Azienda di bilanciamento rete nel settore dell’energia elettrica o del gas con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una azienda di bilanciamento rete – ad esempio società che operano nel settore dell’energia elettrica o del gas, incaricate di equilibrare la domanda e l’offerta sulla rete – comporta rilevanti responsabilità economiche e finanziarie. La complessità dei contratti di connessione, l’adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e bancari e l’altalena dei prezzi di mercato espongono l’impresa a debiti che possono diventare ingestibili. Spesso l’arrivo di cartelle esattoriali, avvisi di addebito dell’INPS o pressioni delle banche genera paura e spinge a scelte impulsive (pagare subito, ignorare gli atti o contrarre nuovi debiti) che peggiorano la situazione. In questo articolo, aggiornato al febbraio 2026 e basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, spieghiamo come difendersi legalmente. L’obiettivo è fornire una guida professionale e pratica, con taglio giuridico‑divulgativo, che accompagni l’imprenditore o il professionista indebitato passo dopo passo.

I temi affrontati comprendono:

  • La normativa di riferimento: Statuto del contribuente, DPR 602/1973, legge di bilancio 2026 (rottamazione‑quinquies), legge 3/2012 sul sovraindebitamento, decreto legislativo 118/2021 sulla composizione negoziata, il codice della crisi d’impresa, le regole sul pignoramento, l’ipoteca e il fermo amministrativo.
  • Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione (fino a gennaio 2026) su nullità delle notifiche PEC, prescrizione dei contributi sanitari, efficacia temporale del pignoramento, obbligo di preavviso di iscrizione ipotecaria e contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
  • Le procedure passo‑passo dalla notifica dell’atto all’eventuale impugnazione o definizione agevolata.
  • Le strategie difensive: rateizzazione, rottamazione‑quinquies, ricorsi giudiziari, sospensione, trattative bancarie e strumenti di crisi d’impresa (accordi, piani del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione).
  • Errori da evitare, consigli pratici, tabelle sintetiche, simulazioni numeriche e una sezione FAQ con risposte a più di 20 quesiti.

Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché contattarlo

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una formazione multidisciplinare che coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario in tutta Italia. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . La sua esperienza comprende la difesa di imprese e privati contro cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, avvisi di addebito INPS e contratti bancari con interessi usurari o anatocistici. Lo studio fornisce:

  • Analisi personalizzata degli atti e valutazione preliminare;
  • Ricorsi e opposizioni contro cartelle, ruoli, ipoteche, fermi, pignoramenti e avvisi di addebito;
  • Sospensioni e piani di rientro: richiesta di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973, adesione alla rottamazione‑quinquies e assistenza nella presentazione della domanda di definizione agevolata;
  • Trattative stragiudiziali con banche e creditori, verifica di clausole anatocistiche/usurarie e rinegoziazione del debito;
  • Procedure giudiziarie e concorsuali: ricorsi alla Commissione Tributaria, procedure di composizione della crisi d’impresa (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato minore e liquidazione controllata) e istanze di esdebitazione per debitori incapienti.

👉 Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. La tempestività è fondamentale: contestare un atto entro i termini o aderire a una definizione agevolata può fare la differenza tra la salvezza dell’azienda e la perdita del patrimonio.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Statuto del contribuente e garanzie procedurali

Il legislatore italiano ha riconosciuto al contribuente una serie di diritti che tutelano l’equilibrio tra poteri pubblici e patrimonio privato. L’art. 6 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) impone all’amministrazione finanziaria di:

  • garantire l’effettiva conoscenza degli atti da parte del destinatario mediante notifiche al domicilio eletto o reale e con modalità che tutelino la riservatezza ;
  • informare il contribuente di fatti che potrebbero comportare il diniego di un credito o l’irrogazione di una sanzione e richiedere integrazioni prima dell’iscrizione nei ruoli ;
  • fornire modelli, istruzioni e servizi telematici almeno 60 giorni prima della scadenza e utilizzare modelli chiari ;
  • evitare di richiedere documenti già in possesso dell’amministrazione ;
  • invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di iscrivere imposte a ruolo, concedendo un termine di 30 giorni .

La violazione di tali garanzie rende annullabile l’atto. Ad esempio, se una cartella esattoriale viene notificata solo tramite PEC e la casella risulta satura o non recapitabile, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione deve inviare un’ulteriore raccomandata; in mancanza, l’atto è nullo .

1.2 DPR 602/1973: rateizzazione, pignoramento e ipoteca

Il DPR 29 settembre 1973 n. 602 disciplina la riscossione coattiva delle imposte. Le norme più rilevanti per le imprese indebitate sono:

  • Art. 19 (rateizzazione): il contribuente che versa in temporanea difficoltà può chiedere all’agente della riscossione il pagamento dilazionato del debito. Per richieste presentate nel biennio 2025‑2026 la legge consente fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 € e fino a 120 rate (dieci anni) per somme superiori . L’agente valuta la difficoltà sulla base dell’ISEE (persone fisiche) o degli indici di liquidità (imprese) . Dal momento della presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione e decadenzaper i carichi iscritti, non possono essere intraprese nuove azioni esecutive e quelle in corso sono sospese ; il pagamento della prima rata estingue il pignoramento in corso se la vendita non è stata ancora perfezionata . Se il debitore non paga otto rate anche non consecutive, decade dalla rateizzazione e l’intero importo diventa esigibile .
  • Art. 72‑bis (pignoramento esattoriale presso terzi): consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo (banca, datore di lavoro, committente) di versare le somme dovute al debitore. La Cassazione (ord. 27 ottobre 2025 n. 28520) ha chiarito che il vincolo pignoratizio dura per 60 giorni a partire dalla notifica dell’ordine; durante questo periodo il terzo è obbligato a versare anche le somme che maturano sul conto corrente, a condizione che derivino da rapporti già in essere . La Corte sottolinea che il termine non è un semplice periodo di grazia ma l’effettivo periodo di efficacia del pignoramento: il pagamento immediato non libera il terzo dagli obblighi fino allo scadere dei 60 giorni .
  • Art. 77 (ipoteca): l’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per crediti sopra 20.000 €. Secondo parte della giurisprudenza, l’ipoteca è strumentale all’espropriazione immobiliare e quindi soggetta al limite di 120.000 € previsto per il pignoramento immobiliare (art. 76): Cass. 15 giugno 2023 n. 17234 afferma che l’ipoteca esattoriale è un atto preparatorio all’espropriazione e non può essere iscritta se il debito non supera tale soglia . Altre pronunce (Cass. 7 settembre 2025 n. 24714 e Cass. 11 giugno 2025 n. 15567) ritengono che la soglia non sia applicabile perché l’ipoteca ha natura cautelare e può essere iscritta sopra 20.000 € . In ogni caso la Corte ribadisce che l’iscrizione ipotecaria non è un atto dell’espropriazione ma una misura alternativa e richiede un preavviso di almeno 30 giorni con invito a presentare osservazioni. L’ordinanza della Cassazione n. 28271/2024 ha precisato che il preavviso ha lo scopo di consentire al debitore di presentare osservazioni e di spingerlo all’adempimento .

1.3 Legge di bilancio 2026: rottamazione‑quinquies e definizione agevolata

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto una nuova procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, la cosiddetta rottamazione‑quinquies. Ai commi 82‑101 dell’articolo 1 sono stabilite le condizioni:

  • Carichi ammessi: possono essere estinti i debiti risultanti dai carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento delle imposte dichiarate o dai controlli automatizzati (art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973, art. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972) o dai contributi INPS non derivanti da accertamento . Sono compresi anche i carichi relativi a procedure di sovraindebitamento o di crisi d’impresa (legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019) . Sono invece esclusi tributi locali, multe locali e i debiti per i quali le rate scadute risultano interamente pagate .
  • Importi da versare: il debitore paga solo capitale e spese di notifica ed esecuzione; sono cancellati gli interessi, le sanzioni e l’aggio . Per le multe stradali vengono cancellati solo gli interessi e l’aggio .
  • Scadenze: il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali (dal 31 luglio 2026 al 31 maggio 2035); in caso di rate, dal 1 agosto 2026 sono dovuti interessi al 3 % annuo . La domanda va presentata online all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026 specificando il numero di rate e indicando eventuali giudizi pendenti . È possibile integrare la domanda entro la stessa data .
  • Effetti: la presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e impedisce nuovi fermi, ipoteche e azioni esecutive fino alla scadenza della prima rata . L’estinzione del giudizio avviene con il pagamento della prima rata . I pagamenti precedenti restano acquisiti e non sono rimborsabili .
  • Carichi inclusi/exclusi: sono escluse le somme derivanti da accertamento esecutivo, i tributi locali, le multe comunali e i carichi per cui le rate scadute sono state pagate; sono inclusi i ruoli di definizioni agevolate decadute (rottamazioni precedenti) .

La rottamazione‑quinquies rappresenta un’opportunità significativa per ridurre il debito fiscale e previdenziale, specie per aziende di bilanciamento rete che hanno accumulato debiti negli anni per l’instabilità dei mercati energetici.

1.4 Legge 3/2012 e codice della crisi d’impresa

La legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019) permette ai soggetti non fallibili – in particolare piccoli imprenditori, società agricole, professionisti e consumatori – di risolvere il sovraindebitamento attraverso:

  • Accordo con i creditori: il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione; occorre il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi. La legge consente di non soddisfare integralmente i creditori privilegiati se percepiscono quanto riceverebbero in caso di liquidazione .
  • Piano del consumatore: riservato a persone fisiche che agiscono per scopi non professionali. Non richiede l’approvazione dei creditori ma deve essere omologato dal giudice. Il debitore può proporre il pagamento parziale dei debiti in un arco di tempo determinato, dimostrando la propria meritevolezza .
  • Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio con successiva esdebitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: la legge consente al debitore che non ha beni per pagare i creditori di ottenere l’esdebitazione immediata; l’OCC verifica l’assenza di beni e il giudice può dichiarare la liberazione dalle obbligazioni .

L’avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste le imprese nel predisporre piani sostenibili e nell’ottenere l’omologa dei tribunali.

1.5 Decreto 118/2021: composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, ora confluita nel codice della crisi d’impresa. L’imprenditore che si trova in squilibrio patrimoniale o economico può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente; l’istanza è presentata tramite piattaforma telematica e può essere autorizzata se vi sono concrete prospettive di risanamento . L’esperto facilita le trattative con i creditori e può proporre soluzioni come la cessione di rami d’azienda o la rinegoziazione dei debiti . L’accesso alla procedura sospende temporaneamente le azioni esecutive e consente all’imprenditore di continuare l’attività sotto la supervisione dell’esperto.

1.6 INPS e prescrizione dei contributi

Per le imprese di bilanciamento rete che hanno dipendenti, i contributi previdenziali costituiscono una parte rilevante del debito. La Corte di Cassazione (ord. n. 398/2026) ha precisato che i contributi al Servizio sanitario nazionale (SSN) sono soggetti a una prescrizione quinquennale; spetta all’ente creditore dimostrare la notifica del provvedimento interruttivo, fornendo copia o elementi che identifichino l’atto. Un semplice avviso di ricevimento non è sufficiente .

