Accertamento fiscale a un’agenzia stampa: cosa fare e come difendersi

Introduzione

La notifica di un accertamento fiscale rappresenta uno degli incubi di molte imprese, comprese le agenzie di stampa e comunicazione. Un’agenzia stampa, infatti, gestisce flussi di entrate provenienti da pubblicità, servizi editoriali, convenzioni con la pubblica amministrazione, abbonamenti e altri contratti commerciali. Ogni irregolarità può dar luogo a controlli su IVA, imposte dirette, contributi e tributi locali, con il rischio di contestazioni elevate, sanzioni e, nei casi più gravi, sospensioni dell’attività. È quindi fondamentale conoscere le regole del gioco, i diritti del contribuente e le strategie da adottare per difendersi efficacemente.

L’accertamento fiscale non è un atto arbitrario: si inserisce in un contesto normativo preciso (D.P.R. 600/1973 sul reddito d’impresa, D.P.R. 633/1972 sull’IVA, Legge 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, D.Lgs. 13/2024 sulla riforma dell’accertamento e il concordato preventivo biennale), nel quale l’Agenzia delle Entrate deve rispettare regole di motivazione, contraddittorio e termini decadenziali. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato costantemente che la scelta del metodo di accertamento (analitico, analitico-induttivo, induttivo o sintetico) è discrezionale, ma la discrezionalità non è illimitata: il contribuente può contestare l’atto se la scelta gli reca un pregiudizio concreto o se l’atto è privo di motivazione adeguata .

Nel 2025‑2026 molte novità hanno interessato la materia: l’intervento del legislatore in attuazione della riforma fiscale (D.Lgs. 13/2024 e D.Lgs. 110/2024), l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), la nuova definizione agevolata “Rottamazione Quinquies” 2026 e l’aumento delle rate per le dilazioni (fino a 120 rate per i casi documentati ). La Corte di Cassazione, con le Sezioni Unite 21271/2025, ha affermato che non esiste un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo se la legge non lo prevede, e che la violazione di eventuali termini per le memorie produce nullità solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto fornire elementi decisivi (“prova di resistenza”) . Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito il divieto di motivazione postuma degli avvisi di accertamento (Ordinanza 21875/2025) e ha chiarito che l’obbligo di motivazione è adempiuto quando l’atto contiene l’enunciazione del criterio astratto della pretesa, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente di difendersi . 

La presente guida, aggiornata a febbraio 2026, ha un taglio giuridico‑divulgativo e intende offrire ai titolari e ai responsabili amministrativi delle agenzie stampa una panoramica completa sugli strumenti di tutela. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al registro del Ministero della Giustizia, mette a disposizione la sua esperienza per assistere concretamente i contribuenti. Lo Studio Monardo si occupa di analizzare l’atto impugnato, valutare la scelta del metodo di accertamento, individuare vizi di forma e di merito, proporre ricorsi e sospensive, negoziare piani di rientro e soluzioni stragiudiziali e giudiziali. L’avvocato è anche professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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1. Contesto normativo generale

1.1 Fonti principali

Gli accertamenti fiscali si collocano nell’ambito di una complessa rete di norme primarie e secondarie. Tra le più rilevanti:

NormativaContenuto essenzialeRilevanza per le agenzie stampa
D.P.R. 600/1973 (artt. 33‑42)disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’amministrazione può procedere con accertamenti analitici, analitico‑induttivi o induttivi secondo le condizioni previste; gli avvisi devono essere motivati e notificati nei terminiRiguarda i redditi d’impresa dell’agenzia, compreso il regime di deducibilità dei costi, la rettifica di componenti positivi/negativi e la determinazione degli imponibili
D.P.R. 633/1972 (artt. 52‑54)disciplina i controlli IVA. L’amministrazione può rettificare o integrale la base imponibile se rileva che gli elementi indicati nella dichiarazione sono incompleti, inesatti o non corrispondono alla contabilitàL’agenzia stampa soggetta a IVA deve gestire fatturazione attiva e passiva, reverse charge su servizi di produzione, cessione di diritti d’autore e pubblicità
Statuto dei diritti del contribuente – L. 212/2000prevede il rispetto dei principi di buona amministrazione, trasparenza e motivazione. L’art. 7 impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati, pena la nullità; il comma 1‑bis introdotto nel 2023 vieta la motivazione postuma . L’art. 12, comma 7, stabilisce che dopo la consegna del processo verbale di constatazione il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni, salvo che il PVC sia rivolto a soggetti diversi .Garantisce il diritto di difesa dell’agenzia durante i controlli e consente di contestare la mancanza di motivazione dell’atto
D.Lgs. 13/2024 e Decreto MEF 28 aprile 2025riformano l’accertamento e introducono il Concordato Preventivo Biennale (CPB). Consente ai contribuenti ISA di accettare una proposta dell’Agenzia delle Entrate, basata sui dati d’impresa, che fissa in anticipo reddito e IRAP per due anni. Dal 2025 sono esclusi i forfettari e il termine di adesione è prorogato dal 31 luglio al 30 settembreLe agenzie stampa con ricavi compatibili con gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) possono aderire per evitare accertamenti; devono rispettare requisiti di regolarità contributiva e assenza di condanne fiscali
D.Lgs. 110/2024 – art. 13modifica l’art. 19 D.P.R. 602/1973 in materia di rateizzazione. Dal 2025 le richieste di dilazione possono prevedere fino a 84 rate per le domande 2025‑2026, 96 rate per le domande 2027‑2028 e 108 rate per le domande dal 2029, superando il limite di 72 rate previsto fino al 2024Utile per pianificare pagamenti rateali di cartelle esattoriali o avvisi; l’agenzia può ottenere dilazioni più lunghe senza necessità di documentare difficoltà economiche
D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)disciplina le procedure di gestione della crisi, incluse il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente .Strumento per affrontare situazioni di insolvenza o eccessivo indebitamento; può essere utilizzato dalle agenzie stampa in crisi
Legge 3/2012 (aggiornata con D.Lgs. 14/2019)introduce le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione) e l’esdebitazione finale .Consente al titolare o ai soci dell’agenzia di ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione, bloccando temporaneamente le azioni esecutive

