Introduzione
Negli ultimi anni la mobilità elettrica è cresciuta rapidamente. Il legislatore europeo e nazionale ha introdotto normative ambiziose per aumentare la diffusione delle stazioni di ricarica e per favorire la transizione ecologica. In Italia i CPO (Charge Point Operator) sono soggetti che installano, gestiscono e vendono energia elettrica ai proprietari di auto elettriche. Le società che operano come CPO rientrano a pieno titolo nel mondo dell’impresa: devono costituirsi, gestire le autorizzazioni urbanistiche e ambientali, stipulare contratti con i gestori di rete e rispettare tutti gli obblighi fiscali previsti per le aziende.
Quando l’Agenzia delle Entrate o un ufficio dell’accertamento riscontra irregolarità contabili o fiscali, emette un avviso di accertamento o procede all’iscrizione a ruolo. Nel caso di una società che gestisce colonnine di ricarica, l’accertamento può riguardare l’imposta sul reddito (IRES), l’IRAP, l’IVA sulla vendita dell’energia, le ritenute alla fonte sui dipendenti, l’imposta di bollo su contratti e bollette, le tasse locali e gli oneri concessori. Spesso i CPO collaborano con società immobiliari che possiedono i terreni o con enti pubblici: le verifiche fiscali sono dunque articolate e toccano questioni civilistiche, energetiche e tributarie.
L’argomento è importante per diverse ragioni:
- Rischio di sanzioni e pignoramenti: l’accertamento può comportare accertamento con adesione, iscrizione a ruolo e, nei casi più gravi, esecuzione esattoriale con pignoramento di conti correnti, crediti commerciali o beni aziendali. Secondo l’art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973 il concessionario della riscossione può ordinare direttamente al terzo debitore (ad esempio la banca) di versare le somme dovute entro sessanta giorni e la banca deve prelevare anche gli accrediti futuri . Una recente pronuncia della Corte di cassazione ha chiarito che tale ordine interessa anche le somme accreditate nei sessanta giorni successivi; la banca non può limitarsi a bloccare il saldo iniziale .
- Mancato contraddittorio e nullità dell’atto: l’art. 6‑bis dello Statuto dei diritti del contribuente impone che ogni atto di accertamento impugnabile sia preceduto da un contraddittorio informato. Il contribuente deve ricevere un avviso di notifica con la proposta di accertamento e ha sessanta giorni per presentare osservazioni. L’amministrazione deve motivare l’eventuale mancato accoglimento . La Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 21271/2025, ha ribadito che la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente prova di essere stato concretamente pregiudicato (“prova di resistenza”) .
- Nuovi strumenti di definizione agevolata: la Legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione‑quinquies dei ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023. Tale definizione consente ai contribuenti di pagare solo il capitale dovuto, l’aggio e le spese di notifica, con l’azzeramento di sanzioni e interessi . L’istanza va presentata entro il 30 aprile 2026; l’agente comunica l’ammontare delle somme da pagare entro il 30 giugno 2026. È prevista la possibilità di rateizzare il debito fino a 54 rate con un interesse ridotto del 3 % . Fino al pagamento della prima rata sono sospesi i termini di prescrizione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive .
- Crisi d’impresa e sovraindebitamento: per le imprese non fallibili e i privati l’ordinamento prevede strumenti alternativi di esdebitazione, come il piano del consumatore, il concordato minore e l’esdebitazione senza utilità disciplinati dalla legge n. 3/2012 e dal nuovo Codice della Crisi. Il piano del consumatore consente alle persone fisiche con redditi stabili di pagare i debiti secondo un programma approvato dal giudice senza il voto dei creditori . Il concordato minore è rivolto alle imprese commerciali di dimensione ridotta (attivo non superiore a 300 000 €, ricavi annui non superiori a 200 000 €, debiti inferiori a 500 000 €) . L’esdebitazione senza utilità, introdotta dal Codice della Crisi, consente di cancellare i debiti anche in assenza di patrimonio, a condizione che il debitore dimostri di non aver agevolato la propria insolvenza .
In questo contesto gioca un ruolo decisivo l’assistenza di professionisti esperti in diritto tributario e crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza decennale nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze affianca le società CPO e gli imprenditori in ogni fase dell’accertamento: dalla valutazione dell’atto alla presentazione di ricorsi, dall’elaborazione di piani di rientro alla difesa giudiziale e stragiudiziale.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Norme sull’installazione e gestione delle stazioni di ricarica
La disciplina dei punti di ricarica per veicoli elettrici deriva da direttive europee che gli Stati membri hanno recepito con decreti legislativi. Il D.Lgs. 257/2016 (recepimento della direttiva 2014/94/UE) ha previsto che, a partire dal 1º gennaio 2025, tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto devono dotarsi di almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici . Il successivo D.Lgs. 48/2020 (attuazione della direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica degli edifici) ha esteso l’obbligo anche alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni rilevanti: negli edifici non residenziali con più di 10 posti auto è richiesto non solo un punto di ricarica, ma anche l’installazione di condotti per predisporre ulteriori stazioni in futuro. Nei condomìni residenziali con oltre 10 unità abitative è obbligatoria la predisposizione dell’infrastruttura (tubazioni per cavi e canalizzazioni) per facilitare l’allaccio di colonnine . Queste norme obbligano anche le amministrazioni comunali ad adeguare il regolamento edilizio per semplificare l’installazione di infrastrutture e la realizzazione di reti di ricarica .
