Accertamento fiscale a una società di logistica sanitaria: cosa fare e come difendersi

INTRODUZIONE

La logistica sanitaria è un settore strategico che assicura la consegna di farmaci, dispositivi medici e materiale biologico lungo l’intera filiera della salute. Le società che gestiscono magazzini e trasporti in ambito sanitario sono soggette a controlli fiscali rigorosi: l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza monitorano i flussi di beni e denaro alla ricerca di irregolarità. Un accertamento fiscale mal gestito può compromettere la continuità dell’impresa, determinando maggiori imposte, sanzioni e un danno reputazionale. In molti casi i controlli fanno emergere vizi formali o sostanziali dell’atto impositivo, che il contribuente può contestare se sa come muoversi.

Questo articolo fornisce una guida completa, aggiornata a marzo 2026, per le società di logistica sanitaria che ricevono un accertamento fiscale. La prospettiva assunta è quella del debitore/contribuente: spiegheremo le norme applicabili, le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale più recenti, i termini da rispettare, le strategie difensive e gli strumenti alternativi. Saranno presentate tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni numeriche per aiutare imprenditori, manager e consulenti a prendere decisioni informate.

Perché il tema è cruciale

  • Maggiore esposizione ai controlli: la logistica sanitaria gestisce volumi elevati di merci e flussi finanziari. L’articolo 32 del DPR 600/1973 consente all’amministrazione fiscale di raccogliere dati da banche, intermediari finanziari e società di trasporto; i movimenti sui conti correnti sono posti a base degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni . Pertanto ogni versamento o prelevamento non giustificato può essere considerato ricavo.
  • Presunzioni induttive: se la contabilità è inattendibile o mancante, l’Ufficio può ricostruire i ricavi con metodi induttivi (art. 39 DPR 600/1973), utilizzando indici di settore o elementi esterni, come la movimentazione di magazzino, le spese di carburante e i contratti con enti sanitari. Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del metodo induttivo anche su un unico elemento presuntivo .
  • Termini stringenti: gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione il termine è di sette anni . Conoscere i termini consente di verificare la tempestività dell’atto.
  • Contraddittorio e diritti del contribuente: lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) riconosce il diritto a essere informato sulle ragioni della verifica, a farsi assistere da un professionista e a vedere verbalizzate le proprie osservazioni . La riforma fiscale del 2023 (D.Lgs. 219/2023) ha introdotto il principio del contraddittorio obbligatorio, rendendo nullo l’avviso che non tenga conto delle osservazioni del contribuente.
  • Sentenze recenti: la Cassazione ha fissato limiti al potere ispettivo. L’ordinanza n. 9515/2024 ha chiarito che la valutazione delle scorte di magazzino non può essere cristallizzata su valori formali quando prove attendibili dimostrano il contrario . L’ordinanza n. 13205/2025 ha ribadito che l’accertamento presuntivo può basarsi su un unico elemento, ma il contribuente può contestare l’assenza di gravità, precisione e concordanza . La sentenza n. 7552/2025 ha esteso il concetto di imprenditore fiscale alle attività svolte su piattaforme digitali, rilevante per la logistica integrata e‑commerce .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale. Le sue qualifiche includono:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori, con decennale esperienza in ricorsi tributari.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): assiste privati e imprese in piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni patrimoniali.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a gestire procedure di composizione negoziata.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono:

  • Analizzare l’avviso di accertamento, individuando vizi formali (mancanza di motivazione, incompetenza, decadenza) e sostanziali (errata ricostruzione dei ricavi).
  • Presentare memorie e istanze di autotutela, chiedendo l’annullamento o la riduzione dell’atto prima del ricorso.
  • Presentare ricorsi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e alla Corte di Cassazione, richiedendo la sospensione dell’esecuzione.
  • Negoziare accertamenti con adesione, concordati preventivi biennali e transazioni fiscali, riducendo le sanzioni e rateizzando il debito.
  • Attivare procedure di crisi d’impresa e sovraindebitamento, come piani del consumatore e accordi di ristrutturazione, per ottenere l’esdebitazione o bloccare azioni esecutive.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Il sistema dell’accertamento fiscale in Italia è disciplinato da un complesso di norme del DPR 600/1973 (imposte dirette), del DPR 633/1972 (IVA), della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), del D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione), del D.Lgs. 219/2023 (riforma dei vizi degli atti) e di numerosi decreti-legge sulla definizione agevolata. In questa sezione presentiamo i principali riferimenti, integrando le pronunce giurisprudenziali più significative.

1.1. Poteri dell’amministrazione finanziaria

Accessi, ispezioni e verifiche. L’art. 32 del DPR 600/1973 elenca i poteri degli uffici delle imposte. Gli uffici possono eseguire accessi e ispezioni, invitare il contribuente a comparire per fornire dati, esibire documenti e rispondere a questionari . Possono richiedere a banche e intermediari finanziari notizie sui rapporti intrattenuti dai contribuenti ; i dati acquisiti sono posti a base degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni . Le somme prelevate o versate sui conti correnti per importi superiori a 1 000 euro giornalieri o 5 000 euro mensili si presumono ricavi se non risultano dalle scritture contabili .

Presunzioni e accertamenti induttivi. In presenza di scritture inattendibili o manomesse, l’ufficio può ricostruire il reddito con il metodo induttivo (art. 39 DPR 600/1973), basandosi su presunzioni semplici o su indicatori di settore. La Cassazione, con ordinanza n. 13205/2025, ha confermato la legittimità del metodo induttivo anche quando fondato su un unico elemento presuntivo, purché grave, preciso e concordante . In ambito logistico, i parametri utilizzati possono essere il consumo di carburante, il numero di consegne, la capacità di stoccaggio e il valore delle rimanenze.

