Accertamento fiscale a una società di telemarketing: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Nel panorama del fisco italiano, le società di telemarketing si trovano spesso al centro di verifiche e accertamenti fiscali complessi. Questa categoria di imprese opera con alte frequenze di contatti commerciali, incassi e pagamenti rapidi, strutture societarie articolate e una costante esposizione alle normative sulla privacy e alla disciplina dei dati personali. Proprio per queste caratteristiche, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza riservano un’attenzione particolare a questo settore. Un accertamento fiscale può minare la stabilità finanziaria di una società di telemarketing, paralizzare l’operatività e determinare una crisi di liquidità. Per affrontare correttamente un controllo fiscale è fondamentale conoscere i propri diritti, i tempi procedurali e le soluzioni legali che l’ordinamento mette a disposizione.

L’obiettivo di questo articolo è fornire un quadro completo e aggiornato delle norme vigenti, della giurisprudenza recente e delle strategie difensive a disposizione di una società di telemarketing oggetto di accertamento. Nei paragrafi che seguono spiegheremo cosa succede quando viene notificato un atto impositivo, quali sono i termini per presentare ricorso, come impugnare l’accertamento e quali alternative esistono (dalla definizione agevolata alle procedure di sovraindebitamento). Per dare un taglio pratico, il punto di vista sarà quello del contribuente – o del debitore – che deve difendersi da pretese fiscali spesso sproporzionate. Gli errori procedurali dell’Amministrazione costituiscono un terreno fertile per contestare l’atto, ma occorre individuare tempestivamente i vizi e far valere le proprie ragioni con gli strumenti giusti.

La presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

L’articolo è impreziosito dalla collaborazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con una vasta esperienza in diritto tributario e bancario. L’avvocato coordina un team di professionisti esperti a livello nazionale composto da avvocati tributaristi, commercialisti, consulenti finanziari e legali specializzati in sovraindebitamento. Tra i titoli e le competenze che lo contraddistinguono si evidenziano:

  • Cassazionista: abilitato a patrocinare davanti alla Suprema Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge n. 3/2012. Questa qualifica consente di assistere i debitori in procedure concorsuali minori come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): figura fondamentale per accompagnare i debitori nella predisposizione di piani di rientro e nella negoziazione con i creditori.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che attribuisce poteri di gestione e mediazione nelle situazioni di crisi aziendale. L’esperto negoziatore affianca l’imprenditore nel percorso di risanamento e nel dialogo con i creditori, evitando il fallimento o la liquidazione giudiziale.

L’Avv. Monardo e il suo staff multidisciplinare analizzano la documentazione fiscale e contabile, verificano la legittimità degli atti impositivi, predispongono ricorsi amministrativi e giudiziari, avviano trattative stragiudiziali, richiedono sospensioni e rateizzazioni. Nel settore del telemarketing, la consulenza si estende anche alla gestione delle banche dati, alla protezione dei dati personali e alla compliance privacy, ambiti che spesso s’intersecano con le contestazioni fiscali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere le modalità di svolgimento degli accertamenti fiscali e le difese a disposizione dei contribuenti è necessario partire dall’analisi delle principali fonti normative e delle pronunce della Corte di Cassazione più recenti. In questa sezione esamineremo le norme che disciplinano l’accesso, le ispezioni e le verifiche fiscali, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, i termini di decadenza e gli strumenti di tutela del contribuente. Successivamente daremo conto della giurisprudenza della Cassazione del 2024, 2025 e inizio 2026 – inclusi i provvedimenti della Corte Costituzionale e gli orientamenti europei – che hanno inciso sulla materia.

1.1 Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) e diritto al contraddittorio

Il “Statuto dei diritti del contribuente”, introdotto dalla legge n. 212/2000, rappresenta la principale garanzia generale nei rapporti tra amministrazione fiscale e cittadini. L’articolo 12 disciplina l’accesso e le verifiche fiscali presso i locali aziendali o professionali. Secondo tale norma, gli accessi possono avvenire solo durante l’orario ordinario di esercizio dell’attività e devono essere svolti in modo da arrecare la minore turbativa possibile; inoltre, il contribuente ha diritto di essere informato sui motivi dell’accesso e di avvalersi dell’assistenza di un professionista di fiducia. La permanenza degli ispettori non può superare un totale di trenta giorni, prorogabili una sola volta per altri trenta giorni in casi complessi . Dopo il rilascio del verbale di constatazione (PVC), il contribuente dispone di sessanta giorni per presentare osservazioni, memorie e documenti: l’accertamento non può essere emanato prima del decorso di tale termine, salvo casi di particolare urgenza che devono essere motivati . Questa regola tutela il principio del contraddittorio e consente al contribuente di difendersi prima che l’Agenzia emetta l’avviso di accertamento.

L’articolo 6-bis dello stesso Statuto, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 ed entrato in vigore nel 2024, codifica il principio del contraddittorio generalizzato. La norma prevede che, tranne specifiche eccezioni (atti automatizzati o di mera liquidazione), tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da un contraddittorio con un preavviso di almeno sessanta giorni. L’amministrazione deve comunicare al contribuente gli elementi su cui intende fondare l’atto e consentirgli di presentare controdeduzioni; il mancato rispetto di tale procedura comporta l’annullabilità dell’atto . L’art. 6-bis prevede inoltre che se la scadenza del termine per emettere l’atto cade prima del termine dei sessanta giorni, il termine di decadenza è automaticamente prorogato di centoventi giorni; in tal modo si assicura che l’ufficio possa rispettare il contraddittorio senza decadere.

