Accertamento fiscale a un organismo notificato (società): cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale a carico di una società o di un altro organismo notificato è un momento delicato: dall’esito della verifica dipendono l’esistenza dell’azienda, la responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei soci e, soprattutto, la capacità di proseguire l’attività economica. La riforma tributaria avviata con la delega fiscale della legge 9 agosto 2023, n. 111 e attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 e con il successivo decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha ridisegnato profondamente le procedure di accertamento e introdotto un contraddittorio preventivo generalizzato. Oggi quasi tutti gli avvisi di accertamento, gli atti di rettifica e di recupero devono essere preceduti da una comunicazione che concede al contribuente almeno sessanta giorni per fornire osservazioni e documenti . La mancata osservanza di questo confronto può comportare l’annullabilità dell’atto.

Il problema per imprenditori e professionisti è che i termini per difendersi sono brevi e le sanzioni molto gravose: un atto di accertamento induttivo o analitico‑induttivo può determinare variazioni di reddito e recuperi di IVA superiori al capitale dell’azienda. Le società notificatarie, specialmente se composte da persone fisiche o se in liquidazione, rischiano conseguenze indirette per soci e amministratori, come l’estensione delle riprese fiscali ai soci o l’avvio di procedure penali. L’ordinanza n. 24783/2025 della Cassazione ricorda che l’amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale solo per i tributi armonizzati (IVA e imposte indirette): la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’accertamento solo se il contribuente prova la prova di resistenza, ossia dimostra quali elementi avrebbe potuto dedurre e che tali elementi avrebbero potuto condurre a un esito diverso .

Questo scenario impone al contribuente un’azione tempestiva e coordinata: occorre analizzare subito il contenuto dell’atto, verificare la correttezza della notifica, valutare se è stato rispettato il contraddittorio preventivo, decidere se presentare osservazioni entro i termini, avviare un’istanza di accertamento con adesione per ridurre le sanzioni o, se necessario, predisporre un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Errori, ritardi o sottovalutazioni possono rendere improcedibile la difesa.

Chi può aiutarti

In questa guida approfondita interviene l’esperienza dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa. L’avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto tributario e bancario. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e ha maturato ampia esperienza come esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio assiste contribuenti in tutta Italia analizzando la legittimità degli atti, impostando ricorsi, negoziando soluzioni stragiudiziali, predisponendo piani di rientro sostenibili e difendendo in giudizio contro cartelle, fermi, ipoteche e pignoramenti.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il nuovo statuto del contribuente e il contraddittorio preventivo

La riforma fiscale ha introdotto nell’ordinamento tributario il contraddittorio preventivo generalizzato, trasformando una prassi amministrativa in un vero e proprio diritto. L’art. 6‑bis dello statuto del contribuente (L. 212/2000), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità . La norma prevede:

  • Obbligo di comunicazione: l’amministrazione deve inviare al contribuente uno schema di atto con la motivazione della pretesa, garantendo la conoscibilità.
  • Termine minimo di sessanta giorni per presentare controdeduzioni o richiedere copia degli atti .
  • Proroga dei termini decadenziali: se il termine per l’esercizio del contraddittorio cade oltre la scadenza del termine di decadenza per l’adozione dell’atto, quest’ultimo si proroga al centoventesimo giorno successivo .
  • Esclusioni: il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale individuati con decreto MEF, né ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione .
  • Obbligo di motivazione delle osservazioni respinte: l’atto finale deve motivare le ragioni del rigetto delle controdeduzioni del contribuente .

Il decreto MEF 24 aprile 2024 ha specificato gli atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio. Sono esclusi i ruoli e le cartelle di pagamento, gli accertamenti parziali basati esclusivamente sull’incrocio di dati, gli atti di intimazione, gli avvisi per omesso o tardivo versamento di tasse automobilistiche e altre imposte minori, i controlli automatizzati e formali di cui agli art. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e agli art. 54‑bis, 54‑ter e 54‑quater del D.P.R. 633/1972 . Il decreto precisa inoltre che gli enti locali non possono fissare garanzie inferiori a quelle previste dallo statuto .

1.2 La motivazione degli atti e la tutela dei diritti

L’art. 7 dello statuto del contribuente ribadisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i fatti, le ragioni giuridiche e le prove poste a fondamento della pretesa . Quando l’atto richiama un documento o un processo verbale esterno, questo deve essere allegato o ne deve essere riprodotto il contenuto essenziale . L’Ufficio non può modificare successivamente la motivazione senza l’emissione di un nuovo atto.

Questa disciplina impone che la comunicazione ai fini del contraddittorio contenga tutti gli elementi utili al contribuente per comprendere la portata della ripresa: omissioni, errori di motivazione o mancanza degli allegati possono essere eccepiti in sede di ricorso. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 dello statuto, l’atto deve indicare l’ufficio presso il quale è possibile chiedere chiarimenti, il responsabile del procedimento e l’autorità competente per l’eventuale ricorso .

1.3 Le regole di notifica: art. 60 D.P.R. 600/1973

La validità dell’accertamento dipende anche dalla corretta notifica. L’art. 60 del D.P.R. 600/1973, dedicato alle notificazioni degli avvisi di accertamento, dispone che la notifica deve avvenire secondo le norme del codice di procedura civile, ma con alcune specificità: l’atto deve essere consegnato nel domicilio fiscale del contribuente o inviato mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica può essere eseguita da messi comunali o messi notificatori autorizzati . Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione . Per le società obbligate a possedere un indirizzo PEC, la notifica avviene preferibilmente via PEC; se la casella risulta satura, è possibile la notifica tramite raccomandata o tramite deposito presso la casa comunale .

