Accertamento fiscale a un’azienda di noleggio mezzi refrigerati: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Un accertamento fiscale nei confronti di un’azienda che noleggia mezzi refrigerati non è un semplice controllo amministrativo, ma un passaggio capace di mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell’impresa. Le società del settore gestiscono flotte di veicoli che costituiscono asset fondamentali per la catena del freddo e operano con margini ridotti, scadenze serrate e rigida regolamentazione sanitaria. Un accertamento può determinare recuperi di IVA, Ires, Irap, oltre a sanzioni amministrative e interessi, paralizzando la liquidità aziendale. I rischi più comuni riguardano:

  • Inadeguatezza della contabilità di magazzino o di flotta (mancata tenuta delle distinte inventariali, discordanze tra libri e realtà fisica);
  • Presunzione di ricavi non dichiarati fondata su differenze tra carichi e scarichi dei mezzi, chilometraggi anomali, consumi di carburante o manutenzione incoerenti;
  • Mancata o tardiva comunicazione degli elementi richiesti dagli organi verificatori;
  • Omissione del contraddittorio o motivazione carente dell’avviso di accertamento;
  • Applicazione di sanzioni sproporzionate e avvio della riscossione con cartelle, ipoteche o fermi amministrativi.

L’esperienza dimostra che l’errore più grave è sottovalutare l’accertamento: limitarsi a negare le contestazioni senza produrre documentazione, non attivarsi in modo tempestivo o confidare in “tolleranze” della pubblica amministrazione. In realtà, l’ordinamento offre strumenti per partecipare al procedimento, contestare le irregolarità formali, fornire prova contraria e, se necessario, definire bonariamente il debito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati in diritto tributario e bancario a livello nazionale. Cassazionista, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo coordina professionisti esperti nelle procedure di composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). È stato designato Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è autorizzato a trattare con banche e fisco per definire concordati preventivi, accordi di ristrutturazione e piani del consumatore. Grazie a questa esperienza, il suo studio può:

  • Analizzare l’atto di accertamento valutando la legittimità della motivazione, il rispetto del principio del contraddittorio e l’esatta individuazione dei presupposti d’imposta;
  • Presentare osservazioni nella fase precontenziosa e dialogare con l’Agenzia delle Entrate per correggere errori o inesattezze;
  • Proporre ricorsi dinanzi alle corti di giustizia tributaria (ex commissioni) contestando vizi formali e sostanziali;
  • Ottenere sospensioni giudiziali per evitare l’esecutività immediata dell’atto o della cartella;
  • Negoziare piani di rientro tramite accertamento con adesione, definizione agevolata delle sanzioni o rottamazione delle cartelle;
  • Attivare procedure concorsuali o di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata) per gestire debiti impagabili.

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Il presente articolo, aggiornato a marzo 2026, offre un’analisi completa delle norme e della giurisprudenza più recente in materia di accertamento tributario, con particolare riferimento alle aziende che noleggiano mezzi refrigerati. È strutturato in forma di guida pratica, con un taglio divulgativo ma rigoroso e dal punto di vista del contribuente. A fine articolo troverai una sezione di FAQ con risposte ai dubbi più frequenti, tabelle riepilogative e simulazioni numeriche.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina dell’accertamento tributario è frutto di un complesso intreccio di norme di legge, regolamenti, circolari dell’Agenzia delle Entrate e interpretazioni giurisprudenziali. Di seguito vengono analizzate le disposizioni fondamentali che ogni contribuente deve conoscere.

1.1. Principio del contraddittorio e Statuto dei diritti del contribuente

1.1.1. Il nuovo art. 6‑bis del D.Lgs. 219/2023

La riforma del “Statuto dei diritti del contribuente” (Legge 212/2000), attuata con il D.Lgs. 219/2023 nell’ambito della delega fiscale, ha introdotto l’art. 6‑bis, che ha generalizzato il contraddittorio preventivo. Secondo tale norma:

  • Obbligo di contraddittorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili (avvisi di accertamento, atti di recupero, provvedimenti sanzionatori) devono essere preceduti da una comunicazione che consenta al contribuente di esprimere le proprie difese .
  • Esclusioni: il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati o informatici e agli inviti al pagamento per sanzioni emessi in base a verifiche automatizzate .
  • Termine di 60 giorni: la comunicazione deve assegnare al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni. Se il termine scade oltre l’ultimo giorno utile per l’emissione dell’atto, la scadenza del termine di decadenza è automaticamente prorogata .
  • Obbligo di motivazione rafforzata: l’ufficio deve tener conto delle osservazioni del contribuente e indicare le ragioni per cui le ha accolte o disattese. In mancanza, l’atto è annullabile .

Il nuovo art. 6‑bis si innesta sui principi generali di buona fede, collaborazione e trasparenza già sanciti dagli articoli 6 e 10 dello Statuto del contribuente. L’art. 6 impone all’amministrazione di assicurare effettiva conoscenza degli atti e di motivare in modo specifico le richieste di informazioni. L’art. 10 vieta l’irrogazione di sanzioni e interessi quando il contribuente ha seguito le indicazioni dell’amministrazione o è incorso in errori dovuti ad obiettiva incertezza normativa【563698196802598†L97-L170】.

1.1.2. Motivazione dell’atto e art. 7 dello Statuto

L’art. 7 della Legge 212/2000 dispone che ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato, indicando sia i presupposti di fatto sia le ragioni giuridiche che lo giustificano; ove si faccia riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato . La riforma del 2023 ha rafforzato tale principio introducendo l’art. 7‑bis, che prevede l’annullabilità degli atti emessi in violazione delle regole di partecipazione e motivazione .

