Introduzione
L’attività di commercio elettronico mediante marketplace rappresenta oggi un volano per l’economia italiana e internazionale. Migliaia di società operano come intermediari digitali collegando venditori e acquirenti; tuttavia la natura immateriale delle transazioni e la loro tracciabilità implicano un crescente interesse da parte dell’Amministrazione finanziaria. A partire dall’attuazione della direttiva europea DAC7 e delle riforme fiscali del 2023‑2026, i controlli sui marketplace si sono intensificati. Le piattaforme devono comunicare i dati dei venditori che superano determinate soglie e le autorità fiscali effettuano accertamenti bancari e induttivi basati sui flussi informatici. Una sentenza di grande rilievo della Corte di Cassazione (n. 7552 del 21 marzo 2025) ha stabilito che l’abitualità delle vendite online integra attività d’impresa anche in assenza di partita IVA . Di conseguenza società e persone che gestiscono marketplace o che vendono tramite piattaforme si trovano esposte a verifiche, ispezioni e avvisi di accertamento.
Per i gestori di marketplace (società) ricevere un avviso di accertamento fiscale può essere un’esperienza destabilizzante. Sono comuni gli errori procedurali dell’Amministrazione che consentono di annullare o ridurre la pretesa, ma è fondamentale agire nei termini previsti, predisporre la documentazione e valutare strumenti alternativi come l’accertamento con adesione, le definizioni agevolate, la rottamazione, le procedure concorsuali o la composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo articolo analizziamo in maniera completa e aggiornata (febbraio 2026) il quadro normativo italiano e le più recenti sentenze, offriamo indicazioni passo‑passo su cosa fare dopo la notifica dell’atto, illustriamo le principali strategie difensive e gli errori da evitare e spieghiamo gli strumenti alternativi a disposizione dei contribuenti.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presente su tutto il territorio nazionale. Fra le sue qualifiche vi sono:
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- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo Studio Monardo supporta imprese e privati offrendo:
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- Trattative con l’Agenzia delle Entrate per l’accertamento con adesione e per piani di rientro rateali.
- Assistenza nelle definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) e nelle procedure concorsuali e negoziali (piano del consumatore, accordo di composizione della crisi, concordato preventivo biennale).
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per orientarsi nelle difese contro un accertamento fiscale rivolto a un marketplace è essenziale conoscere le fonti normative vigenti e le pronunce giurisprudenziali più recenti. Dal 2023 la riforma fiscale italiana ha modificato profondamente le procedure di accertamento, introducendo il contraddittorio preventivo, il concordato preventivo biennale e nuovi obblighi di comunicazione per le piattaforme digitali. Di seguito analizziamo le norme principali.
1.1 Statuto dei diritti del contribuente e diritti nelle verifiche
La legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) contiene principi generali a tutela dei contribuenti. L’articolo 12 disciplina i diritti e garanzie durante accessi e verifiche fiscali: le ispezioni devono essere motivate e svolte durante l’orario di esercizio con la minore turbativa possibile ; il contribuente ha diritto di conoscere le ragioni della verifica e di farsi assistere da un professionista ; può chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso lo studio del professionista ; gli operatori non possono permanere presso la sede dell’azienda per più di 30 giorni prorogabili in casi complessi ; il contribuente può rivolgersi al Garante del contribuente in caso di comportamenti irregolari . Dopo la chiusura delle operazioni di verifica, ha sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste che l’Amministrazione deve valutare prima di emettere l’avviso di accertamento .
Questi diritti sono fondamentali anche quando la verifica riguarda un marketplace. Una società che gestisce una piattaforma digitale può chiedere che l’esame dei database e dei server avvenga in contraddittorio, in orari compatibili con l’attività, e può presentare osservazioni entro 60 giorni dal processo verbale di constatazione (PVC). La violazione dei termini o l’omessa motivazione può portare all’annullamento dell’atto.
1.2 Accertamento induttivo e presunzioni derivanti dai conti bancari
Gli articoli 32, 38 e 39 del D.P.R. 600/1973 e l’articolo 51 del D.P.R. 633/1972 consentono all’Agenzia delle Entrate di procedere con accertamenti induttivi basati sulle movimentazioni bancarie e su altre presunzioni. La giurisprudenza ha chiarito che queste presunzioni si applicano a tutti i contribuenti, non solo ai titolari di reddito di impresa . Ciò significa che i flussi di denaro in entrata e in uscita dai conti di un marketplace possono essere considerati ricavi non dichiarati salvo prova contraria.
1.3 La sentenza della Cassazione n. 7552/2025 e le vendite online
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025 ha affrontato il caso di un privato che, attraverso un marketplace (nel caso di specie eBay), aveva effettuato oltre 1.600 transazioni in due anni. La Corte ha stabilito che l’abitualità delle vendite online integra attività d’impresa e comporta l’obbligo di aprire partita IVA e tenere la contabilità . La massima evidenzia che la nozione tributaristica di imprenditore (art. 55 TUIR) richiede la professionalità abituale, anche in assenza di organizzazione ; pertanto la definizione civilistica di imprenditore (art. 2082 c.c., che richiede organizzazione) non coincide con quella fiscale. La presunzione di maggior reddito desumibile dai conti bancari si applica anche ai privati .