Errori nella notifica — come la consegna ad un indirizzo errato, l’omissione della sottoscrizione dell’agente notificatore o l’uso di un domicilio fiscale non più valido — possono determinare la nullità dell’avviso. La Cassazione ha affermato che la notifica a una società cancellata dal registro imprese è nulla e tale nullità si estende anche alle riprese effettuate nei confronti dei soci; l’ordinanza n. 23939/2025 ha infatti stabilito che l’inesistenza della società rende invalido l’atto originario e, di conseguenza, anche quelli emessi nei confronti dei soci, salvo che la nullità sia meramente formale .

1.4 Rettifica e accertamento induttivo: art. 38 D.P.R. 600/1973 e D.Lgs. 13/2024

L’art. 38 del D.P.R. 600/1973 consente all’amministrazione di rettificare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche quando il reddito dichiarato è inferiore a quello effettivo o quando le deduzioni e le detrazioni sono erronee. L’Ufficio può utilizzare i dati della dichiarazione, le informazioni di anni precedenti, i verbali delle verifiche e presunzioni semplici; prima di emettere l’avviso deve invitare il contribuente a fornire dati e notizie, anche al fine di avviare una procedura di accertamento con adesione . Le stesse regole si applicano alle società di persone e ai soci, con la possibilità di trasferire gli effetti dell’accertamento ai partecipanti .

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha riformato profondamente questa procedura. Oltre a integrare il contraddittorio con l’inserimento dell’art. 6‑bis nello statuto del contribuente, il decreto ha introdotto la possibilità per il contribuente di chiedere l’accertamento con adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto e, se non si avvale di questa facoltà, entro quindici giorni dalla notifica dell’atto impositivo definitivo . La richiesta sospende il termine di impugnazione e consente una riduzione delle sanzioni. Il decreto prevede, inoltre, che la richiesta di adesione presentata dopo la comunicazione dello schema di atto riduce a trenta giorni (invece dei novanta giorni ordinari) la sospensione dei termini per il ricorso .

Nel contempo, è stato introdotto l’art. 38‑bis nel D.P.R. 600/1973, che disciplina gli atti di recupero emessi dagli uffici in relazione a crediti inesistenti o non spettanti, con estensione della legittimazione passiva ai soci, agli amministratori e agli altri partecipanti in determinate situazioni . Questa norma mira a contrastare l’utilizzo di società di comodo o di “cartiere” mediante l’estensione delle riprese fiscali agli autori effettivi dell’illecito.

1.5 La giurisprudenza sulle notifiche e sul contraddittorio

La casistica giurisprudenziale è rilevantissima per comprendere come difendersi. Si segnalano le decisioni più recenti:

  1. Notifica a società cancellata – Cass. ord. n. 23939/2025. La Corte ha stabilito che l’avviso di accertamento notificato a una società estinta è nullo e che tale nullità si estende agli avvisi emessi nei confronti dei soci perché viene meno il presupposto soggettivo dell’imposta . La cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e l’inesistenza della sua capacità giuridica; eventuali avvisi devono essere notificati direttamente ai soci, nei limiti della responsabilità di questi ultimi per i debiti sociali.
  2. Avviso notificato a un erede di socio – Cass. sent. n. 21981/2024. La sentenza ha affermato che la “sopravvivenza fiscale” quinquennale prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 175/2014 si applica anche alle società di persone: per cinque anni dalla cancellazione la società è la sola destinataria degli avvisi, mentre gli eredi dei soci non possono essere notificati direttamente. L’avviso spedito all’erede di un socio defunto è quindi nullo.
  3. Contraddittorio endoprocedimentale e prova di resistenza – Cass. ord. n. 24783/2025. Questa decisione, che ha valorizzato la giurisprudenza europea, ricorda che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige solo per i tributi armonizzati (IVA e accise). La violazione dell’obbligo comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente allega concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere e dimostra che il contraddittorio avrebbe potuto portare a un risultato diverso . La Corte precisa che il contribuente deve enunciare “fatti e informazioni concrete idonee a orientare l’Amministrazione verso un atto meno gravoso” .
  4. Sezioni Unite sul contraddittorio e diritto europeo – Cass. Sez. Unite n. 21271/2025. Le Sezioni Unite hanno affrontato il contrasto tra la giurisprudenza nazionale e il diritto UE in materia di contraddittorio. Hanno ricordato che il diritto a essere sentito deriva dall’art. 41, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che, secondo la Corte di Giustizia, l’omissione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso . La Corte sottolinea che la prova di resistenza non richiede certezza assoluta ma la concreta possibilità di un esito differente; spetta al contribuente indicare i fatti che avrebbe dedotto .

Queste sentenze devono essere analizzate attentamente per individuare eccezioni e motivi di ricorso: l’errata notifica, l’inesistenza del destinatario, la mancata osservanza del contraddittorio preventivo e l’assenza di prova di resistenza possono rendere l’atto nullo o annullabile.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica

L’arrivo di un avviso di accertamento o di recupero non deve essere vissuto come un evento ineluttabile. Con una gestione attenta si possono evitare o ridurre le pretese fiscali. Ecco un percorso operativo.