Per quanto riguarda la rendita vitalizia (art. 13 L. 1338/1962) destinata a coprire vuoti contributivi, le Sezioni Unite della Cassazione hanno introdotto un sistema di prescrizione “in sequenza”: dopo la scadenza del termine quinquennale per versare i contributi omessi, decorre un primo termine decennale entro il quale il datore di lavoro può costituire la rendita; decorso questo, il lavoratore ha un ulteriore termine decennale per chiedere la rendita con risarcimento; successivamente il lavoratore può chiedere la rendita a proprio carico senza limiti di tempo . L’INPS ha recepito il nuovo orientamento con la circolare n. 141 del 12 novembre 2025 .

1.7 Usura e anatocismo nei contratti bancari

Molte aziende ricorrono al credito bancario per gestire l’attività. In caso di interessi usurari o clausole anatocistiche (capitalizzazione degli interessi), il debito può essere ridotto. La Corte di Cassazione (ord. n. 27460 del 14 ottobre 2025) ha ribadito che, dopo l’incostituzionalità dell’art. 25 comma 3 d.lgs. 342/1999, la capitalizzazione degli interessi è ammessa solo se espressamente pattuita per iscritto ed entro la cornice della delibera CICR 9 febbraio 2000 . La Corte ha ricordato che l’anatocismo con pari periodicità deve essere concordato espressamente dal cliente e che, in mancanza, gli interessi anatocistici sono nulli . Inoltre, in materia di usura, si applica la legge 108/1996: se il tasso effettivo globale (TEG) supera il tasso soglia pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia, gli interessi sono vietati e l’art. 1815 c.c. prevede la restituzione del capitale senza interessi. La giurisprudenza ha chiarito che anche commissioni, spese e interessi di mora concorrono al TEG.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando un’azienda riceve un avviso di pagamento (cartella esattoriale, avviso di addebito INPS, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento ex art. 72‑bis) è fondamentale muoversi tempestivamente. Di seguito descriviamo le fasi da seguire.

2.1 Verificare la notifica e i termini di impugnazione

  1. Controllo della notifica. Verificare che la cartella sia stata notificata correttamente: se è stata inviata via PEC, accertarsi che la casella fosse attiva e che l’ente abbia allegato la relata di notifica. Se la PEC non è andata a buon fine (casella piena, indirizzo errato), l’Agenzia deve inviare una raccomandata tradizionale. La CGT Lombardia ha annullato una cartella perché, dopo la mancata consegna via PEC, l’agente non aveva inviato la raccomandata, in violazione dell’art. 7‑quater D.L. 193/2016 .
  2. Calcolo dei termini. Dalla data di notifica decorrono:
  3. 60 giorni per impugnare la cartella o l’avviso di addebito davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) o al Tribunale per i contributi INPS.
  4. 30 giorni per opporsi a un preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria.
  5. 60 giorni per pagare la cartella senza maggiorazioni o per chiedere la rateizzazione.
  6. 20 giorni per presentare le osservazioni all’invito bonario dell’Agenzia.
  7. Prescrizione e decadenza. Controllare se il credito è prescritto. I tributi erariali si prescrivono in 10 anni (per imposte dirette e IVA); le sanzioni in 5 anni; i contributi previdenziali in 5 anni ; le cartelle per canoni idrici o multe locali possono prescriversi in 3 anni. L’interruzione della prescrizione deve essere provata dall’ente: un semplice avviso di ricevimento non basta .

2.2 Analisi del ruolo e richiesta di accesso agli atti

Prima di pagare o impugnare, è opportuno chiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione:

  • Estratto di ruolo e copie degli atti presupposti (avvisi di accertamento, processi verbali di constatazione, sentenze). La pubblica amministrazione non può pretendere documenti già in suo possesso . Se l’estratto di ruolo evidenzia che il debito è stato già pagato o rottamato, la cartella è nulla.
  • Verifica della motivazione. La cartella deve indicare la base giuridica e i dati essenziali. L’assenza di motivazione determina la nullità.

2.3 Opzioni dopo la notifica

Una volta verificata la legittimità dell’atto, il debitore può scegliere fra diverse strade.

2.3.1 Pagamento o rateizzazione

Il pagamento immediato estingue il debito e consente di evitare interessi e spese future. Se il debito è ingente, è possibile chiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. Per richieste 2025‑2026 si può ottenere fino a 84 rate per debiti ≤ 120.000 € e fino a 120 rate per importi superiori . La domanda sospende le azioni esecutive e blocca fermi e ipoteche . Il mancato pagamento di otto rate comporta la decadenza .

2.3.2 Adesione alla rottamazione‑quinquies

Se il debito rientra nei carichi affidati dal 2000 al 2023, derivanti da imposte dichiarate o contributi INPS, conviene aderire alla rottamazione‑quinquies. La domanda deve essere presentata online entro il 30 aprile 2026 . Il pagamento in unica soluzione o in 54 rate (con 3 % di interesse) consente di risparmiare sanzioni, interessi e aggio . È necessario rinunciare ai contenziosi pendenti; il giudizio sarà estinto con il pagamento della prima rata .