1.2 Poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria

Le normative principali che disciplinano i poteri istruttori e accertativi degli uffici fiscali sono contenute nel D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e nel D.P.R. 633/1972 per l’IVA. Riepiloghiamo i punti salienti utili per le imprese di telemarketing.

1.2.1 Accessi e richieste di dati: art. 32 e art. 51

L’articolo 32 del D.P.R. 600/1973 conferisce all’Amministrazione finanziaria la facoltà di effettuare accessi nei locali dell’azienda, invitare il contribuente a comparire, richiedere informazioni a enti pubblici o privati e, soprattutto, acquisire i dati bancari dai conti correnti intestati al contribuente o alle persone a esso collegate. La norma stabilisce che i prelevamenti o i versamenti non registrati nelle scritture contabili o comunque non giustificati dal contribuente sono considerati ricavi o compensi e, pertanto, assoggettati a tassazione; la presunzione scatta quando i prelievi giornalieri superano la soglia di 1.000 euro o i versamenti mensili eccedono 5.000 euro . La stessa disciplina è richiamata per l’IVA dall’art. 51 del D.P.R. 633/1972.

1.2.2 Accertamento analitico, induttivo e sintetico: art. 39

L’articolo 39 del D.P.R. 600/1973 regola le modalità di determinazione del reddito in base alle scritture contabili. L’ufficio può procedere a rettifica analitica quando emergono differenze tra la dichiarazione e il bilancio o quando sono riscontrate violazioni formali, e può utilizzare il metodo induttivo quando i libri contabili sono inattendibili, mancanti o non vengono esibiti. L’accertamento puramente induttivo è ammesso qualora le scritture siano inattendibili o incomplete; in tal caso è sufficiente che l’ufficio fornisca presunzioni gravi, precise e concordanti per determinare l’imponibile . Questo tipo di accertamento è spesso utilizzato nei confronti di società che svolgono attività di telemarketing qualora i registri non riflettano correttamente i volumi di chiamate, gli incassi e le provvigioni.

1.2.3 Termini di decadenza: art. 43

L’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 fissa i termini entro i quali l’Amministrazione deve notificare l’avviso di accertamento: cinque anni dalla presentazione della dichiarazione per le imposte dirette (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo) e sette anni se la dichiarazione è omessa o nulla. In caso di recupero di aiuti di Stato, il termine sale a otto anni. L’ufficio può integrare e modificare l’accertamento finché non sia decorso il termine di decadenza; la legge impone che ogni nuova rettifica indichi i nuovi elementi su cui si fonda . Per l’IVA si applicano termini analoghi previsti dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972.

1.2.4 Accertamento con adesione: D.Lgs. 218/1997

Il decreto legislativo 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, strumento deflattivo del contenzioso che consente al contribuente di definire l’accertamento attraverso un accordo con l’Ufficio. L’articolo 6 prevede che il contribuente possa presentare istanza di adesione dopo la notifica di un processo verbale di constatazione o di un avviso di accertamento; la presentazione dell’istanza sospende i termini per impugnare per novanta giorni . L’Ufficio invita il contribuente a comparire per la formulazione di una proposta e, se l’accordo è raggiunto, viene redatto un atto di adesione. L’articolo 7 detta le regole dell’atto: esso deve essere redatto in doppio originale e indicare separatamente le imposte, gli interessi e le sanzioni; è possibile pagare in un’unica soluzione o a rate . L’adesione consente di ottenere una riduzione delle sanzioni fino a un terzo e di evitare il contenzioso giudiziario.

1.2.5 Responsabilità dei liquidatori e dei soci: art. 36 D.P.R. 602/1973

In caso di scioglimento della società di telemarketing, il liquidatore che distribuisce il patrimonio sociale prima di aver pagato i debiti tributari è personalmente responsabile per le imposte dovute; allo stesso modo, gli amministratori sono responsabili se la società viene messa in liquidazione senza un formale incarico a un liquidatore . I soci che ricevono somme o beni nei due anni anteriori alla messa in liquidazione rispondono verso l’Erario nei limiti del valore ricevuto e fino a concorrenza del debito . Queste disposizioni sono rilevanti per chi opera nel telemarketing attraverso società a responsabilità limitata o cooperative: la responsabilità personale può emergere in fase di scioglimento se non si rispettano le priorità di pagamento.

1.3 Accessi domiciliari e tutela della privacy

Le imprese di telemarketing spesso operano in uffici privati o domicili dei soci, ricorrendo a tecnologie che permettono di lavorare da remoto. La normativa riconosce garanzie particolari in caso di accesso nei luoghi adibiti a domicilio. L’articolo 52, comma 1, del D.P.R. 633/1972 consente l’accesso nei locali destinati all’esercizio d’impresa senza necessità di autorizzazione. Tuttavia, per i luoghi di residenza o domicilio è necessario un decreto motivato dell’autorità giudiziaria (pubblico ministero) ai sensi dell’art. 52, comma 2, e dell’art. 33 del D.P.R. 600/1973. Tale decreto deve contenere gravi indizi di violazioni tributarie e deve essere specifico: un’autorizzazione generica o priva di motivazione è illegittima e rende inutilizzabili le prove raccolte . Inoltre, se l’autorizzazione è motivata per relationem, è necessario che l’atto richiamato (la richiesta del Nucleo di polizia) venga esibito in giudizio .