Le società che operano come CPO devono quindi valutare, già in fase progettuale, la conformità urbanistica e l’adeguamento degli edifici. In molti casi le installazioni sono connesse al sistema elettrico di bassa tensione; la delibera ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) n. 541/2020 ha istituito dal 2020 una sperimentazione che permette agli utenti con potenza contrattuale da 2 a 4,5 kW di aumentare gratuitamente la potenza fino a 6 kW durante le ore serali e nei giorni festivi . Tale misura, prorogata fino al 31 dicembre 2025, mira a promuovere la ricarica smart e a ridurre il costo dell’energia nelle fasce orarie a basso carico . Per aderire alla sperimentazione è necessario possedere contatori elettronici intelligenti e utilizzare dispositivi di ricarica compatibili .
Classificazione IVA della ricarica: bene o servizio?
Un tema dibattuto riguarda la classificazione dell’operazione di ricarica ai fini IVA. Secondo l’art. 7‑ter del d.P.R. 633/1972, le prestazioni di servizi generiche sono imponibili nel luogo in cui il committente è stabilito; diversamente, la cessione di beni mobili è tassata nello Stato membro in cui avviene la consegna. Alcuni operatori sostenevano che l’erogazione di energia in un punto di ricarica fosse un servizio complesso (fornitura di energia, parcheggio, digitalizzazione, ecc.). La prassi europea, però, considera l’operazione come una cessione di bene, in quanto l’energia elettrica è il bene principale. Il Comitato IVA dell’Unione europea, facendo leva sulla sentenza della Corte di giustizia nel caso Auto Lease Holland (C‑185/2001), ha concluso che l’operazione deve essere trattata come cessione di bene: pertanto il CPO deve identificarsi nello Stato in cui si trova la colonnina e applicare l’IVA locale, con conseguente obbligo di registrazione in ciascun Paese in cui opera . Tale impostazione è stata recepita anche dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello e nelle circolari relative al settore.
Poteri dell’amministrazione finanziaria nell’accertamento
Il d.P.R. 600/1973 disciplina i poteri degli uffici dell’Amministrazione finanziaria per l’accertamento delle imposte sui redditi. L’art. 32 attribuisce ampi poteri ispettivi: i funzionari possono compiere accessi nei locali d’impresa, richiedere documenti e convocare il contribuente per esibire libri contabili e registri . Se il contribuente non produce la documentazione richiesta, non potrà poi utilizzarla a proprio favore nel contenzioso salvo giustificare la mancata produzione . Con specifica autorizzazione del direttore centrale o regionale, i verificatori possono inoltre chiedere a banche e intermediari finanziari l’elenco dettagliato dei rapporti e delle operazioni compiute dal contribuente, con un termine di 30 giorni per rispondere .
L’art. 39 disciplina l’accertamento analitico e l’accertamento induttivo. Gli uffici possono rettificare il reddito dichiarato quando vi siano incongruenze rispetto alle scritture contabili, errori nell’applicazione di norme tributarie o presunzioni gravi, precise e concordanti. In caso di omessa tenuta dei registri contabili o di irregolarità tali da rendere inattendibili le scritture, l’ufficio può determinare il reddito prescindendo dai libri e utilizzando presunzioni semplici . Se il contribuente non presenta la dichiarazione o la dichiara inesistente, si ricorre all’accertamento d’ufficio ex art. 41, con cui l’amministrazione determina il reddito basandosi sui dati disponibili e anche su presunzioni prive dei requisiti dell’art. 38, escludendo le detrazioni personali .
Il contraddittorio preventivo e la “prova di resistenza”
Lo Statuto del contribuente, modificato dal d.lgs. 219/2023, ha introdotto l’art. 6‑bis che disciplina il contraddittorio endoprocedimentale. Prima di emettere un avviso di accertamento o un altro atto impositivo impugnabile, l’amministrazione deve comunicare al contribuente una bozza di atto e concedergli almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . Il contraddittorio non è richiesto per gli atti automatizzati o nei casi di fondato pericolo per la riscossione . Le osservazioni del contribuente devono essere valutate; la motivazione dell’atto finale deve dare conto delle ragioni dell’eventuale rigetto.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21271/2025, hanno definito i confini del diritto al contraddittorio. La Corte ha affermato che non esiste un obbligo generale di instaurare il contraddittorio per le imposte non armonizzate (es. IRPEF, IRES) se non previsto da norme specifiche; invece, per l’IVA e le altre imposte armonizzate il contraddittorio è imposto dal diritto europeo. Tuttavia, la violazione non comporta automaticamente la nullità dell’atto: il contribuente deve dimostrare che avrebbe presentato argomentazioni non pretestuose e potenzialmente idonee a modificare il contenuto dell’accertamento (c.d. prova di resistenza) . L’accertamento sarà annullato solo se tale prova viene fornita.
