Accertamento fiscale a un minimarket: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Un accertamento fiscale rappresenta un momento di forte tensione per qualsiasi imprenditore, ma per chi gestisce un piccolo minimarket può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Alla base dell’attività ispettiva vi sono molteplici norme che disciplinano i poteri dell’Amministrazione finanziaria e i diritti del contribuente. Tuttavia, l’assenza di una corretta informazione e la complessità delle procedure possono indurre il titolare di un minimarket a compiere errori decisivi: cedere alle richieste del Fisco senza aver valutato la legittimità dell’atto, non impugnare nei termini o non cogliere opportunità di definizione agevolata. Tali comportamenti, spesso dettati da paura o disinformazione, rischiano di aggravare la posizione del contribuente, portando a sanzioni, interessi e azioni esecutive che potrebbero essere evitate.

L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa, aggiornata e operativa a chi gestisce un minimarket e si trova destinatario di un accertamento o di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. L’analisi prende le mosse dalle norme vigenti – dal D.P.R. 600/1973 sull’accertamento delle imposte sui redditi, al D.P.R. 633/1972 sull’IVA, passando per lo Statuto dei diritti del contribuente e la recente riforma dell’accertamento introdotta dal D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 – per poi esaminare le pronunce più recenti della giurisprudenza di legittimità e le opportunità derivanti dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) che ha istituito la Rottamazione‐quinquies, nonché gli strumenti alternativi offerti dalla Legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento e dal D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo articolo illustreremo come l’Avv. Monardo e il suo staff possano supportare un minimarket nella gestione di un accertamento: dall’analisi degli atti alla contestazione dei vizi, dalla sospensione delle pretese alla predisposizione di piani di rientro, fino alla tutela giudiziale e alla negoziazione stragiudiziale. Alla fine della guida troverete un form per contattare direttamente lo studio per una consulenza personalizzata.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Le principali fonti normative

  1. D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. Esso conferisce all’Amministrazione finanziaria ampi poteri istruttori (richieste di informazioni, questionari, verifiche) e consente di adottare accertamenti analitico‐induttivi quando mancano o sono inattendibili le scritture contabili. L’articolo 39 prevede che l’Ufficio possa determinare il reddito d’impresa anche sulla base di dati raccolti o presunzioni semplici quando il contribuente non esibisce i libri o sono inattendibili . Nel caso di minimarket, la mancata tenuta di registri o l’errata contabilizzazione degli incassi può portare a un accertamento induttivo.
  2. D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Testo unico IVA) – detta le regole sull’accertamento dell’IVA e prevede poteri di accesso e ispezione. L’articolo 52 autorizza gli uffici IVA a disporre accessi presso i locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale per effettuare ispezioni documentali; gli operatori devono essere muniti di autorizzazione e, per entrare in locali adibiti anche ad abitazione, è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica . Se l’accesso riguarda un locale adibito a studio professionale o negozio, deve avvenire alla presenza del titolare o di un suo delegato . Questa norma è richiamata anche per l’accertamento delle imposte sui redditi.
  3. Legge 27 luglio 2000 n. 212 – Statuto dei diritti del contribuente – la riforma fiscale del 2023‐2024 ha introdotto l’articolo 6‐bis che sancisce il principio del contraddittorio: tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’Amministrazione deve comunicare al contribuente uno schema d’atto e assegnargli un termine (almeno sessanta giorni) per controdedurre ed eventualmente accedere agli atti . Gli atti automatizzati e di semplice liquidazione sono esclusi . La novella comporta che i minimarket hanno diritto a essere interpellati prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, tranne nei casi in cui la legge preveda diversamente.
  4. D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 – attua la riforma dell’accertamento e introduce il concordato preventivo biennale. Il decreto stabilisce che l’invito alla presentazione di istanza di accertamento con adesione deve essere inserito nell’avviso di accertamento . L’ufficio, contestualmente alla notifica dell’avviso, deve comunicare un invito a comparire che indica i periodi di imposta oggetto di accertamento, il giorno e il luogo per definire l’adesione e le maggiori imposte e sanzioni pretese . Il contribuente può chiedere la formulazione di una proposta di accertamento con adesione entro il termine di presentazione del ricorso e, nei casi in cui sia stato notificato uno schema d’atto ai sensi dello Statuto del contribuente, può presentare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione . L’istanza sospende i termini di impugnazione per novanta giorni e consente la definizione con pagamento anche rateale .
  5. Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – introduce la Rottamazione‐quinquies per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate–Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I debiti relativi a omesso versamento di imposte derivanti da controlli automatici e formali (art. 36‐bis e 36‐ter del D.P.R. 600/1973 e art. 54‐bis e 54‐ter del D.P.R. 633/1972) e i contributi INPS non versati possono essere estinti versando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali fino a maggio 2035 ; in caso di rateazione è dovuto un interesse annuo del 3% a decorrere dal 1° agosto 2026 . La presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026 comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e blocca nuove azioni esecutive .
  6. Legge 27 gennaio 2012 n. 3 – disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio) e l’esdebitazione del debitore incapiente. Anche i piccoli imprenditori non fallibili, come i titolari di minimarket, possono accedere a queste procedure per ottenere una ristrutturazione del debito o la cancellazione dei debiti residui.
  7. D.L. 24 agosto 2021 n. 118 (convertito in L. 21 ottobre 2021 n. 147) – introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa. Il nuovo istituto, integrato nel Codice della crisi, consente agli imprenditori in squilibrio patrimoniale di chiedere a una Commissione nominata presso la Camera di commercio la nomina di un esperto che li assista nelle trattative con i creditori . L’esperto è individuato da una commissione composta da un magistrato, un rappresentante della Camera di commercio e un membro designato dal prefetto . La procedura consente di ottenere misure premiali: riduzione delle sanzioni tributarie, riduzione degli interessi sui debiti fiscali e rateizzazioni; durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa e può chiedere misure protettive del patrimonio .

Pronunce giurisprudenziali rilevanti

Le sentenze della Corte di Cassazione offrono interpretazioni preziose per valutare la legittimità degli accertamenti. Di seguito alcune decisioni recenti che riguardano i temi oggetto di questo articolo:

  • Ordinanza Cassazione 23 giugno 2025 n. 16795 – La quinta sezione tributaria ha ribadito che gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono effettuare accessi nei locali dove si svolge l’attività commerciale, ma devono essere muniti di apposita autorizzazione e, per accedere in locali adibiti anche ad abitazione, è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica . Per ispezionare documenti coperti da segreto professionale occorre sempre l’autorizzazione del Procuratore o di un giudice . La pronuncia conferma l’obbligo di rispettare le garanzie previste dall’art. 52 del D.P.R. 633/1972 e dalla Costituzione.
  • Ordinanza Cassazione 24 giugno 2025 n. 16897 – La Corte ha stabilito che la mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’elenco degli operatori del settore da cui l’Amministrazione ha tratto la percentuale di redditività media non determina un vizio motivazionale: è sufficiente che l’atto indichi la percentuale applicata e la modalità di individuazione; la verifica dell’attendibilità dei dati sarà effettuata nel giudizio di merito . La sentenza sottolinea però che il giudice tributario, qualora ritenga in parte infondato l’accertamento induttivo, non può limitarsi ad annullarlo integralmente ma deve rideterminare la pretesa entro i limiti delle prove in atti .
  • Ulteriori pronunce: nel 2025 la Corte ha chiarito che l’obbligo di contraddittorio sancito dall’art. 6‐bis si applica agli atti impositivi autonomamente impugnabili, mentre non riguarda gli atti automatizzati e quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione . Le Sezioni Unite (sentenze 20025/2010 e successive) hanno ribadito la legittimità dell’accertamento induttivo quando il contribuente non tiene o non esibisce le scritture contabili .

Queste decisioni, insieme alle normative, costituiscono il quadro di riferimento per valutare la legittimità di un accertamento e per costruire una difesa efficace.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Quando un minimarket riceve un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione (PVC) al termine di un accesso, è fondamentale seguire alcune fasi operative per tutelare i propri diritti. Di seguito una procedura dettagliata.

