Introduzione: un contesto in rapida evoluzione
Gli accertamenti fiscali rivolti alle società che gestiscono servizi di consegna di farmaci e parafarmaci rappresentano un tema d’attualità per diverse ragioni. Negli ultimi anni le aziende che distribuiscono medicinali e prodotti sanitari hanno conosciuto una crescita esponenziale grazie alle piattaforme e‑commerce e alle app di consegna “last‑mile”. Questo sviluppo, alimentato dalla pandemia e dalla diffusione dei pagamenti digitali, ha posto l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sui settori in cui circolano importanti flussi finanziari e transazioni tracciate ma non sempre correttamente dichiarate. I controlli fiscali possono riguardare mancata fatturazione di vendite online, utilizzo improprio del regime forfettario, compensazioni indebite, omesso versamento di IVA o ritenute, nonché omesse dichiarazioni o anomalie nei flussi bancari.
Le società di consegna farmaci sono soggette a una normativa articolata: le regole sulla habitualità dell’attività (art. 55 TUIR sulla qualificazione dei redditi d’impresa), le presunzioni relative ai movimenti bancari (art. 32 DPR 600/1973), le procedure di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972), gli obblighi di contraddittorio preventivo (art. 12 e art. 6‑bis dello Statuto del contribuente), le norme sulla sospensione dell’atto esecutivo (art. 47 D.Lgs. 546/1992, abrogato dal 1 gennaio 2026 ), nonché le novità introdotte dalle definizioni agevolate (rottamazione quater) e dalle procedure di composizione della crisi d’impresa.
Affrontare un accertamento richiede dunque prontezza, conoscenza delle norme e delle sentenze più recenti e la capacità di valutare soluzioni alternative per evitare o ridurre le sanzioni e i costi. Un approccio superficiale o ritardato può comportare la perdita di diritti (ad esempio il 60º giorno per presentare osservazioni) e aggravare la posizione debitoria. Al contrario, una gestione tempestiva consente di avviare un contraddittorio con l’Amministrazione, predisporre le prove documentali, impugnare l’atto viziato o accedere a strumenti di definizione agevolata e sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
Questo articolo è stato redatto dalla Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo team per offrire una guida pratica alle imprese del settore. L’avvocato Monardo è cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un gruppo di avvocati e commercialisti con competenze specifiche in diritto tributario, bancario e fallimentare su tutto il territorio nazionale. Il nostro studio fornisce analisi personalizzate degli atti di accertamento, redige ricorsi e istanze di sospensione, gestisce trattative con l’Agenzia delle Entrate, elabora piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali per ridurre o annullare il debito. Assistiamo anche nelle procedure di composizione negoziata della crisi e nei piani del consumatore per i soggetti sovraindebitati.
Perché consultare un professionista? Perché la materia è complessa e in costante evoluzione; le novità normative e la giurisprudenza di Cassazione richiedono interpretazioni aggiornate. Una consulenza specialistica può fare la differenza tra un accertamento eseguito e un atto annullato per vizi formali.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere come difendersi da un accertamento fiscale su una società di consegne farmaco, è fondamentale analizzare le principali norme e le più recenti pronunce della giurisprudenza. Questa sezione ricostruisce il quadro normativo e alcune sentenze di Cassazione rilevanti per il settore.
Qualificazione dei redditi e obbligo di partita IVA
Un primo aspetto da chiarire è se l’attività svolta rientra nel concetto di impresa. L’art. 55 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce i redditi d’impresa come quelli derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e specifica che tali redditi comprendono anche “la ripartizione del reddito risultante dalla gestione professionale abituale, ancorché non esclusiva” . Di conseguenza, quando la società effettua vendite abituali e organizzate tramite piattaforme digitali (anche per conto di farmacie), i ricavi devono essere dichiarati come reddito d’impresa e devono essere rispettati gli obblighi di apertura della partita IVA, tenuta della contabilità e versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7552/2025, ha ribadito che la frequenza e la sistematicità delle vendite online costituiscono elemento indicativo dell’esercizio di un’attività d’impresa, indipendentemente dal mezzo utilizzato e dalla natura non continuativa della piattaforma . Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto imprenditoriale l’attività di un soggetto che aveva effettuato 1.600 transazioni in due anni, respingendo la tesi difensiva secondo cui le cessioni sarebbero state occasionali . La decisione conferma che le imprese di consegna che distribuiscono farmaci per conto di terzi – anche tramite app – rientrano a pieno titolo nell’ambito dei redditi d’impresa se la loro attività è organizzata e abituale.
Presunzione sui movimenti bancari (art. 32 DPR 600/1973)
L’art. 32 del DPR 600/1973 attribuisce agli uffici finanziari il potere di invitare i contribuenti a esibire estratti dei conti bancari e stabilisce una presunzione legale: le movimentazioni bancarie che non trovano giustificazione nelle scritture contabili sono considerate ricavi o redditi. In particolare, il comma 1, n. 2, prevede che i prelevamenti e i versamenti non giustificati superiori a 1.000 euro al giorno o 5.000 euro mensili possano essere imputati a ricavi, salvo prova contraria . Tale presunzione grava sul contribuente, che deve dimostrare la provenienza non reddituale delle somme versate o la loro rilevanza ai fini dell’attività (per esempio rimborsi spese, finanziamenti soci, restituzioni).
Per le società di consegne farmaco, che spesso raccolgono gli incassi per conto delle farmacie e riversano periodicamente tali importi, la presunzione dell’art. 32 può essere pericolosa: l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare i prelievi e versamenti come ricavi non dichiarati, a meno che non siano tenuti documenti dettagliati (contratti con farmacie, ricevute di pagamento, distinte di versamento). È quindi essenziale predisporre una rendicontazione trasparente delle somme incassate per conto terzi e una contabilità separata per i flussi propri dell’azienda.
Controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
L’Agenzia delle Entrate può procedere a diversi tipi di controllo:
- Controllo automatizzato (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972). L’art. 36‑bis stabilisce che, mediante procedure automatizzate, l’Amministrazione effettua il controllo delle dichiarazioni correggendo errori materiali, calcoli, versamenti e corrispondenze tra versamenti e somme dichiarate . Se emergono differenze, le stesse sono comunicate al contribuente, che può fornire chiarimenti. Per l’IVA opera l’art. 54‑bis del DPR 633/1972: anche qui l’Agenzia verifica i dati e, in caso di incoerenze, comunica l’esito, concedendo 60 giorni per fornire spiegazioni .
- Controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/1973). Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, l’ufficio può verificare la conformità dei dati, escludere detrazioni o deduzioni non spettanti, individuare crediti d’imposta indebiti e correggere errori. L’ufficio può invitare il contribuente a esibire o trasmettere documenti e deve comunicare gli esiti con indicazione delle motivi e delle somme dovute; il contribuente ha 60 giorni per rispondere .
Obbligo di contraddittorio (art. 12 e 6‑bis dello Statuto dei diritti del contribuente)
L’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) prevede che, dopo il processo verbale di constatazione (PVC), l’ufficio debba concedere al contribuente 60 giorni per presentare deduzioni e osservazioni; l’accertamento non può essere emanato prima della scadenza, salvo casi di particolare urgenza . La norma tutela il diritto di difesa e il principio di collaborazione: il contribuente può contestare le contestazioni dell’ufficio e fornire elementi chiarificatori.
L’art. 6‑bis, introdotto nel 2023, ha generalizzato l’obbligo di contraddittorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo, salvo esclusioni per i controlli automatizzati. L’ufficio deve comunicare un avviso di accertamento con una proposta motivata e concedere almeno 60 giorni per rispondere; se la risposta è presentata e l’ufficio intende comunque emettere l’atto, deve motivare perché non ha accolto le osservazioni. Quando la notifica avviene nei 90 giorni che precedono la decadenza dell’accertamento, il termine è prorogato di 120 giorni .
Sul tema, la Cassazione ha sottolineato il valore costituzionale del contraddittorio. Con l’ordinanza n. 287/2025 la Suprema Corte ha stabilito che, qualora l’amministrazione formuli nuove contestazioni dopo il PVC, il termine di 60 giorni riparte da quando il contribuente ne viene informato . La corte evidenzia che il contraddittorio è espressione dei principi di collaborazione e buona fede e che la sua violazione comporta la nullità dell’accertamento.
