Accertamento fiscale a un franchising (società): cosa fare e come difendersi

Introduzione

Un accertamento fiscale notificato a una società che opera in franchising non è “un normale controllo”: può trasformarsi rapidamente in un problema sistemico che impatta liquidità, rapporti bancari, reputazione presso fornitori e – nei casi peggiori – continuità aziendale. Il franchising, per sua natura, genera flussi standardizzati (royalty, contributi marketing, acquisti centralizzati, formazione, fee d’ingresso, corrispettivi e promozioni) che, se non documentati e “riconciliati” correttamente, possono diventare l’innesco di contestazioni su ricavi, costi deducibili, IVA, ritenute e perfino su presunte operazioni inesistenti. L’urgenza sta tutta nei termini: molti rimedi difensivi (contraddittorio preventivo, adesione, sospensiva, ricorso) hanno finestre temporali ristrette e perdere anche pochi giorni può equivalere a perdere “leve” decisive.

La buona notizia è che, soprattutto dopo la riforma del contraddittorio preventivo e il raccordo con l’accertamento con adesione, la difesa del contribuente può essere progettata prima che l’atto diventi definitivo: si può incidere sulla ricostruzione dell’Ufficio, contestare presunzioni e vizi procedurali, chiedere accesso agli atti, costruire “prove di resistenza” efficaci, e scegliere – quando conviene – strade deflattive o di definizione che riducono sanzioni e bloccano escalation esecutive.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Dal punto di vista operativo, l’assistenza può tradursi in attività molto concrete:
lettura tecnica dell’atto e dei presupposti (documentali e probatori), verifica dei termini e dei vizi; predisposizione delle memorie nel contraddittorio preventivo; istanze di adesione (anche alla luce delle nuove regole sullo “schema d’atto”); ricorso alla giurisdizione tributaria con richiesta di sospensione; gestione della fase di riscossione e, quando serve, utilizzo di misure di definizione agevolata o di strumenti di crisi per proteggere patrimonio e continuità.

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Contesto normativo e perché il franchising è “sensibile” in accertamento

Il franchising (affiliazione commerciale) è disciplinato, sul piano civilistico, dalla legge italiana che regola lo schema contrattuale e i suoi obblighi informativi e di trasparenza: è un quadro importante perché molte contestazioni fiscali, in concreto, nascono da incoerenze tra ciò che il contratto prevede (royalty, fee, obblighi di acquisto, promozioni, resi, contributi marketing) e ciò che la contabilità/IVA “racconta”. In altri termini: nel franchising la sostanza economica è spesso standard, ma serve dimostrarla con documenti coerenti e tracciabili.

Sul piano dei poteri istruttori, l’Amministrazione ha strumenti incisivi: accessi, ispezioni, verifiche e acquisizione di documentazione nei locali dell’impresa, con possibilità di effettuare rilevazioni utili all’accertamento. Per chi opera in franchising (soprattutto retail e ristorazione), questo si traduce spesso in controlli su corrispettivi, tracciabilità, scorte, acquisti da fornitori “di rete”, politiche promozionali e allineamento tra incassi e struttura dei costi.

Due snodi normativi, oggi, sono centrali per la difesa (e vanno letti “in sequenza”):

Il contraddittorio preventivo generalizzato (art. 6-bis Statuto del contribuente): salvo eccezioni, gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio “informato ed effettivo”, attivato tramite comunicazione dello schema di atto e concessione di un termine (non inferiore a 60 giorni) per controdedurre o, su richiesta, accedere agli atti del fascicolo. L’atto, in linea di principio, non può essere adottato prima della scadenza del termine; inoltre sono previste regole di slittamento dei termini di decadenza quando il contraddittorio “mangia” il tempo residuo dell’Amministrazione.

Le eccezioni al contraddittorio: non sussiste il diritto al contraddittorio per atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale, individuati con decreto MEF, oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione; e il decreto MEF del 24 aprile 2024 elenca in concreto numerose tipologie (inclusi ruoli/cartelle e specifiche comunicazioni “36-bis/36-ter” e “54-bis”). Nelle difese è essenziale capire se l’atto rientra davvero tra gli atti esclusi: molte strategie cambiano proprio su questo spartiacque.

A complicare (e al tempo stesso chiarire) il quadro, è intervenuta una norma di interpretazione autentica: il contraddittorio ex art. 6-bis si applica agli atti recanti una “pretesa impositiva” autonomamente impugnabili, ma non agli atti per cui la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione, né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti; inoltre, tra gli atti individuabili dal decreto MEF possono rientrare anche i dinieghi di rimborso (anche in funzione del valore). Questa lettura è un passaggio chiave quando, nelle reti in franchising, emergono contestazioni su crediti (ad esempio bonus, compensazioni, ecc.).

