Accertamento fiscale a una DMC (destination management company): cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale è uno dei momenti più delicati nel rapporto fra Fisco e contribuente. Una Destination Management Company (DMC) – cioè un’impresa che organizza, coordina e vende servizi turistici integrati (pacchetti viaggio, pernottamenti, trasferimenti, visite guidate) – opera in un contesto normativo complesso. La gestione di incassi e pagamenti, l’utilizzo del regime IVA speciale 74‑ter del D.P.R. 633/1972 e l’intermediazione in nome e per conto dei clienti espongono queste società a controlli approfonditi. Gli errori possono essere costosi: sanzioni, recupero d’imposte non versate, accertamenti induttivi basati su presunzioni e pesanti interessi di mora. In più, con le riforme del 2023‑2024 (legge delega n. 111/2023, D.Lgs. 219/2023, D.Lgs. 13/2024 e D.Lgs. 175/2024) è stato introdotto il contraddittorio preventivo e sono stati potenziati strumenti alternativi come il concordato preventivo biennale e le definizioni agevolate. Per un imprenditore turistico che gestisce una DMC, conoscere i propri diritti e le difese possibili è fondamentale.

In questo articolo – aggiornato a febbraio 2026 – analizzeremo nel dettaglio:

  • le norme fiscali che regolano la gestione e l’accertamento dei tributi per le DMC (IVA, imposte dirette, addizionali regionali e comunali);
  • le procedure che l’Agenzia delle Entrate deve seguire per effettuare un accertamento, dal contraddittorio preventivo all’eventuale iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva;
  • le strategie difensive e i rimedi giudiziali e stragiudiziali per contestare o definire un accertamento (ricorso, mediazione, accertamento con adesione, concordato preventivo biennale, rottamazioni);
  • gli errori comuni da evitare e i consigli pratici per proteggere i propri diritti;
  • tabelle riassuntive, FAQ con almeno 20 domande frequenti e simulazioni numeriche che aiutano a comprendere le scelte possibili.

Perché rivolgersi a un professionista specializzato

Gestire un accertamento fiscale senza assistenza può essere rischioso. Le norme cambiano frequentemente e le DMC devono confrontarsi con:

  • interpretazioni complesse del regime IVA 74‑ter: il regime speciale si applica alle operazioni di pacchetti turistici e all’organizzazione diretta di viaggi. Non tutte le prestazioni intermediarie rientrano nel regime e l’IVA a valle è indetraibile ;
  • controlli incrociati sui conti bancari: l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consente agli uffici di acquisire dati bancari e presumere ricavi se il contribuente non prova la natura delle operazioni ;
  • obbligo di motivazione degli atti: l’avviso di accertamento deve contenere le ragioni di fatto e di diritto e la sua mancanza comporta la nullità dell’atto ;
  • nuove procedure di contraddittorio: dal 2024 l’Agenzia deve inviare uno schema di atto e attendere le osservazioni del contribuente prima di notificare l’avviso definitivo. Il mancato rispetto del contraddittorio rende annullabile l’atto ;
  • possibilità di definizioni agevolate e rateizzazioni, con riduzione delle sanzioni e sospensione delle procedure esecutive.

Per questi motivi è fondamentale affidarsi a un avvocato tributarista con esperienza sia in diritto bancario sia in diritto tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. È fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team segue pratiche in tutta Italia e offre consulenze su accertamenti fiscali, cartelle, pignoramenti e procedure concorsuali. Grazie alla conoscenza approfondita delle norme e della giurisprudenza, l’Avv. Monardo e i suoi collaboratori assistono il contribuente in tutte le fasi:

  • analisi dell’atto per verificare la legittimità, la motivazione, gli errori di calcolo e i vizi formali;
  • ricorsi e sospensioni davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) con richiesta di sospensione dell’atto e tutela cautelare;
  • trattative con l’ufficio per accertamento con adesione o definizione in forma di concordato;
  • predisposizione di piani di rientro e rateizzazioni, anche nell’ambito della procedura di sovraindebitamento o di composizione negoziata della crisi;
  • soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizzeremo le principali fonti normative applicabili alle DMC e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti. Le norme sono esposte seguendo la cronologia delle fasi di controllo: poteri dell’amministrazione, avviso di accertamento, contraddittorio, ricorso e riscossione. Per ciascun tema indichiamo gli articoli di legge, le sentenze di Cassazione o le circolari dell’Agenzia delle Entrate che incidono direttamente sulla gestione fiscale delle agenzie turistiche.

1.1 Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000)

Lo Statuto dei diritti del contribuente è la “carta costituzionale” del contribuente. Con la riforma del 2023‑2024 è stato riscritto in parte, introducendo nuovi diritti e obblighi. Tra i principi più rilevanti per le DMC:

  1. Motivazione degli atti (art. 7) – Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicare i fatti, le prove, i riferimenti normativi e, se richiamano altri atti, questi devono essere allegati . La mancanza di motivazione comporta nullità.
  2. Indicazione dei dati essenziali (art. 7, comma 2) – Gli avvisi di accertamento e gli atti di riscossione devono specificare l’ufficio che li ha emessi, il responsabile, i termini e l’autorità davanti a cui è possibile ricorrere .
  3. Diritti del contribuente durante le verifiche (art. 12) – Le ispezioni fiscali devono essere motivate, avvenire durante l’orario di lavoro e ridurre al minimo i disagi. Il contribuente ha diritto ad essere assistito da un professionista e può chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso l’ufficio dell’ente o del consulente . La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni (prorogabile per casi complessi) .
  4. Contraddittorio preventivo (art. 6‑bis) – Introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce che per tutti gli atti autonomamente impugnabili l’amministrazione deve comunicare uno schema di atto prima dell’avviso definitivo. Il contribuente ha 60 giorni per presentare controdeduzioni o richiedere l’accesso agli atti e 30 giorni per chiedere l’accertamento con adesione. Se il termine scade dopo la decadenza dell’azione accertatrice, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni . La violazione del contraddittorio rende annullabile l’atto .
  5. Divieto di bis in idem (art. 9‑bis) – L’amministrazione può esercitare l’azione accertatrice una sola volta per ogni tributo e periodo d’imposta . Ciò evita la duplicazione degli accertamenti.
  6. Proporzionalità e prova (artt. 7‑quinquies e 10‑ter) – È vietato utilizzare prove acquisite illegittimamente e si deve rispettare il principio di proporzionalità nelle sanzioni.