Altra pronuncia di rilievo è la sentenza n. 24001/2024, nella quale la Cassazione ha affermato che il processo verbale di chiusura deve essere redatto per ciascun accesso presso il contribuente, anche quando l’accesso è finalizzato alla sola acquisizione di documenti; da quel momento decorre il termine di 60 giorni . Secondo la Corte, anche la motivazione dell’avviso di accertamento deve essere percepibile e coerente .
Sospensione dell’atto e tutela cautelare (art. 47 D.Lgs. 546/1992)
Il contenzioso tributario prevede la possibilità di richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se sussiste un danno grave e irreparabile; l’istanza si presenta contestualmente al ricorso. L’art. 47 del D.Lgs. 546/1992 disciplinava la sospensione provvisoria, ma con la riforma attuata dal D.Lgs. 175/2024 tale articolo è stato abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2026, anche se continuerà ad applicarsi agli atti notificati prima di tale data . Pertanto, per gli accertamenti relativi al 2024–2025, la sospensione sarà ancora esercitabile; per gli atti successivi, la tutela cautelare sarà disciplinata dalla nuova disciplina del processo tributario, che prevede un procedimento di sospensione ricompreso nel merito.
Definizione agevolata: rottamazione e saldo e stralcio
La recente “rottamazione quater” introdotta dalla legge n. 197/2022 (art. 1, commi 231–252) e successive modifiche ha permesso ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il giugno 2022 pagando solo imposta, interessi e aggio, senza sanzioni. La legge di conversione del DL 84/2025 ha poi inserito l’art. 12‑bis, statuendo che il pagamento della prima o unica rata perfeziona la definizione agevolata; se il contribuente ha presentato l’istanza e provato il pagamento, il giudice deve dichiarare estinto il processo . La Cassazione ha applicato tale interpretazione con l’ordinanza n. 29574/2025, confermando l’estinzione del contenzioso in presenza della rottamazione .
Oltre alla rottamazione, il legislatore ha introdotto ulteriori definizioni agevolate (definizione delle liti pendenti, conciliazione agevolata, stralcio delle cartelle di importo minimo) che possono essere utili alle società di consegne farmaco coinvolte in liti fiscali.
Procedure di composizione negoziata e sovraindebitamento
Per le imprese che affrontano un disequilibrio patrimoniale o finanziario ma hanno ancora prospettive di continuità, la composizione negoziata disciplinata dal D.L. 118/2021 (ora integrata nel Codice della crisi) consente di nominare un esperto che assiste l’imprenditore nella ricerca di soluzioni con creditori e fisco. La domanda si presenta tramite piattaforma telematica delle Camere di Commercio, allegando documenti contabili, situazione economico‑finanziaria, elenco dei creditori e dei dipendenti . L’istanza prevede il pagamento di una tariffa (268 euro) e la nomina di un esperto selezionato da una commissione .
Per i debitori civili, i professionisti e le piccole imprese che si trovano in sovraindebitamento, la legge n. 3/2012 (integrata nel Codice della crisi) prevede strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata. L’art. 6, comma 2, lett. a definisce il sovraindebitamento come una condizione di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio prontamente liquidabile, che determina la difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ; per accedere alle procedure è necessario che i debiti non superino determinati limiti (ad esempio 500.000 euro per il consumatore o micro‑imprese) . Questi strumenti consentono di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile sotto il controllo di un OCC e del tribunale e, in alcuni casi, di ottenere l’esdebitazione delle passività residue.
Aspetti penali e profili di responsabilità
La difesa da un accertamento fiscale non si esaurisce nella sfera amministrativa e civile: in alcuni casi le contestazioni possono sfociare in procedimenti penali. Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati tributari, che si configurano quando l’evasione supera determinate soglie o sono commessi comportamenti fraudolenti. Per le società di consegna di farmaci, i reati più rilevanti sono:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e frode mediante altri artifici (art. 3): puniscono chi utilizza fatture false o documenti alterati per evadere le imposte. L’emissione o l’utilizzo di fatture per spese di carburante inesistenti o per compensi ai rider non erogati può integrare il reato se l’imposta evasa supera i 30.000 €. La pena va da 4 a 8 anni.
- Dichiarazione infedele (art. 4): si configura quando l’imposta evasa supera 150.000 € per ciascun periodo di imposta; la pena va da 2 a 4 anni. Nelle società di consegna, la dichiarazione infedele può derivare dall’omessa indicazione dei ricavi derivanti dalle commissioni di consegna o dalla detrazione indebita di costi. Tuttavia, la giurisprudenza esclude il reato se la violazione deriva da errori di interpretazione o da incertezze oggettive sulla norma.
- Omessa dichiarazione (art. 5): punisce chi non presenta la dichiarazione dei redditi o IVA entro i termini (soglia: imposta evasa superiore a 50.000 €) con pena da 2 a 5 anni. Per le start‑up che iniziano l’attività di consegna, è fondamentale presentare le dichiarazioni anche in caso di assenza di redditi.
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8): punisce chi emette fatture false; la pena è da 4 a 8 anni. Può interessare i soggetti che emettono fatture per consegne mai effettuate.
- Omesso versamento di ritenute e IVA (artt. 10‑bis e 10‑ter): se le ritenute operate superano 150.000 € annui e non vengono versate entro il 30 settembre dell’anno successivo, si applica la pena da 6 mesi a 2 anni; lo stesso vale per l’IVA non versata oltre i 250.000 €. Concorrono a integrare il reato i ritardati riversamenti alla farmacia.
- Indebita compensazione (art. 10‑quater): punisce chi utilizza in compensazione crediti inesistenti (ad esempio falsi crediti di imposta sui carburanti) per importi superiori a 50.000 €.
Quando l’accertamento evidenzia possibili reati, l’ufficio trasmette gli atti alla Procura. È importante difendersi tempestivamente dimostrando l’insussistenza dell’elemento soggettivo (dolo) e la buona fede. Ad esempio, un errore nella qualificazione dei ricavi derivante da incertezza normativa può escludere la punibilità. L’interlocuzione con l’Agenzia e l’adesione all’accertamento con pagamento integrale dell’imposta può costituire circostanza attenuante. Inoltre, in caso di fallimento della società, l’amministratore potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta se l’accertamento fiscale ha contribuito al dissesto.
È bene tenere presente la responsabilità amministrativa da reato degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001. Le società di consegna devono adottare un modello organizzativo 231 per prevenire reati tributari, prevedendo procedure di controllo delle fatture, segregazione dei ruoli, tracciabilità dei pagamenti. L’assenza di un modello può comportare l’applicazione di pesanti sanzioni interdittive (sospensione dell’attività) e pecuniarie.
Normativa sanitaria, tracciabilità dei farmaci e privacy
La distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici è regolata da un complesso sistema normativo volto a tutelare la salute pubblica e prevenire la contraffazione. Il decreto legislativo n. 219/2006 (attuativo della direttiva 2001/83/CE) dispone che i medicinali possano essere forniti solo da soggetti autorizzati e che la distribuzione all’ingrosso richiede un’autorizzazione del Ministero della Salute. Le società che effettuano consegne devono rispettare le buone pratiche di distribuzione (GDP), garantendo la corretta conservazione dei farmaci, la tracciabilità e il rispetto della catena del freddo.
La legge n. 146/2013 ha istituito il sistema di tracciabilità dei farmaci mediante il “bollino farmaceutico” e l’utilizzo del codice AIC. I distributori e i corrieri devono registrare ogni spostamento del medicinale nel sistema informatico “Nsis” gestito da AIFA. La mancata registrazione può comportare sanzioni amministrative e, in caso di dolo, contestazioni penali per commercio irregolare di medicinali. Il Ministero della Salute ha emanato circolari che chiariscono che i corrieri devono registrarsi come depositari e seguire procedure di riconciliazione dei lotti.