Il raccordo con l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997, come modificato): la riforma ha reso “coerente” la fase di contraddittorio preventivo con la possibilità di definire in adesione, prevedendo che lo schema d’atto rechi anche l’invito a presentare istanza di adesione (in luogo delle osservazioni) e introducendo termini specifici (ad esempio, istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto, con ulteriori finestre in casi particolari). Per il contribuente significa poter scegliere una strategia: difesa tecnica nel contraddittorio, oppure (quando conviene) apertura immediata di un tavolo definitorio.

Sul fronte “doloroso” delle conseguenze economiche, va considerata la riforma sanzionatoria: tra le modifiche, per l’omesso o tardivo versamento la sanzione ex D.Lgs. 471/1997 art. 13, comma 1, è stata ridotta dal 30% al 25% (per le violazioni cui si applica la disciplina riformata). In più, la stessa riforma ha inciso sulle sanzioni IVA, confermando ad esempio la sanzione del 120% per l’omessa dichiarazione IVA (con minimo), e introducendo regole per dichiarazioni presentate oltre 90 giorni ma prima di determinate soglie/prime conoscenze di attività istruttorie. La leva difensiva non è “solo” ridurre l’imposta: spesso è ridurre (o neutralizzare) sanzioni e accessori, scegliendo la procedura corretta nel momento giusto.

Infine, per chi è già esposto a debiti erariali o previdenziali (situazione frequente nei franchisee sotto stress di cassa), è cruciale sapere che la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (la c.d. “rottamazione-quinquies”), con regole di pagamento rateale di lungo periodo, sospensione di azioni esecutive dopo la domanda e possibilità di ricomprendere, in certi casi, debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento o nel Codice della crisi. Questo elemento è particolarmente rilevante per le società in franchising che affrontano l’accertamento mentre devono anche “tenere in piedi” l’operatività del punto vendita.

Procedura passo-passo dopo la notifica: cosa accade e cosa devi fare

La difesa efficace inizia con una regola pratica: non partire dalla “paura dell’importo”, ma dalla mappa procedurale. Perché nello stesso dossier possono convivere più atti: questionari, richieste documentali, PVC, schema d’atto, avviso di accertamento, atto di recupero, inviti e comunicazioni, fino a ruoli/cartelle (spesso esclusi dal contraddittorio generalizzato).

Fase di accesso/ispezione/verifica (se avviene “in loco”): l’accesso nei locali dell’attività è disciplinato dalla normativa IVA e, nella pratica, serve anche per acquisire elementi utili alle imposte dirette. Dal punto di vista difensivo, i due errori più costosi sono: (i) consegnare documenti senza tracciamento e senza un piano; (ii) rendere dichiarazioni “a braccio” su dinamiche tipiche del franchising (promozioni, resi, scontistica, gift card, ripartizione incassi, fee) che poi l’Ufficio interpreta come ammissioni o incongruenze. La strategia corretta è: presidiare la verifica con un professionista; verbalizzare correttamente; ricostruire ex post ogni consegna e richiesta.

Focus franchising: che cosa “cercano” spesso i verificatori. Nel franchising commerciale i controlli tendono a concentrarsi su quattro aree ricorrenti:
ricavi (corrispettivi, POS, contanti, promozioni, resi, buoni pasto, gift card, delivery, piattaforme terze);
spese di rete (royalty, fee, marketing, formazione, penali, canoni software/gestionali);
acquisti e rimanenze (coerenza tra acquisti da fornitori della rete e vendite/ricavi dichiarati);
rapporti “intra-gruppo” o con controparti correlate (soprattutto se franchisor, master franchise o società di servizi del gruppo fatturano servizi/beni al franchisee). Queste aree, se non presidiate, alimentano accertamenti analitico-induttivi e presunzioni.

Dal PVC alle memorie: quando la verifica si chiude con un processo verbale di constatazione, il contribuente ha una finestra concreta per “cambiare la traiettoria” dell’accertamento. In particolare, lo Statuto del contribuente disciplina diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche, e la prassi applicativa rende decisivo inserire subito nel fascicolo: (i) chiarimenti documentati; (ii) contestazione di ricostruzioni induttive; (iii) richieste di accesso agli atti e di copia; (iv) deduzioni tecnico-contabili (anche con riconciliazioni). Questa fase serve soprattutto a “preparare” eventuali eccezioni future e a ridurre il rischio che l’Ufficio cristallizzi presunzioni.