1.2 Principi della Corte di Cassazione

La giurisprudenza costituisce un elemento determinante per interpretare le norme. Alcuni principi recenti rilevanti per le agenzie stampa sono:

  • Scelta del metodo di accertamento – La Cassazione ha affermato che l’amministrazione finanziaria ha discrezionalità nel scegliere tra accertamento analitico, analitico‑induttivo o induttivo. Tuttavia, la scelta può essere censurata se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto o la violazione di legge .
  • Termini decadenziali – Per i tributi diretti l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa il termine è di sette anni . L’art. 22 del D.Lgs. 81/2025 ha soppresso la proroga di 85 giorni introdotta durante l’emergenza Covid, per cui il termine per l’anno d’imposta 2019 scade il 31 dicembre 2025 .
  • Accertamento integrativo – La Cassazione 22825/2025 ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento integrativo che si basa su una rivalutazione più approfondita di elementi già in possesso dell’ufficio . Ciò è importante per le agenzie che ricevono un secondo avviso per lo stesso periodo.
  • Irreperibilità e notifiche – L’Ordinanza 22709/2025 ha chiarito che se la sede legale di una società è irreperibile, la notificazione può essere effettuata presso la residenza del legale rappresentante ai sensi dell’art. 145 c.p.c. .
  • Dissoluzione societaria – La Cassazione 24023/2025 ha stabilito che l’estinzione della società non impedisce la notifica di un avviso ai soci: il fisco può agire immediatamente contro i soci o i liquidatori senza attendere il quinquennio previsto dall’art. 28 D.Lgs. 175/2014 . Questo orientamento è fondamentale per agenzie stampa costituite in forma societaria.
  • Firma digitale e notifica telematica – L’Ordinanza 12997/2025 ha affermato che l’assenza di firma digitale sull’avviso inviato via PEC non comporta nullità se il documento è chiaramente riferibile all’amministrazione e se la normativa (art. 25 D.P.R. 602/1973) non richiede la firma .
  • Contraddittorio endoprocedimentale – Le Sezioni Unite 21271/2025 hanno escluso un diritto generalizzato al contraddittorio salvo espressa previsione di legge. La sua violazione comporta nullità solo se il contribuente dimostra la prova di resistenza .
  • Termine di 60 giorni per le osservazioni – La Cassazione 4726/2023 ha chiarito che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, Statuto del Contribuente si applica solo se il processo verbale di constatazione è notificato allo stesso soggetto destinatario dell’avviso. Se il PVC riguarda un terzo, il contribuente non può invocare il termine e deve comunque dimostrare la prova di resistenza .
  • Motivazione dell’atto – L’Ordinanza 32104/2025 ha sottolineato che l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la chiara esposizione del criterio astratto che sorregge la pretesa tributaria e delle specificazioni necessarie per consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa; la prova concreta dei presupposti può essere fornita successivamente in giudizio . L’Ordinanza 21875/2025 ha vietato ogni motivazione postuma dell’atto: l’Amministrazione deve indicare sin dall’origine le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l’imposizione .

2. Tipologie di accertamento e procedure per un’agenzia stampa

Le agenzie di stampa operano in un settore particolare, spesso disciplinato da convenzioni con enti pubblici, cessioni di diritti d’autore, vendita di spazi pubblicitari e servizi digitali. Per tali soggetti l’Agenzia delle Entrate può avviare diverse tipologie di accertamento, in base alla natura delle irregolarità riscontrate.

2.1 Accertamento analitico e analitico‑induttivo

L’accertamento analitico avviene quando la contabilità dell’agenzia è regolare e permette di determinare il reddito imponibile correttamente. L’amministrazione può tuttavia contestare componenti positivi non dichiarati o costi indeducibili sulla base di controlli documentali. Se la contabilità presenta irregolarità gravi (incompletezza, falsità, violazioni sostanziali) è consentito l’accertamento analitico‑induttivo, che combina dati contabili con presunzioni semplici tratte da indicatori di capacità contributiva (ad esempio, flussi bancari o margini di settore). Le condizioni per ricorrere a questi metodi sono previste dall’art. 39, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 54 D.P.R. 633/1972 per l’IVA .

Per un’agenzia stampa, le contestazioni tipiche riguardano:

  • Fatture per operazioni inesistenti: la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo sono negate se l’amministrazione prova, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che la prestazione non è stata resa. È importante conservare documentazione contrattuale, ordini di servizio, registrazioni audio/video o attestazioni di prestatori.
  • Oneri di sponsorizzazione e pubblicità: occorre dimostrare l’inerenza e la congruità dei costi. Le spese di pubblicità e sponsorizzazione devono essere supportate da contratti, prove dell’utilizzo del marchio e dell’effettiva diffusione.
  • Cessioni di diritti d’autore: possono dare luogo ad accertamenti sul regime IVA e sulla ritenuta. Le agenzie che vendono pacchetti di notiziari o immagini devono dimostrare la natura di tali operazioni (cessione di diritto di utilizzazione vs. prestazione di servizi).

In un accertamento analitico‑induttivo l’ufficio può utilizzare coefficienti di redditività media del settore comunicazione o comparare i margini dichiarati con quelli di concorrenti. L’impresa può replicare dimostrando la specificità della propria realtà (es. maggiore incidenza di servizi editoriali a basso margine, costi sostenuti per diritti d’autore, contratti a forfait con enti pubblici) e la regolarità della contabilità.