1.2 Procedura di accertamento delle imposte sui redditi (D.P.R. 600/1973)

Il D.P.R. 600/1973 disciplina il potere di accertamento per le imposte dirette. Gli articoli più rilevanti sono:

NormaArgomento chiaveIndicazioni principali
Art. 32Poteri di verifica e indagini bancarieL’ufficio può effettuare accessi, ispezioni, richiedere dati a banche e altri enti. I movimenti bancari non contabilizzati sono presunti ricavi se il contribuente non prova che non lo sono . È possibile richiedere documentazione, inviare questionari e ottenere copie di atti notarili .
Art. 37Accertamento induttivoConsente di determinare il reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti quando il contribuente non dispone di contabilità attendibile.
Art. 38Accertamento sintetico per persone fisicheConsente di accertare il reddito in base alla capacità di spesa e agli indicatori patrimoniali. Può avere impatto sui soci delle DMC.
Art. 42Avviso di accertamentoL’avviso deve indicare il tributo, l’imponibile, le aliquote, le ragioni di fatto e di diritto. Deve essere firmato dal capo dell’ufficio e allegare gli atti richiamati; la mancanza di firma, indicazioni o motivazione ne comporta la nullità . Il contribuente può chiedere di computare eventuali perdite, con sospensione del termine per 60 giorni .
Art. 43Termine di decadenzaL’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (ottavo per le violazioni penali).

1.3 Regime IVA speciale per agenzie di viaggio (art. 74‑ter D.P.R. 633/1972)

Le DMC operano in regime IVA speciale per i pacchetti turistici. L’art. 74‑ter prevede che:

  • Ambito di applicazione – Rientrano nel regime i pacchetti acquistati e rivenduti, l’organizzazione diretta di viaggi anche tramite mandatari e l’attività di intermediazione in nome e per conto dei clienti .
  • Territorialità – Sono imponibili le operazioni rese all’interno della UE; le operazioni fuori UE sono fuori campo IVA .
  • Indetraibilità dell’IVA – L’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi necessari per fornire il pacchetto è indetraibile ; la fattura non deve esporre l’imposta e deve riportare la dicitura “IVA assolta ai sensi del DM 340/99 – la presente fattura non costituisce titolo per la detrazione d’imposta” .
  • Registrazioni contabili – Le operazioni in regime speciale vanno registrate separatamente dai servizi non soggetti al regime; per le operazioni “miste” (servizi UE e extra‑UE) occorre suddividere i corrispettivi pro‑rata .

L’applicazione errata del regime 74‑ter è tra le principali cause di accertamento nelle DMC. Molte controversie riguardano la qualificazione di singoli servizi “pre‑acquisiti” o la necessità di autofatture per servizi forniti da soggetti non residenti. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’agenzia che acquista servizi e li rivende come pacchetti deve effettuare l’autofatturazione quando il fornitore è non residente (art. 17 D.P.R. 633/1972) e che il regime speciale non consente la detrazione dell’IVA pagata (sentenza 11739/2022) .

1.4 Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) e riforma 2024 – 2026

Il D.Lgs. 546/1992 regola il processo dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni tributarie). Il D.Lgs. 175/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha abrogato il Titolo II del D.Lgs. 546/1992 e introdotto il nuovo codice. Fino al 31 dicembre 2025 restano applicabili le disposizioni vigenti. Le norme da considerare sono:

Articolo (D.Lgs. 546/1992)OggettoContenuto
Art. 2Giurisdizione tributariaLe controversie su tributi di ogni genere sono devolute alle Corti di giustizia tributaria salvo quelle attribuite al giudice ordinario (es. controversie su sanzioni penali).
Art. 19Atti impugnabiliSono impugnabili l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, gli atti di irrogazione sanzioni, la cartella, l’avviso di mora, l’iscrizione ipotecaria e i fermi amministrativi . L’atto deve indicare i termini e l’autorità competente .
Art. 20Termini del ricorsoIl ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e notificato all’ufficio.
Art. 21Presentazione del ricorsoIl ricorso deve essere depositato in corte entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio.
Art. 47Sospensione del provvedimentoIl giudice può sospendere l’atto impugnato in presenza di danno grave e irreparabile.
Art. 53AppelloLe parti possono proporre appello contro le sentenze della corte di primo grado.

La riforma prevede l’istituzione di un Garante nazionale del contribuente e l’eliminazione dei Garanti regionali, rafforza il contraddittorio e disciplina la “improcedibilità” per mancato pagamento del contributo unificato. A partire dal 2026 la procedura sarà digitalizzata e la notifica degli atti avverrà via PEC.