Riscossione e pignoramento ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973
Una volta iscritto a ruolo il debito, l’agente della riscossione può notificare l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo del veicolo. Se il contribuente non paga, scaduti sessanta giorni l’agente può procedere con l’espropriazione forzata. Il legislatore ha introdotto una procedura semplificata di pignoramento presso terzi. L’art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973 consente al concessionario di ordinare direttamente al terzo debitore del contribuente – ad esempio una banca – di versare le somme pignorate. L’ordine ha efficacia anche sulle somme che matureranno entro sessanta giorni dalla notifica . La banca, una volta ricevuta la notifica, non deve solo “congelare” il saldo attuale, ma deve considerare anche gli accrediti futuri; ciò è stato confermato dalla Cassazione n. 28520/2025, la quale ha chiarito che il termine di sessanta giorni (spatium deliberandi) non è un periodo di protezione per il contribuente ma un intervallo nel quale il terzo deve monitorare le entrate e versarle all’esattore . La mancata esecuzione dell’ordine comporta per il terzo l’obbligo di pagare l’importo in proprio e l’applicazione di sanzioni.
Jurisprudenza sull’accertamento e pignoramento
Oltre alla sentenza citata sul contraddittorio, la giurisprudenza degli ultimi anni offre numerosi spunti utili per chi opera come CPO. In particolare:
- Cass. civ. sez. V, n. 20476/2025 – La Corte ha affermato che l’agente della riscossione può emettere intimazione di pagamento senza precedere con la notifica della cartella quando sia stata previamente notificata un’annualità di avviso di accertamento; ciò in attesa dell’entrata in vigore del nuovo “Testo unico della riscossione” (d.lgs. 33/2025) menzionato dalla stampa specialistica . Il giudice ha sottolineato l’importanza del contraddittorio e della motivazione nell’intimazione.
- Cass. civ. sez. III, n. 28520/2025 – Ha chiarito che, in caso di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis, la banca deve versare non solo le somme presenti sul conto al momento della notifica ma anche quelle che vi affluiscono entro 60 giorni . Il debitore può contestare la misura soltanto deducendo vizi del titolo o dell’atto esecutivo.
- Cass. civ. SS.UU. n. 21271/2025 – Ha precisato che il contraddittorio preventivo è obbligatorio per le imposte armonizzate e facoltativo per le altre; la sua violazione genera nullità solo se il contribuente dimostra il pregiudizio subito .
- Prassi dell’Agenzia delle Entrate – Le circolari emanate dall’amministrazione hanno fornito istruzioni per l’applicazione delle definizioni agevolate (rottamazioni), per il riconoscimento dell’IVA ridotta sulle infrastrutture di ricarica e per la gestione della fatturazione elettronica. È opportuno seguire gli aggiornamenti poiché il regime può cambiare con la Legge di Bilancio.
Altre fonti normative rilevanti per i CPO
- Imposte dirette e IRAP: le società che gestiscono punti di ricarica sono soggette all’IRES (aliquota ordinaria del 24 %) e all’IRAP. Gli investimenti in infrastrutture possono beneficiare di ammortamenti e crediti d’imposta per la transizione ecologica. La corretta contabilizzazione degli incentivi e delle tariffe è fondamentale per prevenire contestazioni.
- IVA e fatturazione: la ricarica elettrica è soggetta a IVA al 22 %. Quando l’energia è fornita a un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro, si applicano le regole transfrontaliere sopra descritte. In Italia è prevista la fatturazione elettronica con obbligo di invio al Sistema di Interscambio.
- Contributi ambientali e oneri di rete: l’ARERA stabilisce le tariffe di rete e gli oneri generali del sistema elettrico; i CPO devono riversare gli importi raccolti per conto degli utenti e devono aderire al Sistema informativo integrato.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Quando un CPO riceve un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, è essenziale agire tempestivamente. I passaggi principali sono:
1. Verifica della notifica e dei termini
La validità dell’accertamento dipende dalla corretta notifica. Occorre verificare che l’atto sia stato notificato al rappresentante legale della società nel domicilio fiscale o tramite PEC e che la firma digitale sia valida. Ogni accertamento ha termini di decadenza: per l’IVA, l’IRAP e l’IRES il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione è il 31 dicembre dell’ottavo anno . Per le imposte locali, come la tassa automobilistica sulle flotte aziendali, il termine è di tre anni. La violazione dei termini comporta la nullità dell’atto.
2. Analisi dei motivi dell’accertamento
Occorre esaminare attentamente le motivi di contestazione indicati nell’atto: incongruenze nei ricavi, presunzioni basate su versamenti bancari, contestazione dell’aliquota IVA applicata alla ricarica, recupero di contributi non versati. In questa fase è opportuno raccogliere tutta la documentazione (contratti con i clienti, fatture, bilanci, dichiarazioni fiscali, report dei contatori intelligenti, documentazione tecnica delle colonnine) e predisporre una memoria difensiva. L’ufficio spesso si basa su presunzioni di maggior reddito secondo l’art. 39 d.P.R. 600/1973, ma tali presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti . Se l’accertamento è fondato su dati bancari, si può contestare la mancata autorizzazione della ricerca finanziaria o l’illegittimità della presunzione che ogni versamento sia ricavo .