Indagini finanziarie e privacy. L’art. 32 consente agli uffici di ottenere dati bancari previa autorizzazione del direttore regionale. Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Ferrieri e Bonassisa, 2025) ha condannato l’Italia per violazione della privacy durante le indagini finanziarie. In risposta, il D.L. 84/2025 ha introdotto l’art. 13‑bis nello Statuto del contribuente, che impone di motivare e comunicare al contribuente la richiesta di dati bancari .

1.2. Lo Statuto del contribuente e il contraddittorio

Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) costituisce la carta dei diritti dei contribuenti. L’art. 12 tutela chi è sottoposto a verifiche fiscali: gli accessi devono essere effettuati per esigenze effettive, durante l’orario di esercizio e arrecando la minor turbativa possibile; il contribuente ha diritto a essere informato delle ragioni della verifica, a farsi assistere da un professionista e a far verbalizzare le proprie osservazioni . La permanenza degli operatori non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta in caso di particolare complessità . L’inosservanza di queste garanzie può rendere illegittima la verifica e l’atto derivato.

La riforma attuata con il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto un sistema “duale” delle invalidità: l’annullabilità degli atti per violazione di legge (art. 7‑bis), la nullità per vizi specifici (art. 7‑ter) e l’irregolarità (art. 7‑quater). La dottrina ha osservato che, nel DPR 600/1973, la nullità degli avvisi di accertamento è prevista esplicitamente solo in poche ipotesi (art. 42, comma 3, e art. 43, comma 4); per il resto, ogni violazione di legge comporta l’annullabilità . L’avviso è nullo quando mancano elementi essenziali come la sottoscrizione, l’indicazione del responsabile o la motivazione .

Il contraddittorio preventivo è un principio cardine. Dopo la riforma, l’atto impositivo deve essere preceduto da un invito ad aderire o da un contraddittorio endoprocedimentale; le osservazioni del contribuente devono essere valutate e motivate. Un avviso emesso senza contraddittorio, salvo casi urgenti espressamente previsti, è annullabile. Le pronunce della Corte di Cassazione hanno ribadito che il contraddittorio è obbligatorio per i tributi armonizzati (IVA e dazi) e, in base al nuovo art. 6‑bis dello Statuto, anche per le imposte dirette.

1.3. Termine e notifica dell’accertamento

L’art. 43 del DPR 600/1973 fissa i termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento. In generale, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, il termine è sette anni . Per le ipotesi di recupero di aiuti di Stato illegittimi, il termine è otto anni . Fino alla scadenza, l’ufficio può integrare l’accertamento con nuovi avvisi basati su elementi sopravvenuti; i nuovi elementi devono essere specificamente indicati a pena di nullità . Eventuali sospensioni (es. emergenza COVID‑19, proroghe normative) prolungano tali termini.

1.4. Motivazione e validità dell’avviso

L’art. 42 del DPR 600/1973 prevede che l’avviso sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato e debba contenere la motivazione. La motivazione può essere “per relationem”, cioè richiamare altri atti, a condizione che questi siano allegati o messi a disposizione. Secondo la giurisprudenza, la mancanza di motivazione e di sottoscrizione costituisce nullità dell’atto . L’ordinanza n. 9515/2024 della Cassazione ha evidenziato che l’Amministrazione non può utilizzare la Suprema Corte come terzo grado di merito e che la valutazione del magazzino spetta al giudice di merito; il valore delle rimanenze può essere contestato con prove documentate .

1.5. Tipologie di accertamento

Esistono diverse modalità di accertamento fiscale:

  1. Accertamento analitico: l’ufficio rettifica gli imponibili sulla base di irregolarità riscontrate nelle scritture contabili, contestando singole componenti di reddito o costi.
  2. Accertamento induttivo: si basa su presunzioni; è adottato quando le scritture contabili sono incomplete o inattendibili. Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. La Cassazione ha confermato che anche un unico elemento presuntivo, come il consumo di acqua per un ristorante, è sufficiente .
  3. Accertamento sintetico (redditometro): il reddito complessivo delle persone fisiche viene determinato sulla base di spese e investimenti. È applicabile a soci e amministratori di società di logistica che non giustificano il proprio tenore di vita.
  4. Accertamento automatico e da controlli formali: l’ufficio può liquidare le imposte e rettificare i dati dichiarati sulla base di controlli automatizzati (art. 36 bis DPR 600/1973). Tali atti sono meno invasivi ma possono generare cartelle di pagamento.
  5. Accertamento con adesione: disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, consente di definire l’accertamento con una proposta dell’ufficio e l’accettazione del contribuente. L’art. 6 del decreto prevede che il contribuente, dopo un accesso o la notifica di un avviso, possa chiedere la formulazione di una proposta; il termine per impugnare e per pagare l’imposta è sospeso per novanta giorni.