Sul fronte della privacy, il GDPR e il Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003) impongono agli operatori di trattare i dati sanitari dei pazienti con particolari garanzie: informativa chiara, consenso esplicito, crittografia dei dati, tempi di conservazione limitati. La società di consegna deve designare un responsabile della protezione dei dati (DPO) se elabora regolarmente dati sanitari su larga scala. L’inosservanza della normativa può generare sanzioni significative da parte del Garante e pregiudicare la reputazione dell’impresa.
Ulteriori pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale
Oltre alle decisioni citate, numerose altre pronunce hanno inciso sulla materia degli accertamenti fiscali e del contraddittorio, delineando principi utili alle società di consegna di farmaci. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67/2023, ha evidenziato che il contraddittorio preventivo è espressione dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione, e che la sua mancanza comporta violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 12, comma 7, nella parte in cui non prevede il contraddittorio per gli accertamenti sostitutivi automatizzati, spingendo il legislatore a estendere le garanzie ai controlli meno invasivi.
La Corte di Cassazione ha emanato diverse sentenze che rafforzano le posizioni difensive dei contribuenti. La sentenza n. 32954/2024 ha stabilito che la presunzione dell’art. 32 non opera se il contribuente prova, anche con testimoni, l’estraneità dei versamenti all’attività; la Cassazione ha ritenuto sufficiente la prova presuntiva (ad esempio, la contemporaneità di versamenti e restituzioni a favore di soci) per superare la presunzione . La sentenza n. 28920/2023 ha ritenuto nullo l’avviso basato su accertamenti bancari senza che l’ufficio abbia richiesto i chiarimenti al contribuente; la Corte ha ribadito la necessità di un contraddittorio procedimentale anche per gli accertamenti finanziari.
Una pronuncia interessante per le imprese che pagano i rider è l’ordinanza n. 14262/2024, che ha affermato la natura subordinata delle prestazioni dei riders ai fini contributivi; l’INPS deve dimostrare che l’attività è autonoma per contestare la mancata iscrizione, e la società può eccepire la prescrizione quinquennale. . La sentenza n. 755/2022 ha annullato un accertamento perché l’Agenzia aveva applicato la presunzione del 5% di ricarico sulla vendita di farmaci senza tenere conto dei prezzi calmierati imposti dalla normativa sanitaria. In quest’ottica, la Cassazione ha richiamato la necessità di adeguare la metodologia accertativa alle specificità del settore farmaceutico, dove i margini di profitto sono stabiliti per legge e le società di consegna percepiscono un mero compenso di servizio.
Anche la jurisprudenza di merito offre spunti: molte Corti di Giustizia Tributaria hanno ritenuto che le società di consegna non possono essere sanzionate per omessa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi quando agiscono come mandatari delle farmacie (C.G.T. Toscana, sentenza n. 984/2024). Altro filone riguarda la responsabilità solidale dei marketplace: secondo la C.G.T. Lombardia, se la piattaforma trattiene i pagamenti e gestisce le fatturazioni, la responsabilità fiscale ricade in parte su di essa. Questi orientamenti, sebbene non definitivi, dimostrano la crescente attenzione verso le peculiarità del settore.
Altre normative e pronunce rilevanti
- Digitalizzazione del processo tributario (D.Lgs. 220/2023). Il decreto ha facilitato l’assunzione della testimonianza in forma scritta, la notifica telematica e il deposito digitale di documenti . Queste innovazioni consentono di depositare prove a favore del contribuente in modo rapido e con valore probatorio.
- Prescrizione contributi INPS. L’ordinanza della Cassazione n. 30478/2025 ha confermato che i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni; l’onere di provare l’interruzione della prescrizione spetta all’INPS . Ciò può interessare le società di consegna che hanno contestazioni sui contributi degli autisti o rider.
- Accertamento dei riders. Il D.L. 87/2018 (cd. “decreto dignità”), convertito in legge 96/2018, all’art. 1 definisce i rapporti dei riders come lavoro subordinato con alcune peculiarità, imponendo ai datori l’obbligo di assicurazione INAIL e contribuzione. Per le imprese di consegne farmaco che impiegano rider, è fondamentale rispettare tali regole per evitare accertamenti.
- Direttiva DAC7. Introdotta nel 2021 e recepita in Italia nel 2023, impone alle piattaforme digitali di segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite e sulle transazioni. Secondo FiscoeTasse, la direttiva stabilisce soglie (30 operazioni o 2.000 euro) per obbligo di comunicazione e prevede presunzioni di ricavi; ciò potrà incrementare i controlli su società che utilizzano marketplace .
Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione può generare ansia e confusione. Ecco una guida pratica alle fasi successive, con i termini e i diritti del contribuente.
- Notifica del PVC o avviso di accertamento. L’atto viene notificato alla sede legale o via PEC. Il PVC contiene le contestazioni rilevate in seguito a ispezioni, accessi e controlli incrociati. Secondo art. 12, comma 7 dello Statuto, dal giorno successivo alla notifica del PVC decorrono 60 giorni per presentare deduzioni . Se l’ufficio formula nuove contestazioni dopo la redazione del PVC, il termine ricomincia a decorrere .
- Analisi dell’atto. È fondamentale esaminare in dettaglio le motivazioni, le prove acquisite dall’ufficio, gli importi contestati e le norme richiamate. Un professionista può individuare vizi formali (notifica irregolare, mancato contraddittorio, motivazione carente) o errori nella ricostruzione dei ricavi (es. presunzioni su movimenti bancari, parametri extra‑contabili).
- Richiesta di chiarimenti e contraddittorio. Entro i 60 giorni, il contribuente può inviare una memoria difensiva, produrre documentazione (contratti, fatture, estratti contabili) o richiedere un incontro. L’ufficio deve valutare le osservazioni e motivare l’eventuale mancato accoglimento. Se la notifica dell’atto avviene nei 90 giorni precedenti la decadenza dell’accertamento, il termine è prorogato di 120 giorni .
- Accertamento con adesione. Prima di presentare ricorso, è possibile avviare la procedura di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), che consente di definire la controversia con una riduzione delle sanzioni al 50% e la possibilità di rateizzare le somme. L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. In questo periodo sono sospesi i termini per ricorrere al giudice.
- Presentazione del ricorso. Se non si raggiunge un accordo o non si aderisce, è necessario presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio e depositato con prova di versamento del contributo unificato. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto (nei casi ancora disciplinati dall’art. 47 fino al 31.12.2025) dimostrando il danno grave e irreparabile. Con la riforma in vigore dal 2026, la sospensione sarà esaminata in sede cautelare dalla stessa corte.
- Termini di riscossione e iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) procede all’iscrizione a ruolo dei tributi dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o dell’esito del controllo automatizzato. In caso di ricorso, se non si ottiene la sospensione, il contribuente deve versare un terzo delle imposte accertate per evitare ulteriori aggravi. In mancanza di pagamento, l’AER può avviare procedure esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti).
- Gradi di giudizio successivi. La sentenza di primo grado può essere impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione regionale) entro 60 giorni dalla notifica. Contro la decisione della corte regionale è possibile proporre ricorso per Cassazione, ma solo per motivi di diritto. Un avvocato cassazionista può curare questa fase, impugnando violazioni di legge, nullità della sentenza o vizio di motivazione.
- Tempi di prescrizione. Gli accertamenti dell’IVA e delle imposte sui redditi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). Per i contributi previdenziali, la prescrizione è quinquennale .
- Istanza di autotutela e annullamento d’ufficio. In qualsiasi momento, anche dopo la presentazione del ricorso, il contribuente può presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di autotutela per chiedere l’annullamento parziale o totale dell’accertamento quando sia manifestamente infondato (ad esempio per errori di calcolo, violazione del contraddittorio, inesistenza dell’obbligazione, scambio di soggetto). L’ufficio ha il potere di annullare o modificare il provvedimento per ragioni di legittimità o opportunità; l’esercizio dell’autotutela è disciplinato dalle circolari n. 10/2016 e n. 90/2001. La presentazione dell’istanza non sospende i termini di impugnazione, per cui è consigliabile depositare comunque il ricorso nei termini.
- Ravvedimento operoso post‑accertamento. Anche dopo la notifica dell’avviso, se l’atto non è divenuto definitivo, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la posizione versando l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte a un terzo (in caso di adesione integrale) o a un quinto (in caso di accordo parziale). Questa facoltà può essere utile quando l’accertamento risulta fondato ma si vuole ridurre il carico sanzionatorio. Il ravvedimento operoso non preclude l’impugnazione per gli altri aspetti dell’atto.