2.1 Verifica della notifica

  1. Controllare il soggetto destinatario: verificare che l’avviso sia notificato alla società corretta; se la società è cessata o fusa, l’atto potrebbe essere invalido. Secondo la Cassazione, la notifica a una società cancellata è nulla e l’atto deve essere emesso nei confronti dei soci . Anche l’avviso indirizzato all’erede di un socio defunto può essere nullo.
  2. Esaminare il domicilio fiscale e la PEC: verificare che l’indirizzo riportato sia il domicilio fiscale corretto. Ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, la notifica avviene nel domicilio fiscale risultante dagli archivi dell’Agenzia; le variazioni hanno effetto dopo trenta giorni . Per le società, l’indirizzo PEC è obbligatorio; se la casella è saturata, l’Ufficio può ricorrere alla notifica via posta .
  3. Verificare le modalità: accertare che la raccomandata sia stata consegnata correttamente o che il messo notificatore abbia lasciato l’avviso con l’indicazione della persona a cui è stato consegnato. Irregolarità come la mancata indicazione della persona ricevente, la consegna al portiere senza l’avviso di giacenza o la firma illeggibile possono costituire vizi.
  4. Controllare le date: annotare la data di spedizione e di ricezione per calcolare i termini per il contraddittorio (60 giorni) e per l’eventuale ricorso (60 giorni dal ricevimento dell’atto se preceduto da contraddittorio, 60 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo se non preceduto).

2.2 Analisi del contenuto dell’avviso

  1. Valutare la motivazione: l’avviso deve indicare i fatti, le prove e le norme applicate . Omissioni o riferimenti generici a verbali non allegati violano l’art. 7 dello statuto del contribuente .
  2. Verificare la base imponibile: confrontare i dati riportati con le scritture contabili, le dichiarazioni presentate e gli eventuali verbali di constatazione. Se l’avviso si basa su presunzioni (ad esempio analisi di studi di settore), valutare se la presunzione è grave, precisa e concordante.
  3. Controllare la procedura applicata: determinare se si tratta di accertamento analitico, induttivo o sintetico. Nel caso di accertamenti “a tavolino” basati su studi di settore o su parametri ISA, l’amministrazione deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale solo se gli studi sono l’unico elemento di ripresa; l’ordinanza n. 24783/2025 afferma che se l’accertamento si fonda anche su altri elementi (irregolarità contabili, comportamento antieconomico), il contraddittorio non è obbligatorio .
  4. Individuare l’eventuale contraddittorio: se l’avviso è preceduto da una comunicazione di cui all’art. 6‑bis, controllare il termine di sessanta giorni, le osservazioni trasmesse e la motivazione dell’Ufficio su eventuali rigetti. Valutare se è opportuno presentare un’istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla comunicazione o entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso .

2.3 Scelta degli strumenti difensivi

  1. Osservazioni nel contraddittorio: entro il termine di sessanta giorni è possibile inviare controdeduzioni all’Ufficio. È consigliabile allegare documenti, spiegare le incongruenze e proporre calcoli alternativi del reddito o dell’imposta. Le osservazioni devono essere circostanziate, perché la “prova di resistenza” richiede di indicare fatti e ragioni che avrebbero potuto cambiare l’esito .
  2. Istanza di accertamento con adesione: per gli atti preceduti dal contraddittorio, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o, se non si è attivata questa facoltà, entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo . Per gli atti non soggetti al contraddittorio, resta il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso e la sospensione dei termini di impugnazione per 90 giorni. L’accertamento con adesione consente di definire in modo concordato la pretesa tributaria, con riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo .
  3. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: se non si raggiunge un accordo o se l’atto è manifestamente illegittimo, è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere proposto anche dopo l’istanza di adesione qualora non si concluda l’accordo entro 90 giorni (30 giorni se l’istanza è presentata dopo la comunicazione dello schema) . Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto, l’atto impugnato e l’eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione.
  4. Sospensione dell’esecutività: l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 consente di chiedere la sospensione dell’atto impugnato quando sussistono gravi e irreparabili danni. La richiesta può essere presentata con il ricorso o in un secondo momento; la commissione decide in camera di consiglio.
  5. Autotutela: in alcuni casi l’Ufficio può annullare in via amministrativa l’atto viziato. È opportuno presentare un’istanza motivata di annullamento in autotutela per errori di fatto o di diritto evidenti (ad esempio, erronea applicazione di aliquote, doppia imposizione, vizi di notifica).

2.4 Procedura cronologica

Per una migliore visione d’insieme riportiamo una linea temporale della procedura (i tempi possono variare a seconda del tipo di avviso e della data di notifica):

FaseTermini e scadenzeAzioni del contribuente
Ricezione dello schema di atto (contraddittorio)Consegna o PEC; da questo momento decorre il termine di 60 giorniAnalizzare l’atto, verificare la legittimità, presentare controdeduzioni o istanza di adesione entro 30 giorni
Istanza di accertamento con adesione (fase contraddittorio)30 giorni dalla comunicazione dello schemaPresentare l’istanza all’Ufficio; sospende i termini per 30 giorni; predisporre documentazione
Accertamento con adesione (atti non soggetti a contraddittorio)60 giorni dalla notifica dell’avviso; sospensione dei termini per 90 giorniPresentare l’istanza; negoziare; ottenere riduzione delle sanzioni
Notifica dell’avviso di accertamento definitivoDecorso il termine del contraddittorio o subito per gli atti esclusiValutare se presentare ricorso o istanza di adesione (15 giorni)
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso definitivoRedigere ricorso motivato; chiedere sospensione
Accertamento con adesione concluso20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione per il pagamento; rateizzazione fino a 8 rate trimestrali (16 se importo > 50.000 €)Pagare integrale o rate; eventuale decadenza se non si paga