Questa sentenza è cruciale per i marketplace: se la piattaforma o i venditori svolgono attività abituale senza dichiarare i proventi, il Fisco può qualificare i ricavi come reddito d’impresa e disconoscere eventuali regimi agevolati. Per le società che gestiscono il marketplace, la decisione impone l’obbligo di vigilanza e di corretta classificazione fiscale dei ricavi.
1.4 La direttiva DAC7 e il D.Lgs. 1° marzo 2023 n. 32
La direttiva (UE) 2021/514 (DAC7) ha introdotto l’obbligo per i gestori di piattaforme digitali di comunicare annualmente alle amministrazioni fiscali i dati dei venditori che superano determinate soglie (più di 30 transazioni o 2.000 € di ricavi annui). L’Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 1° marzo 2023 n. 32. Il decreto definisce piattaforma “qualsiasi software accessibile agli utenti che consente ai venditori di svolgere attività pertinenti” e gestore di piattaforma l’entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a disposizione la piattaforma .
Il gestore è tenuto a registrarsi e comunicare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, le informazioni previste dall’articolo 11 del decreto: dati identificativi del venditore, corrispettivi versati, conto finanziario, residenza fiscale ecc. . Nel caso di più piattaforme che comunicano i dati dello stesso venditore, il gestore è esonerato se prova che le informazioni sono già state comunicate . Le prime comunicazioni sono state effettuate entro il 31 gennaio 2024 .
Per i marketplace, il rispetto delle disposizioni DAC7 è fondamentale: omissioni o errori nella trasmissione comportano sanzioni e possono essere utilizzati dall’Amministrazione per presunzioni di ricavi. Inoltre il decreto stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può scambiare le informazioni con le autorità di altri Stati .
1.5 Il D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e la riforma del procedimento di accertamento
Il Decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 ha introdotto disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale. Tra le novità figura l’invito, inserito nell’avviso di accertamento, a presentare un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione in luogo delle osservazioni . L’ufficio invita il contribuente a comparire indicando i motivi dell’accertamento . Il decreto ha modificato gli articoli del D.Lgs. 218/1997, creando uno stretto collegamento tra il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis della legge 212/2000) e l’istanza di adesione: in assenza di osservazioni lo schema dell’atto reca l’invito a formulare l’istanza; se il contribuente presenta osservazioni, ha 15 giorni dal ricevimento dell’avviso per chiedere l’adesione. La riforma mira a ridurre il contenzioso mediante un dialogo anticipato.
1.6 Altre fonti normative e prassi rilevanti
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (art. 42) e D.P.R. 633/1972 (art. 56) disciplinano la forma e i contenuti dell’avviso di accertamento: deve essere motivato e indicare gli elementi sui quali si fonda, pena la nullità.
- D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 disciplina l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. L’istanza di adesione sospende i termini per il ricorso e consente di definire il debito con riduzione delle sanzioni (generalmente a un terzo).
- D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 ha introdotto il contraddittorio preventivo generalizzato: l’Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire osservazioni prima di emettere l’atto (salvo specifiche esclusioni).
- Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (es. Provvedimento del direttore 20 novembre 2023 n. 406671) fissano modalità e termini delle comunicazioni DAC7 .
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate offrono interpretazioni ufficiali su temi come l’abitualità delle vendite online, l’applicazione delle sanzioni, la definizione agevolata dei verbali e la rottamazione.
1.7 Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento
Per i marketplace in difficoltà, oltre alle procedure fiscali è rilevante la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012). Tale legge prevede tre strumenti: (1) piano del consumatore (per persone fisiche non imprenditori) in cui il giudice omologa un piano di pagamento che può prevedere falcidie; (2) accordo di composizione della crisi (per imprenditori commerciali non fallibili, professionisti, società tra professionisti e start‑up) che richiede l’approvazione dei creditori; (3) liquidazione del patrimonio. Durante la procedura, il debitore può ottenere la esdebitazione (liberazione dai debiti) una volta eseguito il piano.
Le società marketplace possono accedere a tali procedure se rientrano tra i soggetti non fallibili (ad es. imprese sotto le soglie di fallibilità). Per società maggiori è applicabile il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che consente il concordato preventivo o la composizione negoziata introdotta con il D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147/2021. La composizione negoziata prevede la nomina di un esperto incaricato dalla Camera di Commercio (iscritto nell’albo come l’Avv. Monardo) che assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori per trovare un accordo e permette di beneficiare di misure protettive (come la sospensione delle azioni esecutive) previa autorizzazione del tribunale.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di accertamento
Quando una società che gestisce un marketplace riceve un avviso di accertamento o un altro atto impositivo (avviso bonario, invito al contraddittorio, PVC), è essenziale seguire un percorso strutturato. Di seguito una guida passo‑passo che considera le norme attuali.
2.1 Verifica preliminare dell’atto
- Data e modalità di notifica: l’avviso deve essere notificato via PEC o tramite messo notificatore/posta. Controllare la data per calcolare i termini di impugnazione (60 giorni per proporre ricorso ex art. 21 D.Lgs. 546/1992). Se il contribuente ha chiesto il contraddittorio o l’adesione, i termini sono sospesi.