Difese e strategie legali
Per una società di consegne farmaco, le contestazioni fiscali possono riguardare diverse aree (ricavi non dichiarati, indebita detrazione di costi, irregolarità IVA, omesso versamento di ritenute, etc.). Ecco alcune strategie difensive da adottare, da valutare in base al caso concreto.
1. Controllo della documentazione contabile
Per contrastare la presunzione sui movimenti bancari, è essenziale mantenere un sistema di rendicontazione dettagliato che distingua tra incassi effettuati per conto di farmacie e ricavi propri. Conservare contratti di mandato con le farmacie, distinte di incasso, ricevute di pagamento e registri dei corrieri consente di dimostrare che i versamenti sul conto societario non sono ricavi ma somme destinate ai clienti. In assenza di documenti, l’ufficio potrà applicare l’art. 32 e qualificare le somme come ricavi imponibili .
È consigliabile, inoltre, conservare le fatture relative ai costi di gestione (noleggio automezzi, carburante, compensi ai rider) e giustificare eventuali prelevamenti di contante. Per i rimborsi spese ai dipendenti è opportuno utilizzare pagamenti tracciati.
2. Analisi delle presunzioni e onere della prova
Le presunzioni legali relative alle movimentazioni bancarie sono presunzioni relative: il contribuente può vincerle fornendo prova contraria. Secondo la giurisprudenza, questa prova può consistere in documenti che attestano la provenienza dei fondi (es. prestiti dei soci, restituzioni di cauzioni, operazioni di factoring) o la loro irrilevanza fiscale (es. somme incassate a nome di terzi). È possibile chiedere alla Cassazione la disapplicazione della presunzione in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Un’altra presunzione riguarda la habitualità dell’attività: se l’Agenzia qualifica le vendite di farmaci come imprenditoriali, è necessario dimostrare la natura occasionale e l’assenza di organizzazione. Tuttavia, la Cassazione 7552/2025 ha chiarito che un elevato numero di transazioni e l’utilizzo di piattaforme organizzate fanno presumere un’attività d’impresa .
3. Contestazione del PVC e del procedimento
È possibile eccepire vizi procedurali nell’attività di accertamento. Ad esempio:
- Mancata redazione del verbale di chiusura o rilascio tardivo: la Cassazione 24001/2024 ha stabilito che il verbale deve essere redatto per ogni accesso, anche per la raccolta di documenti . Se l’ufficio notifica l’accertamento senza attendere i 60 giorni o senza aver consegnato il verbale, l’atto è nullo.
- Violazione del contraddittorio: se l’ufficio non concede 60 giorni, non risponde alle osservazioni o formula nuovi rilievi senza riavviare il contraddittorio, l’avviso di accertamento è annullabile .
- Mancanza di motivazione: l’avviso deve spiegare in modo comprensibile le ragioni dell’accertamento e i criteri utilizzati, altrimenti è viziato .
- Errata notificazione: la notifica via PEC deve provenire da un indirizzo certificato e contenere l’atto completo; eventuali irregolarità possono comportare nullità.
- Decadenza e prescrizione: controllare se l’accertamento è stato notificato oltre i termini (5 anni per dichiarazioni infedeli o non presentate; 3 anni per errori formali; 8 anni per omesse dichiarazioni). Gli avvisi notificati fuori termine sono nulli.
4. Ricorso e sospensione dell’esecutività
Se l’accertamento presenta vizi o se si ritiene ingiusto l’importo richiesto, bisogna presentare ricorso. È consigliabile:
- Formulare l’istanza di sospensione (art. 47 fino al 2025) dimostrando l’irreparabilità del danno: ad esempio, la sospensione dei pagamenti alla farmacia potrebbe determinare la perdita di contratti. La domanda deve essere motivata e accompagnata da documenti (bilanci, contratti). In assenza di sospensione, l’agente della riscossione potrebbe iscrivere ipoteca o pignorare conti.
- Richiedere la discussione in udienza pubblica per illustrare le ragioni del ricorso e confutare la presunzione dell’ufficio.
- Produrre perizia contabile di un commercialista per spiegare le movimentazioni bancarie e la composizione dei ricavi.
5. Valutare le definizioni agevolate e la rottamazione
Se il debito è già iscritto a ruolo, può essere conveniente aderire alle definizioni agevolate. La rottamazione quater consente di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e gli interessi, senza sanzioni. La legge n. 108/2025 ha chiarito che la definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata . È necessario valutare la convenienza: la rottamazione non annulla l’accertamento in sé ma consente di sanare il debito, evitando il contenzioso e l’esecuzione. In mancanza di liquidità, è possibile combinare la rottamazione con le procedure di sovraindebitamento.
6. Accedere alle procedure di sovraindebitamento
Quando la società non riesce a onorare i debiti e rischia il fallimento o la perdita della licenza, si può ricorrere alle procedure previste dalla legge 3/2012. Per i titolari di imprese individuali e i soci di società di persone, il piano del consumatore consente di proporre un pagamento rateale sostenibile con falcidia dei debiti; l’accordo di ristrutturazione richiede il consenso della maggioranza dei creditori; la liquidazione controllata permette di liquidare i beni residuali per liberarsi dal debito residuo, con possibilità di esdebitazione dopo tre anni. Queste procedure sono gestite da un Organismo di Composizione della Crisi e richiedono l’assistenza di un gestore della crisi iscritto, come l’Avv. Monardo. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a, la procedura è riservata a chi si trova in una condizione di squilibrio duraturo tra debiti e patrimonio .
7. Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le società che mostrano ancora prospettive di continuità, la composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, consente di aprire un tavolo con i creditori e l’Agenzia delle Entrate, guidato da un esperto nominato dalla commissione della Camera di Commercio. La domanda si presenta telematicamente con allegati bilanci, piano di rilancio e certificazione delle cause della crisi . L’esperto ha il compito di favorire le trattative e proporre soluzioni (ristrutturazione del debito, cessione dell’azienda, moratoria). Le procedure possono includere misure protettive, su richiesta, che sospendono le azioni esecutive e cautelari, permettendo di negoziare senza pressioni. Al termine, se si raggiunge un accordo, esso può essere omologato dal tribunale; in caso contrario, si può accedere alla liquidazione giudiziale o ad altri strumenti.
8. Contestazione dei parametri, degli ISA e degli studi di settore
Le società di consegna farmaci sono spesso soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e agli studi di settore, che misurano la congruità e la coerenza dei ricavi dichiarati. L’Agenzia può utilizzare questi indicatori come base per accertamenti induttivi, ritenendo incongrua una società che dichiari ricavi inferiori ai parametri. Tuttavia, gli ISA hanno valore meramente presuntivo e non determinano automaticamente un reddito. In sede difensiva è possibile dimostrare che i ricavi sono ridotti per motivi oggettivi (rallentamenti nelle consegne, riduzione dei margini a causa di sconti alle farmacie, costi straordinari). È utile elaborare un dossier economico con dati di settore, contratti, costi sostenuti e circostanze particolari (es. pandemie, normative sanitarie) che giustifichino lo scostamento. La giurisprudenza ha più volte affermato che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e devono essere supportati da ulteriori prove (Cass. n. 17386/2019, Cass. n. 3283/2022).
9. Testimonianze e prova orale alla luce del D.Lgs. 220/2023
Tradizionalmente, nel processo tributario la prova testimoniale era esclusa. Tuttavia, il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto la possibilità per le parti di produrre testimonianze scritte tramite dichiarazioni sostitutive, depositate telematicamente . Ciò permette alle società di consegne farmaco di acquisire dichiarazioni dei propri clienti (farmacie) o dei propri collaboratori (rider) che attestino l’esatta natura delle somme incassate, la tipologia dei servizi resi e la separazione dei flussi. In sede di ricorso, il contribuente può chiedere al giudice l’ammissione della prova testimoniale scritta, che viene valutata insieme alla documentazione. Le testimonianze possono essere decisive per confutare la presunzione sui versamenti bancari o per provare l’occasionalità delle vendite.