2.3.3 Impugnazione giudiziale

Se l’atto è viziato (notifica irregolare, prescrizione, carenza di motivazione, mancanza di preavviso), occorre presentare ricorso:

  • Cartelle esattoriali e avvisi di addebito: ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado entro 60 giorni. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.
  • Ipoteca o fermo amministrativo: ricorso al giudice tributario entro 30 giorni dalla notifica del preavviso.
  • Pignoramento ex art. 72‑bis: il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi al giudice dell’esecuzione. L’ordinanza n. 28520/2025 della Cassazione precisa che il vincolo dura 60 giorni ; l’opposizione va proposta tempestivamente per contestare la validità del ruolo.

2.3.4 Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento

Per imprese con difficoltà strutturali, è opportuno valutare procedure concorsuali:

  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): consente di negoziare con creditori sotto la guida di un esperto nominato dalla Camera di commercio; sospende azioni esecutive e permette di proporre soluzioni (accordi, ristrutturazioni, cessione di azienda) .
  • Accordo con i creditori o piano del consumatore (L. 3/2012): adatto a imprenditori agricoli, professionisti, società di persone; permette di proporre un pagamento parziale ai creditori con l’omologa del tribunale .
  • Concordato minore o liquidazione controllata (Codice della crisi): procedure per imprenditori sotto le soglie di fallibilità; prevedono il soddisfacimento dei creditori e l’esdebitazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: consente al debitore che non possiede beni di essere liberato dai debiti residui .

2.3.5 Trattativa stragiudiziale con le banche

Per i debiti bancari, l’azienda può:

  • Richiedere la verifica dei tassi di interesse applicati per accertare l’eventuale usurarietà (legge 108/1996) o la presenza di anatocismo; la Cassazione ha stabilito che la capitalizzazione degli interessi richiede una pattuizione scritta . In caso di usura, sono dovuti solo il capitale e i tassi sostitutivi (interessi al tasso legale).
  • Negoziare una ristrutturazione del debito con la banca, eventualmente nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
  • Valutare azioni giudiziarie per la restituzione degli interessi non dovuti o per l’accertamento dell’usura.

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnare cartelle esattoriali e avvisi INPS

Vizi di notifica: la cartella deve essere notificata al domicilio del contribuente tramite messo notificatore, raccomandata A/R o PEC. Se la PEC non va a buon fine e non viene utilizzata la raccomandata, la notifica è nulla . In tal caso è possibile chiedere l’annullamento dell’atto e di tutti gli atti successivi.

Prescrizione e decadenza: verificare la data dell’atto presupposto. Se l’Agenzia non dimostra la notifica dell’avviso di accertamento, il debito può essere prescritto. La Cassazione 398/2026 ha stabilito che il creditore deve fornire copia dell’atto per interrompere la prescrizione .

Difetto di motivazione: l’atto deve contenere gli estremi dell’accertamento e l’indicazione del tributo. L’assenza di motivazione viola l’art. 7 L. 212/2000.

Cumulo di ruoli: le cartelle spesso cumulano tributi statali e locali; se non vengono indicate le singole voci e relative normative, la cartella è nulla.

Impugnazione dell’estratto di ruolo: dopo la riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 156/2015), è possibile impugnare l’estratto di ruolo quando l’atto impositivo non è stato notificato o l’eventuale notifica è viziata. In assenza di una notifica valida, l’estratto di ruolo è il primo atto conosciuto e può essere impugnato.

3.2 Contrastare l’iscrizione ipotecaria

La preavviso di ipoteca deve essere notificato 30 giorni prima dell’iscrizione e deve contenere l’invito a presentare osservazioni. La Cassazione ord. 28271/2024 ha evidenziato che la comunicazione di preavviso ha una funzione partecipativa, consentendo al debitore di evitare l’iscrizione mediante pagamento o contestazione . Se il preavviso manca o non rispetta il termine, l’ipoteca è nulla.

È inoltre necessario verificare:

  • Soglia del debito: se il debito non supera 20.000 € l’ipoteca non può essere iscritta. Secondo parte della giurisprudenza il limite deve essere elevato a 120.000 € poiché l’ipoteca è strumentale all’espropriazione . Se l’iscrizione avviene su un debito inferiore, è possibile chiedere la cancellazione.
  • Preavviso in caso di pagamento rateizzato: la presentazione della domanda di rateizzazione sospende l’iscrizione .
  • Rilasci ipotecari: se il debito è stato definito mediante rottamazione o rateizzazione e il debito residuo scende sotto la soglia, l’ipoteca può essere cancellata.

3.3 Difendersi dal pignoramento esattoriale

Quando la banca riceve un ordine di pagamento ai sensi dell’art. 72‑bis, congela le somme presenti sul conto e versa quanto indicato all’Agenzia. La Cassazione n. 28520/2025 ha stabilito che il vincolo dura 60 giorni e riguarda anche le somme che maturano durante questo periodo . Per difendersi:

  • Contestare l’atto presupposto: se la cartella o l’avviso di accertamento è nullo, anche il pignoramento lo è.
  • Contestare la notifica: il pignoramento deve essere notificato al debitore. In assenza di notifica, è illegittimo.
  • Verificare il rispetto dei limiti di impignorabilità: per i conti correnti destinati al pagamento degli stipendi o dei contributi, l’importo pignorabile è limitato (art. 545 c.p.c.).
  • Chiedere la sospensione del pignoramento mediante ricorso al giudice dell’esecuzione o tramite richiesta di rateizzazione: il pagamento della prima rata estingue il pignoramento .

3.4 Rateizzazione: strategia per respirare

La rateizzazione non è soltanto una dilazione di pagamento ma una strategia difensiva. La domanda, da presentare online o allo sportello, comporta:

  • sospensione degli interessi di mora e delle procedure esecutive ;
  • eventuale estinzione dei pignoramenti in corso con il versamento della prima rata ;
  • sospensione dei termini di prescrizione .