1.1.3. Giurisprudenza sul contraddittorio

La Corte di Cassazione, anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 41 e 47), ha progressivamente riconosciuto che il diritto ad essere ascoltati rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione. Tuttavia, la sua applicazione nel diritto interno presenta caratteristiche peculiari:

  1. Sezioni Unite n. 24823/2015: la Cassazione ha stabilito che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente la nullità dell’atto. Occorre che il contribuente dimostri che, se ascoltato, avrebbe potuto fornire elementi idonei a modificare l’esito del procedimento (principio della prova di resistenza) . Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, anche se limitato ai tributi armonizzati.
  2. Sezioni Unite n. 21271/2025: con questa importante decisione, la Suprema Corte ha ribadito che il contraddittorio è obbligatorio per i tributi armonizzati (es. IVA) ma la sua violazione determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente allega elementi fattuali non pretestuosi, che non avrebbe potuto rappresentare in precedenza e che avrebbero potuto incidere sulla determinazione del tributo . Le Sezioni Unite hanno richiamato l’art. 41 della Carta di Nizza e ribadito che per i tributi non armonizzati il contraddittorio trova applicazione solo quando previsto da norme speciali .
  3. Cass. n. 23991/2024: l’ordinanza ha affrontato il tema degli accessi “mirati” eseguiti presso i locali dell’amministrazione finanziaria. Secondo questa pronuncia, il rilascio del verbale di accesso con la concessione del termine dilatorio di 60 giorni può essere sufficiente a garantire il contraddittorio; non sarebbe necessario redigere un ulteriore verbale di chiusura quando l’accesso sia stato effettuato presso gli uffici e non in azienda . La decisione è stata criticata perché sembra ridurre le garanzie del contribuente; la stessa Corte ha successivamente chiarito, con altre pronunce, che il verbale di chiusura resta necessario quando l’accesso avviene nei locali dell’impresa .
  4. Cass. n. 1861/2025: questa ordinanza ha riguardato la tenuta delle rimanenze di magazzino da parte di imprese in contabilità semplificata. La Corte ha sancito che anche le imprese minori, che usufruiscono del regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/1973, devono indicare annualmente nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, distinguendo i beni per categorie omogenee. In assenza di tali indicazioni, l’amministrazione finanziaria può considerare la contabilità inattendibile e procedere all’accertamento induttivo . La decisione richiama la storica Cass. n. 23694/2007, che aveva affermato l’obbligo di allegare le distinte inventariali per provare la regolarità dell’inventario .

1.2. Termini di decadenza e poteri di accertamento

Le norme che stabiliscono i termini entro i quali l’amministrazione può procedere all’accertamento sono essenziali per garantire certezza nei rapporti fiscali.

1.2.1. Art. 43 del DPR 600/1973 (Imposte sui redditi)

L’art. 43 del DPR 600/1973 prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, il termine è prorogato al 31 dicembre del settimo anno . In circostanze particolari (recupero di aiuti di Stato), il termine può essere di otto anni. Inoltre, l’ufficio può emettere nuovi accertamenti sulla base di elementi sopravvenuti, purché specificamente indicati nell’atto .

1.2.2. Art. 57 del DPR 633/1972 (IVA)

Anche per l’IVA la regola generale è la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è di sette anni . Quando l’ufficio richiede documentazione per il rimborso, il termine è sospeso fino al ricevimento; se emergono nuovi elementi, possono essere emessi accertamenti integrativi con esplicita indicazione .

1.2.3. Termine per impugnare gli atti (nuovo art. 67 del D.Lgs. 175/2024)

Con l’entrata in vigore (dal 1º gennaio 2026) del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), sono stati coordinati i termini e le modalità del processo. L’art. 65 elenca gli atti impugnabili, che coincidono con quelli già individuati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento di irrogazione delle sanzioni, cartella di pagamento, avviso di mora, iscrizione di ipoteca, fermo, e ogni altro atto con cui l’amministrazione esercita la pretesa tributaria . L’art. 67 stabilisce che il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto , pena l’inammissibilità. Queste norme, pur non ancora operative all’epoca di molti accertamenti, vanno conosciute poiché influiranno sulle difese.

1.3. Procedura di accertamento e strumenti di definizione

1.3.1. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Dopo la notifica del verbale di constatazione o di un invito al contraddittorio, il contribuente può attivare la procedura di accertamento con adesione. L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 consente al contribuente di presentare un’istanza per ricevere una proposta di accertamento entro i termini di impugnazione. Tale istanza sospende il termine per 90 giorni . L’ufficio invita il contribuente a comparire per definire gli aspetti contabili e sottoscrivere l’accordo. L’atto di accertamento con adesione deve essere redatto per iscritto e contenere l’indicazione delle imposte, delle sanzioni e degli interessi . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o mediante rateizzazione; la definizione comporta lo sconto delle sanzioni (generalmente ridotte a 1/3) e rende l’atto non impugnabile.

1.3.2. Definizione agevolata delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997)

Per le violazioni tributarie, il procedimento di irrogazione delle sanzioni è disciplinato dagli artt. 16–19 del D.Lgs. 472/1997. L’art. 16 dispone che, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione ; la definizione impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie. Se non si aderisce, è possibile presentare deduzioni difensive ed eventualmente impugnare l’atto davanti alle corti di giustizia tributaria . L’art. 17 consente l’irrogazione immediata insieme all’avviso di accertamento, con possibilità di definire versando un quarto della sanzione .