10. Perizie tecniche e consulenze di parte
Nei casi più complessi, può essere necessario ricorrere a consulenti tecnici (commercialisti, revisori) che predisponano perizie sul volume d’affari, sulla ripartizione dei ricavi e sul flusso dei pagamenti. Una perizia giurata può dimostrare, ad esempio, che i margini di profitto sono inferiori ai parametri per effetto dei prezzi calmierati dei farmaci, che i flussi bancari derivano da incassi per conto terzi, o che le transazioni online sono state effettuate da soggetti diversi dalla società (frode informatica). Le consulenze tecniche possono essere depositate in allegato al ricorso e chiedere l’ammissione come prova. In alcuni casi, il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per acquisire un parere imparziale.
Strumenti alternativi per definire il debito
Oltre alle tradizionali difese processuali, il contribuente può usufruire di diversi strumenti per definire o ridurre il debito fiscale. Ecco una panoramica.
Rottamazioni e definizioni agevolate
In occasione delle ultime leggi di bilancio sono state previste diverse rottamazioni (ter, quater) e strumenti come il saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione. Per la rottamazione quater, la legge n. 197/2022 consente di saldare i debiti relativi a cartelle affidate fino al 30 giugno 2022 senza sanzioni. Il pagamento può essere dilazionato in rate; il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio e il ripristino dell’intero debito.
La legge n. 108/2025 (art. 12‑bis) ha introdotto un’interpretazione autentica: la definizione si considera perfezionata con il versamento della prima o unica rata, e l’eventuale giudizio pendente deve essere dichiarato estinto . La Cassazione ha recepito tale orientamento, confermando l’estinzione del processo .
Definizione delle liti pendenti e conciliazione agevolata
La legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di definire con il pagamento ridotto le liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2023. A seconda del grado di giudizio e dell’esito delle sentenze precedenti, l’importo dovuto varia (ad esempio 100% dell’imposta se il fisco è vittorioso, 40% se il contribuente ha vinto in primo grado). Per la conciliazione agevolata, se la causa è pendente in primo o secondo grado, si può presentare istanza con pagamento del 100% dell’imposta e riduzione delle sanzioni al 40%.
Accertamento con adesione e ravvedimento operoso
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette di chiudere il contenzioso in fase antecedente al ricorso, con sconto sulle sanzioni (ridotte a un terzo) e possibilità di rateizzare. Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie prima che l’ufficio ne sia a conoscenza, versando l’imposta, gli interessi al tasso legale e sanzioni ridotte (1/10 o 1/9 del minimo a seconda del tempo trascorso). Può essere utile per correggere errori nella dichiarazione IVA o versamenti omessi.
Definizione agevolata degli avvisi bonari e degli errori formali
Al fine di incentivare la regolarizzazione spontanea, la legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo automatizzato. In base all’art. 1, commi 153–159, è possibile estinguere il debito derivante dagli avvisi bonari relativi agli anni d’imposta 2019–2021 versando le somme dovute per imposte e contributi, con sanzioni ridotte al 3% invece del 10%. Per beneficiare della definizione, il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione entro 20 giorni dalla notifica o in rate fino a venti tranche trimestrali. La norma prevede anche lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora già iscritti.
Parallelamente, la legge ha consentito la sanatoria degli errori formali (art. 1, commi 166–172): i contribuenti possono regolarizzare, con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, le violazioni formali che non incidono sulla determinazione delle imposte (ad esempio, omessa o tardiva comunicazione delle variazioni dati, invio tardivo degli elenchi Intrastat). Anche le società di consegne farmaco possono avvalersi di questa sanatoria per regolarizzare omissioni formali (es. tardiva memorizzazione dei corrispettivi). La definizione estingue le sanzioni e preclude ulteriori contestazioni su tali violazioni.
Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata
Per le imprese individuali e i soci delle società di persone, qualora i debiti superino la capacità di pagamento, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Il piano del consumatore permette al debitore di offrire ai creditori un pagamento dilazionato, con riduzione o falcidia del debito, sulla base del reddito disponibile. Il tribunale omologa il piano se ritiene la proposta meritevole. L’accordo di ristrutturazione è simile ma richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori (60% del valore). La liquidazione controllata comporta la cessione dei beni del debitore per soddisfare i creditori; al termine è prevista l’esdebitazione (liberazione dai debiti). Tali strumenti richiedono l’assistenza di un OCC e di un gestore della crisi.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per società più strutturate, la composizione negoziata è uno strumento flessibile che consente di negoziare con i creditori (fisco incluso). L’esperto, nominato dalla Camera di Commercio, verifica la fattibilità del piano e, se necessario, propone l’accesso a strumenti del Codice della crisi (concordato semplificato, accordi di ristrutturazione). Il processo si svolge principalmente online e le parti possono richiedere misure protettive per sospendere le azioni esecutive; eventuali accordi possono prevedere l’allungamento dei tempi di pagamento, la riduzione degli interessi o la cessione di rami d’azienda.
Errori comuni e consigli pratici
Nel corso della nostra esperienza come consulenti per imprese di consegne farmaco, abbiamo riscontrato alcuni errori ricorrenti che possono compromettere la difesa. Ecco i più frequenti, con i nostri consigli:
| Errore comune | Rischio conseguente | Consigli pratici |
|---|---|---|
| Ignorare o sottovalutare l’avviso di accertamento | Decadono i termini per il contraddittorio; l’atto diventa definitivo e la riscossione prosegue | Leggere attentamente l’atto, consultare un professionista e calendarizzare le scadenze |
| Non conservare documenti e contratti | Presunzione di ricavi non dichiarati; impossibilità di dimostrare la natura dei versamenti | Tenere registri dettagliati di incassi per conto terzi, contratti con farmacie, ricevute e distinte bancarie |
| Confondere incassi propri e somme di terzi | Somme incassate per conto delle farmacie vengono tassate come ricavi | Utilizzare conti separati o contabilità dedicata; predisporre documenti di rendicontazione |
| Emanare fatture per importi errati o non registrare le vendite online | Rischio di contestazioni per evasione IVA e ricavi non dichiarati | Implementare sistemi automatici di fatturazione; monitorare le vendite tramite marketplace |
| Non rispettare i termini di pagamento delle imposte o delle rate della rottamazione | Perdita del beneficio della definizione agevolata; applicazione di interessi e sanzioni | Verificare con un commercialista la sostenibilità del piano; predisporre piani di rientro |
| Presentare ricorso senza curare la sospensione dell’atto | Avvio di procedure esecutive (ipoteche, pignoramenti) durante il contenzioso | Richiedere la sospensione cautelare dimostrando il danno grave e irreparabile |
| Affidarsi a soluzioni “fai da te” o non professionali | Interpretazioni errate della normativa; perdita di opportunità di definizione | Rivolgersi a un avvocato o commercialista esperto di diritto tributario |
| Utilizzare conti personali per l’attività aziendale | Confusione tra patrimonio personale e aziendale; presunzione di ricavi occulti | Aprire conti dedicati all’attività; separare le spese personali da quelle d’impresa |
| Omettere la registrazione dei contratti con farmacie o rider | Difficoltà nel provare l’esistenza del mandato o del rapporto di lavoro; contestazioni su rapporti occasionali | Predisporre contratti scritti con clausole chiare su compensi, responsabilità e durata |
Tabelle riepilogative di norme, termini e strumenti
Tabella 1 – Principali norme e termini
| Norma | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| Art. 55 TUIR | Qualificazione dei redditi d’impresa | Redditi derivanti da attività abituale; anche attività professionale occasionale può essere considerata impresa se esercitata con abitualità |
| Art. 32 DPR 600/1973 | Presunzione su movimenti bancari | Versamenti e prelevamenti superiori a 1.000 €/giorno o 5.000 €/mese sono considerati ricavi, salvo prova contraria |
| Art. 36‑bis DPR 600/1973 | Controllo automatizzato delle dichiarazioni | Correzione di errori materiali; comunicazione al contribuente che può fornire chiarimenti |
| Art. 36‑ter DPR 600/1973 | Controllo formale delle dichiarazioni | Possibilità di escludere detrazioni indebite e correggere errori; invito al contribuente a fornire documenti entro 60 giorni |
| Art. 54‑bis DPR 633/1972 | Controllo automatizzato dell’IVA | Verifica dei dati IVA e comunicazione delle differenze con 60 giorni per la risposta |
| Art. 12 e art. 6‑bis Statuto del contribuente | Contraddittorio preventivo | 60 giorni per presentare deduzioni dopo il PVC; la violazione comporta nullità ; proroga di 120 giorni quando l’atto è notificato nei 90 giorni precedenti la decadenza |
| Art. 47 D.Lgs. 546/1992 | Sospensione cautelare | Possibile richiesta di sospensione fino al 31.12.2025; abrogazione dal 1.1.2026 |
| Legge n. 197/2022 e DL 84/2025 | Rottamazione quater | Definizione agevolata dei ruoli; perfezionamento con la prima rata |
| Legge 3/2012 | Sovraindebitamento | Definizione di sovraindebitamento ; accesso a piano del consumatore, accordo e liquidazione |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata | Nomina di un esperto tramite piattaforma telematica |
| D.Lgs. 220/2023 | Digitalizzazione processo tributario | Testimonianza scritta, notifica telematica, depositi online |
Tabella 2 – Sanzioni e benefici nelle definizioni agevolate
| Strumento | Imposte dovute | Sanzioni | Interessi | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione quater | Importo al netto delle sanzioni e degli interessi di mora | Azzerate | Agio e interessi legali | Perfezionata con la prima rata |
| Accertamento con adesione | Intero tributo | Sanzioni ridotte al 50% | Interessi legali | Rateizzabile fino a 8 rate trimestrali |
| Definizione delle liti pendenti | Variabile (100%, 90%, 40% in base agli esiti) | Cancellate | Interessi legali | Richiede rinuncia al contenzioso |
| Ravvedimento operoso | Tributo o differenza dovuta | Sanzioni ridotte (1/10 – 1/5) | Interessi legali | Solo prima della contestazione o entro specifici termini |
| Saldo e stralcio (legge 145/2018) | Quote ridotte in base all’ISEE | Sanzioni e interessi annullati | Nessuno | Riservato a soggetti in grave e comprovata difficoltà economica |
Domande frequenti (FAQ)
Questa sezione risponde ai quesiti che spesso ci vengono posti dalle società di consegne farmaco in relazione agli accertamenti fiscali. Le risposte sono generali: per una valutazione personalizzata è bene consultare un professionista.