- Controllo dei requisiti formali: l’atto deve indicare il tributo, l’anno d’imposta, l’importo contestato, le sanzioni, gli interessi, i riferimenti normativi e la motivazione. La motivazione deve essere sufficiente a consentire al contribuente di comprendere la pretesa. La mancanza o l’illegittimità della motivazione rende l’atto annullabile.
- Presenza dell’invito all’accertamento con adesione: dopo la riforma del 2024, l’avviso deve contenere l’invito a presentare istanza di adesione . L’assenza di tale invito, se prevista per quella tipologia di atto, può costituire vizio.
- Indicazione del responsabile del procedimento: ai sensi della legge 241/1990, l’atto deve indicare l’ufficio e il funzionario responsabile; l’omissione può essere motivo di nullità.
- Verifica della competenza territoriale: l’ufficio emittente deve essere competente in base al domicilio fiscale dell’impresa.
2.2 Attivazione del contraddittorio preventivo
Se l’atto è preceduto da uno schema di avviso (c.d. invito al contraddittorio) ai sensi dell’art. 6‑bis della legge 212/2000 e del D.Lgs. 219/2023, la società ha la possibilità di presentare osservazioni. Il contraddittorio è obbligatorio per la maggior parte degli accertamenti, tranne per gli atti automatizzati o liquidativi.
- Termine per le osservazioni: lo schema di avviso indica un termine di almeno 60 giorni per presentare memorie.
- Contenuto: è consigliato presentare una memoria tecnica che confuti i rilievi, evidenzi eventuali vizi procedurali (violazione dell’art. 12 legge 212/2000, difetto di motivazione, mancanza di prova), fornisca documenti contabili, spieghi la natura occasionale delle vendite o la correttezza della dichiarazione.
- Esito: l’Ufficio è tenuto a valutare le osservazioni. Se ritiene che i rilievi siano fondati può archiviare o ridurre l’accertamento; in caso contrario emette l’avviso.
2.3 Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è un istituto deflattivo che permette di definire la lite in sede amministrativa con riduzione delle sanzioni. L’istanza sospende i termini per proporre ricorso.
- Quando presentarla:
- Per gli avvisi soggetti a contraddittorio preventivo, la riforma del 2024 prevede che lo schema di avviso contenga l’invito a presentare l’istanza in luogo delle osservazioni ; se il contribuente presenta osservazioni, può comunque presentare l’istanza entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.
- Per gli atti non soggetti a contraddittorio, l’istanza può essere presentata entro il termine per il ricorso (60 giorni).
- Come presentarla: si presenta in carta libera all’ufficio che ha emesso l’atto, via PEC o consegna a mano. Deve contenere i dati del contribuente, l’anno d’imposta, la descrizione della controversia e l’indicazione che si richiede la definizione dell’accertamento con adesione.
- Effetti: la presentazione sospende per 90 giorni i termini per ricorrere. L’ufficio fissa un appuntamento per il contraddittorio entro 15 giorni dall’istanza (art. 5 D.Lgs. 218/1997). Durante l’incontro si può concordare l’ammontare dei tributi. In caso di accordo, le sanzioni vengono ridotte a un terzo del minimo e il contribuente può rateizzare il pagamento. Se l’accordo non viene raggiunto, riprendono i termini per il ricorso.
2.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se il contribuente non aderisce o l’adesione non produce esito favorevole, può presentare ricorso entro 60 giorni (sospesi nelle ipotesi viste).
- Individuare il giudice competente: l’organo giurisdizionale di primo grado è la Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto.
- Preparare il ricorso: il ricorso deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, la narrativa dei fatti, i motivi di diritto, le richieste (annullamento totale o parziale), eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione. È obbligatorio il pagamento del contributo unificato (importo variabile).
- Istanza di sospensione: per bloccare la riscossione è consigliabile presentare contestualmente un’istanza cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, motivando il periculum (pregiudizio grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (fondamento della richiesta).
- Costituzione dell’Agenzia: l’ufficio si costituisce entro 60 giorni depositando documenti e controdeduzioni.
- Processo: dopo eventuali prove (documenti, perizia, testimoni), la Corte decide con sentenza. Contro la sentenza è ammesso appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.
2.5 Riscossione e tutela esecutiva
La notifica dell’avviso di accertamento è seguita, in caso di mancato pagamento, da iscrizione a ruolo e invio della cartella di pagamento. Dal 2020 la legge prevede che l’esecutività sia sospesa per 60 giorni; trascorso il termine l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. È possibile:
- Presentare istanza di rateizzazione della cartella (fino a 72 rate mensili).
- Opporsi al pignoramento con reclamo al giudice dell’esecuzione se la cartella è nulla o se il credito è prescritto.
- Usufruire di definizioni agevolate (rottamazione) se previste da leggi di bilancio o decreti (ad es. rottamazione‑quater 2023, rottamazione‑quinquies 2026).
- Attivare le procedure di sovraindebitamento per ottenere la sospensione delle azioni esecutive.