1.3.3. Rottamazione e definizioni agevolate dei carichi iscritti a ruolo

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse “rottamazioni” delle cartelle esattoriali (rottamazione‐ter, quater e quinquies) disciplinate da leggi finanziarie (L. 197/2022 e successive modifiche) e da decreti “Milleproroghe”. Tali misure consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo con sconti su sanzioni e interessi e pagamento in rate pluriennali. Le scadenze variano nel tempo: ad esempio, la rottamazione‑quater (L. 197/2022, art. 1 commi 231–252) ha previsto adesioni entro il 30 giugno 2023 e rate fino al 2026, mentre la rottamazione‑quinquies (Legge 15/2025) ha riaperto i termini per chi era decaduto. Poiché le disposizioni cambiano frequentemente, è opportuno verificare con l’Agenzia Entrate‐Riscossione le condizioni vigenti al momento della domanda. Sebbene non sia disponibile un testo normativo completo su Normattiva, è noto che tali leggi cancellano interamente le sanzioni e gli interessi di mora, consentendo il pagamento del solo capitale e un interesse ridotto al 2% annuo.

1.3.4. Strumenti per la gestione della crisi d’impresa

La Legge 3/2012 (modificata dal Codice della crisi d’impresa) e il D.L. 118/2021 hanno introdotto procedure per uscire dal sovraindebitamento. Le principali sono:

  • Piano del consumatore: consente all’imprenditore persona fisica o al consumatore di presentare un piano di rientro al giudice, con la possibilità di falcidia dei debiti e di ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) al termine della procedura. La legge prevede che il debitore in buona fede può essere ammesso a tale beneficio (si rinvia all’art. 14‑terdecies della L. 3/2012 e alle disposizioni transitorie).
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti o convenzione di moratoria: strumento riservato alle imprese non soggette a fallimento, che consente di negoziare un accordo con i creditori, omologato dal tribunale.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): procedura volontaria che prevede la nomina di un esperto negoziatore. Il decreto, convertito in legge 147/2021, stabilisce che l’esperto assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori. L’accesso è subordinato alla verifica di indicatori della crisi e può comportare misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e la ristrutturazione dei debiti.

Questi strumenti, pur non riferendosi direttamente all’accertamento fiscale, sono fondamentali quando l’impresa non riesce a far fronte ai debiti tributari derivanti dall’accertamento.

1.4. Contabilità di magazzino e flotta: obblighi e rischi

Nelle aziende di noleggio mezzi refrigerati, l’inventario dei veicoli, la gestione delle rimanenze (ricambi, dispositivi di refrigerazione, carburante) e la documentazione relativa ai contratti di noleggio rivestono un ruolo essenziale. I libri contabili devono consentire all’amministrazione di ricostruire la movimentazione dei beni e dei ricavi. Le principali disposizioni da rispettare sono:

  • Art. 15 e art. 18 del DPR 600/1973: impongono la tenuta del libro degli inventari e l’indicazione del valore delle rimanenze; per le imprese minori in contabilità semplificata, l’obbligo può essere assolto mediante apposita annotazione nel registro degli acquisti IVA.
  • Art. 39 del DPR 600/1973: disciplina l’accertamento analitico-induttivo e l’accertamento induttivo puro. La norma consente all’ufficio di procedere ad una stima presuntiva dei ricavi quando la contabilità è inattendibile o quando il contribuente non fornisce le scritture contabili .
  • Giurisprudenza: come ricordato nell’ordinanza n. 1861/2025, la mancanza delle distinte inventariali può legittimare l’accertamento induttivo . Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che l’inventario deve indicare la consistenza dei beni in categorie omogenee e il valore attribuito a ciascun gruppo; se dall’inventario non emergono tali elementi, devono essere conservate e prodotte le schede di dettaglio . L’inadempimento di tale obbligo giustifica il sospetto che il dato contabile non corrisponda alla realtà .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

La gestione di un accertamento richiede un approccio metodico. Di seguito si descrivono le fasi essenziali.

2.1. Ricezione del processo verbale di constatazione (PVC)

La verifica inizia spesso con un accesso, ispezione o verifica presso la sede dell’azienda. Gli ispettori redigono un processo verbale di constatazione (PVC) nel quale riepilogano i rilievi. In seguito alle modifiche del D.Lgs. 219/2023, non è più applicabile l’art. 12, comma 7, dello Statuto che imponeva un termine di 60 giorni dal verbale per notificare l’avviso. Oggi il contraddittorio è regolato dal nuovo art. 6‑bis, che obbliga l’amministrazione a comunicare lo schema di atto con un preavviso di almeno 60 giorni .

Cosa fare:

  1. Leggere attentamente il PVC e verificare che siano indicate le attività svolte e i documenti acquisiti.
  2. Richiedere copia degli atti: il contribuente ha diritto di visionare ed estrarre copia del fascicolo per predisporre le controdeduzioni .
  3. Valutare l’opportunità di inviare osservazioni: entro il termine assegnato, si possono presentare osservazioni scritte o documentazione che dimostri la corretta tenuta delle scritture, l’esistenza di ricavi o costi e la regolarità dei noleggi. È il momento per fornire le distinte inventariali, i contratti di noleggio, i tracciati GPS e i rapporti sul consumo di carburante.

2.2. Comunicazione dello schema di atto e controdeduzioni

A seguito del PVC, l’ufficio deve inviare lo schema di atto (avviso di accertamento o atto di contestazione sanzioni) e concedere 60 giorni per le controdeduzioni . In questa fase, l’impresa può:

  • Evidenziare vizi formali (omessa indicazione dei presupposti, motivazione per relationem, mancata allegazione degli atti richiamati );
  • Dimostrare la corretta gestione del magazzino: fornire le distinte inventariali richieste dall’ordinanza n. 1861/2025 e spiegare eventuali ammanchi (rotture di impianti frigoriferi, furti, resi, scarti) documentandoli con denunce, rapporti di manutenzione o note di accredito;
  • Contestare presunzioni di ricavi in nero: gli scostamenti tra acquisti e noleggi possono derivare da fluttuazioni stagionali, contratti sospesi, manutenzioni programmate o veicoli fuori uso; occorre provare tali fatti con registri di manutenzione, fatture di officine e contratti di fermo tecnico.