1.6. Sanzioni tributarie e responsabilità

Le sanzioni sono disciplinate dal D.Lgs. 472/1997. Possono essere amministrative (pecuniarie) o penali. In ambito logistico sanitario alcune contestazioni frequenti riguardano:

  • Fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti: la Cassazione con le sentenze n. 5036/2025 e n. 20176/2024 ha confermato la responsabilità dei soggetti che deducono costi fittizi o utilizzano fatture relative a operazioni inesistenti. La prova della consapevolezza del contribuente è determinante.
  • Omessa dichiarazione e occultamento di ricavi: in caso di omessa dichiarazione, le sanzioni vanno dal 120% al 240% dell’imposta evasa. Per ricavi sottratti a tassazione o IVA non versata, le sanzioni vanno dal 90% al 180% (art. 1 D.Lgs. 471/1997). La definizione agevolata o l’adesione riducono le sanzioni a 1/3.
  • Ritardato versamento di ritenute e IVA: comportano sanzioni del 15% fino al 30% in base al ritardo; il ravvedimento operoso consente riduzioni significative in relazione al tempo trascorso.
  • Responsabilità solidale degli amministratori: gli amministratori che violano le norme tributarie in modo doloso o colposo possono essere chiamati a rispondere civilmente nei confronti della società e dei creditori.

1.7. Norme speciali per la logistica sanitaria

Le società di logistica sanitaria operano spesso per conto di enti pubblici (ospedali, ASL) o di gruppi farmaceutici. Alcuni aspetti normativi specifici sono:

  • Split payment e reverse charge: le cessioni di beni e servizi verso la Pubblica Amministrazione sono soggette a split payment (art. 17‑ter DPR 633/1972). Per determinate prestazioni di logistica (ad esempio, servizi di trasporto relative a dispositivi medici ceduti da fornitori soggetti a reverse charge) l’IVA è assolta dal committente; errori nella gestione del meccanismo possono generare accertamenti.
  • Esenzioni IVA per trasporto di organi, sangue e plasma: l’art. 10 n. 27‑ter del DPR 633/1972 esenta le operazioni relative a servizi di logistica connessi alla donazione di sangue e organi. È fondamentale distinguere tali prestazioni da quelle commerciali per evitare contestazioni.
  • Regime forfettario per cooperative sociali: talune cooperative che gestiscono logistica per strutture sanitarie possono beneficiare del regime fiscale agevolato (L. 381/1991); l’inquadramento deve essere corretto per non subire riqualificazioni.

2. Procedura passo‑passo: dalla notifica all’esito

In questa sezione si descrive la sequenza degli eventi che seguono la notifica di un atto di accertamento fiscale. Conoscere le fasi permette di organizzare tempestivamente la difesa.

2.1. Ricezione dell’avviso di accertamento

L’avviso può essere notificato tramite posta certificata (PEC) o messo in posta raccomandata. Deve contenere l’indicazione delle violazioni contestate, la base imponibile rettificata, le imposte e le sanzioni. Se mancano la sottoscrizione o la motivazione, l’atto è nullo . Controllare attentamente i dati contenuti: periodi d’imposta, riferimenti normativi, elementi di prova.

Verificare la tempestività. Controllare se l’avviso è stato notificato entro il termine di decadenza (quinto o settimo anno) . In caso di notifica tardiva è possibile eccepire la decadenza.

Controllare il contraddittorio. Se l’avviso è stato emesso senza invito o senza tenere conto delle osservazioni, valutare l’applicabilità dell’obbligo di contraddittorio introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e dall’art. 6‑bis dello Statuto; un difetto può comportare l’annullabilità.

2.2. Valutazione dei vizi formali e sostanziali

Le prime verifiche riguardano:

  1. Competenza dell’ufficio: l’avviso deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente; in caso contrario è annullabile.
  2. Sottoscrizione e motivazione: l’atto deve essere sottoscritto da un dirigente o da un funzionario delegato; deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda .
  3. Contraddittorio: verificare se l’ufficio ha invitato il contribuente a comparire o a presentare memorie; l’assenza ingiustificata può costituire vizio.
  4. Decadenza e prescrizione: controllare la data di notifica rispetto ai termini di legge .
  5. Validità della notifica: accertarsi che la notifica sia avvenuta a un indirizzo PEC valido o al domicilio fiscale. Errori nella notifica possono rendere inesistente l’atto.

2.3. Scelta della strategia: adesione, ricorso o autotutela

Dopo aver esaminato l’avviso, il contribuente può scegliere tra diverse opzioni:

  1. Istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): il contribuente può presentare un’istanza entro 30 giorni dalla notifica o dall’invito dell’ufficio. L’art. 6 prevede che la presentazione dell’istanza sospenda per 90 giorni i termini per il ricorso e il pagamento. L’ufficio formula una proposta di definizione, riducendo le sanzioni a 1/3. L’adesione consente di rateizzare il debito fino a otto rate trimestrali (12 rate in caso di somme superiori a 50 000 euro).
  2. Invito al contraddittorio e concordato preventivo biennale (CPB): per alcune categorie è possibile aderire al concordato preventivo biennale introdotto dalla riforma fiscale 2024. Questo meccanismo consente di concordare in via preventiva il reddito da dichiarare per i due anni successivi, ottenendo l’inibizione degli accertamenti sugli stessi periodi; la scadenza per aderire al CPB è fissata annualmente da provvedimenti dell’Agenzia.
  3. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria Provinciale): se si intende contestare totalmente o parzialmente l’avviso, si deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica (90 giorni se è stata proposta l’istanza di adesione). Il ricorso va notificato all’ufficio che ha emesso l’atto e depositato presso la Corte con firma digitale tramite il sistema telematico. È possibile chiedere la sospensione dell’atto in via cautelare se la riscossione reca danni gravi e irreparabili.
  4. Istanza di autotutela: anche in pendenza di ricorso è possibile presentare un’istanza all’ufficio per l’annullamento parziale o totale dell’atto. L’amministrazione può intervenire d’ufficio in presenza di errori manifesti (es. doppia imposizione, errore di persona, evidente violazione di legge). L’istanza non sospende i termini di impugnazione ma spesso viene considerata prima della trattazione giudiziale.
  5. Ravvedimento operoso e definizioni agevolate: se l’accertamento è fondato e non conviene litigare, è possibile aderire alla pretesa versando imposta e sanzioni ridotte. Le definizioni agevolate introdotte dai vari “rottamazioni” (D.L. 119/2018, D.L. 39/2023, D.L. 69/2024) consentono di pagare il debito in forma rateale con sanzioni ridotte o azzerate.