1. Verifica preliminare dell’atto

  • Identificare la tipologia di atto: avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, avviso di recupero crediti non versati o atto di contestazione di sanzioni. Ogni atto ha propri termini di impugnazione e può essere preceduto (o meno) dal contraddittorio.
  • Controllare la motivazione: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La mancata motivazione o l’assenza di elementi essenziali (ad esempio il metodo induttivo utilizzato) costituiscono motivo di nullità. La Cassazione ha affermato che non è necessario allegare tutti i documenti di calcolo, ma l’Ufficio deve specificare la percentuale di redditività e la modalità di determinazione .
  • Verificare il rispetto del contraddittorio: se l’atto non rientra tra quelli esclusi dall’art. 6‐bis (atti automatizzati, ecc.), deve essere preceduto dalla comunicazione dello schema d’atto e dal termine per controdedurre . L’assenza del contraddittorio rende l’atto annullabile.
  • Controllare la delega o l’autorità che ha firmato: l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio competente o da un delegato con atto interno. In mancanza, l’atto è nullo.

2. Richiesta di accesso agli atti e osservazioni

Il contribuente ha diritto di conoscere gli elementi posti a fondamento dell’accertamento. Dopo la notifica dello schema d’atto (o dell’avviso), può:

  • Presentare osservazioni e richieste di accesso. La riforma del 2023/2024 prevede che lo schema d’atto venga comunicato con un termine di almeno sessanta giorni per controdedurre . Durante tale periodo, l’imprenditore può consultare il fascicolo per acquisire i documenti e predisporre una difesa.
  • Richiedere l’accertamento con adesione. Ai sensi del D.Lgs. 13/2024, il contribuente può presentare istanza di adesione entro il termine di impugnazione dell’avviso . L’istanza sospende i termini e consente la negoziazione con l’Ufficio, portando potenzialmente a una riduzione delle sanzioni (generalmente a un terzo) e al pagamento rateale . Se l’avviso è stato preceduto dal contraddittorio (art. 6‐bis), l’istanza può essere presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema .

3. Valutare la legittimità delle prove raccolte durante l’accesso

L’art. 52 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che gli accessi nei locali commerciali devono essere autorizzati e che per l’ingresso in locali adibiti anche ad abitazione occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica . L’Ordinanza n. 16795/2025 ha ribadito che, nel caso di documenti coperti da segreto professionale (ad esempio, un minimarket che ospita uno studio professionale nella stessa unità immobiliare), i verificatori devono munirsi di autorizzazione per l’esame di tali documenti . Nel caso di minimarket, le verifiche riguardano in genere la regolare emissione di scontrini, la corretta registrazione dei corrispettivi e l’osservanza della disciplina IVA.

Durante l’accesso la Guardia di Finanza può utilizzare questionari e richiedere dati da banche e assicurazioni; l’art. 33 del D.P.R. 600/1973 autorizza l’Ufficio a raccogliere dati dai fornitori e dalle banche . Eventuali violazioni di segretezza devono essere contestate tempestivamente.

4. Decidere se impugnare o aderire

Alla luce dei rilievi e delle prove, il contribuente deve valutare se:

  1. Aderire all’accertamento: l’adesione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo, la possibilità di rateizzare le somme fino a 8 rate trimestrali o 16 per importi superiori , e l’immediata estinzione del contenzioso. È consigliata quando i rilievi sono fondati e il contribuente può beneficiare di un abbattimento significativo delle sanzioni.
  2. Impugnare l’atto: il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (già Commissione tributaria). È opportuno impugnare quando l’atto presenta vizi di forma (assenza di motivazione, notificazione tardiva), errori nel calcolo delle imposte o violazioni delle norme sul contraddittorio. La recente giurisprudenza evidenzia che il giudice deve eventualmente rideterminare l’imposta e non limitarsi all’annullamento totale .
  3. Richiedere la sospensione: in presenza di gravi e fondati motivi, è possibile chiedere la sospensione dell’atto sia in sede amministrativa (con istanza motivata) sia in sede giudiziale (cautelare). La sospensione impedisce all’Agenzia Entrate Riscossione di procedere ad iscrizioni ipotecarie o pignoramenti fino alla decisione.

5. Gestire la riscossione

Se l’accertamento diventa definitivo (perché si aderisce o non si impugna nei termini), l’importo accertato viene iscritto a ruolo. Il contribuente riceve una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo e deve effettuare il versamento entro i termini. In caso di difficoltà finanziarie, esistono diverse soluzioni:

  • Rottamazione‐quinquies: come indicato, permette di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando solo il capitale e le spese . Possono rientrare anche somme relative ad avvisi bonari se non pagate. Per aderire occorre presentare la domanda entro il 30 aprile 2026; la prima rata scade il 31 luglio 2026 e il pagamento può essere dilazionato in 54 rate . La domanda sospende le procedure esecutive e gli obblighi di pagamento .
  • Definizione agevolata dei tributi locali: la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la facoltà per gli enti locali di prevedere una definizione agevolata delle proprie entrate, con riduzione o esclusione di sanzioni e interessi . Ciò può riguardare IMU, TARI e altre entrate patrimoniali, a condizione che l’ente adotti uno specifico regolamento.
  • Rateizzazione delle cartelle: l’Agenzia Entrate Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 120 rate mensili in caso di comprovata difficoltà economica. Per debiti inferiori a 120 mila euro è possibile accedere automaticamente, mentre per importi superiori occorre presentare un’istanza con la documentazione finanziaria.
  • Procedure di sovraindebitamento: i titolari di minimarket non fallibili possono chiedere l’accesso alle procedure previste dalla Legge 3/2012: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore (per imprenditori sotto forma di ditte individuali) o liquidazione controllata del patrimonio. Tali procedure consentono di ristrutturare i debiti fiscali ottenendo riduzioni consistenti, sospensioni delle azioni esecutive e, in caso di esdebitazione, la cancellazione del residuo.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa: per imprese in forma societaria, la nomina di un esperto ai sensi del D.L. 118/2021 permette di negoziare con i creditori un percorso di risanamento e ottenere misure protettive, inclusa la riduzione delle sanzioni tributarie e la rateizzazione dei debiti .

Difese e strategie legali per minimarket

Contestazione dei vizi formali

Una delle prime linee di difesa consiste nel verificare se l’avviso di accertamento è stato emesso e notificato in conformità alle norme procedurali. I principali vizi che possono essere fatti valere sono:

  • Violazione del contraddittorio: l’atto impositivo autonomamente impugnabile deve essere preceduto da contraddittorio effettivo; in caso contrario è annullabile . Se il contraddittorio è stato svolto ma l’Ufficio non ha risposto alle osservazioni, la motivazione dell’atto deve spiegare perché non le ha accolte .
  • Notifica intempestiva: gli avvisi devono essere notificati entro il termine di decadenza (in genere 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione). Il D.Lgs. 13/2024 proroga di 120 giorni il termine di notifica se tra la data di comparizione per l’adesione e quella di decadenza residuano meno di 90 giorni . Una notifica oltre il termine rende l’atto nullo.
  • Difetto di motivazione: la motivazione deve indicare gli elementi su cui si fonda l’accertamento e il metodo induttivo. La Cassazione ha precisato che l’Ufficio non è tenuto a comunicare gli elenchi degli operatori da cui trae le medie di redditività, ma deve specificare la percentuale applicata e come è stata calcolata . La mancata indicazione rende l’avviso illegittimo.
  • Vizi nell’autorizzazione all’accesso: se l’accertamento deriva da un accesso illegittimo (assenza di autorizzazione del Procuratore per i locali misti, violazione del segreto professionale), le prove raccolte sono inutilizzabili .

Contestazione dei vizi sostanziali

Oltre agli aspetti formali, l’imprenditore può contestare il merito della pretesa fiscale:

  • Dimostrare l’inattendibilità del metodo induttivo: quando l’Ufficio ricorre ad accertamenti analitico‐induttivi (ad esempio, applica al minimarket una percentuale di ricarico media del settore), il contribuente può dimostrare che l’attività ha caratteristiche peculiari (ubicazione in zona periferica, prezzi calmierati, vendite promozionali) e documentare costi e ricavi reali. La giurisprudenza richiede che l’accertamento induttivo tenga conto della situazione economica concreta .
  • Produzione di documenti e memorie: è fondamentale conservare gli scontrini, i registratori telematici, le fatture di acquisto e i corrispettivi. In sede di contraddittorio o giudizio, tali documenti possono dimostrare la legittimità delle registrazioni contabili.
  • Contestare la qualificazione giuridica: ad esempio, se l’Ufficio riclassifica come “cessioni” importi che derivano da carte di credito prepagate o da servizi accessori (pagamento bollette, ricariche telefoniche), occorre dimostrare la natura di mero transito contabile e l’assenza di ricavi.