Spesso le osservazioni portano l’ufficio a rivedere l’accertamento o a ridurre le sanzioni. Se invece l’ufficio conferma i rilievi, notificherà l’avviso di accertamento.

2.3. Notifica dell’avviso di accertamento

L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza previsti dagli artt. 43 e 57 (5 o 7 anni) . Deve indicare:

  • l’imposta, le sanzioni e gli interessi richiesti;
  • il termine per proporre ricorso (60 giorni );
  • l’organo competente (Corte di giustizia tributaria di primo grado);
  • le ragioni di fatto e di diritto del recupero, allegando il PVC o altri atti richiamati .

Se l’avviso non riporta tali elementi, può essere impugnato per nullità.

2.4. Attivare l’accertamento con adesione

Entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione. La richiesta sospende i termini per 90 giorni e permette di negoziare l’ammontare dell’imposta e delle sanzioni. Il vantaggio principale è la riduzione delle sanzioni a 1/3 e la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali (per importi inferiori a 50.000 € il numero può aumentare). Se l’accordo viene raggiunto e pagato, l’atto non è più impugnabile.

2.5. Ricorso alla corte di giustizia tributaria

Se non si addiviene a un accordo, l’unica strada è il ricorso. Con la riforma della giustizia tributaria, dal 2026 le Commissioni tributarie sono sostituite dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Il ricorso:

  • va notificato entro 60 giorni all’ufficio che ha emesso l’atto;
  • deve contenere l’oggetto della domanda, i motivi di diritto e di fatto e l’indicazione delle prove;
  • va depositato telematicamente entro 30 giorni dalla notifica (art. 68 del D.Lgs. 175/2024) ;
  • può essere accompagnato da istanza di sospensione cautelare dell’atto, allegando la prova dell’irregolarità dell’accertamento e del danno grave e irreparabile.

Durante il giudizio, il contribuente può chiedere la prova per testi e produrre memorie. La corte deciderà entro un anno in primo grado e l’eventuale impugnazione potrà essere proposta in secondo grado e, in ultima istanza, dinanzi alla Cassazione.

2.6. Riscossione e tutela cautelare

A seguito dell’avviso di accertamento, se non si presenta ricorso o se questo viene rigettato, l’atto diventa esecutivo e l’ufficio iscrive a ruolo l’imposta, gli interessi e le sanzioni. L’iscrizione a ruolo comporta la notifica della cartella di pagamento (o dell’estratto di ruolo) e, in caso di mancato pagamento, l’agente della riscossione potrà procedere con fermo amministrativo dei mezzi, iscrizione di ipoteca o pignoramento. Il nuovo Testo unico della giustizia tributaria prevede che avvisi e provvedimenti cautelari siano tra gli atti autonomamente impugnabili .

Difese possibili:

  • Sospensione della riscossione: il contribuente può chiedere la sospensione in via amministrativa (all’Agenzia delle Entrate Riscossione) dimostrando che il debito è oggetto di ricorso o di accertamento con adesione. In alternativa, può presentare istanza al giudice tributario che ha emesso la sentenza (art. 19 D.Lgs. 472/1997) .
  • Definizione agevolata delle sanzioni: se il contribuente non impugna l’atto sanzionatorio, può definire la contestazione pagando un quarto della sanzione entro 60 giorni .
  • Rottamazione delle cartelle: se l’avviso di accertamento diventa definitivo e si trasforma in cartella, si può aderire alle rottamazioni in vigore, con riduzione di sanzioni e interessi.
  • Procedura di sovraindebitamento: in caso di impossibilità a pagare, il debitore può accedere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione, con sospensione delle azioni esecutive e possibile falcidia del debito tributario previa autorizzazione del giudice.

3. Difese e strategie legali

Per un’azienda di noleggio mezzi refrigerati, il successo della difesa dipende da una strategia combinata di analisi contabile, contestazione giuridica e negoziazione. Le principali linee di difesa sono descritte di seguito.

3.1. Contestazione dei vizi formali

Un avviso di accertamento può essere annullato se presenta vizi formali sostanziali. Tra i più frequenti:

  • Omissione del contraddittorio: se l’ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha rispettato il termine di 60 giorni per le controdeduzioni, il contribuente può eccepire la violazione dell’art. 6‑bis e del principio di partecipazione . L’atto è annullabile .
  • Motivazione insufficiente: l’avviso deve indicare i fatti contestati, gli elementi probatori, le norme applicate e le ragioni del recupero . Un’errata “motivazione per relationem” (richiamo generico al PVC senza allegarlo) è motivo di nullità.
  • Decorrenza dei termini di decadenza: se l’avviso è notificato oltre il 31 dicembre del quinto (o settimo) anno, è invalido .
  • Errata intestazione dell’atto: l’avviso deve essere rivolto al soggetto effettivamente obbligato. In caso di società estinta, fallita o scissa, l’atto può essere nullo se notificato al soggetto errato.