3. Difese e strategie legali

3.1 Eccezioni di notifica e nullità dell’atto

Tra le prime difese c’è l’eccezione di nullità della notifica. I vizi rilevabili includono:

  1. Notifica a soggetto inesistente o incapace: se l’avviso è notificato a una società cancellata, a un erede non legittimato o a un amministratore decaduto, l’atto è inesistente. La Cassazione ha esteso la nullità ai soci nel caso di notifica a società cancellata .
  2. Omissione di domicilio fiscale: l’atto deve essere inviato al domicilio fiscale risultante negli archivi; eventuali variazioni producono effetto solo dopo 30 giorni . La notifica ad un indirizzo errato può essere contestata.
  3. Irregolarità della raccomandata o della PEC: mancanza della relata di notifica, assenza di firma digitale, invio all’indirizzo PEC sbagliato o saturazione non documentata. Per le notifiche via PEC, l’amministrazione deve utilizzare la casella risultante dall’indice nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC).
  4. Violazione del contraddittorio: omissione totale o rispetto di un termine inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni, mancanza di allegazione del verbale di constatazione, rigetto immotivato delle controdeduzioni. Tuttavia, per i tributi non armonizzati la violazione non comporta automaticamente la nullità se non espressamente prevista; occorre dimostrare la prova di resistenza .
  5. Carenza di motivazione: l’atto deve indicare i fatti, le prove, le norme e le ragioni giuridiche . La mancata allegazione di documenti, l’uso di formule stereotipate o la sostituzione della motivazione con riferimenti generici rendono l’atto nullo.

3.2 Prova di resistenza e tributi armonizzati

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea riconosce il diritto a essere sentito prima dell’adozione di un provvedimento che rechi pregiudizio. Secondo la sentenza Kamino (cause C‑129/13 e C‑130/13), la violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta l’annullamento dell’atto solo se, in sua assenza, l’esito avrebbe potuto essere diverso . Le Sezioni Unite italiane hanno recepito questo principio stabilendo che la nullità si verifica se il contribuente allega in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e se l’atto non avrebbe assunto lo stesso contenuto . Perciò la “prova di resistenza” richiede:

  • l’indicazione di fatti, documenti o circostanze che non sono stati esaminati dall’Ufficio;
  • la dimostrazione che tali elementi avrebbero potuto indurre l’amministrazione a ridurre la pretesa o a rinunciare alla ripresa;
  • la non pretestuosità delle deduzioni (non basta contestare genericamente o proporre motivazioni irrilevanti) .

La prova di resistenza è richiesta solo per i tributi armonizzati (IVA, accise); per le imposte dirette e altri tributi nazionali, l’obbligo di contraddittorio sussiste solo se previsto dalla legge (ad esempio, per accertamenti da studi di settore o ISA) e la mancanza di contraddittorio non comporta di per sé la nullità .

3.3 Accertamento con adesione: opportunità e cautele

L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 e profondamente modificato dal D.Lgs. 13/2024. Permette al contribuente di definire la controversia concordando l’imponibile e le sanzioni con l’ufficio. I principali vantaggi sono:

  • Riduzione delle sanzioni: le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge .
  • Sospensione dei termini: con la presentazione dell’istanza si sospende il termine per ricorrere (30 o 90 giorni a seconda del caso) .
  • Rateizzazione: è possibile versare il dovuto in un massimo di otto rate trimestrali (sedici se l’importo supera 50.000 €) .

La riforma ha introdotto due diverse discipline:

  1. Atti esclusi dal contraddittorio preventivo: il contribuente può richiedere l’adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. La sospensione dei termini di impugnazione è di 90 giorni. Se l’istanza è accolta, si redige un atto di adesione e si procede al pagamento; se non si raggiunge l’accordo, il contribuente deve impugnare l’atto entro i successivi 30 giorni dal termine dei 90 giorni.
  2. Atti preceduti dal contraddittorio preventivo: il contribuente può presentare l’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto oppure, se non lo fa, entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo . In questo caso, la sospensione dei termini per impugnare è limitata a 30 giorni e, se il contribuente ha già presentato osservazioni, non può dedurre in sede di adesione fatti nuovi .

È dunque fondamentale valutare se conviene aderire subito o attendere la notifica dell’avviso. L’adesione consente di evitare un contenzioso lungo e costoso ma richiede la disponibilità economica per versare le somme concordate. È opportuno farsi assistere da un professionista per valutare l’offerta dell’Ufficio e negoziare la riduzione più vantaggiosa.

