareTempi lunghi; costi di giudizio; incertezza del risultato
Rottamazione‑quinquiesEliminazione sanzioni e interessi su cartelle; dilazione lungaNon applicabile agli avvisi di accertamento; decadenza per mancato pagamento
Rateizzazione ordinariaPossibilità di pagare in 8‑72 rate; mantiene in vita l’attivitàSi applicano interessi di mora; decadenza in caso di mancato pagamento
Piano del consumatore/accordo di ristrutturazioneTaglio dei debiti e sospensione delle esecuzioni; esdebitazioneProcedura complessa; richiede buoni requisiti di ammissibilità
Composizione negoziataGestione assistita della crisi; misure protettive; accordi con FiscoOccorre nominare un esperto; costi di procedura; non risolve da sola l’eventuale illecito

7 Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è un accertamento fiscale per una società di gestione carte? È il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate verifica se la società ha dichiarato correttamente i ricavi derivanti dall’emissione e gestione di carte di pagamento. L’accertamento può basarsi sulle movimentazioni bancarie e sui flussi di transazioni raccolti dai circuiti di pagamento.
  2. Quando l’Agenzia può accedere ai dati bancari della società? In base all’art. 32 DPR 600/1973 e all’art. 51 DPR 633/1972 l’ufficio può richiedere alle banche e agli intermediari tutte le informazioni relative ai conti del contribuente . L’acquisizione deve essere autorizzata e motivata; è possibile eccepire la violazione della privacy se l’operazione è sproporzionata .
  3. Qual è la durata massima della verifica in azienda? Gli operatori dell’Agenzia non possono permanere nei locali del contribuente per più di 30 giorni, prorogabili una sola volta . Se superano il termine senza una ragione, l’accertamento è nullo.
  4. Cosa succede se l’ufficio non concede il termine di 60 giorni per le osservazioni? Il nuovo Statuto del contribuente prevede il contraddittorio preventivo obbligatorio. L’emissione dell’avviso senza concedere i 60 giorni comporta nullità .
  5. I prelevamenti non giustificati sono sempre considerati ricavi? No. Per i lavoratori autonomi la presunzione riguarda solo i versamenti; i prelevamenti non documentati non generano automaticamente imponibile . Per le imprese i prelevamenti non giustificati sono invece presunti acquisti in nero .
  6. La presunzione si applica anche ai conti intestati a terzi? Sì, la Cassazione ha chiarito che la presunzione opera anche per i conti intestati a familiari o società collegate, purché l’ufficio provi la disponibilità di fatto del conto .
  7. È possibile evitare il contenzioso ricorrendo all’accertamento con adesione? Sì. L’accertamento con adesione consente di definire l’imposta con sanzioni ridotte del 50 % . Occorre accettare l’invito dell’Agenzia e partecipare alla trattativa.
  8. Si può rateizzare il debito derivante dall’accertamento? Sì, l’Agenzia può concedere rateazioni ordinarie fino a 72 rate mensili in caso di comprovata difficoltà. È necessario presentare garanzie e la documentazione contabile.
  9. Quali debiti possono essere inclusi nella Rottamazione‑quinquies? Solo i debiti derivanti da imposte dichiarate (comunicazioni di irregolarità, avvisi bonari) affidati all’Agente della riscossione fra il 2000 e il 2023 . Sono esclusi gli avvisi di accertamento .
  10. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione? La decadenza avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata . In tal caso il debito residuo torna ad essere riscossi con sanzioni e interessi originari.
  11. Quando conviene ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione? Questi strumenti sono indicati per imprenditori individuali e professionisti con debiti insostenibili. Consentono di ottenere la sospensione delle procedure esecutive e, al termine, l’esdebitazione . Tuttavia richiedono la dimostrazione della buona fede e la predisposizione di un piano credibile .
  12. Cos’è la composizione negoziata e a chi è rivolta? È una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in crisi di negoziare con i creditori, con l’aiuto di un esperto, un piano di risanamento . È rivolta alle società e alle imprese che non sono ancora insolventi ma presentano squilibri. Può prevedere dilazioni e stralci dei debiti fiscali.
  13. Un pagamento con carta aziendale costituisce prova sufficiente per dedurre un costo? Secondo la Cassazione (sentenza n. 15503/2023) il pagamento con carta permette di identificare il soggetto e l’importo ed è un mezzo idoneo a comprovare la deduzione del costo . Occorre comunque conservare la fattura o la ricevuta per dimostrare l’inerenza.
  14. È possibile impugnare l’atto per violazione della privacy? Sì, l’ordinanza 2510/2026 ha evidenziato che l’acquisizione dei dati bancari senza adeguate garanzie può violare l’art. 8 CEDU . È quindi possibile sollevare eccezioni di illegittimità costituzionale e chiedere l’esclusione delle prove raccolte.
  15. Cosa succede se la società non presenta i report delle transazioni? In assenza di documentazione, l’Amministrazione considera tutti i versamenti come ricavi occultati e applica le presunzioni legali. La mancanza di prove rende difficile superare la presunzione e può comportare sanzioni elevate.
  16. L’utilizzo di conti esteri per la gestione delle carte è legittimo? Sì, purché sia dichiarato nel quadro RW e vengano rispettati gli obblighi di monitoraggio fiscale e antiriciclaggio. I conti esteri sono oggetto di scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard) e quindi non garantiscono l’anonimato.
  17. La società può beneficiare dell’esdebitazione? L’esdebitazione è prevista per le persone fisiche sovraindebitate. Tuttavia gli amministratori della società possono accedere alla procedura per i debiti personali. La società in quanto tale deve ricorrere ad altri istituti (composizione negoziata, concordato preventivo o liquidazione giudiziale, se applicabile).
  18. Qual è la differenza tra contraddittorio e accertamento con adesione? Il contraddittorio è la fase preliminare obbligatoria in cui il contribuente presenta osservazioni senza definire l’imposta. L’accertamento con adesione è una procedura negoziale che si attiva su invito dell’ufficio e consente di concludere l’accertamento con un accordo e la riduzione delle sanzioni .
  19. Posso chiedere la sospensione delle procedure esecutive durante la trattativa? Sì. Presentando istanza cautelare al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992) è possibile sospendere la riscossione in presenza di danno grave. Inoltre, durante la composizione negoziata o il piano del consumatore il tribunale può disporre la sospensione dei pignoramenti .
  20. Come vengono tassate le commissioni sulle transazioni con carte? Le commissioni rappresentano ricavi di impresa e vanno dichiarate al netto dell’IVA (salvo regime di esenzione per alcune operazioni finanziarie). Devono essere contabilizzate distintamente rispetto agli incassi per conto dei merchant. In sede di accertamento, l’Amministrazione verifica la corretta segregazione dei ricavi da commissioni e la congruità con gli studi di settore.