3.2. Contestazione dei presupposti di fatto

Spesso l’accertamento si basa su presunzioni (es. differenze di inventario, medie di ricavo per chilometro, margini di utile). Il contribuente deve dimostrare che tali presunzioni non sono gravi, precise e concordanti. Alcune strategie:

  • Dimostrare la corretta tenuta del magazzino e della flotta. Se l’amministrazione contesta la mancanza delle distinte inventariali, occorre produrre i registri del magazzino, le schede dei singoli veicoli (numero di telaio, data di ingresso e uscita, manutenzioni) e dimostrare che eventuali ammanchi sono dovuti a guasti, furti o manutenzioni. L’ordinanza n. 1861/2025 sottolinea che l’amministrazione può utilizzare l’accertamento induttivo solo quando la contabilità è inattendibile .
  • Contestare la ricostruzione dei ricavi: l’ufficio potrebbe basare l’accertamento sui chilometri percorsi dai veicoli, ipotizzando un numero di viaggi e ricavi medi. È possibile dimostrare che alcuni mezzi erano fermi per manutenzione o che i contratti erano a canone ridotto. Si possono produrre contratti di noleggio, ordini di servizio, fatture di officine, rapporti GPS e dichiarazioni di clienti.
  • Dimostrare cause alternative ai ricavi: gli ammanchi di magazzino possono derivare da scarti, resi, rotture di impianti di refrigerazione, furti o obsolescenza. Documentare questi eventi con verbali di manutenzione, denunce, certificazioni di smaltimento e note di credito permette di smontare la presunzione di ricavi in nero.
  • Prescrizione e decadenza per mancata notifica di atti: se la notifica del PVC, dello schema d’atto o dell’avviso è irregolare (mancato rispetto delle regole di notificazione), l’atto è nullo. È opportuno verificare l’uso della posta elettronica certificata (PEC), la correttezza dell’indirizzo e la presenza della relata.

3.3. Valutazione della prova di resistenza

Quando il contraddittorio è violato, la Cassazione richiede che il contribuente alleghi elementi non pretestuosi che avrebbero potuto influire sulla determinazione dell’imposta . È dunque fondamentale preparare documenti e argomentazioni concrete da presentare nel ricorso, altrimenti la Corte potrebbe confermare l’atto nonostante il vizio procedimentale.

3.4. Accertamento con adesione e ravvedimento

L’accertamento con adesione è uno strumento efficace per chiudere la vertenza con un consistente abbattimento delle sanzioni (generalmente 1/3). Tuttavia, occorre valutare se la pretesa sia fondata e se convenga rinunciare al ricorso. In alternativa, se l’accertamento non è ancora notificato, è possibile ravvedersi versando spontaneamente imposta, interessi e sanzioni ridotte per evitare l’emissione di un avviso di accertamento.

3.5. Definizione agevolata delle sanzioni

Nel caso in cui non si intenda impugnare l’atto sanzionatorio, l’art. 16 del D.Lgs. 472/1997 consente di definire la controversia pagando un quarto della sanzione entro 60 giorni . È un’opportunità da cogliere quando la sanzione non è elevata o quando si desidera limitare il contenzioso.

3.6. Ristrutturazione dei debiti e crisi d’impresa

Se l’accertamento determina un debito insostenibile, l’impresa può avvalersi degli strumenti di gestione della crisi:

  1. Rottamazione/quater e definizione agevolata: quando il debito è iscritto a ruolo, aderire alla rottamazione consente di pagare solo il capitale e gli interessi ridotti. Verificare le finestre temporali in vigore.
  2. Piano del consumatore o accordo di composizione della crisi: l’imprenditore persona fisica può proporre un piano di rientro al tribunale, con falcidia del debito e dilazione in 4–5 anni. Il giudice nominerà un OCC (organismo di composizione) e, se il piano è omologato, i creditori devono adeguarsi.
  3. Composizione negoziata (D.L. 118/2021): per le società, la nomina di un esperto negoziatore può facilitare l’accordo con l’Agenzia delle Entrate e le banche. Durante la procedura il tribunale può concedere misure protettive (sospensione di pignoramenti e fermi).
  4. Liquidazione controllata: in caso di insolvenza irreversibile, la liquidazione controllata consente di vendere i beni (mezzi refrigerati, magazzino, crediti) sotto il controllo di un liquidatore, ripartendo il ricavato ai creditori e ottenendo l’esdebitazione residua.

3.7. Transazioni con l’Agenzia delle Entrate

Con l’avvento della “transazione fiscale” e della “transazione agevolata” previste dal Codice della crisi d’impresa, è possibile proporre all’Agenzia delle Entrate una riduzione o la rateizzazione del debito tributario nell’ambito di una procedura concorsuale. Tale transazione deve essere congrua (offrire un soddisfacimento maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria) e approvata dal giudice.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

4.1. Rottamazione delle cartelle (Rottamazione‑quater e quinquies)

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto diverse misure di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Anche se le norme variano, i principi generali sono:

  • Oggetto: cartelle affidate all’Agente della riscossione fino a una certa data (es. 30 giugno 2022 per la rottamazione‑quater).
  • Benefici: cancellazione integrale di sanzioni e interessi di mora; pagamento del solo capitale e degli interessi legali al 2% annuo.
  • Modalità: adesione mediante domanda telematica entro la data fissata; versamento in un’unica soluzione o in rate (fino a 18 rate in 5 anni). Il mancato pagamento di una rata comporta decadenza e ripristino integrale del debito.
  • Riammissione: la legge 15/2025 ha previsto la riammissione dei contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater, con versamento delle rate scadute entro il 30 aprile 2025 e proseguimento del piano.

È fondamentale verificare se il debito derivante dall’accertamento si trovi già in cartella e se rientri tra i carichi rottamabili.

4.2. Pace fiscale e definizione liti pendenti

Il legislatore ha periodicamente previsto definizioni agevolate delle controversie tributarie pendenti (ad esempio, la Legge di Bilancio 2019 e la Legge di Bilancio 2023). Tali misure consentono di chiudere il giudizio con pagamento di una percentuale dell’imposta a seconda dello stato del processo:

  • 100% del tributo se si è in primo grado;
  • 90% se si è in secondo grado;
  • 40% se il contribuente ha vinto in primo grado e l’Agenzia ha impugnato;
  • 15% se il contribuente ha vinto in secondo grado;
  • 5% se la controversia riguarda solo sanzioni.

Queste misure non sono permanenti e vanno verificate di volta in volta.