2.2 Accertamento induttivo puro

Se la contabilità è del tutto inattendibile o mancante, o se l’agenzia non presenta la dichiarazione, l’amministrazione può ricorrere all’accertamento induttivo puro (art. 39, commi 2 e 3, D.P.R. 600/1973). In tal caso il reddito è determinato sulla base di presunzioni semplici e dati esterni (movimentazione bancaria, numero di dipendenti, volumi di traffico web, prezzi di mercato). Le agenzie di stampa devono quindi tenere traccia dei contratti con i clienti, delle registrazioni contabili e dei dati digitali per evitare presunzioni eccessive.

2.3 Accertamento sintetico del reddito (redditometro) e studi di settore/ISA

Per i soci o i professionisti che gestiscono l’agenzia in forma individuale, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare l’accertamento sintetico (cd. “redditometro”), basato sulla spesa sostenuta e sulle capacità contributive. Per le imprese, invece, fino al 2019 si applicavano studi di settore; dal 2020 sono in vigore gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Gli ISA permettono di valutare la congruità e coerenza del reddito dichiarato, e danno luogo a lettere di compliance o a proposte di Concordato Preventivo Biennale.

Le agenzie di stampa devono verificare attentamente le variabili ISA (ricavi, costi per collaborazioni, numero di addetti, spese di produzione) e simulare l’effetto dell’adesione al CPB, che può esonerare da accertamenti per due anni.

2.4 Accertamento integrativo e di rettifica

L’ufficio può emettere un accertamento integrativo quando emergono nuovi elementi rilevanti dopo la notifica del primo avviso. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che è illegittimo l’accertamento integrativo che si basa su una rivalutazione più approfondita di dati già noti all’ufficio al momento dell’emissione del primo avviso . Pertanto, se l’agenzia riceve un secondo avviso per lo stesso periodo, dovrà verificare se vi siano elementi effettivamente nuovi o se l’atto sia semplicemente una reiterazione: in quest’ultimo caso, il secondo avviso è nullo.

2.5 Procedura di accertamento: fasi e termini

Di seguito sono riassunte le principali fasi di un accertamento fiscale tipico.

  1. Accesso, ispezione o verifica – Gli ispettori possono recarsi presso la sede dell’agenzia per acquisire documenti e informazioni. È possibile fissare un appuntamento presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per evitare interferenze con la produzione editoriale.
  2. Processo Verbale di Constatazione (PVC) – Al termine della verifica viene redatto un verbale che riepiloga le irregolarità. Se il verbale è consegnato alla stessa impresa che riceverà l’avviso, scatta la sospensione di 60 giorni prevista dall’art. 12, comma 7, Statuto del Contribuente: durante questo periodo il contribuente può presentare memorie difensive . Per le agenzie di stampa, questo termine è essenziale per fornire chiarimenti su ricavi da abbonamenti, royalties e costi particolari. Se il PVC riguarda terzi (ad es. fornitori), il termine di 60 giorni non si applica .
  3. Invito al contraddittorio (procedura “cumulo giuridico”) – Per alcune imposte (ad esempio, accertamenti con adesione ex D.Lgs. 218/1997) l’ufficio invita il contribuente a un incontro per discutere i rilievi. Non esiste un diritto generalizzato al contraddittorio, ma la Cassazione riconosce la nullità dell’atto se la violazione ha impedito al contribuente di esporre elementi decisivi .
  4. Notifica dell’avviso di accertamento – L’avviso deve essere motivato e contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (art. 7, L. 212/2000). Non è necessaria la firma digitale sulla cartella o sull’avviso se il documento è chiaramente riconducibile all’ufficio . La notifica avviene via PEC, posta raccomandata o messo comunale. Se la sede legale è chiusa o irreperibile, la notifica può essere effettuata presso la residenza del legale rappresentante .
  5. Termini di decadenza – L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (settimo in caso di dichiarazione omessa) . Per l’anno d’imposta 2019 il termine è il 31 dicembre 2025 perché l’85°giorni di sospensione Covid è stato soppresso .
  6. Pagamento o impugnazione – Il contribuente può accettare l’avviso e pagare (eventualmente con accertamento con adesione o definizione agevolata), oppure può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Giudice tributario. In caso di ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’atto (cautelare) e presentare memoria con prove e perizie.
  7. Instaurazione del giudizio – La controversia si svolge dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e, se necessario, in secondo grado. È possibile ricorrere anche in Cassazione per questioni di diritto. L’assistenza di un avvocato tributarista è obbligatoria oltre i limiti di competenza e opportuna per orientarsi nel contenzioso.

2.6 Nullità e vizi dell’avviso

L’avviso di accertamento può essere annullato se presenta vizi formali o sostanziali. Alcune delle nullità più ricorrenti sono:

  • Mancanza di motivazione o motivazione generica – L’avviso deve indicare il criterio astratto e i fatti specifici che giustificano la pretesa ; la motivazione per relationem è valida solo se il documento richiamato è conosciuto o allegato.
  • Motivazione postuma – Qualsiasi integrazione successiva dell’atto è vietata: la motivazione deve essere completa sin dalla notifica .
  • Violazione del contraddittorio – In mancanza del contraddittorio richiesto dalla legge (ad esempio, per le imposte armonizzate come l’IVA) l’atto è nullo, ma il contribuente deve dimostrare la prova di resistenza .
  • Vizio di notificazione – Notifica a indirizzo errato, a soggetto estraneo o senza prova della ricezione. È possibile sanare il vizio se il contribuente si costituisce e non eccepisce l’irregolarità.
  • Difetto di competenza – L’ufficio territorialmente incompetente non può emettere l’avviso; la competenza è determinata dal domicilio fiscale dell’impresa.
  • Carente istruttoria – Se l’ufficio fonda l’accertamento su elementi parziali e non acquisisce documenti rilevanti offerti dal contribuente, l’atto è affetto da difetto di istruttoria.
  • Prescrizione o decadenza – L’atto notificato oltre i termini è radicalmente nullo; è onere del contribuente eccepire la decadenza.