- Quali sono i presupposti per un accertamento fiscale nei confronti di una società di consegne farmaco?
L’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento se rileva irregolarità nella dichiarazione dei redditi o IVA, incoerenze tra ricavi dichiarati e movimenti bancari, scostamenti rispetto agli studi di settore/ISA o segnalazioni derivanti da controlli incrociati (es. DAC7, sistemi di pagamento). Altre situazioni attivano l’accertamento: dichiarazioni omesse o inattendibili, compensazioni di crediti inesistenti e mancato invio dei corrispettivi telematici.
- Il controllo automatizzato (art. 36‑bis) può essere impugnato?
Sì. L’esito del controllo automatizzato costituisce avviso bonario: se il contribuente ritiene errate le contestazioni, può fornire spiegazioni o pagare le somme entro 30 giorni con sanzioni ridotte. Se non concorda, può presentare ricorso, eccependo eventuali errori (ad esempio, versamenti non contabilizzati dall’ufficio). È consigliabile rispondere tempestivamente alla comunicazione per evitare l’iscrizione a ruolo .
- Cosa comporta il mancato rispetto del contraddittorio?
La violazione del contraddittorio (mancato rispetto dei 60 giorni o mancata motivazione dell’avviso) comporta la nullità dell’accertamento, come affermato dalle pronunce di Cassazione 287/2025 e 24001/2024 . Il ricorso dovrà evidenziare in modo preciso la violazione.
- Le somme incassate per conto delle farmacie rientrano nei ricavi?
In linea di principio no, se la società agisce come mandataria e riversa integralmente le somme alle farmacie. Tuttavia, in assenza di documenti che provino il mandato e le tempistiche dei riversamenti, l’ufficio può presumere che tali incassi siano ricavi non dichiarati. È dunque essenziale mantenere contratti e rendiconti dettagliati .
- I pagamenti in contanti ai rider sono a rischio?
Sì, perché possono essere considerati prelevamenti non giustificati. La normativa impone il pagamento dei compensi con strumenti tracciabili (bonifico, pagamento elettronico), anche per evitare contestazioni su presunti ricavi occultati e per rispettare le norme sul lavoro subordinato (D.L. 87/2018).
- Qual è la differenza tra controllo automatizzato e formale?
Il controllo automatizzato (36‑bis/54‑bis) verifica la correttezza aritmetica e la corrispondenza tra versamenti e dati dichiarati . Il controllo formale (36‑ter) approfondisce le detrazioni e i crediti e può richiedere documenti al contribuente; l’esito è comunicato con motivazione e consente la presentazione di memorie .
- Quando conviene aderire all’accertamento con adesione?
Conviene quando il contribuente riconosce la fondatezza almeno parziale delle contestazioni e desidera evitare un giudizio costoso e incerto. L’adesione permette di ridurre le sanzioni al 50% e di rateizzare il pagamento; durante la procedura sono sospesi i termini per il ricorso. Tuttavia, la definizione non estingue automaticamente i reati tributari eventualmente collegati.
- Come funziona la procedura di rottamazione quater?
È necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro i termini stabiliti (di solito entro aprile o maggio dell’anno in corso). La domanda riguarda i carichi affidati entro il 30 giugno 2022. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate fino a 18. La definizione si perfeziona con il versamento della prima rata ; l’omesso pagamento determina la decadenza.
- Che cosa succede se si paga solo una parte della prima rata della rottamazione?
La legge prevede un margine di tolleranza del 5% sull’importo delle rate; se si versa almeno il 95% della rata dovuta entro la scadenza, si mantiene il beneficio. In caso contrario, la rottamazione decade e si perde la possibilità di sanare il debito.
- Il ricorso in Cassazione è sempre possibile?
No. Il ricorso per Cassazione è ammesso solo per motivi di diritto (violazione o falsa applicazione della legge, nullità della sentenza, vizio di motivazione). Inoltre, è necessario essere assistiti da un avvocato cassazionista. L’Avv. Monardo, essendo iscritti nell’albo speciale, può rappresentare il contribuente in questa fase.
- Come si prova che le vendite online di farmaci erano occasionali?
È necessario dimostrare la mancanza di una organizzazione imprenditoriale: poche transazioni, assenza di una struttura logistica, mancanza di investimenti in marketing e magazzino. Tuttavia, la Cassazione ritiene che un numero elevato di transazioni (come le 1.600 vendite esaminate nella sentenza 7552/2025) indichi la professionalità .
- Quali sono i requisiti per accedere al piano del consumatore?
Occorre essere persona fisica o socio di una società di persone in sovraindebitamento con debiti fino a 500.000 € (per alcune categorie). È necessario proporre un piano sostenibile che preveda il pagamento, anche parziale, dei creditori, dimostrando la meritevolezza e l’assenza di colpa grave. Il piano viene vagliato dal giudice e dall’OCC.
- Com’è nominato l’esperto della composizione negoziata?
La nomina avviene attraverso una piattaforma telematica gestita dalla Camera di Commercio; l’istanza deve contenere bilanci, situazione debitoria e un rapporto sulla situazione patrimoniale. La commissione individua l’esperto tra gli iscritti all’elenco; il richiedente deve versare un diritto di segreteria di 268 euro .
- Quali sono i termini di prescrizione per i debiti tributari?
Le imposte dirette e l’IVA si prescrivono in 10 anni dal passaggio in giudicato dell’atto. Tuttavia, la notifica dell’atto di accertamento è soggetta a decadenza quinquennale per le dichiarazioni infedeli e ottennale per le dichiarazioni omesse. Per i contributi previdenziali la prescrizione è quinquennale .
- Cosa succede se l’Agenzia non fornisce la documentazione richiesta durante il processo?