3.4 Altre strategie difensive

Oltre all’adesione e al ricorso, esistono altre opzioni:

  1. Ravvedimento operoso: se l’avviso riguarda errori formali o omessi versamenti, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la posizione prima del ricevimento dell’atto, beneficiando di sanzioni ridotte. Il ravvedimento non è utilizzabile dopo la notifica dell’avviso di accertamento ma può essere utile per ridurre l’imponibile contestato.
  2. Transazione fiscale e piani di ristrutturazione: per le società in crisi è possibile presentare una proposta di transazione fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti) o, per i soggetti non fallibili, un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012. La legge definisce il sovraindebitamento come lo squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte che impedisce di adempiere regolarmente ; il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale . Attraverso il piano del consumatore è possibile proporre pagamenti dilazionati e ridotti, ottenendo la esdebitazione dei debiti residui. L’assistenza di un OCC (organismo di composizione della crisi) è obbligatoria.
  3. Definizioni agevolate e rottamazione: il legislatore ha previsto numerose sanatorie (rottamazione‑ter, quater, quinquies, saldo e stralcio). La rottamazione‑quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica, eliminando sanzioni, interessi e aggio. La prossima rata della rottamazione‑quater 2025 scade il 30 novembre 2025, con tolleranza fino al 9 dicembre . Possono accedere anche i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni grazie alla riapertura prevista dalla legge n. 15/2025 . Nel 2026 la Legge di Bilancio ha introdotto la rottamazione‑quinquies, che consente la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. Per aderire bisogna presentare domanda entro il termine fissato dal decreto attuativo (di solito 30 aprile) e versare le rate secondo un calendario stabilito.
  4. Richiesta di rateizzazione: anche in assenza di adesione o rottamazione, l’Agenzia delle Entrate consente di rateizzare gli importi iscritti a ruolo. Per debiti inferiori a 120.000 € la rateizzazione ordinaria può arrivare fino a 72 rate mensili; per debiti superiori o situazioni di comprovata difficoltà si può ottenere un piano straordinario fino a 120 rate. È necessario dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
  5. Istanza di autotutela per errori materiali: come già accennato, quando l’avviso presenta errori palesi (ad esempio duplicazione di redditi, computo errato di deduzioni, addebito di imposta già versata) è opportuno presentare all’Ufficio un’istanza di annullamento in autotutela. L’amministrazione può annullare l’atto senza costi per le parti.

3.5 Difesa in giudizio e iter processuale

Il processo tributario si svolge dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado. La difesa richiede un’analisi accurata e il rispetto formale di vari adempimenti:

  1. Redazione del ricorso: il ricorso deve contenere l’indicazione dell’Ufficio emittente, l’oggetto, i motivi, le eccezioni procedurali e il petitum; deve essere firmato dal difensore munito di procura.
  2. Deposito telematico: con la digitalizzazione della giustizia tributaria, il ricorso e i documenti devono essere depositati telematicamente tramite il portale SIGIT/PIA; la PEC è obbligatoria per comunicazioni e notifiche.
  3. Udienza e decisione: dopo il deposito delle memorie illustrative e di replica, il giudice fissa l’udienza pubblica. In questa sede il difensore espone la propria tesi, evidenziando vizi di notifica, violazioni procedurali (contraddittorio, motivazione), errori di calcolo e l’eventuale prova di resistenza.
  4. Appello e ricorso per Cassazione: la sentenza di primo grado può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione. Il ricorso per Cassazione è consentito per violazione di legge, nullità della sentenza o difetto di motivazione. La Cassazione si pronuncia solo su questioni di diritto e può cassare la sentenza con rinvio.

4. Strumenti alternativi alla difesa giudiziale

Oltre alle strategie processuali, esistono strumenti per risolvere o attenuare la posizione debitoria.

4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di “pace fiscale” volte a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione versando solo una parte del debito:

  • Rottamazione‑quater (Legge 197/2022): consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’importo residuo del capitale e rimborso spese. La definizione esclude sanzioni, interessi e aggio. Il 30 novembre 2025 è la scadenza della decima rata; i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre sono considerati tempestivi grazie alla tolleranza di 5 giorni . La legge n. 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti .
  • Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026): estende la definizione agevolata ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2023. Prevede la possibilità di pagare in massimo 20 rate in cinque anni con un tasso di interesse ridotto. Sono esclusi i carichi riguardanti risorse proprie dell’UE, l’IVA all’importazione e le somme affidate a titolo di recupero di aiuti di Stato; le domande devono essere presentate entro il termine fissato nel decreto attuativo (indicativamente 30 aprile 2026).
  • Saldo e stralcio: misura dedicata ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a determinati limiti) che permette di pagare una percentuale ridotta del debito. Le domande devono essere presentate entro il termine fissato dalla legge di riferimento.

Chi aderisce alla rottamazione deve rispettare rigorosamente le scadenze: il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e la perdita dei benefici. Per questo è essenziale avere un piano finanziario realistico; l’assistenza di un professionista consente di valutare se la rottamazione è la scelta più vantaggiosa o se conviene affrontare la controversia in giudizio.

4.2 Composizione della crisi da sovraindebitamento e piani del consumatore

La Legge 3/2012 offre ai soggetti non fallibili (imprese minori, professionisti, consumatori) la possibilità di uscire da una situazione di sovraindebitamento attraverso accordi o piani omologati dal tribunale. La norma definisce il sovraindebitamento come lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile che determina la difficoltà o l’incapacità di adempiere . Il consumatore è la persona fisica che ha assunto debiti per scopi non imprenditoriali .