Il contraddittorio preventivo tramite “schema d’atto”: dal 30 aprile 2024 (per gli atti emessi dopo tale data e nel perimetro applicativo), l’Amministrazione deve comunicare lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per controdedurre o accedere agli atti del fascicolo; l’atto finale non deve essere adottato prima della scadenza del termine. Inoltre, se la scadenza del termine cade oltre la decadenza, o se restano meno di 120 giorni tra fine contraddittorio e decadenza, il termine di decadenza può slittare fino al 120° giorno successivo. Per il contribuente, questo significa due cose: (i) più tempo “utile” per difendersi; (ii) possibilità di costruire una memoria difensiva davvero robusta, non solo una lettera “di stile”.

Attenzione alle eccezioni: se l’atto è automatizzato, di pronta liquidazione o di controllo formale (o rientra nelle tipologie elencate dal decreto MEF), l’Ufficio può emettere senza attivare il contraddittorio ex art. 6-bis; e tra gli atti esclusi figurano anche ruoli/cartelle e diverse comunicazioni derivanti da controlli automatizzati o formali. Nel contenzioso, confondere questi piani porta a impostare male le eccezioni: prima si qualifica l’atto, poi si sceglie la strategia.

Istanza di accertamento con adesione: la riforma ha innestato l’adesione nel flusso del contraddittorio. In sintesi: lo schema d’atto deve contenere anche l’invito a presentare istanza di adesione “in luogo” delle osservazioni; per gli atti soggetti al contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema; in alcune ipotesi è prevista anche la presentazione entro 15 giorni dalla notifica dell’atto preceduto dallo schema, con sospensione di 30 giorni del termine per impugnare. Questa è una finestra “ad alta utilità”, perché permette di scegliere se combattere subito sul piano tecnico o aprire immediatamente una trattativa definitoria quando il rischio processuale è alto.

Ricorso: il termine ordinario per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato (a pena di inammissibilità), secondo il quadro informativo istituzionale del Dipartimento della Giustizia Tributaria. In pratica, ogni strategia difensiva deve essere calendarizzata su questo termine (e sulle eventuali sospensioni applicabili).

Sospensione feriale e calcolo dei termini: il periodo feriale incide sul decorso dei termini processuali, secondo la disciplina sulla sospensione dei termini nel periodo feriale. Non è un dettaglio: nei casi in cui la notifica arrivi tra giugno e settembre, un calcolo errato del termine può far perdere il ricorso. Qui la regola è semplice: mai “stimare” la scadenza, ma calcolarla formalmente sul calendario, tenendo conto della normativa applicabile.

Tutela cautelare: se l’avviso produce danni gravi (soprattutto per una società in franchising che deve pagare affitti, personale, fornitori e royalty), la domanda di sospensione è una leva essenziale per evitare che la vicenda diventi un problema di cassa irreversibile. La disciplina della tutela cautelare è parte del processo tributario e, sul piano operativo, consente di chiedere la sospensione dell’atto impugnato; il Dipartimento della Giustizia Tributaria riassume anche i vincoli temporali di trattazione dell’istanza. In strategia difensiva, la cautelare funziona solo se supportata da: (i) fumus (argomenti seri); (ii) periculum (danno grave e irreparabile, documentato).

Tabella di orientamento rapido su termini e scelte

SnodoChe cos’èTermini chiaveObiettivo difensivo
Schema d’atto (contraddittorio)Comunicazione preventiva per atti impugnabili, salvo eccezioni≥ 60 giorni per controdeduzioni/accesso atti“Raddrizzare” l’istruttoria e fissare le prove in fascicolo
Istanze/adesioneProcedura definitoria collegata al contraddittorio/atto30 giorni dallo schema (casi tipici)Ridurre rischio e “chiudere” con vantaggio economico
RicorsoImpugnazione dell’atto davanti al giudice tributario60 giorni dalla notificaAnnullare o ridurre la pretesa
Sospensione cautelareDomanda per bloccare gli effetti dell’attoTempistiche procedurali specificheProteggere liquidità e operatività
Sospensione ferialeRegola sul decorso dei termini in periodo estivoPeriodo feriale ex L. 742/1969Evitare decadenze per calcolo errato

Difese e strategie legali: impugnare, sospendere, contestare, definire

Una difesa “da contribuente” efficace contro l’accertamento in franchising non è una singola mossa, ma una combinazione di tecniche in tre livelli: (i) vizi procedurali e garanzie; (ii) contestazioni probatorie (presunzioni, inferenze, ricostruzioni induttive); (iii) strategia economica (definizione, rate, strumenti di crisi). La scelta corretta dipende da tipo di atto, tributo, periodo, e – soprattutto – dalla qualità delle prove che puoi produrre.