2.4. Tempi e termini

FaseTermine ordinarioNorme di riferimentoConseguenze
Notifica dell’avviso di accertamento5 anni dalla dichiarazione (7 anni in caso di omissione, 8 per aiuti di Stato)Art. 43 DPR 600/1973L’avviso notificato oltre il termine è nullo
Presentazione del ricorso60 giorni dalla notifica (prorogato in caso di adesione)Art. 21 D.Lgs. 546/1992Decorso il termine, l’atto diventa definitivo
Istanza di accertamento con adesioneEntro 30 giorni dalla notifica o dall’invitoArt. 6 D.Lgs. 218/1997Sospende i termini di impugnazione per 90 giorni
Pagamento delle somme richieste60 giorni dalla notificaArt. 19 D.Lgs. 472/1997Decorso il termine, si forma il ruolo ed è emessa la cartella
Presentazione di memorie nel contraddittorio60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazioneArt. 6‑bis L. 212/2000Le osservazioni devono essere valutate a pena di annullabilità

2.5. Fasi del contenzioso tributario

  1. Ricorso di primo grado: il ricorso deve indicare i motivi di impugnazione e le prove documentali; è necessario versare il contributo unificato. Il giudice può sospendere l’esecuzione dell’atto se sussiste un pregiudizio grave e irreparabile.
  2. Appello: la sentenza di primo grado può essere impugnata entro 60 giorni dalla notificazione; in assenza di notificazione, entro sei mesi dalla pubblicazione. L’appello sospende l’efficacia della sentenza nei limiti delle somme contestate.
  3. Ricorso in Cassazione: è ammesso per violazione di legge o vizi della motivazione. Deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado.
  4. Esecuzione e riscossione: se l’atto non è sospeso o impugnato, l’Agente della Riscossione può iscrivere il ruolo e procedere al pignoramento di beni, crediti o conti correnti. In presenza di ricorso, è possibile chiedere la sospensione della riscossione.

3. Difese e strategie legali

3.1. Contestazione dei vizi formali

La verifica immediata dei vizi formali può portare all’annullamento dell’avviso senza entrare nel merito. Le principali eccezioni sono:

  • Mancanza di motivazione: se l’avviso non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, è nullo . Anche la motivazione “per relationem” è illegittima quando l’atto richiamato non è allegato o non messo a disposizione.
  • Difetto di sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un delegato dotato di qualifica dirigenziale; la Cassazione ha annullato atti sottoscritti da funzionari privi di delega.
  • Notifica inesistente: la notifica effettuata a un indirizzo PEC errato, a una società estinta o a persona deceduta è inesistente e non può essere sanata.
  • Violazione del contraddittorio: l’emissione dell’atto senza coinvolgere il contribuente o senza valutare le osservazioni è causa di annullamento a norma del nuovo art. 6‑bis dello Statuto.
  • Decadenza: l’avviso emesso oltre i termini di legge è nullo .

3.2. Critiche al merito dell’accertamento

Quando l’atto è formalmente valido, occorre analizzare il merito:

Dimostrare l’infondatezza delle presunzioni. Se l’accertamento si basa su presunzioni (es. consumo di carburante, valore delle rimanenze), il contribuente deve produrre documenti che dimostrino la correttezza delle scritture e la non inerenza dei dati utilizzati dall’ufficio. La Cassazione ha stabilito che il valore di magazzino può essere contestato con prove documentate .

Dimostrare l’inerenza e la deducibilità dei costi. Le società di logistica sanitaria spesso deducono costi per carburante, noleggio di veicoli refrigerati, contratti di outsourcing e servizi di trasporto. L’Amministrazione può disconoscere i costi se ritiene che non siano inerenti all’attività o che non siano documentati. È essenziale conservare contratti, fatture, DDT e registri di carico/scarico per dimostrare l’inerenza.

Controllare la legittimità delle indagini finanziarie. L’ufficio deve motivare la richiesta di dati bancari e rispettare la privacy; eventuali acquisizioni massive o senza autorizzazione possono essere contestate sulla base della normativa e della giurisprudenza CEDU .

Verificare la corretta applicazione dell’IVA. Nel settore sanitario la logistica può beneficiare di esenzioni o reverse charge; errori nella liquidazione IVA possono essere oggetto di accertamento. È necessario dimostrare che le operazioni sono esenti o che l’imposta è stata assolta dal committente.

3.3. Accertamento con adesione e accordi

L’adesione è uno strumento deflattivo efficace. Vantaggi:

  • Riduzione delle sanzioni: le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo previsto.
  • Rateizzazione: è possibile pagare in 8 rate trimestrali (12 se le somme superano 50 000 euro).
  • Certezza del debito: l’atto di adesione non è impugnabile e preclude ulteriori accertamenti sul medesimo periodo.

Procedure. Dopo la presentazione dell’istanza, l’ufficio formula una proposta; se accettata, l’atto originario perde efficacia. È consigliabile essere assistiti da un professionista per valutare la congruità della proposta.