La giurisprudenza recente conferma l’importanza di questi requisiti. Secondo l’ordinanza n. 25049/2025 della Corte di Cassazione, i giudici devono verificare la presenza di gravi indizi e la motivazione puntuale del decreto del pubblico ministero; in difetto, l’accesso domiciliare e l’accertamento sono nulli . La Cassazione sottolinea che la mancata produzione del provvedimento autorizzativo o di eventuali allegati rende illegittimo l’utilizzo delle prove acquisite . Un articolo dottrinale riassume la posizione della Suprema Corte e richiama anche la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) “Italgomme Pneumatici Srl c. Italia” del 6 febbraio 2025, in cui si afferma che l’accesso domiciliare costituisce un’ingerenza nella vita privata e deve essere sottoposto a stretto controllo giurisdizionale .

1.4 Principio del contraddittorio: evoluzione giurisprudenziale

Come accennato, l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente ha introdotto un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Prima di tale riforma, la giurisprudenza era oscillante. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2795/2025, ha ribadito che, per le imposte armonizzate con il diritto dell’Unione europea (in particolare IVA e accise), il contraddittorio preventivo era sempre necessario anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis: la violazione di tale obbligo comporta l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto presentare deduzioni non pretestuose . Nelle imposte non armonizzate (come le imposte dirette) il diritto al contraddittorio era riconosciuto solo in caso di accesso nei locali dell’impresa o di accertamento tramite PVC; difatti, la Cassazione ha affermato che l’art. 12 dello Statuto prevede l’obbligo di contraddittorio solo quando si effettua un accesso, non nel caso di controlli formali o automatizzati . Con l’introduzione dell’art. 6-bis, questa distinzione è stata superata e il contraddittorio è divenuto regola generale.

1.5 Presunzione di ricavi occulti da movimentazioni bancarie

La Cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui i versamenti e i prelevamenti non giustificati sui conti correnti sono presunti redditi imponibili. La sentenza n. 7552/2025 precisa che tale presunzione opera nei confronti di tutti i contribuenti, non solo degli imprenditori o dei professionisti, in quanto l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 e l’art. 51 del D.P.R. 633/1972 non distinguono . La Corte ha inoltre affermato che la nozione di imprenditore ai fini fiscali è più ampia rispetto a quella civilistica: anche chi effettua vendite online in modo abituale senza una struttura organizzata può essere qualificato come imprenditore e, di conseguenza, è soggetto alla presunzione di ricavi da movimentazioni bancarie . Le imprese di telemarketing, che spesso gestiscono numerosi conti per incassare provvigioni e pagare call center, devono dunque tenere traccia di tutte le entrate e i prelievi per poter fornire giustificazioni adeguate in caso di accesso.

1.6 Riforme fiscali recenti e strumenti di definizione agevolata

Il legislatore italiano ha introdotto diverse misure per favorire la definizione agevolata dei debiti fiscali e ridurre il contenzioso. Tra queste, meritano attenzione:

  • Rottamazione-quater e Rottamazione-quinquies: la legge n. 199/2025 ha disciplinato una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023. I debitori possono estinguere i debiti pagando solo le imposte e le spese di procedura, senza interessi e sanzioni . Possono aderire anche i contribuenti che avevano aderito a precedenti rottamazioni e non avevano completato i pagamenti, mentre sono esclusi coloro che stanno regolarmente pagando la Rottamazione-quater . La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate, con un interesse del 3% annuo per le rate successive al 1° agosto 2026 .
  • Concordato preventivo biennale (CPB): introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e operativo dal 2025, consente a professionisti e imprese di concordare preventivamente con il fisco il reddito di due esercizi in cambio di semplificazioni dei controlli. La circolare dell’Agenzia n. 11/E/2025 e le FAQ di gennaio 2026 chiariscono che, se una società di persone si trasforma in ditta individuale, l’accordo cessa automaticamente; inoltre, la decadenza si verifica se lo scostamento tra il reddito effettivo e quello concordato supera il 30% .
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): il “Terzo correttivo” (D.Lgs. 136/2024) e la legge n. 199/2025 hanno introdotto innovazioni rilevanti per le procedure di sovraindebitamento. Le modifiche all’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) prevedono che la procedura possa essere utilizzata una sola volta e che l’OCC debba comunicare ai creditori gli indirizzi PEC; è istituito un fondo statale per coprire le spese di procedura . Queste norme si applicano anche alle imprese di telemarketing in difficoltà che intendono usufruire della liquidazione controllata o del piano del consumatore.

1.7 Aspetti sanzionatori e responsabilità penale

L’accertamento fiscale può dar luogo non solo a pretese tributarie, ma anche a sanzioni amministrative e, in caso di violazioni più gravi, a responsabilità penale. Il D.Lgs. 472/1997 disciplina le sanzioni amministrative tributarie: per esempio, l’omessa o infedele dichiarazione comporta sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta non versata; l’occultamento di corrispettivi o l’omessa tenuta delle scritture contabili può essere sanzionato con importi variabili in base alla gravità. In caso di omessa fatturazione o registrazione di ricavi, l’art. 6 prevede la riduzione a un terzo della sanzione se il contribuente aderisce all’accertamento con adesione. Sul fronte penale, il D.Lgs. 74/2000 punisce i reati tributari come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), la dichiarazione fraudolenta (art. 2), l’occultamento o la distruzione di documenti contabili (art. 10), con pene che vanno da sei mesi a sei anni a seconda dell’entità dell’imposta evasa. Le società di telemarketing devono quindi monitorare attentamente la correttezza delle proprie registrazioni per evitare di incorrere in reati fiscali.

2. Procedura passo‑passo: dalla notifica dell’atto all’impugnazione

La gestione di un accertamento fiscale richiede un approccio metodico. In questa sezione descriviamo le fasi principali che una società di telemarketing affronta a partire dalla notifica del processo verbale di constatazione o dell’avviso di accertamento fino alla definizione del contenzioso.