Contraddittorio preventivo: la “leva” più potente quando è dovuto. Se l’atto rientra nel perimetro dell’art. 6-bis, il difetto di contraddittorio può portare ad annullabilità; ma, in concreto, la difesa è tanto più forte quanto più riesci a dimostrare che il confronto avrebbe potuto incidere sull’esito (fatti, circostanze, documenti non conosciuti dall’Ufficio). Nel sistema previgente, la giurisprudenza ha costruito il concetto di “prova di resistenza”; oggi, con l’art. 6-bis, la struttura è più favorevole al contribuente perché il contraddittorio è regola generale (salve eccezioni). La strategia pratica è: non limitarsi a dire “manca il contraddittorio”, ma allegare e strutturare le ragioni (fattuali) che sarebbero state portate all’attenzione dell’Amministrazione.

Come usare davvero lo “schema d’atto” a tuo vantaggio. Nella fase di schema d’atto (60 giorni), l’obiettivo non è soltanto “contestare”, ma:
creare una ricostruzione alternativa (ricavi/costi/IVA) con riconciliazioni;
dimostrare la coerenza contrattuale e documentale dei flussi franchising (royalty/marketing/acquisti);
neutralizzare le presunzioni (ad esempio, spiegare promozioni/omaggi/resi e il loro impatto sui margini);
fissare nel fascicolo richieste di accesso e copia;
se serve, proporre già una soluzione definitoria credibile. Questo è coerente con la logica per cui l’atto finale deve motivare anche sulle osservazioni non accolte.

Attenzione alle eccezioni del decreto MEF: un errore frequente è impostare la difesa sul contraddittorio generalizzato quando l’atto è, in realtà, “di pronta liquidazione” o “automatizzato” secondo il perimetro normativo e l’elenco del decreto MEF. In questi casi la difesa va spostata su altri fronti: motivazione, errori di calcolo, errata qualificazione del fatto, difetto dei presupposti, contestazione dell’an e del quantum, e – se si entra nella riscossione – strumenti come rate/definizioni.

Presunzioni bancarie e finanziarie: cosa significa davvero “spiegare” movimenti di conto in una società in franchising. Le indagini finanziarie e le richieste dati bancari sono uno snodo classico negli accertamenti. In franchising accade spesso che i flussi (incassi giornalieri, versamenti, anticipi, rimborsi franchisor, contributi marketing, pagamenti fornitori della rete) generino “rumore” contabile; se non hai una nota esplicativa e una riconciliazione, l’Ufficio può leggere i movimenti come ricavi non dichiarati o come elementi presuntivi. Sul piano costituzionale, la Corte costituzionale si è pronunciata sul tema dei prelevamenti degli imprenditori commerciali e sulla presunzione legale collegata all’art. 32 del DPR 600/1973, dichiarando non fondate le questioni di legittimità (nei sensi di motivazione) in un caso relativo alla presunta equiparazione dei prelevamenti a ricavi salvo indicazione del beneficiario. Questo segnala un punto operativo: la difesa deve essere concreta, documentale e tempestiva.

Franchising e costi “di rete”: il nodo della prova. Royalty, fee, contributi marketing, canoni software, servizi del franchisor (o società correlate) sono spesso contestati con due etichette ricorrenti: costo “non inerente” o costo “non provato”. In questi casi la difesa del contribuente deve essere costruita come un dossier: contratto, addendum, listini, KPI, rendicontazioni, prove dell’effettiva prestazione (campagne marketing, piattaforme, training, manuali operativi, report), fatture e pagamenti tracciati, coerenza temporale tra prestazione e contabilizzazione. Il focus è dimostrare che il costo è parte integrante del modello di franchising e che ha un contenuto economico reale e verificabile.

Fatture e operazioni inesistenti: rischio amplificato in reti e filiere. Le reti (anche in franchising) sono esposte al rischio “filiera”: se un fornitore o un soggetto collegato viene attenzionato, può trascinare i clienti/affiliati in contestazioni su soggettiva/oggettiva inesistenza. La riforma sanzionatoria ha introdotto anche precisazioni sulla posizione del cessionario/committente in relazione a fatture soggettivamente inesistenti, collegando la sanzione alla prova della compartecipazione alla frode in alcune ipotesi. In pratica, per il franchisee la difesa tipica è dimostrare buona fede, tracciabilità, effettività delle forniture e coerenza logistica/contrattuale.

Il metodo difensivo “da contribuente” che funziona davvero. In concreto, le difese vincenti raramente sono “una sola eccezione”. Funzionano invece quando sono costruite con metodo:
Ricostruzione economica alternativa (con numeri): vendite, margini, promozioni, resi, acquisti, rimanenze.
Mappa documentale: cosa esiste, cosa manca, cosa può essere recuperato, cosa va spiegato.
Linea procedurale: contraddittorio (se dovuto) → adesione (se utile) → ricorso (se necessario) → cautelare (se urgente) → tutela in riscossione.
Linea di sostenibilità: come pagare (o definire) senza “uccidere” l’azienda, anche con strumenti di crisi.