3.4. Mediazione tributaria

Per atti di valore fino a 50 000 euro è obbligatoria la procedura di mediazione ex art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992. Il contribuente presenta reclamo con richiesta di mediazione. L’amministrazione può accogliere, rigettare o formulare una proposta migliorativa. Se la mediazione riesce, le sanzioni sono ridotte del 35%. Se fallisce, il reclamo si trasforma in ricorso.

3.5. Autotutela

L’amministrazione può annullare d’ufficio un atto viziato (art. 2‑quater D.L. 564/1994 e circolare Agenzia delle Entrate n. 32/2010). È opportuno presentare un’istanza di autotutela quando:

  • si rilevano errori materiali (es. duplicazione di ricavi, errata indicazione del periodo d’imposta);
  • l’atto è emesso nei confronti di soggetti non più esistenti o deceduti;
  • l’ufficio non ha considerato le memorie del contribuente;
  • si applicano esenzioni o agevolazioni non riconosciute.

L’istanza non sospende i termini di impugnazione, ma l’ufficio è tenuto a rispondere. Se l’atto viene annullato, l’istanza evita il contenzioso e riduce i costi.

3.6. Concordato preventivo biennale e cooperative compliance

La riforma fiscale 2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB) per soggetti ISA, consistente in un accordo con l’Agenzia delle Entrate sui redditi presunti per due anni. Per le imprese di logistica sanitaria con indicatori di affidabilità elevata, il CPB può offrire stabilità e minori controlli. È necessario presentare istanza entro la scadenza stabilita e accettare la proposta di reddito. L’adesione al CPB preclude gli accertamenti per i due anni coperti (salvo casi di frode o violazioni gravi).

Le imprese di maggiori dimensioni possono aderire al regime di cooperative compliance (D.Lgs. 128/2015), che prevede un rapporto collaborativo con l’Agenzia delle Entrate, scambi preventivi di informazioni e riduzione delle sanzioni in caso di adeguamento. Per la logistica sanitaria, in quanto settore strategico, aderire alla cooperative compliance può favorire un clima di fiducia e ridurre i rischi di accertamento.

3.7. Difesa penale tributaria

Alcuni accertamenti fiscali possono sfociare in denunce penali per reati tributari (D.Lgs. 74/2000), come l’occultamento di scritture contabili, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti o l’omesso versamento di IVA oltre soglie rilevanti. È importante distinguere la fase amministrativa da quella penale. L’Avv. Monardo, come cassazionista, può coordinare la difesa penale e fiscale, valutando la convenienza di patteggiamenti, sospensione del processo con messa alla prova o accesso a istituti deflattivi.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di crisi

4.1. Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerosi strumenti per la definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di accertamento. Queste misure consentono di estinguere il debito pagando soltanto l’imposta e gli interessi, con sanzioni ridotte o azzerate. Tra le principali:

  1. Rottamazione‑quater (Legge di bilancio 2023): permette di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando integralmente l’imposta e gli interessi e una quota di sanzioni. È possibile rateizzare fino a 18 rate.
  2. Definizione agevolata degli avvisi bonari: consente di regolarizzare gli esiti dei controlli automatizzati (art. 36‑bis) e dei controlli formali (art. 36‑ter) pagando l’imposta e sanzioni ridotte al 3%.
  3. Sanatoria liti pendenti (D.L. 119/2018 e successive proroghe): consente di definire le liti con il Fisco versando un importo proporzionale al valore in contestazione. Per sentenze favorevoli al contribuente in primo grado si paga il 50% del tributo; in secondo grado il 5%.
  4. Ravvedimento operoso speciale: istituito nel 2023, consente di regolarizzare violazioni dichiarative pagando un’imposta ridotta e sanzioni del 5% in un massimo di 8 rate trimestrali.

4.2. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (sovraindebitamento)

Per le società di logistica sanitaria in crisi, l’esposizione verso il Fisco può essere ridotta attraverso procedure di sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore: rivolto a imprenditori sotto soglia e consumatori. Consente di proporre un piano di rientro al tribunale, ottenendo la riduzione dei debiti fiscali e la sospensione delle procedure esecutive.
  • Accordo di composizione della crisi: prevede un accordo tra il debitore e i creditori, compresi gli enti fiscali, che può prevedere stralci e dilazioni; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: in assenza di un accordo, il debitore può chiedere la liquidazione dei propri beni con esdebitazione finale.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, è abilitato ad assistere le società e i soci nella predisposizione di queste procedure, ottenendo l’omologazione da parte del tribunale e l’esdebitazione.

4.3. Composizione negoziata della crisi

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, un procedimento volontario finalizzato al risanamento dell’impresa tramite la nomina di un esperto negoziatore. L’impresa di logistica sanitaria può accedere alla composizione negoziata se ha evidenziato squilibri patrimoniali o finanziari. L’esperto affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori, compreso l’Erario, al fine di individuare soluzioni come moratorie, ristrutturazioni del debito e cessioni di rami d’azienda. Grazie alle competenze dell’Avv. Monardo come esperto negoziatore, il procedimento può condurre a una transazione fiscale favorevole e all’esenzione dalle responsabilità dell’amministratore.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1. Errori frequenti

  1. Ignorare l’avviso o agire in ritardo: molti contribuenti sottovalutano la notifica, pensando di poter pagare successivamente o di attendere una “rottamazione”. I termini per il ricorso e per l’adesione sono perentori; la loro scadenza rende definitivo l’atto.
  2. Presentare memorie generiche: le osservazioni devono essere circostanziate e supportate da documenti. Una memoria generica non vincola l’ufficio e può essere ignorata.
  3. Affidarsi a consulenti non specializzati: la normativa fiscale è complessa; è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario.
  4. Non documentare i costi: nel settore logistico sanitario le spese di carburante, manutenzione dei mezzi e gestione del magazzino devono essere supportate da fatture, contratti e registri. L’assenza di documentazione porta al disconoscimento dei costi.
  5. Non verificare la notifica: errori nella PEC o nell’indirizzo possono rendere l’atto inesistente. È importante controllare l’indirizzo di notifica registrato presso il registro imprese e l’indirizzo PEC.
  6. Dimenticare gli strumenti deflattivi: l’accertamento con adesione, la mediazione e l’autotutela possono risolvere la controversia senza processo. Non utilizzarli può comportare costi e rischi maggiori.