1.5 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997 e D.Lgs. 13/2024)

L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo che permette al contribuente di definire l’accertamento con un accordo sulla base imponibile e sulle sanzioni. Il D.Lgs. 13/2024 ha riscritto l’istituto per adeguarlo al contraddittorio preventivo. Di seguito si riassumono le regole vigenti nel 2026:

  • Avvio – Può essere promosso dall’ufficio (con invito a comparire o invio dello schema di atto) o dal contribuente entro 30 giorni dalla ricezione dello schema o, se non vi è schema, entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso . L’istanza non è reiterabile .
  • Sospensione dei termini – La presentazione dell’istanza sospende per 30 giorni (non più 90) il termine per impugnare l’avviso . Se l’istanza è presentata entro il termine di decadenza, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni .
  • Procedimento – Il contribuente e l’ufficio discutono i rilievi; l’accordo deve essere formalizzato in un atto sottoscritto da entrambe le parti. L’atto indica la base imponibile concordata e le sanzioni ridotte; la firma del capo dell’ufficio è essenziale.
  • Effetti – Con il versamento o la prima rata l’atto acquista efficacia e non è più impugnabile. Le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo e gli interessi sono dovuti fino al versamento.

1.6 Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024)

Il concordato preventivo biennale (CPB) consente a imprese e professionisti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito d’impresa per due anni. Secondo la guida dell’ANCE :

  • Possono aderire i contribuenti che applicano gli ISA, non hanno debiti fiscali superiori a 5.000 € o li estinguono entro il termine di adesione .
  • Sono esclusi coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni o hanno avuto condanne per reati tributari .
  • L’Agenzia formula una proposta; il contribuente può accettare entro il 31 ottobre 2024 (primo biennio) o il 31 luglio negli anni successivi .
  • In caso di adesione, il reddito per due anni è determinato in base alla proposta; il contribuente paga le imposte su tale reddito anche se quello effettivo è superiore o inferiore .

Il CPB è uno strumento di pianificazione che può ridurre l’incertezza su eventuali accertamenti e consente di pianificare il carico fiscale. Le DMC che soddisfano i requisiti possono valutarlo come alternativa strategica.

1.7 Giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale rilevante per le DMC

Riportiamo alcune pronunce significative che riguardano le agenzie di viaggio e le DMC:

DecisioneEnte/CortePrincipio affermato
Cassazione, 8 febbraio 2022, n. 11739Corte di Cassazione (sez. Tributaria)Ha stabilito che il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio (art. 74‑ter) non consente la detrazione dell’IVA sugli acquisti e che, in caso di auto‑fatturazione (art. 17 D.P.R. 633/1972), l’agenzia non può dedurre l’imposta. La decisione sottolinea l’obbligo di autofattura quando il fornitore è non residente .
Cassazione, ord. 17.5.2025 n. 17108Corte di Cassazione (sez. Tributaria)Nel caso di società con socio unico e amministratore unico, la Corte ha ritenuto legittimo l’utilizzo dei dati bancari personali del socio per presumere ricavi della società ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973. La presunzione può essere vinta solo con prova dettagliata da parte del contribuente .
Corte Costituzionale, sent. 21 marzo 2023, n. 47Corte CostituzionaleHa affermato che la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo è incostituzionale perché viola i principi di difesa e di buona amministrazione. Questa sentenza ha spinto il legislatore a introdurre l’art. 6‑bis nello Statuto dei diritti del contribuente.
Cassazione, varie pronunce 2024‑2025Corte di CassazioneHanno confermato la nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di motivazione; hanno riconosciuto il diritto all’accesso agli atti; hanno ritenuto applicabile l’accertamento con adesione anche agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati e ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza.

Le decisioni dimostrano che la giurisprudenza richiede il rispetto rigoroso delle forme e dei diritti di partecipazione. Le DMC devono quindi tenere documentazione accurata e rispondere tempestivamente alle richieste dell’ufficio.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di accertamento

Quando una DMC riceve un avviso di accertamento o un invito a comparire, è importante non sottovalutare l’atto né lasciar scadere i termini. Questa sezione illustra le fasi dell’accertamento e le azioni che il contribuente può intraprendere.

2.1 Ricezione dello schema di atto o dell’invito a comparire

Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate è obbligata, salvo casi di accertamenti automatizzati, a trasmettere al contribuente uno schema di atto o un invito a comparire almeno 60 giorni prima dell’eventuale notificazione dell’avviso definitivo . L’invito indica:

  • i motivi della verifica;
  • il periodo d’imposta e le imposte interessate;
  • i documenti e le informazioni richieste;
  • la data fissata per il contraddittorio.

Cosa fare

  1. Non ignorare la comunicazione: i termini iniziano a decorrere dalla ricezione.
  2. Contattare un consulente: la presenza di un professionista consente di analizzare i rilievi e preparare una difesa.
  3. Raccogliere documenti e contabilità: predisporre bilanci, registri IVA, estratti conto bancari, contratti con i fornitori e con i clienti.
  4. Valutare la richiesta di accesso agli atti: ai sensi dell’art. 6‑bis il contribuente può richiedere copia dei documenti in possesso dell’ufficio .

2.2 Presentazione delle controdeduzioni o istanza di accertamento con adesione

Entro 60 giorni dalla comunicazione dello schema di atto, il contribuente può:

  • presentare controdeduzioni: una memoria scritta con osservazioni, documenti, elementi di prova che confutino i rilievi. L’amministrazione deve motivare l’eventuale mancata accettazione ;
  • richiedere accertamento con adesione: entro 30 giorni dalla ricezione dello schema, il contribuente può presentare istanza e avviare una trattativa . L’istanza sospende i termini per 30 giorni .

Se il contraddittorio non si conclude o l’ufficio non accoglie le controdeduzioni, entro 90 giorni l’amministrazione può notificare l’avviso di accertamento. In caso di istanza di adesione, il termine di decadenza si proroga di 120 giorni .