3. Valutazione delle opzioni: acquiescenza o ricorso
Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso il contribuente deve decidere se pagare (acquiescenza) o impugnare l’atto. Pagare subito consente di fruire della riduzione delle sanzioni (generalmente ridotte a un terzo) e, per alcune imposte, di rateizzare il debito fino a otto rate trimestrali . Tuttavia, l’acquiescenza comporta la rinuncia a contestare l’atto e a eventuali rimedi futuri.
Se si ritiene che l’accertamento sia infondato, si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria (oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria) entro sessanta giorni. Il ricorso deve essere redatto da un difensore abilitato e depositato telematicamente tramite il sistema Sigitr. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione, dimostrando il fumus boni iuris (probabile fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). In alternativa si può aderire all’accertamento con adesione: una procedura amministrativa che consente al contribuente di concordare l’entità della maggiore imposta con l’ufficio, ottenendo ulteriori riduzioni delle sanzioni. La domanda di adesione sospende i termini per impugnare e comporta la convocazione presso l’ufficio.
4. Contraddittorio e produzione documentale
Se l’avviso è stato preceduto dal contraddittorio ex art. 6‑bis Statuto, occorre verificare che le osservazioni del contribuente siano state effettivamente esaminate. In difetto, si può eccepire la violazione del contraddittorio e, qualora si dimostri che le proprie deduzioni avrebbero potuto modificare l’accertamento, si potrà ottenere l’annullamento . È consigliabile predisporre una relazione tecnica che spieghi le specificità del business CPO, l’incidenza degli oneri di rete e la corretta applicazione dell’IVA. La documentazione tecnica (schede di potenza, software di gestione, report dei prelievi di energia) può servire a confutare presunzioni di ricavi occulti.
5. Ricorso e processo tributario
Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’autorità adita, i fatti, i motivi di diritto e di merito, la prova documentale e la richiesta di sospensione. Nel contenzioso, oltre alla nullità per difetto di motivazione o per vizi di notifica, si possono eccepire l’incompetenza dell’ufficio (ad esempio se l’accertamento è emesso da una Direzione Provinciale non competente), la decadenza per termini, l’inapplicabilità di presunzioni generiche e la violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). In caso di pignoramento presso terzi, si può proporre opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell’esecuzione entro venti giorni dalla notifica; l’opposizione può far valere l’inesistenza del titolo esecutivo o la violazione del termine di 60 giorni ex art. 72‑bis .
6. Accordi transattivi e definizione agevolata
Una volta instaurato il contenzioso, è sempre possibile concludere accordi transattivi con l’ufficio, specialmente in presenza di incertezza sulle somme dovute. La Legge 199/2025 ha istituito la rottamazione‑quinquies che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica. Possono essere rottamati debiti derivanti da controlli automatizzati (art. 36‑bis del d.P.R. 600/1973 e 54‑bis del d.P.R. 633/1972), contributi previdenziali, multe stradali per la parte relativa a interessi e sanzioni . Sono esclusi gli avvisi di accertamento esecutivi non pagati, i dazi doganali e i debiti per risorse proprie dell’UE.
L’istanza per la rottamazione va presentata entro il 30 aprile 2026; l’agente comunica entro il 30 giugno 2026 il piano di pagamento. Il debitore può scegliere il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in rate (fino a 54 mensilità) con interessi del 3 %. L’effetto della definizione è la sospensione della prescrizione e il blocco di nuove azioni esecutive fino al versamento della prima rata . In caso di mancato pagamento di una rata oltre i cinque giorni di tolleranza, si decade dal beneficio e quanto pagato viene imputato a capitale .
7. Esecuzione e pignoramenti: come difendersi
Se il debito non viene definito o contestato, l’agente della riscossione può procedere a pignorare conti correnti, crediti verso clienti e beni strumentali. Nel caso di pignoramento presso terzi il concessionario notifica un ordine di pagamento diretto al terzo. Per contestare la misura il contribuente può:
- Verificare la prescrizione del credito (ad esempio imposte sui redditi prescritte in dieci anni); la pretesa prescritta deve essere annullata.
- Contestare la legittimità del titolo (ad esempio cartella mai notificata o avviso annullato dal giudice).
- Chiedere la riduzione del pignoramento dimostrando che l’importo pignorato eccede il credito o che il bene è indispensabile per l’attività d’impresa (si pensi a un veicolo commerciale utilizzato per il rifornimento delle colonnine).
- Avviare trattative con l’agente per ottenere la dilazione e la sospensione dell’esecuzione. Spesso, se il debitore presenta un piano ragionevole e depositi garanzie, l’ente accetta di sospendere le misure cautelari.
Nel caso di pignoramento di conti correnti, è importante ricordare che le somme necessarie per gli stipendi dei dipendenti e per il pagamento dei contributi previdenziali godono di una tutela specifica (impignorabilità parziale). Inoltre, per il pignoramento dello stipendio o del compenso dei soci amministratori, la legge prevede limiti percentuali.