Strategie processuali

Nel presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria è utile considerare:

  • Istanza di conciliazione giudiziale: il processo tributario prevede la possibilità di conciliare la controversia in primo grado. La conciliazione comporta la riduzione a un terzo delle sanzioni e il pagamento rateale. Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 13/2024, la conciliazione giudiziale è incentivata e può essere proposta fino all’udienza di discussione.
  • Prova di resistenza: se il vizio riguarda la violazione del contraddittorio, l’Ufficio può dimostrare che la partecipazione del contribuente non avrebbe mutato il risultato (prova di resistenza). Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la prova deve essere concreta; il contribuente, per contrastarla, deve indicare quali elementi avrebbe potuto dedurre se ascoltato.
  • Ricorso alla giurisprudenza: richiamare le pronunce favorevoli (ad esempio, la nullità degli accessi privi di autorizzazione) rafforza la tesi difensiva.

Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate e procedure di crisi

Rottamazione‐quinquies e definizione agevolata

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle, la Rottamazione‐quinquies. Essa si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e consente di estinguere i debiti pagando solo l’imposta o il contributo, senza sanzioni e interessi . Sono inclusi gli importi derivanti da avvisi bonari, ma sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti esecutivi o da procedure di recupero di aiuti di Stato. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e il primo o unico versamento entro il 31 luglio 2026. In caso di rateazione, il piano si articola su 54 rate bimestrali e prevede un tasso del 3% . Durante l’esame della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive .

Oltre alla rottamazione, la Legge di Bilancio consente agli enti locali di introdurre definizioni agevolate per IMU, TARI e altre entrate proprie, con riduzione di sanzioni e interessi . È quindi opportuno verificare i regolamenti adottati dal Comune di riferimento.

Ravvedimento operoso e regolarizzazione degli errori

Prima che venga notificato un avviso di accertamento, il contribuente può correggere spontaneamente violazioni e omissioni tramite il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Per i minimarket può essere utile regolarizzare errori nel versamento dell’IVA o nelle ritenute presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta con sanzioni ridotte. Dal 1° settembre 2024, le sanzioni per omesso versamento sono state ridotte dal 30% al 10% (con diminuzione proporzionale in caso di ravvedimento), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 87/2024 (riforma delle sanzioni amministrative).

Procedure di sovraindebitamento

La Legge 3/2012, integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, consente alle persone fisiche, ai professionisti e ai piccoli imprenditori non assoggettabili a fallimento di risolvere situazioni di indebitamento eccessivo. Le procedure principali sono:

  • Accordo di composizione della crisi: è un contratto tra il debitore e i creditori che, se approvato dal giudice, permette di ristrutturare i debiti con riduzioni e dilazioni. Richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti.
  • Piano del consumatore: riservato ai consumatori o agli imprenditori minori, consente di presentare al giudice un piano di pagamento sostenibile senza l’approvazione dei creditori. È idoneo per i titolari di minimarket in forma individuale.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: comporta la vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori e, a seguito, l’esdebitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui per chi non dispone di alcun patrimonio.

Il ricorso a queste procedure permette di bloccare pignoramenti e ipoteche, definire i debiti fiscali con falcidia delle sanzioni e interessi e ripartire su basi sostenibili. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani, assicurando il rispetto della normativa e la tutela del patrimonio.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in forma societaria, il D.L. 118/2021 introduce la composizione negoziata, una procedura extragiudiziale che mira al risanamento tramite un negoziato assistito da un esperto indipendente nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di commercio . Il procedimento inizia con la presentazione dell’istanza attraverso la piattaforma telematica e la predisposizione di un test sulla perseguibilità del risanamento. L’esperto affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori; nel frattempo, è possibile richiedere misure protettive (blocco delle azioni esecutive) e accedere a riduzioni di sanzioni tributarie e interessi . L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, assiste le imprese in questa procedura, con l’obiettivo di raggiungere accordi che permettano la prosecuzione dell’attività.

Errori comuni e consigli pratici

Durante un accertamento fiscale, i gestori di minimarket possono commettere errori che compromettono la loro posizione difensiva. I più frequenti sono:

  1. Non documentare i corrispettivi: il registratore telematico deve essere utilizzato correttamente e i corrispettivi devono essere trasmessi quotidianamente. L’omessa trasmissione può comportare sanzioni e sospensione dell’attività. Conservate gli scontrini e le ricevute dei corrispettivi.
  2. Non rispondere agli inviti: ignorare un invito a comparire o a fornire informazioni può portare all’emissione di un accertamento induttivo. Rispondete sempre per iscritto alle richieste, magari con l’assistenza di un professionista.
  3. Firmare verbali senza osservazioni: durante gli accessi della Guardia di Finanza, il titolare può rilasciare dichiarazioni spontanee. Evitate di firmare verbali con dichiarazioni errate; chiedete sempre di inserire riserve e osservazioni, soprattutto se non avete potuto consultare la documentazione.
  4. Non conservare le fatture e le distinte: le spese per l’acquisto della merce devono essere documentate. Se l’Ufficio non trova le fatture, può contestare un ricarico medio più elevato.
  5. Perdere i termini di impugnazione: l’avviso di accertamento deve essere impugnato entro 60 giorni (90 se è stato esperito l’accertamento con adesione). Annotate la data di notifica e consultate un professionista per depositare il ricorso nei termini.
  6. Non valutare le definizioni agevolate: spesso i contribuenti ignorano le opportunità offerte dalle rottamazioni o dai piani del consumatore. Informatevi sulle misure in vigore perché possono ridurre notevolmente il debito.
  7. Trascurare la gestione finanziaria: un piano di cassa adeguato consente di affrontare i pagamenti dovuti per l’adesione o la rateizzazione. Prevedete un budget per le imposte e le scadenze.
  8. Agire da soli: l’assistenza di un avvocato o commercialista esperto è fondamentale. Affidarsi a professionisti consente di individuare i vizi dell’atto e di negoziare con l’Amministrazione.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme di riferimento e contenuto essenziale

Fonte normativaOggetto e sintesiRiferimenti chiave
D.P.R. 600/1973Regola l’accertamento delle imposte sui redditi, conferendo all’Amministrazione poteri istruttori e prevedendo accertamenti induttivi in caso di mancata tenuta dei libri contabili. L’art. 39 consente di determinare il reddito sulla base di dati raccolti o presunzioni semplici in presenza di contabilità mancante .Arts. 32–43; art. 39 per gli accertamenti induttivi
D.P.R. 633/1972 (T.U. IVA)Disciplina l’imposta sul valore aggiunto e prevede poteri di accesso nei locali dell’impresa. L’art. 52 autorizza gli accessi e stabilisce che per entrare in locali anche adibiti ad abitazione occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica .Arts. 52, 54–55 (accertamenti IVA)
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)Introduce i diritti fondamentali del contribuente. L’art. 6‐bis, inserito dal D.Lgs. 13/2023, prevede l’obbligo di contraddittorio preventivo: gli atti impositivi devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo e la comunicazione dello schema d’atto deve assegnare almeno 60 giorni per controdedurre .Art. 6‐bis (contraddittorio); art. 7 (motivazione)
D.Lgs. 13/2024Attua la riforma dell’accertamento. Gli avvisi di accertamento devono contenere l’invito alla definizione con adesione . Il contribuente può presentare istanza di adesione entro il termine di ricorso e l’istanza sospende i termini . L’atto di accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare ed è rateizzabile .Artt. 5–7
Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025)Introduce la Rottamazione‐quinquies: definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 2000 al 2023. Si paga solo il capitale e le spese di notifica; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . La domanda sospende le procedure esecutive .Art. 1, commi 82–101
Legge 3/2012Norme su esdebitazione e composizione della crisi da sovraindebitamento. Prevede l’accordo di composizione, il piano del consumatore e la liquidazione controllata.Artt. 7–14
D.L. 118/2021Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa, con la nomina di un esperto. L’imprenditore può accedere a misure protettive e beneficiare di riduzioni di sanzioni e interessi .Art. 3 e ss.