2.3 Notifica dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento deve contenere gli elementi essenziali previsti dall’art. 42 D.P.R. 600/1973: imponibile, aliquote, tributi, motivazione, firma del dirigente e indicazione del termine per impugnare . Se manca uno di questi elementi, l’atto è nullo.

Alcuni avvisi possono essere emessi in forma di accertamento parziale (art. 41‑bis D.P.R. 600/1973) o avviso di recupero dei crediti indebitamente compensati (art. 13 D.Lgs. 471/1997). Anche in questi casi è previsto il contraddittorio preventivo, salvo ipotesi di fondato pericolo per la riscossione .

2.4 Sospensioni e proroghe dei termini

Le riforme 2024‑2025 hanno rimodulato i termini:

  • L’istanza di accertamento con adesione sospende di 30 giorni il termine per impugnare .
  • Se l’ufficio concede un termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni e tale termine scade dopo il termine di decadenza, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni .
  • In mancanza di contraddittorio (ad esempio per accertamenti automatizzati), il contribuente può comunque chiedere l’accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso .

2.5 Difesa in giudizio: il ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se non si raggiunge un accordo o se l’atto è ritenuto illegittimo, il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 20 D.Lgs. 546/1992). Alcune fasi da seguire:

  1. Redigere il ricorso – L’atto deve indicare i motivi, le prove e l’autorità adita. È possibile proporre richieste istruttorie (perizia, testimoni).
  2. Notificare il ricorso all’ufficio – La notifica può avvenire via PEC.
  3. Depositare il ricorso – Entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio, occorre depositare il ricorso presso la segreteria della corte competente con gli allegati e la prova di notifica.
  4. Richiedere la sospensione – In presenza di danno grave è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992). La corte si pronuncia con ordinanza motivata.
  5. Partecipare all’udienza – Le udienze sono pubbliche e le parti possono depositare memorie fino a 20 giorni prima e repliche fino a 10 giorni prima della discussione.

Se la DMC ritiene di poter definire la controversia con l’amministrazione, può presentare ricorso con istanza di mediazione se il valore dell’atto non supera 50.000 €. In caso di accoglimento anche parziale della mediazione, le sanzioni sono ridotte e l’atto viene definito.

2.6 Iscrizione a ruolo, cartella di pagamento e riscossione

Se l’accertamento diventa definitivo o non viene impugnato, l’Agenzia iscrive le somme a ruolo e l’ente di riscossione (Agenzia delle Entrate–Riscossione) notifica la cartella di pagamento. La cartella contiene:

  • l’importo dovuto, suddiviso per imposta, sanzioni e interessi;
  • la data entro cui pagare o richiedere la rateizzazione;
  • l’indicazione dell’autorità giudiziaria competente per proporre ricorso (60 giorni). .

Se la cartella non è impugnata, l’Agente può procedere a recuperare le somme tramite pignoramento, fermo amministrativo o ipoteca. Tuttavia, esistono numerosi strumenti per evitare o sospendere tali azioni, come il piano di rateizzazione, il ricorso in opposizione agli atti esecutivi o l’accesso alla procedura di sovraindebitamento.

2.7 Piani di rientro e sovraindebitamento

Se la DMC è in difficoltà finanziaria e non riesce a pagare, può accedere a uno strumento previsto dalla legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Grazie alla figura del Gestore della crisi da sovraindebitamento (di cui l’Avv. Monardo è referente), è possibile:

  • proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale;
  • ottenere la sospensione delle procedure esecutive;
  • beneficiare dell’esdebitazione (liberazione dai debiti) a determinate condizioni.

Questi strumenti possono essere combinati con gli istituti deflattivi (adesione, mediazione, conciliazione) per ridurre il debito complessivo e ripartirlo in modo sostenibile.

3. Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o definire il debito

Una DMC deve adottare una strategia difensiva personalizzata in base al tipo di accertamento, alla gravità delle violazioni contestate e alla propria situazione economica. In questa sezione descriviamo le principali difese giudiziali e stragiudiziali.

3.1 Contestare vizi formali e sostanziali dell’avviso

Prima di contestare il merito, è necessario verificare la legittimità formale dell’atto. I vizi principali sono:

  1. Mancanza di motivazione – Se l’avviso non espone le ragioni di fatto e di diritto, o se richiama documenti non allegati, è nullo .
  2. Difetto di competenza – L’avviso deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un delegato. L’atto firmato da soggetto incompetente è nullo.
  3. Violazione del contraddittorio – Se l’ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha rispettato i termini del contraddittorio, l’avviso è annullabile .
  4. Decadenza – Se l’atto è notificato oltre il termine di decadenza (5 anni dalla dichiarazione), può essere annullato salvo proroghe dovute all’adesione.
  5. Violazione di norme sul regime 74‑ter – Errata applicazione del metodo del margine, mancato rispetto dell’indetraibilità, omissione delle autofatture per fornitori esteri.
  6. Cumulo di poteri – È contestabile l’utilizzo di accertamenti induttivi su parametri presuntivi senza fornire la prova dell’inattendibilità della contabilità.