2.1 Notifica del processo verbale di constatazione (PVC)

L’accertamento ha spesso origine da un accesso o da un’ispezione presso la sede della società. Gli ispettori redigono un processo verbale di constatazione contenente le irregolarità rilevate e le violazioni contestate. La notifica del PVC dà inizio al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12 dello Statuto del contribuente per presentare osservazioni e documenti. In questo periodo la società può depositare memorie difensive, produrre documenti giustificativi, spiegare le ragioni di eventuali anomalie contabili; la norma vieta all’Ufficio di emettere l’avviso di accertamento prima dello spirare dei sessanta giorni, salvo ragioni di urgenza da motivare .

Cosa fare: appena notificato il PVC, è consigliabile rivolgersi a un professionista per analizzare le contestazioni, verificare se gli ispettori hanno rispettato i tempi di permanenza e le modalità di accesso, e predisporre una memoria dettagliata con le controdeduzioni. La tempestività è fondamentale perché l’ufficio potrebbe emettere l’avviso di accertamento subito dopo il sessantesimo giorno.

2.2 Avviso di accertamento

Dopo aver valutato le osservazioni del contribuente (quando previste), l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento, atto impositivo con cui liquida le imposte dovute, le sanzioni e gli interessi. L’avviso deve essere motivato e indicare in modo chiaro gli elementi su cui si fonda. Per essere valido deve essere notificato entro i termini di decadenza previsti dall’art. 43 (cinque o sette anni) . L’atto può essere notificato tramite posta raccomandata, PEC o a mezzo messo comunale; nel caso delle società di telemarketing che hanno domicilio digitale, la notifica via PEC è la modalità più frequente.

2.3 Ricorso alla Commissione tributaria

Il contribuente che intende contestare l’accertamento deve proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto. È obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato o commercialista iscritto all’albo) se l’imposta contestata supera i 3.000 euro. Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate tramite PEC, depositato telematicamente e deve contenere l’esposizione dei fatti, i motivi di diritto e le richieste istruttorie.

Contestualmente alla proposizione del ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento presentando un’istanza cautelare; il giudice potrà concedere la sospensiva se ricorrono gravi motivi (per es. rischio di danno grave e irreparabile) e se il ricorso appare fondato.

2.4 Fase di mediazione e reclamo

Per gli avvisi di accertamento di valore non superiore a 50.000 euro (dal 2023 la soglia è stata aumentata a 50.000 euro), il ricorso deve essere preceduto dalla fase di mediazione con l’Ufficio. L’istanza di reclamo-mediazione contiene le stesse motivazioni del ricorso e può concludersi con un accordo che riduce l’imposta e le sanzioni. L’Ufficio deve esaminare l’istanza e rispondere entro novanta giorni. Se non si trova un accordo, il reclamo si trasforma automaticamente in ricorso. Questa fase rappresenta un’occasione per risolvere la controversia senza arrivare al giudizio.

2.5 Appello e giudizio di cassazione

Se il ricorso viene respinto o accolto solo parzialmente, la società di telemarketing può proporre appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione regionale) entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado. L’appello deve essere motivato e può contenere nuove eccezioni solo se le circostanze sono emerse successivamente. La sentenza di secondo grado può essere impugnata in cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione: la Cassazione si occupa di questioni di diritto e non può rinnovare l’esame dei fatti.

3. Difese e strategie legali per le società di telemarketing

Le strategie difensive variano a seconda della fase del procedimento, della natura delle contestazioni e degli errori commessi dall’Amministrazione. Di seguito elenchiamo le principali leve a disposizione delle società di telemarketing.

3.1 Contestazione di vizi formali e procedurali

Molti avvisi di accertamento presentano errori formali che possono condurre all’annullamento. Alcuni esempi:

  1. Violazione del termine di 60 giorni dopo il PVC: se l’Agenzia emette l’avviso prima del 61° giorno senza motivare l’urgenza, l’atto è nullo . La società può eccepire la violazione del contraddittorio e chiedere l’annullamento.
  2. Mancanza di motivazione dell’avviso: l’atto deve indicare con chiarezza i presupposti di fatto e di diritto; un riferimento generico al PVC senza allegare o richiamare i documenti è insufficiente. La Cassazione richiede una motivazione specifica che consenta al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa.
  3. Violazione del contraddittorio per gli atti precedenti al 2024: per le imposte armonizzate (IVA) l’obbligo di contraddittorio era già riconosciuto; se l’ufficio non ha instaurato il contraddittorio, l’atto può essere annullato purché il contribuente dimostri che avrebbe potuto presentare deduzioni non pretestuose . Per le imposte non armonizzate, l’obbligo vige solo in caso di accesso ai locali.
  4. Irregolarità dell’accesso domiciliare: se l’ispezione è avvenuta in un locale privato senza decreto del magistrato o con decreto privo di specifici gravi indizi, l’atto è illegittimo e le prove raccolte sono inutilizzabili .
  5. Decadenza dei termini: l’avviso deve essere notificato entro 5 o 7 anni. Se la notifica avviene oltre il 31 dicembre dell’anno di decadenza, il debito è prescritto . È opportuno verificare anche il rispetto dei termini per l’IVA.
  6. Soggetto passivo errato: spesso nelle società di telemarketing si lavora in franchising o tramite consorzi; può accadere che l’Agenzia notifichi l’accertamento alla società sbagliata. Occorre dimostrare che il fatturato contestato si riferisce a una diversa entità giuridica.