3. Difese e strategie legali per i marketplace
Una volta analizzato l’atto e inquadrati i termini procedurali, occorre predisporre una strategia difensiva adeguata alla fattispecie. Di seguito le principali linee di difesa per una società che gestisce un marketplace.
3.1 Verifica della legittimità della notifica e dei termini
- Nullità della notifica: controllare che la notifica sia avvenuta mediante i canali previsti (PEC della società, messo notificatore, raccomandata A/R). Notifiche a indirizzi errati o a indirizzi PEC non censiti nei registri possono essere nulle.
- Decadenza: verificare il rispetto dei termini di decadenza per l’accertamento (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o del settimo anno in caso di omissione). Per l’IVA la decadenza è di cinque anni. Accertamenti emessi tardivamente possono essere impugnati.
- Termini del contraddittorio: se l’Agenzia emette l’avviso senza attendere i 60 giorni dalle osservazioni al PVC , l’atto è viziato. Dopo la riforma del 2023 l’inosservanza del contraddittorio può comportare la nullità.
3.2 Difetti di motivazione e vizi sostanziali
L’avviso deve indicare in modo puntuale le ragioni della pretesa, le prove raccolte e i criteri utilizzati. Per i marketplace, spesso gli accertamenti si basano su presunzioni derivanti da dati DAC7 o da conti bancari. È possibile contestare:
- Indeterminatezza dell’oggetto: se l’atto non indica quali transazioni sono considerate ricavi non dichiarati o non specifica l’algoritmo utilizzato per la stima.
- Errore di qualificazione del reddito: la Cassazione ha evidenziato che la nozione tributaria di imprenditore richiede abitualità ma non l’organizzazione . Se le vendite sulla piattaforma sono occasionali, il contribuente può dimostrarlo fornendo documenti (ad esempio, vendite sporadiche di beni propri, mancanza di promozioni o magazzino).
- Errata applicazione delle presunzioni bancarie: l’art. 32 D.P.R. 600/1973 consente di desumere maggior reddito dai conti bancari ma solo se il contribuente non prova la non imponibilità. Si possono produrre giustificativi per ogni versamento (rimborsi, prestiti, movimentazioni infragruppo).
- Violazione dell’art. 12 legge 212/2000: se la verifica è stata svolta al di fuori dell’orario o senza indicare le ragioni ; se non è stato consentito al contribuente di avere copia del PVC; se non sono state valutate le osservazioni.
3.3 Difesa tecnica sui dati DAC7
Gli accertamenti basati su DAC7 utilizzano i dati trasmessi dalle piattaforme digitali. Le possibili difese includono:
- Contestare l’erronea identificazione del venditore: i dati trasmessi potrebbero riferirsi a un account non riconducibile alla società o a un soggetto distinto.
- Dimostrare la corretta qualificazione dei ricavi: non tutte le entrate sulla piattaforma rappresentano vendite tassabili; potrebbero essere rimborsi, vendite occasionali o ricavi di soggetti esteri.
- Verificare la correttezza dei criteri di conversione valutaria: il D.Lgs. 32/2023 prevede che i corrispettivi in valuta estera siano comunicati secondo criteri coerenti . Errori nella conversione possono gonfiare la base imponibile.
- Contestare le duplicazioni: l’art. 13 del D.Lgs. 32/2023 prevede l’esonero se più gestori comunicano gli stessi dati ; se l’Agenzia ha sommato due volte i corrispettivi trasmessi da più piattaforme, si può chiedere la rettifica.
3.4 Utilizzo dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale
L’accertamento con adesione consente di ottenere un abbattimento significativo delle sanzioni (generalmente ad un terzo) e di rateizzare il tributo. È spesso consigliabile quando:
- Le prove documentali non consentono di annullare completamente l’accertamento.
- Si vuole evitare il rischio di iscrizioni a ruolo, pignoramenti e interessi di mora.
- L’azienda desidera chiudere rapidamente la controversia per proseguire l’attività.
Anche in sede di processo, la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) permette di definire la lite con riduzione delle sanzioni e interessi. Può essere proposta fino alla discussione in pubblica udienza.
3.5 Richiesta di sospensione e tutela cautelare
Se la riscossione immediata comporta un danno grave (ad esempio blocco dei conti, impossibilità di pagare stipendi), è possibile:
- Chiedere sospensione in autotutela all’ufficio (art. 39 D.P.R. 602/1973) motivando la fondatezza della richiesta.
- Presentare istanza di sospensione giudiziale in sede di ricorso, allegando documentazione contabile sulla situazione finanziaria.
- In presenza di ipoteche o fermi amministrativi, proporre ricorso per sospensione dell’esecutività o opposizione agli atti esecutivi presso il giudice competente.
3.6 Difesa penale nelle ipotesi di reato
Gli accertamenti fiscali possono sfociare in procedimenti penali (d.lgs. 74/2000) per dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute o IVA. È importante:
- Verificare l’effettiva sussistenza della soglia penale (ad esempio, l’omessa dichiarazione è reato sopra 50.000 € di imposta).