3.2 Difese sul merito: contestazioni e prove

Se l’atto rispetta le forme, la difesa passa al merito. Le principali argomentazioni per una DMC sono:

  • Corretta qualificazione delle operazioni – Dimostrare che le prestazioni oggetto di accertamento non rientrano nel regime 74‑ter (per esempio, intermediazione pura soggetta al regime ordinario); o che i servizi extra‑UE non sono imponibili .
  • Inesistenza di ricavi presunti – Fornire prova della natura dei movimenti bancari contestati (ad esempio, rimborsi spese, finanziamenti soci) per superare la presunzione di ricavi ex art. 32 .
  • Veridicità dei costi – Documentare i costi sostenuti per pacchetti turistici, dimostrando la congruità del margine; produrre contratti con fornitori e fatture.
  • Prescrizione e decadenza – Dimostrare che la pretesa fiscale è prescritta.
  • Non punibilità e carenza di dolo – Se contestate sanzioni penali (ad esempio reati ex D.Lgs. 74/2000), provare l’assenza di dolo o colpa grave.

3.3 Ricorso e sospensione cautelare

Il ricorso deve contenere un’istanza di sospensione se l’esecuzione dell’atto provoca un danno grave. Nella pratica, la DMC dovrà allegare:

  • il bilancio e i flussi di cassa per dimostrare l’impatto negativo;
  • eventuali contratti in corso che rischiano di essere risolti a causa dei pignoramenti;
  • un piano di rateizzazione o di garanzia per convincere il giudice a sospendere l’atto.

La corte valuta il fumus boni iuris (probabilità di successo del ricorso) e il periculum in mora (danno immediato) e può sospendere totalmente o parzialmente l’esecuzione.

3.4 Accertamento con adesione e definizioni agevolate

L’adesione è spesso la soluzione più efficiente perché riduce le sanzioni e sospende la riscossione. I passaggi sono:

  1. Presentare istanza – Entro 30 giorni dallo schema di atto o entro 15 giorni dall’avviso (se non c’è stato contraddittorio) .
  2. Incontro con l’ufficio – Portare documenti, prospetti, memorie e valutare con il funzionario la possibilità di ridurre imponibile e sanzioni.
  3. Accordo – Le sanzioni sono ridotte a 1/3; è possibile chiedere la rateizzazione (massimo 8 rate trimestrali). Il pagamento della prima rata perfeziona l’adesione.
  4. In caso di mancato accordo – Il contribuente può presentare ricorso o accettare la pretesa in parte.

Oltre all’adesione tradizionale, sono state introdotte varie definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio). La legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022) ha previsto la rottamazione‑quater per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2021. A gennaio 2024 è stata introdotta la definizione agevolata degli avvisi bonari (D.L. 39/2024) con riduzione delle sanzioni al 3% per chi paga entro 20 giorni. Nel 2025 il governo ha approvato una nuova rottamazione‑quinquies per i carichi 2022‑2023. Anche se le finestre cambiano, la logica è la stessa: pagamento dell’imposta e degli interessi legali con forte riduzione o cancellazione delle sanzioni e dell’aggio.

Quando conviene aderire

L’adesione è conveniente quando:

  • i rilievi dell’ufficio sono fondati e le prove difensive sono deboli;
  • il contribuente vuole evitare la riscossione coattiva e ridurre le sanzioni;
  • vi è la possibilità di rateizzare e diluire l’onere nel tempo.

Non è consigliabile aderire quando i rilievi sono manifestamente infondati, l’atto presenta vizi gravi o la presunzione di ricavi è superabile. In questi casi è preferibile impugnare.

3.5 Mediazione tributaria e conciliazione giudiziale

Per gli atti di valore fino a 50.000 € (al netto di sanzioni e interessi), il ricorso deve essere preceduto da una istanza di mediazione. L’ufficio ha 60 giorni per rispondere. Se la mediazione si conclude positivamente, le sanzioni sono ridotte del 35%. Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può proseguire con il ricorso.

Durante la fase di giudizio, le parti possono arrivare alla conciliazione giudiziale (anche in appello) con un accordo sugli importi. Le sanzioni sono ridotte dal 40% al 60% in base allo stadio del giudizio. La conciliazione chiude il contenzioso e preclude ulteriori impugnazioni.

3.6 Concordato preventivo biennale

Il CPB è una novità importante per le PMI e può essere considerato dalle DMC per stabilizzare il carico fiscale per due anni. I passaggi per aderire sono:

  1. Verificare i requisiti – Applicazione degli ISA, assenza di debiti superiori a 5.000 € o loro estinzione entro il 31 ottobre 2024 o 31 luglio negli anni successivi .
  2. Analizzare la proposta – L’Agenzia invia una proposta con il reddito predefinito; il contribuente deve valutare se il reddito proposto è congruo.
  3. Accettare o rifiutare – L’adesione è volontaria. In caso di accettazione il reddito imponibile per due anni è fisso; non si può beneficiare di detrazioni per spese non previste.
  4. Benefici – Oltre alla certezza del carico fiscale, l’adesione al CPB preclude gli accertamenti per le annualità coperte, salvo gravi incongruenze.
  5. Criticità – Il reddito proposto potrebbe essere superiore al reddito effettivo; occorre valutare con un professionista.

3.7 Sovraindebitamento e composizione della crisi

Quando la DMC non è più in grado di far fronte ai debiti tributari e commerciali, può ricorrere agli strumenti del Codice della crisi d’impresa. Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore – Riservato alle persone fisiche; consente di proporre al giudice un piano di rientro sostenibile.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – Richiede l’accordo con il 60% dei creditori e l’omologazione del tribunale.
  • Liquidazione controllata – Consente di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente – Permette a chi non dispone di beni o redditi di essere liberato dai debiti residui dopo tre anni.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore, può assistere la DMC nell’avvio di queste procedure e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate per bloccare le azioni esecutive.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni per le DMC

Oltre alle difese tradizionali, la normativa italiana prevede molti strumenti per alleggerire il carico fiscale o risolvere le controversie. Di seguito una panoramica.