3.2 Prove documentali e giustificazioni di versamenti

Quando l’accertamento si fonda sulla presunzione di ricavi occulti derivanti da movimentazioni bancarie, la società può rovesciare la presunzione producendo documentazione comprovante l’origine delle somme: contratti con committenti, fatture, ricevute di incassi da call center, bonifici per remunerazioni di agenti. È importante fornire giustificazioni puntuali per ogni prelievo e versamento sopra le soglie indicate dall’art. 32 . Nel settore del telemarketing è prassi utilizzare conti dedicati per incassare le provvigioni e per pagare gli operatori; tuttavia, se i pagamenti avvengono in contanti o tramite conti personali dei soci, possono sorgere difficoltà probatorie.

3.3 Ricorso all’accertamento con adesione o alla conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione rappresenta una strategia vantaggiosa se le pretese dell’Amministrazione sono fondate ma si vogliono ridurre le sanzioni e dilazionare il pagamento. Dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento, la società può presentare istanza di adesione che sospende il termine per ricorrere per 90 giorni . Durante l’incontro, l’Ufficio e il contribuente discutono i singoli rilievi; se si raggiunge un accordo, le sanzioni vengono ridotte fino a un terzo e l’importo può essere rateizzato . In alternativa, durante il giudizio è possibile avvalersi della conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992), che consente di chiudere la lite con la riduzione delle sanzioni e delle spese processuali.

3.4 Istanza di autotutela e annullamento in via amministrativa

Se l’avviso presenta errori manifesti o il contribuente ha nuovi elementi che provano l’insussistenza del debito, può presentare un’istanza di autotutela. L’Amministrazione è tenuta a valutare la richiesta e può annullare in tutto o in parte l’atto senza necessità di ricorrere alla giustizia tributaria. Questa procedura è particolarmente utile per correggere errori materiali o di persona, duplicazioni di imponibile o vizi formali.

3.5 Difesa penale e coordinamento con il procedimento tributario

Nei casi in cui l’accertamento evidenzi comportamenti penalmente rilevanti (dichiarazione fraudolenta, occultamento o distruzione di scritture, emissione di fatture false), è fondamentale coordinare la difesa penale e quella tributaria. Il giudice tributario può sospendere il processo in attesa dell’esito del procedimento penale, ma la pronuncia penale non fa stato nel giudizio tributario; tuttavia, eventuali assoluzioni per insussistenza del fatto possono essere utili. La strategia difensiva deve prevedere un’analisi accurata della documentazione, la messa in sicurezza delle prove, la collaborazione con consulenti tecnici e l’eventuale negoziazione con il pubblico ministero per accesso a riti alternativi.

4. Strumenti alternativi per gestire il debito

Oltre alla contestazione giudiziale, il diritto tributario offre diverse soluzioni alternative che permettono di definire il debito con sconti o facilitazioni. Queste misure sono particolarmente interessanti per le società di telemarketing, caratterizzate da flussi finanziari irregolari e spesso esposte a crisi di liquidità.

4.1 Rottamazione-quater e Rottamazione-quinquies

Come anticipato, la Rottamazione-quater è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 e prorogata nel 2024, mentre la Rottamazione-quinquies è stata prevista dalla legge n. 199/2025. I contribuenti possono definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo le imposte e le spese di notifica e di procedura, senza interessi e sanzioni . Le società di telemarketing che abbiano subito pignoramenti o iscrizioni ipotecarie da parte di Agenzia Entrate Riscossione possono aderire alla rottamazione entro il 30 aprile 2026 . Se avevano aderito a precedenti rottamazioni senza completare i pagamenti, possono nuovamente beneficiare della definizione; non possono invece aderire se stanno regolarmente pagando le rate della Rottamazione-quater .

È possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di cinque rate; dal 1° agosto 2026 sulle somme residue si applicherà un interesse al tasso del 3% . L’adesione alla rottamazione sospende le procedure esecutive e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche sui beni aziendali.

4.2 Concordato preventivo biennale (CPB)

Il Concordato preventivo biennale rappresenta una novità assoluta finalizzata a stabilire in anticipo il reddito imponibile per due anni, riducendo il rischio di accertamento. La società presenta la domanda tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate indicando i dati contabili e riceve una proposta di reddito da accettare. Una volta aderito, l’Agenzia non potrà effettuare accertamenti sul periodo concordato salvo in presenza di scostamenti superiori al 30% . Le imprese di telemarketing, grazie alla prevedibilità dei ricavi e all’elevato numero di contratti, possono beneficiare di questo strumento per pianificare la tassazione; tuttavia devono monitorare l’andamento economico, poiché se il reddito effettivo supera del 30% quello concordato, il vantaggio cessa e si applicano sanzioni. Inoltre, se la forma societaria viene modificata (ad esempio da società di persone a impresa individuale) la partecipazione al CPB termina .

4.3 Definizione agevolata degli avvisi bonari

Per gli avvisi bonari emessi a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972), la legge consente di definire l’irregolarità con sanzioni ridotte a 1/9 del minimo. Le società di telemarketing che ricevono un avviso bonario per errori aritmetici nella dichiarazione o per mancato pagamento possono versare l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta entro il termine indicato per evitare l’iscrizione a ruolo e ulteriori sanzioni. Se l’azienda aderisce alla rottamazione o a un piano di rateizzazione, gli avvisi bonari compresi nel periodo definito vengono automaticamente inclusi.