5.2. Consigli pratici

  1. Attivare un team interno di gestione fiscale: le società di logistica sanitaria dovrebbero dotarsi di un’unità dedicata alla compliance fiscale, per monitorare le scadenze, registrare correttamente le operazioni e interfacciarsi con i consulenti.
  2. Implementare sistemi di tracciabilità: la Cassazione ha sottolineato l’importanza della documentazione nella valutazione del magazzino . Adottare software di gestione integrata consente di dimostrare i valori delle scorte e prevenire contestazioni.
  3. Verificare i contratti con fornitori e clienti: assicurarsi che le clausole su prezzi, resi e tempi di consegna siano chiare, così da giustificare eventuali scostamenti tra ordini e fatturazione.
  4. Monitorare le normative e le circolari: le regole fiscali cambiano frequentemente; è necessario aggiornarsi su circolari dell’Agenzia delle Entrate, sentenze e decreti-legge. Consultare professionisti o associazioni di categoria può aiutare.
  5. Curare la formazione del personale: autisti, magazzinieri e addetti alla logistica devono conoscere le procedure di conservazione dei documenti di trasporto (DDT), le note di reso e la rilevanza fiscale dei loro comportamenti.
  6. Preparare un piano di gestione della crisi: anche imprese solide possono incontrare difficoltà finanziarie. Predisporre un piano di continuità, con opzioni di ristrutturazione del debito e procedure di composizione della crisi, consente di prevenire l’insolvenza.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Norme principali sull’accertamento

NormaOggettoPunti chiaveFonte
Art. 32 DPR 600/1973Poteri degli ufficiconsente accessi, ispezioni, inviti a comparire; dati bancari e prelievi/versamenti non giustificati considerati ricaviDPR 600/1973
Art. 39 DPR 600/1973Accertamento induttivoconsente di ricostruire il reddito con presunzioni in caso di contabilità inattendibile; presunzioni devono essere gravi, precise e concordantiDPR 600/1973
Art. 42 DPR 600/1973Motivazione e sottoscrizione dell’avvisoavviso nullo se non sottoscritto o privo di motivazioneDPR 600/1973
Art. 43 DPR 600/1973Termini di decadenzaavviso entro 5 anni (7 in caso di omessa dichiarazione) ; integrabile con nuovi elementiDPR 600/1973
Art. 12 L. 212/2000Diritti del contribuentegaranzie durante verifiche: orari, informazione, assistenza, verbalizzazioneStatuto del contribuente
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneistanza sospende termini per 90 giorni; proposta di definizione; riduzione sanzioniD.Lgs. 218/1997
D.Lgs. 219/2023Riforma dei vizi degli attiintroduce annullabilità, nullità e irregolarità; contraddittorio obbligatorioD.Lgs. 219/2023
Art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992Mediazione tributariaobbligo di mediazione per controversie fino a 50 000 €D.Lgs. 546/1992

6.2. Termini e scadenze principali

EventoTermineConseguenza
Notifica dell’avvisoentro 31 dicembre del quinto anno successivo (settimo anno se dichiarazione omessa)Avviso tardivo è nullo
Impugnazione dell’avviso (ricorso)60 giorni (90 se presentata istanza di adesione)Avviso definitivo se non impugnato
Accertamento con adesionepresentare entro 30 giorni; sospensione 90 giorniProposta di definizione; riduzione sanzioni
Memorie al processo verbale60 giorni dalla notifica del PVOsservazioni obbligatorie prima dell’avviso
Pagamento dell’imposta accertata60 giorni dalla notificaRiscossione coattiva se non pagato

6.3. Strumenti di difesa e benefici

StrumentoBeneficiQuando usarlo
Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni a 1/3; rate fino a 8/12; preclusione a ulteriori accertamentiQuando l’atto è fondato ma il contribuente vuole ridurre sanzioni
Ricorso giudizialePossibile annullamento totale o parziale dell’avviso; sospensione della riscossioneIn presenza di vizi formali o contestazioni di merito consistenti
Mediazione tributariaRiduzione sanzioni al 35%; evita giudizioControversie fino a 50 000 €
AutotutelaAnnullamento d’ufficio di atti viziatiErrori manifesti o violazioni di legge evidenti
Definizioni agevolate (rottamazioni)Azzeramento o riduzione delle sanzioni; rateizzazioni lungheCartelle e avvisi affidati alla riscossione
Procedure di sovraindebitamentoRiduzione o stralcio del debito, esdebitazioneSocietà e soci in crisi finanziaria
Composizione negoziataRistrutturazione assistita dei debiti; protezione dagli atti esecutiviImprese in crisi con prospettive di risanamento

7. FAQ – Domande e risposte

1. Cos’è un accertamento fiscale?

È il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate determina l’imponibile e le imposte dovute dal contribuente quando ritiene che vi siano irregolarità o incongruenze nelle dichiarazioni. Può essere analitico, induttivo, sintetico o automatico. Per le società di logistica sanitaria l’accertamento deriva spesso da controlli sui volumi di magazzino, sui flussi bancari e sulle prestazioni di trasporto.