È possibile chiedere un piano ordinario (fino a 84 rate per debiti ≤120.000 €) o un piano straordinario (fino a 120 rate) motivando la temporanea difficoltà. Per importi rilevanti, l’agente richiede garanzie (fideiussione o ipoteca). Nel 2027‑2028 il numero massimo di rate salirà a 96; dal 2029 potrà arrivare a 108 .

Una volta ottenuta la rateizzazione, è fondamentale rispettare i pagamenti; il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza .

3.5 Adesione alla rottamazione‑quinquies: istruzioni pratiche

  1. Verifica del carico definibile: tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione si controllano le cartelle ammesse alla definizione agevolata. Sono esclusi i tributi locali e le somme da accertamento. Sono ammessi i debiti derivanti da dichiarazioni omesse, imposte non pagate e contributi INPS non accertati .
  2. Presentazione della domanda: dal sito dell’Agente si accede all’area riservata e si compila la dichiarazione entro il 30 aprile 2026 . Occorre scegliere il numero di rate (da una a 54) e indicare eventuali contenziosi.
  3. Pagamento delle rate: il pagamento in unica soluzione deve avvenire entro il 31 luglio 2026; per il piano a rate, le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquanta‑unesima ogni due mesi fino al 2034; le ultime tre rate scadono nel 2035 . Dal 1° agosto 2026 si applica un tasso del 3 % .
  4. Effetti immediati: la domanda sospende i termini di prescrizione, blocca nuove azioni esecutive e fermi . Per i giudizi pendenti, il contribuente deve rinunciare all’impugnazione; l’estinzione avviene con il pagamento della prima rata .
  5. Decadenza: il mancato pagamento anche di una rata comporta la perdita del beneficio; le somme versate restano acquisite e il debito residuo diventa esigibile .

3.6 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

Quando il debito supera la capacità di rimborso e l’impresa non è in grado di ripianarlo con la rottamazione o la rateizzazione, è necessario ricorrere a strumenti più incisivi.

Accordo con i creditori e piano del consumatore (Legge 3/2012). Il debitore, con l’assistenza di un OCC, propone un piano che prevede il pagamento parziale o dilazionato dei debiti. Il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori ma deve dimostrare la buona fede del debitore; l’accordo richiede il voto favorevole della maggioranza e il giudice può imporre la falcidia dei creditori privilegiati, purché ricevano almeno quanto otterrebbero in liquidazione .

Liquidazione controllata e esdebitazione. Se il debitore non dispone di un patrimonio per soddisfare i creditori, può chiedere la liquidazione di quel poco che possiede e ottenere la liberazione dal residuo. La legge consente l’esdebitazione anche al debitore incapiente, a condizione che abbia cooperato con l’OCC e non abbia commesso colpa grave .

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). L’imprenditore può attivare la procedura tramite la piattaforma telematica; un esperto indipendente verifica le prospettive di risanamento e convoca i creditori per trovare un accordo. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese e l’impresa può continuare l’attività .

3.7 Strategie con le banche

L’azienda di bilanciamento rete spesso si finanzia attraverso linee di credito, anticipi su fatture e mutui. Strategie difensive:

  • Verifica del contratto: controllare se il contratto prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) senza adeguata pattuizione; la Cassazione ha stabilito che l’anatocismo è valido solo se espressamente accettato e conforme alla delibera CICR .
  • Calcolo del TEG: sommare tassi, commissioni, spese e interessi di mora; confrontare con il tasso soglia. Se il TEG supera il tasso soglia, gli interessi sono nulli (art. 1815 c.c.).
  • Rinegoziazione: presentare alla banca un piano di rientro sostenibile; se la banca non accetta, è possibile ricorrere al giudice per la rideterminazione del debito.
  • Contestazione giudiziale: in presenza di usura o anatocismo, il tribunale può ridurre il debito e ordinare la restituzione degli interessi indebiti.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani e accordi

4.1 Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate locali

Come descritto al § 1.3, la rottamazione‑quinquies consente di saldare i debiti con un forte abbattimento di sanzioni e interessi . Anche Comuni e regioni possono approvare proprie definizioni agevolate per tributi locali. La legge permette agli enti territoriali di introdurre autonomamente procedure di definizione agevolata nei limiti dell’equilibrio di bilancio .

4.2 Rottamazione delle liti pendenti e conciliazione giudiziale

Per i contenziosi tributari pendenti al 1° gennaio 2026 potrebbe essere prevista (come avvenuto nelle precedenti leggi di bilancio) una definizione delle liti pendenti con il pagamento di una percentuale ridotta dell’imposta. Sebbene la legge 199/2025 non lo preveda espressamente, è possibile che provvedimenti successivi introducano misure simili.

4.3 Accordi di ristrutturazione, transazione fiscale e concordato

Il Codice della crisi d’impresa permette alle imprese di ristrutturare i debiti con accordi o piani attestati. È possibile proporre:

  • Concordato preventivo o concordato minore: l’impresa offre ai creditori una percentuale del dovuto in base alle risorse disponibili. Nel concordato minore, riservato alle piccole imprese, non è necessario coinvolgere il tribunale fallimentare ma il giudice delegato dal tribunale d’impresa.
  • Transazione fiscale: consente di ridurre sanzioni e interessi fiscali e contributivi all’interno del concordato; l’Erario e l’INPS possono votare.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti bancari: l’art. 182‑bis L.F. (oggi art. 57 CCII) consente di concludere accordi con la maggioranza dei crediti bancari; l’omologa rende l’accordo vincolante per i creditori dissenzienti.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche. Molti imprenditori lasciano le cartelle nel cassetto o attendono l’ultimo giorno. Questo comportamento può precludere la possibilità di impugnare e costare caro. Consiglio: annotate la data di notifica e consultate subito un professionista.
  2. Pagare senza verificare. Pagare una cartella irregolare significa riconoscere il debito e interrompere la prescrizione . Prima di pagare, verificate la legittimità dell’atto e l’eventuale prescrizione.
  3. Confondere rottamazione e rateizzazione. La rottamazione estingue sanzioni e interessi ma richiede il pagamento di somme in tempi relativamente brevi; la rateizzazione consente più tempo ma non riduce il capitale. Consiglio: calcolate il risparmio, valutate la sostenibilità delle rate e confrontate le due opzioni.
  4. Sottovalutare i termini. Domande tardive (ad es. oltre il 30 aprile 2026 per la rottamazione) non sono ammesse. Consiglio: consultate il calendario delle scadenze.
  5. Non documentare le trattative bancarie. Le trattative devono essere formalizzate per iscritto; accordi verbali non sono opponibili.
  6. Omettere la verifica di usura e anatocismo. Molti debiti bancari possono essere ridotti; trascurare questa verifica significa pagare più del dovuto.
  7. Rinunciare a contestare l’ipoteca. Molti temono che contestare l’ipoteca costi di più. In realtà, se la soglia non è superata o manca il preavviso, l’ipoteca può essere cancellata .
  8. Non utilizzare gli strumenti di crisi d’impresa. Le procedure di composizione negoziata o di sovraindebitamento consentono di salvare l’azienda e preservare i posti di lavoro. Informarsi è fondamentale.
  9. Tralasciare i contributi INPS. La prescrizione quinquennale può estinguere una parte importante del debito ; non verificarla significa perdere un diritto.
  10. Affidarsi a consulenti improvvisati. Le questioni fiscali, previdenziali e bancarie richiedono competenze multidisciplinari. Consiglio: scegliete professionisti specializzati, come l’avv. Monardo e il suo staff.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme e sentenze principali

Norma/sentenzaOggettoPunti chiave
L. 212/2000 (art. 6)Statuto del contribuenteDiritto a notifica efficace, informazione, contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo
DPR 602/1973 (art. 19)RateizzazioneFino a 84 rate (2025‑26) o 120 rate per importi >120.000 €; sospensione esecuzioni
DPR 602/1973 (art. 72‑bis)Pignoramento presso terziVincolo pignoratizio di 60 giorni; si applica anche a somme maturate durante lo spatium deliberandi
DPR 602/1973 (art. 77)IpotecaSoglia 20.000 €; secondo Cass. 17234/2023 è collegata al limite di 120.000 € per l’espropriazione ; occorre preavviso con funzione partecipativa
L. 199/2025 (art. 1, commi 82‑101)Rottamazione‑quinquiesEstinzione di debiti dal 2000 al 2023; pagamento solo di capitale e spese; domanda entro 30 aprile 2026; rate fino a 54 con interesse 3 %
Cass. 398/2026Prescrizione SSNContributi SSN prescritti in 5 anni; onere della prova in capo all’ente
Cass. 28520/2025Pignoramento 72‑bisIl vincolo dura 60 giorni e comprende somme maturate; pagamento immediato non libera il terzo
Cass. 28271/2024Preavviso ipotecaIl preavviso serve a consentire al debitore di presentare osservazioni; senza preavviso l’ipoteca è nulla
Cass. 27460/2025Anatocismo bancarioLa capitalizzazione degli interessi richiede pattuizione scritta; le clausole anatocistiche antecedenti sono nulle
L. 3/2012 – D.Lgs. 14/2019SovraindebitamentoAccordo con creditori, piano del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione
D.L. 118/2021Composizione negoziataNomina di un esperto indipendente; sospensione temporanea azioni esecutive; negoziazione con i creditori
Circolare INPS n. 141/2025Rendita vitaliziaTermini di prescrizione in sequenza: 10 anni per il datore, 10 anni per il lavoratore con risarcimento, diritto imprescrittibile a carico del lavoratore

6.2 Scadenze e termini principali

ProceduraTermine chiaveCommento
Ricorso contro cartella/avviso INPS60 giorni dalla notificaPresentare ricorso alla CGT o al Tribunale del lavoro
Opposizione a fermo/ipoteca30 giorniImpugnare l’atto presso il giudice tributario
Adesione rottamazione‑quinquies30 aprile 2026Domanda telematica con scelta del numero di rate
Pagamento rottamazione (unica soluzione)31 luglio 2026Estinzione con pagamento di capitale e spese
Prime tre rate rottamazione31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026Rate bimestrali fino al 2035
Domanda di rateizzazione art. 1960 giorni dalla notificaSospende esecuzioni e termini di prescrizione
Durata pignoramento 72‑bis60 giorniIl vincolo resta efficace per tutto lo spatium deliberandi
Preavviso di ipoteca30 giorniObbligatorio prima dell’iscrizione
Prescrizione contributi SSN5 anniL’onere della prova grava sull’ente
Prescrizione rendita vitalizia10+10 anniDecorsi i termini, il lavoratore può chiedere a proprio carico