- Accedere agli istituti di ravvedimento operoso o di adesione per estinguere il reato (art. 13 d.lgs. 74/2000) tramite pagamento integrale delle imposte e sanzioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
- Coordinare la difesa tributaria con quella penale per evitare dichiarazioni contraddittorie.
3.7 Collaborazione con esperti
Data la complessità della normativa, è consigliabile affidarsi a un team di professionisti esperti in fiscalità digitale. Lo Studio Monardo, grazie alla competenza multidisciplinare, può analizzare i flussi di dati, redigere perizie tecnico‑informatiche, interfacciarsi con l’Agenzia delle Entrate e gestire eventuali ricorsi.
4. Strumenti alternativi alla contestazione: rottamazioni, definizioni e procedure concorsuali
Oltre al ricorso e all’adesione, esistono strumenti che consentono di ridurre o estinguere i debiti fiscali con condizioni vantaggiose. Questi strumenti sono particolarmente utili per i marketplace che si trovano in difficoltà finanziaria a causa di sanzioni o imposte pregresse.
4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni
Le definizioni agevolate sono previste da leggi speciali, spesso contenute nelle leggi di bilancio. Hanno consentito negli ultimi anni la rottamazione delle cartelle (rottamazione‑ter, quater, quinquies) e il saldo e stralcio per soggetti in difficoltà.
- Rottamazione‑quater (2023): introdotta dalla legge di bilancio 2023, ha consentito di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2021 pagando solo l’imposta e riducendo sanzioni e interessi.
- Rottamazione‑quinquies (2026): prevista dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), consente di definire i debiti fino al 30 giugno 2024 con pagamento in 18 rate e stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.
- Saldo e stralcio: misura straordinaria riservata alle persone fisiche con ISEE basso; consente di pagare una percentuale ridotta dell’imposta e cancellare il residuo.
Per aderire occorre presentare la domanda entro il termine indicato (solitamente 30 aprile o 30 giugno) e versare le rate alle scadenze. La rottamazione sospende le azioni esecutive e, se il contribuente non paga, decadono i benefici e riprendono gli interessi.
4.2 Concordato preventivo biennale (CPB)
Il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 consente ad alcune categorie di contribuenti (ditte individuali e società di persone e capitali che applicano gli ISA) di accordarsi con l’Amministrazione sul reddito imponibile per due periodi di imposta. Il contribuente accetta di pagare le imposte su un reddito pre‑determinato e in cambio ottiene la preclusione degli accertamenti e sanzioni ridotte.
Il CPB non è applicabile alle società che hanno superato determinate soglie di ricavi (circa 5 milioni di euro) o che rientrano nel regime forfetario. Per i marketplace può rappresentare uno strumento di certezza fiscale: definendo ex ante il reddito da piattaforma, la società evita i rischi di accertamenti futuri. La domanda si presenta telematicamente entro il 30 giugno dell’anno precedente al biennio.
4.3 Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Quando i debiti fiscali compromettono la continuità aziendale, i gestori di marketplace che sono soggetti non fallibili possono ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Le principali sono:
- Piano del consumatore (art. 12‑bis legge 3/2012) – riservato alle persone fisiche consumatori. Permette di proporre al giudice un piano di pagamento con possibile riduzione dei debiti. Il giudice verifica i requisiti e omologa il piano, che diventa vincolante.
- Accordo di composizione della crisi (art. 11 legge 3/2012) – riservato ai debitori che svolgono attività d’impresa, professione o arte, ma che non rientrano nel fallimento. Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti.
- Liquidazione del patrimonio (art. 14‑terdecies) – consente di liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori. Al termine il debitore ottiene la esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.
Queste procedure sono gestite da un Organismo di composizione della crisi (OCC) e da un gestore, come l’Avv. Monardo. Offrono la sospensione delle azioni esecutive e la cancellazione di interessi e sanzioni una volta omologato il piano.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Le società marketplace con dimensioni più grandi, che rientrano nel Codice della crisi d’impresa, possono ricorrere alla composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021. L’imprenditore presenta un’istanza sul portale delle Camere di commercio e viene nominato un esperto negoziatore, figura terza e imparziale, che assiste nelle trattative con i creditori. La procedura prevede:
- Valutazione della praticabilità: l’imprenditore effettua un test con indicatori di crisi e, se emergono squilibri, propone il ricorso alla composizione negoziata.
- Nomina dell’esperto: il presidente della Camera di commercio nomina un esperto (spesso avvocato o commercialista con requisiti specifici).
- Incontri con i creditori: l’esperto media tra l’azienda e i creditori per individuare soluzioni (ristrutturazione del debito, moratoria, rinegoziazione).
- Richiesta di misure protettive: il tribunale può concedere la sospensione delle azioni esecutive.
- Esito: se le trattative vanno a buon fine, si sottoscrive un accordo. In caso contrario, l’imprenditore può accedere ad altre procedure (concordato semplificato, liquidazione giudiziale).
L’uso di questo strumento, che vede l’Avv. Monardo qualificato come esperto negoziatore, consente di affrontare la crisi in modo tempestivo e di evitare il fallimento.