2. Come viene notificato l’avviso di accertamento?

L’avviso viene notificato via PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede legale o del domicilio fiscale. Deve contenere la motivazione, la base imponibile, le aliquote, le imposte e le sanzioni.

3. Quali sono i termini per l’emissione dell’accertamento?

L’ufficio deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è di sette anni .

4. Cosa succede se l’atto è emesso fuori termine?

L’avviso tardivo è nullo. Il contribuente può eccepire la decadenza sia in via amministrativa sia nel ricorso, ottenendo l’annullamento.

5. Che cosa significa “motivazione per relationem”?

Si tratta di un avviso che motiva la pretesa fiscale rinviando a un altro atto (ad esempio, un processo verbale di constatazione). La Cassazione ammette questa forma, purché l’atto richiamato sia allegato o reso disponibile; in mancanza, l’avviso è nullo .

6. Cosa fare se l’avviso non è firmato?

L’art. 42 DPR 600/1973 richiede la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un delegato. In mancanza, l’avviso è nullo e va impugnato.

7. Che differenza c’è tra vizi di nullità e vizi di annullabilità?

La riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2023 distingue tra nullità, vizi gravi espressamente previsti dalla legge, e annullabilità, vizi per violazione di norme generali. La nullità può essere rilevata d’ufficio e non è sanabile; l’annullabilità deve essere dedotta nel ricorso e può essere sanata (ad esempio con la definizione agevolata).

8. Quali sono i diritti del contribuente durante la verifica?

Il contribuente ha diritto a essere informato delle ragioni della verifica, a farsi assistere da un professionista, a limitare la permanenza dei verificatori e a far verbalizzare le proprie osservazioni . Se queste garanzie non sono rispettate, la verifica può essere illegittima.

9. Come funziona l’accertamento con adesione?

Il contribuente presenta un’istanza all’ufficio per ricevere una proposta di definizione. Il termine per impugnare l’avviso è sospeso per 90 giorni. Se accetta la proposta, paga l’imposta accertata con sanzioni ridotte e il contenzioso si chiude.

10. Cosa si intende per accertamento induttivo?

È l’accertamento effettuato sulla base di presunzioni quando la contabilità è inattendibile. La Cassazione ha confermato che la ricostruzione dei ricavi può avvenire anche basandosi su un unico elemento, purché grave, preciso e concordante .

11. Il Fisco può utilizzare i dati bancari senza avvertire il contribuente?

Gli uffici possono richiedere dati bancari previa autorizzazione; tuttavia devono motivare la richiesta e comunicare al contribuente l’avvio dell’indagine . La Corte EDU ha condannato l’Italia per violazioni della privacy, e il D.L. 84/2025 impone di informare il contribuente .

12. Cosa fare se l’ufficio non valuta le memorie presentate?

L’avviso emesso senza considerare le osservazioni del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale può essere annullato in base al nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente. È necessario dimostrare che le memorie sono state depositate nei termini.

13. Le società di logistica sanitaria possono beneficiare di esenzioni IVA?

Sì. L’art. 10 n. 27‑ter DPR 633/1972 esenta le operazioni relative al trasporto di organi, sangue e plasma. Tuttavia, occorre fornire documentazione che attesti la natura dell’operazione. Inoltre, alcuni servizi possono essere soggetti a reverse charge o split payment.

14. Che rischi corrono gli amministratori?

Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere civilmente se, con dolo o colpa grave, hanno violato la normativa fiscale, causando sanzioni alla società. Inoltre, in caso di reati tributari (emissione di fatture false, omessa dichiarazione oltre soglie), si può aprire un procedimento penale.

15. Come si calcolano le sanzioni in caso di adesione?

In caso di accertamento con adesione, le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo del minimo previsto (es. sanzione ordinaria 90% → adesione 30%). Nel caso di definizione agevolata, la riduzione varia in base alla normativa specifica (rottamazione, ravvedimento speciale).

16. È possibile rateizzare il debito?

Sì. Con l’adesione, il debito può essere rateizzato fino a otto rate trimestrali; se l’importo supera 50 000 €, fino a 12 rate. Per le cartelle di pagamento è possibile chiedere una dilazione all’Agente della Riscossione fino a 72 rate (120 in casi di comprovata difficoltà).

17. Cosa succede se non si paga entro 60 giorni?

Se l’imposta accertata non viene pagata o impugnata, l’atto diventa definitivo e l’Agente della Riscossione iscrive il ruolo. Successivamente può procedere al pignoramento dei conti, dei crediti e dei beni immobili. È possibile chiedere la sospensione della riscossione solo in presenza di ricorso o di accordi.

18. Si può contestare un avviso già definito con adesione?

No. L’accertamento con adesione è irrevocabile; l’atto perde efficacia e viene sostituito dall’accordo. L’unica eccezione riguarda i vizi propri dell’accordo (es. volontà viziata), che tuttavia sono difficili da dimostrare.

19. Le presunzioni sui versamenti bancari valgono per tutti i contribuenti?

Sì. L’art. 32 DPR 600/1973 prevede che i versamenti e i prelevamenti bancari non giustificati costituiscono ricavi o compensi se non risultano dalle scritture e se il contribuente non indica il soggetto beneficiario . Questa presunzione si applica a società, professionisti e lavoratori autonomi.