Strumenti alternativi e gestione del debito: definizioni, rottamazioni, crisi e sovraindebitamento

Nel franchising il tempo è denaro: un contenzioso lungo può essere incompatibile con la stagionalità e le scadenze operative tipiche del punto vendita. Per questo, la strategia deve includere – oltre alla difesa “di merito” – anche gli strumenti che riducono l’esposizione o rendono sostenibile il pagamento.

Accertamento con adesione e nuove finestre. Le modifiche al D.Lgs. 218/1997 incidono in modo pratico: lo schema d’atto collega il contraddittorio all’istanza di adesione; inoltre è stata introdotta l’adesione ai verbali di constatazione (con tempi e condizioni specifiche) e sono stati previsti meccanismi che incidono su termini e contenuti dell’interlocuzione. Dal punto di vista del contribuente, l’adesione conviene quando: (i) il rischio probatorio è alto; (ii) il costo del contenzioso supererebbe il beneficio; (iii) serve una chiusura rapida per evitare crisi di liquidità o risoluzione contrattuale in rete.

Ravvedimento e “finestra” rispetto a verifiche/accertamenti: la riforma sanzionatoria ha inserito o rimodulato regole che collegano l’applicabilità di certe riduzioni alla circostanza che il contribuente non abbia ancora avuto formale conoscenza di accessi/ispezioni/verifiche o dell’inizio di attività di accertamento. È un punto di metodo: se devi regolarizzare, farlo tardi può chiuderti l’accesso a benefici o a riduzioni.

Rottamazione-quater: attenzione alle scadenze 2026. Per chi è già dentro la definizione agevolata precedente, la gestione dei pagamenti è un presidio difensivo: una decadenza può riattivare pienamente la pretesa, con interessi e ripresa delle azioni esecutive. A febbraio 2026, la comunicazione istituzionale ricorda la rata con scadenza 28 febbraio 2026 (con margini di tolleranza indicati nelle comunicazioni ufficiali) e le relative modalità operative sul portale della riscossione.

Rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2026): struttura essenziale per la scelta difensiva. La legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che determinati carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (derivanti da omessi versamenti da dichiarazioni e da attività di controllo automatizzato/formale, nonché contributi INPS, con esclusioni) possano essere estinti senza corrispondere interessi e sanzioni, pagando capitale e spese. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; l’agente comunica le somme entro il 30 giugno 2026; il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un numero massimo di 54 rate bimestrali, con scadenze prefissate e interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. Inoltre, con la domanda si attivano effetti di protezione: sospensione di prescrizione/decadenza, stop a nuove procedure esecutive, sospensione di pagamenti su dilazioni in essere fino alla prima rata, limiti su nuovi fermi/ipoteche.

Rottamazione-quinquies e contenzioso pendente: la legge prevede l’impegno a rinunciare ai giudizi sui carichi inclusi, con sospensione del giudizio e meccanismi di estinzione collegati al pagamento della prima o unica rata e alla documentazione di adesione/comunicazione. Per il contribuente-franchisee, questa è una decisione strategica: talvolta la definizione conviene anche solo per “comprare” stabilità e salvare continuità, ma va valutata rispetto alla forza del contenzioso e ai margini di vittoria.

Quando il problema fiscale si intreccia con crisi d’impresa o sovraindebitamento. Se l’accertamento arriva in una fase di stress finanziario (scenario frequente nelle reti in cui gli affiliati lavorano con margini compressi), gli strumenti del Codice della crisi e la composizione negoziata possono diventare parte della difesa complessiva: non “sostituiscono” il contenzioso, ma possono proteggerne gli effetti e gestire sostenibilità e continuità. La normativa sulla composizione negoziata nasce dal D.L. 118/2021 (convertito) e il Codice della crisi disciplina, tra l’altro, istituti per debitori “minori” e l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente in determinate condizioni.

OCC e registri istituzionali: quando serve la filiera “giusta”. Nelle procedure di sovraindebitamento e in alcune soluzioni di crisi, l’Organismo di composizione (OCC) e i gestori iscritti nei registri sono un passaggio strutturale; il Ministero della Giustizia mette a disposizione le informazioni sul registro OCC e sull’elenco dei gestori della crisi e sulle modalità di consultazione/iscrizione. Per un contribuente, questo conta perché la scelta dello strumento va fatta “nella sede giusta”, con interlocutori istituzionali corretti e tempi compatibili con la pressione fiscale.