4.4 Transazione fiscale nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione

Le imprese di telemarketing che versano in uno stato di crisi conclamata possono ricorrere alla transazione fiscale nell’ambito di un concordato preventivo (art. 182-ter della legge fallimentare) o degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 63 CCII). La transazione fiscale consente di proporre all’Agenzia delle Entrate la falcidia di imposte, sanzioni e interessi e la dilazione dei versamenti. L’approvazione richiede il parere dell’Amministrazione, che solitamente accetta la proposta se è più conveniente del fallimento e se rispetta determinate percentuali minime. La procedura può essere integrata con l’esdebitazione dell’imprenditore individuale (art. 278 e seguenti CCII), che consente di liberarsi dai debiti residui dopo la liquidazione.

4.5 Sovraindebitamento e esdebitazione dell’incapiente

Per le società di persone e per gli imprenditori individuali che svolgono attività di telemarketing, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre strumenti di composizione della crisi come il piano del consumatore e il concordato minore. L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) è stata modificata nel 2024 e nel 2025: la procedura può essere utilizzata una sola volta nella vita del debitore e richiede che l’OCC notifichi ai creditori le PEC; un fondo statale copre le spese di procedura . Questi strumenti consentono di ottenere la cancellazione dei debiti fiscali e commerciali non soddisfatti, favorendo una ripartenza dell’attività.

4.6 Piani di rateizzazione e richiesta di sospensione

Quando il debito fiscale è iscritto a ruolo, la società può richiedere ad Agenzia Entrate Riscossione la rateizzazione fino a 72 rate per importi sino a 60.000 euro, con possibilità di estendere il piano a 120 rate in presenza di comprovate difficoltà economiche. Inoltre, può chiedere la sospensione della cartella se ritiene che vi sia prescrizione, doppia imposizione o se l’atto è stato annullato. La presentazione dell’istanza sospende temporaneamente le procedure esecutive. Per i debiti previdenziali verso l’INPS è prevista un’analoga rateizzazione.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Le società di telemarketing devono adottare una gestione contabile e fiscale rigorosa per prevenire contestazioni e per difendersi efficacemente in caso di accertamento. Ecco alcuni errori frequenti da evitare e consigli pratici:

  • Mancanza di documentazione: conservare tutti i contratti con i committenti, i mandati dei call center, le registrazioni delle chiamate, le fatture e i documenti di trasporto. La mancanza di prova dell’attività svolta può portare a recuperi presuntivi.
  • Utilizzo promiscuo dei conti correnti: evitare di miscelare incassi della società con conti personali dei soci o degli amministratori; i versamenti e i prelievi non giustificati vengono presunti redditi tassabili .
  • Omettere la privacy e il Registro delle opposizioni: l’attività di telemarketing è regolata dal Codice della privacy e dal Registro pubblico delle opposizioni (RPO). È necessario verificare le liste di numeri contattabili e conservare le prove del rispetto delle disposizioni. La violazione può comportare sanzioni del Garante privacy e essere considerata aggravante nell’ambito dell’accertamento.
  • Ignorare la notifica o tardare nel reagire: molti contribuenti non si attivano subito dopo aver ricevuto un PVC o un avviso, perdendo i termini per presentare osservazioni o ricorsi. L’assistenza di un professionista fin dall’inizio permette di individuare eventuali vizi e di predisporre la documentazione necessaria.
  • Non pianificare il carico fiscale: un bilancio previsionale e la consulenza di un commercialista esperto consentono di determinare l’imposta dovuta e di evitare scostamenti che possono far scattare controlli.
  • Non considerare gli strumenti deflattivi: molte società evitano l’accertamento con adesione per timore di ammettere la violazione. In realtà, la definizione agevolata può ridurre notevolmente le sanzioni e prevenire contenziosi lunghi e costosi.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione dei principali riferimenti normativi, termini e strumenti difensivi, presentiamo alcune tabelle sintetiche.

Tabella 1 – Principali norme applicabili agli accertamenti fiscali

NormaOggettoPunti salienti
L. 212/2000, art. 12Accessi, ispezioni e verificheOrari di accesso limitati; diritto all’assistenza; durata massima 30 + 30 giorni; contraddittorio di 60 giorni
L. 212/2000, art. 6-bisPrincipio del contraddittorioObbligo generalizzato di contraddittorio con preavviso di 60 giorni; annullabilità dell’atto in caso di violazione
D.P.R. 600/1973, art. 32Poteri di accertamento e dati bancariPresunzione di reddito per prelevamenti/versamenti non giustificati; soglia 1.000 € al giorno o 5.000 € al mese
D.P.R. 600/1973, art. 39Rettifica e accertamentoPossibilità di accertamento induttivo se le scritture sono inattendibili; presunzioni gravi, precise e concordanti
D.P.R. 600/1973, art. 43Termini di decadenza5 anni per dichiarazioni presentate; 7 anni per omesse/nulla dichiarazione
D.Lgs. 218/1997, art. 6-7Accertamento con adesioneIstanza sospende i termini per 90 giorni; riduzione sanzioni fino a un terzo; rateizzazione
D.P.R. 602/1973, art. 36Responsabilità liquidatori e sociLiquidatore responsabile per imposte; soci responsabili per somme ricevute nei due anni precedenti
D.P.R. 633/1972, art. 52Accesso domiciliareNecessità di decreto motivato del magistrato con gravi indizi

Tabella 2 – Termini principali

FaseTermineRiferimento
Presentazione osservazioni dopo PVC60 giorniL. 212/2000, art. 12
Notifica avviso di accertamentoEntro 5 o 7 anni dalla dichiarazioneD.P.R. 600/1973, art. 43
Ricorso contro avviso60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Istanza di adesioneEntro il termine per impugnare; sospensione 90 giorniD.Lgs. 218/1997
Rottamazione-quinquiesDomanda entro 30 aprile 2026L. 199/2025
Concordato preventivo biennaleAnno di adesione e due anni di validitàD.Lgs. 13/2024

Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici

StrumentoVantaggiLimiti
Ricorso tributarioPossibilità di annullare l’atto; sospensiva; tutela giurisdizionaleProcedura lunga; costi legali; esito incerto
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte a un terzo; pagamento rateale; evita contenziosoNecessaria disponibilità a riconoscere parzialmente il debito
Rottamazione-quater/quiquiesEstinzione dei carichi senza sanzioni e interessi; sospensione procedure esecutiveNecessità di pagare l’imposta in tempi definiti; esclusione di alcune tipologie di debiti
Concordato preventivo biennalePredeterminazione del reddito; riduzione dei controlliDecadenza se scostamento > 30%; non applicabile a soggetti che mutano forma giuridica
Esdebitazione dell’incapienteCancellazione dei debiti residui dopo la liquidazioneAccesso limitato a una sola volta; riservato a persone fisiche o a soci illimitatamente responsabili

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo a 20 domande ricorrenti poste dalle società di telemarketing alle prese con un accertamento fiscale. Le risposte sono formulate in modo pratico e basate sulla normativa vigente.

1. Cosa deve contenere il verbale di constatazione?
Il verbale deve indicare i motivi dell’accesso, le operazioni compiute, gli elementi riscontrati e le contestazioni mosse. Deve essere consegnata copia al contribuente, che può firmare con riserva. Il verbale segna l’inizio del termine di 60 giorni per presentare osservazioni .

2. Posso far assistere la mia società da un professionista durante la verifica?
Sì. L’art. 12 dello Statuto prevede espressamente che il contribuente può farsi assistere da un professionista di fiducia durante le verifiche e gli accessi . È consigliabile avere un avvocato o un commercialista presente per monitorare gli atti compiuti.

3. L’Agenzia può accedere al mio domicilio senza autorizzazione?
No. Per entrare in locali adibiti ad abitazione è necessario un decreto motivato del pubblico ministero che attesti la presenza di gravi indizi . Un accesso senza decreto è illegittimo.

4. Sono obbligato a consegnare documenti e contabilità?
Sì. Gli ispettori possono richiedere l’esibizione di libri e registri contabili; tuttavia, per ottenere la copia di dati bancari è necessaria una specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 32. È bene consegnare solo i documenti richiesti e fare menzione di eventuali contestazioni nelle osservazioni.

5. Se non presento il ricorso entro 60 giorni, cosa succede?
Il termine è perentorio: l’avviso diviene definitivo e non potrà più essere impugnato. È tuttavia possibile ricorrere all’autotutela per errori manifesti, ma la sua accettazione è discrezionale.

6. La mancanza del contraddittorio comporta sempre l’annullamento dell’accertamento?
Dopo il 2024, sì: l’art. 6-bis prevede l’annullabilità di tutti gli atti privi di contraddittorio . Per gli atti emessi prima, l’annullamento si ottiene solo se il contraddittorio era obbligatorio (imposte armonizzate o accessi) e se si dimostra la non pretestuosità delle osservazioni .

7. Cosa si intende per “gravi indizi” nel decreto di accesso domiciliare?
Sono elementi concreti che fanno ritenere la sussistenza di violazioni tributarie. Devono essere esplicitati nel decreto del magistrato; formule vaghe o stereotipate non sono sufficienti .

8. Posso registrare gli ispettori durante la verifica?
È possibile registrare conversazioni e filmare a fini di tutela, purché non si ostacolino le operazioni e si rispettino le norme sulla privacy dei funzionari. Le registrazioni possono essere utili per dimostrare eventuali abusi.

9. Se l’accertamento riguarda più anni, come viene calcolato il termine di decadenza?
Il termine decorre singolarmente per ciascun periodo d’imposta: ad esempio, un accertamento relativo al 2021 deve essere notificato entro il 31 dicembre 2026, mentre per il 2022 il termine scade il 31 dicembre 2027. Se la dichiarazione è omessa, il termine è esteso a sette anni .

10. È vero che i prelevamenti sui conti dei soci sono considerati ricavi?
Per l’Agenzia, i prelevamenti non giustificati sui conti di soci e amministratori costituiscono presunti ricavi della società se la contabilità è inattendibile. È pertanto necessario documentare la provenienza delle somme e distinguerle dalle entrate aziendali .

11. Il verbale deve essere firmato per essere valido?
La firma del contribuente non è condizione di validità, ma l’ispettore deve attestare il rifiuto o l’impossibilità di firmare. In ogni caso è utile firmare con riserva per poter sollevare contestazioni.

12. Posso chiedere una rateizzazione dell’avviso di accertamento?
L’avviso non può essere rateizzato, ma l’adesione all’accertamento con adesione consente di pagare in rate. Dopo l’iscrizione a ruolo, è possibile ottenere la rateizzazione con Agenzia Entrate Riscossione fino a 72 o 120 rate a seconda dell’importo.

13. Se accetto il concordato preventivo biennale posso essere comunque controllato?
I controlli ordinari sull’anno concordato sono limitati, ma l’Agenzia può verificare la corretta applicazione delle condizioni. Se il reddito effettivo supera del 30% quello concordato, il concordato cessa .

14. Le sanzioni penali vengono annullate se pago?
No. Il pagamento del tributo e delle sanzioni amministrative non estingue i reati tributari. Tuttavia può costituire una circostanza attenuante e, in alcuni casi, può evitare l’applicazione di misure cautelari.