4.1 Definizione agevolata degli avvisi bonari e degli accertamenti in acquiescenza

Gli avvisi bonari sono comunicazioni dell’Agenzia che informano il contribuente di errori formali nella dichiarazione (es. liquidazione automatica). Dal 2024 l’avviso bonario può essere definito con riduzione delle sanzioni al 3% se il pagamento avviene entro 30 giorni, anche rateizzabile. Inoltre, l’accertamento può essere definito in acquiescenza, pagando la pretesa entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. La sanzione è ridotta a 1/3 e gli interessi sono ridotti.

4.2 Rottamazione delle cartelle e stralcio dei micro-debiti

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno previsto numerose “rottamazioni”. Di solito:

  • si pagano le imposte e gli interessi legali;
  • si cancellano le sanzioni e l’aggio;
  • è possibile rateizzare (fino a 18 rate trimestrali).

I termini e le procedure cambiano a seconda del decreto; nel 2023 si è conclusa la rottamazione‑quater, nel 2025 è stata prevista la rottamazione‑quinquies per i carichi 2022‑2023. C’è anche lo stralcio dei debiti inferiori a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015 (ex art. 1, commi 222‑230, L. 197/2022).

4.3 Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione

Nell’ambito delle procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo), il debitore può proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. La transazione prevede la falcidia di imposte e sanzioni e la rateizzazione del debito. La proposta è vincolante se approvata dal tribunale. Per le DMC, questo strumento è utile se i debiti fiscali sono rilevanti e sono in corso trattative con altri creditori (banche, fornitori).

4.4 Compensazione dei crediti tributari

Le DMC che vantano crediti IVA o tributi possono compensarli con i debiti iscritti a ruolo attraverso il modello F24. La compensazione deve rispettare i limiti previsti (5 milioni di euro annui). Per le cartelle, la compensazione è consentita solo se i crediti sono certi, liquidi ed esigibili. È importante verificare la non sospensione dei crediti (es. crediti oggetto di contenzioso) per evitare sanzioni per indebito utilizzo.

5. Errori comuni e consigli pratici

Durante la nostra esperienza con DMC e agenzie di viaggio abbiamo riscontrato una serie di errori ricorrenti che espongono l’impresa a verifiche e sanzioni. Di seguito una lista di errori da evitare e consigli pratici.

5.1 Errori più frequenti

ErroreDescrizioneConsiglio pratico
Confondere le prestazioni in regime 74‑ter con altre prestazioniAlcune DMC registrano nel regime speciale anche servizi di pura intermediazione (es. rivendita di biglietti aerei), che in realtà sono esclusi e devono essere fatturati con IVA ordinaria.Analizzare ogni tipo di prestazione; distinguere pacchetti turistici, intermediazione e servizi extra‑UE.
Omettere l’autofatturazione per fornitori esteriLa Corte di Cassazione ha chiarito che l’agenzia deve emettere autofattura ai sensi dell’art. 17 se il fornitore è non residente .Verificare la residenza dei fornitori e predisporre le autofatture; registrare correttamente nel registro IVA acquisti.
Non giustificare i movimenti bancariI prelievi e i versamenti non giustificati sono presunti ricavi; l’onere della prova spetta al contribuente .Conservare giustificativi (ricevute, note spese, contratti); separare i conti personali da quelli aziendali.
Trascurare le scadenzeNon rispondere allo schema di atto, non presentare ricorso nei termini o non pagare rate può pregiudicare la difesa.Annotare le scadenze in agenda; delegare a un professionista la gestione dei termini.
Mancanza di documentazioneL’accertamento si basa su prove; l’assenza di contratti o registri attendibili impedisce di contestare le presunzioni.Predisporre contratti con fornitori e clienti; mantenere registri completi e aggiornati.
Fidarsi di soluzioni “fai da te”Cercare di gestire da soli un accertamento o aderire a definizioni senza calcolare l’effettivo risparmio può portare a risultati peggiori.Consultare un avvocato tributarista; valutare tutte le opzioni (ricorso, adesione, rottamazione).

5.2 Consigli operativi

  1. Tenere contabilità analitica: suddividere i ricavi per tipologia di servizio e per destinazione geografica.
  2. Separare conti aziendali e personali: in caso di socio unico, la commistione dei conti consente al Fisco di presumere ricavi societari .
  3. Verificare periodicamente la corretta applicazione del regime 74‑ter: rivolgersi a un consulente per rivedere le fatture, le detrazioni e l’annotazione dei corrispettivi.
  4. Aggiornarsi sulle novità normative: la riforma fiscale è in evoluzione; monitorare leggi di bilancio, decreti legislativi e circolari.
  5. Utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso: se si rilevano errori prima del controllo, si può correggere la dichiarazione e pagare sanzioni ridotte.
  6. In caso di verifica, predisporre un dossier: raccogliere contratti, fatture, documenti bancari; predisporre un’analisi che spieghi la natura di ogni operazione contestata.

6. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo a domande ricorrenti che imprenditori e professionisti del turismo rivolgono ai nostri consulenti. Le risposte sono orientate alla pratica e tengono conto delle novità normative al 2026.