4.5 Cessione del ramo d’azienda e operazioni straordinarie
In alcuni casi, i marketplace possono scegliere di cedere un ramo d’azienda, fondersi con altre società o trasformarsi. Operazioni come la scissione o la fusione permettono di isolare i debiti fiscali e proseguire l’attività. Occorre tuttavia considerare la disciplina antielusiva (art. 10‑bis legge 212/2000) e le possibili responsabilità per imposte non pagate (art. 14 D.Lgs. 472/1997). Una pianificazione attenta con professionisti è indispensabile.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti commettono errori che compromettono la possibilità di difendersi efficacemente. Di seguito gli errori da evitare:
- Ignorare la comunicazione: non aprire la PEC o non ritirare la raccomandata comporta l’impossibilità di conoscere i termini e può portare a decadenza del ricorso.
- Sottovalutare il contraddittorio: non presentare osservazioni al PVC o allo schema di avviso priva il contribuente della possibilità di far valere eccezioni che potrebbero portare all’archiviazione.
- Affidarsi a modelli standard: presentare memorie generiche o “copia e incolla” può essere controproducente; è necessario personalizzare la difesa in base ai dati della piattaforma, ai flussi, alle normative DAC7.
- Dimenticare i termini di sospensione: l’istanza di adesione sospende i termini ma solo per 90 giorni; scaduto il periodo occorre presentare ricorso.
- Pagare senza verificare: versare l’intera somma richiesta senza analisi può essere un errore se l’atto è illegittimo; in alcuni casi conviene richiedere rateizzazione o adesione con riduzione delle sanzioni.
- Non conservare la documentazione: i marketplace devono conservare fatture, report DAC7, contratti con i venditori e prove dei movimenti bancari. L’onere della prova sulla occasionalità delle operazioni incombe sul contribuente; senza documenti la presunzione legale è difficilmente superabile.
- Agire da soli: la fiscalità digitale è complessa. Rivolgersi a esperti riduce i rischi e consente di utilizzare istituti deflattivi.
Per evitare questi errori, è fondamentale agire tempestivamente, conservare tutti i documenti (fatture, screenshot della piattaforma, estratti conto), utilizzare la posta elettronica certificata e richiedere l’assistenza di professionisti qualificati.
6. Tabelle riepilogative
| Strumento/Norma | Descrizione sintetica | Termini/Benefici |
|---|---|---|
| Art. 12 legge 212/2000 | Diritti del contribuente durante le verifiche: accessi motivati, orario d’esercizio, facoltà di farsi assistere, 60 giorni per osservazioni | Obbligo di motivare accessi, 60 giorni per rispondere al PVC, nullità dell’atto se violato |
| Sentenza Cass. 7552/2025 | Abitualità delle vendite online = attività d’impresa; presunzioni bancarie applicabili anche ai privati | Obbligo di partita IVA e tenuta contabilità per attività abituale; possibile riqualificazione dei redditi |
| D.Lgs. 32/2023 (DAC7) | Obbliga i gestori di piattaforma a comunicare i dati dei venditori (più di 30 operazioni o 2.000 €) | Comunicazione entro il 31 gennaio; scambio di informazioni con UE |
| D.Lgs. 13/2024 | Riforma del procedimento accertativo e introduzione del concordato preventivo biennale; invito a presentare istanza di adesione inserito nell’avviso | Maggiore dialogo, riduzione delle sanzioni con adesione; definizione del reddito per due anni |
| D.Lgs. 218/1997 | Disciplina l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale; riduce le sanzioni a un terzo | Istanza entro 60 giorni (o 15 giorni dopo l’avviso se è stato presentato il contraddittorio); sospende i termini per 90 giorni |
| Rottamazione-quinquies (L. 199/2025) | Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione; pagamento imposta senza sanzioni | Domanda entro 30 aprile 2026; pagamento in 18 rate |
| Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012) | Piano del consumatore, accordo di composizione della crisi, liquidazione del patrimonio; consente esdebitazione | Presentazione domanda all’OCC; sospensione azioni esecutive; omologa del giudice |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Procedura volontaria con esperto negoziatore per risanare la crisi d’impresa | Richiesta sul portale CCIAA; misure protettive; accordo con i creditori |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è un avviso di accertamento fiscale?
È l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’esito di una verifica indicando il maggior reddito o l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi. L’avviso deve essere motivato e notificato al domicilio fiscale.
2. Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica. Se il contribuente presenta un’istanza di accertamento con adesione, i termini restano sospesi per 90 giorni.
3. Cosa devo fare se ricevo uno schema di avviso?
Lo schema di avviso rientra nel contraddittorio preventivo. Occorre presentare osservazioni entro il termine indicato (almeno 60 giorni) fornendo documenti e argomentazioni che possano indurre l’Ufficio a rivedere la pretesa.
4. Posso chiedere l’accertamento con adesione per un marketplace?
Sì. L’istanza può essere presentata entro i termini di ricorso. Per gli atti soggetti a contraddittorio preventivo, l’avviso contiene l’invito a presentare l’istanza . L’adesione consente di ridurre le sanzioni a un terzo.
5. Quali dati vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate ai sensi della DAC7?
I gestori di piattaforme devono comunicare nome, indirizzo, NIF del venditore, identificativo del conto, corrispettivi totali per trimestre, stato di residenza e informazioni sugli immobili per attività di locazione .