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

Fase/attoTermine ordinarioNormativa
Presentazione della dichiarazione dei redditi (impresa individuale)30 novembre dell’anno successivoD.P.R. 600/1973
Notifica dell’avviso di accertamento31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (ottavo per omessa dichiarazione)D.P.R. 600/1973, art. 43
Controdeduzioni allo schema d’attoAlmeno 60 giorni dalla comunicazioneL. 212/2000, art. 6‐bis
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso (salvo sospensioni)D.Lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesioneEntro il termine di ricorso; sospende i termini per 90 giorniD.Lgs. 13/2024
Domanda di rottamazione‐quinquies30 aprile 2026L. 199/2025
Primo versamento rottamazione31 luglio 2026 (prima rata)L. 199/2025
Scadenza rate rottamazione54 rate bimestrali dal luglio 2026 al maggio 2035; interessi 3% dal 1° agosto 2026L. 199/2025

Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo a una serie di domande comuni che i titolari di minimarket si pongono in caso di accertamento fiscale.

  1. Cos’è un avviso di accertamento?
    È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente un maggior reddito o un’imposta non versata. L’avviso indica l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi e costituisce titolo esecutivo se non impugnato nei termini.
  2. L’Agenzia può entrare nel mio negozio senza autorizzazione?
    Gli impiegati dell’Amministrazione possono accedere ai locali commerciali per eseguire ispezioni, ma devono essere muniti di apposita autorizzazione dell’Ufficio . Se i locali sono anche abitazione, occorre l’autorizzazione del procuratore della Repubblica . L’accesso in assenza di autorizzazione può invalidare le prove raccolte.
  3. Sono obbligato a firmare il verbale della Guardia di Finanza?
    Non siete obbligati a firmare; potete rifiutare la firma o firmare con riserva indicando le vostre osservazioni. Firmare senza comprendere quanto si dichiara può compromettere la difesa.
  4. Cosa succede se non rispondo allo schema d’atto?
    Se lo schema d’atto è stato notificato ai sensi dell’art. 6‐bis, avete almeno 60 giorni per presentare osservazioni . Se non rispondete, l’Ufficio può emettere l’avviso, che sarà impugnabile ma privo del vostro contributo difensivo.
  5. Qual è il vantaggio dell’accertamento con adesione?
    La procedura consente di definire la lite pagando l’imposta e le sanzioni ridotte a un terzo, con possibilità di rateizzare fino a 8 o 16 rate . La definizione evita il contenzioso e blocca gli interessi di mora.
  6. Posso chiedere l’adesione dopo la notifica dell’avviso?
    Sì, potete presentare l’istanza di adesione entro il termine di ricorso. Se l’avviso è stato preceduto da un contraddittorio, l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema .
  7. Le cartelle di pagamento derivanti dall’accertamento possono essere rottamate?
    Sì, se il carico è stato affidato alla riscossione tra il 2000 e il 2023 e rientra nella Rottamazione‐quinquies. In tal caso pagherete solo il capitale e le spese, senza sanzioni né interessi .
  8. Posso aderire alla rottamazione se ho una rateizzazione in corso?
    Potete aderire anche se avete un piano di rateazione in essere; con la domanda di rottamazione i termini di pagamento sono sospesi e dovrete versare secondo il nuovo piano. Tuttavia, il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza e la perdita dei benefici .
  9. La rottamazione riguarda anche i debiti 2024‐2025?
    No, la Rottamazione‐quinquies si applica solo ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 . I debiti successivi dovranno essere pagati o rateizzati secondo le regole ordinarie.
  10. Cosa posso fare se non ho soldi per pagare l’accertamento?
    Potete aderire alla definizione con adesione, rateizzare il debito, valutare la rottamazione o ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo di composizione) che prevedono la falcidia dei debiti fiscali. Rivolgetevi a un professionista per verificare la soluzione più idonea.
  11. Quanto tempo ho per impugnare un avviso di accertamento?
    Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica. Se presentate l’istanza di accertamento con adesione, i termini sono sospesi per 90 giorni . Per gli atti notificati tra il 1° agosto e il 31 agosto il termine scade il 30 settembre.
  12. L’Agenzia può utilizzare dati bancari per accertare il reddito?
    Sì. L’art. 33 del D.P.R. 600/1973 e l’art. 52 del D.P.R. 633/1972 consentono all’Ufficio di richiedere a banche, assicurazioni e intermediari informazioni sui movimenti finanziari . Tuttavia, i dati devono essere utilizzati secondo principi di proporzionalità e motivazione.
  13. Cosa succede se l’Agenzia ricalcola l’IVA per mancata emissione di scontrini?
    L’omissione di scontrini può portare all’applicazione di sanzioni e alla chiusura temporanea dell’attività. L’Ufficio può ricostruire il volume d’affari in base agli acquisti e applicare una percentuale di ricarico. È fondamentale dimostrare la regolarità della gestione (registro dei corrispettivi, analisi dei margini) per contestare l’imposizione.
  14. Posso rateizzare le cartelle se non rientrano nella rottamazione?
    Sì. L’Agenzia Entrate Riscossione prevede piani di dilazione ordinaria fino a 72 rate mensili e straordinaria fino a 120 rate. Per importi inferiori a 120 mila euro la rateizzazione è concessa in via automatica.
  15. È possibile conciliare la controversia durante il processo?
    Sì. In primo grado, prima della sentenza, le parti possono proporre la conciliazione giudiziale. In caso di accordo le sanzioni sono ridotte a un terzo e l’importo concordato può essere rateizzato. La riforma dell’accertamento incentiva tali soluzioni.
  16. Cosa succede se l’Agenzia non risponde alla mia istanza di annullamento in autotutela?
    L’istanza di annullamento in autotutela non sospende di per sé i termini di pagamento né comporta l’obbligo per l’ufficio di pronunciarsi in tempi certi. È comunque possibile presentare il ricorso nei termini per preservare i propri diritti.
  17. Se aderisco all’adesione posso impugnare successivamente?
    No, la definizione con adesione comporta la rinuncia all’impugnazione. Una volta firmato l’atto di adesione e pagata la prima rata, l’accertamento diventa definitivo.
  18. L’accertamento può essere notificato via PEC?
    Sì, gli avvisi di accertamento possono essere notificati a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comunicato dal contribuente. È importante controllare la casella PEC per non perdere i termini.
  19. Come funziona il piano del consumatore?
    Il piano del consumatore consente al titolare di un minimarket, se persona fisica, di presentare un progetto di pagamento parziale dei debiti al giudice. Il piano può prevedere la riduzione del debito fiscale e la restituzione in un periodo anche di diversi anni. Una volta omologato, vincola i creditori e sospende le azioni esecutive.
  20. Quali vantaggi offre la composizione negoziata per una società di minimarket?
    Permette di negoziare con i creditori un piano di risanamento con la supervisione di un esperto nominato dalla Camera di commercio . Durante la procedura l’impresa può richiedere misure protettive, ottenere la riduzione delle sanzioni fiscali e rateizzare i debiti .

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente l’impatto di un accertamento e delle possibili strategie difensive, presentiamo una simulazione basata su un caso di fantasia ma realistico.

Scenario di partenza

  • Imprenditore: titolare di un minimarket situato in provincia di Cosenza.
  • Anno controllato: 2024.
  • Fatturato dichiarato: 120 000 €.
  • Costo del venduto: 90 000 €.
  • Utile dichiarato: 30 000 €.
  • IVA versata: 9 600 €.
  • Margine di ricarico medio dichiarato: 33%.

Durante un accesso effettuato in data 20 novembre 2025, la Guardia di Finanza rileva incongruenze tra il volume degli acquisti e i corrispettivi registrati. Gli operatori rilevano che in alcuni giorni il registratore telematico risultava non attivo e che le vendite in contanti non erano state tutte registrate. In base ai dati forniti dai fornitori (art. 33 D.P.R. 600/1973) , l’Amministrazione ricostruisce il volume d’affari applicando una percentuale di ricarico media del settore (45%). Risultano non dichiarati circa 20 000 € di corrispettivi; l’IVA evasa è quantificata in 2 200 € e le imposte sul reddito in 3 000 €. L’Ufficio notifica l’avviso di accertamento il 30 aprile 2026, applicando sanzioni pari al 90% delle imposte evase.