3. Difese e strategie legali

Il ricevimento di un avviso di accertamento non segna la fine dei giochi; il contribuente ha vari strumenti per difendersi e, in molte situazioni, per azzerare o ridurre drasticamente la pretesa. Di seguito sono illustrate le principali strategie difensive, con particolare attenzione alle peculiarità delle agenzie di stampa.

3.1 Analisi preventiva dell’atto e verifica dei vizi

Appena ricevuto l’avviso, è essenziale consegnarlo a un professionista per una analisi tecnica. Lo Studio Monardo verifica:

  • Motivazione e allegati – Controlla che l’atto riporti le ragioni di fatto e di diritto, e che la documentazione richiamata sia allegata o conosciuta.
  • Presenza di vizi formali – Ricerca errori nella notifica, nell’indicazione dei dati del contribuente, nell’inquadramento normativo.
  • Termini e decadenze – Calcola se l’avviso è stato notificato nei termini; ad esempio, per l’anno d’imposta 2019 la decadenza è fissata al 31 dicembre 2025 .
  • Confronto con la contabilità – Verifica se i rilievi corrispondono a operazioni reali; nel settore stampa è frequente il disconoscimento di costi per comunicati stampa, fotografia, editing o traduzioni.
  • Causa giuridica – Valuta se l’ufficio ha utilizzato il metodo di accertamento corretto e se ha rispettato la proporzionalità.

3.2 Interlocuzione con l’ufficio (adesione e ravvedimento)

Prima di impugnare l’avviso, è spesso utile attivare le procedure di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). L’adesione consente di ridurre le sanzioni a un terzo del minimo e di rateizzare il pagamento. L’agenzia stampa può presentare istanza entro 30 giorni dalla notifica; l’ufficio ha 90 giorni per convocare il contribuente. Se si raggiunge un accordo, il contenzioso si estingue.

È inoltre possibile ricorrere al ravvedimento operoso per irregolarità minori, come errori formali in dichiarazione o omesso versamento di ritenute. Il ravvedimento consente di versare spontaneamente l’imposta con una sanzione ridotta. Per le agenzie stampa che aderiscono al CPB, il ravvedimento speciale è ammesso fino al 31 marzo 2025 per sanare le irregolarità relative agli anni 2018‑2022 .

3.3 Ricorso e richiesta di sospensione

Se l’adesione non è vantaggiosa, il contribuente può presentare ricorso al giudice tributario entro 60 giorni. Con il ricorso può richiedere la sospensione dell’atto, dimostrando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabilità di vittoria). Per un’agenzia di stampa, la sospensione può evitare il blocco dei conti, il pignoramento degli abbonamenti o delle attrezzature.

Nel ricorso è possibile sollevare tutte le eccezioni di legittimità dell’atto: vizi di motivazione, errata applicazione del metodo, omissione del contraddittorio, prescrizione. È altresì consigliabile allegare perizie contabili e pareri di esperti del settore media per dimostrare l’inidoneità delle presunzioni dell’ufficio.

3.4 Impugnare l’accertamento integrativo

L’agenzia che riceve un avviso integrativo deve esaminare se emergono effettivamente nuovi elementi. Se la pretesa si basa su una diversa valutazione di dati già conosciuti, è possibile invocare la giurisprudenza che ne dichiara l’illegittimità . In tal caso, l’avviso integrativo può essere annullato.

3.5 Difesa nel caso di società estinta

Se l’agenzia stampa è cessata senza procedura concorsuale, i soci potrebbero essere destinatari di avvisi per i periodi non prescritti. Secondo la Cassazione l’estinzione societaria non impedisce la notifica agli ex soci, e l’ufficio può agire immediatamente senza attendere cinque anni . Tuttavia i soci possono contestare l’avviso se l’ufficio non prova l’incremento patrimoniale ricevuto o se l’avviso è emesso per debiti non imputabili alla società.

3.6 Contestazione della notifica via PEC senza firma

L’assenza di firma digitale sull’avviso o sulla cartella non comporta nullità se il documento è chiaramente attribuibile all’ufficio . Ciò vale per gli avvisi inviati via PEC dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il contribuente può contestare la notifica solo se il documento è privo di elementi identificativi (es. numero di protocollo, logo, nominativo dell’ufficio) o se non è conforme ai formati previsti.

3.7 Prova di resistenza e contraddittorio

Se il contribuente lamenta la mancata concessione di un termine per presentare memorie, è necessario dimostrare che l’assenza di contraddittorio ha pregiudicato la possibilità di allegare elementi decisivi . Per un’agenzia stampa, ad esempio, potrebbe essere determinante dimostrare con documenti contabili che un costo contestato era inerente oppure che un ricavo era stato già tassato.

3.8 Osservazioni su strumenti di prova e presunzioni

L’accertamento si basa spesso su presunzioni semplici (flussi di cassa, numero di dipendenti, ricavi medi). Il contribuente può contrastarle con:

  • Documentazione integrale: contratti di fornitura di notizie, licenze, abbonamenti, sponsorizzazioni, contratti di pubblicità.
  • Prove informatiche: log di accesso, file digitali, registri di streaming, fatture elettroniche.
  • Testimonianze e perizie: consulenze di professionisti del settore, certificazioni di ascolti o visualizzazioni, perizie giurate sulla congruità dei costi.