6.3 Strumenti e benefici

StrumentoDestinatariVantaggi
Rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973)Tutti i contribuenti con difficoltà temporaneeDilazione fino a 10 anni; sospensione esecutiva
Rottamazione‑quinquiesDebitori con carichi dal 2000 al 2023Estinzione di interessi e sanzioni; pagamento in 54 rate; sospensione esecuzioni
Accordo con i creditori / Piano del consumatoreDebitori non fallibiliRistrutturazione del debito con possibile falcidia dei privilegiati
Composizione negoziataImprese in crisiNegoziazione con i creditori sotto la guida di un esperto; sospensione temporanea delle azioni
EsdebitazioneDebitori incapientiCancellazione dei debiti residui una sola volta nella vita
Verifica usura/anatocismoDebitori bancariPossibilità di ridurre o annullare interessi; ricalcolo del debito

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Ho ricevuto una cartella esattoriale via PEC ma la mia casella era piena. È valida?
    No. In caso di mancato recapito via PEC l’agente della riscossione deve notificare l’atto con raccomandata; in mancanza, la cartella è nulla .
  2. Dopo quanto tempo si prescrive una cartella esattoriale?
    Dipende dalla natura del tributo. Le imposte erariali si prescrivono in 10 anni, le sanzioni e imposte locali in 5 anni, i contributi previdenziali in 5 anni . La prescrizione decorre dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o di notifica dell’avviso.
  3. Posso impugnare l’estratto di ruolo?
    Sì, se la cartella non è stata notificata o se la notifica è irregolare. L’estratto di ruolo è il primo atto conosciuto e può essere impugnato.
  4. Qual è la differenza tra rateizzazione e rottamazione?
    La rateizzazione dilaziona il pagamento del debito con interessi e non cancella sanzioni; la rottamazione‑quinquies consente di pagare solo capitale e spese in tempi più brevi, estinguendo sanzioni e interessi .
  5. Posso aderire alla rottamazione se ho già un piano di rateizzazione?
    Sì. La domanda sospende le rate in corso e, se accolta, sostituisce il piano precedente .
  6. Se non pago una rata della rottamazione cosa succede?
    Perdi i benefici della definizione; le somme già pagate restano acquisite e il debito residuo diventa immediatamente esigibile .
  7. La rateizzazione estingue automaticamente il pignoramento?
    Sì, il pagamento della prima rata estingue i pignoramenti in corso se la vendita non è stata ancora conclusa .
  8. Quali sono i limiti per iscrivere ipoteca sulla mia casa?
    L’ipoteca può essere iscritta se il debito supera 20.000 € (secondo alcune sentenze 120.000 €) . Deve essere preceduta da un preavviso di 30 giorni .
  9. Il pignoramento esattoriale blocca tutti i fondi sul conto corrente?
    Il vincolo riguarda il saldo attivo e le somme maturate nei 60 giorni successivi . L’eventuale saldo negativo non impedisce il pignoramento di future disponibilità.
  10. Posso oppormi al pignoramento esattoriale?
    Sì. È possibile contestare la validità dell’atto presupposto, la notifica o i limiti di impignorabilità. L’opposizione va proposta al giudice dell’esecuzione.
  11. Cosa devo fare per avviare la composizione negoziata della crisi?
    Presentare istanza tramite la piattaforma telematica, dimostrando lo stato di squilibrio e la ragionevole prospettiva di risanamento; un esperto sarà nominato dalla Camera di commercio .
  12. Quali documenti servono per un accordo con i creditori?
    Elenco dei creditori, situazione patrimoniale, elenco dei beni, dichiarazioni dei redditi, atti straordinari degli ultimi cinque anni e relazione dell’OCC. La proposta deve indicare la percentuale di soddisfacimento e la durata del piano .
  13. La casa in cui vivo può essere pignorata?
    L’agente della riscossione non può espropriare l’unica abitazione se è l’unica proprietà del debitore e non di lusso; può però iscrivere ipoteca. Il pignoramento immobiliare è precluso per debiti inferiori a 120.000 € (art. 76 DPR 602/1973).
  14. In caso di rateizzazione, posso vendere un immobile ipotecato?
    È possibile previa autorizzazione dell’agente o del giudice, purché il ricavato sia destinato al pagamento del debito.
  15. Cosa significa esdebitazione?
    È la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione o il piano del consumatore. Può essere concessa una sola volta nella vita e richiede che il debitore abbia agito con correttezza .
  16. I contributi INPS prescritti devono essere pagati?
    No. Dopo cinque anni i contributi sono prescritti. L’INPS deve dimostrare la notifica per interrompere la prescrizione .
  17. Che cos’è la rendita vitalizia?
    È un istituto che permette di coprire periodi di mancata contribuzione tramite versamenti tardivi. Dopo la scadenza del termine quinquennale per versare i contributi, il datore di lavoro ha dieci anni per costituire la rendita; poi il lavoratore ha un ulteriore termine decennale; successivamente può farlo a sue spese senza termini .
  18. Gli interessi di mora rientrano nel calcolo dell’usura?
    Sì. La giurisprudenza considera gli interessi moratori ai fini della verifica del tasso soglia; se il TEG comprensivo di interessi di mora supera il tasso soglia, gli interessi sono vietati.
  19. Cos’è l’anatocismo?
    È la capitalizzazione degli interessi, ad esempio trimestrale. La Cassazione ha stabilito che è valido solo se previsto per iscritto e conforme alla delibera CICR .
  20. Devo rinunciare ai contenziosi per aderire alla rottamazione‑quinquies?
    Sì. La domanda di definizione comporta la rinuncia alle cause pendenti relative ai carichi inclusi; il giudizio si estingue con il pagamento della prima rata .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Simulazione di rottamazione‑quinquies per un’azienda di bilanciamento rete

Scenario: una società ha cartelle esattoriali per IVA e ritenute non versate dal 2015 al 2022 per un totale di 150.000 € (capitale 90.000 €, sanzioni e interessi 60.000 €) e contributi INPS di 30.000 € (capitale 20.000 €, sanzioni 10.000 €).