Calcolo dell’accertamento

VoceImporto
Maggior imponibile IVA20 000 €
IVA evasa (aliquota 11%)2 200 €
Imposta sui redditi evasa3 000 €
Sanzioni per omessa fatturazione (IVA)90% di 2 200 € = 1 980 €
Sanzioni per maggior reddito90% di 3 000 € = 2 700 €
Interessi legali (stima)300 €
Totale pretesa10 180 €

Opzioni difensive

  1. Accertamento con adesione
    Il contribuente può presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica. Supponendo che la negoziazione porti a riconoscere solo 15 000 € di maggior imponibile e a ridurre le sanzioni a un terzo, il totale da versare sarebbe:
  2. IVA evasa: 1 650 €;
  3. Imposta sui redditi: 2 250 €;
  4. Sanzioni ridotte (IVA + imposte): (1 980 € + 2 700 €) / 3 = 1 560 €;
  5. Interessi stimati: 300 €;
  6. Totale: 5 760 €.
    Se il contribuente richiede la rateizzazione (8 rate trimestrali), pagherebbe circa 720 € a rata. Questa soluzione consente di chiudere la questione rapidamente, con notevole risparmio.
  7. Ricorso e vittoria parziale
    Se il contribuente impugna l’avviso eccependo la violazione del contraddittorio (assenza di invio dello schema d’atto) e l’incongruità del ricarico applicato, il giudice potrebbe annullare parzialmente l’atto e ridurre l’imponibile. Supponiamo che il giudice riduca il maggior imponibile a 10 000 € e applichi sanzioni ridotte (50%), l’imposta dovuta scenderebbe a 4 000 € con sanzioni di 2 000 €. In questo caso il risparmio rispetto all’adesione sarebbe modesto; tuttavia, la procedura dura in media 2–3 anni e comporta costi legali.
  8. Rottamazione‐quinquies
    Se l’avviso diventa definitivo e viene iscritto a ruolo (perché non impugnato o definito), il contribuente potrebbe aderire alla Rottamazione‐quinquies. Supponendo che il carico venga affidato alla riscossione nel 2027, rientrerebbe nella definizione se affidato entro il 31 dicembre 2023, quindi in questo esempio non sarebbe ammesso. Tuttavia, per debiti più vecchi (ad esempio, cartelle risalenti al 2021) la rottamazione permetterebbe di pagare solo il capitale e le spese, con un risparmio significativo.
  9. Piano del consumatore
    Se il minimarket non riesce a sostenere il pagamento dell’accertamento e di altri debiti (mutuo, fornitori), può presentare un piano del consumatore. Supponendo debiti totali per 60 000 €, un piano che preveda il pagamento di 30 000 € in 5 anni potrebbe essere approvato, con falcidia del 50% e sospensione di pignoramenti e interessi. I debiti fiscali rientrano nel piano e vengono soddisfatti secondo la percentuale proposta.

Confronto tra le opzioni

OpzioneVantaggiSvantaggiImporto stimato
Accertamento con adesioneRiduzione delle sanzioni a un terzo, procedura rapida, rateizzazione.Necessità di pagare entro pochi mesi, rinuncia a ulteriori contestazioni.≈ 5 760 € in 8 rate
RicorsoPossibilità di ottenere annullamento totale o parziale, possibilità di recuperare spese.Durata lunga del processo, costi legali, incertezza sull’esito.Dipende dalla decisione, ma l’importo potrebbe essere simile o leggermente inferiore all’adesione
Rottamazione‐quinquiesPagamento del solo capitale per carichi antecedenti al 2023; sospensione delle procedure esecutive.Applicabile solo a debiti affidati alla riscossione entro il 2023; non riguarda gli accertamenti esecutivi più recenti.Variabile: capitale + spese, senza sanzioni
Piano del consumatoreFalcidia dei debiti fino a una quota sostenibile; sospensione delle azioni esecutive.Procedura complessa e giudiziale; possibile cessione di beni.Pagamento di una percentuale (es. 50%) dei debiti complessivi

Approfondimento sulle norme e sui poteri di accertamento

Per gestire con lucidità un accertamento fiscale è essenziale conoscere in dettaglio le principali norme che disciplinano i controlli e i poteri istruttori dell’Amministrazione. Di seguito vengono esaminati i principali articoli del D.P.R. 600/1973, del D.P.R. 633/1972, dello Statuto del contribuente e del D.Lgs. 218/1997, con l’obiettivo di fornire una chiave di lettura pratica ai titolari di minimarket.

Poteri istruttori e accertamento delle imposte sui redditi (D.P.R. 600/1973)

Articolo 32 – Acquisizione di dati da terzi. Il fisco può chiedere informazioni e documenti alle banche, agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione e ad altri soggetti terzi al contribuente. Le banche, per esempio, devono fornire tutti i dati relativi ai rapporti intrattenuti con il cliente e i movimenti eseguiti. La Corte di cassazione ha più volte affermato che la presunzione legale derivante dai versamenti o prelevamenti sui conti correnti costituisce un valido elemento indiziario per accertare maggiori ricavi; tuttavia, il contribuente può opporre la prova contraria dimostrando che i versamenti sono stati registrati in contabilità o che i prelievi hanno finanziato spese deducibili . La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2023, ha precisato che l’interpretazione dell’art. 32 deve tener conto dei costi proporzionati ai ricavi e che il contribuente può sempre eccepire l’incidenza percentuale dei costi sui prelevamenti non giustificati .

Articolo 33 – Richieste di documenti e informazioni. L’ufficio delle imposte può chiedere a terzi (fornitori, clienti, professionisti) documenti e notizie utili alla verifica; tali dati possono essere utilizzati per ricostruire i ricavi in caso di inattendibilità delle scritture . Nel nostro esempio, l’Agenzia ha ricostruito le vendite di un minimarket utilizzando i dati dei fornitori e applicando un ricarico medio del settore.

Articolo 39 – Accertamento analitico‐induttivo. Quando le scritture contabili presentano gravi incongruenze o sono inattendibili, l’Ufficio può determinare il reddito in via induttiva, utilizzando presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Per i minimarket, l’analisi dei rapporti tra acquisti e vendite e l’applicazione di percentuali di ricarico standard sono strumenti frequenti nei controlli. La giurisprudenza impone che l’Ufficio motivi adeguatamente i parametri utilizzati e consenta al contribuente di contestarli.

Articolo 43 – Termini di decadenza. L’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo se la dichiarazione è omessa). Se l’avviso viene notificato fuori termine, è nullo. È quindi importante verificare la data di notifica rispetto all’anno d’imposta.

Poteri di accesso e ispezione per l’IVA (D.P.R. 633/1972)

L’art. 52 del Testo unico IVA disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei locali commerciali. Come ricordato in precedenza, gli operatori devono essere muniti di apposita autorizzazione e la permanenza nel negozio deve arrecare la minore turbativa possibile all’attività . La norma specifica inoltre che:

  • negli atti di autorizzazione e nei verbali devono essere indicate le circostanze che giustificano l’accesso ;
  • durante l’accesso, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni della verifica e può farsi assistere da un professionista ;
  • su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti può avvenire presso l’ufficio o presso il professionista che lo assiste ;
  • la permanenza dei verificatori presso il luogo d’impresa non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili per altri trenta in casi complessi ; per imprese in contabilità semplificata, come molti minimarket, la permanenza non può superare quindici giorni lavorativi in un trimestre .

Con l’ordinanza n. 25049/2025 la Cassazione ha ribadito che l’autorizzazione all’accesso domiciliare ex art. 52, comma 2, deve contenere una motivazione specifica sui gravi indizi di violazioni tributarie; in mancanza, l’autorizzazione e l’avviso che ne deriva sono nulli . La decisione richiama la sentenza “Italgomme” della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha censurato la normativa italiana sugli accessi per carenza di tutele.

Statuto del contribuente e diritti in sede di verifica

L’art. 12 dello Statuto del contribuente costituisce il fulcro delle garanzie durante le verifiche. Esso stabilisce che gli accessi devono avvenire per reali esigenze di indagine e che nei verbali devono essere motivate le circostanze che li giustificano . Il contribuente ha diritto a:

  • essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica e della facoltà di farsi assistere ;
  • richiedere che l’esame dei documenti avvenga fuori dai locali per limitare l’invasività ;
  • far verbalizzare le proprie osservazioni, che devono essere riportate nel processo verbale ;
  • far durare la verifica nel limite temporale stabilito (massimo trenta giorni prorogabili) ;
  • rivolgersi al Garante del contribuente se ritiene che i verificatori violino la legge .