Queste prove possono ribaltare le presunzioni dell’ufficio e dimostrare l’attendibilità della contabilità.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Oltre all’impugnazione giudiziale, il legislatore offre strumenti per definire le posizioni debitorie in modo agevolato. Vediamo le opzioni più rilevanti per un’agenzia stampa.

4.1 Rottamazione Quinquies 2026

La legge di bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione Quinquies (o “definizione agevolata 2026”), che consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando solo il capitale e le spese di notifica o di esecuzione, senza interessi né sanzioni. Tra le caratteristiche principali :

  • Debiti ammessi: cartelle relative a omessi versamenti di imposte dopo controlli automatici e formali (artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973, artt. 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/1972), contributi previdenziali non derivanti da accertamenti e sanzioni amministrative (come le multe stradali).
  • Debiti esclusi: avvisi di accertamento, tributi locali (IMU, TARI, TASI), contributi INPS derivanti da avvisi di addebito, somme affidate agli agenti nel 2024 o 2025.
  • Quota da pagare: solo il debito residuo, le spese di notifica e gli oneri di riscossione; sono aboliti interessi, sanzioni e aggio.
  • Domanda: deve essere presentata online entro il 30 aprile 2026 con SPID/CIE/CNS. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno 2026. La prima rata scade il 31 luglio 2026 .
  • Numero di rate: il piano può prevedere fino a 20 rate (5 anni) con interessi al 2% annuo. Tuttavia, l’adesione comporta la rinuncia alle liti pendenti sullo stesso debito.
  • Effetti: sospende le procedure esecutive relative ai carichi inclusi; in caso di mancato pagamento di una rata, i benefici decadono e i versamenti effettuati vengono considerati a saldo.

Per un’agenzia stampa la rottamazione è utile per regolarizzare cartelle relative a ritenute non versate, IVA su fatture, contributi INPS e multe dei veicoli aziendali. Essendo esclusi gli avvisi di accertamento, l’adesione non definisce le imposte ancora in contestazione, ma alleggerisce la posizione debitoria.

4.2 Rateizzazione delle cartelle (nuovo regime dal 2025)

Il D.Lgs. 110/2024 ha innovato profondamente la possibilità di dilazionare i debiti iscritti a ruolo. Le novità principali :

  • Semplice richiesta: per domande presentate nel 2025 e 2026 è possibile ottenere fino a 84 rate mensili; per domande presentate nel 2027‑2028 fino a 96 rate; dal 2029 fino a 108 rate . Questo supera il precedente limite di 72 rate. La richiesta può essere fatta online attraverso il servizio “Rateizza adesso” con SPID, CIE o CNS .
  • Documentata difficoltà economica: se il contribuente dimostra una temporanea difficoltà economica, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere fino a 120 rate. Il numero minimo di rate concesso varia in base all’anno della domanda: da 85 a 120 rate per richieste 2025‑2026, da 97 a 120 per richieste 2027‑2028 e da 109 a 120 dal 2029 .
  • Requisiti: per importi fino a 120 mila euro non è richiesta alcuna documentazione per ottenere fino a 84 rate; per richiedere più di 84 rate o per importi superiori occorre presentare la certificazione ISEE o i nuovi indici di liquidità e indici Alfa/Beta previsti dal Decreto del 27 dicembre 2024 .
  • Rate minime e importi: ogni rata deve essere almeno di 50 euro. I debiti superiori a 120 mila euro richiedono sempre la dimostrazione di difficoltà economica .
  • Procedura: la domanda può essere trasmessa online o tramite modello RS (semplice richiesta) o modello RDF (richiesta documentata). È necessario inviare la richiesta alla PEC della direzione competente .

Per un’agenzia stampa che ha accumulato debiti con la riscossione (ad esempio per omesso versamento di ritenute su compensi giornalistici), il nuovo regime consente di spalmare il debito in un periodo più lungo, evitando l’incidenza di alte rate sul bilancio. Inoltre, in caso di difficoltà economica dimostrata, è possibile ottenere 10 anni di tempo per pagare.

4.3 Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il Concordato Preventivo Biennale rappresenta una novità della riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. 13/2024. Consente ai contribuenti che applicano gli ISA di concordare, con l’Agenzia delle Entrate, il reddito e l’IRAP per due anni. L’adesione comporta la non operatività degli accertamenti per il periodo biennale e la non tassazione di eventuali maggiori redditi realizzati. Le principali caratteristiche sono :

  • Applicazione: il CPB era inizialmente rivolto anche ai forfettari, ma il decreto correttivo del 13 marzo 2025 ha escluso i contribuenti forfettari e ha prorogato la scadenza per l’adesione dal 31 luglio al 30 settembre 2025 .
  • Requisiti: possono aderire i contribuenti che applicano gli ISA, a condizione che non abbiano debiti tributari o contributivi definitivi superiori a 5 000 euro . Sono esclusi i contribuenti con condanne per reati fiscali o che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre anni precedenti .
  • Modalità di adesione: la proposta può essere trasmessa con la dichiarazione dei redditi e gli ISA oppure con il solo frontespizio entro il termine previsto . L’Agenzia fornisce software per il calcolo dell’Indice sintetico di affidabilità (“Il tuo ISA 2024 CPB” e “Il tuo ISA 2025 CPB”) .
  • Benefici: l’adesione blocca gli accertamenti per i periodi 2024‑2025 (per chi ha aderito nel 2024) e 2025‑2026 (per chi aderisce nel 2025). Gli eventuali maggiori redditi effettivi non sono tassati . Viene fornita una scheda riepilogativa nel cassetto fiscale che illustra i benefici .
  • Metodologia: il Decreto MEF del 28 aprile 2025 definisce la metodologia per elaborare la proposta. La metodologia considera dati storici dell’impresa, redditività di settore, eventi straordinari e consente riduzioni fino al 30% in caso di sospensione dell’attività per oltre 120 giorni . L’art. 7 prevede un adeguamento graduale del reddito, aggiungendo al massimo il 50% della differenza stimata con i dati del 2024 .
  • Decadenza e revoca: l’adesione termina se i redditi effettivi o il valore della produzione risultano inferiori di oltre il 30% a quelli concordati . È possibile revocare l’adesione con lo stesso modello utilizzato per aderire .