6. Quando la vendita su un marketplace diventa attività d’impresa?
Secondo la Cassazione, l’abitualità e la sistematicità delle operazioni (ad esempio centinaia di vendite in pochi anni) integrano attività d’impresa . Non è richiesta la presenza di un’organizzazione strutturata; è sufficiente la professionalità abituale .
7. Quali sanzioni rischia chi non trasmette le comunicazioni DAC7?
Il D.Lgs. 32/2023 prevede sanzioni amministrative per i gestori di piattaforma che omettono o ritardano le comunicazioni, oltre alla possibilità di essere esclusi dal mercato UE. Le sanzioni variano da 3.000 € a 50.000 € in relazione alla gravità e possono aumentare in caso di recidiva.
8. Posso rateizzare il pagamento dell’imposta?
Sì. Dopo l’accertamento definitivo (adesione o sentenza), è possibile chiedere la rateizzazione fino a 8 anni (72 rate) all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. In caso di adesione, il numero di rate è inferiore (tipicamente 8). Per la rottamazione-quinquies le rate sono 18.
9. Cosa succede se ignoro l’avviso di accertamento?
Se non presenti ricorso o adesione entro i termini, l’atto diventa definitivo e l’imposta è iscritta a ruolo. Seguirà la cartella di pagamento e, in caso di mancato versamento, potranno essere avviati pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
10. Le società marketplace possono accedere alla rottamazione?
Sì. Le rottamazioni (ad esempio quella prevista per il 2026) si applicano ai debiti affidati alla riscossione, indipendentemente dal tipo di contribuente. Bisogna verificare le condizioni e presentare la domanda entro il termine previsto.
11. In cosa consiste il concordato preventivo biennale?
È un accordo con l’Agenzia delle Entrate in cui il contribuente accetta di dichiarare un reddito pre‑determinato per due periodi di imposta. In cambio ottiene la preclusione di accertamenti e sanzioni ridotte. È riservato a soggetti che applicano gli ISA e non supera determinate soglie di ricavi.
12. Quali sono i diritti durante una verifica fiscale in azienda?
Hai diritto alla motivazione dell’accesso, alla presenza di un professionista, alla tutela dell’orario di lavoro e alla possibilità di presentare osservazioni entro 60 giorni . La permanenza degli ispettori non può superare 30 giorni prorogabili .
13. Cosa succede se l’Agenzia utilizza dati DAC7 errati?
Puoi contestare l’accertamento dimostrando l’erronea associazione dei dati, la duplicazione dei corrispettivi o la mancanza di corrispondenza con le transazioni effettive. È possibile chiedere all’Agenzia di rettificare i dati trasmessi dalla piattaforma.
14. Se ho pagato spontaneamente posso ancora fare ricorso?
Il pagamento spontaneo non preclude il ricorso, ma può costituire acquiescenza se viene versato l’intero importo. È consigliabile consultare un professionista prima di pagare. In sede di adesione o conciliazione, i versamenti possono essere imputati al debito definito.
15. Quali sono le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento?
Il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione del patrimonio consentono di ristrutturare i debiti fiscali e ottenerne la cancellazione finale mediante esdebitazione. La procedura si attiva presentando un’istanza all’OCC; un gestore (come l’Avv. Monardo) redige la proposta e il giudice la omologa.
16. La composizione negoziata può bloccare gli accertamenti?
La composizione negoziata non sospende gli accertamenti, ma consente di ottenere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive). Durante la procedura è possibile trattare anche con l’Agenzia delle Entrate per rateizzare o ridurre i debiti.
17. È possibile estinguere il reato fiscale con il pagamento?
Sì. L’art. 13 d.lgs. 74/2000 consente l’estinzione dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e omesso versamento mediante integrale pagamento delle imposte, sanzioni e interessi prima dell’apertura del dibattimento.
18. Come posso dimostrare la natura occasionale delle vendite sul marketplace?
Conserva tutte le prove dell’occasionalità: numero limitato di vendite, assenza di promozioni, vendita di beni personali, documentazione sull’origine dei beni, mancanza di magazzino. La Cassazione ritiene rilevanti frequenza e organizzazione.
19. Che differenza c’è tra accertamento bancario e accertamento sintetico?
L’accertamento bancario (art. 32 D.P.R. 600/1973) si basa sui movimenti finanziari; l’accertamento sintetico (redditometro) si fonda sulla capacità di spesa. Entrambi si applicano anche ai titolari di marketplace.
20. Cosa fa il Garante del contribuente?
Il Garante del contribuente tutela i diritti durante le verifiche fiscali. Puoi inviare una segnalazione se ritieni che i verificatori abbiano violato l’art. 12 legge 212/2000 (es. mancata motivazione, eccessiva durata). Il Garante può formulare pareri o raccomandazioni all’Amministrazione.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto di un accertamento su un marketplace, si presentano tre simulazioni pratiche.