L’art. 6‐bis impone che, prima dell’emissione di un avviso di accertamento, l’Ufficio invii uno schema d’atto e conceda almeno 60 giorni per presentare osservazioni . La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto.

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Il decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 disciplina l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. L’articolo 1 consente al contribuente di definire con adesione gli accertamenti delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i crediti indebitamente compensati . L’avviso deve contenere l’invito a presentare l’istanza di adesione e lo schema d’atto deve indicare il giorno e il luogo per discutere la proposta . L’art. 2 precisa che la definizione ha effetto anche per l’IVA e che le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo previsto . L’accertamento definito con adesione non è impugnabile e non può essere integrato dall’Ufficio, salvo il caso di sopravvenienza di nuovi elementi superiori al 50% del reddito definito .

Procedura passo per passo dopo la notifica dell’avviso

Ricevere un avviso di accertamento genera spesso confusione e ansia. Per evitare errori irreparabili, è utile seguire una procedura ordinata:

  1. Verifica della notifica e dei termini. Annotate la data in cui ricevete l’avviso (per posta o PEC) e controllate che l’atto sia stato notificato entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo o ottavo per omessa dichiarazione). Verificate che il recapito utilizzato sia quello corretto: se l’avviso è stato inviato a un indirizzo errato o non comunicato, la notifica potrebbe essere nulla.
  2. Esame dell’atto e dei motivi. Leggete attentamente l’avviso per capire quali imposte sono contestate, per quali periodi e con quali ragioni. Controllate se è allegato o richiamato il processo verbale di constatazione; in alcune pronunce la Cassazione ha ritenuto illegittimo l’avviso privo di allegazione . Verificate se è stato rispettato l’obbligo di contraddittorio (invio dello schema d’atto) e se la motivazione è completa (indicazione dei parametri, dati, ricarichi).
  3. Richiesta di accesso agli atti. Avete diritto di visionare la documentazione in possesso dell’Ufficio: verbali di accesso, richieste a terzi, risposte di banche o fornitori, schemi di calcolo. Potete farne copia e farvi assistere da un professionista. La richiesta di accesso agli atti sospende i termini se presentata contestualmente all’istanza di adesione.
  4. Valutazione delle controdeduzioni e dei documenti. Con l’aiuto di un consulente, ricostruite la contabilità del minimarket, verificate il margine di ricarico effettivo, individuate eventuali errori (fatture non registrate, incassi non inclusi, spese deducibili non considerate). Preparare un fascicolo ordinato con documenti, estratti conto, fatture d’acquisto, registri dei corrispettivi e un prospetto di calcolo è fondamentale per contestare l’atto.
  5. Decisione tra adesione e ricorso. Se l’atto presenta vizi formali (notifica tardiva, mancanza di autorizzazione, assenza di contraddittorio) o motivazionali, conviene predisporre il ricorso e, contestualmente, valutare la conciliazione giudiziale. Se, invece, le contestazioni hanno fondamento ma le sanzioni sono elevate, l’adesione può essere vantaggiosa perché riduce le sanzioni a un terzo e consente la rateizzazione. L’istanza di adesione deve essere presentata entro il termine di ricorso e sospende i termini per 90 giorni .
  6. Predisposizione delle memorie difensive. Nel contraddittorio preventivo e nell’adesione potete depositare memorie con osservazioni e documenti. Indicate analiticamente le ragioni per cui ritenete infondato l’accertamento: ad esempio, contestate il ricarico utilizzato dall’Ufficio dimostrando un margine diverso, spiegate perché i versamenti bancari non sono ricavi ma trasferimenti di denaro, evidenziate che l’IVA è stata correttamente versata. Le memorie devono essere firmate e depositate nei termini.
  7. Deposito del ricorso. Se scegliete di impugnare l’avviso, depositate il ricorso presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (90 in caso di adesione). Il ricorso può essere depositato telematicamente con la firma digitale. È necessario versare il contributo unificato in base al valore della causa e notificare il ricorso all’Agenzia delle Entrate.
  8. Conciliazione giudiziale o mediazione. In udienza potete proporre la conciliazione; la proposta deve indicare le somme da versare e prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo. Per controversie fino a 50 000 € è obbligatoria la mediazione amministrativa: prima di depositare il ricorso occorre presentare reclamo all’Ufficio e attendere 90 giorni. Se l’Ufficio accoglie parzialmente il reclamo, la lite si definisce.
  9. Valutazione delle soluzioni post‐sentenza. Se la sentenza è favorevole, il Fisco potrà appellarla; se è sfavorevole, potete valutare l’appello. Qualora l’avviso diventi definitivo, resta la possibilità di aderire a definizioni agevolate (rottamazione) o di accedere a piani di pagamento come il piano del consumatore.
  10. Monitoraggio della posizione con la riscossione. Verificate regolarmente la vostra posizione sul portale dell’Agenzia Entrate Riscossione: eventuali cartelle o avvisi di addebito possono essere impugnati o rottamati. Un controllo periodico evita spiacevoli sorprese.

Difese e strategie legali

Ogni accertamento può presentare vizi che, se opportunamente rilevati, consentono di ottenere l’annullamento o la riduzione della pretesa. Tra le principali strategie difensive rientrano:

1. Eccezioni formali

Notifica irregolare o tardiva. La mancata notifica entro i termini di decadenza rende l’avviso nullo; analogamente, la notifica eseguita a soggetti diversi dal contribuente (ad esempio, presso una sede cessata) è inesistente. È essenziale esaminare gli avvisi di ricevimento e la relata di notifica.

Difetto di autorizzazione per l’accesso. L’assenza o l’incompletezza dell’autorizzazione all’accesso presso il negozio, in particolare nel caso di locali adibiti anche ad abitazione, può invalidare le prove raccolte . Se i documenti sono coperti da segreto professionale (per esempio, quando il minimarket è anche sede di attività professionale), occorre un’ulteriore autorizzazione del procuratore della Repubblica .

Violazione del contraddittorio preventivo. La mancata notifica dello schema d’atto o l’assegnazione di un termine inferiore a 60 giorni costituiscono causa di annullamento. La Cassazione ha ribadito che il contraddittorio è obbligatorio per tutti i tributi armonizzati e per gli altri tributi nei casi previsti dalla legge .

Mancata allegazione del processo verbale. Se l’avviso si fonda su un verbale di constatazione, quest’ultimo deve essere allegato o messo a disposizione; diversamente, l’atto è carente di motivazione e può essere annullato .

2. Eccezioni sostanziali

Contestazione del margine di ricarico. Spesso l’Ufficio ricostruisce il volume d’affari applicando ricarichi medi di settore. È possibile dimostrare che il proprio minimarket opera con margini inferiori (per promozioni, prodotti a bassa marginalità, concorrenza locale). La prova può essere offerta tramite analisi di bilancio, listini, contratti con i fornitori, dichiarazioni di clienti.

Prova contraria sui movimenti bancari. Come evidenziato, i prelevamenti e versamenti sui conti correnti sono presunti ricavi, ma il contribuente può dimostrare che si tratta di finanziamenti, prestiti, trasferimenti da altri conti o restituzione di capitali . È utile predisporre una tabella che correli ogni movimento ad un documento (es. bonifico di un familiare, pagamento al fornitore). La giurisprudenza richiede prova specifica e non mere dichiarazioni .

Inesistenza di gravi indizi. Per eseguire un accesso domiciliare il procuratore deve rilevare “gravi indizi di violazioni tributarie”. L’autorizzazione non può limitarsi a richiamare il verbale della Guardia di Finanza ma deve motivare in modo specifico . Se ciò manca, il contribuente può eccepire la nullità dell’accesso e degli atti successivi.

Errata qualificazione giuridica. Alcuni minimarket vengono inquadrati come attività “commerciali al dettaglio”; tuttavia, se svolgono anche servizi di somministrazione o vendita all’ingrosso, il regime IVA o i coefficienti di redditività possono variare. Contestare la qualificazione errata può incidere sull’imposta calcolata.

3. Strumenti di definizione e risoluzione

Adesione con definizione agevolata. La scelta di aderire comporta il pagamento di imposta e sanzioni ridotte a un terzo; può essere rateizzata fino a otto rate trimestrali (o sedici per importi elevati). L’adesione può essere particolarmente vantaggiosa quando la controversia verte principalmente sull’entità delle sanzioni.