8. Strumenti per la prevenzione e la gestione della crisi
Oltre alla difesa nel singolo accertamento, le società CPO devono considerare strumenti più ampi di ristrutturazione del debito e di prevenzione della crisi:
8.1 Piano del consumatore e concordato minore
La legge n. 3/2012 offre al debitore civile e all’imprenditore sotto la soglia di fallibilità la possibilità di ristrutturare i debiti tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La procedura del piano del consumatore consente alle persone fisiche con redditi stabili (dipendenti, pensionati, professionisti) di proporre al giudice un pagamento parziale o dilazionato dei debiti senza il voto dei creditori; il giudice verifica la meritevolezza e omologa il piano .
Il concordato minore è un accordo destinato alle imprese non fallibili con patrimonio netto non superiore a 300 000 €, ricavi annui inferiori a 200 000 € e debiti al di sotto di 500 000 €. Il debitore propone un piano di soddisfacimento dei creditori con l’assistenza di un gestore nominato dall’OCC; i creditori votano e il tribunale omologa se la maggioranza è favorevole .
8.2 Esdebitazione e esdebitazione senza utilità
La esdebitazione consente al debitore meritevole che ha pagato almeno il 20 % dei debiti chirografari di liberarsi dall’eccedenza. Il Codice della Crisi ha introdotto l’esdebitazione senza utilità o “liquidazione controllata” che permette di cancellare i debiti anche se il patrimonio non consente pagamenti. È richiesta la cooperazione con l’OCC, la comunicazione ai creditori di eventuali sopravvenienze e l’assunzione di comportamenti corretti .
8.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Per le imprese iscritte al Registro delle imprese (anche agricole) il legislatore ha introdotto nel 2021 lo strumento della composizione negoziata. La procedura è attivabile quando emergono segnali di squilibrio patrimoniale o finanziario, ma l’impresa risulta ancora potenzialmente risanabile. Il debitore accede a una piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere, presenta l’istanza corredata dalla relazione di un esperto e viene nominato un esperto indipendente che assiste le parti nelle trattative . Possono accedervi le imprese commerciali o agricole che non hanno già procedure concorsuali in corso e hanno costi inferiori ai limiti di fallibilità .
L’esperto esamina le cause della crisi, verifica la sostenibilità del debito e favorisce le trattative per un accordo con i creditori. Durante la composizione negoziata l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria, ma deve informare l’esperto per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione . In caso di fallimento delle trattative, l’impresa può accedere ad altri strumenti come il concordato semplificato o la liquidazione giudiziale. I professionisti iscritti agli albi e con requisiti di indipendenza possono essere designati come esperti .
9. Rottamazione e definizione agevolata dei ruoli pregressi
La rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge 199/2025 costituisce un’importante opportunità per le società che hanno debiti iscritti a ruolo. La misura estende i benefici delle precedenti rottamazioni (ter, quater) e riguarda carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Di seguito una tabella che riassume gli elementi chiave della definizione agevolata:
| Aspetto | Descrizione | Riferimenti |
|---|---|---|
| Debiti ammessi | Imposte e contributi derivanti da controlli automatizzati (art. 36‑bis d.P.R. 600/1973, art. 54‑bis d.P.R. 633/1972), contributi INPS non derivanti da ispezioni, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada limitatamente agli interessi | Legge 199/2025 art. XX |
| Debiti esclusi | Carichi da accertamenti esecutivi, risorse proprie UE, dazi doganali, recuperi di aiuti di Stato, somme dovute per pronunce della Corte dei conti | Legge 199/2025 |
| Domanda | Presentazione dell’istanza entro il 30 aprile 2026; può essere presentata anche per i debiti oggetto di contenzioso con rinuncia agli atti | |
| Versamento | Unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure pagamento dilazionato fino a 54 rate mensili; interesse del 3 %, con importo minimo della prima rata pari al 10 % del dovuto | |
| Effetti | Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; estinzione dei procedimenti esecutivi in corso dopo il versamento della prima rata; cancellazione di sanzioni e interessi di mora | |
| Decadenza | Mancato pagamento di una rata oltre i cinque giorni di tolleranza determina la perdita dei benefici e le somme versate vengono imputate a capitale |
10. Errori comuni da evitare
Nel gestire un accertamento fiscale è frequente commettere errori che possono compromettere la difesa. Tra i più comuni:
- Ignorare o sottovalutare l’atto di accertamento: molte società cestinano la notifica o attendono l’ultimo giorno per agire. Questo comportamento è pericoloso perché scaduti i 60 giorni non si può più impugnare l’atto . È consigliabile rivolgersi subito a un professionista per valutare la strategia.
- Non partecipare al contraddittorio: presentare memorie e documenti durante la fase istruttoria consente di evitare l’accertamento o di ridurre l’importo preteso. La mancata collaborazione può essere considerata indice di evasione e rendere più difficile la difesa successiva.
- Utilizzare documenti inammissibili: se non si presenta la documentazione entro i termini fissati dagli inviti dell’ufficio (almeno 15 giorni per i documenti contabili, 30 per le indagini bancarie), non sarà possibile farla valere successivamente se non si dimostra che era fuori dalla disponibilità del contribuente .