20. Come si dimostra la correttezza del valore di magazzino?

È fondamentale conservare fatture di acquisto, contratti, inventari e prove documentali. L’ordinanza 9515/2024 ha chiarito che il valore delle scorte non è un dato intoccabile e può essere contestato con elementi tecnici più coerenti con il mercato . Le aziende di logistica devono mantenere un sistema di tracciamento affidabile per difendersi.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Le simulazioni riportate di seguito mostrano l’impatto economico di diverse strategie difensive. Si tratta di esempi illustrativi: ogni situazione richiede una valutazione personalizzata.

Simulazione 1: accertamento per IVA omessa

Scenario: una società di logistica sanitaria riceve un avviso di accertamento per omessa dichiarazione IVA relativa al 2021. L’ufficio contesta 80 000 € di IVA non versata e applica la sanzione del 90% (art. 1 D.Lgs. 471/1997). L’azienda valuta se aderire o impugnare.

Calcolo dell’imposta e delle sanzioni:

VoceImportoSpiegazione
Imposta accertata80 000 €IVA omessa
Sanzione ordinaria 90%72 000 €90% × 80 000 €
Totale senza adesione152 000 €imposta + sanzione

Accertamento con adesione:

VoceImporto
Imposta accertata80 000 €
Sanzione ridotta a 1/3 del minimo (30%)24 000 €
Totale con adesione104 000 €
Risparmio rispetto alla sanzione piena48 000 €

In caso di adesione, l’azienda ottiene un risparmio di 48 000 € sulle sanzioni e può rateizzare l’importo. Se l’atto presenta vizi formali evidenti (es. notifica tardiva), conviene impugnare; in assenza di vizi, l’adesione offre un buon beneficio.

Simulazione 2: presunzioni induttive su magazzino

Scenario: l’Agenzia delle Entrate contesta a una società di logistica sanitaria la sovrastima delle rimanenze iniziali, stimando un maggior imponibile IRES di 200 000 € con sanzioni al 100%. La società sostiene che il magazzino iniziale era stato erroneamente valutato dal software gestionale e presenta documenti di acquisto che dimostrano un valore inferiore del 30%.

Esito senza difesa:

VoceImporto
Maggior imponibile200 000 €
IRES (24%)48 000 €
Sanzione (100%)48 000 €
Totale96 000 €

Esito con difesa documentale:

Grazie alla produzione di fatture e inventari, la società dimostra che il valore del magazzino era stato sovrastimato di 60 000 €. Il giudice, applicando l’ordinanza 9515/2024, riconosce il valore corretto.

VoceImporto
Maggior imponibile rettificato140 000 €
IRES (24%)33 600 €
Sanzione (minimo 90%)30 240 €
Totale63 840 €
Risparmio32 160 €

Considerazioni: la difesa basata su prove concrete ha ridotto l’imponibile e le sanzioni. Se la società avesse aderito senza contestare il valore, avrebbe pagato sanzioni su tutto il maggior imponibile.

Simulazione 3: procedura di sovraindebitamento

Scenario: una cooperativa di logistica sanitaria accumula debiti verso fornitori e Fisco per 400 000 €, dei quali 250 000 € verso l’Agenzia delle Entrate e 150 000 € verso banche e dipendenti. L’utile è negativo da due anni. La cooperativa presenta un piano del consumatore con la proposta di pagare il 30% ai creditori fiscali e il 40% agli altri, con un apporto di 100 000 € da parte di un nuovo socio.

Risultati:

Debito originarioPropostaImporto pagatoStralcio
250 000 € (Fisco)30%75 000 €175 000 €
150 000 € (altri)40%60 000 €90 000 €
Totale135 000 €265 000 €

Il tribunale omologa il piano; i debiti residui vengono cancellati. Grazie al supporto di un OCC, la cooperativa può proseguire l’attività. Questa procedura dimostra l’efficacia degli strumenti di sovraindebitamento quando l’impresa non riesce a soddisfare tutte le pretese fiscali.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale è un momento delicato per qualsiasi impresa, ancor più per una società di logistica sanitaria che opera in un settore strategico, regolato e soggetto a controlli incrociati. Le normative sono articolate e le conseguenze economiche possono essere rilevanti: l’art. 32 DPR 600/1973 permette agli uffici fiscali di utilizzare i movimenti bancari come base per l’accertamento , mentre l’art. 43 impone termini di notifica che, se superati, rendono nullo l’atto . Il contribuente dispone però di ampi diritti e garanzie: lo Statuto del contribuente assicura la corretta informazione e il contraddittorio , e la riforma del 2023 ha introdotto un sistema di nullità e annullabilità che tutela da vizi procedurali .

L’esperienza dimostra che un approccio tempestivo e professionale fa la differenza. Verificare i vizi formali (motivazione, sottoscrizione, notifica), contestare l’uso improprio delle presunzioni e presentare documenti dettagliati sono le prime mosse per difendersi. L’accertamento con adesione e la mediazione tributaria offrono soluzioni negoziate con riduzione delle sanzioni, mentre le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata consentono di ristrutturare il debito e salvare l’azienda.

Affrontare un accertamento fiscale senza l’assistenza di un professionista può portare a errori irreparabili. Per questo motivo è consigliabile rivolgersi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e al suo staff multidisciplinare: l’avvocato è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa. Il suo team può analizzare l’atto, individuare i vizi, predisporre memorie, rappresentare il contribuente davanti ai giudici tributari e negoziare soluzioni con l’amministrazione, compresi piani di rientro e transazioni fiscali.

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