  • Debiti ammissibili: le somme derivano da imposte dichiarate e contributi non accertati, quindi rientrano nella rottamazione. Totale capitale: 110.000 €; sanzioni e interessi (70.000 €) vengono azzerati.
  • Pagamento in unica soluzione: entro il 31 luglio 2026 l’azienda paga 110.000 €; risparmio di 70.000 €.
  • Pagamento rateale: scegliendo 54 rate bimestrali, le prime 3 rate sono pari a 110.000 €/54 ≈ 2.037 € ciascuna. Dalla quarta rata si applica il tasso del 3 %; l’importo complessivo cresce a circa 116.000 €. Il piano dura fino a maggio 2035.

8.2 Simulazione di rateizzazione art. 19 DPR 602/1973

Scenario: l’azienda ha un debito tributario di 90.000 € con cartella notificata il 1° marzo 2026.

  • Domanda: il 10 aprile 2026 chiede la rateizzazione ordinaria (84 rate). La domanda sospende il pignoramento e i termini di prescrizione .
  • Piano: 84 rate mensili da 1.071 € circa (90.000 €/84), con interessi del 4,5 % annuo (tasso fisso per i piani ordinari). Gli interessi annui ammontano a circa 4.000 €.
  • Effetti: eventuali pignoramenti sono estinti con il pagamento della prima rata .
  • Decadenza: se l’azienda non paga otto rate, perde il beneficio .

8.3 Simulazione di pignoramento 72‑bis

Scenario: cartella per 50.000 € notificata nel 2025; l’azienda non paga. L’Agenzia notifica un ordine di pagamento alla banca il 1° aprile 2026.

  • Vincolo: la banca congela il saldo del conto (10.000 €) e versa immediatamente tale somma all’Agenzia. Fino al 31 maggio 2026 (60 giorni) la banca deve versare anche eventuali incassi futuri fino a concorrenza del debito .
  • Difesa: entro 20 giorni l’azienda può proporre opposizione per contestare il debito o la notifica. Può anche chiedere la rateizzazione; il pagamento della prima rata estingue il pignoramento .

8.4 Simulazione di anatocismo e usura

Scenario: mutuo chirografario stipulato nel 2018 con TAEG del 7,5 %. La banca applica capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni per 600 € annui; il TEG effettivo sale all’8,4 %. Il tasso soglia per il trimestre è 8 %.

  • Verifica anatocismo: il contratto non contiene una clausola scritta che autorizzi la capitalizzazione; secondo la Cassazione 27460/2025, la clausola anatocistica è nulla . È possibile chiedere la restituzione degli interessi anatocistici (circa 3.000 €).
  • Verifica usura: il TEG effettivo (8,4 %) supera il tasso soglia (8 %). Gli interessi sono usurari; il debitore può invocare l’art. 1815 c.c. e pagare solo il capitale con interessi legali. È possibile chiedere la ripetizione degli interessi già pagati.

8.5 Simulazione di accordo di ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012)

Scenario: ditta individuale che gestisce impianti di bilanciamento ha debiti per 800.000 € (500.000 € banche, 200.000 € fisco, 100.000 € fornitori). Il fatturato annuo è 400.000 €.

  • Proposta: con l’assistenza dell’OCC e dell’avv. Monardo presenta ai creditori un accordo di ristrutturazione con pagamento del 40 % in 5 anni (totale 320.000 €) e cessione di un immobile. L’INPS e l’Erario sono soddisfatti al 30 %; i fornitori al 50 %; le banche al 35 % con postergazione.
  • Voto: i creditori titolari della maggioranza dei crediti votano a favore; l’accordo viene omologato. Le procedure esecutive sono bloccate; l’azienda continua l’attività e si impegna a versare le rate secondo il piano.
  • Esdebitazione: al termine dei 5 anni, se ha rispettato il piano, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

9. Conclusioni

L’azienda di bilanciamento rete che si trova a fronteggiare debiti con l’Erario, l’INPS e le banche dispone, in Italia, di numerosi strumenti legali per difendersi e ripartire. Il Statuto del contribuente garantisce il diritto a conoscere e contestare gli atti; il DPR 602/1973 disciplina la rateizzazione, l’ipoteca e il pignoramento, con numerose garanzie procedurali; la legge di bilancio 2026 offre la rottamazione‑quinquies, che consente di pagare solo capitale e spese ; la legge 3/2012 e il decreto 118/2021 offrono soluzioni per il sovraindebitamento e la composizione negoziata; la giurisprudenza recente della Cassazione tutela i contribuenti stabilendo termini certi per il pignoramento , prescrizioni brevi per i contributi , obbligo di preavviso per l’ipoteca e limiti alla capitalizzazione degli interessi .

Agire con prontezza è fondamentale: la verifica tempestiva della notifica, dei termini e della prescrizione può determinare l’annullamento del debito o l’accesso a soluzioni vantaggiose; la scelta tra rateizzazione e rottamazione deve considerare la capacità di pagamento e il risparmio sugli interessi; l’attivazione di procedure concorsuali può salvare l’azienda e consentire la continuità aziendale. Le decisioni non vanno prese da soli: la complessità della normativa richiede l’assistenza di professionisti competenti.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono un supporto integrato, analizzando ogni aspetto del debito, impugnando gli atti illegittimi, trattando con le banche e predisponendo piani di risanamento personalizzati. Da cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia , l’avv. Monardo coordina un team esperto a livello nazionale in diritto bancario e tributario, pronto a intervenire per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali.

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