  1. Cos’è una Destination Management Company (DMC) e quali obblighi fiscali ha?
    Una DMC è un’impresa che progetta e vende pacchetti turistici e servizi integrati (trasporto, alloggio, guide, trasferimenti). Deve applicare il regime IVA speciale 74‑ter per i pacchetti e il regime ordinario per le prestazioni di intermediazione pura. È soggetta alle imposte sui redditi, alle addizionali locali e all’IRAP.
  2. Quando si applica il regime IVA 74‑ter?
    Si applica alle operazioni in cui l’agenzia organizza o rivende pacchetti viaggio; include l’attività di intermediazione in nome e per conto dei clienti . Non si applica alla rivendita di singoli biglietti o servizi accessori esclusi dal pacchetto.
  3. L’IVA pagata sugli acquisti è detraibile?
    No. Nel regime 74‑ter l’IVA sui costi sostenuti per fornire i servizi è indetraibile . L’IVA è calcolata sul margine di differenza fra il prezzo di vendita e i costi diretti.
  4. È obbligatoria l’autofatturazione per i fornitori esteri?
    Sì. Se l’agenzia acquista servizi da soggetti non residenti, deve emettere autofattura ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 633/1972 e applicare il reverse charge. L’IVA assolta non è detraibile .
  5. Cosa si intende per contraddittorio preventivo?
    È la procedura introdotta dal D.Lgs. 219/2023. Prima di notificare un avviso di accertamento, l’Agenzia deve inviare al contribuente uno schema di atto. Il contribuente ha almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni e 30 giorni per chiedere l’adesione . L’atto emesso in assenza di contraddittorio è annullabile .
  6. Posso chiedere l’accertamento con adesione anche se non ho ricevuto lo schema?
    Sì. Se l’atto è stato notificato senza schema (es. accertamento automatizzato), il contribuente può comunque presentare istanza di adesione entro 15 giorni dall’avviso .
  7. Quanto tempo ho per fare ricorso contro un avviso di accertamento?
    Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica e depositato entro 30 giorni . Se si presenta istanza di adesione, il termine è sospeso per 30 giorni .
  8. Cosa succede se non rispondo allo schema di atto?
    Se non si presentano controdeduzioni né si richiede l’adesione, l’Agenzia può notificare l’avviso definitivo trascorsi 60 giorni. Tuttavia, la mancata risposta può essere interpretata come acquiescenza, con conseguente maggiore difficoltà a contestare l’atto in seguito.
  9. In che misura si riducono le sanzioni con l’adesione?
    Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo previsto. Ad esempio, una sanzione base del 90% viene ridotta al 30%. In mediazione o conciliazione la riduzione varia dal 35% al 50%, a seconda della fase del giudizio.
  10. Posso rateizzare le somme concordate nell’adesione?
    Sì. È possibile rateizzare l’importo in 8 rate trimestrali (12 rate se l’importo supera i 50.000 €). Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e la riscossione immediata del residuo.
  11. Cos’è il concordato preventivo biennale e conviene a una DMC?
    È un istituto che consente di definire in anticipo il reddito d’impresa per due anni . Conviene se l’Agenzia propone un reddito inferiore o in linea con quello previsto e se si desidera stabilità nei costi fiscali. Se il reddito reale dovesse essere inferiore a quello concordato, si pagherebbe comunque la maggiore imposta.
  12. Cosa accade se sono in regime forfettario?
    Le DMC in regime forfettario non possono applicare il regime 74‑ter. Devono applicare l’aliquota sostitutiva e non possono aderire al concordato preventivo biennale .
  13. Come si calcola la base imponibile nel regime 74‑ter?
    La base imponibile è il margine tra il prezzo di vendita del pacchetto e i costi diretti sostenuti per acquistare i servizi inclusi. Per le operazioni miste (UE e extra‑UE) si applica un pro‑rata sui costi .
  14. Cosa fare in caso di pignoramento o fermo amministrativo?
    È possibile presentare ricorso avverso l’atto esecutivo, richiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione, oppure avviare una procedura di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo assiste i clienti nel predisporre piani di rientro e nel negoziare la sospensione.
  15. Posso compensare crediti IVA con debiti iscritti a ruolo?
    Sì, purché i crediti siano certi, liquidi ed esigibili. È necessario verificare che non vi siano sospensioni o vincoli. La compensazione non è ammessa per debiti relativi a somme derivanti da accertamento con adesione non ancora perfezionato.
  16. Se ho pagato in ritardo, posso ravvedermi?
    Sì. Il ravvedimento operoso consente di pagare l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta (dal 0,1% al 30% a seconda del ritardo). È un utile strumento per regolarizzare errori prima dell’accertamento.
  17. Le sentenze della Cassazione sono immediatamente applicabili?
    Le sentenze fissano principi che le corti di merito tengono in forte considerazione, ma non creano un vincolo assoluto. Tuttavia, in presenza di orientamenti consolidati (come sulla indetraibilità dell’IVA nel regime 74‑ter o sulla presunzione derivante dai movimenti bancari del socio unico ), l’amministrazione e i giudici tendono ad applicare tali principi.
  18. Cosa si intende per “fondato pericolo per la riscossione”?
    È la situazione in cui l’amministrazione ritiene che il contribuente possa sottrarsi al pagamento (ad esempio, per trasferimento di sede all’estero). In questi casi può notificare l’avviso senza contraddittorio . Il contribuente può dimostrare la sua solvibilità per contestare questa scelta.
  19. Come funziona la mediazione tributaria?
    Per gli atti fino a 50.000 €, il ricorso è inammissibile senza istanza di mediazione. L’istanza si presenta insieme al ricorso; l’ufficio deve rispondere entro 60 giorni. Se accoglie parzialmente, l’atto è definito con sanzioni ridotte al 35%. In mancanza di risposta, la mediazione si considera respinta e il ricorso prosegue.
  20. Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento?
    Possono accedervi le persone fisiche, i piccoli imprenditori non fallibili e i professionisti. Per le DMC società di capitali è possibile utilizzare l’accordo di ristrutturazione o il concordato semplificato. In ogni caso serve la nomina di un gestore o di un esperto negoziatore.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto delle scelte difensive, proponiamo alcune simulazioni che riproducono situazioni ricorrenti nelle DMC. Le cifre sono ipotetiche ma basate su casi reali.