8 Simulazioni pratiche e casi reali

8.1 Simulazione di accertamento su versamenti non giustificati

Scenario. La società AlphaCardxxxx S.p.A., che gestisce carte prepagate, riceve nel febbraio 2026 un avviso di accertamento per l’anno 2023. L’Agenzia delle Entrate contesta 5 milioni di euro di versamenti bancari che non risultano dalle scritture contabili. I versamenti derivano in realtà da ricariche effettuate dai clienti sulle carte e poi riversate ai merchant.

Procedura:

  1. Analisi dell’atto. L’atto indica genericamente “versamenti non giustificati” senza allegare l’elenco delle transazioni. La società rileva il vizio di motivazione.
  2. Raccolta prove. Vengono estratti i log del sistema delle carte che associano ogni versamento a un cliente e a un merchant; si evidenzia che le somme transitano sul conto per poche ore prima del riversamento. Si producono i contratti con i merchant e le dichiarazioni dei clienti.
  3. Presentazione della memoria. La società deposita una memoria illustrando la natura fiduciaria dei fondi e chiedendo l’annullamento dell’accertamento per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 32 (mancanza di prova della disponibilità dei fondi).
  4. Richiesta di accertamento con adesione. In via subordinata, la società chiede di definire il minor debito relativo a commissioni non correttamente fatturate.
  5. Esito. L’ufficio accoglie parzialmente le osservazioni, riconoscendo la natura di depositi per 4,7 milioni e conferma un recupero di 0,3 milioni per commissioni non dichiarate. La società aderisce pagando l’imposta e le sanzioni ridotte.