- Confondere l’avviso bonario con l’avviso di accertamento: l’avviso bonario che segue i controlli automatizzati (36‑bis) consente di correggere errori e pagare con sanzioni ridotte; l’avviso di accertamento è un vero atto impositivo ed è già esecutivo dopo 60 giorni. Reagire al primo come se fosse un provvedimento definitivo può pregiudicare la possibilità di rimediare.
- Trascurare gli aspetti penali: in caso di omessa dichiarazione o occultamento di ricavi superiori a determinate soglie, possono configurarsi reati tributari. Una corretta pianificazione difensiva consente di valutare la messa in regola (ravvedimento operoso) o gli istituti deflattivi che possono ridurre il rischio penale.
- Perdere il controllo della contabilità: i CPO devono gestire flussi di dati complessi (letture dei contatori, fatturazione, contratti multipli). Errori di registrazione o ritardi nella fatturazione possono innescare presunzioni di ricavi occulti. È essenziale implementare sistemi informatici affidabili e procedure di audit periodiche.
11. Consigli pratici e best practice
Per prevenire problemi fiscali e gestire al meglio l’accertamento, si suggeriscono alcune best practice:
- Mantenere una contabilità elettronica completa: utilizzare software che integrino lettura dei kWh erogati, tariffe, fatturazione e pagamenti. Una tracciabilità completa delle operazioni consente di rispondere rapidamente alle richieste dell’ufficio.
- Archiviare i contratti con i proprietari degli spazi e con i clienti: la prova delle condizioni economiche (canoni di locazione, percentuali di revenue sharing) può smentire presunzioni di ricavi più elevati.
- Monitorare le normative ARERA e gli incentivi: la delibera 541/2020 e le successive disposizioni determinano l’ammontare degli oneri di rete e la disciplina delle tariffe; eventuali adeguamenti devono essere tempestivamente recepiti nel sistema di fatturazione .
- Effettuare autovalutazioni periodiche: simulare controlli interni e verificare la coerenza tra dichiarazioni fiscali, bilanci, incassi e dati tecnici. Un monitoraggio costante riduce il rischio di accertamenti.
- Adottare policy di compliance fiscale: formare il personale sulla corretta gestione dell’IVA, sui regimi doganali (per colonnine installate presso porti e aeroporti), sulla disciplina delle ritenute e del welfare aziendale.
- Predisporre fondi per contenzioso e definizione agevolata: accantonare somme per far fronte a eventuali pagamenti in caso di soccombenza o per aderire a rottamazioni future.
- Consultare professionisti qualificati: l’assistenza di un avvocato tributarista e di un commercialista esperto di energia consente di prevenire errori e di pianificare soluzioni come l’accertamento con adesione o la transazione fiscale. L’Avv. Monardo e il suo team, grazie alle competenze maturate, possono eseguire analisi dell’atto, predisporre ricorsi, sospensioni, trattative e piani di rientro personalizzati.
12. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere come si articola un accertamento fiscale in capo a un CPO, vediamo due esempi pratici.
Simulazione 1: Avviso di accertamento per IVA su energia erogata
Scenario: La società ABCxxxx S.r.l., che gestisce venti stazioni di ricarica in Calabria, riceve un avviso di accertamento per l’anno 2024. L’ufficio contesta la mancata applicazione dell’aliquota IVA del 22 % su alcuni contratti con clienti stranieri, sostenendo che la ricarica costituisce una cessione di bene e non un servizio.
Dati:
- Ricavi dichiarati: 500 000 €
- Ricavi contestati (operazioni con clienti tedeschi e francesi): 100 000 €
- IVA non applicata: 22 000 €
- Sanzione irrogata: 30 % dell’imposta dovuta = 6 600 €
- Interessi maturati: 2 000 €
Analisi legale: l’Ufficio si fonda sull’orientamento europeo secondo cui la ricarica è una cessione di bene . Se ABC avesse considerato la ricarica un servizio, avrebbe emesso fattura senza IVA perché il committente è stabilito all’estero. La società può dimostrare che il bene principale erogato è l’energia elettrica e che si è identificata fiscalmente nel paese degli utenti; tuttavia non può ignorare l’orientamento della Corte di giustizia.
Opzioni:
- Acquiescenza: pagare l’imposta e la sanzione ridotta entro 60 giorni, fruendo dello sconto della sanzione al 30 %. L’importo totale sarebbe: 22 000 € di IVA + 6 600 € di sanzioni + 2 000 € di interessi = 30 600 €.
- Accertamento con adesione: la società può richiedere l’adesione; l’Ufficio potrebbe ridurre ulteriormente la sanzione al 50 % del minimo (10 % dell’imposta = 2 200 €). L’esborso complessivo si ridurrebbe a circa 26 200 €.
- Ricorso: ABC contesta la ricostruzione sostenendo che l’attività costituisce un servizio complesso (parcheggio, gestione software, servizi di prenotazione) e che l’importo contestato dovrebbe essere tassato in Germania e in Francia. In giudizio potrà invocare la giurisprudenza comunitaria e dimostrare che i contratti prevedono un canone unitario per servizi tecnologici. Potrebbe tuttavia trovare difficoltà a superare l’orientamento univoco dell’UE .