7.1 Valutazione dell’adesione vs. ricorso

Scenario: una DMC riceve un avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA per il 2023. L’avviso contesta 100.000 € di imponibile non dichiarato e applica sanzioni pari al 90% dell’imposta. L’aliquota media IRPEF/IRES/IRAP è del 30%. Il contribuente ha prove documentali parziali ma non riesce a giustificare 50.000 € di costi.

ParametroAvviso (senza adesione)Accertamento con adesione
Maggior imponibile100.000 €70.000 € (riduzione concordata)
Imposta (30%)30.000 €21.000 €
Sanzioni27.000 € (90% dell’imposta)7.000 € (1/3 del minimo)
Interessi (3% annuo)1.800 €1.260 €
Totale58.800 €29.260 €

Interpretazione: L’adesione consente di ridurre il maggior imponibile e le sanzioni. Anche considerando eventuali costi di consulenza, la definizione conviene se le prove difensive sono limitate. Se invece il contribuente può dimostrare l’inesistenza dell’intero imponibile, il ricorso potrebbe azzerare il debito.

7.2 Incidenza dei movimenti bancari del socio unico

Scenario: una DMC ha un socio e amministratore unico. L’Agenzia acquisisce i movimenti del conto personale del socio e contesta prelievi e versamenti per 200.000 €, ritenendoli ricavi societari. La società dimostra con contratti e bonifici che 120.000 € sono versamenti di soci per aumenti di capitale, 40.000 € sono rimborsi spese e 20.000 € sono ricavi già dichiarati. Restano 20.000 € non giustificati.

Calcolo:

  • Ricavi presunti contestati: 200.000 €.
  • Giustificazioni: 120.000 € (versamenti soci) + 40.000 € (rimborsi) + 20.000 € (già dichiarati) = 180.000 €.
  • Ricavi residui non giustificati: 20.000 €.
  • Imposta (IRES 24% + IRAP 3,9%): circa 27,9% su 20.000 € = 5.580 €.
  • Sanzione (90%): 5.022 €.

Risultato: grazie alla prova documentale, la società riduce significativamente la pretesa. Il residuo può essere definito con adesione o contestato in giudizio. La Cassazione ha stabilito che, nel caso di socio unico, la presunzione si applica ma può essere superata con prova dettagliata .

7.3 Calcolo della base imponibile nel regime 74‑ter

Scenario: la DMC vende 1.000 pacchetti turistici a 1.200 € ciascuno (totale ricavi 1.200.000 €). I costi sostenuti per acquisto di servizi (hotel, voli, trasferimenti) sono 950.000 €. La DMC svolge anche attività di intermediazione pura (vendita biglietti) per 100.000 € (con IVA ordinaria al 22%).

Calcolo del margine:

  • Margine pacchetti: 1.200.000 € – 950.000 € = 250.000 €.
  • Base imponibile IVA 74‑ter: 250.000 € (il margine). Applicando l’aliquota media del 22% l’IVA dovuta è 55.000 €.
  • Attività di intermediazione pura: 100.000 € × 22% = 22.000 € di IVA (detraibile).

La DMC deve emettere fatture senza IVA per i pacchetti (con dicitura “IVA assolta ai sensi del DM 340/99”) e registrare separatamente l’attività di intermediazione. Se commette l’errore di applicare l’IVA ordinaria su tutti i pacchetti o di detrarre l’IVA sugli acquisti, rischia un accertamento con recupero dell’imposta e sanzioni.

7.4 Valutazione del concordato preventivo biennale

Scenario: la DMC applica gli ISA e riceve una proposta di CPB per il biennio 2025‑2026. Il reddito proposto è 300.000 € annui, mentre la DMC prevede redditi effettivi di 350.000 € nel 2025 e 250.000 € nel 2026. L’aliquota media è 30%. Inoltre, aderendo al CPB, la DMC si garantisce l’assenza di accertamenti per due anni.

AnnoReddito previsto (azienda)Reddito proposto (CPB)Imposta dovuta senza CPB (30%)Imposta con CPB (30%)Differenza
2025350.000 €300.000 €105.000 €90.000 €–15.000 €
2026250.000 €300.000 €75.000 €90.000 €+15.000 €
Totale biennio600.000 €600.000 €180.000 €180.000 €0

In questo caso il CPB non genera benefici fiscali complessivi, ma offre certezza e riduzione del rischio di accertamento. Se la DMC teme variazioni di reddito o scostamenti dagli ISA, può valutare l’adesione.

Conclusione

L’accertamento fiscale per una Destination Management Company è un processo complesso che richiede conoscenza delle norme, capacità di analisi e tempestività. Le riforme del 2023‑2025 hanno introdotto il contraddittorio preventivo e potenziato gli strumenti deflattivi, rafforzando i diritti del contribuente e ponendo nuovi obblighi per l’amministrazione. La motivazione dell’atto, la partecipazione al contraddittorio e il rispetto dei termini sono requisiti essenziali; la loro violazione può portare all’annullamento dell’avviso . Le DMC devono però essere proattive: conservare documentazione, separare i conti, applicare correttamente il regime 74‑ter, valutare l’adesione e le definizioni agevolate.

L’assistenza di un professionista è determinante per scegliere la strategia migliore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare, offre una consulenza personalizzata basata su anni di esperienza nel diritto tributario e bancario. Il suo ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore gli consente di proporre soluzioni innovative, combinando difesa giudiziale, negoziazione con gli uffici fiscali e strumenti di ristrutturazione del debito.

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Avvertenza: Il presente articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza legale. Le norme possono essere modificate; è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista.

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