Un dettaglio strategico spesso ignorato: la definizione agevolata 2026 e le procedure di crisi. La legge di bilancio 2026 prevede espressamente che possano essere compresi nella definizione agevolata anche debiti rientranti in procedimenti instaurati su istanza ai sensi della legge 3/2012 o delle procedure del Codice della crisi, con possibilità di pagare anche il debito falcidiato secondo quanto previsto nel decreto di omologazione. Per chi opera in franchising ed è “schiacciato” tra accertamento, debiti, fornitori e franchisor, questo incrocio normativo può essere decisivo (ma va gestito chirurgicamente).

Errori comuni, consigli pratici e simulazioni numeriche

Errori comuni che peggiorano l’accertamento in franchising

Il primo errore è sottovalutare la fase pre-atto: nel sistema attuale, quando il contraddittorio è dovuto, lo schema d’atto è la sede in cui la difesa può incidere sull’istruttoria; trattarla come una formalità significa spesso ritrovarsi a discutere in giudizio su un fascicolo “già deciso”.

Il secondo errore è puntare tutto su una sola eccezione (ad esempio “manca il contraddittorio”) senza presentare fatti, documenti, ricostruzioni alternative: la giurisprudenza, anche nella logica della prova di resistenza (per i regimi previgenti), valorizza la concretezza e la potenziale incidenza causale degli elementi che avresti potuto far valere, non la mera protesta formale.

Il terzo errore è non “riconciliare” i flussi tipici del franchising: royalty e fee non trovano riscontro nei report; campagne marketing fatturate senza rendicontazione; acquisti obbligatori non coerenti con vendite; resi e promozioni non documentati; articoli omaggio che riducono margini. Sono falle che alimentano presunzioni e accertamenti induttivi.

Il quarto errore è ignorare il tema riscossione: quando si entra su ruoli/cartelle o misure esecutive, le regole cambiano e il contraddittorio preventivo può non operare; in questi casi servono strumenti di tutela diversi (rate, definizioni, sospensive, gestione cautelare).

Simulazione numerica: omesso versamento e impatto sanzioni dopo la riforma

Scenario: una società franchisee ha un’imposta (o ritenuta/tributo) non versata pari a 80.000 euro relativa a una violazione commessa dal 1° settembre 2024 in poi. Con la riforma, la sanzione base per omesso/tardivo versamento ex art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 è “pari al 25%”. Quindi, in ipotesi base:
Sanzione = 80.000 × 25% = 20.000 euro, oltre interessi.

Impatto strategico: se la tua difesa riesce a ridurre l’imposta contestata (anche solo del 25%), la riduzione automatica della sanzione può essere significativa: ad esempio, riducendo l’imposta da 80.000 a 60.000, la sanzione base scende da 20.000 a 15.000 (risparmio 5.000), prima ancora di considerare eventuali riduzioni collegate a procedure definitorie o tempistiche.

Simulazione numerica: rottamazione-quinquies come “salvataggio di liquidità”

Scenario: carico affidato alla riscossione (derivante da omesso versamento da dichiarazioni/controlli automatizzati) composto da:
capitale 40.000 euro; sanzioni 8.000 euro; interessi 6.000 euro; spese notifica/esecutive 500 euro.

La definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026 consente l’estinzione senza corrispondere interessi e sanzioni (e componenti accessorie indicate), pagando capitale e spese. Quindi, in ipotesi semplificata:
Totale da pagare ≈ 40.000 + 500 = 40.500 euro (salvo verifiche sul dettaglio del carico), con possibile rateazione fino a 54 rate e interessi al 3% dal 1° agosto 2026 in caso di pagamento rateale.

Impatto operativo per un franchisee: se l’accertamento fiscale rischia di trasformarsi in ruoli e cartelle, la pianificazione di una definizione agevolata può servire a “sterilizzare” la parte accessoria e a rendere il debito compatibile con la continuità del punto vendita. Ma la scelta va coordinata con il contenzioso (rinunce e sospensioni) e con la sostenibilità dei flussi.

Tabelle sintetiche: sanzioni e contraddittorio

TemaRegola chiave (semplificata)Fonte
Omesso/tardivo versamentoSanzione base ridotta al 25% (riforma)
Violazioni commesse dopo riformaApplicazione delle nuove disposizioni da 1° settembre 2024 (per specifiche parti del decreto)
Contraddittorio preventivoSchema d’atto + ≥ 60 giorni; atto motivato sulle osservazioni non accolte
Atti esclusi dal contraddittorioElenco per automatizzati/pronta liquidazione/controllo formale (DM MEF)

FAQ operative: domande frequenti del contribuente (società in franchising)

Cos’è, in concreto, un “accertamento fiscale” per una società in franchising?
È un procedimento con cui l’Amministrazione ricostruisce imponibili e tributi (IRES/IRAP/IVA/ritenute ecc.) sulla base di documenti e presunzioni; nel franchising spesso si concentra su corrispettivi, acquisti di rete, royalty e coerenze tra contratto e contabilità.