Gli strumenti sono:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore, assistito da un organismo di composizione della crisi (OCC), propone ai creditori un piano di rimborso che può prevedere dilazioni e stralcio di parte del debito. Occorre l’approvazione della maggioranza dei creditori (almeno il 60 % dei crediti ammessi).
  2. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche con debiti non professionali. Non richiede l’approvazione dei creditori ma l’omologazione del tribunale. Il piano può prevedere la soddisfazione parziale dei creditori secondo le risorse disponibili e la liquidazione di parte del patrimonio. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
  3. Liquidazione del patrimonio: quando non è possibile proporre un accordo o un piano, il debitore può chiedere la liquidazione del proprio patrimonio; dopo la liquidazione e distribuzione del ricavato, il debitore ottiene l’esdebitazione.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta nel 2021, consente al debitore che non possiede redditi o patrimoni di ottenere l’esdebitazione immediata pagando un contributo minimo. È rivolta soprattutto a consumatori in condizioni di povertà.

La procedura richiede la nomina di un gestore, l’attestazione della meritevolezza e l’omologazione del tribunale. L’avv. Monardo, in qualità di professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione del piano e nella gestione della procedura.

4.3 Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo

Per le società in crisi soggette a fallimento, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione (art. 182‑bis L.F. ora sostituiti dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza) consentono di proporre un piano ai creditori che può includere anche la transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. Il nuovo Codice della crisi prevede procedure semplificate per le imprese sotto soglia e la nomina di un esperto negoziatore (D.L. 118/2021). L’avv. Monardo è iscritto come esperto negoziatore e può assistere l’impresa nelle trattative per la ristrutturazione del debito tributario.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la difesa. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare la comunicazione di contraddittorio: alcuni imprenditori non rispondono entro i 60 giorni pensando che la fase sia facoltativa. Al contrario, le osservazioni possono evitare l’emissione dell’avviso o ridurre l’imponibile. Non rispondere significa perdere un’opportunità di difesa.
  2. Presentare osservazioni generiche: controdeduzioni vaghe o prive di documenti non soddisfano la prova di resistenza e possono essere rigettate. È necessario produrre dati contabili, contratti, documenti che giustifichino le differenze.
  3. Sottovalutare i termini: i termini per l’istanza di adesione (30/15 giorni) e per il ricorso (60 giorni) sono perentori. È essenziale segnare le date e agire tempestivamente.
  4. Affidarsi a soluzioni “fai da te”: la materia tributaria è tecnica e in continua evoluzione. Formule standardizzate trovate online possono essere inadatte o controproducenti. Una consulenza professionale consente di personalizzare la difesa.
  5. Nascondere documenti o rispondere in modo aggressivo: la trasparenza e la collaborazione con l’amministrazione, nel rispetto dei propri diritti, favoriscono soluzioni negoziate. Evitare di omettere documenti o di adottare toni polemici nelle comunicazioni.
  6. Non considerare strumenti alternativi: in presenza di debiti ingenti è opportuno valutare rottamazioni, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Questi strumenti offrono stralci e dilazioni che un semplice ricorso non garantisce.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme di riferimento

NormaContenuto essenzialeFunzione
Art. 6‑bis L. 212/2000Introduce il contraddittorio preventivo: schema di atto, termine di 60 giorni, esclusioni per atti automatizzatiGarantire partecipazione del contribuente
Decreto MEF 24 aprile 2024Elenca gli atti esclusi dal contraddittorio (cartelle, ruoli, accertamenti parziali, atti automatizzati)Definisce ambito di applicazione
Art. 7 L. 212/2000Obbligo di motivazione degli atti, allegazione dei documenti e indicazione dell’ufficio competenteTutela il diritto di difesa
Art. 60 D.P.R. 600/1973Regola la notifica degli avvisi: domicilio fiscale, PEC, effetti delle variazioniFondamentale per la validità dell’atto
Art. 38 D.P.R. 600/1973Rettifica delle dichiarazioni e accertamento induttivo; invito al contribuenteStabilisce poteri dell’Ufficio
D.Lgs. 13/2024Riforma dell’accertamento: modifica dell’adesione, sospensione termini, estensione ai sociRafforza il contraddittorio
Art. 28 D.Lgs. 175/2014Sopravvivenza fiscale quinquennale delle società estinteAvvisi ai soci ed eredi
Legge 3/2012Disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamentoOffre piani e esdebitazione

6.2 Termini e scadenze principali

FaseDurataRiferimento
Contraddittorio preventivo60 giorni dall’invio dello schemaArt. 6‑bis L. 212/2000
Istanza di adesione (contraddittorio)30 giorni dallo schemaD.Lgs. 13/2024
Istanza di adesione (post avviso)15 giorni dalla notificaD.Lgs. 13/2024
Istanza di adesione (atti esclusi)60 giorni dalla notifica; sospensione 90 giorniD.Lgs. 13/2024
Ricorso alla CGT60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Pagamento atto di adesione20 giorni dalla redazioneD.Lgs. 218/1997
Rateizzazione adesione8 rate trimestrali (16 se > 50.000 €)D.Lgs. 218/1997

6.3 Strumenti di definizione agevolata

StrumentoAnni di carichiBeneficioScadenze
Rottamazione‑quaterCarichi affidati al riscossore (2000‑2022)Pagamento solo di capitale e spese; esclusione di sanzioni e interessiRate trimestrali fino al 2026; decima rata il 30 novembre 2025
Rottamazione‑quinquiesCarichi fino al 31 dicembre 2023Pagamento in 20 rate; esclusione di sanzioni e aggioTermine domanda (aprile 2026), calendario stabilito
Saldo e stralcioDebitori con ISEE bassoPagamento percentuale ridotta del debitoTermine fissato dalla legge (variabile)
Accordo di composizione della crisiTutti i debitiRistrutturazione con voto dei creditoriPresentazione domanda all’OCC
Piano del consumatoreDebiti non imprenditorialiOmologazione senza voto; esdebitazionePresentazione domanda all’OCC

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è il contraddittorio preventivo?
È la fase in cui l’amministrazione invia al contribuente uno schema di atto e concede almeno sessanta giorni per presentare osservazioni o documenti . La mancanza di questo confronto rende l’atto annullabile.