Per un’agenzia stampa, aderire al CPB può offrire certezza fiscale e proteggere da accertamenti, a condizione che i ricavi siano stabili e che gli ISA esprimano un punteggio elevato. È necessario valutare se il reddito concordato è sostenibile in rapporto alla potenziale volatilità dei ricavi (ad es. variazioni nei contratti pubblicitari o nel numero di abbonati).

4.4 Procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata

Se l’agenzia di stampa o i suoi soci attraversano una crisi finanziaria profonda, possono ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le principali procedure sono:

  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Consente al titolare, persona fisica non imprenditore, di presentare al giudice un piano di rientro basato sulle proprie capacità economiche, senza necessità del consenso dei creditori. Se il piano è approvato, tutte le azioni esecutive sono sospese. È ideale per soci o amministratori che hanno garantito i debiti aziendali.
  2. Concordato minore – Rivolto a piccole imprese e professionisti, prevede la presentazione di un piano ai creditori; l’accordo è valido se approvato da creditori che rappresentano almeno il 50% del debito . Questo strumento consente di continuare l’attività mentre si paga una parte dei debiti.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato – Implica la vendita del patrimonio del debitore per soddisfare (parzialmente) i creditori. Al termine della procedura, se il debitore ha collaborato correttamente, può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui .
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – Riservata a chi non possiede alcun bene da liquidare; la procedura rimane aperta per 4 anni durante i quali la situazione del debitore è monitorata .

Queste procedure sono gestite da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), istituzione pubblica che affianca il debitore e nomina un gestore della crisi . L’Avv. Monardo, in qualità di gestore iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, può assistere i clienti nella presentazione della domanda e nella predisposizione del piano.

4.5 Esdebitazione e meritevolezza

La esdebitazione è la liberazione dai debiti residui al termine della procedura di sovraindebitamento. Secondo le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 14/2019, l’esdebitazione può essere automatica dopo la liquidazione controllata, senza bisogno di un’ulteriore domanda . L’accesso all’esdebitazione richiede la prova della meritevolezza, ossia che il debitore non abbia aggravato la propria crisi con dolo o colpa grave . Per le agenzie di stampa, questo significa dimostrare di aver affrontato la crisi con trasparenza e correttezza.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molte contestazioni fiscali derivano da errori facilmente evitabili. Per un’agenzia di stampa è opportuno:

  • Tenere una contabilità ordinata e aggiornata: non solo registrare le fatture, ma conservare contratti, e‑mail, ordini e prove della prestazione (documenti fotografici, file audio, screenshot). La mancanza di documentazione è la causa principale degli accertamenti induttivi.
  • Monitorare i flussi bancari: spesso le contestazioni nascono da incassi non registrati. È utile conciliare periodicamente le entrate con il fatturato emesso.
  • Verificare i contratti con i collaboratori: compensi occasionali, diritti d’autore e retribuzioni accessorie devono essere gestiti correttamente a fini fiscali e previdenziali. I contratti devono indicare le prestazioni, le tariffe e le clausole di ripartizione dei diritti.
  • Controllare le scadenze: rispettare i termini di presentazione delle dichiarazioni, dei versamenti e delle comunicazioni. La tardività può comportare sanzioni e perdita di benefici (ad esempio, la decadenza dalla rateizzazione se la rata non è pagata entro 5 giorni dalla scadenza).
  • Preparare la prova di resistenza: se l’Agenzia delle Entrate non concede il contraddittorio o non rispetta i termini del PVC, occorre comunque raccogliere documenti e argomentazioni che dimostrino che la violazione ha leso il diritto di difesa .
  • Evitare di ignorare gli inviti: la mancata risposta agli inviti al contraddittorio o all’adesione può essere interpretata come un segnale di inattendibilità. È preferibile presentarsi con il proprio consulente e discutere i rilievi.
  • Gestire correttamente i rapporti con i soci: in caso di scioglimento o liquidazione, è necessario definire la distribuzione del patrimonio e comunicare la chiusura all’Agenzia. In mancanza, i soci possono ricevere avvisi dopo l’estinzione .

6. Esempi pratici e simulazioni numeriche

Per comprendere concretamente l’impatto delle strategie difensive, proponiamo alcune simulazioni basate su casi realistici.

6.1 Accertamento IVA su servizi di pubblicità

Scenario: una agenzia stampa fornisce servizi pubblicitari a clienti italiani ed esteri. Nella dichiarazione IVA 2024 segnala un imponibile di 500 000 € e un’imposta dovuta di 110 000 €. Durante la verifica l’ufficio contesta due fatture da 20 000 € ciascuna per presunte operazioni inesistenti e rileva che alcuni introiti da pubblicità online (40 000 €) non sono stati fatturati.

Calcolo:

  1. Rettifica dell’IVA detratta su fatture inesistenti: se l’ufficio dimostra l’inesistenza, l’IVA detratta (al 22%) pari a 8 800 € dovrà essere restituita, con sanzione dal 90% al 180% e interessi.
  2. Omessa fatturazione: l’IVA non versata su 40 000 € (aliquota 22%) è pari a 8 800 €. La sanzione è del 90% del tributo (7 920 €) oltre agli interessi.
  3. Totale contestazione: 8 800 € + 8 800 € = 17 600 € di maggiore IVA; sanzioni 16 720 €; interessi supponiamo 1 000 €. Totale 35 320 €.