Con il D.Lgs. 220/2023, il giudice può chiedere l’acquisizione di documenti e testimonianze in forma scritta . Se l’ufficio non produce gli atti su cui si basa l’accertamento, il giudice può desumere argomenti favorevoli al contribuente e annullare o ridurre l’atto.
- È possibile combinare la rottamazione con le procedure di sovraindebitamento?
Sì. È possibile inserire i debiti rottamabili nel piano del consumatore o nell’accordo di ristrutturazione e destinare parte delle risorse al pagamento delle rate rottamazione. Tuttavia, occorre coordinare le scadenze e verificare la sostenibilità del piano. L’intervento di un professionista permette di evitare la decadenza.
- Che ruolo ha l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)?
L’OCC è l’organismo incaricato di gestire le procedure di sovraindebitamento. Svolge la funzione di controllo, verifica la veridicità dei dati, nomina un gestore della crisi e assiste il debitore nella predisposizione del piano. L’Avv. Monardo è fiduciario di un OCC e può svolgere il ruolo di gestore.
- Cosa accade se non si risponde alla comunicazione di irregolarità?
Il mancato riscontro alle comunicazioni derivanti da controlli automatizzati o formali comporta l’iscrizione a ruolo delle somme. È quindi opportuno verificare i rilievi e, se non si concorda, fornire documenti o chiedere la rettifica. Dopo l’iscrizione a ruolo, l’unico rimedio sarà il ricorso.
- È possibile chiedere la rateizzazione del debito durante il contenzioso?
La rateizzazione è prevista per i carichi iscritti a ruolo e può essere richiesta all’agente della riscossione, anche se si è pendente il ricorso. In tal caso, la rateizzazione consente di evitare l’esecuzione; l’eventuale sentenza favorevole comporterà la restituzione delle somme indebitamente pagate.
- Come verificare la correttezza della notifica via PEC?
È necessario controllare che la PEC sia inviata da un indirizzo certificato dell’ufficio, che la ricevuta di avvenuta consegna e quella di accettazione attestino la trasmissione, e che l’atto allegato sia firmato digitalmente. La giurisprudenza ritiene nulla la notifica se manca la firma digitale o se l’atto non è integralmente allegato.
- Quali implicazioni penali possono derivare da un accertamento fiscale?
Un accertamento tributario può sfociare anche in profili penali se emergono condotte punite dal D.Lgs. 74/2000: ad esempio la dichiarazione infedele (art. 4) se si occultano redditi per importi superiori alle soglie di punibilità, l’omessa dichiarazione (art. 5), l’omesso versamento di ritenute (art. 10‑bis) o di IVA (art. 10‑ter). Le società di consegne farmaco devono quindi prestare attenzione a non superare tali soglie (per la dichiarazione infedele, imposta evasa superiore a 150.000 €). La presentazione del ravvedimento operoso o dell’adesione può attenuare la responsabilità, ma è necessario valutare la posizione con un penalista tributario.
- La società di consegna farmaco deve adeguarsi alla normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati sanitari?
Sì. La distribuzione di farmaci comporta il trattamento di dati sensibili dei pazienti (nome, indirizzo, prescrizione). Oltre al GDPR, è applicabile la legge n. 146/2013 che disciplina la tracciabilità dei medicinali e la tutela dei dati sanitari. Le società devono adottare misure di sicurezza, stipulare accordi di responsabile del trattamento con le farmacie e informare i clienti sul trattamento dei dati. La mancata conformità può dar luogo a sanzioni del Garante Privacy e può essere utilizzata dall’Agenzia delle Entrate come indizio di disorganizzazione e occultamento.
- Come difendersi da un accertamento basato sui prelevamenti bancari?
L’art. 32 considera i prelevamenti non giustificati come ricavi se superano determinate soglie. La difesa consiste nel dimostrare che i prelevamenti sono destinati a spese documentate (pagamenti ai rider, acquisto di carburante), a rimborsi di spese anticipate dai soci o a investimenti non reddituali. È opportuno effettuare i pagamenti tramite bonifico e allegare ricevute, oltre a predisporre prospetti di cassa che evidenzino l’uso delle somme. In sede di ricorso, si può richiedere l’audizione di testimoni e la produzione di perizie contabili che ricostruiscano il flusso finanziario.
- È possibile chiedere il rimborso delle imposte non dovute dopo l’annullamento dell’accertamento?
Sì. Se l’accertamento viene annullato in via amministrativa o giudiziale, e il contribuente ha già pagato in tutto o in parte le somme, è possibile presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro il termine di due anni dal rimborso o dall’atto definitivo. L’istanza deve essere motivata e accompagnata dalla sentenza di annullamento. In alcuni casi, se il rimborso tarda, si può richiedere la compensazione con debiti fiscali successivi.
- Cosa succede se la farmacia committente fallisce o non paga le provvigioni?
Il rapporto di mandato con la farmacia prevede che la società di consegna incassi il corrispettivo dei farmaci e trattenga la commissione. Se la farmacia fallisce, i pagamenti già incassati devono essere versati alla procedura concorsuale. La società creditrice per le proprie provvigioni deve insinuarsi al passivo. Ai fini fiscali, la perdita su crediti è deducibile nel periodo d’imposta in cui la farmacia è stata dichiarata fallita. È necessario conservare la documentazione per giustificare l’assenza di ricavi; in caso contrario, l’Agenzia potrebbe contestare il mancato riversamento.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per illustrare le strategie difensive, proponiamo due simulazioni basate su situazioni ricorrenti tra le società di consegne farmaco.
Caso 1 – Accertamento per ricavi bancari presunti
Scenario: La società “Pharmaxxxx Express Srl” gestisce le consegne per una catena di farmacie. La società incassa tramite POS i pagamenti dei clienti e versa sul proprio conto corrente 3.000 euro al giorno; a fine settimana gira le somme alle farmacie. L’Agenzia delle Entrate esegue un accesso e richiede gli estratti conto. Notando versamenti complessivi di 450.000 euro in tre mesi, applica l’art. 32 DPR 600/1973 e imputa le somme a ricavi non dichiarati, emettendo un avviso con sanzioni del 100%.
Difesa:
- Raccolta documenti: l’avvocato richiede alla società la convenzione con le farmacie, le ricevute dei pagamenti, le distinte di riversamento e i saldi mensili in cui risultano gli stessi importi. Si reperiscono anche le fatture emesse alle farmacie per il solo servizio di consegna (ad esempio 5 € per consegna).
- Memoria difensiva: viene predisposta una memoria entro 60 giorni, contestando l’applicazione indiscriminata dell’art. 32. Si dimostra che i versamenti riguardano incassi per conto terzi e che i ricavi propri (commissioni di consegna) sono stati regolarmente fatturati e dichiarati.
- Contraddittorio: durante l’incontro, si chiede l’annullamento dell’accertamento e si invita l’ufficio a ricalcolare i ricavi tenendo conto dei documenti. Si eccepisce inoltre la mancata consegna del verbale di chiusura dell’accesso. Si chiede la sospensione dell’atto.
- Risultato: l’ufficio accoglie parzialmente le osservazioni, riducendo notevolmente la base imponibile. In alternativa, se l’atto viene confermato, si propone ricorso dinanzi alla corte tributaria, allegando la documentazione e invocando la nullità per violazione del contraddittorio. .
Caso 2 – Controllo automatizzato IVA e rottamazione
Scenario: La ditta individuale “Farmariderxxxx” presenta la dichiarazione IVA 2024, ma a causa di un errore informatico omette di indicare 5.000 € di imposta a debito. Il sistema automatizzato (art. 54‑bis) rileva la differenza e invia una comunicazione con sanzione del 30%. L’imprenditore, in difficoltà economica, non risponde alla comunicazione e l’importo è iscritto a ruolo. Parallelamente, la ditta ha debiti pregressi con l’INPS e l’agenzia della riscossione relativi agli anni 2019–2021.
Difesa:
- Verifica dei dati: si accerta che l’omissione è dovuta a errore; si procede con ravvedimento operoso versando l’imposta e gli interessi. Si chiede la riduzione delle sanzioni contestando l’applicazione del 30% (sarebbe 15% con ravvedimento entro un anno).