Simulazione 2: Pignoramento di conti correnti per debiti pregressi e richiesta di definizione agevolata
Scenario: La società XYZ S.p.A. ha debiti iscritti a ruolo per 150 000 € relativi a tributi del 2015‑2018. Ha presentato domanda di rottamazione‑quinquies; nel frattempo l’agente della riscossione notifica un pignoramento presso la banca per 80 000 €.
Analisi legale: l’art. 72‑bis consente al concessionario di ordinare alla banca di versare al fisco le somme presenti e quelle che matureranno nei successivi 60 giorni . La società può:
- Opporsi al pignoramento: deducendo che il credito è oggetto di definizione agevolata e che i termini di prescrizione sono sospesi. Potrà depositare un ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni, chiedendo la sospensione.
- Chiedere la sospensione amministrativa: presentando all’agente della riscossione la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rottamazione. In tal caso l’ente dovrebbe sospendere l’azione esecutiva in attesa del piano di pagamento .
- Proporre un piano di rientro: se la banca versa le somme pignorate, la società può recuperare la liquidità tramite un finanziamento bancario garantito (ad esempio con cessione pro-soluto dei crediti futuri) e versare le somme dovute in rate.
13. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo alle domande più comuni che un CPO o un imprenditore potrebbe porsi in caso di accertamento fiscale o di riscossione.
- Cos’è un avviso di accertamento?
È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica le imposte dichiarate o contesta l’omessa dichiarazione. L’avviso indica la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi e diventa esecutivo dopo 60 giorni dalla notifica . Trascorso tale termine l’atto può essere iscritto a ruolo e si possono avviare procedure esecutive.
- Qual è la differenza tra avviso bonario e avviso di accertamento?
L’avviso bonario è un invito a regolarizzare irregolarità formali o contabili emerse da controlli automatizzati (art. 36‑bis e 54‑bis) e consente di fruire di sanzioni ridotte pagando entro 30 giorni. L’avviso di accertamento è un atto impositivo vero e proprio che richiede un ricorso giudiziale per essere annullato.
- Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento?
Il termine è di 60 giorni dalla notifica. Presentare un’istanza di adesione sospende il termine per ulteriori 90 giorni. Se si perde il termine si decade dal diritto di ricorso .
- Cos’è il contraddittorio preventivo?
È la procedura prevista dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente: l’ufficio invia al contribuente una bozza di atto e concede almeno 60 giorni per presentare osservazioni . Non si applica agli atti automatizzati e alle ipotesi di pericolo per la riscossione . La violazione comporta la nullità solo se il contribuente dimostra che le sue deduzioni avrebbero potuto incidere sul risultato (prova di resistenza) .
- Quando posso chiedere l’accertamento con adesione?
Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare istanza di adesione per ridurre le sanzioni. L’ufficio convoca il contribuente e propone un accordo; se il contribuente paga l’importo concordato o la prima rata, le sanzioni sono ulteriormente ridotte.
- Come si calcolano le sanzioni in caso di acquiescenza?
Pagando entro 60 giorni le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo edittale. Con l’accertamento con adesione la sanzione è ridotta a un terzo dell’imposta accertata; con il ricorso giudiziale il giudice può ridurre ulteriormente le sanzioni se riconosce la buona fede o l’incertezza normativa.
- È possibile rateizzare l’avviso di accertamento?
Sì. Dopo la notifica dell’avviso esecutivo o della cartella, il contribuente può chiedere la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali (se il debito non supera 50 000 €) o fino a 20 rate in casi particolari. La richiesta si presenta all’agente della riscossione.
- Cosa accade se ricevo un pignoramento bancario ex art. 72‑bis?
La banca è obbligata a versare all’agente della riscossione le somme presenti sul conto e quelle accreditate entro 60 giorni . Il contribuente può impugnare l’atto se è viziato (mancata notifica del titolo) o se è in corso una definizione agevolata che sospende la riscossione .
- Quali sono i vantaggi della rottamazione‑quinquies?
Permette di pagare solo il capitale e l’aggio, cancellando sanzioni e interessi . Consente la rateizzazione fino a 54 rate con interessi ridotti del 3 % e sospende le procedure esecutive fino al pagamento della prima rata .
- Posso rottamare i debiti derivanti da accertamenti esecutivi?
No. La rottamazione‑quinquies riguarda i carichi già iscritti a ruolo; gli avvisi di accertamento esecutivi non rientrano nella definizione agevolata. Tuttavia è possibile aderire ad altre definizioni previste dalla legge di bilancio per gli avvisi esecutivi o proporre l’accertamento con adesione.
- Che cos’è il piano del consumatore?
È una procedura di sovraindebitamento che consente a persone fisiche o professionisti con reddito stabile di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti al giudice senza l’approvazione dei creditori . Il giudice verifica la fattibilità e, se ritiene che il debitore sia meritevole, omologa il piano.
- Che cos’è il concordato minore?
È una procedura rivolta alle imprese di dimensioni ridotte che vogliono proporre ai creditori un accordo di soddisfacimento dei debiti. Il debitore deposita presso l’OCC una proposta e, dopo la votazione favorevole dei creditori, il tribunale omologa il concordato .
- In cosa consiste la composizione negoziata?