2. Tutti gli avvisi devono essere preceduti dal contraddittorio?
No. Sono esclusi gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto MEF . Per questi atti l’amministrazione può emettere direttamente l’avviso.

3. Cosa succede se non rispondo alla comunicazione?
Se non invii osservazioni, l’Ufficio potrà emettere l’avviso definitivo trascorso il termine. Parte della dottrina ritiene che il silenzio valga come rinuncia al contraddittorio; tuttavia, la mancata partecipazione non impedisce di proporre ricorso successivamente.

4. In quali casi la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto?
Per i tributi armonizzati la nullità si verifica se il contribuente dimostra, attraverso la prova di resistenza, che le osservazioni avrebbero potuto cambiare l’esito . Per altri tributi la nullità è prevista solo quando la legge lo dispone.

5. Posso chiedere l’accertamento con adesione dopo la scadenza del contraddittorio?
Sì: se l’avviso è preceduto dal contraddittorio, puoi presentare l’istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo . Se l’atto non è soggetto al contraddittorio, il termine è di 60 giorni.

6. Quali vantaggi offre l’adesione?
La riduzione delle sanzioni a un terzo, la sospensione dei termini di impugnazione e la possibilità di rateizzare fino a otto o sedici rate .

7. Posso impugnare l’avviso anche dopo aver chiesto l’adesione?
Sì: se entro il termine di sospensione non si raggiunge un accordo, puoi proporre ricorso entro 30 giorni. L’istanza di adesione non preclude la difesa giurisdizionale.

8. Cosa accade se l’avviso è stato notificato alla mia società dopo la cancellazione dal registro?
Secondo la Cassazione la notifica è nulla e la pretesa non può essere estesa ai soci in base all’atto originario . Occorre presentare ricorso eccependo l’inesistenza del soggetto.

9. Gli eredi dei soci devono pagare i debiti della società?
L’art. 28 del D.Lgs. 175/2014 prevede che la società estinta sopravviva ai soli fini fiscali per cinque anni. Gli avvisi devono essere notificati alla società; gli eredi dei soci non sono destinatari legittimi.

10. Quando la prova di resistenza è considerata soddisfatta?
Quando il contribuente indica fatti e documenti che, se valutati, avrebbero potuto portare a un esito diverso e non si limita a contestazioni generiche .

11. Cosa posso fare se l’avviso contiene errori materiali?
Puoi presentare un’istanza in autotutela chiedendo la correzione o l’annullamento dell’atto. Se l’Ufficio non risponde o rigetta, puoi impugnare l’avviso.

12. È possibile sospendere l’esecuzione dell’avviso mentre impugno?
Sì: puoi chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria la sospensione dell’esecuzione se sussistono gravi e irreparabili danni.

13. La rottamazione cancella anche le sanzioni penali?
No. La rottamazione estingue solo il debito tributario e le sanzioni amministrative; le eventuali responsabilità penali per reati tributari restano e sono perseguite separatamente.

14. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
Perdi i benefici e gli importi versati sono considerati acconto sul debito residuo. L’Agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive.

15. Posso inserire i debiti fiscali nel piano del consumatore?
Sì, ma per l’IVA e le ritenute operate e non versate il piano può solo dilazionare il pagamento; non è possibile lo stralcio integrale .

16. Quali sono i tempi del piano del consumatore?
Il piano prevede la presentazione all’OCC, l’attestazione del professionista, il deposito in tribunale e l’omologazione. La durata varia ma in genere richiede qualche mese.

17. Devo essere assistito da un professionista nel piano del consumatore?
Sì. La legge impone l’assistenza di un OCC. Il gestore verifica i documenti, attesta la fattibilità e svolge la funzione di garante.

18. Posso chiedere l’esdebitazione immediata?
Se sei un debitore incapiente senza patrimonio o reddito, puoi chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente versando un contributo minimo. Il tribunale può concederla se soddisfatti i requisiti.

19. Come viene notificato l’avviso a una società con sede all’estero?
L’Ufficio deve utilizzare la procedura di cooperazione internazionale prevista dal regolamento UE; la notifica mediante PEC non è sufficiente. È opportuno verificare la correttezza della notifica e, se necessario, eccepire l’inesistenza.

20. L’Agenzia può pignorare i beni della società subito dopo la notifica?
No. La notifica dell’avviso non comporta l’esecutività immediata: occorre l’iscrizione a ruolo e l’invio della cartella di pagamento o dell’intimazione; solo dopo l’inutile decorso dei termini l’agente della riscossione può procedere con pignoramenti.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione concreta delle norme, proponiamo alcune simulazioni.

8.1 Simulazione 1 – Accertamento analitico con contraddittorio e adesione

Scenario: La società Alfaxxxx S.r.l., con fatturato di 2 milioni di euro, riceve il 1° giugno 2025 una comunicazione di contraddittorio con la quale l’Ufficio contesta ricavi non dichiarati per 200.000 € e IVA per 44.000 €. La comunicazione allega il processo verbale di constatazione e indica la motivazione. La società ha quindi tempo fino al 31 luglio 2025 (60 giorni) per presentare osservazioni o chiedere l’adesione.