Conciliazione giudiziale e mediazione. In sede di udienza, la conciliazione consente di ridurre le sanzioni al 40% per il secondo grado e al 50% per la Cassazione. La conciliazione è utile quando la lite è incentrata su questioni di interpretazione o su calcoli.

Ravvedimento operoso. Prima della notifica dell’avviso, se il contribuente si accorge di errori o omissioni (ad esempio, mancata fatturazione di alcuni corrispettivi), può correggersi presentando una dichiarazione integrativa e pagando l’imposta dovuta con sanzioni ridotte proporzionali al ritardo. Il ravvedimento impedisce l’irrogazione di sanzioni più elevate e può dimostrare la volontà collaborativa.

Definizione agevolata delle liti pendenti. La Legge di Bilancio 2024 e successive ha reintrodotto la possibilità di definire le liti pendenti versando una percentuale del tributo in base al grado di giudizio (90% in primo grado, 40% in secondo, 15% in Cassazione) con stralcio integrale delle sanzioni. Tale strumento potrebbe essere riproposto nei prossimi anni; conviene monitorare le norme.

Transazione fiscale nel concordato preventivo. Per le società di capitali o per i minimarket in forma societaria, la procedura di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale consente di proporre all’Erario un pagamento parziale dei tributi. L’adesione del Fisco dipende dalla convenienza della proposta e dal rispetto della par condicio creditoria.

Strumenti alternativi e piani di rientro

Oltre alle difese ordinarie, esistono strumenti che consentono di ridurre o dilazionare il debito fiscale. Alcuni sono stati già richiamati, ma meritano un approfondimento:

Rottamazione e definizioni agevolate

La Rottamazione‐quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, permette di chiudere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023 versando solo il capitale e le spese, senza interessi né sanzioni . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e comporta la sospensione delle procedure esecutive . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione (31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali con un tasso del 3% . Attenzione: la rottamazione non riguarda gli avvisi in fase di accertamento, ma solo le cartelle già affidate.

Spesso il legislatore introduce definizioni agevolate per avvisi bonari (art. 36-bis e 36-ter) e per avvisi di accertamento in materia di imposte locali. Tali definizioni prevedono la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione; conviene consultare le circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Accordi di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore

La Legge 3/2012 è uno strumento cruciale per i minimarket che si trovano in grave difficoltà economica. Tre procedure possono essere attivate:

  1. Accordo di composizione della crisi. Prevede la proposta di un piano ai creditori (incluso l’Erario) che può contemplare la falcidia dei debiti e l’esdebitazione del residuo. L’accordo è efficace se approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale.
  2. Piano del consumatore. È riservato alla persona fisica consumatore, anche imprenditore minore, e non richiede il voto dei creditori; è sufficiente l’omologazione del giudice. Il piano può prevedere la dilazione e la riduzione dei debiti fiscali. Una volta omologato, vincola l’Erario e consente la cancellazione delle eventuali procedure esecutive.
  3. Liquidazione controllata. Consiste nella vendita del patrimonio del debitore sotto la supervisione dell’OCC; alla fine della procedura il debitore può ottenere l’esdebitazione.

In tutte queste procedure i debiti tributari possono essere falcidiati, ma solo a condizione che il piano garantisca il pagamento di quanto sarebbe realizzato in caso di liquidazione. L’Avv. Monardo, come gestore della crisi, accompagna il debitore nella predisposizione dell’istanza e nel dialogo con l’OCC e l’Agenzia delle Entrate.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per i minimarket organizzati in forma societaria o per le imprese individuali con dipendenti, la composizione negoziata offre un percorso meno traumatico rispetto alle procedure concorsuali. L’imprenditore, assistito da un esperto, elabora un piano di risanamento che può prevedere la dilazione dei debiti fiscali, la riduzione delle sanzioni e persino l’accesso a finanziamenti prededucibili . La procedura si svolge in via stragiudiziale, ma può essere accompagnata da misure protettive concesse dal tribunale. Per i minimarket che soffrono di temporanei squilibri (ad esempio a causa di un calo del fatturato), questa soluzione consente di evitare l’accertamento coattivo e di rinegoziare il debito.

Ulteriori pronunce giurisprudenziali e commento

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha arricchito il panorama dei diritti e degli obblighi nel campo degli accertamenti. Riportiamo alcune sentenze significative, spiegandone l’impatto pratico.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 21271/2025

Le Sezioni Unite hanno affrontato il tema del contraddittorio per le verifiche “a tavolino”, cioè quelle fondate sui documenti a disposizione dell’Ufficio senza accessi presso l’azienda. La massima afferma che, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis dello Statuto, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per i tributi armonizzati (come l’IVA) e non per le imposte dirette . Tuttavia, in materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio è obbligatorio solo se è previsto da una norma specifica. La sentenza valorizza la cosiddetta “prova di resistenza”: il contribuente che lamenta la violazione del contraddittorio deve indicare quali argomentazioni avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio e dimostrare che avrebbero potuto portare a un risultato diverso . Per i minimarket ciò significa che, se l’avviso è stato emesso senza contraddittorio in anni antecedenti al 2024, l’eccezione può essere accolta solo se si dimostra il pregiudizio subito.

Cassazione, ordinanza 25049/2025

Questa ordinanza riguarda gli accessi domiciliari e ribadisce che l’autorizzazione del procuratore della Repubblica deve essere motivata con l’indicazione dei gravi indizi di violazione . L’autorizzazione non può essere redatta in forma standard o per relationem; in caso contrario l’accesso e gli atti conseguenti sono nulli. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza CEDU, che richiede garanzie effettive per la tutela della vita privata e professionale.

Cassazione, ordinanza 26966/2025

Con l’ordinanza 26966 la Cassazione ha chiarito che la presunzione di maggiori ricavi derivante da prelevamenti e versamenti non giustificati sui conti correnti non può essere applicata automaticamente ma deve tenere conto dei costi presunti. Il giudice, anche nell’accertamento analitico‐induttivo, deve valutare le prove fornite dal contribuente per ciascuna movimentazione e riconoscere i costi correlati . La decisione conferma l’indirizzo della Corte costituzionale che ha salvato l’art. 32 D.P.R. 600/1973 a condizione che si ammetta la prova presuntiva contraria .

Cassazione, ordinanza 30611/2025 e 28665/2025

La prima ha ribadito che, in materia di redditometro, l’Amministrazione deve solo dimostrare l’esistenza di elementi indicativi di capacità contributiva; spetta poi al contribuente fornire prove specifiche (estratti conto, documenti bancari) per dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi esenti o già tassati . La seconda ha affermato che la difesa dell’Amministrazione, in sede contenziosa, può limitarsi a contestare globalmente le deduzioni del contribuente senza dover replicare punto per punto; spetta al giudice esaminare analiticamente la documentazione del contribuente .

Altre sentenze

Numerose pronunce riguardano la legittimità dell’accertamento induttivo basato su studi di settore (ora indici sintetici di affidabilità), l’obbligo di allegare l’elenco degli operatori comparabili e la possibilità del giudice di rideterminare il reddito anziché annullare l’avviso . Una costante giurisprudenziale è l’obbligo di motivare l’accertamento e di consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

FAQ aggiuntive

La complessità della materia richiede risposte a domande specifiche. Oltre alle FAQ già trattate, ecco ulteriori quesiti frequenti:

  1. Cosa devo fare se la Guardia di Finanza chiede di ispezionare l’abitazione collegata al minimarket? Se i locali del minimarket sono comunicanti con l’abitazione o se parte dell’abitazione è utilizzata per l’attività, gli agenti devono ottenere l’autorizzazione del procuratore della Repubblica . Potete chiedere di visionare l’autorizzazione e, se manca, opporre il rifiuto all’accesso.
  2. Gli orari della verifica possono essere fuori dall’orario di apertura? No. L’art. 12 dello Statuto prevede che gli accessi si svolgano durante l’orario ordinario di esercizio e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile . Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, l’accesso può avvenire in altri orari.
  3. Posso far spostare l’esame dei documenti presso il mio commercialista? Sì. Il comma 3 dell’art. 12 consente, su richiesta del contribuente, che i documenti siano esaminati presso l’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo rappresenta . Questa opzione può ridurre l’invasività della verifica.
  4. Quanto tempo possono restare i verificatori nel negozio? Di regola, non più di trenta giorni lavorativi; per imprese in contabilità semplificata, come i minimarket, la permanenza non può superare quindici giorni lavorativi nell’arco di un trimestre . Il limite può essere prorogato solo in caso di particolare complessità dell’indagine.
  5. Se la verifica dura più giorni, posso chiedere una pausa? Sì. Potete concordare con i verificatori le modalità di accesso (giorni, orari). In caso di comportamenti vessatori, potete rivolgervi al Garante del contribuente .
  6. Ho diritto all’assistenza di un avvocato durante la verifica? Assolutamente sì. L’art. 12 vi informa del diritto di farvi assistere da un professionista abilitato . La presenza di un avvocato o commercialista aiuta a evitare dichiarazioni affrettate.
  7. L’Agenzia può richiedere dati bancari dei miei familiari? Può farlo solo se ritiene che i conti siano riconducibili al contribuente; spetta all’Amministrazione provare tale riconducibilità. In diversi casi la giurisprudenza ha escluso l’utilizzo di dati di conti intestati a terzi quando manca la prova della relazione .
  8. Che differenza c’è tra accertamento analitico‐induttivo e induttivo puro? Nel primo caso l’ufficio parte da elementi contabili e integra con presunzioni; nel secondo prescinde totalmente dalla contabilità e si basa su dati esterni (studi di settore, parametri statistici). L’accertamento induttivo puro è ammesso solo in casi estremi di totale assenza di contabilità.
  9. Cosa succede se, dopo aver presentato l’istanza di adesione, non raggiungo un accordo? Si redige un processo verbale negativo e il contribuente può impugnare l’avviso entro i termini residui, che riprendono a decorrere dopo la sospensione di 90 giorni . È consigliabile prepararsi al ricorso durante le trattative.
  10. Posso pagare l’accertamento con compensazione di crediti d’imposta? Per gli avvisi di accertamento definiti con adesione è ammessa la compensazione con crediti tributari regolarmente emergenti dalla dichiarazione; tuttavia, se aderite a definizioni agevolate (rottamazioni) la compensazione può essere limitata. È necessario verificare le istruzioni dell’Agenzia.
  11. Come influisce l’autotutela sulla sospensione dei pagamenti? L’istanza di autotutela non sospende i termini di pagamento né di impugnazione, salvo diversa previsione normativa. Pertanto, è prudente presentare comunque il ricorso o l’istanza di adesione.
  12. La “proroga Covid” si applica agli accertamenti del 2020‐2021? Durante l’emergenza pandemica, i termini di decadenza per gli accertamenti sono stati prorogati di due anni. Pertanto, gli avvisi per gli anni d’imposta 2015 e successivi potrebbero essere notificati fino al 2027. È importante verificare le norme transitorie.
  13. Cosa sono gli ISA e come influiscono sui controlli? Gli Indici sintetici di affidabilità sostituiscono gli studi di settore e attribuiscono un punteggio alle imprese. Un punteggio elevato riduce il rischio di controlli; un punteggio basso può comportare selezione per l’accertamento. Tenere aggiornata la contabilità e migliorare gli indicatori può diminuire il rischio di ispezioni.
  14. Se ricevo un invito al contraddittorio per il redditometro, come devo comportarmi? Presentate una memoria dettagliata con documenti che giustifichino le spese (ad esempio, mutui, prestiti, risparmi). Per contestare l’evasometro introdotto dal D.Lgs. 108/2024 occorre dimostrare che lo scostamento supera il 20% e 70 000 € ; se non superate entrambe le soglie, l’accertamento è illegittimo.
  15. Quali diritti ho durante le indagini finanziarie? Potete chiedere copia delle autorizzazioni e dei documenti acquisiti. Se gli accertatori non presentano il decreto di autorizzazione per le indagini bancarie, potete eccepire la nullità degli atti in sede contenziosa.

Simulazioni aggiuntive

Per integrare ulteriormente la comprensione delle dinamiche fiscali, proponiamo due ulteriori scenari che riguardano situazioni comuni nei minimarket.

Simulazione 2 – Accertamento da versamenti bancari ingiustificati

Fatti. La titolare di un minimarket riceve un avviso di accertamento relativo all’anno 2023 per maggiori redditi d’impresa. L’Agenzia, avvalendosi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, ha acquisito gli estratti conto e ha rilevato versamenti di contanti per un totale di 50 000 € non registrati in contabilità. Applicando la presunzione, l’Ufficio considera tali versamenti come ricavi non dichiarati e liquida l’IVA e l’IRPEF dovuta, con sanzioni del 90%. La contribuente sostiene che i versamenti derivano da prestiti dei genitori e dal risparmio accumulato.

Calcolo del fisco.

VoceImporto
Versamenti presunti ricavi50 000 €
IVA evasa (12%)6 000 €
Imposta sui redditi (aliquota media 27%)13 500 €
Sanzioni (90% imposte)17 100 €
Interessi800 €
Totale pretesa37 400 €

Strategia difensiva. Il difensore raccoglie le prove: contratti di mutuo familiare, bonifici che attestano trasferimenti da conti dei genitori e dichiarazioni dei prestatori. Presenta una tabella che correla ogni versamento all’origine del denaro. In adesione propone il riconoscimento di soli 15 000 € di ricavi non dichiarati. L’ufficio accetta la documentazione relativa a 35 000 €, riducendo la pretesa.

Risultato ipotetico.

VoceImporto
Ricavi riconosciuti15 000 €
IVA1 800 €
Imposta sui redditi4 050 €
Sanzioni ridotte (1/3)1 950 €
Interessi800 €
Totale definito8 600 €

Il risparmio rispetto alla pretesa originaria è notevole. Questa simulazione mostra come una difesa ben documentata sui movimenti bancari possa ridurre l’accertamento. In alternativa, la contribuente potrebbe proporre un piano del consumatore se i debiti complessivi sono insostenibili.

Simulazione 3 – Accertamento sintetico (evesometro)

Fatti. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate invia al titolare di un minimarket una comunicazione relativa all’“evasometro” per l’anno 2024. Dalla banca dati emergono spese per 90 000 € tra viaggi, acquisti di elettronica e auto. Il reddito dichiarato era di 40 000 €. L’amministrazione, applicando il D.Lgs. 108/2024, considera che lo scostamento tra spese e reddito (50 000 €) supera il 20% ma non la soglia di 70 000 €; pertanto, non dovrebbe avviare l’accertamento. Tuttavia, l’Ufficio avvia lo stesso l’accertamento sintetico.

Valutazione. Il contribuente rileva che manca il superamento congiunto delle due soglie (20% e 70 000 €) previsto dal nuovo evasometro . Inoltre, dimostra che alcune spese sono state sostenute dal coniuge e da redditi esenti. Presenta memoria nel contraddittorio, allegando estratti conto e documenti. L’Ufficio, alla luce delle prove e della norma, archivia la pratica.

Commento. Questa simulazione evidenzia l’importanza di conoscere le soglie normative e di documentare la provenienza delle risorse. Anche piccoli imprenditori devono prestare attenzione alle spese personali che possono essere lette come indicatori di capacità contributiva.

Conclusione

L’accertamento fiscale a carico di un minimarket è un evento complesso che richiede lucidità, competenza e rapidità di azione. Le norme vigenti, dal Testo unico delle imposte sui redditi e dell’IVA allo Statuto del contribuente, attribuiscono all’Amministrazione poteri di controllo ma al contempo riconoscono ampie garanzie al contribuente: il diritto al contraddittorio, l’obbligo di motivazione, la necessità di autorizzazioni per gli accessi . La recente riforma dell’accertamento (D.Lgs. 13/2024) e l’introduzione della Rottamazione‐quinquies offrono ulteriori strumenti per definire il debito in via agevolata .

Agire tempestivamente è fondamentale. Non rispondere agli inviti dell’Amministrazione o non impugnare nei termini può determinare la definitività del debito e l’avvio di procedure esecutive. È quindi opportuno rivolgersi a professionisti esperti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare possono esaminare l’atto, individuare i vizi, presentare osservazioni e ricorsi, negoziare un’adesione o una conciliazione, valutare la rottamazione o predisporre piani di rientro. Grazie all’esperienza come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di guidare il contribuente attraverso le soluzioni giudiziali e stragiudiziali più efficaci, anche attivando procedure di sovraindebitamento o composizione negoziata.

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