4.3. Rateizzazione e dilazioni di pagamento

L’Agente della riscossione concede la rateizzazione dei debiti fino a 72 rate mensili, prorogabili a 120 in caso di comprovata difficoltà economica. Per importi inferiori a 60.000 € la rateizzazione può essere concessa senza produrre documentazione di bilancio. È possibile ottenere una nuova rateizzazione per i debiti residui, ma la decadenza da una dilazione comporta la perdita del beneficio e l’impossibilità di rateizzare nuovamente per un certo periodo.

4.4. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Per l’imprenditore individuale o la società di persone, l’accesso alle procedure di composizione della crisi consente di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e la ristrutturazione del debito tributario. È necessario rivolgersi ad un OCC (Organismo di composizione della crisi) e predisporre un piano che preveda il pagamento parziale del debito tributario in un orizzonte temporale massimo di 5 anni. Il giudice verifica la fattibilità e può imporre all’Agenzia delle Entrate di accettare la proposta qualora assicuri un soddisfacimento più favorevole della liquidazione.

4.5. Procedura negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Questa procedura ha la finalità di consentire all’imprenditore di negoziare un accordo con i creditori sotto la guida di un esperto. Per accedervi occorre:

  • Presentare un’istanza tramite la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio;
  • Indicare i motivi della crisi e le possibili soluzioni (piano di risanamento, cessione dell’azienda, aumento di capitale);
  • Collaborare con l’esperto che condurrà le trattative con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, le banche e gli altri creditori;
  • Ottenere, se necessario, misure protettive dal tribunale (sospensione di fermi, ipoteche e pignoramenti).

Al termine della negoziazione, se si raggiunge un accordo, questo può essere omologato dal tribunale. In caso contrario, l’imprenditore può accedere a procedure concorsuali come la liquidazione giudiziale (fallimento) o il concordato minore.

5. Errori comuni e consigli pratici

Di seguito si riportano gli errori più frequenti che le aziende di noleggio mezzi refrigerati commettono durante un accertamento fiscale e i relativi rimedi:

  • Ignorare le richieste dell’Agenzia: non fornire documenti o rinviare i chiarimenti può essere interpretato come resistenza o omissione. Rispondere tempestivamente e in modo esaustivo alle richieste consente di evitare sanzioni per inottemperanza e dimostra collaborazione.
  • Sottovalutare il contraddittorio: non inviare osservazioni entro il termine di 60 giorni priva l’azienda di un’occasione per correggere l’accertamento. È opportuno far analizzare il PVC da un professionista e presentare controdeduzioni dettagliate.
  • Non documentare le rimanenze: la mancanza di distinte di magazzino consente all’ufficio di procedere all’accertamento induttivo . Tenere schede inventariali aggiornate dei mezzi, dei componenti e delle merci deperibili è essenziale.
  • Non registrare correttamente i contratti di noleggio: i contratti devono indicare il canone, la durata, il chilometraggio e le clausole di manutenzione. In caso di verifica, questi documenti dimostrano la legittimità dei ricavi.
  • Confondere la contabilità gestionale con quella fiscale: i software gestionali utilizzati per monitorare la flotta spesso non sono collegati ai registri fiscali. È necessario garantire la corrispondenza tra i dati di fatturazione e quelli registrati in contabilità.
  • Accettare supinamente l’avviso: aderire senza valutare i vizi dell’atto può comportare il pagamento di imposte e sanzioni illegittime. Prima di sottoscrivere un accertamento con adesione conviene esaminare attentamente la fondatezza della pretesa.
  • Trascurare la pianificazione finanziaria: un accertamento può generare un’esposizione debitoria elevata. È opportuno predisporre un piano finanziario che consideri eventuali dilazioni, rottamazioni o la necessità di ricorrere a strumenti di finanza esterna (leasing, factoring) per far fronte ai pagamenti.
  • Ignorare l’eventuale responsabilità penale: quando l’accertamento riguarda IVA o imposte sui redditi evase per importi rilevanti, può essere contestato il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) o di omessa dichiarazione (art. 5). È fondamentale valutare i profili penali e, se necessario, accedere all’istituto del ravvedimento operoso o delle procedure di collaborazione volontaria.

6. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, di seguito si riportano alcune tabelle sintetiche delle principali norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri, evitando frasi lunghe secondo le indicazioni dell’utente.

6.1. Termini di decadenza per gli accertamenti

NormaImpostaTermini ordinariTermini in caso di omessa/nulla dichiarazioneEstensioni particolari
Art. 43 DPR 600/1973Imposte diretteAvviso entro 31 dicembre del 5º anno successivo alla dichiarazione31 dicembre del 7º anno8 anni in caso di recupero aiuti di Stato; accertamento integrativo se sopravvengono nuovi elementi
Art. 57 DPR 633/1972IVAAvviso entro 31 dicembre del 5º anno31 dicembre del 7º annoTermine sospeso se l’ufficio richiede documenti per rimborsi; accertamento integrativo con nuovi elementi

6.2. Principali atti impugnabili (art. 65 D.Lgs. 175/2024)

CategoriaEsempi
Atti impositiviAvviso di accertamento, avviso di liquidazione
Atti sanzionatoriProvvedimento di irrogazione sanzioni
RiscossioneRuolo e cartella di pagamento, avviso di mora
GaranzieIscrizione di ipoteca, fermo amministrativo
Provvedimenti definitiviRifiuto della restituzione di tributi, diniego di autotutela
Ogni altro atto della pretesaQualsiasi atto che incide sulla posizione tributaria