Perché il franchising viene spesso controllato più duramente?
Perché i modelli standardizzati consentono confronti e controlli incrociati (promozioni, corrispettivi, acquisti centralizzati, fee), e perché le incoerenze tra regole di rete e dichiarazioni emergono più facilmente in sede di accesso o controllo documentale.

Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
No: è regola generale per gli atti autonomamente impugnabili che recano una pretesa impositiva, ma esistono eccezioni (atti automatizzati, pronta liquidazione, controllo formale, casi motivati di fondato pericolo per la riscossione) e le esclusioni sono dettagliate da decreto MEF.

Se ricevo lo “schema d’atto”, cosa devo fare nei primi 7 giorni?
Devi: (i) mettere in sicurezza i termini (calendario); (ii) chiedere accesso agli atti se necessario; (iii) bloccare decisioni “istintive” (pagare/aderire senza analisi); (iv) predisporre una ricostruzione contabile alternativa; (v) verificare se conviene istanza di adesione entro le finestre previste.

Quanto tempo ho per rispondere allo schema d’atto?
Almeno 60 giorni, secondo l’art. 6-bis; in quel periodo puoi controdedurre e/o chiedere accesso e copia degli atti del fascicolo.

Posso chiedere l’accertamento con adesione dopo lo schema d’atto?
Sì: per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo, la riforma prevede che tu possa presentare istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto (con ulteriori finestre in casi particolari).

Se non rispondo allo schema d’atto, cosa succede?
L’Amministrazione può emettere l’atto definitivo alla scadenza del termine; in giudizio sarà più difficile sostenere che il contraddittorio avrebbe cambiato l’esito se non hai lasciato traccia delle tue ragioni e dei documenti.

Se l’atto è “automatizzato” o “di pronta liquidazione” posso eccepire la mancanza di contraddittorio?
In genere no, perché il diritto al contraddittorio ex art. 6-bis non sussiste per tali atti, secondo decreto MEF; la difesa va spostata su errori, presupposti, motivazione, calcoli e strumenti di gestione del debito.

Qual è il termine per fare ricorso?
Il termine ordinario per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto.

La sospensione feriale si applica anche al processo tributario?
La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista da legge; nella pratica il calcolo va fatto con precisione e coerentemente con il rito applicabile.

Posso chiedere la sospensione dell’atto mentre faccio ricorso?
Sì, è prevista tutela cautelare nel processo tributario; bisogna dimostrare sia la fondatezza “prima facie” delle censure sia il pericolo di un danno grave e irreparabile.

Se ho debiti fiscali e ricevo un accertamento, rischio subito pignoramenti?
Dipende dalla fase: alcune azioni esecutive si attivano in sede di riscossione/coattiva e la disciplina del contraddittorio può non applicarsi a ruoli/cartelle; per questo la cautelare e la gestione del debito (rate/definizioni) vanno pianificate presto.

Rottamazione-quater: cosa succede se salto una rata nel 2026?
La disciplina specifica della definizione agevolata prevede la perdita dei benefici in caso di decadenza; le scadenze e le modalità operative sono indicate nelle comunicazioni e nelle pagine istituzionali della riscossione.

Rottamazione-quinquies: entro quando devo presentare domanda?
La legge di bilancio 2026 prevede la presentazione della dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, con comunicazione delle somme da parte dell’agente entro il 30 giugno 2026.

Rottamazione-quinquies: posso rateizzare?
Sì: pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali, con scadenze definite e interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.

Se sono in una procedura di sovraindebitamento o nel Codice della crisi, posso includere quei debiti nella definizione agevolata?
La legge di bilancio 2026 consente di includere anche debiti che rientrano in procedimenti avviati ai sensi della legge 3/2012 o del Codice della crisi, con pagamento secondo quanto previsto nell’omologazione.

Cos’è l’OCC e perché può servirmi se ho un problema fiscale serio?
L’OCC è l’organismo coinvolto in procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; per alcuni debitori è lo strumento istituzionale che consente di negoziare piani e ottenere misure di sollievo/chiusura, secondo i registri e le regole del Ministero della Giustizia.

Quando ha senso parlare di composizione negoziata?
Quando l’azienda rischia crisi di continuità e serve una cornice strutturata di risanamento/negoziazione con creditori, in base al quadro del D.L. 118/2021 convertito. Nel franchising può essere utile quando l’accertamento si somma a debiti verso banca, INPS, fornitori e franchisor.