Strategia difensiva: l’agenzia dimostra la genuinità delle due fatture (contratti, materiale pubblicitario, pagamenti). Per i ricavi non fatturati, documenta che si tratta di servizi resi a committenti extra‑UE con regime di non imponibilità. Se la prova è accolta, la contestazione di 8 800 € e le relative sanzioni sono annullate. Inoltre, il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni e rateizzare la somma residua.

6.2 Avviso integrativo e doppia tassazione

Scenario: nel 2024 l’Agenzia delle Entrate notifica ad una società che gestisce un’agenzia di stampa un avviso di accertamento per maggiori ricavi di 200 000 € relativi al 2019. Nel 2025 l’ufficio emette un avviso integrativo sostenendo che, sulla base di un nuovo controllo bancario, i ricavi non dichiarati sarebbero 300 000 €.

Contestazione: il secondo avviso non contiene elementi nuovi ma una mera rivalutazione degli stessi versamenti bancari. La Cassazione ha ritenuto illegittimo l’accertamento integrativo basato su una più approfondita valutazione di elementi già noti . Il contribuente può quindi eccepire la nullità del secondo atto per violazione del divieto di duplicazione e richiedere l’annullamento.

6.3 Rottamazione Quinquies per cartelle pregresse

Scenario: l’agenzia stampa ha cartelle esattoriali per un totale di 150 000 € (imposte da controlli automatici e ritenute non versate) riferite agli anni 2010‑2018. Decide di aderire alla Rottamazione Quinquies 2026.

Procedura:

  1. Compila la domanda online sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026.
  2. Riceve, entro il 30 giugno, il prospetto con l’importo dovuto. Poiché interessi e sanzioni sono cancellati, il debito si riduce a 120 000 € (capitale e spese di notifica).
  3. Paga la prima rata il 31 luglio 2026. Opta per 20 rate semestrali di 6 000 € ciascuna con interessi al 2%.

Vantaggi: l’agenzia risparmia circa 30 000 € di sanzioni e interessi e blocca eventuali azioni esecutive. Deve però rinunciare ai ricorsi pendenti sulle cartelle rottamate.

6.4 Adesione al Concordato Preventivo Biennale

Scenario: un’agenzia stampa con ricavi dichiarati pari a 800 000 € e punteggio ISA elevato riceve, a giugno 2025, la proposta di reddito concordato per 2025‑2026 pari a 780 000 € di imponibile annuo e 150 000 € di IRAP. L’impresa valuta i pro e i contro.

Valutazione:

  • Se accetta, i maggiori redditi eventualmente conseguiti (ad esempio un incremento del 10% dovuto a nuovi contratti) non saranno tassati. Tuttavia, se i redditi effettivi risultassero inferiori oltre il 30%, il concordato decadrebbe .
  • L’adesione esclude gli accertamenti per due anni; l’agenzia può quindi pianificare gli investimenti con maggiore certezza.
  • L’esclusione dei forfettari non è rilevante poiché l’agenzia applica gli ISA. Deve verificare di non avere debiti tributari definitivi superiori a 5 000 € e di essere in regola con le dichiarazioni .

Decisione: dopo un’analisi di scenario, la società decide di aderire, in quanto i ricavi previsti per il biennio sono stabili. Predispone la comunicazione con il frontespizio della dichiarazione entro il 30 settembre 2025 e carica i dati richiesti nel software dell’Agenzia.

6.5 Rateizzazione documentata con 120 rate

Scenario: l’agenzia ha debiti iscritti a ruolo per 300 000 €, dovuti a più cartelle esattoriali. Nel 2026 richiede una dilazione documentata.

Procedura:

  1. Presenta il modello RDF con certificazione ISEE (per persona fisica) o con la determinazione degli indici di liquidità e Alfa/Beta (per società) .
  2. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione valuta la difficoltà economica e concede 120 rate di 2 500 € ciascuna (oltre agli interessi). Il pagamento minimo per ogni rata è rispettato. .

Risultato: la rateizzazione riduce l’impatto mensile sul bilancio e permette di mantenere i servizi editoriali. Se l’agenzia salta cinque rate anche non consecutive, la dilazione decade e riprendono le procedure esecutive.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un avviso di accertamento?

È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate o l’ente locale comunica al contribuente le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni, dopo aver riscontrato irregolarità. Deve essere motivato e indicare le norme violate.

  1. Quali tipi di accertamento può subire un’agenzia di stampa?

La natura dell’attività comporta l’applicazione di metodi analitici o analitico‑induttivi per imposte dirette e IVA, l’utilizzo degli ISA e, in caso di contabilità inattendibile, l’accertamento induttivo puro. Sono possibili anche accertamenti sintetici per i soci.

  1. Quanto tempo ha l’ufficio per notificare l’avviso?

In linea generale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, o del settimo anno se la dichiarazione è omessa . Il termine per l’anno 2019 scade il 31 dicembre 2025 a seguito dell’abrogazione della proroga Covid .

  1. La notifica via PEC senza firma è valida?

Sì. La Cassazione ha stabilito che l’assenza di firma digitale non comporta nullità se il documento è chiaramente riferibile all’amministrazione .

  1. Cosa fare se l’avviso non è motivato?

È possibile eccepire la nullità. L’obbligo di motivazione è adempiuto se l’atto espone il criterio astratto e i fatti specifici . Sono vietate integrazioni postume .

  1. Quando si applica il contraddittorio preventivo?

Solo quando è previsto dalla legge (ad esempio per l’IVA o per la fase di adesione). La sua violazione comporta nullità solo se il contribuente dimostra la prova di resistenza .