Calcolo delle somme dovute. Le sanzioni iniziali ammontavano al 30 % dei ricavi non dichiarati. Con l’accertamento con adesione, le sanzioni sono ridotte al 15 %. Supponendo un’imposta dovuta di 150 000 euro e sanzioni di 45 000 euro, con l’adesione le sanzioni scendono a 22 500 euro. Gli interessi di mora si calcolano dalla data di scadenza dell’imposta (20 luglio 2024) al momento del pagamento. Se si sceglie la rateizzazione in 8 rate trimestrali, l’importo complessivo viene suddiviso in 8 quote da circa 21 563 euro ciascuna.

8.2 Simulazione di rottamazione‑quinquies per cartelle pregresse

Scenario. La stessa AlphaCardxxxx S.p.A. possiede cartelle per 1 milione di euro derivanti da omesso versamento dell’IVA 2019 e dei contributi INPS dei dipendenti 2020. Decide di aderire alla Rottamazione‑quinquies 2026.

Calcolo delle rate: Il debito residuo senza sanzioni e interessi ammonta a 800 000 euro. La società sceglie il piano in 54 rate bimestrali. La prima rata (senza interessi) al 31 luglio 2026 sarà di circa 14 815 euro (800 000 ÷ 54). A partire dal 1º agosto 2026 si applica un interesse del 3 % annuo; le rate successive aumenteranno leggermente. Se la società salta due rate non consecutive, perderà il beneficio e dovrà versare l’intero debito con sanzioni .

8.3 Caso reale: conti di terzi e onere della prova

Fatti. L’Agenzia delle Entrate contesta a BetaPay S.r.l. versamenti su conti intestati a una società collegata, sostenendo che si tratta di ricavi non dichiarati. BetaPay dimostra che i conti sono intestati alla società partner per gestire i fondi dei clienti e che l’amministratore non ha deleghe bancarie su tali conti. Viene prodotto il contratto di escrow e le evidenze informatiche dei trasferimenti.

Decisione. Richiamando l’ordinanza n. 5529/2025, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso: l’Amministrazione non ha provato la disponibilità di fatto del conto . Il recupero viene annullato. La sentenza sottolinea che la presunzione di cui all’art. 32 si applica ai conti di terzi solo se l’ufficio dimostra la disponibilità del conto.

8.4 Esempio di piano del consumatore per un amministratore

Scenario. L’amministratore della società GammaPayxxxx S.a.s. accumula debiti personali (IVA e IRPEF) per 300 000 euro a seguito di un accertamento. Non essendo fallibile come persona fisica, presenta un piano del consumatore ex L. 3/2012.

Procedura: Il professionista (Gestore della crisi) predispone un piano che prevede il pagamento del 30 % del debito in 5 anni grazie all’apporto di terzi (parenti) e alla cessione di un immobile. Il tribunale convoca udienza entro 60 giorni, sospende le procedure esecutive e omologa il piano . Dopo l’esecuzione del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di una società di gestione carte è una procedura complessa che richiede preparazione tecnica, capacità di analisi e rapidità di intervento. La normativa italiana prevede presunzioni severe sui versamenti bancari e sui prelevamenti, ma offre anche strumenti di difesa efficaci: dal contraddittorio preventivo e l’accertamento con adesione alla rateizzazione, dalla rottamazione‑quinquies alle procedure di sovraindebitamento, fino alla composizione negoziata per le imprese. La giurisprudenza ha progressivamente affinato i criteri di applicazione delle presunzioni, riconoscendo limiti importanti alle indagini (necessità di provare la disponibilità dei conti di terzi , esclusione dei prelievi per i professionisti , tutela della privacy ). È quindi possibile impostare una difesa efficace, a patto di agire tempestivamente, raccogliere documenti probatori e affidarsi a professionisti esperti.

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