Azioni:

  1. Analisi: con l’aiuto dell’avv. Monardo si verificano le scritture contabili. Risulta che parte dei ricavi contestati è stata contabilizzata in un periodo successivo e che vi è un errore di duplicazione delle fatture.
  2. Osservazioni: entro il 31 luglio vengono inviate osservazioni dettagliate e documenti che dimostrano l’errore. L’Ufficio riconosce parzialmente le ragioni ma conferma una ripresa di 80.000 € e IVA di 17.600 €.
  3. Istanza di adesione: il 15 agosto 2025, entro 30 giorni dalla comunicazione, la società presenta istanza di accertamento con adesione. Viene fissato un incontro per il 20 settembre.
  4. Accordo: durante il contraddittorio l’Ufficio accetta di ridurre l’imponibile a 60.000 € e l’IVA a 13.200 €. Le sanzioni, che erano pari al 90 % dell’imposta, vengono ridotte a un terzo (13.200 € × 30 % ≈ 3.960 €). L’importo totale (imposta + sanzioni) è 77.160 €.
  5. Pagamento: la società sceglie il pagamento rateale in otto rate trimestrali: 77.160 € ÷ 8 ≈ 9.645 € per rata. La prima rata è versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione .

Risultato: l’adesione ha evitato un contenzioso, ha ridotto l’imponibile contestato di 140.000 € e ha dimezzato le sanzioni. La società ha diluito il pagamento in due anni preservando la liquidità.

8.2 Simulazione 2 – Nullità della notifica e ricorso vittorioso

Scenario: La Betaxxxx S.p.A. riceve il 15 aprile 2025 un avviso di accertamento notificato al vecchio indirizzo della sede legale, trasferita da oltre un anno. L’avviso contesta costi indeducibili per 500.000 €. La società se ne accorge solo a fine giugno perché la raccomandata è stata ritirata da un dipendente dell’ex sede.

Azioni:

  1. Verifica del domicilio fiscale: l’avv. Monardo rileva che la variazione di sede era stata comunicata al registro delle imprese e all’Agenzia delle Entrate; l’efficacia decorre dal trentesimo giorno . L’avviso notificato dopo questo periodo doveva essere inviato al nuovo indirizzo.
  2. Ricorso: si propone ricorso alla CGT eccependo la nullità della notifica. L’Ufficio si costituisce sostenendo che la società avrebbe potuto comunque avere conoscenza dell’atto.
  3. Decisione: la CGT accoglie il ricorso, ritenendo che la notifica è nulla perché effettuata in un indirizzo non più valido e non è possibile sanare l’errore con la conoscenza di fatto. L’avviso è annullato e l’Ufficio dovrà riemettere l’atto rispettando la procedura.

Risultato: la società evita il recupero fiscale per vizio di notifica. Nel nuovo procedimento potrà fare valere le proprie ragioni con maggiore tranquillità.

8.3 Simulazione 3 – Contraddittorio omesso e prova di resistenza

Scenario: La Gammaxxxx S.a.s. riceve il 10 febbraio 2026 un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette senza che sia stata inviata la comunicazione di contraddittorio. L’Ufficio ha ricostruito il reddito basandosi esclusivamente sugli studi di settore. L’avviso pretende 150.000 € di imposte e sanzioni.

Azioni:

  1. Analisi: l’avv. Monardo rileva che si tratta di tributi armonizzati (IVA). Secondo l’ordinanza 24783/2025 l’omissione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente dimostra quali elementi avrebbe potuto dedurre .
  2. Prova di resistenza: si preparano memorie dimostrando che l’azienda ha subito un incendio che ha ridotto la produzione; si allegano perizie e polizze assicurative. Se il contraddittorio fosse stato attivato, l’Ufficio avrebbe considerato questi elementi e ridotto l’imponibile.
  3. Ricorso: si eccepisce la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 6‑bis e si deducono in concreto i fatti che avrebbero modificato l’atto .
  4. Decisione: la CGT annulla l’avviso riconoscendo la violazione del contraddittorio; la prova di resistenza è considerata sufficiente perché l’evento straordinario avrebbe ridotto notevolmente i ricavi.

Risultato: la società evita un’imposizione ingiusta e ottiene un nuovo accertamento più aderente alla realtà.

9. Conclusione

L’evoluzione delle norme in materia di accertamento fiscale e la recente giurisprudenza hanno reso più articolato il sistema di garanzie per i contribuenti. L’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato e la riforma dell’accertamento con adesione rappresentano passi importanti verso un fisco più trasparente e collaborativo; tuttavia, richiedono maggiore attenzione da parte di imprenditori e professionisti. Gli avvisi di accertamento devono essere analizzati subito, contestando i vizi di notifica, la mancanza di contraddittorio o di motivazione e facendo valere la prova di resistenza per i tributi armonizzati.

In questo percorso la difesa legale è decisiva. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza completa: dall’analisi dell’atto alla predisposizione di osservazioni, dalla gestione dell’istanza di adesione alla difesa in giudizio, fino alla consulenza su rottamazioni, piani del consumatore e transazioni fiscali. La loro esperienza in materia bancaria e tributaria, unita alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore, consente di proporre soluzioni concrete e tempestive per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre azioni esecutive.

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