15. Posso utilizzare le perdite fiscali per ridurre l’imponibile dell’accertamento?
Le perdite pregresse possono essere portate in compensazione solo se correttamente dichiarate e se non sussistono violazioni che ne escludono l’utilizzo. È necessario documentare l’esistenza delle perdite e il loro ammontare.

16. In quali casi posso rivolgermi all’autotutela?
Quando emergono errori di calcolo, duplicazioni, mancata considerazione di pagamenti effettuati, o se vi sono sentenze di merito favorevoli. La richiesta non sospende i termini di pagamento ma può portare all’annullamento parziale o totale dell’atto.

17. La rottamazione cancella anche i debiti verso l’INPS?
Sì, la rottamazione-quinquies comprende i carichi affidati alla riscossione per contributi previdenziali dovuti all’INPS, purché non derivanti da accertamenti (cartelle) dell’Istituto .

18. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
La decadenza dalla rottamazione fa rivivere il debito originario con sanzioni e interessi; non è possibile rateizzare nuovamente il carico decaduto. Tuttavia, la nuova rottamazione-quinquies consente di includere debiti già oggetto di precedenti definizioni non pagate .

19. È possibile costituire fondi rischi per coprire eventuali accertamenti?
Sì, a bilancio è possibile iscrivere un fondo per rischi e oneri relativo a contenziosi fiscali probabili; ciò consente di accantonare utili e mitigare l’impatto economico dell’accertamento.

20. Un socio può essere chiamato a rispondere personalmente?
In caso di liquidazione della società, i soci che hanno ricevuto somme nei due anni precedenti o durante la liquidazione rispondono verso l’Erario fino alla concorrenza di quanto percepito . Inoltre, gli amministratori o liquidatori che distribuiscono il patrimonio prima di aver saldato i debiti tributari sono personalmente responsabili .

8. Simulazioni pratiche e casi reali

Per rendere più comprensibile l’impatto di un accertamento e delle possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su ipotesi di pura fantasia ma realistici per una società di telemarketing.

Esempio 1 – Accertamento per ricavi non dichiarati con adesione

Una società di telemarketing X riceve nel 2026 un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2023. L’ufficio contesta ricavi non dichiarati per 200.000 €, determinati sulla base di versamenti sui conti correnti non giustificati. L’imposta calcolata su tali ricavi è pari a 60.000 € e le sanzioni applicabili sono del 90%, per un totale di 54.000 €. Gli interessi ammontano a 6.000 €. La società, riconoscendo parzialmente l’errore, presenta istanza di accertamento con adesione.

Durante la trattativa si concorda che i ricavi occulti effettivi sono 150.000 €; di conseguenza, l’imposta scende a 45.000 €. Le sanzioni vengono ridotte a un terzo (30.000 € → 10.000 €). L’importo complessivo da pagare è quindi 45.000 € (imposta) + 10.000 € (sanzione ridotta) + 6.000 € (interessi) = 61.000 €. La società può rateizzare l’importo in otto rate trimestrali. Rispetto alla pretesa iniziale di 120.000 €, il risparmio complessivo è di 59.000 €.

Esempio 2 – Accesso domiciliare illegittimo

Una piccola azienda di telemarketing Y, gestita da due soci che lavorano da casa, subisce un accesso domiciliare nel 2025. Gli ispettori esibiscono un decreto generico del pubblico ministero che non indica i gravi indizi. Vengono sequestrati documenti che portano alla contestazione di ricavi non dichiarati per 100.000 €. La società presenta ricorso eccependo l’illegittimità dell’accesso, poiché il decreto non era motivato. La Corte di Giustizia Tributaria annulla l’accertamento, in quanto il decreto non specificava i gravi indizi e il giudice non aveva potuto verificarne la fondatezza . L’esito dimostra l’importanza di verificare sempre la regolarità degli accessi domiciliari.

Esempio 3 – Rottamazione-quinquies

L’impresa Z opera nel telemarketing dal 2005 e ha accumulato cartelle esattoriali relative a contributi previdenziali e IVA per un totale di 150.000 €, affidate alla riscossione nel periodo 2008-2017. Nel 2026 decide di aderire alla rottamazione-quinquies. Presenta domanda entro il 30 aprile 2026 . L’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica che le imposte (senza interessi e sanzioni) ammontano a 90.000 €, le spese di procedura a 3.000 € e che il debito può essere pagato in cinque rate semestrali con interessi al 3% dal 1° agosto 2026 . La società accetta e risparmia così 57.000 € di sanzioni e interessi.

Conclusione

L’accertamento fiscale è una fase delicata per qualsiasi impresa, ma per le società di telemarketing – che gestiscono un elevato volume di transazioni e contatti con la clientela – può rappresentare una minaccia gravissima per la continuità aziendale. Tuttavia, come abbiamo visto in questa guida, il nostro ordinamento riconosce al contribuente numerosi diritti: dal contraddittorio preventivo alla tutela della privacy, dall’accertamento con adesione alla rottamazione dei debiti. La giurisprudenza più recente ha rafforzato l’effettività di questi diritti, annullando gli atti impositivi emanati senza adeguate garanzie (si pensi alla nullità degli accessi domiciliari privi di motivazione o alla necessità di dimostrare la non pretestuosità delle contestazioni). Il punto di forza della difesa sta nel conoscere le norme, vigilare sui termini e presentare tempestivamente memorie e ricorsi. È altresì fondamentale valutare la convenienza delle soluzioni agevolative – rottamazioni, concordati preventivi, transazioni fiscali – che permettono di uscire dal contenzioso con costi ridotti.

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