6.3. Principio del contraddittorio

Fonte normativaContenuto
Art. 6‑bis D.Lgs. 219/2023Obbligo di comunicare lo schema di atto e assegnare 60 giorni per controdeduzioni; esclusioni per atti automatizzati
Art. 7 Legge 212/2000Motivazione dell’atto: indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; allegare gli atti richiamati
Art. 7‑bis Legge 212/2000Annulabilità degli atti per violazione delle norme sulla partecipazione e motivazione
Cass. SU 21271/2025Violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente allega elementi fattuali che avrebbero potuto incidere sulla decisione

6.4. Definizione agevolata delle sanzioni

NormaImporto da versareTermini
Art. 16 D.Lgs. 472/1997¼ della sanzione indicata nell’attoVersamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione
Art. 17 D.Lgs. 472/1997¼ della sanzione irrogata con l’avviso di accertamentoVersamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso

6.5. Sintesi della giurisprudenza principale

PronunciaMassimaImplicazioni
Cass. SU 24823/2015La violazione del contraddittorio non comporta nullità dell’atto se il contribuente non dimostra che avrebbe potuto fornire elementi utili (prova di resistenza)Onere della prova a carico del contribuente
Cass. SU 21271/2025Violazione del contraddittorio annulla l’atto solo se il contribuente allega elementi fattuali non pretestuosiImportanza di preparare controdeduzioni concrete
Cass. 23991/2024Per accessi mirati l’atto è valido se viene concesso il termine di 60 giorni dal verbale; non serve verbale di chiusuraOrientamento restrittivo, criticato da dottrina e giurisprudenza successiva
Cass. 1861/2025Anche le imprese in contabilità semplificata devono indicare annualmente il valore delle rimanenze per categorie omogenee; l’assenza delle distinte consente l’accertamento induttivoNecessità di mantenere schede di magazzino dettagliate

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito vengono riportate oltre 15 domande frequenti con risposte chiare e concise.

7.1. Che cos’è un accertamento fiscale?

È l’atto mediante il quale l’Agenzia delle Entrate verifica la corretta determinazione e dichiarazione delle imposte. Nel settore del noleggio di mezzi refrigerati, l’accertamento può derivare da verifiche in azienda, da incroci con i dati dei clienti o da controlli automatizzati.

7.2. Quali sono i principali motivi di contestazione per una società di noleggio mezzi refrigerati?

Le contestazioni più comuni riguardano: mancata corrispondenza tra ricavi dichiarati e noleggi effettivi, incongruenze tra rimanenze di magazzino e dati contabili, omissione o carenza dell’inventario, irregolarità nella fatturazione, costi di manutenzione non documentati, utilizzo dei mezzi per attività diverse da quelle dichiarate.

7.3. L’Agenzia deve sempre ascoltare il contribuente prima di emettere l’avviso?

Sì, salvo gli atti automatizzati. L’art. 6‑bis del D.Lgs. 219/2023 impone che l’ufficio invii lo schema di atto con un preavviso di almeno 60 giorni .

7.4. Cosa succede se il termine di 60 giorni non viene rispettato?

Se l’ufficio notifica l’avviso senza aver atteso i 60 giorni, l’atto è annullabile. Tuttavia, occorre dimostrare che si sarebbe potuto fornire elementi idonei a modificare l’accertamento, secondo la giurisprudenza sulla prova di resistenza .

7.5. Come dimostrare che l’inventario è regolare?

È necessario conservare e produrre le schede di magazzino per ciascun bene o categoria omogenea (veicoli, ricambi, refrigeratori), indicandone quantità e valore. In assenza di tali schede, la contabilità può essere ritenuta inattendibile .

7.6. Se la dichiarazione è omessa, fino a quando può arrivare l’accertamento?

L’ufficio può notificare l’avviso entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata .

7.7. È possibile rateizzare l’imposta dovuta dopo l’accertamento?

Sì. In sede di accertamento con adesione si possono concordare pagamenti rateali. In alternativa, dopo l’iscrizione a ruolo, l’Agente della riscossione può concedere piani fino a 72 o 120 rate, a seconda dell’importo.

7.8. Che differenza c’è tra accertamento con adesione e definizione agevolata delle sanzioni?

L’accertamento con adesione è un accordo che definisce sia l’imposta sia le sanzioni (ridotte a 1/3). La definizione agevolata ex art. 16 del D.Lgs. 472/1997 riguarda solo le sanzioni e richiede il pagamento di un quarto della sanzione entro 60 giorni .

7.9. Un’azienda può essere sottoposta a fermo dei mezzi durante il contenzioso?

Sì. L’iscrizione di fermo amministrativo è un atto impugnabile. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice tributario. In caso di adesione alla rottamazione o di accesso alla composizione della crisi, il fermo può essere sospeso.

7.10. Se la società non può pagare, cosa può fare?

Può aderire alle rottamazioni, rateizzare il debito o accedere a procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) o di composizione negoziata della crisi. Tali procedure possono permettere di falcidiare il debito e ottenere l’esdebitazione.

7.11. Le sanzioni si pagano sempre?

No. Esistono diverse possibilità di riduzione: accertamento con adesione (sanzioni ridotte a 1/3), ravvedimento operoso (riduzioni progressive), definizione agevolata delle sanzioni (¼) e rottamazione delle cartelle (sanzioni annullate).

7.12. Il contraddittorio si applica anche agli accessi brevi?

La Cassazione ha dato risposte contrastanti. L’ordinanza n. 23991/2024 sostiene che, per gli accessi mirati, è sufficiente concedere il termine di 60 giorni dal verbale senza redigere un verbale di chiusura . Tuttavia, altre pronunce ritengono che il verbale di chiusura sia necessario anche negli accessi brevi . Per prudenza, l’amministrazione dovrebbe sempre redigere il verbale.