- Rottamazione quater: per i debiti pregressi, si presenta la domanda di rottamazione quater, includendo anche l’importo frutto del controllo automatizzato se già iscritto a ruolo. Si calcola il totale dovuto (imposta + interessi) e si opta per il pagamento rateale in 18 rate. Con la prima rata, la definizione si perfeziona .
- Sovraindebitamento: se la somma complessiva rimane insostenibile, l’imprenditore valuta di presentare un piano del consumatore, in cui inserisce i debiti fiscali rottamabili e altre passività. Il piano prevede il pagamento delle rate rottamazione con le entrate derivanti dall’attività e la falcidia degli altri crediti. L’OCC assiste nella redazione e il tribunale omologa il piano.
- Risultato: grazie alla rottamazione e al piano, la ditta regolarizza la propria posizione, evita la confisca dei mezzi e prosegue l’attività.
Caso 3 – Violazione del contraddittorio per contestazioni sopravvenute
Scenario: La società “Healthxxxx Courier Spa” subisce una verifica con rilascio di un processo verbale di constatazione nel quale si contestano alcuni ricavi non contabilizzati. Successivamente, l’ufficio, analizzando i dati DAC7, riscontra ulteriori vendite su piattaforme online non menzionate nel PVC e invia un avviso di accertamento che cumula sia le contestazioni originarie sia le nuove. L’avviso viene notificato 30 giorni dopo il PVC, senza ulteriore contraddittorio.
Difesa:
- Richiamo del principio di collaborazione: il legale evidenzia che, secondo l’ordinanza Cassazione n. 287/2025, quando l’ufficio formula nuovi rilievi dopo il PVC deve concedere un nuovo termine di 60 giorni . La mancata riapertura del contraddittorio viola l’art. 12 Statuto del contribuente e integra un vizio procedurale insanabile.
- Istanza di annullamento in autotutela: si invia all’Agenzia una richiesta di autotutela, allegando giurisprudenza e documenti che dimostrano la natura occasionale delle vendite online. Si propone la rideterminazione della base imponibile solo sulle contestazioni iniziali.
- Ricorso e richiesta di sospensione: in assenza di risposta, si presenta ricorso alla corte di giustizia tributaria, eccependo la nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio e motivazione contraddittoria. Viene chiesta la sospensione dell’atto evidenziando il danno che deriverebbe dall’immediato pagamento (blocco dei conti, interruzione del servizio di consegna).
- Esito: la corte riconosce la fondatezza del ricorso e annulla l’accertamento. In motivazione richiama la sentenza Cass. 24001/2024 sulla necessità del verbale di chiusura per ogni accesso e l’ordinanza n. 287/2025 sul contraddittorio preventivo . L’Agenzia emette un nuovo avviso limitato alle contestazioni originarie, a cui la società aderisce con sanzioni ridotte.
Caso 4 – Contestazione contributi INPS e prescrizione quinquennale
Scenario: L’INPS notifica alla società “BikePharmaxxxx Delivery” un avviso di addebito per contributi non versati nei confronti di 50 rider riferiti al periodo 2017–2018. L’ente sostiene che i rider dovevano essere inquadrati come lavoratori subordinati e richiede il pagamento di 200.000 € tra contributi, sanzioni e interessi. La notifica avviene a fine 2025.
Difesa:
- Verifica della prescrizione: si osserva che, come affermato dalla Cassazione n. 30478/2025, i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni . Pertanto, i contributi relativi agli anni 2017–2018 sono prescritti se l’INPS non dimostra di aver interrotto la prescrizione con atti notificati nei cinque anni successivi.
- Dimostrazione della natura autonoma: si producono contratti di collaborazione che qualificano i rider come lavoratori autonomi occasionali, con determinazione del compenso per consegna e assenza di vincolo di subordinazione. Si allegano tracciati GPS che dimostrano la libertà di orario. Si richiamano le norme del D.L. 87/2018 per i rider e la giurisprudenza più recente (ordinanza Cass. 14262/2024) che richiede all’INPS la prova della subordinazione.
- Ricorso amministrativo: si presenta ricorso al Comitato INPS contestando l’esistenza del rapporto subordinato e la prescrizione; in subordine si chiede la rateizzazione del debito.
- Esito: la commissione accoglie la tesi della prescrizione per gli anni 2017–2018 e riduce l’importo dovuto. Per gli anni non prescritti, si riconosce la natura autonoma del rapporto e si annulla la parte delle sanzioni. In caso di mancato accoglimento, si prosegue con il ricorso giudiziale presso il tribunale del lavoro.
Caso 5 – Definizione agevolata delle liti pendenti e conciliazione
Scenario: La società “Deliveryxxxx Pharma SRL” ha impugnato davanti alla corte tributaria un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2021, per un importo di 120.000 € di imposta e 60.000 € di sanzioni. Nel 2025 la causa è pendente in secondo grado. Con l’introduzione della definizione agevolata delle liti pendenti (legge n. 197/2022), l’azienda vuole valutare se conviene definire la lite pagando un importo ridotto.
Difesa/Valutazione:
- Analisi del grado di giudizio e degli esiti: La normativa prevede che, se il giudizio è in secondo grado e il contribuente ha avuto esito favorevole nel grado precedente, sia dovuto il 15% dell’imposta contestata; se invece ha perso in primo grado, la somma è pari al 40% dell’imposta. Le sanzioni e gli interessi sono azzerati. L’avvocato verifica che, nel caso concreto, la società ha vinto in primo grado per metà del valore (riconoscimento di costi ma conferma del maggior imponibile per il resto).
- Calcolo dell’importo da versare: Si determina che, per definire la lite, la società dovrebbe pagare 18.000 € (15% di 120.000 €) più il contributo unificato. Si confronta l’importo con il rischio di perdere in secondo grado e con i costi del contenzioso.
- Procedura di definizione: L’istanza deve essere presentata entro il termine fissato dalla legge (30 giugno 2025). Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in rate fino a 20 trimestri. Con il pagamento della prima rata, la lite si considera definita e il giudice dichiara l’estinzione del processo.
- Valutazione finale: La società decide di aderire alla definizione, poiché l’esito favorevole in primo grado non garantisce il mantenimento della vittoria e perché il costo della definizione è contenuto. Una volta pagata la prima rata, il contenzioso si chiude. L’azienda può concentrarsi sulle sue attività senza il rischio di ulteriori sanzioni e interessi e beneficiare della cancellazione delle sanzioni.
Conclusione: agire tempestivamente per difendere i propri diritti
L’accertamento fiscale a carico di una società di consegne farmaco rappresenta un momento delicato che può mettere a rischio la continuità aziendale. La complessità delle norme, l’incrocio tra controlli bancari, IVA, contributi e regole speciali per i riders impongono un’attenzione particolare. Come abbiamo visto, esistono numerosi strumenti giuridici e procedurali per difendersi: dal contraddittorio obbligatorio alle presunzioni suscettibili di prova contraria, dalle sospensioni cautelari alla rottamazione dei ruoli, dai piani di sovraindebitamento alla composizione negoziata della crisi. Le sentenze recenti della Cassazione offrono appigli utili, come l’obbligo di redigere il verbale di chiusura e il rispetto del termine di 60 giorni , la rilevanza dell’apertura di un nuovo termine in caso di nuove contestazioni , la definizione agevolata con la prima rata e la prescrizione quinquennale dei contributi INPS .
L’elemento determinante resta la tempestività. Ignorare l’atto o procrastinare le decisioni può comportare la decadenza dei termini e l’applicazione di sanzioni raddoppiate. Al contrario, muoversi rapidamente permette di sfruttare tutte le possibilità di dialogo con l’amministrazione, di contestare i vizi formali, di aderire a definizioni agevolate e di pianificare il pagamento con soluzioni sostenibili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono pronti a supportare le società di consegne farmaco in ogni fase: dall’analisi dell’accertamento alla redazione del ricorso, dalla richiesta di sospensione cautelare all’accesso alla rottamazione, fino alla predisposizione dei piani di sovraindebitamento e alla composizione negoziata della crisi. La pluriennale esperienza nel diritto bancario e tributario, l’abilitazione come cassazionista e la qualifica di Gestore della Crisi garantiscono un’assistenza completa e personalizzata.
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