Se l’accertamento riguarda movimenti bancari, basta dire “sono prelievi per spese”?
No: la difesa deve essere documentale e concreta; la giurisprudenza costituzionale sul tema dei prelevamenti degli imprenditori commerciali segnala che il contribuente deve saper spiegare e ricondurre i movimenti a causali coerenti (beneficiari, giustificativi, tracciabilità).

Qual è l’errore più costoso nel contenzioso tributario?
Lasciare scadere i termini (ricorso/sospensiva/adesione) o impostare la strategia sulla base di ipotesi sbagliate (ad esempio contraddittorio dovuto quando l’atto è escluso dal decreto MEF).

Sentenze e giurisprudenza essenziale aggiornata a febbraio 2026

Di seguito una selezione di pronunce e atti giurisprudenziali istituzionali particolarmente utili, soprattutto su contraddittorio, prova di resistenza, rapporto penale-tributario e presunzioni finanziarie. (Le massime operative sono sintetizzate in modo divulgativo; per l’uso in giudizio serve sempre lettura integrale).

Corte Suprema di Cassazione

Sentenza (Sezioni Unite civili) n. 21271/2025, pubblicata il 25 luglio 2025: in tema di tributi armonizzati e verifiche “a tavolino” nel regime previgente all’art. 6-bis, la violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente assolve un onere di allegazione in fatto (prova di resistenza) e le ragioni non sono meramente pretestuose; inoltre la valutazione richiede parametri di specificità, concretezza e probabilità di incidere su un esito diverso. La pronuncia chiarisce anche la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati nel regime precedente.

Ordinanza interlocutoria n. 7829/2024 (Sezione tributaria), pubblicata il 22 marzo 2024: rimette alle Sezioni Unite la questione del metro di giudizio sulla prova di resistenza nel contraddittorio endoprocedimentale su IVA “a tavolino”, evidenziando incertezze applicative e il rischio di letture non uniformi. È rilevante perché spiega la genesi del principio poi definito dalle Sezioni Unite nel 2025.

Ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 (Sezione tributaria), pubblicata il 4 marzo 2025: affronta la questione dell’ambito di efficacia dell’art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 (giudicato penale nel processo tributario), discutendo estensione al rapporto impositivo o limitazione al profilo sanzionatorio e profili temporali/applicativi. È utile nelle difese in cui l’accertamento fiscale si intreccia con un procedimento penale definito con assoluzione.

Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2023 (19 dicembre 2022 – 31 gennaio 2023): in materia di accertamento delle imposte sui redditi e prelevamenti di imprenditori commerciali su conti correnti, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla presunzione di equiparazione ai ricavi (salvo indicazione del beneficiario), con riferimento ai principi di ragionevolezza e capacità contributiva. Per il contribuente è un “alert”: nei contenziosi bancari la prova concreta è decisiva.

Sentenza n. 47/2023 (21 marzo 2023): la Corte si muove nel perimetro del contraddittorio endoprocedimentale, con passaggi che evidenziano la rilevanza del tema e la connessione con l’evoluzione legislativa successiva. È utile per contestualizzare la riforma e la centralità del contraddittorio in chiave di garanzia.

Conclusione

Un accertamento fiscale su una società in franchising si vince (o si rende sostenibile) con una strategia completa: conoscenza del flusso procedurale (schema d’atto, contraddittorio, adesione, ricorso), presidio rigoroso dei termini, costruzione di prove documentali coerenti con il contratto di rete, e capacità di scegliere – quando serve – strumenti deflattivi o di gestione del debito che impediscano alla vicenda di degenerare in crisi di liquidità o in azioni esecutive.

Agire tempestivamente è l’elemento che fa davvero la differenza: la finestra dei 60 giorni nello schema d’atto, i termini per l’adesione, i 60 giorni del ricorso e la tutela cautelare sono strumenti “a consumo”: se li lasci scadere, l’accertamento tende a diventare un debito pienamente esigibile, con effetti a catena su operatività, rating bancario, fornitori e franchisor.

In questa prospettiva, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team ti possono aiutare nelle seguenti attività: valutazione immediata dell’atto, predisposizione di memorie e ricorsi, richieste di sospensione, negoziazione e piani, gestione di soluzioni giudiziali/stragiudiziali anche in ottica di sovraindebitamento e crisi. L’obiettivo, dal lato del contribuente, è proteggere la continuità e bloccare – dove possibile – l’escalation verso fermi, ipoteche, pignoramenti e cartelle, anche sfruttando (quando applicabili) le definizioni agevolate e gli strumenti di regolazione della crisi.

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