8.1 Marketplace con vendite abituali non dichiarate
Scenario: la società “DigitalMarket S.r.l.” gestisce un marketplace e, in aggiunta alle commissioni legittimamente dichiarate, effettua vendite dirette di prodotti (dropshipping) per 300.000 € nel 2023 ma non emette fatture né versa l’IVA. L’Agenzia riceve i dati DAC7: 2.500 transazioni per 300.000 €. L’ufficio notifica un avviso con i seguenti conteggi:
- IVA evasa: 22 % su 300.000 € = 66.000 €.
- IRES: 24 % su utile presunto di 300.000 € = 72.000 € (ipotizzando zero costi).
- Sanzioni: per omessa fatturazione IVA (triplo dell’imposta, ridotta in adesione), per omessa dichiarazione (120 % dell’imposta), interessi al 4 % annuo.
Se l’azienda ricorre in adesione, le sanzioni sono ridotte a un terzo. Supponendo sanzioni complessive di 180.000 €, in adesione pagherebbe 60.000 €. Il debito complessivo sarebbe: 66.000 € (IVA) + 72.000 € (IRES) + 60.000 € (sanzioni) + 5.000 € (interessi) = 203.000 €. Rateizzabile in otto rate da 25.375 € ciascuna.
Se invece impugna e dimostra che parte dei corrispettivi era riferita a rimborsi e vendite occasionali, potrebbe ridurre l’imponibile e ottenere l’annullamento delle sanzioni più gravi.
8.2 Marketplace con comunicazioni DAC7 errate
Scenario: la piattaforma “TechPlatformxxxx S.p.A.” comunica alla DAC7 i dati di un venditore (affiliato) che risulta associato anche ad altra piattaforma. L’Agenzia somma i corrispettivi comunicati da entrambe (50.000 € + 60.000 €). Il marketplace riceve un avviso per reddito non dichiarato di 110.000 €. In realtà il venditore ha generato 60.000 € in totale. La società impugna eccependo l’applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 32/2023 che prevede l’esonero in caso di comunicazioni multiple . Dimostra con documenti e interrogazioni all’Agenzia che i dati sono stati duplicati. L’Ufficio annulla l’avviso per 50.000 € di ricavi e riduce l’imposta.
8.3 Utilizzo del concordato preventivo biennale
Scenario: la start‑up “GreenMarketxxxx Società Benefit S.p.A.”, che gestisce una piattaforma di vendita artigianale, applica gli ISA e decide nel 2026 di aderire al concordato preventivo biennale. In base ai dati storici, l’Agenzia propone un reddito imponibile di 200.000 € per ciascuno dei prossimi due anni. L’azienda accetta. Per effetto del CPB, non potrà essere soggetta ad accertamento per gli anni 2027‑2028 e dovrà versare le imposte su 200.000 € anche se il reddito reale sarà inferiore. Se nel 2027 il reddito effettivo sarà 250.000 €, il CPB avrà consentito un risparmio; se sarà 150.000 €, l’azienda pagherà di più ma avrà evitato il rischio di controlli.
8.4 Piano del consumatore ed esdebitazione
Scenario: l’imprenditore individuale “Marco”, proprietario di un piccolo marketplace artigianale, accumula debiti fiscali per 80.000 € e debiti bancari per 50.000 €. Presenta un piano del consumatore attraverso l’OCC. Propone di pagare 50.000 € in cinque anni, con liquidazione parziale dei beni personali. Il giudice omologa il piano. Le procedure esecutive vengono sospese e, al termine del piano, Marco ottiene la esdebitazione: i debiti residui (80.000 € – 50.000 € pagati) vengono cancellati. Senza questa procedura, l’Agenzia avrebbe potuto procedere a pignoramenti e ipoteche sulla casa.
9. Conclusione
L’accertamento fiscale rivolto a un marketplace è un evento complesso che richiede conoscenze specifiche in diritto tributario, contabilità e tecnologia. Negli ultimi anni la normativa italiana si è evoluta: l’attuazione della DAC7, la riforma del procedimento accertativo (D.Lgs. 13/2024), l’introduzione del contraddittorio preventivo e del concordato preventivo biennale hanno ampliato gli strumenti a disposizione sia del Fisco che dei contribuenti. La sentenza Cass. 7552/2025 ha rafforzato l’orientamento che qualifica come impresa l’attività di vendita abituale sulla piattaforma , mentre il D.Lgs. 32/2023 impone ai gestori di comunicare i dati dei venditori .
Per difendersi efficacemente occorre agire tempestivamente: verificare la legittimità degli atti, esercitare il diritto al contraddittorio, utilizzare l’accertamento con adesione, impugnare in sede giudiziale e valutare le definizioni agevolate. In presenza di difficoltà finanziarie, le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata offrono soluzioni per ristrutturare i debiti e salvaguardare l’impresa.
Il supporto di professionisti esperti è decisivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, con il suo team di avvocati e commercialisti, può analizzare il tuo caso, individuare vizi dell’accertamento, predisporre ricorsi efficaci e negoziare con il Fisco piani di rientro o soluzioni alternative. Grazie alla sua esperienza come fiduciario di un OCC e come esperto negoziatore della crisi d’impresa, può accompagnare i contribuenti anche nelle procedure concorsuali.
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