7.13. I mezzi oggetto di noleggio sono pignorabili?

Sì, se il contratto prevede la possibilità di pignoramento e se il bene è nella disponibilità del debitore. Tuttavia, il fermo amministrativo può colpire solo i veicoli intestati all’azienda. In caso di noleggio operativo o leasing, i mezzi appartengono alla società locatrice e, salvo clausole di responsabilità solidale, non sono pignorabili.

7.14. È possibile impugnare la cartella senza impugnare l’avviso?

In linea generale no: l’avviso è l’atto autonomamente impugnabile e, se non contestato nei termini, diventa definitivo. È però possibile impugnare la cartella se questa contiene vizi propri (mancata notifica dell’avviso, prescrizione, errori di calcolo).

7.15. Come vengono tassati gli ammanchi di magazzino?

Gli ammanchi documentati (furti, rotture, scarti) non concorrono alla formazione del reddito se adeguatamente documentati. In mancanza di prova, l’ufficio presume che l’ammanco corrisponda a una cessione non fatturata e recupera IVA e imposte dirette. È essenziale documentare tutte le cause degli ammanchi.

7.16. Come evitare il contenzioso?

La migliore difesa è la prevenzione: mantenere contabilità ordinata, redigere inventari dettagliati, registrare tutte le operazioni di noleggio, conservare contratti e documenti di trasporto, effettuare check‐up fiscali periodici e consultare professionisti qualificati prima che l’Agenzia intervenga.

7.17. Cosa succede se la società viene dichiarata fallita o accede alla liquidazione giudiziale?

L’attività di accertamento continua: il curatore può impugnare l’avviso oppure aderire alla definizione agevolata. I debiti fiscali concorrono al passivo e possono essere falcidiati secondo la legge fallimentare. La responsabilità del legale rappresentante può persistere per reati tributari o per sanzioni personali.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1. Esempio di accertamento per ricavi non dichiarati

Scenario: una società di noleggio mezzi refrigerati ha dichiarato, per l’anno 2024, ricavi da noleggio pari a €500.000. A seguito di verifica, l’Agenzia rileva che il numero di viaggi effettuati con i mezzi refrigerati e i chilometri percorsi farebbero presumere ricavi di €650.000. L’ufficio recupera quindi €150.000 di ricavi non dichiarati, applicando un’aliquota Ires del 24% e Irap del 3,9%, oltre a IVA (22%).

  • Ires dovuta: €150.000 × 24% = €36.000
  • Irap dovuta: €150.000 × 3,9% = €5.850
  • IVA dovuta: €150.000 × 22% = €33.000
  • Sanzione: l’omessa fatturazione comporta sanzione dal 90% al 180% dell’IVA. Ipotesi di 100% = €33.000.

Totale dovuto senza definizione: €107.850 + interessi.

Accertamento con adesione: se la società dimostra che alcuni mezzi erano fermi, i ricavi presunti possono essere ridotti. Supponendo una riduzione a €100.000:

  • Ires: €24.000
  • Irap: €3.900
  • IVA: €22.000
  • Sanzione ridotta (1/3): €7.333

Totale: €57.233 più interessi. Il risparmio rispetto all’imposta originaria è considerevole.

Rottamazione: se l’accertamento diventa definitivo e viene iscritta a ruolo una cartella di €80.000 (imposta + interessi + sanzioni), aderendo alla rottamazione la società pagherebbe solo il capitale (€60.000) più un interesse al 2% (ipotesi €2.400) dilazionato in 18 rate.

8.2. Esempio di definizione agevolata delle sanzioni

L’ufficio contesta una violazione formale per mancata tenuta del registro dei mezzi e applica una sanzione di €10.000. Il contribuente non intende impugnare l’atto. In base all’art. 16 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione può essere definita pagando €2.500 (un quarto) entro 60 giorni .

8.3. Esempio di piano del consumatore

Un imprenditore individuale che gestisce 5 mezzi refrigerati riceve un accertamento definitivo per €120.000 e non dispone delle risorse per pagare. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, presenta un piano del consumatore in cui propone di pagare €60.000 in 5 anni con rate da €1.000/mese, dimostrando che il valore dei mezzi e dei flussi di cassa permette il rimborso. Il giudice omologa il piano e le ulteriori pretese vengono falcidiate. Al termine, l’imprenditore ottiene l’esdebitazione per la parte residua.

8.4. Esempio di composizione negoziata

Una S.r.l. di noleggio con 20 mezzi ha debiti tributari e bancari per €400.000. Temendo l’insolvenza, la società accede alla composizione negoziata con la nomina di un esperto. Presenta un piano di dismissione di alcuni veicoli e di aumento di capitale. L’Agenzia delle Entrate accetta la proposta di transazione fiscale con pagamento di €150.000 in 4 anni. Le banche accettano di allungare i prestiti. L’accordo viene omologato e l’impresa evita il fallimento.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un’azienda di noleggio mezzi refrigerati è una procedura complessa e potenzialmente devastante, ma non insuperabile. Il quadro normativo – arricchito dal nuovo Statuto del contribuente e dal Testo unico della giustizia tributaria – offre garanzie significative: il contraddittorio preventivo con preavviso di 60 giorni , l’obbligo di motivazione , termini di decadenza certi e la possibilità di definire l’accertamento mediante adesione o di contestare ogni vizio formale. La giurisprudenza della Cassazione, pur richiedendo la prova di resistenza , riconosce che l’assenza del contraddittorio o la mancata allegazione delle distinte inventariali può determinare l’invalidità dell’atto .

Sul piano operativo, la difesa del contribuente si fonda su un’attenta analisi contabile (inventario, flotta, contratti di noleggio), sulla contestazione puntuale dei presupposti e sulla strategia negoziale (adesione, rottamazione, rateizzazione). In caso di difficoltà finanziarie, le procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata consentono di ristrutturare i debiti e proseguire l’attività.

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