  1. Cosa succede se l’agenzia è estinta?

L’estinzione non impedisce al fisco di notificare l’avviso ai soci: la Corte di Cassazione ha stabilito che il fisco può agire contro i soci senza attendere i cinque anni previsti dall’art. 28 D.Lgs. 175/2014 . I soci possono contestare l’atto se manca la prova della distribuzione del patrimonio o se il debito non era imputabile alla società.

  1. Posso rateizzare l’avviso impugnato?

No. La rateizzazione riguarda le cartelle esattoriali e gli avvisi già divenuti definitivi. Tuttavia, se si aderisce all’accertamento con adesione, è possibile rateizzare gli importi concordati.

  1. Che differenza c’è tra rottamazione e rateizzazione?

La rottamazione (definizione agevolata) consente di estinguere il debito pagando solo la quota capitale e le spese, senza interessi né sanzioni . La rateizzazione diluisce l’intero debito (capitale, interessi e sanzioni) in più rate, con una durata che può arrivare a 10 anni .

  1. In cosa consiste il Concordato Preventivo Biennale?
  • È un istituto che permette ai contribuenti ISA di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per due anni. L’adesione esclude gli accertamenti e impedisce la tassazione dei maggiori redditi realizzati . I forfettari sono esclusi dal 2025 .
  1. Quali sono i requisiti per accedere al CPB?
  • Occorre essere in regola con le dichiarazioni, non avere debiti definitivi superiori a 5 000 € e non aver subito condanne per reati fiscali .
  1. Come posso dimostrare la “meritevolezza” nelle procedure di sovraindebitamento?
  • Bisogna provare di non aver aggravato la propria crisi con comportamenti fraudolenti o colposi. Documentare la trasparenza nella gestione, la tempestività nell’intervenire e la collaborazione con i creditori aiuta a ottenere l’esdebitazione .
  1. Cos’è l’esdebitazione automatica?
  • È la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, senza necessità di presentare una domanda specifica .
  1. Si può revocare l’adesione al CPB?
  • Sì, il contribuente può revocare l’adesione con un’apposita comunicazione entro il termine previsto per l’adesione . La revoca non costituisce dichiarazione dei redditi ma semplice comunicazione.
  1. Cosa succede se non pago una rata della rateizzazione?
  • Se non vengono pagate cinque rate anche non consecutive, la rateizzazione decade e l’agente della riscossione può riprendere l’azione esecutiva. È possibile presentare una nuova richiesta, ma le rate già pagate non vengono restituite.
  1. Quali documenti servono per dimostrare la difficoltà economica nella rateizzazione?
  • Per persone fisiche e ditte individuali in regimi semplificati occorre l’ISEE; per le società sono richiesti l’Indice di Liquidità, l’Indice Alfa e l’Indice Beta, come previsto dal Decreto del 27 dicembre 2024 .
  1. Come funziona l’accesso al OCC?
  • Occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del territorio e presentare una domanda. L’OCC valuta la situazione e nomina un gestore della crisi che redige il piano. Solo gli enti iscritti all’apposito registro possono offrire il servizio .
  1. Il contributo giornalistico occasionale deve essere soggetto a ritenuta?
  • Sì, i compensi occasionali a giornalisti devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto e, se superano determinati importi, vanno comunicati all’INPS. La mancata applicazione della ritenuta può generare avvisi di recupero.
  1. Se ricevo un avviso per un periodo ormai prescritto cosa devo fare?
  • È fondamentale eccepire tempestivamente la decadenza. La prescrizione dei tributi diretti matura dopo 5 anni (7 se la dichiarazione è omessa) ; per l’IVA e i contributi i termini sono analoghi. Se l’avviso è tardivo, il giudice ne dichiarerà la nullità.
  1. Posso oppormi a un pignoramento su conto corrente a seguito di un avviso?
  • Sì, presentando istanza di sospensione al giudice tributario in sede cautelare e dimostrando che l’avviso è impugnato per vizi gravi. Nel frattempo è possibile chiedere un piano di rientro o la definizione agevolata.

8. Conclusioni

L’accertamento fiscale è un momento delicato che può mettere in difficoltà qualsiasi impresa, in particolare una agenzia di stampa che opera con margini ridotti e contratti complessi. Tuttavia, la normativa e la giurisprudenza offrono strumenti efficaci per tutelare i contribuenti. L’esperienza dimostra che il successo della difesa dipende da tre fattori: tempestività, preparazione tecnica e strategia personalizzata. È essenziale conoscere i propri diritti, verificare la correttezza dell’atto e non esitare a contestare vizi e irregolarità, come la mancanza di motivazione o l’assenza del contraddittorio .

Allo stesso tempo, gli strumenti introdotti dalla riforma fiscale – rottamazione quindicès, rateizzazioni fino a 120 rate e Concordato Preventivo Biennale – offrono soluzioni pragmatiche per alleggerire il carico fiscale e programmare il futuro. Le procedure di sovraindebitamento e le opportunità di esdebitazione consentono di ripartire anche nelle situazioni più critiche .

Per trarre il massimo beneficio da queste opzioni è consigliabile affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano un punto di riferimento nazionale nel diritto tributario, bancario e nella gestione delle crisi. L’avvocato è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa. Il suo studio è in grado di offrire assistenza completa: dall’analisi dell’avviso alla redazione del ricorso, dalla negoziazione di piani di rientro alla predisposizione di accordi con i creditori, fino all’accesso al Concordato Preventivo Biennale.

Agire tempestivamente è fondamentale: un errore formale eccepito nel momento giusto può annullare l’avviso, mentre il ritardo può compromettere la difesa. Non aspettare che la situazione peggiori: consulta uno specialista, valuta tutte le opzioni legali e fiscali e scegli la strategia più idonea alla tua attività.

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