È uno strumento di allerta e prevenzione della crisi d’impresa introdotto dal D.L. 118/2021: consente all’imprenditore di avviare trattative con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente nominato tramite una piattaforma telematica . Può essere attivata da imprenditori commerciali o agricoli che evidenziano squilibri ma sono ancora in grado di proseguire l’attività .
- Cosa succede se non rispondo agli inviti dell’ufficio?
L’art. 32 d.P.R. 600/1973 stabilisce che, se il contribuente non risponde alle richieste dell’amministrazione o non produce i documenti contabili, non potrà poi utilizzarli a proprio favore in giudizio se non dimostra che la mancata esibizione non è dipesa da sua colpa .
- Il prelievo per la ricarica domestica rientra nell’attività d’impresa?
Se la società installa colonnine presso la propria sede o il domicilio dei propri collaboratori per usi aziendali, l’energia utilizzata rientra nell’autoconsumo ed è soggetta alle imposte come costo aziendale. Se invece fornisce la ricarica a terzi dietro corrispettivo, l’attività costituisce cessione di bene o servizio imponibile IVA.
- È possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione in pendenza di rottamazione?
Sì. Dopo aver presentato l’istanza di rottamazione‑quinquies, l’agente della riscossione sospende la riscossione dei carichi interessati fino alla comunicazione del piano e comunque fino al 31 luglio 2026 . La sospensione riguarda anche i pignoramenti in corso, che possono essere revocati.
- Qual è la differenza tra accertamento analitico e induttivo?
L’accertamento analitico rettifica il reddito sulla base di errori o omissioni nelle scritture contabili. L’accertamento induttivo, previsto dall’art. 39 del d.P.R. 600/1973, consente di determinare il reddito anche prescindendo dai libri, utilizzando presunzioni e dati extra‑contabili . Si applica quando le scritture sono inattendibili o mancanti.
- Posso chiedere l’esdebitazione se ho beni immobili?
La esdebitazione senza utilità è riservata a chi non ha patrimonio sufficiente per pagare i debiti . Se possiedi beni immobili, dovrai prima venderli o includerli nel piano; tuttavia il giudice può riconoscere l’esdebitazione per la parte eccedente il ricavato.
- Un CPO può accedere alla composizione negoziata?
Se opera come impresa commerciale iscritta al Registro delle imprese e presenta uno squilibrio finanziario ma non è già in liquidazione o sottoposta a fallimento, può richiedere la composizione negoziata . Dovrà nominare un esperto e presentare un piano di risanamento.
- Quali documenti devo conservare per difendermi da un accertamento?
Oltre alle dichiarazioni fiscali e ai bilanci, conserva i contratti con i proprietari dei terreni, le convenzioni con gli operatori elettrici, le fatture emesse, i prospetti di ripartizione degli oneri di rete, i report di energia erogata e i dettagli delle transazioni (ad esempio tempi di ricarica, kWh erogati, tariffe, commissioni). Mantenere un archivio completo agevola la risposta agli inviti dell’ufficio.
Conclusione
L’accertamento fiscale nei confronti di una società che gestisce punti di ricarica per veicoli elettrici è un tema complesso che intreccia diritto tributario, normativo dell’energia, IVA comunitaria e discipline della crisi d’impresa. La normativa italiana, adeguata alle direttive europee, impone ai CPO obblighi puntuali in materia di installazione delle infrastrutture , di tariffe e di trasparenza. Le procedure di accertamento si basano su poteri istruttori molto ampi dell’amministrazione finanziaria e su presunzioni che possono essere contestate solo con un’adeguata documentazione .
In caso di notifica di un avviso di accertamento è fondamentale agire entro i termini, verificare la regolarità della notifica e valutare tutte le opzioni (acquiescenza, accertamento con adesione, ricorso) . Il nuovo Statuto dei diritti del contribuente riconosce il diritto al contraddittorio preventivo , ma la sua violazione produce effetti solo se il contribuente dimostra il pregiudizio subito . L’esecuzione esattoriale, in particolare il pignoramento bancario ex art. 72‑bis, può essere contrastata con opposizioni e con la definizione agevolata dei ruoli .
Per i CPO indebitati esistono strumenti complementari: la rottamazione‑quinquies consente di eliminare sanzioni e interessi ; il piano del consumatore, il concordato minore e la composizione negoziata offrono soluzioni strutturali per le imprese in difficoltà . Evitare errori procedurali, mantenere una contabilità trasparente e avvalersi di consulenti qualificati sono elementi chiave per la difesa.
In conclusione, affrontare un accertamento fiscale non significa subire passivamente le pretese dell’amministrazione. È possibile far valere i propri diritti, dimostrare la correttezza del proprio operato o negoziare condizioni più favorevoli. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo:
- analisi preliminare dell’atto, verifica dei vizi di notifica e dei termini;
- predisposizione di memorie e ricorsi, con possibilità di sospendere l’esecuzione;
- trattative con gli uffici per l’accertamento con adesione e la definizione agevolata;
- gestione di piani di rientro, esdebitazione e procedure di sovraindebitamento;
- assistenza nelle negoziazioni con le banche e nei procedimenti di composizione negoziata.
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